DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA
ALLEGATO "A" ALL'ATTO RACCOLTA N.28.466 S T A T U T O
DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA
Art.1
E' costituita una Società a responsabilità limitata, a totale capitale pubblico, interamente posseduto da Enti Pubblici Locali, nella definizione portata dal- l'art.2 comma I, T.U.E.L., denominata: "VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L." Qualificano la natura e le caratteristiche della Società, ai fini delle previsioni di cui all'art.113 comma V, lettera c) del D.Lgs. n.267/2000:
a. i principi e le direttive promananti dagli Statuti degli Enti Pubblici Locali o da altri Enti Pubblici, aderenti alla Società;
b. la mancanza di terzietà tra Enti Pubblici Locali soci e la Società, vista la pre- senza in capo ai soci medesimi, di un potere di direzione, coordinamento e supervisione;
c. il controllo esercitato dai singoli Enti relativamente ai servizi affidati, talché la Società non possiede autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione e si configura quindi come una entità distinta solo formalmen- te dagli Enti affidanti.
Art.2
La Società ha per oggetto l'attività di gestione dei servizi pubblici locali e so- vracomunali in genere, degli Enti Pubblici Locali, ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 (T.U.E.L.) e successive modificazioni, con l'Ente titolare del servizio pubblico, o tramite convenzione tra Enti Locali, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
In tale quadro, la Società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici degli Enti Locali, ivi comprese la esecuzione di lavori e forniture finalizzate a questo scopo e quindi più dettagliatamente:
a. la raccolta, differenziata e non, di qualsivoglia genere di rifiuto, il suo tra- sporto, smaltimento o recupero e quindi la gestione di impianti di compostag- gio, inertizzazione, di discarica, di termodistruzione e di tutte quelle tecnolo- gie complesse atte alla riduzione e all'annullamento dei rifiuti;
b. l'intermediazione ed il commercio, anche senza detenzione, di rifiuti (merci e materiali di qualsiasi genere, specie e natura);
c. la salvaguardia ambientale e la sua sanificazione, l'igiene urbana e le atti- vità inerenti, ivi compresa la gestione e manutenzione dei reticoli idrografici di competenza degli enti locali;
d. la costruzione, la manutenzione e la gestione degli impianti necessari al ci- clo completo delle acque quali ad esempio: le fonti di captazione, gli acque- dotti, le fognature ed i depuratori;
e. la costruzione, la manutenzione, la gestione di impianti per la produzione, il trasporto, la distribuzione dei gas, anche liquefatti, il loro commercio e distri- buzione;
f. la costruzione, la manutenzione e la gestione di impianti per la produzione, la consumazione, il recupero e la distribuzione di fonti energetiche anche al- ternative da destinare ad impianti ed edifici pubblici o privati, compresa la ge- stione di centrali termiche e di impianti di riscaldamento (gestione del calore);
g. l'ideazione, la produzione, l'aggiornamento, la gestione, l'assistenza e la manutenzione di "software", anche su licenze di terzi, per la fornitura, la ge- stione, l'assistenza e la manutenzione di "hardware"; tali attività potranno essere effettuate mediante un centro servizi informativo;
h. l'edificazione e ristrutturazione di immobili pubblici o di interesse pubblico, nonché i relativi impianti accessori, interni ed esterni, necessari al servizio pubblico gestito;
i. l'organizzazione e la gestione di servizi con particolare riferimento alla pub- blica utilità ed ai sensi dell'art.113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;
j. la partecipazione ad accordi di programma o intese tra soggetti pubblici e privati per il raggiungimento di finalità pubbliche ai sensi dell'art.11 Legge n.241/1990 e dell'art.34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;
k. l'attività di autotrasporto di cose a favore di xxxxx;
l. l'organizzazione e la gestione di funzioni previste dalla legge e servizi pub- blici locali privi di rilevanza economica di cui all'art.113-bis del D.Lgs 18/8/2000 n.267;
m. la pulizia, gestione e manutenzione di parchi, giardini, vie e parcheggi nonché di stabili civili ed industriali;
n. attività per l'incremento dell'efficienza energetica, consistente nell'analisi dei consumi energetici, nella progettazione, nella realizzazione e la gestione e manutenzione degli interventi in campo energetico, con finanziamento parzia- le o totale degli stessi con assunzione eventuale di rischio operando in tale veste come X.X.XX. (Energy Service Company).
