Contract
04 Giovani under 35 (under 30 dal 1° gennaio 2019) - trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato
Descrizione | La legge n. 205/17, all’art. 1, commi da 100 a 107 e 114, prevede che in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il datore di lavoro ha diritto all’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a suo carico, per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di € 3.000 annui. Il d.l. n. 87/18 non precisa (diversamente dalla legge di bilancio 2018 che contiene un esplicito riferimento alla ipotesi di conversione del contratto) se l’incentivo all’assunzione di under 35, per gli anni 2019 e 2020, spetta anche in caso di conversione del contratto. Pertanto, salvo chiarimenti, a decorrere dal 2019, l’incentivo spetta, in caso di conversioni di contratto per gli under 30 |
Tipologia ed entità dell’incentivo | l’incentivo ha una durata massima di 36 mesi ed è pari al 50% della contribuzione a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di € 3.000 su base annua |
Datori di lavoro beneficiari | datori di lavoro privati (imprenditori e non imprenditori) |
Xxxxxxxxxxx | Xxxxxxx mai stati occupati con contratto a tempo indeterminato e under 35 (under 30 per le assunzioni effettuate dal 1 gennaio 2019, salvo chiarimenti al d.l. n. 87/18) |
Tipologia di contratto richiesto | trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato |
Natura dell’aiuto e cumulabilità | L’incentivo è cumulabile, ove ricorrano i requisiti, con l’icentivo “occupazione mezzogiorno” e con l’incentivo “occupazione NEET” ma non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura contributiva (es. incentivo donne ex lege n. 92/12) E’ cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica, quindi, ove ricorrano i requisiti con - l’incentivo all’assunzione di disabili; - l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento di Naspi |
Tempistica e scadenze | - entro il 31 dicembre 2018 per le trasformazioni del contratto a giovani under 35 - dal 2019 per le trasformazioni del contratto a giovani under 30 (salvo chiarimenti al d.l. n. 87/18 |
Normativa e modulistica | Legge 205/17, art. 1, commi da 100 a 107 e 114; circ. INPS n. 40/2018 |
Modalità di accesso e di erogazione dell’incentivo | L’erogazione dell’incentivo avviene mediante conguaglio dei contributi |
Regime sanzionatorio e casi di esclusione | Il datore di lavoro che, nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, effettua il licenziamento, per giustificato motivo oggettivo, del neoassunto o di altro lavoratore adibito alle medesime mansioni presso la medesima unità produttiva, decade dal beneficio con l’obbligo di restituire quanto già fruito a titolo di incentivo. |
Sono esclusi dall’incentivo i seguenti contratti: - di lavoro domestico - di apprendistato l’agevolazione non spetta se - il datore di lavoro , nei 6 mesi precedenti l’assunzione, abbia proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva presso cui effettua la nuova assunzione - se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente - se l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine - se il datore di lavoro ha in atto sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazioni aziendali, salvo il caso in cui l’assunzione sia finalizzata all’impiego di lavoratori inquadrati in un diverso livello o addetti ad unità produttive diverse - se il datore di lavoro non è in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi abbia violato norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro non rispetti gli accordi e i contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale |