STATUTO
STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI
Art. 1
Per iniziativa dell’Associazione degli Industriali di Novara, che ne è consorziato di diritto ed ente promotore, ai sensi degli artt. 2602 ss. e 2612 ss. cod. civ., è costituito un Consorzio con attività esterna denominato “FORAZ Consorzio Interaziendale per la Formazione Professionale”.
Art. 2
Il Consorzio ha sede in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx x. 00.
Art. 3
La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2050; la durata può essere prorogata, o il Consorzio anticipatamente sciolto, con deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei consorziati.
Art. 4
Scopi sociali esclusivi del Consorzio sono la promozione, l’istituzione ed il coordinamento di iniziative e di interventi di formazione, addestramento e perfezionamento professionale nell’ambito di quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali in materia.
Per il raggiungimento di tale scopo, il Consorzio FORAZ si propone i seguenti obiettivi specifici:
a) istituire e gestire propri centri di formazione professionale;
b) fornire servizi di consulenza in materia di formazione;
c) promuovere e sovrintendere alle iniziative di formazione professionale finanziate, per il suo tramite, da pubbliche amministrazioni, da organismi internazionali o da privati sulla base di piani opportunamente e tempestivamente predisposti;
d) curare l’impiego delle somme disponibili destinate a finanziare le iniziative di cui alla precedente lettera b);
e) stimolare e favorire con apporti di carattere tecnico – didattico ed organizzativo, iniziative degli associati e delle imprese, volte alla istituzione di nuovi centri di formazione e di corsi di formazione professionale rivolti sia ai giovani sia agli adulti;
f) promuovere ed assecondare ogni altra iniziativa utile per il miglioramento dei livelli di formazione del personale in forza alle aziende;
g) svolgere opera di promozione in favore della formazione professionale;
h) raccogliere ed elaborare i dati, le notizie e gli elementi che possono comunque interessare la formazione generale e professionale, redigere programmi, pubblicazioni periodiche a carattere divulgativo e tecnico, promuovere convegni ed incontri per lo studio di problemi interessanti l’istruzione e la formazione professionale;
i) curare e sviluppare i rapporti con le pubbliche amministrazioni e con tutte le altre istituzioni, anche internazionali, interessate ai problemi formativi, in particolare rappresentare agli organismi istituzionalmente competenti per la formazione professionale, le esigenze qualitative e quantitative di qualificazione espresse dalle aziende, ai fini di orientarne opportunamente l’attività;
j) svolgere ogni altra iniziativa ritenuta necessaria od utile nel campo della istruzione e della formazione professionale.
Il Consorzio compie ogni altro atto – e conclude tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari – necessario od utile alla realizzazione dell’oggetto consortile; svolge altresì tutte quelle attività strettamente connesse a quelle sopra indicate e, in generale, utili secondo il giudizio del Consiglio Direttivo.
Art. 5
Il Consorzio FORAZ non ha scopi di lucro.
TITOLO II CONSORZIATI E LORO OBBLIGHI
Art. 6
Possono far parte del Consorzio FORAZ imprese manifatturiere e di servizi, loro emanazioni o enti, che siano ammessi con deliberazione del consiglio di amministrazione, con giudizio insindacabile senza obbligo di motivazione espressa.
Il Consiglio Direttivo potrà deliberare la costituzione di categorie di consorziati diverse da quella ordinaria, fissandone le modalità e le condizioni di partecipazione alla vita sociale ed escludendo a dette categorie il diritto di intervento all’assemblea dei consorziati ordinari.
Art. 7
Chi intende essere ammesso come consorziato deve farne domanda motivata al Consiglio Direttivo.
Art. 8
I Consorziati sono tenuti a:
a) uniformarsi alle decisioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo nell’espletamento delle attività finanziate dal Consorzio o, per suo tramite, dalle pubbliche amministrazioni o da privati;
b) informare il FORAZ di tutte le altre loro iniziative nel campo della formazione professionale, delle esperienze e dei risultati raggiunti;
c) versare entro il mese di maggio di ciascun esercizio, un contributo annuale in misura e secondo criteri che saranno stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo in sede di approvazione del bilancio preventivo;
d) versare, all’atto dell’ammissione, un contributo una tantum, fissato annualmente dal Consiglio Direttivo;
e) versare eventuali contributi straordinari in misura e secondo criteri che saranno stabiliti annualmente dall’assemblea su proposta del consiglio di amministrazione;
Art. 9
La qualità di consorziati si perde:
a) per recesso;
b) per l’inosservanza delle condizioni di cui all’art. 8 – lettera a) – del presente statuto, dichiarata dall’assemblea dei consorziati;
c) per cessazione dell’impresa o dell’ente aderente;
d) per morosità dichiarata dal Consiglio Direttivo;
e) per inadempienza agli obblighi previsti dal presente statuto sancita dall’assemblea dei consorziati.
