STATUTO
S T A T U T O
STATUTO
TITOLO I
Costituzione - Denominazione - Sede - Durata - Scopi
Art. 1 – Costituzione e denominazione
E' costituito un Consorzio con attività esterna, ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile e 2612 e seguenti del Codice Civile, denominato "Consorzio Officine Informatiche Riunite" siglabile “Consorzio OIERRE”.
Art. 2 – Sede – Domicilio dei Consorziati
Il Consorzio ha sede legale nel Comune di Milano e potrà altresì avvalersi a livello operativo dell'utilizzo delle sedi dei Consorziati in Italia ed all'estero.
Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, ha facoltà di istituire altrove, sia in Italia sia all’estero, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle, ovvero di cambiare indirizzo della sede legale sempre nell’ambito dello stesso Comune, mentre il trasferimento della sede legale fuori dal Comune medesimo è deliberato dall’Assemblea dei Consorziati con le maggioranze previste nel successivo art. 30.
Il domicilio dei Consorziati per tutti i loro rapporti con il Consorzio e per quelli tra di essi che siano derivanti o inerenti al Consorzio è quello risultante dal Libro dei Consorziati.
Art. 3 – Durata
La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte secondo quanto deliberato dall’Assemblea ai sensi del presente Statuto e del Codice Civile. Con le stesse modalità potrà essere sciolto anticipatamente.
Art. 4 – Scopi ed oggetto
Il Consorzio non ha fini di lucro ed è costituito per agevolare le imprese consorziate nello sviluppo delle proprie attività, con l’obiettivo di incrementarne il volume d’affari e/o di migliorarne la profittabilità.
Tale obiettivo generale è perseguito in virtù dei vantaggi derivanti dall’unione organizzata di imprese consorziate in possesso di una o più delle seguenti caratteristiche:
- eccellenza nel settore ove esse operano;
- elevato livello qualitativo delle soluzioni tecnologiche (software, hardware o altro) realizzate;
- riconosciuta competenza maturata in tema di servizi di consulenza (in ambito tecnologico e non) per le aziende, enti pubblici, professionisti;
- gestione di un significativo numero di clienti.
Le imprese Consorziate sono consapevoli dei vantaggi derivanti dal poter liberamente:
- condividere risorse, competenze e capacità commerciale. Tale condivisione, si estrinseca con la possibilità di utilizzare, a condizioni di particolare vantaggio, le risorse rese disponibili dai Consorziati. L’insieme delle risorse, intese come prodotti software o hardware, competenze ed eccellenze in tema di servizi e di consulenza, confluiscono in un Sistema d’Offerta Consortile reso disponibile a tutti i Consorziati in base a regole definite dal Regolamento Interno del Consorzio;
- sfruttare l’immagine del Consorzio e la massa rappresentata dal numero dei Consorziati per un migliore e più proficuo approccio commerciale al mercato;
- godere delle efficienze e delle economie di scala che il coordinamento del Consorzio può offrire in materia di accordi e di relazioni istituzionali;
- utilizzare il Consorzio come soggetto attivo commercialmente, qualora la natura e/o la dimensione delle possibili forniture a terzi lo rendano più efficace dell’azione del singolo Consorziato;
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- condividere i vantaggi in tema di sviluppo di nuove tecnologie, di innovazione e di apertura di nuovi mercati;
- condividere, nel rispetto delle singole identità, autonomie e interessi, l’insieme dei clienti acquisiti e gestiti dai Consorziati, con l’intento di migliorare e incrementare i risultati commerciali e il grado di fedeltà dei propri clienti. Ciò in virtù di una maggiore e più ampia offerta di prodotti, servizi e consulenza frutto delle politiche consortili in materia.
