TESTO UNICO
TESTO UNICO
DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI VIGENTI PER IL PERSONALE
DELLA SEDE DI ROMA DELL’UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
(CCL 1998-2001 DEL 14.3.2002
CCL 2002-2005 DEL 14.4.2008
CCL 2006-2009 DEL 26.11.2008)
PARTE NORMATIVA 2006-2009
PARTE ECONOMICA BIENNIO 2006-2007
-INDICE-
PARTE I –DISPOSIZIONI GENERALI E RELAZIONI SINDACALI 10
TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI 10
ARTICOLO 1 -Campo di applicazione e definizioni- (Art. 1 del CCL 1998-2001 come sostituito dall’Art. 1 del CCL 2002-2005, confermato dall’Art. 1 del CCL 2006-
2009) ........................................................................................................................ 10
ARTICOLO 2 -Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto- (Art. 2 del CCL 1998-2001 come sostituito dall’Art. 2 del CCL 2002-2005 a sua volta sostituto dall’Art. 2 del CCL 2006-2009) 12
TITOLO II -RELAZIONI SINDACALI E DIRITTI SINDACALI. 13
CAPO I -METODOLOGIE DI RELAZIONI 13
ARTICOLO 3 -Obiettivi e strumenti- (Art. 3 del CCL 1998-2001) 13
ARTICOLO 3 BIS –Relazioni sindacali- (Art. 3 del CCL 2002-2005) 14
ARTICOLO 4 -Contrattazione- (Art. 4 del CCL 1998-2001) 15
ARTICOLO 5 –Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo- (Art. 5 del CCL 1998-2001 come sostituito dall’Art. 4 del CCL 2002-2005) 17
ARTICOLO 6 –Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche- (Art. 6 del CCL 1998-2001) 18
CAPO II –FORME DI PARTECIPAZIONE 20
ARTICOLO 7 –Comitato per le pari opportunità- (Art. 7 del CCL 1998-2001 come sostituito dall’Art. 5 del CCL 2002-2005) 20
ARTICOLO 7 BIS –Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing- (Art. 6 del CCL 2002- 2005) 22
CAPO III –SOGGETTI SINDACALI 24
ARTICOLO 8 –Soggetti sindacali e titolarità delle prerogative - (Art. 8 del CCL 1998- 2001) 24
ARTICOLO 9 –Composizione delle delegazioni- (Art. 9 del CCL 1998-2001) 26
CAPO IV -PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI 27
ARTICOLO 10 -Clausole di raffreddamento- (Art. 10 del CCL 1998-2001) 27
ARTICOLO 11 -Interpretazione autentica del contratto collettivo- (Art. 11 del CCL 1998- 2001) 28
CAPO V –COORDINAMENTO REGIONALE 29
ARTICOLO 11 BIS –Coordinamento regionale- (Art. 7 del CCL 2002-2005) 29
PARTE II –RAPPORTO DI LAVORO 30
CAPO I -COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 30
ARTICOLO 12 -Contratto individuale di lavoro- (Art. 12 del CCL 1998-2001 come modificato dall’Art. 26, comma 1 del CCL 2002-2005) 30
ARTICOLO 13 -Periodo di prova- (Art. 13 del CCL 1998-2001) 31
CAPO II -PARTICOLARI TIPI DI RAPPORTO DI LAVORO. 32
ARTICOLO 14 –Rapporto di lavoro a tempo parziale- (Art. 14 del CCL 1998-2001 come sostituito dall’Art. 23 del CCL 2002-2005) 32
ARTICOLO 15 –Orario di lavoro dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale- (Art. 15 del CCL 1998-2001 come sostituito dall’Art. 24 del CCL 2002-2005) 34
ARTICOLO 16 –Trattamento economico-normativo dei dipendenti a tempo parziale-
(Art. 16 del CCL 1998-2001 come sostituito dall’Art. 25 del CCL 2002-2005) 35
ARTICOLO 17 – Assunzioni a tempo determinato- (Art. 17 del CCL 1998-2001 come modificato dall’Art. 26, comma 2 del CCL 2002-2005) 37
PARTE III –CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE 40
CAPO I – IL SISTEMA CLASSICATORIO: OBIETTIVI 40
ARTICOLO 18 –Obiettivi- (Art. 18 del CCL 1998-2001) 40
ARTICOLO 18 BIS –Conferma dei principi del sistema- (Art. 8 del CCL 2002-2005) 41
ARTICOLO 18 TER –Commissione paritetica per il sistema di classificazione- (Art. 9 del CCL 2002-2005) 42
CAPO II –CLASSIFICAZIONE 43
ARTICOLO 19 –Il sistema di classificazione del personale- (Art. 19 del CCL 1998-2001) 43
ARTICOLO 20 –Progressione interna nel sistema classificatorio- (Art. 20 del CCL 1998- 2001) 44
ARTICOLO 21 -Criteri e procedure per i passaggi tra categorie - (Art. 21 del CCL 1998- 2001) 45
ARTICOLO 22 –Criteri e procedure per i passaggi all’interno di ciascuna categoria - (Art. 22 del CCL 1998-2001) 46
ARTICOLO 23 –Norma di inquadramento dei dipendenti in servizio- (Art. 23 del CCL 1998- 2001) 47
ARTICOLO 24 –Profili Professionali- (Art. 24 del CCL 1998-2001) 48
ARTICOLO 25 –Xxxxx confermativa dell’inquadramento- (Art. 25 del CCL 1998-2001) 65
CAPO III-LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 66
ARTICOLO 26-Posizioni organizzative e graduazione delle relative funzioni- (Art. 26 del CCL 1998-2001) 66
ARTICOLO 27 -Affidamento degli incarichi per le posizioni organizzative, loro revoca e relativa indennità- (Art. 27 del CCL 1998-2001) 67
PARTE IV –SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO 68
CAPO I -STRUTTURA DEL RAPPORTO DI LAVORO. 68
ARTICOLO 28 -Orario di lavoro- (Art. 28 del CCL 1998-2001 come modificato dall’Art. 26, comma 3 del CCL 2002-2005 e come integrato dall’Art. 4 del CCL 2006-2009) 68
ARTICOLO 29 -Riduzione dell’orario- (Art. 29 del CCL 1998-2001) 71
ARTICOLO 30 -Mansioni superiori- (Art. 30 del CCL 1998-2001) 72
ARTICOLO 31 -Ferie e festività- (Art. 31 del CCL 1998-2001 come modificato dall’Art. 26, comma 4 del CCL 2002-2005) 73
ARTICOLO 32 -Riposo settimanale- (Art. 32 del CCL 1998-2001 come modificato dall’Art. 26, comma 5 del CCL 2002-2005) 75
CAPO II -INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DELLA PRESTAZIONE 76
ARTICOLO 33 -Permessi retribuiti- (Art. 33 del CCL 1998-2001 come modificato dagli Artt. 26, comma 6 e 38, comma 1 del CCL 2002-2005) 76
ARTICOLO 34 -Permessi brevi- (Art. 34 del CCL 1998-2001) 78
ARTICOLO 35 -Assenze per malattia- (Art. 35 del CCL 1998-2001 come sostituito dall’Art. 21 del CCL 2002-2005) 79
ARTICOLO 36 -Mutamento di profilo per inidoneità psico-fisica- (Art. 36 del CCL 1998- 2001) 83
ARTICOLO 37 -Infortuni sul lavoro e malattie dovute all’attività lavorativa- (Art. 37 del CCL 1998-2001 come sostituito dall’Art. 22 del CCL 2002-2005) 85
ARTICOLO 38 -Astensione obbligatoria e facoltativa per maternità- (Art. 38 del CCL 1998- 2001 come modificato dall’Art. 26, comma 7 del CCL 2002-2005) 86
ARTICOLO 39 -Servizio militare- (Art. 39 del CCL 1998-2001) 89
ARTICOLO 40 –Aspettativa- (Art. 40 del CCL 1998-2001 come modificato dall’Art. 26,
comma 8 del CCL 2002-2005) 90
CAPO III -ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 93
ARTICOLO 41 -Cause di cessazione del rapporto di lavoro- (Art. 41 del CCL 1998-2001) . 93 ARTICOLO 42 -Obblighi delle parti- (Art. 42 del CCL 1998-2001 come modificato dall’Art. 26, comma 9 del CCL 2002-2005) 94
ARTICOLO 43 -Termini di Preavviso- (Art. 43 del CCL 1998-2001) 95
CAPO IV -NORME DISCIPLINARI 96
ARTICOLO 44 –Codice di comportamento- (Art. 44 del CCL 1998-2001 come sostituito dall’Art. 11 del CCL 2002-2005) 96
ARTICOLO 45 -Sanzioni disciplinari e responsabilità- (Art. 45 del CCL 1998-2001 come sostituito dall’Art. 12 del CCL 2002-2005) 99
ARTICOLO 46 -Procedure disciplinari- (Art. 46 del CCL 1998-2001 come sostituito dall’Art. 13 del CCL 2002-2005) 105
ARTICOLO 47 -Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare- (Art. 47 del CCL 1998-2001) 107
ARTICOLO 48 –Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale- (Art. 14 del CCL 2002-2005) 108
ARTICOLO 48 BIS -Sospensione cautelare in caso di procedimento penale- (Art. 48 del CCL 1998-2001 come sostituito dall’Art. 15 del CCL 2002-2005) 111
ARTICOLO 49 -Costituzione ed attività della Commissione di Disciplina- (Art. 49 del CCL 1998-2001 come sostituito dall’Art. 16 del CCL 2002-2005) 114
ARTICOLO 50 –Controversie individuali- (Art. 50 del CCL 1998-2001) 119
CAPO V -POLITICHE DI SVILUPPO E GESTIONE DEL PERSONALE 122
ARTICOLO 50 BIS –Obiettivi- (Art. 17 del CCL 2002-2005) 122
ARTICOLO 50 TER –Nuovi profili- (Art. 18 del CCL 2002-2005) 123
ARTICOLO 50 QUATER–Investimenti sul personale- (Art. 19 del CCL 2002-2005) 124
CAPO VI -DISPOSIZIONI PARTICOLARI 126
ARTICOLO 51 -Formazione e aggiornamento professionale - ( Art. 51 del CCL 1998- 2001) 126
ARTICOLO 51 BIS-Formazione ed ECM- (Art. 20 del CCL 2002-2005) 129
ARTICOLO 52 -Congedi per la Formazione- (Art. 52 del CCL 1998-2001) 131
ARTICOLO 53 -Previdenza Complementare- (Art. 53 del CCL 1998-2001) 133
PARTE V -TRATTAMENTO ECONOMICO DEL NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE. 134
ARTICOLO 54 -Trattamento economico stipendiale di prima applicazione- (Art. 54 del CCL 1998-2001) 134
ARTICOLO 55 -Norme transitorie e finali dell'inquadramento economico di prima applicazione- (Art. 55 del CCL 1998-2001come modificato dall’Art. 26, comma 10 del CCL 2002-2005) 135
ARTICOLO 56 -Criteri per la progressione economica orizzontale- (Art. 56 del CCL 1998- 2001 come integrato dall’Art. 3 del CCL 2006-2009) 137
ARTICOLO 57 -Struttura della retribuzione ed incrementi tabellari- (Art. 57 del CCL 1998- 2001) 139
ARTICOLO 58 – Trattamento di Fine Rapporto- (Art. 58 del CCL 1998-2001) 140
ARTICOLO 59 -Lavoro straordinario- (Art. 59 del CCL 1998-2001 come modificato dall’Art. 26, comma 11 del CCL 2002-2005) 141
ARTICOLO 60 -Indennità per particolari condizioni di lavoro - ( Art. 60 del CCL 1998- 2001) 143
ARTICOLO 61 –Indennità di posizione- (Art. 61 del CCL 1998-2001) 145
ARTICOLO 62 –Indennità peculiari dell’U.C.S.C.- (Art. 62 del CCL 1998-2001) 146
ARTICOLO 63 -Indennità di funzione- (Art. 63 del CCL 1998-2001) 147
ARTICOLO 64 –Indennità ad personam- (Art. 64 del CCL 1998-2001) 148
ARTICOLO 65 -Indennità di residenza- (Art. 65 del CCL 1998-2001) 149
ARTICOLO 66 -Indennità per assegno di studio- (Art. 66 del CCL 1998-2001) 150
ARTICOLO 67 – Indennità di mansione- (Art. 67 del CCL 1998-2001) 151
ARTICOLO 68–Indennità per indumenti di lavoro (calzature) - ( Art. 68 del CCL 1998- 2001) 152
ARTICOLO 69 -Indennità di produttività- (Art. 69 del CCL 1998-2001) 153
ARTICOLO 70 -Indennità di semiturno- (Art. 70 del CCL 1998-2001) 155
ARTICOLO 71 – Indennità maggiorata di turno notturno- (Art. 71 del CCL 1998-2001) 156
ARTICOLO 72 –Indennità aggiuntive- (Art. 72 del CCL 1998-2001) 157
ARTICOLO 73 –Assegni ad personam U.C.S.C.- (Art. 73 del CCL 1998-2001) 158
PARTE VI-SISTEMI DI FINANZIAMENTO 159
ARTICOLO 74 -Finanziamento del sistema classificatorio e della progressione economica-
(Art. 74 del CCL 1998-2001) 159
ARTICOLO 75 - Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio legato al lavoro straordinario e a particolari condizioni di lavoro- (Art. 75 del CCL 1998-2001) . 160
ARTICOLO 00 XXX - Xxxxx per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno - ( Art. 29 del CCL 2002-
2005) ...................................................................................................................... 161
ARTICOLO 75 TER -Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno- (Art. 7, comma 1 CCL 2006- 2009) 162
ARTICOLO 76 –Fondo per il finanziamento del trattamento di incentivazione- (Art. 76 del CCL 1998-2001) 163
ARTICOLO 76 BIS -Fondo per il finanziamento del trattamento di incentivazione- (Art. 30 del CCL 2002-2005) 164
ARTICOLO 76 TER -Fondo per il finanziamento del trattamento di incentivazione- (Art. 7, comma 2 del CCL 2006-2009) 166
ARTICOLO 77- Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell'ex-indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica- (Art. 77 del CCL 1998-2001) 167
ARTICOLO 77 BIS -Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale, dell’indennità professionale specifica e dell’indennità di coordinamento- (Art. 31 del CCL 2002-2005) 169
ARTICOLO 77 TER -Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale, dell’indennità professionale specifica e dell’indennità di coordinamento- (Art. 7, commi 3 e 4 del CCL 2006-2009 ) 173
ARTICOLO 78 - Riconversione delle risorse economiche destinate al finanziamento della indennità infermieristica e del livello VIII bis- (Art. 78 del CCL 1998-2001) 174
PARTE VII –BIENNIO ECONOMICO 0000-0000 000
CAPO I –INCREMENTI TABELLARI, FINANZIAMENTO DEI TRATTAMENTI ECONOMICI, INDENNITA’ DI RISCHIO RADIAZIONI 175
ARTICOLO 79 -Incrementi tabellari- (Art. 79 del CCL 1998-2001) 175
ARTICOLO 80 -Finanziamento dei trattamenti economici- (Art. 80 del CCL 1998-2001). 176 ARTICOLO 81 -Indennità di rischio da radiazioni- (Art. 81 del CCL 1998-2001 come
modificato dall’art. 26, comma 12 CCL 2002-2005) 177
CAPO II –FINANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER IL RUOLO SANITARIO E PER LE ASSISTENTI SOCIALI 178
ARTICOLO 82-Individuazione delle risorse aggiuntive per il ruolo sanitario e tecnico, profilo di assistente sociale- (Art. 82 del CCL 1998-2001) 178
ARTICOLO 83 -Trasformazione dei posti e passaggi- (Art. 83 del CCL 1998-2001) 179
ARTICOLO 84 –Coordinamento: funzione e indennità- (Art. 84 del CCL 1998-2001 come modificato dall’art. 26, comma 13 CCL 2002-2005) 181
CAPO III -DISPOSIZIONI FINALI 183
ARTICOLO 85 -Norma programmatica- (Art. 106 del CCL 1998-2001) 183
ARTICOLO 86 -Effetti dei nuovi stipendi- (Art. 107 del CCL 1998-2001) 184
PARTE VIII –BIENNI ECONOMICI 2002-2003 e 0000-0000 000
CAPO I –TRATTAMENTO ECONOMICO 185
ARTICOLO 87 -Stipendio tabellare, fasce e trattamento economico iniziale- (Art. 27 del CCL 2002-2005) 185
CAPO II –INDENNITA’ 186
ARTICOLO 88 -Indennità Professionale Specifica- (Art. 28 del CCL 2002-2005) 186
ARTICOLO 89 -Indennità per turni notturni e festivi- (Art. 28 bis del CCL 2002-2005) 187
ARTICOLO 90 -Indennità per l’assistenza domiciliare- (Art. 28 ter del CCL 2002-2005) . 188 ARTICOLO 91 -Risorse per la contrattazione- (Art. 32 del CCL 2002-2005) 189
ARTICOLO 92 -Utilizzo delle risorse aggiuntive regionali per la contrattazione- (Art. 33 del CCL 2002-2005) 190
ARTICOLO 93 -Norma di riequilibrio- (Art. 34 del CCL 2002-2005) 191
ARTICOLO 94 -Indennità professionale specifica spettante al personale del ruolo sanitario – profili di infermiere, infermiere pediatrico, assistente sanitario e ostetrica- destinatari del passaggio dalla posizione D a Ds- (Art. 35 del CCL 2002-2005) 192
CAPO III -DISPOSIZIONI FINALI 193
ARTICOLO 95 -Effetti dei nuovi stipendi- (Art. 36 del CCL 2002-2005) 193
PARTE IX–BIENNIO ECONOMICO 0000-0000 000
CAPO I –TRATTAMENTO ECONOMICO 194
ART. 96 -Stipendio tabellare, fasce e trattamento economico iniziale- (Art. 6 del CCL 2006- 2009) 194
ART. 97 -Risorse per la contrattazione- (Art. 8 del CCL 2006-2009) 195
CAPO II -DISPOSIZIONI FINALI 196
ART. 98 -Effetti dei nuovi stipendi- (Art. 9 del CCL 2006-2009) 196
PARTE X –DISPOSIZIONI INTEGRATIVE 197
ARTICOLO 99 -Diritto di assemblea- (Art. 85 del CCL 1998-2001 come modificato dall’Art. 5, comma 1 del CCL 2006-2009) 197
ARTICOLO 100 -Patronato Sindacale- (Art. 86 del CCL 1998-2001) 198
ARTICOLO 101 -Servizio di pronta disponibilità- (Art. 87 del CCL 1998-2001) 199
ARTICOLO 000 -Xxxxxx xxxxxxxx - (Xxx. 88 del CCL 1998-2001 come modificato dall’art.
