D307 – Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (D.lgs. n. 231/2001) - Parte Generale
Disposizione
D307 – Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (D.lgs. n. 231/2001) - Parte Generale
Rev. 5 del 16/11/2023
Codice: EF COM D307
Euro Ferroviaria S.r.l.
Società soggetta a controllo di Salcef Group S.p.A.
LISTA REVISIONI
Rev. | Data | Descrizione revisione / modifica |
5 | 16/11/2023 | Aggiornamento complessivo al fine di recepire alcune modifiche apportate nel D.lgs. 231/01 nonché le novità introdotte dal D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 |
4 | 21/11/2022 | Aggiornamento a seguito delle novità normative introdotte dal D.lgs. 184/2021, dal D.lgs. 195/2021, dalla Legge 238/2021 e dalla Legge 22/2022 |
3 | 12/02/2021 | Aggiornamento a seguito della quotazione di Salcef Group S.p.A. sul mercato mobiliare, della riorganizzazione avvenuta nel Gruppo e di recenti aggiornamenti normativi (L. 157/2019 e D.lgs. n. 75/2020) |
2 | 20/5/2019 | Aggiornamento a seguito del cambio struttura societaria e dei recenti aggiornamenti normativi: L. 161/2017, X. 167/2017, L. 179/2017, D.lgs. 21/2018, L. 3/2019 |
1 | 20/11/2017 | Aggiornamento complessivo al fine di recepire le novità normative introdotte nel D.lgs. 231/2001 e l’evoluzione organizzativa e dei processi aziendali |
0 | 19/02/2016 | Prima emissione |
ITER APPROVATIVO
Redazione QPM (SG) | Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx CN = Xxxxxxx Xxxxx email = xxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx C Tesse = IT O = Salcef Group S.p.A. OU = QPM |
Verifica CKO (SG) | Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx CN = Xxxxx Xxxxxxx email = i. xxxxxxx@xxxxxx.xxx C = IT O = Forcina Salcef Group S.p.A. OU = CKO |
Approvazione CEO | Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx CN = Xxxxxxx Xxxxxxxx email = x.xxxxxxxx@xxxxxx.xxx C = IT O Maiolini = Euro Ferroviaria S.r.l. OU = AU |
Indice
5
Scopo e campo di applicazione 5
Documenti aziendali di riferimento 6
1 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Euro Ferroviaria S.r.l.
8
1.3 Il processo di predisposizione e aggiornamento del Modello di Euro Ferroviaria S.r.l. 9
1.4 Le componenti del Modello di Euro Ferroviaria S.r.l. 11
1.5 Presidi di controllo ai fini del D.lgs. 231/2001 15
1.6 La struttura del Documento Illustrativo del Modello 18
1.7 Modifiche ed integrazioni del Modello 19
1.8 Adozione e gestione del Modello nelle strutture associative 19
20
2.1 Composizione e requisiti dell’OdV 20
2.2 Cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza e di revoca del mandato ai membri
2.3 Funzioni e poteri dell’OdV 23
2.4 Informativa dell’OdV nei confronti degli Organi Sociali 25
2.5 Flussi informativi nei confronti dell’OdV e segnalazioni Whistleblowing 26
3 Formazione del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale
e
29
3.2 Informazione e formazione al personale 29
3.3 Informativa a collaboratori esterni, consulenti e partner 30
4 Sistema disciplinare e misure in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello
31
4.2 Misure nei confronti dell’Amministratore Unico e dei Sindaci 32
4.3 Sanzioni per i lavoratori dipendenti 32
4.4 Misure nei confronti di collaboratori, revisori, consulenti, partner, controparti ed altri soggetti esterni 33
4.5 Procedimento di applicazione delle sanzioni 34
5 Aggiornamento e adeguamento del Modello
35
Allegato A. Il D.lgs. 231/2001 ed i reati presupposto
36
A.1 Il Decreto Legislativo N.231/2001 e le sue successive modifiche ed integrazioni 36
A.2 I delitti tentati ed i delitti commessi all’estero 37
A.3 Procedimento di accertamento dell’illecito e sindacato di idoneità del Modello da parte del
A.6 Vicende modificative dell’ente 41
A.7 Elenco reati presupposto 41
Allegato B. I “Protocolli 231” 147
Scopo e campo di applicazione
Il presente documento è redatto in ossequio al Decreto 231 analizzando la realtà aziendale di Euro Ferroviaria S.r.l. ed il quadro normativo di riferimento; all’interno dello stesso sono, inoltre, rappresentati:
• l’Organismo di Vigilanza;
• il sistema disciplinare ed il relativo apparato sanzionatorio;
• il piano di formazione e comunicazione aziendale;
• i criteri di aggiornamento del Modello.
Questa disposizione, definita in conformità alle policy e procedure attualmente vigenti, rappresenta uno strumento di operatività aziendale. Inoltre, il presente documento va inquadrato quale elemento fondamentale del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.lgs. 231/01, del quale costituisce parte integrante (vedi anche Disposizione D310 – Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef e Disposizione D312 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (D.lgs. n. 231/2001)
- Parti Speciali).
La presente disposizione si applica a tutti i lavoratori (operai, impiegati, quadri e dirigenti), consulenti, collaboratori ad altri soggetti terzi, nonché a coloro che rivestono funzioni di rappresentanza ed amministrazione, che prestano l’attività lavorativa in Italia o all’estero, ed ai componenti degli Organi Sociali (per l’elenco dei Destinatari del Modello si veda il §1.1).
La presente disposizione è applicata da Euro Ferroviaria S.r.l.
Definizioni
Definizione | Descrizione |
GRUPPO SALCEF (o “GRUPPO”) | Gruppo Salcef è l’insieme di Salcef Group S.p.A. e di tutte le Società controllate secondo le indicazioni del c.c. |
DECRETO | Il Decreto Legislativo n. 231/2001 s.m.i. |
DESTINATARI | Dipendenti, collaboratori, consulenti, partner della Società |
MODELLO 231 | Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 di Euro Ferroviaria S.r.l. |
CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO DEL GRUPPO SALCEF | Codice contenente i principi etici cui Euro Ferroviaria S.r.l. e il Gruppo Salcef ispira la propria azione nonché le linee guida la cui osservanza è richiesta a tutti coloro che intrattengono occasionalmente o stabilmente rapporti di lavoro o di natura commerciale con la Società o, più in generale, sono portatori di interesse nei confronti della Società. |
ORGANI SOCIALI | Assemblea dei Soci, Amministratore Unico e Collegio Sindacale |
ORGANISMO DI VIGILANZA | Organo (monocratico o collegiale) autonomo e indipendente nominato dall’AU che vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231 |
Acronimi
Acronimo | Descrizione |
AU | Amministratore Unico di Euro Ferroviaria S.r.l. (anche detto Chief Executive Officer – CEO) |
OdV | Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2001 |
HR | Human Resources |
EF | Euro Ferroviaria S.r.l. |
Norme di riferimento
Norma | Descrizione |
Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. | Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2001) |
Documenti aziendali di riferimento
Disposizione
D301 – Politica Integrata del Gruppo Salcef 147; 148; 149; 150; 151
D302 - Scopo e Contesto del Sistema di Gestione Integrato 150; 151
D305 – Regolamento del Lavoro 11
D306 – Codice Disciplinare 15; 31; 32; 33; 34
D308 – Organizzazione Aziendale 13
D309 – Responsabili della struttura organizzativa 13
D310 – Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef . 5; 11; 16; 29; 30; 147; 148; 149; 150; 151 D311 - Statuto del Organismo di Vigilanza 20
D312 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (D.lgs. n. 231/2001) - Parti Speciali 5; 16
D314 - Strategia Commerciale 147; 150
D316 – Valutazione del Rischio Incendio 151
D318 – Valutazione Rischio Chimico 151
D319 – Valutazione Rischio Vibrazione 151
D320 – Valutazione Rischio Rumore 151
D321 – Valutazione Rischio Elettrico 151
D322 - Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) 151
D323 – Valutazione del Rischio Stress da lavoro-correlato 151
D324 – Raccolta Schede Valutazione dei Rischi 151
D325 – Catalogo DPI 151
D326 – Valutazione Rischio Movimentazione Manuale dei Carichi 151
D331 - Policy per l’utilizzo del sistema informatico del Gruppo Salcef 151
D332 - Politica in materia di diritti umani del Gruppo Salcef 150
D333 - Politica in materia di Diversità, Equità e Inclusione 150
D336 – Codice di Condotta Fornitori 149
D340 – Valutazione del Rischio Biologico COVID-19 e Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro/cantieri 151
D343 - Regolamento del Sistema di Qualificazione Fornitori del Gruppo Salcef 149
D345 – Valutazione Rischio da Campi Elettromagnetici 151
Istruzione
I213 - Qualifica e valutazione dei Fornitori 148; 149
I222 - Controllo dei materiali in cantiere 147; 150
I224 - Utilizzo Cloud aziendale ownCloud 151
I239 – ICT Change Management 151
I245 - Selezione del personale in ingresso 148
I247 - Richiesta di accesso ai sistemi informatici 149; 151
I255 - Registrazione iniziativa e preparazione offerta 147; 150
I258 – Accesso alla Sala CED 151
I259 - Backup, Batch automatici e Disaster Recovery 151
I260 - Utilizzo interfaccia Gestione Salcef 151
I271 – Gestione dei rifiuti 150
I272 - Campionamento Pietrisco e Terre e rocce da scavo 150
I273 – Linee Guida per la gestione operativa dei cantieri Mobili e Temporanei 147; 150; 151
I280 - Gestione Sicurezza Stradale ed emergenze 151
Modulo
M757 – Checklist apertura cantiere 151
M760 – Checklist di chiusura cantiere 151
Procedura
P110 - Gestione degli approvvigionamenti 147; 148; 149; 150
P111 - Gestione commerciale e gare 147; 150
P114 - Gestione della documentazione 12
P115 – Project Management 147; 150
P120 - Gestione delle risorse umane 147; 148; 151
P121 - Gestione dei processi amministrativi, contabili e della chiusura dei bilanci 147; 148; 149; 150
P132 - Gestione rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza 147
P133 - Gestione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza 26
P137 - Gestione Privacy del Gruppo Salcef 151
P144 – Gestione del Sistema di prevenzione della corruzione 147; 148; 149; 150
P145 – Gestione delle segnalazioni 27; 147; 148; 149; 150
P146 – Gestione degli omaggi, delle ospitalità e delle spese di rappresentanza 147; 149; 150
P156 – Attività di Pianificazione e Controllo Aziendale 148; 149
P158 – Gestione del contenzioso 148
Relazione
Corporate Social Responsibility (CSR) Report 150
1 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Euro Ferroviaria S.r.l.
1.1 Introduzione
Euro Ferroviaria S.r.l. (di seguito “EF” o “Società”) è una società per azioni di diritto italiano a Socio Unico, interamente controllata da Salcef Group S.p.A. (di seguito anche “SG”), capogruppo del Gruppo Salcef che, a partire da dicembre 2020, è stata ammessa alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario (MTA).
Euro Ferroviaria S.r.l. non è sottoposta a direzione e coordinamento da parte di Salcef Holding ex art. 2497 e ss. del codice civile.
Euro Ferroviaria S.r.l. costituisce la società operativa nell’ambito del core business del Gruppo Salcef relativo alle costruzioni edili e ferroviarie ed opera attraverso due Direzioni Operative:
• Direzione Operativa “Track works”, parte della BU TRACK & LIGHT CIVIL WORKS;
• Direzione Operativa “Energy”, parte della BU ENERGY, SIGNALLING & TELECOMMUNICATION;
• Direzione Operativa “Rail Grinding”, parte della BU RAIL GRINDING & DIAGNOSTICS.
Euro Ferroviaria S.r.l. è certificata, per tutte le attività condotte, ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001, nonché ISO 14001 con riferimento alla gestione ambientale, ISO 45001 per la gestione del sistema di sicurezza e salute dei lavoratori, SA8000 Sistema di Gestione per la Responsabilità sociale, UNI PdR 125:2022 - Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere, ISO 30415 - Human Resources Management – Diversity, Equity and Inclusion. La Società, inoltre, è in possesso di certificazione SOA per numerose categorie di lavorazioni con importi illimitati.
La Società è amministrata da un Amministratore Unico (di seguito “AU”) ed ha provveduto, altresì, a
nominare il Collegio Sindacale.
Euro Ferroviaria S.r.l., al fine di assicurare che il comportamento di tutti coloro che operano per conto o nell’interesse della Società sia sempre conforme alle normative ed alle regolamentazioni e coerente con i principi di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito “Modello”), in linea con le prescrizioni del D.lgs. n. 231 del 2001 (di seguito “Decreto” o “D.lgs. 231/2001”; per maggiori informazioni sul Decreto si faccia riferimento all’Allegato A del Modello) e sulla base delle Linee Guida emanate da Confindustria e aggiornate nel corso del tempo.
Sono Destinatari del presente Modello (di seguito i “Destinatari”) e, come tali, nell’ambito delle specifiche
responsabilità e competenze, tenuti alla sua conoscenza ed osservanza:
• l’AU, nel perseguimento dell’azione sociale in tutte le deliberazioni adottate e, comunque, tutti coloro che svolgono (anche di fatto) funzioni di rappresentanza, gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società o di una unità organizzativa di questa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
• i componenti del Collegio Sindacale, nell’attività di controllo e nella verifica della correttezza formale e legittimità sostanziale dell’attività della Società e del funzionamento del sistema di controllo interno;
• i componenti dell’Organismo di Vigilanza;
• tutti i dipendenti;
• tutti coloro che, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o nell’interesse della medesima, nei limiti del rapporto in essere e del profilo di rischio ex D.lgs. 231/2001 rispetto alle attività svolte;
• tutti coloro che intrattengono rapporti onerosi o anche gratuiti di qualsiasi natura con la Società (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, consulenti, fornitori e terze parti in genere), nei limiti del rapporto in essere e del profilo di rischio ex D.lgs. 231/2001 rispetto alle attività svolte.
I Destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello, anche in adempimento dei doveri di correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con Euro Ferroviaria S.r.l.
Euro Ferroviaria S.r.l. disapprova e sanziona qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello, anche qualora la condotta sia realizzata nella convinzione che essa persegua, anche in parte, l’interesse della Società ovvero con l’intenzione di arrecarle un vantaggio.
1.2 Finalità del Modello
Il Modello si propone come finalità quelle di:
• integrare, rafforzandolo, il sistema di governo societario di Euro Ferroviaria S.r.l., che presiede alla gestione e al controllo della Società;
• definire un sistema strutturato ed organico di strumenti di prevenzione e controllo del rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto (di seguito “reati presupposto”; per le fattispecie dei reati presupposto si faccia riferimento all’Allegato A del Modello);
• informare e formare i Destinatari del Modello in merito all’esistenza di detto sistema e alla necessità che
la loro condotta sia costantemente conforme ad esso;
• ribadire che Euro Ferroviaria S.r.l. non tollera comportamenti illeciti, non rilevando in alcun modo la finalità perseguita ovvero l’erroneo convincimento di agire nell’interesse o a vantaggio della Società, in quanto tali comportamenti sono comunque contrari ai principi etici e ai valori cui Euro Ferroviaria S.r.l. si ispira e dunque in contrasto con l’interesse della stessa;
• sensibilizzare e rendere tutti coloro che operano in nome, per conto o comunque nell’interesse di Euro Ferroviaria S.r.l. consapevoli del fatto che la commissione di un reato presupposto nel malinteso interesse della Società dà luogo non soltanto all’applicazione di sanzioni penali nei confronti dell’agente, ma anche di sanzioni amministrative nei confronti della Società (per maggiori informazioni sulle sanzioni ex D.lgs. 231/2001 si faccia riferimento all’ Allegato A - Il D.lgs. 231/2001 ed i reati presupposto), esponendola a pregiudizi finanziari, operativi e di immagine;
• informare tutti coloro che operano in nome, per conto o comunque nell’interesse di Euro Ferroviaria
S.r.l. che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà, prima e indipendentemente dall’eventuale commissione di fatti costituenti reato, l’applicazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.
