Articolo 1
STATUTO DEL “CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA”
Articolo 1
Costituzione – sede – durata – Consorziati Promotori
1. E’ costituito, ai sensi degli articoli 112 e 115 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del Paesaggio” (di seguito “Codice”) ed in attuazione e per il perseguimento delle finalità previste dall’Accordo stipulato il giorno 30 luglio 2008, un Consorzio pubblico di Valorizzazione Culturale denominato
“CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA”
con sede in Monza all’interno del complesso di Villa Reale e Parco, presso Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx 0.
2. Il Consorzio è costituito per una durata di anni 20, salvo proroga conseguente alla modifica dell’Accordo di cui sopra o anticipato scioglimento deliberato volontariamente dai Consorziati, ovvero conseguente alla cessazione dell’affidamento dei beni che i Consorziati Promotori hanno dato in gestione al Consorzio in sede di atto costitutivo o successivamente.
3. Sono Consorziati Promotori il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Lombardia, il Comune di Milano, il Comune di Monza.
Possono partecipare al Consorzio quali Consorziati, secondo quanto previsto dal presente statuto e dalle disposizioni legislative tempo per tempo vigenti, altri enti, pubblici e privati, senza scopo di lucro, che, aderendo alle finalità del Consorzio, affidano in gestione o conferiscono patrimoni mobiliari ed immobiliari.
4. In sede di atto costitutivo, o successivamente con specifici atti convenzionati, i Consorziati Promotori individuano i beni da ciascuno di essi affidati in gestione al Consorzio e stabiliscono le modalità esecutive dell’affidamento stesso.
I Consorziati Promotori, in sede di atto costitutivo o successivamente, determinano altresì l’attribuzione delle risorse necessarie alla costituzione del Fondo Consortile, nonché di quelle destinate al Fondo di Gestione per lo svolgimento delle attività del medesimo.
5. Il Consorzio concorda con i Consorziati Promotori le modalità per l'eventuale utilizzazione del personale, in servizio presso le predette istituzioni ritenuto necessario, previo assenso del personale medesimo, con particolare attenzione a quello che attualmente è occupato presso il Settore Parco e Villa Reale.
6. Al Consorzio si applica la legislazione vigente in materia di consorzi cui partecipano
le Amministrazioni pubbliche.
Articolo 2 Finalità e attività
1. II "Consorzio Villa Reale e Parco di Monza", quale ente consortile pubblico, ai sensi dell'art. 115, comma 2, secondo periodo, del Codice, non può svolgere alcuna attività imprenditoriale (art. 112, comma 9, Codice) e non distribuisce utili.
2. II Consorzio, mediante la gestione unitaria del Parco e della Villa Reale di Monza e nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio ad esso affidato, persegue le seguenti finalità, anche ricorrendo allo strumento della concessione ove applicabile:
a) garantire la conservazione, il recupero e la valorizzazione del complesso monumentale ed ambientale della Villa Reale di Monza, del Parco Reale e relative pertinenze, e di tutti i beni mobili ed immobili in esso insistenti, inclusi i giardini annessi e l’impianto arboreo, garantendone la fruizione pubblica e sviluppandone i valori culturali, ambientali, architettonici e paesaggistici;
b) valorizzare il potenziale di relazioni del complesso monumentale con il contesto territoriale, secondo obiettivi di sviluppo sostenibile e promozione dell’attrattività, a partire dal Parco e in particolare dal suo patrimonio monumentale, naturalistico e paesaggistico, sviluppando sinergie con gli Enti Consorziati per la valorizzazione del patrimonio culturale di cui essi hanno disponibilità;
c) concorrere allo sviluppo della ricerca scientifica e delle competenze imprenditoriali, universitarie, professionali e di comprovato valore tecnico- scientifico per la salvaguardia e la fruizione pubblica del patrimonio culturale, valorizzando le eccellenze presenti in Lombardia, anche mediante azioni sinergiche con enti pubblici e privati in ambito nazionale ed internazionale;
d) promuovere ed ospitare attività culturali in partenariato con enti pubblici e privati operanti in Italia e all’estero, valorizzando il contributo di soggetti di particolare qualificazione attivi in Lombardia;
e) svolgere attività di alta rappresentanza istituzionale degli Enti Consorziati, con particolare riferimento anche agli eventi legati a Expo 2015;
f) realizzare musei, mostre ed altre manifestazioni ed iniziative a carattere culturale, nonché convegni, corsi, seminari ed altre attività a carattere formativo o divulgativo;
g) promuovere ed ospitare rassegne di spettacoli, concerti, ed altre attività culturali, nonché manifestazioni di intrattenimento e sportive, in forme ed in tempi compatibili con la salvaguardia dei beni in oggetto;
