PROTOCOLLO D’INTESA TRA
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento |
PROTOCOLLO D’INTESA TRA
L’Autorità Nazionale Anticorruzione, di seguito denominata ANAC, nella persona del suo Presidente Xxxxxxxx Xxxxxxx
E
la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento, di seguito denominata Procura, nella persona del suo Procuratore f..x. Xxxxx Xxxxxxx
di seguito congiuntamente indicati come “le Parti”,
Visto l’articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche e integrazioni, in base al quale le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, la quale ha individuato l’ANAC quale Autorità nazionale chiamata a svolgere attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale ha ampliato e rafforzato il ruolo dell’ANAC ed ha altresì stabilito, all’articolo 19, comma 2, che sono trasferiti alla medesima Autorità anche “i compiti e le funzioni svolti all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, incaricando, dunque, l’ANAC di vigilare sull’attività contrattualistica pubblica, orientando i comportamenti e le attività delle Amministrazioni al fine di promuovere una più efficiente utilizzazione delle risorse;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016), il quale ha abrogato e sostituito il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Visto l’articolo 213, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che “la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l’attività di regolazione degli stessi, sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal presente codice, all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione”;
Visto l’articolo 213, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che “Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l’Autorità trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, alle competenti Procure della Repubblica”;
Visto l’articolo 80, comma 5, lettera l), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che sia escluso dalla partecipazione alla procedura d’appalto “l’operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio”;
Visto l’articolo 32, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale “Nell’ipotesi in cui l’autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, x.x. 000-xxx, x.x., 000 x.x. x 000-xxx x.x., xxxxxx, xx xxxxxxxx di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture, nonché ad una impresa che esercita attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad un contraente generale, il Presidente dell'ANAC ne informa il procuratore della Repubblica e, in presenza di fatti gravi e accertati anche ai sensi dell’articolo 19, comma 5, lett. a) del presente decreto, propone al Prefetto competente in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante, alternativamente:
a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto ovvero dell'accordo contrattuale o della concessione;
b) di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell’impresa limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto ovvero dell’accordo contrattuale o della concessione”;
Visto l’articolo 32, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale le misure disposte dal Prefetto ai sensi del comma 2 della medesima norma, su proposta del Presidente dell’ANAC, “sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di provvedimento che dispone la confisca, il sequestro o l'amministrazione giudiziaria dell'impresa nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione ovvero dispone l’archiviazione del procedimento. L’autorità giudiziaria conferma, ove possibile, gli amministratori nominati dal Prefetto”;
Visto l’articolo 3 del decreto legge 13 novembre 2015, n. 179, il quale ha modificato il suddetto articolo 32 nel senso di estendere espressamente le sue previsioni alle imprese che esercitano attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
Viste le “Prime Linee Guida per l’avvio di un circuito collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa”, adottate congiuntamente dall’ANAC e dal Ministero dell’Interno con Protocollo d’intesa stipulato in data 15 luglio 2014 e, in particolare, il paragrafo 3 delle medesime dal titolo “Orientamenti interpretativi per l’applicazione delle misure straordinarie di gestione e sostegno delle imprese di cui all’articolo 32 del D.L. n. 90/2014”, con cui sono state tra l’altro chiarite, a titolo esemplificativo, le circostanze suscettibili di dare luogo ai provvedimenti amministrativi di cui al comma 1 dell’articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto l’articolo 129, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dall’articolo 7 della legge 24 maggio 2015, n. 69, in base al quale “Quando esercita l’azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, il pubblico ministero informa il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, dando notizia dell’imputazione”;
Considerata la necessità di massimizzare il grado di efficacia complessiva delle misure volte alla prevenzione e al contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione, nonché dell’azione di vigilanza amministrativa in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici;
Considerata altresì la necessità di rendere effettiva e più proficua l’attività di repressione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, anche attraverso l’accesso tempestivo alle informazioni acquisite in via amministrativa;
Ritenuto dunque opportuno strutturare una collaborazione tra le Parti al fine di assicurare il più proficuo svolgimento della predetta attività di contrasto e prevenzione,
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1 (Finalità)
Con il presente Accordo le Parti collaborano al fine di dare piena ed efficace attuazione alle norme richiamate nelle premesse in materia di scambio, tra le stesse, di informazioni attinenti a indagini, procedimenti penali e amministrativi di rispettiva competenza.
