c_g184.c_g184.REGISTRO UFFICIALE.U.0001999.02-03-2021
XXXXX XXXXXXXXXXX PER L’ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO, EX ART. 2 CO 1 LETT D) D.LGS. 175 / 2016, TRA I SOCI DI SIPRO SPA
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Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto e conseguenza di legge
TRA
⮚ Holding Ferrara Servizi in persona del titolare di n. 48.250 azioni del valore nominale complessivo di euro 2.492.112,50;
⮚ Provincia di Ferrara in persona del , titolare di n. 17.086 azioni del valore nominale complessivo di 882.491,90;
⮚ Camera di Commercio di Ferrara in persona del , titolare di n.
2.205 azioni del valore nominale complessivo di Euro 113.888,25;
⮚ Comune di Argenta in persona del , titolare di n. 412 azioni del valore nominale complessivo di euro 21.279,80;
⮚ Comune di Bondeno in persona del , titolare di n. 250 azioni del valore nominale complessivo di euro 12.912,50;
⮚ Comune di Cento in persona del , titolare di n. 500 azioni del valore nominale complessivo di euro 25.825,00;
⮚ Comune di Codigoro in persona del , titolare di n. 473 azioni del valore nominale complessivo di euro 24.430,45;
⮚ Comune di Copparo in persona del , titolare di n. 458 azioni del valore nominale complessivo di euro 23.655,70;
⮚ Comune di Fiscaglia in persona del , titolare di n. 543 azioni del valore nominale complessivo di euro 28.045,95;
⮚ Comune di Goro in persona del , titolare di n. 65 azioni del valore nominale complessivo di euro 3.357,25;
⮚ Comune di Jolanda in persona del , titolare di n. 175 azioni del valore nominale complessivo di euro 9.038,75;
⮚ Comune di Lagosanto in persona del , titolare di n. 182 azioni del valore nominale complessivo di euro 9.400,30;
⮚ Comune di Mesola in persona del , titolare di n. 154 azioni del valore nominale complessivo di euro 7.954,10;
⮚ Comune di Ostellato in persona del , titolare di n. 519 azioni del valore nominale complessivo di Euro 26.806,35;
⮚ Comune di Poggio Renatico in persona del , titolare di n. 936 azioni del valore nominale complessivo di euro 48.344,40;
⮚ Comune di Portomaggiore in persona del , titolare di 356 azioni del valore nominale di euro 18.387,40;
⮚ Comune di Riva del Po in persona del , titolare di 159 azioni del valore di 8.212,35
⮚ Comune di Terre del Reno in persona del , titolare di n. 61 azioni del valore nominale complessivo di euro 3.150,65;
⮚ Comune di Tresignana in persona del , titolare di n. 220 azioni del valore nominale di euro 11.363,00;
⮚ Comune di Vigarano Mainarda in persona del , titolare di n. 38 azioni del valore nominale di euro 1.962,70;
⮚ Comune di Voghiera in persona del , titolare di n. 168 azioni del valore nominale complessivo di euro 8.677,20;
premesso
- che gli Enti Pubblici Territoriali della Provincia di Ferrara hanno attribuito alla SIPRO Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A il compito del coordinamento territoriale provinciale in materia di pianificazione e programmazione economica nonché sostegno alle attività produttive;
- che lo Statuto di Sipro Agenzia Provinciale per lo Sviluppo Spa espressamente prevede:
o articolo 7 che il 51% del capitale sociale è riservato a enti pubblici;
o articolo 4 - Oggetto Sociale:
“la società ha per oggetto l'attuazione delle linee di pianificazione e di programmazione economica degli Enti Locali Ferraresi, operando nell'ambito delle scelte degli Enti Locali e di quelle regionali. Essa persegue finalità di interesse generale consistenti in particolare nella formazione di nuove fonti di occupazione e di redditi. In tale ambito essa provvede a studiare, promuovere ed attuare iniziative finalizzate a favorire l'incremento, in quantità ed in forza lavoro impiegata, degli insediamenti produttivi nell'intero territorio provinciale, anche assumendo la gestione d'interventi sostenuti da fondi comunitari, nazionali, regionali e locali. La Società potrà essere destinataria di specifici incarichi d'assistenza tecnica agli Enti Locali ferraresi per lo sviluppo delle attività produttive, per agevolare le procedure d'insediamento di nuove unità locali, per arricchire la dotazione infrastrutturale dei territori interessati, per aumentare le possibilità d'accesso a fondi comunitari, nazionali e regionali destinati allo sviluppo locale;
- che è interesse nonché necessità giuridica di tutti gli Enti Pubblici Territoriali Soci di Sipro di effettuare congiuntamente il controllo analogo sulle attività svolte dalla Società in quanto società strumentale per le attività alla stessa delegate dagli Enti Soci;