Il consorziato non potrà recedere per i primi due anni di appartenenza al Consorzio decorrenti dalla data di ammissione; nel caso in cui in tale periodo il consorziato recedesse, egli sarà comunque tenuto al versamento dei contributi consortili relativi al biennio stesso.
I consorziati che non avessero presentato per iscritto le proprie dichiarazioni di recesso entro il 30 giugno di ogni anno, saranno considerati consorziati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento del contributo annuale.
In caso di scioglimento o cessazione del Consorzio, l’obbligo del versamento dei contributi consortili è valido soltanto per l’anno in corso alla data dello scioglimento del Consorzio.
TITOLO III ORGANI DEL CONSORZIO
Art. 10
Gli organi del Consorzio sono:
a) l’assemblea dei consorziati;
b) il consiglio direttivo;
c) il presidente;
d) il collegio dei revisori dei conti, qualora il Consorzio consideri l’opportunità di sua nomina. Tutte le cariche consortili sono a titolo gratuito.
ASSEMBLEA
Art. 11
L’assemblea è composta dai consorziati ordinari di cui all’art. 6, primo comma, del presente statuto.
I consorziati ordinari sono convocati in assemblea dal consiglio direttivo ogni qualvolta il consiglio stesso lo ritenga opportuno ovvero qualora il numero dei componenti del consiglio si sia ridotto a meno della metà per reintegrare il numero dei suoi componenti e comunque almeno una volta all’anno entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, ed in tempo utile per gli adempimenti di cui all’art. 2615 bis C.C. mediante lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata diretta a ciascun consorziato, contenente l’avviso di convocazione e l’ordine del giorno, almeno dieci giorni prima rispetto a quello fissato per l’adunanza.
In caso d’urgenza, tale termine è ridotto a tre giorni e la convocazione viene fatta per telegramma. Nell’avviso di convocazione potranno essere indicati anche il giorno e l’ora per la seconda convocazione nel caso in cui la prima andasse deserta, seconda convocazione che comunque non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. L’assemblea deve essere pure convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei consorziati a norma dell’art. 20 del Codice Civile.
Art. 12
Hanno diritto ad intervenire in assemblea tutti i consorziati in regola con il pagamento dei contributi dovuti.
I consorziati possono farsi rappresentare da altri consorziati anche se membri del consiglio direttivo, salvo in questo caso per le delibere di approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito alle responsabilità di consiglieri.
I consorziati sono rappresentati dal loro legale rappresentante o da persona da esso designata. Ogni consorziato ha diritto ad un voto.
Art. 13
L’assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi direttivi generali del Consorzio, sulla nomina del presidente del Consorzio e dei membri del consiglio direttivo, nonché sulla nomina dei membri del collegio dei revisori dei conti, sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e su quant’altro a lei demandato per legge o per statuto.
Art. 14
L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo ed in sua mancanza dal consigliere più anziano. In mancanza di entrambi l’assemblea nomina il proprio presidente.
Il presidente dell’assemblea nomina un segretario e, se del caso, due scrutatori. Spetta al presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’assemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. L’assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente articolo 30 quarto comma) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.
In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
Art. 15
Per la validità dell’assemblea è necessaria la presenza, in prima convocazione, di almeno metà più uno dei consorziati; in seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei consorziati presenti.
Per la validità delle deliberazioni dell’assemblea occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati, salvo quanto disposto dagli artt. 26 e 27.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 16
Il consorzio è amministrato da un consiglio direttivo composto da un numero variabile di membri, eletti dall’assemblea con un massimo di nove, che potranno essere scelti anche tra non consorziati.
L’assemblea, al momento della nomina, determina il numero dei componenti il consiglio direttivo ed elegge il presidente.
Almeno un terzo dei componenti il consiglio, con un minimo di uno, dovrà essere eletto tra quelli proposti dall’Ente promotore Associazione degli Industriali di Novara; gli altri, salvo il caso in cui vi sia unanimità, verranno eletti con sistema elettorale di tipo maggioritario.
Art. 17
Il consiglio direttivo resta in carica per cinque anni ed in ogni caso fino all’assemblea che provvede al rinnovo delle cariche.
Nel caso in cui vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvederanno alla loro sostituzione per cooptazione.
Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica dovranno convocare l’assemblea ai sensi dell’art. 11 del presente statuto, perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
I consiglieri cooptati dal consiglio direttivo o nominati dall’assemblea scadranno insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
Art. 18
Il consiglio direttivo si riunisce in xxx xxxxxxxxx xxxxxx una volta all’anno per la determinazione dell’ammontare del contributo annuale e per gli adempimenti di legge ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il presidente o lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti.
