Statuto del Fondo Pensione Gruppo
Statuto del Fondo Pensione Gruppo
Bancario Crédit Agricole Italia
AUTORE | FONDO PENSIONE GRUPPO BANCARIO CRÉDIT AGRICOLE ITALIA |
APPROVATO DA | CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23.03.2022 |
STATO | APPROVATO |
PERIMETRO DI APPLICAZIONE | FONDO PENSIONE GRUPPO BANCARIO CRÉDIT AGRICOLE ITALIA |
VERSIONE PRECEDENTE | APRILE 2021 |
DEFINIZIONI | pag. | 4 |
PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO | pag. | 5 |
Art. 1 – Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti | pag. | 6 |
Art. 2 – Forma giuridica | pag. | 8 |
Art. 3 – Scopo | pag. | 9 |
PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO | pag. | 10 |
Art. 4 – Regime del Fondo | pag. | 11 |
Art. 5 – Destinatari e tipologia di adesione | pag. | 12 |
Art. 6 – Scelte di investimento | pag. | 13 |
Art. 7 – Spese | pag. | 14 |
PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI | pag. | 15 |
Art. 8 – Contribuzione | pag. | 16 |
Art. 9 – Determinazione della posizione individuale | pag. | 18 |
Art. 10 – Prestazioni pensionistiche | pag. | 19 |
Art. 11 – Erogazione della rendita | pag. | 21 |
Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale | pag. | 22 |
Art. 13 – Anticipazioni | pag. | 24 |
Art. 13 bis– Prestazioni accessorie | pag. | 25 |
PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI | pag. | 26 |
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO | pag. | 27 |
Art. 14 – Organi del Fondo | pag. | 28 |
Art. 15 – Assemblea dei delegati – Criteri di Costituzione e composizione | pag. | 29 |
Art. 16 – Assemblea dei delegati – Attribuzioni | pag. | 30 |
Art. 17 – Assemblea dei delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni | pag. | 32 |
Art. 18 – Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione | pag. | 34 |
Art. 19 – Cessazione e decadenza degli Amministratori | pag. | 35 |
Art. 20 – Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni | pag. | 36 |
Art. 21 – Consiglio di Amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità | pag. | 38 |
Art. 22 – Presidente | pag. | 40 |
Art. 23 – Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione | pag. | 41 |
Art. 24 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni Art. 25– Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e | pag. | 42 |
Responsabilità pag. 43
Art. 26 – Direttore Generale del Fondo pag. 44
Art. 27 – Funzioni Fondamentali pag. 46
B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE | pag. | 47 |
Art. 28 – Incarichi di gestione | pag. | 48 |
Art. 29 – Depositario | pag. | 49 |
Art. 30 – Conflitti di interesse | pag. | 50 |
Art. 31 – Gestione Amministrativa | pag. | 51 |
Art. 32 – Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio | pag. | 52 |
Art. 33 – Esercizio Sociale e Bilancio d’esercizio | pag. | 53 |
PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI | pag. | 54 |
Art. 34 – Modalità di adesione | pag. | 55 |
Art. 35 – Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari | pag. | 57 |
Art. 36 – Comunicazioni e reclami | pag. | 58 |
PARTE VI– NORME FINALI | pag. | 59 |
Art. 37 – Modifica dello Statuto | pag. | 60 |
Art. 38 – Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio | pag. | 61 |
Art. 39 – Rinvio | pag. | 62 |
DEFINIZIONI
Ai fini del presente Statuto e per brevità di dizione:
• la Sezione a contribuzione definita di cui all’art. 2 dell’Accordo 22 novembre 1999 formalmente istituita nell’ambito del Regolamento preesistente con iscrizione presso Covip n. 9046, viene denominata “Fondo”;
• la Crédit Agricole Italia S.p.A. (ex Crédit Agricole Cariparma S.p.A., in origine Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.), viene denominata “CAI”;
• l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, viene denominato “Inps”;
• il Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni, viene denominato “Decreto”;
• la Commissione di vigilanza sui fondi pensione di cui all’articolo 18 del Decreto, viene denominata “Covip”;
• il trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile viene denominato “Tfr”;
• il rimando ad articoli non altrimenti specificati si intende effettuato a quelli del presente Statuto;
• il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia viene denominato “Gruppo”.
PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
Art. 1 – Denominazione, fonti istitutive, durata, sede
1. È costituito il “Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia” in forma abbreviata “Fondo Pensione Crédit Agricole Italia” (di seguito “Fondo”) in attuazione degli accordi stipulati in data 25 marzo 1999, 11 maggio 1999, 27 ottobre 1999, 22 novembre 1999 e 2 ottobre 2007 tra Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza e le Organizzazioni Sindacali aziendali; (di seguito “fonti istitutive”).
2. A decorrere rispettivamente dal 16 febbraio 1990, 13 luglio 1990 e dal 24 luglio 1990 sono in vigore presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza i Regolamenti del trattamento integrativo delle prestazioni erogate dall’Inps per il personale della ex Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano e della ex Cassa di Risparmio di Parma nonché il trattamento aggiuntivo aziendale delle pensioni per il personale dell’ex Credito Commerciale. Detti trattamenti operano all’interno del patrimonio della Cassa come Fondo Pensioni per il personale della stessa.
3. Successivamente, con accordi sottoscritti in data 25 marzo 1999, 11 maggio 1999,
27 ottobre 1999 e 22 novembre 1999 tra la Cassa e le Organizzazioni Sindacali aziendali, si è pervenuti ad una trasformazione dei Regolamenti a prestazioni definite in un regime a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale con decorrenza 1 gennaio 1999 con l’istituzione di una Sezione apposita nell’ambito del Fondo preesistente presso il patrimonio della Cassa, vincolato ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2117 del Codice Civile.
4. In data 2 ottobre 2007 le parti hanno sottoscritto un accordo finalizzato alla esternalizzazione delle posizioni pensionistiche della Sezione a contribuzione definita, con la creazione di un soggetto autonomo costituito come Associazione non riconosciuta; a seguito del predetto accordo, ed escludendo qualsiasi volontà novativa, è costituito il “Fondo Pensione Gruppo Cariparma Friuladria” (a decorrere dal 4 ottobre 2011 “Fondo Pensione Gruppo Cariparma Crédit Agricole”), di seguito denominato “Fondo”.
5. In data 11 gennaio 2010 le parti hanno sottoscritto un accordo finalizzato all’avvio dell’iter necessario per l’ottenimento della personalità giuridica da parte del Fondo, a seguito del quale il Fondo è costituito come Associazione Riconosciuta.
6. A decorrere dal 30 marzo 2017 il Fondo acquista la nuova denominazione di “Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia”, in forma abbreviata, “Fondo Pensione Crédit Agricole Italia”.
7. Tutti i predetti accordi costituiscono le Fonti Istitutive del Fondo nonché parte integrante del presente Statuto.
8. Il Fondo è disciplinato dalle disposizioni del presente Statuto, nonché dalle norme del Decreto e da ogni altra disposizione di legge in quanto applicabile.
9. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo articolo 38.
10. Il Fondo ha sede in Parma.
11. L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx-xxxxxxxx.xx.
Art. 2 - Forma giuridica
1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il numero 1645.
Art. 3 - Scopo
1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti e all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.
PARTE II CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO
Art. 4 - Regime del fondo
1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata ed in base al principio della capitalizzazione.
Art. 5 – Destinatari e tipologie di adesione
1. Possono aderire al Fondo in qualità di aderenti:
a) tutti i dipendenti della ex Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza già destinatari delle forme di previdenza complementare alla data del 28 aprile 1993 ovvero che abbiano aderito in data successiva in conformità agli Accordi tempo per tempo vigenti;
b) i dipendenti di Società, appartenenti al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché i dipendenti della Fondazione Cassa di Risparmio di Parma, che abbiano stipulato appositi accordi sindacali per istituire a favore dei propri dipendenti forme di previdenza integrative di quelle garantite dalle strutture previdenziali pubbliche, i quali:
− richiedano espressamente di aderire al Fondo;
− risultino destinatari delle disposizioni in materia di conferimento tacito del Tfr di cui all’articolo 8, comma 7 del Decreto;
c) i familiari fiscalmente a carico di aderenti e beneficiari
2. Sono beneficiari i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche.
3. I datori di lavoro di cui alla lettera b) del comma precedente (di seguito, datori di lavoro), che abbiano sottoscritto accordi sindacali di adesione, acquisiscono tutti i diritti, obblighi ed oneri stabiliti dal presente Statuto.
4. La sospensione del rapporto di lavoro per qualunque causa non determina la perdita della qualità di aderente né interrompe l’anzianità ai fini della maturazione dei requisiti di accesso a tutte le prestazioni previste dal presente Statuto.
5. Le modalità di adesione al Fondo sono le seguenti:
− adesione esplicita;
− adesione tacita (per i soggetti che risultino destinatari delle disposizioni in materia di conferimento tacito del TFR di cui all’articolo 8, comma 7 del Decreto).
Art. 6 – Scelte di investimento
1. Il Fondo è strutturato secondo una o più gestioni multicomparto, in almeno quattro comparti complessivi, differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta. La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento sono descritti nella Nota informativa.
2. Le politiche di investimento del Fondo sono ispirate a principi di responsabilità sociale e ambientale e sono implementate attraverso le relative iniziative di attuazione tempo per tempo decise dal Consiglio di Amministrazione.
3. E’ previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. Tale comparto è individuato nella Nota informativa. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al comma 4.
4. L’aderente, all’atto dell’adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. In caso di mancata scelta si intende attivata l’opzione verso il comparto identificato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L’aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti nel rispetto del periodo minimo di un anno dall’iscrizione, ovvero dall’ultima riallocazione. In questo caso, i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all’atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell’aderente.
Art. 7 – Spese
1. I costi connessi all’operatività del Fondo sono posti a carico dei datori di lavoro (tra i quali sono ripartiti proporzionalmente al numero dei rispettivi dipendenti aderenti al Fondo e dei relativi familiari a carico) in conformità agli accordi collettivi tempo per tempo vigenti. In assenza di specifici accordi, le spese possono essere poste a carico degli stessi datori di lavoro previa delibera in tal senso approvata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.
2. L’iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
- spese relative alla fase di accumulo:
o indirettamente a carico dell’aderente in % del singolo comparto;
- spese relative alla fase di erogazione delle rendite (a carico dell’aderente);
- spese e premi relativi alle prestazioni accessorie.
3. Gli importi relativi alle spese poste a carico degli aderenti, unitamente a criteri e modalità di prelievo delle stesse così come stabiliti dall’organo di amministrazione, sono riportati nella Nota informativa.
4. L’organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio e nella Nota informativa.
PARTE III CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
Art. 8 - Contribuzione
1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati dall’art. 8, comma 2, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
3. Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, , riportate nella Nota informativa, l’aderente determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico.
4. È prevista la destinazione al Fondo del TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle fonti istitutive, secondo quanto riportato nella Nota informativa. È comunque consentito al lavoratore, nei limiti e secondo le previsioni delle fonti istitutive, di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.
5. L’adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l’obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui al comma 2, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
6. In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo.. È possibile riattivare la contribuzione, in qualsiasi momento.. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
7. Per i fiscalmente a carico, la contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).
8. L’aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
9. In caso di mancato o ritardato versamento, anche parziale, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell’aderente secondo modalità operative indicate di seguito:
a) versamento dei contributi omessi;
b) versamento di una somma equivalente all’eventuale incremento percentuale del valore della quota del Fondo registrato nel periodo di mancato versamento dei contributi dovuti;
c) risarcimento al Fondo di eventuali danni di natura economica e patrimoniale causati dal mancato/ritardato versamento.
Le somme di cui alle lettere a) e b) di cui sopra sono accreditate sulle posizioni individuali di cui al successivo articolo 9, mentre le somme di cui alla lettera c) di cui sopra sono destinate alla copertura degli oneri amministrativi del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.
Art. 9 - Determinazione della posizione individuale
1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell’aderente, di cui all’articolo 7, comma 2 e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, 12 e 13 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell’aderente.
Art. 10 – Prestazioni pensionistiche
1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell’Unione europea. L’aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 10 dell’art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L’aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (XXXX) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 3 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell’aderente; nel comparto più prudente individuato dal Fondo ed indicato nella Nota informativa, questi può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
6. Nel corso dell'erogazione della XXXX l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di XXXX, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.
8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la XXXX si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
9. L’aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’aderente può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata.
10. L’aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
11. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
12. L’aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall’articolo 12 commi 5 e 6.
Art. 11 - Erogazione della rendita
1. Per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all’articolo 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all’aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale.
3. L’aderente può richiedere comunque l’erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.
Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale
1. L’aderente, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l’aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:
a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c) riscattare l’intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;
d) riscattare fino all’intera posizione individuale maturata ai sensi dell’articolo 14, comma 5 del Decreto; il riscatto parziale può essere esercitato, ai sensi del medesimo articolo 14, comma 5 del Decreto, per non più di una volta in relazione ad uno stesso rapporto di lavoro;
e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell’iscritto. Nell’ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all’importo di una mensilità dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l’aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell’intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
3. In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea
anticipata" (XXXX), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte dell’aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di cento ottanta giorni dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.
Art. 13 - Anticipazioni
1. L’aderente può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte dell’aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di cento ottanta giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
Art. 13 bis - Prestazioni accessorie
1. Il Fondo prevede inoltre prestazioni accessorie per i casi di invalidità e premorienza, secondo le previsioni delle fonti istitutive, che ne determinano anche le modalità di finanziamento.
2. L’adesione alle suddette prestazioni consegue all’iscrizione al Fondo secondo le modalità previste dalle fonti istitutive.
3. Il Fondo può stipulare convenzioni per ulteriori prestazioni accessorie, con finanziamento a carico degli aderenti, salvo diverse previsioni delle fonti istitutive.
4. Nel caso di finanziamento delle prestazioni accessorie a carico degli aderenti, l’adesione alle suddette è facoltativa e può essere espressa all’atto dell’adesione al Fondo o successivamente mediante sottoscrizione di apposito modulo.
