ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIALE
OGGETTO:
ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIALE
PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
INDICE
N O R M A T I V A (Pag. 3-6)
CAPITOLO | I | : | FINALITA’: SOGGETTI ENTI FIRMATARI E CAMPI DI APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA |
ART. 1 ART.2 ART.3 ART.4 ART.5 | FINALITA’ CRITERI GENERALI SOGGETTI AVENTI DIRITTO ENTI FIRMATARI CAMPI DI APPLICAZIONE | ||
CAPITOLO | II | : ART. 6 | PERCORSO DELL’INTEGRAZIONE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE INDIVIDUAZIONE DELL’ALUNNO |
ART. 7 ART. 8 ART. 9 ART. 10 ART. 11 ART. 12 ART. 13 | DIAGNOSI FUNZIONALE PROFILO DINAMICO FUNZIONALE PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO CONTINUITA’ EDUCATIVA E DIDATTICA PERCORSI DI ORIENTAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE GRUPPI DI LAVORO: |
• GRUPPO DI LAVORO INTERISTITUZIONALE PROVINCIALE (GLIP)
• GRUPPO DI LAVORO HANDICAP GLH
a) provinciale
b) d’istituto
c) gruppi tecnici di sezione/ classe ART.14 ARCHIVIO UNIFICATO
CAPITOLO III IMPEGNI DEI SOGETTI FIRMATARI
ART. 15 AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA
a) Ufficio Scolastico Regionale
b) Dirigenze scolastiche
ART. 16 ENTI LOCALI TERRITORIALI
ART. 17 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE
CAPITOLO IV INTEGRAZIONE: LE RISORSE
ART. 18 RISORSE PROFESSIONALI
• Personale docente curricolare
• Personale docente di sostegno
• Assistente per l'autonomia e la comunicazione
• Collaboratore Scolastico
• Personale sanitario
ART. 19 RISORSE STRUMENTALI ART. 20 RISORSE FINANZIARIE
CAPITOLO V VIGILANZA ED EFFICACIA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA
ART.21 VIGILANZA ED EFFICACIA DELL'ACCORDO ART. 22 NORMA TRANSITORIA PER L’A.S. 2004/2005
ART.23 MODALITA' DI APPROVAZIONE PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE DELL'ACCORDO
ART.24 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE PERIODICA DELL'ACCORDO
ART.25 COLLEGIO DI VIGILANZA
N O R M A T I V A
❑ Legge 30.03.71 n. 118
Norme in favore dei mutilati ed invalidi civili
❑ C.M. n. 227 dell’08.08.1975
Interventi a favore degli alunni handicappati
❑ D.P.R. 24.07.77 n. 616
Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382
❑ Legge 04.08.77 n. 517
Norme sulla valutazione degli alunni e sulla abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell’ordinamento scolastico
❑ Legge 833 del 23.12.1978
Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale e successive integrazioni e modifiche
❑ D.P.R. n. 384 del 27.04.1978
Regolamento d’attuazione dell’articolo 27 della Legge n. 118/71 per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
❑ Legge n. 845 del 21.12.1978
Legge Quadro in materia di formazione professionale
❑ D.M. 09.02.79
Programmi, orari d’insegnamento e prove di esame per la scuola media statale
❑ C.M. n. 159 del 28.06.1979
Collaborazione scuola, enti territoriali
❑ C.M. n. 199 del 28.07.1979
Sostegni particolari
❑ C.M. 258 del 22.09.1983
Linee d’intesa fra scuola, Enti Locali, USL
❑ C.M. n. 250 del 03.09.1985
Azione di sostegno a favore dei portatori di handicap
❑ Sentenza Corte Costituzionale n. 215/87
Diritto allo studio dei portatori di handicap
❑ Sentenza Corte Costituzionale n. 215/87
Diritto allo studio dei portatori di handicap
❑ C.M. n. 1 del 04.01.1988
Continuità educativa del processo d’integrazione degli alunni handicappati
❑ C.M. n. 262 del 22.09.1988
Iscrizioni e frequenza alla scuola di II grado d’alunni handicappati
❑ Legge 05.06.90 n. 148
Riforma dell’ordinamento della scuola elementare
❑ Legge 05.02.92 n. 104
Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
❑ D.M. 09.07.92
Indirizzi per la stipula degli accordi di programma ai sensi dell’art. 13 della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104 sull’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
❑ D.L. 502 del 30.12.1992
Così come indicato dal D.L. n. 229 del 19.06.99 recante norme per la razionalizzazione del S.S.N.
❑ D.M. Istruzione del 09.07.1992
Criteri per la stipulazione degli accordi di programma
❑ D.M. Istruzione del 15.07.1992
Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale
❑ C.M. n. 339 del 16.11.1992
Continuità educativa fra i diversi ordini di scuola
❑ ACCORDI
D.M. 26.06.92 Costituzione del GLIP
D.L . 09.07.92 Accordi di programma
❑ Legge n. 67 del 18.371993
Conversione in Legge del D.L. 18.01.1993 n. 9 recante disposizioni in materia sanitaria e socio-assistenziale
❑ D.P.R. 24.02.94
Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di alunni portatori di handicap
❑ D.Lgs. 16.04.94 n. 297
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
❑ Legge n. 19 del 12.04.1994
Norme per la prevenzione, riabilitazione e l’integrazione sociale dei portatori di handicap
❑ Legge n. 42 dell’08.08.94 e successive modificazioni
❑ D.P.C.M. del 07.06.95
Carta dei servizi scolastici
❑ D.P.R. 24.07.96 n. 503
Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici
❑ Legge 18.12.97 n. 440
Istituzione del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi
❑ Legge n. 59 del 15.03.1997
Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione amministrativa - art. 21 sull’autonomia scolastica
❑ D.P.R. 8.03.99 n. 275
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21, legge 15.03.97, n. 59
❑ D.lgs 31.03.98 n. 112
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59
❑ D.M. 26.05.98
Criteri generali per la disciplina da parte delle Università degli ordinamenti dei corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria e delle scuole di specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria
❑ D.P.R. 23.07.98 n. 323
Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusive dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell’art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425
❑ D.P.R. 23.07.98
Approvazione Piano Sanitario Nazionale 1998/2000
❑ Legge 03.05.99 n. 124
Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico
❑ D.M. 23.07.99 n. 184
Trasferimento del personale ATA dagli Enti Locali alle dipendenze dello Stato
❑ Legge n. 68 del 12.03.1999
Norme per il diritto al lavoro dei disabili
❑ Istituzione del fondo per l’arricchimento dell’offerta formativa
❑ D.P.R. 275 dell’8 marzo 1999 – Regolamento dell’Autonomia Scolastica
❑ D.P.R. 10.11.99
Approvazione del progetto obiettivo “Tutela della Salute mentale 1998-2000”
❑ D.M. 141/99 Classi con portatori handicap
❑ D.Lgs. 267/2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
❑ Legge 10.03.00 n. 62
Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione
❑ Legge 22.03.00 n. 69
Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap
❑ Legge 08.11.00 n. 328
Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
❑ Legge 42 del 10.03.2000
Parità scolastica
❑ D.P.C.M. del 13.01.2000
Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio.Legge quadro in materia di riordino dei cicli di istruzione n. 30 del 10 febbraio 2000
❑ D.M. Sanità del 24.04.2000
Adozione del progetto obiettivo materno infantile relativo al “Piano Sanitario Nazionale per il triennio 1998-2000”
❑ D.P.C.M. 14.02.2001
Atto di indirizzo e coordinamento in material di prestazioni socio-sanitarie
❑ D.P.C.M. 29.11.2001
Definizione dei livelli essenziali di assistenza
❑ C.M. 125 del 20.07.2001
Certificazioni per gli alunni in situazione di handicap
❑ Nota 3390 del 30.11.2001
Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap
❑ Direttiva 15.05.02 n. 53
“Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi”, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440
❑ C.M. n. 84 del 22.07.2002
❑ Nota 2.10.2002 prot. 4088: comunicazione di servizio sulle iniziative di formazione dei Docenti curricolari sull'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap
❑ Legge 28.03.03 n. 53
Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale
❑ O.M. 04.04.03 n. 35
Istruzioni e modalità operative per lo svolgimento degli Esami di Stato conclusive dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2002/2003.
