tra
L'anno 1999 il giorno 23 del mese di marzo in Venezia presso gli uffici della Fondazione Teatro La Fenice
tra
la Direzione della Fondazione Teatro La Fenice, rappresentata dal Sovrintendente xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx - assistito dal direttore del personale Xxxxx Xxxxxxxxx, dal direttore amministrativo Xxxx Xxxxxxxxx, dal Direttore artistico Xxxxx Xxxxxxxxx.
e
le XX.XX. Territoriali
S.L.C.-C.G.I.L. rappresentata da Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx F.I.S.T.E.L.-C.I.S.L. rappresentata da Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx U.I.L.S.I.C.-U.I.L. rappresentata da Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx FIALS-CISAL rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxxx
la R.S.U. nei Signori: Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxx Xx', Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx,
sciogliendo le reciproche riserve espresse nelle "disposizioni finali" dell'ipotesi di accordo aziendale siglato il 10.2.1998 a seguito della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione espressa nella riunione consiliare del 2.3.1999 e da parte dell'assemblea generale dei lavoratori del 12.3.1999,
viene formalmente stipulato il seguente ACCORDO AZIENDALE :
P R E M E S S A
Le parti,
nel riconoscere che il Contratto Collettivo Nazionale è essenziale e costituisce un'insostituibile primario riferimento,
ritengono
che lo stesso non sia bastevole per approntare concretamente le specifiche soluzioni alle problematiche legate al ruolo del Teatro La Fenice per quanto attiene in particolare all'organizzazione aziendale del lavoro e alla capacità produttiva del Teatro medesimo.
Da ciò la necessità di apportare alla normativa contrattuale nazionale, di cui al CCNL 17.1.1989 ed ai successivi Accordi di rinnovo 22.5.1992 e 29.1.1996, come modificati ed integrati dall'Accordo 25.3.1996, le opportune integrazioni .
Con la presente riorganizzazione del lavoro si vogliono raggiungere, all'interno delle compatibilità economiche e di bilancio, i seguenti fondamentali obiettivi :
a) dotarsi, in tutti i settori, di un sistema di flessibilità degli orari di lavoro in modo sempre più rispondente alle specifiche esigenze del Teatro La Fenice e tali da favorire l'aumento della produzione ed un reale e documentabile incremento della produttività;
c) limitare il ricorso al lavoro straordinario;
b) una migliore efficienza e valorizzazione delle risorse artistiche e professionali, intervenendo su discipline che non consentono l’ottimale utilizzo dei complessi artistici, del personale tecnico e amministrativo anche in attività nel territorio Provinciale e Regionale;
d) favorire la promozione dell’immagine del Teatro anche attraverso la diffusione radiotelevisiva e su supporti audiovisivi dell'attività;
e) eliminare cause di micro conflittualità, ingenerate da una normativa di carattere generale.
Ogni questione concernente l'applicazione delle norme contrattuali nazionali e aziendali, nonché questioni concernenti l'organizzazione del lavoro, dovrà avvenire esclusivamente tra la Direzione,la
R.S.U. e le XX.XX. territoriali.
PARTE COMUNE
Le presenti norme costituiscono integrazione alla normativa contrattuale collettiva nazionale che mantiene, per quanto non integrato, la sua efficacia.
Norme generali e Flessibilità dell'orario di lavoro
Considerate le esigenze connesse alla particolare organizzazione di lavoro del Teatro ed anche allo scopo di contenere il ricorso al lavoro straordinario, si applicano, fatta eccezione per gli impiegati e per gli operai, gli orari di lavoro settimanali previsti dal CCNL, con l'introduzione di una flessibilità dell'orario che consente un superamento del limite degli orari settimanali per un massimo di:
154 ore annue - per MAESTRI collaboratori
66 ore annue - per PROFESSORI d'ORCHESTRA e ARTISTI del CORO
12 ore mensili - per OPERAI e PERSONALE dell'Area Tecnica e di Scenografia fino a 9 ore al dì - per IMPIEGATI
e con le modalità attuative indicate nel presente Accordo per le specifiche categorie.
Cinque giorni prima della fine di ciascun mese l'ufficio produzione consegnerà, all'esecutivo della RSU, per consultazione, la bozza di una pianificazione degli orari mensili affinché possa essere resa nota la pianificazione definitiva entro tre giorni dalla fine dello stesso mese, fatti salvi casi eccezionali di cui verrà informata preventivamente la RSU medesima.
Con cadenza settimanale il Direttore di produzione, previa consultazione dell'esecutivo della RSU, fisserà gli orari di lavoro settimanali per ogni singola categoria, escluso il personale amministrativo e tecnico, mediante apposita pianificazione affissa entro il venerdì precedente.
L'Ordine del Giorno verrà affisso entro le ore 13 del giorno precedente, con l'indicazione delle eventuali variazioni di programmazione, annullamento, aumento o riduzione dell'orario di lavoro ordinario e/o straordinario, rispetto alla pianificazione settimanale. Non sarà possibile effettuare variazioni nel caso in cui il personale interessato all'eventuale modifica non fosse in produzione entro le ore 13 del giorno precedente.
Tenuto conto che i recuperi delle flessibilità sono considerate giornate lavorative a tutti gli effetti, potranno essere comunicate, in tali giorni, variazioni degli orari entro le ore 13 del giorno precedente. Nei casi di non reperibilità sarà cura del dipendente informarsi delle eventuali variazioni;
Ogni variazione sarà oggetto di preventiva consultazione dell'esecutivo della RSU o da componenti la RSU delegati.
Eventuali prolungamenti del lavoro in regime straordinario, se pianificati in modo conforme al CCNL, non determinano orario unico.
Per gli operai : l'ordine del giorno verrà affisso entro le ore 13 del giorno precedente con l'indicazione delle eventuali variazioni degli orari di lavoro, fermo restando che la variazione dell'orario non potrà superare il numero di ore di lavoro previste per tale giorno dal mensile. La riduzione dell'orario potrà avvenire solo con orario continuato.
Non sarà possibile effettuare variazioni nel caso in cui il personale interessato all'eventuale modifica non fosse presente entro le ore 13 del giorno precedente.
TRASFERTE
Il personale ha l'obbligo, ai sensi del vigente CCNL di partecipare alle trasferte che impegnano la Fondazione in Italia ed all'estero. Allo scopo la Direzione fornirà alla RSU preventive informazioni.
Il mezzo di trasporto viene rimesso alla discrezionalità della Direzione. Per i trasporti privati verranno garantite idonee condizioni di sicurezza e comfort.
Nelle trasferte regionali ed interregionali il personale è tenuto ad effettuare fuori sede le prestazioni che gli vengono richieste con la medesima articolazione oraria prevista per la sede.
Al fine dell'esaurimento dell’orario di lavoro, in occasione delle trasferte (regionali e interregionali oltre i 45 km, nazionali e internazionali) verranno conteggiati i tempi effettivi delle singole prestazioni come indicati nell'O.d.G., la durata effettiva dello spettacolo e i tempi di viaggio.
I tempi di viaggio si intendono riferiti al trasferimento da una città all’altra; pertanto, dal luogo da dove viene fissata la partenza alla sede operativa e viceversa.
Per le trasferte che si esauriscono nell'ambito di una giornata, qualora il rientro in sede non avvenisse entro le ore 2,30 e non fosse possibile assicurare il pernottamento nei termini previsti dal vigente CCNL, al personale verrà riconosciuto l'equivalente economico del costo di un albergo di 2a categoria.
In caso venissero utilizzate camere in alberghi anche di categoria superiore alla 2a, queste verranno assegnate dando priorità all'ordine delle categorie di lavoratori indicato nel CCNL e nell'ambito delle stesse, ai livelli d'inquadramento superiore
In caso di trasferte di più giorni di durata la Fondazione farà alloggiare il personale in camera doppia con servizi in albergo il più vicino possibile alla sede produttiva. Se ciò non fosse possibile si applicherà la norma di cui al co. 2 punto C) -Trasferte - del vigente CCNL. La durata degli spettacoli è forfetizzata come da normativa per gli spettacoli in sede.
Attività in ambito Comunale ed extracomunale:
- Si conviene che prove e spettacoli effettuati in spazi nell'ambito del Comune di Venezia (isole e Mestre comprese) nonché prestazioni effettuate in luoghi di lavoro o magazzini messi a disposizione dell'amministrazione comunale, sono da considerarsi a tutti gli effetti come sedi del Teatro La Fenice. Al personale comandato temporaneamente presso sedi extracomunali, sarà rimborsato il costo del biglietto.
- Qualora l'attività della Fondazione sia realizzata in ambito extracomunale, l'orario di lavoro decorrerà dal suo inizio nella sede produttiva decentrata, purchè tale sede sia ubicata a una distanza non superiore ai 45 Km. e viene così disciplinata:
Il personale si recherà autonomamente in tali sedi e la Fondazione rimborserà le spese di viaggio nella misura forfetaria di lire 40.000.= giornaliere, quale elemento del trattamento di trasferta. La Fondazione, tuttavia, potrà assicurare i trasporti solo nei casi di comprovata impossibilità di utilizzare mezzi pubblici o a fronte di accertati disagi che comportino consistenti ritardi nel rientro. In tali casi al personale che ne farà richiesta all'ufficio produzione nei termini temporali indicati dalla Direzione, il rimborso forfetario di viaggio verrà ridotto a lire 30.000.
- Nessun rimborso è dovuto per attività effettuata nell'ambito del Comune di Venezia.
Per il solo personale tecnico, stante la possibile individualità delle prestazioni e i maggiori tempi di permanenza lavorativa fuori sede:
Nei casi di sedi non adeguatamente servite da mezzi pubblici di trasporto, la Fondazione, previo accordo con l'esecutivo della RSU, fornirà i mezzi di trasporto. In tal caso il rimborso forfetario di viaggio verrà ridotto a lire 20.000.
Le prestazioni lavorative ordinarie saranno così articolate:
Antimeridiana/Pomeridiana con inizio in una fascia oraria dalle ore 9.oo alle 9.30, con un intervallo tra le due prestazioni di un'ora e trenta minuti.
- Pomeridiana/Xxxxxx effettuabile nei casi di prove antegenerali, generali e spettacoli. Tale prestazione avrà inizio in una fascia oraria compresa dalle ore 14,30 alle ore 15,00 e l'intervallo massimo tra le due prestazioni è fissato in due ore e trenta minuti.
- Unica continuata che potrà iniziare, oltre agli orari indicati nell'accordo aziendale, anche dalle ore 9.00 ed avere termine entro le ore 24.
Le prestazioni inizieranno nei luoghi di lavoro all'orario previsto dall'ordine del giorno.
Per il rientro nella sede di Venezia, viene convenzionalmente considerato, nell'orario di lavoro, il tempo di un'ora.
Per il personale non strettamente impegnato nella preparazione e/o esecuzione degli spettacoli si applicano le norme previste per le missioni individuali.
L'importo dell’indennità forfetaria di trasferta, comprensiva delle spese di vitto, è così determinata:
-per sedi di produzione ubicate entro 45 Km.
l'indennità verrà così calcolata:
£. 5.000= per ogni quarto d'ora fino ad un massimo di lire 100.000.
L'orario minimo di impegno viene fissato in 3 ore per Orchestra e Coro e in 5 ore per gli Maestri, Impiegati eoperai.
A tal fine, l'orario verrà calcolato come se le prestazioni fossero effettuate in sede.
-per sedi di produzione nel territorio nazionale ubicate oltre i 45 Km.
£. 50.000= per un pasto
£.100.000= per due pasti.
Nei giorni di intera permanenza sulla piazza verrà riconosciuta l'indennità di trasferta prevista per due pasti. Per le giornate di solo trasferimento verrà riconosciuta un'indennità forfetaria di trasferta pari all'indennità oraria di trasferta prevista per sedi di produzione ubicate entro 45 Km. fino ad un massimo di lire 100.000.
Per le trasferte che si esauriscono nella giornata, al personale verrà riconosciuto una indennità forfetaria relativa ad un pasto per ogni prestazione ordinaria effettuata. Per l'orario effettuato (cumulando l'orario di lavoro e le ore di viaggio) oltre le 6 ore per l'Orchestra e il Coro e le 8 ore per Operai, Impiegati e Maestri, verrà riconosciuta un'ulteriore indennità pari a quella prevista per le trasferte in sedi di produzione ubicate entro 45 Km.
A tal fine, l'orario verrà calcolato in base all'effettiva durata delle prestazioni.
In occasione delle trasferte internazionali la Fondazione assicurerà a tutto il personale dipendente impegnato l’alloggio in camera doppia con servizi e la prima colazione.
Verrà inoltre riconosciuta la diaria, nella valuta estera del paese interessato secondo gli importi ridotti di un terzo, previsti dal gruppo 5 della tabella B di cui al Decreto del Ministero del Tesoro 12.5.1983 e successive modifiche. Per le trasferte intercontinentali, nel caso fossero previsti per lo stesso "paese" più trattamenti, si farà riferimento al trattamento economico superiore.
Il cambio della valuta indicata sarà quello del giorno della partenza, con riferimento alla rilevazione Banca d'Italia e resterà valido per tutta la durata della trasferta stessa.
In ogni caso l'ammontare della trasferta giornaliera non sarà inferiore alla somma di lire 140.000 per le trasferte in ambito europeo e lire 180.000 per le trasferte extraeuropee.
Missioni individuali:
Per le missioni individuali che trovano impegnato personale il cui orario di partenza e di rientro a Venezia è compreso nell'orario ordinario di lavoro non compete alcun trattamento di trasferta, a meno che tale orario ordinario non comprenda la fascia oraria delle 14 o delle 20. In tal caso competono £. 50.000= per ogni pasto.
Il mezzo di trasporto viene rimesso alla completa discrezionalità della Direzione.
Per le trasferte individuali per le quali è autorizzato l'uso del mezzo di proprietà del dipendente, oltre a tale indennità, viene liquidata un'indennità chilometrica pari ad 1/5 del prezzo medio di un litro di benzina super per ogni chilometro percorso e, a presentazione della documentazione relativa, l'eventuale rimborso dell'autostrada e dei posteggi.