26, comma 14 del CCL 2002-2005) 201
ARTICOLO 103 -Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche- (Art. 89 del CCL 1998-2001) 202
ARTICOLO 104-Tutela dei dipendenti portatori di handicap-(Art.90 del CCL 1998-2001) 203 ARTICOLO 105 -Comando- (Art. 91 del CCL 1998-2001) 204
ARTICOLO 106 - Diritto allo studio - ( Art. 92 del CCL 1998-2001 come modificato dall’Art. 26, comma 15 del CCL 2002-2005) 205
ARTICOLO 107 -Copertura assicurativa- (Art. 93 del CCL 1998-2001 come modificato dall’Art. 5, comma 2 del CCL 2006-2009) 207
ARTICOLO 108 -Patrocinio legale- (Art. 94 del CCL 1998-2001 come modificato dall’Art. 5, comma 3 del CCL 2006-2009) 208
ARTICOLO 109 -Clausole speciali- (Art. 95 del CCL 1998-2001) 209
ARTICOLO 110-Diritti derivanti da invenzione industriale-(Art. 96 del CCL 1998-2001) 210
ARTICOLO 111 -Mensa- (Art. 97 del CCL 1998-2001 come modificato dall’art. 26, comma
16 del CCL 2002-2005 ) 211
ARTICOLO 112 -Attività sociali, culturali e ricreative- (Art. 98 del CCL 1998-2001) 212
ARTICOLO 113 -Disciplina sperimentale del telelavoro- (Art. 99 del CCL 1998-2001) 213
ARTICOLO 114 -Retribuzione e sue definizioni- (Art. 100 del CCL 1998-2001) 214
ARTICOLO 115 -Struttura della busta paga- (Art. 101 del CCL 1998-2001) 215
ARTICOLO 116 -Banca delle ore- (Art. 102 del CCL 1998-2001) 216
ARTICOLO 117 -Trattenute per scioperi brevi- (Art. 103 del CCL 1998-2001) 217
ARTICOLO 118 -Trattamento economico dei dipendenti in distacco sindacale- (Art. 104 del CCL 1998-2001) 218
ARTICOLO 119 -Trattamento di trasferta- (Art. 105 del CCL 1998-2001) 219
PARTE XI –DISPOSIZIONI FINALI 221
ARTICOLO 120-Norme di rinvio- (Art. 108 del CCL 1998-2001) 221
ARTICOLO 121 -Abrogazioni e disapplicazioni- (Art. 109 del CCL 1998-2001) 222
ARTICOLO 122 –Norme finali e di rinvio- (Art. 10 del CCL 2006-2009) 223
ALLEGATO A- (Allegato A del CCL 1998-2001) 224
ALLEGATO B- (Allegato B del CCL 1998-2001) 225
ALLEGATO C- (Allegato C del CCL 1998-2001) 226
ALLEGATO D- (Allegato D del CCL 1998-2001) 227
ALLEGATO E- (Allegato E del CCL 1998-2001) 228
ALLEGATO F- (Allegato F del CCL 1998-2001) 230
ALLEGATO G- (Allegato G del CCL 1998-2001) 231
ALLEGATO H- (Allegato H del CCL 1998-2001) 232
ALLEGATO I- (Allegato I del CCL 1998-2001) 233
ALLEGATO L- (Allegato L del CCL 1998-2001) 234
ALLEGATO M-(Allegato M del CCL 1998-2001) 235
ALLEGATO N- (Allegato N del CCL 1998-2001) 236
ALLEGATO O- (Allegato O del CCL 1998-2001) 237
ALLEGATO P- (Allegato P del CCL 1998-2001) 238
ALLEGATO Q- (Allegato Q del CCL 1998-2001) 239
ALLEGATO R- (Allegato R del CCL 1998-2001) 240
ALLEGATO S- (Allegato A del CCL 2002-2005) 241
ALLEGATO T- (Allegato B del CCL 2002-2005) 242
ALLEGATO U- (Allegato C del CCL 2002-2005) 243
ALLEGATO V- (Allegato D del CCL 2002-2005) 244
ALLEGATO W- (Allegato E del CCL 2002-2005) 245
ALLEGATO X- (Allegato F del CCL 2002-2005) 246
ALLEGATO Y- (Allegato G del CCL 2002-2005) 247
ALLEGATO Z- ( Allegato H del CCL 2002-2005) 248
ALLEGATO AA- (Tabella A del CCL 2006-2009) 249
ALLEGATO BB- (Tabella B del CCL 2006-2009) 250
ALLEGATO CC- (Tabella C del CCL 2006-2009) 251
ALLEGATO DD- (Tabella D del CCL 2006-2009) 252
ALLEGATO N. 1- ( Allegato n. 1 del CCL 1998-2001 come modificato dall’Art. 26, comma 17 e dall’Allegato n. 1 del CCL 2002-2005) 253
ALLEGATO N. 2- ( Allegato n. 2 del CCL 1998-2001) 265
ALLEGATO N. 3- ( Allegato n. 3 del CCL 1998-2001) 266
ALLEGATO N. 4- ( Allegato n.4 del CCL 1998-2001) 269
ALLEGATO N. 5- (Allegato n. 5 del CCL 1998-2001 come integrato dall’Art. 26, comma 17 del
CCL 2002-2005) 274
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 DEL CCL 0000-0000 000
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 DEL CCL 0000-0000 000
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3 DEL CCL 0000-0000 000
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4 DEL CCL 0000-0000 000
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 DEL CCL 0000-0000 000
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 DEL CCL 0000-0000 000
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3 DEL CCL 0000-0000 000
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4 DEL CCL 0000-0000 000
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5 DEL CCL 0000-0000 000
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1 DEL CCL 0000-0000 000
DICHIARAZIONI A VERBALE N. 2 DEL CCL 0000-0000 000
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 3 DEL CCL 0000-0000 000
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 4 DEL CCL 0000-0000 000
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 5 DEL CCL 0000-0000 000
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 6 DEL CCL 0000-0000 000
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 7 DEL CCL 0000-0000 000
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 8 DEL CCL 0000-0000 000
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 9 DEL CCL 0000-0000 000
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 10 DEL CCL 0000-0000 000
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 11 DEL CCL 0000-0000 000
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 12 DEL CCL 0000-0000 000
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 13 DEL CCL 0000-0000 000
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 14 DEL CCL 0000-0000 000
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 15 DEL CCL 0000-0000 000
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 16 DEL CCL 0000-0000 000
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 17 DEL CCL 0000-0000 000
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 18 DEL CCL 0000-0000 000
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 19 DEL CCL 0000-0000 000
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 20 DEL CCL 0000-0000 000
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1 DEL CCL 0000-0000 000
GUIDA ALLA LETTURA
Il presente Testo Unico costituisce un testo coordinato risultante dal combinato disposto dei CC.CC.LL. vigenti per il personale non dirigente della Sede di Roma dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Esso è stato redatto muovendo dall’impianto originario del CCL relativo al quadriennio 1998-2001 (I e II Biennio Economico) di cui è stata conservata, per quanto possibile, anche la numerazione degli articoli.
Su tale impianto originario sono stati poi innestati i successivi CC.CC.LL. relativi ai quadrienni 2002-2005 (I e II Biennio Economico) e 2006-2009 (I Biennio Economico).
Il succedersi nel tempo dei sopracitati contratti, in alcuni casi, ha prodotto l’effetto di modificare, integrare ovvero disapplicare specifiche previgenti disposizioni pattizie, in altri casi, invece, ha determinato una sovrapposizione di articoli in conseguenza della conferma degli articoli precedenti da parte di quelli successivi.
Nel Testo Unico, pertanto, sono contemplati:
- articoli che riproducono norme nelle versione originaria in quanto non disapplicate nè modificate e/o integrate da norme successive;
- articoli che riproducono norme come puntualmente modificate e/o integrate da norme successive;
- articoli dai quali sono state espunte norme puntualmente disapplicate da norme successive.
Le vicende modificative, integrative, disapplicative ovvero confermative dei singoli articoli possono essere agevolmente ricostruite attraverso la rubrica degli articoli stessi che, tra parentesi, dà conto di tali vicende citando i CC.CC.LL. da cui gli articoli sono stati originariamente introdotti e successivamente, in vario modo, eventualmente modificati.
Al fine di agevolare la lettura e di facilitare la consultazione del documento, si precisa che nel presente Testo Unico:
- con l’espressione “presente CCL” si intende il contratto vigente pro tempore che è quello desumibile dai riferimenti contenuti nella rubrica dell’articolo;
- con l’espressione “dipendente in servizio” si intende il dipendente in servizio alla data di entrata in vigore del contratto vigente pro tempore che è quello desumibile dai riferimenti contenuti nella rubrica dell’articolo;
- sono conservati in Lire e corredati della conversione in Euro gli importi originariamente indicati in valuta Lire con la sola eccezione delle Tabelle di Parte Economica.
Merita precisare che il Testo Unico, elaborato alla stregua dei criteri redazionali sopra illustrati, è stato arricchito altresì con il richiamo in nota a piè di pagina:
- del contenuto del singolo articolo o dei singoli articoli dei provvedimenti normativi citati nel testo;
- dell’indicazione di eventuali modifiche, integrazioni, abrogazioni dei provvedimenti normativi citati nel testo. Xxxx intendersi non modificato né integrato né abrogato un provvedimento normativo citato nel testo che non viene richiamato in nota.
PARTE I –DISPOSIZIONI GENERALI E RELAZIONI SINDACALI-
TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI-
ARTICOLO 1 -Campo di applicazione e definizioni-
(Art. 1 del CCL 1998-2001 come sostituito dall’Art. 1 del CCL 2002-2005, confermato dall’Art. 1
del CCL 2006-2009)
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, esclusi i dirigenti e i docenti, dipendente dall’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE che presta la propria opera presso la Sede di Roma.
2. Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, il presente contratto definisce particolari modalità di applicazione degli istituti normativi.
3. Nel testo del presente contratto per:
a) “U.C.S.C.” si intende l’U.C.S.C. Sede di Roma, comprendente Facoltà e annesso Policlinico Universitario “X. Xxxxxxx”;
b) “Policlinico” si intende il Policlinico Universitario “X. Xxxxxxx”;
c) “XX.XX.” si intendono le Rappresentanze Sindacali dei dipendenti di cui al comma 1, stipulanti il presente contratto;
d) “dirigente responsabile” si intende il dirigente preposto alle strutture con gli incarichi individuati dall’ordinamento aziendale;
e) "unità operativa", "struttura organizzativa", “unità organizzativa” o "servizio" si indicano genericamente articolazioni interne della Sede di Roma, come individuate dall’ordinamento aziendale;
f) CCL si intende il contratto collettivo di lavoro U.C.S.C. – Sede di Roma;
g) CCNL si intende il CCNL del Personale del Comparto SSN assunto dalle parti come modello di riferimento;
h) “monte salari” si intende il monte salari del personale della Sede di Roma dell’U.C.S.C. come base di calcolo individuata con riferimento agli stessi criteri utilizzati dall’Aran per il calcolo degli oneri contrattuali stimati per le aziende e gli enti del SSN ai quali si applica il relativo CCNL, e cioè considerando tutte le somme, rilevate dal bilancio della Sede di Roma dell’U.C.S.C., che sono state corrisposte nell'anno di riferimento al personale destinatario del presente CCL, in servizio in detto anno, a titolo di trattamento economico principale ed accessorio, ivi compreso il trattamento incentivante, al netto degli oneri riflessi a carico della Sede di Roma dell'U.C.S.C..
4. Nel testo del presente contratto, i riferimenti normativi al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni (in particolare il D. Lgs. 19 giugno 1999, come modificato ed integrato dai D. Lgs. nn. 49, 168 e 254 tutti del 2000) sono riportati
come “D. Lgs. n. 502 del 1992”. Le LL. nn. 53 del 2000, 1204 del 1971 e la L. 104 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni sono confluite nel T.U. n. 151 del 2001 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
ARTICOLO 2 -Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto-
(Art. 2 del CCL 1998-2001 come sostituito dall’Art. 2 del CCL 2002-2005 a sua volta sostituto dall’Art. 2 del CCL 2006-2009)
1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2009 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto, previa approvazione degli Organi Direttivi delle parti. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dell’U.C.S.C. e delle XX.XX..
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dall’U.C.S.C. entro 60 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto.
4. Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme presentate a livello nazionale per il contratto collettivo del comparto del personale del SSN, se successiva, ai dipendenti sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall’Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Gli importi dell’indennità di vacanza contrattuale vengono riassorbiti negli incrementi stipendiali derivanti dal rinnovo contrattuale.
7. Fino alla definizione di un nuovo assetto della contrattazione collettiva, in sede di rinnovo biennale della parte economica, secondo i termini del CCNL SSN, ulteriore punto del negoziato, sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettivamente intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993.
TITOLO II -RELAZIONI SINDACALI E DIRITTI SINDACALI-
CAPO I -METODOLOGIE DI RELAZIONI-
ARTICOLO 3 -Obiettivi e strumenti-
(Art. 3 del CCL 1998-2001)
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità dell’U.C.S.C. e delle OO. SS., è riordinato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare sia l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale sia l'esigenza dell’U.C.S.C. di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza della attività didattica e di ricerca, dell’attività amministrativa e dei servizi sanitari erogati.
2. Il predetto obiettivo comporta la necessità di uno stabile sistema di relazioni sindacali, che si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione, la quale si svolge sulle materie, con i tempi e le procedure indicati nel presente contratto;
b) informazione, concertazione e consultazione. L'insieme di tali istituti realizza i principi della partecipazione che si estrinseca anche nella costituzione di Commissioni Paritetiche;
c) interpretazione autentica del contratto collettivo.
ARTICOLO 3 BIS –Relazioni sindacali-
(Art. 3 del CCL 2002-2005)
1. Si riconferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCL del Personale della Sede di Roma dell’U.C.S.C. 1998-2001, con le modifiche riportate al successivo comma 2 e ai seguenti articoli.
2. Per effetto degli Accordi stipulati, in data 18/22 novembre 2005, dall’U.C.S.C. e dalle XX.XX. firmatarie, in sostituzione dei residui distacchi sindacali di cui al comma 8 dell’art. 8, sono state concordate 1000 ore aggiuntive annue per ciascuna sigla firmataria degli accordi anzidetti ad eccezione della CGIL per la quale sono state concordate ore annue equivalenti al distacco ancora in essere al 18-22 novembre 2005 diminuite delle ferie e delle festività.
ARTICOLO 4 -Contrattazione-
(Art. 4 del CCL 1998-2001)
1. La contrattazione riguarda le materie e gli istituti di cui al comma 2, secondo le clausole di rinvio del presente art. 4 ed in conformità ai criteri e procedure indicate nel successivo art. 5.
2. In sede di contrattazione sono regolate le seguenti materie:
I. trattamento economico fondamentale, in analogia al CCNL del Comparto Sanità;
II. trattamento economico accessorio sulla base di sistemi di incentivazione dei dipendenti fondati su obiettivi, programmi e progetti di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, con la definizione di criteri generali delle metodologie di valutazione e di ripartizione delle risorse del Fondo di cui agli artt. 76, 76 BIS e 76 TER;
III. i criteri per la ripartizione delle risorse derivanti dalle seguenti voci, ai fini della loro assegnazione ai Fondi di cui agli artt. 75, 75 BIS, 75 TER; 76, 76 BIS, 76 TER; 77, 77 BIS, 77 TER:
a) economie conseguenti alla trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non sostituiti con corrispondenti assunzioni, fermo restando che tali economie vanno adeguate in base agli eventuali rientri dal tempo parziale, anche nel corso dell'anno;
b) specifiche disposizioni di legge nazionali e/o regionali, finalizzate alla incentivazione di prestazioni o di risultati dei dipendenti;
c) risorse aggiuntive o integrative erogate dalla Regione Lazio, in analogia a quanto previsto dal CCNL del SSN;
d) una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile o dalla trasformazione di posti di organico dei dipendenti;
IV. lo spostamento delle risorse tra i Fondi di cui agli artt. 75, 75 BIS, 75 TER; 76, 76 BIS, 76 TER; 77, 77 BIS, 77 TER, per la finalizzazione tra i vari istituti;
V. le modalità e le verifiche per l'attuazione della riduzione dell'orario di lavoro, di cui all'art. 29;
VI. i programmi annuali e pluriennali dell'attività di formazione professionale, riqualificazione ed aggiornamento dei dipendenti, per adeguarli ai processi di innovazione;
VII. le linee di indirizzo e i criteri sia per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro che per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;
VIII. le conseguenze degli effetti delle innovazioni tecnologiche e organizzative e dei processi di disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi sulla qualità e professionalità del lavoro e dei dipendenti in base alle esigenze dell'utenza;
IX. i criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro di cui all'art. 28;
X. l’individuazione dei casi in cui è elevabile il contingente della trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale di cui all'art. 14;
XI. le pari opportunità, per le finalità e con le procedure indicate dall'art. 7, anche alla luce della L. 10 aprile 1991, n. 1251;
XII. i criteri generali per l'attribuzione dei trattamenti legati a compensi per lavoro straordinario.
3. La contrattazione riguarda, altresì, le seguenti materie relative al sistema classificatorio dei dipendenti:
a) i criteri generali per la definizione delle procedure di selezione per i passaggi all'interno di ciascuna categoria, di cui all'art. 22;
b) il completamento ed integrazione dei criteri per la progressione economica orizzontale, di cui all'art. 56.
4. Le componenti salariali relative alla produttività da attribuire a livello di contrattazione sono correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei relativi programmi con le modalità previste dall’art. 76.
5. Xxxxx restando i principi di comportamento delle parti indicati dall’art. 3, comma 1, e dall’art. 10, sulle materie di cui al comma 2, dal V al IX punto, non direttamente implicanti l’erogazione di risorse destinate al trattamento economico, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative senza che sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e di decisione. D’intesa tra le parti, il termine citato è prorogabile di altri trenta giorni.
1 La presente legge è stata abrogata dall'art. 57, D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, ad eccezione dell'articolo 11. Da allora è vigente in materia il D.Lgs. 11-4-2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246”.
ARTICOLO 5 –Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo-
(Art. 5 del CCL 1998-2001 come sostituito dall’Art. 4 del CCL 2002-2005)
1. Il contratto collettivo ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica e si riferisce a tutti gli istituti contrattuali previsti dall’art. 4 da trattarsi in un’unica sessione negoziale, tranne per le materie che, per loro natura, richiedono tempi di negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi contingenti.
2. L’U.C.S.C. provvede, ai sensi dell’art. 9, comma 1, a costituire la delegazione abilitata alle trattative di cui al comma 1 ed a convocare le delegazioni sindacali di cui all’art. 9, comma 2, per l’avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.
3. Le parti si incontrano periodicamente per la verifica dell’attuazione del contratto collettivo.
4. Il contratto collettivo conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto.
ARTICOLO 6 –Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche-
(Art. 6 del CCL 1998-2001)
1. Gli istituti dell’informazione, concertazione e consultazione sono disciplinati come indicato ai punti seguenti:
A) INFORMAZ1ONE:
- L’U.C.S.C., allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali, informa periodicamente e tempestivamente le Organizzazioni Sindacali di cui all’art. 9, comma 3, sugli atti di valenza generale concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane.
- Nel caso di materie oggetto di contrattazione o di concertazione e di consultazione, l’informazione è preventiva.
- Ai fini di una più compiuta informazione, le parti, su richiesta, si incontrano con cadenza almeno annuale ed, in ogni caso, in presenza di iniziative concernenti linee di organizzazione degli uffici e dei servizi, iniziative per l’innovazione tecnologica degli stessi, eventuali processi di dismissione, di esternalizzazione e di trasformazione.
B) CONCERTAZIONE
- Le Organizzazioni Sindacali di cui all’art. 9, comma 3, ricevuta l’informazione, possono attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione sulle seguenti materie:
a) articolazione dell’orario di servizio;
b) verifica periodica della produttività delle strutture operative;
c) definizione dei criteri per la determinazione della distribuzione dei carichi di lavoro;
d) andamento dei processi occupazionali.
- La concertazione è, altresì, prevista per l’attuazione del sistema classificatorio, in ordine alla definizione dei criteri e modalità di:
a) svolgimento delle selezioni per i passaggi tra le categorie, di cui all’art. 21;
b) valutazione delle posizioni organizzative e definizione della graduazione delle funzioni, di cui all’art. 26;
c) conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e loro valutazione periodica, di cui all’art. 27;
d) sistemi di valutazione permanente, di cui all’art. 56.
- La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro le quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta e si concludono nel termine tassativo di trenta giorni dalla data della richiesta medesima. Dell’esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa.
C) CONSULTAZIONE
- La consultazione delle Organizzazioni Sindacali di cui all’art. 9, comma 3, prima dell’adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro, è facoltativa. Essa si svolge, obbligatoriamente, su:
a) organizzazione e disciplina degli uffici, nonché consistenza e variazione delle dotazioni organiche;
b) casi di cui all’art. 192 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n 6263. Ai fini degli aspetti applicativi del predetto D. Lgs. 626/94, le parti rinviano ad un apposito Regolamento4 che, adottato dall’U.C.S.C. nel rispetto degli stabiliti livelli di relazioni sindacali, contenga i seguenti principi:
- numero di rappresentanti per la sicurezza pari a 6;
- elezione dei rappresentanti per la sicurezza nell’ambito delle rappresentanze sindacali di tutto il personale docente e non docente presenti all’interno dell’U.C.S.C.;
- fruizione, ai fini dell’espletamento dei compiti di cui all’art. 19 D. Lgs. 626/94, di appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.
2. Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione dei dipendenti alle attività dell’U.C.S.C., è prevista la possibilità di costituire, a richiesta e senza oneri aggiuntivi per l’U.C.S.C., una Commissione bilaterale ovvero Osservatori per l’approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l’organizzazione del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione dell’U.C.S.C. ovvero alla riconversione o disattivazione delle strutture sanitarie nonché concernenti l’ambiente, l’igiene e sicurezza del lavoro e le attività di formazione. Tali organismi, ivi compreso il Comitato per le pari opportunità di cui all’art. 7, hanno il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie –che l’U.C.S.C. è tenuta a fornire– e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione dei citati organismi, che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
2 19. Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
[1. Il rappresentante per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;
m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.
3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
5. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, nonché del registro degli infortuni sul lavoro di cui all’articolo 4, comma 5, lettera o) (Comma così sostituito dall'art. 3, L. 3 agosto 2007, n. 123).
5-bis. I rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori, di cui all’articolo 18, comma 2, secondo periodo, esercitano le attribuzioni di cui al presente articolo con riferimento a tutte le unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza (Comma così aggiunto dall'art. 3, L. 3 agosto 2007, n. 123)].
3 Il presente Decreto è stato abrogato dall'art. 304, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con i limiti e la decorrenza ivi previsti. Da allora è vigente in materia il medesimo D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
4 Il Regolamento quadro sugli Aspetti applicativi del D. Lgs. 626/1994 (artt. 11, 18, 19) attualmente in vigore è stato adottato in data 8.10.2003.
CAPO II –FORME DI PARTECIPAZIONE-
ARTICOLO 7 –Comitato per le pari opportunità-
(Art. 7 del CCL 1998-2001 come sostituito dall’Art. 5 del CCL 2002-2005)
1. Il Comitato per le pari opportunità, istituito presso l’U.C.S.C. nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art. 6, comma 2, svolge i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l’U.C.S.C. è tenuta a fornire, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione collettiva, come indicato dall’art. 4, comma 2, punto XI;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell’Unione Europea per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, nonché azioni positive ai sensi della L. n. 125/19915.
2. Il Comitato, presieduto da un rappresentante dell’U.C.S.C., è costituito da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto e da un pari numero di rappresentanti dell’U.C.S.C.. Il presidente del Comitato designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
3. Nell’ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sotto indicate, sentite le proposte formulate dal Comitato per le pari opportunità, sono previste, per favorire effettive parità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, misure che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia:
a) accesso ai corsi di formazione professionale e modalità di svolgimento degli stessi anche ai fini del perseguimento di un effettivo equilibrio, a parità di requisiti professionali, nei passaggi interni e nel conferimento degli incarichi di posizione organizzativa e di coordinamento del sistema classificatorio;
b) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto agli orari dei servizi sociali nella fruizione del part-time.
4. L’U.C.S.C. favorisce l’operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro da esso svolto. Il Comitato adotta, altresì, un regolamento per la disciplina dei propri lavori ed è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici all’interno dell’U.C.S.C., fornendo, in particolare, informazioni sulla situazione occupazionale in relazione alla presenza nelle varie categorie e nei vari profili nonché sulla partecipazione ai processi formativi.
5. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo; i componenti del Comitato possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato. Per la partecipazione alle riunioni non è previsto alcun compenso. Ai componenti del Comitato designati dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il
5 La presente legge è stata abrogata dall'art. 57, D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, ad eccezione dell'articolo 11. Da allora è vigente in materia il D.Lgs. 11-4-2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246”.
presente contratto è attribuito, per la partecipazione alle riunioni, un monte massimo di 10 ore annue di permesso retribuito.
ARTICOLO 7 BIS –Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing-
(Art. 6 del CCL 2002-2005)
1. Le parti prendono atto che il fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro -attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti- nei confronti di un lavoratore, va prevenuto, rilevato e contrastato efficacemente. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell’ambito della unità operativa di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riguardo alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell’ambiente di lavoro.
3. Nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art. 6, comma 2 è, pertanto, istituito, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, uno specifico Comitato Paritetico con i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi all’aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle materie di propria competenza, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali;
b) individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l’insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato;
d) formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.
4. Le proposte formulate dal Comitato vengono presentate all’U.C.S.C. per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto, nell’ambito delle strutture esistenti, l’istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia nonché la definizione dei codici, sentite le organizzazioni sindacali stipulanti.
5. In relazione all’attività di prevenzione del fenomeno del mobbing, il Comitato valuterà l’opportunità di attuare proponendo, nell’ambito dei piani generali per la formazione, previsti dall’art. 51, idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra l’altro, ai seguenti obiettivi:
a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
b) favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all’interno degli uffici/servizi, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e dell’affezione all’ambiente lavorativo da parte del personale.
6. Il Comitato è costituito da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto e da un pari numero di rappresentanti dell’U.C.S.C.. Il Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti dell’U.C.S.C., il vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica del Comitato, di esso fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest’ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi.
7. L’U.C.S.C. favorisce l’operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento. In particolare valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato adotta, altresì, un regolamento per la disciplina dei propri lavori ed è tenuto ad effettuare una relazione annuale sull’attività svolta.
8. Il Comitato di cui al presente articolo rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato. Per la partecipazione alle riunioni non è previsto alcun compenso. Ai componenti del Comitato designati dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto è attribuito, per la partecipazione alle riunioni, un monte massimo di 10 ore annue di permesso retribuito.
CAPO III –SOGGETTI SINDACALI-
ARTICOLO 8 –Soggetti sindacali e titolarità delle prerogative-
(Art. 8 del CCL 1998-2001)
1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le rappresentanze sindacali individuate ai sensi dell’art. 19 della L. 300/19706.
2. La titolarità dei permessi sindacali nei luoghi di lavoro compete ai seguenti soggetti:
a. componenti delle rappresentanze sindacali costituite ai sensi dell’art. 19 della L. 300/70;
b. dirigenti sindacali componenti degli organismi statutari delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, qualora non coincidenti con i soggetti di cui al precedente alinea.
3. Il complessivo monte ore dei permessi sindacali retribuiti, fruibile nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 23 della L. 300/707 da parte dei dirigenti sindacali di cui al comma 2, lett. a), è determinato, per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale, ai sensi dell’art. 23 predetto.
4. Ai sensi dell’art. 30 della L. 300/708, le rappresentanze sindacali aziendali sono altresì titolari di ulteriori permessi retribuiti orari o giornalieri, per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali da parte dei dirigenti sindacali di cui al comma 2, lett. b) che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in aspettativa.
6 19. Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali.
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito:
a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale (1);
b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva (2).
Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento (3).
(1) Con D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312 (Gazz. Uff. 29 luglio 1995, n. 176), in esito al referendum indetto con D.P.R. 5 aprile 1995 (Gazz. Uff. 11 aprile 1995, n. 85) è stato abrogato l'art. 19, primo comma, lettera a) nonché l'art. 19, primo comma, lettera b), limitatamente alle parole «non affiliate alle predette confederazioni» e alle parole «nazionali o provinciali», della L. 20 maggio 1970, n. 300.
L'abrogazione ha effetto decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto n. 312 del 1995 nella Gazzetta Ufficiale.
(2) Con D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312 (Gazz. Uff. 29 luglio 1995, n. 176), in esito al referendum indetto con D.P.R. 5 aprile 1995 (Gazz. Uff. 11 aprile 1995, n. 85) è stato abrogato l'art. 19, primo comma, lettera a) nonché l'art. 19, primo comma, lettera b), limitatamente alle parole «non affiliate alle predette confederazioni» e alle parole «nazionali o provinciali», della L. 20 maggio 1970, n. 300.
L'abrogazione ha effetto decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto n. 312 del 1995 nella Gazzetta Ufficiale.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 27 giugno-12 luglio 1996, n. 244 (Gazz. Uff. 31 luglio 1996, n. 31, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, nel testo risultante dall'abrogazione parziale disposta dal D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con ordinanza 14-18 ottobre 1996, n. 345 (Gazz. Uff. 23 ottobre 1996, n. 43, Serie speciale), e con ordinanza 19-23 maggio 1997, n. 148 (Gazz. Uff. 28 maggio 1997, n. 22, Serie speciale) e con ordinanza 23-26 marzo 1998, n. 76 (Gazz. Uff. 1° aprile 1998, n. 13, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, nel testo risultante dall'abrogazione parziale disposta dal D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3 e 39 della Costituzione.
7 23. Permessi retribuiti.
I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lettera b).
I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lettera a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
8 30. Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali.
I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'articolo 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.
5. Il contingente delle ore di permesso di cui al precedente comma 4, è costituito da 100 ore annue per ciascun dirigente di cui al comma 2, lett. b).
6. I dirigenti sindacali di cui al comma 2 hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a 8 giorni l’anno, cumulabili anche trimestralmente.
7. Per le modalità di fruizione dei permessi di cui ai precedenti commi 3, 4 e 6 si rinvia allo specifico Regolamento adottato dall’U.C.S.C. nel rispetto degli stabiliti livelli di relazioni sindacali. Analogamente si procede per le ulteriori prerogative sindacali, quali previste dalla L. 300/70 e inerenti il diritto di assemblea, il diritto di affissione, i locali e le aspettative.
8. In via transitoria, allo scopo di agevolare il passaggio dalla regolamentazione in vigore prima del presente CCL a quella prevista dai commi precedenti, le parti convengono che a decorrere dal 1/9/2002 fino al 31/12/2005 i distacchi previsti dalla anzidetta regolamentazione vengano ridotti di 1 unità per ciascuna delle XX.XX. alle quali finora erano attribuiti, restando inteso che per l’Amministrazione dal 1/1/2006 anche i distacchi residuali come sopra rideterminati non saranno più previsti, a carico dell’U.C.S.C..
ARTICOLO 9 –Composizione delle delegazioni-
(Art. 9 del CCL 1998-2001)
1. La delegazione trattante di parte dell’U.C.S.C. è nominata dal Consiglio di Amministrazione.
2. Per le Organizzazioni Sindacali, la delegazione è composta dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di categoria.
3. Partecipano ai vari livelli di relazioni sindacali stabiliti dai precedenti artt. 4 e 6 le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente articolato contrattuale.
CAPO IV -PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI-
ARTICOLO 10 -Clausole di raffreddamento-
(Art. 10 del CCL 1998-2001)
1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione collettiva, le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. La contrattazione collettiva si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti, non implicando, eccetto le materie direttamente riguardanti l’erogazione di risorse destinate al trattamento economico, l'obbligo di addivenire a un accordo nelle materie previste dall'art. 4, comma 5. Le parti, comunque, compiono ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie di cui all’art. 4.
3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolgono la concertazione o la consultazione, le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto delle stesse.
ARTICOLO 11 -Interpretazione autentica del contratto collettivo-
(Art. 11 del CCL 1998-2001)
1. Quando insorgano controversie aventi carattere di generalità sull’interpretazione e/o applicazione del contratto collettivo, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. L’eventuale accordo stipulato con le procedure previste dall’art. 5 sostituisce la clausola in questione sin dall’inizio della vigenza del presente contratto.
3. La medesima procedura può essere attuata per le questioni aventi carattere di generalità, anche a richiesta di una delle parti prima che insorgano le controversie.
CAPO V –COORDINAMENTO REGIONALE-
ARTICOLO 11 BIS –Coordinamento regionale-
(Art. 7 del CCL 2002-2005)
1. Ferma rimanendo l'autonomia contrattuale dell’U.C.S.C., le parti potranno tener conto, ai fini dell’utilizzo delle risorse aggiuntive regionali delle quali sia prevista l’erogazione a carico della Regione Lazio in analogia con le risorse aggiuntive regionali individuate nel CCNL del SSN per il quadriennio 2002-2005, delle linee generali di indirizzo emanate dalla suddetta Regione per lo svolgimento della contrattazione integrativa delle aziende e degli enti del SSN, nelle materie relative all’utilizzo delle risorse aggiuntive di cui all’art. 92 delle quali sia prevista l’erogazione a carico della Regione, e, in particolare, di quelle destinate all’istituto della produttività che dovrà essere sempre più orientata ai risultati in conformità agli obiettivi aziendali e regionali.
PARTE II –RAPPORTO DI LAVORO-
CAPO I -COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO-
ARTICOLO 12 -Contratto individuale di lavoro-
(Art. 12 del CCL 1998-2001 come modificato dall’Art. 26, comma 1 del CCL 2002-2005)
1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato da contratti individuali secondo il presente contratto, dallo Statuto dell’U.C.S.C., dagli eventuali Regolamenti da quest’ultimo derivanti, dalle disposizioni di legge e dalle normative comunitarie, se recepite dallo Stato italiano e in quanto applicabili.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro e data finale nei contratti a tempo determinato;
c) categoria e profilo di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
d) attribuzioni corrispondenti al profilo di assunzione previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
e) durata del periodo di prova;
f) unità organizzativa di prima destinazione dell'attività lavorativa.
2.bis Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi e dagli accordi di lavoro della Sede di Roma nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso.
3. L’assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 1 indica anche la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.
4. L’U.C.S.C., prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita l’interessato a presentare, entro il termine di trenta giorni, la documentazione prevista, secondo le indicazioni dell’ufficio preposto.
5. Il rapporto di lavoro è risolto con effetto immediato per chi abbia conseguito l’impiego mediante dichiarazioni o documenti falsi o viziati da invalidità.
6. Nello stesso termine di trenta giorni, il dipendente, sotto la sua personale responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, comprensivi dell’attività di consulenza, e di non esercitare alcuna attività imprenditoriale, professionale, commerciale o altra attività di lavoro autonomo e/o, in via generale, di prestazione professionale.
7. All’atto dell’assunzione con rapporto di lavoro a tempo parziale, si tiene conto di quanto disposto dall’art. 14 commi 4, 5 e 6.
8. Scaduto inutilmente il termine di trenta giorni di cui al comma 4, l'U.C.S.C. comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
ARTICOLO 13 -Periodo di prova-
(Art. 13 del CCL 1998-2001)
1. Il dipendente assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova della durata massima di 6 mesi.
2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova, si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia. In tal caso, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. In tale periodo, al dipendente compete lo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. In caso di infortunio sul lavoro o malattia per causa di servizio si applica l’art. 37.
4. Il periodo di prova resta, altresì, sospeso negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
5. Le assenze, riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze dei dipendenti non in prova.
6. Decorsa la metà del periodo di prova, ciascuna delle due parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso medesimo, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte e deve essere motivato, se comunicato dall’U.C.S.C..
7. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
8. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta a tutti gli effetti l’anzianità dal giorno dell’assunzione.
9. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio, compreso il rateo della tredicesima mensilità; spetta, altresì, al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie e festività soppresse maturate e non godute.
10. Durante il periodo di prova, l’U.C.S.C. può adottare iniziative per la formazione dei dipendenti neo assunti. Il dipendente può essere adibito a più servizi, ferma restando la sua utilizzazione in mansioni proprie del profilo di appartenenza.
CAPO II -PARTICOLARI TIPI DI RAPPORTO DI LAVORO-
ARTICOLO 14 –Rapporto di lavoro a tempo parziale-
(Art. 14 del CCL 1998-2001 come sostituito dall’Art. 23 del CCL 2002-2005)
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali ricompresi nelle categorie di personale del sistema di classificazione previsto dal presente contratto mediante:
a) assunzione;
b) trasformazione di rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta del dipendente interessato.
2. Nel caso del comma 1 lett. b), la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene per decisione dell’U.C.S.C., in base ad esigenze di servizio ed è comunicata per iscritto al dipendente nel termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda ai sensi del successivo comma 11. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine è comunicato altresì l’eventuale diniego di trasformazione.
3. Se la richiesta del dipendente è fatta ai fini del comma 4, la trasformazione avviene automaticamente entro 60 giorni dalla ricezione della domanda. Nella richiesta, il dipendente deve indicare l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che egli intende svolgere, ai fini dei commi 4 e seguenti. L’U.C.S.C. può, con provvedimento motivato da comunicare al dipendente entro gli stessi 60 giorni, rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente stesso, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio.
4. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l’iscrizione ad albi professionali, purché essa non sia in conflitto con i compiti istituzionali ai sensi del successivo comma 5.
5. L’U.C.S.C. valuterà in concreto i singoli casi, individuando le attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali di didattica, ricerca ed assistenza, non sono comunque consentite ai dipendenti di cui al comma precedente. Per i nuovi assunti con rapporto di lavoro a part-time, la dichiarazione di non trovarsi in una delle condizioni di conflitto di interessi richiamate dal comma 4 deve essere espressa all’atto della stipulazione del contratto individuale, come previsto dall’art. 12, comma 6.
6. Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessi tra l’attività esterna del dipendente – sia subordinata che autonoma– con la specifica attività di servizio, l’U.C.S.C. non concede la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, dandone comunicazione all’interessato con le stesse modalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 2.
7. Il dipendente è tenuto a comunicare all’U.C.S.C., entro quindici giorni, l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
8. Al fine di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il limite percentuale del 25% della dotazione organica complessiva dei dipendenti a tempo pieno inserito nei contingenti delle categorie di personale di cui al sistema di classificazione dei dipendenti previsto dall’art. 19, con particolare riguardo al comma 4, può essere arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
9. L’U.C.S.C., in presenza di particolari situazioni organizzative o gravi e documentate situazioni familiari, previamente individuate, può elevare il contingente del comma 8 di un ulteriore 10%.
10. Qualora il numero delle richieste relative ai casi del comma 9 ecceda i contingenti fissati in aggiunta, viene data la precedenza:
a) ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70%, ovvero persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie, ovvero anziani non autosufficienti;
b) ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
11. L’avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, in conseguenza dell’accordo intercorso tra l’U.C.S.C. e il dipendente ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, è, ai sensi del D.Lgs. 152/97, comunicata per iscritto al dipendente nel termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda con l’indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario di cui al successivo articolo con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, secondo quanto concordato con l’U.C.S.C..
12. Limitatamente ai casi di carenza organica, il personale del ruolo sanitario a tempo parziale orizzontale rientrante nelle attività individuate dall’art. 101, comma 11, primo periodo, previo consenso e nel rispetto delle garanzie previste dal T.U. 151 del 2001, può essere utilizzato per la copertura dei turni di pronta disponibilità, turni proporzionalmente ridotti nel numero in relazione all’orario svolto.
13. Nei casi di tempo parziale verticale le prestazioni di pronta disponibilità ed i turni sono assicurati per intero nei periodi di servizio.
14. Al personale utilizzato ai sensi del comma 12 si applica il sopracitato art. 101, con la precisazione che per le eventuali prestazioni di lavoro supplementare si applica quanto stabilito dal successivo art. 16 che, nel nuovo testo sul trattamento economico del personale a tempo parziale, al comma 3, ne specifica le modalità di svolgimento e le relative tariffe. In ogni caso, il lavoro supplementare effettuabile per i turni, oltre quello previsto dal comma 3 del citato articolo, non può superare n. 102 ore annue individuali.
15. Per quanto non previsto dal presente articolo e dai successivi in materia di part-time si applica il
D. Lgs. 61/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
ARTICOLO 15 –Orario di lavoro dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale-
(Art. 15 del CCL 1998-2001 come sostituito dall’Art. 24 del CCL 2002-2005)
1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati.
2. Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);
c) con eventuale combinazione delle modalità indicate nei due punti precedenti;
d) con una collocazione temporale flessibile e/o elastica della prestazione lavorativa, previo consenso scritto dell’interessato.
Le parti si impegnano a dare attuazione, con apposito successivo accordo, a quanto stabilito in merito dal D. Lgs. 61/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Tutti i dipendenti con rapporto di lavoro trasformato da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto al ripristino del rapporto a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico ovvero della frazione di orario corrispondente al completamento del tempo pieno ai sensi dell’art. 6, comma 1 del D.Lgs. 61/20009 e successive modifiche ed integrazioni.
4. I lavoratori affetti dalle patologie di cui ai commi 5 e 7 del successivo art. 35, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una Commissione medica istituita presso l’Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il dipendente.
9 6. Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale.
1. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno così come definito ai sensi dell'articolo 1; ai fini di cui sopra l'arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno (1).
(1) Comma così sostituito dall'art. 1, X.Xxx. 26 febbraio 2001, n. 100.
ARTICOLO 16 –Trattamento economico-normativo dei dipendenti a tempo parziale-
(Art. 16 del CCL 1998-2001 come sostituito dall’Art. 25 del CCL 2002-2005)
1. Nell’applicazione degli altri istituti normativi previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, ivi compreso il diritto allo studio.
2. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale sono esclusi dalla prestazione di lavoro straordinario. Fanno eccezione i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto ai quali le prestazioni di lavoro straordinario sono consentite, fermo restando il loro necessario consenso, nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa, entro il limite massimo individuale annuo di 20 ore retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria calcolata sulle voci di cui all’art. 59 maggiorata di una percentuale del 15% e con oneri a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario. Le ore di lavoro straordinario fatte svolgere in eccedenza rispetto al predetto limite di 20 ore annue sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale del 50%.
3. Nell’ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale ovvero di tipo verticale o misto, a condizione, in questi ultimi due casi, che la prestazione pattuita sia inferiore all’orario normale settimanale, l’U.C.S.C. ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il dipendente, fermo restando il necessario consenso di quest’ultimo. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale di cui al presente comma può essere chiamato a svolgere prestazioni di lavoro supplementare nella misura massima del 10% della durata di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell’arco di più di una settimana. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per eccezionali, specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria calcolata sulle voci di cui all’art. 59 maggiorata di una percentuale del 15%. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario. Le ore di lavoro supplementare fatte svolgere in eccedenza rispetto al limite del 10% sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale del 50%.
4. Nel caso in cui il lavoro supplementare o straordinario sia svolto in via non meramente occasionale per più di sei mesi, l’U.C.S.C consolida il relativo orario a domanda del dipendente.
5. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di permessi retribuiti pari a quello dei dipendenti a tempo pieno. I dipendenti a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Per il tempo parziale verticale analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal presente contratto, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dal
T.U. n. 151/2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche per la parte non cadente in periodo lavorativo ed il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera; il permesso per matrimonio, l’astensione facoltativa, i permessi per maternità e i permessi per lutto spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera.
In presenza di part-time verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati.
6. Il trattamento economico, anche accessorio, dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l’indennità integrativa speciale conglobata, le indennità professionali specifiche e l’indennità di rischio radiologico ove spettanti, e l’eventuale retribuzione individuale di anzianità, spettanti ai dipendenti con rapporto a tempo pieno appartenenti alla stessa posizione economica e profilo professionale.
7. Con apposito successivo accordo verranno stabiliti i criteri per l’applicazione ai dipendenti a tempo parziale di eventuali istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa ed applicabili anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato.
8. Al ricorrere delle condizioni di legge, al dipendente a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.
9. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle vigenti disposizioni. Per la regolamentazione delle procedure relative alla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale si rinvia, tenuto conto della legislazione vigente al riguardo, ad uno specifico Regolamento applicativo adottato dall’U.C.S.C., nel rispetto degli stabiliti livelli di relazioni sindacali, entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente contratto e comprensivo dell’accordo di cui al precedente comma 7 e dell’accordo di cui al comma 2, lettera d) del precedente art. 15.
ARTICOLO 17 – Assunzioni a tempo determinato-
(Art. 17 del CCL 1998-2001 come modificato dall’Art. 26, comma 2 del CCL 2002-2005)
1. L’U.C.S.C. può stipulare contratti individuali per l’assunzione di personale a tempo determinato per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
2. L’apposizione del termine di scadenza del contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente od indirettamente, da un atto scritto nel quale siano specificate le ragioni di cui al comma precedente.
3. Copia dell’atto scritto deve essere consegnata al dipendente, entro cinque giorni dall’inizio della prestazione lavorativa.
4. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del dipendente, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi, la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato.
5. La durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore a tre anni solo in caso di proroga del termine iniziale.
6. L’assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale.
7. Il contratto si considera a tempo indeterminato a partire dalla scadenza dei seguenti termini:
a) se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno, in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi;
b) se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno, negli altri casi.
8. Il secondo contratto si considera altresì a tempo indeterminato:
a) qualora il dipendente venga riassunto a termine entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi;
b) qualora il dipendente venga riassunto a termine entro un periodo di venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi;
9. Il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto in caso di due assunzioni successive a termine, intendendosi per assunzioni successive quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità.
10. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi del comma 4, al dipendente spetta una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20%, fino al decimo giorno successivo, e al 40%, per ciascun giorno ulteriore.
11. Al dipendente con contratto a tempo determinato spettano proporzionalmente al periodo lavorato e sempreché non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine:
a) le ferie;
b) la tredicesima mensilità;
c) il trattamento di fine rapporto;
d) ogni altro trattamento in atto nell’U.C.S.C., spettante ai dipendenti con rapporto a tempo indeterminato appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale, con la precisazione che in caso di assenza per malattia, fermi rimanendo i criteri stabiliti dagli artt. 35 e 37 (artt. 21 e 22 del CCL del personale della Sede di Roma dell’U.C.S.C. 2002-2005, che hanno sostituito gli artt. 35 e 37 del CCL del personale della Sede di Roma dell’U.C.S.C. 1998- 2001), in quanto compatibili, si applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 46310, convertito con modificazioni nella L. 11 novembre 1983, n. 638. I periodi di trattamento economico intero o ridotto sono stabiliti in misura proporzionale secondo i criteri di cui al sopra citato art. 35, comma 6, salvo che non si tratti di un periodo di assenza inferiore a due mesi. Il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo fissato dal sopra citato art. 35.
10 5. [1] 1. Ai lavoratori pubblici e privati, con contratto a tempo determinato, i trattamenti economici e le indennità economiche di malattia sono corrisposti per un periodo non superiore a quello di attività lavorativa nei dodici mesi immediatamente precedenti l'evento morboso, fermi restando i limiti massimi di durata previsti dalle vigenti disposizioni.
[2] 2. Non possono essere corrisposti trattamenti economici e indennità economiche per malattia per periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.
[3] 3. Nel caso in cui il lavoratore a tempo determinato nei dodici mesi immediatamente precedenti non possa far valere periodi lavorativi superiori a trenta giorni, il trattamento economico e l'indennità di malattia sono concessi per un periodo massimo di trenta giorni nell'anno solare. In tal caso l'indennità economica di malattia è corrisposta, previa comunicazione del datore di lavoro, direttamente dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale.
[4] 4. Il periodo di malattia di cui al precedente comma si computa ai fini del limite massimo delle giornate indennizzabili.
[5] 5. Il datore di lavoro non può corrispondere l'indennità economica di malattia per un numero di giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore a tempo determinato alle proprie dipendenze. Le indennità relative ad un maggior numero di giornate indennizzabili sono corrisposte al lavoratore direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
[6] 6. I lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti o aventi diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'articolo 7, n. 5), del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7 , convertito, con modificazioni, nella L. 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto, a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate, per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero di giornate corrispondente a quello risultante dalla anzidetta iscrizione nell'anno precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non può eccedere i limiti di durata massima prevista in materia.
[7] 7. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai marittimi assistiti ai sensi del R.D.L. 23 settembre 1937, n. 1918 , convertito, con modificazioni, nella L. 24 aprile 1938, n. 831. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano ai lavoratori dello spettacolo assistiti ai sensi del D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708 , e successive modificazioni ed integrazioni.
[8] 8. Ai fini del presente articolo i periodi di godimento del trattamento di cassa integrazione guadagni e di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio sono assimilati ai periodi di lavoro.
[9] 9. Ai fini dei controlli sullo stato di salute dei lavoratori, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, formula gli schemi-tipo di convenzione di cui all'articolo 8-bis, D.L. 30 aprile 1981, n. 168 , convertito, con modificazioni, nella L. 27 giugno 1981,
n. 331, nei casi in cui gli schemi suddetti non siano stati elaborati di intesa fra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le regioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto (1).
[10] 10. Entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione degli schemi di cui al comma che precede le unità sanitarie locali adottano le convenzioni di cui al comma che precede e predispongono un servizio idoneo ad assicurare entro lo stesso giorno della richiesta, anche se domenicale o festivo, in fasce orarie di reperibilità, il controllo dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti per tale causa assentatisi dal lavoro e accertamenti preliminari al controllo stesso anche mediante personale non medico, nonché un servizio per visite collegiali presso poliambulatori pubblici per accertamenti specifici.
[11] 11. L'omissione degli adempimenti di cui al comma che precede nel termine fissato comporta l'immediata nomina di un commissario ad acta da parte del competente organo regionale.
[12] 12. Per l'effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentiti gli ordini dei medici, istituisce presso le proprie sedi liste speciali formate da medici, a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni e da medici liberi professionisti, ai quali possono fare ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro (2).
[13] 12-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, per gli accertamenti sanitari connessi alla sua attività istituzionale, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (3).
[14] 13. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti la Federazione nazionale degli ordini dei medici e il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono stabilite le modalità per la disciplina e l'attuazione dei controlli secondo i criteri di cui al comma 10 del presente articolo ed i compensi spettanti ai medici.
[15] 14. Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo (4) (5) (6).
(1) Comma così modificato dalla L. di conversione 11 novembre 1983, n. 638.
(2) Vedi il D.M. 15 luglio 1986.
(3 ) Comma aggiunto dalla L. di conversione 11 novembre 1983, n. 638.
(4) La Corte costituzionale, con sentenza 14-26 gennaio 1988, n. 78 (Gazz. Uff. 3 febbraio 1988, n. 5 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui non prevede una seconda visita medica di controllo prima della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia nella misura della metà per l'ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni.
(5) Comma così sostituito dalla L. di conversione 11 novembre 1983, n. 638.
(6) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'articolo 63 del testo unico approvato con X.Xxx. 26 marzo 2001, n. 151.
12. Il dipendente assunto con contratto a tempo determinato dovrà ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro.
13. I documenti di cui all’art. 12, comma 4, per motivi di urgenza nella copertura del posto, possono essere presentati entro trenta giorni dalla data di presa servizio. La mancata presentazione dei documenti o l’accertata carenza di uno dei requisiti prescritti per l’assunzione determina la risoluzione immediata del rapporto di lavoro che produce esclusivamente gli effetti di cui all’art. 2126 del Codice Civile11 per il periodo effettivamente lavorato. Tale clausola deve risultare espressamente nel contratto individuale sottoscritto ai sensi dell’art. 12.
14. I contratti individuali definiti in attuazione della disciplina normativa e contrattuale previgente manterranno la loro efficacia fino alla loro scadenza concordata tra le parti.
15. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica il D. Lgs. 368/200112 e successive modifiche ed integrazioni.
11 2126. Prestazione di fatto con violazione di legge.
La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione [c.c. 1360, 1373, 1418, 1445, 1458, 2332], salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa [c.c. 1343].
Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.
12 Vedi, anche, l'art. 1, comma 4, X.Xxx. 25 febbraio 2000, n. 61, come sostituito dall'art. 46, X.Xxx. 10 settembre 2003, n. 276 e l’art. 36, D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165, come sostituito dall’art. 49, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
PARTE III –CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE -
CAPO I – IL SISTEMA CLASSICATORIO: OBIETTIVI-
ARTICOLO 18 –Obiettivi-
(Art. 18 del CCL 1998-2001)
1. Con le norme sulla classificazione del personale le parti intendono superare definitivamente il precedente sistema di inquadramento del personale, basato sulle posizioni funzionali, attraverso l’introduzione di un nuovo e diverso sistema, tale da consentire un giusto contemperamento tra valorizzazione dell’autonomia organizzativa dell’U.C.S.C., esigenze di sviluppo professionale dei dipendenti, rispetto dei vincoli di bilancio e delle risorse contrattualmente definite.
2. Le norme sulla classificazione del personale perseguono le finalità del miglioramento della funzionalità dei servizi, dell’accrescimento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa, della ottimizzazione della gestione delle risorse nonché la razionalizzazione dell’organizzazione del lavoro, favorendo il recupero della motivazione dei dipendenti attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni individuali.
3. Ai fini suddetti, sono correlati adeguati ed organici interventi formativi sulla base di programmi pluriennali, formulati e finanziati dall’U.C.S.C., nell’ambito delle procedure previste dall’art. 4, comma 2, e con le risorse di cui all’art. 51, comma 10.
ARTICOLO 18 BIS –Conferma dei principi del sistema-
(Art. 8 del CCL 2002-2005)
1. Al fine di garantire il progressivo miglioramento della funzionalità dei servizi nonché di promuoverne l'efficienza, l'efficacia e la qualità, le parti convengono sulla opportunità di confermare l'attuale sistema di classificazione previsto dal CCL del personale della Sede di Roma dell’U.C.S.C. 1998-2001 e di proseguire, anche con il presente contratto, nel processo di valorizzazione professionale dei lavoratori.
2. Nella prospettiva di pervenire ad una gestione ottimale delle risorse umane e sulla base dell'esperienza maturata ed in relazione alla maggiore flessibilità organizzativa attuata con il contratto collettivo del precedente quadriennio13, le parti ritengono che la contrattazione debba valorizzare, in particolare, i seguenti principi già enunciati nel citato sistema classificatorio:
a) valutazione ponderata di tutti i titoli presentati dai candidati, in relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano le categorie e i profili cui si riferiscono le selezioni. Pertanto, ai sensi dell’art. 21, all'esperienza professionale maturata, al titolo di studio, agli altri titoli culturali e professionali, ai corsi di aggiornamento e qualificazione professionale ed alle prove selettive finali è attribuito un peso equilibrato ai fini della determinazione del punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria finale dai dipendenti che hanno partecipato alla selezione, escludendo quindi automatismi generalizzati e basati solo sull’anzianità di servizio;
b) rispetto della provenienza del personale dal livello economico immediatamente inferiore, nelle progressioni verticali di sviluppo professionale.
3. Un ruolo fondamentale è attribuito alla formazione continua che, attraverso una serie organica ed articolata di interventi, costituisce un fondamentale fattore di accrescimento professionale, di aggiornamento delle competenze, nonché di affermazione di una nuova cultura gestionale. A tal fine deve essere data piena attuazione all’art. 51 come integrato dall’art. 51 BIS del presente contratto, in particolare rendendo disponibili le risorse indicate nell’ultimo comma di tale ultima norma.
4. Le parti confermano che per effetto degli Accordi stipulati, in data 18/22 novembre 2005, dall’U.C.S.C. e dalle XX.XX. firmatarie, è stata attribuita, a decorrere dal 1/1/2006, a tutti i dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data stessa, una fascia retributiva superiore a quella goduta alla data medesima per effetto dell’inquadramento a suo tempo disposto nei confronti dei dipendenti predetti; ai dipendenti che eventualmente avessero già raggiunto l’ultima fascia retributiva nella categoria di appartenenza, l’importo è stato attribuito quale ad personam; tale attribuzione non ha determinato il riassorbimento di ad personam a qualunque titolo percepiti.
13 Da intendersi Quadriennio 1998-2001.
ARTICOLO 18 TER –Commissione paritetica per il sistema di classificazione-
(Art. 9 del CCL 2002-2005)
1. Le parti, attuata la fase di prima applicazione del sistema classificatorio di cui al precedente art. 18 BIS e tenuto presente quanto previsto dagli artt. 50 TER e ss. del presente contratto sulle politiche di gestione del personale, si danno atto della opportunità di valutarne i risultati nella prospettiva di pervenire:
− ad una semplificazione del sistema di classificazione per una migliore gestione ed un impiego più flessibile delle risorse umane anche attraverso la ricomposizione dei processi lavorativi all’interno della medesima categoria mediante un arricchimento delle attuali declaratorie;
− ad un adeguamento del sistema di classificazione alle esigenze organizzativo-gestionali dell’U.C.S.C..
2. A tal fine le parti concordano di istituire una Commissione paritetica U.C.S.C.-OO.SS. stipulanti il presente CCL, con il compito di acquisire tutti gli elementi di conoscenza idonei al monitoraggio del sistema classificatorio nonché per formulare eventuali proposte dirette alla eventuale verifica del sistema nel senso indicato nel comma 1.
CAPO II –CLASSIFICAZIONE-
ARTICOLO 19 –Il sistema di classificazione del personale-
(Art. 19 del CCL 1998-2001)
1. Il sistema di classificazione è articolato in quattro categorie denominate, rispettivamente, A, B, C e D. Nell’ambito della categoria D è prevista l’individuazione delle posizioni organizzative di cui agli artt. 26 e 27.
2. Le categorie sono individuate mediante le declaratorie riportate nell’Allegato n.1 le quali descrivono l’insieme dei requisiti indispensabili per l’inquadramento nella categoria stessa, corrispondenti a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento delle relative attività lavorative. L’indicazione degli attuali profili contenuta nella declaratoria è esaustiva.
3. I profili di nuova istituzione sono disciplinati dall’art. 24.
4. I profili descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie e, all’interno della stessa categoria, possono anche essere collocati su livelli economici differenti, definiti come “super”. I profili ivi collocati assumono la denominazione di “specializzato” o di “esperto”.
5. Ogni dipendente è inquadrato nella corrispondente categoria del sistema di classificazione in base al profilo di appartenenza. Ciascun dipendente è tenuto a svolgere anche attività complementari e strumentali a quelle inerenti lo specifico profilo attribuito, i cui compiti e responsabilità sono indicati a titolo esemplificativo nelle declaratorie di cui all’Allegato n.1. La disciplina delle mansioni e del loro temporaneo mutamento è regolata dall’art. 30.
ARTICOLO 20 –Progressione interna nel sistema classificatorio-
(Art. 20 del CCL 1998-2001)
1. La progressione interna nel sistema classificatorio viene effettuata, nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica di ciascuna categoria e dei relativi profili, mediante:
a) passaggi da una categoria all’altra immediatamente superiore;
b) passaggi all’interno delle categorie B e D;
c) passaggi nell’ambito della stessa categoria tra profili diversi dello stesso livello.
2. I passaggi di cui alle lettere a), b), c) sono effettuati sulla base dello specifico Regolamento14 adottato dall’U.C.S.C. nel rispetto degli stabiliti livelli di relazioni sindacali.
ARTICOLO 21 -Criteri e procedure per i passaggi tra categorie-
(Art. 21 del CCL 1998-2001)
1. I passaggi dei dipendenti da una categoria all’altra immediatamente superiore avvengono previo superamento di una selezione interna aperta alla partecipazione dei dipendenti in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per il profilo cui si riferisce la selezione. Esclusivamente per i profili professionali dell’infermiere e dell’infermiere pediatrico, sono ammessi alle selezioni interne i dipendenti inseriti nelle categorie B ed A in possesso dei diplomi abilitanti di cui ai rispettivi decreti regolanti la professione. Sono ammessi alle selezioni per la copertura dei posti del profilo di operatore socio sanitario, al momento in cui sarà istituito, gli operatori tecnici addetti all’assistenza sino a loro completo esaurimento, in possesso dello specifico titolo di operatore socio sanitario. Per il primo biennio dall’istituzione, nella dotazione organica dell’U.C.S.C., del profilo dell’operatore socio sanitario, possono, altresì, partecipare alle selezioni interne anche i dipendenti collocati in categoria A, in possesso dello specifico titolo di operatore socio sanitario e cinque anni di esperienza professionale, ferma rimanendo la priorità di passaggio degli operatori tecnici addetti all’assistenza in quanto ad esaurimento.
2. La selezione del comma 1 è basata su:
a) verifica della professionalità richiesta dal profilo superiore attraverso la valutazione in apposita prova teorico-pratica e/o colloquio volti ad accertare il possesso delle capacità professionali acquisite anche attraverso percorsi formativi ed effettiva attività di servizio;
b) valutazione comparata dei curricula ove, comunque, prendere in considerazione:
• titoli di studio, diplomi di specializzazione o perfezionamento, certificato di abilitazioni a funzioni direttive, diploma di scuola diretta ai fini speciali nell’assistenza infermieristica etc., purché non siano utilizzati come requisito di ammissione;
• corsi di formazione, anche esterni all’U.C.S.C., qualificati quanto alla durata e alla previsione di esame finale;
• corsi qualificati di aggiornamento professionale;
• pubblicazioni e titoli vari tra i quali relazioni finali di ricerche o studi affidati dall’U.C.S.C..
3. Gli elementi di valutazione del comma 2 sono tra loro diversamente combinati e ponderati in relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano le categorie ed i profili cui si riferiscono le selezioni.
4. Le procedure relative alle modalità di svolgimento delle selezioni del comma 1 sono individuate dall’U.C.S.C. con lo specifico Regolamento15 dalla stessa adottato nel rispetto degli stabiliti livelli di relazioni sindacali, improntato a principi di imparzialità, trasparenza, tempestività, economicità e celerità di espletamento ed informato agli elementi e ai contenuti di cui all’Allegato n. 2.
ARTICOLO 22 –Criteri e procedure per i passaggi all’interno di ciascuna categoria-
(Art. 22 del CCL 1998-2001)
1. I passaggi dei dipendenti, nell’ambito della stessa categoria, tra profili di diverso livello economico nei limiti della dotazione organica, vengono effettuati dall’U.C.S.C. previo superamento di una selezione interna aperta alla partecipazione dei dipendenti in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti dalla relativa declaratoria dell’Allegato n.1.
2. I criteri per le selezioni del comma 1 e le procedure relative alle modalità del loro svolgimento vengono definiti dal Regolamento16 di cui all’art. 21, comma 4, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 4, comma 3.
3. I passaggi orizzontali dei dipendenti, all’interno della medesima categoria tra profili diversi dello stesso livello, vengono effettuati dall’U.C.S.C., a domanda degli interessati che siano in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per il profilo dalla declaratoria di cui all’Allegato n.1.
4. In caso di più domande, si procede alla selezione interna, utilizzando anche i criteri dei commi 1 e 2; ove sia richiesto il possesso di requisiti abilitativi prescritti da disposizioni legislative, si ricorre comunque alla preventiva verifica dell’idoneità professionale, anche mediante prova teorico-pratica.
ARTICOLO 23 –Norma di inquadramento dei dipendenti in servizio-
(Art. 23 del CCL 1998-2001)
1. Le posizioni funzionali sono disapplicate e sostituite dalle categorie e profili di cui all’Allegato n.1.
2. I dipendenti in servizio sono inseriti, senza incremento di spesa, nel nuovo sistema di classificazione previsto dal presente contratto dal 1° gennaio 1998 con effetto automatico, mediante l’attribuzione della categoria e del profilo, secondo quanto previsto dai successivi artt. 24 e 25 e avuto riguardo alle declaratorie di cui all’Allegato n.1.
3. Il profilo di infermiere generico, già inquadrato nell’ex V livello economico, rimane collocato, ad esaurimento, nel livello economico Bs ed esercita le mansioni previste dalle previgenti disposizioni ad esso riferite.
4. Il profilo di operatore tecnico addetto all’assistenza, inserito nella categoria B livello iniziale è considerato ad esaurimento, con l’istituzione, nella dotazione organica dell’U.C.S.C., del profilo dell’operatore socio sanitario.
ARTICOLO 24 –Profili Professionali-
(Art. 24 del CCL 1998-2001)
1. INQUADRAMENTI
I. Nei seguenti profili, di cui alla colonna relativa al CCNL di riferimento, sono riconducibili le corrispondenti qualifiche U.C.S.C. a fianco di ciascuno indicate, già inserite nelle ex posizioni funzionali dal terzo all’ottavo livello ter, nel rispetto delle disposizioni transitorie di cui al successivo art. 25. Nei profili confluiranno anche i dipendenti in possesso dei relativi requisiti di accesso assunti successivamente alla data di stipulazione del presente contratto, in base anche alle mansioni attribuite e desumibili dalle declaratorie di cui all’Allegato n.1.
CATEGORIA A
U.C.S.C. | CCNL ‘98-2001 | ||
Qualifica | Liv | Cat. | Profilo professionale |
Ausiliario Socio Sanitario Specializzato | III | A | Ausiliario Specializzato |
Ausiliario Tecnico Economale Specializzato | |||
Ausiliario Tecnico Economale Special.- Trasport. | |||
Commesso | III | A | Commesso |
Portiere |
CATEGORIA B
U.C.S.C. | CCNL ‘98-2001 | ||
Qualifica | Liv. | Cat. | Profilo professionale |
Operaio Spec. | IV | B | Operatore Tecnico |
Operaio Spec.- Autista | |||
Operaio Spec.- Cucina | |||
Operaio Spec.- Lavanderia | |||
Operaio Spec.- Guardaroba | |||
Operaio Spec.- Materassaio | |||
Operaio Spec.- Preparatore Farmacia | |||
Operaio Specializzato Preparatore Tecnico di Laboratorio/ Preparatore Tecnico di Istituto* | |||
Operaio Spec.- Sarto | |||
Operatore Tecnico Addetto all’Assistenza17 | IV | B | Operatore Tecnico Addetto all’Assistenza |
Applicato | IV | B | Coadiutore Amministrativo |
Operaio Spec. – Didattica ** |
* I dipendenti in possesso di tale qualifica vengono fatti confluire, per analogia con i restanti dipendenti denominati “Operaio Specializzato”, nel profilo di Operatore Tecnico.