5. Le condizioni delle suddette prestazioni sono indicate nella Nota informativa.
6. L’erogazione delle suddette prestazioni avviene mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di apposite convenzioni con imprese assicurative.
PARTE IV PROFILI ORGANIZZATIVI
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO
Art. 14 – Organi del fondo
1. Sono organi del Fondo:
− l’Assemblea dei Delegati;
− il Consiglio di Amministrazione;
− il Presidente e il Vice Presidente;
− il Collegio dei Sindaci;
− il Direttore generale.
Art. 15 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione
1. L’Assemblea è formata da quaranta componenti (di seguito "Delegati") n rappresentanza dei lavoratori aderenti, eletti sulla base del Regolamento elettorale predisposto dalle fonti istitutive, nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all’elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all’elettorato passivo, l’equilibrio tra i generi. Il Regolamento forma parte integrante del presente Statuto.
2. I Delegati restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. Qualora uno dei Delegati cessi dall’incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale.
Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all’atto della sua elezione.
4. Costituisce causa di decadenza dalla carica di Delegato la nomina a membro del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Sindaci, nonché la perdita dello status di aderente.
Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni
1. L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L’Assemblea in seduta ordinaria:
a) esamina ed approva il progetto di bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
b) esamina la relazione al bilancio redatta dal Collegio dei Sindaci;
c) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci in rappresentanza degli aderenti;
d) attribuisce la funzione di revisione legale dei conti a una società di revisione iscritta nel Registro tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non potrà accettare l’incarico da parte del Fondo qualora tra questo e la società di revisione sussistano relazioni finanziarie, d’affari, di lavoro o d’altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l’indipendenza della società di revisione possa risultare compromessa;
e) esercita l’azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci e della Società di revisione;
f) delibera sulla eventuale revoca degli Amministratori e dei Sindaci come configurata dagli articoli 2392, 2393, 2394, 2394 bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice Civile, applicabili in virtù del richiamo di cui all'articolo 5, commi 7 e 8 del Decreto; i Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa;
g) determina gli eventuali compensi e rimborsi spese agli organi del Fondo, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
h) esamina le eventuali proposte relative agli indirizzi generali del Fondo sottoposte dal Consiglio di Amministrazione;
i) esamina ed eventualmente delibera su ogni altra questione sottoposta al suo parere dal Consiglio di Amministrazione, nonché su qualsiasi altra materia ad essa attribuita nel presente Statuto o dalla legge;
j) ove ne ravvisi la necessità in situazioni di particolare gravità, può chiedere di sottoporre il bilancio e la documentazione contabile del Fondo all’esame di un soggetto esterno - revisore contabile o Società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia – determinandone il compenso.
3. L’Assemblea in seduta straordinaria:
a) delibera le modifiche dello Statuto - che non siano rimesse al CDA ai sensi del successivo art. 20 – concordate preventivamente tra le Fonti istitutive;
b) delibera lo scioglimento del Fondo e nomina i liquidatori.
Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni
1. L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante comunicazione scritta, anche tramite posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora da inviare agli indirizzi precedentemente comunicati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
2. La comunicazione viene indirizzata anche ai membri del Collegio dei Sindaci e del Consiglio di Amministrazione, che partecipano all’Assemblea senza diritto di voto.
3. La convocazione, su richiesta del Presidente in sua autonomia o, in alternativa, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, contiene l'eventuale aggiornamento in seconda convocazione da tenersi almeno il giorno successivo.
4. Il Fondo predispone le idonee condizioni tecniche per consentire la partecipazione a distanza alle riunioni dell’Assemblea da parte dei Delegati mediante sistemi di collegamento in audio o video conferenza. Il Presidente dell’Assemblea dovrà, in tal caso, poter accertare l’identità dei presenti e di coloro che sono collegati in audio o video conferenza, dandone atto nel verbale.
5. L’Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio.
6. L’Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da sei componenti il Consiglio di Amministrazione.
7. L’assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei delegati e le deliberazioni sono validamente espresse con la maggioranza semplice dei diritti di voto rappresentati.
8. In seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei delegati presenti e le delibere sono validamente espresse con la maggioranza semplice dei diritti di voto rappresentati.
9. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei Delegati e delibera con il voto favorevole di due terzi dei presenti. Per la delibera di scioglimento del Fondo l’Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati.
10. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato. La delega di rappresentanza può
essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.
11. Il Delegato è tenuto a comunicare l’indirizzo al quale far pervenire le comunicazioni sociali.
12. Delle riunioni dell'Assemblea si redige verbale, firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
13. Il verbale di riunione dell’Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.
Art. 18 – Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione
1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da sedici componenti di cui metà eletti dall’Assemblea - in rappresentanza degli lavoratori e metà nominati in rappresentanza dei datori di lavoro.
2. L’elezione del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base del Regolamento elettorale che costituisce parte integrante del presente Statuto.
3. Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell’esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.
5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.
6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.
Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall’incarico per qualsiasi motivo, si procede al loro reintegro secondo le modalità che seguono:
− in caso di membro in rappresentanza dei lavoratori aderenti, si procede a nuova elezione in seno all’Assemblea dei Delegati;
− in caso di membro in rappresentanza dei datori di lavoro, si procede a nuova nomina a cura degli stessi.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti elettivi l’originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l’Assemblea affinché provveda a nuove elezioni per l’intera componente elettiva.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d’urgenza l’Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a due riunioni consecutive del Consiglio decadono dall’incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.
Art. 20 – Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni
1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l’attuazione di quanto previsto dal presente Statuto; esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all’Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
a) definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna e, ove prevista, funzione attuariale) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
b) definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna e, ove prevista, all’attività attuariale;
c) definisce la politica di remunerazione;
d) definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
e) definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
f) definisce i piani d’emergenza;
g) effettua la valutazione interna del rischio;
h) definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e la loro eventuale revoca, nonché il sistema di controllo della gestione finanziaria;
i) definisce i contenuti delle convenzioni assicurative di cui all'articolo 6 comma 3 del Decreto e delibera in merito all’eventuale revoca;
j) individua i soggetti gestori del patrimonio;
k) individua il depositario e definisce i contenuti della relativa convenzione e delibera in merito all’eventuale revoca;
l) definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
m) definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
n) definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari;
o) definisce il piano strategico sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
p) definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
q) effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
r) nomina il Direttore generale.
s) definisce l’attività di gestione e di amministrazione del Fondo con particolare riguardo ai rapporti con i gestori e il depositario;
t) approva il bilancio da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei Delegati;
u) definisce le modifiche statutarie che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni e indicazioni della COVIP;
v) delibera in merito a qualsiasi materia ad esso attribuita dalla legge, da eventuali istruzioni della COVIP e dal presente Statuto;
w) comunica alla COVIP e alle fonti istitutive, in presenza di vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
Art. 21 – Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità
1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente tutte le volte che lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta da almeno sei componenti del Consiglio. La convocazione avviene con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure con telefax o posta elettronica, contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno, da inviarsi con almeno dieci giorni lavorativi di anticipo sulla data fissata per la riunione. In casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire mediante telegramma, telefax o posta elettronica da farsi pervenire con almeno cinque giorni di anticipo sulla data fissata per la riunione. In tal caso la convocazione deve contenere la dicitura "convocazione d'urgenza".
2. Il Consiglio si riunisce almeno ogni tre mesi, di norma in Parma, presso Crédit Agricole Green Life, ovvero in qualsiasi altro luogo risultante dalla convocazione, purché sul territorio nazionale. È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio da parte dei Consiglieri mediante sistemi di collegamento in teleconferenza e videoconferenza, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Presidente accerta l’identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o video conferenza, dandone atto nel verbale.
3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di metà più uno dei consiglieri, di cui almeno quattro membri in rappresentanza degli aderenti e altrettanti designati dai datori di lavoro. Le deliberazioni sono validamente assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per la validità delle deliberazioni su materie riguardanti l'attuazione degli articoli 6 e 7 del Decreto è necessaria la presenza di almeno otto Consiglieri (di cui quattro eletti in rappresentanza degli aderenti e quattro in rappresentanza dei datori di lavoro) in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
6. Nei confronti degli Amministratori trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 2391, 2392, 2393, 2394, 2394 bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
7. Le funzioni di componente del Consiglio di Amministrazione sono rese a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese documentate dai medesimi.
8. Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità ultima dell’osservanza della normativa nazionale e delle norme dell’Unione europea direttamente applicabili.
Art. 22 – Presidente
1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti gli aderenti.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per esso in giudizio. La firma sociale spetta al Presidente; in sua assenza o impedimento al Vice Presidente.
3. Il Presidente ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali conflitti di interessi che fossero insorti, nonché le vicende che possono influire sull'equilibrio del Fondo. Ha inoltre il compito di trasmettere alla COVIP ogni variazione delle fonti istitutive unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate.
4. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente.
5. La cessazione dalle funzioni di Consigliere determina la decadenza dalla carica di Presidente e Vice Presidente
Art. 23– Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione
1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro componenti effettivi e due supplenti, per metà eletti dall’Assemblea dei Delegati in rappresentanza degli aderenti e per metà nominati dai datori di lavoro.
2. L’elezione dei componenti del Collegio dei Sindaci avviene sulla base del Regolamento elettorale che costituisce parte integrante del presente Statuto.
3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall’incarico.
5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell’esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.
6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di quattro mandati consecutivi.
7. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell’ambito della relativa componente.
8. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
9. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente, eleggendolo nell’ambito della componente che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Art. 24 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni
1. Il Collegio dei Sindaci, vigila sull’osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. La funzione di revisione legale è affidata ad una società di revisione o altro soggetto abilitato individuato con delibera dell’Assemblea. Il Collegio formula all’Assemblea una proposta motivata in ordine al conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti e in caso di revoca dello stesso fornisce il proprio parere.
3. Al Collegio dei Sindaci sono attribuiti i compiti della funzione di revisione interna.
4. Il Collegio segnala al Consiglio di Amministrazione le eventuali anomalie dell’assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.
5. Il Collegio ha l’obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
6. Il Collegio ha altresì l’obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell’articolo 2404 comma 4 del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.
Art. 25 – Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità
1. Il Collegio si riunisce almeno ogni trimestre.
2. Le convocazioni sono fatte dal Presidente del Collegio stesso e avvengono secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 21.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono. È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Collegio da parte dei Sindaci mediante sistemi di collegamento in teleconferenza e videoconferenza.
6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
Art. 26 – Direttore Generale del Fondo
1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore generale è preposto a curare l’efficiente gestione dell’attività corrente del Fondo, attraverso l’organizzazione dei processi di lavoro e l’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l’attuazione delle decisioni dell’organo di amministrazione. Supporta l’organo di amministrazione nell’assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento. Spetta in particolare al Direttore generale:
− verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell’esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
− vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione del Fondo;
− inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull’attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente, nonché, in presenza di vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo, comunicare i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
− vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull’adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti;
− adempiere ad ogni altro obbligo previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Il Direttore generale, che può essere scelto anche tra i dipendenti dei datori di lavoro, deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità e incompatibilità comporta la decadenza dall’incarico.
5. Il Direttore generale svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2396 del Codice Civile.
Art. 27 – Funzioni Fondamentali
1. Nell’ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna.
2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l’anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di Amministrazione che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di Amministrazione.
B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 28 – Incarichi di gestione
1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.
2. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di Amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di Amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
4. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di Amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.
Art. 29 - Depositario
1. Le risorse del Fondo in gestione sono depositate presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente (di seguito “depositario”).
2. Il calcolo del valore della quota può essere delegato al depositario, ferma restando la responsabilità del Fondo per l’operato del soggetto delegato.
3. Per la scelta del depositario il Consiglio di Amministrazione segue la procedura prevista dall’articolo 6, comma 6, del Decreto.
4. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono, su richiesta della stessa, informazioni su atti e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di depositario.
5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo incompatibile con lo svolgimento dell’incarico di depositario.
6. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell’interesse degli stessi.
Art. 30 - Conflitti di interesse
1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di Amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.
Art. 31 – Gestione amministrativa
1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete: la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con il depositario;
la tenuta della contabilità;
la raccolta e gestione delle adesioni;
la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti; la gestione delle prestazioni;
la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli aderenti e beneficiari;
gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.
Art. 32 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio, il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.
Art. 33 – Esercizio Sociale e Bilancio d’esercizio
1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione di revisione legale.
3. Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e quella di revisione legale sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.
4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.
PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Art. 34 – Modalità di adesione
1. L’adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L’adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. All’atto dell’adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L’aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e delle fonti istitutive, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati, dei Centri di assistenza fiscale (CAF) e negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché attraverso il sito web del Fondo, secondo quanto indicato nella Nota informativa.
6. In caso di adesione mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell’aderente all’utilizzo di tale strumento. L’aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l’esercizio di tale diritto, l’aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all’aderente il momento in cui l’adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.
7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all’aderente l’avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest’ultimo l’esercizio delle scelte di sua competenza.
8. L’aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all’aderente che
provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
Art. 35 – Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari
1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l’attività di raccolta delle adesioni.
2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.
Art. 36 – Comunicazioni e reclami
1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.
PARTE VI - NORME FINALI
Art. 37 - Modifica dello Statuto
1. Le modifiche dello Statuto sono concordate dalle parti firmatarie delle Fonti Istitutive, deliberate dall’Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all’approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza dell’Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.
Art. 38 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio
1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell’Assemblea straordinaria, con accordo delle parti firmatarie delle Fonti Istitutive, nei casi di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L’Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate all’art. 1.
3. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l’Assemblea straordinaria definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
Art. 39 - Rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente nonché alle Fonti istitutive.
FONDO PENSIONE GRUPPO BANCARIO CREDIT AGRICOLE ITALIA
REGOLAMENTO ELETTORALE
ART. 1 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI
1. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dell’Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione del “Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia”, di seguito denominato “Fondo”, stabilisce la data dello svolgimento delle elezioni per il rinnovo della stessa. Il Presidente del Fondo provvede ad informare gli iscritti mediante comunicazione scritta, da affiggere in luogo accessibile a tutti o anche attraverso modalità operative e telematiche di cui il Fondo o i datori di lavoro dispongano.
L’elezione dei rappresentanti degli iscritti presso l’Assemblea del Fondo avviene in attuazione dell’art. 17 dello Statuto.
2. Hanno diritto al voto tutti gli associati che abbiano raggiunto la maggiore età e risultino iscritti al Fondo l’ultimo giorno del terzo mese precedente la data di inizio dello svolgimento delle elezioni.
3. Sono eleggibili tutti gli iscritti al Fondo, come da comma precedente.
ART. 2 - COMMISSIONE ELETTORALE
1. All'atto dell'indizione delle elezioni il Consiglio di Amministrazione nomina la Commissione elettorale composta di otto rappresentanti, individuati tra gli iscritti al Fondo.
2. La Commissione elettorale elegge un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario, scegliendoli fra i suoi componenti ed identifica un luogo presso cui verranno compiute tutte le operazioni di sua competenza.
3. La Commissione elettorale è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei componenti ed assume le proprie decisioni a maggioranza dei presenti. I candidati di lista non possono fare parte della Commissione elettorale.
4. Il Presidente del Fondo trasmette alla Commissione elettorale 40 giorni prima della data di inizio delle elezioni gli elenchi degli aventi diritto al voto, suddivisi per datore di lavoro.
5. La Commissione elettorale:
a) verifica la validità delle liste dei candidati presentate e, sulla base delle liste valide, predispone le rispettive schede elettorali;
b) almeno trenta giorni prima della data delle elezioni trasmette ai datori di lavoro le liste dei candidati; le liste dovranno rimanere esposte in luoghi, anche telematici, visibili ed accessibili a tutti presso i datori di lavoro, almeno nei venti giorni precedenti l'inizio delle elezioni;
c) almeno quindici giorni prima della data delle elezioni trasmette a ciascun iscritto le schede elettorali con le relative istruzioni per le votazioni; la Commissione elettorale adotterà al riguardo modalità che garantiscano la segretezza del voto espresso;
d) rubrica la documentazione inviata per la votazione a ciascun iscritto;
e) assicura il controllo sulla regolarità delle operazioni elettorali;
f) procede, al termine delle operazioni di voto, allo scrutinio delle schede pervenute;
g) redige il verbale di avvenuta elezione con indicazione dei nominativi dei candidati eletti e non eletti all’Assemblea dei Delegati del Fondo e lo invia al Consiglio di Amministrazione;
h) esamina e risolve eventuali casi di contestazione lasciandone memoria scritta.
6. La Commissione elettorale cessa le proprie funzioni con la proclamazione dei risultati e la comunicazione degli stessi agli eletti ed agli organi del Fondo, nonché agli iscritti mediante affissione in luogo accessibile a tutti, pubblicazione telematica o altro strumento ritenuto idoneo.
ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI
1. Almeno trentacinque giorni prima della data delle elezioni devono essere comunicate alla Commissione elettorale le liste con l'indicazione degli iscritti candidati per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati del Fondo. All'elezione dei rappresentanti degli iscritti concorrono liste sottoscritte da almeno duecento iscritti al Fondo.
2. Le liste devono contenere l'indicazione dei sottoscrittori ed i nominativi dei candidati proposti. Accanto ai nominativi dei candidati devono essere poste le seguenti indicazioni: datore di lavoro da cui il candidato o - nel caso di familiare fiscalmente a carico - l’iscritto principale dipende (o dipendeva qualora sia cessato dal servizio) e data di nascita.
3. Ciascun candidato non può essere presente in più di una lista e ciascuna lista deve contenere un numero di candidature, espresse per nominativo, non inferiore al numero dei Delegati da eleggere.
4. Nel caso in cui venga presentata una sola lista, essa deve contenere un numero di candidature almeno pari al numero dei componenti da eleggere, aumentato della metà.
ART. 4 - MODALITA' DI VOTAZIONE
1. La votazione avviene su collegio unico nazionale. Il Presidente del Fondo deve fornire agli iscritti adeguata informazione circa la data e le modalità di svolgimento delle elezioni.
2. Le operazioni di voto devono concludersi entro dieci giorni lavorativi dal loro inizio. Scaduto il termine sopra indicato la Commissione elettorale verifica l'esatta corrispondenza tra numero di schede inviate e numero degli iscritti aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 1 del presente Regolamento. L'esito di tale accertamento risulta da apposito verbale sottoscritto dalla Commissione elettorale.
3. E' data facoltà al Consiglio di Amministrazione di prevedere la votazione per posta o con modalità telematiche. Allo scopo, la Commissione elettorale - in tempo utile rispetto alla data fissata per le elezioni - fornirà agli iscritti le schede elettorali appositamente predisposte. L’iscritto interessato, dopo aver proceduto al voto, provvederà a restituire personalmente la scheda, nel rispetto delle modalità precedentemente definite ed opportunamente comunicate dalla Commissione. La Commissione elettorale considererà valide ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli iscritti tutte le schede pervenute entro le ore 12 del quattordicesimo giorno lavorativo successivo all'inizio delle operazioni di voto.
4. Ciascun iscritto potrà esprimere sia un voto di lista che, all’interno della stessa, un numero di preferenze fino ad un massimo di venti componenti da eleggere. Non si potranno esprimere preferenze in liste diverse.
5. Le votazioni, su valutazione del Consiglio di Amministrazione, dovranno avvenire, di preferenza, attraverso strumenti telematici, che garantiscano la riservatezza del voto.
ART. 5 - SCRUTINIO DELLE SCHEDE E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI
1. Al termine delle operazioni di voto, conclusa l'acquisizione delle schede, la Commissione elettorale procede immediatamente al relativo scrutinio che deve comunque concludersi entro 10 giorni dal termine delle operazioni di voto.
2. La Commissione elettorale, sulla base di risultati di scrutinio, procede all’assegnazione dei posti secondo il seguente criterio di elezione proporzionale. Ciascuna lista ha diritto a tanti posti quante volte il quoziente elettorale (rapporto: voti validi / membri Assemblea Delegati) risulta contenuto nel numero di voti validi da essa riportato. I posti non attribuiti per insufficienza del quoziente elettorale sono assegnati alle liste che, non avendo raggiunto il quoziente elettorale, hanno riportato i maggiori voti nel rispetto del limite di un posto per ciascuna lista; a parità di voti si ricorre al sorteggio.
Nell’ipotesi in cui il numero di posti da attribuire sia superiore al numero di liste che non abbiano raggiunto il quoziente elettorale, i residui posti sono assegnati, nel rispetto del limite di un posto per ciascuna lista, alle liste che hanno riportato i maggiori resti. A parità di resti tra liste diverse si ricorre al sorteggio.
Per l’attribuzione dei posti ai candidati si procede nel seguente modo: ogni lista che ha ottenuto l’assegnazione di posti dichiara eletti, in relazione ai posti assegnati, quei candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. In mancanza o parità di preferenze in relazione ai posti assegnati prevale il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
3. Il voto risulterà certamente non valido qualora la scheda:
a) non sia quella predisposta dalla Commissione elettorale;
b) presenti segni o scritte non attinenti all'esercizio del voto;
c) riporti un numero di preferenze superiori a quelli previsti dal presente Regolamento;
d) riporti il voto su una lista e le preferenze su un’altra.
4. Esaurito lo scrutinio ed accertati eventuali casi di schede non correttamente votate, la Commissione elettorale proclamerà gli eletti.
ART. 6 - SOSTITUZIONE DEGLI ELETTI
1. Qualora un Delegato venga a cessare dalla carica per qualsiasi motivo, subentra nella carica il primo candidato non eletto della medesima lista che abbia riportato il maggior numero di preferenze. In mancanza o parità di preferenze prevale il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
ART. 7 – ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO DEI SINDACI IN RAPPRESENTANZA DEGLI ISCRITTI
1. I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci in rappresentanza degli associati vengono eletti dall’Assemblea dei Delegati.
2. L’Assemblea dei Delegati, convocata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente, si riunirà entro quaranta giorni dalla proclamazione degli eletti da parte della Commissione elettorale e provvederà all’elezione del Presidente e del Segretario dell’Assemblea stessa. Nella medesima seduta si provvederà all’elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.
Le candidature per il Consiglio ed il Collegio saranno inoltrate al Presidente del Consiglio uscente entro gli otto giorni precedenti la prima convocazione dell’Assemblea dei Delegati; il Consiglio uscente pubblicherà i nominativi candidati sul sito internet del Fondo. Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione di concerto con il Vice Presidente dello stesso e con il Presidente della Commissione elettorale verificare la regolarità formale delle candidature presentate e definire le modalità di gestione delle eventuali irregolarità riscontrate.
3. Le candidature devono essere sottoscritte da almeno 50 iscritti; ogni iscritto può sottoscrivere una sola candidatura.
4. Sono eletti i candidati che conseguono il maggior numero di voti in seno all’Assemblea. In caso di parità sarà eletto il Consigliere o il Sindaco con la maggiore anzianità anagrafica. Ogni delegato ha diritto ad un voto. Nel caso non risultassero eletti rappresentanti in numero sufficiente per coprire i posti riservati agli iscritti, si procederà ad ulteriori elezioni nella stessa seduta.