Per il raggiungimento dell’oggetto consortile il Consorzio potrà, in particolare:
- assumere concessioni, rappresentanze, depositi e noleggiare ai Consorziati e loro soci macchine, attrezzature o quanto altro di proprietà del Consorzio possa essere utile ai Consorziati;
- espletare ogni e qualsiasi pratica, nell’interesse delle Consorziate, indirizzata ad Enti pubblici, volta all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, licenze, finanziamenti agevolati, contributi e facilitazioni anche nell’ambito dell’Unione Europea o di altre organizzazioni internazionali, dello Stato, Regioni, Province e Comuni, nei limiti e con l'osservanza delle leggi vigenti;
- stipulare contratti per gli acquisti collettivi dei servizi, dei beni anche strumentali, al solo fine di ottenere condizioni favorevoli per l’attività dei Consorziati, senza che ciò comporti obblighi da parte di questi ultimi;
- erogare servizi di informazione legislativa a tutti i livelli e sugli indirizzi prevalenti nella soluzione di specifiche questioni, nonché sulle opportunità commerciali, offerte o proposte di contratto, sia direttamente che mediante la predisposizione o l'accesso alle banche dati, avvalendosi dei più avanzati sistemi di comunicazione informatica multimediale, sotto l'osservanza delle leggi vigenti;
- assumere da enti ed imprese in tutto il territorio nazionale ed all'estero lavori di qualsiasi natura e specie (beni e servizi) utili ai Consorziati o comunque compresi nell'oggetto sociale di ciascuno di essi;
- sviluppare e curare le relazioni con istituzioni locali, nazionali o internazionali, con le associazioni di categoria, con enti governativi e non, rappresentativi di interessi collegati ai settori di attività direttamente o indirettamente collegati agli interessi del Consorzio, con la stampa e, in generale, con i mass media, con le istituzioni scolastiche e il mondo accademico;
- organizzare e/o partecipare ad iniziative di interesse comune in ambito nazionale e internazionale;
- organizzare corsi di formazione e aggiornamento professionale;
- partecipare a programmi di cooperazione con Paesi esteri;
- diffondere o reclamizzare le iniziative, i temi elaborati e le realizzazioni effettuate a mezzo stampa o audiovisivi, con convegni e ogni altro sistema divulgativo o pubblicitario;
- concedere avalli, fidejussioni, ipoteche, ed in genere garanzie a favore e nell'interesse dei Consorziati, nonché esercitare qualsiasi attività ed effettuare qualsiasi operazione ritenuta dal Consiglio di Direttivo necessaria ed utile per il conseguimento dell'oggetto consortile;
- svolgere qualunque altra attività connessa e/o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria connesse con la realizzazione dello scopo consortile, ivi compresa, fra l'altro, la stipulazione con qualsiasi persona fisica o giuridica, società, ente nazionale od estero, di aperture di credito, anticipazioni bancarie, sconti, mutui ed in genere ogni operazione di finanziamento ed assicurazione;
- erogare, anche a pagamento, ai Consorziati tutti i servizi da questi richiesti, anche per sostenere l’attività commerciale di questi ultimi. Intendendo con ciò che l’eventuale attività commerciale del Consorzio non è sostitutiva di quella delle imprese consorziate;
- assumere interessenze, quote o partecipazioni, anche azionarie, in società, istituti, associazioni ed organismi anche consortili aventi scopo analogo o correlato al proprio, le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi consortili previsti nel presente Statuto, o che comunque possano favorire il conseguimento degli scopi consortili, nei limiti di cui alla Legge 5 luglio 1991 n. 197 e successive modificazioni e comunque con esclusione di qualsiasi attività nei confronti del pubblico.
Il Consorzio potrà, nell’interesse dei Consorziati, estendere la propria attività ed i propri servizi anche nei confronti di non Consorziati, imprese ed Enti pubblici, secondo modalità da definirsi di volta in volta da parte del Consiglio Direttivo.
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Nel caso il Consorzio contragga obbligazioni con terzi in nome e per conto di uno o più Consorziati, dovrà ottenere, preventivamente, esplicita autorizzazione scritta dai Consorziati interessati da tali obbligazioni, in relazione a quanto disposto dall’art. 2615 Codice Civile.
Sono comunque comprese nell’oggetto consortile le attività previste dalla Legge n. 240/1981, e successive modificazioni e integrazioni.
Consorziati
TITOLO II
Art. 5 – Numero dei Consorziati, categorie dei Consorziati
5.1. Il numero dei Consorziati è illimitato, ma non potrà essere inferiore a cinque.
Possono essere ammesse a far parte del Consorzio come Consorziate, le persone fisiche, le persone giuridiche e le società di persone purché abbiano la qualità di imprenditori.
I Consorziati possono esercitare attività economiche diverse.
5.2. I Consorziati sono suddivisi nelle seguenti tre categorie:
a) Consorziato Fondatore.
La qualifica di Consorziato Fondatore è attribuita ai soggetti che partecipano all’Atto Costitutivo del Consorzio, in considerazione del fatto che hanno promosso e guidato, anche nella fase di studio, la creazione del Consorzio, compiendo atti prodromici alla costituzione. Possono altresì assumere tale qualifica i soggetti che vengono ammessi nel Consorzio successivamente alla sua costituzione, ai sensi di quanto previsto dal vigente Statuto, qualora il Consiglio Direttivo nel deliberare sull'ammissione si sia espresso in tal senso e purché vi sia anche l'espresso ed unanime consenso dei Consorziati Fondatori.
b) Consorziato Ordinario.
E’ Consorziato Ordinario il soggetto che viene ammesso successivamente alla costituzione del Consorzio, sottoscrive le quote consortili, usufruisce dell’attività del Consorzio e ha diritto di votare in assemblea così come previsto nel successivo articolo 19.
c) Consorziato Sostenitore
E’ Consorziato Sostenitore il soggetto che condivide l’oggetto consortile, chiede di voler aderire al Consorzio e sottoscrive le quote consortili. Il Consorziato Sostenitore non ha diritto di votare in assemblea e generalmente non ha titolo per usufruire delle attività e dei servizi del Consorzio. Sarà comunque facoltà del Consiglio Direttivo stipulare con i Consorziati Sostenitori accordi per l’utilizzo dei servizi consortili e stabilire quindi l’entità degli eventuali contributi dovuti.