1.3 Il processo di predisposizione e aggiornamento del Modello di Euro Ferroviaria S.r.l.
Euro Ferroviaria S.r.l. garantisce la funzionalità, l’aggiornamento e la costante attuazione del Modello
secondo la metodologia indicata dalle Linee Guida di Confindustria e dalla best practice di riferimento.
Nel 2013 la Società ha approvato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto, provvedendo ad aggiornarlo con successive delibere, al fine di tenere conto sia delle integrazioni normative intervenute, sia delle modifiche organizzative e dei processi della Società.
In particolare, Euro Ferroviaria S.r.l.:
• individua e verifica periodicamente le attività esposte a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto (c.d. “risk assessment”), intese come ambiti organizzativi o processi nei quali potrebbe astrattamente concretizzarsi la commissione dei reati presupposto, attraverso l’aggiornamento normativo, l’analisi del contesto aziendale, nonché la valorizzazione delle esperienze registratesi nell’ambito della pregressa operatività aziendale (c.d. “analisi storica” o “case history”). A tale proposito, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, nell’attività di risk assessment sono state identificate le famiglie di reato presupposto del Decreto ritenute rilevanti per EF e sono, pertanto, state tenute in considerazione le criticità emerse in passato nel contesto dell’operatività di Euro Ferroviaria S.r.l. e delle società del Gruppo Salcef. In tale ottica, le attività sono state svolte ponendo particolare attenzione alle aree che, anche sulla base delle esperienze precedenti, sono state individuate come maggiormente esposte al potenziale rischio di commissione dei reati presupposto, analizzando i controlli posti in essere dalla Società al fine di prevenire tale rischio. A seguito dell’identificazione delle aree a rischio e delle famiglie di reato rilevanti, nell’ambito di ciascuna area a rischio sono state rilevate le attività sensibili, ovvero quelle attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto. A fronte delle attività sensibili identificate, si è provveduto ad identificare quelle che, in astratto, possono essere considerate delle possibili potenziali modalità di commissione dei reati presi in considerazione.
Il risultato di tale attività è rappresentato in un documento contenente la mappa delle attività aziendali, in cui sono riportate le aree a rischio reato e strumentali, con indicazione delle relative attività sensibili e delle famiglie di reato potenzialmente realizzabili nell’ambito delle stesse (di seguito “mappa delle aree a rischio”). Le modalità di commissione relative ai reati presupposto sono state riportate in forma esemplificativa nelle Parti Speciali del Modello.
Tra le aree di attività a rischio sono considerate anche quelle che, oltre ad avere un rilievo diretto come attività che potrebbero integrare condotte di reato, potrebbero avere un rilievo indiretto per la commissione dei reati presupposto, risultando strumentali alla commissione degli stessi. In particolare, si intendono strumentali quelle attività nelle quali possono realizzarsi le condizioni di fatto che rendono possibile l’eventuale commissione di reati presupposto nell’ambito delle aree direttamente preposte al compimento delle attività specificamente richiamate dalla fattispecie di reato.
Con riferimento a tutte le aree a rischio, nonché a quelle strumentali, sono altresì presi in esame gli eventuali rapporti indiretti, ossia quelli che Euro Ferroviaria S.r.l. intrattiene, o potrebbe intrattenere, tramite soggetti terzi. È opportuno, infatti, precisare che i profili di rischio connessi alle attività svolte da Euro Ferroviaria
S.r.l. sono valutati anche avendo riguardo alle ipotesi in cui esponenti aziendali concorrano con soggetti esterni alla Società, sia in forma occasionale e temporanea (c.d. concorso di persone), sia in forma organizzata e volta alla commissione di una serie indeterminata di illeciti (reati associativi). Inoltre, l’analisi ha avuto ad oggetto anche la possibilità che gli illeciti considerati possano essere commessi all’estero, ovvero con modalità transnazionale.
Allo stato, sono stati individuati profili di rischio potenziale con riguardo ai reati di cui agli artt. 24, 24 bis, 24 ter (avendo riguardo anche alla criminalità transnazionale), 25, 25 bis, 25 bis 1, 25 ter, 25 quater, 25
quinquies1, 25 sexies, 25 septies, 25 octies e octies.1, 25 novies, 25 decies, 25 undecies, 25 duodecies, 25 terdecies, 25 quinquiesdecies, 25 sexiesdecies, 25 septiesdecies e 25 duodevicies che saranno oggetto di specifico approfondimento nelle Parti Speciali del Modello.
Anche rispetto alle altre categorie di reato non oggetto di specifico esame nel contesto delle Parti Speciali del Modello, la Società dispone di un complesso di presidi - organizzativi e procedurali - volti ad assicurare
1 Limitatamente alla fattispecie di cui all’art. 603-bis del codice penale “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”.
il corretto svolgimento delle attività aziendali e, dunque, idoneo a minimizzare il rischio di commissione anche di tali illeciti. Al riguardo, si fa anzitutto richiamo ai principi espressi nel sistema normativo interno;
• prendendo le mosse dalla mappa delle aree a rischio, rileva e analizza il sistema di controlli preventivi esistenti nelle stesse (sistema organizzativo, sistema autorizzativo, sistema di controllo di gestione, sistema di gestione dei processi esternalizzati, sistema di monitoraggio e controllo della documentazione, procedure operative, ecc.), al fine di valutarne l’idoneità ai fini della prevenzione dei rischi di reato (c.d. “as-is analysis”).
Le verifiche sul sistema dei controlli preventivi hanno ad oggetto anche le attività svolte da società esterne sulla base di contratti di servizi, tenendo conto della:
- formalizzazione delle prestazioni fornite in specifici contratti di servizi;
- previsione di presidi di controllo sull’attività in concreto espletata dalle società incaricate sulla base
delle prestazioni contrattualmente definite;
• individua le aree di integrazione e/o rafforzamento nel sistema dei controlli e definisce le relative azioni
correttive da intraprendere (c.d. “gap analysis”);
• cura la costante attuazione dei principi comportamentali e delle regole procedurali poste dal Modello e verifica la concreta idoneità ed operatività degli strumenti di controllo, monitorando continuamente l’effettiva osservanza del Modello.
1.4 Le componenti del Modello di Euro Ferroviaria S.r.l.
Il Modello si fonda su un’architettura che prevede le seguenti componenti:
• un sistema normativo interno, finalizzato alla prevenzione dei reati presupposto, nel quale sono tra
l’altro ricompresi:
- Disposizione D310 – Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef, adottata da EF, che contiene i principi ispiratori che regolano l’esercizio delle attività imprenditoriali del Gruppo Salcef (principi etici e regole comportamentali che devono essere assunti, nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, da tutti coloro che operano per conto o nell’interesse del Gruppo);
- Disposizione D305 – Regolamento del Lavoro, che descrive le principali norme comportamentali da osservare nello svolgimento delle attività lavorative.
Il Codice Etico e di Comportamento di Gruppo ed il “Regolamento del Lavoro”, seppure formalmente costituiti da documenti esterni al corpus documentale del Modello, sono da intendersi parte integrante dello stesso;
- regole procedurali interne approvate dall’organo amministrativo o da un soggetto delegato2 tese anche a disciplinare le modalità operative nelle aree a rischio che costituiscono le regole da seguire nello svolgimento delle attività aziendali, prevedendo i controlli (cd. “protocolli”) da espletare al fine di garantire la correttezza, l’efficacia e l’efficienza delle stesse.
Le regole procedurali interne applicabili con riguardo alle aree a rischio prevedono:
2 Le principali regole procedurali interne, secondo quanto previsto dal sistema di documentazione aziendale, sono:
• Procedure: Documenti che definiscono le modalità per eseguire un’attività o serie di attività, tra loro connesse. Una
procedura esprime chi fa, cosa fa, come è fatto, dove, quando, perché e chi ne è responsabile.
• Istruzioni: Documenti che forniscono raccomandazioni per la corretta gestione delle attività cui si riferisce.
Un’istruzione stabilisce un’azione da compiere o precisa il modo con cui svolgere un’attività;
• Disposizioni: Documenti che definiscono le modalità, i comportamenti o una successione di azioni, definite
formalmente all’interno del regolamento o della normativa che devono essere sistematicamente ottemperate
• la separazione, all’interno di ciascun processo e compatibilmente con le caratteristiche della struttura organizzativa, tra il soggetto che assume ed autorizza la decisione, il soggetto che la attua ed il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. segregazione delle funzioni);
• la tracciabilità documentale di ciascun passaggio rilevante del processo;
• un adeguato livello di formalizzazione, diffusione e comunicazione delle regole stesse.
Le regole procedurali interne risiedono stabilmente nell’intranet aziendale, nella versione applicabile, e sono chiaramente rintracciabili e disponibili ai dipendenti della Società che hanno accesso al servizio. Inoltre, presso la sede della Società, è disponibile copia cartacea e consultabile delle regole procedurali interne (ad esempio per gli operai, che non hanno accesso al servizio intranet).
La capillare diffusione dei documenti che fanno parte del sistema normativo interno, incluso il sistema disciplinare, viene assicurata anche attraverso la puntuale consegna personale dei materiali in formato cartaceo.
Per un quadro di sintesi delle regole procedurali interne applicabili con riguardo alle aree a rischio si faccia
riferimento all’Allegato B del Modello.
Euro Ferroviaria S.r.l., inoltre, ha definito responsabilità, modalità e tempistiche del processo di elaborazione, aggiornamento, verifica, approvazione e diffusione delle regole procedurali interne3.
Oltre alle regole procedurali interne, si deve fare riferimento anche alle procedure informatiche, ossia applicativi informatici, di alto livello qualitativo, affermati sia in sede nazionale sia internazionale, che supportano le attività aziendali.
Essi costituiscono la “guida” alle modalità di effettuazione di determinate transazioni e assicurano un elevato livello di standardizzazione e compliance, essendo i processi gestiti da tali applicativi validati a monte del rilascio del software.
• un sistema di controllo di gestione e un sistema di controllo dei flussi finanziari nelle attività a rischio.
La gestione dei flussi finanziari avviene nel rispetto dei principi di tracciabilità e di documentabilità delle operazioni effettuate, nonché di coerenza con i poteri e le responsabilità assegnate. A tale proposito, inoltre, SG, sulla base del contratto di servizi in essere, effettua per Euro Ferroviaria S.r.l. una pianificazione finanziaria annuale (entrate/uscite/reperimento di eventuali fonti di finanziamento), aggiornata con cadenza periodica.
Il sistema di controllo di gestione adottato da Euro Ferroviaria S.r.l. è articolato nelle diverse fasi di elaborazione del budget annuale, dei piani di lavoro e della programmazione operativa delle commesse, di analisi dei relativi consuntivi periodici e di elaborazione delle previsioni.
Il sistema garantisce:
- la pluralità di soggetti coinvolti, in termini di congrua segregazione delle funzioni per l’elaborazione e la trasmissione delle informazioni, in modo da garantire che tutti gli esborsi siano richiesti, autorizzati, effettuati e controllati da funzioni indipendenti o da soggetti per quanto possibile distinti;
- la conservazione del patrimonio, con connesso divieto di effettuare operazioni finanziarie a rischio;
- la capacità di fornire tempestiva segnalazione di eventuali anomalie o dell’esistenza e dell’insorgere di situazioni di criticità attraverso un adeguato e tempestivo sistema di flussi informativi e di reporting, anche verso l’Organismo di Vigilanza (di seguito “OdV” o “Organismo”) qualora le stesse siano da ritenersi significative con riferimento ai contenuti del Decreto;
3 Si veda la Procedura 114 - Gestione della documentazione.
• una struttura organizzativa coerente con le attività aziendali, idonea ad assicurare la correttezza dei comportamenti, nonché a garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti ed una appropriata segregazione delle funzioni, compatibilmente con le caratteristiche della struttura stessa, assicurando che gli assetti previsti dalla struttura organizzativa siano realmente attuati e oggetto di controllo, attraverso:
- un organigramma formalmente definito, che descrive il modello organizzativo della Società ed identifica le linee di dipendenza gerarchica e funzionale di tutte le Direzioni, Funzioni e delle relative figure a riporto, ovvero Coordinatori di produzione, Direttori Tecnici e di Cantiere, ecc. (di seguito, congiuntamente, “funzioni aziendali”);
- la Disposizione D308 – Organizzazione Aziendale che, oltre a delineare l’organizzazione aziendale, definisce, per ogni funzione aziendale dipendenza gerarchica, riporti, scopo, struttura, nonché responsabilità, compiti e attività di competenza, rispecchiando fedelmente l’effettiva operatività delle funzioni aziendali;
- la Disposizione D309 – Responsabili della struttura organizzativa che individua i principali soggetti aziendali coinvolti nella struttura organizzativa;
- contratti di servizi con terze parti, anche facenti parte del Gruppo Salcef, mediante i quali sono gestiti interi o singole porzioni di processi;
- un’architettura di poteri (deleghe e procure) formalizzata, che costituisce parte integrante e
sostanziale del Modello.
In particolare, la delega (o potere di “gestione”) costituisce un atto interno di attribuzione di funzioni, compiti e responsabilità. In rapporto strettamente connesso alla delega si colloca il potere autorizzativo, inteso come quel potere di approvazione avente valenza interna e correlato all’esercizio di una delega (un esempio di potere autorizzativo interno è rappresentato dal potere di approvare le c.d. Richieste di Acquisto). Le deleghe sono attribuite mediante le suddette Disposizione D308 – Organizzazione Aziendale e Disposizione D309 – Responsabili della struttura organizzativa.
Le deleghe sono attribuite mediante le suddette Disposizioni “Organizzazione aziendale” e “Responsabili della Struttura Organizzativa”.
La procura (o potere di “firma/rappresentanza”) consiste, invece, in un atto giuridico unilaterale con il quale la Società attribuisce specifici poteri di rappresentanza; tale atto legittima il destinatario ad agire nei confronti di soggetti terzi.
I poteri sono strettamente connessi e coerenti alle responsabilità organizzative e gestionali assegnate e circoscritti, ove opportuno, a ben precisi limiti di valore.
In particolare, in relazione al sistema di procure, la Società prevede l’attribuzione di:
• poteri di rappresentanza permanente, attribuibili tramite procure notarili registrate, in relazione all’espletamento delle attività connesse alle responsabilità permanenti previste nell’organizzazione aziendale;
• poteri relativi a singole operazioni, conferiti con procure notarili o meno, in coerenza con le leggi che definiscono le forme di rappresentanza e con le tipologie dei singoli atti da stipulare, nonché in considerazione delle diverse esigenze di opponibilità verso i terzi.
I principi ispiratori del sistema di attribuzione dei poteri sono:
• definizione di ruoli, responsabilità e controlli nel processo di conferimento, aggiornamento e revoca delle deleghe e delle procure;
• conferimento, aggiornamento e revoca dei poteri in coerenza con i ruoli ricoperti nell’organizzazione; in particolare, viene assicurato il costante aggiornamento e la coerenza tra il sistema dei poteri e le responsabilità organizzative e gestionali definite, in occasione, ad esempio:
della revisione dell’assetto macro - organizzativo aziendale (costituzione di nuove unità organizzative o internalizzazione di processi); di significative variazioni di responsabilità e avvicendamenti in posizione chiave in struttura; di uscita dall’organizzazione di soggetti muniti di poteri aziendali o di ingresso di soggetti che necessitino di poteri aziendali;
• diffusione delle informazioni circa la titolarità delle responsabilità attribuite ed i relativi cambiamenti;
• verifica periodica della conformità dell’esercizio dei poteri di rappresentanza con le procure
conferite;
• monitoraggio periodico dell’adeguatezza del sistema dei poteri e relativo aggiornamento, avuto riguardo alla eventuale evoluzione dell’attività dell’impresa.
Con riferimento al sistema di attribuzione delle deleghe e dei poteri autorizzativi, fermi restando i principi ispiratori sopra riportati, gli ulteriori requisiti essenziali sono:
• le deleghe coniugano ciascun potere di gestione e la relativa responsabilità ad una adeguata posizione nell’organigramma, avendo cura di evitare l’eccessiva concentrazione di poteri in un singolo soggetto;
• le deleghe ed i poteri autorizzativi vengono definiti (mediante le suddette Disposizioni) da parte
dell’Amministratore Unico della Società, che è tenuto a curarne l’adeguatezza nel tempo;
• le attribuzioni delegate sono coerenti con gli obiettivi aziendali.
Per quanto attiene alle procure, e fermi restando i principi ispiratori sopra riportati, i requisiti essenziali per il loro conferimento sono:
ogni soggetto che, per conto di Euro Ferroviaria S.r.l., esercita poteri di rappresentanza è dotato di idonea procura, la quale identifica in maniera espressa i soggetti abilitati ad esercitare la rappresentanza nei confronti delle controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione;
ciascuna procura definisce in dettaglio i poteri conferiti al soggetto interessato;
le procure sono coerenti e conformi ai poteri di gestione e ai poteri autorizzativi conferiti al singolo procuratore, fatte salve le eventuali procure relative a singole operazioni;
• un sistema di remunerazione dei lavoratori e di chi, pur non essendo dipendente, opera su mandato o nell’interesse della Società, disegnato con l’obiettivo di remunerare il ruolo ricoperto, tenuto conto delle responsabilità assegnate e delle competenze e capacità dimostrate;
• un sistema di gestione dei processi esternalizzati per i quali la Società ha definito le attività esternalizzate, i criteri di selezione dei fornitori - sotto il profilo della professionalità, della reputazione, dell’onorabilità e della capacità finanziaria - ed i metodi per la valutazione del livello delle prestazioni degli stessi.
Euro Ferroviaria S.r.l. ha stipulato contratti di servizi (Intercompany Service Agreement di 1° Livello) per la regolamentazione dei rapporti con altre società, anche facenti parte del Gruppo Salcef, che forniscono servizi in favore della stessa. Detti contratti prevedono:
- l’attività oggetto di cessione, le modalità di esecuzione e il relativo corrispettivo;
- che il fornitore dà adeguata esecuzione alle attività esternalizzate nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni della Società;
- che il fornitore garantisce la riservatezza dei dati relativi alla Società;
- che la Società ha facoltà di controllo e accesso all’attività e alla documentazione del fornitore;
- un sistema di penali in caso di inadempienze contrattuali;
- che il contratto non può essere oggetto di sub-cessione, anche parziale, senza il consenso della Società;
- specifiche clausole in materia di responsabilità amministrativa degli enti;
• l’attribuzione ad un Organismo di Vigilanza - dotato dei requisiti di autonomia, indipendenza, continuità di azione e professionalità - del compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e di proporne l’aggiornamento, previo conferimento, a tal fine, al medesimo, di poteri, mezzi e accesso alle informazioni necessarie allo svolgimento dell’attività;
• la previsione di un sistema di formazione e informazione finalizzato a consolidare in tutti i Destinatari la conoscenza dei principi e delle regole cui la concreta operatività di Euro Ferroviaria S.r.l. deve conformarsi;
• la predisposizione di uno specifico sistema disciplinare idoneo a sanzionare qualsiasi violazione del Modello (cfr. §4 e Disposizione D306 – Codice Disciplinare).
1.5 Presidi di controllo ai fini del D.lgs. 231/2001
La Società si pone l’obiettivo di implementare un efficace sistema di controlli preventivi che sia tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente, anche ai fini dell’esclusione della responsabilità amministrativa dell’ente.
Ciò premesso, di seguito sono illustrati i criteri di individuazione dei presidi di controllo finalizzati alla prevenzione del rischio di commissione dei reati presupposto. Detti presidi sono articolati su tre livelli:
• principi generali di controllo, ai quali, a prescindere dal grado di rilevanza delle singole fattispecie di reato o dal grado di rischio sotteso a ciascuna delle aree a rischio identificate, devono essere uniformate le scelte in termini di disegno del sistema di controllo interno e prevenzione dei rischi:
- segregazione delle funzioni - deve esistere, compatibilmente con le caratteristiche della struttura organizzativa, segregazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza le operazioni;
- esistenza di norme e regole procedurali interne formalizzate (“protocolli”) - devono esistere disposizioni aziendali idonee alla regolamentazione delle attività, delle responsabilità e dei controlli;
- esistenza di deleghe e procure - devono esistere regole formalizzate per l’esercizio delle deleghe e procure; ogni singola operazione o transazione viene svolta nel rispetto delle deleghe e procure vigenti;
- tracciabilità - i soggetti, le funzioni aziendali interessate e/o i sistemi informativi utilizzati devono assicurare l’individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati che supportano la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società e le modalità di gestione delle risorse finanziarie;
• principi generali di comportamento, che prevedono disposizioni generali comportamentali volte a uniformare le modalità di formazione ed attuazione delle decisioni, nell’ambito di ciascuna delle famiglie di reato ritenuta maggiormente rilevante o significativa;
• principi di controllo preventivo, che consistono in presidi di controllo finalizzati a scongiurare il concretizzarsi delle modalità di attuazione dei reati in ciascuna delle attività sensibili per ciascuna delle aree a rischio mappate e riportate nelle Parti Speciali del Modello.
Alla luce della specifica operatività di Euro Ferroviaria S.r.l. si è ritenuto di incentrare l’attenzione, in quanto ritenuti maggiormente rilevanti, sui rischi di commissione dei reati indicati negli artt. 24 e 25 (reati contro la Pubblica Amministrazione), 24 ter (delitti di criminalità organizzata, avendo riguardo anche alla criminalità internazionale ai sensi della L. 146/06), 25 ter (reati societari), 25 quinquies (delitti contro la personalità individuale)4, 25 sexies (reati di abuso di mercato), 25 septies (omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro), 25 octies e octies.1 (reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori), 25 decies (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
4 Vedi nota 1.
all’Autorità Giudiziaria), 25 undecies (reati ambientali) e 25 quinquiesdecies (reati tributari) del Decreto. Per tali famiglie di reato trovano applicazione i principi generali di controllo descritti nella Parte Generale, nonché i principi generali di comportamento e di controllo preventivo descritti nella Disposizione D310 – Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef e nella Disposizione D312 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (D.lgs. n. 231/2001) - Parti Speciali..
Per quanto concerne i reati di cui agli artt. 24 bis (delitti informatici), 25 bis (falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento), 25 bis 1 (delitti contro l’industria e il commercio), 25 quater (delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico), 25 novies (delitti in violazione del diritto d’autore), 25 duodecies (impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare), 25 terdecies (razzismo e xenofobia), 25 sexiesdecies (contrabbando), 25- septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) e 25-duodevicies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici), l’esito delle attività di risk assessment ha portato a ritenere la concreta possibilità di commissione di tali reati applicabile, tuttavia di minore rilevanza in virtù dell’attività svolta dalla Società e dalla sua organizzazione. Pertanto, in relazione a tali tipologie di reato trovano applicazione i principi generali di controllo descritti nella Parte Generale, nonché i principi generali di comportamento descritti nella Parte Speciale “G” della Disposizione D312 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (D.lgs. n. 231/2001) - Parti Speciali e nella Disposizione D310 – Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef.
Per quanto concerne, invece, le restanti famiglie di reato previste dal Decreto si è ritenuto che la loro commissione possa essere stimata non significativa in forza dell’ambito di attività di Euro Ferroviaria S.r.l. e, pertanto, per esse trovano applicazione i principi generali di controllo descritti nella Parte Generale.
Di seguito una tabella sintetica di quanto indicato in precedenza con riferimento alla rilevanza per Euro Ferroviaria S.r.l. delle famiglie di reato ex D.lgs. 231/2001 ad esito del risk assessment effettuato:
Rischio di commissione ritenuto maggiormente rilevante | Rischio di commissione ritenuto di minore rilevanza | Rischio di commissione ritenuto non significativo | |
Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25) | X | ||
Delitti informatici (art. 24 bis) | X | ||
Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali (art. 24 ter del Decreto e L. 146/06) | X | ||
Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis) | X | ||
Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25 bis 1) | X | ||
Reati societari (art. 25 ter) | X |
Rischio di commissione ritenuto maggiormente rilevante | Xxxxxxx di commissione ritenuto di minore rilevanza | Rischio di commissione ritenuto non significativo | |
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25 quater) | X | ||
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1) | X | ||
“Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” (art. 603-bis del codice penale) nell’ambito dei delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies) | X | ||
Altri delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies) | X | ||
Abuso di mercato (art. 25 sexies) | X | ||
Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25 septies) | X | ||
Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (artt. 25 octies e 25 octies.1) | X | ||
Delitti in violazione del diritto d’autore (art. 25 novies) | X | ||
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (art. 25 decies) | X | ||
Reati ambientali (art. 25 undecies) | X | ||
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies) | X | ||
Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies) | X | ||
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies) | X |
Rischio di commissione ritenuto maggiormente rilevante | Xxxxxxx di commissione ritenuto di minore rilevanza | Rischio di commissione ritenuto non significativo | |
Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies) | X | ||
Contrabbando (art. 25 sexiesdecies) | X | ||
Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies) | X | ||
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies) | X |
Di seguito, invece, un quadro sinottico dei presidi di controllo applicabili in funzione della rilevanza delle famiglie di reato ex D.lgs. 231/2001:
Famiglie di reato il cui rischio di commissione è stato ritenuto maggiormente rilevante | Famiglie di reato il cui rischio di commissione è stato ritenuto di minore rilevanza | Famiglie di reato il cui rischio di commissione è stato ritenuto non significativo | |
Principi generali di controllo | Parte Generale | ||
Principi generali di comportamento | Specifica Parte Speciale | Parte Speciale “G” | N/A |
Principi di controllo preventivo | Specifica Parte Speciale | N/A | N/A |
1.6 La struttura del Documento Illustrativo del Modello
Il Documento Illustrativo del Modello è costituito da una Parte Generale e dalle Parti Speciali.
Nella Parte Generale sono illustrate le componenti essenziali del Modello, con particolare riferimento all’OdV, alla formazione del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale ed extra-aziendale, al sistema disciplinare e alle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni dello stesso.
Le Parti Speciali sono dedicate alle diverse tipologie di reato e illecito amministrativo il cui rischio di commissione è stato ritenuto rilevante per Euro Ferroviaria S.r.l..
A tal fine, ciascuna Parte Speciale contiene il riferimento ai singoli reati richiamati dal Decreto (per le
fattispecie dei reati presupposto si faccia riferimento all’ all’Allegato A - Il D.lgs. 231/2001 ed i reati
presupposto), ai principi generali di comportamento ai quali devono ispirarsi i comportamenti in tutte le aree potenzialmente a rischio reato e alle aree identificate a rischio reato.
All’interno di ciascuna area a rischio reato vengono individuate le attività sensibili, le possibili modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione degli stessi, nonché i principi di controllo preventivo.
I principi generali di comportamento ed i principi di controllo preventivo descritti nelle Parti Speciali
devono essere rispettati da tutti i Destinatari interni del Modello.’
Si precisa, inoltre, che sull’osservanza dei principi di controllo menzionati, la Società si impegna a svolgere un continuo monitoraggio propedeutico a garantire l’adeguatezza del Modello nel tempo e, conseguentemente, l’attualità delle Parti Speciali rispetto ad eventuali cambiamenti significativi dei settori di attività, della struttura organizzativa o dei processi della Società.
1.7 Modifiche ed integrazioni del Modello
L’adozione e le successive modifiche e integrazioni del Modello competono all’AU di Euro Ferroviaria S.r.l.,
in conformità alle prescrizioni dell’art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto.
L’AU dispone le modifiche al Modello avvalendosi delle funzioni aziendali competenti in materia di Salcef Group S.p.A. (sulla base del contratto di servizi in essere) e ne fornisce informativa all’Assemblea dei Soci, al Collegio Sindacale e all’Organismo di Vigilanza.
1.8 Adozione e gestione del Modello nelle strutture associative
Euro Ferroviaria S.r.l. considera il rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei principi espressi nel Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef condizione essenziale per il mantenimento e il miglioramento nel tempo del valore aziendale.
Relativamente alla costituzione di nuove strutture associative, su base nazionale e internazionale, Euro Ferroviaria S.r.l. verifica, fin dall’origine, se i partner si siano uniformati al D.lgs. 231/2001 o se abbiano adottato analoghi modelli di compliance, anche richiedendo la sottoscrizione di una dichiarazione in tal senso da parte dei partner medesimi.
2.1 Composizione e requisiti dell’OdV
L’OdV di Euro Ferroviaria S.r.l. è un organo collegiale, attualmente composto da tre membri.
L’Organismo è nominato dall’AU, che di norma, nomina altresì il Presidente dello stesso.
Ove l’AU non proceda alla nomina del Presidente, questo viene scelto secondo quanto previsto dallo Statuto dell’OdV (Disposizione D311 - Statuto dell’Organismo di Vigilanza).
I membri dell’OdV vengono individuati tra professionisti di comprovata competenza ed esperienza nelle tematiche giuridiche, finanziarie, di controllo interno e di compliance, nonché con un’adeguata e comprovata esperienza nell’ambito di applicazione del Decreto.
La nomina, i compiti e poteri, le attività e il funzionamento dell’OdV, nonché la durata in carica, la revoca, la sostituzione e i requisiti dei suoi membri, sono disciplinati da un apposito Statuto, approvato dall’AU della Società.
Inoltre, l’Organismo si è dotato di un apposito Regolamento, espressione della sua autonomia operativa e organizzativa, volto a disciplinare, in particolare, il funzionamento delle proprie attività. Il Regolamento è approvato dall’Organismo e inviato per opportuna conoscenza all’AU di EF.
In conformità al Decreto e alle Linee Guida di Confindustria, l’OdV di Euro Ferroviaria S.r.l. è in possesso dei requisiti di:
• autonomia e indipendenza;
• professionalità;
• continuità d’azione.
a) Autonomia e indipendenza
L’OdV gode di autonomia e indipendenza dagli Organi Sociali nei confronti dei quali esercita la sua attività
di controllo.
Esso non è in alcun modo coinvolto nelle attività gestionali, né è in condizione di dipendenza gerarchica.
Al fine di preservare l’indipendenza dell’OdV, lo Statuto prevede che l’Organismo resti in carica per la durata di tre anni ed i componenti sono rieleggibili. In ogni caso, i componenti restano in carica fino alla nomina del successore.
Ad ulteriore garanzia della propria indipendenza, l’OdV informa, in merito all’attività svolta, l’AU, il Collegio Sindacale e l’Assemblea dei Soci, con cadenza semestrale. In ogni caso, l’Organismo riferisce tempestivamente all’AU, quando possibile, ogni evento di particolare rilievo (cfr. paragrafo 3.4).
Le attività poste in essere dall’OdV non possono essere sindacate da alcuna funzione, organismo o struttura aziendale, fatto salvo il potere-dovere dell’organo dirigente, a garanzia del funzionamento, aggiornamento e attuazione del Modello, di vigilare sull'adeguatezza delle funzioni svolte dall'organismo stesso.
L’OdV, nell’espletamento delle proprie funzioni:
- ha libero accesso a tutte le strutture organizzative della Società e a tutto il personale della stessa, ad ogni documento e/o informazione aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all’OdV ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- dispone di mezzi finanziari adeguati ad assicurare allo stesso l’operatività. A tal fine, l’AU di Euro Ferroviaria S.r.l. provvede ad attribuire all’OdV, sulla base delle indicazioni del medesimo, una dotazione finanziaria per i costi e le spese da sostenere nell’esercizio delle proprie funzioni.
L’OdV dispone in totale autonomia delle somme ad esso attribuite, senza necessità di alcuna autorizzazione o approvazione dei relativi costi e spese, salvo l’obbligo di fornire annualmente alla Società adeguata rendicontazione delle somme impiegate.
b) Professionalità
I membri dell’OdV sono in possesso di specifiche competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che l’Organismo è chiamato a svolgere, potendo altresì avvalersi del supporto tecnico di soggetti interni o esterni alla Società, nonché di quello delle funzioni aziendali competenti in materia di Salcef Holding (sulla base del contratto di servizi in essere).
c) Continuità d’azione
L’OdV opera presso la Società, esercitando continuativamente i poteri di controllo e riunendosi almeno trimestralmente per lo svolgimento dell’incarico assegnatogli.
Al fine di assicurare il monitoraggio dei processi aziendali sensibili ai sensi del Decreto, l’OdV si avvale del corpo procedurale aziendale, dei flussi informativi nei suoi confronti previsti dal Modello e dalla relativa procedura (cfr. paragrafo 2.5), nonché delle audizioni con i Responsabili delle aree potenzialmente a rischio reato. Ai fini di un migliore e più efficace espletamento dei compiti e delle funzioni attribuiti, inoltre:
- l’Organismo definisce dei momenti strutturati di confronto con esponenti e funzioni aziendali di Euro Ferroviaria S.r.l. che, di volta in volta, si rendono utili all’espletamento delle attività di competenza;
- la Società coordina eventuali richieste di approfondimento o di informazioni avanzate dall’OdV con
riferimento alle attività ed ai processi esternalizzati;
- la Società mette a disposizione dell’OdV il supporto di proprie risorse, ove necessario. In particolare, la funzione Internal Audit & Compliance, svolta in service da SG, assiste l’OdV nell’espletamento delle attività di vigilanza, anche con il ruolo di Segreteria Tecnica, rafforzando ulteriormente il requisito della continuità di azione dell’OdV.
2.2 Cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza e di
revoca del mandato ai membri dell’OdV
La nomina quale membro dell’OdV è condizionata alla presenza e alla permanenza dei requisiti previsti
dallo Statuto.
Costituiscono motivi di ineleggibilità e, se sopravvenuti, di decadenza o revoca del mandato per “giusta causa”, a seconda dei casi, dei membri dell’OdV:
a) trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato, anche con sentenza non definitiva, a una pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
b) avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con Soci, Amministratori, Sindaci
o dirigenti del Gruppo Salcef;
c) la sussistenza di situazioni che possano determinare conflitti di interesse, anche potenziale, ed in particolare intrattenere relazioni economiche o incarichi di natura professionale con il Gruppo Salcef. A tal fine, non rileva l’incarico di componente del Collegio Sindacale o il rapporto intrattenuto dallo stesso Organismo nel suo complesso in relazione all’incarico affidato;
d) essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie in Euro Ferroviaria S.r.l. o altra
società del Gruppo Salcef, tali da comprometterne l’indipendenza ed autonomia di giudizio;
e) la sussistenza di situazioni che possano impedire di svolgere, diligentemente ed efficacemente, il
mandato nell’interesse di Euro Ferroviaria S.r.l.;
f) un grave inadempimento dei propri doveri, così come definiti nel Modello e nello Statuto dell’OdV, o essere in una ulteriore situazione o condizione tali da pregiudicarne l’autonomia di giudizio nell’esercizio delle funzioni, tenuto conto degli interessi del Gruppo Salcef;
g) trovarsi in una delle situazioni di seguito elencate: (i) essere sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’Autorità Giudiziaria; (ii) essere stato condannato o aver concordato l’applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., anche con sentenza non definitiva, in relazione ai reati previsti dal Decreto o a reati della stessa indole (es. reati fallimentari, reati contro il patrimonio, reati contro la fede pubblica);
(iii) essere sottoposto ad un procedimento penale in relazione ai reati previsti dal Decreto o reati della stessa indole (es. reati fallimentari, reati contro il patrimonio, reati contro la fede pubblica); (iv) essere stato condannato, con sentenza anche non definitiva, in sede amministrativa per uno degli illeciti previsti dagli artt. 187 bis e 187 ter del D.lgs. n. 58/1998 (T.U.F.); (v) essere indagato per reati di associazione segreta o di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni a delinquere, comunque localmente denominate, che perseguano finalità o agiscano con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso; (vi) essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo; (vii) avere in corso procedimenti penali di qualunque tipo e aver riportato condanne penali, anche con riti alternativi, ancorché non passate in giudicato;
h) qualora, a seguito di una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o a una sentenza di patteggiamento, passate in giudicato, risulti dagli atti l’“omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell’Organismo, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
i) la violazione degli obblighi di riservatezza, così come dettagliati nello Statuto dell’OdV;
j) gravi negligenze nell’espletamento dei compiti connessi all’incarico;
k) la mancata partecipazione a tre riunioni consecutive dell’Organismo.
A ciascuno dei membri dell’Organismo si applica, inoltre, il divieto di concorrenza di cui all’art. 2390 c.c. Ciascun membro dell’OdV è tenuto a segnalare tempestivamente all’Organismo - che ne informa la Società
- l’esistenza o il sopravvenire di taluna delle condizioni di cui sopra, non appena ne sia venuto a conoscenza.
Al fine di garantire la continuità di azione dell’OdV e di tutelare il legittimo svolgimento delle funzioni e della posizione ricoperta da una rimozione ingiustificata, sia la revoca del mandato conferito ad uno o più componenti dell’OdV - che potrà avvenire soltanto per “giusta causa”, al ricorrere di una delle condizioni sopra richiamate e comunque dettagliate nello Statuto dell’OdV - sia la decadenza, vengono disposte mediante un’apposita delibera dell’AU, sentiti l’Assemblea di Soci, il Collegio Sindacale e gli altri membri dell’Organismo.
In caso di dimissioni, decadenza o revoca di un componente dell’Organismo, l’AU deve provvedere senza indugio alla sua sostituzione. Il membro così nominato resta in carica fino alla scadenza naturale dell’intero Organismo.
In caso di dimissioni, decadenza o revoca del Presidente dell’Organismo, la presidenza è assunta pro tempore dal membro più anziano nella carica o, in caso di pari anzianità, dal membro più anziano in età, il quale rimane in carica fino alla data della nomina di un nuovo Presidente dell’Organismo.
Qualora la revoca dall’incarico venga disposta nei confronti di tutti i componenti dell’OdV o della maggioranza degli stessi, l’AU, sentiti l’Assemblea dei Soci ed il Collegio Sindacale, provvederà a nominare tempestivamente un nuovo Organismo. Nelle more della nomina del nuovo OdV, le funzioni e i compiti allo stesso assegnati potranno essere provvisoriamente esercitati dal Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 6, comma 4 bis, del Decreto.
Inoltre, l’AU, sentiti l’Assemblea dei Soci, il Collegio Sindacale e gli altri membri dell’Organismo, può disporre la sospensione dalle funzioni di un membro dell’Organismo per:
• l’applicazione provvisoria di una misura di prevenzione;
• una condanna per un reato diverso da quelli per i quali è prevista la revoca;
• l’applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
L’AU provvederà, sentiti gli altri membri dell’Organismo, l’Assemblea dei Soci ed il Collegio Sindacale, alla
nomina di un componente ad interim.
Qualora la sospensione venga disposta nei confronti di tutti i componenti dell’OdV o della maggioranza degli stessi, l’AU, sentiti l’Assemblea dei Soci ed il Collegio Sindacale, provvederà a nominare tempestivamente un nuovo Organismo. Nelle more della nomina del nuovo OdV, le funzioni e i compiti allo stesso assegnati potranno essere provvisoriamente esercitati dal Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 6, comma 4 bis, del Decreto.
2.3 Funzioni e poteri dell’OdV
L’Organismo, responsabile di verificare e vigilare sull’adeguatezza ed effettiva osservanza del Modello e sul suo aggiornamento, è completamente autonomo nell’espletamento dei suoi compiti e le sue determinazioni sono insindacabili.
Più in particolare, è compito dell’OdV:
• verificare l’efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto, proponendo - laddove ritenuto necessario - eventuali aggiornamenti del Modello, con particolare riferimento all’evoluzione e ai mutamenti della struttura organizzativa o dell’operatività aziendale e/o della normativa vigente;
• monitorare e valutare la validità nel tempo del Modello, promuovendo, anche previa consultazione delle funzioni aziendali interessate (anche di SG, sulla base del contratto di servizi in essere), tutte le azioni necessarie al fine di assicurarne l’efficacia;
• effettuare, sulla base del proprio Piano di attività, ovvero anche attraverso verifiche non programmate e a sorpresa, controlli presso le funzioni aziendali coinvolte nelle aree a rischio, per accertare se l’attività venga svolta conformemente al Modello adottato;
• verificare l’attuazione e l’effettiva funzionalità delle soluzioni proposte, mediante un’attività di follow-up;
• verificare periodicamente - con il supporto delle funzioni aziendali competenti (anche di SG, sulla base del contratto di servizi in essere) - il sistema dei poteri in vigore, al fine di accertarne la coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai sub responsabili;
• effettuare, sulla base del proprio Piano di attività, una verifica degli atti compiuti dai soggetti dotati di poteri (deleghe, poteri autorizzativi e procure);
• condurre le opportune analisi per l’accertamento di eventuali violazioni del Modello;
• attuare, in conformità al Modello, un efficace flusso informativo nei confronti degli Organi Sociali competenti che consenta all’Organismo di riferire agli stessi in merito all’efficacia e all’osservanza del Modello;
• vigilare sull’effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall’analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
• comunicare tempestivamente agli Organi Sociali competenti le eventuali infrazioni alle disposizioni - normative e procedurali - che possono dare luogo a reati di cui al Decreto;
• promuovere un adeguato processo formativo del personale mediante idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
• monitorare che i Destinatari del Modello siano edotti sui compiti e sulle mansioni connesse al presidio delle aree a rischio ai fini della prevenzione della commissione dei reati di cui al Decreto;
• verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni aziendali competenti (anche di SG, sulla base del contratto di servizi in essere), la validità delle clausole finalizzate ad assicurare l’osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
• comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti, secondo quanto previsto dal
sistema disciplinare, ai fini dell’adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori.
Per lo svolgimento dei suoi compiti, all’OdV sono attribuiti i poteri di seguito elencati:
• accedere ad ogni documento e/o informazione aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni
attribuite all’OdV ai sensi del D.lgs. 231/2001;
• avvalersi di consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per
l’espletamento delle attività di competenza;
• richiedere specifici flussi informativi che consentano all’Organismo di Vigilanza di essere periodicamente aggiornato, dalle funzioni aziendali interessate, sulle attività valutate a rischio di reato, nonché stabilire - ove ritenuto necessario - ulteriori modalità di comunicazione / segnalazione, anche al fine di acquisire conoscenza delle eventuali violazioni del Modello;
• verificare che i Destinatari forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste;
• procedere, qualora si renda necessario, all’audizione diretta dei dipendenti, dell’AU e dei membri del
Collegio Sindacale della Società;
• richiedere informazioni a consulenti esterni, agenti, partner finanziari e commerciali, fornitori di servizi,
nonché revisori, nell’ambito delle attività svolte per conto della Società.
L’Organismo potrà decidere di delegare uno o più specifici compiti ai suoi membri, sulla base delle rispettive competenze, con l’obbligo di riferire in merito all’Organismo. In ogni caso, anche in ordine alle funzioni delegate dall’Organismo a singoli membri o concretamente svolte dalle altre funzioni aziendali, permane la responsabilità collegiale dell’Organismo medesimo.
Relativamente al funzionamento dell’OdV, si riportano di seguito in sintesi i principali aspetti, come previsti nel Regolamento dello stesso.’
L’OdV si riunisce almeno trimestralmente. Le riunioni sono formalmente convocate dal Presidente (per iscritto, anche via posta elettronica), con indicazione della data, del luogo e dell’ora della riunione e con il relativo ordine del giorno (fatta salva la facoltà di ciascun membro dell’OdV di chiedere al Presidente l’inserimento di una o più materie all’ordine del giorno).
Le riunioni dell’OdV sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e sono presiedute dal Presidente (o, in sua assenza, dal membro più anziano nella carica o, in caso di pari anzianità, dal membro più anziano in età). Ove non sia presente la maggioranza dei membri, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.
Le decisioni dell’Organismo sono valide se adottate con il consenso della maggioranza dei componenti dell’OdV presenti. Ciascun membro dell’OdV ha diritto ad un voto.
In caso di assenza di un componente dell’OdV alla riunione e di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente. In caso di assenza del Presidente e di parità nelle votazioni, la decisione sull’argomento viene rimandata alla successiva riunione dell’OdV.
La documentazione ed il materiale relativi all’attività svolta dall’Organismo è conservata unicamente presso un archivio protetto nella sede della Società, al quale hanno facoltà di accedere solo i componenti dell’OdV e della Segreteria Tecnica.
2.4 Informativa dell’OdV nei confronti degli Organi Sociali
L’OdV di Euro Ferroviaria S.r.l., nell’ambito dei compiti ad esso attribuiti, cura l’informazione degli Organi Sociali competenti affinché possano adottare le conseguenti deliberazioni e azioni necessarie al fine di garantire l’effettiva e costante adeguatezza e concreta attuazione del Modello.
In particolare, l’OdV provvede a fornire all’AU ed al Collegio Sindacale un’informativa semestrale (trasmessa per conoscenza anche all’Assemblea dei Soci) avente ad oggetto:
• l’attività svolta, con particolare riferimento a quella di verifica sui processi sensibili ai sensi del Decreto;
• le criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;
• un’analisi di tutte le segnalazioni ricevute nel corso per periodo e delle azioni intraprese dall’OdV stesso
e dagli altri soggetti interessati;
• le proposte di revisione e aggiornamento del Modello;
• l’informazione sul Piano di attività.
Annualmente, l’OdV presenta all’AU il Piano di attività per l’anno successivo, fatta salva la possibilità per l’OdV di integrare e modificare lo stesso ed effettuare eventuali verifiche non programmate ed a sorpresa.
Inoltre, l’OdV effettua degli incontri, con periodicità almeno annuale, con il Collegio Sindacale per la discussione delle tematiche di comune interesse dei due organi, nonché instaura dei rapporti, di natura meramente informativa, con gli OdV delle altre società del Gruppo.
Indipendentemente dalla previsione di flussi periodici, l’OdV deve porre in atto flussi informativi ad hoc in presenza di circostanze che rendano necessaria o comunque opportuna l’informativa. Pertanto, l’Organismo dovrà riferire tempestivamente all’AU, quando possibile, in merito a:
• qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione o che
abbia accertato l’Organismo stesso;
• rilevate carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il concreto pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
• mancata collaborazione da parte delle funzioni aziendali;
• esistenza di procedimenti penali nei confronti di soggetti che operano per conto della Società, ovvero di procedimenti a carico della Società in relazione a reati rilevanti ai sensi del Decreto, di cui sia venuto a conoscenza durante l’espletamento delle sue funzioni;
• esito degli accertamenti condotti dall’OdV medesimo a seguito dell’avvio di indagini da parte dell’Autorità Giudiziaria in merito a reati rilevanti ai sensi del Decreto;
• ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell’assunzione di determinazioni urgenti da parte dell’AU.
L’OdV, inoltre, dovrà riferire senza indugio:
• all’Assemblea dei Soci, eventuali violazioni del Modello poste in essere dall’AU o da membri del
Collegio Sindacale;
• al Collegio Sindacale, eventuali violazioni del Modello poste in essere dalla società di revisione, affinché adotti i provvedimenti previsti al riguardo dalla legge.
L’OdV di Euro Ferroviaria S.r.l. potrà, comunque, essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello oppure a situazioni specifiche.
2.5 Flussi informativi nei confronti dell’OdV e segnalazioni Whistleblowing
L’art. 6, comma 2, lett. d), del Decreto impone la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell’OdV deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello stesso.
L’obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l’attività di vigilanza sull’efficacia ed effettività del Modello e per l’eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.
L’efficacia dell’attività di vigilanza dell’Organismo trova fondamento in un sistema strutturato di segnalazioni ed informazioni provenienti da tutti i Destinatari del Modello, con riferimento a tutti gli atti, comportamenti o eventi, di cui essi vengano a conoscenza, che possano determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto.
La Società, mediante specifica procedura (Procedura 133 - Gestione dei flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza) ha definito i flussi informativi che devono essere oggetto di trasmissione all’OdV, le funzioni aziendali responsabili della trasmissione e le relative tempistiche (con obbligo di mettere a disposizione dell’OdV la relativa documentazione, se richiesto dallo stesso e ove disponibile). Nel caso in cui il flusso informativo non sia applicabile o non vi siano informazioni, le funzioni aziendali competenti hanno comunque la responsabilità di comunicare tali fattispecie all’Organismo.
Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco dei flussi informativi oggetto di
trasmissione all’OdV da parte di esponenti aziendali o terzi:
notizie occasionali in relazione alle quali è opportuna un’informativa immediata nei confronti dell’Organismo.
- i provvedimenti (avvisi di garanzia, , avvisi di conclusione indagini, rinvii a giudizio) notificati dall’Autorità Giudiziaria alla Società, ai Soci, all’AU o ai suoi dirigenti o dipendenti dai quali si evinca lo svolgimento di indagini condotte dalla medesima Autorità per reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.lgs. 231/2001;
- notizie relative a indagini interne e a provvedimenti disciplinari, in relazione alle fattispecie previste dal Decreto, ovvero relative ai provvedimenti di archiviazione dei suddetti procedimenti con le rispettive motivazioni;
- eventuali situazioni di conflitto di interesse tra uno dei Destinatari del Modello e la Società;
- report inerenti alle attività di verifica svolta dalle funzioni aziendali competenti con evidenza delle criticità riscontrate;
informazioni concernenti attività di natura ricorrente:
- notizie relative alle variazioni organizzative di rilievo intervenute nell'organigramma aziendale, con evidenza delle modifiche e delle variazioni intervenute;
- notizie relative alle variazioni procedurali significative ai fini del Modello, con evidenza delle modifiche e delle variazioni intervenute;
- aggiornamenti del sistema dei poteri, con evidenza delle modifiche apportate alle deleghe e procure conferite ai Direttori Operativi / figure previste ex D.lgs. 81/08 (RSPP, Medico Competente, RLS);
- le eventuali transazioni di natura finanziaria (escludendo pertanto le operazioni commerciali) effettuate in Paesi regolati da normativa fiscale privilegiata, nonché le commesse acquisite in tali Paesi;
- l’eventuale erogazione o gestione di finanziamenti pubblici o agevolati, mutui, sovvenzioni intercorsi nel periodo di riferimento; l’attività di informazione e formazione svolta in attuazione del Modello e la partecipazione alla medesima da parte del personale;
- i documenti rilevanti ai fini del sistema di gestione della salute, sicurezza e ambiente, quali ad esempio il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ed eventuali aggiornamenti dello stesso, la statistica mensile degli infortuni e la reportistica di quelli superiori a 40 giorni, i verbali relativi alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi, nonché le modifiche e/o aggiornamenti delle valutazioni dei rischi ambientali;
- ogni altra informazione rilevante in materia di salute, sicurezza e ambiente, anche in caso di eventi emergenziali.
L’OdV può, inoltre, chiedere alla società di revisione informazioni in merito alle attività da questa svolte, utili ai fini dell’attuazione del Modello e prevedere uno scambio di informazioni e riunioni periodiche con il Collegio Sindacale e la società di revisione.
Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni è possibile trasmettere le stesse all’indirizzo di posta elettronica della Segreteria Tecnica (internal.audit@salcefgroup.com), oltre che all’indirizzo dell’OdV stesso (odv@euroferroviaria.com), la quale procederà a veicolarle verso l’OdV. Resta salva la facoltà di tutte le Direzioni/Uffici della Società di comunicare autonomamente all’OdV eventuali ulteriori informazioni ritenute rilevanti e significative ai fini del Sistema di Controllo Interno relativo alla compliance 231, della prevenzione dei reati e dell’assolvimento dei compiti propri dell’OdV (come, ad esempio, eventuali anomalie o atipicità riscontrate nell’ambito delle attività svolte)
Whistleblowing
La Società ha adottato la procedura P145 – Gestione delle segnalazioni volta a definire le modalità di ricezione, verifica e accertamento delle segnalazioni trasmesse dal personale aziendale o da soggetti terzi di comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società in quanto costituenti violazioni di leggi nazionali ed europee nonché di principi e regole di comportamento contenuti nel Codice Etico e di Comportamento di Gruppo, nella Politica per la Prevenzione della Corruzione e nella Politica per la Responsabilità Sociale.
In virtù di quanto disciplinato dalla L. n. 179 del 15 novembre 2017 nonché dal D.lgs. 24 del 10 marzo 2023, la Società ha istituito canali interni dedicati alla ricezione delle segnalazioni individuando formalmente il Soggetto Gestore competente alla ricezione e gestione della segnalazione. In particolare, la Società prevede:
• un canale dedicato alla ricezione delle segnalazioni idoneo a garantire, con modalità informatiche e crittografiche, la riservatezza dell'identità del segnalante. Tale canale è dedicato ed esclusivo della Società accessibile tramite portale web, compilando un apposito modulo disponibile nella home page dell’applicativo;
• un canale di messaggistica vocale accessibile tramite suddetto portale;
• su richiesta della persona segnalante, incontri de visu da richiedere tramite la piattaforma.
Con particolare riferimento alle segnalazioni di violazioni, o presunte tali, del Modello, valgono le seguenti prescrizioni di carattere generale:
• il Destinatario che intenda segnalare una violazione - o presunta violazione - del Modello deve utilizzare in via prioritaria i canali interni summenzionati e, solo al ricorrere di una delle condizioni specificate all’art. 6 del D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, effettuare una segnalazione esterna; ;
• il soggetto che intende effettuare una segnalazione può scegliere se effettuarla in forma anonima o nominativa, fermo restando che quest’ultima modalità rendere più agevole l’attività di indagine che segue la segnalazione. Il segnalante dovrà chiaramente indicare che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione;
• le segnalazioni devono dettagliare adeguatamente le circostanze relative alla presunta violazione del Modello, così da permettere una completa valutazione delle stesse.
La Società garantisce la massima tutela e riservatezza:
• dell’identità della persona segnalante;
• della persona coinvolta;
• della persona comunque menzionata;
• del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
Inoltre, viene assicurata la protezione da segnalazioni diffamatorie o calunniose nei confronti del segnalato, effettuate con dolo o colpa grave. Tali criteri di riservatezza sono garantiti anche nelle attività di gestione della segnalazione.
Sono previste, a tal proposito, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rilevano infondate, nonché di chi adotti misure di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante in ragione della segnalazione medesima, in linea con il sistema disciplinare descritto al §4.
Infatti, è vietata espressamente ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata ai sensi degli artt. 5 e 19 del D.lgs. n. 24 del10 marzo 2023.
Le ritorsioni subite possono essere comunicate all’ANAC che può avvalersi dell'Ispettorato della funzione pubblica o dell’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza. La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all’Autorità giudiziaria.
Le modalità di inserimento e di gestione delle segnalazioni, ivi incluse le fasi di verifica preliminare e di indagine, sono descritte nella sezione del sito internet della Società, accessibile al link https://www.salcef.com/it/segnalazioni-whistleblowing/ nonché rese disponibili ai destinatari della normativa e disciplinate all’interno della summenzionata Procedura.
3 Formazione del personale e diffusione del Modello nel contesto
aziendale e all’esterno
3.1 Premessa
Euro Ferroviaria S.r.l., al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta
divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all’interno e all’esterno della propria organizzazione.
In particolare, obiettivo di Euro Ferroviaria S.r.l. è estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello non solo ai propri Organi Sociali e dipendenti, ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali.
L’attività di comunicazione e formazione è diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità, al fine di consentire ai diversi Destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.
L’attività di comunicazione e formazione è supervisionata dall’Organismo di Vigilanza (cfr. compiti dell’OdV
descritti al paragrafo 2.3).
3.2 Informazione e formazione al personale
Euro Ferroviaria S.r.l. promuove la conoscenza del Modello, del sistema normativo interno e dei loro relativi aggiornamenti tra tutti i dipendenti, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo e contribuire all’attuazione.
In tale contesto, le azioni comunicative prevedono tra l’altro:
• l’inserimento del Modello, della Disposizione D310 – Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef e dei principali documenti che costituiscono le componenti del Modello, nell’intranet aziendale, anche nelle eventuali versioni in lingua inglese; tali documenti, pertanto, sono disponibili a tutto il personale in forza con accesso al servizio intranet;
• la formazione e la messa a disposizione del Modello, della Disposizione D310 – Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef e dei principali documenti che costituiscono le componenti del Modello a tutto il personale in forza, incluso quello con accesso al servizio intranet;
• l’inserimento del Modello e della Disposizione D310 – Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef nel sito internet del Gruppo Salcef;
• l’affissione del Modello e della Disposizione D310 – Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef in luogo accessibile a tutti (es. bacheche aziendali);
• la distribuzione del Modello e della Disposizione D310 – Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef ai nuovi assunti al momento dell’inserimento in azienda;
• materiali formativi, disponibili in modo permanente nel sistema gestionale aziendale, sui contenuti del Decreto, del Modello e della Disposizione D310 – Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef;
• l’aggiornamento sulle modifiche apportate al Modello e alla Disposizione D310 – Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef conseguenti ad intervenute modifiche normative e/o organizzative/di processo rilevanti ai fini del Decreto, anche mediante la revisione dei materiali formativi disponibili sul sistema gestionale aziendale.
Il percorso di formazione, invece, è articolato sui livelli qui di seguito indicati, diversificati in relazione al ruolo rivestito dal dipendente nella Società:
• dirigenti, quadri e impiegati anche con funzioni di rappresentanza: informativa in sede di assunzione; corsi di formazione iniziali e periodici; occasionali informative di aggiornamento, anche a seguito di modifiche del Modello e della Disposizione D310 – Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef; approfondimenti specifici in occasione di meeting direzionali
• altro personale: informativa in sede di assunzione; corsi di formazione iniziali e periodici; occasionali informative di aggiornamento, anche a seguito di modifiche del Modello e della Disposizione D310 – Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef
La partecipazione alle sessioni di formazione è obbligatoria.
La tracciabilità della partecipazione ai momenti formativi è attuata attraverso la richiesta della firma di presenza nell’apposito modulo e, per quanto concerne le attività in modalità “e-learning”, attraverso l’attestato di fruizione dei nominativi delle persone coinvolte. A completamento delle attività di formazione è prevista la compilazione di questionari o altre forme di verifica di apprendimento.
Pertanto, il personale è tenuto a:
a) acquisire consapevolezza e conoscenza dei principi e contenuti del Modello, nella Disposizione D310 – Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef e dei documenti che costituiscono le componenti del Modello (cfr. paragrafo 2.4);
b) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
c) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all’efficace attuazione
del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso;
d) partecipare ai corsi di formazione.
3.3 Informativa a collaboratori esterni, consulenti e partner
Euro Ferroviaria S.r.l. promuove la conoscenza e l’osservanza del Modello e della Disposizione D310 – Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef anche tra i partner finanziari e commerciali, i consulenti, gli agenti, gli intermediari, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori della Società, nonché le terze parti in genere.
La Società provvede ad inserire nei contratti con le suddette controparti apposite clausole contrattuali che prevedono, in caso di inosservanza dei principi stabiliti nei citati documenti, la possibile risoluzione del vincolo negoziale.
4 Sistema disciplinare e misure in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello
4.1 Principi generali
La predisposizione di un sistema disciplinare per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è
condizione essenziale per assicurare l’effettività del Modello stesso.
Al riguardo, infatti, gli articoli 6, comma 2 lettera e), e 7, comma 4 lettera b), del Decreto prevedono che i modelli di organizzazione e gestione devono introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate negli stessi.
Ai fini del presente sistema disciplinare e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva, costituiscono condotte oggetto di sanzione le azioni o i comportamenti posti in essere in violazione del Modello. Essendo quest’ultimo costituito anche dal sistema normativo interno, che ne è parte integrante, ne deriva che per “violazione del Modello” deve intendersi anche la violazione di uno o più principi o norme definite dai vari documenti aziendali che compongono tale sistema normativo (cfr. paragrafo 2.4).
L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’avvio e/o dall’esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da Euro Ferroviaria S.r.l. in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare.
In particolare, così come indicato nella Disposizione D306 – Codice Disciplinare alla quale si rinvia, è possibile individuare, a fini esemplificativi e non esaustivi, le seguenti principali tipologie di violazioni:
a) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni finalizzate alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità della Società ai sensi del Decreto;
b) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni connesse, in qualsiasi modo, alle aree a rischio reato e strumentali o alle attività sensibili indicate nelle Parti Speciali del Modello;
c) mancata attività di documentazione, conservazione e controllo degli atti previsti dai protocolli in modo da impedire la trasparenza e verificabilità degli stessi;
d) omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni del Modello;
e) mancata partecipazione all’attività di formazione relativa al contenuto del Modello e, più in generale,
del Decreto da parte dei Destinatari interni;
f) violazioni e/o elusioni del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l’alterazione della documentazione prevista dai protocolli (procedure), ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l’OdV;
g) qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o comunque penalizzazione, anche indiretta, nei confronti dei soggetti che effettuano segnalazioni di violazioni - o presunte violazioni - del Modello;
h) violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
i) trasmissione, effettuata con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelino infondate;
j) violazione degli obblighi informativi nei confronti dell’OdV (descritti nel paragrafo 2.5), inclusa la mancata segnalazione di violazioni - o presunte violazioni - del Modello.
L’individuazione e l’applicazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità e di
adeguatezza rispetto alla violazione contestata. A tale proposito, assumono rilievo le seguenti circostanze:
• tipologia dell’illecito contestato;
• circostanze concrete in cui si è realizzato l’illecito;
• modalità di commissione della condotta;
• gravità della violazione, anche tenendo conto dell’atteggiamento soggettivo dell’agente;
• eventuale commissione di più violazioni nell’ambito della medesima condotta;
• eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
• eventuale recidività dell’autore.
Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall’HR, che ne riferisce all’OdV.
4.2 Misure nei confronti dell’Amministratore Unico e dei Sindaci
Nel caso di violazione del Modello da parte dell’AU o dei Sindaci di Euro Ferroviaria S.r.l., ne viene informata l’Assemblea dei Soci ed il Collegio Sindacale, i quali, in base alle rispettive competenze, procederanno ad assumere una delle seguenti iniziative, tenendo conto della gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto:
• dichiarazioni nei verbali delle adunanze;
• diffida formale;
• revoca dell’incarico / mandato;
• richiesta di convocazione o convocazione dell’Assemblea dei Soci con, all’ordine del giorno, l’adozione di adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione, ivi compreso l’esercizio di azioni giudiziarie volte al riconoscimento della responsabilità dell’AU e/o Sindaco nei confronti della Società e al ristoro degli eventuali danni subiti e subendi.
4.3 Sanzioni per i lavoratori dipendenti
I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti (dirigenti, quadri, impiegati e operai)in violazione delle regole comportamentali prescritte nel Modello sono definiti come “illeciti disciplinari”, rilevanti anche ai sensi della Disposizione D306 – Codice Disciplinare .
Le sanzioni irrogabili rientrano tra quelle previste dalla Disposizione D306 – Codice Disciplinare, nel rispetto di quanto indicato dall’articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori e dalla normativa di fonte collettiva applicabile.
Le categorie astratte degli inadempimenti di cui al paragrafo 5.1 descrivono i comportamenti sanzionabili, in relazione ai quali sono previsti provvedimenti sanzionatori secondo i principi di proporzionalità e adeguatezza, anche tenendo conto delle circostanze riportate nel medesimo paragrafo.
Il presente documento integra a tutti gli effetti la Disposizione D306 – Codice Disciplinare adottata dalla Società ed è assoggettato agli oneri di affissione (anche ex art. 7 dello Statuto dei Lavoratori).
In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle prescrizioni previste nel Modello o di adozione, nell’espletamento delle proprie attività, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalle norme di legge, dalla contrattazione collettiva applicabile e dalla Disposizione D306 – Codice Disciplinare.
In particolare:
• laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso;
• qualora la violazione sia di minore entità ma pur sempre di gravità tale da ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario, il dirigente incorre nel licenziamento con preavviso.
Laddove, invece, la violazione non sia tale da compromettere il rapporto di fiducia (ad esempio in caso di mancato invio dei flussi informativi all’OdV), il Dirigente può essere destinatario di un richiamo (scritto o verbale).
