Contract
IL COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
- Prof. Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx Presidente
- Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Guastalla Membro designato dalla Banca d'Italia
- Xxxx. Xxxx Xxxx Xxxxx Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Xxxxxx Estrangeros Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (Estensore)
nella seduta del 30 ottobre 2012, dopo aver esaminato:
• il ricorso e la documentazione allegata;
• le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
• la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.
FATTO
La ricorrente, titolare di due rapporti di conto corrente con l’intermediario convenuto (n. 421061 e n. 420881), contesta a quest’ultimo l’illegittimità dell’addebito di una commissione annuale per il rilascio di una fideiussione di cui reclama l’intervenuta perdita di efficacia. Eccepisce altresì il mancato adempimento dell’intermediario all’ordine impartito il 30 luglio 2011 avente a oggetto la chiusura del conto corrente n. 421061, con conseguente ingiustificata applicazione delle commissioni e delle spese per la tenuta del conto.
In particolare, con reclamo del 17 marzo 2012, negativamente riscontrato dall’intermediario il successivo 5 aprile 2012, e con il conseguente ricorso del 30 maggio 2012, la ricorrente osserva quanto segue:
- di aver ottenuto dall’intermediario il 19 gennaio 2010 una “fidejussione bancaria per garantire [il] pagamento [di] canoni di locazione per futuro contratto di [affitto di] ramo di azienda” stipulato il 20 gennaio 2010;
- di aver ricevuto il 18 agosto 2010 dalla società concedente “regolare disdetta del contratto di affitto nei termini previsti”, provvedendo nel dicembre 2010 a fornire all’intermediario copia di tale disdetta, nonché a documentare il “regolare pagamento dei canoni d’affitto” e la riconsegna dell’azienda in data 31 dicembre
2010, il tutto ”per far si che la Banca revocasse la fidejussione per gli anni successivi”;
- che il 19 gennaio 2011 “la Banca … ha addebitato il rinnovo della fidejussione per l’anno 2011 (Euro 360,00 …), nonostante [la medesima ricorrente] avess[e] cessato l’attività e il contratto d’affitto fosse decaduto il 31/12/2010”;
- di aver inutilmente richiesto con raccomandata del 30 luglio 2011 e con successivo sollecito del 6 ottobre 2011 la chiusura del conto corrente n. 421061 “con revoca di tutte le disposizioni continuative appoggiate”;
- che il 19 gennaio 2012 l’intermediario “ha addebitato il rinnovo della fidejussione per l’anno 2012 (Euro 360,00 …)” determinando un saldo passivo sul conto corrente della ricorrente, saldo che veniva segnalato dall’intermediario medesimo con “comunicazione di sconfinamento” del 24 febbraio 2012.
Sulla base dei fatti sopra rappresentati la ricorrente afferma la non debenza degli addebiti della commissione annuale applicata per il rinnovo della fideiussione, “essendo venuto meno il 31/12/2010 il presupposto della garanzia, in quanto l’attività è cessata con effetto dalla disdetta ricevuta e i pagamenti degli affitti garantiti erano stati regolarmente eseguiti e documentati all’Istituto bancario”. In ogni caso contesta le spese di tenuta del conto corrente n. 421061 e gli addebiti per imposta di bollo applicati in data successiva alla comunicazione di chiusura del conto intervenuta in data 30 luglio 2011. Dunque chiede: (i) che venga ordinata la “chiusura [del] c/c 421061 con revoca di tutte le disposizioni continuative appoggiate … come da … [sua] richiesta inviata con raccomandata a/r il 30-07-2011”; (ii) che venga disposto il “rimborso di tutte le spese [di] tenuta [del] c/c maturate in data successiva al 30-07-2011 con rimborso [delle] imposte di bollo”; (iii) che venga disposto lo storno degli importi addebitati per il rinnovo della fideiussione per gli anni 2011 e 2012, per un totale di Euro 720,00.