❑ Direttiva 08.05.03 n. 48
“Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi”, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
❑ C.M. n. 84 del 22.07.2002
❑ Nota 25.08.2003 Protocollo d’intesa tra MIUR e Ministero della salute 24.10.2003
❑ Circolare Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Prot. n. 2182/A36 del 15.01.2003
Prot. n. 13341/C14 del 02.10.2003
❑ Circolare INPS 22.01.2003 n. 11
Indennità mensile di frequenza ai minori frequentanti gli asili nido
❑ C.M. n. 56 del 04.07.2003
❑ Nota 1774 del 27.06.2003
Cooperazione europea per le pari opportunità delle persone disabi
❑ C.M. 2.10.2003 n. 78:
Alunni in situazione di handicap. Iniziative di formazione del personale docente
❑ Nota 2 ottobre 2002 prot. n. 4088
Comunicazione di servizio sulle iniziative di formazione dei docenti curricolari sull’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap
CAPITOLO I : FINALITA’: SOGGETTI, ENTI FIRMATARI E CAMPI DI APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA
ART. 1 - FINALITA’
Il presente Accordo persegue la finalità dell’integrazione scolastica dei soggetti diversamente abili definendola nel quadro complessivo della programmazione unitaria e coordinata dei servizi scolastici integrati con quelli sanitari, socio assistenziali e ricreativi, nonché nel quadro dei rapporti di concertazione e cooperazione tra gli attori istituzionali della programmazione coordinata con riferimento al progetto didattico, riabilitativo e di socializzazione individuale che è lo sviluppo del piano educativo individualizzato (PEI).
Detta finalità è perseguita:
a) assicurando il diritto all’istruzione, educazione e integrazione del diversamente abile con la predisposizione, attuazione e verifica congiunta del progetto educativo, riabilitativo, socio assistenziale e di socializzazione, agevolando forme di integrazione tra attività scolastiche ed altre attività extrascolastiche presenti sul territorio;
b) definendo progetti educativi individualizzati sulla base della diagnosi funzionale e sul profilo dinamico funzionale di ogni soggetto diversamente abile e da realizzare, in via prioritaria, nell’ambito scolastico e, in via suppletiva, nell’ambito domiciliare;
c) individuando le rispettive competenze degli enti sottoscrittori ed i correlativi impegni finanziari per i servizi da approntare;
d) individuando finanziamenti per l’acquisto di ausili, sussidi didattici e per sperimentazioni, coinvolgendo, eventualmente, anche altri soggetti specializzati pubblici e privati;
e) assicurando il personale necessario al progetto di integrazione, come previsto dalla normativa vigente;
f) utilizzando il GLIP come supporto di consulenza ai diversi attori sottoscrittori;
g) riconoscendo e agevolando il ruolo della famiglia, degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione e del volontariato, delle fondazioni e degli enti di patronato di promozione sociale;
h) attivando i gruppi di lavoro scolastici ai sensi dell’art. 15 della legge 104/92
i) proponendo e attivando una rete di progetti più vasti per una reale integrazione scolastica e sociale degli alunni diversamente abili.
ART. 2 - CRITERI GENERALI
I sottoscritti firmatari, nel rispetto delle norme vigenti, si accordano sui seguenti criteri generali da porre alla base dell’Accordo di programma:
a) definizione delle modalità, dei tempi, degli interventi interistituzionali a favore della singola persona diversamente abile che frequenta la scuola;
b) individuazione degli impegni degli Enti da assumere in rapporto alle specifiche competenze di ciascuno;
c) verifica dell’attuazione e del rispetto dell’Accordo di programma sottoscritto e della tutela delle posizioni soggettive e dell' esigibilità dei diritti.
ART. 3 - SOGGETTI AVENTI DIRITTO
Il presente accordo intende rendere efficace l’esercizio del diritto di frequenza nell’asilo nido comunale, nella scuola dell’infanzia, nel primo e secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione dei soggetti diversamente abili della provincia della Spezia.
ART. 4 - ENTI FIRMATARI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA
Alla sottoscrizione dell’Accordo di programma a livello provinciale prendono parte, tramite i loro rappresentanti legali:
1. La Provincia della Spezia
2. L’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
3. I dirigenti Scolastici delle scuole autonome
4. L’Azienda USL n. 5 spezzina
5. I seguenti Comuni:
• Comune della Spezia
•
•
•
ART. 5 - CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO
Il presente documento trova applicazione a livello provinciale ed impegna gli enti Sottoscrittori nei rispettivi ambiti di competenza territoriale.
L’Accordo provinciale si riferisce agli allievi diversamente abili, individuati secondo l’art. 3 e certificati secondo l’art. 12 della legge 104/92 frequentanti:
- le scuole statali di ogni ordine e grado, compresi i percorsi integrati scuola-lavoro;
- le scuole paritarie ai sensi della Legge 62/2000;
- gli asili nido comunali e i centri di formazione professionale pubblici provinciali.
CAPITOLO 2 : PERCORSO DELL’INTEGRAZIONE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE ART. 6 - INDIVIDUAZIONE
All’individuazione dell’alunno, anche se maggiorenne, come persona con diversa abilità, provvede il competente servizio dell’Azienda USL tramite apposita certificazione.
La certificazione attesta la natura della disabilità ed il suo grado, secondo la classificazione definita a livello provinciale (ICD10 e ICF).
La certificazione viene rilasciata alla famiglia dell’alunno o al diretto interessato, in caso di maggiore età, che provvederà a consegnarla alla scuola o al centro di formazione professionale all’atto dell’iscrizione.
Le attestazioni di handicap proposte da specialisti, nell’esercizio della libera professione, devono comunque essere convalidate secondo le procedure previste dalle competenti Aziende USL.
Per gli alunni che evidenziano gravi difficoltà di apprendimento e di relazione, in corso di frequenza scolastica o di attività formativa, compete al Dirigente Scolastico o al Direttore del CFP invitare la famiglia a consultare il competente servizio dell’Azienda USL.
ART. 7 - DIAGNOSI FUNZIONALE
La Diagnosi funzionale consiste in una descrizione della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell’alunno; si esplica in un profilo, nel quale vengono considerate capacità, potenzialità e difficoltà di sviluppo dello stesso.
Alla sua stesura provvedono i competenti servizi dell’Azienda U.S.L. Essa viene aggiornata quando se ne ravvisino i presupposti e comunque viene rinnovata ad ogni passaggio dell'alunno al grado scolastico successivo o alla formazione professionale.
In caso di prima individuazione, l’Azienda U.S.L. si impegna a produrre la documentazione in tempi utili per l'assegnazione del personale docente di sostegno e di assistenti specialistici.
