Poste Italiane
MO_GOV_MOALL_01 ver. 1.0 del 29/10/2018
Allegato 1
Definizioni rilevanti ai fini della disciplina Consob e Banca d’Italia
Poste Italiane
N. Versione | Data di Approvazione | Paragrafi modificati | Motivazioni dell’aggiornamento |
1.0 | 24/06/2021 | - | - |
MO_GOV_MOALL_01 ver. 1.0 del 29/10/2018
Documenti di riferimento
Codice | Titolo |
LG_CGG_OPCSC_01 | Linea Guida Gestione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati |
1 Oggetto del documento
MO_GOV_MOALL_01 ver. 1.0 del 29/10/2018
Ai fini delle definizioni indicate nel paragrafo 2 della Linea Guida, si riportano di seguito gli estratti della normativa e dei principi contabili internazionali rilevanti ai fini della Disciplina Consob e della Disciplina Banca d’Italia.
Definizioni rilevanti ai fini della Disciplina Consob
Parti correlate
[IAS 24]
9. Una parte correlata è una persona o un’entità che è correlata all’entità che redige il bilancio.
(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un’entità che redige il bilancio se tale persona:
(i) ha il controllo o il controllo congiunto dell’entità che redige il bilancio;
(ii) ha un’influenza notevole sull’entità che redige il bilancio; o
(iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
(b) Un’entità è correlata a un’entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
(i) l’entità e l’entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
(ii) un’entità è una collegata o una joint venture dell’altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l’altra entità);
(iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
(iv) un’entità è una joint venture di una terza entità e l’altra entità è una collegata della terza entità;
(v) l’entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell’entità che redige il bilancio o di un’entità ad essa correlata;
(vi) l’entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
(vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un’influenza significativa sull’entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità (o di una sua controllante);
(viii) l’entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all’entità che redige il bilancio o alla controllante dell’entità che redige il bilancio.
12. Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l’investitore che ha un’influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati.
Operazioni con parti correlate
[IAS 24]
9. Un’operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo1.
1 Al riguardo, il Regolamento Consob precisa che tra tali operazioni rientrano:
- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- le decisioni relative all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi
di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.
Controllo
[IFRS 10]
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5. Un investitore, indipendentemente dalla natura del proprio rapporto con un’entità (l’entità oggetto di investimento), deve accertare se è una entità controllante valutando se controlla l’entità oggetto di investimento.
6. Un investitore controlla un’entità oggetto di investimento quando è esposto a rendimenti variabili, o detiene diritti su tali rendimenti, derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità.
7. Pertanto, un investitore controlla un’entità oggetto di investimento se e solo se ha contemporaneamente:
(a) il potere sull’entità oggetto di investimento2;
(b) l’esposizione o i diritti a rendimenti variabili derivanti dal rapporto con l’entità oggetto di investimento3; e
(c) la capacità di esercitare il proprio potere sull’entità oggetto di investimento per incidere sull’ammontare dei suoi rendimenti4.
Controllo congiunto
[IAS 28]
3. Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita tramite accordo, del controllo di un’attività economica, che esiste unicamente quando per le decisioni relative a tale attività è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.
2 Potere
10. Un investitore ha potere su un’entità oggetto di investimento quando detiene validi diritti che gli conferiscono la capacità attuale di dirigere le attività rilevanti, ossia le attività che incidono in maniera significativa sui rendimenti dell’entità oggetto di investimento.
11. Il potere deriva dai diritti. In alcuni casi l’accertamento del potere è immediato, come nel caso in cui il potere su un’entità oggetto di investimento si ottiene direttamente e unicamente attraverso i diritti di voto conferiti da strumenti rappresentativi di capitale come le azioni, e può essere determinato considerando i diritti di voto derivanti da tali partecipazioni. In altri casi, la verifica sarà più complessa ed è necessario considerare più fattori, per esempio nel caso in cui il potere risulti da uno o più accordi contrattuali.
12. Un investitore con la capacità attuale di dirigere le attività rilevanti ha potere anche se i diritti di dirigere tali attività non sono stati ancora esercitati. La circostanza che l’investitore stia dirigendo le attività rilevanti può aiutare a stabilire se esso ha potere, ma tale evidenza non costituisce di per sé un elemento conclusivo per stabilire se un investitore ha potere su un’entità oggetto di investimento.
13. Se due o più investitori detengono ciascuno validi diritti che conferiscono loro una capacità unilaterale di condurre attività rilevanti diverse, il potere sull’entità oggetto di investimento è esercitato dall’investitore che ha la capacità attuale di dirigere le attività che incidono in maniera più significativa sui rendimenti della partecipata.
14. Un investitore può avere potere su un’entità oggetto di investimento anche se altre entità detengono validi diritti che conferiscono loro la capacità attuale di partecipare alla direzione delle attività rilevanti, per esempio quando un’altra entità ha un’influenza significativa. Tuttavia, un investitore che detiene solo diritti di protezione non ha potere su un’entità oggetto di investimento (…) e, di conseguenza, non la controlla.
3 Rendimenti
15. Un investitore è esposto o ha diritto ai rendimenti variabili derivanti dal proprio partecipata rapporto con l’entità oggetto di investimento quando i rendimenti che gli derivano da tale rapporto sono suscettibili di variare in relazione all’andamento economico dell’entità oggetto di investimento I rendimenti dell’investitore possono essere solo positivi, solo negativi o, nel complesso, positivi e negativi.
16. Benché un unico investitore possa controllare un’entità oggetto di investimento, più parti possono condividerne i rendimenti. Per esempio, i titolari di partecipazioni di minoranza possono condividere i profitti o i dividendi di un’entità oggetto di investimento.
4 Correlazione tra potere e rendimenti
17. Un investitore controlla un’entità oggetto di investimento se, oltre ad avere il potere su di essa e l’esposizione o il diritto ai rendimenti variabili derivanti dal proprio rapporto con l’entità oggetto di investimento, ha anche la capacità di esercitare il proprio potere per incidere sui rendimenti derivanti da tale rapporto.
18. Pertanto, un investitore che abbia il diritto di assumere decisioni deve stabilire se opera in conto proprio (c.d. preponente o
«principal») ovvero come un agente per conto di terzi (c.d. «agent»). Un investitore che operi da agente, (…), non controlla un’entità oggetto di investimento quando esercita il diritto delegato di prendere decisioni.
Joint Venture
[IAS 28]
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3. Una joint venture è un accordo a controllo congiunto su un’entità in base al quale le parti che detengono il controllo congiunto vantano dei diritti sulle attività nette dell’entità stessa.
[IFRS 11]
4. Un accordo a controllo congiunto è un accordo del quale due o più parti detengono il controllo congiunto.
5. Un accordo a controllo congiunto possiede le seguenti caratteristiche:
(a) le parti sono vincolate da un accordo contrattuale (…);
(b) l’accordo contrattuale attribuisce a due o più parti il controllo congiunto dell’accordo (…).
7. Il controllo congiunto è la condivisione, su base contrattuale, del controllo di un accordo, che esiste unicamente quando per le decisioni relative alle attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.
8. Una entità che è parte di un accordo deve valutare se l’accordo contrattuale concede collettivamente a tutte le parti, o a un gruppo di parti, il controllo dell’accordo. Tutte le parti, o un gruppo di parti, controllano l’accordo collettivamente se devono dirigere insieme le attività che incidono significativamente sui rendimenti dell’accordo (ossia, le attività rilevanti).
9. Una volta stabilito che le parti, o un gruppo di parti, controllano collettivamente l’accordo, il controllo congiunto esiste soltanto quando le decisioni sulle attività rilevanti richiedono il consenso unanime delle parti che controllano l’accordo collettivamente.
10. In un accordo congiunto, nessuna delle parti controlla singolarmente l’accordo. Una parte che detiene il controllo congiunto di un accordo può impedire a una qualsiasi delle altre parti, o a un gruppo di parti, di controllare l’accordo.
11. Un accordo può essere un accordo a controllo congiunto anche se non tutte le parti abbiano il controllo congiunto dell’accordo. Il presente IFRS opera una distinzione tra le parti che detengono il controllo congiunto dell’accordo (partecipanti ad attività a controllo congiunto o a joint venture) e le parti che partecipano a un accordo a controllo congiunto ma non detengono il controllo.
12. Una entità dovrà esercitare il proprio giudizio nel valutare se tutte le parti, o un gruppo di parti, detengono il controllo congiunto dell’accordo. Una entità dovrà fare tale valutazione prendendo in considerazione tutti i fatti e le circostanze (…).
13. Se i fatti e le circostanze cambiano, una entità dovrà valutare nuovamente se detiene ancora il controllo congiunto dell’accordo.
Società collegata
[IAS 28]
3. Una collegata è una entità su cui l’investitore esercita un’influenza notevole.
Influenza notevole
[IAS 28]
3. L’influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto.
5. Se una entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20 % o una quota maggiore dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si suppone che l’entità abbia un’influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se l’entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20 % dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si suppone che l’entità non abbia un’influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. Anche se un’altra entità possiede la maggioranza assoluta o relativa, ciò non preclude necessariamente a una entità di avere un’influenza notevole.
6. L’esistenza di influenza notevole da parte di una entità è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:
(a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell’organo equivalente, della partecipata;
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(b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
(c) la presenza di operazioni rilevanti tra l’entità e la partecipata;
(d) l’interscambio di personale dirigente; o
(e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.
7. Un’entità potrebbe essere in possesso di warrant azionari, opzioni call su azioni, strumenti di debito o rappresentativi di capitale che sono convertibili in azioni ordinarie, o altri strumenti similari che hanno la possibilità, se esercitati o convertiti, di dare all’entità diritti di voto aggiuntivi o di ridurre il diritto di voto di terzi sulle politiche finanziarie e gestionali di un’altra entità (ossia i diritti di voto potenziali). L’esistenza e l’efficacia di diritti di voto potenziali che siano correntemente esercitabili o convertibili, compresi quelli posseduti da altre entità, sono presi in considerazione all’atto di valutare se l’entità possiede un’influenza notevole. I diritti di voto potenziali non sono correntemente esercitabili o convertibili quando, per esempio, essi non possono essere esercitati o convertiti sino a una determinata data futura o sino al verificarsi di un evento futuro.
8. Nel valutare se i diritti di voto potenziali contribuiscono a determinare un’influenza notevole, l’entità esamina tutti i fatti e le circostanze (incluse le clausole di esercizio dei diritti di voto potenziali e qualsiasi altro accordo contrattuale considerato sia singolarmente, sia in abbinamento ad altri) che incidono sui diritti potenziali, ad eccezione delle intenzioni della direzione aziendale e della capacità finanziaria di esercitare o di convertire tali diritti di voto potenziali.
9. L’entità perde l’influenza notevole su una partecipata nel momento in cui perde il potere di partecipare alle decisioni sulle politiche finanziarie e gestionali di quella partecipata. La perdita dell’influenza notevole può verificarsi con o senza cambiamenti nei livelli di proprietà assoluta o relativa. Questo potrebbe verificarsi, ad esempio, nel momento in cui una società collegata viene assoggettata al controllo di un organo governativo, di un tribunale, di un commissario o di un’autorità di regolamentazione. Potrebbe anche essere il risultato di un accordo contrattuale.
Dirigenti con responsabilità strategiche
[IAS 24]
9. I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.
Stretti familiari
[IAS 24]
9. Si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:
(a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
(b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
(c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente.
Individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza
[Allegato 3, Regolamento Consob]
1. Le procedure interne individuano criteri di tipo quantitativo per l’identificazione delle “operazioni di maggiore rilevanza” in modo tale da includere almeno le categorie di operazioni di seguito indicate.
1.1. Le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:
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a) Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell’operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell’ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte). Per le banche è il rapporto tra il controvalore dell’operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto).
Se le condizioni economiche dell’operazione sono determinate, il controvalore dell’operazione è:
(i) per le componenti in contanti, l’ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
(ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell’operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
(iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l’importo massimo erogabile.
Se le condizioni economiche dell’operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell’operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell’accordo.
b) Indice di rilevanza dell’attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell’entità oggetto dell’operazione e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell’attivo dell’entità oggetto dell’operazione.
Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.
Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è:
(i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell’operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall’acquirente;
(ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell’attività ceduta.
Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall’acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:
(i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all’attività;
(ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell’attività.
c) Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell’entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.
1.2. Le operazioni con la società controllante quotata o con soggetti a quest’ultima correlati che risultino a loro volta correlati alle società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui al par. 1.1. risulti superiore alla soglia del 2,5%.
1.3. Le società valutano se individuare soglie di rilevanza inferiori a quelle indicate nei par. 1.1 e par. 1.2 per operazioni che possano incidere sull’autonomia gestionale dell’emittente (ad esempio, cessione di attività immateriali quali marchi o brevetti).
1.4. In caso di cumulo di più operazioni ai sensi dell’articolo 5, comma 2, le società determinano in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell’indice o degli indici, previsti dal par. 1.1, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste dai paragrafi 1.1, 1.2 e 1.3, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.
2. Qualora un’operazione o più operazioni tra loro cumulate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, siano individuate come “di maggiore rilevanza” secondo gli indici previsti nel par. 1 e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Consob può indicare, su richiesta della società, modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la società comunica alla Consob le caratteristiche essenziali dell’operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.
Definizioni rilevanti ai fini della Disciplina Banca d’Italia
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Si riportano di seguito per estratto le definizioni indicate alla Parte Terza, Capitolo 11, Sezione I e – per quanto concerne le metodologie di calcolo per l’identificazione delle “operazioni di maggiore rilevanza” – Allegato B, della Circolare Banca d’Italia 285/2013.
