STATUTO
CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE PO
Rovigo
Adottato dall’Assemblea consorziale con delibera n.8/7 del 29/11/2010
Approvato con D.G.R.V. n.276/CA
del 30/12/2011 ex art.3, lett.a, punto 1, della L.R. 53/1993
Conclusione iter approvazione ex art.13, commi 3 e 4, della L.R. 12/2009: comunicazione della Direzione Regionale Difesa del Suolo in data 24/02/2011 n.13736, prot.cons. n.2549 del 2/03/2011
In vigore dal 2 marzo 2011
STATUTO
CAPO I
NATURA GIURIDICA – SEDE – FINALITA’ – COMPRENSORIO – PERIMETRO
Art. 1 – Natura giuridica - sede
1. Il Consorzio di Bonifica Adige Po, costituito con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.1408 del 19 maggio 2009, modificata con successiva delibera n.2416 del 4 agosto 2009, è retto dal presente statuto.
2. Il Consorzio, Ente di diritto pubblico economico – ai sensi dell’art.59 del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n.215, recante “Nuove norme per la bonifica integrale”, e dell’art.3 della Legge Regionale del Veneto 8 maggio 2009, n.12 recante “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”, ha sede in Rovigo.
Art. 2 – Finalità
1. Il Consorzio esplica le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi statali e regionali con particolare riferimento alla bonifica e all’irrigazione, alla difesa del suolo e dell’ambiente, alla tutela della qualità delle acque e alla gestione dei corpi idrici, nonché alla protezione civile, attraverso anche:
a) la predisposizione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio ed i suoi aggiornamenti, in coordinamento con i piani di bacino, la programmazione regionale, gli strumenti urbanistici;
b) la partecipazione all’elaborazione dei piani territoriali ed urbanistici nonché dei piani e programmi di difesa dell’ambiente contro gli inquinamenti;
c) l’esecuzione, la manutenzione, l’esercizio e la vigilanza delle opere di bonifica, delle opere idrauliche e delle opere relative ai corsi d’acqua naturali pubblici non classificati facenti parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione e di ogni altra opera pubblica di interesse del comprensorio, ivi comprese l’ultimazione, il completamento funzionale e l’estendimento delle opere irrigue e di quelle di accumulo di acque aventi funzione anche di difesa del suolo da esondazioni, quelle di provvista e di distribuzione di acqua per usi plurimi, quelle di ravvenamento delle falde sotterranee e di regolazione e salvaguardia della qualità e quantità dei corsi d’acqua superficiali, nonché il ripristino, l’adeguamento e l’ammodernamento delle esistenti opere idrauliche ed irrigue di competenza dello Stato, della Regione o di altri enti territoriali, affidate in concessione;
d) il riutilizzo, in collaborazione con gli enti pubblici e privati interessati, dei reflui provenienti dalla depurazione e dal disinquinamento delle acque, collaborando al completamento della depurazione;
e) l’assunzione in nome e per conto dei proprietari interessati, su loro richiesta ovvero su disposizione della Giunta regionale, dell’esecuzione e della manutenzione delle opere di bonifica obbligatorie di competenza privata e di tutte le altre opere di interesse particolare di un solo fondo o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite e mantenute le opere pubbliche di bonifica;
f) l’assistenza dei consorziati nella trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende e nella loro gestione nonché, su richiesta e in nome e per conto degli interessati, nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario e nel conseguimento delle relative provvidenze;
g) il coordinamento delle iniziative a carattere territoriale inerenti lo scolo delle acque, la realizzazione di aree di laminazione, la gestione della risorsa idrica, la realizzazione di fasce tampone e corridoi ecologici anche per quanto attiene le opere aziendali e interaziendali, curandone eventualmente anche la progettazione e la direzione lavori;
h) l’utilizzo delle acque defluenti nei canali consorziali per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi comprese la gestione di impianti per la produzione di energia elettrica e l’approvvigionamento alle imprese produttive;
i) la partecipazione ad enti, società ed associazioni la cui attività rivesta interesse per l’aumento dell’efficacia e dell’efficienza nel perseguimento delle finalità istituzionale del Consorzio di Bonifica;
j) ogni altra azione per la protezione del suolo, per la salvaguardia dell’ambiente, per la tutela e l’uso plurimo delle acque.
Art. 3 – Comprensorio
1. Il comprensorio del Consorzio ha una superficie territoriale totale di Ha.121.150 che ricadono nelle seguenti Province e Comuni:
Provincia di Rovigo
Superficie Ha 110.092
Comuni | Superficie in Ha |
1 Adria | 10.901 |
2 Arquà Polesine | 1.990 |
3 Badia Polesine | 3.387 |
4 Bagnolo di Po | 21.23 |
5 Bergantino | 1.549 |
6 Bosaro | 563 |
7 Calto | 862 |
8 Canaro | 3.016 |
9 Canda | 1.778 |
10 Castelguglielmo | 1.796 |
11 Xxxxxxxxxxx | 0.000 |
12 Castelnuovo Bariano | 3.546 |
13 Ceneselli | 2.858 |
14 Xxxxxxxxx | 0.000 |
00 Xxxxx xx Xxxxxx | 1.542 |
16 Crespino | 2.994 |
17 Ficarolo | 1.478 |
18 Fiesso Umbertiano | 2.727 |
19 Frassinelle Polesine | 2.170 |
20 Fratta Polesine | 2.038 |
21 Gaiba | 932 |
22 Gavello | 2.394 |
23 Giacciano con Baruchella | 1.127 |
24 Guarda Veneta | 1.517 |
25 Lendinara | 5.353 |
26 Loreo | 3.777 |
27 Lusia | 1.695 |
28 Melara | 1.681 |
29 Occhiobello | 2.875 |
30 Papozze | 1.661 |
31 Pettorazza Grimani | 2.042 |
32 Pincara | 1.746 |
33 Polesella | 1.580 |
34 Pontecchio Polesine | 1.149 |
35 Xxxxxx | 0.0000 |
36 Xxxxxx | 0.000 |
00 Xxx Xxxxxxx | 1.604 |
38 San Xxxxxxx di Venezze | 3.017 |
39 Stienta | 2.301 |
40 Trecenta | 3.448 |
41 Villadose | 2.769 |
42 Xxxxxxxxxxxx | 0.000 |
00 Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx | 1.122 |
44 Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx | 0.000 |
Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx
Superficie Ha 11.010
Comuni | Superficie in Ha |
45 Cavarzere | 9.309 |
46 Chioggia | 1.701 |
Provincia di Verona
Superficie Ha 48
Comuni | Superficie in Ha |
47 Castagnaro | 8 |
48 Legnago | 19 |
49 Villa Bartolomea | 21 |
Art. 4 – Perimetro del comprensorio e perimetro di contribuenza Il perimetro consorziale del comprensorio si svolge:
a NORD
− Argine destro del fiume Adige dalla località Xxxx Zecchino (argine destro del canale Malopera) fino al ponte sull’Adige stesso della xxxxxx Xxxxxxxxx - Xxxxxxx;
x Xxxxxx Xxxxxxxxx - Xxxxxxx dal ponte sull’Adige al ponte sul Gorzone;
− Argine destro del fiume Gorzone dal ponte della strada Cavarzere - Venezia a punta Gorzone.
a EST
− Argine occidentale dell’idrovia Po Brondolo (canale di Valle) da punta Gorzone alla conca sinistra di Cavanella d’Adige;
− Argine occidentale dell’idrovia Po Brondolo (canale di Rosolina) dalla conca destra di Cavanella d’Adige al Po di Levante;
− Argine sinistro del Canalbianco Po di Levante dall’idrovia Po Brondolo alla biconca di Volta Grimana;
− Argine occidentale della biconca di Volta Grimana dal Canalbianco all’argine sinistro del Po di Venezia.
a SUD
− Argine sinistro del fiume Po dal limite di confine tra le Provincie di Rovigo e Mantova all’argine occidentale della biconca di Volta Grimana in Comune di Loreo.
a OVEST
− Argine destro del canale Malopera dal fiume Adige in località Xxxx Zecchino di Badia Polesine fino al “Ponte delle Vecchie” sul canale Malopera stesso;
− Strada regionale Badia – Castelmassa dal “ponte delle Vecchie” fino alla strada della Rampa;
− Strada Argine Valle dalla strada Badia – Castelmassa sino a Canton di Zelo;
− Argine destro del Nuovo Tartaro-Canalbianco da Zelo sino al ponte di Torretta Veneta;
− Argine destro del Vecchio Xxxxxxx xx Xxxxxxxx sino a Bastion X. Xxxxxxx;
− Confine tra le Provincie di Mantova e Rovigo da Bastion X. Xxxxxxx sino a Botte Pila sottopassante il Nuovo Tartaro Canalbianco;
− Linea di confine tra le Provincie di Mantova e Rovigo da Botte Pila fino all’argine sinistro del fiume Po in Comune di Melara.
Il perimetro di contribuenza è quello definito in base alle disposizioni dell’art.35 della Legge Regionale 8 maggio 2009, n.12.
CAPO II
ORGANI DEL CONSORZIO
Sezione I - Elenco Organi
Art. 5 – Organi del Consorzio
1. Sono Organi del Consorzio:
a) l’assemblea;
b) il consiglio di amministrazione (CdA);
c) il Presidente;
d) il revisore dei conti.
Sezione II - L’Assemblea
Art. 6 – Composizione
1. L’assemblea è composta da:
a) venti membri eletti, fra gli aventi diritto al voto, dai consorziati proprietari degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile e dagli altri soggetti indicati dalle disposizioni di legge, iscritti nel catasto dell’ente e tenuti a pagare il contributo consortile;
b) un rappresentante per ogni Provincia ricadente, in tutto o in parte, nel comprensorio consortile;
c) un rappresentante della Regione nominato dalla Giunta regionale;
d) tre Sindaci o Assessori loro delegati in rappresentanza dei Comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell’ambito del comprensorio.
2. Le norme disciplinanti l’elettorato attivo e passivo e le operazioni elettorali sono contenute nella Legge Regionale 8 maggio 2009, n.12.
Art. 7 – Competenze
1. L’assemblea determina l’indirizzo amministrativo del Consorzio e ne controlla l’attuazione; esercita la potestà regolamentare attribuitagli dalle leggi e dallo statuto; approva i piani e programmi dell’attività consortile.
2. Spetta all’assemblea:
a) eleggere tra i propri membri eletti dai consorziati, con deliberazioni adottate a maggioranza dei presenti, con separate votazioni, quattro componenti del consiglio di amministrazione e tra questi, con separate votazioni, il Presidente e il Vice Presidente;
b) adottare lo statuto e le sue eventuali modifiche;
c) adottare i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione variabile e le eventuali modifiche;
d) approvare il programma triennale dei lavori pubblici ed i suoi eventuali aggiornamenti annuali;
e) approvare l’elenco annuale dei lavori unitamente al bilancio preventivo;
f) adottare un programma pluriennale di attività recante gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione, avente validità pari alla durata del mandato del consiglio di amministrazione;
g) adottare il regolamento per le elezioni;
h) convocare le elezioni per il rinnovo degli organi consortili;
i) adottare il piano generale di bonifica e di tutela del territorio;
j) delimitare il perimetro consortile di contribuenza; adottare il piano di classifica e il piano di riparto dei contributi consortili per le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere in gestione al consorzio, nonché degli oneri generali di funzionamento;
k) deliberare il bilancio di previsione e le relative variazioni;
l) deliberare il conto consuntivo e le variazioni dei residui attivi e passivi;
m) deliberare il bilancio ambientale;
n) deliberare l’assunzione di mutui, salvo il disposto dell’art. 10, lett. l);
o) deliberare, in riguardo al perseguimento delle finalità dell'ente, sull'acquisto e sull'alienazione di beni immobili, nonché sulla costituzione, modificazione ed estinzione
degli altri diritti reali immobiliari, eccetto quelli relativi a procedure di lavori pubblici e alle servitù per i quali è competente il consiglio di amministrazione;
p) deliberare la costituzione di commissioni consultive su materie di sua competenza;
q) deliberare la partecipazione ad enti, società ed associazioni la cui attività rivesta interesse per l’aumento dell’efficacia e dell’efficienza nel perseguimento delle finalità istituzionale del Consorzio di Bonifica;
r) deliberare la presa d’atto, con decorrenza ex tunc, della decadenza dalla cariche qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 9 dell’art.6 della Legge Regionale 8 maggio 2009,
n.12 e di cui all’art.18 del presente Statuto;
3. L’assemblea, nell’esercizio delle competenze di cui sopra e nel rispetto del principio di separazione e generale competenza e responsabilità, non può assumere atti di gestione del Consorzio.
Art. 8 – Convocazione
1. L’assemblea si riunisce di diritto non meno di due volte all’anno.
2. Le riunioni dell’assemblea hanno luogo nella sede del Consorzio o in altro edificio idoneo allo scopo.
3. La convocazione dell’assemblea è disposta dal Presidente, con preavviso, mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata o telefax, spedito almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La convocazione può avvenire anche mediante consegna dell’avviso a mano, entro lo stesso termine di cui al precedente periodo.
4. L’atto di convocazione deve contenere l’ordine del giorno ed indicare il luogo, il giorno e l’ora della riunione.
5. In caso di urgenza, la convocazione deve essere disposta con preavviso di quarantotto ore, esclusi i giorni festivi, mediante comunicazione telegrafica.
6. Almeno quarantotto ore prima della riunione, esclusi i giorni festivi e quelli non lavorativi, gli atti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei membri dell’assemblea.
7. L’assemblea è altresì convocata, mediante lettera raccomandata e con indicazione degli argomenti da trattare, su richiesta della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione o di almeno un quinto dei membri dell’assemblea in carica o del revisore dei conti.
8. L’assemblea si riunisce in prima seduta entro 50 giorni dalla data delle operazioni elettorali su convocazione del Presidente uscente. Decorso tale termine, provvede alla convocazione il membro dell’assemblea che ha ottenuto il maggior numero di voti.
9. Assume la presidenza provvisoria il membro dell’assemblea eletto che ha ottenuto il maggiore numero di voti.
10. Nella prima riunione l’assemblea procede all’elezione dei componenti del consiglio di amministrazione, del Presidente e del Vicepresidente.
Sezione III - Consiglio di amministrazione Art. 9 – Composizione
1. Il consiglio di amministrazione è composto dal Presidente del Consorzio, dal Vicepresidente, da due membri eletti ai sensi dell’art.7, comma 2, lett. a), e da uno dei Sindaci di cui all’art.6 comma 1 lettera d).
Art. 10 – Competenze
1. Spetta al consiglio di amministrazione:
a) approvare l’elenco degli aventi diritto al voto;
b) nominare i componenti dei seggi elettorali;
c) proclamare i risultati delle votazioni dell’assemblea e gli eletti;
d) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all’autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;
e) predisporre lo statuto, i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione variabile, nonché il regolamento per le elezioni;
f) provvedere alla costituzione, modificazione e risoluzione dei rapporti di lavoro del personale dipendente;
g) predisporre il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le relative relazioni, il programma triennale, i suoi aggiornamenti e l’elenco annuale dei lavori pubblici;
h) definire il piano esecutivo di gestione e le sue variazioni;
i) deliberare, con riguardo ai capitoli delle spese correnti, suddivisi in articoli, gli scostamenti degli stanziamenti che, nell’ambito di ogni singolo capitolo, non alterano il totale generale dello stesso;
j) deliberare sui ruoli di contribuenza, sulla base dei piani di classifica di cui all’art.35 della Legge Regionale 8 maggio 2009, n.12 e del bilancio preventivo, deliberati dall’assemblea;
k) definire le unità organizzative da qualificare come centri di responsabilità, individuare i rispettivi responsabili e procedere agli aggiornamenti che le modificazioni della situazione organizzativa rendono periodicamente necessari;
l) deliberare sull’assunzione di mutui, garantiti da delegazioni sui contributi, per la copertura della quota di costo delle opere pubbliche e private a carico della proprietà;
m) deliberare sui progetti e sulle perizie di variante;
n) disporre sull’affidamento dei lavori, servizi e forniture ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamento;
o) deliberare sugli accordi di programma e sulle convenzioni fra i Consorzi e le altre autorità locali per definire in modo integrato e coordinato questioni di interesse comune;
p) disporre l’aggiornamento del catasto consortile, nonché dell’elenco degli scarichi nei canali consortili e dei relativi atti di concessione;
q) predisporre ed aggiornare il piano per l’organizzazione dei servizi di emergenza del settore della bonifica che indica, fra l’altro, l’apparato organizzativo preposto al funzionamento delle strutture di bonifica, ai sensi dell’articolo 22 della Legge Regionale 8 maggio 2009, n.12 recante “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”;
r) deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili, sulle locazioni e conduzioni dei beni immobili;
s) proporre all’assemblea consortile, riguardo al perseguimento delle finalità dell’Ente, sulla costituzione, modifica ed estinzione di diritti reali su beni immobili, nonché deliberare sulle medesime in ordine alle procedure riguardanti lavori pubblici;
t) dare attuazione agli indirizzi generali approvati dall’assemblea;
u) provvedere sulle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri organi consorziali – sempreché non ritenga di sottoporle all’esame dell’assemblea – dandone notizia alla medesima nella adunanza immediatamente successiva.
Art. 11 – Provvedimenti di urgenza
1. In caso di urgenza tale da non consentire la convocazione dell’assemblea, il consiglio di amministrazione può deliberare sulle variazioni di bilancio previste all’articolo 7, comma 2, lettera l), nonché sulle materie previste al comma 2, lettera o), del medesimo articolo.
2. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica dell’assemblea nella sua riunione immediatamente successiva.
Art. 12 – Convocazione
1. Il consiglio di amministrazione viene convocato almeno sei volte all’anno dal Presidente. Deve altresì essere convocato quando almeno tre componenti ne facciano richiesta scritta con l’indicazione degli argomenti da trattare o se ne ravvisi la necessità.
2. Le riunioni del consiglio di amministrazione hanno luogo nella sede del Consorzio o in altro edificio idoneo allo scopo.
3. La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata, posta elettronica certificata o telefax spedito ai componenti almeno quattro giorni prima di quello fissato per l’adunanza, esclusi i giorni festivi. La convocazione si intende regolarmente effettuata anche mediante consegna dell’avviso a mano, entro lo stesso termine di cui al precedente periodo.
4. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.
5. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma non meno di due giorni prima della data della riunione.
6. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all’ordine del giorno dandone comunicazione telegrafica ai componenti del consiglio di amministrazione almeno ventiquattro ore prima dell’adunanza, con esclusione dei giorni festivi.
7. Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei componenti, almeno un giorno libero prima dell’adunanza, con esclusione dei giorni festivi e di quelli non lavorativi.
Sezione IV - Presidente – Vicepresidente Art. 13 – Presidente
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio, con facoltà di delega al Direttore o
altro dirigente limitatamente alle funzioni di cui alla lettera d) del comma 2 del presente articolo.
2. Il Presidente esercita le seguenti principali funzioni:
a) convoca e presiede l’assemblea e il consiglio di amministrazione;
b) sovrintende l’amministrazione consorziale;
c) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d’urgenza, sottoponendoli alla ratifica del consiglio di amministrazione;
d) denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica rilevate dagli uffici;
e) stipula, sulla base delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, gli accordi di programma con gli Enti Locali ricadenti nel comprensorio;
f) delibera in caso d’urgenza tale da non consentire la convocazione del consiglio di amministrazione, sulle materie di competenza del consiglio stesso escluse quelle indicate all’art.10, comma 1, lett. t), e all’art.11. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del consiglio di amministrazione nell’adunanza immediatamente successiva.
Art. 14 – Vicepresidente
1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell’espletamento delle sue funzioni.
Sezione V - Disposizioni comuni Art. 15 – Accettazione cariche elettive
1. L’elezione si perfeziona con la proclamazione degli eletti, come previsto dal precedente art.10, comma 1, lettera u).
2. Alla convalida della elezione dei suoi membri provvede l’assemblea nella prima seduta.
3. L’elezione a Presidente, Vicepresidente e a componente del consiglio di amministrazione si perfeziona con l’accettazione della carica dichiarata seduta stante all’assemblea o comunicata al Consorzio con lettera raccomandata entro otto giorni dal ricevimento dell’avviso del risultato delle elezioni.
4. In caso di mancata accettazione della carica di Presidente, di Vicepresidente o componente del consiglio di amministrazione, l’assemblea procederà a nuova elezione.
Art. 16 – Durata cariche elettive
1. I componenti degli organi del Consorzio restano in carica cinque anni.
2. Il quinquennio decorre per tutti gli organi dalla data di scadenza formale dei precedenti Organi.
3. Le elezioni dell’assemblea potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio.
Art. 17 – Scadenza cariche elettive
1. I componenti dell’assemblea entrano in carica all’atto della scadenza dell’amministrazione uscente.
2. Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti del consiglio di amministrazione entrano in carica all’atto dell’accettazione di cui all’art.15.
3. Gli organi cessati per scadenza del termine rimangono investiti della gestione interinale del Consorzio, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione sino all’effettivo insediamento dei nuovi corrispondenti Organi.
Art. 18 – Cessazione cariche elettive
1. La cessazione dalla carica di membro dell’assemblea può avvenire, oltre che per scadenza o scioglimento anticipato dell’assemblea, per le seguenti cause:
a) dimissioni;
b) decadenza che viene pronunciata con decorrenza ex tunc dall’assemblea quando sia venuto meno uno dei requisiti di eleggibilità o di compatibilità con la carica, se non sanata;
c) annullamento dell’elezione per mancanza di un requisito di capacità o eleggibilità o per irregolarità delle operazioni elettorali;
d) accertata inabilità fisica o impedimento di carattere permanente;
e) mancata partecipazione all’assemblea o al consiglio di amministrazione per tre volte consecutive senza giustificato motivo;
f) inottemperanza all’obbligo previsto dall’art.23.
Art. 19 – Dimissioni e decadenza dalle cariche
1. Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata indirizzata al Consorzio.
2. Esse devono essere assunte immediatamente al protocollo; sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
3. La decadenza è pronunciata con decorrenza ex tunc dall’assemblea, previa comunicazione dei motivi all’interessato.
Art. 20 – Vacanza cariche elettive
1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito con deliberazione dell’assemblea - da adottarsi entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla vacanza del seggio - al candidato che, nella stessa lista, segue immediatamente l’ultimo eletto.
2. I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.
3. Quando il Presidente, il Vicepresidente od alcuno dei componenti del consiglio di amministrazione cessino dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocata entro un mese l’assemblea per provvedere alla loro sostituzione.
4. Nel caso che il numero dei componenti assegnati all’assemblea scenda al di sotto della maggioranza, dovranno essere convocate le elezioni per il rinnovo degli Organi consortili secondo le disposizioni e procedure previste nel Capo II della legge regionale 12/2009, nonché dallo specifico regolamento elettorale.
Art. 21 – Validità adunanze
1. Le adunanze dell’assemblea, salvo che non sia prescritta una maggioranza speciale, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti elettivi, tra cui il Presidente o il Vicepresidente.
2. Le adunanze del consiglio di amministrazione, salvo che non sia prescritta una maggioranza speciale, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, tra cui il Presidente o il Vicepresidente.
Art. 22 – Segreteria organi consorziali
1. Il direttore del Consorzio assiste alle sedute dell’assemblea e del consiglio di amministrazione con voto consultivo.
2. La segreteria degli organi consorziali viene svolta dal direttore o da un altro dirigente o funzionario dal medesimo delegato.
3. Nel caso in cui si discutano questioni riguardanti i componenti gli Organi, il direttore o altro funzionario presente alla seduta, l’interessato dovrà assentarsi e, qualora, trattasi del segretario, le funzioni di quest’ultimo saranno assunte dal più giovane dei presenti.
4. Potranno essere chiamati ad assistere alle sedute dell’assemblea e del consiglio di amministrazione altri funzionari del Consorzio od estranei, affinché forniscano chiarimenti su determinati argomenti.