ART. 8 - PROFILO DINAMICO FUNZIONALE
Sulla base dei dati raccolti nella diagnosi funzionale, delle osservazioni organicamente e collegialmente elaborate dai docenti, operatori sanitari, dai genitori, viene elaborato il profilo dinamico funzionale (PDF).
Il PDF, nell’ambito delle caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell’alunno, individua “le possibilità di recupero, le capacità possedute, che devono essere sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte curricolari dell’alunno handicappato” evidenziando le aree di potenziale sviluppo sotto il profilo riabilitativo, educativo-formativo e socio-affettivo.
Il PDF viene aggiornato ad ogni passaggio di grado scolastico o, se necessario, in un qualunque momento della carriera scolastica dell’alunno.
ART. 9 - PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO
Il PEI è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro predisposti per l’alunno diversamente abile in un determinato periodo di tempo, di norma l'anno scolastico.
Il PEI ha come fine la realizzazione del diritto all’educazione, all’istruzione, alla socializzazione, all'integrazione ed è parte integrante della programmazione educativa/didattica di classe. Esso è definito, entro i primi due mesi di scuola, dai docenti curricolari e di sostegno e, per quanto riguarda i progetti integrati, insieme ai docenti della formazione professionale. Alla sua stesura collaborano gli operatori dell’Azienda USL, eventuali figure professionali degli EE.LL. che seguono l’alunno, i terapisti pubblici e/o privati, la famiglia e l’alunno stesso (là dove è possibile).
Nel PEI vengono esplicitate le forme di integrazione tra scuola e/o CFP ed extra scuola in sintonia con il progetto di vita. Nel PEI vengono esplicitati, inoltre, i bisogni della persona, gli obiettivi da raggiungere, le attività, i metodi, i materiali, i sussidi con cui si organizzano gli interventi, le forme e i modi di verifica e di valutazione del piano stesso.
ART. 10 - CONTINUITA’ EDUCATIVA E DIDATTICA
La continuità educativa (C.M. n° 1 del 4/1/88) e didattica è assicurata tra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed al fine di garantire il massimo sviluppo dell’esperienza scolastica della persona diversamente abile.
Ad essa concorrono i Dirigenti Scolastici, il Personale della Scuola, l’AUSL, gli EE.LL. e tutte le agenzie presenti sul territorio.
ART. 11 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO
L’orientamento è attuato dalla scuola mediante il personale docente e dalle Aziende USL in collaborazione con gli specialisti (N.P.I./Psicologi, Assistenti Sociali, Educatori, ecc…).
Tali azioni di orientamento, in ogni fase operativa, devono tenere presenti le aspettative e gli interessi degli studenti, il loro livello funzionale e le aree di potenzialità, essere rapportate alla diagnosi funzionale, al P.D.F. ed essere parte integrante del P.E.I.; esse implicano la collaborazione tra scuole, azienda USL e famiglia per consentire a quest’ultima una scelta più consapevole e mirata.
L’azione di orientamento si volge, in modo sistematico, a partire dalla scuola media e prosegue attraverso un’azione di monitoraggio all’interno del successivo percorso scolastico/formativo, con l’obiettivo di diversificare la scelta effettuata in precedenza e al fine di programmare, in sede di gruppo operativo, percorsi formativi anche alternativi alla scuola.
ART. 12 - ISTRUZIONE DOMICILIARE
Va intesa come servizio estremo proposto e condiviso con la famiglia, atto a non interrompere il percorso scolastico dell’alunno. E’ garantita a tutti quei ragazzi impediti nella frequenza scolastica, a causa della malattia, o qualora la grave patologia in atto non preveda necessariamente il ricovero ospedaliero ma impedisca, nel contempo, agli studenti iscritti, la frequenza della scuola per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni; tale spazio temporale potrà essere non continuativo.
La patologia e il periodo di impedimento alla frequenza dovranno essere oggetto di idonea certificazione sanitaria, convalidata dalla competente AUSL.
Le forme con cui si organizza l’istruzione domiciliare dovranno essere esplicitate nel PEI secondo le modalità previste dalla legge.
ART. 13 - GRUPPI DI LAVORO
GRUPPO DI LAVORO INTERISTITUZIONALE PROVINCIALE (GLIP)
Presso ogni CSA è istituito un gruppo di lavoro interistituzionale provinciale (GLIP) composto da:
1 Ispettore Tecnico nominato dal Direttore Scolastico Regionale 1 Docente Comandato (art.14, c. 10 L. 20.05.82)
2 esperti designati dagli Enti Locali 2 esperti delle AUSL
3 esperti designati dalla Consulta disabili La Spezia
Il GLIP, ha compiti di consulenza al coordinatore del CSA, alle Scuole autonome statali e paritarie, agli asili nido, ai CFP; di collaborazione con gli Enti Locali e le AUSL per la conclusione e la verifica dell’esecuzione degli Accordi di programma, per l’impostazione e l’attuazione dei PEI, nonché per qualsiasi altra attività inerente l’integrazione degli alunni diversamente abili.
GRUPPO DI LAVORO HANDICAP GLH:
a ) PROVINCIALE
Presso ogni CSA (C.M. 8.8.1975 n. 227) si costituisce un gruppo di lavoro composto da un Ispettore Tecnico Periferico, 3 Dirigenti Scolastici, uno per ciascun ordine di scuola, 4 Docenti esperti (uno per la S.d.I., S.E., S.M., SS), il Docente comandato su tematiche relative all’handicap.
Il GLH svolge compiti di consulenza nei confronti del coordinatore del CSA in merito all’integrazione degli alunni diversamente abili nelle scuole comuni, agli organici di sostegno, dopo aver vagliato le proposte dei Dirigenti Scolastici.
b) DI CIRCOLO/ D'ISTITUTO
Presso ogni Circolo Didattico ed Istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado è costituito un Gruppo di studio e di lavoro, con il compito di "collaborare alle iniziative educative e di integrazione" e di esplicitarle all'interno del Piano dell'offerta formativa. E' composti da:
- il Dirigente Scolastico
- rappresentanti dei docenti curricolari
- docenti di sostegno
- i genitori
- operatori dei servizi designati dalle AUSL e dagli EELL
- studenti ( limitatamente per le Scuole superiori e i CFP)
c)GRUPPO TECNICO DI SEZIONE/CLASSE
Opera collegialmente, a livello di sezione/classe, per ogni bambino, studente, alunno diversamente abile iscritto a scuola o alla formazione professionale.
Esso è costituito :
- dal Dirigente Scolastico o dal Direttore del C.F.P.,
- dagli insegnanti che seguono l’alunno ( tutti i curricolari, di sostegno e della Formazione Professionale)
- dagli operatori dell’Azienda USL, referenti per il caso,
- dagli operatori sociali e/o tecnici dell’Ente locale,
- dai terapisti pubblici e/o privati
- dalla famiglia.
Il Dirigente scolastico o Direttore del C.F.P. costituisce formalmente il gruppo specificando nominalmente i referenti indicati dai diversi enti.
Il gruppo si riunisce in date prestabilite secondo un calendario concordato, su convocazione del Capo di Istituto, almeno tre volte l’anno (variazioni potranno essere concordate nell’ambito del gruppo stesso), per la stesura, l’aggiornamento e la verifica del PDF e del PEI.
La famiglia è parte attiva nella definizione e nella verifica del P.D.F. e del PEI avvalendosi, se lo ritiene opportuno, di suoi consulenti.
I membri del gruppo operativo sottoscrivono il PEI come impegno alla realizzazione dello stesso.