- che i presenti Patti Parasociali vengono sottoscritti tra le Pubbliche Amministrazioni firmatarie allo scopo di regolare l’esercizio del controllo analogo congiunto sulla società Sipro Agenzia
Provinciale per lo Sviluppo S.p.A., quale attività di interesse comune ad ogni amministrazione partecipante al capitale della medesima;
- che in tema di società a controllo pubblico
o l’art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 175/2016, pone le seguenti definizioni:
▪ lett. m) “società a controllo pubblico”: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della precedente lett. b);
▪ lett. b) “controllo”: la situazione descritta nell’art. 2359 del codice civile, in particolare il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;
▪ lett. a) “amministrazioni pubbliche”: le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità portuali;
▪ lett. c) "controllo analogo": la situazione in cui l’amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione partecipante;
▪ lett. d) "controllo analogo congiunto": la situazione in cui l’amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
▪ lett. o) "società in house": le società sulle quali un’amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all’articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell’attività prevalente di cui all’articolo 16, comma 3;
o l’art. 5, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 – menzionato nella definizione di “controllo analogo congiunto” prevista dall’art. 2, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 175/2016 – prevede che per verificarsi casi di controllo analogo congiunto devono soddisfarsi le seguenti condizioni:
▪ gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti dai rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori
partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
▪ tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza dominante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
▪ la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti;
- che la compagine societaria di Sipro Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A., composta da quote in capo a Soci Enti Pubblici è pari al 74,96%;
- che l’Osservatorio sulla Finanza e Contabilità degli Enti Locali con l’atto di indirizzo del 12/07/2019 emanato ai sensi dell’art.154 del D.lgs.267/2000 si è pronunciato sulla definizione di società a controllo pubblico ai sensi del D.Lgs.175/2016 sollecitando un intervento legislativo in grado di rimuovere l’incertezza interpretativa connessa alla definizione di società a controllo pubblico ai sensi dell’art.2 D.Lgs.175/2019 chiarendo se nella predetta definizione rientrino anche le società aventi totale o prevalente capitale pubblico frazionato tra una pluralità di amministrazioni nessuna delle quali in grado di esercitare un controllo individuale, ancorché tra le medesime non sussista un vincolo legale, statutario, parasociale o contrattuale e/o comunque un coordinamento formalizzato ai sensi del medesimo articolo;
- che l’Anac con la delibera del 25/09/2019 n.859 alla luce dei diversi indirizzi interpretativi esistenti auspicando un intervento urgente del legislatore allo scopo di chiarire i presupposti dell’esistenza del controllo pubblico in presenza di una pluralità di pubbliche amministrazioni che detengono quote del capitale sociale, nessuna delle quali in grado di esercitare un controllo individuale e ai fini dell’applicabilità delle legge 190/2012 e del D.lgs. 33/2013 ha deliberato di considerare la partecipazione pubblica maggioritaria quale indice ‘presuntivo’ della situazione di controllo pubblico. Inoltre l’Anac ha sottolineato la sicura configurabilità del controllo pubblico anche congiunto nelle società in house;
- che la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l’Xxxxxx Xxxxxxx n. 47/2018/VSGO del 27.01.2018, con riferimento alla partecipazione in Sipro Spa allora detenuta dal Comune di Ferrara oggi conferita in Holding Ferrara Servizi Srl, ha evidenziato “come l’insussistenza del controllo pubblico, indicata nel questionario compilato dall’Ente, sembrerebbe derivare dall’inesistenza formale di vincoli legali, contrattuali, statutari o di accordi parasociali, pur in presenza di quote pubbliche che complessivamente ammontano al 76,91 per cento. Al riguardo, si rileva come l’ipotesi di cui all’art. 2359 del codice civile possa ricorrere anche quando fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più amministrazioni pubbliche, le quali esercitano tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall’esistenza di un coordinamento formalizzato.