L’intermediario ha provveduto al deposito delle controdeduzioni in data 4 luglio 2012, riferendo quanto segue:
- che il modulo sottoscritto dalla ricorrente al fine del rilascio della fideiussione espressamente prevede: i) “l’applicazione di una commissione da trattenersi in via anticipata con periodicità annuale pari all’1,80% dell’importo garantito, pari cioè ad
€ 360,00”; ii) l’obbligo della debitrice di provvedere al pagamento, oltre che di tale commissione, anche di altre spese relative alla garanzia, mediante addebito sul conto corrente n. 420881; iii) l’impegno della cliente ai menzionati pagamenti “dalla data della prestazione della garanzia … fino a che il relativo atto non … sia stato restituito dal creditore unitamente ad una sua dichiarazione liberatoria, e quindi indipendentemente dall’eventuale termine di scadenza della garanzia medesima”;
- che la garanzia era stata concessa con durata fino al 31 dicembre 2014 e, in sede di riscontro alla richiesta di escussione da parte della società garantita, ha domandato alla beneficiaria medesima, senza risultato, “la conferma dello svincolo della garanzia e la restituzione dell’originale della Fidejussione”;
- che la mancata restituzione dell’originale della garanzia ha reso impossibile “procedere all’anticipato scarico”, integrando la fideiussione un contratto autonomo di garanzia, e mancando la “prova certa ed incontestata dell’esatto adempimento dell’obbligazione garantita, elemento necessario alla Banca in qualità di garante per poter eventualmente opporre, l’exceptio doli generalis … al garantito … per la pregressa estinzione” del debito;
- di non aver dato corso alla chiusura del conto corrente n. 421061 per i seguenti motivi: poiché, “[n]onostate il ricevimento delle lettere racc. a.r. in data 30.07.2011 e 06.10.2011, … su tale conto sono confluiti gli addebiti automatici e le spese collegate al rapporto di conto corrente nr. 420881, (conto di addebito delle spese …
della fidejussione …) per il quale la cliente ha esercitato il recesso con la conseguente chiusura effettuata dalla Banca in data 11.11.2010”; poiché la fideiussione risulta “operativa e valida sino al 31 dicembre 2014”;
- di aver altresì comunicato alla ricorrente di essere in ogni caso disponibile a dar corso alla chiusura del conto corrente n. 421061 alle seguenti due condizioni: che la ricorrente provvedesse a rientrare dell’esposizione allora sussistente (pari ad euro 406,17) mediante versamento del relativo importo e provvedesse a comunicare nuove coordinate bancarie sulle quali addebitare “le spese inerenti la fideiussione” in essere.
DIRITTO
Le domande svolte dalla ricorrente ineriscono le vicende riferite alla pretesa perdita di efficacia dell’impegno fideiussorio assunto dall’intermediario nell’interesse della ricorrente stessa ed a beneficio del soggetto concedente in affitto il ramo di azienda di cui al contratto sottoscritto in data 20 gennaio 2010. Da un lato, la ricorrente contesta la debenza della commissione annuale relativa al rilascio della garanzia fideiussoria da parte dell’intermediario; commissione addebitata, in via anticipata, in data 19 gennaio 2011 e 19 gennaio 2012 per le annualità 2011 e 2012. Dall’altro, la ricorrente contesta la mancata esecuzione dell’ordine di chiusura del conto corrente n. 421061 impartito il 30 luglio 2011 e i conseguenti addebiti, nel periodo successivo, delle commissioni e spese di tenuta conto e delle imposte di bollo.
Con riferimento alla domanda volta a contestare la debenza delle commissioni per il rilascio della garanzia fideiussoria (per gli anni 2011 e 2012), deve osservarsi quanto segue. Risulta documentato in atti e non controverso l’intervenuto rilascio, in data 19 gennaio 2010, della garanzia nell’interesse della ricorrente. Appare altresì pacifico che il contratto di affitto di ramo d’azienda, della durata di un anno con rinnovo tacito annuale (art. 2), sia cessato il 31 dicembre 2010 per tempestivo esercizio della disdetta da parte del concedente (comunicazione del 18 agosto 2010, acclusa al ricorso). E’ altresì documentale che la fideiussione fosse volta a garantire il corretto “pagamento dei canoni”, pagamento eseguito dalla ricorrente, per il primo anno contrattuale, con i 3 versamenti allegati al ricorso, in conformità a quanto previsto dall’art. 3 del contratto di affitto d’azienda.
Ciò premesso, è altresì documentale il tenore delle previsioni integranti la garanzia suddetta ove, da un lato, si precisa che “la presente garanzia sarà valida e operante sino al 31.12.2014, e si intenderà tacitamente rinnovata, di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti …” e, dall’altro, si dispone che la costituzione di garante da parte dell’intermediario avviene “con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod. civ.” e che l’intermediario, in caso di richiesta del beneficiario della garanzia, sia tenuto a pagare “ogni eccezione rimossa e nonostante eventuali opposizioni della Parte Affittuaria, alla sola condizione che la Parte Concedente ci produca motivata richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata a.r.”.
