SCHEDA D’INFORMAZIONE CONTRATTUALISTICA
SCHEDA D’INFORMAZIONE CONTRATTUALISTICA
TIPOLOGIA CONTRATTUALE | |
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO (o STAFF LEASING) | |
RIFERIMENTI NORMATIVI | |
Decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 (artt. 20-28) Decreto legislativo 6 ottobre 2004 n. 251 (art.5) | |
DESCRIZIONE | |
La somministrazione di lavoro permette ad un soggetto (utilizzatore) di rivolgersi ad altro soggetto appositamente autorizzato (somministratore), per avvalersi del lavoro di personale non assunto direttamente, ma dipendente dal somministratore. Questo istituto è caratterizzato da due contratti diversi: • Un contratto di somministrazione, stipulato tra l’utilizzatore e il somministratore, di natura commerciale; • Un contratto di lavoro subordinato stipulato tra il somministratore ed il lavoratore. Nel primo caso l’utilizzatore può essere qualunque impresa ad eccezione: • Di quelle che non abbiamo effettuato la valutazione dei rischi prevista dalla legge sulla sicurezza nei posti di lavoro (D.Lgs. 626/1994); • Di quelle nelle cui unità produttive, salva diversa disposizione degli accordi sindacali, nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero di quelle nelle cui unità produttive sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni a cui si riferisce il contratto di somministrazione. La pubblica amministrazione può stipulare solo contratti di somministrazione a tempo determinato. Il somministratore deve essere un’Agenzia per il lavoro debitamente autorizzata allo svolgimento di attività di somministrazione de iscritta nell’apposita sezione dell’Albo informatico. Nel caso, invece, del contratto tra somministratore e lavoratore esso può essere stipulato dalla generalità dei lavoratori. Il contratto tra utilizzatore e somministratore deve avere forma scritta e contenere i seguenti elementi: • Gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore; |
• Il numero dei lavoratori da somministrare;
• I casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo nel caso di contratto a tempo determinato;
• L’indicazione della presenza di eventuali rischi per l’integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
• La data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;
• Le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
• Il luogo, l’orario di lavoro e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;
• L’assunzione da parte del somministratore della obbligazione al pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali;
• L’assunzione dell’obbligo da parte dell’utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro;
• L’assunzione dell’obbligo da parte dell’utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;
• L’assunzione da parte dell’utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell’obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.
In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore.
Non è richiesta, invece, alcun forma specifica per il contratto di lavoro che lega somministratore e lavoratore.
Il contratto di somministrazione a tempo indeterminato può essere stipulato per i seguenti settori di attività:
• Servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico;
• Servizi di pulizia, custodia, portineria;
• Servizi di trasporto di persone e movimentazione di macchinari e merci;
• Gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini e servizi di economato;
• Attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
• Attività di marketing, analisi di mercato e organizzazione della funzione commerciale;
• Gestione di call center;
• Costruzioni edilizie all’interno di stabilimenti per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive che richiedano fasi successive di lavorazione (con specifico riferimento all’edilizia e alla cantieristica navale), per l’impiego di manodopera diversa per specializzazione rispetto a quella normalmente impiegata nell’impresa;
• In tutti i campi previsti dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Il contratto di somministrazione a tempo determinato può essere stipulato per far fronte a esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche
se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore. La durata sia del contratto di somministrazione, stipulato tra l’utilizzatore e il somministratore, che del contratto di lavoro subordinato, che coinvolge somministratore e lavoratore, può essere di natura determinata o indeterminata. Il contratto di lavoro a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore. I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto alla parità di trattamento economico e normativo rispetto ai dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte. In caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato è previsto da parte del somministratore il pagamento di una indennità la cui misura viene determinata dal contratto collettivo di riferimento e non può essere inferiore ai 350 Euro mensili. | |
Fonti da consultare Decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 (artt. 20-28) Decreto legislativo 6 ottobre 2004 n. 251 (art.5) | Data di aggiornamento della scheda 18/07/2007 |