Allegato lettera "A" al n. 5245 di Repertorio e al n. 4529 di Raccolta STATUTO DI SOCIETÀ A RESPONSABILITA’ LIMITATA
Allegato lettera "A" al n. 5245 di Repertorio e al n. 4529 di Raccolta STATUTO DI SOCIETÀ A RESPONSABILITA’ LIMITATA
1. - Denominazione Sociale
È costituita una Società a responsabilità limitata avente la denominazione di: “FEST Fenice Servizi Teatrali - Società a responsabilità limitata”; e anche, in forma abbreviata: "FEST S.r.l.". Qualora sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti C.C., la Società sarà tenuta agli adempimenti connessi a tale circostanza.
2. - Sede Legale e Sedi Secondarie
1. La Società ha sede legale nel Comune di Venezia, all’indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.
2. Con decisione presa ai sensi dell’art. 12 dei patti sociali i Soci potranno istituire e/o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici di vendita, dipendenze e rappresentanze in Italia e all’estero.
3. Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro Imprese.
3. - Durata della Società
1. La durata della Società è fissata fino al 31/12/2100 (trentuno dicembre duemilacento).
4. - Oggetto Sociale
1. La Società ha per oggetto, nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti e nell’osservanza delle norme regolamentari vigenti, la gestione di servizi teatrali, compresa l'organizzazione di manifestazioni, eventi e spettacoli in accordo con la Fondazione Teatro La Fenice di Venezia ed a favore della
medesima e delle altre istituzioni teatrali. In particolare l’attività della società, di concerto con la Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, consisterà nello sfruttamento ottimale, sia direttamente che indirettamente, degli spazi del Teatro non dedicati all’istituzionale attività artistica, nella creazione e nella gestione di attività di merchandising, nella valorizzazione delle infrastrutture e dei beni di proprietà della Fondazione e nell’attività di reperimento e di gestione dei fondi per conto della Fondazione Teatro La Fenice. Al fine dello svolgimento dell’attività che costituisce l’oggetto sociale, e a titolo esemplificativo, la società potrà gestire direttamente e/o tramite terzi bar, luoghi di ristorazione ricavati all’interno di spazi concessi in utilizzo, attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche mediante la stipulazione di appositi contratti nelle forme tecniche che si renderanno di volta in volta più opportune, attività di sfruttamento degli spazi ai fini turistici nonché attività di sfruttamento dell’archivio musicale e del marchio di proprietà della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia concesso in uso alla società.
2. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società, al fine di perseguire le finalità e nel rispetto dei vincoli indicati nel precedente art. 1), può assumere partecipazioni ed interessenze in altre società ed imprese, sia italiane che straniere, che svolgano attività analoghe, affini, complementari o connesse alla propria od a quella dei soggetti partecipati, ovvero attività finanziarie, industriali o commerciali, con il tassativo divieto di esercitare comunque tale attività di assunzione di partecipazioni nei confronti del pubblico; può compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili in funzione strumentale al raggiungimento dell’oggetto sociale quali, a titolo
meramente esemplificativo, la prestazione di garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi, operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e quant'altro collegato all'oggetto sociale o che consenta una migliore utilizzazione delle strutture e/o risorse proprie. In ogni caso è fatto espresso divieto alla Società di svolgere attività esclusivamente riservate a banche, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, SICAV, società finanziarie, società di gestione accentrata di strumenti finanziari, e, più in generale, esclusivamente riservate alle imprese di cui al testo unico bancario ed al testo unico sull'intermediazione finanziaria (D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e X.Xxx. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive disposizioni modificative ed integrative).
5. - Capitale Sociale
1. Il capitale sociale è fissato in complessivi Euro 6.400.000,00 (seimilioniquattrocentomila virgola zero) diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge.
2. Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione viene effettuata.
3. Fermo quanto previsto al precedente art. 5.2, è attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente in sede di aumento che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo nel caso di cui all’art. 2482 ter; in tale caso, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell’art. 11.
4. La decisione di aumento di capitale - con osservanza delle norme di legge
- deve prevedere l’eventuale sopraprezzo e le modalità ed i termini entro i quali può essere esercitato il diritto alla sottoscrizione. In mancanza di una diversa et esplicita previsione l’aumento del capitale sociale dovrà essere liberato in denaro.
