«Contratto Collettivo Integrativo di modifica del “Contratto Collettivo Integrativo relativo ai criteri per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50”, sottoscritto il 18/01/2019»
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Ipotesi di
«Contratto Collettivo Integrativo di modifica del “Contratto Collettivo Integrativo relativo ai criteri per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50”, sottoscritto il 18/01/2019»
Modulo I
Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relativa agli adempimenti di legge.
Data di sottoscrizione | L’ipotesi di contratto integrativo è stata siglata il 12/12/2022. |
Periodo temporale di vigenza | Indeterminato |
Composizione della delegazione trattante | Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Delegato del Rettore: xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx Direttore Generale: xxxx. Xxxxxx Xx Xxxxxxxxx Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): RSU XX.XX.: FLC/CGIL – CISL/FSUR – FED. UIL Scuola RUA -- SNALS/CONFSAL - FED. GILDA UNAMS - ANIEF Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): RSU (a maggioranza) XX.XX.: FLC/CGIL - FED. GILDA UNAMS - ANIEF |
Soggetti destinatari | Personale tecnico amministrativo |
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica) | Con il Contratto integrativo le parti hanno apportato alcune modifiche/integrazioni al “Contratto Collettivo Integrativo relativo ai criteri per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50”, sottoscritto il 18/01/2019, il quale stabilisce le modalità e i |
criteri di ripartizione del Fondo Incentivante per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell’Università del Salento per le attività indicate nell’art. 113, comma 2, del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). Le modifiche/integrazioni concordate dalle parti negoziali sono finalizzate a consentire la liquidazione degli incentivi spettanti al personale che ne ha diritto, in linea con il criterio per il quale l’incentivo viene attribuito in relazione alle singole fasi già espletate in sede di esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture. | ||
Rispetto dell’iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione | Intervento dell’Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell’Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa. | È stata richiesta al Collegio dei Revisori dei Conti la certificazione dell’ipotesi di contratto integrativo e della relazione illustrativa. |
Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli | ||
Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria | Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 109 del 28/6/2022 è stato approvato il “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024” dell’Università del Salento. | |
È assolto l’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 33/2013. | ||
La Relazione sulla performance 2021 è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 56, in data 14/04/2022. Il Nucleo di Valutazione dell’Ateneo ha approvato il Documento di Validazione della Relazione sulla Performance 2021, in data 8/06/2022. La Relazione sulla performance 2022 non è ancora predisposta. | ||
Eventuali osservazioni |
Modulo II
Illustrazione dell’articolato del contratto
(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale - modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi – altre informazioni utili)
a) Illustrazione dell’articolato del contratto
L’Ipotesi di contratto in questione apporta alcune modifiche/integrazioni al “Contratto Collettivo Integrativo relativo ai criteri per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50”, sottoscritto il 18/01/2019, il quale stabilisce le modalità e i criteri di ripartizione del Fondo Incentivante per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell’Università del Salento per le attività indicate nell’art. 113, comma 2, del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
La contrattazione di II livello è prevista dal precitato art. 113, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale “L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale…”.
Si riportano, di seguito, le modifiche/integrazioni che sono state apportate al precedente testo contrattuale, sottoscritto il 18/01/2019:
• all’art. 2, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Le somme che costituiscono il Fondo Incentivante sono utilizzabili in termini di spesa secondo le misure e la tempistica di cui al successivo art. 5».
Viene in sostanza modificato l’ultimo comma dell’art. 2 del contratto integrativo del 18/01/2019, rubricato “Costituzione del Fondo”, al fine di rinviare, per quanto attiene alla utilizzabilità delle risorse iscritte al Fondo incentivante di ciascuna opera, servizio o fornitura, alle misure ed alla tempistica disciplinata dal successivo art. 5 del medesimo testo contrattuale.
• all’art. 5, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. La liquidazione degli incentivi è disposta entro i 90 giorni successivi all’accertamento di cui al precedente comma 2, secondo le seguenti modalità:
a. dopo la data di sottoscrizione ed avvio del contratto di lavori, servizi e forniture:
⮚ le attività di cui alla lett. a) della Tabella 1 e della Tabella 2 del precedente art. 4, relative alle prestazioni svolte dal RUP fino alla data di sottoscrizione del contratto, e le attività di cui alla lett. d) della Tabella 1 e alla lett. c) della Tabella 2 del precedente art. 4, sono incentivate nella misura del 50%;
⮚ le attività di cui alle lett. b) e c) della Tabella 1 e le attività di cui alla lett. b) della Tabella 2 del precedente art. 4, sono incentivate nella misura del 100%;
b. ad intervenuta emissione del collaudo/verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione:
⮚ le attività di cui alla lett. a) della Tabella 1 e della Tabella 2 del precedente art. 4, relative alle prestazioni svolte dal RUP, e le attività di cui alla lett. d) della Tabella 1 e alla lett. c) della Tabella 2 del precedente art. 4, sono incentivate per la restante misura del 50%;
⮚ le attività di cui alle lett. e) ed f) della Tabella 1 e le attività di cui alle lett. d) ed e) della Tabella 2 del precedente art. 4, sono incentivate nella misura del 100%.»
La precedente formulazione del comma 4 dell’art. 5, rubricato “Liquidazione incentivi”, prevedeva che i compensi in questione potessero essere liquidati entro i 90 giorni successivi all’accertamento, da parte del RUP, delle specifiche attività concretamente svolte dai dipendenti interessati e, comunque, solo dopo che fosse intervenuta la emissione del collaudo/verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione. In altri termini, il lavoratore interessato doveva attendere la completa esecuzione del contratto per la realizzazione di un’opera, di un servizio o di una fornitura prima di vedersi riconosciuto il pagamento della quota di incentivo a lui spettante per legge. Evidentemente ciò si pone in contrasto con il principio secondo cui il diritto all’incentivo matura allorquando le attività relative a ciascuna fase progettuale o di lavoro sia portata a compimento. In tal senso si è pronunciata anche la giurisprudenza, la quale ha chiarito che “Il diritto a percepire l’incentivo per la progettazione, di natura retributiva, previsto dall’art. 18 della legge n. 109/1994 sorge, alle condizioni previste dalla normativa vigente ratione temporis, in conseguenza della prestazione dell’attività incentivata e nei limiti fissati dalla contrattazione decentrata e dal regolamento adottato dall’amministrazione”.1
Con la modifica del comma 4 dell’art. 5 del Contratto integrativo del 18/01/2019, quindi, le parti negoziali hanno inteso allineare il testo contrattuale al criterio in base al quale l’incentivo in questione viene attribuito in relazione alle singole fasi progettuali già espletate, come individuate nella Tabella 1 (LAVORI) e nella Tabella 2 (SERVIZI E FORNITURE) di cui al precedente art. 4 del testo contrattuale, prevedendo che gli incentivi per funzioni tecniche possano essere liquidati nella misura del 100% solo nel caso di attività che siano definitivamente concluse; laddove le medesime attività non siano ancora completate, la misura dell’incentivo è ridotta al 50%. Ad ogni modo, la liquidazione degli incentivi è possibile, sempre previo accertamento da parte del RUP delle specifiche attività concretamente svolte dai dipendenti, in due momenti ben precisi che lo stesso Contratto integrativo individua: a) dopo la data di sottoscrizione ed avvio del contratto di lavori, servizi e forniture; b) ad intervenuta emissione del collaudo/verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione.
• all’art. 5, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4.bis Per i contratti di servizio di durata pluriennale, è possibile prevedere liquidazioni dei compensi in quote annuali di importo pari al compenso teoricamente spettante diviso il numero di anni di durata del contratto, al termine di ogni annualità di contratto, per attività certificata da documentazione ufficiale (certificati di regolare esecuzione, rapporti di verifica, ecc.) con l’unico vincolo che si liquidino attività o parti di esse già svolte.
1 Sentenza Corte Cassazione n. 10222 del 28/05/2020, nella quale la Corte si è pronunciata, tra l’altro, sui presupposti condizionanti l’insorgenza del diritto a percepire l’incentivo di progettazione disciplinato, dapprima, dall’art. 18 della legge n. 109/1994, quindi dall’art. 92 del d.lgs. n. 163/2006 ed infine dall’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, che in luogo dei “corrispettivi ed incentivi per la progettazione” ha previsto gli “incentivi per funzioni tecniche”.