Parte correlata
I soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con:
1. l’esponente aziendale;
2. il partecipante;
3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell’organo con funzione di gestione o dell’organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l’esercizio di tali diritti o poteri;
4. una società o un’impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un’influenza notevole.
Soggetti connessi
1. Le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
2. i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
3. gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.
Soggetti collegati
L’insieme costituito da una parte correlata (come sopra definita) e da tutti i soggetti a essa connessi (come sopra definiti).
Controllo
Ai sensi dell’articolo 23 del TUB: i casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell’influenza dominante.
Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un’attività economica. In tal caso si considerano controllanti:
a. i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell’impresa5;
b. gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell’impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.
Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.
5 Tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l’adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell’impresa controllata, attraverso l’esercizio di un diritto di veto o per effetto dei quorum per le decisioni degli organi societari.
Influenza notevole
Il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un’impresa partecipata, senza averne il controllo.
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L’influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.
In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:
(i) essere rappresentati nell’organo con funzione di gestione o nell’organo con funzione di supervisione strategica dell’impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
(ii) partecipare alle decisioni di natura strategica di un’impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell’assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto6;
(iii) l’esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “operazioni di maggiore rilevanza” (…), lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.
L’influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.
Esponenti aziendali
I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione comprende, in particolare, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale gli amministratori e i sindaci; nel sistema dualistico i componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione; nel sistema monistico, gli amministratori e i componenti del comitato per il controllo sulla gestione. La definizione include il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l’esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.
Stretti familiari
I parenti fino al secondo grado7 e il coniuge o il convivente more uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest’ultimo.
Operazione con soggetti collegati
La transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.
Non si considerano operazioni con soggetti collegati:
(i) [quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;]
(ii) i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
6 Tale situazione ricorre, ad esempio, quando l’azionariato della società sia frazionato fra più soci (non legati fra loro da patti di controllo congiunto) in modo tale che il voto di determinati soci, che possiedano singolarmente quote inferiori alle presunzioni di influenza notevole, possa risultare decisivo per la formazione delle maggioranze assembleari nelle materie sopra indicate.
7 Nel caso di soggetti collegati a una banca estera o a un intermediario vigilato estero facenti parte di un gruppo bancario, qualora vi siano comprovate difficoltà nel reperimento delle informazioni, la capogruppo può escludere dalla nozione di “stretti familiari” i parenti di secondo grado, limitandosi a considerare i parenti di primo grado; in tal caso, ne dà notizia alla Banca d’Italia.
(iii) [le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di “collateral” poste in essere nell’ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;]
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(iv) le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca centrale europea o dalla Banca d’Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l’esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca centrale europea o dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del gruppo.
Operazione di maggiore rilevanza
L’operazione con soggetti collegati il cui controvalore in rapporto ai fondi propri (consolidati, nel caso di gruppi) è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo quanto riportato in allegato, alla voce “Indice di rilevanza del controvalore”. Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata secondo le modalità indicate in allegato alla voce “Indice di rilevanza dell’attivo” (cfr. Allegato B).
La banca può individuare altre operazioni da considerare di maggiore rilevanza in base a indicatori qualitativi o quantitativi.
In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell’esercizio, con uno stesso soggetto collegato, la banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.
Metodologie di calcolo per l’identificazione delle “operazioni di maggiore rilevanza”
[Allegato B]
a. “Indice di rilevanza del controvalore”: è il rapporto tra il controvalore dell’operazione e i fondi propri tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto).
Se le condizioni economiche dell’operazione sono determinate, il controvalore dell’operazione è:
(i) per le componenti in contanti, l’ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
(ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il valore determinato, alla data dell’operazione, in conformità alla disciplina contabile applicabile;
(iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l’importo massimo erogabile. Se le condizioni economiche dell’operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell’operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell’accordo8.
b. “Indice di rilevanza dell’attivo”: è il rapporto tra il totale attivo dell’entità oggetto dell’operazione e il totale attivo della banca9. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla banca; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell’attivo dell’entità oggetto dell’operazione.
Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.
Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è:
(i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell’operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall’acquirente;
(ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell’attività ceduta.
Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall’acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:
(i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all’attività;
(ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell’attività.
8 Si precisa che, nel caso di servizi pluriennali remunerati con commissioni/canoni, il controvalore è rappresentato dal loro valore attuale.
9 Nell’attivo devono essere ricomprese le poste fuori bilancio.