6. - Conferimenti
1. Nei limiti e con l’osservanza delle procedure previste dalla legge possono essere conferiti nella Società tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica, ivi inclusi beni in natura, prestazione di beni o di servizi in favore della Società, diritti di godimento nonché crediti.
2. Qualora il conferimento abbia per oggetto la prestazione d’opera o di servizi in favore della Società, il Socio conferente che si sia obbligato all’esecuzione di tali opere o servizi dovrà garantire l’esatto adempimento di tali obblighi nei confronti della Società mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui detti obblighi vengano garantiti per l’intero valore ad essi assegnato ovvero, alternativamente, mediante il versamento presso la Società del corrispondente importo, in denaro, a titolo di cauzione.
3. In caso di mancata esecuzione del conferimento da parte del Socio ovvero di scadenza o di sopravvenuta inefficacia delle polizze assicurative o delle fideiussioni bancarie prestate ai sensi dell’Articolo 2464 del Codice Civile senza che il Socio abbia provveduto alla loro sostituzione con il versamento del corrispondente importo di danaro, si applica la disciplina prevista dall’Articolo 2466 del Codice Civile, ferma restando, in ogni caso, la possibilità di vendere all’incanto la quota del Socio moroso che non sia stata acquistata dagli altri Soci
7. - Acquisto di Beni o Crediti da Soci Controllanti, Soci o Amministratori
1. L’acquisto da parte della Società di beni o di crediti dei soci controllanti, degli altri Soci e degli amministratori, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale ed entro due anni dalla iscrizione della Società nel Registro delle Imprese, è consentito nei limiti e con l’osservanza delle disposizioni previste dall’Articolo 2465 del Codice Civile.
2. Il predetto acquisto dovrà essere in ogni caso autorizzato con Decisione dei Soci ai sensi del successivo Articolo 12 del presente Atto Costitutivo.
8. - Partecipazioni
1. La partecipazione del Socio nella Società è determinata in misura proporzionale al conferimento eseguito dallo stesso.
2. E’ consentita l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti relativi all’amministrazione o alla distribuzione degli utili. Salvo il disposto dell’articolo 2473, comma 1, i particolari diritti attribuiti a singoli soci, ovvero di quelli che dovessero essere riconosciuti in futuro mediante modifica delle presenti norme sul funzionamento della società, possono essere modificati con decisione presa dai soci che rappresentino almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale.
9. - Finanziamento Soci
1. Fermo restando quanto previsto dall’Articolo 2467 del Codice Civile, i finanziamenti da parte dei Soci, con diritto alla restituzione della somma versata, potranno essere effettuati in favore della Società esclusivamente nel rispetto dei termini e delle condizioni indicati nella delibera del C.I.C.R. del 3 marzo 1994, pubblicata nella G.U. della Repubblica Italiana n. 58 dell’11
marzo 1994, e nelle “Istruzioni della Banca d’Italia in materia di raccolta di risparmio dei soggetti diversi dalle banche”, pubblicate nella G.U. della Repubblica Italiana n. 289 del 12 dicembre 1994, emesse ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 385 dell’1 settembre 1993, ovvero nel rispetto delle normative vigenti al momento della concessione dei sopra menzionati finanziamenti.
10. - Trasferimento Partecipazioni
1. Il trasferimento della partecipazione sociale di un Socio in favore di un terzo, sia per atto inter vivos, inclusi gli atti a titolo gratuito, che per successione mortis causa, è soggetto al gradimento dell’Organo Amministrativo. In tal caso il trasferimento della partecipazione sarà così regolato:
- il Socio che intende trasferire la propria quota, ovvero i soggetti cui sia pervenuta la partecipazione per successione mortis causa, dovranno dare notizia della predetta intenzione o della successione all’Organo Amministrativo mediante lettere raccomandata a.r. inviata presso la sede sociale e presso il domicilio dei Soci risultante dal Registro Imprese;
- la lettera dovrà menzionare, in caso di atto inter vivos, le condizioni ed i termini del trasferimento e contenere, in allegato, l’offerta dell’alienante nonché tutti gli elementi giustificativi del terzo avente causa ovvero degli eredi del Socio, unitamente a tutti gli elementi idonei ad identificare il potenziale nuovo socio, onde permettere all’Organo Amministrativo di valutare l’opportunità dell’ingresso del terzo ed esprimere il proprio gradimento. Il gradimento potrà essere negato ogni qualvolta l’ingresso del nuovo socio possa compromettere il perseguimento degli scopi sociali. Potrà altresì essere negato nel caso che il nuovo socio svolga, anche in misura non
prevalente, attività in concorrenza con quella sociale;
- entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera sopra menzionata, l’Organo Amministrativo dovrà comunicare al Socio alienante o agli eredi la propria decisione in merito al gradimento nel trasferimento della partecipazione, esplicitando le ragioni di un eventuale diniego;
- qualora, entro il termine appena menzionato, l’Organo Amministrativo non abbia espresso per iscritto il proprio gradimento al trasferimento della partecipazione, detto gradimento si intenderà concesso.
2. E’ soggetta al preventivo consenso dell'Organo Amministrativo la possibilità per i Soci di costituire in pegno ovvero concedere in usufrutto, in tutto o in parte, le rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.
3. Ferma restando la clausola di gradimento di cui ai punti che precedono, in caso di trasferimento delle quote per atto inter vivos, anche a titolo gratuito, gli altri Soci hanno diritto di prelazione nell’acquisto, in proporzione delle quote da ciascuno di essi rispettivamente possedute.
4. Esperita la procedura di cui al punto sub 10.1, il trasferimento delle quote sarà così regolato:
- il Socio che intenda trasferire la propria quota dovrà darne notizia con lettera raccomandata a.r. all'Amministratore Unico ed a ciascuno degli altri Soci, inviata presso il domicilio risultante dal Registro Imprese, allegando l’offerta del terzo avente causa, nonché le condizioni ed i termini del trasferimento;
- tale lettera dovrà altresì indicare espressamente che, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di alcuno dei Soci, la frazione di quota su cui non venga esercitato il diritto di prelazione verrà attribuita in
proporzione ai Soci che lo abbiano esercitato;
- entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera di cui sopra, i Soci che intendano esercitare il diritto di prelazione dovranno darne comunicazione al Socio alienante a mezzo lettera raccomandata a.r., specificando altresì se essi intendono esercitare o rinunciare al diritto di accrescimento di seguito menzionato;
- in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di alcuno dei Soci, le frazioni di partecipazioni rimanenti verranno attribuite agli altri Soci in proporzione della rispettiva quota di partecipazione, a meno che questi non abbiano espressamente e preventivamente rinunciato a tale accrescimento;
- qualora, invece, il diritto di prelazione non venga esercitato da nessuno dei Soci, ovvero venga esercitato oltre il termine anzidetto, il diritto di prelazione si intenderà rinunziato ed il Socio alienante sarà libero di trasferire al terzo indicato le quote.
Il diritto di prelazione non si applica qualora il Socio trasferisca, esclusivamente a titolo di piena proprietà, la quota dallo stesso posseduta in favore di società dal medesimo controllate, della società controllante o di società sottoposte a comune controllo nell’accezione di cui all’Articolo 2359 Codice Civile.
11. - Diritto di Recesso ed Esclusione del Socio
1. E’ in facoltà del Socio recedere dalla Società in tutti i casi previsti dall’Articolo 2473 del Codice Civile ed in generale in tutti i casi previsti dalla legge.
2. Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne
comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'organo amministrativo entro trenta giorni dal giorno in cui:
- è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;
- il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dall'Organo Amministrativo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;
- il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso.
L'Organo Amministrativo dovrà annotare senza indugio nel Registro Imprese l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.
Il recesso avrà effetto nei confronti della società dal giorno di ricezione della comunicazione presso la sede sociale.
3. Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473, terzo e quarto comma, c.c.
12. - Decisioni dei Soci
1. I soci decidono su tutte la materie assegnate dalla legge alla loro competenza e il voto di ogni socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
2. I soci possono esprimere le loro decisioni anche mediante consultazione scritta, sempre che la legge o le norme sul funzionamento della società non richiedano una deliberazione assembleare.
