SCHEMA DI ACCORDO INDIVIDUALE
Comune di Cinisello Balsamo
Comune di CINISELLO BALSAMO
SCHEMA DI ACCORDO INDIVIDUALE
per il lavoro agile nella Fase transitoria ai sensi del DPCM 24 settembre 2021
ACCORDO INDIVIDUALE
Esente da imposta di bollo, ai sensi del n. 25 della Tabella allegata al D.P.R. 642/1972 e dall’imposta di registrazione ai sensi art. 10 D.P.R. 131/1986. ======
TRA
(nome e cognome), titolare di un contratto a tempo pieno/part time e indeterminato presso il Comune di Cinisello Balsamo, ove è assunto/a in qualità di
(profilo) di cat. – CCNL del personale non dirigenziale del pubblico impiego (di seguito, dipendente);
e
il COMUNE DI Cinisello Balsamo, con sede a Cinisello Balsamo, nella persona del
, per la sua qualità di (dirigente/PO) (di seguito, Comune).
PREMESSO
Che, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza prorogata fino al 31 dicembre 2021 in forza del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, articolo 1, allo scopo di incrementare la performance organizzativa del Comune e, nel contempo, agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro del dipendente, le parti intendono stipulare un accordo per lo svolgimento delle prestazioniin modalità agile nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione del presente accordo e il 31 dicembre 2021;
Che, Il lavoro agile è concesso fermo restando la durata prevalente della prestazione in presenza, salvo i casi di maggior tutela previsti dalla vigente legislazione (ad esempio dipendenti fragili per la tutela della propria salute, prescrizioni del medico del lavoro ecc.)
Visti:
• Gli articoli 14 e seguenti della L. 124/2015;
• il Capo II “Lavoro agile” della Legge 22 maggio 2017, n. 81 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, articoli 19, 20, 21 e 22;
• la circolare dell’INAIL del 2/11/2017 n.48 ad Oggetto “Lavoro agile. Legge 22 maggio 2017, n. 81, articoli 18- 23. Obbligo assicurativo e classificazione tariffaria, retribuzione imponibile, tutela assicurativa, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Istruzioni operative.”
• il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita edi lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
• il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
• La legge 8 marzo 2000, n. 53, recante “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il dirittoalla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”;
• Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
• Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.”, ed in particolare l’art. 25 sul principio di non discriminazione;Il decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66, recante “Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro”;
• L’articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante “Completamento della riforma della strutturadel bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 0000, x. 000”, xx materia di bilancio di genere;
• Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
• Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, recante “Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191”;
• l’Accordo quadro nazionale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191;
• La Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all’Accordo quadro CES, UNICE E CEEP sul lavoro a tempo determinato e in particolare la clausola 4 riguardante il principio di non discriminazione;
• La Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 sulla creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all’equilibrio tra vita privata e vita professionale;
• La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3/2017 in materia di lavoro agile emanata ai sensi del comma 3 dell'art. 14 della legge 124/2015 nonché dell'art. 18, comma 3 dell'A.S. 2233-B (ora Legge 22 maggio2017, n. 81) la quale fornisce indirizzi per l'attuazione delle predette disposizioni attraverso una fase di sperimentazione;
• Il D.M. 9 del 9 dicembre 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica che ha approvato Linee Guida sul piano organizzativo del lavoro agile (POLA)
• Il vigente CCNL del personale non dirigenziale del comparto del pubblico impiego del 21/05/2018;7
• il DM 24 settembre 2021 e le conseguenti linee guida approvate in data 8 ottobre 2021 in materia di Lavoro Agile nella Pubblica Amministrazione;
Si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 – Accettazione delle premesse e delle norme di legge e regolamentari.
Le parti concordano ed accettano le premesse come sopra esposte e richiamate.
Con il presente atto le parti concordano che l’esecuzione della prestazione lavorativa del dipendente avverrà all’esterno della sede municipale. Durante lo svolgimento della prestazione in modalità "lavoro agile" la sede di lavoro resterà, ad ogni effetto diverso da quelli regolati nel presente accordo, quella comunale sita in Cinisello Balsamo .
Fermo restando che la sede di lavoro continua ad essere il Comune di Cinisello Balsamo, durante il periodo in cui si svolgerà l’attività lavorativa oggetto della presente è stabilito che il dipendente operi presso .
L’eventuale variazione della sede operativa dovrà essere comunicata al proprio responsabile tramite comunicazione via posta elettronica prima dell’inizio della prestazione.
Art. 2 – Modalità di esecuzione della prestazione
Le modalità di esecuzione della prestazione sono definite dalle norme di legge, di contratto e dal presente accordo.
L’individuazione delle giornate lavorative durante le quali la prestazione è resa in lavoro agile avviene a fronte di programmazione settimanale, bisettimanale o mensile per
1. un giorno alla settimana
2. due giorni alla settimana
(barrare la scelta effettuata)
Gli obiettivi e/o le attività previste previsti per il periodo di svolgimento delle attività di cui al presente accordo tra quelli individuati nel PEG di cui alla delibera n. 87 del 30/04/2021 sono dettagliati nella scheda allegata.
Per i dipendenti in Part Time verticale il limite deve essere opportunamente riproporzionato in modo da garantire una prevalenza di attività in presenza nel periodo considerato.
In particolare, nelle giornate di lavoro agile, per il personale valgono le seguenti disposizioni:
a) periodo di svolgimento attività (operatività e contattabilità) : dalle ore 8.00 – alle ore 20.00. Durante tale periodo di attività il lavoratore è tenuto a garantire la operatività e la contattabilità, all’interno delle fasce più oltre specificate, attraverso strumenti di comunicazione propri o in dotazione; viene in particolare garantita una fascia obbligatoria di operatività e una fascia di contattabilità telefonica, complessivamente di durata analoga a quella delle fasce di presenza obbligatoria del proprio orario standard previsto per la presenza in servizio; a prescindere dalla collocazione lavorativa dei dipendenti, tali fasce saranno altresì cambiate qualora vengano modificate le fasce di presenza obbligatoria dell’orario standard previsto per la presenza in servizio; in specifico per gli orari standard sono previste se seguenti fasce:
operatività (dal lunedì al giovedì): dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14.00 alle ore 15,00;
operatività (il venerdì): dalle ore 10,00 alle ore 12,00;
contattabilità: il restante periodo, all’interno della fascia oraria di cui in premessa, in modo da coprire complessivamente la durata prevista del proprio orario standard;
b) periodo di disconnessione: dalle ore 20.00 – alle ore 8.00 oltre a sabato (quest’ultimo per i soli dipendenti che lavorano in presenza su 5 giorni settimanali), domenica e festivi. Durante tale fascia non è richiesta la prestazione lavorativa (operatività e contattabilità), la lettura delle email, la risposta alle telefonate e ai messaggi, l’accesso e la connessione al sistema informativo dell’Amministrazione. Il diritto alla disconnessione si applica in senso verticale e bidirezionale (verso i propri responsabili e viceversa), oltre che in senso orizzontale, cioè anche tra colleghi.
Per motivate esigenze lavorative o produttive, il dirigente o la Posizione Organizzativa possono procedere a modifiche della programmazione, da comunicarsi con preavviso di almeno un giorno.
Per esigenze personali, il Lavoratore può richiedere al dirigente/PO una variazione del calendario programmato, fermo restando i vincoli di cui al comma 2;
L’Amministrazione si riserva di richiamare in sede il Lavoratore al sopraggiungere di esigenze organizzativee/o produttive urgenti ed impreviste.
Nelle giornate di lavoro agile non è previsto il rientro in sede di lavoro neanche in modo parziale.
Art. 4 – Obblighi del dipendente
Al fine di consentire un proficuo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, il Comune può fornire la dotazione necessaria.
Qualora il Comune non fornisca in tutto o in parte la strumentazione necessaria, il dipendente mette a disposizione, per tutta la durata necessaria, gli strumenti utili.
In tal senso risulta sufficiente la dotazione di un personal computer Windows 10 con telecamera, di un telefono e di una strumentazione necessaria per la connessione internet e sarà necessario a cura del lavoratore istallare sul proprio PC un software fornito dal Comune che garantisce la connessione sicura ai server dell’Ente.
Il dipendente è comunque obbligato ad utilizzare il software che gli è stato fornito e ad applicare le misure minime di sicurezza informatica (software aggiornato con antivirus installato). Inoltre il dipendente dichiara fin da subito di essere disponibile all’installazione di specifici software dedicati necessari allo svolgimento del lavoro in modalità agile;
Il dipendente è tenuto infine a prestare la sua attività con diligenza, ad assicurare assoluta riservatezza sul lavoro affidatogli e su tutte le informazioni contenute nella banca dati e ad attenersi alle istruzioni ricevute dal Responsabiledi servizio relativamente all’esecuzione del lavoro;
Non è prevista, inoltre, nessuna forma di rimborso spese e copertura dei costi della rete internet, del telefono e degli eventuali investimenti e/o delle spese di energia e di mantenimento in efficienza dell'ambiente di lavoro sostenuti dal dipendente in smart working.
Il dipendente si impegna ad attivare la deviazione dal proprio telefono fisso d’ufficio al proprio telefono cellulare/smartphone al fine di garantire operatività e contattabilità di cui all’art 2.
Art. 5 – Sicurezza sul lavoro -
Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali, e durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nei limiti previsti dalla normativa INAIL vigente, quando la scelta del luogo della
prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.
L’Amministrazione provvederà a denunciare telematicamente gli infortuni eventualmente occorsi durante le giornate di lavoro da remoto, previa comunicazione e trasmissione del certificato medico, o del suo identificativo, da parte dello/a smartworker.
Art. 6 – Tutela dei dati personali
Ad integrazione delle istruzioni standard in materia di tutela e protezione del dato personale, considerato che anche losvolgimento della mansione lavorativa in forma di lavoro agile comporta il trattamento di dati personali di terzi, al fine dipermettere lo svolgimento dell’attività in sicurezza, anche nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e D.lgs. 196/2003 il dipendente per lo svolgimento della propria attività in forma agile, si impegna a:
• accertarsi che nella zona di lavoro non siano presenti nelle immediate vicinanze altre persone (figli, parenti,ecc.);
• prima di allontanarsi dalla postazione di lavoro, anche per pochi minuti, a disconnettere il profilo (la sessione dilavoro) e riporre i documenti cartacei al sicuro;
• assicurarsi che il profilo utente, sul PC utilizzato abbia attiva la password del Sistema Operativo;
• assicurarsi che il profilo sul PC utilizzato abbia attivo lo screen sever con ripristino protetto da password;
• accertarsi che non ci siano profili con privilegi amministrativi di accesso sul PC in uso non protetti da password;
• al termine dell’attività di lavoro disconnettere la sessione di lavoro sul PC utilizzato, quindi riporre i documenti cartacei contenenti dati personali in un luogo sicuro (es: cartella/cassetto con chiusura).
Art. 7 – Durata
Il presente accordo ha durata fino al 31/12/2021
Rimane inteso che il presente accordo si intenderà risolto in caso di impossibilità di connessione telematica, in caso di modifica del profilo professionale o del servizio di assegnazione o qualora non siano rispettati gli obblighi di cui al precedente articolo 4.
Inoltre l’attività di lavoro agile può essere risolta o modificata per quanto attiene il numero di giornate da parte del Dirigente/Posizione Organizzativa con un preavviso di tre giorni.
Art. 8 – Ulteriori disposizioni
Lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità lavoro agile o smart working non determina alcun mutamento deltrattamento fondamentale in godimento;
Fatte salve specifiche norme di legge e di contratto:
• Il buono pasto è dovuto esclusivamente nelle giornate in cui la fascia obbligatoria di operatività e contattabilità preveda un periodo antimeridiano seguito da un periodo pomeridiano in modo analogo all’attività in presenza secondo quanto previsto dal vigente CCNL di comparto;
• Non sono configurabili permessi, fatta salva la necessità di assentarsi nel periodo di operatività e contattabilità, parimenti non è applicabile l’istituto della turnazione nonché le indennità, se previste, legate alle condizioni di lavoro correlate a prestazioni da rendersi necessariamente in presenza o a prestazioni rischiose, disagiate o pregiudizievoli definite dalla contrattazione, qualora la modalità agile faccia venir meno tali condizioni;
• La prestazione lavorativa in modalità agile non può dar luogo a lavoro straordinario.
Per quanto non disciplinato dal presente accorso si rinvia alle norme di legge, di contratto e regolamentari.
Nello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità lavoro agile il comportamento del dipendente dovrà essere sempre improntato a principi di correttezza e buona fede e la prestazione dovrà essere svolta sulla base di quanto previsto dai CCNL vigenti e di quanto indicato nel Codice disciplinare e di comportamento dell’Amministrazione.
Le parti si danno atto che, secondo la loro gravità e nel rispetto della disciplina legale e contrattuale vigente, le condotte connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, così come individuate nel codice disciplinare.
ALLEGATO A ALL’ACCORDO INDIVIDUALE - ELENCO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI AL DIPENDENTE DA REALIZZARE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO IN MODALITÀ AGILE.
Gli obiettivi sono quelli individuati nel PEG / Piano delle Performance in relazione allo sviluppo temporale per gli stessi previsto e relativo al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile.
In caso di svolgimento dell’attività anche in presenza, rimangono confermati tali obiettivi, le cui valutazioni finali riguarderanno sia l’attività in presenza che a distanza.
Attività previste nel periodo : Sintetica Descrizione:
Fasi per la realizzazione:
Luogo, data
Il datore di lavoro (firma)
Il lavoratore (firma)