Il gruppo tecnico potrà avvalersi di consulenze di specialisti, anche messi a disposizione dalle associazioni, secondo protocolli appositamente sottoscritti.
ART. 14 - ARCHIVIO UNIFICATO
Lo scambio di informazioni fra Aziende USL, Scuole e Ufficio Scolastico Provinciale è regolata dall’Archivio Unificato Handicap (AUH) che, contenendo la scheda individuale e i dati della diagnosi funzionale, è disponibile, fatte salve le garanzie di riservatezza nel rispetto della Legge n. 675/1966 e successive modifiche e integrazioni, sulla tutela della privacy, per le Aziende USL, l’Amministrazione Scolastica, la Provincia e i Comuni interessati e il Comitato tecnico.
La responsabilità dell’immissione dei dati nell’Archivio Unificato Handicap resta in capo ai singoli referenti (Aziende USL e Scuole); il coordinamento dell’A.U.H. viene attribuito al coordinatore del C.S.A. che, sentito il GLIP, redigerà un rapporto annuale sull’andamento dell’attività.
Le finalità dell’AUH si identificano nell’omogeneizzazione degli strumenti tecnici di scambio delle informazioni, nella generalizzazione delle pratiche condivise di intervento, nella costruzione progressiva della scheda individuale del soggetto nel passaggio e nell’integrazione delle informazioni fra gli enti titolari degli interventi.
L’Archivio Unificato Handicap, sarà impostato per essere integrato con i dati relativi al diritto allo studio, all’assistenza individuale, alla realizzazione dell’Obbligo Formativo e alle diverse forme di transizione al lavoro dei Comuni e della Provincia relativamente alla Formazione Professionale e al Lavoro.
L'AUH accoglierà e coordinerà le risorse presenti sul territorio ( centri di documentazione, siti per la didattica, banche dati) al fine di attuare una integrazione di qualità, anche in merito agli aspetti pedagogici, favorendo la massima condivisione delle informazioni.
CAPITOLO III - IMPEGNI DEI SOGGETTI FIRMATARI
IMPEGNI DEGLI ENTI
I sottoscritti Enti assumono gli impegni di seguito indicati:
ART. 15 - AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA
L’Ufficio Scolastico Regionale si impegna a:
❑ provvedere, sulla base delle procedure indicate dalla normativa vigente, all’attivazione degli interventi di sostegno, ivi comprese le eventuali deroghe al rapporto insegnanti/alunni da essa previste, qualora se ne ravvisino le condizioni.
❑ assegnare Xxxxxxx specializzati per le attività di sostegno, anche in caso di trasferimento o certificazione in corso d’anno, destinati non al singolo allievo, ma al Circolo/Istituto, per assicurare un’azione coordinata con tutte le risorse impegnate nel processo di integrazione. Tale assegnazione deve essere fatta entro il mese di Luglio. Inoltre l’Amministrazione Scolastica Regionale provvede annualmente a rilevare e segnalare all’Università il fabbisogno formativo;
❑ attivare forme sistematiche di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con l’intero sistema territoriale integrato per l’orientamento e in particolare con la Provincia e i Comuni per quanto di loro competenza;
❑ realizzare attività di aggiornamento/formazione in servizio per gli Insegnanti di sostegno e curricolari, per i collaboratori scolastici e tutto il personale impegnato nell’integrazione, su tematiche di carattere pedagogico, didattico e su specifiche tecnologie per il superamento dell’handicap.
Alcune di queste attività potranno coinvolgere anche il personale degli altri Enti, come previsto dall’art. 14 della Legge 104/92.
In questo caso l’organizzazione e la gestione delle attività di aggiornamento verranno opportunamente concordate tra gli Enti interessati, sentita la Consulta disabili;
❑ promuovere e favorire la sperimentazione in ambito educativo di tutte le forme di integrazione fra Scuola, territorio e/o formazione professionale;
❑ provvedere, in attuazione dell’art. 12, comma 9 della L. 104/92, d’intesa con le AUSL e i centri di recupero e riabilitazione pubblici e privati, mediante convenzioni con i Ministeri
della salute, del lavoro e della Previdenza sociale, all’istituzione, per i minori ricoverati in strutture ospedaliere, di classi ordinarie quali sezioni staccate nella scuola statale;
❑ provvedere inoltre, vista la circolare del MIUR n. 148 del 10.10.2001 e la Circolare del MIUR n. 84 del 22.07. 2002, Circolare MIUR n. 56 del 04.07.2003, Circolari U.S.R Liguria del 2/10/2003 e del 12/2/2004 all’attuazione del servizio di istruzione domiciliare come momento integrativo con l’istruzione in istituzioni scolastiche;
❑ accertare l’applicazione delle norme vigenti in materia di integrazione di studenti diversamente abiliti nelle scuole paritarie;
❑ fornire, nei tempi previsti e nelle modalità convenute, i dati richiesti per l’aggiornamento dell’Archivio Unificato dell’handicap.
LE DIRIGENZE SCOLASTICHE si impegnano a:
❑ coordinare gli interventi e le competenze per garantire l’assistenza agli alunni diversamente abiliti all’interno della struttura scolastica, finalizzata al sostegno delle autonomie personali;
❑ promuovere una adeguata formazione del personale impegnato in dette funzioni per l’ottimale conseguimento di questo obiettivo;
❑ promuovere l’inserimento all’interno del POF di attività finalizzate all’integrazione degli alunni diversamente abili. Nel caso degli Istituti Superiori promuovere l’inserimento nel
P.O.F. anche della progettazione integrata con i centri di formazione professionale;
❑ fornire alle famiglie tutte le informazioni necessarie, previste dalle Leggi 104/92 e dal DPR
24.02.94 e da tutta la normativa vigente, in materia di integrazione scolastica;
❑ concordare con l’Azienda Sanitaria Locale il calendario delle riunioni necessarie alla stesura dei PEI e delle PDF, per lo scambio delle informazioni necessarie;
❑ organizzare tempestivamente un incontro con la famiglia al fine di ampliare le conoscenze riguardanti l’alunno, anche in ambiti extra scolastici, per stabilire un primo patto di collaborazione;
❑ garantire il passaggio delle informazioni necessarie sull’alunno di cui alla legge 104/92, inviando il “fascicolo personale” completo dei documenti maggiormente significativi (Certificazione, Foglio Informazioni, Diagnosi Funzionale, Profilo Dinamico Funzionale, Piano Educativo Individualizzato, progetti Speciali) al Dirigente Scolastico del grado successivo;
❑ favorire la sperimentazione di percorsi di orientamento, legati al progetto di vita dell'alunno diversamente abile, anche attraverso la realizzazione di adeguati percorsi di alternanza, coinvolgendo le risorse disponibili in ambito territoriale;
❑ garantire la frequenza degli alunni di cui alla legge 104/92, predisponendo interventi necessari a rimuovere le cause dell’abbandono scolastico e delle assenze ripetute sistematicamente;
❑ segnalare al servizio sociale i casi di alunni in situazione di grave difficoltà per i quali la famiglia, eventualmente non accolga l’invito a rapportarsi a loro o al servizio sanitario;
❑ presentare al GLH provinciale un articolato progetto di intervento a sostegno dell’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili, iscritti a scuola. In tale progetto la scuola indica il fabbisogno di docenti di sostegno, di assistenti specialistici e per la comunicazione, tenendo conto del tempo scuola di ogni singolo alunno;
❑ ricevuta comunicazione del contingente di docenti di sostegno assegnato alla loro istituzione scolastica, procedere alla ripartizione delle risorse tra le classi coinvolte nel processo di integrazione, avvalendosi della collaborazione del Gruppo di Lavoro Handicap dell’Istituto (GLH d’Istituto);
❑ garantire l'assistenza di base agli alunni disabili e, visto quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale del Comparto e dal Protocollo di Intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione, l’ANCI e l’UPI del 27 settembre 2000, operare affinché i collaboratori scolastici, dipendenti dallo Stato e/o delle ditte in appalto, assicurino agli alunni disabili l’assistenza di competenza della scuola; tali mansioni sono regolate dal C.C.N.L. 2002-05 art.47 allegato A
❑ inviare la richiesta di personale per l’assistenza specialistica e la comunicazione, per l’anno scolastico successivo, alle competenti Amministrazioni Comunali..
