STATUTO
STATUTO
ENTE BILATERALE CONFEDERALE
In forma abbreviata “En.Bi.C.”
SOCI ORDINARI: ANPIT, CIDEC, UNICA, CISAL, CISAL TERZIARIO, FEDERAGENTI CISAL
Art. 1 Costituzione
In applicazione del CCNL Commercio, stipulato in data 3 luglio 2012, è costituito, in data 2 Agosto 2012 tra le Associazioni firmatarie Cisal, Cisal terziario, Confazienda, Fedimprese ed Unica, l’ENTE BILATERALE CONFEDERALE, in forma abbreviata En.Bi.C., di seguito - per brevità - l’Ente.
Art. 2 Natura
L’Ente ha natura associativa, non persegue finalità di lucro, ha struttura democratica, paritetica, patrimonio indivisibile e fornisce alle Aziende ed ai Lavoratori, i servizi meglio precisati al successivo art. 6).
La sicurezza del lavoro non è di competenza dell’Ente, avendo le Parti Sociali demandato tali attività all’Organismo paritetico denominato En.Bi.C. Sicurezza.
Art. 3 Durata
L’Ente ha durata temporale indeterminata, e può essere sciolto esclusivamente con le procedure indicate nel presente Statuto.
Art. 4 Sede
L’Ente ha la propria sede nazionale in Roma, salvo successive determinazioni dell’Assemblea dei Soci. Il cambio di sede non comporta modifica dello Statuto.
Presso la sede si terranno le riunioni dell’Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo, del Comitato di Presidenza e del Collegio dei Revisori legali, salva diversa motivata determinazione del Presidente.
Art. 5 Finalità
L’Ente svolge i compiti affidatigli dalla legge, dalla contrattazione collettiva nazionale e dagli accordi intervenuti tra i Soci.
Le finalità statutarie potranno essere perseguite direttamente o tramite la costituzione degli Enti Regionali e provinciali (denominati ad es. En.Bi.C. Abruzzo, Campania o En.Bi.C. Roma, Bari sulla base dell’apposito regolamento approvato dall’Assemblea.
Art. 6 Attività e Commissioni
1) L’Ente promuove le seguenti attività:
a) la formazione del lavoratore in ambito professionalizzante e, tenuto conto del livello di conoscenza della lingua italiana, anche con percorsi a supporto in lingua natia, con riferimento alla qualificazione professionale e, in relazione al contratto di apprendistato, anche finalizzate al rilascio della certificazione;
b) misure di solidarietà a sostegno del reddito dei lavoratori e della loro occupazione anche mediante la riqualificazione professionale;
c) misure di socialità a vantaggio dei lavoratori iscritti all’Ente, con particolare riguardo all’erogazione di prestazioni sanitarie integrative al S.S.N., oltre a prestazioni assistenziali e di sostegno al reddito, in particolare per invalidità o infortuni;
d) il monitoraggio del trattamento dei lavoratori e delle lavoratrici e la progettazione di moduli formativi che valorizzino il lavoro femminile e tutelino anche la maternità;
e) la conciliazione e la certificazione, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
f) l’interpretazione autentica dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e la risoluzione di eventuali controversie in merito, attraverso la costituzione di specifiche Commissioni con il compito di prevenire e risolvere potenziali conflittualità;
g) il monitoraggio, ai fini statistici, delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro e modelli contrattuali, formazione e qualificazione professionale, nonché la verifica dell’andamento della contrattazione di secondo livello e delle vertenze esaminate dalle Commissioni di Conciliazione con la costituzione di un Osservatorio permanente;
h) lo studio e il monitoraggio del quadro comunitario e nazionale, con particolare riferimento alla PMI, nonché iniziative in favore dello sviluppo del comparto del terziario, del turismo, del commercio e dei servizi;
i) favorisce un rapporto con le sedi comunitarie istituzionali e con le rappresentanze sociali per monitorare l’evoluzione normativa e le esperienze fatte per un eventuale partecipazione ai progetti comunitari;
l) promuove e sostiene i Piani formativi, aziendali e territoriali, concordati fra le parti sociali, anche con riferimento a quelli destinatari di finanziamenti pubblici;
m) favorisce, anche attraverso seminari, dibattiti, incontri, convegni nonché attraverso la presenza sui mezzi di comunicazione, la formazione e la migliore operatività dei responsabili territoriali sindacali e datoriali, sia per favorire la corretta applicazione dei contratti di lavoro sui territori, sia per acquisire conoscenze nell’ambito dell’assistenza sanitaria e del sostegno al reddito, sia ai fini della partecipazione alle Commissioni tutte di cui al presente articolo;
n) promuove le attività dell’Enbic, con particolare riferimento alle iniziative del Centro studi e dell’Osservatorio nazionale;
o) ogni ulteriore compito che venga affidato all’Ente dalle Parti stipulanti;
2) Al fine di dare attuazione ai punti di cui sopra, sono istituite a titolo indicativo e non esaustivo le seguenti Commissioni:
a) Commissione per la Parità di genere;
b) Commissione per la Certificazione e la Conciliazione;
c) Commissione per l’assistenza tecnico - contrattuale ai Soci in sede di trattativa per la stipula o il rinnovo dei contratti collettivi e per la loro Interpretazione autentica;
d) Commissione RST per le attività di cui al precedente punto m);
e) Commissione RSD per le attività di cui al precedente punto m);
f) Commissione welfare;
g) Commissione per la formazione;
h) Commissione per il sostegno al reddito dei lavoratori e dei loro familiari;
i) Centro Studi;
l) Osservatorio.
Art. 7 Soci
1) I Soci dell’Ente si distinguono in Soci Ordinari e Soci Aderenti
2) A seguito delle delibere dell’Assemblea del 23 settembre 2015, del 30 giugno e del 22 settembre 2021 sono considerati quali Soci Ordinari dell’Ente in ordine alfabetico:
a) ANPIT, C.F.: 97730240583;
b) CIDEC, C.F.: 97007450584;
c) XXXXX, C.F.: 80418520583;
d) CISAL TERZIARIO, C.F.: 97086090582;
e) FEDERAGENTI, C.F.: 04059611006;
f) UNICA, C.F.: 97488200581.
3) Altre organizzazioni Datoriali o Sindacali che intendano aderire ai Contratti Collettivi Nazionali stipulati dai Soci Ordinari possono chiedere - se in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento approvato dall’Assemblea - l’adesione all’Ente in qualità di Soci Aderenti, dichiarando di conoscere ed accettare il presente Statuto, i Regolamenti ed il Codice etico. Al Regolamento è anche demandata l’indicazione delle fattispecie che comporteranno la decadenza dallo Status di Socio Ordinario od Aderente.
4) I Soci hanno diritto di designare negli Organi di cui al successivo art. 8) il numero di rappresentanti indicato dall’apposito Regolamento approvato dall’Assemblea, sia per i Soci Ordinari che per i Soci Aderenti.
5) Ciascun Socio esprime in tutte le votazioni attraverso i propri rappresentanti il proprio voto ponderale complessivo che terrà conto dei voti attribuiti dal Regolamento in relazione allo status di socio Ordinario od Aderente ed al numero di adesioni all’Ente di lavoratori dipendenti dalle Aziende iscritte ai diversi Soci Datoriali.
6) I Soci di parte sindacale hanno diritto a designare propri rappresentanti nell’Assemblea nello stesso numero dei rappresentanti datoriali, fermo restando che il voto assembleare ponderale verrà assegnato in funzione dello status di Socio Ordinario od Aderente.
Art. 8 Organi
1) Sono organi dell’Ente:
a) L’Assemblea;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) Il Vice Presidente;
e) Il Comitato di Presidenza;
f) Il Collegio dei Revisori Legali.
