STATUTO DELLA FILT – CGIL
STATUTO DELLA FILT – CGIL
INDICE
TITOLO I
PRINCIPI COSTITUTIVI ………………………………………………………………………. pag. 3
Articolo 1 – Definizione ……………………………………………….…………..……………….……….. pag. 3 Articolo 2 – Principi fondamentali …………………………………….………..…………………….... pag. 3 Articolo 3 – Iscrizione alla Filt-Cgil ……………………………………….…………….…………...…. pag. 4 Articolo 4 – Diritti delle iscritte e degli iscritti pag. 5
Articolo 5 – Doveri delle iscritte e degli iscritti …………………..…………………………………. pag. 6 Articolo 6 – Democrazia sindacale ……………………………………………………………..….……..pag. 6 Articolo 7 – Incompatibilità, autonomia e responsabilità dei dirigenti ………..…………...pag. 8
TITOLO II
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA FILT-CGIL ……………………..…….…… pag. 10
Articolo 8 – Struttura organizzativa …………………………………………..…………….………….. pag. 10 Articolo 9 – Livelli congressuali ……………………………………………………………………………pag. 11 Articolo 10 – La Filt-Cgil territoriale e di Area Metropolitana ………….…………….………… pag. 11 Articolo 11 – La Filt-Cgil regionale ………………………….……………………..…..………………….pag. 13 Articolo 12 – La Filt-Cgil nazionale ……………………………………………….……….……………… pag. 14
TITOLO III
ORGANI DELLA FEDERAZIONE ……………………………………..….…………………pag. 15
Articolo 13 – Organi della Filt-Cgil nazionale …………………………....…………….…………….. pag. 15 Articolo 14 – Congresso della Federazione ……………………………….……...........…………….. pag. 16 Articolo 15 – Comitato Direttivo ……………………………………………..…………………………….. pag. 17 Articolo 16 - Assemblea Generale ……………………………………………………...………………….. pag. 19 Articolo 17 – Segreteria ………………………………………………………………………………………… pag. 20 Articolo 18 – Assemblea generale degli organismi ……………………..…………………….……… pag. 21 Articolo 19 – Comitati di settore nazionale ……………………………..……………………………… pag. 22 Articolo 20 – Collegio dei Sindaci revisori ….………………………….……………………….……… pag. 23 Articolo 21 – Xxxxxxxx Ispettori …………………………………………….………………….…………… pag. 24
TITOLO IV
AUTONOMIA E RESPONSABILITA’ GIURIDICA DELLE STRUTTURE ……… pag. 25
Articolo 22 – Contributi sindacali e finanziamento ……………….…………………….………….. pag. 25 Articolo 23 – Attività amministrativa ………………………………….…………………….…………… pag. 27 Articolo 24 – Autonomia giuridica e amministrativa ………………….…………………..………..pag. 28
TITOLO V
DELLA GIURISDIZIONE INTERNA ………………………………………………………. pag. 28
Articolo 25 – Sanzioni disciplinari ……………………………………………..………………….……….pag. 28 Articolo 26 – Collegio di verifica ……………………………………………….……………….…………..pag. 31 Articolo 27 – Comitati di garanzia ……………………………………………..………………………….. pag. 32 Articolo 28 – Collegio statutario nazionale …………………………………..…………….……………pag. 32 Articolo 29 – Tutela della salute …………………………………………………….….………………….. pag. 32 Articolo 30 – Clausola di integrazione e rinvio ………………………………………..….……………pag. 32
TITOLO I
PRINCIPI COSTITUTIVI
Articolo 1 – Definizione
1. La FILT CGIL – Federazione Italiana Lavoratori dei Trasporti aderisce alla CGIL e orga- nizza le lavoratrici e i lavoratori dei trasporti addetti ai servizi e alle attività, dirette e in- dirette, ausiliarie e di supporto, terrestre, marittimo, lacuale ed aereo come definiti dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali.
2. La FILT CGIL è un’organizzazione di natura programmatica, unitaria, laica, democratica, plurietnica di donne e uomini, che ripudia e combatte ogni forma di molestia, discrimina- zione e violenza contro le donne e per orientamento sessuale ed identità di genere. Ripu- dia fascismo e razzismo, sostiene i valori e i principi di legalità e contrasta con ogni mezzo le associazioni mafiose, terroristiche e criminali. Promuove la lotta contro ogni forma di discriminazione, la libera associazione e l’autotutela solidale e collettiva delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti o eterodiretti, di quelli occupati in forme cooperative e autoge- stite, degli autonomi non imprenditori e senza dipendenti, dei disoccupati.
3. L’adesione all’organizzazione è libera e volontaria e avviene sulla base di quanto previsto dallo Statuto della FILT CGIL e dallo Statuto della CGIL.
4. Essa comporta piena uguaglianza di diritti e di doveri nel pieno rispetto dell’appartenenza a gruppi etnici, nazionalità, lingua, orientamento sessuale, identità di genere, culture e formazioni politiche, diversità professionali, sociali e di interessi, dell’essere credente o non credente.
5. Essa, inoltre, comporta l’accettazione dei principi e delle norme del presente Statuto, in quanto assumono i valori delle libertà personali, civili, economiche, sociali, politiche e della giustizia sociale quali presupposti fondanti e irrinunciabili di una società democra- tica.
6. La FILT CGIL è affiliata a ITF – International Transport workers’ Federation e a ETF – European Transport workers’ Federation e, in quanto aderente alla CGIL, alla CES e alla Confederazione Sindacale Internazionale (CSI).
7. La FILT CGIL promuove la solidarietà e la cooperazione internazionale.
8. La FILT CGIL Nazionale ha sede in Roma, via Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx n. 27.
9. Il sito web della FILT CGIL Nazionale è xxx.xxxxxxxx.xx.
Articolo 2 – Principi fondamentali
1. La FILT CGIL basa i propri programmi e le proprie azioni sui dettati della Costituzione della Repubblica Italiana ed è impegnata a darne piena attuazione.
2. Assume i principi fondamentali della CGIL e del suo Statuto e ad essi uniforma la propria azione sindacale.
3. La FILT CGIL promuove la difesa ed il miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita, dei diritti sociali ed economici delle lavoratrici e dei lavoratori dei trasporti.
4. La FILT CGIL ispira la propria azione ai principi costituzionali e alle leggi che regolano l’esercizio del diritto di sciopero, del diritto alla mobilità e della libertà di circolazione delle persone.
5. La FILT CGIL è, insieme alla CGIL, impegnata nella costruzione dell’Unione Europea quale soggetto unitario federale con una forte dimensione sociale.
6. La FILT CGIL considera la solidarietà attiva tra le lavoratrici e i lavoratori di tutti i Paesi, le loro organizzazioni sindacali rappresentative e le federazioni internazionali dei traspor- ti uno dei fattori decisivi per la pace, per l’affermazione dei diritti umani, civili e sindacali e della democrazia politica, economica e sociale, per l’indipendenza nazionale e la piena tutela dell’identità culturale ed etnica di ogni popolo.
7. La FILT CGIL ha la finalità di:
a) Promuovere l’unità politica, sindacale e programmatica delle lavoratrici e dei lavo-
ratori dei trasporti;
b) Costruire contratti nazionali che assicurino universalità ed estensione dei diritti in tutto il territorio nazionale e in tutte le imprese che compongono la filiera produt- tiva delle attività di ogni settore dei trasporti;
c) Realizzare una democrazia sindacale che persegua l’unità sindacale anche attraver- so la massima estensione delle RSU e la loro libera elezione da parte delle lavora- trici e dei lavoratori dei trasporti;
d) Conseguire l’adesione e l’iscrizione alla FILT CGIL delle lavoratrici e dei lavoratori, valorizzando la partecipazione consapevole alla vita e alle scelte del sindacato, dal- la costruzione delle piattaforme alla decisione sulle ipotesi di accordo;
e) Prevedere relazioni permanenti con gli utenti e le loro associazioni rappresentati- ve;
f) Proporre una politica dei trasporti basata su principi di: riforma di sistema, program- mazione, sostenibilità e tutela ambientale, qualità del servizio, qualità e sicurezza del la- voro;
g) Assicurare che la bilateralità derivi dalla contrattazione collettiva nazionale, terri- toriale o aziendale; che abbia carattere di integrazione, e non sia sostitutiva, al wel- fare e al sistema di tutele pubbliche; che garantisca nel tempo condizioni di tutela; che sia trasparente nell’utilizzo delle risorse;
h) Promuovere politiche attive del lavoro e della formazione permanente, avvalendosi degli strumenti e delle normative di legge e dell’iniziativa confederale, impegnan- dosi a realizzare questi obiettivi nella contrattazione ad ogni livello.
Articolo 3 – Iscrizione alla FILT CGIL
1. L’iscrizione alla FILT CGIL avviene nelle strutture della FILT CGIL, sui luoghi di lavoro, nelle sedi territoriali, con richiesta ai propri rappresentanti mediante la sottoscrizione della specifica delega di categoria.
2. L’iscrizione può essere richiesta ai siti web della FILT CGIL e della CGIL.
3. A tutela dell'organizzazione la domanda di iscrizione viene respinta, con delibera motiva- ta delle Segreterie delle strutture alle quali l'iscrizione viene richiesta, previo parere favo-
revole del/dei Centro/i Regolatore/i competenti, nei casi di gravi condanne penali, sino all'espiazione della pena; di attività o appartenenza o sostegno diretto o indiretto ad asso- ciazioni con finalità incompatibili con il presente Statuto (a titolo esemplificativo: orga- nizzazioni segrete, mafiose, criminali, logge massoniche, organizzazioni a carattere fasci- sta o razzista, organizzazioni terroristiche).
4. Sulle stesse situazioni si procede, con deliberazione motivata della Segreteria della strut- tura, previo parere favorevole del/i Centro/i Regolatore/i competente/i, nel caso di iscrit- te/i determinando l'interruzione del rapporto associativo con la CGIL.
5. Sulla conformità delle previsioni statutarie di tali deliberazioni si pronuncia – a richiesta dell’interessato/a – il Collegio Statutario Nazionale.
6. L'iscrizione alla FILT CGIL è attestata dalla tessera e dalla regolarità della trattenuta sulla busta paga e/o dal versamento dei contributi sindacali, in genere mensile, ed è periodi- camente rinnovata.
7. Il valore della trattenuta è stabilito in percentuale alla retribuzione e viene riportato sulla delega. È stabilito prioritariamente dagli accordi interconfederali, dai contratti di lavoro e dalla FILT CGIL secondo un principio di uniformità e omogeneità.
8. È facoltà dell'iscritta e dell'iscritto revocare la propria iscrizione sulla base degli accordi interconfederali e/o dei contratti di lavoro che regolano la materia.
9. Nessuna trattenuta sulla retribuzione, aggiuntiva o integrativa a quella di iscrizione, può essere effettuata.
Articolo 4 – Diritti delle iscritte e degli iscritti
1. Le iscritte e gli iscritti alla FILT CGIL hanno pari diritti.
2. Esse/i hanno diritto ad essere riconosciuti, rispettati e valorizzati come persone, senza di- scriminazione alcuna, salvaguardando la dignità della persona nei comportamenti, nel rapporto fra i sessi e nei diversi orientamenti sessuali.