❑ concordare con l’Amministrazione Comunale le modalità di partecipazione del personale per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione alle riunioni collegiali in cui si definiscono o verificano le azioni coordinate per realizzare l’integrazione;
❑ promuovere iniziative di aggiornamento in servizio del personale tutto della scuola, con le caratteristiche di un rapporto circolare fra i momenti teorici e la programmazione educativa e didattica, anche in collaborazione con gli operatori dell’Azienda Sanitaria Locale, attingendo ai fondi disponibili per l’aggiornamento e la formazione in servizio del personale scolastico;
❑ assicurare l’acquisto e la fornitura dei sussidi didattici, delle attrezzature e di ogni altro strumento legato alle attività didattiche e di laboratorio che si svolgono nell’ambito scolastico, utilizzando gli specifici finanziamenti previsti dalle legge 104/92 e attingendo, per quanto possibile e necessario, anche ai fondi di istituto. Gli oggetti acquistati devono essere i più adatti a garantire l’effettiva attuazione del diritto allo studio e il pieno sviluppo delle potenzialità personali degli alunni disabili.
ART. 16 - ENTI LOCALI TERRITORIALI
Gli Enti Locali Territoriali sottoscrittori dell'Accordo si impegnano, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze determinate dalla legislazione nazionale e regionale vigente e nei limiti dei conferimenti finanziari, strumentali e professionali espressamente finalizzati agli impegni assunti con il presente Accordo, a contribuire al processo d'integrazione degli alunni diversamente abili mediante:
a) servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione di cui al comma1 lett. c) art.139 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n112;.
b) servizi specializzati che mirano a valorizzare l'autonomia e la comunicazione personale di allievi certificati di cui al comma 3 art. 13 L. 104/92, attraverso personale dipendente o convenzionato che partecipa al progetto educativo in collaborazione con la scuola ed i servizi sanitari;
c) la partecipazione degli operatori coinvolti nei progetti educativi ai Gruppi di Lavoro di circolo o d'istituto;
d) la dotazione alle scuole di attrezzature tecniche, materiale didattico e ausili personali, previsti nel P.E.I., extra nomenclatore tariffario, integrativi rispetto alle risorse messe a
disposizione dalle scuole e a quelle esistenti a sistema, nonché gli arredi scolastici adeguati alle particolari esigenze degli allievi diversamente abili, previsti nei P.E.I.;
e) il sostegno a progetti predisposti dalle scuole per favorire i processi di integrazione scolastica;
f) l’eliminazione progressiva delle barriere architettoniche degli edifici scolastici di propria competenza; per barriera si intende tutto quanto si frapponga ad un regolare accesso e fruizione delle strutture e delle attività curricolari;
g) la collaborazione con l’Amministrazione Scolastica relativamente all’orientamento Scolastico e professionale degli allievi diversamente abili;
h) la fornitura, nei tempi e nelle modalità concordate, dei dati in proprio possesso richiesti per l’aggiornamento dell’Archivio Unificato.
I Comuni si impegnano:
a) a promuovere, attraverso le competenze dei diversi Assessorati, l’elaborazione di un progetto individuale unitario di integrazione sociale e scolastica dell’alunno diversamente abile, in collaborazione con l'alunno stesso e la sua famiglia, con la scuola, l’Azienda Unità Sanitaria Locale e i medici curanti attivando tutte le risorse disponibili sul territorio;
b) a favorire, per quanto fattibile, la continuità delle azioni educative ed assistenziali anche durante le iniziative educativo- ricreative estive;
La Provincia e i Comuni si impegnano:
a) a promuovere, in collaborazione con gli altri Enti sottoscrittori dell’Accordo, percorsi di formazione e aggiornamento, oltre a quelli finanziabili con fondi F.S.E, per tutti i soggetti coinvolti nei processi di integrazione degli alunni diversamente abili.
ART. 17 - AZIENDA U.S.L.
L’Azienda USL si impegna a:
a) compilare la Diagnosi Funzionale e il PDF: i relativi aggiornamenti verranno effettuati come disposto dal comma 8 dell'art.12 della L 104 /92;
b) garantire la presenza dei propri referenti nei gruppi di lavoro delle Istituzioni Scolastiche, come previsto ai sensi dell’art. 15, punto 2, Legge 104/92, nonché nel GLIP;
c) collaborare con l’Amministrazione scolastica e gli Enti Locali per la realizzazione di eventuali progetti di “aggiornamento e formazione” per tutti coloro che, Dirigenti, Docenti, Collaboratori Scolastici, Assistenti specialistici e alla comunicazione, Famiglie, operano con alunni diversamente abili;
d) collaborare con l’Amministrazione Provinciale e il sistema dei Centri di formazione professionale per l’orientamento e il supporto all’integrazione;
e) garantire incontri, presso le Istituzioni scolastiche, funzionali alla stesura e alle verifiche del P.E.I.: in particolare l’AUSL spezzina si impegna a garantire un primo incontro, se possibile entro il mese di Dicembre, per tutti gli alunni in possesso di diagnosi funzionale e di invalidità civile ai sensi dell'art. 3, comma 3, e art. 4 della L 104/92. Per questi alunni è garantito, inoltre, un secondo incontro di verifica nel periodo gennaio- giugno. Altri possibili interventi potranno essere concordati tra lo specialista dell'AUSL e il Dirigente Scolastico, previo accordo con la famiglia. Gli interventi che sono oggetto del presente Accordo saranno, di volta in volta, concordati tra il Dirigente scolastico che ne fa richiesta e lo specialista dell'AUSL;
f) attivare, per l'assistenza agli studenti diversamente abili con problemi sanitari che possono provocare emergenze, procedure dedicate per il ricorso al 118: allo scopo è necessario che le scuole interessate comunichino alla Direzione dei Servizi Territoriali nome e patologia degli studenti interessati;
g) attivare, per gli studenti diversamente abili cui vanno somministrate terapie a carattere continuativo, il ricorso, nei limiti delle risorse disponibili, al personale delle cure domiciliari.
CAPITOLO IV LE RISORSE
ART. 18 - RISORSE PROFESSIONALI
L'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili richiede una collaborazione inter professionale tra tutti gli operatori messi a disposizione dalle varie istituzioni al fine di assicurare un reale coordinamento tra i servizi scolastici, sanitari, socio-assistenziali. Tale azione viene esplicitata all'interno del P.E.I., inteso come il progetto vita del disabile, dove le singole professionalità, ciascuna rispettando le proprie competenze, va ad interagire con le altre.