o. gestione dei servizi cimiteriali e funebri, e in particolare manutenzione ordi- naria e straordinaria di complessi cimiteriali, ivi compresa la pianificazione e la realizzazione di interventi; custodia e pulizia di complessi cimiteriali; svolgi- mento di operazioni cimiteriali; tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, esu- mazioni ed attività affini; gestione delle attività strumentali e connesse ai ser- vizi cimiteriali e funebri, compresa l'attività di sportello, di fatturazione e di ri- scossione delle concessioni; manutenzione e realizzazione impiantistica dell'il- luminazione votiva.
Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la società può compiere tutte le o- perazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili e ne- cessarie, nonchè partecipare ad enti, associazioni o società, che abbiano sco- po analogo, affine o strumentale al proprio, purché la parte più importante dell’attività sia comunque svolta a favore degli enti locali soci e le predette o- perazioni non distolgano le risorse necessarie all’espletamento dei servizi pubblici affidati alla società. La società costituisce modulo organizzativo in house dei servizi pubblici di primaria importanza di competenza degli enti pub- blici locali soci.
Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società è effettuato nello svolgi- mento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci e la produzione ulte- riore rispetto al predetto limite di fatturato è consentita soltanto a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di effi- cienza sul complesso dell'attività principale della Società.
Art.3
La Società ha sede in Trescore Balneario (BG).
Essa ha la facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze necessarie allo svolgimento della attività sociale e della prestazione dei servizi a favore degli enti pubblici locali soci.
Art.4
Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, si in- tende eletto a tutti gli effetti di legge presso l'indirizzo risultante dal Registro
Imprese.
Art.5
La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata o anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci a termine di Legge.
CAPITALE
Art.6
Il capitale sociale è di euro 120.072 (centoventimilasettantadue) diviso in quote ai sensi di Legge e in ragione delle finalità della società può essere posseduto solo da enti locali e loro unioni, assicurazioni o società.
Art.7
Il capitale sociale può essere aumentato in funzione delle necessità operative della Società.
In ragione delle finalità strumentali di supporto per la Comunità della Val Ca- vallina e per gli enti locali aderenti alla Società nonché della natura organizza- toria in house della gestione dei servizi pubblici prestati, possono assumere la qualità di soci esclusivamente enti locali, territoriali interessati all’esercizio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e degli altri servizi di pertinenza della Società, ovvero le loro associazioni, consorzi e società di riferimento nei settori dei servizi pubblici locali. È fatto espresso divieto di cessione delle quo- te sociali a soggetti diversi da quelli sopra citati.
In caso di aumento di capitale potranno essere accettati conferimenti da par- te di soggetti nella definizione di cui al precedente art.1 comma I.
L'aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante offerta a terzi - purché in possesso delle qualifiche di cui all'art. 1 del presente statuto - di tutto o parte dell'importo in aumento, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art.2482-ter C.C.
La relativa deliberazione assembleare determina l'esclusione del diritto di op- zione ovvero disciplina le modalità di sottoscrizione da parte degli altri soci o di terzi della parte di aumento rimasta inoptata.
La trasferibilità totale o parziale delle quote sociali è soggetta alle seguenti li- mitazioni:
- il socio che intende alienare la propria quota è tenuto ad offrirla in prelazio- ne a tutti gli altri soci iscritti nel Registro Imprese.