h) progettare, promuovere e realizzare percorsi turistici e itinerari di visita regionali (con particolare riferimento alle Ville di delizia della Brianza) e interregionali, che assicurino al complesso di cui al presente articolo un ruolo baricentrico nella costruzione di un circuito turistico culturale territorialmente ampio e garantiscano le opportune integrazioni con le altre residenze reali e principesche d’Italia e d’Europa, oltre che con i principali musei stranieri;
i) realizzare strumenti innovativi di conoscenza e di documentazione e di educazione al patrimonio culturale, naturalistico ed ambientale, storico- monumentale, idonei a consentire ai visitatori di seguire, anche contestualmente al loro svolgimento, le attività di restauro sia del patrimonio architettonico e paesaggistico che storico-artistico;
j) promuovere ed organizzare attività formative, stipulando apposite convenzioni con le Università, e le scuole di ogni ordine e grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione, anche per l’elaborazione e l’attuazione di progetti formativi e di aggiornamento e dei connessi percorsi didattici, e per la predisposizione di materiali e sussidi, anche a carattere divulgativo, tenendo conto, a termini dell’impegno di cui al n. 39 dell’Agenda 21 della Cultura, delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di soggetti con disabilità; promuovere, con la collaborazione di scuole, istituti e centri professionali, attività finalizzate alla formazione e qualificazione del personale direttamente o indirettamente coinvolto nelle attività del Consorzio;
k) promuovere, in collaborazione con le autorità territorialmente competenti, l’adeguamento delle infrastrutture di collegamento del complesso di cui all’art. 1 al fine della sua fruizione e dei collegamenti generali, con particolare attenzione all’uso del trasporto pubblico e su ferro ferma restando la sopraordinazione delle esigenze di conservazione e tutela dei siti stessi rispetto all’eventuale ampliamento della rete infrastrutturale.
3. A tal fine, il Consorzio svolge i seguenti compiti:
a) predisposizione del piano strategico di sviluppo culturale del complesso della Villa Reale di Monza, del Parco e relative pertinenze - come individuato nella planimetria costituente l’Allegato A dell’accordo richiamato all’art. 1 - finalizzato alla gestione e valorizzazione culturale di detto complesso;
b) promozione del turismo culturale in ambito locale, con particolare riferimento al patrimonio storico, culturale, di architettura e paesaggio della Brianza;
c) reperimento delle risorse necessarie per l’attuazione del piano di cui alla lettera a), nonché predisposizione degli strumenti di direzione, organizzazione e logistica funzionali all’esecuzione degli interventi stessi, individuazione di progetti e di tecnici adeguatamente preparati allo scopo di studiare, recuperare, riqualificare, tutelare e valorizzare tutte le componenti naturalistiche e ambientali;
d) sostegno economico e supporto agli interventi di ricognizione, regolazione, conservazione programmata e recupero dei beni architettonici, storico-artistici, archeologici, paesaggistici e ambientali del sito, effettuati con le modalità stabilite dal Codice;
e) definizione delle linee di gestione e di manutenzione del Parco di Monza, secondo modalità coordinate con il processo di valorizzazione della Villa.
4. Al Consorzio compete altresì, in via esemplificativa ma non esaustiva:
a) progettare, realizzare e gestire i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico di cui all'art. 117 del Codice, nel rispetto e con le modalità stabilite dalla legislazione in materia di gestione dei beni culturali, e comunque compatibili con il complesso Parco – Villa Reale;
b) progettare, realizzare e gestire strutture e servizi di pubblica utilità per le finalità di valorizzazione dei beni affidati in gestione;
c) valorizzare beni di proprietà privata previo consenso degli interessati ed ai sensi della normativa vigente;
d) organizzare, nell’ambito dell’oggetto dell’accordo richiamato all’art. 1, mostre, eventi culturali e convegni, spettacoli e manifestazioni, nonché studi, ricerche, iniziative, attività didattiche o divulgative, anche in collaborazione con enti ed istituzioni nazionali e internazionali, e realizzare tutte le iniziative idonee a ricercare e a favorire contatti e collaborazioni con gli operatori del settore e con gli organismi nazionali e internazionali;
e) istituire premi e borse di studio;
f) promuovere la raccolta di fondi ed il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla propria attività istituzionale;
g) realizzare direttamente o partecipare a progetti sostenuti da fondi europei, nazionali, regionali e locali.
5. Il Consorzio compie inoltre tutte le altre attività utili o necessarie per la valorizzazione dei beni affidati, quali:
a) assunzione, di personale e conferimento di incarichi e di consulenze;
b) accensione di mutui o finanziamenti passivi, concedendo eventuali garanzie reali o personali;
c) organizzazione di eventi culturali su richiesta di singoli Consorziati, i quali dovranno remunerare l'attività del Consorzio con modalità di volta in volta da concordarsi;
d) stipula di ogni opportuno atto, convenzione o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
e) amministrazione e gestione dei beni di cui sia proprietario, locatore, comodatario o comunque posseduti;
f) assunzione, direttamente o indirettamente, della gestione e della promozione di altre realtà/strutture ricreative ed espositive connesse direttamente o indirettamente alla gestione dei beni di cui al complesso di Villa Reale e Parco di Monza;
g) gestione, diretta o indiretta, di tutte le attività di valorizzazione del patrimonio ritenute necessarie, ai sensi dell’art. 115, comma1, del Codice;
h) attuazione della gestione indiretta tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti, così come previsto dall’art. 115, comma 3, del Codice;
i) manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio vegetativo, del reticolo irriguo dei percorsi, asfaltati e sterrati, del Parco e dei Giardini.
Articolo 3 Fondo Consortile
1. Il Fondo Consortile, conferito a titolo di fondo di dotazione per tutta la durata di cui all’art. 1 comma 2 è costituito:
a) dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo al Consorzio, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
b) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
c) dalla parte di rendita non utilizzata, espressamente destinata a incrementare il patrimonio;
d) da contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
e) da tutti gli ulteriori beni pertinenti con le funzioni del Consorzio, ovvero utili o funzionali al perseguimento di dette finalità.
2. II Consorzio può ricevere, in sede di atto costitutivo o successivamente contribuzioni, elargizioni, sovvenzioni ed ausili economici in genere da parte dei Consorziati Promotori e da altri soggetti pubblici o privati, espressamente destinati ad incremento del fondo consortile.
Articolo 4 Fondo di Gestione
1. Salvo quanto previsto nell’atto di costituzione, il Fondo di Gestione del Consorzio è costituito:
a) dai canoni derivanti dalla gestione indiretta;
b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività del Consorzio medesimo, inclusi i corrispettivi derivanti dai rapporti negoziali in essere;
c) da eventuali contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e/o privati;
d) dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Consorziati Promotori e dai Consorziati;
e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
f) da tutte le altre entrate non espressamente destinate ad incremento del Fondo Consortile.
2. Le rendite e le risorse del Consorzio saranno impiegate per il funzionamento del Consorzio medesimo e per la realizzazione delle sue finalità.
Articolo 5 Organi
1. Sono organi del Consorzio:
- l’Assemblea dei Consorziati;
- il Presidente;
- il Consiglio di Gestione;
- il Collegio dei Revisori del Conti.
Articolo 6 Consorziati
1. Possono ottenere la qualifica di Consorziati, nominati tali dall’Assemblea dei Consorziati ai sensi dell’art. 8 del presente statuto, gli altri enti e istituti pubblici interessati, nonché enti pubblici e privati, senza scopo di lucro che, condividendo le finalità del Consorzio, contribuiscono alla vita del medesimo e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, ovvero in beni o servizi, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dall’Assemblea dei Consorziati.
2. Non possono ottenere la qualifica di Consorziati tutti quei soggetti che risultano direttamente e indirettamente titolari di rapporti di sub-concessione o di appalto col Consorzio.
3. Con la qualifica di Consorziato, si acquisisce il diritto a partecipare alla predisposizione ovvero all’adeguamento periodico del piano strategico di sviluppo culturale di cui all’art. 2 comma 3 e ad avere rappresentanti negli organi preposti all’amministrazione del Consorzio
4. I Consorziati potranno, altresì, destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell’ambito delle attività del Consorzio.
5. La qualifica di Consorziato dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente conferito.
Articolo 7 Esclusione e recesso
1. L’Assemblea dei Consorziati decide, a maggioranza dei voti dei Consorziati presenti e con almeno tre quarti dei voti favorevoli dei Consorziati Promotori, l’esclusione dei Consorziati, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto:
2. L’esclusione ha luogo, altresì, anche per i seguenti motivi:
- scioglimento;
- apertura di procedure di liquidazione.
3. I Consorziati Promotori ed i Consorziati possono, in ogni momento, recedere dal Consorzio, qualora non abbiano assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato, ovvero per giusta causa, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
4. Nel primo caso, la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
5. In caso di recesso di uno dei Consorziati Promotori, lo stesso tornerà nella piena disponibilità della propria quota dei beni, mentre perderà ogni diritto sulle somme versate e sugli altri eventuali beni conferiti al Consorzio in proprietà. Dalla data di recesso, il Consorziato Promotore subentrerà pro quota nella riscossione di canoni e nelle spese di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria che dovranno essere definite congiuntamente con il Consorzio.
6. In caso di recesso da parte di uno degli altri Consorziati, il medesimo perderà ogni diritto sulle somme versate, sui beni eventualmente conferiti in proprietà e sull’amministrazione dei beni.
Articolo 8 Assemblea dei Consorziati
1. L’Assemblea dei Consorziati, composta dagli Enti Consorziati (i quali vi partecipano in persona del rispettivo legale rappresentante o suo delegato), è organo di indirizzo e controllo del Consorzio.
2. L’Assemblea dei Consorziati, con le maggioranze specificate all’art 9, provvede, in particolare a:
a) approvare il piano strategico di sviluppo culturale e di valorizzazione, nonché i programmi annuali e pluriennali, nell’ambito delle finalità e delle attività di cui all’art. 2 del presente statuto;
b) approvare il bilancio di previsione annuale e triennale ed il piano triennale degli investimenti;
c) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio di Gestione;
d) deliberare eventuali modifiche statutarie;
e) deliberare lo scioglimento del Consorzio e la destinazione del patrimonio;
f) procedere alla nomina dei componenti del Consiglio di Gestione, ai sensi dell’articolo 10;
g) deliberare in ordine all’ammissione dei nuovi Consorziati, adeguando eventualmente il numero dei membri del Consiglio di Gestione;
h) deliberare in ordine alla partecipazione ad enti pubblici e privati senza scopo di lucro;
i) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti.
3. L’Assemblea dei Consorziati è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei a comprovarne l’avvenuta ricezione, inoltrati almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. In caso di inerzia del Presidente, la convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza da questa.
5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente.
6. Delle riunioni dell’Assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l’Assemblea medesima e dal segretario, scelto su proposta del Presidente fra i segretari degli enti consorziati.
7. Alle riunioni dell’Assemblea potrà partecipare il Direttore Generale, senza diritto di voto.
Articolo 9 Attribuzione di voto e Quorum
1. L’Assemblea dei Consorziati è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l’intervento della totalità dei Consorziati Promotori e di almeno la metà degli altri Consorziati.
2. In seconda convocazione l’Assemblea sarà regolarmente costituita con l’intervento di almeno la metà dei Consorziati Promotori.
3. Le deliberazioni relative ai punti c), f), g) e j) dell’art. 8, comma 2 sono prese a maggioranza di voti dei Consorziati presenti e con almeno la metà dei voti favorevoli dei Consorziati Promotori. Per tutte le altre deliberazioni indicate all’art. 8, è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti dei Consorziati presenti con almeno tre quarti dei voti favorevoli dei Consorziati Promotori.
4. Nel caso di impossibilità ad intervenire all’Assemblea, ciascun membro può delegare altro membro, nei limiti e nelle forme stabilite dall’Assemblea medesima.
Articolo 10 Consiglio di Gestione
1. Il Consiglio di Gestione è composto da un massimo di n. 7 membri, individuati come segue:
- n. 1 membro designato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- n. 1 membro designato dal Presidente della Giunta Regionale;
- il Sindaco pro tempore del Comune di Monza, in qualità di Presidente del Consorzio, ai sensi dell’articolo 11 del presente statuto;
- n. 1 membro designato dal Comune di Milano;
- n. 1 membro designato dai Consorziati, nominati tali ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del presente statuto;
- n. 2 membri designati da Enti pubblici Consorziati, connessi all’ambito territoriale della Provincia di Monza e Brianza.
2. Assume la Presidenza del Consiglio di Gestione il Presidente del Consorzio.
3. I membri del Consiglio di Gestione restano in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.
4. Il membro del Consiglio di Gestione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri
restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla cooptazione di altro/i consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Gestione.
5. Il Consiglio di Gestione provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell’ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dall’Assemblea dei Consorziati.
6. In particolare, il Consiglio di Gestione provvede a:
a) proporre il nominativo di nuovi Consorziati;
b) predisporre il piano strategico di sviluppo culturale, nonché i programmi annuali e pluriennali delle attività da presentare all’approvazione dell’Assemblea dei Consorziati e da trasmettere ai competenti organi ministeriali preposti alla tutela, ai sensi dell’articolo 116 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio;
c) deliberare, ove opportuno, il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consorzio, il Regolamento inerente le competenze del Direttore Generale, nonché l’eventuale Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato scientifico;
d) deliberare in ordine all’accettazione di risorse non destinate ad incremento patrimoniale;
e) deliberare il bilancio di previsione annuale e triennale, il piano triennale degli investimenti e il bilancio di esercizio, da presentare all’Assemblea dei Consorziati per l’approvazione;
f) determinare compiti, natura, durata e compenso dell’incarico del Direttore Generale, nominato ai sensi dell’art. 14 del presente statuto, nel rispetto delle norme vigenti in materia;
g) definire i criteri di organizzazione del Consorzio e dei livelli di inquadramento del personale dipendente, nonché pianificare, sulla base del bilancio di previsione e dei programmi annuale e pluriennale di attività, la dotazione organica e le assunzioni del personale dipendente;
h) accettare lasciti, donazioni e finanziamenti;
i) accendere mutui passivi;
j) concedere garanzie personali o reali;
k) proporre la partecipazione ad enti pubblici e privati senza scopo di lucro.
7. Il Consiglio di Gestione può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.
8. Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei a comprovarne l’avvenuta ricezione, inoltrati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.
9. Le adunanze del Consiglio di Gestione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.
10. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
11. I membri del Consiglio di Gestione, compreso il Presidente, hanno diritto al solo rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.
Articolo 11 Presidente del Consorzio
1. La Presidenza del Consorzio è attribuita di diritto al Sindaco pro tempore del Comune di Monza.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’ente di fronte a terzi, presiede il Consiglio di Gestione e l’Assemblea dei Consorziati, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
3. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative del Consorzio.
4. A tal fine, egli può nominare, d’intesa con gli altri Consorziati Promotori, un Comitato Scientifico.
Articolo 12 Comitato Scientifico
1. Il Comitato Scientifico è composto da tre membri, scelti e nominati, tra persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nelle materie di interesse del Consorzio, con particolare riferimento alle competenze specifiche nel campo della tutela e conservazione dei Beni Culturali e Paessagistici. Il Presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso tra i suoi membri.
2. Il Comitato Scientifico svolge attività di consulenza nei confronti del Direttore generale nella attuazione dei programmi del Consorzio. In particolare, può formulare pareri e proposte in merito alla organizzazione delle attività di valorizzazione definite nel piano strategico di sviluppo culturale.
3. L’incarico può cessare in ogni tempo per dimissioni, incompatibilità o revoca.
4. I membri del Comitato Scientifico restano in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.
Articolo 13
Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da uno a t re membri, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, individuati attraverso avviso pubblico.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e l’osservanza dei principi di cui all’art. 2426 c.c., le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. In particolare, esercita le funzioni indicate negli artt. 2403, 2404, 2405 e 2407 c.c., in quanto compatibili.
3. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni del Consorzio o su determinati affari.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti informa immediatamente i Consorziati Promotori nonché gli organi del Consorzio di tutti gli atti o fatti di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione, ovvero violazione di norme che disciplinano l’attività del Consorzio.
5. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni dell’Assemblea dei Consorziati e del Consiglio di Gestione.
6. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.