In conformità alla giurisprudenza espressa dalla Corte di Cassazione, come risulta nel caso di specie, “L’introduzione in una polizza delle clausole "a prima richiesta" o "senza riserva" ovvero "senza eccezioni", derogatorie del regime normativo tipico della fideiussione - art. 1945 e 1941 c.c. - riconducono la polizza che le contiene alla categoria del contratto autonomo di garanzia che ammette la sola "excepio doli" (Cass. 28 ottobre 2010 n. 22107; così già Cass., SS. UU. 18 febbraio 2010 n. 3947). In caso di contratto autonomo di garanzia, “l’obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto
autonoma rispetto all’obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita” (Xxxx. SS.UU. n. 3947/2010 cit.).
Ciò premesso, è già possibile pervenire alla prima conclusione per cui, proprio in ragione della autonomia della garanzia assunta dall’intermediario, rispetto all’adempimento previsto nel contratto garantito, non è possibile, come invece pretenderebbe la ricorrente, ricollegare sic et simpliciter l’estinzione della garanzia alla perdita di efficacia del contratto di affitto di ramo d’azienda.
Peraltro, nel caso di specie, l’efficacia della garanzia è pattuita sino al 31 dicembre 2014, risultando solo in seguito ricollegata alle vicende (rectius, ai rinnovi) del contratto principale. Come sopra osservato, infatti, la garanzia dispone che, successivamente al 31 dicembre 2014 “si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta del contratto da una delle parti da comunicarsi all’altra parte almeno 3 mesi prima della scadenza”.
Allo stesso modo, e sotto altro profilo, non risulta, nel caso di specie, che l’originale della garanzia sia stata oggetto di riconsegna all’intermediario, circostanza che, ai sensi dell’art.
1 lett. c dell’accordo tra la ricorrente e l’intermediario (allegato alle controdeduzioni) avrebbe determinato il venir meno dell’obbligo della ricorrente al pagamento della commissione oggetto di contestazione.
Tutto ciò premesso, non può essere accolta la richiesta della parte ricorrente volta ad ottenere il rimborso della “commissione da trattenersi in via anticipata con periodicità annuale” pari all’1,80% dell’ammontare garantito (euro 20.000), addebitata dall’intermediario per gli anni 2011 e 2012, in ragione del permanere del contratto autonomo di garanzia sino all’anno 2014.
Allo stesso modo non pare accoglibile la domanda proposta dalla ricorrente volta ad ottenere il rimborso delle spese e delle commissioni ulteriori addebitate sul conto corrente
n. 421061 successivamente al 30 luglio 2011. L’ordine di chiusura di tale conto appare, infatti, in conflitto con l’obbligo in precedenza assunto dalla ricorrente e portato dall’art. 1, lett. c, dell’accordo sottoscritto con l’intermediario per il rilascio della garanzia (allegato alle controdeduzioni).
E’ documentale l’assunzione dell’impegno della ricorrente a corrispondere all’intermediario “le commissioni e le spese relative alla fideiussione oggetto della presente” (cfr. art. 1, lett. c citato) mediante addebito sul conto corrente n. 420881 intrattenuto presso lo stesso intermediario. Risulta altrettanto documentale l’intervenuta chiusura di quest’ultimo conto corrente, in conformità a quanto disposto dalla ricorrente medesima con ordine del 20 ottobre 2010, che, tuttavia, prevedeva anche di girare “tutti i pagamenti automatici agganciati ai c/c a me intestati … sul mio nuovo rapporto n. 421061” (cfr. documentazione versata agli atti dall’intermediario). Ciò premesso, nella sussistenza dell’impegno della ricorrente a corrispondere “le commissioni e le spese relative alla fideiussione oggetto della presente” sul conto corrente 421061 è evidente che, nella permanenza della fideiussione e dell’obbligo alla corresponsione delle relative commissioni annuali, la pretesa di chiusura del conto corrente n. 421061 (quello sul quale, in conformità alle disposizioni della medesima ricorrente, tali commissioni avrebbero dovuto essere addebitate) non può considerarsi legittima, implicando ciò inadempimento al proprio obbligo di pagamento così convenuto.
Per quanto sopra, fermo restando il non accoglimento della domanda della ricorrente, avvalendosi della Sez. VI, par. 3 delle “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”, il Collegio, valutati complessivamente i fatti di cui alla presente controversia, segnala all’intermediario l’opportunità di disapplicare nel caso di specie le commissioni di tenuta del conto corrente
n. 421061, allorquando, anche solo di fatto, il medesimo conto risulti esclusivamente
utilizzato dalla ricorrente per l’addebito, nell’interesse dell’intermediario, della commissione annuale relativa alla garanzia fideiussoria in essere.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
Il Collegio delibera, altresì, di rivolgere all’intermediario, ai sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela.
IL PRESIDENTE
firma 1