Per la validità delle sedute del consiglio occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voto prevale il voto del presidente.
Il consiglio è presieduto dal presidente ed in sua assenza dal consigliere più anziano.
Delle riunioni del consiglio verrà redatto su apposito libro processo verbale che verrà firmato dal presidente e dal segretario.
Art. 19
Il consiglio direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria che non siano espressamente riservati all’assemblea dei consorziati dal presente statuto.
Il consiglio direttivo potrà:
a) nominare uno o più consiglieri delegati determinando i limiti della delega;
b) nominare il direttore ed eventuali procuratori fissandone le attribuzioni.
Il consiglio direttivo dovrà:
- definire le azioni ed i provvedimenti rivolti all’attuazione degli scopi statutari del consorzio ed alla soluzione di problemi concernenti la sua organizzazione ed amministrazione, nonché quelli necessari al coordinamento delle attività ed alla gestione tanto sul piano organizzativo- amministrativo che su quello tecnico-didattico;
- predisporre tempestivamente il rendiconto patrimoniale, economico e finanziario dell’attività del consorzio relativi all’esercizio finanziario chiuso il 31 dicembre nonché il programma di attività ed il bilancio preventivo relativi all’esercizio finanziario avente inizio il 1 gennaio di ogni anno;
- stabilire la data di convocazione dell’assemblea e l’ordine del giorno;
- istituire eventuali commissioni e comitati, anche permanenti, per lo svolgimento di compiti espressamente affidati;
- adempiere a tutte le incombenze previste da leggi, regolamenti e disposizioni emanati dalle autorità competenti.
PRESIDENTE
Art. 20
Il presidente del consiglio direttivo viene eletto direttamente dall’assemblea.
Art. 21
Il presidente, o in caso di assenza o impedimento, il consigliere più anziano di età:
- ha la rappresentanza legale dell’ente nei confronti dei terzi ed in giudizio;
- convoca e presiede l’assemblea dei consorziati ed il consiglio direttivo;
- stabilisce gli argomenti da sottoporre all’esame del consiglio direttivo e vigila sull’esecuzione delle deliberazioni
Art. 22
Qualora l’assemblea dei consorziati lo ritenga opportuno, la gestione del Consorzio sarà controllata da un collegio di revisori costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea che nominerà nel seno dei membri effettivi, il presidente del collegio.
I revisori dei conti restano in carica due anni e sono rieleggibili.
Il collegio dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere una relazione ai bilanci annuali; a tal fine almeno venti giorni prima della data fissata per l’assemblea, dovranno essere messi a disposizione del collegio stesso i necessari documenti contabili.
Il collegio potrà altresì accertare la consistenza di cassa e l’esistenza di valori e di titoli di proprietà del Consorzio e potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.
TITOLO IV
FONDO CONSORTILE ED ESERCIZIO SOCIALE
Art. 23
I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo.
Art. 24
È vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, anche in caso di scioglimento del Consorzio.
Art. 25 L’esercizio va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige la situazione patrimoniale ed il conto profitti e perdite che, assieme, costituiscono il bilancio del Consorzio.
L’assemblea per l’approvazione del bilancio è convocata entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio, in tempo utile affinché entro lo stesso termine il Consiglio direttivo possa provvedere al deposito del bilancio approvato dall’Assemblea presso la cancelleria del Tribunale.
TITOLO V
MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO
Art. 26
Le modifiche dello statuto sono deliberate dall’assemblea dei consorziati riunita in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei presenti e rappresentati.
Per la validità dell’assemblea è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno tre quarti dei consorziati.
Art. 27
Lo scioglimento del Consorzio può essere disposto dall’assemblea dei consorziati riunita in seduta straordinaria e con la presenza di tre quarti dei consorziati, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti e rappresentati.
Contestualmente alla delibera di scioglimento, l’assemblea nomina un liquidatore determinandone anche i poteri.
Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto all’Associazione degli Industriali di Novara con il vincolo di impiego per attività di formazione professionale.
TITOLO VI
CLAUSOLA COMPROMISSORIA E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 28
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all’interpretazione o all’esecuzione del presente statuto e delle delibere degli organi consortili sarà deferita ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, il primo nominato dalla parte attrice, il secondo dall’altra parte ed il terzo, con funzione di Presidente, dai primi due arbitri d’accordo, o in mancanza d’accordo dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Novara, che nominerà anche il secondo arbitro qualora la parte convenuta, pur invitata, non abbia provveduto a nominarlo.
Il Collegio arbitrale giudicherà come amichevole compositore, secondo equità, e non sarà tenuto all’osservanza di alcuna regola di procedura, salvo il principio del contraddittorio.
Art. 29
Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia di consorzi volontari.