Art. 23 – Astensioni
1. Il membro dell’assemblea o il componente del consiglio di amministrazione che, in merito all’oggetto di una determinata deliberazione abbia, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve assentarsi temporaneamente dalla riunione in conformità a quanto previsto dall’art.38 della legge regionale 12/2009.
2. La violazione dell’obbligo fissato al precedente comma comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferma restando la responsabilità per danni, oltreché la possibilità di annullamento della deliberazione nell’ipotesi in cui, senza il voto di chi doveva astenersi non si fosse raggiunta la maggioranza prescritta.
Art. 24 – Votazioni
1. Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta.
2. Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che non sia prescritta una speciale maggioranza.
3. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la parità, il voto del Presidente viene computato come doppio, sempreché serva a raggiungere la maggioranza di cui al comma precedente.
Art. 25 – Verbali adunanze
1. Per ogni adunanza viene redatto dal segretario un verbale, il quale dovrà contenere la data, l’ora e il luogo dell’adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all’ordine del giorno e un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e, in quella sede, ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l’ora in cui viene chiusa la riunione.
2. I verbali sono firmati dal Presidente e da colui che ha svolto le funzioni di segretario.
Art. 26 – Pubblicazione deliberazioni
1. Le deliberazioni degli Organi consorziali debbono essere pubblicate nell’albo del Consorzio per tre giorni consecutivi esclusi i festivi e i non lavorativi, non oltre il decimo giorno successivo alla data della loro adozione.
2. Le deliberazioni di cui sia stata dichiarata l’urgenza sono pubblicate solamente nel giorno immediatamente successivo che non sia festivo o non lavorativo. Gli allegati che hanno formato oggetto di approvazione debbono essere tenuti, per due giorni successivi a quello di pubblicazione a disposizione di chiunque vi abbia interesse, in conformità a quanto disposto nella legge n.241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni, nonché nello specifico regolamento consortile, che disciplina le modalità di accesso e i casi di esclusione dall’accesso ai documenti amministrativi del Consorzio.
Art. 27 – Copia deliberazioni
1. Gli interessati possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli organi consorziali e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime, ai sensi e nei limiti di cui allo specifico regolamento di cui all’articolo 26.
Sezione VI - Il Revisore dei Conti Art. 28 – Costituzione, funzioni, durata
1. Il revisore dei conti è nominato dalla Giunta regionale ed è scelto fra gli iscritti nel Registro dei
revisori legali e delle società di revisione, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010 n.39 in attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.
2. Non possono essere nominati nella carica di revisore dei conti e se nominati decadono dall’ufficio:
a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell’interdizione;
d) coloro che abbiano riportato condanne che non consentono la iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l’iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
e) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione;
f) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
g) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
h) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora.
3. Non possono inoltre essere nominati revisori dei conti i componenti dell’assemblea, i dipendenti e gli ex dipendenti del Consorzio che percepiscono la pensione consortile, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.
4. Il revisore dei conti rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile.
5. Il revisore dei conti:
a) vigila sulla gestione del Consorzio;
b) presenta all’assemblea una relazione contenente il proprio parere sul bilancio preventivo, sulle relative variazioni e sul rendiconto consuntivo;
c) accerta la corrispondenza del bilancio e del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
d) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.
6. Il revisore dei conti assiste alle adunanze dell’assemblea e del consiglio di amministrazione.
7. Il revisore dei conti può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo.
8. Il revisore che, senza giustificato motivo, manchi a tre riunioni consecutive degli organi collegiali a cui partecipa, decade dalla carica.
9. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, la Giunta regionale provvede alla sostituzione del revisore dei conti entro tre mesi dalla vacanza.
10. Il revisore dei conti è tenuto a redigere e sottoscrivere apposito verbale sulle attività svolte che deve essere trascritto in apposito registro.
11. Qualora il revisore dei conti accerti gravi irregolarità dovrà chiedere al Presidente l’immediata convocazione dell’assemblea, ai sensi dell’articolo 8.