Il diritto di prelazione spetta a ciascuno dei soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale. Ove taluno dei soci rinunciasse o non eser- citasse nel termine in tutto o in parte il diritto di prelazione, il di lui diritto si accresce agli altri soci che intendano esercitarlo ed in via fra la loro proporzio- nale;
- l'offerta di vendita deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, contenente l'indi- cazione del prezzo e delle modalità di pagamento, nonché gli estremi dell'ac- quirente;
- il Consiglio di Amministrazione comunicherà la proposta di vendita a tutti i soci, mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita al do- micilio risultante dal Registro Imprese;
- l'esercizio della prelazione dovrà essere comunicato al socio offerente con lettera raccomandata, pure con avviso di ricevimento, consegnata alle poste non oltre i trenta giorni dalla data di cui al precedente punto. Se entro detto termine nessuno dei soci avrà esercitato la prelazione il socio offerente sarà
libero di vendere o trasferire a terzi la propria quota entro il perentorio termi- ne di sei mesi, ma ad un prezzo non inferiore a quello richiesto ai soci e fermo restando quanto previsto al punto seguente.
Decorso tale termine, senza aver perfezionato la vendita, il socio alienante dovrà nuovamente rinnovare l'opzione ai soci prima di alienare la propria quo- ta;
- il socio non può, senza il consenso della maggioranza dei soci, espresso an- che per lettera, sottoporre a pegno volontariamente tutto o parte della pro- pria quota o costituirla in garanzia o usufrutto.
Art.8
La Società ha la facoltà di raccogliere presso i propri soci, nel rispetto delle Leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'og- getto sociale. Tali fondi potranno essere acquisiti a titolo di finanziamento fruttifero o infruttifero, nonché a titolo di versamenti in conto capitale infrutti- fero ai sensi dell'art.43 T.U.I.R. D.P.R. n.917/1986, sia in un caso che nell'altro con possibilità di restituzione, sulla base di quanto verrà deliberato dall'as- semblea. In caso di versamenti in conto capitale infruttifero ai sensi dell'art.43
T.U.I.R. D.P.R. n.917/1986, i soci potranno deliberare di trasferire, in tutto o in parte, detti versamenti ad aumento del capitale sociale od a copertura delle perdite di esercizio.
ASSEMBLEA
Art.9
L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alle disposizioni di Xxxxx e del presente statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.
L'assemblea è convocata presso la sede sociale od altrove - purché nella Pro- vincia ove ha sede la Società - nei casi stabiliti dalla Legge e viene presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in difetto da chi è designato dall'assemblea stessa che nominerà anche un Segretario.
L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale se- conda convocazione dell'adunanza. Tale avviso dovrà essere inviato a cura degli amministratori a tutti i soci e, se nominato, al collegio sindacale od al re- visore, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interes- sati: si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alter- nativamente o cumulativamente):
a) lettera raccomandata inviata almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'a- dunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimen- to;
b) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento.
Spetta all'Organo Amministrativo constatare la validità dell'assemblea, la re- golarità di eventuali deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare alla stessa e di regolare l'andamento dei lavori e della votazione, sottoscrivendo per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro verbale delle assemblee.
In mancanza di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, i
sindaci effettivi (se nominati) sono presenti ovvero, per dichiarazione del pre- sidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.
Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresenta- re anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conserva- ta dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresen- tante con l’indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.
Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.
La rappresentanza non può essere conferita ad Amministratori, ai Sindaci o al revisore, se nominati.
Art.10
Le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, le modifiche del presente statuto, la trasformazione della Società o il suo scioglimento so- no prese dall'assemblea.
Ai sensi del combinato disposto dell'art.113 comma V, lettera c) T.U.E.L. e del- l'art.2364 comma I.5 C.C., all'Assemblea spetta in via esclusiva la formulazio- ne degli indirizzi, programmazione, vigilanza e controllo, sia sulla gestione straordinaria, che sulla gestione ordinaria della Società.
L’Assemblea inoltre esercita in via esclusiva i seguenti poteri:
1) definizione dei piani di indirizzo alle attività della Società e di organizzazio- ne dei relativi servizi a favore degli enti locali soci ed ogni decisione sulle tarif- fe;
2) definizione dei programmi di controllo e della modalità di verifica dei risul- tati. A questo scopo può istituire, nominandone i componenti, un Comitato u- nitario di Controllo di cui al successivo articolo 22.
AMMINISTRAZIONE
Art.11
La Società è amministrata, secondo la deliberazione dell'assemblea, e confor- memente agli indirizzi ed alle direttive da questa fissati, da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, numero da determinare in conformità al disposto dell’articolo 1, com- ma 729 delle Legge n.296 del 2006 (Finanziaria 2007) e successive modifica- zioni e integrazioni. L’Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione dura in carica sino all’approvazione del bilancio afferente al terzo esercizio.
Gli amministratori possono essere non soci.
Art.12
I compensi dell’Amministratore o dei componenti del Consiglio di Amministra- zione sono determinati in conformità alle disposizioni dell’articolo 1 commi 725-726 della Legge n.296 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni. Sino a contraria deliberazione dell'assemblea, nessun Amministratore è vinco- lato dal divieto di cui all'art.2390 del Codice Civile.
E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato delibe- rati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.
Art.13
In caso l'Organo Amministrativo sia composto da un Consiglio di Amministra- zione, lo stesso elegge nel suo seno un Presidente e può eleggere uno o più consiglieri delegati ed un segretario, quest'ultimo anche tra persone estranee alla Società. Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un nu-
mero pari di membri, in caso di disaccordo sulla revoca dell'Amministratore De- legato o degli Amministratori Delegati, decadrà dalla carica l'intero Consiglio e dovrà essere convocata l'assemblea per le nuove nomine.
Art.14
Il Presidente o in sua assenza o impedimento il consigliere delegato se ci sia, o il consigliere più anziano di età, convoca il Consiglio ogni qualvolta occorra e convenga oppure quando due consiglieri facciano richiesta per iscritto indiriz- zandola al domicilio dei consiglieri almeno tre giorni prima di quello fissato per la seduta.
In caso urgente, le convocazioni possono farsi per telegramma fino al giorno precedente la seduta stessa.
Alle riunioni sono allo stesso modo invitati i Sindaci, se nominati.
Art.15
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti; in caso di parità di votazione prevale il voto di chi presiede la seduta.
Le deliberazioni devono constare dal verbale firmato da chi presiede la riunio- ne del Consiglio ed iscritto nell'apposito libro verbali.
Art.16
Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto degli indirizzi promanati dall'as- semblea, del contratto di servizio, della carta dei servizi e dell'approvato pia- no industriale, è investito dei conseguenti poteri, con tutte le conseguenti fa- coltà, per l'attuazione degli scopi sociali, che non siano per legge o dal pre- sente statuto riservati all'assemblea.
Nel rispetto di quanto precisato nel precedente comma, rientrano quindi nella competenza collegiale del Consiglio i poteri e le attribuzioni consistenti nella:
- nomina direttori e procuratori anche "ad negotia", in possesso dei necessari requisiti, professionali e normativi, per il compimento di determinati atti o ca- tegorie di atti, stabilendo l'inquadramento contrattuale, la retribuzione, le mansioni effettive, così come la durata del rapporto;
- redazione di un programma annuale da inviare ai soci entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, contenente le scelte e gli obiettivi da conseguire con la specifica, tra l'altro:
- dell'indicazione delle linee di sviluppo dell'attività societaria;
- del programma degli investimenti e delle relative modalità di finanziamento;
- delle proposte in merito alla determinazione delle tariffe per le definitive de- cisioni di competenza dell'Assemblea sentito il Comitato di controllo di cui al successivo art.22.
