CONSORZIO FORESTALE “KILOMETROVERDE PARMA IMPRESA SOCIALE” REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLO STATUTO
CONSORZIO FORESTALE “KILOMETROVERDE PARMA IMPRESA SOCIALE” REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLO STATUTO
Art. 1.- (Campo di applicazione del regolamento) Il funzionamento tecnico-amministrativo del consorzio è retto, oltre che dalle disposizioni dell'atto costitutivo e dallo statuto, dal presente regolamento che vincola tutti i consorziati e forma parte integrante del contratto del consorzio.
TITOLO I -Delle attività del consorzio
Art. 2. - (Operazioni) Il consorzio potrà esercitare qualsiasi attività ed effettuare qualsiasi operazione ritenuta dal Consiglio di Amministrazione necessaria ed utile per il conseguimento degli scopi consortili. Attività specifiche richieste dai soci potranno essere adottate solo a fronte del finanziamento dell'operazione stessa da parte dei consorziati richiedenti e dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione e comunicate all’assemblea dei consorziati.
Art. 3. - (Attività) Il consorzio ha per oggetto il coordinamento di tutte le attività relative alla realizzazione di piantagioni all’interno del territorio della provincia di Parma. La realizzazione degli interventi dovrà comunque ottenere il nulla osta preventivo dei soci proprietari interessati agli stessi.
Art. 4.- (Svolgimento dei compiti) Per lo svolgimento della gestione operativa dell’Ente, il Consorzio potrà assumere personale tecnico ed amministrativo od associarsi ad altre strutture associative similari che possano offrire la gestione tecnica. Il Consorzio potrà inoltre dotarsi delle strutture ed attrezzature necessarie al raggiungimento degli scopi sociali. Il Consorzio amministra i contributi versati dai consorziati nonché gli altri fondi assegnati da enti, da organizzazioni, da privati, da imprese.
TITOLO II -Della gestione delle attività
Art. 5. - (Criteri generali di gestione) Il consorzio provvederà alla realizzazione delle attività generali previste dallo Statuto e che interessano tutti gli associati. Tra questi l’assistenza tecnica verso i soci, la redazione dei piani di assestamento, la redazione del manuale di certificazione forestale e la gestione di questa, la partecipazione a progetti, la promozione delle attività.
Art. 6.- (Attività richieste dai singoli soci) Il Consorzio potrà realizzare attività di consulenza specifica verso i singoli soci che ne facciano richiesta, purché questi provvedano al pagamento dell’attività. In questo caso la richiesta dovrà essere preventivamente valutata dal Consiglio di Amministrazione.
TITOLO III –Dei consorziati
Art. 7. - (Domande di ammissione) La domanda di ammissione al consorzio dovrà essere presentata al Consiglio di Amministrazione. Essa dovrà contenere l'esatta denominazione dell'impresa, dell'ente, della persona o della associazione, la sua sede legale, le generalità del legale rappresentante e ogni altro dato necessario previsto dallo Statuto. I soci sono di tre tipologie:
Soci ordinari - proprietari o possessori dei terreni che vengono consorziati e nei quali si realizza la piantagione secondo le direttive del Consorzio, come previsto dal Regolamento.
Soci Sostenitori - Chiunque non abbia a disposizione terreno da sottoporre a piantagione ma condivida l’ideale del progetto attraverso azioni di sostegno sotto qualsiasi forma, sia economiche che in natura.
Soci onorari - Persone o enti che per meriti particolari vengano riconosciuti “honoris causa” come soci onorari.
Art. 8. - (Modalità di ammissione) Il Consiglio di Amministrazione, previo esame della regolarità dell’istanza e dei documenti allegati, e sentito il Comitato tecnico, con proprio parere espresso in forma scritta, provvederà all’ammissione come socio del richiedente. La decisione di ammissione al consorzio di un nuovo consorziato dovrà essere comunicata all'interessato entro 10 giorni dalla decisione a mezzo posta elettronica certificata: essa dovrà riportare la data di decorrenza del titolo di consorziato e gli adempimenti conseguenti. Parimenti dovrà essere comunicata la decisione di non accoglimento, ma senza obbligo di motivazione. La delibera che respinge la domanda di ammissione non è soggetta ad impugnativa. I consorziati ammessi al consorzio sono tenuti a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione della domanda di ammissione con il versamento della quota di ammissione.
Art. 9. - (Delega) I consorziati impossibilitati a partecipare alle attività del consorzio possono delegare un altro consorziato a rappresentarli in sede assembleare mediante delega scritta. Ogni consorziato non può avere più di una delega. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell’assemblea e conservate fra gli atti sociali Art. 10.- (Obblighi dei consorziati) La quota di ammissione al consorzio è fissata con delibera assembleare in sede di approvazione del bilancio di previsione. Il Consiglio di Amministrazione può proporre, con parere motivato, all’Assemblea che delibera l’ammissione dei nuovi consorziati di richiedere un versamento a titolo di conguaglio dell’avviamento dell’attività consortile. Operazioni dipendenti e conseguenti a specifici mandati al consorzio da parte di uno o più soci dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, il quale potrà richiedere uno specifico adeguato apporto al fondo consortile. Per le operazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli soci consorziati rispondono questi ultimi solidalmente con il fondo consortile. In caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvenza si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote. L'eventuale responsabilità solidale che dovesse derivare a un gruppo di consorziati mandanti del consorzio in specifiche operazioni dovrà essere determinata, con accordi fra gli stessi, prima del conferimento del mandato. I consorziati interessati dovranno fornire pro-quota le controgaranzie per le cauzioni e per le altre garanzie cui sarà tenuto il consorzio.
Art. 11 - (Recesso o esclusione) In caso di recesso volontario, il consorziato deve far pervenire le proprie motivazioni tramite comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione. Al recesso consegue la rifusione al consorzio da parte del consorziato di tutte le spese conseguenti ad impegni già assunti, salvo l'eventuale risarcimento del danno. L'esclusione è deliberata dall’Assemblea dei soci, previa valutazione del Consiglio di Amministrazione. E’ fatto salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento del danno. I consorziati receduti, esclusi e decaduti sono responsabili verso il consorzio e verso terzi, nei modi indicati nell'art. 2615 del Codice Civile, per tutte le obbligazioni assunte dal consorzio sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale effettuate sino alla stessa data. I nuovi titolari delle imprese o proprietà trasferite per causa di morte o per atto tra vivi sono responsabili verso il consorzio e verso terzi secondo le disposizioni
di cui all’art. 2615 del Codice Civile e per tutte le spese di carattere generale. In caso di trasferimento della proprietà consorziata anche l’alienante risponde nei termini di cui all’art. 2615 del Codice Civile per tutte le obbligazioni assunte dal consorzio sino alla data dell’alienazione e per tutte le spese di carattere generale effettuate sino alla stessa data.
Art. 12. - (Sanzioni) In caso di infrazione alle disposizioni dello statuto, del regolamento interno o delle delibere degli organi del consorzio, il presidente invita il consorziato inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni e convoca immediatamente il Consiglio di Amministrazione per i conseguenti provvedimenti e per stabilire le eventuali sanzioni. Qualora l'inadempienza del consorziato non assuma gravità tale da meritare l'esclusione secondo quanto previsto dall'art. 7 dello statuto, sono applicabili le seguenti sanzioni: a) per morosità nel versamento delle quote di ogni tipo, nel pagamento o nel rimborso delle spese, nel risarcimento del danno o nel soddisfacimento di qualsiasi altra obbligazione pecuniaria nei confronti del consorzio o di un altro consorziato sono dovuti gli interessi per tutto il periodo del ritardo computati ad un saggio pari al tasso applicato dall’istituto bancario presso cui il consorzio ha in essere rapporti di conto corrente per la determinazione degli interessi passivi di c/c. Se la morosità si protrae entro l’anno solare di competenza, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera l'esclusione del consorziato moroso dal consorzio. Analogo provvedimento viene adottato nel caso del ripetersi della morosità; b) per inadempienza degli obblighi assunti dal consorzio per conto del consorziati nei confronti di terzi in relazione a lavori od altre prestazioni, in appalto, in concessione o tramite convenzione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, oltre all'addebito al consorziato inadempiente delle maggiori spese e del danno sùbito, l'assemblea può escludere il consorziato dalla partecipazione all'organizzazione comune fintanto che non sarà in grado di dimostrare di aver raggiunto la capacità tecnica ed operativa che risponde alle esigenze cui il consorzio deve soddisfare ed al prestigio indiscusso di cui deve godere. E’ fatta salva l’applicazione della clausola compromissoria stabilita dallo Statuto.
TITOLO IV -Del funzionamento degli organi consortili
Art. 13. - (Funzionamento dell'assemblea generale dei consorziati) L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio dal Presidente o da almeno un quinto dei consorziati. L'assemblea straordinaria si riunisce ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei componenti l'assemblea. In quest’ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta. L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente mediante avviso scritto di convocazione a mezzo posta elettronica a ciascun socio almeno otto giorni prima della riunione. Per le votazioni si procederà, normalmente, col sistema dell’alzata di mano. Il verbale dell’assemblea è sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario. Le funzioni del segretario dell'assemblea sono svolte dal direttore del consorzio o, in sua assenza, da un suo sostituto.
Art. 14.- (Funzionamento del Consiglio di Amministrazione) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta almeno 2 dei suoi componenti. La convocazione è effettuata a mezzo posta o posta elettronica da spedirsi almeno un giorno prima della data della
riunione. Tutto quanto attiene il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è disciplinato agli artt. 15- 16-17 dello Statuto.
Art. 15. - (Funzionamento dell’organo di revisione) Nell’adempimento degli obblighi previsti dallo statuto il revisore dei conti compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed ha, in particolare, l'obbligo di esaminare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo annuale e di redigere apposita relazione al bilancio consuntivo annuale che costituisce parte integrante dello stesso.
Art. 16. - (Compensi agli amministratori) Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, così come definito all’art. 15 dello statuto. Per le missioni compiute e regolarmente autorizzate in connessione con le funzioni di carica, ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate. I predetti rimborsi sono a carico del bilancio del consorzio. Rientra tra i compiti dell’Assemblea Ordinaria deliberare il compenso spettante al Revisore dei Conti determinato in base alla tariffa professionale.
Art. 17. - (Funzioni del Direttore Tecnico) Il Direttore Tecnico si occupa della gestione operativa del Consorzio. Il Direttore Tecnico ha inoltre facoltà, nell’esclusivo interesse del Consorzio, previo accordo con il Presidente del Cda, svolgere attività di progettazione, direzione lavori e quant’altro eventualmente richiesto anche direttamente dai soci. In merito a quest’ultime attività può essere prevista una specifica retribuzione sulla base di accordi presi tra il Consorzio e il Direttore Tecnico.
Art. 18. - (Funzionamento del comitato tecnico) Il comitato tecnico è composto da tre membri tra cui il direttore tecnico e altri due membri nominati dal Consiglio di Amministrazione. Il comitato tecnico è uno strumento snello, convocabile per consultazioni anche telefoniche, atto a valutare questioni strettamente tecniche attinenti alla gestione operativa del consorzio. Tra le funzioni del comitato tecnico rientra quella di valutare la possibilità di attuare il modello “Kilometroverdeparma” nei terreni messi a disposizione da chi desidera diventare socio, secondo gli standard previsti dal Consorzio e definiti nel presente Regolamento.
Art. 19 – (Tipologia dell’impianto) L’impianto prevede la piantagione di essenze arbustive ed arboree a fasce, con esemplari più grandi mano a mano che ci si allontana da sedi stradali, ove presenti.
Lo schema standard è il seguente, riferito ad una lunghezza di metri 100:
• Tre file di arbusti piccoli a 0,5x0,5
• Due file di arbusti medi a 1,5x1,5
• Due file di arbusti grandi a 2x2
• Tre file di alberi di II-III grandezza a 5x5
• Tre file di alberi di I grandezza a 8x8
La profondità dell’impianto standard prevede pertanto 5 metri di tara erbacea, 10 metri (circa) di arbusti e 40 metri (circa) di alberi, per un totale pari a 50 metri di piantagione. Nei casi di frontisti autostradali, i 5 metri iniziali di tara erbacea sono obbligatori. Le specie verranno scelte tenendo conto di alcuni fattori come adattamento ecologico alla stazione, efficacia nell’abbattimento delle particelle sottili e assorbimento di CO2, bassa esigenza idrica, presenza di bacche per avifauna, ecc., seguendo le indicazione del Libretto delle Essenze Kilomentroverdeparma. In ogni caso, ogni associato, di concerto con il Consorzio, potrà discostarsi da questo
schema, sia per la destinazione dell’impianto (bosco permanente, policiclico, arboricoltura da legno, ecc) a seconda delle esigenze e della disponibilità del terreno, sia in merito alla superficie che alla tipologia di piante, che potranno essere di dimensioni e specie diverse. I frontisti autostradali non hanno un obbligo di superficie da occupare ma devono cercare di utilizzare la larghezza massima possibile, idealmente fino a 50-60 metri. Tutti gli impianti dovranno essere certificati GFS (Gestione Forestale Sostenibile), secondo lo schema di certificazione PEFC.
TITOLO V -Della gestione finanziaria del consorzio
Art. 20. - (Criteri generali di riparto) Le attività compiute dal consorzio in nome e per conto di singoli consorziati che ne facciano richiesta dovranno essere preventivamente finanziate dai soci richiedenti sulla base degli articoli 25 e 26 dello statuto.
Art. 21. - (Finanziamenti del consorzio) Le spese per la gestione del consorzio sono sopportate dai consorziati, salvo specifici contributi da parte di soci sostenitori pubblici o privati. L’eventuale contributo annuale a carico dei consorziati per le spese di organizzazione e gestione del consorzio verrà deliberato dall’assemblea generale dei consorziati, su proposta del Consiglio di Amministrazione, contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione. Per l’anno 2020 le quote di ammissione sono le seguenti:
Tipologia di soci | Quota associativa (€) |
Soci ordinari Agricoli e privati cittadini | 100 |
Soci ordinari industriali | |
- Fatturato < 1 ml € | 400 |
- Fatturato > 1 ml € e < 10 ml € | 1.000 |
- Fatturato > 10 ml € e < 100 ml € | 3.000 |
- Fatturato > 100 ml € | 6.000 |
Enti pubblici | 1.000 |
Soci sostenitori industriali | 5.000 |
Altri soci sostenitori | Libero/contributo in natura |
Soci onorari (associazioni, etc.) | nessuna |
Art. 22. - (Progetti, bilanci e gestione finanziaria) L'esercizio finanziario coincide con l’anno solare. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio consortile. Entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio, l’assemblea del consorzio dovrà approvare il conto consuntivo. Gli eventuali utili di gestione devono essere utilizzati per il raggiungimento degli scopi consortili.
Art. 23. - (Procedure per la stipulazione dei contratti) Le modalità per la stipulazione dei contratti sono curate dal Direttore tecnico con l'applicazione della normativa regolante l'attività contrattuale. I contratti saranno comunque sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.