CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
IPOTESI DI
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
EX LETTORI DI MADRELINGUA STRANIERA
COLLABORATORI ESPERTI LINGUISTICI
sottoscritta il 25 giugno 2012
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Il rapporto di lavoro degli ex Xxxxxxx di madrelingua e Collaboratori esperti linguistici, a più di 30 anni dall’entrata in vigore del DPR 382/1980, che ha istituito la figura dei lettori di lingua straniera, e a più di 15 dall’emanazione della legge 236/1995, che ha sostituito tale figura con quella del collaboratore ed esperto linguistico, soffre di una cronica carenza di regolamentazione, sia a li- vello legislativo sia contrattuale, che ne rende oltremodo critica la gestione.
Inoltre, le rivendicazioni che hanno contrassegnato il rapporto di lavoro delle suddette figu- re con le Università, si sono troppo spesso risolte in via giudiziale. La categoria degli ex lettori e collaboratori ed esperti linguistici, ha infatti promosso numerosi ricorsi alla Corte di Giustizia Eu- ropea (e minaccia periodicamente di inoltrare altre denunce di infrazione), per ottenere il ricono- scimento dei diritti quesiti anche e soprattutto in termini di retribuzione e mansioni, nonché nume- rosi ricorsi davanti al Giudice del lavoro, che hanno sortito risultati diversi nelle diverse sedi.
L’attuale situazione degli ex Lettori-CEL nel nostro Ateneo, dove il contenzioso si è quasi del tutto definito già da diversi anni, può riassumersi come di seguito sinteticamente riportato:
− Il rapporto di lavoro del personale in servizio quale ex Xxxxxxx-Xxxxxxx e collaboratore linguisti- co è indubbiamente ricompreso tra quelli c.d. contrattualizzati, in quanto il predetto personale è destinatario del CCNL del comparto università (vedi art. 4 della legge 236/1995). Difatti a tale personale si sono sempre applicati gli istituti previsti dai Contratti collettivi di lavoro nazionali vi- genti nel tempo, ove compatibili con la particolarissima tipologia di prestazione lavorativa.
− Le mansioni del predetto personale sono desumibili, in relazione ai singoli casi, dal combinato disposto di quanto stabilito con il primo dei contratti stipulati con l'Università degli studi di Pa- lermo, da quanto statuito dal Giudice in caso di sentenza, dalla legge n. 236/1995 e dalla previsio- ne dell'art. 51 del CCNL del comparto Università sottoscritto il 5 settembre 1996 (per altro non espressamente riportata nel vigente CCNL di comparto). Le mansioni dei Lettori/CEL, come me- glio descritte con rettorale n°55180 dell’11 dicembre 2003 e nelle successive deliberazioni assunte nel tempo dagli Organi di governo dell’Ateneo, consistono sostanzialmente in attività di collabo- razione alla didattica e, ovviamente, non di docenza. Sono mansioni eminentemente di supporto in relazione alle esigenze di apprendimento delle lingue straniere, sotto la supervisione dei Respon- sabili della formazione linguistica, che ne stabiliscono i compiti e la programmazione dell'orario e ai quali è affidata la verifica dello svolgimento degli stessi.
Da rilevare che l’ipotesi di CCI non è stata sottoscritta dalla FLC-CGIL anche e soprattutto per la mancata disciplina delle mansioni, materia che la Delegazione di parte pubblica non ha inteso in- cludere nell’ipotesi di CCI in esame, in quanto non demandata alla contrattazione di secondo livel- lo.
− L’orario di lavoro degli ex Xxxxxxx / CEL comporta, nella generalità dei casi, un impegno annuo non inferiore a 500 ore. Difatti, sia l'art. 11 del CCNL 5 settembre. 1996 del comparto Università, sia l'art. l della legge n. 63/2004, definiscono il trattamento retributivo in relazione all'impegno di 500 ore annue.
− Il trattamento economico - in esito al vasto contenzioso istauratosi sia in sede nazionale che eu- ropea e, da ultimo, in esecuzione del disposto della legge n. 63/2004, tutti gli ex letto- ri/collaboratori esperti linguistici in servizio hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al tratta- mento economico pari a quello spettante ai ricercatori universitari a tempo definito, con classi e scatti di anzianità (tranne uno per il quale il G.O. ha sancito il diritto a percepire una retribuzione equiparata a quella del professore associato a tempo definito). Conseguentemente, essendo la struttura retributiva e di progressione economica dei Lettori/CEL equiparata a quella dei Ricerca- tori universitari, il predetto personale non accede al trattamento economico accessorio previsto per il personale tecnico-amministrativo dell’Università degli studi di Palermo dalla vigente disciplina contrattuale di comparto e integrativa (v. art. 5 CCI). Per tale motivo per i Xxxxxxx/CEL non vie- ne costituito uno specifico fondo per il trattamento economico accessorio e, conseguentemen- te, non viene redatta la prescritta relazione tecnico-finanziaria.
Va poi evidenziato che, in applicazione dell’art. 4 comma 1, della legge 236/1995, con de- libera del Senato Accademico del 9 luglio 2002 è stato istituito presso l’Università degli studi di Palermo il Centro Linguistico di Ateneo (CLA), presso il quale sono stati di recente assegnati tutti gli ex Lettori/CEL. Con delibera del Senato Accademico del 1° marzo 2011 e del Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 2011 è stato poi approvato il Regolamento del CLA che, tra l’altro, individua gli Organi e le relative competenze, e con delibera del Senato Accademico del 5 aprile 2011 sono state definite le direttive per l’utilizzo degli ex Lettori/CEL nei corsi di studio.
Le anzidette deliberazioni sono state quindi assunte dalla Delegazione di parte pubblica quale atto di indirizzo degli Organi di governo per la predisposizione dell’ipotesi di CCI all’esame, la cui sottoscrizione, per le motivazioni sopra esposte, ha comportato un lungo e complesso nego- ziato con la Delegazione di parte sindacale, che si è fatta, ovviamente, portatrice degli interessi di
una categoria di personale che da sempre cerca di affermare un ruolo più simile a quello della do- cenza che a quello del personale del comparto.
Va infine posto in evidenza che, qualora certificato dal Collegio dei Revisori dei conti, l’accordo costituirebbe il primo contratto integrativo stipulato all’Università degli studi di Palermo per gli ex Lettori di madrelingua/CEL. Conseguentemente sono facilmente intuibili i vantaggi offer- ti dalla disponibilità di uno strumento regolatorio del rapporto di lavoro di un contingente di perso- nale altamente qualificato che offre servizi di particolare rilevanza per una vasta utenza.
Esame dell’articolato dell’ipotesi di CCI
ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA
Vengono individuati i destinatari del CCI, la decorrenza dello stesso – correlata all’esperimento delle procedure di cui all’art. 40-bis del D.Lgs. n°165 del 30 marzo 2001
– e viene stabilito che il CCI rimane in vigore fino alla stipula del successivo.
ART. 2 – NORME DI GARANZIA PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ES- SENZIALI
Le norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali di cui al Contratto collettivo naziona- le per il personale del comparto Università del 22 marzo 1996, si applica anche ai destina- tari del CCI.
ART. 3 – ORARIO DI LAVORO
L’orario di lavoro del personale di cui all’art. 1, comma 1, del CCI, è fissato in misura pa- ri a 500 ore annue effettive e comprende tutte le attività svolte nell’ambito dei compiti af- fidati dal Presidente del CLA.
Il rilevamento dell’impegno orario avviene, come per il rimanente personale destinatario del vigente CCNL di comparto, con sistemi automatizzati; la verifica delle presenze e/o assenze, nonché la verifica dell'orario di lavoro individuale effettivamente svolto, è affi- data al Responsabile della gestione amministrativa della medesima struttura. Il singolo dipendente è personalmente responsabile delle registrazioni a mezzo badge.