Art.17
In ragione della finalità, strumentalità e supporto svolto dalla società, l'Orga- no Amministrativo deve essere autorizzato dall'Assemblea per il compimento, nello stretto limite degli indirizzi fissati dall'Assemblea stessa, dei seguenti at- ti:
* in caso di Amministratore Unico:
- l'acquisto, la vendita, la permuta di beni immobili e le operazioni immobiliari in genere;
- la sottoscrizione di contratti di affitto e locazione ultrannuale;
- l'assenso all'iscrizione di ipoteche ed alla loro postergazione;
- l'assunzione, la cessione e la concessione di partecipazioni sociali;
- la prestazione di garanzie di ogni natura a favore di terzi se relative alle partecipazioni sociali assunte;
- la stipulazione di contratti di acquisto, cessione e affitto d'azienda e di rami di aziende;
- la vendita e l'acquisto, anche in forma di locazione finanziaria, di beni stru- mentali di valore superiore ad euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00); per il compimento di tutti i sopraelencati atti, nonchè per l'assunzione di mutui e di finanziamenti sotto qualsiasi forma e per la prestazione di garanzie esclu- se quelle sopraindicate, l'Amministratore Unico dovrà ottenere il preventivo parere vincolante del Comitato Unitario di Controllo previsto dall'articolo 22;
* in caso di Consiglio di Amministrazione:
- l'acquisto, la vendita, la permuta di beni immobili e le operazioni immobiliari in genere;
- la sottoscrizione di contratti di affitto e locazione ultrannuale;
- l'assunzione di mutui e di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- l'assenso all'iscrizione di ipoteche ed alla loro postergazione;
- l'assunzione, la cessione e la concessione di partecipazioni sociali e la pre- stazione di garanzie di ogni natura a favore di terzi;
- la stipulazione di contratti di acquisto, cessione e affitto d'azienda e di rami di aziende;
- la vendita e l'acquisto, anche in forma di locazione finanziaria, di beni stru- mentali di valore superiore al capitale sociale.
In caso l'Organo Amministrativo sia composto da un Consiglio di Amministra- zione, tutti i Consiglieri, compreso il Presidente, possono essere delegati, con apposito verbale indicante le competenze, sia per gli affari di ordinaria che di straordinaria amministrazione.
Art.18
La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministra- zione o quelle altre persone a cui l'Organo Amministrativo creda di conferirle ai sensi del precedente art.16 e nei limiti determinati.
ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Art.19
La società nomina, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, del Cod.Civ., un organo di controllo, che può essere costituito o da un membro monocratico o da un Collegio composto da tre membri che al loro interno nomineranno il Pre- sidente.
L'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibile con il dettato dell'art. 2477 del Cod.Civ.
La revisione legale dei conti, ai sensi di legge, è esercitata dall'organo di con- trollo, salvo che l'assemblea deliberi di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale. Qualora, in alternativa all'organo di con- trollo, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una so- cietà di revisione questi devono essere iscritti nell'apposito registro. Ove no- minati si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previ- ste per gli stessi in materia di società per azioni. L’Organo di controllo è rie- leggibile. Il compenso dell’Organo di controllo è determinato dai Soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio.
BILANCIO
Art.20
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno ed entro i termini di Legge verranno formati l'inventario e il bilancio.
Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale dovranno essere ripartiti nel modo seguente:
- una quota, stabilita dall'Organo Amministrativo, che non dovrà essere infe- riore alla misura prevista dalla Legge, verrà assegnata al fondo di riserva or- dinario;
- il residuo utile dovrà essere attribuito al capitale, salvo diverse deliberazioni dell'assemblea, per la costituzione o ampliamento di eventuali riserve, fermo restando comunque lo scopo del reimpiego in attività concernenti lo scopo so- ciale a vantaggio e nell'interesse della collettività.
L'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio ed alla sua pre- sentazione ai soci entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o anche entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura del- lo stesso nel caso di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano.
AFFIDAMENTI IN DELEGAZIONE INTERORGANICA
Art.21
A) Nel rispetto dei presupposti di cui al modulo gestorio, in delegazione inte- rorganica, di cui all'art.1 del presente statuto:
- l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo (gestionale ed e- conomico-finanziario) da parte degli Enti Pubblici Locali soci, è garantita dal presente statuto sociale, dal contratto di servizio quadro e/o specifico per sin- golo servizio pubblico locale (art.113 comma XI T.U.E.L. e Leggi di settore), dalla carta dei servizi (ex art.112 comma III T.U.E.L.) e dal piano industriale;
- la Società è dotata di strumenti di programmazione, controllo economi- co-finanziario e coinvolgimento degli enti pubblici locali titolari di quote sociali, così come previsto nel presente statuto e nel contratto di servizio;
- la Società realizza la parte più importante della propria attività con le collet- tività di cui agli enti pubblici locali che la controllano;
- la Società è partecipata totalmente da enti pubblici locali.
B) In termini di presupposti applicativi del cosiddetto modulo gestorio in hou- se, ai fini dell'esercizio del controllo da parte dei soci, si precisa inoltre che:
- gli strumenti di programmazione sono da individuarsi nel piano industriale triennale approvato dall'assemblea;
- gli strumenti di verifica sono da individuarsi nel controllo quantitativo econo- mico-finanziario con frequenza semestrale, a livello di conto economico per singolo servizio, evidenziando, tra l'altro, i risultati della gestione ordinaria, finanziaria, straordinaria e complessiva e relativa analisi degli scostamenti ri- spetto al bilancio di previsione annuale. La relazione infrannuale, da illustrarsi e da approvarsi in assemblea ordinaria, evidenzierà in termini di controllo qualitativo, le proposte, i progressi, i piani di azione e dovrà risultare partico- larmente incentrato sugli obiettivi di efficienza e di efficacia ricompresi nel pia- no industriale, nel contratto di servizio e nella carta dei servizi. Destinataria del report sarà quindi, su delega degli enti pubblici locali partecipanti al capi- tale della Società, l'assemblea, la quale provvede così alla consultazione tra gli enti pubblici locali circa la gestione dei servizi pubblici locali svolti dalla So- cietà e circa il suo andamento generale.
C) Il controllo e la vigilanza interesserà nel concreto oltre ai conti annuali delle società in house, anche l'esattezza, la regolarità, l'economicità e la redditività dell'amministrazione corrente. Di contro, gli enti pubblici locali soci sono auto- rizzati ad effettuare ispezioni e visite ai locali ed agli impianti della società in house e delle loro eventuali società controllate, collegate o partecipate. Inoltre, l'ente locale socio, ove ritenga che la società non stia espletando cor- rettamente il servizio affidato, può richiedere attraverso il Comitato di Con- trollo di cui al successivo articolo 22, la convocazione dell'assemblea, affinchè questa esamini i rilievi segnalati ed adotti i conseguenti provvedimenti.
D) L'attività di controllo gestionale del Collegio Sindacale e di controllo del re- visore contabile, per le rispettive competenze, sarà estesa anche agli stru- menti programmatici e di controllo infrannuale, richiamati nel presente statuto.
COMITATO UNITARIO DI CONTROLLO
Art.22
Allo scopo di integrare quanto previsto all'art.21, il controllo analogo plurisog- gettivo sulla Società è affidato a tutti gli Enti pubblici locali soci e affidanti del/i servizio/i, che deliberano anche in ordine agli indirizzi strategici da impartire alla Società medesima.
Al fine specifico di assicurare un'adeguata efficacia al controllo analogo pluri- soggettivo, gli Enti pubblici locali, riuniti in assemblea, eleggono un Comitato unitario di Controllo, composto da un minimo di dieci (10) ad un massimo di dodici (12) rappresentanti degli enti pubblici locali, compreso il Presidente, che assicuri un'adeguata rappresentatività.
Sia l'Assemblea degli enti soci e affidanti il/i servizio/i sia il Comitato unitario di Controllo si dotano di un apposito Regolamento interno di funzionamento e di organizzazione, nel quale è specificata, tra l'altro, la ripartizione delle com- petenze tra l'assemblea e il Comitato Unitario di Controllo in ordine alle fun- zioni di cui alle successive lettere da a) ad e).
Il controllo analogo plurisoggettivo viene esercitato dagli enti pubblici locali:
a) nei confronti degli Organi e degli organismi della società il controllo analogo a quello che i Comuni e la Comunità Montana, nell’ipotesi di cui all’articolo 30 del D.lgs. 18/08/2000 n.267, esercitano sui propri uffici e servizi. Il controllo si esplica su tutti gli aspetti di organizzazione e funzionamento dei servizi og- getto di affidamento;
b) attraverso audizioni degli organi di vertice della società ed esprime pareri su tutte le questioni ad esso sottoposte;
c) a mezzo della predisposizione di apposite relazioni sullo svolgimento dei servizi da parte degli organi di vertice della società con cadenza almeno se- mestrale;
d) chiedendo la convocazione dell’Assemblea della società qualora accerti che la società non osserva le linee di indirizzo e le modalità di gestione dei servizi indicati nella carta del servizio e nelle specifiche convenzioni di affidamento stipulate con Comunità Montana e/o con il singolo Comune;
e) nei termini e con le modalità stabilite nei due regolamenti di cui sopra, il co- mitato unitario di controllo relaziona all'assemblea degli enti pubblici locali soci e affidanti del/i servizio/i, attraverso la relazione sull'attività svolta dal Comi- tato Unitario di Controllo presentata dal Presidente del Comitato stesso in oc- casione dell'assemblea della Società convocata per l'approvazione annuale del bilancio.
La convocazione del comitato di controllo viene effettuata dal Presidente.
Ogni singolo membro del comitato di controllo eletto, dura in carica sino al ter- mine della durata del mandato amministrativo del Socio che ha provveduto al- la nomina.
SCIOGLIMENTO
Art.23
La Società si scioglie nei casi previsti dalla Legge.
La liquidazione della società è affidata ad un liquidatore o a un collegio di li- quidatori, nominato dalla assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.
Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore o al collegio compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a tito- lo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transa- zioni, effettuare denunzie, nominare procuratori speciali per singoli atti o cate- gorie di atti, compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'im- presa incluso il suo esercizio provvisorio.
La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al pre- sidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Art.24
Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra essi e la società, in- cluse le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci o revi- sore, se esistenti, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa. La scel- ta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina.
Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non in- tendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Ca- mera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della Società. L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.
Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all'in- carico assunto, si provvederà ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.
Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda s'intende integralmente accettato con l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali. Anche le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari sono devolute all'arbitro o al collegio arbi- trale come sopra nominato.
Le modifiche dell'atto costitutivo, modificative o soppressive di clausole com- promissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.
DIRITTO DI RECESSO
Art.25
Il diritto di recesso compete, nei soli casi di legge, al socio assente o che ab- bia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto.
Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. all'Organo Amministrativo entro 30 (trenta) giorni dal giorno in cui:
= è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la delibera- zione assembleare che legittima il recesso;
= il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata da- gli amministratori a mezzo raccomandata A.R., che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;
= il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso.
Gli amministratori dovranno annotare senza indugio al Registro Imprese l'av- venuto ricevimento della comunicazione di recesso.
Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società. Il recesso non può essere esercitato, e se già eserci- tato è privo di efficacia, se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo sciogli- mento della Società. Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art.2473 C.C.
CLAUSOLA FINALE
Art.26
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferi- mento alle disposizioni di Xxxxx in materia.
X.xx Xxxxx Xxxxxxx. Notaio Xxxxxxxxx Xxxxxxxx.
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