Art. 2
(Ambiti di collaborazione)
Gli ambiti su cui le Parti concentrano la reciproca collaborazione sono così individuati:
I. Procedimenti di cui all’articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
II. Obblighi informativi della Procura nei confronti del Presidente dell’ANAC previsti dall’articolo 129, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come modificato dall’articolo 7 della legge 24 maggio 2015, n. 69;
III. Obblighi informativi della Procura nei confronti dell’ANAC previsti dall’articolo 80, comma 5, lettera l), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
IV. Richieste rivolte dalla Procura all’ANAC per l’acquisizione di documentazione, atti, informazioni e chiarimenti in materie di competenza dell’Autorità;
V. Trasmissione alla Procura, da parte dell’ANAC, degli esiti di attività d’indagine, ispettiva e istruttoria in genere da cui emergano irregolarità aventi rilievo penale.
Art. 3
(Linee-guida per lo svolgimento della collaborazione)
▪ Procedimenti di cui al punto I. dell’articolo 2: al fine di consentire al Presidente dell’ANAC di attivare il procedimento di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, la Procura invia allo stesso copia delle richieste di rinvio a giudizio, corredate dalle eventuali ordinanze di applicazione di misure cautelari e dagli atti investigativi che le hanno supportate, ove ostensibili, relativamente ai reati di cui al medesimo comma 1 dell’articolo 32 (1) ed al paragrafo 3 delle Linee Guida adottate dall’ANAC e dal Ministero dell’Interno citate nelle premesse (2), ove riferiti alle imprese, o soggetti delle stesse, di cui allo stesso comma 1 dell’articolo 32.
1 Concussione, corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, semplice e aggravata, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, istigazione alla corruzione, peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale Internazionale o degli Organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, traffico di influenze illecite, turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.
2 A titolo esemplificativo, le Linee Guida citano i reati di truffa aggravata di cui all’art. 640-bis c.p., di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ovvero con altri artifici, di emissione di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti, di occultamento o distruzione di documenti contabili finalizzata all’evasione fiscale (artt. 2,3, 8 e 10 del D. Lgs. n.74/2000), di delitti di false comunicazioni sociali (artt. 262l e 2622 c.c.).
La Procura trasmette altresì al Presidente dell’ANAC copia dei provvedimenti di cui al comma 5 dell’articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (3).
Ai sensi dell’articolo 32, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il Presidente dell’ANAC informa altresì la Procura della presenza di “rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali” attribuibili alle imprese di cui al medesimo art. 32, comma 1.
▪ Obblighi informativi di cui al punto II. dell’articolo 2:
al fine di consentire al Presidente dell’ANAC di attivare i procedimenti di competenza sua e dell’Autorità previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il procedimento di cui al punto I., la Procura trasmette allo stesso copia delle richieste di rinvio a giudizio, corredate dalle eventuali ordinanze di applicazione di misure cautelari e dagli atti investigativi che le hanno supportate, ove ostensibili, relativamente ai reati di cui all’articolo 129, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come modificato dall’articolo 7 della legge 24 maggio 2015, n. 69 (4).
▪ Obblighi informativi di cui al punto III. dell’articolo 2:
al fine di consentire all’ANAC di adempiere ai suoi obblighi di pubblicità nel casellario informatico delle imprese e di adottare le proprie determinazioni nell’ambito della gestione del sistema del rating d’impresa di cui all’articolo 83, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la Procura trasmette alla stessa copia delle richieste di rinvio a giudizio per i reati previsti dalla lettera l) dell’articolo 80, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (5), dalle quali emerga espressamente la circostanza che la vittima del reato, individuata mediante le sue generalità, abbia omesso di denunciare i fatti all’autorità giudiziaria senza che ricorressero i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
▪ Richieste della Procura di cui al punto IV. dell’articolo 2:
nei casi in cui la Procura, ovvero gli Uffici di Polizia Giudiziaria operanti presso di essa, rivolga all’ANAC richieste di informazioni ovvero richieste di documentazione, volte a conoscere eventuali attività espletate, provvedimenti o pareri resi dall’Autorità in relazione al caso oggetto di indagine, l’ANAC trasmette tempestivamente le informazioni ovvero la documentazione richieste.