4.3.2 Operai, impiegati e quadri
In conformità a quanto previsto dalle norme di legge, dalla contrattazione collettiva applicabile e dalla Disposizione D306 – Codice Disciplinare :
a) incorre nei provvedimenti di rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa o sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, secondo la gravità della violazione, il lavoratore che violi le procedure interne previste dal Modello o adotti, nell’espletamento di attività nelle relative aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti violazioni dei doveri del dipendente, individuati dal CCNL di riferimento, pregiudizievoli per la disciplina e la morale della Società;
b) incorre nel provvedimento di licenziamento con preavviso il lavoratore che ponga in essere, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio, un notevole inadempimento in violazione delle prescrizioni del Modello, dovendosi ravvisare in tali comportamenti violazioni più gravi di quelle individuate al precedente punto a);
c) incorre nel provvedimento di licenziamento senza preavviso il lavoratore che adotti, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto ovvero posto in essere in violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale condotta una gravissima violazione che provochi alla Società grave nocumento morale e/o materiale.
4.4 Misure nei confronti di collaboratori, revisori, consulenti, partner, controparti ed altri soggetti esterni
Ogni comportamento posto in essere nell’ambito di un rapporto contrattuale dai collaboratori, revisori, consulenti, partner, controparti ed altri soggetti esterni alla Società in contrasto con le linee di condotta indicate dal Modello, può determinare la risoluzione del rapporto contrattuale, in virtù delle clausole che Euro Ferroviaria S.r.l. prevede in ogni contratto.
Nel caso in cui le violazioni siano commesse da lavoratori somministrati ovvero nell’ambito di contratti di appalto di opere o di servizi, le sanzioni verranno applicate al lavoratore, all’esito dell’accertamento positivo delle violazioni, da parte del proprio datore di lavoro (somministratore o appaltatore) ed i procedimenti potranno dare luogo anche ad azioni nei confronti dello stesso somministratore o appaltatore. La Società, in ogni caso, potrà limitarsi a chiedere, in conformità agli accordi contrattuali intercorrenti con gli appaltatori e i somministratori, la sostituzione dei lavoratori che abbiano commesso le violazioni di cui sopra.
Resta salvo il diritto della Società di esercitare azioni giudiziarie volte al riconoscimento della responsabilità del soggetto esterno nei confronti della Società e al ristoro degli eventuali danni subiti e subendi.
4.5 Procedimento di applicazione delle sanzioni
Il procedimento di applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione del Modello si differenzia con riguardo a ciascuna categoria di Destinatari quanto alle fasi di:
• contestazione della violazione all’interessato;
• determinazione e successiva irrogazione della sanzione.
Il procedimento ha sempre inizio a seguito della ricezione, da parte degli organi aziendali di volta in volta competenti e di seguito indicati, della comunicazione con cui, a seconda dei casi, l’OdV o l’HR (sulla base del contratto di servizi in essere con SG) o la funzione aziendale che gestisce il rapporto contrattuale con il soggetto terzo, segnala l’avvenuta violazione del Modello.
Più precisamente, l’OdV, l’HR di SG o la funzione aziendale che gestisce il rapporto contrattuale con il soggetto terzo, in tutti i casi in cui ricevano una segnalazione ovvero acquisiscano, nel corso della propria attività di vigilanza e di verifica, gli elementi idonei a configurare il pericolo di una violazione del Modello, hanno l’obbligo di attivarsi al fine di espletare gli accertamenti ed i controlli rientranti nell’ambito della propria attività, nonché di avviare l’iter descritto nella Disposizione D306 – Codice Disciplinare contenente, ai sensi degli articoli 6, comma 2, lettera e) e 7, comma 4, lettera b), il sistema disciplinare connesso al mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.
5 Aggiornamento e adeguamento del Modello
A norma dell’art. 6 del Decreto, l’AU sovraintende all’aggiornamento ed adeguamento del Modello, qualora le circostanze lo rendano necessario e, in ogni caso, ogni qualvolta vi siano sollecitazioni dell’OdV in tal senso.
L’AU affida alle funzioni aziendali competenti in materia di Salcef Group S.p.A. (sulla base del contratto di servizi in essere) la responsabilità di presidiare l’aggiornamento del Modello, nonché la stesura e l’aggiornamento delle componenti dello stesso. L’AU fornisce informativa all’Assemblea dei Soci circa l’aggiornamento del Modello e delle sue componenti.
Gli eventi che, con lo spirito di mantenere nel tempo un Modello efficace ed effettivo, potranno essere presi in considerazione ai fini dell’aggiornamento o adeguamento del Modello, sono riconducibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:
• novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
• orientamenti della giurisprudenza e della dottrina prevalente;
• riscontrate carenze e/o lacune e/o significative violazioni delle previsioni del Modello a seguito di
verifiche sull’efficacia del medesimo;
• cambiamenti significativi della struttura organizzativa, dei processi o dei settori di attività della Società;
• considerazioni derivanti dall’applicazione del Modello.
Allegato A. Il D.lgs. 231/2001 ed i reati presupposto
A.1 Il Decreto Legislativo N.231/2001 e le sue successive modifiche ed integrazioni
In data 8 giugno 2001, con il Decreto Legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001, il Legislatore italiano ha recepito nel nostro ordinamento giuridico quanto stabilito nelle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, ed in particolare quanto previsto dalla:
• convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
• convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri;
• convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.
Il Decreto in esame, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha introdotto un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti, che si aggiunge alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente commesso il reato.
In particolare, si tratta di una particolare forma di responsabilità, nominalmente amministrativa, ma sostanzialmente a carattere afflittivo-penale, a carico di società, associazioni ed enti in genere (di seguito “Enti”), per particolari reati commessi o tentati nel loro interesse o vantaggio da:
a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’Ente (c.d. “soggetti in posizione apicale” o “soggetti apicali”);
b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente (c.d.
“soggetti sottoposti all’altrui direzione” o “soggetti sottoposti”).
La responsabilità degli Enti è indipendente da quella della persona fisica che ha realizzato il fatto nell’interesse o a vantaggio dell’Ente stesso. Essa, infatti, sussiste anche quando l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile e quando il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia.
A questo proposito, è opportuno rilevare che potrebbero essere ricompresi nella nozione di soggetti sottoposti anche quei prestatori di lavoro che, pur non essendo “dipendenti” dell’Ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistente un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell’Ente medesimo: quali, ad esempio, i partners, gli intermediari, i c.d. parasubordinati in genere, fornitori, consulenti, collaboratori, ecc.
La distinzione tra le due categorie di soggetti (apicali e sottoposti) riveste indubbia rilevanza, in quanto ne deriva una diversa graduazione di responsabilità dell’Ente coinvolto, nonché una differente previsione dell’onere della prova (cfr. capitolo A.4 - “Condizioni esimenti”).
L’Ente, come indicato in precedenza, risponde anche quando l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile o nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall’amnistia. É comunque prevista una forma di esonero dalla responsabilità qualora l’Ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato un “Modello di organizzazione e gestione” (di seguito anche “Modello”) idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali contemplati dal Decreto.
A tal fine, il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze (art. 6 del Decreto):
• “individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati”;
• “prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente, in relazione ai reati da prevenire”;
• “individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati”;
• “prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli”;
• “introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.
A.2 I delitti tentati ed i delitti commessi all’estero
L’Ente risponde anche degli illeciti dipendenti da delitti tentati e da reati commessi all’estero.
Nelle ipotesi di commissione nella forma del tentativo dei delitti previsti dal Decreto, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive (cfr. capitolo A.5 - “Sanzioni applicabili”) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l’irrogazione di sanzioni nei casi in cui l’Ente impedisca volontariamente il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento. L’esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell’interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.
Per quanto riguarda il locus commissi delicti, ai fini dell’individuazione della giurisdizione competente, alla luce del principio di territorialità di cui all’art. 6 c.p., rientrano nella giurisdizione penale italiana gli illeciti dipendenti da reati commessi nel territorio dello Stato, con la doverosa precisazione che, ai sensi del comma 2 del suddetto articolo, “Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l’azione o l’omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato l’evento che è la conseguenza dell’azione o omissione”.
Tale disciplina è volta ad estendere l’applicabilità della legge penale italiana a fatti che non sono stati realizzati in tutti i loro elementi nel territorio dello Stato, essendo sufficiente che un “frammento” del reato (una parte dell’azione o dell’omissione, ovvero l’evento) si sia verificato in Italia per far ricadere l’intero reato sotto la disciplina della legge penale italiana.
Così, a titolo esemplificativo, nel caso del reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (ex art. 319 c.p.), laddove la condotta tipica si estrinseca con il “dare o promettere denaro o altra utilità”, il reato si considererà commesso nel territorio italiano qualora il soggetto ivi effettui la dazione o la promessa per il compimento all’estero di un atto contrario ai doveri d’ufficio da parte di un Pubblico Ufficiale.
D’altra parte, il Decreto estende l’efficacia della responsabilità amministrativa dell’Ente regolamentando le ipotesi in cui lo stesso può essere chiamato a rispondere avanti al giudice penale italiano dell’illecito amministrativo per reati commessi all’estero, intendendosi come tali quelli integralmente consumati fuori dal territorio italiano.
Infatti, secondo i dettami del Decreto, l’ente può essere chiamato a rispondere in relazione a reati - rilevanti ai fini del Decreto - commessi all’estero (ai sensi dell’art. 4 del Decreto, che richiama i seguenti articoli del c.p.: 7 “Reati commessi all’estero”, 8 “Delitto politico commesso all’estero”, 9 “Delitto comune del cittadino all’estero” e 10 “Delitto comune dello straniero all’estero”), qualora ricorrano le seguenti condizioni:
• il reato deve essere commesso all’estero dal soggetto funzionalmente legato all’Ente;
• l’Ente deve avere la sede principale in Italia;
• l’Ente può rispondere nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 c.p.;
• se sussistono i casi e le condizioni indicate al punto precedente, l’Ente risponde purché nei suoi
confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
• nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si
procede contro l’Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest’ultimo;
• il reo al momento dell’esercizio dell’azione penale deve trovarsi nel territorio dello Stato e non deve
essere stato estradato.
A.3 Procedimento di accertamento dell’illecito e sindacato di idoneità del
Modello da parte del giudice
La responsabilità per la commissione di un illecito amministrativo derivante da reato da parte dell’Ente viene accertata nell’ambito di un procedimento penale.
Altra regola prevista dal Decreto, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell’obbligatoria riunione dei procedimenti: in sostanza, il processo nei confronti della persona giuridica dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica che ha materialmente commesso il fatto nell’interesse o a vantaggio dell’Ente medesimo.
L’accertamento della responsabilità dell’Ente, attribuito al giudice penale, avviene mediante:
• la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità dell’Ente;
• l’accertamento in ordine alla sussistenza dell’interesse o vantaggio dell’Ente alla commissione del reato
da parte del suo dipendente o apicale;
• il sindacato di idoneità sui Modelli organizzativi adottati.
Il sindacato del giudice circa l’astratta idoneità del Modello a prevenire i reati di cui al Decreto è condotto secondo il criterio della c.d. “prognosi postuma”. Il giudizio di idoneità è, cioè, formulato secondo un criterio sostanzialmente ex ante, ossia prima della commissione del fatto illecito, per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l’illecito per saggiare la congruenza del Modello adottato.
Il Decreto prevede forme di esonero della responsabilità amministrativa degli Enti. In particolare, l’articolo 6 del Decreto stabilisce che, in caso di reato commesso da un soggetto apicale, l’Ente non risponde se prova che:
• l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di
organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
• il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (di seguito “Organismo di Vigilanza”);
• le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di organizzazione e di gestione;
• non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza.
Pertanto, nel caso di reato commesso da soggetti apicali, sussiste in capo all’Ente una presunzione di responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la volontà dell’Ente stesso. Tale presunzione, tuttavia, può essere superata se l’Ente riesce a dimostrare la sussistenza delle succitate quattro condizioni di cui all’art. 6 del Decreto. In tal caso, pur sussistendo la responsabilità personale in capo al soggetto apicale, l’Ente non è responsabile ai sensi del Decreto.
Nello stesso modo, l’art. 7 del Decreto configura la responsabilità amministrativa dell’Ente per i reati realizzati da soggetti sottoposti, se la loro commissione è stata resa possibile dall’inosservanza degli
obblighi di direzione o di vigilanza. In ogni caso, l’inosservanza di detti obblighi di direzione o di vigilanza è esclusa se l’Ente dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Pertanto, in tale caso, l’adozione del Modello di organizzazione e gestione da parte dell’Ente costituisce una presunzione a suo favore, comportando, così, l’inversione dell’onere della prova a carico dell’accusa che dovrà, quindi, dimostrare la mancata adozione ed efficace attuazione del Modello.
Si precisa inoltre che, relativamente ai reati colposi in materia di salute e sicurezza sul lavoro contemplati dall’art. 25 septies del Decreto, l’art. 30 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro stabilisce che il Modello di organizzazione e di gestione, affinché sia idoneo ad avere efficacia esimente, debba essere composto da peculiari componenti, adottato ed efficacemente attuato, assicurando che il sistema aziendale preveda specifiche procedure e disposizioni interne in grado di garantire l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici dettati dallo stesso Testo Unico.
Le sanzioni previste dal Decreto a carico degli Enti a seguito della commissione o tentata commissione dei reati comportanti la responsabilità amministrativa degli stessi, sono riconducibili alle seguenti categorie:
• sanzioni pecuniarie;
• sanzioni interdittive;
• confisca;
• pubblicazione della sentenza.
È esclusa l’irrogazione di sanzioni nei casi in cui l’Ente impedisca volontariamente il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento. L’esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell’interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.
Sanzioni pecuniarie
Le sanzioni pecuniarie si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell’Ente. Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per “quote”, in numero non inferiore a cento e non superiore a mille, mentre l’importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37.
Il giudice determina il numero di quote sulla base dei seguenti indici: gravità del fatto, grado della responsabilità dell’Ente, attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; l’importo della quota, invece, è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’Ente coinvolto.
Sanzioni interdittive
Le sanzioni interdittive, irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni reati5, sono:
5 Il legislatore ha previsto la possibile applicazione delle sanzioni interdittive solo per alcune fattispecie di reato delle seguenti categorie: reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto); delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis del Decreto); delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto); falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto); delitti contro l’industria e il commercio (art. 25 bis.1 del Decreto); reati societari (art.25 ter del Decreto); delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25 quater del Decreto); pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1 del Decreto); delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del Decreto); omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del Decreto); ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies del Decreto); delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante (art. 25 octies. 1 del Decreto); delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25 novies del Decreto); reati ambientali (art. 25 undecies del Decreto); reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui
• l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
• la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione
dell’illecito;
• il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
• l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già
concessi;
• il divieto di pubblicizzare beni e servizi.
In particolare, tali sanzioni interdittive possono essere disposte dal giudice procedente se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
l’Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso:
da soggetti in posizione apicale, ovvero;
da soggetti sottoposti all’altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata
o agevolata da gravi carenze organizzative; in caso di reiterazione degli illeciti.
Quanto alla tipologia e alla durata - minima di tre mesi e massima di due anni - delle sanzioni interdittive, queste sono stabilite dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell’Ente, dell’attività da questi svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori reati.
Vale la pena ricordare che in luogo dell’applicazione della sanzione, il giudice può disporre la prosecuzione dell’attività dell’Ente da parte di un commissario giudiziale.
Infine, le misure interdittive possono essere applicate all’Ente in via cautelare quando sussistono gravi indizi di responsabilità dell’Ente stesso nella commissione del reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede (art. 45).
L’inosservanza delle sanzioni interdittive da parte dell’Ente costituisce il reato di “Inosservanza delle sanzioni interdittive” art. 236 ex D.lgs. 231/2001.
soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies del Decreto); reati di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del Decreto); frode in competizione sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies del Decreto); reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del Decreto); reati di contrabbando (art. 25 sexiesdecies del Decreto); delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del Decreto); riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies del Decreto).
6 Il testo di tale reato recita “Chiunque, nello svolgimento dell’attività dell’ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell’ente nell’interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell’art. 19. Se dal reato di cui al comma 1, l’ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.”
Confisca del prezzo o del profitto del reato
Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca - anche per equivalente - del prezzo7 o del profitto8 del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
Pubblicazione della sentenza
La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal giudice, unitamente all’affissione nel comune dove l’Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva.
La pubblicazione è eseguita a cura della cancelleria del giudice competente ed a spese dell’Ente.
A.6 Vicende modificative dell’ente
Il Decreto disciplina, inoltre, il regime della responsabilità patrimoniale dell’ente per le sanzioni irrogate con riferimento a vicende modificative, quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d’azienda.
In particolare, in caso di trasformazione, l’ente “trasformato” rimane responsabile anche per i reati
commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.
Per quanto concerne la fusione, anche per incorporazione, l’ente risultante dalla fusione risponde anche
dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione stessa.
In linea generale, nel caso di scissione parziale la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto. Gli enti beneficiari della scissione diventano solidalmente responsabili per il pagamento delle sanzioni pecuniarie irrogate all’ente scisso, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito.
Per quanto concerne le fattispecie di cessione e conferimento di azienda, il Decreto prevede una disciplina unitaria. In particolare, nel caso di cessione di azienda, il cessionario è solidalmente responsabile con il cedente per le sanzioni pecuniarie irrogate in relazione ai reati commessi nell’ambito dell’azienda ceduta, nel limite del valore trasferito e delle sanzioni risultanti dai libri contabili obbligatori ovvero delle sanzioni dovute ad illeciti dei quali il cessionario era comunque a conoscenza. É comunque fatto salvo il beneficio della preventiva escussione dell’ente cedente.
Di seguito si fornisce il testo dei reati presupposto di cui al D.lgs. 231/2001.
A.7.1. Artt. 24 e 25 – Reati contro la Pubblica Amministrazione
Le nozioni di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale ed Incaricato di Pubblico Servizio
I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione trovano come presupposto l’instaurazione di relazioni, dirette o indirette, con la Pubblica Amministrazione o con l’Autorità Giudiziaria (intesa in senso lato e tale da comprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri).
7 Il prezzo deve intendersi come denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato.
8 Il profitto deve intendersi quale utilità economica immediatamente ricavata dall’Ente (cfr. Cass. S.U. 25.6.2009 n.
38691).
Pertanto, appare necessaria una preliminare delimitazione delle nozioni di Pubblica Amministrazione (di seguito, in breve, anche “PA”), di Pubblico Ufficiale (di seguito, in breve, anche “PU”) e di Incaricato di Pubblico Servizio (di seguito, in breve, anche “IPS”).
Per Pubblica Amministrazione si intende, in estrema sintesi, l’insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, ministeri, regioni, province, comuni, ecc.) e talora privati (ad esempio concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell’interesse della collettività e quindi nell’interesse pubblico. Oggetto della tutela penale nei reati che rilevano in questa sede, è il regolare funzionamento nonché il prestigio degli Enti Pubblici e, in generale, quel “buon andamento” dell’Amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione, ovvero, nel caso dei reati di truffa, il patrimonio pubblico.
Per Ente Pubblico si intende l’“organismo di diritto pubblico” che secondo l’interpretazione della
giurisprudenza comunitaria presenta, tra gli altri, i seguenti elementi caratterizzanti:
• ente dotato di personalità giuridica organizzato anche in forma societaria;
• sottoposizione alla vigilanza e controllo dello Stato o più della metà dei membri degli organi di amministrazione e di vigilanza designata dallo Stato o enti locali o finanziamento in prevalenza dallo Stato o enti pubblici;
• attività svolta in assenza di criteri di economicità (rischio economico a carico dello Stato), perseguimento di finalità di interesse generale né industriale né commerciale.
La nozione di Pubblico Ufficiale è fornita direttamente dal legislatore, all’art. 357 c.p., il quale indica il “pubblico ufficiale” in “chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”, specificandosi che “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi”.
L’art. 358 c.p. riconosce la qualifica di “incaricato di un pubblico servizio” a tutti “coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”, intendendosi per tale “un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.
In particolare, vengono individuati quali pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio:
• soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa, quali, ad esempio:
- parlamentari e membri del Governo;
- consiglieri regionali e provinciali;
- parlamentari europei e membri del Consiglio d’Europa;
- soggetti che svolgono funzioni accessorie (addetti alla conservazione di atti e documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, ecc.);
• soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio:
- magistrati (magistratura ordinaria di Tribunali, Corti d’Appello, Suprema Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, Tribunali militari, giudici popolari delle Corti d’Assise, giudici di pace, membri di collegi arbitrali rituali e di commissioni parlamentari di inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie corti internazionali, ecc.);
- i soggetti che svolgono funzioni collegate (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, testimoni, messi di conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ecc.);
• soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:
- dipendenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali (ad esempio funzionari e dipendenti dello Stato, dell’Unione Europea, di organismi sopranazionali, di Stati esteri e degli Enti territoriali, ivi comprese le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane; soggetti che svolgano funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti dell’ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell’ufficio condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l’occupazione del suolo pubblico, corrispondenti comunali addetti all’ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate; soggetti addetti all’esazione dei tributi, personale sanitario delle strutture pubbliche, personale dei ministeri, delle soprintendenze, ecc.);
- dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali (ad esempio funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, della Banca d’Italia, delle Autorità di Vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, dell’ISTAT, dell’ONU, della FAO, ecc.);
• privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (ad esempio dipendenti di Enti privati operanti in regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico o che comunque svolgano attività di interesse pubblico o siano controllate in tutto o in parte dallo Stato, ecc.).
Non sono considerate pubblico servizio le attività che, pur disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, consistono tuttavia nello svolgimento di semplici mansioni di ordine o nella prestazione di opera meramente materiale, estrinsecatesi cioè in attività di prevalente natura applicativa od esecutiva che non comportano alcuna autonomia o discrezionalità.
Le figure del PU e dell’IPS sono individuate non sulla base del criterio della appartenenza o dipendenza da un Ente pubblico, ma con riferimento alla natura dell’attività svolta in concreto dalla medesima, ovvero, rispettivamente, pubblica funzione e pubblico servizio.
Anche un soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione può dunque rivestire la qualifica di PU o di IPS, quando eserciti una delle attività definite come tali dagli artt. 357 e 358 c.p.
Inoltre, l’art. 322-bis c.p. estende la punibilità dei reati di corruzione e di concussione e di altri reati contro
la Pubblica Amministrazione anche alle ipotesi in cui l’illecito coinvolga:
• membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;
• funzionari, agenti operanti presso le Comunità europee o soggetti che svolgono funzioni equivalenti;
• soggetti che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività
corrispondenti a quelle dei PU e degli IPS;
• soggetti che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei PU e degli IPS nell’ambito di Stati esteri non appartenenti all’Unione europea od organizzazioni pubbliche internazionali.
Gli articoli 24 e 25 del D.lgs. 231/2001 prevedono le fattispecie di reato di seguito elencate.
Truffa (art. 640 comma 2 Cod. pen.)
“Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51,00 a euro 1032,00.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309,00 a euro 1549,00:
1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell’Unione europea o col pretesto
di far esonerare taluno dal servizio militare;
2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.
2 bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente”.
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis Cod. pen.)
“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.
Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-ter Cod. pen.)
“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51,00 a euro 1032,00.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309,00 a euro 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600,00 a euro 3.000,00 se il fatto è
commesso con il furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.”.
Peculato (art. 314 Cod. pen.)9
“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.”
Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 Cod. pen.)10
“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari
dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.”
Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis Cod. pen.)
9 Tale reato presupposto rileva ai sensi del D.Lgs. 231/01 solo se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione
europea.
10 Tale reato presupposto rileva ai sensi del D.Lgs. 231/01 solo se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione
europea.
“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.
Indebita percezione erogazioni pubbliche (art. 316-ter Cod. pen.)
“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164,00 a euro 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.
Concussione (art. 317 Cod. pen.)
“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.
Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 Cod. pen.)
“Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o
per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni”.
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 Cod. pen.)
“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.
Circostanze aggravanti (art. 319-bis Cod. pen.)
“La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o rimborso di tributi”.
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter Cod. pen.)
“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater Cod. pen.)
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00”.
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 Cod. pen.)
“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.
Pene per il corruttore (art. 321 Cod. pen.)
“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell' articolo 319-bis, nell' art. 319- ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.
Istigazione alla corruzione (art. 322 Cod. pen.)
“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che
sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d’ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri. (art. 322-bis Cod. pen.)
“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320, 322 e 323, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.
5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.
Abuso d’ufficio (art. 323 Cod. pen.)11
“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.”
Traffico di influenze illecite (art. 346-bis Cod. pen.)
11 Tale reato presupposto rileva ai sensi del D.Lgs. 231/01 solo se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione
europea.
“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.
Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.
Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
“Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontanagli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.
Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà”.
Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art.353-bis c.p.)
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.
Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 Cod. pen.)
“Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro € 1.032,00.
La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.”
Frode in agricoltura (art. 2 Legge 898/1986)
“1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 5.000,00 si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.
2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'art. 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. 3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.”
***
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dagli artt. 24 e 25 del Decreto a carico dell’Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all’Ente un interesse o un vantaggio.
Reato | Sanzioni pecuniarie | Sanzioni interdittive |
● Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) ● Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) ● Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) ● Turbata libertà del processo di scelta del contraente (art. 353- bis c.p.) ● Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) ● Truffa (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.) ● Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) ● Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) ● Frode in agricoltura (art. 2 Legge 898/1986) | Fino a 500 quote Da 200 a 600 quote se dal reato siano conseguiti un profitto di rilevante entità o un danno di particolare gravità | ● Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere un pubblico servizio ● Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi ● Divieto di pubblicizzare beni o servizi |
Reato | Sanzioni pecuniarie | Sanzioni interdittive |
● Peculato (art. 314 c.p.) ● Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.) ● Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) ● Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) ● Istigazione alla corruzione (art. 322, commi 1 e 3, c.p.) ● Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) ● Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) | Fino a 200 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis c.p.12) | |
● Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) ● Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, comma 1, c.p.) ● Pene per il corruttore (321 c.p.) ● Istigazione alla corruzione (ipotesi di cui all’art. 322, commi 2 e 4, c.p.) | Da 200 a 600 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis c.p.) | Per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all’art. 5, comma 1, lett. a); per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all’art. 5, comma 1, lett. b); tutte le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, del Decreto: ● l’interdizione dall’esercizio dell’attività; ● la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; ● il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ● l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; |
12 Art. 25 c.4 del D.Lgs. 231/2001.
Reato | Sanzioni pecuniarie | Sanzioni interdittive |
● il divieto di pubblicizzare beni o servizi. | ||
● Concussione (art. 317 c.p.) ● Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) aggravata ex art. 319-bis c.p., quando dal fatto l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità ● Corruzione in atti giudiziari se dal fatto deriva ingiusta condanna (art. 319-ter, comma 2, c.p.) | Da 300 a 800 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis c.p.) | Per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all’art. 5, comma 1, lett. a); per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all’art. 5, comma 1, lett. b); tutte le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, del Decreto: |
● Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.) ● Pene per il corruttore (321 c.p.) | ● l’interdizione dall’esercizio dell’attività; ● la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; | |
● il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; | ||
● l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; | ||
● il divieto di pubblicizzare beni o servizi. |
A.7.2. Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati
Documenti informatici (Art. 491-bis Cod. pen.)
“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici”.
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter Cod. pen.)
“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti
all’accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater Cod. pen.)
“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 5.164 euro.
La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater”.
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies Cod. pen.)
“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”.
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater Cod. pen.)
“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.
Detenzione, diffusione, e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617- quinquies Cod. pen.)
“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater”.
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi telematici (Art. 635-bis Cod. pen.)
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.”
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter. Cod. pen.)
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater Cod. pen.)
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia,
rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies Cod. pen.)
“Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-quinquies Cod. pen.)
“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”.
Delitti in materia di perimetro di sicurezza cibernetica (articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105)
“Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l’espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l’aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni”.
***
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall’art. 24-bis del Decreto a carico dell’Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all’Ente un interesse o un vantaggio.
Reato | Sanzioni pecuniarie | Sanzioni interdittive |
● Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) ● Detenzione, diffusione, e installazione abusiva di apparecchiature e di altri | Da 100 a 500 quote | ● Interdizione dall’esercizio dell’attività ● Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito |
Reato | Sanzioni pecuniarie | Sanzioni interdittive |
mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) ● Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) ● Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) ● Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) ● Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) ● Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635- quinquies c.p.) | ● Divieto di pubblicizzare beni o servizi | |
● Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) ● Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.) | Fino a 300 quote | ● Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito ● Divieto di pubblicizzare beni o servizi |
Reato | Sanzioni pecuniarie | Sanzioni interdittive |
● Documenti informatici (art. 491-bis c.p.) ● Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) ● Delitti in materia di perimetro di sicurezza cibernetica (articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105) | Fino a 400 quote | ● Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio ● Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o eventuale revoca di quelli già concessi ● Divieto di pubblicizzare beni o servizi |
A.7.3. Art. 24-ter - Delitti di criminalità organizzata
Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.)
“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”.
Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis Cod. pen.)
“Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la
reclusione da dieci a quindici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione
da dodici a diciotto anni.
L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo
comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.
L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
“Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose
che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il
profitto o che ne costituiscono l’impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.
Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter Cod. pen.)
“Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.
La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.
Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.
In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici”.
Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 Cod. pen.)
“Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.
Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze
attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.”
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)
“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l’associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
Chi partecipa all’associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite
all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Se l’associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito”.
Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, cod. proc. pen.)
“Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa la multa da 10.000 euro a 50.000 euro.”
***
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall’art. 24-ter del Decreto a carico dell’Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all’Ente un interesse o un vantaggio.
Reato | Sanzioni pecuniarie | Sanzioni interdittive |
● Associazione per delinquere (art. 416, comma 6, c.p.) ● Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis, c.p.) ● Scambio elettorale politico- mafioso (art. 416-ter c.p.) ● Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) ● Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/90) | Da 400 a 1000 quote | Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, del Decreto: ● interdizione dall’esercizio dell’attività; ● sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; ● divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ● esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; ● divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 16, comma 3, Decreto. |
● Associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione del comma 6, c.p.) ● Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.) | Da 300 a 800 quote | Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, del Decreto: ● interdizione dall’esercizio dell’attività; ● sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; ● divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ● esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; ● divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo |
Reato | Sanzioni pecuniarie | Sanzioni interdittive |
univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 16, comma 3, Decreto. |
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 Cod. pen.)
È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:
1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.
5) la stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.
La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato”.
Alterazione di monete (art. 454 Cod. pen.)
“Chiunque altera monete della qualità indicata nell’articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103,00 a euro 516,00”.
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 Cod. pen.)
“Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà”.
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 Cod. pen.)
“Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa euro 1032,00”.
Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 Cod. pen.)
“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all’acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.
Agli effetti della legge penale, s’intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli
e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali”.
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 Cod. pen.)
“Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309,00 euro 1.032,00”.
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 Cod. pen.)
“Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.
La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione”.
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 Cod. pen.)
“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti
o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516,00.
Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell’articolo 457, ridotta di un terzo”.
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 Cod. pen.)
“Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500,00 a euro 25.000,00.
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 Cod. pen.)
“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500,00 a euro 35.000,00.
Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000,00.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.
***
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall’art. 25-bis del Decreto a carico dell’Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all’Ente un interesse o un vantaggio.
Reato | Sanzioni pecuniarie | Sanzioni interdittive |
● Falsità in monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) | Da 300 a 800 quote | Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, del Decreto: ● l’interdizione dall’esercizio dell’attività; ● la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; ● il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ● l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; ● il divieto di pubblicizzare beni o servizi. |
● Alterazione di monete (art.454 c.p.) ● Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) ● Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla fabbricazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.) | Fino a 500 quote | Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, del Decreto: ● l’interdizione dall’esercizio dell’attività; ● la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; ● il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; |
Reato | Sanzioni pecuniarie | Sanzioni interdittive |
● l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; ● il divieto di pubblicizzare beni o servizi. | ||
● Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.). | Da 300 a 800 quote, ridotta da un terzo alla metà Fino a 500 quote, ridotta da un terzo alla metà | Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2: ● l’interdizione dall’esercizio dell’attività; ● la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; ● il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ● l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; ● il divieto di pubblicizzare beni o servizi. |
● Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art.457 c.p.) ● Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art.464 c.p., secondo comma) | Fino a 200 quote | |
● Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art.459 c.p.) | Valgono le pene di cui agli articoli 453, 455 e 457 c.p. ridotte di un terzo | Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2: ● l’interdizione dall’esercizio dell’attività; ● la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; |
Reato | Sanzioni pecuniarie | Sanzioni interdittive |
● il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ● l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; ● il divieto di pubblicizzare beni o servizi. | ||
● Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art.464 c.p., primo comma) | Fino a 300 quote | Nessuna |
● Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 Cod. pen.) ● Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 Cod. pen.) | Fino a 500 quote | Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, del Decreto: ● l’interdizione dall’esercizio dell’attività; ● la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; ● il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ● l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; ● il divieto di pubblicizzare beni o servizi. |
A.7.5. Art. 25-bis 1 - Delitti contro l’industria e il commercio
Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 Cod. pen.)
“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103,00 a euro 1.032,00”.
Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis Cod. pen.)
“Chiunque nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di
concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un’attività finanziaria in tutto o in parte ed in
qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.
Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 Cod. pen.)
“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all’industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516,00.
Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474”.
Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 Cod. pen.)
“Chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065,00.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103”.
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 Cod. pen.)
“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032,00”.
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 Cod. pen.)
“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000,00”.
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter Cod. pen.)
“Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000,00.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater Cod. pen.)
“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000,00.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”.
***
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall’art. 25-bis 1 del Decreto a carico dell’Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all’Ente un interesse o un vantaggio.
Reato | Sanzioni pecuniarie | Sanzioni interdittive |
● Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.) ● Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.) ● Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) ● Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) ● Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) ● Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (517-quater c.p.) | Fino a 500 quote | Nessuna |
Reato | Sanzioni pecuniarie | Sanzioni interdittive |
● Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) ● Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) | Fino a 800 quote | Tutte le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, del Decreto: ● l’interdizione dall’esercizio dell’attività; ● la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; ● il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ● l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; ● il divieto di pubblicizzare beni o servizi. |
A.7.6. Art. 25-ter - Reati societari
False comunicazioni sociali (art. 2621 Cod. civ.)
“Fuori dai casi previsti dall’articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.
Fatti di lieve entità (art. 2621-bis Cod. civ.)
“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori e degli altri destinatari della comunicazione sociale”.
False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 Cod. civ.)
“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.
Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:
1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla
negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;
2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;
4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.
Impedito controllo (art. 2625 Cod. civ.)
“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 Euro.
Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 Cod. civ.)
“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamene, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 Cod. civ.)
“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli Amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l’arresto fino ad un anno.
La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del
bilancio, estingue il reato”.
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 Cod. civ.)
“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 Cod. civ.)
“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.
Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis Cod. civ.)
“L’amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi
dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall’articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 Cod. civ.)
“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 Cod. civ.)
“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.
Corruzione tra privati (art. 2635 Cod. civ.)13
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere
inferiore al valore delle utilità date o promesse”.
13 Con riferimento a tale reato, parte della dottrina ritiene ravvisabile un possibile collegamento con il reato di cui all’art. 623 Cod. pen. “Rilevazione di segreti scientifici o commerciali”, recentemente modificato dal D.Lgs. n. 63/2018.
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis Cod. civ.)
“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata”.
Illecita influenza sull’Assemblea (art. 2636 Cod. civ.)
“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.
Aggiotaggio (art. 2637 Cod. civ.)
“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato , ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.
Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 Cod. civ.)
“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di società od enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari i sindaci ed i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.
False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)
“Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.”
***
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall’art. 25-ter del Decreto a carico dell’Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all’Ente un interesse o un vantaggio.
Reato | Sanzioni pecuniarie | Sanzioni interdittive |
● False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) | Da 200 a 400 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo | Nessuna |
● Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.) | Da 100 a 200 quote | Nessuna |
● False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) | Da 400 a 600 quote (art. 2622, comma 1, c.c.) Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo | Nessuna |
● Impedito controllo (art. 2625 c.c.) | In relazione al comma 2, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo | Nessuna |
● Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) | Da 200 a 360 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo | Nessuna |
● Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) | Da 200 a 260 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo | Nessuna |
Reato | Sanzioni pecuniarie | Sanzioni interdittive |
● Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) | Da 200 a 360 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo | Nessuna |
● Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) | Da 300 a 660 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo | Nessuna |
● Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629 bis c.c.) | Da 400 a 1.000 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo | Nessuna |
● Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) | Da 200 a 360 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo | Nessuna |
● Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) | Da 300 a 660 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo | Nessuna |
● Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) | Da 400 a 600 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo | Tutte le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, del Decreto: ● interdizione dall’esercizio dell’attività; ● sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; ● divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ● esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o |
● Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.) | Da 200 a 400 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo |
Reato | Sanzioni pecuniarie | Sanzioni interdittive |
sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; ● divieto di pubblicizzare beni o servizi. | ||
● Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.) | Da 300 a 660 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo | Nessuna |
● Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) | Da 400 a 1.000 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo | Nessuna |
● Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) | Da 400 a 800 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo | Nessuna |
● False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 del D.lgs. n. 19/2023) | Da 150 a 300 quote Se l’Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo | Nessuna |
A.7.7. Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine
democratico
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine
democratico (art. 270-bis Cod. pen.)
“Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro
uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego”.
Assistenza agli associati (art. 270-ter Cod. pen.)
“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata se l’assistenza è prestata continuativamente.
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto”.
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater Cod. pen.)
“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni
Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con
la pena della reclusione da cinque a otto anni”.
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies Cod. pen.)
“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270 sexies.
Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici”.
Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 Cod. pen.)
“Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni”.
Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 Cod. pen.)
“Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000”.
Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies Cod. pen.)
“Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia”.
Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 Cod. pen.)
“Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.
Se dall’attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.
Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell’esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.
Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla
vita, l’ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti”.
Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis Cod. pen.)
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l’uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.
Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie
ad esse assimilate indicate nell’articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.
Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.
Se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità pubblica ovvero un grave danno per l’economia nazionale, si
applica la reclusione da cinque a dieci anni.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti”.
Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter Cod. pen.)
È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies:
1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;
2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.
È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies:
1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.
Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad
oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici”.
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis Cod. pen.)
“Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico sequestra una persona è punito
con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell’ergastolo.
Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell’ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell’ipotesi prevista dal terzo comma”.
Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 Cod. pen.)
“Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l’ergastolo o la reclusione, è punito, se l’istigazione non è accolta, ovvero se l’istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.
La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce
l’istigazione”.
Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 Cod. pen.)
” Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che
partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni. Per i promotori la pena è aumentata.
Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce
l'accordo”.
Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 Cod. pen.)
“Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni. I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati”.
Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 Cod. pen.)
” Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.
Per il solo fatto di partecipare alla banda armata la pena è della reclusione da tre a nove anni.
I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori”.
Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 Cod. pen.)
“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.
La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole”.
Misure urgenti per la tutela dell’ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 d.l.
15.12.1979, n. 625, conv. con mod. nella legge 6.2.1980, n. 15)
“Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, punibili con pena diversa dall’ergastolo, la pena è sempre aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.
(omissis)”.
Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999.
“Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell’intento di vederli utilizzati,
o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:
a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell’allegato;
b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un’organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.
a) Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato Parte che non ha aderito ad un trattato elencato nell’allegato di cui al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo può dichiarare che, qualora la presente Convenzione gli sia applicata, tale trattato è considerato non figurare in detto allegato. Tale dichiarazione si annulla non appena il trattato entra in vigore per lo Stato Parte, che ne fa notifica al depositario.
b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell’allegato, può fare, riguardo a tale
trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.
Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1.
Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Commette altresì reato chiunque:
a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;
b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;
c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve:
i) sia mirare ad agevolare l’attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi
presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;
ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1
del presente articolo.”
***
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall’art. 25-quater del Decreto a carico dell’Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all’Ente un interesse o un vantaggio.
Reato | Sanzioni pecuniarie | Sanzioni interdittive |
● Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico puniti con pena inferiore a 10 anni | Da 200 a 700 quote | Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 del Decreto: ● interdizione dall’esercizio dell’attività; ● sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; ● divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ● esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; ● divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 16, comma 3 del Decreto. |
● Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico puniti con pena superiore a 10 anni | Da 400 a 1000 quote | Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, del Decreto: ● interdizione dall’esercizio dell’attività; ● sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; ● divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ● esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; ● divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la |
Reato | Sanzioni pecuniarie | Sanzioni interdittive |
sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 16 del Decreto. |
A.7.8. Art. 25-quater.1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis Cod. pen.)
“Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.
La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.
La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:
1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.
Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia”.
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Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall’art. 25-quater.1 del Decreto a carico dell’Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all’Ente un interesse o un vantaggio.
Reato | Sanzioni pecuniarie | Sanzioni interdittive |
● Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili | Da 300 a 700 quote | Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, Decreto: ● interdizione dall’esercizio dell’attività; ● sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; ● divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che |
Reato | Sanzioni pecuniarie | Sanzioni interdittive |
per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ● esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; ● divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 16, comma 3, Decreto. |
A.7.9. Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 Cod. pen.)
“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.”.
Prostituzione minorile (art. 600-bis Cod. pen.)
“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000”.
Pornografia minorile (art. 600-ter Cod. pen.)
“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 51.645,00.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto di cui al primo comma degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 1.549,00 a euro 5.164,00.
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”.
Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater Cod. pen.)
“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 600ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico prodotto realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549,00.
La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.
Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore ad euro 1.000,00”.
Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 Cod. pen.)
“Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies Cod. pen.)
“Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493,00 a euro 154.937,00”.
Tratta di persone (art. 601 Cod. pen.)
“È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.
Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età
La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.
Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni”.
Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 Cod. pen.)
“Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni”.
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis Cod. pen.)
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da
500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle
caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.
Adescamento di minori (art. 609-undecies Cod. pen.)
“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’art. 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609- quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazioni.
La pena è aumentata:
1) se il reato è commesso da più persone riunite;
2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;
3) se dal fatto a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
4) se dal fatto deriva pericolo di vita del minore”.
***
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall’art. 25-quinquies del Decreto a carico dell’Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all’Ente un interesse o un vantaggio.
Reato | Sanzioni pecuniarie | Sanzioni interdittive |
● Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) ● Tratta di persone (art. 601 c.p.) ● Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) ● Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603- bis c.p.) | Da 400 a 1000 quote | ● Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, del Decreto: ● interdizione dall’esercizio dell’attività; ● sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; |
Reato | Sanzioni pecuniarie | Sanzioni interdittive |
● divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ● esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; ● divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del Decreto. | ||
● Prostituzione minorile (art. 600- bis, primo comma, c.p.) ● Pornografia minorile (art. 600-ter, primo e secondo comma, c.p.), anche se relativi al materiale pornografico di cui all’art. 600- quater.1 e 600-quinquies, c.p. | Da 300 a 800 quote | Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del Decreto. |
● Prostituzione minorile (art. 600- bis, secondo comma, c.p.); ● Pornografia minorile (art. 600-ter, terzo e quarto comma, c.p.), ● Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.) anche se relativi al materiale pornografico di cui all’art. 600- quater.1, ● Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) | Da 200 a 700 quote | Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del Decreto. |
A.7.10. Art. 25-sexies - Abuso di mercato
Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)
“È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE)
n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014;
c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell’esecuzione di attività delittuose commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.
Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate dai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.
Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto per le qualità personali del colpevole o per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d’asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d’asta correlati anche quando i prodotti oggetto d’asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010”.
Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)
“Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.
1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.
2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.”.
Responsabilità dell'ente (Art. 187-quinquies)
L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014: (2) a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). 2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. 3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.
4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.
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Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall’art. 25-sexies del Decreto a carico dell’Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all’Ente un interesse o un vantaggio.
Illecito penale | Sanzioni Pecuniarie | Sanzioni Interdittive |
● Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184, TUF) | Da 400 a 1000 quote. Se il prodotto o il profitto conseguito dall’ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale prodotto o profitto. | Nessuna |
● Manipolazione del mercato (art. 185, TUF) | Da 400 a 1000 quote. Se il prodotto o il profitto conseguito dall’ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale prodotto o profitto. | Nessuna |
● Responsabilità dell'ente (Art. 187-quinquies) | Sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis | Nessuna |
Omicidio colposo (art. 589 Cod. pen.)
“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.
Lesioni personali colpose (art. 590 Cod. pen.)
“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.
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Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall’art. 25-septies del Decreto a carico dell’Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all’Ente un interesse o un vantaggio.
Reato | Sanzioni pecuniarie | Sanzioni interdittive |
● Omicidio colposo (art. 589 c.p.) | 1000 quote (se tale delitto è commesso con violazione dell’art. 55, comma 2, del D. Lgs. | Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, del Decreto. |
attuativo di cui alla legge n. 123/2007) | ||
● Omicidio colposo (art. 589 c.p.) | Da 250 a 500 quote | Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, del Decreto. |
● Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p., 3° comma) | Fino a 250 quote | Per un periodo non superiore a sei mesi, tutte le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, del Decreto. |
Ricettazione (art. 648 Cod. pen.)
“1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516,00 a euro 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).
2. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
3. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.
4. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.
5. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato”.
Riciclaggio (art. 648-bis Cod. pen.)
“1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
3. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
4. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
5. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter Cod. pen.)
“1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.
2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
3. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
4. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.
5. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.
Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.)
“1. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
2. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
4. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.
5. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
6. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
7. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
8. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.
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Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall’art. 25-octies del Decreto a carico dell’Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all’Ente un interesse o un vantaggio.
Reato | Sanzioni pecuniarie | Sanzioni interdittive |
● Ricettazione (art. 648 c.p.) ● Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) ● Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) ● Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.) | Da 200 a 800 quote | Per una durata non superiore a due anni, tutte le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, Decreto: ● interdizione dall’esercizio dell’attività; ● sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; ● divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ● esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; ● divieto di pubblicizzare beni o servizi. |
● Ipotesi in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni | Da 400 a 1000 quote | Per una durata non superiore a due anni, tutte le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, Decreto: ● interdizione dall’esercizio dell’attività; ● sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; ● divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ● esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; ● divieto di pubblicizzare beni o servizi. |
Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter Cod. pen.)
“Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia
giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta”.
Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater Cod. pen.)
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l’uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se’ o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto”.
Frode informatica (art. 640-ter Cod.pen.)
“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1032.
Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità
o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di
misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno
dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.”
Reato | Sanzioni pecuniarie | Sanzioni interdittive |
● Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493-ter c.p.) | Da 300 a 800 quote | Si applicano le sanzioni interdittive previste dall’Art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/01: a) interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) divieto di pubblicizzare beni o servizi. |
● Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493-quater c.p.) ● Frode informatica (art. 640-ter Cod. pen.) | Fino a 500 quote | Si applicano le sanzioni interdittive previste dall’Art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/01: a) interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; |
Reato | Sanzioni pecuniarie | Sanzioni interdittive |
e) divieto di pubblicizzare beni o servizi. | ||
● Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti | Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; Se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote | Si applicano le sanzioni interdittive previste dall’Art. 9, comma 2, Decreto: a) interdizione dall’esercizio dell’attività; b) sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; e) divieto di pubblicizzare beni o servizi |
● Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.) | Da 250 a 600 quote | Si applicano le sanzioni interdittive previste dall’Art. 9, comma 2, Decreto: a) interdizione dall’esercizio dell’attività; b) sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. |
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1549, se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto produce un
trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600 a € 3000 se il fatto è commesso con furto
o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età”
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Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall’art. 25-octies del Decreto a carico dell’Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all’Ente un interesse o un vantaggio.
A.7.14. Art. 25-novies - Delitti in materia di violazione del diritto d’autore
Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 legge 22
aprile 1941, n. 633)
“Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un’opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all’estero contrariamente alla legge italiana;
a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un’opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell’opera cinematografica, l’esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;
e) in violazione dell’articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.
Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima dell’emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.
La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità