TITOLO I
STATUTO DELLA CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI TERAMO
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - COSTITUZIONE DELLA CASSA EDILE.
E’ costituita, a decorrere dal 7 febbraio 1962 , la “Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza della Provincia di Teramo”.
Art. 2 - SEDE FUNZIONI e DURATA.
La Cassa Edile ha sede in Teramo.
La Cassa Edile è lo strumento per l’attuazione, in Provincia di Teramo, con riguardo alle materie indicate nel presente Statuto, dei contratti ed accordi collettivi stipulati tra l’A.N.C.E., l’INTERSIND e le Federazioni Nazionali dei lavoratori (FE.NEA.L. - U. I.L., F.I.L.C.A.
- C.I.S.L. e F.I.L.L.E.A. - CG.I.L.), che costituiscono la Federazione Lavoratori delle Costruzioni, nonché tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori della circoscrizione di Teramo ad esse Associazioni e Federazioni rispettivamente aderenti. Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni nazionali e territoriali predette al di fuori della contrattazione collettiva di cui al comma precedente non determinano effetti nei confronti della Cassa Edile.
La durata della Cassa è indeterminata nel tempo.
Art. 3 - DOMICILIO LEGALE E FORO COMPETENTE.
Per quanto riguarda i servizi e le assistenze facenti capo alla Cassa Edile tutti gli operai ad essa iscritti ed i rispettivi datori di lavoro eleggono domicilio legale presso la sede della Cassa medesima.
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all’attività della Cassa è competente il Foro di Teramo.
Art. 4 - COMPITI.
La Cassa Edile provvede a:
a) gestire a favore dei propri iscritti i contributi e le somme ad essa attribuite con accordi e contratti collettivi delle Organizzazioni sindacali di categoria di cui all’art.2;
b) gestire gli accantonamenti previsti dalla contrattazione collettiva di settore;
c) erogare prestazioni di previdenza e di assistenza a favore degli iscritti;
d) svolgere ogni altro compito ad essa congiuntamente affidato dalle Associazioni nazionali di cui all’art.2 o ad essa demandato congiuntamente dalle Organizzazioni
territoriali della circoscrizione di Teramo di cui allo stesso art.2.
Art. 5 - PRESTAZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA.
Le prestazioni della Cassa Edile sono stabilite dai contratti ed accordi collettivi stipulati dalle Associazioni Nazionali di cui all’art.2 del presente Statuto nonché dai contratti ed accordi locali stipulati per le materie o le parti non disciplinate dai contratti od accordi collettivi nazionali suddetti dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della circoscrizione di Teramo aderenti alle richiamate Associazioni nazionali.
Le prestazioni demandate ai contratti ed accordi collettivi locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente, nei limiti delle disponibilità dell’esercizio accertate dal Comitato di Gestione.
La Cassa Edile dà automatica ed integrale applicazione alle regolamentazioni per le prestazioni, nazionali e territoriali, stipulate fra le Organizzazioni di cui ai commi precedenti.
Art.6 - ISCRITTI.
Sono iscritti alla Cassa Edile agli effetti del presente Statuto i datori di lavoro ed i lavoratori i cui rapporti sono regolati da contratti ed accordi collettivi stipulati dalle Organizzazioni di cui all’art.2 o da altre Organizzazioni che si siano sottoposte alla medesima disciplina o che vi abbiano successivamente aderito, previo assenso in ogni caso da parte delle organizzazioni di cui all’art.2.
Art.7 - RAPPORTO DI ISCRIZIONE.
Il rapporto d’iscrizione presso la Cassa Edile ha inizio il giorno in cui il lavoratore presta servizio nella circoscrizione di Teramo, salvo il caso di trasferta, alle dipendenze di uno dei datori di lavoro indicati nell’art.6 del presente Statuto.
Il rapporto cessa per i seguenti motivi:
a) passaggio dell’iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro esercente un’attività diversa da quella edile ed affine;
b) espatrio dell’iscritto;
c) cessazione definitiva dell’attività di lavoro da parte dell’iscritto ai sensi di legge.
TITOLO II
CONTRIBUTI E PRESTAZIONI
Art.8 - VERSAMENTI ALLA CASSA EDILE.