3. Esse/i hanno diritto di concorrere alla formazione delle decisioni del sindacato e di manifesta- re liberamente il proprio pensiero e il proprio diritto di critica con la parola, lo scritto e ogni al- tro mezzo di diffusione.
4. Inoltre, ferme restando la piena autonomia e le specifiche competenze decisionali degli organi dirigenti, hanno diritto di esprimere – anche attraverso la concertazione di iniziative, libera- mente manifestate tramite i normali canali dell’organizzazione – posizioni collettive di mino- ranza e di maggioranza, alle quali possa riferirsi la formazione dei gruppi dirigenti.
5. Ogni iscritta e ogni iscritto ha diritto a concorrere alla formazione della piattaforma e alla conclusione di ogni vertenza sindacale che la/lo riguardi.
6. Le iscritte e gli iscritti hanno diritto alla piena tutela, sia individuale che collettiva, dei propri diritti e interessi economici, sociali, professionali e morali usufruendo, a tal fine, anche dei vari servizi organizzati dalle strutture della CGIL.
7. La FILT CGIL adotta tutti gli strumenti necessari per garantire il diritto di partecipazione delle iscritte e degli iscritti alla vita complessiva dell’organizzazione, anche attraverso la tempestiva
ed esauriente informazione sull’attività del sindacato ai vari livelli e nei diversi campi di inizia-
tiva.
8. Le iscritte e gli iscritti hanno diritto ad essere tempestivamente informati di addebiti mossi al loro operato e alla loro condotta e a ricorrere, in seconda istanza, contro senten- ze del Comitato di Garanzia competente e ad avere garantita la possibilità di far valere le proprie ragioni.
9. Hanno diritto, inoltre, ad opporsi legittimamente contro atti e fatti commessi all’interno dell’organizzazione che considerino contrari ai principi statutari, anche richiedendo l’attivazione della procedura relativa alla giurisdizione interna o alla garanzia statutaria.
10. Tutte le iscritte e gli iscritti sono elettori e possono accedere alle cariche elettive in condi- zioni di eguaglianza; il voto è personale, o a mezzo delegati, eguale e libero.
11. La FILT CGIL tutela le minoranze linguistiche ed etniche, riconoscendo specifici diritti al- le iscritte e agli iscritti appartenenti a tali minoranze.
Articolo 5 – Doveri delle iscritte e degli iscritti
1. Le iscritte e gli iscritti alla FILT CGIL si riconoscono e sono tenute/i ad osservare e rispet- tare le norme del presente Statuto e di quello della CGIL.
2. Le iscritte e gli iscritti alla FILT CGIL devono comportarsi con lealtà nei confronti del- le/degli altre/i iscritte/i evitando di porre in essere, individualmente o collettivamente, atti o comportamenti che possano arrecare danni di immagine, morali e materiali all’organizzazione.
3. Le iscritte e gli iscritti sono impegnate/i a partecipare alle attività della Federazione e ad atte- nersi alle decisioni deliberate dai congressi, dagli organismi dirigenti e statutari. e sono Qualo- ra assumano incarichi di direzione sono chiamati a svolgere i loro compiti con piena coscienza delle responsabilità che ne derivano nei confronti delle/i lavoratrici/lavoratori e delle iscrit- te/iscritti rappresentati, in modo particolare per quanto riguarda la coerenza dei loro compor- tamenti con i deliberati degli organi dirigenti, il loro obbligo di difendere l'unità e l'immagine della CGIL, in particolare nei casi di trattative che si debbono svolgere per l'intera CGIL su un'unica piattaforma, quella definita dal mandato.
Articolo 6 – Democrazia sindacale
1. La FILT CGIL basa la sua vita democratica sulla partecipazione delle iscritte e degli iscrit- ti. La democrazia è il fondamento per la costruzione e la verifica delle proposte e delle
decisioni dell’organizzazione.
2. I cardini su cui poggia la democrazia sindacale sono:
a) la garanzia della massima partecipazione, personale o a mezzo di delegati, di ogni iscritta/iscritto alla FILT CGIL, in uguaglianza di diritti con le altre iscritte/iscritti, alla formazione delle deliberazioni del sindacato e alle decisioni specifiche che li riguardano;
b) l’adozione di regole per la formazione delle decisioni dell’organizzazione ai vari li- velli – prevedendo le materie per le quali sia necessario lo strumento della consul- tazione degli iscritti – e per il rispetto della loro realizzazione, nonché la ricerca di regole condivise fra le organizzazioni sindacali per la definizione e l’approvazione
delle piattaforme rivendicative e degli accordi da parte dei lavoratori. Il mandato
esplicito dei Comitati Direttivi di riferimento alla sottoscrizione degli accordi è vin- colante. Per la FILT CGIL, in assenza del mandato di tutte/i le lavoratrici e i lavo- ratori, è vincolante il pronunciamento degli iscritti;
c) la periodicità delle riunioni ordinarie delle assemblee delle iscritte/iscritti e degli organismi di tutte le strutture, prevedendo la possibilità di convocazioni straordi- narie su richiesta di un decimo delle iscritte/iscritti o di un quarto dei componenti degli organismi stessi, sulla base dei regolamenti di cui essi si doteranno;
d) il diritto al dissenso, la tutela delle minoranze, la salvaguardia della pari dignità delle opinioni a confronto prima delle decisioni e in occasione del Congresso;
e) l’unicità dell’organizzazione nella realizzazione delle decisioni degli organismi diri-
genti;
f) la ricerca preliminare di una mediazione tra gli interessi e le rivendicazioni di un de- terminato gruppo e gli orientamenti della maggioranza numerica degli altri lavoratori o, più in generale, la necessità di rappresentanza dell’insieme degli interessi dei lavo- ratori occupati e no, propri di un sindacato generale, facendo vivere e praticare una democrazia della solidarietà accanto a una democrazia degli interessi, affinché si af- fermi, in modo definitivo e impegnativo nella cultura e nella forza contrattuale della FILT CGIL, il valore della confederalità;
g) l’adozione di un Codice Etico relativo a comportamenti, diritti e doveri di coloro a cui si applica. La violazione del Codice Etico è violazione dello Statuto;
h) la definizione delle prerogative e dei poteri degli organismi che deve garantire la netta distinzione dei poteri:
i. di direzione politica e di regolamentazione della vita interna, in tutti i suoi molteplici aspetti, a partire da quelli rinviati esplicitamente dallo Statuto, attribuiti al Comitato Direttivo a alla Assemblea Generale;
ii. di gestione politica dei mandati ricevuti dal Comitato Direttivo e/o dall’Assemblea Generale, di rappresentanza legale della FILT CGIL e di direzione delle attività, attribuiti al Segretario Generale e alla Segreteria;
iii. di giurisdizione interna, con funzioni giudicanti, attribuita al Comitato di Garanzia della CGIL;
iv. di controllo sugli atti delle varie strutture, in riferimento alle norme sta- tutarie e regolamentari e alle prassi democratiche proprie della FILT CGIL, attribuito al Collegio di Verifica della FILT CGIL e al Collegio Sta- tutario della CGIL;
v. di garanzia statutaria - intesa come istanza a cui ricorrere per interpreta- zioni statutarie;
vi. di verifica e controllo amministrativo sulla base delle regole statutarie e delle leggi, attribuite al Collegio degli Ispettori e dei Sindaci revisori del- la FILT CGIL;
i) l’affermazione, anche nella formazione degli organismi dirigenti, a partire dai Comita- ti degli iscritti e fino agli esecutivi, nonché nelle sostituzioni che negli stessi si rendano necessarie e nella rappresentanza esterna nazionale e internazionale, di un sindacato di donne e di uomini – realizzando ovunque possibile la parità tra generi, a partire da- gli organi esecutivi laddove composti in numero pari, e comunque stabilendo che nes- suno dei sessi può essere rappresentato al di sotto del 40% o al di sopra del 60% e de- finendo le relative regole applicative anche attraverso lo scorrimento nelle liste in caso di elezione degli organismi – e la rappresentazione compiuta della complessità della FILT CGIL;
j) la definizione di regole per la selezione dei gruppi dirigenti e per la loro mobilità den- tro la categoria e verso la Confederazione; l’indicazione della durata massima dei mandati come definita dalle delibere della CGIL, per due mandati congressuali e co- munque per non più di 8 anni; l'impegno a favorire il rinnovamento della platea diri- gente attraverso una politica dei quadri che, a tutti i livelli dell’organizzazione, garan- tisca, anche mediante l’utilizzo di intensi percorsi formativi, un accesso diffuso dei giovani e degli immigrati, in particolare provenienti dai luoghi di lavoro, a ruoli di re- sponsabilità e direzione;
k) la definizione di regole per i casi ove non fosse possibile un governo unitario della struttura; tali regole devono consentire all’eventuale minoranza di avere sedi e moda- lità certe di verifica e controllo dell’operato della maggioranza, nonché la strumenta- zione atta a garantirne l’agibilità;
l) la definizione di regole, conformi alle diverse titolarità statutarie, sui processi di integrazione, accorpamento, aggregazione tra comprensori e tra capoluogo di re- gione e struttura regionale, nonché tra categorie diverse;
m) la definizione di regole per la partecipazione della FILT CGIL e delle sue strutture ad organismi quali fondi, enti bilaterali, ecc. nei quali la presenza della FILT CGIL è determinata da leggi o da contratti collettivi;
n) l’adozione del principio della trasparenza degli atti secondo le modalità ed i conte- xxxx definiti nei Regolamenti;
o) stabilendo, con apposita delibera regolamentare, la percentuale minima di presen- za di delegati/e di posto di lavoro negli organismi dirigenti, nonché di giovani e migranti, nonché la composizione numerica massima dei Comitati Direttivi previ- ste dalla apposita delibera regolamentare del CD della CGIL.
3. Al Comitato Direttivo nazionale della FILT spetta il compito di tradurre in norme vinco- lanti, comprensive delle relative sanzioni in caso di non rispetto delle norme stesse, quan- to stabilito nel presente articolo e di normare, altresì, il sistema elettorale, basato sul me- todo proporzionale e con la garanzia che almeno un 3% di iscritte/iscritti o delega- te/delegati possa presentare una lista.
4. Tali norme devono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei componenti del Comitato Direttivo nazionale FILT CGIL.
5. Sino a diversa definizione di tali norme da parte del Comitato Direttivo nazionale FILT CGIL, si applicano quelle deliberate dalla CGIL.
6. La disponibilità e l’utilizzo del logo della FILT CGIL, o di altri simboli che, anche indiretta- mente, possono identificare la FILT CGIL, è consentito esclusivamente alla Segreteria di ogni struttura, con decisione collegiale.
7. Inoltre, il carattere democratico dell’organizzazione è garantito:
a) dallo svolgimento dei congressi ogni 4 anni, salvo decisioni degli organismi diri- genti che ne prevedano l’anticipazione, da norme per l’indizione dei congressi straordinari, dall’elezione nei congressi degli organismi;
b) dall’applicazione, nelle elezioni degli organi direttivi, del voto segreto.