• Personale docente curricolare : realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile, professionale degli alunni sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi di istruzione. Elabora, attua e verifica il PEI, adattandone l'articolazione alle differenti esigenze degli alunni, per gli aspetti pedagogico didattici, congiuntamente agli operatori e alla famiglia.
• Personale docente di sostegno : assume la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui opera; partecipa alla stesura di tutti i documenti e progetti per l'integrazione; partecipa a pieno titolo alle operazioni con diritto di voto per tutti gli alunni della classe. Ha le seguenti competenze:
1. Conoscenze generali relative alla disabilità
2. Competenze relazionali; saper lavorare in team con gli altri operatori; facilitare la formazione di una rete tra operatori scolastici, extrascolastici, famiglie; svolgere attività di tutoring nelle ore di compresenza in classe
3. Competenze disciplinari relativamente alla propria area di nomina
4. Competenze metodologiche
5. Competenze teoriche e applicative di contenuti
• Assistente per l’autonomia e per la comunicazione : svolge mansioni in adempimento all'art. 13, punto 3, della L. 104/92, finalizzate a favorire e sviluppare l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni iscritti nei vari ordini di scuola, nonché alla effettiva integrazione scolastica e sociale degli stessi. Collabora con i docenti, sotto la loro diretta responsabilità didattica, in tutte le attività scolastiche atte a favorire l'integrazione dell'alunno diversamente abile e nei rapporti con la famiglia.
• Collaboratore scolastico: svolge servizi di ausilio materiale agli alunni diversamente abili nell'accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse; svolge assistenza agli alunni diversamente abili all'interno delle strutture scolastiche nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale. In ordine alle mansioni di cui sopra si fa riferimento a quanto stabilito dal C.C.N.L. scuola 2003-05 che, all'atto della sottoscrizione del presente accordo sono regolate dall'art.47,allegato A del citato contratto C.C.N.L.
• Personale sanitario: tale figura, sulla base degli obblighi di integrazione mediante programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, è disposta dalla AUSL al fine di affrontare le eventuali emergenze connesse allo stato di salute dei minori, al fine di tutelare le esigenze terapeutiche degli stessi.
ART. 19 - RISORSE STRUMENTALI
Ogni capo d'Istituto destina, consultato il Gruppo di Lavoro di Circolo/Istituto, gli specifici finanziamenti previsti dalla L.104/92 e, ove possibile, altri fondi iscritti a bilancio, all'acquisto di tecnologie informatiche, strumenti didattici e multimediali legati ad attività didattiche ordinarie e laboratoriali degli studenti diversamente abili.
Gli Enti Locali e l'Azienda U.S.L:, nell'ambito delle rispettive competenze forniscono attrezzature tecniche, materiali e ausili personali come dotazione alle scuole o in uso individuale agli alunni diversamente abili.
ART. 20 - RISORSE FINANZIARIE
Gli Enti sottoscrittori dell'Accordo di programma individuano le risorse destinate al finanziamento degli impegni assunti mediante apposite intese. Nelle intese sono esplicitate le modalità di gestione di tali risorse.
In particolare il M.I.U.R. mette a disposizione sia delle le Scuole autonome che degli Uffici periferici fondi sulla base della L. n. 440 del 18 dicembre 1997: Istituzione del fondo per l'arricchimento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.
Le risorse finanziarie vengono ripartite a livello provinciale per accrescere la qualità didattica dell'integrazione scolastica: il 90% viene destinato sulla base del numero degli alunni diversamente abili, il 10% per interventi di compensazione e perequativi.
Fondi sono attribuiti per:
• Sperimentazione didattica e metodologica nelle classi con alunni diversamente abili
• Formazione dei docenti curricolari e specializzati
• Sussidi didattici e tecnologici
• Funzionamento dei gruppi di lavoro provinciali
CAPITOLO V: VIGILANZA ED EFFICACIA DELL'ACCORDO ART. 21 - VALIDITÀ DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA.
Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione e fino al 30/06/2007 e potrà essere integrato e/o modificato per adeguarsi a nuove disposizioni legislative.
Gli Enti sottoscrittori si impegnano ad avviare il confronto per il rinnovo del presente accordo entro il 28/02/07 per assicurare la continuità dei relativi servizi.
ART. 22 - NORMA TRANSITORIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2004/2005
Per l’anno scolastico 2004/2005, in considerazione della novità organizzativa rappresentata dal presente Accordo e dal tempo della sua sottoscrizione, al fine di offrire il miglior servizio e le massime garanzie agli studenti e alle famiglie, gli Enti concordano la seguente calendarizzazione nell’assunzione degli impegni sottoscritti:
• Periodo ottobre – febbraio 2004/05: formazione del personale addetto all’assistenza di base, all’autonomia ed alla comunicazione
• Periodo marzo – giugno 2005: messa a regime degli interventi.
ART. 23 - MODALITÀ DI APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIO- NE DELL'ACCORDO
Il presente accordo viene sottoscritto dalle parti contraenti nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali.
Le parti firmatarie del presente Accordo di programma si impegnano alla diffusione dell'Accordo stesso. In particolare:
I Dirigenti scolastici:
• illustrano il contenuto dell'Accordo di programma agli insegnanti in sede di collegio docenti
• illustrano e consegnano copia dell'Accordo ai genitori degli alunni diversamente abili convocando apposite riunioni
• convocano i collaboratori scolastici e illustrano loro i contenuti dell'Accordo di programma
La Provincia:
• illustra ai Comuni della Provincia i contenuti dell'Accordo
• illustra al personale degli uffici interessati i contenuti dell'Accordo di programma
I Comuni:
• convocano il personale educativo in servizio presso i nidi e le scuole dell'infanzia comunali informandoli circa i contenuti dell'Accordo di programma
• comunicano e consegnano copia dell' Accordo di Programma ai genitori dei bambini
• illustrano al personale degli uffici interessati l’Accordo di Programma
Il Direttore generale AUSL:
• organizza incontri di formazione rivolti al personale dei settori coinvolti nel rapporto con le scuole per illustrare il contenuto dell’ Accordo di Programma
Il GLIP
• Predispone il materiale informativo necessario per le attività di cui sopra.
ART. 24 - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE PERIODICA DELL'ACCORDO
Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 104/92, dal D.M. del 9/7/92 e dal D.L. n. 267 del 18/8/2000, le parti convengono di darsi strumenti di monitoraggio e di valutazione periodica dell'Accordo. Le modalità e i tempi per le verifiche degli adempimenti delle diverse amministrazioni coinvolte sono svolte direttamente dai Responsabili dei Servizi interessati ai problemi della disabilità all'interno degli Enti Locali, dell'Azienda USL, del MIUR-CSA e delle Istituzioni Scolastiche Autonome.
In apposite Intese potranno essere individuate ulteriori forme di monitoraggio e valutazione anche attraverso la creazione di organismi interistituzionali.
ART. 25 - COLLEGIO DI VIGILANZA
Il Collegio di Vigilanza del presente Accordo di Programma è presieduto dal Presidente della Provincia o suo delegato e ne fanno parte:
• Il Prefetto o suo delegato
• Il Direttore scolastico regionale o suo delegato
• Un rappresentante per ciascuna Conferenza dei Comuni di zona
• Il Direttore Generale dell'AUSL o suo delegato
• Un rappresentante della Consulta dei disabili.
• Tre rappresentanti dei Dirigenti Scolastici
Al Collegio di Xxxxxxxxx sono conferiti i più ampi poteri di controllo sullo stato di attuazione del presente Accordo, nonché i poteri sostitutivi promossi dal Presidente del Collegio nei confronti delle parti inadempienti, consistenti in atti finalizzati all'adozione dei provvedimenti cui la parte inadempiente si sia obbligata individuando stanziamenti a bilancio. Entro 15 giorni dalla firma del presente accordo di programma saranno comunicati alla cittadinanza la sede del Collegio e i nominativi dei suoi componenti.
SOGGETTI FIRMATARI
ENTE FIRMA
Per la Provincia della Spezia
Per l’Ufficio Scolastico Regionale
Per l’Azienda USL n. 5 della Spezia
Per il Comune della Spezia
I DIRIGENTI DELLE SEGUENTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA:
D.D. | 1° | CIRCOLO |
|
D.D. | 3° | CIRCOLO |
|
D.D. | 4° | CIRCOLO |
|
D.D. | 5° | CIRCOLO |
|
D.D. | 6° | CIRCOLO |
|
D.D. DI CASTELNUOVO MAGRA
D.D. DI LEVANTO
D.D. DI RICCO’ DEL GOLFO
D.D. DI SARZANA
D.D. DI SANTO STEFANO
I.C. DI ARCOLA
I.C. DI AMEGLIA
I.C. DI BOLANO
I.C. DI BORGHETTO-BRUGNATO
I.C. DI FOLLO
I.C. DI LERICI
I.C. DI LEVANTO
I.C. DI SANTO STEFANO MAGRA
I.C. DI VARESE LIGURE-SESTA GODANO
I.C. DI PORTOVENERE
I.C. DI VEZZANO SC. MEDIA “ALFIERI-MAZZINI” SC. MEDIA “FONTANA-FORMENTINI” SC. MEDIA “PELLICO-XXXXX” SC. MEDIA “PIAGET-2 GIUGNO” SC. MEDIA “CECCARDI”-XXXXXXXX SC. MEDIA “POGGI-CARDUCCI”-SARZANA LICEO CLASSICO “COSTA” LICEO SCIENTIFICO “PACINOTTI” IST. MAG.LE “X. XXXXXXX“
I.P.S.C.T. L. EINAUDI
I.T.C. FOSSATI
I.P.I.A. “CHIODO+NAUTICO”
I.T.I.S. “CAPELLINI” IT.G. “XXXXXXXXXX”+ ARTISTICO
I.T.C. “DA PASSANO”
I.P.A. “CASINI” LICEO CLASSICO“PARENTUCELLI”
I.T.C.S. “ARZELA’”
CONVENZIONE
TRA LA PROVINCIA E IL COMUNE DELLA SPEZIA
(art. 20 – Accordo di Programma 2004/2007
per l’Integrazione scolastica degli alunni diversamente abili)
Art. 1 – Natura ed oggetto della Convenzione
La presente Convenzione, stipulata in osservanza dell’art. 30 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, tiene luogo per gli Enti sottoscrittori delle Intese previste dall’art. 20 dell’Accordo di Programma 2004/2007 per l’Integrazione scolastica degli alunni diversamente abili (d’ora in poi semplicemente Accordo) e ne disciplina l’oggetto, costituito dalla individuazione delle risorse destinate a sostenere gli impegni assunti con la sottoscrizione dell’Accordo stesso e delle modalità di gestione di tali risorse.
Art. 2 – Impegni Finanziari del Comune della Spezia
Al finanziamento degli impegni assunti con la sottoscrizione dell’Accordo, per le proprie competenze determinate dalla legislazione nazionale e regionale vigente, il Comune della Spezia provvede mediante risorse proprie e trasferite, per un importo annuo relativo all’anno 2005 non inferiore a €. 450.000,00; per gli anni successivi di vigenza dell’Accordo il Comune della Spezia farà fronte agli impegni assunti con le somme iscritte nei relativi Bilanci di competenza.
Tale importo include tutti gli interventi imputabili all’Amministrazione comunale sulla base dell’Accordo sottoscritto, ad eccezione di quelli inerenti l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle scuole di competenza, per i quali si provvede con le somme che saranno individuate annualmente in sede di approvazione del Bilancio.
Oltre alle risorse finanziarie, il Comune della Spezia impiega nella realizzazione degli obiettivi dell’Accordo le risorse professionali e strumentali costituite dal personale dipendente in ruolo presso il Servizio Pubblica Istruzione ed assegnato all’Ufficio Handicap (personale amministrativo, collaboratori tecnici scolastici, personale autista) e dai mezzi utilizzati per il servizio di trasporto scolastico; tali risorse saranno reintegrabili, in caso di riduzioni, compatibilmente con le disponibilità finanziarie sussistenti nei rispettivi bilanci di competenza.
Art. 3 – Impegni Finanziari della Provincia della Spezia
Al finanziamento degli impegni assunti con la sottoscrizione dell’Accordo, per le proprie competenze determinate dalla legislazione nazionale e regionale vigente, la Provincia della Spezia provvede mediante risorse proprie e trasferite, per un importo annuo non inferiore a €. 85.000,00.
Tale importo include tutti gli interventi imputabili all’Amministrazione Provinciale sulla base dell’Accordo sottoscritto ad eccezione di quelli inerenti l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle scuole di competenza, per i quali si provvede con le somme che saranno individuate annualmente in sede di approvazione del Bilancio, e di quelli di formazione professionale finanziabili con i fondi F.S.E..
Art. 4 – La Gestione delle Risorse e degli Interventi degli Enti Locali Territoriali
Al fine di consentire la gestione ottimale delle risorse finalizzate alla realizzazione dell’Accordo, la Provincia ed il Comune della Spezia convengono il conferimento delle risorse finanziarie sopra individuate al Comune della Spezia, che assume la gestione amministrativa e contabile degli interventi nei limiti dei conferimenti effettuati. Annualmente il Comune della Spezia presenta alla Provincia il rendiconto della gestione finanziaria.
Art. 5 – Utilizzo delle Risorse Strumentali
Le risorse strumentali acquistate dagli enti sottoscrittori della presente convenzione e di cui all’art. 19 dell’Accordo che, terminato l’uso, residuano la possibilità di un ulteriore utilizzo a vantaggio di altri studenti diversamente abili, sono messe in rete ed inserite nell’Archivio Unificato per essere destinate alla realizzazione di nuovi obiettivi di integrazione.
Art. 6 – Gli Organismi
Al fine della gestione ottimale degli interventi per l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili, gli enti sottoscrittori della presente convenzione si impegnano a promuovere l’istituzione, in seno all’Accordo, di organismi paritetici di indirizzo e programmazione.
Art. 7 – La Durata
La presente convenzione decorre dal 1.1.2005 o dalla diversa data di effettiva messa a regime degli interventi come previsto dall’art.22 dell’Accordo di Programma e fino al termine di vigenza dell’Accordo; qualora allo scadere l’Accordo sia rinnovato, essa si intende rinnovata per la stessa durata, fatta salva per ciascuno degli enti sottoscrittori la facoltà di recedere mediante la semplice comunicazione, da effettuarsi per iscritto entro i tre mesi antecedenti la data di scadenza.
Art. 8 – Le Modifiche
Modifiche alla presente convenzione possono essere concordate in ogni tempo dagli enti sottoscrittori, qualora ciò si renda necessario a seguito di cambiamenti intervenuti nel quadro normativo di riferimento degli impegni assunti con la sottoscrizione dell’Accordo o per mutamento dei presupposti giuridici, legislativi, finanziari che prevedono e consentono la stipula di convenzioni tra enti locali per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
Art. 9 – La Facoltà di Risoluzione
Ciascuno degli enti sottoscrittori può esercitare la facoltà di risolvere unilateralmente la presente convenzione qualora l’altro non adempia agli impegni finanziari di cui ai precedenti artt. 2 e 3, dopo avergli assegnato inutilmente un termine per adempiere non inferiore a 60 giorni.