I contributi e gli altri importi da versare alla Cassa Edile sono definiti dai contratti e dagli accordi collettivi stipulati dalle Associazioni nazionali di cui all’art.2 e, nell’ambito di questi, dai contratti ed accordi collettivi sottoscritti tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della circoscrizione di Teramo aderenti alle predette Associazioni nazionali.
I termini e le condizioni di versamento sono altresì stabilite dai contratti ed accordi collettivi di cui al comma precedente fermo restando che gli obblighi contributivi dei datori di lavoro e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile sono inscindibili tra loro.
Il Comitato di Gestione della Cassa stabilisce le ulteriori modalità di pagamento che si rendessero necessarie.
Dall’esatto e puntuale versamento delle somme di cui sopra è responsabile il datore di lavoro, il quale, per la parte facente capo ai lavoratori dipendenti, provvede mediante trattenuta sulle retribuzioni di ogni singolo periodo di paga.
Nei confronti dei datori di lavoro inadempienti il Comitato di gestione potrà adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni nel rispetto della legge e dei contratti collettivi. Art. 9 - GESTIONI ED ASSISTENZE.
La gestione delle somme della Cassa Edile o comunque amministrate dalla stessa nonché l’erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori iscritti sono effettuate in base a modalità e condizioni da stabilirsi dal Comitato di Gestione con apposito Regolamento, fermo in ogni caso il principio che possono fruire delle prestazioni e delle assistenze della Cassa Edile soltanto i lavoratori iscritti relativamente ai quali risultino effettuati i versamenti di cui al precedente art.8, salvo le eccezioni eventualmente previste dai contratti ed accordi collettivi di cui allo stesso art.8.
TITOLO III
ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO
Art.10 - ORGANI DELLA CASSA EDILE.
Sono Organi della Cassa Edile:
- il comitato di Presidenza;
- il Comitato di Gestione;
- il Consiglio Generale;
- il Collegio Sindacale.
Art.11 - COMITATO DI PRESIDENZA.
Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente.
Uno fra i membri nominati dall’Associazione territoriale dei datori di lavoro aderente all’A.N.C.E. assumerà la funzione di Presidente, su designazione dell’Associazione territoriale medesima.
Uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vice Presidente.
Spetta al Comitato di Presidenza di sovrintendere all’applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato di gestione.
Qualsiasi atto concernente il prelievo, l’erogazione e il movimento dei fondi della Cassa Edile deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.
Il Presidente presiede il Comitato di gestione e il Consiglio generale, ha la firma sociale e rappresenta legalmente la Cassa di fronte ai terzi e in giudizio.
Art.12 - COMITATO DI GESTIONE.
a) Composizione.
Il Comitato di Gestione è costituito da 12 componenti nominati:
-- n. 6 dall’ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI di Teramo e Provincia, aderente all’A.N.C.E.;
-- n. 6 dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori della stessa Provincia, aderenti alle Federazioni nazionali di cui all’art.2, in misura paritetica fra loro.
In caso di necessità i rappresentanti nel Comitato di Gestione sono nominati dalla Associazione o dalle Federazioni nazionali rispettive.
b) Attribuzioni del Comitato di Gestione.
Il Comitato di Gestione provvede all’amministrazione ed alla gestione della Cassa, compiendo gli atti necessari allo scopo. Spetta in particolare al Comitato di Gestione di:
-- deliberare ed approvare i Regolamenti della Cassa;
-- predisporre il piano previsionale delle entrate e delle uscite - in attuazione dei contratti ed accordi collettivi stipulati dalle Organizzazioni nazionali e territoriali di cui all’art.2., relativi ai contributi ed alle prestazioni - nonché il bilancio consuntivo.
-- contrarre e concedere mutui, accordare pegni ed ipoteche e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni di ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari o nel G.L. del debito pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità, anche per la rinuncia di ipoteche legali, transigere e compromettere in arbitri od amichevoli compositori, muovere e sostenere liti e recederne; - appellare ed accettare i giuramenti; nominare procuratori speciali ed eleggere domicili, acquistare, vendere e costruire immobili;
--.promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziali che ritiene convenienti per il buon finanziamento della Cassa;
-- assumere e licenziare il personale della Cassa e regolare il trattamento economico in conformità alla legge e tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria edile;
-- deliberare in ordine ad eventuali richieste di anticipazione o di prestiti avanzate dal personale dipendente.
c) Convocazioni.