Articolo 14 Direttore Generale
1. Il Direttore Generale è nominato dal Presidente del Consorzio, su designazione del Presidente di Regione Lombardia, d’intesa con gli altri Consorziati Promotori, nel rispetto di tutte le norme di legge e contrattuali che disciplinano il pubblico impiego, fra persone di riconosciuta professionalità nei vari settori della gestione dei beni culturali ed ambientali, che abbiano ricoperto presso enti pubblici o privati, in Italia o all’estero, incarichi manageriali di livello adeguato.
2. La deliberazione di nomina dovrà far constare l’esistenza dei requisiti richiesti.
3. Il Direttore Generale può stipulare atti e contratti ed assumere impegni di spesa nei limiti massimi definiti con apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di Gestione; ha funzioni di proposta ed impulso, e di esecuzione rispetto alle delibere del Consiglio di Gestione; nel rispetto del piano strategico, delle esigenze della tutela, del bilancio di esercizio e dei programmi annuale e pluriennale di attività approvati, esercita, con potere di firma, le funzioni di gestione operativa del Consorzio, non riservate dal presente atto all’Assemblea dei Consorziati o al Consiglio di Gestione.
4. Il Direttore Generale dirige il personale ed è responsabile dell’organizzazione, attribuendone responsabilità e compiti.
5. Il Direttore informa costantemente il Presidente della propria attività e dei risultati del proprio operato.
Articolo 15 Esercizio finanziario
1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, il Direttore redige il bilancio d’esercizio e la relazione sulla gestione, illustrando, in apposita sezione, gli obiettivi perseguiti dal Consorzio e gli interventi realizzati; nella redazione di tali documenti il Direttore si attiene alle regole di ordinata contabilità nonché a quanto previsto dal codice civile in materia di redazione di bilancio.
3. Il Consiglio di Gestione può deliberare di sottoporre il bilancio di esercizio alla certificazione da parte di società abilitata ai sensi di legge.
4. Entro il 30 novembre di ogni anno il Direttore redige il documento programmatico annuale e pluriennale di attività e la relativa previsione di bilancio.
5. Tutti i documenti di cui al presente articolo, previa delibera del Consiglio di Gestione, sono sottoposti all’approvazione dell'Assemblea dei Consorziati ai sensi del presente statuto; in particolare, l’Assemblea dei Consorziati approva entro il 30 giugno successivo il bilancio dell’esercizio decorso, predisposto dal Consiglio di Gestione.
6. Il piano strategico di sviluppo culturale, nonché i programmi annuali e pluriennali di attività, la relativa previsione di bilancio ed il bilancio di esercizio devono essere trasmessi ai Consorziati entro trenta giorni dalla relativa delibera di approvazione dell’Assemblea dei Consorziati, unitamente alla relazione sull’andamento della gestione ed alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
7. E’ vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita del Consorzio, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Articolo 16 Vigilanza
1. Ciascun Consorziato promotore esercita la vigilanza, per quanto di rispettiva competenza, sull’attività del Consorzio ai sensi di legge e verifica il raggiungimento degli obiettivi secondo quanto previsto dall’Accordo stipulato il 30 luglio 2008.
Articolo 17 Scioglimento
1. Salvo quanto disposto dall’articolo 115, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 42 del 2004, in caso di scioglimento del Consorzio, i beni torneranno nella piena disponibilità dei relativi enti proprietari nello stato di fatto e di diritto (locati o sub- concessi a terzi) in cui si trovano, unitamente a tutti i beni mobili ed immobili che, anche successivamente, siano stati acquisiti dal Consorzio a qualsiasi titolo e che, per la loro origine, natura, destinazione od ubicazione, siano considerati pertinenze non separabili dei beni cui afferiscono.
2. I proprietari, ove non diversamente pattuito, subentreranno pro quota al Consorzio, con effetto dalla data di scioglimento, nei contratti attivi e passivi, nella riscossione di eventuali canoni di sub-concessione e nelle spese di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria che dovranno essere definite congiuntamente.
3. Il personale sarà riassorbito dagli enti consorziati di provenienza.
4. I Consorziati Promotori ed i Consorziati si impegnano a verificare, con cadenza triennale, il permanere dell’equilibrio economico finanziario della gestione, riservandosi di procedere allo scioglimento del Consorzio, qualora non si ravvisino i presupposti per il mantenimento di tale equilibrio.
Articolo 18 Clausola di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni vigenti in materia.
Versione modificata con deliberazione dell’Assemblea consortile del 27.03.2014, n. 5.