RIPRESE RADIOTELEVISIVE E REGISTRAZIONI PER SUPPORTI AUDIO E VIDEO
Le parti sottoscrittrici riconoscono che la diffusione degli spettacoli del Teatro La Fenice e la loro eventuale commercializzazione, sia per radio o per televisione, sia a mezzo di supporti audiovisivi, è strumento utile per l'incremento delle risorse economiche e indispensabile per la promozione dell'immagine e per lo sviluppo dell'attività della Fondazione.
Le parti si impegnano ad agevolare in ogni modo l'incremento di tale diffusione.
A tal fine la Fondazione ha facoltà di riprendere in diretta, registrare o di far registrare, con i mezzi tecnici ritenuti più idonei, in audio, in video ed in ogni altra forma conosciuta e sconosciuta ivi compresi i supporti audiovisivi quali video cassette, dischi e video dischi di tutti i formati e tipi, ogni manifestazione della Fondazione medesima sia in Italia che all'estero, anche a fini commerciali.
Di ogni ripresa radiotelevisiva per fini commerciali, verrà data preventiva comunicazione agli esecutori, con la pianificazione del lavoro settimanale.
Le registrazioni per fini commerciali, saranno sottoposte, prima della loro "masterizzazione", all'ascolto delle prime parti dell'orchestra e di una delegazione del Coro, se impegnato, che sarà ufficializzata dalla RSU.
Ai lavoratori della Fondazione, aventi titolo, non compete alcun compenso per la commercializzazione delle riprese e delle registrazioni di cui sopra.
Tuttavia solo per gli interpreti ed esecutori dipendenti della Fondazione, specificatamente impegnati nella produzione oggetto della commercializzazione di incisioni discografiche in servizio alla data di riscossione dei guadagni da parte della Fondazione, verrà erogata una royalty pari al 2% dell'eventuale guadagno della Fondazione.
RETRIBUZIONE - corresponsione -
Il pagamento delle retribuzioni avverrà a mezzo accredito in conto corrente bancario che sarà indicato dal dipendente entro trenta giorni dall'operatività del presente accordo.
Per i dipendenti a tempo indeterminato che non dispongono di un proprio conto corrente la Fondazione provvederà, allo scopo, ad accenderne ed utilizzarne uno intestato al dipendente senza alcun onere per il dipendente medesimo.
13MA, 14MA MENSILITÀ e FERIE - maturazione -
I periodi di riferimento da considerarsi per la maturazione dei 12/12 di tali istituti sono:
13ma mensilità | 1 gennaio | 31 dicembre |
14ma mensilità | 1 luglio | 30 giugno |
ferie | 1 gennaio | 31 dicembre |
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno del lavoratore non in prova, la maturazione di tali istituti avviene in relazione ai mesi di servizio prestato, computandosi come mese intero i giorni lavorativi del mese pari o superiore ai 13 giorni.
INDENNITÀ SOSTITUTIVA DELLA MENSA AZIENDALE
Tenuto conto dell'attuale impossibilità di creare un servizio di mensa aziendale, il personale dipendente avrà diritto ad una indennità sostitutiva.
Viene pertanto riconosciuta una indennità sostitutiva della mensa aziendale di lire 10.240, con le seguenti modalità:
-da corrispondersi per 26 giorni al mese per 12 mensilità
-viene abolita l'indennità sostitutiva mensa, mensile, prevista dal CCNL.
FERIE
La Direzione definirà il piano ferie, in relazione all'attività programmata, entro il 15 aprile di ciascun anno, previa consultazione della Rappresentanza Sindacale Unitaria. Trascorso inutilmente tale termine, senza comunicazione del piano ferie da parte della Direzione, il lavoratore fruirà di un numero di giorni di ferie che copriranno tutto il mese di agosto e i restanti giorni in occasione delle festività natalizie.
Tenuto conto anche delle quattro giornate di ferie conseguenti alla soppressione delle festività: S. Xxxxxxxx 19 marzo, Ascensione - 6a domenica dopo Pasqua, Corpus Domini -3a domenica dopo l'Ascensione-, SS. Apostoli Xxxxxx e Paolo 29 giugno, richiamate dalla normativa contrattuale nazionale, ferma restando la loro maturazione nei termini previsti da detta normativa, ciascun dipendente avrà diritto al godimento di complessivi n. 34 giorni di ferie all'anno, programmati collettivamente per il personale artistico e tecnico ed individualmente per il personale amministrativo. I periodi di ferie del personale amministrativo, pianificati dalle rispettive Direzioni ed approvate dal Direttore del Personale, dovranno essere fruiti entro l'anno.
Il completamento delle ferie dovrà essere richiesto dal dipendente al diretto responsabile dell'ufficio, entro il 15 novembre di ogni anno.
Su richiesta dei diretti responsabili degli uffici, il Direttore del personale potrà autorizzare, per motivate ed inderogabili esigenze di servizio, il differimento dei rimanenti periodi di ferie entro il successivo 30 giugno.
Ai sensi del vigente CCNL, il periodo feriale verrà comunque conteggiato sulla base di 6 giorni lavorativi settimanali, anche nell'ipotesi di esaurimento dell'orario di lavoro settimanale su cinque giorni.
RIPOSO SETTIMANALE
Premessa:
Le XX.XX.,la R.S.U. e la Direzione concordano sulla necessità di un chiarimento a livello nazionale (ANELS e XX.XX. nazionali) in merito alla compiuta operatività della norma prevista dall'art. 15 - riposo settimanale- del C.C.N.L., concernente la possibilità di spostare il giorno di riposo settimanale nel corso della stessa settimana o di effettuare orario di lavoro straordinario in tale giorno.
Ciò premesso, nelle more di tale chiarimento, appare comunque necessario normare e porre delle limitazioni al numero di spostamenti di detto giorno di riposo settimanale.
Il giorno di riposo settimanale:
- è fissato
il lunedì, per le categorie artistiche, tecniche e per gli impiegati il cui lavoro è strettamente correlato a quello dei complessi artistici e reparti tecnici, fatta eccezione per il personale adibito ai servizi (elettricista di servizio, manutenzione, portineria-centralino e fattorini), il cui giorno di riposo può essere variabile;
la domenica per gli impiegati amministrativi;
- può essere differenziato per singolo lavoratore o per gruppi di lavoratori;
- può essere modificato dalla Direzione, previa consultazione dell'esecutivo della RSU, entro il 15 dicembre di ogni anno;
- per non più di 4 volte all'anno solare, in occasione delle trasferte oltre i 45 Km., potrà esser anticipato entro i tre giorni precedenti o posticipato il giorno dopo il rientro in sede, con il riconoscimento di un ulteriore giorno di riposo retribuito da fruirsi in giornata indicata dall'ufficio produzione.
- potrà ulteriormente essere anticipato o posticipato entro i tre giorni precedenti o successivi per un massimo di 6 volte all'anno.
Per le anticipazioni, fino ad un massimo di 2 verranno riconosciuti, per ognuna di esse, 2 ulteriori giorni di riposo retribuiti. Tali ulteriori riposi saranno concessi, compatibilmente con le esigenze di produzione, su richiesta dell'interessato entro il primo quadrimestre successivo.
Per le posticipazioni, il lavoro prestato nei giorni precedentemente previsti per il riposo settimanale, sarà compensato con le maggiorazioni previste dal CCNL per il lavoro straordinario festivo.
RICORRENZA FESTIVA - Patrono locale -
La festività di San Marco, Santo Patrono di Venezia, stante la sua coincidenza, con la festività del 25 aprile, viene spostata al 21 novembre, ricorrenza, per Venezia, della "Madonna della Salute".
PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
In sostituzione di tutti gli istituti del CCNL di categoria, (13ma e 14ma mensilità, trattamento di fine rapporto, premio di produzione e relativa integrazione aziendale, indennità strumento, indennità vestiario, indennità sostitutiva mensa nazionale) e di legge, al personale assunto con contratto a tempo determinato, indipendentemente dalla sua durata, viene corrisposta una indennità, da calcolarsi sulla retribuzione mensile (minimo tabellare, contingenza, emolumenti previsti dalla Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro -qualora detta contrattazione non ne preveda ricalcoli-
), commisurata al periodo di impegno contrattuale pari al 40% .
Nel caso di non fruizione delle ferie maturate verrà riconosciuta un' indennità sostitutiva pari al 10% della citata retribuzione mensile commisurata al periodo d'impegno contrattuale, proporzionalmente ridotta in caso di parziale fruizione delle stesse (es. ferie maturate gg.15 - non fruite 5, indennità sostitutiva pari al 3,33% "15:10=5:X" della citata retribuzione mensile commisurata al periodo d'impegno contrattuale).
Tali indennità sono altresì comprensive del t.f.r. relativo agli E.D.R. e E.A.D.R. aziendali indicati nella parte economica.
A fronte degli obblighi, delle normative e di tutte le relative parti economiche previste dal presente accordo aziendale:
- al personale assunto a termine dell'Area Artistica vengono corrisposti l'EDR, l'EADR e l'EADGR indicati nella relativa parte economica;
- al personale assunto a termine dell'Area Tecnica e Amministrativa vengono corrisposti l'EDR e l'EADR indicati nella relativa parte economica.
PERMESSI RETRIBUITI CCNL
La fruizione dei tre giorni di permesso retribuito previsti dal co 4 dell'art. 21 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro viene così disciplinata:
1. la loro concessione è demandata alla Direzione compatibilmente con le esigenze di lavoro.
2. dovranno essere richiesti, fatti salvi gravi motivi familiari, con un anticipo di 24 ore e potranno essere concessi anche in collegamento (prima o dopo) a giornata festiva o a giorno di riposo settimanale;
2. potranno essere fruiti permessi giornalieri anche consecutivamente, compatibilmente con le esigenze di produzione;
3. per i Professori d'Orchestra e gli Artisti del Coro, è facoltà della direzione provvedere alla copertura del posto con dipendente non in produzione;
4 potranno essere fruiti per mezz'ore anche in frazioni di giorno e così quantificati: MAESTRI ore 19,5
ORCHESTRA e CORO ore 15
IMPIEGATI ore 19,5 OPERAI e TECNICI ore 19,5
Il permesso riferito a prestazioni con convenzionalità orarie avrà una durata pari alla convenzionalità di dette prestazioni (es. se il permesso si riferisce ad una prova unica d'orchestra di 3 ore e 30 minuti, la sua durata sarà di 5 ore).
Mentre i permessi riferiti a frazioni di prestazione corrisponderanno all'orario effettivo.
5. due terzi di tali permessi dovranno essere fruiti entro il 15 novembre di ogni anno e eventuali residui entro il 31 marzo dell'anno successivo;
6. la fruizione di tali permessi è riconosciuta anche al lavoratore assunto a termine purché con contratto di almeno quattro mesi ininterrotti.
Spetta pertanto, nel corso di un anno solare, un giorno di permesso retribuito per ogni quadrimestre di lavoro prestato (escluse frazioni), anche anticipatamente, fermo restando il recupero in caso di non maturazione.
INTEGRAZIONE AL PREMIO DI PRODUZIONE
Le parti concordano che l'integrazione al premio di produzione previsto dalla vigente norma contrattuale nazionale, rivesta carattere collettivo e sia determinabile con riferimento alla produzione realizzata nell'anno precedente secondo i seguenti criteri:
la misura percentuale dell'integrazione di cui trattasi, verrà determinata sommando i punti assegnati per ciascuna attività sottoindicata. La somma relativa corrisponderà alla percentuale massima del 7 %
secondo il seguente schema: | ||
5 % | fino a 900 | punti |
6 % | fino a 1000 | punti |
7 % | oltre a 1000 | punti |
I punti saranno così determinati: |
a) | Attività lirica e di balletto in sede e nel Comune | 10 | punti |
b) | Attività lirica e di balletto fuori Comune | 15 | punti |
c) | Attività sinfonica in sede e nel Comune | 8 | punti |
d) | Attività sinfonica fuori Comune | 10 | punti |
e) | Attività varie collaterali (visite guidate, itinerari educativi) | 5 | punti |
f) | Attività ospitate (con borderò emesso dal Teatro) | 5 | punti |
g) | Attività varie non di carattere musicale (conferenze, ecc.) | 1 | punti |
h) | Ripresa radiofonica | 15 | punti |
i) | Ripresa televisive | 30 | punti |
l) | Registrazione audio commercializzata | 50 | punti |
m) | Registrazione audiovisiva commercializzata | 60 | punti |
Prima della corresponsione dell'integrazione al premio di produzione, che avverrà contestualmente all'erogazione del premio di produzione prevista dal CCNL e con gli stessi criteri, la direzione del personale darà comunicazione all'esecutivo della RSU della relativa percentuale raggiunta.
ATTESTAZIONE DELLE PRESENZE
Tutto il personale ha l'obbligo di attestare le prestazioni lavorative nei modi e nelle forme disposti dalla Direzione.
Il controllo delle presenze, avverrà mediante supporti informatici, fatti salvi casi di guasti o di prestazioni fuori sede
A tal fine il personale sarà dotato di tesserino di riconoscimento magnetizzato che potrà essere utilizzato anche come documento di riconoscimento in occasione di attività fuori sede.
REPERIBILITÀ
Per ragioni di emergenza, agibilità e di sicurezza, viene isituito l'istituto della "reperibilità". I relativi tempi che troveranno impegnato il lavoratore oltre l'orario ordinario, saranno retribuiti con lavoro straordinario. La Fondazione può dotare il lavoratore di telefonia mobile.
A tale lavoratore l'EDR e l'EADGR previsti per l'area artistica e l'EDR e l'EADR, previsti per l'area tecnica e amminisrativa dal presente accordo, per il suo livello categoriale, verrà maggiorato del 20
%.
Tale maggiorazione abroga ed è sostitutiva di ogni altra indennità ed emolumento eventualmente corrisposti a tale titolo.
L'individuazione delle figure professionali interessate e le modalità operative avverranno previo confronto con l'esecutivo della RSU e le XX.XX. territoriali.
ASSISTENZA INFORMATICA
Al dipendente cui viene conferito l'incarico di assistenza informatica per gli elaboratori in uso alla Fondazione l'EDR e l'EADR, previsto dal presente accordo, per il suo livello categoriale, verrà maggiorato del 40 %.
Tale maggiorazione abroga ed è sostitutiva di ogni altra indennità ed emolumento eventualmente già riconosciuti a tale titolo.
L'individuazione delle figure professionali interessate e le modalità operative avverranno previo confronto con l'esecutivo della RSU e le XX.XX. territoriali.
RESPONSABILITÀ CIVILE E/O PENALE
La Fondazione garantirà ai lavoratori che, per motivi professionali, siano coinvolti in procedimenti penali e civili, non provocati da azioni dolose o riconducibili a colpa grave per fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte, l'assistenza legale nonché l'eventuale pagamento delle spese legali e giudiziarie.
O R G A N I Z Z A Z I O N E d e l L A V O R O A Z I E N D A L E
e
a r t i c o l a z i o n e d e g l i o r a r i d i l a v o r o
MAESTRI COLLABORATORI
ORARIO DI LAVORO
L'orario di lavoro:
L'orario deve intendersi individuale e pertanto la relativa articolazione giornaliera può anche essere diversificata per i singoli Maestri collaboratori.
Fermo restando l'orario di 39 ore settimanali previsto dal CCNL. viene introdotta una Flessibilità dell'orario di lavoro che comporta la possibilità di elevare il limite settimanale fino a 45 ore settimanali in regime ordinario fino ad un massimo di 154 ore annue.
Il superamento dell'orario settimanale previsto dal CCNL comporterà recuperi orari di pari entità.
Tali recuperi potranno avvenire anche prima dell'effettuazione delle ore eccedenti l'orario settimanale contrattuale con una diminuzione dell'orario di lavoro giornaliero o con giorni compensativi di riposo. I giorni in cui vengono effettuati tali recuperi sono considerati presenze lavorative a tutti gli effetti.
Ciascuna prestazione avrà una durata da un minimo di due ore ad un massimo di 5 ore.
Nella giornata di domenica, ove il riposo settimanale sia il lunedì, possono essere programmate anche due prestazioni.
Nei casi di imprevedibile necessità ed eccezionalmente, l'ordine del giorno potrà essere variato anche dopo le ore 13 del giorno precedente la prestazione interessata, purchè venga data individualmente tempestiva comunicazione.
Inizio-Termine delle prestazioni e intervalli
La prestazione antimeridiana potrà iniziare anche dalle ore 9.
La prestazione serale, per l'attività lirica, come da CCNL, non potrà protrarsi in regime ordinario oltre le ore 1, tranne le prove antigenerali per le quali il limite massimo è fissato alle ore 0,30.
La prima prestazione giornaliera non potrà iniziare prima delle ore 10, qualora l'ultima prestazione del giorno precedente sia terminata dopo le 24.
L'intervallo tra le due prestazioni viene fissato solo con riferimento alla durata minima e non potrà essere inferiore ad un'ora.
I Xxxxxxx ai quali, in relazione alle variabili esigenze produttive, non viene richiesta la presenza, sono esentati dall'obbligo di attestazione della presenza e devono ritenersi a disposizione della Fondazione e reperibili telefonicamente negli orari indicati dalla Direzione. I Xxxxxxx hanno l'obbligo d informarsi quotidianamente delle eventuali variazioni, che per ragioni organizzative dovessero essere apportate al calendario settimanale, previste dall'OdG affisso all'Albo della Fondazione entro le ore 13 del giorno precedente a quello cui le variazioni stesse si riferiscono.
Tempo utile
Ai sensi della vigente normativa del CCNL il Maestro collaboratore all'ora fissata dall'OdG, deve già trovarsi al suo posto di lavoro, pronto per iniziare le varie prestazioni.
Lavoro straordinario
Si ribadisce la norma contrattuale secondo la quale il Maestro collaboratore è tenuto a prestare il lavoro straordinario che gli venga richiesto in prolungamento delle prestazioni ordinarie ovvero con la fissazione di prove straordinarie a condizione che l'orario giornaliero complessivo (ordinario più straordinario) non ecceda le 10 ore.
Per i prolungamenti e le prove straordinarie si applicano le norme previste dall'art. 54 -Lavoro straordinario- del vigente C.C.N.L.
OBBLIGHI
I Maestri Collaboratori di sala hanno l'obbligo:
- di esecuzione al pianoforte e della sala e sono tenuti ad effettuare nel corso della stessa prestazione, individualmente prove diverse (prova di sala, prova di regia, prova all’italiana, prova di assieme);
- di accompagnare al pianoforte i candidati ai concorsi e alle audizioni (artisti, coro, orchestra);
- di prestare la propria opera con l'organo, con esclusione dell'organo a pedaliera e su strumenti a percussione diretta e indiretta limitatamente alla grancassa, alle campane e comunque su strumenti necessari per la rumoristica e per tutti quegli strumenti che non comportano una specifica preparazione tecnica;
- di eseguire recitativi al cembalo, al fortepiano e al pianoforte, con esclusione di basso continuo anche con cello e basso, che verrà compensato con il 250% per recita.
I Maestri collaboratori, compatibilmente con le esigenze di produzione, per assolvimento di compiti rientranti nella loro professionalità, devono ritenersi a disposizione della Direzione Artistica e provvedono alle esigenze dei Direttori d'orchestra per quanto attiene ai tagli e alle eventuali correzioni delle partiture.
PROFESSORI D’ORCHESTRA
ORARIO DI LAVORO
L'orario di lavoro:
Fermo restando che l'orario di lavoro deve intendersi individuale e pertanto la relativa articolazione settimanale e giornaliera può essere diversificata per i singoli professori d'orchestra, l'orario individuale normale di lavoro è fissato in 28 ore settimanali con un massimo di 6 ore giornaliere.
Fermo restando l'orario di 28 ore settimanali, viene introdotta una Flessibilità dell'orario di lavoro che comporta la possibilità di elevare il limite settimanale fino a 31 ore in regime ordinario fino ad un massimo di 66 ore annue.
Il superamento dell'orario settimanale previsto dal CCNL comporterà recuperi orari di pari entità.
Tali recuperi potranno avvenire anche prima dell'effettuazione delle ore eccedenti l'orario settimanale contrattuale con una diminuzione dell'orario di lavoro giornaliero o con giorni compensativi: i recuperi saranno effettuati nel corso dell'anno solare. A tal fine la Direzione privilegerà, compatibilmente con le esigenze produttive, la giornata di domenica.
I recuperi delle flessibilità orarie annue potranno essere effettuati nei limiti di 39 ore nel periodo dal 1 gennaio al 31 luglio e di 27 ore nei rimanenti mesi dell'anno e verranno definiti almeno 7 giorni prima della data del recupero. I giorni in cui vengono effettuati tali recuperi sono considerati presenze lavorative a tutti gli effetti.
Verrà effettuato con le seguenti modalità:
- può essere distribuito su un massimo di 11 prestazioni settimanali e due giornaliere, in regime ordinario;
- potrà articolarsi giornalmente in:
2 prestazioni - 1 prestazione - orario unico - nessuna prestazione.
Ciascuna prestazione avrà una durata da un minimo di due ore ad un massimo di 3 ore.
Nella giornata di domenica, ove il riposo settimanale sia il lunedì, può essere programmata una sola prestazione sia riferita ad un prova ordinaria, antepiano, antigenerale, generale sia allo spettacolo, ed effettuata al mattino od al pomeriggio od alla sera.
Potranno altresì essere effettuate anche due prestazioni qualora la prima sia finalizzata ad una prova di assestamento. Tale prova è da computarsi nella flessibilità oraria annuale e ne assorbirà 2 ore che verranno comunque conteggiate nell'orario settimanale.
Al fine dell'esaurimento dell'orario di lavoro settimanale le festività assorbiranno 5 ore.
TIPOLOGIA, DURATA delle PRESTAZIONI e loro REGOLAMENTAZIONE
Premesso che:
Per sezioni si intendono: - solo archi; - solo fiati, percussioni e arpe.
La prova a sezioni può avere diverse articolazioni:
- per sezioni;
- per classi o sottosezioni;
- per raggruppamento di più classi o sottosezioni
Per classi si intendono:
- solo violini primi;
- solo violini secondi;
- solo viole;
- solo violoncelli;
- solo contrabbassi.
- solo legni o strumentini (flauti e ottavino, oboi e corno inglese, clarinetti e clarinetto basso, fagotti e
controfagotto);
- solo ottoni (corni, trombe, tromboni e tuba);
- solo percussioni comprese tastiere;
- solo arpe;
Le prestazioni avverranno, in particolar modo, con:
1. Prove di Lettura, che si articolano anche in:
a) Prove normali di lettura
La durata di ciascuna prova normale di lettura è di:
-2 ore o 2 ore e 30 minuti comprensive di un riposo di 10 minuti;
-3 ore comprensive di un riposo di 15 minuti.
b) Prove a sezioni o a Classi (sottosezioni) La durata di ciascuna prova a sezioni è di:
- 2 ore, comprensive di un riposo di 10 minuti che, ai fini dell'esaurimento dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, assorbono convenzionalmente 2 ore e 30 minuti;
- 2 ore e 30 minuti, comprensive un riposo di 15 minuti che, ai fini dell'esaurimento dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, assorbono convenzionalmente 3 ore;
- 3 ore, comprensive di due riposi di 10 minuti ciascuno, che ai fini dell'esaurimento dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, assorbono convenzionalmente 5 ore.
Non potranno essere pianificate prove di 6 ore giornaliere per più di tre giorni alla settimana.
In giorno di sole prove, la durata complessiva di 5 ore e 30 minuti è possibile solo nel caso che una delle due prove sia finalizzata ad una prova a sezioni.
(es. prova a sezioni di 2 ore + prova di tutta l'orchestra di 3 ore e viceversa)
2. Prove in Assieme e all' Italiana
da effettuarsi con Xxxx e/o Solisti in occasione dell'attività sinfonica o con Coro e/o Compagnia di canto in occasione dell'attività lirica.
3. Prestazioni in Palcoscenico
Si intendono quegli interventi in cui il professore d'orchestra viene chiamato in palcoscenico o in altri posti idonei per l'esecuzione di prove musicali e degli spettacoli.
Nel corso dello stesso spettacolo il professore d'Orchestra può prestare la sua opera anche in Golfo mistico.
4. Prova Antegenerale e Generale
Precedono l'effettuazione dello spettacolo in tutte le componenti musicali e scenotecniche.
Ai sensi del vigente CCNL lo svolgimento delle prove antegenerali e generali può essere effettuato senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle diverse esigenze tecniche ed artistiche.
Nel corso delle prove antegenerali e generali il Direttore potrà interrompere l'esecuzione e riprenderla, dal punto in cui l'ha interrotta, per non più di 4 volte nell'antegenerale e, qualora non ci sia pubblico, non più di 2 volte nella generale. Oltre tali limiti o qualora il direttore ritenga utile tornare indietro, la prova Antegenerale e Generale si trasformerà in una prova "in assieme" di tre ore. L'eccedenza oltre le tre ore, verrà compensata con prolungamenti straordinari compensati con le percentuali previste dal CCNL.
Non è posto alcun limite circa l'effettuazione ed il numero delle stesse, nonché circa la programmazione di prove ordinarie dopo la prova antegenerale e generale e dopo l'andata in scena dello spettacolo.
Durante tali prove ai dipendenti è fatto obbligo della vestizione, del trucco e della comparsata e durante la prova generale, su motivata richiesta della Direzione alla RSU, il professore d'orchestra è tenuto ad indossare l'abito da concerto.
La relativa durata è forfetizzata, in 3 ore.
5. Prova di Assestamento
Prima di un concerto, in sostituzione di una prova ordinaria di due ore, può essere programmata una prova di assestamento che avrà durata non superiore a 45 minuti. L'intervallo tra la fine della prova e l'inizio dello concerto, non potrà essere superiore ad un'ora.
6. Spettacoli
La durata dello spettacolo (lirico, sinfonico e di balletto) è forfetizzata in 3 ore.
Nella giornata in cui è programmato uno spettacolo o una prova antegenerale o generale con durata effettiva superiore a 4 ore non potrà essere effettuata alcuna prova. Per il computo va considerato l'inizio indicato nell'ordine del giorno.
Qualora lo spettacolo, prova antegenerale e generale, abbia durata superiore a 3 ore e inferiore a 4, potrà essere effettuata un'altra prestazione di 2 ore. In tal caso l'orario giornaliero complessivo assorbirà 6 ore. Qualora lo spettacolo abbia durata uguale o inferiore a 3 ore potrà essere ugualmente programmata una prova di sole 2 ore. Tali prove potranno essere prolungate in regime straordinario nei termini contrattuali.
Nell'ambito delle prove ordinarie, il Direttore d'Orchestra può decidere, a sua discrezione, dopo il primo riposo, il non completamento della prova programmata, sia per tutta l’orchestra, sia per parte di essa, o limitare la presenza solo ad una o più sezioni.
La PROVA UNICA avrà durata di:
- 3 ore e 30 minuti, comprensive di un riposo di 20 minuti o di due riposi di 10 minuti che, ai fini dell'esaurimento dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, assorbono, convenzionalmente, 5 ore;
- 4 ore, comprensive di due riposi di 15 minuti che, ai fini dell'esaurimento dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, assorbono, convenzionalmente, 6 ore ;
Per la preparazione di un programma sinfonico o opere in forma di concerto, ferma restando la possibilità di altre articolazioni orarie, le prove fino a 5 ore giornaliere in doppia prestazione sono sostituite da una prova unica di 4 ore (che assorbe 5 ore).
INIZIO-TERMINE delle PRESTAZIONI e INTERVALLI
La prestazione antimeridiana potrà iniziare anche dalle ore 9,30 e quella serale non oltre le ore 20, fatta eccezione per gli spettacoli.
La prestazione serale, per l'attività lirica, come da CCNL, non potrà protrarsi in regime ordinario oltre le ore 1, tranne le prove antegenerali per le quali il limite massimo è fissato alle ore 0,30.
Tra il termine della prestazione del giorno precedente e l'inizio della prima prestazione del giorno seguente deve essere garantito un intervallo di almeno 11 ore.
L'intervallo tra le due prestazioni non potrà essere inferiore a 1 ora e trenta minuti, fatta eccezione per la prova di assestamento.
TEMPO UTILE
Ai sensi della vigente normativa del CCNL il Professore d'Orchestra deve trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l'inizio delle varie prestazioni, secondo l'ora fissata nell'ordine del giorno.
Per tempo utile si intende quello necessario a ciascun Professore d'Orchestra, in relazione alle singole professionalità, per la preparazione dello strumento ivi compresa l'accordatura in Orchestra, per poter iniziare le prestazioni, con l'abito richiesto, in Golfo mistico o negli spazi adibiti alle prove e/od all'esecuzione strumentale. A tal fine la Xxxxxx chiederà l'accordatura dell'Orchestra, prima dell'inizio della prova o dello Spettacolo. Il Primo Oboe é tenuto a dare il "La" per l'accordatura.
LAVORO STRAORDINARIO
Si ribadisce la norma contrattuale secondo la quale il professore d'Orchestra è tenuto a prestare il lavoro straordinario che gli venga richiesto in prolungamento delle prestazioni ordinarie ovvero con la fissazione di prove straordinarie a condizione che l'orario giornaliero complessivo (ordinario più straordinario) non ecceda le 7 ore.
Nelle giornate con 6 ore di prova potrà essere effettuato un solo prolungamento non programmato di 15 minuti.
Per i prolungamenti, le prove straordinarie e le eccedenze dell'orario settimanale, si applicano le norme previste dall'art. 65 -Lavoro straordinario- del vigente C.C.N.L.
PRESTAZIONI SPECIALI
Prestazioni "a solo" o "da solo"
Queste prestazioni, da eseguire in palcoscenico o in orchestra, pur eccedendo il normale carattere di parte d'orchestra in palcoscenico, richiedono un impegno solistico di non eccezionale peso tecnico ed interpretativo, anche se non limitato ad una o ad alcune sortite.
E' questo il caso in cui l'intervento solistico nasce dalla particolare struttura del pezzo nel quale il "solo" o i "soli" si contrappongono organicamente al "tutti", o comunque si staccano nettamente e sovrastano il contesto orchestrale.
Per questo tipo di prestazione nessuna maggiorazione o indennità economica viene riconosciuta alle prime parti d'orchestra, ancorchè la prestazione avvenga nella stessa produzione sia in orchestra che in palcoscenico che in qualunque altro luogo del teatro (es. platea, palchi, gallerie, ecc.).
Ciò anche in conformità con quanto indicato al terzo comma dell'art. 68 del vigente C.C.N.L. "Prestazioni in palcoscenico".
Prestazioni "a solo" concertanti
Queste prestazioni sono già indicate dalla partitura come "soli" di eccezionale livello tecnico ed artistico, tali da rendere la prestazione simile, per livello, a quella di un singolo concertista.
In questo caso il compenso speciale va pattuito di volta in volta con l'interessato e determinato, in relazione all'importanza del "solo" con una percentuale dal 200% al 800% della retribuzione giornaliera (base straordinario) per ogni esecuzione nello spettacolo.
Prestazioni con strumento diverso
Al Professore d'orchestra, in caso di mancata pattuizione da prevedersi sul contratto individuale, cui venga richiesto di eseguire prestazioni con uno strumento diverso dagli strumenti affini previsti dal vigente CCNL, sarà riconosciuto un compenso pari al 250% della retribuzione giornaliera (minimo tabellare, contingenza, scatti anzianità) per ogni recita effettuata. Nel caso di una sola recita, sarà riconosciuto un compenso del 400%.
Suddivisione ed utilizzazione del Complesso orchestrale -attività promozionale-
Il Complesso Orchestrale, in relazione alle esigenze produttive e di programmazione, può essere suddiviso in più formazioni autonome, onde consentire lo svolgimento contemporaneo di diverse attività artistiche
Lo scopo precipuo di queste iniziative, oltre a quello di fornire l'occasione di crescita della qualità artistica dell'Orchestra attraverso singoli componenti, è quello di consentire il contemporaneo svolgimento di diverse attività artistiche (lirica, concertistica, cameristica, ballettistica, ecc.).
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 67 del vigente C.C.N.L., sono da considerarsi complessi sottonumerati solo quelle formazioni, pari o inferiori a 12 elementi.
Non sono considerati complessi sottonumerati tutti quei raggruppamenti previsti dal contesto di una composizione lirica, concertistica e ballettistica.
Nel caso di organico orchestrale pari o inferiore a 12 elementi, le prestazioni dei Professori d'orchestra interessati saranno espletate senza incidere necessariamente sull'orario normale di lavoro dell'orchestra. Per queste prestazioni, ai complessi sottonumerati, saranno liquidati, per un concerto, i seguenti compensi individuali:
- formazione con un numerico di | 12 elementi | lire | 571.000= |
- formazione con un numerico di | 11 elementi | lire | 617.000.= |
- formazione con un numerico di | 10 elementi | lire | 663.000.= |
- formazione con un numerico di | 9 elementi | lire | 708.000= |
- formazione con un numerico di | 8 elementi | lire | 754.000.= |
- formazione con un numerico di | 7 elementi | lire | 800.000.= |
- formazione con un numerico di | 6 elementi | lire | 846.000.= |
- formazione con un numerico di | 5 elementi | lire | 892.000.= |
- formazione con un numerico di | 4 elementi | lire | 937.000.= |
- formazione con un numerico di | 3 elementi | lire | 983.000.= |
La Fondazione potrà, inoltre, utilizzare formazioni orchestrali di 13 elementi qualora la partitura preveda l’impiego di 13 "Parti reali" (es.: Xxxxxx-Konzert per pianoforte, violino e 13 strumenti a fiato di Xxxxx Xxxx).
Tali prestazioni, le cui prove ed esecuzioni, a giudizio della direzione, indipendentemente dalla loro durata, avverranno al di fuori dell'orario di lavoro, saranno compensate con lire 7.300.000.= complessive per una esecuzione.
In caso di più esecuzioni dello stesso programma, i compensi di cui sopra saranno rideterminati e proporzionalmente così ridotti:
- per la 2a esecuzione il 95% del compenso previsto per la prima esecuzione;
- per la 3a esecuzione il 90% del compenso previsto per la prima esecuzione;
- per la 4a e 5a esecuzione l’80% del compenso previsto per la prima esecuzione;
- per la 6a e 7a esecuzione il 70% del compenso previsto per la prima esecuzione;
- dall' 8a esecuzione in poi il 60% del compenso previsto per la prima esecuzione.
I Professori d'orchestra potranno essere impegnati nello stesso concerto, in formazioni sottonumerate diverse. In tal caso agli interessati verrà corrisposto il compenso di maggior favore (il compenso previsto per la formazione inferiore assorbe quello previsto per la formazione superiore).
Le prove e le esecuzioni delle formazioni di cui sopra saranno effettuate in giorni lavorativi, al di fuori del normale orario di lavoro. Dette prove e esecuzioni potranno, tuttavia, essere effettuate, con il consenso degli esecutori e previo preavviso di almeno 45 giorni prima della prima esecuzione, anche in periodi feriali, senza che ciò costituisca maturazione di giorni di ferie.
Nella suddivisione degli anzidetti compensi, verrà seguito il seguente criterio:
il compenso individuale sarà pari al 110% (per le prime parti) e al 90% (per le seconde parti) della media aritmetica del compenso complessivo, riferito al numero dei componenti il complesso. Gli eventuali residui verranno equamente ripartiti.
Le prime e le seconde parti sono stabilite dalla partitura che definisce l'organico del complesso.
Al personale impegnato nei complessi sottonumerati si applica il trattamento di trasferta previsto dal presente accordo.
La calendarizzazione delle prove verrà concordata dalla Direzione artistica con i componenti la formazione.
VESTIARIO
Con riferimento a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. in merito all'obbligo della Fondazione di fornire l’abito ai professori d'orchestra, la Fondazione medesimo, anzichè provvedere a tale fornitura, riconosce a detti professori un’indennità mensile di £. 45.000.= (quarantacinquemila), a titolo di rimborso spese forfetario per l'acquisto e l'uso del vestiario da indossare durante gli spettacoli, da corrispondersi per 12 mesi all'anno e non computabile nella retribuzione e non valevole ai fini di alcun istituto contrattuale e di legge.
A tal proposito ciascun professore d'orchestra è tenuto ad indossare, in occasione degli spettacoli, il seguente abbigliamento in perfetto ordine:
uomini: xxxxx xxxx, camicia bianca, cravatta grigia o papillon nero (secondo le indicazioni della direzione), calze e scarpe nere;
donne: gonna lunga nera o pantaloni neri, camicia bianca o nera da sera (secondo le indicazione della direzione), scarpe nere.
Eventuali inosservanze dovranno essere rilevate dall'ispettore e comporteranno l'adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari.
POLIZZA ASSICURATIVA STRUMENTI
La Fondazione provvede a coprire, con apposita assicurazione, gli strumenti di proprietà dei professori d'Orchestra, da eventuali danni e furti all'interno del Teatro o in occasione di attività fuori sede, purché non attribuibili a incuria o negligenza del proprietario.
OBBLIGHI
I Professori d'Orchestra sono tenuti:
- al continuo aggiornamento sulla evoluzione della scrittura musicale e delle relative tecniche strumentali di esecuzione;
- ad eseguire quelle parti che prevedono l'impiego di strumenti con diversa nomenclatura purchè eseguite con lo strumento previsto dalla qualifica di appartenenza;
- ad eseguire, nell'ambito del proprio ruolo e qualifica, qualsiasi parte, sia in stesura originale che in libero adattamento o revisione;
- ad eseguire, durante le prove e su richiesta del Direttore d'Orchestra, per singolo leggio, i passi d'orchestra che vengono loro richiesti;
- a tutte le prestazioni inerenti alla loro professionalità, senza maturare diritto ad alcun compenso, conformemente a quanto previsto dall'art. 68 del vigente CCNL;
- ad essere impegnati, nella stessa giornata, anche individualmente in sedi diverse;
- a parti di ripieno e di raddoppi di sostegno o alla sostituzione di strumenti per ragioni di equilibrio acustico in rapporto alle caratteristiche del luogo di esecuzione, tenuto conto del diritto di revisione dell'interprete che, in questo caso, pertiene al Direttore d'Orchestra.
Prima dell'inizio di ogni produzione le prime parti delle sezioni degli archi dovranno provvedere a segnare le arcate sulle parti in modo da consentire all'archivio musicale di effettuarne la copiatura su tutte le parti degli archi prima del ciclo di prove. A tal fine, anche in relazione alla complessità della partitura o all'assenza nel repertorio orchestrale dei brani in programmazione, sarà compito del Segretario artistico e del Direttore di produzione provvedere all'eventuale pianificazione di una loro prova di durata non superiore a 2 ore e 30 minuti, che assorbono 3 ore, che consenta, in deroga alla suddivisione del complesso orchestrale, la concreta realizzazione di tale obbligo professionale.
Il Timpano con obbligo delle percussioni ed i Percussionisti hanno l'obbligo di soddisfare ogni necessità della Fondazione, rispetto all'impiego di ogni strumento a percussione, con strumenti da loro stessi messi a disposizione, utilizzandoli e curandone la manutenzione.
Il pianoforte, compatibilmente con il suo primario impegno in orchestra, è tenuto all'accompagnamento dei concorrenti nei concorsi e selezioni d'Orchestra e Coro.
ARTISTI DEL CORO
ORARIO DI LAVORO
L'orario di lavoro:
Fermo restando che l'orario di lavoro deve intendersi individuale e pertanto la relativa articolazione settimanale e giornaliera può essere diversificata per i singoli Artisti del Coro, l'orario individuale normale di lavoro è fissato in 28 ore settimanali con un massimo di 6 ore giornaliere.
Fermo restando l'orario di 28 ore settimanali, viene introdotta una Flessibilità dell'orario di lavoro che comporta la possibilità di elevare il limite settimanale fino a 31 ore in regime ordinario fino ad un massimo di 66 ore annue.
Il superamento dell'orario settimanale previsto dal CCNL comporterà recuperi orari di pari entità.
Tali recuperi potranno avvenire anche prima dell'effettuazione delle ore eccedenti l'orario settimanale contrattuale con una diminuzione dell'orario di lavoro giornaliero o con giorni compensativi: i recuperi saranno effettuati nel corso dell'anno solare. A tal fine la Direzione privilegerà, compatibilmente con le esigenze produttive, la giornata di domenica.
I recuperi delle flessibilità orarie annue potranno essere effettuati nei limiti di 39 ore nel periodo dal 1 gennaio al 31 luglio e di 27 ore nei rimanenti mesi dell'anno e verranno definiti almeno 7 giorni prima della data del recupero.
I giorni in cui vengono effettuati tali recuperi sono considerati presenze lavorative a tutti gli effetti.
Verrà effettuato con le seguenti modalità:
- può essere distribuito su un massimo di 11 prestazioni settimanali e due giornaliere, in regime ordinario;
- potrà articolarsi giornalmente in:
2 prestazioni - 1 prestazione - orario unico - nessuna prestazione.
Nella giornata di domenica, ove il riposo settimanale sia il lunedì, può essere programmata una sola prestazione sia riferita ad un prova ordinaria, antepiano-antegenerale, generale sia allo spettacolo, ed effettuata al mattino od al pomeriggio od alla sera.
Potranno altresì essere effettuate anche due prestazioni qualora la prima sia finalizzata ad una prova di assestamento. Tale prova è da computarsi nella flessibilità oraria annuale e ne assorbirà 2 ore e comunque sarà conteggiato nell'orario settimanale.
Oltre che in regime di flessibilità, La Direzione ha la possibilità di recuperare le ore lavorative programmate nel giorno precedente il giorno di riposo settimanale anche nel corso delle due settimane successive.
Al fine dell'esaurimento dell'orario di lavoro settimanale le festività assorbiranno 5 ore.
TIPOLOGIA, DURATA delle PRESTAZIONI e loro REGOLAMENTAZIONE
Premesso che:
Del complesso corale fanno parte le seguenti voci:
- Soprani (primi e secondi)
- Alti (mezzosoprani e contralti)
- Tenori (primi e secondi)
- Bassi (baritoni e bassi).
Per chiave musicale si intende la posizione di ciascuna voce nel pentagramma
- Soprani primi e secondi (chiave di violino)
- Contralti e mezzosoprani (chiave di violino)
- Tenori primi e secondi (chiave di violino 1/8^ sotto, salvo eccezioni)
- Xxxxx (baritoni e xxxxx) (chiave di basso).
Il sistema musicale è quello che unisce una o più voci ed è indicato in partitura o spartito dal segno "parentesi quadra", purchè venga rispettato l'organico del sistema musicale nei suoi elementi costitutivi.
Per Sezione si intende un numerico con la stessa voce che esegue una parte vocale separata dalle altre ed individuabile in partitura nel singolo rigo musicale.
Le sezioni pertanto sono quattro, così suddivise:
- Soprani (primi e secondi)
- Alti (mezzosoprani e alti)
- Tenori (primi e secondi)
- Bassi (baritoni e bassi).
Per sottosezione si intende il numerico conseguente alla divisibilità delle sezioni, e cioè: soprani primi, soprani secondi, mezzosoprani, contralti, tenori primi, tenori secondi, baritoni, bassi.
Le prestazioni verranno effettuate con:
1. Prove di SALA o di palcoscenico e di regia, che si articolano in:
a) prove normali di sala o di palcoscenico e di regia,
Per prove normali di sala si intendono quelle prove in cui vengono chiamate tutte le voci interessate al sistema musicale.
Le chiamate, pertanto, vengono fatte considerando gli organici impiegati nei vari episodi musicali, senza tener conto della suddivisione per atti o quadri, e potranno essere indicati nell'ordine del giorno. La durata di ciascuna prova di sala o di palcoscenico e di regia, anche di soli uomini o di sole donne, è di:
- 1 ora e 45 minuti con 10 minuti di riposo, che assorbono 2 ore
- 2 ore e 10 minuti con 10 minuti di riposo, che assorbono 2 ore e 30 minuti
- 2 ore e 30 minuti con 10 minuti di riposo, che assorbono 3 ore.
Due prove di sala, o di palcoscenico e di regia, anche di soli uomini o di sole donne, effettuate nella stessa giornata assorbiranno:
- 5 ore per due prove di 1 ora e 45 minuti ciascuna;
- 6 ore per due prove di 2 ore e 10 minuti ciascuna.
Per le sole prove di regia e di palcoscenico due prove effettuate nella stessa giornata assorbiranno:
- 5 ore e trenta minuti per una prova di 1 e 45 minuti più
una prova di 2 ore e 10 minuti
- 6 ore per una prova di 1 e 45 minuti più una prova di 2 ore e 30 minuti
Non possono essere effettuate 2 prove di 2 ore e 30 minuti ciascuna.
Non potranno essere pianificate prove di 6 ore giornaliere per più di tre volte alla settimana.
Le prove di sola Sala di complessive 6 ore giornaliere non potranno essere programmate per più di due giorni consecutivi.
b) prove a Sezioni od a sottosezioni
Per prova a sezioni si intende quella prova in cui gli artisti del coro vengono chiamati a cantare la parte nella voce di appartenenza, che poi verrà integrata alle altre voci che fanno parte del sistema musicale interessato.
La durata di ciascuna prova a sezioni è di:
- 1 ora senza riposo, che assorbe 2 ore.
- 1 ora e 15 minuti senza riposo , che assorbe 2 ore e 30 minuti.
Nel caso di effettuazione, nella stessa giornata, di due prove a sezioni, la durata complessiva delle stesse assorbe, rispettivamente 5 ore e 6 ore.
Per comprovate necessità artistico organizzative, la Direzione può programmare 2 prove a sezioni unificate, con un intervallo tra una prova e l'altra di 15 minuti che assorbono 5 o 6 ore.
Ove si renda necessario, per esigenze particolari, l'Artista del coro è tenuto a partecipare a prove di sotto sezioni. Analogamente, ove si renda necessario, per esigenze di partitura, l'Artista del coro è tenuto a partecipare a prove a raggruppamenti di più sotto sezioni.
La durata di tali prove è pari a quella delle prove a sezioni.
c) prove a raggruppamento di sezioni
Per "Prove a raggruppamento di sezioni" si intendono quelle prove in cui gli artisti del coro di due o più voci sono chiamati insieme, senza peraltro raggiungere il numero totale delle voci del sistema musicale interessato.
Es.: se il sistema musicale prevede tenori primi, tenori secondi, baritoni, bassi, soprani, contralti, il raggruppamento di sezioni sarà qualsiasi combinazione delle voci, senza che siano presenti tutte le sezioni contemporaneamente.
La durata della prova "a raggruppamento di sezioni" è pari a quella della prova a sezioni e ne segue la stessa normativa.
Le prove di soli uomini e di sole donne non sono prove a raggruppamento di più sezioni
2. Prove in PALCOSCENICO, che si articolano in:
a) prove di REGIA
Per "Prove di Regia" si intendono quelle prove in cui l'Artista del coro viene chiamato in palcoscenico o in altri posti idonei per effettuare prove di regia, sulla base dei sistemi musicali indicati per le prove di sala (paragrafo C comma precedente).
E' facoltà della Direzione chiamare o no i gruppi corali che cantano in quinta (interni) alle prove di scena.
Qualora il gruppo costituente un 'interno' non partecipi anche alla prova di regia, può essere utilizzato in altre prove, anche di diverso tipo.
b) prove all' ITALIANA
La "Prova all'Italiana" è una prova in assieme con l'orchestra senza movimenti registici, con durata pari a quella della prova d'orchestra, ferma restando la possibilità prevista per le prove composite. Nei casi di necessità può effettuarsi nelle posizioni sceniche richieste dalla regia.
c) prove in ASSIEME
Per "prove in Assieme" si intendono quelle prove in cui partecipano tutti o in parte i componenti l'esecuzione scenica musicale, con l'orchestra.
La prova "in Assieme" non deve necessariamente essere realizzata con l'apparato scenico o con i movimenti registici e pertanto l'Artista del coro può essere chiamato in qualsiasi momento della prova anche ad effettuare la sola esecuzione musicale.
La durata della prova in "Assieme" è pari a quella della prova d'orchestra, indipendentemente dalle prove effettuate nella giornata, salvo che l'orchestra non effettui prove uniche di tre ore e mezza. In tal caso, la prestazione normale del coro, qualora sia stata effettuata altra prova nella giornata, termina dopo tre ore.
3. Prove COMPOSITE
L'Artista del coro, nel corso delle prove, può essere chiamato a prestare la sua attività in palcoscenico, in sala, ovvero in sale appositamente predisposte.
Tale previsione, difatti, configura la possibilità di una prova mista di sala, palcoscenico con pianoforte, di regia e di insieme con orchestra. In tale ipotesi va peraltro rispettata proporzionalmente la durata prevista per ciascun tipo di prova.
4. Prova ANTEPIANO
La prova "antepiano" è una prova dello spettacolo con accompagnamento al pianoforte anche con costumi, trucco, parrucche, luci e cambi di scena.
La durata della prova Antepiano oltre che con gli orari previsti per le prove di palcoscenico e di regia, potrà avere una durata da 3 a 4 ore in prova unica, che assorbe convenzionalmente 6 ore.
5. Prova ANTEGENERALE e GENERALE
Precedono l'effettuazione dello spettacolo in tutte le componenti musicali e scenotecniche. Ai sensi del vigente CCNL:
Lo svolgimento delle prove antegenerali e generali può essere effettuato senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle diverse esigenze tecniche ed artistiche.
Nel corso delle prove antegenerali e generali il Direttore potrà interrompere l'esecuzione e riprenderla, dal punto in cui l'ha interrotta, per non più di 4 volte nell'antegenerale e, qualora non ci sia pubblico, non più di 2 volte nella generale. Oltre tali limiti o qualora il direttore ritenga utile trornare indietro, la prova Antegenerale e Generale si trasformerà in una prova "in assieme" di tre ore. L'eccedenza oltre le tre ore, verrà compensata con prolungamenti straordinari compensati con le percentuali previste dal CCNL.
Non è posto alcun limite circa l'effettuazione ed il numero delle stesse, nonché circa la programmazione di prove ordinarie dopo la prova antegenerale e generale e dopo l'andata in scena dello spettacolo.
Durante tali prove ai dipendenti è fatto obbligo della vestizione, del trucco e della comparsata. La relativa durata è forfetizzata, in 3 ore.
6. Prova di ASSESTAMENTO
Prima di un concerto, in sostituzione di una prova ordinaria di due ore, può essere programmata una prova di assestamento che avrà durata non superiore a 45 minuti. L'intervallo tra la fine della prova e l'inizio dello concerto, non potrà essere superiore ad un'ora.
7. SPETTACOLO
La durata dello spettacolo lirico è forfetizzata, in 3 ore.
Qualora lo spettacolo, prova antegenerale e generale, abbia durata superiore a 3 ore e inferiore a 4, potrà essere effettuata un'altra prestazione di 2 ore. In tal caso l'orario giornaliero complessivo assorbirà 6 ore. Qualora lo spettacolo abbia durata uguale o inferiore a 3 ore potrà essere ugualmente programmata una prova di sole 2 ore. Tali prove potranno essere prolungate in regime straordinario nei termini contrattuali.
La PROVA UNICA giornaliera di sala, di palcoscenico e di regia ha una durata di:
- 3 ore con 15 minuti di riposo;
- 3 ore e 30 minuti con 20 minuti di riposo oppure con due riposi di 10 minuti, se effettuata d'insieme con l'orchestra,
Ciascuna prova unica, agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro giornaliero, settimanale e bimestrale, assorbe, convenzionalmente, 5 ore.
- 4 ore in assieme con l'orchestra che, ai fini dell'esaurimento dell'orario di lavoro giornaliero, settimanale e bimestrale, assorbe convenzionalmente 6 ore. I riposi corrisponderanno a quelli dell'orchestra.
INIZIO-TERMINE delle PRESTAZIONI e INTERVALLI
La prestazione antimeridiana potrà iniziare anche dalle ore 9,30 e quella serale non oltre le ore 20, fatta eccezione per gli spettacoli.
La prestazione serale, per l'attività lirica, come da CCNL, non potrà protrarsi in regime ordinario oltre le ore 1, tranne le prove antegenerali per le quali il limite massimo è fissato alle ore 0,30.
La prima prestazione giornaliera non potrà iniziare prima delle ore 10, qualora l'ultima prestazione del giorno precedente sia terminata dopo le 24.
L'intervallo tra le due prestazioni non potrà essere inferiore a 1 ora e trenta minuti, fatta eccezione per la prova di assestamento.
TEMPO UTILE
Ai sensi della vigente normativa del CCNL l'Artista del Coro deve trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l'inizio delle varie prestazioni, secondo l'ora fissata nell'ordine del giorno.
Per tempo utile si intende quello necessario a ciascun Artista del Coro, in relazione ai singoli ruoli ricoperti, per poter iniziare le prestazioni con indumenti di lavoro, in costume, con trucco, ove richiesti, secondo le indicazioni registiche, nonché in abito da concerto. Tendenzialmente la Direzione conterrà il tempo utile in non più di mezz'ora, fatti salvi i casi di comprovate esigenze.
LAVORO STRAORDINARIO
Si ribadisce la norma contrattuale secondo la quale l'Artista del Coro è tenuto a prestare il lavoro straordinario che gli venga richiesto in prolungamento delle prestazioni ordinarie ovvero con la fissazione di prove straordinarie a condizione che l'orario giornaliero complessivo (ordinario più straordinario) non ecceda le 7 ore.
Nelle giornate con 6 ore di prova potrà essere effettuato un solo prolungamento non programmato di 15 minuti.
Per i prolungamenti, le prove straordinarie e le eccedenze dell'orario settimanale, si applicano le norme previste dall'art. 78 -Lavoro straordinario- del vigente C.C.N.L.
PRESTAZIONI SPECIALI
Suddivisione ed utilizzazione del Complesso corale -attività promozionale-
Il complesso corale, in relazione alle esigenze di programmazione, può essere suddiviso in più formazioni autonome, onde consentire lo svolgimento contemporaneo di diverse attività artistiche (attività lirica, concertistica, cameristica, polifonica).
Ai sensi dell'art. 80 del vigente CCNL, alcun compenso compete alle formazioni corali con numerico superiore a 16 elementi.
Non sono considerati complessi sottonumerati tutti quei raggruppamenti previsti dal contesto di una composizione lirica, concertistica e ballettistica ne sono considerati complessi sottonumerati .
Nel caso di organico corale pari o inferiore a 16 elementi, le prestazioni degli artisti del Coro interessati, sia in fase preparatoria che esecutiva, saranno espletate senza incidere necessariamente sull'orario normale di lavoro del Coro, fatta eccezione per i giorni festivi e di riposo settimanale.
Per queste prestazioni, ai complessi sottonumerati, saranno liquidati, i seguenti compensi individuali:
lire 610.000.= per la prima esecuzione di attività con supporti strumentali;
lire 690.000.= per la prima esecuzione di attività polifonica, intendendosi per tali, manifestazioni corali eseguite senza alcun supporto strumentale.
In caso di più esecuzioni dello stesso programma, i compensi individuali di cui sopra saranno
rideterminati e proporzionalmente ridotti, secondo i seguenti criteri:
-- per la 2a esecuzione il 95% del compenso previsto per la prima esecuzione;
- per la 3a esecuzione il 90% del compenso previsto per la prima esecuzione;
- per la 4a e 5a esecuzione l’80% del compenso previsto per la prima esecuzione;
- per la 6a e 7a esecuzione il 70% del compenso previsto per la prima esecuzione;
- dall' 8a esecuzione in poi il 60% del compenso previsto per la prima esecuzione.
Nel caso la successiva esecuzione avvenga dopo tre mesi, il compenso sarà pari a quello previsto per la prima.
La scelta dei componenti di tali formazioni ridotte, di per sè idonei alla preparazione, all'allestimento e all'esecuzione di manifestazioni artistiche, è di esclusiva competenza della Direzione artistica. L'individuazione degli interpreti avverrà mediante apposita audizione per gli Artisti del Coro che ne abbiano dato la disponibilità.
Qualora l'artista del coro risultasse assente per più di due volte, verrà escluso dal complesso, senza pretendere alcun compenso per le mancate prestazioni.
Al personale impegnato nei complessi sottonumerati si applica il trattamento di trasferta previsto dal presente accordo.
La calendarizzazione delle prove verrà stabilita dalla Direzione artistica che la renderà nota prima dell'eventuale audizione, ovvero sarà concordata con i componenti la formazione nel caso non si proceda ad audizione.
RUOLI SOLISTICI
Con riferimento all'art. 74 del vigente CCNL, la Direzione potrà assegnare ruoli solistici ad Artisti del Coro. Per ruolo solistico s'intende l'esecuzione individuale di parti vocali esplicitamente previste dalla partitura ovvero l'esecuzione individuale di una linea vocale autonoma anche nel contesto di più voci. La scelta dei ruoli e dei loro interpreti è di competenza esclusiva della Direzione Artistica e verrà fatta a suo insindacabile giudizio.
A tal fine verrà effettuata, di volta in volta, apposita selezione sulla base della disponibilità degli artisti del Coro interessati. La Commissione giudicatrice sarà composta dal M° del Coro, da un delegato della Direzione artistica e, se possibile, dal M° concertatore.
Tali ruoli potranno riferirsi ad interventi, anche in lingue straniere, ritmici parlati e a interventi musicali e saranno compensati:
- per ruoli compresi in graffa coro, con il 250% della retribuzione giornaliera per ogni recita effettuata, con possibilità di variazione della percentuale in base all'importanza dei ruoli fino ad un massimo del 600%;
- per ruoli fuori graffa coro, con un compenso, determinato dalla Direzione in base all'importanza dei ruoli da ricoprire, preventivamente comunicato agli Artisti del Coro che potranno essere interessati.
OBBLIGHI
L'Artista del Coro è tenuto:
Ad eseguire, in Sala, nell'ambito della sezione di appartenenza e su richiesta del Maestro del Coro, parti corali, con un minimo di due elementi
Ad eseguire, con un minimo di un altro elemento della sezione di appartenenza, (minimo 2) parte corale, non di spettanza con salto di rigo o di chiave;
Per il cambio di chiave, si precisa che la stessa richiesta può essere fatta in base alle caratteristiche xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx.
- X'Xxxxxxx xxx xxxx ha l'obbligo di utilizzare tutti gli attrezzi di scena che vengono richiesti dalla regia durante la prova di scena o di insieme.
- ad indossare, cappelli, mantelli, o elementi del costume, necessari alla prova di regia;
- ad effettuare due prove in costume oltre a quelle previste dal contratto (antigenerale, generale, spettacoli).
- ad effettuare, nell'ambito del proprio personaggio, nel corso della prova di "assieme", anche i movimenti scenici, mimici e coreografici che gli vengono richiesti.
- ad effettuare la prova dei costumi, fuori dell'orario di lavoro e durante l'orario di lavoro della sartoria. Tali prove potranno essere effettuate, di norma, un'ora prima dell'inizio della prova ordinaria, purchè compatibile con gli orari di sartoria.
- Se durante lo svolgimento delle prove e delle recite uno dei due artisti che costituiscono la sezione non vi dovesse partecipare per constatate indisponibilità, l'altro Artista del coro è tenuto ad eseguire da solo la prestazione nell'ambito del contesto corale.
- a dare le sue prestazioni vocali in qualunque luogo del teatro (es. Platea, palchi, ecc.) purchè la prestazione da effettuarsi preveda la partecipazione di un minimo di due Artisti del coro della stessa sezione e purchè collegati nella stessa posizione.
- ad eseguire opere e concerti in lingua straniera moderna, antica e morta, senza per questo aver diritto ad alcun compenso economico.
- ad eseguire qualsiasi partitura sia in stesura originale che in liberi adattamenti o revisioni, qualsiasi siano.
In un organico predeterminato, l'assenza di uno o più Artisti del coro non fa diventare complesso sottonumerato l'organico rimasto, il quale è tenuto all'esecuzione senza maturare alcun compenso. Tale principio vale anche nei casi in cui all'interno di una produzione l'organico venga momentaneamente ridotto per motivi artistici.
Nell’ipotesi di mancanza di chiarezza nella distribuzione delle varie chiavi e voci previste dalla partitura, soprattutto nel repertorio classico, è facoltà della Direzione artistica determinare la distribuzione delle chiavi e voci (ciò si rende necessario considerando anche la nomenclatura delle vecchie partiture che non prevedevano l'odierna divisione delle sezioni del coro).
Per la produzione sinfonica i soprani primi e secondi, i mezzosoprani e i contralti, i tenori primi e secondi, i bassi e i baritoni, potranno essere unificati.
La Direzione artistica determinerà l'utilizzazione delle singole voci per le esecuzioni, indicando il numerico (quanti soprani primi, quanti soprani secondi, ecc.).
Nell'ambito della distribuzione del lavoro, due Artisti del coro costituiscono una sezione.
VESTIARIO
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 82 (vestiario per gli artisti del Coro) del vigente C.C.N.L. vengono confermate le seguenti forniture e modalità, già in essere:
La fornitura avverrà, a cura dell'ufficio economato, in relazione alle condizioni di usura del capo di vestiario precedentemente consegnato e comunque non prima dei limiti temporali sottoindicati.
UOMINI
n° 1 abito nero ogni 4 anni n° 1 paio di scarpe nere ogni 4 anni
n° 1 camicia manica lunga ogni anno
n° 1 camicia manica corta ogni anno
n° 2 paia calzini neri ogni anno n° 1 papillon nero ogni 5 anni
DONNE
n° 1 abito nero lungo ogni 4 anni n° 1 giacchino manica lunga ogni 4 anni n° 1 paio scarpe nere ogni 4 anni
n° 4 collants ogni anno
I capi di vestiario, da indossarsi solamente nelle ore in cui le prestazioni lo prevedono, dovranno risultare in perfetto ordine e la loro pulizia/manutenzione sarà a cura dell'artista del Coro.
Il cambio dei capi di vestiario avverrà previa restituzione dell'usato.
Eventuali inossevanze dell'obbligo di indossare tali capi di vestiario durante le prestazioni richieste dalla Direzione, dovranno essere rilevate dall'ispettore e comporteranno l'adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari.
OPERAI, personale area TECNICA e di SCENOGRAFIA
Orario di lavoro
L'orario di lavoro deve intendersi individuale.
Pertanto il lavoratore può essere impegnato, oltre che in squadre, anche singolarmente.
L'orario di lavoro può essere articolato per turni, sia individualmente sia per singole squadre, sia per gruppi di squadre con prestazioni da effettuarsi la mattina, il pomeriggio, la sera, anche in un unico orario continuato.
Il numerico delle squadre e la sua composizione, sia per prestazioni ordinarie che straordinarie, è determinato, di volta in volta dalla direzione in rapporto alle reali necessità, tenuto conto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
L'orario mensile, fissato in 169 ore, può essere distribuito su un massimo di 11 prestazioni settimanali e due giornaliere, in regime ordinario. Può essere pertanto programmata anche una sola prestazione giornaliera.
Ciascuna prestazione avrà durata minima di 3 ore fino ad un massima di 5 ore.
L'orario mensile di 169 ore è riferito a 26 giorni lavorativi e pertanto verrà proporzionalmente ridotto o aumentato in relazione al numero dei giorni lavorativi del mese.
Con riferimento alle 11 prestazioni settimanali si precisa quanto segue:
nella giornata precedente il riposo settimanale verrà effettuata un'unica prestazione in regime ordinario.
In caso di prove d'assieme con le masse artistiche, prova antegenerale, generale e spettacolo, potranno essere effettuate 2 prestazioni in regime ordinario.
L'11a prestazione in turno unico, prevista per la domenica è da effettuarsi nel corso della settimana, Durante tale prestazione non potrà essere effettuata alcuna forma di spettacolo forfetizzata e non.
Se durante la settimana per esigenze produttive non fosse possibile destinare alcun giorno all'effettuazione del turno unico e nel giorno precedente il riposo settimanale si verificase la necessità di effettuare una dodicesima prestazione finalizzata a prove antegenerali, generali o spettacoli, tale prestazione è da considerarsi orario di lavoro straordinario. Tale orario può essere recuperato con riposi compensativi, anche cumulabili, da fruirsi su richiesta dell'interessato, compatibilmente con le esigenze di produzione. A tal fine ogni ora al 50% corrisponderà ad 1 ora e mezza di recupero. Tali recuperi saranno effettuati nel periodo 1 settembre/31 luglio.
Se nella giornata di domenica per eccezionali necessità di produzione siano necessari due turni di lavoro, non finalizzati alle norme di cui sopra - prestazioni con le masse artistiche, antegenerali, generali e spettacoli)- (es. prove luci) essi saranno sostituiti con un'orario di lavoro continuato.
L'orario normale di lavoro giornaliero non può superare le 7 ore. Mensilmente e per un massimo di 12 ore, il limite di 7 ore giornaliero di cui sopra, potrà essere aumentato fino ad un massimo di 9 ore per non più di due volte alla settimana. Tali flessibilità orarie rientreranno, ovviamente, nel monte ore mensile e cumulate potranno essere recuperate anche con giornate libere.
La durata delle prestazioni relative agli spettacoli lirici, alle prove generali e antegenerali, comprese le operazioni di riordino del palcoscenico ai fini dell'esaurimento dell'orario di lavoro mensile, è forfetizzata, qualunque ne sia l'effettiva durata, in una durata convenzionale di 3 ore e 30 minuti, fatta eccezione per il reparto sartoria per il quale la durata convenzionale della prestazione è fissata in 4 ore comprensive delle operazioni di riordino dei costumi.
Qualora nella settimana venisse effettuata giornalmente una prestazione continuata di 6 ore comprensiva di una sosta di 15 minuti, ciascuna prestazione assorbirà convenzionalmente 6 ore e 30 minuti.
Diversamente (qualora venisse effettuata una prestazione unica di 6 ore non per sei volte alla settimana) ogni prestazione di 6 ore assorbirà convenzionalmente n. 7 ore.
Ai sensi di quanto previsto dal vigente C.C.N.L. di categoria il lavoratore dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l'inizio delle varie prestazioni e per verificare la funzionalità delle scene e delle attrezzature tecniche prima delle prove antegenerali, generali e dello spettacolo secondo l'ora fissata nell'ordine del giorno. Le eventuali convocazioni prima della recita, per altre necessità, saranno computate nel monte ore mensili.
Il Direttore dei servizi scenici e tecnici o per esso, il Direttore di palcoscenico, su specifica valutazione dei responsabili di settore, ha la facoltà di autorizzare l'anticipo del termine dell'orario di Lavoro- ordinario previsto dall'ODG per tutto il personale tecnico o parte di esso.
La Direzione dell'allestimento scenico o il Direttore di palcoscenico comunicherà l'autorizzazione all'ufficio ispettivo.
Nell'ambito dell'orario di lavoro programmato, il personale tecnico sarà tenuto a svolgere compiti inerenti la singola professionalità, ciò indipendentemente dalla tipologia della prestazione indicata all'ordine del giorno (montaggi, cambi, smontaggi, sgombero palcoscenico, ecc.).
Inizio prestazioni
Antimeridiane
- dalle h. 8 alle h. 9.30
- alle h. 8, in caso di unica prestazione giornaliera di sei ore.
Nei casi in cui l'orario di lavoro inizia alle ore 9.30, non potrà essere programmata una prestazione antimeridiana superiore a 4 h.
Pomeridiane.
Nel rispetto dell'intervallo tra le due prestazioni sottoindicato. La prestazione unica di 6 h. inizierà nella fascia oraria compresa dalle h. 14, o alle h. 18. In caso di due prestazioni, quella pomeridiana non inizierà prima delle ore 14.
Tuttavia, per produzioni all'aperto, potrà iniziare alle h. 20. L'orario effettuato dopo le h. 24 verrà regolato con la maggiorazione per lavoro notturno.
Intervallo tra le due prestazioni
L'intervallo tra le due prestazioni è fissato da un minimo di 1 ora e mezza ad un massimo di 2 ore e mezza, quest'ultimo può essere aumentato oltre che per gli spettacoli, prove generali e antigenerali anche per le prove in assieme con le masse artistiche.
Prestazioni in orario continuato con spettacolo
La Fondazione ha la facoltà di convocare in orario unico una singola categoria o parte di essa per la preparazione dello spettacolo e l'effettuazione dello stesso (il termine della prestazione coinciderà con la fine dello spettacolo).
La Fondazione ha altresì la facoltà di convocare in orario unico una singola categoria o parte di essa per l'effettuazione dello spettacolo e, alla fine dello stesso, al riassetto del palcoscenico in previsione di prove e/o spettacoli che non richieda smontaggio (es. interventi su elementi di attrezzeria, su "padellotti", su elementi di macchinismo ecc.).
Montaggi e smontaggi
Il personale tecnico potrà essere impiegato oltre che in regime ordinario in regime di lavoro straordinario diurno e notturno per le operazioni di:
- smontaggio delle strutture componenti l'allestimento scenico;
- preparazione, montaggio, smontaggio del Golfo Mistico;
- smontaggio di elementi scenici strutturali (parti di scenografie, fondali, quinte costruite);
- smontaggio completo struttura orchestrale e di balletto.
Tra il termine della prestazione straordinaria e l'inizio della prima prestazione devono essere trascorse almeno 9 ore.
Prestazioni straordinarie
Si ribadisce la norma contrattuale secondo la quale il personale è tenuto, entro i limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e salvo giustificati motivi di impedimento ad effettuare il lavoro straordinario diurno, il lavoro straordinario notturno, il lavoro festivo, il lavoro straordinario festivo che gli viene richiesto.
Nel corso della stessa giornata, come previsto contrattualmente, potranno essere richieste un massimo di 10 ore lavoro comprensivo delle ore in regime straordinario, Ciascun turno di lavoro, comprensivo dell'orario di lavoro ordinario e straordinario non potrà superare le 5 ore. In caso di doppio spettacolo, di antegenerale, generale e spettacolo, fermo restando il limite massimo di 10 ore giornaliere, uno dei due turni può essere prolungato fino ad un massimo di 6 ore.
L'orario deve considerarsi in regime straordinario a partire dal completamento dell'orario mensile determinato in relazione ai giorni lavorativi del mese o secondo le indicazioni dell'ordine del giorno, e verrà regolato con le maggiorazioni previste dal vigente C.C.N.L..
SMONTAGGI
Lo smontaggio delle componenti sceniche e illuminotecniche saranno, di norma, effettuate il giorno successivo all'ultima recita.
Qualora tale operazione si rendesse necessaria lo stesso giorno della recita e non fosse possibile effettuarla con una apposita squadra, lo smontaggio potrà essere effettuato al termine dell'orario ordinario e subito dopo lo spettacolo. In tal caso, la sua durata viene così forfetizzata:
1. Smontaggi presso la sede del Teatro ed in teatri similari
- Macchinisti, elettricisti: 5 ore e mezza
- Attezzisti, Sarte 3 ore e mezza
2. Smontaggi presso sedi non convenzionali:
- Macchinisti, elettricisti: 3 ore e mezza
- Attezzisti, Sarte 2 ore e mezza
- Lo smontaggio di allestimenti di particolare consistenza cosituirà oggetto di valutazione e accordo tra la Direzione e la RSU.
3. Lo smontaggio delle strutture allestite per l'attività sinfonica in sede e fuori sede e del golfo mistico, indipendentemente dal numero degli escutori è forfetizzato in 2 ore e mezza elevabili a 3 ore e mezza per concerti sinfonico-corali con organici complessivi superiori a 100 elementi.
4. Per macchinisti ed elettricisti lo smontaggio completo della camera acustica di proprietà del Teatro o di camera acustica di caratteristiche similari, viene forfetizzato in 3 ore e mezza.
Tali orari forfetizzati verranno compensati con le maggiorazioni previste dal CCNL per il lavoro straordinario diurno o notturno e non determineranno diritto al pernottamento.
La consistenza delle squadre sarà determinato dalla direzione su proposta dei rispettivi capi reparto tenendo conto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Maggiorazione lavoro a turni
La maggiorazione contrattuale per lavoro a turni compete a tutto il personale tecnico in quanto chiamato ad effettuare un orario variabile in rapporto alle esigenze di produzione finalizzato alla preparazione e/o esecuzione degli spettacoli e impegnato per tale attività a turni, fatta eccezione per gli addetti al reparto scenografia, al servizio di portineria, ai fattorini, agli addetti al servizio manutenzione a meno che questi ultimi non siano impegnati in forma continuativa durante gli spettacoli.
Tale maggiorazione verrà riconosciuta per tutte le giornate lavorative all'anno con esclusione dei periodi in cui il dipendente risulta, a qualsiasi titolo, assente dal lavoro (ferie, aspettative e per assenze senza assegni).
La maggiorazione viene mantenuta per il personale tecnico di area di palcoscenico che temporaneamente e comandato a prestare la propria opera nei laboratori e/o magazzini.
Parimenti verrà corrisposta la maggiorazione ai lavoratori dei laboratori chiamati a prestare la propria opera nell'area di palcoscenico, per i giorni effettivi di prestazione nell'area suddetta.
Assenze
Al fine del computo delle ore mensili, le festività infrasettimanali e le ferie programmate assorbiranno un orario giornaliero di 6 ore e 30 minuti. Le assenze per malattia, aspettative, permessi retribuiti e non, ecc., assorbiranno 6 ore e 30 minuti.
Ai soli fini della determinazione individuale del premio di produzione, la malattia inferiore alle 24 ore verrà calcolata non meno di mezza giornata.
Mobilità e obblighi
Ciascun dipendente può essere assegnato, anche non temporaneamente, ad altro incarico, purchè ciò non comporti alcun peggioramento economico, nè alcun mutamento sostanziale della sua posizione contrattuale nei confronti della Fondazione.
Il lavoratore, nell'ambito del reparto di appartenenza, è tenuto a svolgere funzioni diverse in relazione al suo inquadramento categoriale.
Il personale addetto alle costruzioni, alla scenografia e all'attrezzeria è tenuto a svolgere tutti i lavori connessi alla sua specifica professionalità, che prevede anche l'utilizzo di materiali diversi da qualli tradizionali, in relazione alle nuove tecniche degli allestimenti scenici.
Il personale tecnico è tenuto, negli orari normali di lavoro, a svolgere attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Il personale tecnico è altresì tenuto a prestare la sua opera sia in occasione della cessione del teatro a terzi, sia per manifestazioni collaterali ospiti della Fondazione e comunque in tutta la produzione della Fondazione, in qualunque luogo, al chiuso o all'aperto, essa venga realizzata.
La qualifica ricoperta non esime il lavoratore dall'assolvere compiti di categorie inferiori.
I tecnici di palcoscenico comandati ai laboratori o ai magazzini sono tenuti ad adeguare l'orario di lavoro a quello effettuato dal reparto a cui sono temporaneamente assegnati.
Ciò vale anche per il personale dei laboratori e dei magazzini comandato al palcoscenico.
Passaggi di categoria
I passaggi al livello categoriale superiore ( da liv. 4° a 3°B), correlato all'anzianità di servizio, previsto dal vigente CCNL, avverranno, previa informazione alla RSU con provvedimento del Sovrintendente, su proposta del Direttore del personale, sulla base di giudizi positivi del Caporeparto, del Direttore dell'allestimento scenico e del Direttore di palcoscenico.
FERIE
Il personale tecnico potrà fruire individualmente compatibilmente con le esigenze tecniche organizzative di n° 4 giorni di ferie. Tali giorni dovranno essere richiesti almeno 30 giorni prima della loro effettuazione
INDUMENTI e Attrezzi di LAVORO
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 114 del vigente CCNL per cui la Fondazione fornisce agli operai gli attrezzi indispensabili alle prestazioni lavorative nonchè gli indumenti di lavoro, verranno forniti i seguenti attrezzi ed indumenti di lavoro:
Attrezzi di Lavoro
La fornitura avverrà secondo le richieste del Direttore dei servizi scenici e tecnici che provvederà, ove occorra a consultare i responsabili dei reparti tecnici ed il responsabile per la sicurezza con particolare riguardo alle dotazioni di sicurezza a norma di legge.
Indumenti di lavoro:
La forniturà avverrà, a cura dell'ufficio economato, in relazione alle condizioni di usura degli indumenti precedentemente consegnati, previa restituzione dell'usato e comunque non prima dei limiti temporali sottoindicati. Le richieste di rinnovo dovranno essere inoltrate all'economato a cura dei rispettivi capi reparto.
XXXXXXXXXXX, ATTREZZISTI, ELETTRICISTI, SCENOGRAFI fornitura biennale:
n° | 2 | PANTALONI (tela) o SALOPETTE |
n° | 2 | CAMICIE (flanella e/o cotone ) m. lunga e/o m. corta |
n° | 2 | Camicie o pantaloni (come sopra) a scelta individuale |
n° | 1 | GIACCA(tela) o VESTAGLIA |
n° | 1 | GIUBBINO immbottito fornitura quinquennale |
Per i conducenti della motobarca verranno messi a disposizione Xxxxxx in rapporto alle necessità.
SARTORIA fornitura annuale
n° 2 VESTAGLIE
La presente fornitura potrà essere rivista dalla Direzione in relazione alle mutate condizioni operative in occasione del ripristino della sede del Teatro.
Gli indumenti riporteranno applicati, se possibile il logo del Teatro
La pulizia/manutenzione di tali indumenti, sarà a cura del dipendente.
IMPIEGATI
La Direzione ritiene che l'articolazione degli orari di lavoro degli impiegati prevista dall'accordo aziendale che si sottoriporta, necessiti di una radicale revisione.
Le parti si impegnano pertanto ad aprire entro il 30.6.1999 un tavolo di trattativa con lo scopo di rivedere la loro articolazione in modo rispondente alle esigenze della Fondazione. Nel caso tale trattativa non si concludesse entro il 31.12.1999, la Direzione definirà l'articolazione degli orari del personale amministrativo con riferimento alle norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e con le flessibilità dell'orario di lavoro previste dal presente accordo aziendale.
Nelle more della conclusione dell'anzidetta trattativa e comunque non oltre il 31.12.1999 gli impiegati effettueranno gli orari di lavoro in essere alla data di sottoscrizione del presente accordo con le flessibilità in essere.
FLESSIBILITA'
Nell'ambito di un massimale orario di 9 ore giornaliere la Direzione potrà richiedere agli impiegati e agli addetti ai servizi flessibilità orarie. Il recupero di tali orari verrà effettuato con modalità disposte dal Direttore del Personale sentito l'interessato.
Accordo aziendale vigente Orario di lavoro
L'orario di lavoro contrattuale degli impiegati deve intendersi individuale e pertanto può essere articolato in forme diverse in relazione alle diverse realtà operative dei singoli uffici e servizi, con riguardo alla diversificazione dei ruoli e delle necessità di presenza dei singoli impiegati.
Ciò premesso, vengono individuate le quattro seguenti possibili articolazioni dell'orario.
1) Impiegati che sono tenuti ad assicurare la propria presenza lavorativa, in relazione all'attività palcoscenico, anche in occasione degli spettacoli
L'orario settimanale di 39 ore verrà distribuito su un massimo di 11 prestazioni settimanali e due giornaliere, ciascuna delle quali sarà di durata non inferiore a 2 ore e mezza e non superiore a 4 ore.
Agli anzidetti impiegati impegnati nella preparazione-esecuzione degli spettacoli ed impegnati durante gli stessi compete la maggiorazione contrattuale per lavoro a turni per tutte le giornate lavorative dell'anno, con esclusione dei periodi di assenza per ferie, aspettative e per assenze senza assegni.
2) Impiegati impegnati in servizi la cui presenza si rende necessaria in occasione degli spettacoli (in sede e fuori sede) in relazione alle esigenze relative ai rapporti con l'utenza e la stampa.
Gli anzidetti impiegati, effettueranno di norma l'orario unico. Tuttavia, qualora si rendesse necessaria la loro presenza durante gli spettacoli l'orario giornaliero di ó ore e mezza si articolerà in due prestazioni, ciascuna delle quali sarà di durata non inferiore a 2 ore e mezza e non superiore a 4 ore.
3) Impiegati impegnati in uffici e servizi più strettamente legati all'attività di palcoscenico e dei complessi, nonchè ai rapporti con l'utenza e con l'esterno
Ufficio allestimenti scenici
da lunedì a giovedì- dalle 8.30 alle 13.30;
- dalle 14.30 alle 17.15;
Venerdì - dalle 8.30 alle 13.30;
- dalle 14.30 alle 17.30.
Ufficio produzione
lunedì e Sabato - dalle 9.00 alle 13.30;
da martedì a venerdì - dalle 9.00 alle 13.30.
- dalle 15.00 alle 18.00.
Ispettori orchestra e coro
L'orario giornaliero sarà correlato dai rispettivi complessi artistici e assicurerà una presenza di 39 ore settimanali secondo le articolazioni di cui al punto 1.
Archivio musicale
da martedì a sabato - dalle 8.00 alle 12.00;
- dalle 15.30 alle 18.30;
domenica - dalle 8.30 alle 12.00.
Servizio di biglietteria
da lunedì a sabato - dalle 8.50 alle 12.40;
- dalle 15.40 alle 18.20.
Con idonea articolazione, da stabilire settimanalmente, dovranno altresì venire assicurate le esigenze connesse agli spettacoli, purchè non si superino le due prestazioni giornaliere.
Nel caso in cui si rendesse necessaria la presenza di domenica, il normale riposo sarà posticipato a lunedì.
In caso di unica prestazione domenicale l'orario di lavoro si esaurirà con lo spettacolo.
Servizio di sala
da lunedì a sabato - dalle 8.00 alle 14.00;
Nei giorni in cui sono programmate prove antigenerali, generali e spettacoli al di fuori di tale orario, l'orario medesimo sarà articolato nei termini di cui al punto 2.
Nelle altre settimane l'orario potrà essere articolato nei termini di cui al punto 4). L'inizio della prima prestazione non potrà avvenire prima delle ore 9.
Nel caso in cui la domenica si rendesse necessaria la presenza del servizio di sala, il normale riposo settimanale sarà posticipato al lunedì.
In caso di unica prestazione domenicale, l'orario di lavoro si esaurirà con lo spettacolo.
Compatibilmente con le esigenze di servizio o nei periodi di ridotta attività, il Direttore del personale, su proposta dei direttori competenti, ha facoltà di far effettuare l'orario unico o ripartire l'orario settimanale su 5 giorni lavorativi.
4) Rimanenti impiegati preposti ad attività prettamente amministrativa, anche di carattere artistico, il cui orario può essere effettuato pressochè continuativamente in regime di orario unico.
Per tali impiegati l'orario verrà effettuato in regime di prestazione unica continuata dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dal lunedì al sabato.
Tuttavia, per una miglior organizzazione del lavoro, efficienza ed economicità, l'orario settimanale potrà venire articolato su cinque giorni con due rientri pomeridiani di tre ore ciascuno e purchè l'intervallo fra le due prestazioni non sia inferiore a mezz'ora e non superiore a due.
Detti rientri, la cui pianificazione dovrà essere effettuata dalle rispettive direzioni almeno la settimana prima a quella in cui vengono effettuati, assorbe l'orario lavorativo del lunedì o del sabato.
Il giorno di effettuazione di detti rientri può essere variato dalla direzione con preavviso di almeno 24 ore.
La direzione potrà altresì far effettuare i rientri al mattino, facendo così effettuare l'orario di 6 ore al pomeriggio. In questo caso la seconda prestazione non potrà superare le h. 19.
Qualora si verificasse una malattia nel giorno previsto per un rientro, il rientro medesimo si considera effettuato. In questo caso l'assenza dovrà essere giustificata da certificazione medica.
Le pianificazioni degli orari settimanali di ciascun ufficio dovranno essere preventivamente trasmesse all'ufficio ispettivo a cura delle rispettive direzioni, dopo il nulla osta del Direttore del personale.
Agli impiegati di cui ai punti 2 e 3 impegnati durante gli spettacoli compete la maggiorazione contrattuale per lavoro a turni per le sole giornate in cui viene effettuato lo spettacolo.
L'orario di lavoro dei Funzionari è fissato in 39 ore settimanali.
SERVIZI di Portineria-Centralino e Fattorini:
L'orario di lavoro è fissato in 39 ore settimanali e può essere articolato su due prestazioni giornaliere di durata non superiore alle 9 ore complessive. Ogni prestazione avrà durata minima di 3 ore e massimo di 4 ore e trenta minuti. L'intervallo tra le due prestazioni viene fissato solo con riferimento alla durata minima che non potrà essere inferiore a mezz'ora.
Potrà anche essere effettuata in accordo con tutto il personale del servizio di portineria-centralino anche un'unica prestazione giornaliera di durata non superiore alle 9 ore.
Il giorno di riposo settimanale potrà essere differenziato tra gli addetti.
La distribuzione dell'orario di lavoro e la fissazione della giornata di riposo settimanale verrà disposta dal responsabile del servizio previa approvazione del Direttore del personale.
Gli addetti al servizio di portineria opereranno nell'osservanza dell'apposito regolamento disposto dalla Direzione.
Gli addetti al servizio di Portineria-Centralino operano interscambiabilmente in relazione alle necessità di servizio.
In caso di necessità i fattorini possono essere incaricati a assolvere le funzioni del servizio Portineria- Centralino e viceversa.
Compatibilmente con le esigenze di servizio potrà essere applicato l'orario di 36 ore previsto per gli impiegati.
Permesso senza assegni
Potranno essere richiesti permessi non retribuiti della durata di trenta minuti e multipli. Tali permessi, che saranno concessi compatibilmente con le esigenze di servizio, potranno anche essere recuperati, su disposizione della direzione, con orari di lavoro pomeridiani, indicati dalla direzione stessa, di durata non inferiore ad un'ora fermo restando l'intervallo minimo di mezz'ora tra le due prestazioni.
Flessibilità inizio prestazioni
Per gli impiegati amministrativi, non legati al "palcoscenico", l'inizio dell'orario di lavoro antimeridiano può essere ritardato di mezz'ora. Tale orario deve essere recuperato nella stessa giornata in prolungamento della prestazione, fermo restando la possibilità di accedere alla normativa sul permesso senza assegni. A fronte di comprovate necessità il direttore del personale, sentite le Direzioni Competenti, potrà discrezionalmente concedere un'ulteriore mezz'ora per predeterminati periodi. Fermo restando il termine delle prestazione alle 14.30, tale mezz'ora sarà recuperata con le stesse modalità previste per il recupero di permessi senza assegni.
MOBILITÀ e obblighi
Ciascun impiegato può essere assegnato con motivato provvedimento, sentita la RSU e le XX.XX. territoriali, anche non temporaneamente, ad altro incarico, purchè ciò non comporti alcun peggioramento economico nè alcun mutamento sostanziale della sua posizione contrattuale nei confronti della Fondazione.
PARTE ECONOMICA
Area Artistica
Tenuto conto della specificità delle eventuali alternanze possibili in varia misura nell'Area artistica e, per i professori d'orchestra dell'apporto del proprio strumento con relativa manutenzione e a fronte di quanto previsto dal presente accordo aziendale in materia di flessibilità orarie, di obblighi, di modalità delle prestazioni lavorative, e di quant'altro derogante dalla normativa del CCNL, al personale dipendente viene corrisposto a partire dal 1° febbraio 1999 un assegno di incentivazione alla produttività così determinato:
1. Elemento Distinto della Retribuzione corrisposto mensilmente per 12 mensilità non computabile ad alcun effetto nella retribuzione e non utile ai fini di alcun istituto contrattuale e di legge, fatta eccezione per il Trattamento di Fine Rapporto.
categoria livello E.D.R. mensile
Orchestra* 1 1.025.000
2 994.000
3 954.000
4 e 5 891.000
Coro 5 e 6 556.000
Maestri 1 820.000
2 787.000
3 747.000
*) Per i professori d'Orchestra che hanno l'obbligo di uno o più strumenti affini di loro proprietà (Xxxxxxxx, Corno inglese, Clarinetto piccolo, Clarinetto basso, Controfagotto e Trombone basso) l'E.D.R. mensile viene elevato di £. 50.000.
Per le Arpe viene ridotto di £. 50.000 e per i pianoforti di £ 100.000.
2. Elemento Aggiuntivo Distinto della Retribuzione di £ 135.000, non computabile ad alcun effetto nella retribuzione e non utile ai fini di alcun istituto contrattuale e di legge, da corrispondersi mensilmente ai professori d'Orchestra per 12 mensilità
Il suddetto E.A.D.R. viene ridotto di 65.000 per le "Arpe" e non viene corrisposto ai "Pianoforti".
L'EDR e l'EADR verranno proporzionalmente ridotti in relazione alle mancate prestazioni lavorative del singolo lavoratore conseguenti a permessi senza assegni, assenze ingiustificate, aspettativa, sospensione per motivi disciplinari.
3. Elemento Aggiuntivo Giornaliero Distinto della Retribuzione, non computabile ad alcun effetto nella retribuzione e non utile ai fini di alcun istituto contrattuale e di legge, da corrispondersi mensilmente sulla base degli effettivi giorni di presenza lavorativa ivi comprese le assenze per malattia giustificate da certificazione medica per il personale impegnato in produzione.
categoria | livello | E.A.G.D.R. |
Orchestra | 1 | 33.000 |
2 | 30.500 | |
3 | 22.000 | |
4 e 5 | 17.900 | |
Coro | 5 e 6 | 12.100 |
Maestri | 1 | 15.600 |
2 | 14.900 | |
3 | 14.300 |
Per i professori d'orchestra inquadrati nel 4° livello ai quali è corrisposta la maggiorazione del 2,78% del minimo tabellare prevista dal CCNL, l'anzidetto E.D.R. previsto per il 4° livello sarà maggiorato della percentuale del 2,78%.
La comunicazione della dispensa dalla presenza precedentemente programmata, effettuata entro le ore 13 del giorno precedente, non farà maturare l' E.A.G.D.R.
Area Tecnica e Amministrativa
A fronte di quanto previsto dal presente accordo aziendale in materia di flessibilità orarie, di obblighi, di modalità delle prestazioni lavorative e di quant'altro derogante dalla normativa del CCNL, al personale dipendente viene corrisposto a partire dal 1° febbraio 1999 un assegno di incentivazione alla produttività così determinato:
1. Elemento Distinto della Retribuzione corrisposto mensilmente per 12 mensilità non computabile ad alcun effetto nella retribuzione e non utile ai fini di alcun istituto contrattuale e di legge, fatta eccezione per il Trattamento di Fine Rapporto.
categoria | livello | E.D.R. |
Operai e Scenografi | 1 | 483.000 |
2 | 458.000 | |
3A | 422.000 | |
3B | 402.000 | |
4 | 372.000 | |
5 | 337.000 | |
Impiegati | FB | 471.000 |
1 | 441.000 | |
2 | 420.000 | |
3A | 396.000 | |
3B | 371.000 | |
4 | 341.000 | |
Servizi | 4 | 341.000 |
2. Elemento Aggiuntivo Distinto della Retribuzione, non computabile ad alcun effetto nella retribuzione e non utile ai fini di alcun istituto contrattuale e di legge, da corrispondersi mensilmente per 12 mensilità
ategoria livello E.A.D.R.
Operai e Scenografi | 1 | 48.300 |
2 | 45.800 | |
3A | 42.200 | |
3B | 40.200 | |
4 | 37.200 | |
5 | 33.700 | |
Impiegati | FB | 47.100 |
1 | 44.100 | |
2 | 42.000 | |
3A | 39.600 | |
3B | 37.100 | |
4 | 34.100 | |
Servizi | 4 | 34.100 |
L'EDR e l'EADR verranno proporzionalmente ridotti in relazione alle mancate prestazioni lavorative del singolo lavoratore conseguenti a permessi senza assegni, assenze ingiustificate, aspettativa, sospensione per motivi disciplinari.
DISPOSIZIONI FINALI
Le parti convengono che:
a) I benefici economici previsti dal presente accordo devono essere soggetti alle seguenti condizioni e verifiche:
1. essere vincolati ad effettivi incrementi di produttività;
2. avere copertura previsionale nei bilanci annuali;
3 trovare rispondenza a quanto previsto dal citato accordo nazionale di rinnovo del CCNL 2 2.5.1992, 29.1.1996, come modificati ed integrati dall'Accordo 25.3.1996, riguardante la " contrattazione aziendale ".
Con riguardo alla copertura di cui al punto 2. la compiuta operatività del presente accordo. sarà decisa dalla Fondazione con cadenza annuale, previo confronto con la RSU e le OOSS territoriali,
A tal fine la Direzione consegnerà alla RSU e alle OOSS territoriali i bilanci.
b) Con cadenze annuali, si riuniranno la Direzione della Fondazione, la R.S.U e le XX.XX. teritoriali, al fine di verificare il rispetto delle finalità dell'accordo aziendale e dei risultati conseguiti con particolare riguardo al miglioramento costante del rapporto fra costi di produzione ed entrate.
c) L' E.D.R. , l'E.A.D.R. e l'E.A.G.D.R. di cui sopra sono stati determinati ai sensi di quanto previsto dal punto 12, comma 1 sub 3 dagli accordi nazionali 29.1.1996 di rinnovo del CCNL, come modificati ed integrati dall'accordo 25.3.1996. Assorbono, altresì, ogni indennità già assorbita da precedenti accordi aziendali.
d) Il presente accordo aziendale potrà essere modificato, previa contrattazione con la RSU e le OOSS territoriali, a fronte di intervenute modificazioni della normativa del CCNL tali da sminuire l'efficacia delle norme aziendalmente definite.
e) Gli E.D.R., E.A.D.R. e E.A.G.D.R. previsti dal presente Accordo aziendale non vengono corrisposti ai dipendenti della Fondazione ai quali, in conseguenza di trattamenti individuali, non sia applicabile la normativa del presente Accordo aziendale.
f) Il presente accordo aziendale, sostituisce integralmente, abrogandoli, tutti i precedenti accordi, pattuizioni, usi e consuetudini aziendali, relativamente, al personale al quale è applicato e avrà validità dal 1.2.1999 fino al 31.12.2002.
I conteggi, i conguagli e le flessibilità previsti su base annua con riferimento agli EDR giornalieri decoreranno dal 1.1.1999, considerando come erogato l'EDR minimo garantito del mese di gennaio 1999.
g) Il presente accordo, che si colloca nel rispetto di quanto previsto dagli accordi di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria 29 gennaio 1996 come modificato ed integrato dall'accordo 25.3.1996 (con riguardo al punto 12 - contrattazione integrativa aziendale), verrà trasmesso e depositato entro trenta giorni dalla sua definitiva sottoscrizione per la sua operatività, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro di Venezia, ai fini dell'applicazione del regime di decontribuzione per gli accordi aziendali, previsto dall'art. 2 del DL 25.3.1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23.5.1997, n° 135.
e) La Fondazione si impegna a distribuire a tutti i dipendenti copia del contratto aziendale.
Il presente accordo è stato approvato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione nella riunione del 2 marzo 1999.
l. a. s.
La Direzione della Fondazione
Le Segreterie delle OO. SS territoriali
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La R.S.U.
PROTOCOLLO D'INTESA AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO AZIENDALE 23 marzo 1999
(1)
Tenuto conto che l'indennità strumento prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro non è stata rivalutata dall'anno 1992, ai Professori d'orchestra in servizio a tempo indeterminato alla data di sottoscrizione del presente accordo, con esclusione dell'arpa e del pianoforte, viene riconosciuta, con decorrenza dal 1.9.1997 e fino al 31.1.1999, un' Indennità strumento integrativa di lire 135.000 mensili.
Tale riconoscimento economico deve pertanto intendersi comprensivo di ogni eventuale rivalutazione di tale indennità riferita al periodo 1992/1999.
l. a. s.
Venezia, 12.2.1999
La Direzione della Fondazione
Le Segreterie delle OO. SS territoriali
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La R.S.U.
PROTOCOLLO D'INTESA AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO AZIENDALE 23 marzo 1999
(2)
Considerato che l'ultimo accordo aziendale è stato definito nell'anno 1989 e tenuto conto della specificità delle alternanze produttive in relazione alle diversificate possibilità d'impiego attuabili in varia misura per il personale dei complessi Orchestrale e Corale; viene riconosciuto al personale di tali complessi in servizio nei giorni 16, 17 e 18 dicembre 1998, un'indennità 'una tantum" di vacanza contrattuale pari a 1/26° della retribuzione per ciascuno di tali giorni.
Con il riconoscimento di tale indennità si pone anche fine ad ogni vertenza passata presente e futura in relazione al contenzioso in essere in merito all'irricevibilità della prestazione disposta dalla Direzione per le suddette giornate.
Venezia, 12.2.1999
La Direzione della Fondazione
l. a. s.
Le Segreterie delle OO. SS territoriali
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La R.S.U.
PROTOCOLLO D'INTESA AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO AZIENDALE 23 marzo 1999
(3)
In caso di ritardo nell'inizio delle prestazioni lavorative, per cause non previste e imponderabili, non individuali, che impediscono oggettivamente l'arrivo nella sede di lavoro rispetto all'orario previsto è in facoltà della direzione della Fondazione, in relazione alle diversità operative delle categorie di lavoratori, corrispondere l'ordinaria retribuzione. ovvero far recuperare il tempo perduto.
Eventuali situazioni di ritardi individuali, mediamente difformi da quelli degli altri lavoratori, comporteranno le opportune valutazioni della direzione.
La Direzione della Fondazione
Le Segreterie delle OO. SS territoriali
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