ART. 4 – ASSENZE PER MALATTIA
Quanto previsto dalla legge e dal vigente CCNL in materia di assenze per malattia trova applicazione anche per i Lettori/CEl.
ART. 5 – TRATTAMENTO ECONOMICO
Gli ex Lettori di madrelingua e i Cel attualmente in servizio, godono del trattamento eco- nomico equiparato a quello dei Ricercatori universitari confermati a tempo definito di pa- ri anzianità, rapportato all’impegno di 500 ore annue, fatti salvi i trattamenti economici di miglior favore. Tale equiparazione è disposta ai soli fini economici.
La progressione economica del predetto personale è disciplinata dalle norme nel tempo vigenti per i Ricercatori universitari, tenuto conto di quanto in merito previsto dall’art. 8
della legge 30 dicembre 2010 n°240 e in relazione a quanto previsto dall’art. 6, comma 2, del CCI.
Conseguentemente i Lettori di madrelingua / CEL non accedono al trattamento economi- co accessorio previsto dalla vigente disciplina contrattuale di comparto e integrativa per il personale tecnico-amministrativo dell’Università degli studi di Palermo.
Il trattamento economico accessorio dei CEL che potranno essere eventualmente assunti successivamente alla stipula definitiva del CCI in esame, sarà definito in apposita se- quenza contrattuale.
ART. 6 – VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
La verifica dell'attività svolta dai Lettori, prevista dall’art. 4 della legge n.236/95, verrà svolta annualmente dal Presidente del CLA, coadiuvato dal Comitato Tecnico scientifico e dal Coordinatore delle attività didattiche, in base a criteri che verranno fissati dai sud- detti organi del CLA, con riferimento ai principi desunti dal sistema adottato dall’Ateneo per la valutazione della performance individuale.
ART. 7 – ATTIVITÁ DI STUDIO E FORMAZIONE
Viene sancito il diritto/dovere dei Lettori/CEL di aggiornare la propria professionalità, anche attraverso l'accesso al materiale bibliografico, didattico e alle reti telematiche. Il predetto personale potrà altresì partecipare, al di fuori del regime orario di cui all’art. 3, a convegni, seminari e congressi inerenti la propria disciplina, nonché ad altre forme di studio e aggiornamento, anche al di fuori dell'Ateneo.
ART. 8 – DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITA’
Ai Lettori/CEL, in considerazione della particolarità della prestazione lavorativa, viene applicata la disciplina prevista in materia per i dipendenti della PA con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quel- la a tempo pieno.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, al predetto personale è altresì consentito l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività istituzionali dell’Ateneo, previa comunicazione, necessaria per verificare la sussistenza dei predetti requisiti.
Al predetto personale è consentita la partecipazione ad attività per prestazioni per conto di terzi, secondo le modalità di cui al vigente “Regolamento di Ateneo per le prestazioni conto terzi” emanato con D.R. n. 3930 del 1° dicembre 2011.
Ove la vigente normativa lo consenta, eventuali altri incarichi, conferiti dall’amministrazione, possono essere svolti dai Lettori/CEL al di fuori dell’orario di lavo- ro di cui al precedente art. 3.
ART. 9 – NORME TRANSITORIE E FINALI
Tra le norme transitorie viene introdotta una deroga, atta a consentire la messa a punto degli strumenti necessari per la rilevazione automatizzata delle presenze in relazione al nuovo assetto organizzativo-logistico del Centro linguistico di Ateneo, che prevede una graduale introduzione del predetto sistema di rilevazione automatizzata delle presenze, che dovrà in ogni caso entrare a regime a partire dal 1° gennaio 2013.
Per quanto non espressamente previsto dal CCI, si rinvia poi alle norme di legge e ai CC.CC.NN.L. di comparto vigenti nel tempo.
Palermo 25 giugno 2012
Il Responsabile relazioni sindacali
x.xx Xxxxxx Xxxxxxxx
Il Direttore Amministrativo
x.xx Xxxxxxx Xxxxxxx