Firme:
Provincia della Spezia
Comune della Spezia
data:
Visto l’Accordo di Programma sottoscritto tra il Comune della Spezia, la Provincia della Spezia, la
A.U.S.L. n. 5 spezzina, l’U.S.R. per la Liguria e le Scuole Autonome
Vista la Convenzione stipulata tra la Provincia ed il Comune della Spezia e relativa alla individuazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui al sopraccitato accordo
TRA
IL COMUNE DELLA SPEZIA - LA PROVINCIA DELLA SPEZIA - LA CONSULTA DISABILI DELLA SPEZIA - LA A.U.S.L.N.5 SPEZZINA - L’U.S.R. PER LA LIGURIA – I DIRIGENTI DELLE AUTONOMIE SCOLASTICHE
si concorda la presente
INTESA
Art.1 Finalità
La presente Xxxxxx si propone di individuare modalità di gestione degli interventi di cui all’Accordo in epigrafe che garantiscano l’effettivo coordinamento delle attività degli Enti interessati, la condivisione degli obiettivi, l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse e la partecipazione dei cittadini.
Art.2 Gli Organismi
Per realizzare tali finalità il Comune e la Provincia della Spezia, la A.U.S.L. n.5 Spezzino, l’U.S.R. per la Liguria e le Dirigenze Scolastiche Autonome convengono di istituire gli Organismi sottoindicati:
La Commissione Interistituzionale.
In seno all’Accordo di Programma, tra gli enti sottoscrittori della presente Intesa, è istituita la Commissione Interistituzionale, composta dai seguenti membri:
• Per il Comune della Spezia: l’Assessore al Sistema Formativo e Università o suo delegato
• Per la Provincia della Spezia: l’Assessore alla Pubblica Istruzione o suo delegato
• Per l’A.U.S.L n 5 Spezzino: il Direttore dei Servizi Territoriali o suo delegato
• Per le Istituzioni Scolastiche: il Dirigente del C.S.A o suo delegato
La Commissione Interistituzionale è sede di condivisione e co-decisione delle problematiche scaturenti dall’Accordo di Programma e relative alle funzioni integrate tra gli enti locali territoriali, la AZIENDA USL e le istituzioni scolastiche autonome e a tutte le funzioni proprie per le quali i soggetti titolari ritengano utile attivare momenti di concertazione. Ha il compito di indirizzo relativamente ai criteri di gestione e utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie conferite dagli Enti sottoscrittori del presente Allegato. Interagisce con gli organismi del territorio coinvolti nelle tematiche della disabilità non sottoscrittori dell’Accordo. Approva il piano degli obiettivi, il piano economico finanziario annuale e la relazione finale di risultato predisposti dal Comitato Tecnico.
La Commissione Interistituzionale si avvale del supporto degli uffici amministrativi del Comune della Spezia, ed è presieduta dall’Assessore al Sistema Formativo e all’Università del Comune della Spezia
Il Comitato Tecnico
Il Comitato Tecnico è istituito presso il Comune della Spezia e si avvale del supporto degli uffici amministrativi comunali. E’ composto dai seguenti membri, ciascuno designato dal proprio ente di appartenenza:
Comune della Spezia: un esperto nell’ambito dell’integrazione scolastica e sociale degli alunni diversamente abili designato all’interno dei servizi educativi e sociali comunali.
Provincia della Spezia: un esperto nell’ambito dell’integrazione scolastica e sociale degli alunni diversamente abili.
Azienda 5 Spezzino: un esperto del NOAC, un esperto del Nucleo Assistenza Disabili.
Istituzioni Scolastiche: 3 dirigenti scolastici ( uno per ordine di scuola) e un docente esperto nell’ambito dell’integrazione scolastica e sociale degli alunni diversamente abili designato dal Dirigente del U.S.R. per la Liguria.
Associazioni di disabili e loro familiari: un rappresentante designato dalla Consulta Disabili.
La Presidenza del Comitato Tecnico è esercitata, a turno per un anno, dal Comune della Spezia, dalla Provincia della Spezia e dalle Istituzioni Scolastiche.
Il Comitato Tecnico, sulla base degli impegni assunti dagli enti sottoscrittori dell’Accordo di programma, delle risorse professionali e strumentali esistenti e dei conferimenti finanziari di cui al presente Allegato:
• Effettua l’analisi dei bisogni sulla base delle richieste e dei progetti presentati dalle scuole e dalle istanze rappresentate dagli enti sottoscrittori del presente Allegato
• Predispone il piano degli obiettivi da raggiungere e degli interventi ed azioni da intraprendere, corredato dal piano economico finanziario di impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nei limiti dei conferimenti effettuati dagli enti sottoscrittori.
La proposta del Comitato Tecnico è elaborata entro il 30 maggio di ciascun anno e presentata alla Commissione Interistituzionale per l’approvazione.
Con scadenza almeno trimestrale, nel corso di ciascun anno scolastico, il Comitato Tecnico si riunisce per la verifica congiunta dello stato di attuazione delle finalità dell’Accordo di Programma, della realizzazione degli obiettivi del piano e della congruità del piano finanziario predisposto.
Per l’anno 2004, il Comitato tecnico si riunisce ed elabora la propria proposta, compatibilmente con i tempi dovuti per il regolare avvio dell’anno scolastico ed in relazione ai tempi di approvazione del presente Accordo.
Art. 3 Utilizzo delle Risorse Strumentali
Le risorse strumentali acquisite dagli enti sottoscrittori della presente Intesa e di cui all’art. 19 dell’Accordo di Programma che, terminato l’uso, residuano la possibilità di un ulteriore utilizzo a vantaggio di altri studenti diversamente abili, sono messe in rete ed inserite nell’Archivio Unificato per essere destinate alla realizzazione di nuovi obiettivi di integrazione.
SOGGETTI FIRMATARI
ENTE FIRMA
Per la Provincia della Spezia
Per l'Ufficio Scolastico Regionale
Per l'Azienda AZIENDA USL n. 5 della Spezia
Per il Comune della Spezia
Consulta Disabili della Spezia
I DIRIGENTI DELLE SEGUENTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE:
D.D. | 1° | CIRCOLO |
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D.D. | 3° | CIRCOLO |
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D.D. | 4° | CIRCOLO |
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D.D. 5° | CIRCOLO |
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D.D. | 6° | CIRCOLO |
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I.C. DI PORTOVENERE |
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I.C. DI VEZZANO |
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SC. MEDIA “ALFIERI-MAZZINI” |
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SC. MEDIA “FONTANA-FORMENTINI” |
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SC. MEDIA “PELLICO-XXXXX” |
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SC. MEDIA “PIAGET-2 GIUGNO” |
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LICEO CLASSICO “COSTA” |
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LICEO SCIENTIFICO “PACINOTTI” |
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IST. MAG.LE “X. XXXXXXX“ |
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I.P.S.C.T. L. EINAUDI |
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I.T.C. FOSSATI |
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I.P.I.A. “CHIODO+NAUTICO” |
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I.T.I.S. “CAPELLINI” |
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IT.G. “XXXXXXXXXX”+ ARTISTICO |
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I.T.C. “DA PASSANO” |
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I.P.A. “CASINI” |
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