Si rende necessario, pertanto, che il Comune di Ferrara assuma le iniziative del caso presso gli altri soci pubblici, allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica”.
Considerato che:
- in data 15 marzo 2019 è stata inviata dal Comune di Ferrara a tutti i Soci di Sipro S.p.A. una proposta di avvio di un percorso per la definizione e formalizzazione di un sistema di controllo congiunto in capo ai Soci, individuando, quali aspetti prioritari:
o esercizio coordinato dei poteri di indirizzo e controllo;
o individuazione di un Comitato interno ristretto, con funzioni di coordinamento interno tra i Soci;
o adozione di una Convenzione o di Patti Parasociali per l’esercizio del controllo;
- ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e dell’art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016, per garantire l’attuazione del controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere, i Soci intendono disciplinare l’esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza su Sipro S.p.A., in conformità con il modello organizzativo di società in house providing, demandandolo al “Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento” (di seguito denominato il “Comitato”) secondo le disposizioni a tal proposito dettate dai presenti Xxxxx Xxxxxxxxxxx,
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante dei presenti Patti Parasociali, i Soci Azionisti nelle persone sopra indicate convengono e sottoscrivono quanto segue:
Art. 1 – Finalità
1. I Soci convengono sulla necessità di confermare e dare piena attuazione alla configurazione della società Sipro Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A. (da ora in poi Sipro) per lo svolgimento dei servizi e delle attività di interesse generale nell’interesse degli Enti Soci. A tal fine con i presenti Patti i Soci intendono disciplinare l’esercizio congiunto e coordinato dell’attività di direzione di coordinamento, supervisione e di controllo su Sipro S.p.A., per garantire la piena attuazione del controllo congiunto, analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, ai sensi di quanto previsto dalla normativa nazionale richiamata in premessa.
Art. 2 – Oggetto dei Patti Parasociali
1. La presente scrittura privata disciplina:
a. Le modalità con cui i Soci Pubblici esercitano su Sipro S.p.A. il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture attraverso forme di consultazione e di coordinamento congiunto tra i Soci;
b. i contenuti necessari dei contratti/convenzioni attuativi da stipularsi tra Sipro S.p.A. e i singoli Soci, per le attività che saranno affidate e conferite, dagli stessi al fine di
definire clausole generali e comuni volte a garantire i principi di efficacia, efficienza e trasparenza nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’affidamento.
Art. 3 – Durata e disciplina dei Patti Parasociali
1. La durata della presente scrittura privata è di cinque anni rinnovabile per ulteriori cinque anni.
2. La presente scrittura privata deve essere costantemente allineata con le clausole dello Statuto della Società.
3. L’adesione dei nuovi Soci comporta la sottoscrizione dei presenti Patti Parasociali che non viene peraltro modificata.
4. Il venir meno della qualità di socio comporta, parimenti, l’automatico recesso dai presenti Patti Parasociali.
Art. 4 – Organo Amministrativo e Collegio sindacale
1. I Soci s’impegnano affinché, nel rispetto delle norme statutarie, l’Organo Amministrativo e i membri del Collegio Sindacale siano scelti fra persone di comprovata esperienza amministrativa, gestionale o professionale, nel rispetto delle norme vigenti in materia, con particolare riguardo alla normativa in materia di parità di genere e alle prescrizioni concernenti la nomina nelle società partecipate dagli Enti Pubblici.
Art. 5 – “Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento” e modalità di esercizio del controllo congiunto
1. I Soci, conformemente con quanto previsto dall’ordinamento giuridico comunitario, nazionale e regionale, esercitano su Sipro S.p.A. un controllo congiunto analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, ai sensi di quanto previsto dal TUSP 175/2016, del D.Lgs. 50/2016, dello Statuto e dei presenti Xxxxx Xxxxxxxxxxx, mediante un organismo di controllo, denominato “Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento”, di seguito denominato “Comitato”.
2. Il Comitato rappresenta la sede del coordinamento dei Soci per l’esercizio delle attività di cui all’art. 1, d’informazione, di consultazione, di valutazione e verifica, di controllo preventivo, contestuale, successivo e ispettivo, ai fini dell’esercizio del controllo analogo congiunto sulla gestione e amministrazione della Società.
3. Al Comitato spetta la disamina e l’approvazione preventiva dei seguenti atti e delle loro eventuali modificazioni:
o indirizzi e obiettivi strategici per lo sviluppo delle attività della Società;
o piano industriale;
o meccanismi per il reperimento e l’utilizzo delle risorse;
o budget economico e patrimoniale;
o piano degli investimenti finanziari;
o piano delle alienazioni/acquisizioni di beni immobili;
o modifiche relative all’organigramma delle Società qualora queste comportino un incremento delle posizioni dirigenziali o una diversa strutturazione delle macrodivisioni aziendali;
o bilancio di esercizio;
o modifica dello statuto;
o programma di reclutamento di personale;
o programma di acquisizione di beni e servizi e di affidamento dei lavori;
o criteri omogenei di remunerazione delle attività svolte a favore dei Soci;
o listini dei servizi offerti dalla Società;
o criteri di controllo sulla qualità, sull’efficacia, l’efficienza e la congruità dei servizi;
o livelli di servizio (SLA) dei servizi offerti dalla Società a tutti gli Enti;
o ogni ulteriore atto necessario per corrispondere alle esigenze informative dei Soci, in relazione agli adempimenti imposti dalla normativa vigente.
4. Il Comitato verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell’efficacia, della qualità dei servizi erogati, dell’efficienza ed economicità di gestione, acquisisce periodicamente informazioni, anche mediante report periodici, sull’assetto organizzativo della Società e sulle politiche di assunzione e reclutamento del personale. Spetta inoltre al Comitato la verifica dell’adozione e dell’applicazione dei regolamenti per l’acquisto di beni e servizi, per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi nonché di ogni altro adempimento previsto per legge.
5. Il Comitato trasmette, qualora previsto, entro 15 (quindici) giorni la propria approvazione preventiva di cui al comma 3, all’Organo Amministrativo della Società e lo notifica a tutti i Soci. In caso di mancato pronunciamento nel suddetto termine, si intenderà determinato un silenzio assenso e dunque potrà prescindersi dalla approvazione preventiva dello stesso Comitato.
Art. 6 – Composizione del Comitato e individuazione dei rappresentanti degli Enti Soci
I criteri definiti per la composizione del Comitato sono volti ad assicurare e a valorizzare la rappresentanza degli Enti Locali Territoriali, su base provinciale, e la rappresentanza degli altri Enti Soci, secondo le diverse tipologie di Ente.
1. Il Comitato è composto complessivamente da 5 membri, come di seguito indicati:
- 1 rappresentante del Comune di Ferrara;
- 1 rappresentante di Holding Ferrara Servizi Srl;
- 1 rappresentanti della Provincia di Ferrara;
- 1 rappresentati degli altri Comuni
- 1 rappresentante per le altre tipologie di Enti non incluse nelle precedenti.
2. Il Comitato è presieduto da un rappresentante del Comune di Ferrara ed è coadiuvato dal responsabile della Segreteria del Comitato nello svolgimento delle proprie funzioni.
3. Le funzioni di segreteria del Comitato sono garantite dalla Struttura Comunale di Controllo e di Vigilanza sulla società del Comune di Ferrara (o Holding Ferrara Servizi Srl).
4. Ciascun aggregato di Ente Socio designa il proprio rappresentante o i propri rappresentanti con le modalità operative liberamente individuate e condivise dagli Enti facenti parte dello stesso aggregato. L’atto di designazione è sottoscritto dagli Enti di ciascun aggregato.
5. Ai fini della prima istituzione del Comitato, ciascun aggregato di Enti Soci trasmette entro il 31/03/2021 il nominativo del proprio designato, nonché l’atto di designazione di cui al punto 4, alla Segreteria del Comitato.
6. Alle riunioni del Comitato può essere invitato a partecipare di volta in volta e su singoli argomenti l’Organo Amministrativo. I componenti del Comitato possono inoltre interloquire ed acquisire documentazione e informazioni direttamente dai componenti degli Organi Sociali.
7. I componenti del Comitato decadono su richiesta del 30% degli Enti del rispettivo aggregato. Nel caso di dimissioni o di altre cause di cessazione dall’incarico di uno o più componenti del Comitato, l’aggregato di riferimento provvederà all’individuazione del proprio designato entro 30 gioni dalla dimissione.
8. I componenti del Comitato rimangono in carica fino alla data di cessazione di validità dei presenti Patti Parasociali.
Art. 7 – Modalità di funzionamento del Comitato
1. La Segreteria del Comitato comunica, tramite e-mail, i nominativi dei componenti designati dai diversi comparti di Enti Soci, ai fini della composizione del Comitato, ai Soci e all’Organo Amministrativo della Società.
2. Ai fini delle convocazioni:
a) per i componenti, le riunioni del Comitato sono convocate a mezzo posta elettronica; della convocazione viene data informazione a tutti i Soci tramite e-mail inviate dalla Segreteria del Comitato;
b) la convocazione deve essere inviata con un preavviso non inferiore a 15 giorni e deve contenere l’indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell’orario della riunione;
c) il Comitato è convocato almeno con cadenza annuale o su espressa richiesta di tanti componenti che rappresentino contemporaneamente almeno il 20% del capitale e del numero dei Soci. In ogni caso, è convocato prima di ogni Assemblea che porti all’ordine del giorno una delle materie oggetto di approvazione da parte del Comitato, come indicate all’art. 5 dei presenti Patti Parasociali.
d) l’Organo Amministrativo della Società trasmette alla Segreteria del Comitato la documentazione necessaria ai fini dell’esercizio del controllo analogo congiunto almeno 15 giorni prima della data prevista per la convocazione del Comitato.
e) Qualora l’ordine del giorno preveda oggetti che devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei Soci, la relativa documentazione di cui alle lettere d) deve essere trasmessa al Comitato almeno 15 giorni prima della data fissata per Assemblea.
3. Ai fini della validità delle sedute il Comitato è validamente costituito con la presenza dei componenti di tanti Enti Soci che rappresentano contemporaneamente la maggioranza del capitale sociale e la maggioranza dei componenti il Comitato.
4. Ai fini della validità delle deliberazioni:
a. il Comitato delibera con tanti voti che rappresentano contemporaneamente la maggioranza del capitale sociale presente e la maggioranza dei Soci rappresentati dai componenti presenti;
b. in caso di parità di voti, prevale il voto dei componenti il Comitato che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente;
c. le decisioni validamente assunte dal Comitato sono vincolanti per tutti gli Enti Soci rappresentati in virtù di quanto stabilito dai presenti Patti Parasociali.
5. Di ciascuna riunione e delle relative decisioni assunte deve essere redatto apposito verbale che sarà notificato ai Soci entro 30 giorni dalla seduta. Eventuali osservazioni dovranno pervenire, da parte dei soli componenti il Comitato, alla Segreteria entro i 15 giorni successivi dalla data di notifica. Decorso tale termine, il verbale viene sottoscritto da tutti i componenti presenti.
