ACCORDO INTERCONFEDERALE 24 LUGLIO 1996 TRA CONFETRA E CGIL, CISL E UIL - SICUREZZA SUL LAVORO.
ACCORDO INTERCONFEDERALE 24 LUGLIO 1996 TRA CONFETRA E CGIL, CISL E UIL - SICUREZZA SUL LAVORO.
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che nel prevedere alcuni principi ge- nerali di prevenzione in tema di rappresentanza dei lavoratori per gli aspetti riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, demanda alla contrattazione collettiva la definizione di alcuni aspetti applicativi;
considerato che le parti intendono dare attuazione alla definizione di tali aspetti applicativi, tenendo conto degli orientamenti partecipativi che hanno ispirato le direttive comunitarie;
xxxxxxxxx l'opportunità di prendere in esame i temi concernenti la rappresentanza dei lavora- tori per la sicurezza, le sue modalità di esercizio, la formazione di detta rappresentanza e la costituzione degli organismi paritetici territoriali di cui all'art. 20 del decreto stesso;
ritenuto che la logica che fonda i rapporti tra le parti nella materia intende superare posizioni di conflittualità ed ispirarsi a criteri di partecipazione;
convengono quanto segue.
PARTE PRIMA
1. IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA
L'art. 18 - il cui comma 1 contiene l'enunciazione del principio generale secondo il quale "in tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza" - è dedicato ai criteri di individuazione di tale soggetto e prevede il rinvio alla contrattazione col- lettiva per la definizione di altri parametri, in particolare, in tema di diritti, formazione e stru- menti per l'espletamento degli incarichi.
Entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, in tutte le unità produttive saran- no promosse le iniziative, con le modalità di seguito indicate, per la identificazione della rap- presentanza dei lavoratori per la sicurezza.
1.1. Unità produttive fino a quindici dipendenti
Le parti ribadiscono che, ai sensi del decreto legislativo 626/94, nelle unità produttive aventi fino a 15 dipendenti il rappresentante viene eletto dai lavoratori al loro interno.
La riunione dei lavoratori deve essere esclusivamente dedicata a tale funzione elettiva.
Modalità di elezione
Al fine di realizzare quanto previsto dall'art. 18, comma 2 del d. Igs. 626/94 le organizzazioni datoriali territoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori definiranno congiuntamente le iniziative idonee alla informazione, alla promozione, al monitoraggio delle elezioni del rap- presentante per la sicurezza, secondo modalità che verranno concordate a livello territoriale. L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candida- ture concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti e- spressi.
Prima dell'elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il qua- le, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione. Il verba- le è comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti a libro matricola e possono essere eletti tutti i la- voratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che prestano la propria attività nell'unità produttiva.
La durata dell'incarico è di 3 anni.
Al rappresentante spettano, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del d. Igs. 19 settembre 1994, n. 626, permessi retribuiti pari a 12 ore annue, nelle unità produttive che
occupano fino a 5 dipendenti, nonché pari a 30 ore annue, nelle unità produttive che occu- pano da 6 a 15 dipendenti.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 citato, lettere b), c), d), g), i) ed I) non viene utilizzato il predetto monte ore.
Ricevuto il verbale di elezione, i datori di lavoro comunicano all'organismo paritetico territo- riale, per il tramite dell'associazione territoriale di appartenenza, il nominativo eletto.
1.2. Unità produttive con più di quindici dipendenti
I rappresentanti per la sicurezza si individuano tra i componenti della RSU. Il numero mas- simo di tali rappresentanti è il seguente:
- 1 rappresentante nelle unità produttive da 16 a 100 dipendenti;
- 2 rappresentanti nelle unità produttive da 101 a 200 dipendenti;
- 3 rappresentanti nelle unità produttive da 201 a 1.000 dipendenti;
- 6 rappresentanti nelle unità produttive con oltre 1.000.
Permessi
Nelle unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, per l'espletamento dei compiti pre- visti dall'art. 19 del d. Igs. 19 settembre 1994, n. 626, i rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le RSU, utilizzano permessi retribuiti pari a 40 ore annue per o- gni rappresentante.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed I) dell'articolo 19 citato, non viene utilizzato il predetto monte ore.
In sede di contrattazione nazionale di categoria o aziendale le parti procederanno all'as- sorbimento delle ore di permesso spettanti ai rappresentanti per la sicurezza, avendo ri- guardo alle ore di permesso già riconosciute per lo stesso titolo.
Procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza
a) All'atto della costituzione della RSU il candidato a rappresentante per la sicurezza viene indicato specificatamente tra i candidati proposti per l'elezione della RSU.
La procedura di elezione è quella applicata per le elezioni delle RSU.
b) Nei casi in cui sia già costituita la RSU ovvero siano ancora operanti le rappresentanze sindacali aziendali, per la designazione del rappresentante per la sicurezza si applica la procedura che segue.
Entro novanta giorni dalla data del presente accordo il/i rappresentante/i per la sicurezza è/sono designato/i dai componenti della RSU al loro interno.
Tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori.
Nei casi in cui la RSU non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nella unità pro- duttiva operino le RSA delle organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie, il/i rappresentante/i per la sicurezza è/sono eletto/i dai lavoratori al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per le unità produttive con numero di dipendenti inferiore a 16, su iniziativa delle organizzazioni sindacali.
Nel caso di dimissioni della RSU il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie fun- zioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tale ipotesi allo stesso com- petono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della funzione medesima.
c) In assenza di rappresentanze sindacali in azienda, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per il caso delle unità produttive con numero di dipendenti inferiori a 16, su iniziativa delle OO. SS.
In questa fattispecie, ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per l'espletamento delle attribuzioni di cui all'art. 19 del D. Igs. 19 settembre 1994, n. 626, permessi retribuiti pari a 40 ore.
Il verbale contenente i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza deve essere comuni- cato alla direzione aziendale, che a sua volta ne dà comunicazione, per il tramite dell'asso- ciazione territoriale di appartenenza, all'organismo paritetico territoriale che terrà il relativo elenco.
I rappresentanti per la sicurezza restano in carica 3 anni.
2. ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all'art. 1 9 del D. lgs n. 626/94, le parti concordano sulle seguenti indicazioni.
2.1. Accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di pre- venzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.
2.2. Modalità di consultazione
Laddove il D. Igs. n. 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rap- presentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività.
Il datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il rappresentante, in occasione della consultazione, avendone il tempo necessario, ha facol- tà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le pro- poste formulate dal rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa.
2.3. Informazioni e documentazione aziendale
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 19.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4 comma 2 custodito presso l'azienda o l'unità produttiva ai sensi dell'art. 4 comma 3. Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la docu- mentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguar- danti l'unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso stretta- mente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.
3. FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lett.
g) del D. Igs. n. 626 del 1994.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di la- voro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività.
Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che, nelle azien- de con un numero di dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in due moduli; tale programma deve comprendere:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e si- curezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e prote- zione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.
Oltre a quanto sopra previsto, la contrattazione nazionale di categoria può individuare ulte- riori contenuti specifici della formazione (anche in tema di metodologia didattica) con riferi- mento a specificità dei propri comparti.
Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede una integrazione della for- mazione.
4. RIUNIONI PERIODICHE
In applicazione dell'art. 11 del decreto legislativo 626/94 le riunioni periodiche previste dal comma 1, sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condi- zioni di prevenzione in azienda.
Della riunione viene redatto verbale.
PARTE SECONDA
1. ORGANISMI PARITETICI TERRITORIALI
Le parti danno attuazione all'art.20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo, concordando quanto segue.
Le parti convengono di costituire a livello territoriale entro 120 giorni gli organismi paritetici di cui al suddetto articolo 20 con funzioni di orientamento e promozione di iniziative formative in tema di prevenzione.
A tal fine questi organismi elaborano progetti formativi inerenti le materie dell'igiene e sicu- rezza del lavoro e, al fine di favorire l'effettuazione delle iniziative proposte, oltre a tenere i rapporti con l'Ente Regione e gli altri soggetti, istituzionali e non, operanti in materia di salute e sicurezza, possono promuovere direttamente l'organizzazione di corsi o giornate for- mative.
Agli organismi paritetici sono inoltre attribuite le funzioni di composizione delle controversie di cui al suddetto art.20: essi, infatti, sono aditi quale prima istanza di risoluzione di contro- versie insorte circa "l'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti". Al riguardo le parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della materia dell'igiene e sicurezza del lavoro sia realizzabile attraverso l'applica- zione di soluzioni condivise ed attuabili. Pertanto, in tutti i casi di insorgenza di controversie relative all'applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti, le parti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti) si impegnano ad adire l'organismo paritetico al fine di riceverne una soluzione concordata, ove possibile. La parte che ricorre all'organismo paritetico, ne informa senza ritardo le altre parti interessate.
Gli organismi paritetici territoriali sono composti da 6 componenti, di cui 3 in rappresentanza della parte datoriale e 3 in rappresentanza delle XX.XX..
I compiti di segreteria sono assunti dalle associazioni territoriali degli imprenditori.
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Le parti si incontreranno entro un anno dalla data del presente accordo per verificarne l'ap- plicazione.