3. La consultazione scritta consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad
assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della consultazione, le ragioni e quanto necessario per assicurare un’adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l’esatto testo della decisione da adottare. I soci hanno 15 (quindici) giorni dall'avvenuto ricevimento della proposta per trasmettere presso la sede sociale la risposta.
4. La proposta di decisione è approvata con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti la maggioranza del capitale sociale.
13. - Assemblea dei Soci
1. L'Assemblea dei Soci è competente - in via esclusiva-:
a) sulle modificazioni dell’atto costitutivo e sulla nomina del Collegio Sindacale;
b) sulle decisioni in ordine ad aumenti di capitale, a fusioni o scissioni od operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, et
c) in tutti i casi in cui sia previsto dalla legge, ovvero ogni volta che lo richieda all'Organo Amministrativo ovvero un numero di Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.
2. L'Assemblea dei Soci è convocata dall'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata spedita ai Soci almeno otto (8) giorni prima di quella fissato per l'adunanza, nel domicilio risultante dal Registro Imprese. Nella lettera dovranno essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.
In caso di urgenza, la convocazione dell’assemblea potrà avvenire anche
mediante avviso comunicato ai soci almeno 5 (cinque) giorni prima con altri mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, quali ad esempio invio dell’avviso a mezzo telegramma, telefax, fax, o posta elettronica certificata, presso il domicilio, il numero di utenza fax o all’indirizzo e-mail certificato, a tal scopo indicato dai soci e risultante dal Registro delle Imprese.
3. L'Assemblea potrà tenersi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché all'interno del Comune di Venezia.
4. In mancanza delle formalità suddette, la deliberazione si intende validamente adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e l'Organo Amministrativo e tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale sono presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
5. Ogni Socio ha diritto di partecipare alle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci ed il suo voto vale in misura proporzionale alla propria partecipazione al capitale sociale.
6. Nel caso di pegno o usufrutto delle partecipazioni, salvo patto contrario, si applicherà il disposto dell'Articolo 2352 del Codice Civile.
7. Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da altra persona, anche non Socio, ai sensi dell'Articolo 2379- bis, secondo comma, del Codice Civile, mediante delega scritta da conservarsi negli atti sociali.
8. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
9. Con riferimento alle materie indicate ai punti a) et b) del precedente art.
13.1, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale. Nei restanti casi trovano applicazione le maggioranze di legge.
10. La Presidenza dell’Assemblea spetta al soggetto che sarà designato di volta in volta dalla Fondazione Teatro La Fenice di Venezia. In mancanza di designazione la Presidenza dell’Assemblea spetta all'Amministratore della Società.
11. Il Presidente verifica che l’Assemblea sia regolarmente costituita ed accerta l’identità e la legittimazione dei presenti. Spetta inoltre al Presidente regolare lo svolgimento dell’Assemblea ed accertare gli esiti della votazione.
12. Il Presidente dell'Assemblea provvederà a redigere un verbale dal quale dovranno risultare gli esiti degli accertamenti di cui sopra. Il verbale così redatto, debitamente sottoscritto dal Presidente, dovrà essere riportato sul relativo Libro delle Decisioni dei Soci. Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.
13. Saranno valide le riunioni dell'Assemblea tenute in videoconferenza o in audio-conferenza, a condizione che risulti garantita l'identificazione delle persone legittimate a presenziare agli altri capi del video o dell’audio- collegamento e la possibilità degli stessi di intervenire oralmente ed attivamente al dibattito, di potere visionare o ricevere documentazione, di poterne trasmettere e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Eventuali deleghe dovranno pervenire, prima della riunione dell'Assemblea, nel luogo stabilito per la riunione, ai fini del controllo della loro regolarità da parte del Presidente. Nell'avviso di
convocazione dovranno essere indicati i luoghi audiovisivi o audiocollegati, a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento, l'Assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva. Nel caso in cui, in corso di assemblea, per motivi tecnici, venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente dell'Assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate al momento della sospensione.
14. Le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci prese in conformità con il presente Atto Costitutivo e con le norme di legge sono obbligatorie per tutti i Soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti.
14. - Amministrazione della Società
1. La società è amministrata da un Amministratore Unico eletto dall'assemblea.
2. L’amministratore unico può anche essere non socio; dura in carica a tempo indeterminato sino a dimissioni o revoca da parte dell'assemblea o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.
3. L'assemblea annualmente determina il compenso dell’amministratore unico.
15. - Poteri
1. Salvo quanto previsto dall'art.2479 c.c. ed in genere dalla legge e dal presente articolato, all'Amministratore Unico spettano tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione.
2. L’amministratore unico può delegare parte delle sue attribuzioni con le modalità ed i limiti di cui agli artt. 2381 e 2475 C.C.
L’Amministratore Unico può rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti anche a terzi, determinando i poteri e la durata della procura.
16. - Rappresentanza
1. All'Amministratore Unico è attribuita la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale.
17. - Organo di controllo / Revisore
"1. La società nomina un organo di controllo costituito da un solo membro, qualora consentito dalla normativa, o dal Collegio Sindacale qualora lo ritengo opportuno o sia obbligatorio per legge. La società, inoltre, ove richiesto dalla normativa, nomina, in aggiunta, un Revisore dei conti e, nei casi in cui sia consentito dalla normativa, può nominare il Revisore in alternativa all'organo di controllo.
2. L'organo di controllo ed il revisore della società durano in carica tre esercizi, anzi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Il compenso dei membri dell'organo di controllo e del revisore sono determinati dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'ufficio.
I membri dell'organo di controllo ed il revisore sono rieleggibili nei termini di legge.
3. In caso di nomina del Collegio sindacale, questo si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, aventi tutti i requisiti di legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del collegio stesso.
Per quanto non previsto si rinvia alla normativa applicabile in materia
Articolo 18. - Bilancio ed Utili
1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.
Articolo 19. - Riduzione del capitale sociale
1. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite ai sensi dell'Articolo 2482-bis del Codice Civile, la copia della relazione degli Amministratori sulla situazione patrimoniale della Società, unitamente alle osservazioni nei casi previsti dall'articolo 2477 del Codice Civile del Collegio Sindacale o del Revisore, deve essere depositata presso la sede sociale nei 5 (cinque) giorni che precedono l’Assemblea e ciò affinché i soci ne possano prendere visione.
20. - Emissione dei Titoli di Debito
Ai sensi dell’art. 2483 c.c., la Società può emettere titoli di debito, che verranno offerti in sottoscrizione secondo le prescrizioni del secondo comma dell'art. 2483 c.c..
1. La competenza a deliberare l’emissione di titoli di debito da parte della Società è conferita in via esclusiva ai Soci che assumeranno la relativa delibera con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) degli aventi diritto.
2. La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve essere in ogni caso verbalizzata da notaio ed iscritta a cura degli amministratori nel registro delle imprese.
3. I titoli non potranno avere durata inferiore a trenta mesi né superiore a
dieci anni. Daranno diritto al rimborso del capitale ed al pagamento degli interessi.
Salvo espresso divieto di legge, il rimborso del capitale e la misura degli interessi possono essere indicizzati e sia l'emissione che il pagamento degli interessi che il rimborso del capitale possono essere eseguiti anche con valute diverse dall'euro. Gli interessi potranno essere corrisposti con cadenza periodica, anche inferiore all'anno, ovvero in unica soluzione alla scadenza del prestito. Potrà, altresì, essere prevista l'emissione di titoli con rimborso a rata costante e, conseguentemente, con interessi e durata variabile.
21. - Scioglimento e liquidazione
1. La società si scioglie nei casi e con i modi previsti dalla legge.
2. La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'assemblea, che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni delle norme sul funzionamento della società. In caso di nomina di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione.
22. - Foro Competente
1. Tutte le controversie aventi ad oggetto diritti relativi al contratto sociale, che dovessero insorgere tra i Soci, ovvero tra i Soci e la Società, ivi incluse le controversie promosse dagli Amministratori e/o dai Sindaci ovvero promosse nei loro confronti, saranno di competenza del Tribunale di Venezia
23. - Disposizioni Generali
1. Per tutto quanto non previsto dal presente Atto Costitutivo si applicano le disposizioni di legge previste per le società di capitali.
X.xx Xxxxxxx Xxxxx
X.XX NOTAIO XXXXXXX XXXXXX (L.S.)