Contribuzione ridotta per il part-time: necessario il contratto Renzo La Costa
Contribuzione ridotta per il part-time: necessario il xxxxxxxxx Xxxxx Xx Xxxxx
In presenza di un accertato rapporto di lavoro part time, la contribuzione va versata in misura intera se non è stato sottoscritto il contratto di lavoro. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza nr. 16586 del 5.7.2017.
I fatti in causa
Materia del contendere della presente questione, è stato un contratto di xx.xx.xx. stipulato con una lavoratrice con impegno lavorativo di 12 ore settimanali. Con proprio verbale di accertamento, l’Inps riteneva di natura subordinata e a tempo pieno il rapporto in essere. In riforma della pronuncia di primo grado, accogliendo l'appello dell'Inps la corte d’appello rigettava l'opposizione promossa dal datore di lavoro avverso la cartella esattoriale con la quale l'Inps reclamava il pagamento di contributi in relazione alla posizione della lavoratrice. A fondamento della decisione la Corte territoriale sosteneva che, in assenza di prova di un rapporto part-time nascente dall'atto scritto, il rapporto si presume a tempo pieno e sono dovuti i normali contributi secondo i minimali di legge riferiti ai contratti a tempo pieno. Contro tale sentenza ricorreva il datore, sostenendo doversi applicare il decreto legislativo n. 61/2000 secondo cui in mancanza della forma scritta, richiesta ad probationem, il rapporto è valido e, salva la prova del rapporto part-time nei limiti stabiliti dalla legge, sono dovuti i contributi nei limiti del minimale orario.
Le motivazioni in sentenza
Anche con la recente sentenza 1186/2017 la suprema Corte ha avuto occasione di affermare come il tema dell'imponibile contributivo nel contratto part time privo di forma scritta prescinde, alla luce dell'orientamento risalente e consolidato, dalla questione dal ruolo attribuito dalla legge al requisito della stessa forma scritta (ai fini della validità o della prova del contratto).
Tale sentenza ha anzitutto operato la ricostruzione del quadro normativo di riferimento nei seguenti termini. L'articolo 5 D.L. 726/1984 prevedeva che il contratto di lavoro a tempo parziale dovesse stipularsi per iscritto e che in esso dovessero essere indicate le mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno; non individuava, invece, le conseguenze della violazione delle suddette prescrizioni formali, che sono state enucleate, pertanto, da consolidata giurisprudenza di questa Corte nel senso della nullità del contratto part time, quanto meno nel caso della mancata indicazione della durata oraria. La disciplina del D.L. 726/1984 è stata successivamente superata dal X.Xxx. 25 febbraio 2000, n. 61, recante attuazione della direttiva 97/ 81/CE, che all'art.8 ha espressamente disciplinato da un lato il regime della forma - prevedendo che la forma scritta è richiesta a fini di prova- e dall'altro le conseguenze della sua violazione. L'intera disciplina, dapprima integrata ed innovata dal D.Lgs. 276/2003, è stata poi abrogata dal D.Lgs. n. 81 del 2015.
La sentenza citata ha poi affrontato la questione dell'applicabilità del regime contributivo agevolato al rapporto part time privo di forma scritta alla luce della normativa del D.Lvo 61/2000. La conclusione tratta dalla sentenza - che il Collegio ha inteso tuttora mantenere ferma - è che la violazione del requisito formale (sia pure richiesto per il contratto di causa soltanto ad probationem e con le conseguenze sul rapporto di lavoro previste dall'articolo 8
D.Lvo 61/2000) sia di per sé preclusiva nel rapporto previdenziale del riconoscimento del regime contributivo agevolato.
In tal senso è utile il richiamo alla giurisprudenza formatasi nella vigenza del precedente regime generale nella materia previdenziale del part time, come disciplinato dall' art. 5, comma 5, del DL 726/1984 (che prevedeva il minimale contributivo orario invece che il minimale giornaliero); si è al riguardo affermato, con indirizzo tutt’ora consolidato, che al contratto di lavoro parziale che abbia avuto esecuzione pur essendo nullo per difetto di forma non può applicarsi la disciplina della contribuzione previdenziale prevista dal predetto articolo 5, comma 5 ma deve applicarsi il regime ordinario di contribuzione*. Tale conclusione, a partire da Xxxx. SU 12269/04, non è stata fondata sulla ritenuta nullità del contratto part time privo del requisito di forma, ma piuttosto sul rilievo che il sistema contributivo regolato dall'articolo 5 c. 5 del DL 726/1984 è applicabile solo in presenza di tutti i presupposti formali previsti dai precedenti commi. In tal senso si è evidenziato che per ragioni logico - sistematiche sarebbe privo di razionalità un eventuale sistema che imponesse ai soggetti rispettosi della legge l'osservanza del "principio minimale" - ( con l'applicazione per esigenze solidaristiche di minimali contributivi anche superiori alle retribuzioni corrisposte)- e nello stesso tempo assicurasse un trattamento privilegiato a quanti nello stipulare un contratto part - time si fossero sottratti alle prescrizioni di legge, così agevolando di fatto forme di lavoro irregolare.
Tale principio è stato applicato dalla stessa suprema Corte anche nelle fattispecie in cui il contratto a tempo parziale era stato pattuito in forma verbale validamente, giacchè in epoca successiva all'entrata in vigore del D.L. n. 726 del 1984, affermandosi che in tali casi il contratto a tempo parziale resta sì valido ma ai fini dell'ottenimento del regime contributivo ridotto è richiesto il requisito della forma scritta, con conseguente onere delle parti di riprodurre per iscritto il rapporto . Si legge in Cass. 20591/2014 sopra citata: "al di là della validità o meno di tale contratto, permane la ragione di fondo del principio giurisprudenziale sopra ricordato, che è quella di consentire l'applicazione del minimale contributivo orario solo in presenza di validi contratti part time stipulati ai sensi del cit.
D.L. n. 726 del 1984, poiché tale regime di favore in tanto si giustifica in quanto si sia in presenza d'un contratto stipulato per iscritto, che indichi le mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, affinché gli organi amministrativi di controllo - cui deve essere inviata entro trenta giorni una copia del contratto medesimo - possano effettuare le dovute verifiche. Tale ratio risulterebbe frustrata se il minimale contributivo orario si potesse applicare anche a contratti il cui contenuto, proprio perchè non risultante da atto scritto, restasse di incerta individuazione".
La suddetta ratio, in quanto indipendente dalla validità della pattuizione del part time tra le parti del contratto di lavoro, resta riferibile anche ai casi in cui la forma scritta sia richiesta soltanto ad probationem.
Dalla ricognizione sin qui compiuta è derivato il rigetto del ricorso, giacché è dimostrato da una parte che il rapporto di lavoro subordinato in oggetto non fosse stato redatto per iscritto (perchè lo scritto dava atto di un rapporto di xx.xx.xx .); e dall'altra parte che non esistessero altre idonee prove del contratto part time (tali non potendo essere i versamenti effettuati alla gestione separata, né le dichiarazioni rilasciate dalle parti in sede ispettiva).
*così anche in Cassazione civile, sez. lav., 30/09/2014, n. 20591; Cass. 11584/11; Cass. n. 52/09; Cass. n.11011/08; Cass. n. 16670/04; Cass. 17271/204; Cass. S.U. n.12269/04).
L’art. 5 del d.l. 30/10/1984, n. 726, convertito in legge 19/12/1984, n. 863, nel disciplinare per la prima volta il lavoro a tempo parziale, ha tra l’altro previsto che siffatta tipologia contrattuale debba necessariamente essere stipulata con atto scritto. Il requisito della forma scritta, in un primo tempo interpretato dal Ministero del Lavoro come mero requisito di regolarità dell’atto negoziale, è stato successivamente considerato dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale (con sentenza n. 210 del 4-11 maggio 1992) quale requisito essenziale del contratto a tempo parziale, con conseguente nullità dello stesso in carenza della citata forma scritta. Siffatto orientamento era giustificato non solo dalla chiarezza del dato letterale e dalla imperatività della norma, ma altresì da esigenze di tutela del lavoratore. La problematica è stata successivamente superata dal D.Lgs. 25/02/2000, n. 61, il quale, al fine di incentivare la tipologia contrattuale in questione, ha stabilito, limitatamente ai rapporti part-time stipulati a decorrere dall’entrata in vigore del decreto stesso, che la forma scritta non è più necessaria per la validità di tale rapporto di lavoro, limitandone la valenza ai soli fini della prova dell’effettiva instaurazione del contratto stesso (efficacia “ad probationem” e non più “ad substantiam”).
Da ultimo il dlgs 81/2015 di riordino delle tipologie contrattuali ha riaffermato all’art. 5 che “il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini della prova. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. “
Orario di lavoro:
- 1)La nullità parziale del contratto di lavoro part-time, per carenza di forma scritta circa la distribuzione dell'orario, non determina propriamente un problema di "conversione", ma essendo la stessa configurazione di un rapporto come part-time inscindibilmente con- nessa alla clausola che limita le prestazioni che ne sono oggetto a un orario inferiore al normale, la mancanza o l'invalidità di detta clausola comporta l'automatica espansione dell'orario ridotto ai livelli dell'orario normale facendo così venir meno, insieme alla sua conditio sine qua non, la stessa configurabilità già a monte del rapporto come part-time. Non è dunque questione di convertire un rapporto di lavoro part-time in rapporto full- time, ma solo di dar atto della sua già originaria natura di contratto a tempo pieno.
- 2) La mancata stipulazione per iscritto del contratto di lavoro a part – time determina, ai sensi dell'art. 1419 c. 1 c.c., la nullità parziale dello stesso, normalmente limitata pertan- to alla relativa clausola, cui consegue, ex art. 36 Cost. e 2099 x. 0 x.x., xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx valida predeterminazione della collocazione temporale dell'orario di lavoro nella giornata, un'integrazione retributiva parametrata sulla disponibilità effettivamente of- ferta dal lavoratore, eccedente le ore lavorate.
- 3) In genere, secondo la lettura della normativa costituzionalmente orientata, le disposi- zioni che prescrivono precisi adempimenti tutti volti al fine di garantire il lavoratore an- che attraverso controlli funzionalizzati ad impedire possibili abusi – induce a ritenere che il sistema contributivo previsto per il part time risulti applicabile solo in presenza di tutti quei presupposti previsti e risulti condizionato in particolare dall’osservanza dei prescrit- ti requisiti formali (cassazione Sezioni unite civili - Sentenza 5 luglio 2004, n. 12269 )
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