Il Comitato di Gestione si riunisce ordinariamente una volta al trimestre e, in via straordinaria, ogni qualvolta sia richiesto da almeno 3 membri del Comitato o dal Presidente i dal Vice Presidente della Cassa o dal Presidente del Collegio Sindacale. La convocazione del Comitato è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.
In caso di eccezionale urgenza il termine per la convocazione può essere ridotto a 48 ore. Gli avvisi devono indicare il luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare. Il Direttore della Cassa assiste alle riunioni con voto consultivo e ne è il Segretario.
d) Deliberazioni.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Comitato di Gestione.
Ciascun componente ha diritto ad un voto.
Art.13 - CONSIGLIO GENERALE.
a) Composizione.
Il Consiglio Generale è costituito da:
a) 12 componenti il Comitato di Gestione;
b) 3 componenti nominati dall’ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI di Teramo e Provincia aderente all’A.N.C.E.;
c) 3 componenti nominati dalle organizzazioni territoriali dei lavoratori rappresentate nel Comitato di Gestione.
Due dei posti di cui alle lettere b) e c) possono essere ricoperti da rappresentanti nominati dalle Organizzazioni diverse da quelle indicate nell’art.12 alle condizioni e con modalità previste dai contratti ed accordi collettivi stipulati tra le Associazioni e le Federazioni nazionali di cui all’art.2.
b) Attribuzioni del Consiglio Generale.
Spetta al Consiglio Generale di:
-- esaminare e valutare il piano previsionale delle entrate e delle uscite;
-- approvare il bilancio consuntivo della Cassa Edile;
-- decidere gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, datori di lavoro o lavoratori, in materia di contributi e prestazioni.
c) Convocazioni.
Il Consiglio Generale si riunisce, ordinariamente almeno una volta al semestre e, in via straordinaria, ogni qualvolta sia richiesto da almeno 5 componenti il Consiglio stesso o dal Presidente o dal Vice Presidente della Cassa o dal Presidente del Collegio Sindacale.
La convocazione del Consiglio Generale è fatto mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione.
Gli avvisi devono indicare il luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare. Il Direttore della Cassa assiste alle riunioni con voto consultivo e ne è il Segretario.
d) Deliberazioni.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti il Consiglio Generale.
Ciascun componente ha diritto ad un voto.
Art.14 - PRESIDENTE.
Il Presidente della Cassa Edile ha, a tutti gli effetti , la rappresentanza legale della Cassa nei confronti dei terzi ed in giudizio.
Egli ha inoltre titolo a costituirsi civilmente per i reati commessi a danno della Cassa. Spetta al Presidente di convocare e presiedere il Comitato di Gestione ed il Consiglio Generale, alle cui riunioni, in accordo con il Vice Presidente, ha facoltà di invitare rappresentanti e funzionari delle Organizzazioni territoriali di cui all’art.2.
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente delega per iscritto, di volta in volta, ad
altro componente il Comitato di Gestione, fra quelli nominati dall’ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI di Teramo e Provincia, tutte o parte delle sue funzioni con pienezza di poteri.
Art.15 - VICE PRESIDENTE.
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni e svolge le altre attribuzioni espressamente previste nel presente Statuto.
In caso di assenza o di impedimento, il Vice Presidente delega per iscritto, di volta in volta, ad altro componente il Comitato di Gestione, fra quelli nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori di cui all’art.12, lettera a) , tutte o parte delle sue funzioni con pienezza di poteri.
Art.16 - DURATA DELLE CARICHE - GRATUITA’.
Tutte le cariche hanno durata triennale.
Il triennio decorre dal giorno successivo a quello di approvazione del bilancio consuntivo da parte del Consiglio Generale, ai sensi dell’art.13, lettera b) e scade il giorno in cui, nel terzo anno successivo, il Consiglio Generale approva il bilancio consuntivo dell’anno precedente.
E’ però fatta facoltà alle Associazioni ed alle Organizzazioni cui spettano le nomine ai sensi del presente Statuto, di provvedere, anche prima dello scadere del triennio, alla sostituzione delle persone da esse rispettivamente designate a ricoprire cariche.
Le persone nominate in sostituzione di quelle eventualmente cessanti per qualunque causa prima dello scadere del triennio, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimaste le persone che hanno sostituito.
