CONTRATTO A TERMINE
CONTRATTO A TERMINE
DOPO IL DECRETO DIGNITA’
(artt. 19 ss. D.lgs. 81/2015, mod. da L. 87/2018)
dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx Sezione Lavoro del Tribunale di Milano
12 MESI DI ACAUSALITA’
→ con unico contratto ed eventuali proroghe
NECESSARIE CAUSALI
DOPO I PRIMI 12 MESI
→ anche entro i 12 mesi se con nuovo contratto
1) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività,
= quella oggettivamente svolta e non
quella risultante dall’oggetto sociale
perché non appaltare?
2) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.
È più di «picchi di più intensa attività» (es. periodo di saldi), perché non deve essere programmabile!
3) esigenze di sostituzione di altri lavoratori
COME INDICARE?
Cass. 1577/10: «In fattispecie aziendali complesse, l'apposizione del termine per ragioni
LO SCORRIMENTO A CATENA
sostitutive è legittima se l'enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti risulti integrata dall’indicazione, se non del nominativo, di elementi ulteriori - quali l'ambito territoriale, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro - che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire»
Cass. 29294/11: «non può essere disconosciuta all'imprenditore - nell'esercizio del potere autorganizzatorio - la facoltà di disporre (in conseguenza dell'assenza di un dipendente) l'utilizzazione del personale, incluso il lavoratore a termine, mediante i più opportuni spostamenti interni, con conseguente realizzazione di un insieme di sostituzioni successive per scorrimento a catena, sempre che vi sia una correlazione tra assenza ed assunzione a termine»
SANZIONE MANCANZA CAUSALI
trasformazione
in contratto a tempo indeterminato
dalla data di superamento del termine di 12 mesi
LIMITE DI DURATA DI 24 MESI
1
IDENTITA’ SOGGETTIVA
tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di
- un unico contratto
- una successione di contratti a termine
comunque svolta la prestazione in favore dello stesso datore di lavoro, anche in missione o come lavoratore somministrato a tempo determinato.
2
PARITA’ DI LIVELLO E CATEGORIA
lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale
art. 2103 c.c. nella formulazione ampia: basta che siano riconducibile allo stesso livello, indipendentemente dalla professionalità richiesta
3
INDIPENDENTEMENTE DAI PERIODI DI
INTERRUZIONE TRA UN CONTRATTO E L’ALTRO
attenzione a valutare l’intera vita professionale del prestatore
DIRITTO TRANSITORIO
DECORRENZA LIMITE 24 MESI E CAUSALITA’
Le nuove disposizioni
«si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018»
DA QUANDO SI APPLICA NUOVA DISCIPLINA?
• vecchio d.lgs. 81/15 per intero (durata 36 mesi, acausale, 5 proroghe)
• MA se proroghe o rinnovi post
1.11.18 → limiti
nuova disciplina (24 mesi, causalità, limite proroghe)
CTD STIPULATI
ANTE 13.7.18
• DL 87/2018,
comprese quelle per proroghe e xxxxxxx.
CTD STIPULATI
14.7.18– 11.8.18
ai contratti si applica nuova disciplina
a proroghe e xxxxxxx continua ad applicarsi la vecchia disciplina oppure il differimento riguarda solo i contratti in essere pre 13.7.18?
CTD STIPULATI
12.8.18 – 31.10.18
• nuove norme (durata massima 24 mesi, causalità dopo 12 o a rinnovo, 4 proroghe)
CTD STIPULATI
DOPO 1.11.18
FORMA SCRITTA
con indicazione del termine
→ anche per relationem
salvo che per i rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni,
→ obbligo di consegna del contratto di lavoro entro 5 giorni da inizio della prestazione
SANZIONE MANCANZA FORMA SCRITTA
DEL TERMINE
contratto a tempo indeterminato sin
dall’inizio del rapporto
(forma scritta ad substantiam)
• prima di conclusione del contratto in essere
• differimento del solo termine
• variazione mansioni entro limite art. 2103 c.c.
PROROGA
PROROGA – RIASSUNZIONE - RINNOVO
RIASSUNZIONE
=RINNOVO ?
• a contratto precedente concluso
• rispetto del termine di stop&go
• possibile variazione delle mansioni e di ogni altro elemento del precedente contratto ?
PROROGA
LIMITI
massimo n. 4 proroghe (salvo che per le start-up innovative)
dalla 5° proroga a tempo indeterminato
(anche se durata complessiva inferiore ai 12 mesi)
dopo i primi 12 mesi è necessaria causale scritta (resta limite 24 mesi),
Altrimenti contratto a tempo indeterminato dal 12mo mese
irrilevante la data di stipulazione
RINNOVO
LIMITE
necessaria la «specificazione» della CAUSALE,
ANCHE SE ENTRO I 12 MESI DI DURATA COMPLESSIVA
CONTINUAZIONE DI FATTO DEL RAPPORTO OLTRE IL TERMINE
Fino al 10° giorno | maggiorazione del 20% |
Dal 10° al 30° giorno (contratto di 6 mesi) o al 50° giorno (contratto > 6 mesi) | maggiorazione del 40 % |
Dopo il 30° o 50° giorno | trasformazione in contratto a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini |
Scadenza termine
entro 180 gg
Impugnazione stragiudiziale
entro 180 gg
Deposito ricorso o comunicazione richiesta arbitrato
IMPUGNAZIONE
POSSIBILI DEROGHE ALLA DURATA MASSIMA
«Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi»
«attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2» (es. produzione di vino)
«ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, può essere stipulato presso la ITL competente per territorio»
ESCLUSIONI
LA DISCIPLINA PER LE ASSUNZIONI A TEMPO NON SI APPLICA AI CONTRATTI A TERMINE PER
- dirigenti
- tirocini/stage
- servizi di durata inferiore ai 3 gg nel settore del turismo
- operai in agricoltura, richiamo in servizio dei Vigili del Fuoco, personale artistico delle fondazioni musicali, fornitura del lavoro portuale temporaneo
- non si applica alle p.a.
Grazie per l’attenzione!
redatte con la collaborazione della
MOT Xxxxxx Xxxxxxxxx