6. L’organizzazione e il funzionamento del Comitato, nonché le modalità e la tempistica dei propri adempimenti, per quanto non previsto dai presenti Patti Parasociali, è disciplinato con eventuale atto interno di auto organizzazione dell’organismo medesimo.
7. Il Comitato, per il suo funzionamento, può avvalersi di appositi Comitati tecnici composti da referenti indicati dagli Enti Soci a cui possono essere invitati referenti della Società.
8. Tutta la documentazione ed i verbali del Comitato, e dei Comitati tecnici, sono a disposizione di tutti i Soci presso la Segreteria del Comitato.
9. Il Comitato, a seguito di irregolarità, può disporre controlli ispettivi sulla Società, supportato dalla Struttura competente in materia di controllo del Comune di Ferrara (o Holding Ferrara Servizi Srl) nell’ambito del processo di vigilanza, con le modalità previste nell’atto interno di auto organizzazione, di cui al comma 6.
Art 8 – Coordinamento con la Struttura di controllo e di vigilanza sulla Società
1. Per l’esercizio congiunto e coordinato del controllo analogo, di cui al precedente art. 5, ed in particolare per i profili di ordine amministrativo, organizzativo, economico e di bilancio, il Comitato si avvale principalmente dei risultati dell’istruttoria tecnica compiuta dalla Struttura competente in materia di controllo e vigilanza del Comune di Ferrara (o Holding Ferrara
Servizi Srl), tenendo conto delle specificità normative cui ciascun Socio è sottoposto in relazione alla propria natura istituzionale.
2. Ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell’efficacia, della qualità dei servizi erogati, dell’efficienza ed economicità di gestione, di cui all’art.5, comma 4, il Comitato si avvale, in modo non esclusivo, di un’istruttoria tecnica compiuta dalla Struttura comunale di cui al punto 1., sul monitoraggio dei servizi affidati alla Società tramite contratto di servizio e sull’efficienza ed efficacia operativa dei principali servizi offerti dalla Società a tutti gli Enti.
Art. 9 – Modalità e tempistica delle attività costituenti il controllo analogo congiunto
1. Ai fini del tempestivo esercizio del potere di controllo, il Comitato riceve da parte dell’Organo Amministrativo della Società, la seguente documentazione:
a) entro il 30 settembre dell’esercizio in corso:
- la relazione semestrale sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria della gestione risultante al 30 giugno dell’esercizio in corso e sulla sua prevedibile evoluzione;
- la relazione sullo stato di attuazione delle linee strategiche e delle attività e sulla organizzazione dei servizi resi dalla Società, secondo quanto previsto nel piano industriale;
- la relazione sui fatti rilevanti che hanno contraddistinto l’andamento delle attività della Società.
b) entro il 30 novembre, la proposta del piano triennale e del piano annuale delle attività e relativi budget di previsione, redatti sulla base degli obiettivi/indirizzi/esigenze definiti dai Soci, con le indicazioni di natura economica, patrimoniale e finanziaria per l’anno successivo, con particolare riferimento alla macrostruttura organizzativa della Società, all’organizzazione ed al funzionamento dei servizi da espletare;
c) almeno 20 giorni prima dalla data fissata per l’Assemblea di approvazione, il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente;
2. Per il compiuto svolgimento di tutte le attività di controllo analogo di cui al precedente art. 5, l’Organo Amministrativo della Società è tenuto a predisporre, secondo le indicazioni del Comitato tutta la documentazione necessaria (relazioni, modelli contabili, budget, reporting, ecc.) ed a trasmetterla alla Segreteria del Comitato nei tempi previsti all’art. 7, comma 2, lettere d) ed f).
Art. 10 – Diritti dei Soci
1. Il Comitato deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i Soci partecipanti in Sipro S.p.A., a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta.
2. Ciascun Socio, per il tramite del proprio rappresentante componente in seno al Comitato, sottopone al medesimo le proposte e problematiche attinenti alla Società.
3. In ogni caso, ciascun Socio ha il diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare i servizi e le attività gestiti nel territorio di competenza e formulare osservazioni e indicazioni. Qualora invece i Soci richiedano informazioni e documenti concernenti l’attività della Società nel suo complesso, la relativa richiesta è inoltrata all’Organo Amministrativo e al Comitato e il relativo riscontro è fornito dalla Società.
4. I Componenti del Comitato sono referenti nei confronti dei Soci. Ciascun Socio può chiederne l’audizione.
5. Le attività previste in capo al Comitato debbono intendersi aggiuntive ai poteri in capo ai Soci derivanti, ai sensi del codice civile, dal possesso delle quote societarie.
Art. 11 – Modalità di controllo sulle attività affidate dai Soci
1. Le attività sono affidate a Sipro S.p.A. dai Soci, sia congiuntamente che disgiuntamente con appositi contratti/convenzioni che ne disciplinano i relativi rapporti e ne definiscono le finalità ed i risultati attesi, nell’ambito della programmazione annuale e pluriennale dell’attività societaria, in modo da garantire, in conformità al modello organizzativo prescelto, il controllo strutturale e sostanziale degli Enti Soci sulle prestazioni, coordinato con il controllo analogo congiunto.
2. I contratti/convenzioni di cui al comma 1 individuano, in esecuzione dei presenti Patti Parasociali, gli specifici compiti affidati alla Società e in particolare disciplinano:
a) la verifica sulla corretta applicazione delle procedure;
b) il rispetto delle modalità e dei tempi di programmazione;
c) il conseguimento degli obiettivi assegnati, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza.
A tal fine le convenzioni prevedono altresì:
a) l’obbligo per la Società di segnalare immediatamente all’Ente interessato ogni eventuale disservizio, nonché le misure adottate per la risoluzione dello stesso;
b) la facoltà per l’Ente di indire riunioni anche urgenti con la Società, che è tenuta a partecipare con personale di livello adeguato alle questioni da trattare, per il confronto in merito a problemi emersi o a possibili sviluppi concernenti l’attività di prestazioni richiesta ai sensi del precedente comma 1;
c) la facoltà per il personale designato dall’Ente interessato di accedere agli uffici e locali della Società per verificare le modalità di svolgimento dell’attività di prestazioni richiesta ai sensi del precedente comma 1;
d) la facoltà per l’Ente interessato di fornire alla Società, nel rispetto del programma generale concordato nonché dell’equilibrio economico-finanziario e tecnico operativo del
rapporto, indicazioni in merito alle prestazioni da effettuare dalla Società in conformità alle convenzioni di cui al precedente comma 1, emanando apposite direttive.
Art.12 - Risoluzione delle controversie
1. Qualsiasi controversia tra le parti relativa alla interpretazione, alla validità, all’efficacia ed all’esecuzione dei presenti Patti Parasociali è rimessa alla competenza del Foro di Ferrara.
Art.13 – Registrazione e spese
1. La presente scrittura privata è soggetta a imposta di bollo solo in caso d’uso, in quanto è redatta sotto forma di corrispondenza, ai sensi dell’art. 24 del DPR n. 642/72; è, inoltre, soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi del DPR n.131/1986 e xx.xx., a cura e spese della parte richiedente.
Art. 14 – Sottoscrizione ed entrata in vigore
1. I presenti Xxxxx Xxxxxxxxxxx entrano in vigore entro il 31/03/2021 ed impegnano tutti i Soci di Sipro S.p.A. che l’hanno sottoscritta.
2. I presenti patti parasociali saranno recepiti dall'Assemblea dei Soci di Sipro Spa che, con apposita deliberazione, impegnerà l’Organo Amministrativo alla sua osservanza.
In Ferrara, data SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI SOCI
Firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005