I componenti di tutti gli Organi di gestione e di controllo restano in carica quattro anni e possono essere sostituiti in qualunque momento, previa comunicazione scritta da parte dell’Associazione che rappresentano e che li ha designati. Ogni sostituto durerà in carica fino alla scadenza del mandato naturale.
Art. 9 Assemblea
1) L’Assemblea è composta in maniera paritetica dai componenti designati dai Soci datoriali e sindacali, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal precedente art.7, commi 3),4), 5) e 6).
2) I componenti dovranno essere pari a 12 (dodici).
3) I Soci possono designare un supplente per ciascun componente effettivo. E’ ammessa comunque la delega scritta di un componente ad un altro componente da presentare al Presidente ad inizio della riunione.
4) L’eventuale ingresso di nuovi soci con lo Status di Soci Aderenti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 7, comma 3), che alteri la parità tra i componenti di estrazione datoriale e sindacale, darà luogo all’inserimento di nuovi componenti di pari numero nella componente minoritaria.
5) I membri dell’Assemblea durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
6) Il Presidente, alla prima Assemblea utile, comunica l’avvenuta variazione dei componenti per la presa d’atto.
7) L’Assemblea si riunisce ordinariamente su convocazione del Presidente almeno due volte l’anno, con un’Assemblea da tenersi entro il 31 luglio destinata all’approvazione del bilancio consuntivo, con allegate copia della relazione del Collegio dei Revisori legali e del rendiconto analitico, con altra Assemblea da tenersi entro il mese di dicembre, destinata all’approvazione del bilancio preventivo e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente o dal Vice Presidente, dal Presidente o dal Vice Presidente del Collegio dei Revisori legali o su richiesta dei Soci che esprimano almeno 1/3 dei voti assembleari.
Art. 10: Poteri dell’Assemblea nazionale
1) Spetta all’Assemblea:
a) nominare i componenti del Consiglio Direttivo;
b) nominare i componenti del Collegio dei Revisori Legali;
c) approvare il Regolamento per il funzionamento degli Organi Collegiali e delle Commissioni, nonché il Regolamento Patrimoniale;
d) approvare i Regolamenti per l’ammissione, la decadenza e/o l’esclusione dei Soci Ordinari e dei Soci Aderenti e per la determinazione del voto ponderale assembleare ai sensi e per gli effetti del precedente art. 7, anche ai fini della scelta dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
e) definire le linee-guida per l’attuazione delle attività di cui all’art. 6 dello Statuto;
f) deliberare il codice etico e comportamentale dell’Ente;
g) deliberare le indennità di carica e i gettoni di presenza per il Presidente ed il Vice Presidente, i Componenti dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Comitato di Presidenza, delle Commissioni e dei Revisori legali;
h) approvare i bilanci preventivi e consuntivi approvati dal Consiglio Direttivo;
i) approvare eventuali modifiche dello Statuto;
j) deliberare lo scioglimento dell’Ente nei casi previsti dal presente Statuto;
k) approvare l’organigramma dell’Ente;
l) approvare il Regolamento per la costituzione degli Enti Territoriali e per l’eventuale finanziamento degli stessi;
m) deliberare in ordine all’effettuazione delle operazioni mobiliari ed immobiliari per l’attività dell’Ente;
n) deliberare sulla ripartizione delle spese tra ordinaria e straordinaria amministrazione, individuando tra le spese ordinarie quelle che possono essere sostenute direttamente dal Presidente tramite carta di credito o assegni con un massimale mensile per esigenze dovute ad impegni istituzionali e di rappresentanza continuativi;
o) approvare il verbale delle proprie riunioni;
p) approvare il regolamento relativo al finanziamento ed al funzionamento delle RST e delle RSD di cui all’art. 20 e 21;
2) La convocazione dell’Assemblea è effettuata dal Presidente a mezzo mail, PEC, fax, raccomandata a.r. e dovrà contenere luogo, data e ordine del giorno e dovrà essere inviata a ciascun interessato, presso il domicilio indicato, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione. Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata 3 (tre) giorni prima della riunione.
3) Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in caso di contemporaneo impedimento, dal componente più anziano e potranno anche svolgersi tramite videoconferenza, Skype o con altra modalità decisa dall’assemblea in apposito regolamento.
4) L’assemblea è validamente costituita con la partecipazione di un numero di componenti che rappresenti il 50% più uno dei voti assembleari ponderali calcolati come da Regolamento e delibera con la maggioranza assoluta dei voti assembleari presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Per l’approvazione delle modifiche Statutarie e dei Regolamenti di cui al presente articolo 10, comma 1, lettere a), b), c) d), f), i) e l), è richiesta la presenza di un numero di componenti che rappresenti almeno il 50% più uno dei voti ponderali calcolati come da Regolamento e delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due/terzi) dei voti assembleari presenti. Il voto va sempre arrotondato all’unità.
5) I componenti sindacali esprimeranno gli stessi voti assembleari della componente datoriale.
Art. 11: Il Consiglio Direttivo
1) Il Consiglio Direttivo è composto da 6 (sei) rappresentanti di cui 3 (tre) nominati tra i componenti designati dai Soci Ordinari Datoriali e 3 (tre) tra i componenti designati dai Soci Sindacali Ordinari.
2) Spetta al Consiglio Direttivo:
a) nominare il Presidente su proposta dei componenti sindacali ed il Vice Presidente su proposta dei componenti datoriali;
b) deliberare in merito ai rapporti di collaborazione e consulenza e stabilire gli emolumenti delle prestazioni professionali, nonché le retribuzioni del personale sulla base del modello organizzativo e dei regolamenti approvati dall’Assemblea;
c) deliberare il Bilancio preventivo e consuntivo;
d) approvare le iniziative tese a promuovere la comunicazione delle attività dell’Ente;
e) deliberare i Regolamenti delle prestazioni assistenziali e/o assicurative in attuazione delle previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
f) deliberare sull’attività di ordinaria amministrazione;
g) svolgere altri compiti demandati dall’Assemblea;
h) approvare i verbali delle proprie riunioni.
3) Il Consiglio si riunisce ordinariamente su convocazione del Presidente almeno tre volte l’anno, con una riunione da tenersi entro il 31 luglio destinata all’approvazione del bilancio consuntivo, una da tenersi entro il mese di dicembre destinata all’approvazione del bilancio preventivo e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Presidente del Collegio dei Revisori legali.
4) La convocazione del Consiglio è effettuata dal Presidente, con le stesse modalità previste per l’assemblea.
5) Le riunioni sono presiedute dal Presidente, dal Vice Presidente in sua assenza o, in caso di contemporaneo impedimento, dal componente più anziano e dovranno svolgersi con le modalità previste per l’assemblea.
6) Le riunioni sono valide con la partecipazione dei componenti che rappresentino almeno il 50% più uno dei voti consiliari ponderali calcolati come da Regolamento e delibera con la maggioranza assoluta di detti voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Per la nomina di cui al presente articolo 11, comma 2, lettera a) è richiesto il voto favorevole di almeno i 2/3 (due/terzi) dei voti consiliari ponderali presenti. Il voto va arrotondato all’unità.
7) I Soci possono designare un supplente per ciascun componente effettivo. E’ ammessa comunque la delega scritta di un componente ad un altro componente da presentare al Presidente ad inizio della riunione.
Art. 12: Presidente
1) Il Presidente dell’Ente è nominato dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito. Il Presidente dura in carica quattro anni.
2) Spetta al Presidente:
a) rappresentare l’Ente di fronte ai terzi e stare in giudizio, avendo il potere di firma;
b) provvedere all’apertura di conti corrente bancari e postali per l’accreditamento dei contributi e l’utilizzo degli stessi e porre in essere tutte le necessarie operazioni finanziarie, congiuntamente con il Vice Presidente, anche delegando di comune accordo i versamenti a soggetti terzi, fatto salvo quanto previsto dal precedente art.10, comma 1) lettera m);
c) convocare e presiedere le riunioni dell’Assemblea dei Soci, del Consiglio direttivo e del Comitato di Presidenza;
d) sovrintendere all’applicazione dello Statuto e dei Regolamenti;
e) dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci, del Consiglio direttivo e del Comitato di Presidenza;
f) provvedere alla registrazione presso le competenti sedi dei notiziari online o cartacei e agli adempimenti tutti connessi all’operatività delle testate;
g) svolgere gli altri compiti a lui demandati dal presente Statuto.
Art. 13 Vice Presidente
1) Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito e dura in carica quattro anni;
2) Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza e per le materie che il Presidente intenda delegargli, fermo restando l’obbligo della firma congiunta di cui all’art. 17, comma 2.
Art. 14 Comitato di Presidenza
1) Il Comitato di Presidenza è un organo tecnico composto dal Presidente e dal Vice Presidente per lo svolgimento della normale amministrazione, la predisposizione delle deliberazioni e di quant’altro sia di supporto all’attività del Consiglio e dell’Assemblea dei Soci, anche con il supporto di una segreteria.
2) Può procedere, sulla base del Regolamento approvato dal Consiglio direttivo, alla nomina dei componenti degli Enti Regionali e Provinciali ed al monitoraggio dell’attività degli stessi.
3) Svolge tutte le attività e i compiti demandatigli dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea.
Art. 15 Collegio dei Revisori Legali
1) Il collegio dei Revisori legali è composto da due componenti effettivi di cui uno di estrazione datoriale e uno di estrazione sindacale, nonché da un terzo componente effettivo, in qualità di Presidente, designato dai Soci datoriali con le modalità previste dal Regolamento adottato dall’Assemblea. I componenti devono essere iscritti all’Albo dei Revisori Legali e durano in carica quattro anni. Fanno parte del Collegio anche due supplenti di cui uno di estrazione sindacale e uno di estrazione datoriale.
2) I Revisori svolgono il proprio mandato in conformità a quanto previsto dal codice civile, esaminando i bilanci e le scritture contabili.
3) Il Collegio si riunisce ordinariamente almeno due volte l’anno e, in xxx xxxxxxxxxxxxx, xx iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno uno dei Revisori.
4) I Revisori possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea dei Soci, ma non hanno diritto al voto.
Art. 16 Patrimonio - Finanziamento
1) Il patrimonio dell’Ente, utilizzato per il perseguimento di scopi ed attività di cui all’art. 6, è costituito da:
a) i contributi per il funzionamento del sistema bilaterale e per l’assistenza integrativa al SSN, in applicazione delle disposizioni contrattuali;
b) gli interessi maturati su detti contributi e quelli incassati per eventuali ritardati pagamenti a titolo di interesse di mora;
c) i contributi ricevuti a seguito di previsioni contrattuali o di deliberazioni dell’Assemblea;
d) i contributi ricevuti per le attività (certificazione, conciliazione, formazione ecc.) previste dall’art. 6, comma 1, che saranno riscossi direttamente dagli Enti territoriali, Regionali e Provinciali, ove gli stessi siano operativi;
e) i beni mobili ed immobili acquisiti per lasciti, donazioni o ad altro titolo da soggetti privati e pubblici;
f) i contributi privati e pubblici aventi anche carattere comunitario erogati all’Ente per le attività da esso promosse.
2) Il regime giuridico è quello di cui al Libro I, Titolo II Codice civile, e quindi delle Associazioni non riconosciute senza fini di lucro e del fondo comune regolato dal presente Statuto, con espressa esclusione delle disposizioni in tema di comunione di beni.
3) I Soci, e i loro singoli Associati, non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Ente, sia durante la vita dell’Ente, sia in caso di scioglimento dello stesso in quanto a norma dell’art. 111 D.P.R. 917/86, è fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
4) Il regime previsto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo si applica anche agli Enti Regionali e Provinciali, ove operativi, avendo ciascun Ente un
regime patrimoniale e finanziario del tutto separato e autonomo rispetto agli altri, rispondendo gli Organi di detti Enti direttamente delle decisioni assunte, sia in termini di spesa che di attività.
Art. 17 Gestione generale
1) Per la gestione dell’Ente sono utilizzate le contribuzioni obbligatorie corrisposte per il funzionamento del sistema bilaterale di cui all’art.6.
2) Ogni pagamento o esborso, per qualsiasi titolo, dovrà essere effettuato a firma congiunta e dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione ad eccezione di quanto previsto dall’art.10, comma 1, lettera n);
3) È espressamente vietato assumere impegni di spesa che non siano interamente coperti al momento della delibera.
Art. 18 Gestioni separate
1) Le quote incassate dall’Ente, a titolo di contributo, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettere c) ed m), saranno però contabilizzate esclusivamente nelle apposite gestioni separate presso l’Ente di cui ai successivi artt. 19, 20 e 21 e di regola non avranno altra destinazione.
2) L’Assemblea su impulso dei Soci potrà istituire una gestione separata in aggiunta a quelle previste ai successivi artt. 19, 20 e 21 ai sensi e per gli effetti di quanto previsto in tema di solidarietà dal precedente art. 6, comma 1, lettera b) e dalla normativa vigente in materia.
Art. 19 Gestione Assistenza
1) Nella Gestione sarà versata la quota per l’Assistenza sanitaria integrativa del S.S.N. prevista dalla Contrattazione Collettiva Nazionale in essere tra i Soci.
2) La gestione dovrà erogare prestazioni integrative al S.S.N., nonché prestazioni assistenziali di sostegno al reddito anche per infortunio o invalidità, in favore dei lavoratori iscritti o dei superstiti, ai sensi e per gli effetti dei Regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo, purché in presenza di regolarità contributiva da parte delle Aziende.
3) Il costo della gestione per l’erogazione delle prestazioni sarà di norma a carico della gestione generale;
4) E’ espressamente vietato l’utilizzo dei contributi di cui al comma 2) per altri tipi di prestazioni.
Art. 20 Gestione R.S.T.
1) In applicazione delle previsioni contrattuali sulla Rappresentanza Sindacale Territoriale le aziende dovranno versare una quota annua nella misura indicata dalla contrattazione collettiva nazionale;
2) detti contributi saranno versati nell’apposita gestione separata e avranno come esclusiva destinazione il funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Territoriali delle Associazioni socie dell’Ente o firmatarie dei contratti collettivi di riferimento;
3) è espressamente vietata la destinazione dei fondi, di cui al presente articolo, per qualsiasi altra attività dell’Ente, fatta salva una diversa motivata decisione dell’Assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei voti ponderali.
Art. 21 Gestione R.S.D.
1) In applicazione delle previsioni contrattuali e di accordi tra le Organizzazioni socie dell’Ente recepiti dall’Assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei voti ponderali, alle RSD potrà essere riconosciuta una quota della gestione di cui all’art. 17 del presente Statuto in misura non superiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva nazionale per la formazione e l’attività delle RST;
2) Detti contributi saranno versati in un’apposita gestione separata e avranno come esclusiva destinazione il funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Territoriali delle Associazioni Datoriali di categoria costituenti l’Ente o firmatarie dei contratti collettivi di riferimento.
3) E’ espressamente vietata la destinazione dei fondi, di cui al presente articolo, per qualsiasi altra attività dell’Ente, fatta salva una diversa motivata decisione dell’Assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei voti ponderali.
Art. 22 Bilancio
1) L’esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno. Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio direttivo delibera il Bilancio consuntivo che dovrà essere approvato entro il 31 luglio dall’Assemblea e delibera il bilancio preventivo che dovrà essere approvato dall’Assemblea entro il 31 Dicembre di ogni
anno. I bilanci e la situazione contabile possono essere richiesti in qualsiasi momento dai Soci.
2) Nei documenti contabili dovranno essere rappresentate separatamente le rendicontazioni delle gestioni di cui all’art. 18 dello Statuto.
3) Quanto previsto dai commi 1) e 2) del presente articolo dovrà essere attuato anche dagli Enti. Regionali e Provinciali, ove istituiti.
Art. 23 Liquidazione - Commissariamento
1) Lo scioglimento dell’Ente avviene nei seguenti casi:
a) a seguito di previsione legislativa o di decisione giudiziale;
b) a seguito della determinazione assunta dai Soci di modificare le previsioni contrattuali costitutive dell’Ente per scelta politica o per mancanza di risorse.
2) Lo scioglimento sarà demandato a tre liquidatori, di cui uno nominato dai Soci Datoriali, uno dai Soci Sindacali e uno di comune accordo, che ne faranno resoconto alle Organizzazioni socie. In caso di disaccordo, la nomina del Presidente sarà demandata al Tribunale Civile di Roma.
3) L’eventuale attivo sarà destinato alla Croce Rossa Italiana e/o alla Protezione Civile.
4) Le somme accantonate nelle gestioni speciali di cui agli artt. 19, 20 e 21, in caso di scioglimento dell’Ente, dovranno essere destinate esclusivamente agli scopi per cui sono state versate.
5) Lo scioglimento degli Enti Regionali o Provinciali potrà avvenire indipendentemente da quello dell’Ente o degli altri Enti Territoriali, con le modalità di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3.
Art. 24 Interpretazione, integrazioni e modifiche statutarie
1) L’interpretazione autentica in merito all’applicazione del presente Statuto è demandata all’Assemblea dei Soci dell’Ente, così come la modifica di qualsiasi norma Statutaria.
Art. 25 Enti Regionali e Provinciali
1) L’Assemblea Nazionale approva gli schemi di Regolamento per la costituzione degli Enti Regionali e/o Provinciali operanti sul territorio. La costituzione avverrà
a cura del Comitato di Presidenza, una volta acquisiti i nominativi forniti dai Soci sulla base dei regolamenti in vigore.
2) Il funzionamento degli Enti Regionali e Provinciali dovrà attenersi alle stesse regole deliberate per l’Ente ad eccezione della nomina dei Presidenti che avverrà di norma su designazione dei Soci datoriali, mentre la nomina dei Vice Presidenti avverrà di norma su designazione dei Soci sindacali. La designazione del Presidente del Collegio dei Revisori legali avverrà di norma da parte della componente sindacale.
3) Gli Enti Regionali e Provinciali o strutture di loro emanazione operanti sul territorio hanno un proprio regime patrimoniale e finanziario del tutto separato e autonomo, rispondendo gli Organi di detti Enti direttamente delle decisioni assunte, sia in termini di spesa che di attività.
4) Lo Statuto e i Regolamenti degli Enti Regionali e Provinciali dovranno attenersi alle delibere adottate in proposito dall’Ente e, una volta approvati, dovranno essere inviati al Comitato di Presidenza che dovrà a sua volta approvarle con apposita delibera.
Art. 26 Clausola di salvaguardia
1) Qualsiasi modifica al presente Statuto ed ai Regolamenti attuativi può essere decisa esclusivamente dall’Assemblea dell’Ente. La modifica delle quote di cui agli articoli 19), 20) e 21) del presente Statuto, non richiede il cambiamento dello Statuto.