Con la disposizione in commento, che le parti hanno aggiunto all’art. 5, dopo il comma 4, si è voluto introdurre una disciplina specifica per i contratti di servizio di durata pluriennale. Ricorrendo detta fattispecie, infatti, l’Accordo prevede la possibilità che gli incentivi per funzioni tecniche siano liquidati, al termine di ogni annualità di contratto, in quote annuali di importo pari al compenso teoricamente spettante diviso il numero di anni di durata del contratto medesimo. Tuttavia, perché la liquidazione possa essere disposta, è necessario che gli incentivi siano riferiti ad attività che possano considerarsi già rese; a tal fine l’Accordo richiede, a supporto della liquidazione, la relativa documentazione che attesti l’avvenuta esecuzione della prestazione da parte del lavoratore come, ad esempio, il certificato di regolare esecuzione, l’espletamento delle verifiche periodiche, ecc. In altri termini, nel caso di contratti di servizio di durata pluriennale, che prevedibilmente richiedono tempi lunghi di esecuzione, in linea con il criterio per il quale l’incentivo viene attribuito in relazione alle singole fasi e a prescindere dall’esecuzione del lavoro/fornitura/servizio, le parti negoziali hanno ritenuto opportuno prevedere liquidazioni annuali.
b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione
Il presente “Contratto” è di tipo esclusivamente normativo, poiché apporta soltanto alcune modifiche/integrazioni al “Contratto Collettivo Integrativo relativo ai criteri per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50”, sottoscritto il 18/01/2019, il quale stabilisce le modalità e i criteri di ripartizione del Fondo incentivante, che sono stati poi recepiti da apposito Regolamento adottato dall’Ateneo2. Pertanto, il presente Accordo non quantifica le risorse finanziarie che, in base all’art. 113, comma 2, del Codice degli appalti è posto a carico degli stanziamenti inseriti negli stati di previsione della spesa o in bilancio per ciascun appalto di lavori, servizi e forniture, secondo quanto previsto dal comma 5-bis del medesimo articolo 113.
Le predette modifiche/integrazioni sono unicamente finalizzate a consentire la liquidazione degli incentivi spettanti al personale che ne ha diritto, in coerenza con il criterio per il quale l’incentivo viene attribuito in relazione alle singole fasi già espletate in sede di esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture.
c) Effetti abrogativi impliciti
Le disposizioni contenute nel Contratto integrativo in commento sostituiscono ex tunc quelle espressamente abrogate e/o modificate del “Contratto Collettivo Integrativo relativo ai criteri per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50”, sottoscritto il 18/01/2019. Tuttavia, le nuove disposizioni contrattuali diventeranno pienamente efficaci soltanto allorquando l’Amministrazione universitaria avrà adeguato il vigente Regolamento
2 “Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, emanato con D.R. n. 84 del 7/02/2019.
di Ateneo in materia, il che potrà avvenire successivamente alla stipula definitiva del Contratto integrativo in esame da parte dei soggetti negoziali abilitati.
d) Attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità
L’istituto delle cd. “Funzioni Tecniche” disciplinato dal presente “Contratto” rappresenta un incentivo previsto da specifiche disposizioni di legge (art. 113 del d.lgs. n. 50/2016) ed esso viene riconosciuto solo ai soggetti espressamente previsti dalla stessa disposizione normativa e in stretta correlazione con la prestazione richiesta a ciascuna figura, nel rispetto del principio sancito dall’art. 7, comma 5, del d.lgs. 165/2001, secondo il quale “Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese”.
In coerenza con tale principio, le parti negoziali hanno introdotto alcune modifiche e/o integrazioni al più volte citato “Contratto Collettivo Integrativo relativo ai criteri per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50”, sottoscritto il 18/01/2019, al fine di rendere sempre possibile la liquidazione degli incentivi di cui trattasi ogni volta che una determinata attività può considerarsi resa, in quanto già portata a compimento da parte del lavoratore incaricato. Resta inteso, comunque, che la liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche potrà essere disposta esclusivamente in due precisi momenti e cioè solo dopo la data di sottoscrizione ed avvio del contratto di lavori/servizi/forniture e, in un secondo momento, ad intervenuta emissione del collaudo/verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione, secondo le misure stabilite dallo stesso contratto integrativo.
e) Risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo
L’istituto degli incentivi per “Funzioni Tecniche”, nella misura in cui rende possibile la valorizzazione delle competenze professionali possedute da ciascun lavoratore insieme anche ai risultati conseguiti, consente di attestare che l’Accordo de quo mira ad assicurare il miglioramento dei livelli di efficienza e di produttività dell’azione amministrativa, mediante l’incentivazione dell’impegno e della qualità della prestazione resa dal personale incaricato, in sintonia con la ratio posta alla base del d.lgs. n. 150/2009. Ciò appare ancora più vero se si considera che, con le modifiche introdotte dal Contratto integrativo in esame, si vuole evitare il rischio di frustrare l’impegno e la dedizione del lavoratore, il quale sa che potrà vedersi attribuito, in tempi relativamente contenuti, l’incentivo economico corrispondente alla prestazione professionale resa.
IL RETTORE
(xxxx. Xxxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxx Xxxxx 13.01.2023
08:27:59