5.3 Il Consiglio Direttivo con il consenso unanime dei Consorziati Fondatori, su espressa richiesta di un consorziato che ne abbia interesse, può eventualmente deliberare la variazione della categoria di appartenenza, stabilendo altresì eventuali relativi contributi e/o maggiori importi dovuti per la modifica.
Art. 6 – Domanda di ammissione
6.1. Chi intende essere ammesso come Consorziato deve presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, firmata dal titolare o legale rappresentante, contenente:
a) cognome, nome, xxxxx, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, indirizzo della posta elettronica certificata;
b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti nell'articolo precedente;
c) la specifica della categoria di consorziato al quale chiede di aderire e cioè Consorziato Ordinario oppure Consorziato Sostenitore.
Le persone giuridiche e le società dovranno specificare, oltre alle indicazioni dei precedenti punti b) e c), la ragione o denominazione sociale, la sede, il nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza del loro legale rappresentante, indirizzo della posta elettronica certificata.
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6.2. Alla domanda presentata dalle persone giuridiche e società devono essere allegati:
a) copia dell’Atto Costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
b) bilancio dell’ultimo esercizio;
c) ogni altro documento che il Consiglio Direttivo del Consorzio ritenga utile ed abbia richiesto.
Nella domanda i Consorziati dovranno dichiarare di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente Xxxxxxx e di accettarle integralmente.
6.3. Xxxx'accoglimento della domanda decide il Consiglio Direttivo, entro 60 giorni dalla richiesta di ammissione, fermo restando che per l'ammissione dei nuovi Consorziati occorrerà comunque il gradimento della maggioranza dei Consorziati Fondatori.
6.4. Non possono in ogni caso essere ammessi soggetti sottoposti a procedure concorsuali ovvero inabilitati o interdetti.
6.5. Il Consorziato Fondatore o il nuovo Consorziato Ordinario deve versare, secondo le modalità e i termini previsti nel successivo articolo 13, la Quota Consortile al Fondo Consortile, quale determinata ai sensi del medesimo art. 13 ed il contributo iniziale di gestione determinato per il primo esercizio in sede di Atto Costitutivo e per gli esercizi successivi nella misura stabilita di anno in anno dall'Assemblea dei Consorziati entro il 30 novembre di ogni anno ed a valere per l'esercizio successivo.
6.6. Il nuovo Consorziato Sostenitore, nei termini sopra indicati, deve versare solamente la Quota Consortile al Fondo Consortile, salvo gli eventuali contributi stabiliti dal Consiglio Direttivo e descritti al precedente articolo
5.2. punto c).
6.7. Il nuovo Consorziato deve osservare lo Statuto, il Regolamento Interno e le deliberazioni degli Organi Consortili.
Art. 7 – Modifiche organi amministrativi del Consorziato persona giuridica e della compagine sociale del Consorziato società di persone
Il Consorziato persona giuridica, che modifichi la struttura o la composizione dell'organo amministrativo o i soggetti che ricoprono la carica di amministratori, deve segnalare tale variazione al Consorzio; analogamente deve segnalare la variazione dei propri soci il Consorziato costituito in forma di società di persone.
Art. 8 – Recesso del Consorziato
8.1. Oltre che nei casi previsti per legge può recedere il Consorziato che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi consortili.
E' facoltà dei Consorziati recedere dal Consorzio per gravi e giustificati motivi in qualsiasi momento previa comunicazione a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata.
8.2. Spetta al Consiglio Direttivo constatare se ricorrono i motivi che a norma di legge e del presente Statuto legittimano il recesso; tali motivi saranno sottoposti per conoscenza all'Assemblea.
8.3. Il recesso dal Consorzio può essere esercitato in qualunque momento e, comunque, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni dalla data di chiusura di ogni esercizio e deve essere comunicato tassativamente con la forma della raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo del Presidente del Consiglio Direttivo in carica o tramite posta elettronica certificata. Se il recesso non viene comunicato entro il termine suddetto, pur avendo effetto immediato, comporta l’obbligo del pagamento del contributo annuale di gestione relativo al successivo esercizio.
La comunicazione del recesso comporta l’immediata esclusione del Consorziato dall’Assemblea e la perdita del diritto di voto.
8.4. Qualora il Consorziato abbia assunto impegni o sia comunque obbligato verso il Consorzio al momento della comunicazione di recesso, dovrà assolvere per intero a tali impegni ed obbligazioni anche successivamente all’avvenuto recesso. Parimenti dovrà assolvere, nei medesimi modi e tempi, agli impegni che ha assunto verso terzi ma che vincolino o interessino il Consorzio.
8.5. Il Consorziato può recedere senza preavviso se dissente dalla decisione di prorogare la durata del Consorzio.
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8.6. Nel caso di recesso il Consorziato non avrà diritto al rimborso della propria Quota Consortile e comunque nulla sarà più dovuto dal Consorzio al Consorziato. Eventuali crediti del Consorzio per contributi straordinari o per altre obbligazioni in essere alla data di recesso, dovranno essere corrisposti alle casse del Consorzio entro i successivi 10 (dieci) giorni.
Allorché peraltro il Consorziato receda poiché dissenziente dalla decisione che stabilisca il versamento di contributi straordinari al Fondo Consortile, nulla dovrà al Consorzio in merito ai predetti contributi.
8.7. Il consorziato receduto sarà tenuto a manlevare il Consorzio e i Consorziati dai danni derivanti dal recesso in caso di inadempimento degli obblighi assunti nei confronti dei Consorziati, del Consorzio o di terzi.
Art. 9 – Esclusione e decadenza del Consorziato
Oltre che nei casi previsti per legge può dal Consiglio Direttivo essere escluso il Consorziato:
a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o che ha perduto i requisiti richiesti per la sua ammissione;
b) che in qualunque modo danneggia il Consorzio;
c) che declina il conferimento di incarichi e commesse o si rifiuta di partecipare a raggruppamenti tra o con terzi estranei per l'assunzione degli incarichi che abbia preventivamente autorizzato;
d) che non osserva le disposizioni contenute nello Statuto e nei regolamenti adottati e le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti;
e) che si rende moroso nel versamento dei contributi a qualunque titolo dovuti e non adempie puntualmente agli obblighi assunti verso il Consorzio o dal Consorzio stesso per suo conto;
f) che svolge attività contrastante con gli scopi consortili od in concorrenza con gli stessi, salvo diverso accordo;
g) che è soggetto a procedure fallimentari, di amministrazione controllata e di liquidazione coatta;
h) nei casi previsti dall’art. 8 del presente Statuto.
Nei casi d) ed e) il Consorziato inadempiente deve esserne invitato, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, all'adempimento e l'esclusione potrà aver luogo se l'inadempienza è protratta per 15 giorni da tale invito.
L’esclusione è comunicata dal Presidente del Consiglio Direttivo al Consorziato entro 7 (sette) giorni da quello in cui viene assunta la decisione del Consiglio Direttivo. La comunicazione di esclusione avverrà mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o t r a m i t e posta elettronica certificata agli indirizzi risultanti dal Libro dei Consorziati.
Decade altresì da Consorziato la persona giuridica o società posta in liquidazione volontaria.
Anche nel caso di esclusione il Consorziato non avrà diritto al rimborso della propria Quota Consortile e comunque nulla sarà più dovuto dal Consorzio al Consorziato. Eventuali crediti del Consorzio per contributi straordinari o per altre obbligazioni in essere alla data di recesso, dovranno essere corrisposti alle casse del Consorzio entro i successivi 10 (dieci) giorni.
Art. 10 – Decesso del Consorziato persona fisica
Nel caso di decesso di uno dei Consorziati, imprenditore individuale, il Consorzio avrà la facoltà di continuare con gli eredi o legatari della azienda, che continuino l’attività di impresa cui è connessa la partecipazione al Consorzio e la relativa Quota Consortile, purché abbiano i requisiti per l'ammissione. Salvo il gradimento del Consiglio Direttivo.
Essi entro un anno dal decesso dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di Consorziato. Anche nel caso di decesso gli eventuali eredi del Consorziato non avranno diritto al rimborso d e l l a q u o t a c o n s o r t i l e .
Art. 11 - Liquidazione
11.1. Il Consorziato receduto, escluso o decaduto e gli eredi o legatari del Consorziato defunto, quando non trova applicazione l'articolo che precede, non hanno alcun diritto sul Fondo Consortile.
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11.2. In ogni caso i Consorziati receduti, decaduti od esclusi rispondono solidalmente con il Consorzio per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio stesso per loro conto e da questi preventivamente autorizzate, come previsto dal secondo comma dell’articolo 2615 del Codice civile, nel periodo in cui sono stati Consorziati e comunque, in caso di recesso, sino al momento di efficacia del recesso.
Art. 12 – Intrasferibilità relativa alla Quota Consortile e trasferimento in caso di cessione dell’azienda
12.1. La Quota Consortile è intrasferibile, a titolo gratuito od oneroso, sia per atto tra vivi che mortis causa. Qualora più Consorziati procedano ad una fusione, il soggetto risultante dall’operazione sarà titolare di una Quota del Fondo Consortile pari alla somma delle quote di pertinenza dei Consorziati fusi o incorporati. Qualora un Consorziato proceda ad una scissione, il relativo progetto indicherà quale sarà la società o l’ente derivante dalla scissione che manterrà la titolarità della Quota Consortile. Se uno dei partecipanti alla fusione era Consorziato Fondatore sin dalla costituzione originaria del Consorzio, i benefici relativi a tale qualifica sono trasferiti all’ente Consorziato derivante dalla fusione.
12.2. Nel caso di trasferimento a qualunque titolo di un’impresa Consorziata o di un ramo di azienda appartenente ad un’impresa Consorziata, la Quota del Fondo Consortile da essa posseduta ed i diritti e le obbligazioni annesse sono trasferiti soltanto se l’acquirente o il subentrante è già un Consorziato. Qualora non sia un Consorziato, si rende applicabile la procedura prevista per l’ammissione di un nuovo Consorziato nei confronti del soggetto acquirente o subentrante nell’azienda o nel ramo di azienda, che dovrà presentare dunque apposita domanda di ammissione. La Quota del Fondo Consortile di pertinenza dell’azienda o del ramo di azienda ceduto si sommerà alla Quota Consortile versata dal neo-Consorziato cessionario.
TITOLO III
Xxxxxxxxxx e obbligazioni consortili
Art. 13 – Quote Consortili, formazione del Fondo Consortile e obbligazioni consortili
13.1. Il Fondo Consortile è illimitato ed è formato dalle Quote Consortili del valore nominale di euro 1.000,00 (diconsi mille virgola zero zero) ciascuna. Il Fondo Consortile al momento della costituzione del Consorzio è costituito dalle quote consortili dei Consorziati Fondatori.
Il Consiglio Direttivo potrà successivamente proporre all’Assemblea dei Consorziati di modificare, in ogni tempo, l’ammontare della Quota Consortile dei nuovi Consorziati. Tutti i Consorziati sono tenuti a versare al Consorzio, entro cinque giorni dal momento della loro ammissione, la Quota Consortile e per i Consorziati Fondatori ed i Consorziati Ordinari il contributo iniziale di gestione.
13.2. Oltre al versamento della Quota Consortile e del contributo iniziale di gestione, ciascun Consorziato Fondatore e ciascun Consorziato Ordinario deve contribuire alle spese del Consorzio mediante versamento di contributi in conto esercizio, stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo, per il funzionamento del Consorzio.
13.3. L’Assemblea potrà deliberare altresì contributi straordinari, ove il Fondo Consortile divenga insufficiente per la realizzazione degli scopi previsti nel presente Statuto.
13.4. Per i lavori appaltati al Consorzio o per quelli per i quali il Consorzio sia in corso di trattativa, i Consorziati sono obbligati ad intrattenere rapporti con i committenti esclusivamente per il tramite dell’Amministratore Delegato del Consorzio o, in sua vece, di altri membri del Consiglio Direttivo, che agiscano su delega del Consiglio stesso.
13.5. Il singolo Consorziato dovrà altresì rimborsare al Consorzio le spese da questo sostenute per l'esecuzione di specifiche prestazioni da lui richieste e di cui abbia individualmente beneficiato.
13.6. Il patrimonio del Consorzio è costituito:
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a) dal Fondo Consortile composto:
- dalle Quote Consortili versate da ciascuno dei Consorziati all’atto dell’ingresso nel Consorzio;
- dai contributi straordinari deliberati dall’Assemblea previsti dall’art. 13.3;
- dai residui attivi di bilancio secondo le modalità previste nel successivo articolo 23.3;
- dai beni mobili ed immobili acquistati con i contributi di cui sopra;
b) dalle riserve formate con i residui attivi di bilancio, secondo le modalità previste nel successivo articolo
23.3 e con le Quote eventualmente stabilite con deliberazione del Consiglio Direttivo;
c) da eventuali riserve o avanzi straordinari;
d) da qualunque altro fondo costituito a copertura dei costi di gestione, di particolari rischi o in previsione di futuri oneri.
I Fondi di riserva sono indivisibili e non possono essere distribuiti sotto qualsiasi forma durante la vita del Consorzio.
Organi del Consorzio
TITOLO IV
Art. 14 - Organi
Sono organi del Consorzio:
a) il Presidente del Consiglio Direttivo e, ove nominato il Vice Presidente;
b) il Consiglio Direttivo;
c) l’Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati;
d) l'Assemblea dei Consorziati.
Art. 15 – Presidente del Consorzio
15.1. Il Presidente del Consorzio è nominato per la prima volta con l’Atto Costitutivo. In caso di successiva vacanza il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo. Il Presidente rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo; rappresenta il Consorzio nei confronti dei Consorziati e dei terzi, anche in giudizio.
Egli è competente a:
a) nominare avvocati e procuratori nei giudizi attivi e passivi di cui il Consorzio è parte;
b) dare disposizioni per l'esecuzione delle delibere degli organi consortili;
c) eseguire gli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
d) vigilare sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei libri del Consorzio.
Il Consiglio Direttivo può nominare un Vice Presidente, scelto tra i membri del Consiglio Direttivo stesso. Il Vice Presidente sarà eventualmente nominato per la prima volta con l’Atto Costitutivo.
15.2. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente la cui firma fa fede, nei confronti di chiunque.
Art. 16 – Consiglio Direttivo
16.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di due ad un massimo di sette membri - secondo il numero determinato dall'Assemblea al momento della nomina - eletti dall'Assemblea stessa tra i soggetti, anche estranei al Consorzio, designati dai Consorziati, con priorità per quelli designati dai Fondatori.
I primi Consiglieri sono nominati in sede di Atto Costitutivo dai Fondatori.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in caso di temporaneo impedimento del Presidente, dal Vice Presidente che lo sostituisce nelle attribuzioni e nei poteri conferitigli dal contratto di Xxxxxxxxx, oppure dall’Amministratore Delegato, quando lo ritengano necessario ed opportuno, o quando ne faccia richiesta
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almeno un Consigliere.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per tre esercizi, salvo diversa previsione all’atto della nomina.
16.2. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, esclusi quelli che per legge o per Statuto sono demandati all’Assemblea, o al Presidente.
Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni, deliberandole nella relativa decisione, ad uno o più Consiglieri Delegati.
Il Consiglio Direttivo esegue le deliberazioni assunte dall’Assemblea e decide:
a) sulla nomina del Presidente e, se ritenuto necessario, del Vice Presidente;
b) sull’ammissione, sulla tipologia, sul recesso, sull’esclusione dei Consorziati;
c) sull’irrogazione delle sanzioni pecuniarie e sulle sospensioni come previste dal Regolamento Interno;
d) sulla nomina degli Amministratori Delegati, sui loro poteri e compensi, nonché sulle designazioni di esperti per specifiche e particolari consulenze e mansioni determinandone poteri, limiti e remunerazione;
e) su tutte quelle materie che per il presente contratto non sono rimesse alla competenza del Presidente o dell’Assemblea;
Il Consiglio Direttivo inoltre:
1) redige e deposita la Situazione Patrimoniale come previsto dall’articolo 2615 bis del Codice Civile;
2) redige i bilanci consuntivo e preventivo valutando lo stato di conseguimento dell’oggetto Consortile;
3) propone all’Assemblea le eventuali modifiche da apportare al presente Statuto;
4) provvede alla pubblicazione e all’iscrizione “a norma di legge” degli atti del Consorzio.
La responsabilità dei componenti il Consiglio Direttivo verso i Consorziati è regolata dalle norme sul mandato, come previsto dall’art. 2608 del Codice Civile.
16.3. Il Consiglio Direttivo viene convocato con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata, telegramma al domicilio dichiarato dai Consiglieri, oppure tramite posta elettronica certificata, con un preavviso non inferiore a cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, salvo la presenza di tutti i membri del Consiglio Direttivo.
16.4. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, il voto del Presidente è determinante.
Art. 17 – Amministratori Delegati
17.1. Il Consiglio Direttivo può delegare il potere di compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad uno o più Amministratori, i quali agiscono autonomamente in veste di Amministratori Delegati. Il Consiglio Direttivo determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé in qualunque tempo, ed anche temporaneamente, operazioni rientranti nella delega. Non può comunque essere delegata la predisposizione della situazione patrimoniale dell’esercizio.
17.2. L’Amministratore Delegato, o gli Amministratori Delegati, propongono al Consiglio Direttivo, o ai Consorziati, il contenuto delle decisioni aventi riguardo:
1. alla scelta di collaboratori e fornitori esterni;
2. alla progettazione e realizzazione del piano per raggiungere gli obiettivi Consortili;
3. alle scelte tecnologiche per il Consorzio, incluse le decisioni relative al “make or buy” di componenti di hardware e software;
4. alla stesura del calendario delle riunioni tecniche per la conduzione dell’attività di ricerca e sviluppo da parte del Consorzio.
17.3. Gli Amministratori Delegati, in caso di temporaneo impedimento anche individuale nelle loro funzioni, sono sostituiti dal Presidente e, se impedito a sua volta, dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo. La sostituzione è efficace per il tempo necessario. In caso di impedimento grave e non temporaneo, il Consiglio Direttivo procederà ad avocare a sé le deleghe, salvo sua diversa decisione.
Agli Amministratori Delegati è riconosciuta autonomia nelle spese inerenti allo svolgimento delle loro mansioni
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fino al limite stabilito nell’atto di nomina.
Art. 18 – Poteri del Presidente, del Vice Presidente del Consiglio Direttivo
Il Presidente del Consiglio Direttivo assume la rappresentanza legale del Consorzio, esercitando tale potere nei limiti del mandato e dalla volontà espressa dal Consiglio Direttivo, egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio, davanti a qualsiasi Attività Giudiziaria o Amministrativa in qualsiasi grado di giurisdizione.
Il potere di rappresentanza è attribuito anche al Vice Presidente, da esercitare nei limiti stabiliti dal Presidente, ed in caso di assenza e impedimento dello stesso.
Art. 19 – Assemblea dei Consorziati
19.1. L'Assemblea dei Consorziati è costituita da tutti i titolari o legali rappresentanti degli enti Consorziati i quali possono farsi rappresentare da un altro Consorziato, o da terzi anche non consorziati, con delega scritta. Le Assemblee quando sono validamente costituite, rappresentano l’universalità dei Consorziati e le loro deliberazioni, che non siano in contrasto con la legge e con il presente contratto, obbligano tutti i Consorziati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
Nelle Assemblee hanno diritto di voto solamente i Consorziati Fondatori ed i Consorziati Ordinari. I Consorziati Sostenitori posso partecipare alle Assemblee ma come già precedentemente indicato non hanno alcun diritto di voto.
19.2. A ciascun Consorziato Fondatore o Consorziato Ordinario spetta un numero di voti in Assemblea pari a quello risultante dalla divisione dei voti della propria categoria di appartenenza per il numero dei partecipanti a detta categoria. Il diritto di voto in Assemblea è stabilito in base alla categoria di appartenenza dei Consorziati come segue:
- alla categoria dei Consorziati Fondatori spetta il 60% del totale degli aventi diritto al voto;
- alla categoria dei Consorziati Ordinari spetta il 40% del totale degli aventi diritto al voto.
Nel caso in cui non vi siano Consorziati in una o più di ciascuna categoria sopra specificata, la percentuale di voti spettante alla categoria priva di rappresentati andrà ad accrescere proporzionalmente quella dell’altra categoria.
19.3. L'Assemblea potrà essere tenuta anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano, eventualmente anche in via telematica e con videoconferenza, secondo modalità da disciplinare con apposito regolamento.
19.4. L'Assemblea è convocata con avviso da inviare per raccomandata AR o posta elettronica certificata, almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per la riunione, recante l'ora, il giorno, il luogo e l'elenco delle materie da trattare.
19.5. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o dall’Amministratore Delegato. Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto verbale a cura del Presidente o del Segretario all'uopo nominato dall’Assemblea.
19.6. I Verbali sono conservati in apposito libro sociale e di essi possono prenderne visione i Consorziati.
19.7. Non possono esercitare il diritto di voto i Consorziati in mora con i versamenti dovuti ovvero che non abbiano adempiuto agli obblighi derivanti dal presente Statuto ovvero dalle deliberazioni degli organi consortili. Il Consorziato moroso, avrà comunque diritto ad assistere al procedimento di formazione della volontà consortile, in pienezza di informazione. Il voto del Consorziato moroso non sarà considerato nemmeno al fine del raggiungimento dei quorum costitutivi.
19.8. L’Assemblea delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza del 51% (cinquantuno per cento) degli aventi diritto al voto.
Art. 20 – Poteri dell’Assemblea
20.1. L’Assemblea dovrà decidere sulle seguenti materie:
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a) deliberare la modifica delle Quote Consortili dei nuovi Consorziati, oltre all’ammontare del contributo iniziale di gestione, le Quote a copertura del disavanzo di gestione, nonché i termini di versamento relativi;
b) determinare i compensi, compreso l’eventuale trattamento di fine mandato dei membri del Consiglio Direttivo;
c) decidere l’approvazione della situazione previsionale dell’esercizio (budget del Consorzio);
d) approvare il bilancio annuale;
e) deliberare i contributi straordinari di cui all’art. 13.3, nonché i termini di versamento;
f) provvedere ad impartire specifiche indicazioni destinate all’organo amministrativo, o delegato, affinché proceda alla registrazione dei marchi, brevetti o altre conoscenze intellettuali, realizzati dal Consorzio, che devono essere tutelati giuridicamente;
g) emanare direttive al Consiglio Direttivo per il miglior raggiungimento degli scopi consortili;
h) deliberare lo scioglimento del Consorzio e nominare i liquidatori determinandone i poteri;
l) deliberare sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo nei casi previsti dal presente Statuto;
m) approvare i regolamenti interni del Consorzio;
n) deliberare sulle responsabilità degli Organi Consortili;
o) deliberare sulla nomina e sostituzione dei Sindaci ed il loro Presidente, del Revisore unico o della Società di revisione.
Art. 21 – Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale, ove previsto dall’Assemblea, è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Essi esercitano le loro funzioni secondo le norme di legge previste in materia di società per azioni. Il Collegio Sindacale assiste all’Assemblea e alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni consultive.
Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni 90 giorni e deliberare a maggioranza assoluta. Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.
Art. 22 – Revisione contabile
Ove previsto dall'Assemblea, il controllo contabile sul Consorzio potrà essere esercitato:
- dal Collegio Sindacale, in tal caso il Collegio Sindacale è costituito da Revisori Contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia;
- da un Revisore Contabile o da Società di revisione nel rispetto di quanto eventualmente previsto dalla legge.
TITOLO V
Il bilancio - Regolamento Interno
Art. 23 - Xxxxxxxxx - Xxxxxxxx - Regolamento
23.1. L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
23.2. Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo predisporrà la situazione patrimoniale, ai sensi dell'art. 2615 bis, del Codice Civile, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Consorziati. La situazione patrimoniale dovrà essere depositata entro due mesi, dalla chiusura dell’esercizio annuale, a norma dell’articolo 2615 bis Codice Civile.
23.3. Il bilancio dell’esercizio, predisposto secondo le norme del Codice Civile deve essere redatto per ogni anno solare, e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea che deve discuterlo ed approvarlo. Il residuo attivo risultante dal bilancio non può essere distribuito fra i Consorziati, ma deve essere destinato all' incremento del Fondo Consortile o a riserva.
Eventuali disavanzi derivanti dalla gestione del Consorzio dovranno risultare da una situazione patrimoniale
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approvata dai Consorziati.
Potranno essere utilizzate per la copertura del disavanzo della gestione riserve disponibili, iscritte nella situazione patrimoniale. Non sarà in alcun caso utilizzabile il Fondo Consortile.
Art. 24 – Regolamento Interno
Per l’esecuzione e l’attuazione del contratto consortile è predisposto dal Consiglio Direttivo un apposito Regolamento Interno che deve:
a) indicare i criteri di ripartizione tra i Consorziati, relativi agli ordini acquisiti dal Consorzio;
b) fissare la misura e i criteri delle penalità;
c) determinare le modalità di partecipazione alle attività consortili e i relativi oneri. Il Regolamento deve essere approvato dall’Assemblea.
TITOLO VI
Scioglimento e liquidazione del Consorzio
Art. 25 – Scioglimento del Consorzio
Il Consorzio si scioglie per deliberazione dell'Assemblea e per le cause previste per legge.
Art. 26 – Liquidazione del Consorzio
La liquidazione del Consorzio e del patrimonio consortile è compiuta da uno o più liquidatori nominati dall'Assemblea.
I liquidatori possono compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione e possono vendere anche in blocco i beni che costituiscono il Fondo Consortile, fare transazioni e compromessi.
Essi rappresentano il Consorzio anche in giudizio.
Compiuta la liquidazione ed estinte le passività, i liquidatori redigono un rendiconto finale e ripartiscono l'eventuale residuo attivo tra i Consorziati in proporzione alla Quota Consortile di ciascuno.
TITOLO VII
Rapporti tra il Consorzio ed i Consorziati e rapporti tra i Consorziati medesimi. Impegni dei Consorziati.
Art. 27 – Obbligazioni del Consorzio nei confronti di terzi
Nel caso il Consorzio intenda contrarre obbligazioni con terzi in nome e per conto di uno o più Consorziati, dovrà, preventivamente, ottenere l’autorizzazione scritta da parte dei singoli Consorziati interessati alle obbligazioni contraende.
Art. 28 – Riservatezza e concorrenza
I Consorziati non possono fare concorrenza al Consorzio e a tal fine la “concorrenza al Consorzio” è definita come una condotta che preveda congiuntamente:
1. che vi sia una oggettiva e dimostrata partecipazione di un Consorziato, o di un ente a lui riferibile, ad un ente che persegua lo stesso oggetto del Consorzio;
2. che avvenga il trasferimento di conoscenze prodotte dal Consorzio all’altro ente partecipato dal
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Consorziato, o da un ente a lui riferibile.
L’obbligo di non concorrenza, definito come sopra, è efficace per tutta la durata di adesione al Consorzio da parte del Consorziato e per un periodo di un anno da quello di efficacia del recesso o dell’esclusione. In caso di violazione degli obblighi di non concorrenza e riservatezza potrà essere adita l’Autorità giudiziaria.
Tra Consorzio e Consorziato potrà comunque essere pattuito specifico differente accordo scritto.
Art. 29 – Impegni e condotta dei Consorziati. Accessibilità alle informazioni realizzate dal Consorzio
Con l’adesione al Consorzio, i Consorziati si impegnano ad assumere un comportamento, in generale, attivo e partecipativo alla vita consortile in modo da favorire l’effettivo perseguimento dell’oggetto consortile.
Il Consorziato ha diritto all’accesso ed all’ottenimento di tutte le informazioni prodotte dal Consorzio riguardanti le caratteristiche e la funzionalità del servizio progettato dal Consorzio. Tale diritto decade per recesso, esclusione o per qualsiasi altro evento che determini la perdita della qualifica di Consorziato, fatta salva la facoltà del Consorziato di trattenere la documentazione acquisita durante la sua partecipazione alla vita consortile, nel rispetto delle condizioni specificate all'Art. 28 (Riservatezza e Concorrenza).
Il Consorziato ha inoltre diritto a comunicare a terzi, anche nell’esercizio della propria attività commerciale e con fini promozionali, la propria partecipazione al Consorzio e la natura dello scopo consortile perseguito. Detto diritto è riconosciuto, alle medesime condizioni, anche al Consorzio con riferimento ai propri Consorziati ed organi.
TITOLO VIII
Modifiche del contratto – Trasferimento sede legale fuori dal Comune - Proroga durata - Norme di rinvio.
Art. 30 – Modifica del contratto, trasferimento sede legale fuori dal Comune e proroga durata
Per le modifiche del presente Statuto, per il trasferimento della sede legale fuori dal Comune e per la delibera di proroga della durata l'Assemblea dei Consorziati delibera con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.
Art. 31 – Xxxxxx alle disposizioni di legge
Per quanto non disposto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia previste dal Codice Civile e dalla Legge 240/1981 in quanto applicabile.
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