Le persone designate a ricoprire cariche sono rieleggibili. Tutte le cariche sono gratuite.
Peraltro, al Presidente della Cassa, al Vice Presidente e agli altri componenti il Comitato di Gestione ed il Consiglio Generale, anche in relazione a specifici compiti che venissero loro affidati, possono essere corrisposte somme a titolo di indennizzo e/o di rimborso spese; l’entità di tali somme è stabilita dal Comitato di Gestione.
Art.17 - COLLEGIO SINDACALE.
a) Composizione.
Il Collegio Sindacale è composto di 3 membri, di cui 2 - uno per ciascuna delle parti - designati rispettivamente dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali di cui all’art.2. Il terzo membro che presiede il Collegio, è scelto di comune accordo dalle predette Organizzazioni territoriali.
In mancanza di accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale.
Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al primo comma designano inoltre 2 Sindaci supplenti - uno in rappresentanza dei datori di lavoro e l’altro in rappresentanza dei lavoratori - destinati a sostituire i Sindaci effettivi eventualmente impediti per cause di forza maggiore.
b) Durata.
I Sindaci, sia effettivi che supplenti, durano in carica per il triennio di cui al secondo comma dell’art.16 e possono essere riconfermati.
c) Compensi.
Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Comitato di Gestione in sede di predisposizione del piano previsionale delle entrate e delle uscite.
I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt.2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.
Essi devono riferire al Comitato di Gestione ed al Consiglio Generale le eventuali irregolarità riscontrate durante l’esercizio delle loro mansioni.
Il Collegio Sindacale esamina i bilanci consuntivi della Cassa relativi alle varie gestioni ad essa affidate ai sensi dello art.4 per controllare la corrispondenza con i registri contabili. Esso si riunisce ordinariamente una volta al bimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio Sindacale lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.
La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura. I Sindaci partecipano alle riunioni del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale senza voto deliberativo.
Art.18 - PERSONALE DELLA CASSA.
Gli Uffici della Cassa sono retti da un Direttore nominato dal Comitato di Gestione. Titolo di studi richiesto per ricoprire l’incarico di Direttore è il diploma di laurea in scienze giuridiche o economiche. Il Trattamento economico e normativo del Direttore è regolato dal CCNL per i dirigenti di aziende industriali. In caso di parità dei voti per la nomina del Direttore, sarà provveduto a bandire apposito concorso.
Il Direttore provvede ad organizzare l’attività dell’Ente in base alle direttive di massima ricevute dagli organi statutari, decidendo autonomamente le modalità attuative delle stesse; organizza tutti i servizi della Cassa e vigila sul loro funzionamento; cura lo studio e la soluzione dei vari problemi connessi all’attività della Cassa.
Il Direttore è preposto al disbrigo degli affari generali della Cassa, risponde della
contabilità e provvede alla elaborazione dei dati necessari per la predisposizione dei Bilanci della Cassa.
Il Direttore dirige il personale della Cassa e sovrintende all’attività da esso svolta; esprime parere consultivo con riguardo all’assunzione ed al licenziamento dei dipendenti, controllando tutte le manifestazioni dei relativi rapporti di lavoro.
Il Direttore partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Generale e del Comitato di Gestione e ne è il Segretario.
L’assunzione del personale dipendente della Cassa è fatta dal Comitato di Gestione udito il parere del Direttore.
Il trattamento disciplinare, economico ed assicurativo del personale alle dipendenze della Cassa sarà determinato anche da apposito Regolamento da approvarsi dal Comitato di Gestione, tenuti presenti i Contratti ed Accordi Collettivi di lavoro vigenti per la categoria edile in conformità alle leggi che regolano la materia.
Art. 19 - PATRIMONIO SOCIALE.
Il patrimonio della Cassa è costituito:
a) da beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo entrano in proprietà della Cassa;
b) dagli avanzi di esercizio e dalle somme destinate a formare riserve ordinarie o straordinarie o speciali accantonamenti;
c) dalle somme che per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio della Cassa.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Ente.