CAPO III AMMINISTRAZIONE
Art. 29 – Struttura operativa
1. La struttura operativa del Consorzio è definita dal piano di organizzazione variabile.
2. Essa è diretta, coordinata e sovrintesa dal direttore.
3. Il direttore assicura il buon funzionamento degli uffici consorziali e relaziona sull’andamento della gestione consortile al Presidente e all’amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell’interesse del servizio o a richiesta del Presidente e del consiglio di amministrazione. Inoltre, in caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, pone in essere gli atti necessari ad evitare nocumento al Consorzio.
Art. 30 – Gestione patrimoniale e finanziaria.
1. La gestione del Consorzio è informata ai principi generali della contabilità finanziaria e di quella economico-patrimoniale ed è disciplinata dal regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria del Consorzio.
2. L’esercizio finanziario del Consorzio coincide con l’anno solare.
3. Il bilancio di previsione è approvato e inviato al controllo della Giunta regionale entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
4. Il conto consuntivo è approvato e trasmesso al controllo entro il 30 giugno dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio.
5. Le variazioni al bilancio di previsione nel corso dell’esercizio di competenza devono essere deliberate entro il 30 novembre di ciascun anno.
6. Il fondo di riserva, iscritto nel bilancio è destinato alla copertura di spese impreviste, nonché di maggiori spese che possono verificarsi durante l’esercizio. Nel caso in cui dopo il termine del
30 novembre ed entro il 31 dicembre si verifichino straordinarie esigenze di bilancio, il consiglio di amministrazione può effettuare prelevamenti dal fondo di riserva mediante l’adozione di apposita deliberazione, da comunicare all’assemblea.
CAPO IV
RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA
Art. 31 – Piano di riparto dei contributi consortili e piano di classifica degli immobili.
1. Le spese di funzionamento del Consorzio relative all’esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere in gestione e per l’adempimento di tutte le altre finalità istituzionali, sono ripartite a carico della proprietà consorziata ricadente nel perimetro di contribuenza, sulla base del piano di riparto dei contributi consortili e del piano di classifica degli immobili.
2. I predetti piani, adottati dall’assemblea ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono sottoposti all’approvazione della Giunta regionale.
Art. 32 – Ruoli di contribuenza
1. I ruoli annuali, resi esecutivi, saranno consegnati al concessionario del servizio di riscossione dei tributi nei modi e termini stabiliti dalla legge.
2. Sull’iscrizione a ruolo i consorziati possono chiedere chiarimenti e rettifiche per errori materiali e per duplicazione di iscrizione.
3. Dette richieste andranno presentate direttamente al Consorzio.
Art. 33 – Riscossione dei contributi
1. La riscossione dei contributi consorziali sarà effettuata, di norma, per mezzo di concessionario del servizio di riscossione dei tributi secondo quanto previsto dalla legge.
2. Possono essere adottate, in via convenzionale, procedure e modalità integrative della riscossione a mezzo ruolo.
Art. 34 – Servizio di tesoreria
1. Il servizio di tesoreria, per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese è affidato ad un istituto bancario secondo le modalità previste in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
CAPO V
INDIRIZZO-CONTROLLO-GESTIONE
Art. 35 – Funzioni e responsabilità
1. I poteri di indirizzo e controllo spettano agli Organi consortili, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.
2. Gli Organi elettivi consortili definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
3. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, fatto salvo quanto diversamente previsto dall’articolo 13.
4. I dirigenti sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
Art. 36 – Dirigenza
1. Lo statuto, i regolamenti di amministrazione ed i provvedimenti di organizzazione disciplinano l’attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionali per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi del Consorzio.
2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti che la legge o lo statuto non riservano espressamente agli Organi dell’Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli Organi statutari, tra i quali in particolare:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) le responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, fatte salve diverse competenze fissate nel regolamento consortile di cui all’art. 30, comma 1;
e) gli atti di amministrazione e di gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, licenza, permesso, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, da regolamenti, dagli atti generali di indirizzo, ivi comprese le licenze e le concessioni idrauliche;
g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
h) gli atti ad essi attribuiti dal presente statuto e dai regolamenti o delegati dal Presidente del Consorzio.
3. Sono riservati alla competenza esclusiva del direttore, fatta salva delega scritta ad altro funzionario, i compiti di cui al comma 2 lettere a), c) ed f).
4. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi del Consorzio, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione.