CAPO I
NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' - STATUTO
CAPO I
DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA
Articolo 1 - Denominazione
1.1 E' costituita una Societa' di Mutuo Soccorso con la denominazione di
"Mutualitas - Societa' di Mutuo Soccorso" Articolo 2 - Sede
2.1 La Societa' ha sede nel Comune di Milano.
Articolo 3 - Oggetto
3.1 La Societa' non ha fini di lucro.
Scopo della Societa' e' la solidarieta' in tutte le forme e le modalita' consentite dalla legge e dallo Statuto, nel rispetto dei principi mutualistici.
La Societa' espleta la propria attivita' a favore dei soci e dei loro familiari conviventi nei limiti delle proprie disponibilita' finanziarie e patrimoniali realizzando, in forma diretta o indiretta anche tramite la gestione associata con altri organismi, enti o soggetti pubblici/privati, interventi assistenziali integrativi, sostitutivi o aggiuntivi a quanto previsto dal sistema pubblico di protezione sociale.
In particolare la Societa' si propone l'erogazione di:
a) trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidita' al lavoro, nonche' in presenza di inabilita' temporanea o permanente;
b) sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
c) servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
d) contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.
Le attivita' previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei Fondi Sanitari Integrativi di cui al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
In aggiunta alle erogazioni sopra descritte, la Societa' puo' promuovere attivita' di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalita' di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.
Per il raggiungimento degli scopi sociali, a titolo esemplificativo, la Societa' puo':
- stabilire rapporti con associazioni, enti, organismi operanti nel campo della Mutualita', della Cooperazione e del Volontariato a livello nazionale, europeo ed internazionale.
- stipulare accordi o convenzioni con:
i) societa' di servizi specializzate nel settore sanitario, assicurativo, parasanitario;
ii) enti Pubblici o privati, strutture ospedaliere, istituti di cura, centri polispecialistici, laboratori di analisi e diagnostica strumentale;
iii) ordini professionali di medici specialistici e non, centri di assistenza infermieristica o domiciliare, enti ed associazioni di volontariato;
iv) aziende produttrici per la fornitura di presidi medici, ortopedici e terapeutici;
v) stabilimenti ed istituti termali, alberghi e pensioni, al fine di realizzare condizioni vantaggiose sia per la cura che per il soggiorno;
- attuare ricerche e studi, curare pubblicazioni (ad esclusione di edizione di quotidiani), organizzare seminari e campagne di diffusione, istituire corsi e borse
di studio nel settore assistenziale;
- compiere operazioni immobiliari e mobiliari purche' direttamente o indirettamente attinenti allo scopo sociale;
- promuovere ogni altra iniziativa utile al conseguimento degli scopi sociali. L'attivita' finanziaria, compresa quella di assunzione di partecipazioni, non potra' essere svolta nei confronti del pubblico.
Articolo 4 - Durata
4.1 La durata della Societa' e' fissata sino al 31/12/2100 e puo' essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea dei Soci.
CAPO II
SOCI
Articolo 5 - Soci
5.1 Il numero dei Soci e' illimitato.
I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:
a) Soci Ordinari;
b) Soci Ordinari Convenzionati;
c) Soci Sostenitori;
d) Soci Promotori.
5.2 Sono Soci Ordinari: tutte le persone fisiche residenti in Italia che facciano
richiesta di adesione alla Societa'.
L'ammissione del Socio Ordinario, subordinata al versamento dei contributi associativi di iscrizione, si intende accettata se il Consiglio di Amministrazione entro il termine di 30 (trenta) giorni non rifiuta, con propria delibera, la richiesta di adesione.
5.3 Sono Soci Ordinari Convenzionati: le persone fisiche residenti in Italia,
iscritte collettivamente tramite: enti, associazioni, sindacati, societa', aziende - di seguito i "Richiedenti" - ai quali per legge, per disposizioni statutarie, in conformita' a contratti di lavoro, accordi o regolamenti aziendali, sia attribuita la facolta' di affidare alla Societa' l'attuazione di Piani Assistenziali o Sanitari Integrativi.
L'ammissione dei Soci Ordinari Convenzionati, subordinata al versamento dei contributi associativi di iscrizione da parte dei Richiedenti, deve necessariamente essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
5.4 Sono Soci Sostenitori: le persone fisiche o giuridiche che contribuiscano
economicamente o fattivamente al raggiungimento degli scopi associativi ed ai quali siano riconosciuti particolari e comprovati meriti nella realizzazione degli stessi.
L'ammissione dei Soci Sostenitori e' deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
I Soci Sostenitori sono tenuti al versamento dei contributi associativi di iscrizione solo se richiedono l'iscrizione di Soci Ordinari Convenzionati, ai sensi di quanto stabilito nel precedente articolo 5.3.
5.5 Sono Soci Promotori: le Societa' di Mutuo Soccorso in rappresentanza dei
propri iscritti purche' essi siano beneficiari delle prestazioni erogate dalla Societa', nonche' i Fondi Sanitari Integrativi in rappresentanza dei propri iscritti. L'ammissione dei Soci Promotori, subordinata al versamento dei contributi associativi a favore dei propri iscritti, deve necessariamente essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
5.6 L'attivazione dei Piani di Assistenza o Sanitari, attuati dalla Societa', e' subordinata al versamento dei contributi d'assistenza.
Articolo 6 - Doveri e diritti dei Soci
6.1 La qualita' di Socio, che non puo' essere a tempo determinato, salvo le cause di recesso ed esclusione disciplinate dall'articolo 7 del presente Statuto, comporta:
-l'accettazione del presente Statuto e di eventuali regolamenti o disposizioni deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- l'osservanza delle deliberazioni assembleari;
-il versamento dei contributi associativi.
6.2 Ogni Socio ha il diritto ed il dovere di partecipare alla vita associativa e puo' essere eletto a cariche sociali ad esclusione dei Soci Sostenitori.
6.3 Ogni Socio ha diritto ad un voto in Assemblea.
6.4 I Soci Sostenitori hanno diritto di designare sino ad 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio di Amministrazione, da scegliersi tra i Soci Ordinari ed i Soci Ordinari Convenzionati.
Articolo 7 - Recesso, esclusione e decadenza da Socio
7.1 Il Socio puo' recedere dalla Societa' dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato 3 (tre) mesi prima della sua chiusura, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.
Il Socio che non voglia piu' avvalersi di uno specifico Piano Assistenziale attuato dalla Societa', deve darne disdetta - con comunicazione al Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento - entro il termine temporale fissato nel regolamento disciplinante il Piano.
7.2 Il Socio puo' essere escluso dalla Societa', con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione, nei seguenti casi:
a) condanne in via definitiva a pene detentive, escluse le condanne per reati colposi;
b) utilizzo di qualsiasi mezzo illecito finalizzato ad ottenere sussidi o prestazioni altrimenti non dovuti;
c) comprovati danni arrecati alla Societa';
d) inosservanza o inadempienza dello Statuto, dei regolamenti e delle disposizioni del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea;
e) mancato pagamento delle quote di iscrizione di cui all'art. 9.1., lett a), entro il termine del 31 marzo di ogni anno ovvero nel piu' ampio termine previsto nel Regolamento;
f) mancata regolarizzazione della propria posizione contributiva relativa alla quota assistenziale di cui all'art. 9.1., lett. b), entro 30 (trenta) giorni dall'ingiunzione a pagare deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Il Socio che non risulti in regola con il versamento dei contributi associativi dovuti per accedere ai Piani Assistenziali o Sanitari attuati dalla Societa' non ha diritto a ricevere alcuna prestazione prevista da tali Piani;
g) cessazione degli effetti, per qualsiasi ragione, degli Statuti, contratti, accordi o regolamenti aziendali in base ai quali i Soci Ordinari Convenzionati sono stati iscritti alla Societa'.
7.3 Il Socio che abbia esercitato il recesso o sia stato escluso dalla Societa' non ha diritto a ricevere alcuna prestazione ne' puo' vantare alcuna pretesa di restituzione dei contributi associativi versati da se' stesso o dai Richiedenti tramite i quali e' stato iscritto alla Societa'.
Articolo 8 - Riammissione
8.1 Il Socio che abbia esercitato il recesso dalla Societa' puo' in qualunque momento chiederne la riammissione, tuttavia - parimenti al Socio che abbia dato disdetta ai Piani Assistenziali o Sanitari attuati dalla Societa' - potra' richiedere l'attivazione di detti Piani in base alle condizioni previste nei regolamenti che disciplinano tali assistenze.
8.2 Il Socio escluso dalla Societa' potra' chiederne la riammissione solo nei casi previsti dall'articolo 7:
- lettera e), per una sola volta, versando comunque alla Societa' i contributi
scaduti ancora dovuti;
- lettera f), in qualita' di Socio Ordinario.
Articolo 9 - Contributi associativi
9.1 I contributi associativi dovuti dai Soci si distinguono in:
a) contributi associativi d'iscrizione - dovuti all'atto della richiesta di ammissione alla Societa' ed in seguito con ricorrenza annuale;
b) contributi associativi d'assistenza - dovuti per l'attivazione dei Piani Assistenziali o Sanitari attuati dalla Societa'.
9.2 L'entita' dei contributi e' deliberata annualmente dal Consiglio di Amministrazione .
CAPO III
PATRIMONIO SOCIALE - RENDICONTO ECONOMICO
Articolo 10 - Patrimonio sociale
10.1 Il patrimonio sociale e' costituito:
a) dal fondo sociale formato dai contributi associativi d'iscrizione non utilizzati a copertura dei costi e degli oneri sostenuti dalla mutua per l'erogazione delle prestazioni dovute ai Soci;
b) dal fondo di riserva legale;
c) da ogni altra riserva, fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
d) da donazioni o atti di liberalita', da proventi, lasciti, sovvenzioni, partecipazioni e ogni altro contributo pubblico o privato. In merito alle liberalita' pervenute alla Societa' a beneficio di determinate iniziative si richiama l'applicazione dell'articolo 8 della L. 3818/1886.
10.2 Le disponibilita' finanziarie del patrimonio sociale sono generalmente impiegate in immobili, in titoli di Stato e in depositi presso Istituti di Credito, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.
10.3 Il patrimonio sociale non puo' essere utilizzato o destinato a fini diversi da quelli statutari. E' altresi' fatto divieto alla Societa' di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita della Societa', salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Articolo 11 - Esercizio sociale
11.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Articolo 12 - Rendiconto economico
12.1 Il bilancio consuntivo, corredato da una relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale, deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, entro il mese di Aprile dell'anno successivo, o in caso di particolare necessita' entro sei mesi dalla dalla chiusura dell'esercizio sociale.
12.2 Il bilancio consuntivo viene comunicato, con la relazione, al Collegio Sindacale, almeno 30 (trenta) giorni prima di quello in cui avviene la
discussione in Assemblea. Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia, con la relazione dei Consiglieri e dei Sindaci, nella Sede Sociale, durante i 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea di approvazione.
12.3 Il bilancio preventivo verra' redatto dai Consiglieri e corredato da una relazione sul prevedibile andamento della gestione sociale.
CAPO IV
ORGANI DELLA SOCIETA' - ASSEMBLEA
Articolo 13 - Organi della societa'
13.1 Sono organi della Societa':
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale.
Articolo 14 - Attribuzioni dell'Assemblea
14.1 L'Assemblea e' ordinaria o straordinaria.
14.2 All'Assemblea ordinaria spetta:
- approvare il bilancio annuale;
- eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- trattare tutti gli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.
14.3 L'assemblea straordinaria delibera:
- sulle modifiche statutarie;
- sullo scioglimento della Societa';
- sulla nomina dei liquidatori.
Articolo 15 - Diritto di voto
15.1 Hanno diritto al voto in Assemblea tutti i Soci che risultano iscritti nel Libro dei Soci ed in regola con il pagamento della quota di iscrizione di cui all'articolo 9.1., lettera a), cosi' come previsto dal Regolamento.
15.2 Ciascun Socio ha diritto ad un solo voto e puo' farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta; nessun socio puo' rappresentare piu' di 3 (tre) soci.
Articolo 16 - Convocazione
16.1 L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e deve essere convocata entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale quando particolari esigenze lo richiedano.
16.2 L'Assemblea e' convocata, oltre che dal Consiglio di Amministrazione, su richiesta del Collegio Sindacale o di almeno 1/20 (un ventesimo) dei Soci.
16.3 L'avviso di convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere comunicato ai Soci almeno 15 (quindici) giorni prima mediante lettera, fax, messaggio di posta elettronica o con qualunque altro mezzo informatico di pubblicizzazione, anche mediante l'utilizzo del sito internet della Societa', mediante l'inserimento nello stesso dell'avviso di convocazione de quo.
16.4 L'avviso deve contenere l'indicazione della data e del luogo della riunione, l'ordine del giorno, l'ora della prima e della seconda convocazione che non potra' essere fissata in ogni caso nello stesso giorno della prima.
Articolo 17 - Validita' dell'Assemblea
17.1 L'Assemblea ordinaria in prima convocazione e' regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei Soci e
delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti, e sempre con la maggioranza dei voti.
17.2 L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti, e sempre con la maggioranza dei voti.
La delibera di scioglimento della Societa' deve essere assunta con almeno i 2/3 (due terzi) dei voti dei Soci presenti.
17.3 Il Presidente dell'Assemblea e' assistito da un segretario nominato su designazione dell'Assemblea medesima.
Delle riunioni viene redatto processo verbale da firmarsi dal Presidente e dal Segretario.
E' escluso il voto segreto.
CAPO V
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Articolo 18 - Composizione
18.1 La Societa' e' amministrata da Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) consiglieri ad un massimo di 7 (sette) consiglieri.
Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri componenti il Presidente e il Vicepresidente; puo' inoltre eleggere uno o piu' consiglieri delegati attribuendo loro i relativi poteri nei limiti di legge.
18.2 Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un consigliere, gli altri provvedono a sostituirlo con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.
Il Consigliere cosi' nominato resta in carica fino alla successiva Assemblea, che
provvedera' alla nuova nomina.
Se vengono meno 2 (due) o piu' consiglieri, decade l'intero Consiglio di Amministrazione e quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perche' provveda alla nomina di un nuovo Consiglio.
I Consiglieri nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli incaricati all'atto della loro nomina.
Se vengono a cessare tutti i Consiglieri, l'Assemblea per la sostituzione dei mancanti deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale puo' compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
I componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso, indennita' o rimborso spese forfettario per l'attivita' svolta.
Articolo 19 - Durata della carica - Cessazione
19.1 Gli Amministratori resteranno in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
Ai fini di garantire l'avvio della Societa' e strutturare Piani di Assistenza in favore dei Soci, il primo Consiglio di Amministrazione, composto dai Consiglieri indicati nell'Atto Costitutivo, restera' in carica per 5 (cinque) anni. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un consigliere, gli altri Consiglieri provvederanno a sostituirlo, con le modalita’ di cui all’articolo 18, ed il suo mandato scadra' alla stessa data di quello degli altri Consiglieri.
Articolo 20 - Attribuzioni
20.1 Il Consiglio di Amministrazione puo' delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o piu' membri.
Il Consiglio di Amministrazione e' investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Societa' - ad eccezione di quelli che per legge sono tassativamente riservati all'Assemblea dei Soci - ed ha il compito di
definire gli indirizzi operativi della Societa', di provvedere alla gestione della stessa in conformita' delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti.
20.2 Il Consiglio di Amministrazione potra' istituire Comitati Tecnici, stabilendone la composizione e le attribuzioni.
Il Consiglio di Amministrazione potra' nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, cosi' come lo potra' il Presidente del Consiglio di Amministrazione al fine di dare esecuzione a delibere del Consiglio stesso.
Articolo 21 - Convocazione e costituzione
21.1 Il Consiglio di Amministrazione e' convocato ogni qual volta il Presidente ne ravvisi la necessita', nonche' su richiesta del Collegio Sindacale, o da almeno
2 (due) Consiglieri. La convocazione e' fatta con qualunque mezzo di comunicazione che fornisca prova documentale, non meno di 5 (cinque) giorni prima della riunione; nei casi di urgenza almeno 2 (due) giorni prima della riunione. Le riunioni del Consiglio possono tenersi anche per audio/videoconferenza, ovvero per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati - e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale - e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente - o in caso di impedimento dello stesso, il Vice Presidente - ed il Segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
21.2 Il Consiglio di Amministrazione e' costituito validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve
xxxxxxxsi dal votare alle deliberazioni.
Il verbale delle riunioni del Consiglio e' redatto dal Segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente.
CAPO VI
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Articolo 22 - Attribuzioni
22.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
1) ha la rappresentanza della Societa' nei confronti di terzi ed in giudizio;
2) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo;
3) cura l'attivita' complessiva della Societa' in modo che essa si svolga in conformita' delle legge, dello Statuto, dei regolamenti interni, delle linee programmatiche stabilite dall'Assemblea ed in attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
4) formula al Consiglio di Amministrazione le indicazioni nominative per l'attribuzione degli incarichi previsti dallo Statuto.
CAPO VII
COLLEGIO SINDACALE – REVISIONE LEGALE
Articolo 23 - Composizione
23.1 Il Collegio Sindacale e' formato da 3 (tre) Sindaci effettivi; devono essere altresi' nominati 2 (due) Sindaci supplenti.
I Sindaci, eleggibili anche tra i non Soci, devono essere in possesso dei requisiti di legge; durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.
23.2 L'Assemblea stabilisce per i Sindaci la retribuzione che deve essere fissata per tutta la durata del mandato, prima della nomina stessa.
23.3 Delle riunioni del Collegio deve essere redatto processo verbale da
trascriversi sul Libro delle Adunanze e Deliberazioni del Collegio Sindacale.
Articolo 24 - Attribuzioni
24.1 Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della Societa' e vigilare sull'osservanza delle leggi e dello Statuto. In particolare il Collegio Sindacale ha il compito:
a) di verificare i libri sociali e i registri,
b) di verificare la correttezza della contabilita',
c) di vigilare sull'andamento della Societa' di Mutuo Soccorso;
d) di adempiere a tutto quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di controllo di legittimita' degli atti e di controllo legale dei conti, ove non attribuiti ad una societa’ di Revisione.
24.2 L’Assemblea puo’ assegnare la revisione legale dei conti ad una Societa’ di Revisione
CAPO VIII
PERSONALE
Articolo 25 - Direttore Generale
25.1 Su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione puo' nominare un Direttore Generale.
25.2 Il Direttore Generale, se nominato:
- collabora con il Presidente all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- cura l'organizzazione delle attivita' e delle iniziative della Societa';
- e' responsabile del funzionamento degli uffici, nonche' dell'impegno e disciplina del personale;
- esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal regolamento e dagli Organi Sociali;
- rappresenta, nei limiti dei compiti assegnati, la Mutua a tutti gli effetti di legge;
- partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo.
CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 26 - Scioglimento
26.1 L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Societa' deve provvedere alla nomina dei liquidatori stabilendone i poteri.
26.2 In caso di scioglimento della Societa' l'intero patrimonio sociale dovra' essere devoluto a fini di pubblica utilita', ai sensi di legge e per gli effetti della Legge 31 gennaio 1992, n.59 ovvero ad enti che perseguono il medesimo scopo.
Articolo 27 - Collegio Arbitrale
27.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i Soci o fra i Soci e la Societa', anche se promosse da Amministratori e Sindaci, ovvero nei loro confronti, e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di 3 (tre) membri tutti nominati, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte piu' diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti nel cui ambito ha sede la societa'. I tre arbitri cosi' nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvedera', su istanza della parte piu' diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la societa'.
27.2 Il Collegio Arbitrale decidera' a maggioranza entro 90 (novanta) giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come
arbitro xxxxxxxxx, con dispensa da ogni formalita' di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.
Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
27.3 Il Collegio Arbitrale stabilira' a chi fara' carico o le eventuali modalita' di ripartizione del costo dell'arbitrato.
27.4 Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.
Articolo 28 - Rinvio
28.1 Per quanto qui non previsto valgono le norme di legge in vigore.