Articolo 7 – Incompatibilità e responsabilità dei dirigenti
1. La FILT CGIL considera incompatibile con l’appartenenza alla Federazione le iniziative di singoli o gruppi i quali, mentre ribadiscono la loro adesione formale alla FILT CGIL, promuovono la costituzione di organizzazioni para sindacali, ovvero promuovono azioni organizzate che di fronte alle controparti rompono l’unità della FILT CGIL come soggetto contrattuale.
2. L’adesione alla FILT CGIL è incompatibile con l’appartenenza ad altre associazioni, co- munque denominate, che perseguano obiettivi e svolgano ruoli e funzioni sindacali pro- prie della Federazione.
3. È invece compatibile l’appartenenza ad associazioni professionali che non svolgano fun- zioni sindacali ovvero ad associazioni per le quali il Comitato Direttivo nazionale possa prevedere una doppia affiliazione e con le quali vengano stabiliti patti d’azione che pos- sano prevedere le eventuali modalità di partecipazione alle diverse fasi negoziali.
4. L’autonomia della FILT CGIL si realizza anche fissando le seguenti incompatibilità con cariche elettive o incarichi assegnati dall’organizzazione ai vari livelli:
a) appartenenza a consigli di amministrazione (ad esclusione di quelli di società promos- se, partecipate o possedute dalla FILT CGIL o dalla CGIL, la cui partecipazione è normata da apposita delibera regolamentare), di istituti ed enti pubblici di ogni tipo o organi di gestione in genere; eventuali deroghe, riferite a cooperative di assistenza, volontariato, servizi sociali e di abitazione, per qualunque livello della Federazione devono essere autorizzate dal Centro regolatore della CGIL nazionale;
b) appartenenza a organi direttivi di partiti e di altre formazioni politiche, che non siano di emanazione congressuale, nonché di organi esecutivi o incarichi di formale rappre- sentanza degli stessi;
c) qualità di componente delle assemblee elettive dell’Unione Europea e di quelle dello Stato italiano ai diversi livelli istituzionali; la candidatura a tali assemblee, o a prima- rie di coalizione o di partito, comporta l'automatica decadenza da ogni incarico esecu- tivo e la sospensione dagli organi direttivi di emanazione congressuale;
d) assunzione di incarichi di governo o di gabinetto ai vari livelli istituzionali; l'incompa- tibilità scatta dall'accettazione dell'indicazione a far parte di un esecutivo anche se precedente all'appuntamento elettorale.
5. Dal cessare delle condizioni che danno luogo all’incompatibilità, l’iscritto sospeso rientra negli organismi direttivi dei quali faceva parte dopo 12 mesi.
6. Nel caso di reiterazione in un arco temporale di dieci anni della condizione di incompati- bilità di cui ai precedenti commi c) e d), l’iscritto può rientrare negli organismi direttivi dei quali faceva parte dopo ventiquattro mesi.
7. Analogamente, si prevede che l’iscritto che provenga da esperienze politiche di natura esecutiva o da assemblee elettive, non possa far parte di organismi elettivi o ricoprire in- carichi di natura esecutiva, prima che sia trascorso un periodo di 12 mesi.
8. Dà luogo ad incompatibilità anche l’assunzione di incarico di difensore civico.
9. L’appartenenza ad organi esecutivi della FILT CGIL a qualsiasi livello è inoltre incompatibile con la qualità di componente di commissione per il personale, commissioni concorsuali, commissioni sussidi e simili.
10. Le decadenze previste dal presente articolo sono automatiche.
11. Il Comitato Direttivo della FILT CGIL, a maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti, può stabilire eventuali altre forme di incompatibilità che si rendessero necessarie.
12. Le/i rappresentanti della FILT CGIL eletti o designati in enti bilaterali/fondi di previden- za/organismi istituzionali/sanitari/ricreativi/sociali/formativi e organismi a qualunque titolo ed oggetto, sono tenuti ad esercitare il loro ruolo nella più assoluta correttezza e di- sinteresse personale.
13. Le/gli stesse/i devono agire con la necessaria autonomia e responsabilità derivante dall'incarico e dagli obblighi di legge dovuti alla funzione da ricoprire. Devono altresì mantenere con la Federazione un rapporto di informazione e di collaborazione, impe- gnandosi ad agire in sintonia con le scelte politiche della Federazione e le decisioni assun- te dai suoi organismi.
14. Nel caso di incarico che preveda un compenso economico la/il rappresentante si impegna al momento della elezione/designazione a corrispondere i compensi alla Federazione sul- la base delle indicazioni della CGIL e/o della FILT CGIL. Tale impegno si applica a qua- lunque incarico assunto a qualunque livello territoriale per la FILT CGIL.
15. È responsabilità della Segreteria di ogni struttura interessata garantire la concreta attua- zione di quanto stabilito dal presente articolo dandone comunicazione al centro regolato- re nazionale. A fronte di eventuali inosservanze si applica quanto previsto all’articolo 26 del presente Statuto.
TITOLO II
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA FILT-CGIL
Articolo 8 – Struttura organizzativa
1. La struttura organizzativa della FILT CGIL, in ogni sua articolazione, deve mirare a pro- muovere la più attiva partecipazione delle/degli iscritte/i e delle/degli lavoratri- ci/lavoratori, impegnandosi per una effettiva democrazia interna, per l’unità sindacale e dei lavoratori, attraverso rappresentanze unitarie, scelte politiche e d’azione condivise, piattaforme contrattuali unitarie.
2. La FILT CGIL nei luoghi di lavoro pone a fondamento e riferimento della propria azione:
a) Assemblea delle/dei lavoratrici/lavoratori e delle/degli iscritte/i;
b) Rappresentanze sindacali unitarie/aziendali;
c) Comitato degli iscritti.
3. La FILT CGIL si impegna a realizzare, favorire e riconoscere il ruolo delle Rappresentan- ze Sindacali Unitarie, elette dai lavoratori sulla base degli accordi interconfederali e di ca- tegoria.
4. In caso di assenza della RSU, le RSA dovranno essere elette dagli iscritti e vincolate ad una scadenza triennale. La relativa nomina sarà effettuata da parte della FILT CGIL terri- toriale.
5. Il Comitato degli iscritti viene eletto, di norma, in concomitanza con le assemblee con- gressuali sulla base delle modalità e delle indicazioni definite dalla CGIL e dalla FILT CGIL.
6. In assenza del Comitato degli iscritti la sua elezione può essere richiesta da almeno il 10% degli iscritti di riferimento a quella azienda. Verificata la legittimità della richiesta, la FILT CGIL territoriale ha il compito di attivare le procedure di voto entro 30 giorni.
7. Le modalità di costituzione ed elezione dei Comitati degli iscritti sono definite dal Comi- tato Direttivo nazionale della FILT CGIL in analogia alle regole fissate dalla Confedera- zione.
8. Il Comitato degli iscritti può, in accordo con la FILT CGIL territoriale:
a) Definire riferimenti organizzativi utili al suo funzionamento;
b) Realizzare programmi di consenso e tesseramento verso la FILT CGIL;
c) Favorire l'utilizzo da parte delle lavoratrici e dei lavoratori dei servizi di tutela forniti dalla CGIL o dalla categoria.
9. Gli eletti nella RSU e i componenti dei Comitati Direttivi fanno parte di diritto del Comi- tato degli iscritti.
Articolo 9 – Livelli congressuali
1. I livelli congressuali della FILT CGIL si articolano come segue:
a) Assemblea delle/gli iscritte/i;
b) FILT CGIL territoriale;
c) FILT CGIL regionale;
d) FILT CGIL nazionale.
2. L'assemblea delle/degli iscritte/i elegge il Comitato degli iscritti e i delegati congressuali alle istanze di categoria e confederali laddove previste.
Articolo 10 – La FILT CGIL territoriale e di Area Metropolitana
1. La FILT CGIL territoriale agisce ed ha ruolo contrattuale e di riferimento nei rapporti isti- tuzionali in esatta corrispondenza del territorio della Camera del Lavoro di cui fa parte.
2. La FILT CGIL territoriale:
a) dirige e coordina l'azione sindacale e le vertenze nel territorio, rispondendo alla pro- pria Assemblea Generale o al proprio Comitato Direttivo a seconda degli ambiti di competenza e con la partecipazione delle rappresentanze sindacali esistenti;
b) è impegnata a programmare, insieme alle Camere del lavoro ed i livelli superiori di ca- tegoria, la formazione dei rappresentanti e dei quadri sindacali;
c) organizza una tutela dei propri iscritti e dei lavoratori con l'accesso e la messa a cono- scenza del sistema dei servizi delle tutele individuali della CGIL e della FILT CGIL;
d) riunisce con cadenza periodica il proprio Comitato Direttivo sui temi di carattere ge- nerale e sulle iniziative specifiche locali;
e) è impegnata ad applicare l'insieme delle leggi e delle regole previste dalla CGIL e dalla FILT CGIL che attengono alla gestione giuridica, economica, contabile e amministra- tiva della struttura e del personale;
f) ha responsabilità sulla sostenibilità economica e finanziaria della struttura e sul con- seguente obbligo di corretta tenuta contabile;
g) comunica alla FILT CGIL regionale l’andamento economico e finanziario del proprio territorio.
3. Le Segreterie territoriali FILT CGIL, in particolare nei territori a ridotto numero di iscrit- ti, favoriscono processi di integrazione e aggregazione dei rispettivi organismi dirigenti (Segreterie, Assemblee Generali, Comitati Direttivi, apparati).
4. Tali processi si realizzano, su proposta delle Segreterie territoriali, con la deliberazione formale dei Comitati direttivi dei territori coinvolti, anche con convocazione congiunta, e con il consenso delle strutture confederali dei rispettivi territori e del Centro regolatore nazionale.
5. Ogni FILT CGIL territoriale può iscrivere esclusivamente i lavoratori che hanno sede di lavoro nell'ambito del proprio territorio.
6. Eventuali deroghe, in presenza di situazioni non previste, devono essere definite ed auto- rizzate preventivamente dal Centro regolatore nazionale.
7. La FILT CGIL territoriale ha l’obbligo della trasparente gestione dei dati dei propri iscrit-
ti, con l’obiettivo della completa certificazione.
8. Gli organi della FILT CGIL territoriale sono:
a) il Congresso territoriale;
b) l’Assemblea Generale territoriale;
c) il Comitato Direttivo territoriale;
d) la Segreteria territoriale.
9. Il Congresso territoriale si convoca di norma ogni 4 anni in corrispondenza del Congresso nazionale della CGIL e della FILT CGIL nazionale su delibera del proprio Comitato Diret- tivo.
10. Il Congresso elegge l’Assemblea Generale, il Comitato Direttivo territoriale e il Collegio dei Sindaci revisori.
11. L’Assemblea Generale elegge, su proposta dei centri regolatori, il Segretario Generale, che è il rappresentante legale pro tempore della FILT CGIL territoriale e la Segreteria.
12. La Segreteria è l’organo esecutivo della FILT CGIL territoriale e risponde all’Assemblea Generale e al Comitato Direttivo delle sue decisioni.
13. Il Comitato Direttivo può decidere di eleggere un organismo esecutivo o di coordinamen- to e i comitati di settore.
14. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano in analogia, per quanto adatta- bili, le norme relative alla FILT CGIL nazionale, ai suoi organismi ed alle regole del loro funzionamento.
15. La FILT CGIL Area Metropolitana:
a) Le decisioni istituzionali su assetto, ruolo e dimensioni delle aree metropolitane orien- tano le decisioni organizzative della FILT CGIL sugli assetti organizzativi delle struttu- re coinvolte.
b) La costituzione della FILT CGIL Area Metropolitana avviene su proposta della/delle FILT interessata/e viene formalmente deliberata dagli organismi territoriali coinvolti e dalle corrispondenti Camere del Lavoro, con il consenso del Centro regolatore na- zionale.
c) La FILT CGIL Area Metropolitana opera in accordo con la struttura regionale FILT CGIL e sulla base di progetti definiti congiuntamente.
d) I compiti e le funzioni della FILT CGIL Area Metropolitana sono assunti in analogia a quelli della FILT CGIL territoriale.
Articolo 11 – La FILT CGIL regionale
1. La FILT CGIL regionale si articola nelle FILT CGIL territoriali e ha ruolo contrattuale e di riferimento nei rapporti istituzionali in esatta corrispondenza con la propria regione. Agi- sce come struttura di indirizzo, sintesi e coordinamento delle politiche regionali, nonché della contrattazione che attiene a più territori della propria regione.
2. La FILT CGIL regionale:
a) dirige e coordina l'azione sindacale e le vertenze nel territorio regionale, in raccordo con i propri organismi dirigenti e le FILT CGIL territoriali;
b) è impegnata a programmare, insieme alla CGIL regionale, alle FILT CGIL territoriali ed i livelli superiori di categoria, la formazione dei rappresentanti e dei quadri sinda- cali;
c) riunisce l’Assemblea Generale e, con cadenza periodica, il proprio Comitato Direttivo sui temi di carattere generale, confederale e di categoria e sulle iniziative specifiche regionali;
d) è responsabile dell’applicazione dell'insieme delle leggi e delle regole previste dalla CGIL e dalla FILT CGIL che attengono alla gestione giuridica, economica, contabile e amministrativa della struttura e del personale;
e) verifica, insieme ad ogni FILT CGIL territoriale, l'andamento economico e finanziario di ogni territorio, nonché la corretta applicazione e gestione del Regolamento ammi- nistrativo e del personale oltreché delle delibere assunte dal Comitato Direttivo nazio- nale;
f) ha responsabilità sulla sostenibilità economica e finanziaria della struttura e sul con- seguente obbligo di corretta tenuta contabile.
3. La Segreteria regionale e quella territoriale FILT CGIL capoluogo di regione o Area Me- tropolitana possono realizzare processi di integrazione e aggregazione dei rispettivi orga- nismi dirigenti (segreterie, direttivi, apparati).
4. Tali processi si realizzano, su proposta delle segreterie interessate, con la deliberazione formale dei Comitati Direttivi dei territori coinvolti, anche con convocazione congiunta, e con il consenso delle strutture confederali dei rispettivi territori e del Centro regolatore nazionale.
5. Sono organi della FILT CGIL regionale:
a) il Congresso regionale;
b) l’Assemblea Generale regionale;
c) il Comitato Direttivo regionale;
d) la Segreteria regionale.
6. Il Congresso regionale si convoca di norma ogni 4 anni in corrispondenza del Congresso nazionale della CGIL e della FILT CGIL nazionale su delibera del proprio Comitato Diret- tivo.
7. Il Congresso regionale elegge l’Assemblea Generale, il Comitato Direttivo regionale e il Collegio dei Sindaci revisori.
8. Il Comitato Direttivo può decidere di eleggere un organismo esecutivo o di coordinamen- to e i comitati di settore.
9. Il Comitato Direttivo regionale può altresì formare commissioni di lavoro/consulte, che non hanno carattere deliberante, per favorire la partecipazione attiva alla vita dell’organizzazione di giovani, donne, immigrati, quadri e alte professionalità o su temi di specifica rilevanza, quali la salute e la sicurezza.
10. L’Assemblea Generale elegge, su proposta dei centri regolatori, il Segretario Generale, che è il rappresentante legale pro tempore della FILT CGIL regionale, e la Segreteria.
11. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano in analogia, per quanto adatta- bili, le norme relative alla FILT CGIL nazionale ed ai suoi organismi.
Articolo 12 – La FILT CGIL nazionale
1. La FILT CGIL nazionale si articola nelle FILT CGIL regionali e territoriali e ha ruolo con- trattuale e di riferimento nei rapporti istituzionali in corrispondenza con il livello nazio- nale o, laddove attengano a più regioni, coordina le dinamiche contrattuali.
2. La FILT CGIL nazionale:
a) dirige e coordina l'azione sindacale, i rinnovi e la trattativa nei contratti nazionali, le vertenze nel territorio nazionale in raccordo con il proprio Comitato Direttivo e con le FILT CGIL regionali e territoriali;
b) è impegnata a programmare, insieme alla CGIL nazionale ed alle sue strutture, alle FILT CGIL regionali e territoriali, la formazione dei rappresentanti e dei quadri sinda- cali;
c) riunisce l’Assemblea Generale e, con cadenza periodica, il proprio Comitato Direttivo sui temi di carattere generale, confederale e di categoria e sulle iniziative specifiche nazionali;
d) applica l'insieme delle leggi e delle regole previste dalla CGIL e dalla FILT CGIL che attengono alla gestione giuridica, economica, contabile e amministrativa della struttu- ra e del personale;
e) verifica, insieme ad ogni FILT CGIL regionale e territoriale, l'andamento economico e finanziario di ogni territorio, nonché la corretta applicazione e gestione del Regola- mento amministrativo, del Personale e delle delibere assunte dal Comitato Direttivo nazionale e disposizioni amministrative emanate dalla FILT CGIL nazionale;
f) favorisce i processi di integrazione e aggregazione territoriali ed esprime un parere vincolante in presenza di proposte di integrazione territoriale a qualunque livello o di integrazione, anche operativa o gestionale, con altre categorie.
3. La FILT CGIL nazionale è il Centro regolatore della categoria ed agisce in raccordo con i centri regolatori della CGIL nelle proposte di assetto o di ingresso nelle segreterie regio- nali e territoriali della FILT CGIL, intervenendo inoltre:
a) sull'insieme della politica organizzativa ai vari livelli;
b) sull'insediamento della FILT CGIL nei luoghi di lavoro, anche mediante l'approva- zione di specifici progetti;
c) sulla distribuzione delle risorse finanziarie ai vari livelli;
d) sul corretto utilizzo delle risorse assegnate attraverso progetti specifici, contributi al reinsediamento, contributi straordinari alle strutture.
4. La FILT CGIL nazionale (in quanto Centro regolatore) può delegare alle segreterie regio- nali compiti e ruoli propri, funzioni di verifica economica, amministrativa e sostenibilità economica derivanti da regolamenti e delibere della CGIL o della FILT CGIL nazionale.
TITOLO III
ORGANI DELLA FEDERAZIONE
Articolo 13 – Organi della FILT CGIL nazionale
1. Sono organi deliberanti:
a) il Congresso;
b) il Comitato Direttivo;
c) l’Assemblea Generale.
2. E’ organo esecutivo:
a) la Segreteria.
3. Sono organi di controllo amministrativo:
a) il Collegio dei Sindaci Revisori;
b) il Collegio degli gli Ispettori.
4. E’ organo di garanzia statutaria:
a) il Collegio di Verifica.
5. E’ organo consultivo:
a) l’Assemblea generale degli organismi.
6. L’organo di giurisdizione interna della FILT CGIL è il Comitato di Garanzia della CGIL, come disciplinato dallo Statuto della CGIL.
Articolo 14 – Congresso della Federazione
1. Il Congresso della Federazione è il massimo organo deliberante della FILT CGIL.
2. Il Congresso nazionale viene convocato ogni 4 anni, in accordo con le indicazioni della Confederazione e ogni qualvolta la sua convocazione sia deliberata dal Comitato Direttivo o richiesta da almeno un decimo delle/gli iscritte/i.
3. Il Regolamento per lo svolgimento dei congressi, a tutti i livelli della categoria, è il Rego- lamento Congressuale deliberato dalla CGIL.
4. Il Comitato Direttivo nazionale stabilisce la sede del Congresso, le modalità per l’elezione dei delegati e il rapporto tra numero di iscritte/i e numero delle/i delegate/i da eleggere, e più in generale, le regole per l’organizzazione del Congresso.
5. Il Congresso decide a maggioranza, fatti salvi i casi ove è prevista una maggioranza quali- ficata.
6. Il Congresso ha il compito di:
a) Definire gli orientamenti, compiere le scelte e fissare gli obiettivi generali della Fede- razione, ai quali si ispireranno gli organi deliberanti ed esecutivi;
b) Eleggere il Comitato Direttivo, fissandone il numero dei componenti;
c) Eleggere l’Assemblea Generale, fissandone il numero di componenti;
d) Eleggere il Collegio dei Sindaci Revisori;
e) Eleggere, per il solo Congresso nazionale, il Collegio di verifica.
f) Approvare il Codice Etico.
7. L’Assemblea Generale sarà composta:
a) In numero non superiore al doppio del CD di riferimento che ne fa parte;
b) A maggioranza di delegati e delegate di luoghi di lavoro;
c) Con gli stessi criteri di rappresentanza e pluralismo previsti dallo Statuto per i CD.
8. L’Assemblea Generale è titolare delle funzioni proprie di cui al successivo articolo 16.
9. Al solo congresso della FILT CGIL compete deliberare sullo Statuto e sulle sue modifiche, sulle affiliazioni alle organizzazioni internazionali o sulla revoca delle stesse. Tali decisio- ni saranno valide se prese a maggioranza qualificata dei tre/quarti dei voti degli aventi di- ritto.
10. Lo Statuto della FILT CGIL è approvato dal Congresso nazionale della Federazione.
11. Tra un Congresso e l’altro, il potere di deliberazione sulle affiliazioni e sulla revoca delle stesse è affidato al Comitato Direttivo nazionale, che delibererà con la maggioranza dei tre/quarti dei componenti.
12. Il Congresso delibera sull'ordine dei propri lavori.
13. Nelle Assemblee congressuali di base il dibattito è aperto alle lavoratrici e ai lavoratori, mentre il diritto di voto e di essere elette/i è riservato alle/gli iscritte/i con le modalità previste dal Regolamento Congressuale.
14. Il Congresso delle Assemblee di base avvia le procedure per il rinnovo delle elezioni dei Comitati degli iscritti.
15. Il Congresso territoriale e/o di Area Metropolitana è composto dalle/i delegate/i elette/i nelle Assemblee di base dei posti di lavoro nei quali si tiene il congresso, oppure, nei casi di modeste dimensioni numeriche, dall'Assemblea generale delle/gli iscritte/i ricompresi nell’ambito della struttura interessata.
16. Il Congresso regionale è composto dalle/i delegate/i elette/i nei Congressi territoriali.
17. Il Congresso nazionale è composto dalle/i delegate/i elette/i nei Congressi regionali.
18. I Comitati Direttivi dell’istanza per la quale è indetto il congresso, in sintonia con il Rego- lamento Congressuale della Federazione e della Confederazione, stabiliscono le modalità e il rapporto tra iscritte/iscritti per l’elezione delle delegate e dei delegati ai Congressi nei successivi gradi di competenza e le norme per l’organizzazione dei Congressi ai vari livel- li.
Articolo 15 – Comitato Direttivo
1. Il Comitato Direttivo nazionale è il massimo organo deliberante della FILT CGIL tra un Congresso e l'altro e opera nell'ambito degli orientamenti decisi dal Congresso della FILT CGIL e dal Congresso della CGIL.
2. Il Congresso nazionale, i congressi regionali e quelli territoriali eleggono i rispettivi Comi- tati Direttivi e ne fissano il numero dei componenti.
3. Le vacanze che si verificassero tra un Congresso e l’altro possono essere colmate da parte dello stesso organo direttivo, fino al massimo del 40% dei suoi componenti. Qualora ri- corra una motivata necessità politica di allargamento del gruppo dirigente, le cooptazioni possono essere decise fino ad un massimo di un decimo del numero fissato dal Congres- so. Dal computo delle cooptazioni sono esclusi i segretari generali regionali e di aree me- tropolitane non facenti parte del Comitato Direttivo nazionale al momento della loro ele- zione.
4. Al Comitato Direttivo nazionale sono affidati i compiti di:
a) Dirigere la FILT CGIL nell’ambito degli orientamenti decisi dal Congresso federale;
b) Impostare le iniziative di portata generale e gli obiettivi strategici della Federazione;
c) Verificare l’attività sindacale;
d) Assicurare il necessario coordinamento delle strutture in cui la FILT CGIL si articola;
e) Provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso federale;
f) Decidere sulle percentuali di riparto della canalizzazione di competenza federale;
g) Deliberare i programmi formativi della Federazione;
h) Deliberare sulle modalità e forme di rapporto con l'associazionismo democratico e sulla doppia affiliazione con associazioni professionali;
i) Convocare assemblee con funzioni di indirizzo politico (conferenze di organizzazione, di programma, dei quadri e delegati, delle lavoratrici e dei lavoratori) fissandone i cri- xxxx e le modalità di composizione e di partecipazione;
j) Decidere di costituire commissioni permanenti con il compito di elaborazione e pro- posta nell'ambito di indirizzi e di scelte definite dal Comitato Direttivo nazionale;
k) Stabilire i settori di iniziativa e di presenza nei quali operare;
l) Decidere la costituzione, la soppressione o l'eventuale articolazione territoriale delle strutture della Federazione, concordandole con i relativi livelli territoriali della FILT CGIL e della CGIL;
m) La nomina negli organismi dirigenti di Enti, Società, Associazioni;
n) Eleggere gli Ispettori nazionali;
o) Provvedere alla sostituzione di componenti dimissionari o decaduti, del Collegio dei Sindaci, del Collegio di verifica e degli Ispettori;
p) Operare la verifica periodica e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
q) Approvare il dispositivo congressuale, sulla base delle decisioni assunte dal Comitato Direttivo della CGIL, inerente le modalità di svolgimento del Congresso della FILT CGIL.
5. È altresì affidato al Comitato Direttivo nazionale il compito di deliberare in apposite ses- sioni sulle materie rinviate alla titolarità della categoria sui seguenti punti:
a) sulle materie rinviate dall’art. 6 (Democrazia sindacale) del presente Statuto;
b) sulle normative in materia di Regolamento del personale e sui criteri di applicazione del Regolamento confederale che disciplinano le prestazioni, i trattamenti, gli inqua- dramenti dei dirigenti, funzionari politici e dell’apparato tecnico della Federazione;
c) sull’applicazione di regole amministrative in conformità al D.Lgs. 460/97;
d) sulle regole relative alla vita interna, ai comportamenti e alle responsabilità dei diri- genti, al funzionamento degli organi statutari;
e) sulla definizione di strutture di rappresentanza, fissandone poteri e compiti, nonché le modalità di costituzione degli organismi dirigenti.
6. Ognuna di queste deliberazioni deve contenere le sanzioni in caso di mancato rispetto delle regole decretate.
7. Il Codice Etico può essere sottoposto a modifica approvata dal Comitato Direttivo nazio- nale con maggioranza qualificata dei due terzi.
8. Al solo Comitato Direttivo nazionale è affidato il compito di deliberare sulle piattaforme e sugli accordi di valenza nazionale.
9. Il Comitato Direttivo è convocato dalla Presidenza ogni qualvolta la Segreteria, o un quar- to dei componenti il Comitato Direttivo stesso, lo richiedano ed in ogni caso almeno una volta ogni 3 mesi e ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta secondo le modalità previste dal Regolamento.
10. L'ordine del giorno dei lavori del Comitato Direttivo è stabilito dalla Presidenza in accor- do con la Segreteria.
11. Il Comitato Direttivo, entro il mese di dicembre di ogni anno, approva il bilancio preven- tivo, presentato dalla Segreteria, riferito all’esercizio dell’anno successivo; entro il 30 giu- gno di ogni anno approva il bilancio consuntivo relativo all’esercizio dell’anno preceden- te. La discussione e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi devono essere an- nualmente votati dai Comitati direttivi delle varie istanze (nazionale, regionali e territo- riali).
12. Il Comitato Direttivo nazionale si dota di un proprio Regolamento e elegge il Presidente o una Presidenza, fissando la durata dell’incarico. Il Regolamento definirà altresì le modalità ed i tempi per la decadenza dal Comitato Direttivo di coloro che ripetutamente non partecipino ai lavori senza darne giustificazione.
13. I membri del Comitato Direttivo nazionale sono tenuti a garantire la propria presenza ad ogni riunione, a comunicare e motivare l'eventuale assenza.
14. Il Presidente o la Presidenza hanno il compito di garantire il funzionamento dell’organismo stesso e lo svolgimento delle sue riunioni sulla base delle modalità previ- ste dal Regolamento del Comitato Direttivo nazionale.
15. Il Regolamento del Comitato Direttivo nazionale si applica a tutti i Comitati Direttivi delle varie istanze in cui è articolata la FILT CGIL, nel caso in cui gli stessi non si dotassero di un proprio regolamento.
16. Il Comitato Direttivo nazionale delibererà gli adeguamenti al proprio Statuto derivanti da eventuali modifiche dello Statuto della CGIL.
17. Le decisioni del Comitato Direttivo sono assunte a maggioranza semplice dei votanti, fat- te salve quelle per le quali è prevista, dal presente Statuto, diversa maggioranza qualifica- ta. Qualora sia necessaria la maggioranza qualificata a voto palese è possibile il voto certi- ficato nelle modalità previste dal Regolamento del Direttivo nazionale.
18. Il Presidente degli Ispettori, il Presidente del Collegio di Verifica ed il Presidente dei Sin- daci Xxxxxxxx, sono invitati alle riunioni del Comitato Direttivo Nazionale FILT CGIL.
19. Al Comitato Direttivo nazionale della FILT CGIL spetta il compito di tradurre in norme vincolanti quanto esplicitamente rinviato dal proprio Statuto, da quello CGIL e dal Comi- tato Direttivo nazionale della CGIL.
Articolo 16 – Assemblea Generale
1. L’Assemblea Generale elegge la sua Presidenza
2. L’Assemblea Generale viene convocata dalla Presidenza in accordo con la Segreteria.
3. L’Assemblea Generale elegge il Segretario Generale e la Segreteria.
4. All’Assemblea Generale si applica il Regolamento del Comitato Direttivo.
5. L’Assemblea Generale viene convocata, di norma, una volta all’anno per:
a) Discutere e deliberare in ordine alle linee programmatiche e di indirizzo dell’attività della Federazione;
b) Impostare le iniziative di portata generale;
c) Verificare il complesso dell’attività sindacale.
6. Il Presidente degli Ispettori, il Presidente del Collegio di Verifica ed il Presidente dei Sin- daci Revisori, sono invitati alle riunioni dell’Assemblea Generale Nazionale FILT CGIL.
Articolo 17 – Segreteria
1. La Segreteria è l'organo esecutivo della FILT CGIL che attua le decisioni del Comitato Di- rettivo e dell’Assemblea Generale, assicura la gestione continuativa dell’attività della Fe- derazione e assolve alla funzione di Centro regolatore. Informa e risponde della propria attività al Comitato Direttivo nazionale.
2. La Segreteria è un organo di direzione collegiale e si riunisce su convocazione del Segreta- rio generale o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.
3. Ad ogni componente della Segreteria, su proposta del Segretario Generale, viene assegna- to un incarico di direzione operativa della Federazione. Ogni componente risponde del suo operato alla Segreteria.
4. La Segreteria, su proposta del Segretario Generale, può motivatamente modificare o re- vocare l'incarico assegnato ad un suo componente.
5. Dell'incarico, modifica o revoca, deve essere data comunicazione al Comitato Direttivo nazionale nonché alle strutture territoriali.
6. La Segreteria, su proposta del Segretario Generale, può nominare fino a due vicesegretari con funzioni vicarie con il vincolo della presenza di entrambi i generi considerando a tal fine la figura del Segretario Generale e quella del/dei vice-segretario/i.
7. Ogni componente della Segreteria mantiene, per le deleghe assegnate e per le funzioni proprie della Federazione, i rapporti con la Confederazione, le strutture territoriali e le al- tre organizzazioni sindacali.
8. La Segreteria nazionale, direttamente o con delega, rappresenta la FILT CGIL nelle federa- zioni sindacali internazionali cui è affiliata, ITF ed ETF, nei loro organismi esecutivi o di atti- vità continuativa, nei rapporti bilaterali con sindacati di categoria di altri paesi, nonché in tutti gli organismi comunitari o internazionali laddove è opportuna e necessaria la presenza della FILT CGIL a sostegno della propria azione.
9. La Segreteria ha la responsabilità di designare i rappresentanti della FILT CGIL in tutti gli organismi, enti, fondi in cui è prevista la loro presenza in base a norme di legge, alla contrattazione o su richiesta o delega della Confederazione.
10. La Segreteria provvede all'organizzazione ed al funzionamento di tutti i servizi ed attività della FILT CGIL, alle forme ed alla responsabilità di utilizzo del web, nomina i funzionari politici ed assume il personale tecnico, fissandone l'inquadramento e la retribuzione se- condo i criteri stabiliti dal Comitato Direttivo e quanto stabilito dal Regolamento confe- derale.
11. Le decisioni che attengono a modifiche nella composizione del personale politico e tecnico, investimenti, acquisizioni o vendite, accensioni di mutui, prestiti, partecipazione societarie devono trovare formale deliberazione da parte della Segreteria, che informa e risponde di tali decisioni al Comitato Direttivo nazionale.
12. Per una sua funzionale organizzazione, l'apparato politico e tecnico della FILT CGIL na- zionale può essere articolato in dipartimenti, uffici e settori di lavoro, con compiti e re- sponsabilità individuali definite.
13. La Segreteria ha il dovere di compiere tutti gli atti politici ed amministrativi finalizzati a garantire ad ogni livello della Federazione:
a) i principi dello Statuto della FILT CGIL;
b) l’onestà, l'integrità e la responsabilità dei suoi dirigenti in ogni atto o decisione assun- ta;
c) la lealtà e la solidarietà nel gruppo dirigente;
d) l'utilizzo trasparente delle risorse economiche, dei diritti sindacali derivanti dagli ac- cordi e dalla libera adesione delle lavoratrici e dei lavoratori;
e) la tutela del patrimonio, economico e ideale, della FILT CGIL;
f) la presentazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo al Comitato Diretti- vo, nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti dalla Confederazione, nonché le eventuali variazioni agli stessi, da sottoporre al Comitato Direttivo secondo le modali- tà previste dal Regolamento amministrativo;
g) nel caso di spese o di impegni di particolare consistenza non previsti dai bilanci pre- ventivi ne dovrà essere data informazione preventiva al Comitato Direttivo per l’assunzione della relativa delibera.
14. La rappresentanza legale della FILT CGIL di fronte a terzi ed in giudizio è attribuita:
a) al Segretario Generale con possibilità di delega come previsto al punto successivo;
b) ad altra persona, nominata con normale delibera della Segreteria, per tutti i negozi giuri- dici di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale, finanziario, della sicurezza del la- voro e di quanto previsto da legge. Tale possibilità di delega riguarda gli aspetti gestio- nali delle materie indicate e non le relative prerogative decisionali nei limiti fissati dal- la stessa delibera.
c) Con analoga delibera la Segreteria della FILT CGIL può revocare in qualsiasi momento e senza preavviso tale nomina, provvedendo contestualmente alla formalizzazione di una nuova nomina. Di tali delibere viene formalmente informato il Comitato Direttivo.
d) In caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza di cui al punto a) è affidata, al vi- cesegretario o, in assenza o impedimento di questi, ad altro componente della Segreteria.
15. Per l’elezione dei componenti della Segreteria si adempirà a quanto previsto dallo Statuto FILT CGIL e CGIL, dalle delibere della CGIL e dal Regolamento dell’Assemblea Generale.
Articolo 18 – Assemblea Generale degli organismi
1. L’Assemblea generale degli organismi ha un ruolo consultivo con la funzione di appro- fondire, dibattere e sviluppare temi di carattere strategico della categoria e della Confede- razione.
2. È convocata su proposta della Segreteria, che stabilisce l'ordine del giorno sottoposto all'approvazione del Comitato Direttivo nazionale.
3. È composta dai componenti dell’Assemblea Generale del Comitato Direttivo nazionale, dai presidenti del Collegio di Verifica, del Collegio dei Sindaci, degli Ispettori, dall'appa- rato politico della FILT CGIL nazionale, dalle segreterie regionali e dai segretari generali di territorio.
4. È convocata di norma una volta l'anno.
Articolo 19 – Comitati di settore nazionale
1. I Comitati di settore sono organismi di elaborazione sindacale e contrattuale, funzionali a da- re continuità alle decisioni assunte dal Comitato Direttivo nazionale sulle politiche contrat- tuali, rivendicative e vertenziali della FILT CGIL.
2. Sono costituiti su proposta della Segreteria nazionale, condivisa con le segreterie regionali, sottoposta alla decisione del Comitato Direttivo nazionale che ne determina numero e com- posizione.
3. I Comitati di settore vengono costituiti e formati sulla base di:
a) assetti politico organizzativi della FILT CGIL;
b) contratti nazionali;
c) rappresentanza e rappresentatività.
4. Sono coordinati dalla Segreteria nazionale, che ha il compito di convocarli con periodici- tà, definire l'ordine del giorno, dare continuità alla loro attività e tenere aggiornati i com- ponenti.
5. I Comitati di settore nazionale sono chiamati a determinare, sulla base delle proposte avan- zate dalla Segreteria nazionale e dal Comitato Direttivo nazionale, le piattaforme di rinnovo dei contratti nazionali, le relative ipotesi di accordo, la valutazione sulle vertenze di particola- re rilievo o problematicità, sia di settore che aziendale.
6. I Comitati di settore sono il riferimento nella definizione delle delegazioni trattanti nei rinno- vi dei contratti nazionali.
7. La loro composizione prevede la presenza di:
a) RSU, laddove costituite;
b) coordinatori/responsabili regionali di settore;
c) equilibrio nella rappresentanza di genere (tenendo conto della composizione lavorati- va e della nostra rappresentanza);
d) hanno diritto di partecipare i Segretari Generali regionali e/o di Area Metropolitana.
8. I Comitati di settore rispondono del loro operato e decisioni al Comitato Direttivo nazio- nale.
9. La presenza nei Comitati di settore è personale ed i componenti hanno l'obbligo di parte- cipazione in analogia a quanto stabilito per Comitato Direttivo nazionale.
10. In caso di ripetute assenze da parte di un componente, ne verrà proposta la sostituzione al Comitato Direttivo.
11. Il presente articolo definisce, per quanto possibile ed in analogia, le modalità di attività e ruolo dei Comitati di settore regionali.
12. Il Comitato Direttivo nazionale può deliberare compiti e funzioni dei comitati di settore.
Articolo 20 – Collegio dei Sindaci Revisori
1. Il Collegio dei Sindaci è l'organo di controllo dell'attività amministrativa della FILT.
2. È composto da almeno 3 componenti effettivi e fino a tre supplenti, eletti a voto palese dal Congresso.
3. Uno dei componenti del Collegio dei Sindaci Revisori è un Revisore dei Conti iscritto all’Albo dei Revisori.
4. Il Comitato Direttivo può, nel caso in cui, per effetto di diminuzioni o decadenze di com- ponenti del Collegio, il numero di supplenti si riducesse a uno, provvedere a sostituzioni.
5. Il Collegio dei Sindaci resta in carica sino al successivo Congresso.
6. In ragione della funzione svolta, e per rispondere a requisiti di specifica competenza, se- rietà, esperienza, riservatezza i componenti del collegio non devono ricoprire incarichi in organismi esecutivi o direttivi della Federazione.
7. Rispondono del loro operato davanti agli organi giurisdizionali interni.
8. Il Collegio dei Sindaci elegge al proprio interno il Presidente del collegio, che ha il compito di coordinare la loro attività, di effettuare la loro convocazione, di mantenere i rapporti con la Federazione.
9. Il Collegio dei Sindaci ha il compito di verificare la corretta stesura del bilancio, la corrispon- denza delle singole voci che compongono le entrate e le uscite, la regolarità delle pratiche amministrative, delle scritture e dei documenti contabili, l'esistenza e la destinazione degli avanzi di gestione e degli accantonamenti.
10. In occasione della presentazione del bilancio consuntivo redige una relazione scritta che viene illustrata al Comitato Direttivo.
11. Ha l'obbligo di redigere una nota specifica e, in presenza di bilanci che abbiano un disavanzo di gestione e/o una esposizione finanziaria negativa, e/o debiti verso enti o istituti dello sta- to/amministrazioni locali e/o crediti non esigibili, di presentare una analisi dettagliata delle cause di quanto sopra.
12. Tale nota specifica deve essere inviata al Centro regolatore confederale e di categoria.
13. Il Collegio dei Sindaci presenta una relazione sulla attività svolta e sui bilanci della strut- tura riferita al periodo intercorrente dal congresso precedente.
14. La FILT CGIL ha il compito, coordinandosi su più livelli, di programmare una formazione specifica nonché l'aggiornamento utile alla loro funzione. I componenti del Collegio dei Sindaci hanno il dovere di partecipare a tale formazione.
15. Tutti i sindaci revisori dei conti devono fare parte di un Albo Nazionale dei revisori a tal fine costituito dalla CGIL nazionale e detenuto dal Collegio nazionale dei Sindaci. Il funzionamento del Collegio nazionale dei Sindaci è definito da un apposito Regolamento proposto dal Colle- gio, approvato dal Comitato Direttivo nazionale della CGIL ed è valido per tutti i collegi costi- tuiti a norma dello Statuto.
16. Il Presidente del Collegio dei Sindaci è invitato alle riunioni del Comitato Direttivo.
Articolo 21 – Collegio degli Ispettori
1. Il Collegio degli Ispettori è eletto dal Comitato Direttivo nazionale, nella misura di cinque effettivi e tre supplenti. Nominano al loro interno un Presidente che ha la funzione di coordinamento e programmazione delle attività, del rapporto con la FILT CGIL e con gli organismi confederali attinenti alla loro funzione.
2. Sono scelti tra iscritte/i alla CGIL ed hanno requisiti di alta competenza e riservatezza. Non devono ricoprire incarichi o funzioni di direzione politica o di carattere amministra- tivo nei luoghi oggetto di ispezione.
3. Xxxxxxx anche decidere di avvalersi di competenze professionali esterne in presenza di accertamenti particolarmente complessi o urgenti. Concordano con la FILT CGIL nazio- nale caratteristiche e costi di tali competenze.
4. Sono vincolati alla massima correttezza e riservatezza, sia nella fase preliminare che in quella istruttoria, così come nei contenuti della relazione agli organismi competenti e di ogni altro atto o decisione successiva. La violazione accertata di tale indicazione comporta una im- mediata verifica sottoposta al Comitato Direttivo nazionale FILT CGIL e l’eventuale ricor- so al Collegio statutario della CGIL che si pronuncia in unica istanza.
5. Il Collegio Ispettori ha la funzione di verifica dello stato economico/amministrativo delle strutture, con compiti riferiti:
a) alla regolare canalizzazione delle risorse;
b) alla corretta applicazione dei Regolamenti del personale;
c) alla correttezza dei rapporti amministrativi con Enti, Istituti sindacali, Società, As- sociazioni promosse o partecipate dalla FILT CGIL;
d) al controllo di quanto previsto dal presente Statuto, da quello della CGIL e dalle leggi dello Stato nella compilazione di bilanci. Il controllo dei bilanci e degli atti contabili ed amministrativi può riferirsi all'esercizio corrente o a quelli passati;
e) altri compiti loro assegnato su decisione del Comitato Direttivo nazionale.
6. Il Collegio Ispettori agisce sia sulla base di un programma di lavoro stabilito nel tempo, che sulla base di indicazioni e mandato conferito dalla Segreteria nazionale e dagli orga- nismi dirigenti di proprio riferimento.
7. Rispondono del loro operato agli organi giurisdizionali interni.
8. Riferiscono i risultati delle ispezioni alla struttura di categoria oggetto dell’ispezione, nel caso di comprensorio anche al livello regionale, alle strutture confederali interessate e al- la FILT CGIL nazionale.
9. Qualora nell’esercizio delle loro funzioni, ravvisino delle irregolarità, alla struttura sotto- posta ad ispezione viene formalmente concesso un tempo entro il quale regolarizzare la/le anomalia/e, dandone informazione al/ai Centro/i regolatore/i di riferimento e alla struttura che ha richiesto l’ispezione.
10. Trascorso tale periodo, se la situazione non viene regolarizzata, il Collegio degli ispettori è tenuto a riferire immediatamente al Comitato Direttivo della struttura interessata e al/ai Centro/i Regolatore/i di riferimento. Nei successivi dieci giorni, il/i Centro/i Regolato- re/i, sentita la Segreteria della struttura interessata propone/propongono al Comitato Di- rettivo della struttura interessata l’approvazione di una delibera che contenga le soluzioni delle problematiche emerse. Il Comitato Direttivo della struttura interessata dovrà discu- tere la delibera nella prima sessione utile e comunque entro sessanta giorni. Se del caso, il/i Centro/i Regolatore/i competente/i dispone/dispongono la sospensione cautelare del Segretario Generale o della persona delegata o della struttura esecutiva.
11. Entro cinque giorni dall’adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l/gli inte- ressato/i ha/hanno facoltà di ricorrere al Comitato Nazionale di Garanzia che si pronun- cia, con provvedimento d’urgenza ed in unica istanza, sul provvedimento di sospensione, deliberandone la conferma o l’annullamento.
12. A fronte di conferma del provvedimento di sospensione cautelare, il Segretario Generale o la persona delegata o i componenti della struttura esecutiva devono essere deferiti al competente Comitato Interregionale di Garanzia. Tutto l’iter di competenza degli organi di Garanzia deve avvenire con procedura d’urgenza.
13. Il/i Centro/i Regolatore/i garantisce/garantiscono il governo della struttura sino a con- clusione dell’iter di competenza degli organi di Garanzia, provvedendo a sanare l’irregolarità rilevata dagli ispettori.
14. Le modalità di procedura e funzionamento degli Ispettori sono determinate da un apposi- to Regolamento, valido per tutti i livelli, proposto dal Collegio Nazionale ed approvato dal Comitato Direttivo della CGIL.
A tale procedura possono integrarsi ulteriori indicazioni approvate dal Comitato Direttivo FILT CGIL.
15. Il Presidente degli Ispettori è invitato alle riunioni del Comitato Direttivo.
TITOLO IV
AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ GIURIDICA DELLE STRUTTURE
Articolo 22 – Contributi sindacali e finanziamento
1. La FILT CGIL, in quanto libera associazione, realizza la propria autonomia finanziaria mediante la contribuzione delle iscritte e degli iscritti che sottoscrivono volontariamente una delega o corrispettivo atto certificatorio.
2. La contribuzione delle iscritte e degli iscritti avviene con:
a) la sottoscrizione della delega di categoria per la trattenuta delle quote sindacali sulla retribuzione;
b) con sottoscrizioni autorizzate di volta in volta dagli organi dirigenti della FILT CGIL che ne hanno facoltà;
c) con contributi volontari di singoli lavoratori.
3. Sono lecite altre forme di sostegno, purchè mantengano la caratteristica della volontarie- tà, siano espressamente finalizzate oltre che regolamentate e vangano iscritte a bilancio nella voce entrate con specifica segnalazione e destinazione.
4. La quota associativa ed i contributi sindacali sono individuali e quindi non trasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione.
5. Fatto salvo quanto previsto all'art. 3 "Iscrizione alla FILT-CGIL", il finanziamento alla FILT può avvenire anche in relazione all’applicazione di norme di legge, accordi inter- nazionali, gettoni di presenza e quanto direttamente ed indirettamente derivante dal ruolo e dai compiti della FILT CGIL. Qualunque versamento o finanziamento è iscritto a bilancio alla voce entrate e deve risultare chiaramente identificato.
6. I contributi sindacali versati dalle/i lavoratrici/lavoratori sono patrimonio collettivo di tutta la CGIL e sono vincolate alla normativa generale sui finanziamenti e sui riparti.
7. I riparti/canalizzazione da parte di tutte le strutture devono avvenire in forma automati- ca, con cadenza mensile, al fine di garantire certezza e regolarità al finanziamento di ogni struttura.
8. Ogni struttura ad ogni livello cui viene effettuato il versamento da parte dell'impresa per conto delle/degli iscritte/i ha il dovere di effettuare in forma automatica la canalizzazione non utilizzando tali risorse, anche temporaneamente, ad altri fini.
9. Non è ammessa per alcuna struttura la possibilità di utilizzare percentuali di riparto spettanti ad altre strutture.
10. La normativa generale sul finanziamento e sui riparti è stabilita dal Comitato Direttivo na- zionale della CGIL. La FILT CGIL decide nel Comitato Direttivo nazionale i criteri di riparto conseguenti alla deliberazione del Comitato Direttivo della CGIL nazionale.
11. È fatto divieto assoluto di distribuire utili o avanzi di gestione, riserve o capitale, della FILT CGIL o di società possedute o partecipate, anche in modo indiretto, agli iscritti o al- tri soggetti, fatto salvo diverse disposizioni legislative.
12. Il patrimonio sociale è costituito dai fondi disponibili, dai mobili, dagli arredi e dagli im- mobili. In caso di scioglimento di una struttura della FILT CGIL, il patrimonio, salva di- versa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altra istanza della FILT CGIL, designata dal Centro regolatore nazionale FILT CGIL, sentito l'organismo di controllo previsto dall'art. 3, comma 190, della legge 662/96.
13. In caso di scioglimento della FILT nazionale il suo patrimonio, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altra istanza della CGIL designata dal centro rego- latore competente, sentito l'organismo di controllo previsto dall'art. 3 comma 190. della legge 23.12.1966 n.662.
Articolo 23 – Attività amministrativa
1. L'attività amministrativa della FILT CGIL deve basarsi, ad ogni livello della Federazione, su una rigorosa politica dei costi e dei ricavi che devono essere correlati alle esigenze e alla soste- nibilità economica di ciascuna struttura.
2. L'attività amministrativa, gestita direttamente o indirettamente, deve avvenire con una regolare tenuta contabile, tecnicamente corretta e documentata, impostata su criteri di legittimità, responsabilità, verità, chiarezza e trasparenza.
3. Nella gestione delle risorse vanno sempre distinte responsabilità e funzioni, separando le decisioni degli organi esecutivi da quelle amministrative e operative.
4. L'autonomia della funzione amministrativa, che si espleta nel rispetto delle norme di leg- ge e dei regolamenti CGIL e FILT CGIL, è condizione essenziale per la responsabile, com- petente e trasparente gestione delle risorse economiche della Federazione.
5. A questo fine devono essere osservate le seguenti norme:
a) predisposizione annuale, da parte delle Segreterie, attraverso l'applicazione del modello di «Piano unico dei conti» in conformità al d.lgs. 460/97, del Bilancio preventivo e del Bilancio consuntivo, composto da Stato patrimoniale, Conto eco- nomico, Relazione illustrativa e Nota Integrativa del Bilancio;
b) gli Statuti della FILT CGIL e della CGIL;
c) approvazione da parte del Comitato Direttivo di ogni struttura del Bilancio con- suntivo, entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, e del Bilancio preventivo, entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di ri- ferimento. Ogni struttura di categoria consegnerà al rispettivo livello superiore (regionale o nazionale) il preventivo ed il consuntivo approvati nonché la nota in- tegrativa e la relazione di bilancio. Non è ammessa la presentazione di un bilancio preventivo se non a pareggio. In presenza di un bilancio consuntivo con un disa- vanzo di gestione la struttura, oltre ad informare il livello superiore della Federa- zione, si impegna a presentare entro 3 mesi al proprio Comitato Direttivo il piano di rientro e la messa in stabilità del proprio bilancio;
d) alla FILT CGIL Nazionale in quanto Centro regolatore è fatto obbligo, in sede di di- scussione e approvazione del Bilancio preventivo o di quello consuntivo, di illu- strare il Bilancio aggregato di propria competenza;
e) tenuta a disposizione da parte di ogni struttura della contabilità e della relativa do- cumentazione per il Collegio dei Sindaci revisori, per il Collegio degli Ispettori, per l'organismo dirigente della struttura interessata e delle strutture di livello su- periore che hanno la facoltà di esercitare il controllo amministrativo;
f) in occasione di ogni sostituzione di Segretario generale, ad ogni livello della categoria, va effettuato un formale e documentato passaggio di consegne sulla base rigorosa sia di quanto previsto dalle regole CGIL che sulla base delle procedure decise dal Comi- tato Direttivo nazionale FILT CGIL. Il passaggio di consegne, certificato dagli Ispet- tori di riferimento, va presentato al Comitato Direttivo e una copia va data al/ai Cen- tro/i regolatore/i di riferimento. La violazione di tale regola, anche a seguito di suc- cessiva verifica di veridicità della documentazione, comporta l’attivazione delle pro- cedure disciplinari da parte dei Comitati di garanzia preposti. In presenza della sca-
denza massima del mandato (8 anni) la Segreteria della struttura coinvolta, con ap- posita delibera di Segreteria e con almeno 9 mesi di anticipo sulla scadenza di man- dato del Segretario generale, informa il Centro regolatore nazionale che avvierà una verifica contabile ed amministrativa che si dovrà concludere entro 3 mesi;
g) pubblicizzazione annuale, da parte di ogni struttura, del Bilancio consuntivo e pre- ventivo mediante mezzi di comunicazione idonei, fra le/gli iscritte/i alle rispettive strutture;
h) pubblicizzazione dei bilanci consuntivi annuali nei siti web delle strutture;
i) tutte le strutture sono tenute a pubblicare sul proprio sito web il Regolamento del personale e le relative tabelle stipendiali.
j) La FILT CGIL Nazionale dà attuazione alla Delibera Regolamentare approvata dal CD della CGIL relativa alle materie della gestione economica e dell’amministrazione prevedendo, altresì, la definizione di regole che rendano vincolante l’assunzione di politiche di rientro nel pareggio dei bilanci, in attuazio- ne del primo periodo del presente articolo.
Articolo 24 – Autonomia giuridica e amministrativa
1. La FILT CGIL nazionale, le FILT CGIL regionali, territoriali, metropolitane sono associazioni giuridicamente e amministrativamente autonome e, pertanto, strutture diverse non rispondo- no delle obbligazioni assunte da qualsiasi organizzazione, ad esse aderente, salvo quanto stabi- lito diversamente dai singoli Statuti in virtù di norme di legge.
2. Nel caso di integrazioni e accorpamenti tra strutture andranno definiti gli adempimenti e le modalità amministrative e giuridiche sulla base della legge e dello statuto.
3. A fronte di eventuali decisioni amministrative, prese da singoli dirigenti e in contrasto con i contenuti del presente Statuto, dei regolamenti CGIL, delle delibere assunte dal Comitato Direttivo nazionale, che comportino oneri diretti e indiretti a carico della FILT CGIL, anche verificati a posteriori, la FILT CGIL e le sue strutture si rivarranno nelle forme e nelle modalità consentite dalle leggi vigenti, sui responsabili di tali decisioni arbi- trarie.
4. L’accordo di cui all’articolo 26, paragrafo 1 del regolamento Generale sulla Protezione dei dati dell’Unione Europea (Regolamento UE 2016/679) è adottato dalla FILT CGIL, anche per conto delle altre associazioni federali.
TITOLO V
DELLA GIURISDIZIONE INTERNA
Articolo 25 – Sanzioni disciplinari
1. È passibile di sanzioni disciplinari l'iscritta o l'iscritto il cui comportamento sia risulti contrario ai principi di democrazia e di garanzia verso altre/altri iscritte/iscritti o risulti lesivo per l'organizzazione sindacale o configuri violazione di principi e norme dello Sta- tuto.
2. Le eventuali sanzioni relative a violazioni delle materie attinenti il rapporto di lavoro so- no definite nel Regolamento del personale della CGIL.
3. Gli addebiti mossi ai comportamenti dei singoli iscritti, ad eccezione di quelli relativi ai casi di violenza e molestie sessuali – per i quali non esiste termine per la segnalazione – vanno segnalati entro sei mesi dalla loro avvenuta conoscenza in prima istanza avanti ai Comitati di Garanzia Interregionali.
4. Le infrazioni di carattere amministrativo sono comunque assunte dai Comitati di Garan- zia Interregionali che sono tenuti a valutare ed eventualmente sanzionare eventuali omis- sioni o ritardi nella loro segnalazione.
5. Le sanzioni applicabili, in ordine di gravità, sono le seguenti:
a) biasimo scritto;
b) in caso di iscritta/o componente dell’Assemblea Generale o di funzionario/a dell’Organizzazione, sospensione dalla/dalle carica/cariche sindacale/i ricoperta/e sino a tre mesi;
c) in caso di iscritta/o componente dell’Assemblea Generale o funzionario/a dell’Organizzazione, sospensione dalla/dalle carica/cariche sindacale/i ricoperta/e da tre a dodici mesi;
d) sospensione da tre a dodici mesi dall’esercizio delle facoltà d’iscritta/o;
e) espulsione dall’organizzazione. L’eventuale richiesta di reiscrizione da parte dell’espulso/a non potrà essere esaminata prima che trascorrano tre anni e sarà decisa dalla struttura FILT CGIL cui perviene la richiesta, previo parere vincolante del Centro Regolatore nazionale FILT CGIL.
6. Tali sanzioni vengono irrogate, secondo il principio di ragionevolezza, gradualità, propor- zionalità e personalità in relazione al tipo e alla gravità dell'infrazione, per comportamen- ti:
a) incompatibili con i principi fondamentali dello Statuto, delle relative Delibere e dei regolamenti, del Codice Etico, nonchè delle regole in esso precisate;
b) in contrasto con le corrette norme di leale comportamento nell'organizzazione; la violazione, particolare, delle norme elettorali comporta la decadenza dagli incari- chi sindacali di carattere elettivo e la ineleggibilità, per almeno 2 anni, a qualunque incarico;
c) in contrasto con le norme fissate nei regolamenti approvati dagli organi statutari;
d) in contrasto con le norme e i principi del Codice Deontologico/Etico della FILT CGIL;
e) non conformi alle norme di amministrazione.
f) molestie, ricatti sessuali, mobbing, stalking;
g) condanna per reati dolosi, esclusi in ogni caso quelli di opinione;
h) atti affaristici o di collusione con la controparte.
7. Per quanto riguarda irregolarità amministrative, la non corretta attuazione di quanto al Titolo IV^ del presente Statuto comporta l’attivazione delle procedute disciplinari oltre che la eventuale diretta rivalsa sul dirigente e/o sul funzionario responsabile.
8. Nel caso di irregolarità amministrativa che comporti la sottrazione di risorse e/o beni dell’organizzazione, è fatto obbligo alla Segreteria della struttura interessata di procedere
– per via transattiva o giudiziaria – ai fini del recupero di quanto sottratto. Nel caso di at-
tivazione di una soluzione transattiva, essa dovrà essere approvata dal/i Centro/i Regola- tore/i competente/i.
9. In casi di particolare gravità derivanti da sottoposizione a procedimenti penali con esclusione dei reati di opinione e, comunque, nei casi di provvedimenti restrittivi della libertà della perso- na, la Segreteria del Centro regolatore di riferimento (o di quello superiore se il caso si riferisce ad un Centro regolatore) può sospendere cautelativamente l’iscritto dalla carica ricoperta o dall’esercizio delle facoltà di iscritto, per il tempo strettamente necessario all’inchiesta, alla de- cisione di prima istanza e all’esame dell’eventuale ricorso.
10. Il Comitato Direttivo del Centro regolatore di riferimento dovrà, nella sua prima sessione utile e comunque entro sessanta giorni, pena l’inefficacia del provvedimento, ratificare ta- le decisione. Sono fatte salve la continuità delle prestazioni retributive e previdenziali se- condo le modalità previste dal Regolamento del personale.
11. La sospensione cautelativa non costituisce sanzione disciplinare.
12. È facoltà dell’iscritto oggetto di tale provvedimento richiedere l’attivazione del Comitato di garanzia competente che deciderà in un unico grado. Il provvedimento di sospensione cautelare cessa con le decisioni del Comitato stesso, qualora non venga confermato.
13. L’inosservanza e la violazione grave delle regole e delle procedure stabilite nella seconda parte del Codice Deontologico/Etico della FILT CGIL, che possano arrecare un imminente e grave pregiudizio all’organizzazione da parte degli iscritti con incarichi di dirigente sindacale, a qual- siasi livello, può comportare la sospensione cautelativa dell’iscritto dalla carica ricoperta.
14. La sospensione cautelativa non costituisce sanzione disciplinare ed è disposta, non appena ac- certata la fondatezza della segnalazione, dalla Segreteria nazionale a salvaguardia della orga- nizzazione. È compito della Segreteria nazionale comunicare ai Centri regolatori competenti la decisione adottata e di richiedere contestualmente l’attivazione del Comitato di garanzia com- petente. Il Comitato Direttivo nazionale dovrà, entro 30 giorni, pena l’inefficacia del provvedi- mento, ratificare tale decisione.
15. Nel corso del procedimento disciplinare, il Comitato di Garanzia, in relazione alla natura dei fatti evidenziati ed alla carica esecutiva ricoperta dall’iscritta/o sottoposta/o al procedimento stesso, può chiedere alla/o stessa/o che si sospenda cautelativamente dall’incarico ricoperto per la durata della stessa procedura.
16. Parimenti, il Comitato di Garanzia – nel caso di violazioni di carattere amministrativo sanzionate con il provvedimento di sospensione dalla carica sindacale ricoperta o dalla facoltà di iscritto/a da tre a dodici mesi – richiede al/ai Centro/i regolatore/i competen- te/i di disporre in via cautelare la sospensione dell’interessato/a da ogni competenza di carattere amministrativo, attribuendola ad altro/a dirigente.
17. Resta fermo quanto previsto dall’art. 21 del presente Statuto.
18. Nei casi più gravi sanzionati come al punto d), a tutela dell’organizzazione la sanzione è immediatamente esecutiva, fatta salva la procedura di garanzia da parte del/la sanziona- to/a.
19. I materiali raccolti in sede di procedimento disciplinare sono utilizzabili anche ai fini di eventuali provvedimenti che le strutture possono assumere nella loro funzione di “datori di lavoro”.
20.Le strutture che vengono a conoscenza di fatti penalmente illeciti sono tenute a darne imme- diata comunicazione all’autorità giudiziaria, fermo rimanendo l’avvio del procedimento disci- plinare.
21. I procedimenti disciplinari non sostituiscono il diritto ad eventuali azioni civili per il ri- sarcimento dei danni subiti dall’organizzazione.
00.Xx patteggiamento nei procedimenti penali davanti all’autorità giudiziaria non è preclusi- vo dell’esercizio di responsabilità anche patrimoniali nei confronti dell’organizzazione.
Articolo 26 – Collegio di Verifica
1. Il Collegio di Verifica è l'organo di controllo sulle procedure e gli atti degli organismi e strutture della FILT CGIL ed è composto da 5 componenti effettivi e 3 altrettanti supplenti con funzione di surroga degli assenti.
2. Il Collegio di verifica è eletto a voto palese dal Congresso nazionale a maggioranza qualificata di almeno il 75% dei votanti, tra le/gli iscritte/i che abbiano almeno 10 anni di anzianità di iscri- zione alla CGIL e con un riconosciuto prestigio, autonomia e indipendenza.
3. Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenze di componenti del Collegio, il numero di supplenti si riducesse a uno, il Comitato Direttivo nazionale può provvedere a sostituzioni, con voto a maggioranza del 75% dei votanti.
4. Il Collegio di verifica, su richiesta di uno o più iscritte/i o di una struttura, svolge indagini e controlli sulle procedure, sugli atti dei vari organismi, in relazione alla loro rispondenza alle norme statutarie e regolamentari e alle decisioni regolarmente assunte dagli organi della FILT CGIL con possibilità di esprimere parere vincolante e, nei casi più gravi, di annullare totalmen- te o parzialmente atti giudicati irregolari.
5. Gli addebiti mossi alle procedure ed agli atti dei vari organismi, sono assunti dai Collegi di Ve- rifica competenti se formalmente segnalati entro sei mesi dalla loro avvenuta conoscenza. Ciò ad eccezione delle infrazioni di carattere amministrativo.
6. Qualora l’annullamento totale o parziale degli atti fosse determinato da un comportamento con- trario ai principi di democrazia e di garanzia di altre/altri iscritte/i o che risulti lesivo per l’organizzazione, il Collegio di Verifica trasmette gli atti e le proprie deliberazioni al Comitato di garanzia di riferimento, per quanto di competenza.
7. Il Collegio di Verifica ha giurisdizione sull'attività delle strutture federali di livello inferiore, compresi i Comitati degli iscritti.
8. Contro le decisioni del Collegio di Verifica della FILT CGIL è possibile il ricorso, in seconda e ultima istanza, al Collegio statutario nazionale della CGIL.
9. Le decisioni del Collegio di Verifica sono assunte con una maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.
10. Le modalità di procedura e funzionamento interno del Collegio di Verifica sono determinate da un apposito regolamento predisposto dal Collegio statutario ed approvato dal Comitato Diret- tivo nazionale CGIL.
11. Il Collegio di Verifica elegge nel proprio seno una Presidenza cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del collegio stesso.
12. Al Collegio di Verifica spetta il compito di evidenziare e segnalare alla Segreteria nazionale del- la FILT CGIL eventuali infrazioni al Codice Deontologico/Etico.
13. Il Presidente del Collegio di Verifica è invitato alle riunioni del Comitato Direttivo.
Articolo 27 – Comitati di garanzia
1. La FILT CGIL non ha nella propria giurisdizione il Comitato di garanzia. Per le funzioni previste assolvono integralmente a questo compito i comitati di garanzia interregionali della CGIL e quanto previsto dallo Statuto CGIL.
Articolo 28 – Collegio statutario nazionale
1. La FILT CGIL non ha nella propria giurisdizione il Collegio statutario nazionale. L'eventuale interpretazione del presente Statuto e della sua conformità allo Statuto della CGIL è attribuita in via esclusiva al Collegio statutario nazionale della CGIL.
Articolo 29 – Tutela della salute
1. La FILT CGIL ha il dovere di adempiere agli obblighi derivanti dalla legge e dal Regola- mento del Personale CGIL in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. I dirigenti sindacali, ad ogni livello, hanno l’obbligo di adempiere a quanto previsto in tema di formazione dovuta a norme di legge, visite mediche periodiche o quanto stabilito dai propri rapporti di lavoro.
3. Le strutture della FILT CGIL sono tenute a far osservare, nei modi e termini previsti, sen- za eccezione alcuna, le norme di cui sopra.
4. È fatto divieto di fumare nelle riunioni e nelle sedi di ogni livello della Federazione.
Articolo 30 – Clausola di integrazione e rinvio
Lo Statuto della FILT CGIL integra lo Statuto della CGIL e fa ad esso rinvio per quanto non espressamente previsto.