3 Provvedimento che disponga la confisca, il sequestro o l’amministrazione giudiziaria dell’impresa nell’ambito di procedimenti penali o per l’applicazione di misure di prevenzione ovvero disponga l’archiviazione del procedimento.
4 Gli stessi sub nota (1).
5 Concussione ed estorsione, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
Nei casi in cui rivolga all’ANAC una richiesta di collaborazione consistente nel rilascio di un parere, la Procura, ovvero gli Uffici di Polizia Giudiziaria operanti presso di essa, invia all’Autorità una sintetica ricostruzione dei fatti, allegando alla stessa solo gli atti ritenuti strettamente essenziali. Sulla base della documentazione ricevuta, l’ANAC verifica i presupposti per l’avvio dell’istruttoria, trasmettendo gli eventuali esiti ovvero riscontrando la richiesta nel caso in cui valuti di non aprire un procedimento.
Ove possibile, i pareri richiesti all’ANAC potranno anche avere carattere generale.
▪ Trasmissione di atti da parte dell’ANAC ai sensi del punto V. dell’articolo 2:
In tutti i casi in cui dall’attività istruttoria e/o ispettiva dell’ANAC in materia di contratti pubblici o di anticorruzione, fuori dai casi di comunicazioni anonime, emergano irregolarità aventi rilievo penale, l’ANAC ne trasmette comunicazione senza indugio alla Procura, comunicando lo stato del procedimento, i tempi attesi di conclusione dello stesso e, successivamente, le proprie conclusioni, al fine di consentire un tempestivo avvio delle indagini. In questi casi le Parti concorderanno, se necessario, le modalità di intervento più opportune al fine di non compromettere il c.d. effetto sorpresa delle attività giudiziarie o amministrative.
In particolare, nell’ambito della propria attività di vigilanza in materia di anticorruzione, l’ANAC trasmette tempestivamente alla Procura le segnalazioni dei c.d. whistleblowers da cui emergano fatti delittuosi contro la Pubblica Amministrazione.
Art. 4
(Referenti per la collaborazione)
I Referenti per l’attuazione del presente Accordo sono:
a. Per l’ANAC:
(1) sul piano programmatico: il Presidente,
(2) sul piano operativo: il Segretario Generale;
b. Per la Procura:
(1) sul piano programmatico: il Procuratore della Repubblica pro tempore;
(2) sul piano operativo: il magistrato coordinatore del gruppo Reati contro la pubblica amministrazione;
Art. 5 (Modalità attuative)
Sulla base delle Linee Guida di cui all’articolo 3 le Parti predispongono e diramano istruzioni operative per i propri Uffici al fine di garantire la massima collaborazione reciproca.
Le Parti potranno altresì concordare modalità di semplificazione degli adempimenti previsti dal presente Accordo anche con ricorso a strumenti informatici e potranno altresì promuovere ulteriori attività e forme di collaborazione.
Art. 6
(Integrazioni, modifiche ed efficacia dell’accordo)
Il presente Accordo ha una validità di anni cinque a decorrere dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovato previa richiesta scritta di una delle parti ed adesione dell’altra, 30 giorni prima della scadenza, ovvero integrato o modificato di comune accordo prima della scadenza.
In caso di firma digitale, il termine di durata decorre dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell’originale dell’atto munito di firma digitale, ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.
Art. 7 (Oneri finanziari)
Il presente accordo non comporta alcun onere finanziario, atteso che le attività previste rientrano nei compiti istituzionali delle Parti contraenti. Non possono essere espletate attività aggiuntive istituzionali comportanti oneri di spesa.
Articolo 8
(Sicurezza delle informazioni e privacy)
Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell’ambito delle attività svolte in attuazione del presente Accordo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e rispetto del segreto istruttorio, oltre che al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni, oltre che delle linee guida 2010 del Garante per la protezione dei dati personali.
Roma 9 marzo 2016
Per l’Autorità Nazionale Anticorruzione Per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento Il Presidente Il Procuratore f.f.
Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx