LE NUOVE PRESTAZIONI OCCASIONALI: IL LIBRETTO FAMIGLIA E IL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE
LE NUOVE PRESTAZIONI OCCASIONALI: IL LIBRETTO FAMIGLIA E IL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE
Milano, 14 Dicembre 2017
Normativa: D.L. n. 25/17 ”Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti”,
- 3 soli articoli che il 17 marzo 2017 hanno abrogato i voucher (chiamati anche buoni lavoro)
- In calce alla norma il legislatore dà in ogni caso la possibilità di utilizzare, fino al 31 dicembre 2017, i voucher che vengono acquistati entro il 31 marzo 2017.
- Ma il D.Lgs n. 81/2015, correttivo del Jobs Act, aveva da poco introdotto la tracciabilità dei voucher: l’obbligo di comunicare alla sede dell’Ispettorato del Lavoro competente per territorio, 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, l’orario di inizio e di fine della prestazione, il luogo in cui questa veniva prestata, il c.f. del prestatore
Numero di voucher venduti | |
2008 | 535.985 |
2009 | 2.747.497 |
2010 | 9.648.310 |
2011 | 15.286.467 |
2012 | 23.021.588 |
2013 | 38.539.563 |
2014 | 68.332.398 |
2015 | 108.111.376 |
2016 | 134.065.536 |
1) il dato sulla vendita dal 2008, anno di inizio della sperimentazione dei voucher, al 2016, è aumentato del 250%,
2) allo stesso tempo, in questo lasso di tempo, non c’è mai stato, da parte del legislatore, un intervento volto a monitorare un fenomeno che stata avanzando senza regole e che sempre di più eludeva la legge.
• La repentina abrogazione dei voucher ha avuto lo scopo di porre fine ad un meccanismo diventato un vero e proprio caso di abuso del diritto.
1) IL LIBRETTO FAMIGLIA (LF)
2) IL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE (CPO)
• Si tratta di due tipologie ben distinte di prestazioni, a cui si riferiscono due diverse categorie di datori di lavoro.
1) IL LIBRETTO FAMIGLIA (LF): si tratta di prestazioni a cui possono fare ricorso solo le persone fisiche (non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa).
L’utilizzatore può remunerare esclusivamente le prestazioni occasioni rese in suo favore per:
• a) lavori domestici: es. giardinaggio, pulizia, manutenzione;
• b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
• c) insegnamento privato supplementare.
Il “Libretto Famiglia” è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10,00 euro, per prestazioni di durata non superiore ad un’ora.
• Il valore nominale di 10 euro è così suddiviso:
• - € 8,00 per il compenso a favore del prestatore;
• - € 1,65 per la contribuzione ivs alla Gestione separata INPS;
• - € 0,25 per il premio assicurativo INAIL;
• - € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore.
2) IL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE (CPO)
• Possono fare ricorso a questo tipo di prestazioni (saltuarie e di ridotta entità): gli imprenditori, i professionisti e i lavoratori autonomi.
LIMITI: è vietato il ricorso a questo tipo di prestazione:
• per le aziende dell’edilizia;
• nell’ambito degli appalti;
• se il lavoratore occasionale ha in essere o ha intrattenuto, da meno di 6 mesi, con l’utilizzatore un rapporto di lavoro (subordinato o collaborazione Xxxxxxxxxx e continuativa);
• limite dimensionale: vi possono fare ricorso solo le aziende che hanno in forza fino a 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Non rientrano nel computo gli apprendisti; i part-time sono computati in base all’orario di lavoro svolto rapportato al tempo pieno; i lavoratori a chiamata sono conteggiati in base all’orario di lavoro effettivamente svolto.
MISURA DEL COMPENSO (per CPO): € 9,00 per ogni ora di prestazione lavorativa MA l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore a € 36,00 che equivalgono a 4 ore di lavoro.
Anche in questo caso, sono interamente a carico dell’utilizzatore, la contribuzione alla Gestione Separata del 33% (2,97 euro) il premio Inail nella misura del 3,5% del compenso (0, 32 euro).
• Il costo orario pertanto è di € 12,29.
Si aggiunge poi l’1% da versare come oneri diversi di gestione.
FASE N. 1: REGISTRAZIONE PIATTAFORMA INPS
• Per l’accesso alle prestazioni, UTILIZZATORI e PRESTATORI, sono tenuti a registrarsi in un’apposita piattaforma gestita dall’Inps, sito: xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
• Tale registrazione potrà avvenire in proprio o tramite i soggetti abilitati (Consulenti del Lavoro, Commercialisti e Avvocati).
1) Gli UTILIZZATORI: dovranno scegliere se accedere al LIBRETTO FAMIGLIA o al CONTRATTO PER PRESTAZIONI OCCASIONALI e indicare tutti le informazioni necessarie ad identificare la gestione del rapporto di lavoro.
• Per CPO: partita iva, indirizzo sede legale, recapiti..
• Per LF: indirizzo domicilio e residenza..
2) l PRESTATORI, invece, devono indicare i dati anagrafici, i recapiti personali e l’iban sul quale poi l’Inps provvederà ad erogare il compenso entro il 15 del mese successivo allo svolgimento della prestazione.
In mancanza di Iban, l’Inps provvederà ad erogare il compenso mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli Uffici delle Poste Italiane Spa.
FASE N. 2: INVIO DELLE COMUNICAZIONI
LIBRETTO FAMIGLIA al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, l’utilizzatore tramite piattaforma telematica Inps è tenuto a comunicare:
• - i dati identificati del prestatore,
• -il luogo di svolgimento della prestazione,
• -il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione,
• -durata della prestazione,
• -ambito di svolgimento della prestazione.
FASE N. 2: INVIO DELLE COMUNICAZIONI
PRESTAZIONE OCCASIONALE l’utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma Inps:
• -i dati anagrafici ed identificativi del prestatore,
• - la misura del compenso pattuita;
• - il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
• - la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;
• - il settore di impiego del prestatore;
• - altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.
La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero, con l’indicazione giornaliera delle prestazioni.
• Il prestatore riceve contestuale notifica tramite SMS o posta elettronica.
REVOCA: nel caso in cui la prestazione non abbia luogo, l’utilizzatore è tenuto a comunicare sempre attraverso piattaforma Inps, la revoca della dichiarazione inviata entro 3 giorni successivi a quello programmato per lo svolgimento della prestazione lavorativa. In mancanza, la prestazione viene considerata resa.
GESTIONE DEI PAGAMENTI
Al fine di ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionale, è necessario che l’utilizzatore abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico, attraverso il pagamento della propria provvista destinata a finanziare l’erogazione dei compensi al prestatore.
La provvista viene alimentata con il versamento delle somme tramite F24. Tuttavia sono necessari almeno 7 giorni bancabili perché giungano nella disponibilità dell’utilizzatore. Tali giorni sono determinati dall’Agenzia delle Entrate e banche.
Questa modalità operativa non crea difficoltà per le prestazioni di lavoro occasionali prevedibili con giorni di anticipo, ma pare in contrasto con la ratio della norma volta a gestire prestazioni che risentono di occasionalità e di urgenza.
Per i versamenti deve essere utilizzato il Modello F24 Elementi identificativi (ELIDE), in cui devono essere indicati i dati dell’utilizzatore e due distinte causali di pagamento:
• 1) LIFA per il Libretto Famiglia: ogni versamento è di € 10,00 (o multipli di 10);
• 2) CLOC per il contratto di prestazione occasionale: la misura del versamento è individuata dalle parti ma il versamento minimo è di € 36,00.
Nella sezione «CONTRIBUENTE» si dovrà indicare il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento;
Nella sezione «ERARIO ED ALTRO» si dovranno indicare:
-nel campo ‘tipo’, la lettera ‘I’ (Inps),
-nel campo ‘elementi identetificativi’, nessun valore,
-nel campo ‘anno di riferimento’, l’anno in cui si effettua il pagamento formato ‘AAAA’
• E’ esclusa la possibilità di compensazione dei crediti
LIMITI DI REDDITO
• E’ possibile ricorrere a prestazioni occasionali nei limiti annui di seguito indicati:
• 1. Ciascun lavoratore occasionale potrà percepire compensi fino a Euro 5.000,00 con riferimento alla totalità delle prestazioni effettuate nell’anno con tutti gli utilizzatori;
• 2. Ciascun utilizzatore (sia nell’ambito della famiglia che nell’esercizio di una attività imprenditoriale o libero professionale) potrà corrispondere compensi fino a Euro 5.000,00 con riferimento alla totalità dei lavoratori occasionali;
• 3. Ciascun lavoratore occasione non potrà effettuare prestazioni per lo stesso utilizzatore per importi superiori a E. 2.500,00.
REGIME SANZIONATORIO
• In caso di superamento da parte dell’utilizzatore dei limiti di reddito evidenziati o per prestazioni eccedenti le 280 ore nell’arco dell’anno civile con il singolo prestatore, il relativo rapporto si trasforma in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.
• In mancanza della comunicazione preventiva, è prevista una sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 2.500,00 per ogni prestazione lavorativa giornaliera in cui risulti accertata la violazione.
L’Inps, con messaggio n. 4752 del 28 novembre 2017, ricorda che i voucher acquistati prima dell’abrogazione della vecchia disciplina, devono essere utilizzati per prestazioni che si svolgeranno entro il 31 dicembre 2017.
In caso di mancato utilizzo, può essere richiesto il rimborso entro il 31 marzo 2018 mediante modello SC52.