I capitali amministrati dalla Cassa Edile possono essere impiegati in valori mobiliari in regime di risparmio amministrato, per il tramite di istituti di credito, società di intermediazione mobiliare ed altri soggetti appositamente autorizzati, ed in regime di risparmio gestito, sotto forma di fondi comuni di investimento e gestioni patrimoniali, nonché in beni immobili destinati a funzioni sociali, nell’interesse dei lavoratori iscritti. Art.20 - RENDITE.
Le rendite della Cassa sono costituite:
a) dall’ammontare dei contributi ad essa spettanti ai sensi dell’art.4 lettera a);
b) dagli interessi attivi sui contributi anzidetti; sul Fondo per ferie, gratifica natalizia e festività e su altri eventuali Fondi di cui la Cassa ha l’amministrazione, esclusi in ogni caso, i Fondi che essa gestisce ai sensi dell’art.4 lettera d;
c) dagli eventuali residui attivi dei Fondi anzidetti esclusi sempre quelli di cui all’art.4 lettera d), dopo scaduti termini entro i quali i relativi importi possono essere richiesti dai datori di lavoro o dai lavoratori aventi diritto;
d) dalle maggiorazioni contributive per ritardati versamenti da parte dei datori di lavoro delle somme di cui all’art.8 e dalle sanzioni amministrative eventualmente irrogate dal Comitato di Gestione nei casi di inadempienza;
e) dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità, ogni qualvolta le somme stesse non siano espressamente destinate al patrimonio della Cassa;
f) dalle somme che per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, entrano nelle disponibilità gestionali della Cassa.
Art.21 - PRELEVAMENTI E SPESE.
Per far fronte alle spese di amministrazione la Cassa si vale delle entrate di cui all’articolo precedente.
Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, devono essere giustificati dalla relativa documentazione, vistata dal Direttore e firmata dal Presidente e dal Vice Presidente o da chi li sostituisce.
Qualsiasi prelievo, pagamento o movimento di fondi, per qualsiasi titolo o causale, deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente o di chi li sostituisce.
Le persone chiamate a sostituire il Presidente o il Vice Presidente perché assenti od impediti devono essere munite, agli effetti del presente articolo, di speciale delega scritta. Art.22 - PIANO PREVISIONALE.
Entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno il Consiglio Generale provvede all’esame ed alla valutazione del piano previsionale relativo al successivo esercizio finanziario, piano previsionale che il Comitato di Gestione predisporrà almeno un mese prima del giorno fissato per l’adunanza.
Art.23 - ESERCIZI FINANZIARI E BILANCI
Gli Esercizi finanziari della Cassa hanno inizio il 1° ottobre e terminano il 30 settembre. Alla fine di ogni esercizio, e comunque non oltre il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio Generale provvede all’approvazione dei bilanci consuntivi riguardanti le singole gestioni della Cassa.
Detti bilanci dovranno essere depositati presso la Sede della Cassa, accompagnati da una relazione della presidenza, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
Il Collegio Sindacale esaminerà i bilanci medesimi a norma di legge e depositerà presso la sede della Cassa la propria relazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza medesima.
I bilanci consuntivi devono rispecchiare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e dello stato patrimoniale.
Art.24 - SCIOGLIMENTO DELLA CASSA EDILE.
La messa in liquidazione della Cassa Edile è disposta con accordo sottoscritto tra le Organizzazioni territoriali su conforme decisione congiunta delle Associazioni nazionali di cui all’art.2.
Dovrà operarsi la messa in liquidazione qualora la Cassa cessi da ogni attività o quando venga a perdere, per qualsiasi titolo o causa, la propria autonomia finanziaria e funzionale.
In entrambe le ipotesi le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all’art.2 provvederanno alla nomina di n. 1 liquidatore.
In difetto, la nomina del liquidatore sarà richiesta al Presidente del Tribunale di Teramo. Le anzidette Organizzazioni determineranno, all’atto della messa in liquidazione della Cassa, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificheranno l’operato.
Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o fini di pubblica utilità, indicata dalle menzionate Organizzazioni, sentito l’organo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n 662.
In caso di disaccordo, la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Teramo, tenuti presenti i suddetti scopi e sentito il parere delle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori che hanno costituito la Cassa.
Art.25 - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO.
Qualunque modifica al presente Statuto deve essere approvata dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all’art. 2.
Art.26 - NORMA DI RINVIO.
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge e dei contratti ed accordi collettivi in vigore, stipulati dalle Associazioni nazionali o dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all’art.2.