VERBALE DI ACCORDO
VERBALE DI ACCORDO
In data , in Milano
▪ INTESA SANPAOLO S.p.A. (anche nella qualità di Capogruppo)
e
▪ le XX.XX.
Dircredito-FD, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL Credito e UILCA
premesso che
• i competenti Organi Statutari delle Società interessate hanno deliberato la scissione parziale delle attività riconducibili al ramo “credito al consumo” di Neos Finance S.p.A. (di seguito Neos) in favore di Intesa Sanpaolo Personal Finance S.p.A. (di seguito ISPF o Società beneficiaria), con efficacia giuridica dal 1° aprile 2013;
• Intesa Sanpaolo, nella sua qualità di Capogruppo, con lettere del 6 e del 21 febbraio 2013 – che qui si danno per integralmente trascritte –, nonché in occasione dell’incontro del 14 marzo 2013, ha pertanto provveduto, unitamente alle Società interessate, a fornire alle Organizzazioni Sindacali la comunicazione prevista dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti, avviando la relativa procedura ed evidenziando l’esistenza di tensioni occupazionali;
• in data 20 marzo è stata peraltro avviata a livello di Gruppo la procedura ai sensi degli artt.
20 e 21 del vigente CCNL, finalizzata a ricercare soluzioni per gli esuberi derivanti da specifiche operazioni di riassetto societario, ivi compresi quelli rivenienti dalla scissione parziale delle attività riconducibili al ramo “credito al consumo” di Neos in favore di ISPF (per un totale di n. 246 risorse);
INTESA SANPAOLO S.P.A. | ||
anche n.q. di Capogruppo | ||
DIRCREDITO – FD | FABI | FIBA/CISL |
FISAC/CGIL | SINFUB | UGL CREDITO |
• con l’accordo dell’11 aprile 2013, le Parti, concludendo la citata procedura del 20 marzo 2013, hanno definito modalità, tempi e strumenti per la gestione a livello di Gruppo dei 600 esuberi complessivamente individuati, concordando uno specifico percorso di verifica sullo stato di attuazione dell’accordo stesso;
• in data odierna, le Parti si sono date atto che permane la necessità da parte ISPF di una progressiva ricollocazione delle 246 risorse, eventualmente anche su attività diverse da quelle in precedenza svolte, ferme restando le soluzioni individuate con l’accordo 11 aprile 2013;
• in tale sede, le Parti si sono altresì date atto che gli strumenti utilizzabili, anche in concorso tra di loro, per la ricollocazione di tali risorse sono quelli individuati nel Protocollo Occupazione e Produttività del 19 ottobre 2012, nonché le correlate misure transitorie contenute nell’art.3 del presente accordo oltre a tutto quanto stabilito nell’accordo 11 aprile 2013;
si conviene quanto segue:
1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. a far tempo dalla data di efficacia giuridica dell’operazione - ai sensi dell’art. 2112 c.c. - il rapporto di lavoro del Personale di Xxxx interessato dall’operazione societaria di scissione parziale prosegue senza soluzione di continuità con la Società beneficiaria, con applicazione delle norme e dei trattamenti tempo per tempo vigenti presso la stessa.
In particolare:
• l’inserimento del Personale di Neos nell’organizzazione aziendale della Società beneficiaria avviene nel rispetto delle professionalità acquisite ed in ottica di valorizzazione dei contributi operativi e di conoscenza dei singoli;
• in materia di previdenza complementare, ferme restando le facoltà riconosciute dalle vigenti norme di legge, il Personale predetto mantiene l’iscrizione all’attuale regime previdenziale, alle condizioni di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro nel tempo previste per la propria posizione. La continuità di iscrizione e di maturazione della prestazione al Personale trasferito sarà pertanto garantita, anche al fine di assicurare la piena attuazione delle previsioni dell’Accordo Quadro 29 luglio 2011 e del Verbale di ricognizione del 31 luglio 2012;
• in materia di assistenza sanitaria integrativa, il Personale interessato dal trasferimento del rapporto di lavoro, se iscritto al Fondo Sanitario di Gruppo, continua ad essere destinatario della complessiva normativa applicata presso l’azienda di provenienza sulla base delle regole attuative dell’Accordo 2 ottobre 2010;
• ISPF continua ad applicare le condizioni agevolate già applicate presso Neos, comuni a tutto il Gruppo;
INTESA SANPAOLO S.P.A.
anche n.q. di Capogruppo
DIRCREDITO – FD FABI FIBA/CISL
FISAC/CGIL SINFUB UGL CREDITO
• per quanto attiene alle eventuali ferie arretrate, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle festività soppresse e ai permessi ex articolo 100, VI comma, del CCNL 19 gennaio 2012 relative al Personale interessato, ISPF subentra in tutte le posizioni di debito/credito maturate presso Neos fino alla data di efficacia giuridica dell’operazione;
• il Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale conserva anche in ISPF il contratto part time già in essere alla data di efficacia giuridica dell’operazione alle condizioni pattuite;
• nei confronti del personale proveniente da Neos sono fatte salve le peculiarità della contrattazione aziendale specificamente mantenute nell’ambito del percorso di armonizzazione svolto tra il 2007 ed il 2009;
3. per consentire la progressiva riallocazione presso Intesa Sanpaolo od altre Società del Gruppo delle risorse di ISPF che risulteranno in esubero - anche attraverso l’assegnazione a filiali che effettuano l’orario esteso ovvero ad attività “fuori sede”, come previsto all’art. 4. lettera a) del Protocollo 19 ottobre 2012, ferme restando le previsioni di cui all’accordo 11 aprile 2013 quindi in modo correlato all’andamento degli esodi in esso previsti - saranno utilizzati i seguenti strumenti:
• trattandosi di operazione rientrante tra quelle indicate all’art. 3, lettera f), comma 3° del citato Protocollo 19 ottobre 2012:
o la mobilità sarà gestita senza necessità di consenso, con la precisazione che in caso di richieste di trasferimento avanzate da parte del predetto personale che comportino una collocazione presso la Rete Commerciale, saranno consentiti scavalcamenti nelle graduatorie attualmente previste;
o si darà applicazione a quanto stabilito all’art. 2, lettera e) del citato Protocollo in materia di mobilità professionale;
• il personale potrà essere destinatario di interventi formativi di riconversione/riqualificazione e le Parti si danno fin d’ora atto che tali interventi sono strettamente funzionali al raggiungimento degli specifici obiettivi di cui all’art. 5 lett. a), punto 1) del D.M. 158/2000 e successive modifiche e integrazioni e delle ulteriori previsioni dell’accordo nazionale 8 luglio 2011, e si avvarranno, anche in concorso tra loro, dei contributi ivi previsti e dei fondi nazionali e comunitari;
• tenuto conto di quanto stabilito all’art. 2, lettere a), b) e c) del Protocollo 19 ottobre 2012, tutto il personale ISPF provvederà alla tempestiva fruizione dei residui al 31/12/2012 di ferie, ex festività e banca delle ore di competenza e le eventuali prestazioni aggiuntive/lavoro straordinario svolte nel corso del 2013 confluiranno obbligatoriamente nella “banca delle ore”;
INTESA SANPAOLO S.P.A. | ||
anche n.q. di Capogruppo DIRCREDITO – FD | FABI | FIBA/CISL |
FISAC/CGIL | SINFUB | UGL CREDITO |
4. L’attuazione di quanto definito al punto 3 che precede sarà oggetto di specifica illustrazione e verifica con le XX.XX. firmatarie del presente accordo:
• entro il 31 luglio 2013
• entro il 30 novembre 2013
• entro il 31 marzo 2014
oltre che nel corso degli incontri di verifica previsti dal punto 5 del Verbale di accordo 19 ottobre 2012.
5. Gli effetti sulle presenti intese di eventuali ulteriori misure e strumenti individuati che si rendessero necessari a conseguire comunque gli specifici obiettivi della Società, saranno oggetto di verifica nell’ambito dell’incontro già previsto entro il 15 giugno p.v. dall’Accordo 11 aprile 2013 per le conseguenti applicazioni che saranno ivi definite.
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Le Parti si danno atto che le presenti intese concludono le procedure di legge e di contratto relative all’operazione di scissione parziale delle attività riconducibili al ramo “credito al consumo” di Neos in favore di ISPF.
INTESA SANPAOLO S.P.A. | ||
anche n.q. di Capogruppo | ||
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