** Il dipendente in possesso transitoriamente di tale qualifica viene fatto confluire, per analogia con i restanti dipendenti denominati “Applicato”, nel profilo di Coadiutore Amministrativo.
17 Profilo ad esaurimento, con l’istituzione del profilo di Operatore socio sanitario.
CATEGORIA B, profilo super
U.C.S.C. | CCNL ‘98-2001 | ||
Qualifica | Liv. | Cat. | Profilo professionale |
Operatore Tecnico | V | Bs | Operatore Tecnico Specializzato |
Operatore Tecnico- Addetto Servizio postale | |||
Operatore Tecn.- Farmacia | |||
Operatore Tecn.- Autista | |||
Operatore Tecn.- Fotografo | |||
Operatore Tecn.- Laboratorio | |||
Operatore Tecn.- Microfilm | |||
Operatore Tecn.- Stabularista | |||
Centralinista | |||
Portiere centralinista | |||
Tecnico di Alimentazione – Macellaio | |||
Tecnico di Alimentazione – Cuoco | |||
Tecnico Manutenzione – Idraulico | |||
Tecnico Manutenzione – Falegname | |||
Tecnico Manutenzione – Meccanico | |||
Tecnico Manutenzione – Giardiniere | |||
Tecnico Manutenzione – Elettricista | |||
Infermiere generico18 | V | Bs | |
Bs | Operatore Socio Sanitario19 | ||
Puericultrice | V | Bs | Puericultrice |
VI | Bs | Coadiutore Amministrativo Esperto20 |
18 Profilo ad esaurimento.
19 Profilo di nuova istituzione
20 Profilo di nuova istituzione.
CATEGORIA C
PERSONALE SANITARIO | ||||
U.C.S.C. | CCNL ‘98-2001 | |||
Qualifica | Liv. | Cat. | Profilo professionale | |
Denominazione Generale: Operatore Professionale Sanitario | ||||
Area Infermieristica | ||||
Infermiere professionale | VI | C | . Infermiere | |
Infermiere Professionale Specializzato | ||||
C | Ostetrica | |||
C | Dietista | |||
C | Assistente sanitario | |||
Xxxxxxxxxxx d’Infanzia | VI | C | Infermiere Pediatrico | |
Assistente Pediatrica | VI | |||
C | Podologo21 | |||
C | Igienista dentale22 |
21 Profilo di nuova acquisizione.
22 Profilo di nuova acquisizione.
CATEGORIA C
PERSONALE SANITARIO | ||||
U.C.S.C. | CCNL ‘98-2001 | |||
Qualifica | Liv. | Cat. | Profilo professionale | |
Denominazione Generale: Operatore Professionale Sanitario | ||||
Area Tecnico-Sanitaria | ||||
Tecnico di Laboratorio | VI | C | Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico | |
Tecnico di Radiologia | VI | C | Tecnico Sanitario di Radiologia Medica | |
Tecnico di Laboratorio | VI | C | Tecnico di Neurofisiopatologia | |
C | Tecnico Ortopedico23 | |||
Tecnico di Laboratorio | VI | C | Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardio vascolare | |
Tecnico di Laboratorio | VI | C | Odontotecnico | |
C | Ottico24 |
23 Profilo di nuova acquisizione.
CATEGORIA C
PERSONALE SANITARIO | ||||
U.C.S.C. | CCNL ‘98-2001 | |||
Qualifica | Liv. | Cat. | Profilo professionale | |
Denominazione Generale: Operatore Professionale Sanitario | ||||
Area Riabilitativa | ||||
Tecnico di Laboratorio | VI | C | Tecnico Audiometrista | |
C | Tecnico Audioprotesista 25 | |||
C | Fisioterapista | |||
C | Logopedista | |||
C | Ortottista | |||
C | Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva26 | |||
C | Tecnico dell’Educazione e Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale27 | |||
C | Terapista Occupazionale28 | |||
C | Massaggiatore non vedente | |||
C | Educatore Professionale29 |
25 Profilo di nuova acquisizione. 26 Profilo di nuova acquisizione. 27 Profilo di nuova acquisizione. 28 Profilo di nuova acquisizione.
CATEGORIA C
PERSONALE SANITARIO | ||||
U.C.S.C. | CCNL ‘98-2001 | |||
Qualifica | Liv. | Cat. | Profilo professionale | |
Denominazione generale: Operatore Professionale Sanitario | ||||
Area Vigilanza e Ispezione | ||||
C | Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei luoghi di lavoro30 |
CATEGORIA C
PERSONALE DELL’ASSISTENZA SOCIALE | ||||
U.C.S.C. | CCNL ‘98-2001 | |||
Qualifica | Liv. | Cat. | Profilo professionale | |
C | OPERATORE PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE |
PERSONALE TECNICO | |||
U.C.S.C. | CCNL ‘98-2001 | ||
Qualifica | Liv. | Cat | Profilo professionale |
Tecnico di App. Scientifiche | VI | C | Assistente Tecnico |
Equiparati ad aggiunto * | |||
Programmatore CED | VI | C | Programmatore |
PERSONALE AMMINISTRATIVO | ||||
U.C.S.C. | CCNL ‘98-2001 | |||
Qualifica | Liv. | Cat. | Profilo professionale | |
Aggiunto ed equiparati* | VI | C | Assistente Amministrativo | |
Aggiunto principale** | VI |
* Come definiti ai sensi del successivo art. 25
** Qualifica ad esaurimento
CATEGORIA D
PERSONALE SANITARIO | ||||
U.C.S.C. | CCNL ‘98-2001 | |||
Qualifica | Liv | Cat | Profilo professionale | |
D | Denominazione Generale: Collaboratore Professionale Sanitario nei profili e discipline corrispondenti a quelli previsti nella categoria C sottostante | |||
Caposala | VII | Area Infermieristica | ||
Capo servizi Infermieristici | VII | |||
Ostetrica | VII | |||
Dietista | VII | |||
Assistente Sanitaria Visitatrice | VII | |||
Capo Tecnico Laboratorio Capo Tecnico di Igiene Industriale | VII | D | Area Tecnico Sanitaria | |
Capo Tecnico di Radiologia | VII | |||
Terapista della Riabilitazione | VII | D | Area Riabilitativa | |
Capo Tecnico di Igiene Industriale | VII | D | Area Vigilanza e Ispezione |
CATEGORIA D
PERSONALE DELL’ASSISTENZA SOCIALE | ||||
U.C.S.C. | CCNL ‘98-2001 | |||
Qualifica | Liv. | Cat. | Profilo professionale | |
Assistente sociale | VII | D | COLLABORATORE PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE |
PERSONALE TECNICO | ||||
U.C.S.C. | CCNL ‘98-2001 | |||
Qualifica | Liv. | Cat. | Profilo professionale | |
Capo – Tecnico di App. Scientifiche | VII | D | COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE |
PERSONALE AMMINISTRATIVO | ||||
U.C.S.C. | CCNL ‘98-2001 | |||
Qualifica | Liv. | Cat. | Profilo professionale | |
Collaboratore Direttivo | VII | D | COLLABORATORE AMMINISTR. PROFESSIONALE |
CATEGORIA D, profilo super
PERSONALE SANITARIO | ||||
U.C.S.C. | CCNL ‘98-2001 | |||
Qualifica | Liv. | Cat. | Profilo professionale | |
Denominazione Generale Collaboratore Professionale sanitario esperto nei profili e discipline corrispondenti a quelli previsti nella categoria c sottostante | ||||
Ostetrica Capo | VIII | Ds | Area Infermieristica | |
Maestra ostetrica | VIII | Ds | ||
Capo Area Servizio Infermieristico | VIII | Ds | ||
Responsabile Infermieristico Dipartimento | VIII | Ds | ||
Collaboratore Direttivo Tecnico* | Ds | Area Tecnico Sanitaria | ||
Coordinatore Terapista della riabilitazione equiparato al Coadiutore amministrativo | VIII | Ds | Area Riabilitativa | |
Ds | Area Vigilanza ed Ispezione |
* Qualifica ad esaurimento
CATEGORIA D, profilo super
PERSONALE DELL’ASSISTENZA SOCIALE | ||||
U.C.S.C. | CCNL ‘98-2001 | |||
Qualifica | Liv. | Cat. | Profilo professionale | |
Ds | COLLABORATORE PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE ESPERTO31 |
PERSONALE TECNICO | |||
U.C.S.C. | CCNL ‘98-2001 | ||
Qualifica | Liv. | Cat. | Profilo professionale |
Ds | COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE ESPERTO32 |
PERSONALE AMMINISTRATIVO | ||||
U.C.S.C. | CCNL ‘98-2001 | |||
Qualifica | Liv. | Cat. | Profilo professionale | |
Coadiutore Amministrativo | VIII | Ds | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE ESPERTO | |
Coadiutore Amministrativo Capo | VIII Ter |
II. E’ confermata la qualifica U.C.S.C. di guardia particolare giurata, già inserita nella ex posizione funzionale di V livello. I dipendenti appartenenti a tale qualifica o ai quali, se assunti successivamente alla data di stipulazione del presente contratto e in possesso dei requisiti di accesso, siano attribuite le relative mansioni vengono inquadrati nella categoria Bs.
III. In considerazione delle peculiarità organizzative dell’U.C.S.C. sono confermate le qualifiche di Tecnico di Istituto e di Capo Tecnico di Istituto, già inserite nelle ex posizioni funzionali di VI e VII livello. Ai dipendenti in possesso della predette qualifiche si applica, per ragioni di omogeneità, il trattamento economico previsto dal presente contratto rispettivamente per i profili di “Tecnico di Laboratorio” e di “Capo-Tecnico di laboratorio”.
31 Profilo di nuova istituzione.
32 Profilo di nuova istituzione.
2. DISCIPLINA DEI PROFILI E DEGLI INQUADRAMENTI.
I profili sanitari e non sanitari di cui al comma 1, punto I e i relativi inquadramenti sono disciplinati, conformemente al CCNL di riferimento, nel rispetto delle regole illustrate nei seguenti commi.
3. PROFILI SANITARI
I. Con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 633, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, tutti citati nella declaratoria del personale inserito nella categoria C di cui all'Allegato n.1, sono stati individuati o ridefiniti i seguenti profili sanitari che riguardano la specifica componente del personale:
33 6. Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università.
1. [Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, stipulano specifici protocolli d'intesa con le università per regolamentare l'apporto alle attività assistenziali del servizio sanitario delle facoltà di medicina, nel rispetto delle loro finalità istituzionali didattiche e scientifiche. Le università concordano con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei protocolli d'intesa di cui al presente comma, ogni eventuale utilizzazione di strutture assistenziali private, purché accreditate e qualora non siano disponibili strutture nell'azienda di riferimento e, in via subordinata, in altre strutture pubbliche (1). Le università contribuiscono, per quanto di competenza, all'elaborazione dei piani sanitari regionali. La programmazione sanitaria, ai fini dell'individuazione della dislocazione delle strutture sanitarie, deve tener conto della presenza programmata delle strutture universitarie. Le università e le regioni possono, d'intesa, costituire policlinici universitari, mediante scorporo e trasferimento da singoli stabilimenti ospedalieri di strutture universitarie od ospedaliere, accorpandole in stabilimenti omogenei tenendo conto delle esigenze della programmazione regionale. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati, ove necessario, con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere e le unità sanitarie locali interessate] (2).
2. Per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, le università e le regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituiti zooprofilattici sperimentali. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sulla formazione specialistica, nelle scuole di specializzazione attivate presso le predette strutture sanitarie in possesso dei requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 257/1991, la titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata ai dirigenti delle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in conformità ai protocolli d'intesa di cui al comma 1. Ai fini della programmazione del numero degli specialisti da formare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, tenendo anche conto delle esigenze conseguenti alle disposizioni sull'accesso alla dirigenza di cui all'art. 15 del presente decreto. Il diploma di specializzazione conseguito presso le predette scuole è rilasciato a firma del direttore della scuola e del rettore dell'università competente. Sulla base delle esigenze di formazione e di prestazioni rilevate dalla programmazione regionale, analoghe modalità per l'istituzione dei corsi di specializzazione possono essere previste per i presidi ospedalieri delle unità sanitarie locali, le cui strutture siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 (3).
3. A norma dell'art. 1, lettera o), della L. 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili (4). Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della L. 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità. Per tali finalità le regioni e le università attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della L. 19 novembre 1990, n. 341. La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del corso e del rettore dell'università competente. L'esame finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova pratica, abilita all'esercizio professionale. Nelle commissioni di esame è assicurata la presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della L. 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento è in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado (5).
4. In caso di mancata stipula dei protocolli di intesa di cui al presente articolo, entro centoventi giorni dalla costituzione delle nuove unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, previa diffida, gli accordi sono approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (6).
5. Nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia il personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre 1992, dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, svolge anche le funzioni assistenziali. In tal senso è modificato il contenuto delle attribuzioni dei profili del collaboratore e del funzionario tecnico socio-sanitario in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria. È fatto divieto alle università di assumere nei profili indicati i laureati in medicina e chirurgia ed in odontoiatria (7) (8).
(1) Periodo aggiunto dall'art. 3, L. 30 novembre 1998, n. 419.
(2) Comma prima sostituito dall'art. 7, X.Xxx. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.) e successivamente abrogato dall'art. 1, X.Xxx. 21 dicembre 1999, n. 517.
(3) Comma così sostituito dall'art. 7, X.Xxx. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).
(4 ) Per la definizione delle figure professionali di cui al presente periodo vedi il D.M. 29 marzo 2001.
(5) Comma così sostituito dall'art. 7, X.Xxx. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). Con D.M. 24 settembre 1997 (Gazz. Uff. 7 ottobre 1997, n. 234), modificato dal D.M. 8 giugno 2000 (Gazz. Uff. 27 giugno 2000, n. 148), sono stati fissati i requisiti d'idoneità delle strutture per i diplomi universitari dell'area medica. Vedi, anche, gli artt. 1 e 4, L. 26 febbraio 1999, n. 42 e l'art. 4-quater, D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(6) Comma così sostituito dall'art. 7, X.Xxx. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). Con D.M. 24 settembre 1997 (Gazz. Uff. 7 ottobre 1997, n. 234) , modificato dal D.M. 8 giugno 2000 (Gazz. Uff. 27 giugno 2000, n. 148), sono stati fissati i requisiti d'idoneità delle strutture per i diplomi universitari dell'area medica. Vedi, anche, gli artt. 1 e 4, L. 26 febbraio 1999, n. 42.
(7) Comma così sostituito dall'art. 7, X.Xxx. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). Con D.M. 24 settembre 1997 (Gazz. Uff. 7 ottobre 1997, n. 234) , modificato dal D.M. 8 giugno 2000 (Gazz. Uff. 27 giugno 2000, n. 148), sono stati fissati i requisiti d'idoneità delle strutture per i diplomi universitari dell'area medica. Vedi, anche, gli artt. 1 e 4, L. 26 febbraio 1999, n. 42. Vedi, anche, l'art. 8, comma 10, L. 19 ottobre 1999, n. 370.
(8) Vedi l'art. 69, X.Xxx. 30 marzo 2001, n. 165.
- Infermiere
- Infermiere pediatrico
- Tecnico sanitario di Radiologia medica
- Tecnico sanitario di Laboratorio biomedico
- Igienista dentale
- Fisioterapista
- Tecnico audioprotesista
- Ortottista - assistente di oftalmologia
- Tecnico ortopedico
- Tecnico audiometrista
- Terapista della Neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
- Tecnico dell'Educazione e Riabilitazione psichiatrica e psicosociale
- Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
- Terapista occupazionale
- Tecnico della Fisiopatologia cardiocircolatoria e Perfusione cardiovascolare
- Assistente sanitario
- Logopedista
- Ostetrica
- Dietista
- Podologo
- Tecnico di neuro fìsiopatologia
- Educatore professionale
II. Nei seguenti profili sanitari, ridefiniti ai sensi del punto precedente, sono riconducibili le corrispondenti qualifiche U.C.S.C. a fianco di ciascuno indicate, fatto salvo quanto sarà previsto dai decreti ministeriali di cui al medesimo punto in tema di equipollenza dei diplomi conseguiti in base al pregresso ordinamento.
Decreti Ministeriali (art. 6 D.Lgs.502/92) | QUALIFICHE U.C.S.C. |
Infermiere | Infermiere Professionale Infermiere Professionale specializzato |
Infermiere pediatrico | Xxxxxxxxxxx d'infanzia Assistente Pediatrica |
Tecnico Sanitario di Radiologia medica | Tecnico di Radiologia |
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico | Tecnico di Laboratorio Capo Tecnico di Igiene Industriale |
Tecnico Audiometrista | Tecnico di Laboratorio |
Fisioterapista | Terapista della Riabilitazione |
Ortottista – Assistente di Oftalmologia | Terapista della Riabilitazione |
Assistente Sanitario | Assistente Sanitaria Visitatrice |
Logopedista | Terapista della Riabilitazione |
Ostetrica | Ostetrica |
Dietista | Dietista |
Tecnico di Neurofisiopatologia | Tecnico di Laboratorio |
Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei luoghi di lavoro | Capo Tecnico di Igiene Industriale |
Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione cardiovascolare | Tecnico di Laboratorio |
III. Con il presente contratto sono acquisiti i seguenti profili sanitari di nuova individuazione ai sensi del comma 3, punto I:
- Tecnico ortopedico,
- Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva,
- Tecnico della educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale,
- Terapista occupazionale;
sono altresì acquisiti tutti i profili sanitari preesistenti nell’ordinamento del personale non medico non dirigente del SSN, ivi compresi i profili di igienista dentale, tecnico audioprotesista, podologo ed educatore professionale ridefiniti ai sensi del comma 3, punto I e non presenti in U.C.S.C., e i profili di ottico, odontotecnico, massaggiatore non vedente confermati nel CCNL di riferimento.
IV. E’ confermato il profilo di puericultrice. Il relativo personale è inquadrato nella categoria B - livello Bs - ed esercita le mansioni previste dalle previgenti disposizioni legislative di riferimento.
V. Con il presente contratto è istituito il profilo dell’operatore socio sanitario, inserito nella categoria B, livello economico Bs, le cui mansioni sono indicate nell’Allegato n. 1.
VI. Le parti -in caso di eventuali modificazioni e integrazioni dei profili sanitari da parte del Ministero della Salute ovvero a seguito della definizione della formazione complementare- si incontreranno per l'individuazione della categoria di appartenenza dei profili interessati.
4. PROFILI NON SANITARI
I. Con il presente contratto sono istituiti i seguenti nuovi profili non sanitari ascritti alle categorie sotto indicate e le cui mansioni sono indicate nell'Allegato n.1:
CATEGORIA B, nel livello B super (Bs):
coadiutore amministrativo esperto
CATEGORIA D, nel livello D super (Ds):
collaboratore tecnico - professionale esperto collaboratore professionale assistente sociale esperto
5. DENOMINAZIONI DEI PROFILI SANITARI E NON SANITARI
I. Vengono acquisite o confermate le seguenti denominazioni dei profili compresi nelle ex posizioni funzionali dal III all’VIII livello ter confluite nelle categorie dalla A alla D, livello Super, e dei profili di nuova istituzione:
CATEGORIA A:
ausiliario specializzato commesso
CATEGORIA B:
operatore tecnico
operatore tecnico addetto all’assistenza coadiutore amministrativo
CATEGORIA B nel livello Bs: operatore tecnico specializzato puericultrice
coadiutore amministrativo esperto
Operatore socio sanitario
CATEGORIA C:
personale sanitario = operatore professionale sanitario:
(area infermieristica: infermiere, ostetrica, dietista, assistente sanitario, infermiere pediatrico, podologo, igienista dentale);
(area tecnico sanitaria: tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di neurofiosiopatologia, tecnico ortopedico, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, odontotecnico, ottico)
(area riabilitativa: tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, fisioterapista, logopedista, ortottista, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico dell’educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale, terapista occupazionale, massaggiatore non vedente, educatore professionale)
(area vigilanza ed ispezione: tecnico della prevenzione nell’ambiente e luoghi di lavoro) personale dell’assistenza sociale = operatore professionale assistente sociale
personale tecnico = assistente tecnico; programmatore
personale amministrativo = assistente amministrativo
CATEGORIA D:
personale sanitario = collaboratore professionale sanitario nei profili e discipline corrispondenti a quelli previsti nella categoria C sottostante, di cui svolge le relative mansioni ma con più elevato grado di autonomia e responsabilità.
personale dell’assistenza sociale = collaboratore professionale assistente sociale
personale tecnico = collaboratore tecnico professionale
personale amministrativo = collaboratore amministrativo professionale
CATEGORIA D nel livello Ds:
personale sanitario = collaboratore professionale sanitario esperto nei profili e discipline corrispondenti a quelli previsti nella categoria C sottostante, di cui svolge le relative mansioni ma con più elevato grado di autonomia e responsabilità rispetto alla categoria precedente personale dell’assistenza sociale = collaboratore professionale assistente sociale esperto personale tecnico = collaboratore tecnico professionale esperto
personale amministrativo = collaboratore amministrativo professionale esperto
6. PROFILI DI NUOVA ISTITUZIONE
I. L’U.C.S.C., secondo le norme del proprio ordinamento ed in relazione alle proprie esigenze funzionali, stabilirà con oneri a proprio carico i posti di organico per i profili di nuova istituzione previsti dal presente articolo da inserire nelle categorie B, C e D secondo la declaratoria dei relativi profili.
ARTICOLO 25 –Xxxxx confermativa dell’inquadramento-
(Art. 25 del CCL 1998-2001)
1. I dipendenti appartenenti alle qualifiche di Capo Servizio, Operatore Senior, Operatore CED, Autista meccanico, Cine-foto Operatore, Aggiunto-Addetto aule, in quanto equiparati, in base all’ordinamento contrattuale previgente, alla qualifica di Aggiunto, vengono inquadrati in categoria C.
CAPO III-LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE-
ARTICOLO 26-Posizioni organizzative e graduazione delle relative funzioni-
(Art. 26 del CCL 1998-2001)
1. L’U.C.S.C., sulla base del proprio ordinamento ed in relazione alle esigenze di servizio, istituirà posizioni organizzative che richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevata responsabilità.
2. Le anzidette posizioni organizzative, a titolo esemplificativo, possono riguardare settori che richiedono l’assunzione di funzioni di collaborazione direttiva nell’ambito di unità dirigenziali (dipartimenti, direzioni, servizi, uffici o unità organizzative) connotate da particolare complessità, caratterizzate da un elevato grado di esperienza e autonomia gestionale ed organizzativa, con svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione, quali ad esempio i processi assistenziali, o lo svolgimento di attività di staff e/o studio; ricerca; ispettive di vigilanza e controllo; coordinamento di attività didattica.
3. La graduazione delle funzioni è definita dall’U.C.S.C in base a criteri adottati per valutare le posizioni organizzative individuate. Nella graduazione delle funzioni l’U.C.S.C tiene conto, a titolo esemplificativo, dei seguenti elementi, anche integrandoli con riferimento alla propria specifica situazione organizzativa:
a) livello di autonomia e responsabilità della posizione, anche in relazione alla effettiva presenza di posizioni dirigenziali sovraordinate;
b) grado di specializzazione richiesta dai compiti affidati;
c) complessità delle competenze attribuite;
d) entità delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali direttamente gestite;
e) valenza strategica della posizione rispetto agli obiettivi aziendali.
ARTICOLO 27 -Affidamento degli incarichi per le posizioni organizzative, loro revoca e relativa indennità-
(Art. 27 del CCL 1998-2001)
1. L’U.C.S.C formula in via preventiva i criteri generali per conferire ai dipendenti indicati nel comma 2 gli incarichi relativi alle posizioni organizzative istituite.
2. Per il conferimento degli incarichi, l’U.C.S.C tiene conto -rispetto alle funzioni ed attività prevalenti da svolgere- della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini, della capacità professionale e dell’esperienza acquisite dai dipendenti, prendendo in considerazione tutti quelli collocati nella categoria D.
3. Gli incarichi sono conferiti con provvedimento scritto e motivato e, in relazione ad essi, è corrisposta l'indennità di posizione prevista dall'art. 61, da attribuire per la durata dell'incarico. Al finanziamento dell'indennità si provvede con il Fondo previsto dagli artt. 77, 77 BIS, 77 TER.
4. Il risultato delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti incarichi di posizione è soggetto a specifica e periodica valutazione di cadenza non inferiore all'anno. Della valutazione positiva si tiene conto ai fini della corresponsione del trattamento accessorio di cui agli artt. 76, 76 BIS, 76 TER.
5. L’U.C.S.C, a tal fine, determina in via preventiva i criteri che informano i predetti sistemi di valutazione da parte dell’organismo competente.
6. In caso di eventuale valutazione negativa, l’organismo di cui al comma 5, prima della definitiva formalizzazione, acquisisce in contraddittorio le considerazioni del dipendente anche assistito da un dirigente sindacale o da persona di sua fiducia.
7. L'esito della valutazione periodica è riportato nel fascicolo personale dei dipendenti interessati e di esso si tiene conto nell'affidamento di altri incarichi.
8. La revoca dell'incarico comporta la perdita dell'indennità di posizione da parte del dipendente titolare. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del proprio profilo, mantenendo il trattamento economico già acquisito ai sensi dell'art. 56 ed, ove spettante, quello dell'art. 61, comma 3.
9. Le posizioni organizzative possono essere conferite anche ai dipendenti di cui all’art. 84, secondo i criteri definiti dalle parti con separato accordo.
PARTE IV –SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO-
CAPO I -STRUTTURA DEL RAPPORTO DI LAVORO-
ARTICOLO 28 -Orario di lavoro-
(Art. 28 del CCL 1998-2001 come modificato dall’Art. 26, comma 3 del CCL 2002-2005 e come
integrato dall’Art. 4 del CCL 2006-2009)
1. L'orario normale di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico; in ogni caso, la durata media dell’orario di lavoro non può superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario; la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata, tenuto conto delle ragioni obiettive, tecniche e inerenti all’organizzazione del lavoro, relative agli specifici interessi dei settori di attività dell’U.C.S.C., con riferimento ad un periodo pari a 12 mesi, compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ciascun anno solare: i periodi di ferie e i periodi di assenza per malattia, per infortunio e per gravidanza non sono presi in considerazione ai fini del computo della media. I criteri delle politiche dell'orario di lavoro, nell'ambito di quanto previsto dal presente articolo, sono definiti con le procedure previste dall'art. 4, comma 2, punto IX.
2. L'orario di lavoro viene determinato sulla base dei seguenti criteri:
a) ottimizzazione delle risorse umane;
b) miglioramento della qualità della prestazione;
c) ampliamento della fruibilità dei servizi in favore dell'utenza;
d) miglioramento dei rapporti funzionali con altre strutture, servizi ed amministrazioni;
e) erogazione dei servizi sanitari ed amministrativi nelle ore pomeridiane per le esigenze dell'utenza.
3. La distribuzione dell'orario di lavoro è improntata ai seguenti criteri di flessibilità, tenuto conto che diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro possono anche coesistere:
a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di un'organica distribuzione dei carichi di lavoro;
b) orario continuato ed articolato in turni, laddove le esigenze del servizio richiedano la presenza dei dipendenti nell'arco delle dodici o ventiquattro ore;
c) orario di lavoro articolato, al di fuori della lettera b), con il ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali o riferiti a periodi comunque non superiori ad un anno con orari inferiori e superiori alle 36 ore, nel rispetto del monte ore;
d) assicurazione, in caso di adozione di un sistema di orario flessibile, della presenza in servizio di tutti i dipendenti necessari in determinate fasce orarie, al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell'utenza;
e) la previsione, nel caso di lavoro articolato in turni continuativi sulle 24 ore, di adeguati periodi di riposo tra i turni per consentire il recupero psico-fisico;
f) priorità nell'impiego flessibile, purché compatibile con la organizzazione del lavoro delle strutture, per i dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della L. 11 agosto 1991, n. 266;
g) tendenziale riallineamento dell'orario reale con quello contrattuale, ferma restando l’applicazione dell’attuale istituto della flessibilità.
4. Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il ruolo interdisciplinare dei gruppi e la responsabilità di ogni operatore nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali.
5. L’osservanza dell’orario di lavoro da parte del dipendente è di norma accertata con efficaci controlli di tipo automatico, ferma restando la specifica responsabilità del dirigente sovraordinato nel monitorare la costante presenza del dipendente sul proprio posto di lavoro.
6. Il personale turnista ha diritto di conoscere in anticipo la distribuzione del proprio orario di lavoro nell’arco della settimana con il preavviso di almeno trenta giorni, ad eccezione del personale addetto alle sostituzioni. A tale scopo, i turni dovranno essere di norma affissi nell’apposita bacheca. Nel caso in cui, per particolari esigenze di servizio, il turno debba essere modificato, il lavoratore è tenuto ad osservare il nuovo turno, salvo casi di comprovata impossibilità.
7. In via sperimentale, fino alla definitiva disciplina della materia nell’ambito del prossimo contratto, nel rispetto dei principi generali di protezione, sicurezza e salute dei lavoratori e al fine di preservare la continuità assistenziale, il riposo consecutivo giornaliero, nella misura prevista dall’art. 7 del D. Lgs. n. 66 del 200334, può essere oggetto di deroga, a seguito di accordo definito con le XX.XX., tenendo conto delle necessità legate alla organizzazione dei turni e garantendo ai dipendenti un equivalente periodo di riposo per il pieno recupero delle energie psicofisiche o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori sia accordata una protezione appropriata.
8. Nel corso delle trattative di cui al comma precedente le parti si impegnano a rispettare i principi di responsabilità, correttezza e buona fede e ad esperire ogni utile tentativo per pervenire all’accordo.
9. L’applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 presuppone che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata tale da permettere di evitare che gli stessi, a causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori che perturbano l’organizzazione del lavoro, causino lesioni a se stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve o a lungo termine.
10. Per effetto delle deroghe di cui al presente articolo in attuazione dell’art. 17 del D. Lgs. 66/200335, sono fatte salve le vigenti disposizioni aziendali concordate con le organizzazioni
34 7. Riposo giornaliero.
1. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità (1).
(1) Comma così modificato dall’art. 41, comma 4, D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Vedi, anche, il comma 13 del suddetto articolo.
35 17. Deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale.
1. Le disposizioni di cui agli artt. 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Per il settore privato, in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (1).
2. In mancanza di disciplina collettiva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su richiesta delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative o delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, adotta un decreto, sentite le stesse parti, per stabilire deroghe agli artt. 4, terzo comma, nel limite di sei mesi, 7, 8, 12 e 13 con riferimento:
a) alle attività caratterizzate dalla distanza fra il luogo di lavoro e il luogo di residenza del lavoratore, compreso il lavoro offshore, oppure dalla distanza fra i suoi diversi luoghi di lavoro;
b) alle attività di guardia, sorveglianza e permanenza caratterizzate dalla necessità di assicurare la protezione dei beni e delle persone, in particolare, quando si tratta di guardiani o portinai o di imprese di sorveglianza;
c) alle attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio o della produzione, in particolare, quando si tratta:
1) di servizi relativi all'accettazione, al trattamento o alle cure prestati da ospedali o stabilimenti analoghi, comprese le attività dei medici in formazione, da case di riposo e da carceri;
2) del personale portuale o aeroportuale;
sindacali in materia di orario di lavoro, purché non in contrasto con quanto stabilito nel presente articolo, da verificarsi tra le parti.
3) di servizi della stampa, radiofonici, televisivi, di produzione cinematografica, postali o delle telecomunicazioni, di servizi di ambulanza, antincendio o di protezione civile;
4) di servizi di produzione, di conduzione e distribuzione del gas, dell'acqua e dell'elettricità, di servizi di raccolta dei rifiuti domestici o degli impianti di incenerimento;
5) di industrie in cui il lavoro non può essere interrotto per ragioni tecniche;
6) di attività di ricerca e sviluppo;
7) dell'agricoltura;
8) di lavoratori operanti nei servizi regolari di trasporto passeggeri in àmbito urbano ai sensi dell'articolo 10, comma 1, numero 14), 2° periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
d) in caso di sovraccarico prevedibile di attività, e in particolare:
1) nell'agricoltura;
2) nel turismo;
3) nei servizi postali;
e) per personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari:
1) per le attività discontinue;
2) per il servizio prestato a bordo dei treni;
3) per le attività connesse al trasporto ferroviario e che assicurano la regolarità del traffico ferroviario;
f) a fatti dovuti a circostanze estranee al datore di lavoro, eccezionali e imprevedibili o eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque inevitabili malgrado la diligenza osservata;
g) in caso di incidente o di rischio di incidente imminente.
3. Alle stesse condizioni di cui al comma 2 si può derogare alla disciplina di cui all'articolo 7:
a) per l'attività di lavoro a turni tutte le volte in cui il lavoratore cambia squadra e non può usufruire tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva di periodi di riposo giornaliero;
b) per le attività caratterizzate da periodo di lavoro frazionati durante la giornata, in particolare del personale addetto alle attività di pulizie.
4. Le deroghe previste nei commi 1, 2 e 3 possono essere ammesse soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata.
5. Nel rispetto dei princìpi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli artt. 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 non si applicano ai lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta:
a) di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi potere di decisione autonomo;
b) di manodopera familiare;
c) di lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle comunità religiose;
d) di prestazioni rese nell'àmbito di rapporti di lavoro a domicilio e di telelavoro.
6. Nel rispetto dei princìpi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli artt. 7, 8, 9 e 13, non si applicano al personale mobile. Per il personale mobile dipendente da aziende autoferrotranviarie, trovano applicazione le relative disposizioni di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2328, convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, e alla L. 14 febbraio 1958, n. 138 (2).
6-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 7 non si applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei princìpi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori (3).
(1) Comma così sostituito dall’art. 41, comma 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(2) Vedi, anche, il D.M. 27 aprile 2006, per le guardie particolari giurate.
(3) Comma aggiunto dal comma 85 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
ARTICOLO 29 -Riduzione dell’orario-
(Art. 29 del CCL 1998-2001)
1. Per i dipendenti adibiti a regimi di orario articolato in più turni o secondo una programmazione plurisettimanale ai sensi dell'articolo precedente, finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività istituzionali ed, in particolare, all'ampliamento dei servizi all'utenza, le parti prevederanno, mediante specifico e successivo accordo che dovrà tener conto sia dell’evoluzione che in materia si avrà nel corrispondente comparto SSN, sia delle esigenze di ordine finanziario e di ordine organizzativo proprie dell’U.C.S.C., con decorrenza stabilita dal medesimo accordo ed in via sperimentale, una graduale e progressiva riduzione dell'orario fino a raggiungere le 35 ore medie settimanali.
2. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione della suddetta riduzione dovranno essere fronteggiati con proporzionali riduzioni del lavoro straordinario oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi oppure, ove ulteriormente necessario, con risorse appositamente individuate nell’accordo di cui al comma 1.
ARTICOLO 30 -Mansioni superiori-
(Art. 30 del CCL 1998-2001)
1. Nell'ambito del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal presente contratto, si considerano "mansioni immediatamente superiori":
a) all'interno delle categorie B e D, le mansioni svolte dal dipendente di posizione iniziale nel corrispondente profilo del livello super secondo la declaratoria riportata nell'Allegato n.1 del presente contratto;
b) all'interno delle categorie A e C, le mansioni svolte dal dipendente nella posizione iniziale della categoria immediatamente superiore;
c) le mansioni svolte dai dipendenti collocati nel livello Bs della categoria B, nel livello iniziale della categoria C.
2. Non sono mansioni immediatamente superiori quelle svolte in sostituzione di un dipendente appartenente alla medesima categoria ed allo stesso livello, ma collocato in una fascia economica della progressione orizzontale superiore a quella di appartenenza. L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del dipendente o dell’assegnazione di incarichi di posizione organizzativa o di coordinamento.
3. Il conferimento delle mansioni superiori di cui al comma 1 avviene nei seguenti casi:
a) vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti;
b) sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
4. Il conferimento delle mansioni immediatamente superiori di cui al comma 1 è comunicato con atto formale per iscritto al dipendente incaricato mediante le procedure stabilite dall’U.C.S.C. secondo il proprio ordinamento sulla base di criteri, da definire entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente contratto, previa consultazione delle Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 9, comma 3, che tengano conto del contenuto professionale delle mansioni da conferire36. La disciplina delle mansioni superiori come dettata dal presente articolo entra pertanto in vigore dalla data di definizione dei predetti criteri.
5. Il dipendente assegnato alle mansioni superiori indicate nel comma 1 ha diritto alla differenza tra i trattamenti economici iniziali previsti per la posizione rivestita e quella corrispondente alle relative mansioni nella tabelle Allegato G e M, prospetti 1 e 2, fermo restando quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità, di fascia retributiva nella propria posizione nonché di indennità specifica professionale, ove spettante per il profilo, ma non prevista per la posizione superiore. Ove questa sia prevista, il relativo importo è assorbito, per la durata delle mansioni, dall'indennità attribuita al profilo di riferimento.
6. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3 è nulla l’assegnazione del lavoratore a mansioni immediatamente superiori; al lavoratore, in caso di documentato svolgimento di fatto di mansioni immediatamente superiori, resta comunque dovuta la differenza di trattamento economico con la categoria/profilo economico superiore, secondo quanto disposto dal comma 5.
36 Il Regolamento per il conferimento di mansioni superiori attualmente vigente è in vigore dal 16.4.2003.
ARTICOLO 31 -Ferie e festività-
(Art. 31 del CCL 1998-2001 come modificato dall’Art. 26, comma 4 del CCL 2002-2005)
1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 30 giorni lavorativi. Durante tale periodo, al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. Il periodo di ferie per i dipendenti assunti dopo la stipulazione dell’Accordo 15 giugno 2000 è di 28 giorni lavorativi. Dopo tre anni di servizio, a tali dipendenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1.
3. Nel caso di distribuzione dell’orario di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono ridotti, rispettivamente, a 26 e 24.
4. Il periodo di ferie per i dipendenti che prestano servizio a settimane alternate è di 28 giorni lavorativi secondo l’attribuzione stabilita dal vigente Accordo 20 marzo 1997 sulla materia. Per coloro che siano assunti dopo la stipulazione dell’Accordo 15 giugno 2000 il periodo di ferie è di 26 giorni lavorativi; dopo tre anni di servizio a tali dipendenti spettano 28 giorni di ferie. L’Accordo 20 marzo 1997 sarà oggetto di successiva revisione tra le parti, in relazione all’evoluzione del quadro organizzativo.
5. Al dipendente sono, altresì, attribuite 6 giornate di riposo da fruire nell'anno solare, ai sensi ed alle condizioni previste dall’art. 1, della L. 23 dicembre 1977, n. 93737.
6. Il giorno 29 giugno, in quanto ricorrenza del Santo Patrono di Roma, è considerato festivo, purché ricadente in giorno lavorativo.
7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio, la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti ai sensi dell’art. 33 conserva il diritto alle ferie.
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto dal comma
15. Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
10.Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente, che ne abbia fatto richiesta, il godimento di almeno quindici giorni continuativi effettivi di ferie nel periodo 1° giugno-30 settembre.
37 1. Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:
a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.
Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario.
Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L. 8.500 giornaliere lorde.
00.Xx caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all’indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto.
12.Le ferie possono essere sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. L’U.C.S.C., cui è inviata la relativa certificazione medica, deve essere tempestivamente informata.
00.Xx caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie debbono essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.
00.Xx periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio, anche oltre i termini di cui al comma 13.
15.Xxxxx restando il disposto del comma 9, all’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data risultino non essere state, con precedente atto formale, autorizzate per motivate esigenze di servizio e non ne sia stata consentita la fruizione secondo quanto previsto al successivo art. 43, comma 6, o per cause indipendenti dalla volontà del dipendente, viene dato seguito al pagamento sostitutivo delle stesse.
00.Xx dipendente che presenta i requisiti previsti dall’art. 5, comma 1 della L. 23 dicembre 1994, n.72438 spettano ulteriori quindici giorni di ferie, non frazionabili, per recupero biologico, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 23039 da calcolarsi secondo i criteri di cui al presente articolo.
17.E’ confermata la trasformazione in giornate feriali delle festività esclusive dell’U.C.S.C. relative al Giovedì Santo ed al Sacro Cuore, con accredito contestuale al dipendente di due giorni aggiuntivi di xxxxx. Sono altresì confermate le rimanenti festività esclusive, in quanto peculiari dell’U.C.S.C., relative al giorno precedente o seguente al 15 agosto, al 24 dicembre ed al 31 dicembre.
38 5. Congedo ordinario aggiuntivo per categoria di lavoratori esposti a rischio radiologico.
1. A partire dal 1° gennaio 1995 il congedo ordinario aggiuntivo di quindici giorni spetta ai tecnici sanitari di radiologia medica e ai medici specialistici in radio-diagnostica, radio-terapia, medicina nucleare e a quanti svolgono abitualmente la specifica attività professionale, in zona controllata.
39 Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti (1).
(1)Titolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241, con la decorrenza indicata nell'art. 42 dello stesso decreto. A parziale deroga di quanto disposto dal presente decreto, vedi l'art. 4, L. 29 dicembre 2000, n. 401. Vedi, anche, il D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 52.
ARTICOLO 32 -Riposo settimanale-
(Art. 32 del CCL 1998-2001 come modificato dall’Art. 26, comma 5 del CCL 2002-2005)
1. Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dipendente è fissato in numero di 52 all'anno, indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro. In tale numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie.
2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato fra il dipendente e il dirigente responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio.
3. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.
4. Le festività, a qualunque titolo stabilite, coincidenti con la domenica o con giorni feriali non lavorativi, in caso di articolazione di lavoro su cinque giorni, non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione.
5. Nei confronti dei soli dipendenti che, per assicurare il servizio, prestano la loro opera durante le festività nazionali coincidenti con la domenica, si applica la disposizione del secondo comma.
6. L’attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.
7. L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, sia esso festività peculiare dell’Ente o altra festività prevista per legge o per contratto, dà titolo alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, ovvero, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo.
CAPO II -INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DELLA PRESTAZIONE-
ARTICOLO 33 -Permessi retribuiti-
(Art. 33 del CCL 1998-2001 come modificato dagli Artt. 26, comma 6 e 38, comma 1 del CCL
2002-2005)
1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente:
- 8 giorni all’anno per partecipazione a concorsi od esami -limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove- o per aggiornamento facoltativo comunque connesso alle attività di servizio; per l’attività formativa facoltativa svolta nella Sede ovvero per la partecipazione ad esami in corsi di studio attivati presso la Sede, l’Amministrazione può considerare tali giorni frazionabili fino ad un massimo di 48 ore;
- 3 giorni consecutivi di calendario per evento per lutto per coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado, soggetti componenti la famiglia anagrafica; i permessi per lutto di cui al presente alinea sospendono il decorso delle ferie;
- 3 giorni all’anno per particolari motivi personali e familiari debitamente documentati, frazionabili anche in 18 ore, individuati nelle seguenti fattispecie:
▪ nascita dei figli;
▪ trasloco;
▪ cure a famigliari (coniuge, parenti entro il II grado –genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli e sorelle–, affini entro il I grado –suoceri, genero, nuora, figli del coniuge-) che necessitano di assistenza debitamente certificata;
▪ visite mediche specialistiche del dipendente o del coniuge o di parenti entro il I grado (genitori, figli);
▪ testimonianza davanti all’autorità giudiziaria non rientrante negli obblighi di legge;
▪ gravi calamità naturali che rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi, in questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle competenti autorità;
altre situazioni particolarmente gravi o significative verranno prese in considerazione singolarmente;
- 15 giorni di calendario per matrimonio che possono essere richiesti anche entro i trenta giorni successivi all’evento.
2. E’ facoltà dell’U.C.S.C. concedere, a proprio insindacabile giudizio ed in via del tutto eccezionale, tenendo anche conto di quanto stabilito in materia di permessi retribuiti per eventi e cause particolari dall’art. 4, comma 1, L. 53/200040, eventuali ulteriori permessi retribuiti che il dipendente richieda per altri gravi e documentati motivi personali e familiari.
40 4. Congedi per eventi e cause particolari.
1. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa (1).
(1) Vedi, anche, l'art. 71, comma 5, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
Le LL. nn. 53 del 2000, 1204 del 1971 e la L. 104 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni sono confluite nel T.U. n. 151 del 2001 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Cfr. art. 1, comma 4 del presente Testo Unico.
2.bis E’ stabilita una riserva cumulativa di 180 giorni per ciascun anno solare di permesso retribuito per lo svolgimento, da parte dei dipendenti, di documentati progetti di volontariato non diversamente retribuiti, a condizione che l’U.C.S.C. sia promotrice o partner convenzionale dei progetti stessi. Fermo restando il rispetto del limite complessivo massimo predetto, i suddetti permessi sono concessi ai dipendenti che ne facciano richiesta ad insindacabile giudizio dell’U.C.S.C., tenendo conto anche della compatibilità con le esigenze di servizio.
3. (...) 41
4. I permessi possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi, al dipendente spetta l'intera retribuzione nonché il trattamento accessorio relativo alle voci retributive fisse e ricorrenti.
6. I permessi di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della L. 5 febbraio 1992 n. 10442, come modificato dalla L. 53/200043, non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie. I permessi di cui al comma 3 dell’art. 33 della L. n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni possono essere fruiti anche in modo frazionato.
7. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti, comunque denominati, previsti da specifiche disposizione di legge.
8. Nell'ambito delle disposizioni previste dalla L. 11 agosto 1991, n. 266 nonché dal Regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 61344 per le attività di protezione civile, l’U.C.S.C. favorisce la partecipazione dei dipendenti alle attività delle Associazioni di volontariato me- diante idonea articolazione degli orari di lavoro. L’U.C.S.C. favorisce, altresì, la partecipazione alle riunioni degli ordini e collegi professionali dei dipendenti che rivestono le cariche nei relativi organi, senza riduzione del debito orario, al fine di consentire loro l’espletamento del proprio mandato, previa comunicazione dell’assunzione del relativo incarico ai sensi dell’art. 44, comma 3, lett. r), all’atto dell’assunzione stessa. Analogamente si procede in caso di nomina a giudici onorari.
9. Per le modalità di fruizione dei permessi di cui al presente articolo si rinvia allo specifico Regolamento adottato dall’U.C.S.C. nel rispetto degli stabiliti livelli di relazioni sindacali.
41 Esplicitamente disapplicato dal comma 1 dell’Art. 38 del CCL 2002-2005.
4233. Agevolazioni.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino (1).
3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno (2).
(1) Xxxx, ora, l'art. 33 del testo unico approvato con X.Xxx. 26 marzo 2001, n. 151.
(2) Comma così modificato dall'art. 19, L. 8 marzo 2000, n. 53. Per l'interpretazione autentica dell'espressione «hanno diritto a tre giorni di permesso mensile», vedi l'art. 2, D.L. 27 agosto 1993, n. 324.
Le LL. nn. 53 del 2000, 1204 del 1971 e la L. 104 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni sono confluite nel T.U. n. 151 del 2001 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Cfr. art. 1, comma 4 del presente Testo Unico..
43 Le LL. nn. 53 del 2000, 1204 del 1971 e la L. 104 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni sono confluite nel T.U. n. 151 del 2001 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Cfr. art. 1, comma 4 del presente Testo Unico.
44 Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 16, D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194, Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile.
ARTICOLO 34 -Permessi brevi-
(Art. 34 del CCL 1998-2001)
1. Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro solo dietro preventiva autorizzazione del dirigente preposto all'unità organizzativa presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, purché questo sia costituito da almeno quattro ore consecutive e non possono comunque superare le 36 ore annue.
2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al dirigente l’adozione delle necessarie misure organizzative per evitare ricadute negative sul servizio.
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate di norma non oltre il mese successivo, secondo modalità individuate dal dirigente; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.
ARTICOLO 35 -Assenze per malattia-
(Art. 35 del CCL 1998-2001 come sostituito dall’Art. 21 del CCL 2002-2005)
1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso in corso.
2. Al dipendente che ne faccia tempestiva richiesta, prima del superamento del periodo previsto dal comma 1, può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi ovvero di essere sottoposto all’accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
3. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, qualora non sia stato possibile applicare l’art. 36, perché il dipendente, a seguito degli accertamenti sanitari, è stato dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’U.C.S.C. può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso.
4. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 con il trattamento economico del comma 6, lett. d) del presente articolo, non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
5. Sono fatte salve le vigenti disposizioni sul raddoppio del termine di conservazione del posto di cui al comma 1 e sul raddoppio del relativo trattamento economico previsto dal successivo comma 6 per gli affetti da TBC, AIDS, epatite virale da siero, patologie oncologiche e malattie degenerative del sistema nervoso.
6. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia è il seguente:
a. 100% della retribuzione fissa mensile comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 13 mesi di assenza, previsti dal comma 1. Nell’ambito di tale periodo, per le malattie superiori a 15 giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio non legato alla effettiva prestazione lavorativa. Al raggiungimento del 13° mese di assenza per malattia, trascorsi ulteriori 4 mesi di servizio (eventi di malattia che cadono in questo periodo sono comunque retribuiti al 50% del trattamento economico di cui alla lettera a), si riprende il conteggio dei mesi di malattia al 100% del predetto trattamento economico;
b. 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 5 mesi di assenza previsti dal comma 1;
c. 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i primi 8 mesi di assenza previsti dal comma 2;
d. nessuna retribuzione per i successivi 10 mesi di assenza previsti dal comma 2.
7. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell’ufficio Medico Legale della Azienda Sanitaria competente per territorio, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l’infezione da HIV- AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnosky), la donazione di
organo tra vivi, ai fini del presente articolo sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione prevista dal comma 6, lettera a). Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, l’U.C.S.C. favorisce un’idonea articolazione dell’orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati. La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dipendente e, ove ottenuto, il beneficio decorre dalla data della domanda di accertamento.
8. Il dipendente che per malattia non sia in condizione di prestare servizio deve darne tempestiva comunicazione all’U.C.S.C. prima dell'inizio dell'orario di lavoro del primo giorno di assenza. Nella medesima circostanza, il dipendente turnista deve provvedere alla comunicazione in tempo utile per gli opportuni interventi organizzativi. E’ fatto obbligo al dipendente di comunicare il rientro in servizio con almeno un giorno di anticipo per una efficace pianificazione dell’attività lavorativa. Tali comunicazioni dovranno essere notificate tramite il servizio di segreteria telefonica attivato.
9. Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell’assenza, entro il terzo giorno dall’inizio della malattia, secondo le modalità contenute negli Accordi stipulati, in data 18/22 novembre 2005, dall’U.C.S.C. e dalle XX.XX. firmatarie. In particolare il certificato medico di giustificazione dell’assenza deve essere inoltrato, fino al 30/6/08, per le malattie che si protraggano per oltre un giorno. A far data dall’1/7/08, il predetto certificato dovrà essere inoltrato per tutte le malattie, anche se di un solo giorno.
Qualora il termine di inoltro cada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. Il certificato medico deve essere redatto e rilasciato all’interessato secondo le disposizioni di legge e dell’Inps in merito.
10. Il certificato medico deve essere recapitato alla DSP - Xxxxxxx Xxxxxxxx Personale non Docente e Relazioni Sindacali o al Servizio Infermieristico se il dipendente appartiene all’area infermieristica del ruolo sanitario o al personale esecutivo addetto alle attività sanitarie, dietro il rilascio di ricevuta da parte dell’Ufficio apposito, oppure spedito mediante raccomandata postale con ricevuta di ritorno. In caso di eventuali contestazioni fa fede la data del timbro postale. Il certificato medico può essere anticipato, nel rispetto dei termini di cui al precedente comma 9, tramite fax appositamente dedicato ovvero, previa scannerizzazione, può essere trasmesso via mail ad una casella di posta elettronica appositamente dedicata, fermo restando il successivo inoltro in originale del certificato medesimo entro il settimo giorno dall’inizio della malattia. In riferimento al rilascio della certificazione medica, si applicano le vigenti disposizioni di legge e dell’Inps in merito, con particolare riguardo alla copertura dell’intero periodo di assenza a decorrere dal primo giorno.
11. Nel caso in cui il dipendente non sia in grado, alla scadenza del certificato medico, di riprendere il lavoro, deve darne comunicazione all’U.C.S.C., prima dell’inizio del turno del primo giorno scoperto, avvalendosi del servizio di segreteria telefonica attivato, con l’eventuale indicazione della presumibile durata dell’assenza e deve inviare, entro i successivi due giorni, un nuovo certificato medico a copertura del corrispondente intero periodo di assenza comprensivo degli eventuali riposi; qualora tale termine cada in un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
12. L’U.C.S.C. ha facoltà di provvedere in ogni momento alla verifica dello stato di malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge attraverso i servizi di controllo degli Enti preposti.
Qualora l’esistenza o l’entità della malattia non venga riconosciuta in sede di controllo, il dipendente è tenuto a riprendere immediatamente servizio.
13. L’U.C.S.C., durante la malattia o in costanza di servizio, può disporre, anche a richiesta del dipendente, i controlli medici attraverso le Commissioni Mediche delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia di inabilità al lavoro, e gli accertamenti sanitari tramite il medico competente ai sensi e agli effetti del D.Lgs. 626/9445.
14. Il dipendente che, durante l'assenza, per particolari motivi dimori in luogo diverso da quello del domicilio abituale comunicato all’U.C.S.C., deve darne tempestiva comunicazione, tramite il servizio di segreteria telefonica attivato, precisando l'indirizzo dove può essere reperito e fino a quale data.
15. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'U.C.S.C. in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
16. Qualora durante le fasce di reperibilità il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato per sottoporsi a visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici che non è possibile effettuare in orario diverso da quello corrispondente alle fasce orarie di reperibilità o per altri gravi motivi, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’U.C.S.C. entro le ore 9.30 dello stesso giorno, tramite il servizio di segreteria telefonica attivato, salvo casi di comprovata impossibilità e, a seguito di richiesta dell’Amministrazione da effettuarsi entro una settimana dall’evento, deve fornirne idonea documentazione giustificativa nel termine dei successivi cinque giorni lavorativi.
17. Il dipendente che risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi i periodi di ricovero ospedaliero e quelli già accertati da precedenti visite di controllo, fermo restando l’avvio del procedimento disciplinare previsto in caso di assenza ingiustificata. In riferimento a quanto sopra esposto, si applicano le relative vigenti disposizioni INPS.
18. Nel caso in cui l’infermità sia causata da colpa di un terzo, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all’U.C.S.C. In tal caso, il risarcimento del danno da mancato guadagno, effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile -qualora comprensivo anche della normale retribuzione- è versato dal dipendente all’U.C.S.C. fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza, ai sensi del comma 6, lettera a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l’esercizio, da parte dell’U.C.S.C., di eventuali azioni dirette di rivalsa nei confronti del terzo responsabile.
19. Il dipendente che dovesse assentarsi per indisposizione fisica durante la prestazione lavorativa deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura sanitaria pubblica o dal medico curante: in tal caso, l’assenza medesima viene considerata, agli effetti contrattuali, “malattia” per le ore non lavorate. Nel caso in cui non venisse prodotta la prescritta certificazione medica, il dipendente dovrà recuperare le ore non lavorate, entro il mese successivo a quello dell’evento, secondo le esigenze di servizio.
45 Il presente Decreto è stato abrogato dall'art. 304, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con i limiti e la decorrenza ivi previsti. Da allora è vigente in materia il medesimo D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
20. Gli adempimenti a carico del dipendente ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11 vengono da questi assolti secondo le vigenti procedure, fermo restando che le medesime potranno essere aggiornate dall’U.C.S.C. in relazione a modificate esigenze organizzative, previo esperimento degli stabiliti livelli di relazioni sindacali.
ARTICOLO 36 -Mutamento di profilo per inidoneità psico-fisica–
(Art. 36 del CCL 1998-2001)
1. Nei confronti del dipendente riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale ma idoneo a proficuo lavoro, l'U.C.S.C. non potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica o psichica prima di aver esperito ogni utile tentativo per recuperarlo al servizio attivo nelle strutture organizzative dei vari settori, anche in posizioni lavorative di minor aggravio, ove comunque possa essere utilizzata la professionalità espressa dal dipendente.
2. L'U.C.S.C., a tal fine, per il tramite del Collegio medico legale della azienda sanitaria competente per territorio, accerta quali siano le mansioni che il dipendente, in relazione alla categoria, alla posizione economica e al profilo professionale di ascrizione, sia in grado di svolgere senza che ciò comporti mutamento di profilo.
3. In caso di mancanza di posti, ovvero nell'impossibilità di rinvenire mansioni compatibili con lo stato di salute ai sensi del comma 2, previo consenso dell'interessato e purchè vi sia la disponibilità organica, l’U.C.S.C. può impiegare il dipendente in un diverso profilo di cui possieda i titoli, anche collocandolo in un livello economico immediatamente inferiore della medesima categoria oppure in un profilo immediatamente inferiore della categoria sottostante, assicurandogli un adeguato percorso di qualificazione. Il soprannumero è consentito solo congelando un posto di corrispondente categoria e posizione economica.
4. L’U.C.S.C. attiva la procedura dei commi precedenti anche nei casi in cui il dipendente sia riconosciuto temporalmente inidoneo allo svolgimento delle proprie mansioni. In tal caso, anche l'inquadramento nella posizione economica inferiore ha carattere temporaneo ed il posto del dipendente è indisponibile ai fini della sua copertura. La restituzione del dipendente allo svolgimento delle originarie mansioni del profilo di provenienza avviene al termine fissato dall'organo collegiale di cui al comma 2 come idoneo per il recupero della piena efficienza fisica.
5. Nel caso in cui venga collocato nella posizione economica inferiore, il dipendente ha diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L. 68/199946. Dal momento del nuovo inquadramento, il dipendente segue la dinamica retributiva del nuovo livello economico conseguito ai sensi del comma 3, senza alcun riassorbimento del trattamento in godimento, fatto salvo quanto previsto dalle norme in vigore in materia di infermità per causa di servizio.
6. Sull'applicazione dell'istituto l'U.C.S.C. fornisce informazione successiva ai soggetti di cui all’art. 9, comma 3.
7. La sorveglianza sanitaria dei dipendenti ed i relativi giudizi di idoneità ai rischi lavorativi specifici sono attribuiti, ai sensi del D.Lgs. n.626/9447, al Medico Competente. Avverso il
46 4. Criteri di computo della quota di riserva.
4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 se hanno subìto una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8.
47 Il presente Decreto è stato abrogato dall'art. 304, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con i limiti e la decorrenza ivi previsti. Da allora è vigente in materia il medesimo D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
giudizio espresso da quest’ultimo è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, al Collegio medico legale della ASL territorialmente competente.
ARTICOLO 37 -Infortuni sul lavoro e malattie dovute all’attività lavorativa-
(Art. 37 del CCL 1998-2001 come sostituito dall’Art. 22 del CCL 2002-2005)
1. E’ fatto obbligo al dipendente che subisce un infortunio sul lavoro di denunciare l’evento immediatamente al superiore diretto o al sostituto, tranne in casi di comprovata impossibilità. Il superiore diretto o il sostituto è tenuto, a sua volta, a darne comunicazione alla Direzione del Servizio Personale, Ufficio Gestione Personale non Docente e Relazioni sindacali, entro le 24 ore successive al verificarsi dell’evento dannoso, affinché possano essere espletati gli adempimenti di legge, provvedendo tempestivamente alla compilazione e all’invio della modulistica prevista dalla vigente procedura in materia di infortunio.
2. Il dipendente deve comunicare alla Direzione del Servizio Personale, Ufficio Gestione Personale non Docente e Relazioni sindacali, di volta in volta, l’eventuale prolungamento del periodo di inabilità disposto dall’INAIL o dal medico curante e non può essere riammesso in servizio senza certificato medico definitivo, se l'assenza per infortunio abbia superato i tre giorni di calendario.
3. Il dipendente che non effettua rispettivamente la denuncia o la comunicazione di cui sopra, tranne nei casi di comprovata impossibilità, è soggetto a procedimento disciplinare.
4. In caso di assenza per infortunio sul lavoro o dovuta a malattia professionale, il dipendente conserva il diritto alle ferie.
5. L’U.C.S.C. ha diritto di rivalsa sulle indennità erogate dall’INAIL a titolo di inabilità temporanea del dipendente per il periodo di assenza dal servizio.
6. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta dipendente dall’attività lavorativa, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica. I periodi trascorsi in infortunio o in malattia dovuta all’attività lavorativa non entrano nel cumulo per il periodo massimo di conservazione del posto per assenze per malattia. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione, comprensiva del trattamento accessorio dell’indennità di produttività.
7. Nel caso in cui il dipendente infortunato o che abbia contratto malattia professionale non sia più in grado, a causa dei postumi invalidanti, di svolgere le sue normali mansioni, sarà mantenuto in servizio e adibito a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. Il dipendente medesimo conserverà il trattamento economico goduto prima dell’infortunio o della malattia professionale.
8. Nulla è innovato per quanto riguarda il procedimento previsto dalle vigenti disposizioni per il riconoscimento della dipendenza delle infermità dall’attività lavorativa e per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente.
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ARTICOLO 38 -Astensione obbligatoria e facoltativa per maternità-
(Art. 38 del CCL 1998-2001 come modificato dall’Art. 26, comma 7 del CCL 2002-2005)
1. La lavoratrice a tempo indeterminato o determinato non può essere adibita ad alcuna attività lavorativa:
a) durante i tre mesi precedenti la data presunta del parto, fino alla data effettiva del parto;
b) durante i tre mesi dopo il parto.
2. Nel caso in cui il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di rientrare in servizio, richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-parto e del periodo ante-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.
3. Ferma restando la durata complessiva dell’assenza di cui al comma 1, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dai tre mesi, fino ad un mese, precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi, fino a cinque, successivi al parto. Il periodo minimo obbligatorio di astensione prima della data presunta del parto è pertanto pari a un mese.
4. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro spetta l’intera retribuzione fissa mensile, di cui alle voci previste dall’art. 57, alle lettere da a) a d) e per le lettere e) ed i), ove spettanti, tenuto conto delle modifiche apportate dall’art. 84, nonché le quote di incentivo eventualmente previste dalle parti.
5. In caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, spetta a quest’ultimo il diritto di astenersi dal lavoro, con la retribuzione di cui al comma 4, nei primi tre mesi dalla nascita del figlio.
6. Nei primi otto anni di vita del bambino, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a sei mesi (complessivamente le astensioni non possono eccedere i dieci mesi). L'astensione di entrambi i genitori può essere contemporanea. Può essere fruita anche se l’altro genitore non ne ha diritto (coniuge disoccupato o lavoratore autonomo). Nel caso in cui il padre lavoratore eserciti tale diritto per un periodo non inferiore a tre mesi, il limite per lo stesso è elevato a sette mesi ed il limite complessivo a undici mesi. Qualora vi sia un solo genitore, il periodo di astensione non deve superare dieci mesi.
7. Nel caso di astensione facoltativa ai sensi del comma precedente, al genitore compete una indennità pari al 30% della retribuzione, fino al terzo anno di vita del bambino, per un periodo complessivo massimo tra i genitori di sei mesi (periodo coperto da contribuzione figurativa ai fini previdenziali); i primi 60 giorni di astensione facoltativa, entro i primi tre anni di vita del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, sono considerati permessi per i quali spetta l’intera retribuzione di cui al comma 4. Detti permessi non riducono le ferie, sono validi agli effetti dell'anzianità di servizio e possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare con gli altri permessi retribuiti; i periodi di astensione facoltativa retribuiti al 30%, o non retribuiti sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti (cioè, la non maturazione) relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.
8. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro di cui al comma precedente, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con l’indicazione della durata, di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione; in presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto del termine sopra citato, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
9. Durante il primo anno di vita del bambino, le lavoratrici madri e, in alternativa, i padri lavoratori (previa richiesta) hanno diritto a due periodi di riposo di un'ora retribuita ciascuno, nell'arco della giornata anche cumulabili fra loro. Qualora l'orario di lavoro sia inferiore alle 6 ore, si ha diritto ad una sola ora di riposo. Nel periodo in cui si fruisce dei riposi in questione, sono vietate le prestazioni straordinarie.
10. In caso di parto plurimo, le ore di riposo sono raddoppiate e pertanto competono:
a) due ore di riposo, nel caso di giornata lavorativa inferiore alle sei ore;
b) quattro ore di riposo, nel caso di giornata lavorativa di almeno sei ore.
Le ore aggiuntive rispetto a quelle spettanti in caso di parto singolo possono essere utilizzate anche dal padre.
11. I periodi di riposo, nel loro complesso, sono riconosciuti al padre lavoratore nei seguenti casi debitamente certificati:
a) figli affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga (l’ipotesi è comprensiva del caso di lavoratrice dipendente che non se ne può avvalere in quanto appartenente a categoria non avente diritto ai riposi in questione -lavoratrice domestica e a domicilio-; non comprende, invece, il caso di madre che non se ne avvalga perché sta fruendo di astensione obbligatoria o facoltativa);
c) madre non lavoratrice dipendente (l’ipotesi è comprensiva del caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma, libera professionista, ecc.; non comprende, invece, il caso in cui la madre non svolga attività lavorativa).
12. I periodi di riposo sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.
13. Ferma restando l’applicazione del’art. 3 della L. 1204/197148, qualora durante il periodo della gravidanza e per tutta la durata di allattamento si accerti che l’espletamento della attività
48 3. [È vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. In attesa della pubblicazione del regolamento di esecuzione della presente legge, i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri restano determinati dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568 .
Le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto di cui al comma precedente.
Le lavoratrici saranno, altresì, spostate ad altre mansioni durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto nei casi in cui l'ispettorato del lavoro accerti che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le norme di cui all'articolo 13 della L. 20 maggio 1970, n. 300 , qualora le lavoratrici vengano adibite a mansioni equivalenti o superiori] (1) (2).
(1) La presente legge è stata abrogata dall'art. 86, X.Xxx. 26 marzo 2001, n. 151.
(2)Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'articolo 7 del testo unico approvato con X.Xxx. 26 marzo 2001, n. 151.
lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre, l’U.C.S.C. provvede al temporaneo impiego della medesima e con il suo consenso in altre attività nell’ambito di quelle disponibili che comportino minor aggravio psico- fisico.
14. Le lavoratrici madri e i lavoratori padri possono usufruire di permessi per cure ai figli. Tali permessi possono essere utilizzati anche se l’altro genitore non ne ha diritto (coniuge disoccupato o lavoratore autonomo). Tale situazione deve essere debitamente documentata mediante certificato di malattia, anche di un solo giorno, rilasciato da un medico specialista ovvero da un medico di medicina generale del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato dal quale risulti la prognosi della malattia e da cui si ricavi altresì che il bambino ha bisogno di cure ed assistenza. I genitori durante i primi 8 anni di età del bambino possono assentarsi dal lavoro:
a) fino al compimento del 3° anno di età del bambino:
30 gg. complessivi tra i genitori per ciascun anno di età del bambino, da utilizzare dagli stessi alternativamente, retribuiti con le modalità di cui al comma 4. Esaurito il periodo, nell’anno possono essere usufruiti permessi non retribuiti;
b) dal 3° anno fino al compimento dell’8° anno di età del bambino:
entro un massimo di 5 gg. per genitore per ciascun anno di età del bambino, non retribuiti.
I permessi retribuiti al 100% non riducono le ferie, sono validi agli effetti dell'anzianità di servizio e possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare con gli altri permessi retribuiti. I periodi di astensione per malattia del bambino non retribuiti, sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti (cioè la non maturazione) relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.
15. I periodi di assenza di cui ai commi 7 e 14, nel caso di fruizione continuativa comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
16. La malattia del bambino, che dia luogo a ricovero ospedaliero ovvero nelle forme previste per il dipendente, interrompe le ferie in godimento da parte del genitore.
17. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari nei modi e nei limiti indicati dalla L. n. 903/1977 come modificata dalla L.
n. 53/200049. Si applicano altresì nei casi di adozioni internazionali, nei modi e nei limiti indicati dalla disciplina vigente in materia.
18. Per quanto non indicato valgono le norme della L. 1204/71 e successive modificazioni e integrazioni e la L. 53/200050.
19. Per le modalità di fruizione delle assenze di cui al presente articolo, si rinvia allo specifico Regolamento adottato dall’U.C.S.C. nel rispetto degli stabiliti livelli di relazioni sindacali.
Le LL. nn. 53 del 2000, 1204 del 1971 e la L. 104 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni sono confluite nel T.U. n. 151 del 2001 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Cfr. art. 1, comma 4 del presente Testo Unico.
49 Le LL. nn. 53 del 2000, 1204 del 1971 e la L. 104 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni sono confluite nel T.U. n. 151 del 2001 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Cfr. art. 1, comma 4 del presente Testo Unico.
50 Le LL. nn. 53 del 2000, 1204 del 1971 e la L. 104 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni sono confluite nel T.U. n. 151 del 2001 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Cfr. art. 1, comma 4 del presente Testo Unico.
ARTICOLO 39 -Servizio militare-
(Art. 39 del CCL 1998-2001)
1. Il rapporto del dipendente è sospeso per la chiamata alla armi, secondo la disciplina dell’art. 22 della L. 24 dicembre 1986, n.95851. Durante tale periodo, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio militare, senza diritto alla retribuzione.
2. Il rapporto di lavoro è risolto, senza alcun diritto di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non riprende servizio entro il termine indicato dal comma 1.
3. Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti compresa la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale, secondo le vigenti disposizioni di legge.
4. Nel caso di richiamo alle armi, si applica la disciplina dei commi 1 e 3 fatta eccezione per il diritto alla conservazione del posto, che coincide con il periodo del richiamo. Durante tale periodo al dipendente richiamato compete il trattamento economico più favorevole tra quello civile e militare.
5. Per quanto non esplicitamente previsto, sì rinvia alla disciplina dettata in materia dalla L. 24 dicembre 1986, n. 958.
51 22. Sospensione del rapporto di lavoro - Norme particolari per i pubblici concorsi.
... (21).
(21) Sostituisce l'art. 77, D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (77. Ferme di leva e conservazione del posto di lavoro.
Gli arruolati di leva sono tenuti a compiere la ferma di leva per la durata prevista dalla normativa vigente.
La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo della ferma e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.
Entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza, il rapporto di lavoro è risolto.
Per l'ammissione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni e per le assunzioni in impieghi, servizi e attività in uffici pubblici e privati, non deve essere imposta la condizione di aver soddisfatto gli obblighi militari di leva o di esserne esente.
L'interessato è comunque tenuto a comprovare di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.
Per la partecipazione ai pubblici concorsi il limite massimo di età richiesto è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.
[La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l'unico documento probatorio per l'applicazione delle norme contenute nel presente articolo] (1)
(1) Così sostituito dall'art. 22, L. 24 dicembre 1986, n. 958. L'ultimo comma è stato abrogato dall'art. 13, D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.
ARTICOLO 40 –Aspettativa-
(Art. 40 del CCL 1998-2001 come modificato dall’Art. 26, comma 8 del CCL 2002-2005)
1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
2. Il dipendente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per cause diverse, se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 8.
3. Al fine del calcolo del triennio, di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.
4. L’aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche frazionatamente, non si cumula con le assenze per malattia previste dai precedenti artt. 35 e 37 e si ritiene fruibile decorsi 30 giorni dalla domanda, salvo diverso accordo tra le parti.
5. Qualora l’aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l’educazione e l’assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali periodi, pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell’anzianità, sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell’art. 1, comma 40, lett. a) e b) della L. n. 335/199552 e successive modifiche ed integrazioni e nei limiti ivi previsti.
6. L’U.C.S.C., qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dipendente a riprendere servizio con un preavviso di 10 giorni.
7. Nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa ovvero del termine di cui al comma 6, il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, con le procedure di cui ai successivi artt. 45 e 46.
8. L’aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, è, altresì, concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati -ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 4 della L. 53/200053- dal Regolamento interministeriale 278/2000.
52 1. Princìpi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli.
40. Per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:
a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio;
b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 , per la durata di venticinque giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi;
53 4. Congedi per eventi e cause particolari.
2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria (1).
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunità, provvede alla definizione dei criteri per la fruizione dei congedi di cui al presente articolo, all'individuazione delle patologie specifiche ai sensi del comma 2, nonché alla individuazione dei criteri per la verifica periodica relativa alla sussistenza delle condizioni di grave infermità dei soggetti di cui al comma 1 (2).
(1) Per l'estensione della facoltà di riscatto di cui al presente comma vedi il comma 789 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(2) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 21 luglio 2000, n. 278.
Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamene e può essere cumulata con l’aspettativa di cui al comma 1 se utilizzata allo stesso titolo. Per le modalità di fruizione del congedo di cui al presente comma si rinvia allo specifico Regolamento adottato dall’U.C.S.C. nel rispetto degli stabiliti livelli di relazioni sindacali.
8.bisL’aspettativa, retribuita e con decorrenza dell’anzianità, è ulteriormente concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato per la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa per la cura di disabili gravi ai sensi di quanto previsto dall’art. 42, comma 5, del T.U. n. 151/2001 come modificato dall’art. 3, comma 106, della L. 24 dicembre 2003, n. 35054. Tale aspettativa, fruibile anche frazionatamente, può essere cumulata con l’aspettativa di cui al precedente comma 8, fermo restando il limite massimo globale individuale di due anni. L’aspettativa di cui al presente comma si ritiene fruibile entro sessanta giorni dalla domanda. Per le modalità di fruizione del congedo di cui al presente comma si rinvia allo specifico Regolamento adottato dall’U.C.S.C. nel rispetto degli stabiliti livelli di relazioni sindacali.
9. Le aspettative per cariche pubbliche elettive e per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e loro successive modificazioni ed integrazioni. Le aspettative ed i distacchi per motivi sindacali sono disciplinati dal Regolamento di cui al precedente art. 8, comma 7.
10. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della L. 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni ed integrazioni oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla L. 30 novembre 1989, n. 398 sono collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa.
11. Il dipendente con rapporto a tempo indeterminato, il cui coniuge presti servizio all’estero, può chiedere una aspettativa, senza assegni, per il tempo di permanenza all’estero del coniuge.
Le LL. nn. 53 del 2000, 1204 del 1971 e la L. 104 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni sono confluite nel T.U. n. 151 del 2001 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Cfr. art. 1, comma 4 del presente Testo Unico.
54 42. Xxxxxx e permessi per i figli con handicap grave.
(legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma 4-bis, e 20)
5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima e che abbiano titolo a fruire dei benefìci di cui all'articolo 33, comma 1, del presente testo unico e all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non può superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefìci di cui all'articolo 33, comma 1, del presente testo unico e all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. I soggetti che usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa (1).
(1) Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115, poi dall'art. 3, comma 106, L. 24 dicembre 2003 n. 350 (3. Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici.
106. All'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «da almeno cinque anni» sono soppresse)
ed infine dal comma 1266 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 giugno 2005, n. 233 (Gazz. Uff. 22 giugno 2005, n. 25 - Prima Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente xxxxx, nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato, nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili. La stessa Corte, con sentenza 18 aprile-8 maggio 2007, n. 158 (Gazz. Uff. 16 maggio 2007, n. 19 - Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche per il coniuge convivente con «soggetto con handicap in situazione di gravità», il diritto a fruire del congedo ivi indicato.
12. L’aspettativa concessa ai sensi del comma 11 può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio, con preavviso di almeno quindici giorni, o in difetto di effettiva permanenza all’estero del dipendente in aspettativa.
13. Il dipendente non può usufruire continuativamente di periodi di aspettativa per motivi di famiglia ovvero per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e di quelli previsti dai commi 10 e 11 senza aver trascorso un periodo di servizio attivo di almeno sei mesi. La disposizione non si applica alle altre aspettative previste dal presente articolo nonché alle assenze di cui alla
L. 1204/197155.
55 Le LL. nn. 53 del 2000, 1204 del 1971 e la L. 104 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni sono confluite nel T.U. n. 151 del 2001 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Cfr. art. 1, comma 4 del presente Testo Unico.
CAPO III -ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO-
ARTICOLO 41 -Cause di cessazione del rapporto di lavoro-
(Art. 41 del CCL 1998-2001)
1. Al superamento del periodo di prova, la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati dagli artt. 13, 35, 37 e 45, ha luogo:
a) per compimento del limite massimo di età, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
b) per recesso del dipendente.
ARTICOLO 42 -Obblighi delle parti-
(Art. 42 del CCL 1998-2001 come modificato dall’Art. 26, comma 9 del CCL 2002-2005)
1. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per recesso del dipendente, quest’ultimo deve darne comunicazione per iscritto all’U.C.S.C., nel rispetto dei termini di preavviso.
1.bis Il dipendente che receda dal rapporto di lavoro è tenuto al rispetto delle vigenti norme di legge in tema di comunicazione ai competenti uffici del lavoro. In caso di mancato rispetto delle procedure previste per legge il rapporto si intenderà comunque risolto unilateralmente per comportamento concludente decorsi dieci giorni dalla data comunicata dal dipendente come ultimo giorno lavorativo.
2. Nel caso di cui all’art. 41, comma 1, lettera a), la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista e ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista, senza l’obbligo per l’U.C.S.C. di dare il preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva.
ARTICOLO 43 -Termini di Preavviso-
(Art. 43 del CCL 1998-2001)
1. Salvo il caso di risoluzione automatica del rapporto di lavoro e quello di licenziamento senza preavviso, in tutti gli altri casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
a) 2 mesi per i dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
b) 3 mesi per i dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
c) 4 mesi per i dipendenti con anzianità oltre i 10 anni.
2. In caso di dimissioni del dipendente, i termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui al comma 1 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'U.C.S.C. ha diritto di trattenere, su quanto dalla stessa eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato.
5. E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, con il consenso dell'altra parte, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso.
6. Il dipendente ha diritto di usufruire delle ferie non godute e/o delle ore di lavoro eventualmente prestate in eccedenza e non retribuite o durante il periodo di preavviso o prorogando i termini del medesimo della corrispettiva assenza, fermo restando che è facoltà dell’U.C.S.C. non consentire la fruizione delle ferie e/o dei permessi e che, in tal caso, si dà luogo al pagamento sia dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute sia delle ore suddette.
7. Il compenso sostitutivo delle ferie non fruite, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, è determinato, per ogni giornata, con riferimento all’anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui al successivo art. 114, comma 2, lett. c); trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui al comma 3 del medesimo articolo. Il presente comma si applica a partire dalla data di entrata in vigore del presente contratto.
8. Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità a tutti gli effetti.
CAPO IV -NORME DISCIPLINARI56-
ARTICOLO 44 –Codice di comportamento-
(Art. 44 del CCL 1998-2001 come sostituito dall’Art. 11 del CCL 2002-2005)
1. Il dipendente conforma la propria condotta al dovere di contribuire alla gestione dell’U.C.S.C. con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
2. Il dipendente impronta il proprio comportamento al perseguimento dell’efficienza e dell'efficacia nell’impiego delle risorse, nel raggiungimento dei fini istituzionali dell’U.C.S.C. e nell’erogazione dei servizi da esso forniti ed adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro.
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:
a) collaborare con diligenza, osservando le disposizioni del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall’U.C.S.C., anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti;
c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio, nonché rispettare le disposizioni contenute nel “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni);
d) nei rapporti con i cittadini:
- fornire tutte le informazioni cui abbiano titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa nonché attuare le disposizioni legislative e regolamentari in tema di autocertificazione;
- prestare adeguata attenzione alle loro domande e fornire le spiegazioni richieste;
- adottare un comportamento tale da stabilire con essi un rapporto di fiducia e di collaborazione;
- dimostrare la massima disponibilità e non ostacolare l’esercizio dei loro diritti;
- assicurare la parità di trattamento, non rifiutando né accordando ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri;
- attenersi a corrette modalità di svolgimento dell’attività di competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione;
- impegnarsi ad adempiere le proprie competenze nel modo più semplice ed efficiente nell’interesse dell’utenza ed assumere le responsabilità connesse ai propri compiti, limitando gli adempimenti a quelli indispensabili ed applicando ogni possibile misura di semplificazione dell’attività, agevolando lo svolgimento, da parte degli utenti, delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore;
- rispettare gli appuntamenti con i cittadini e rispondere sollecitamente ai loro reclami;
- astenersi da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'U.C.S.C.;
- adottare un linguaggio chiaro e comprensibile nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni;
- rispettare gli standard di qualità e di quantità fissati dall’U.C.S.C.;
- assicurare la continuità del servizio e fornire agli utenti informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità;
56 Il presente XXXX è stato redatto in conformità a quanto previsto dall’Articolo 10 del CCL 2002-2005.
e) rispettare l'orario di lavoro, adempiendo alle formalità previste per la rilevazione delle presenze, attenersi ad un corretto utilizzo del proprio cartellino elettronico nel sistema di rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l’autorizzazione del superiore diretto;
f) mantenere all’interno dell’Ente nei rapporti interpersonali e con gli utenti una condotta uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
g) non attendere durante l'orario di lavoro ad attività estranee al servizio e, nei periodi di assenza per malattia o infortunio, non svolgere attività che possano ritardare o compromettere il proprio recupero psico-fisico; non svolgere, durante lo stato di malattia o di infortunio, qualunque altra attività lavorativa;
h) non ritardare né affidare ad altri dipendenti, salvo giustificato motivo, il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza;
i) attenersi alle disposizioni che gli vengono impartite inerenti all’espletamento delle proprie funzioni e mansioni; qualora il dipendente ritenga le disposizioni ricevute palesemente illegittime, è tenuto a farne immediata e motivata contestazione a chi le ha impartite dichiarandone le ragioni; se le disposizioni sono rinnovate per iscritto, il dipendente ha il dovere di darvi esecuzione, salvo che le disposizioni stesse siano espressamente vietate dalla legge vigente o costituiscano illecito;
j) vigilare sul corretto espletamento dell'attività dei dipendenti sottordinati, ove tale compito rientri nelle responsabilità attribuite;
k) avere cura dei beni strumentali a lui affidati;
l) non utilizzare beni e strumenti preordinati all'espletamento del servizio per finalità diverse da quelle istituzionali; salvo casi d’urgenza, non utilizzare le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali;
m) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;
n) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell’U.C.S.C. da parte dei dipendenti e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all'U.C.S.C. stessa in locali non aperti al pubblico;
o) comunicare all'U.C.S.C. la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse;
p) dare, in caso di malattia, tempestivo avviso ed inviare il certificato medico secondo le modalità previste dall’art. 35 salvo comprovato impedimento;
q) mantenere una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi, non svolgendo attività che contrastino con il corretto adempimento dei compiti di servizio, evitando situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all’immagine dell’U.C.S.C. ed astenendosi dal partecipare, nell’esercizio della propria attività di servizio, all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi propri o di suoi parenti entro il quarto grado, conviventi e non e anche nel caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza;
r) comunicare all’U.C.S.C., nelle situazioni, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente, l'assunzione di incarichi extra-istituzionali, nonché, nel rispetto della vigente disciplina in materia di diritto di associazione, la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell’attività di servizio, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati;
s) non costringere altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né indurli a farlo promettendo vantaggi di carriera;
t) informare per iscritto l’U.C.S.C. di eventuali rapporti di collaborazione con altri datori di lavoro, in qualunque modo retribuiti;
u) non accettare da soggetti diversi dall'U.C.S.C. retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d’ufficio né incarichi di collaborazione con
individui od organizzazioni che abbiano o abbiano avuto un interesse economico in decisioni o attività inerenti al servizio;
v) portare durante l’orario di lavoro il tesserino di riconoscimento in base a quanto previsto dalle disposizioni emanate dall’U.C.S.C. in riferimento alle norme legislative vigenti;
w) prestare la propria opera conformemente ai principi di etica professionale e di umana solidarietà;
x) fornire all’ufficio competente tutte le informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti dall’unità operativa di appartenenza.
4. A norma dell’art. 10 dello Statuto dell’U.C.S.C., il dipendente deve altresì concorrere a mantenere e a rafforzare l’unità e l’identità cattolica dell’U.C.S.C. e contribuire al suo funzionamento, secondo le proprie competenze e responsabilità, sulla base dei seguenti principi di comportamento:
a) rigoroso adempimento dei doveri accademici e collaborazione nell’organizzazione dell’attività didattica, anche ai fini di un’equilibrata distribuzione del carico didattico;
b) cooperazione nell’attività scientifica, con particolare riguardo alla circolazione delle informazioni, alla conoscenza e all’utilizzo delle relazioni instaurate con altre Università, istituti o centri di ricerca nazionali o stranieri anche extra-accademici;
c) dedizione particolare nell’assistenza al malato in cura nelle strutture dell’U.C.S.C.;
d) concorso al più efficiente impiego delle risorse e alla più efficace erogazione dei servizi forniti dall’U.C.S.C.;
e) rispetto dei luoghi, delle strutture e dei beni in genere destinati dall’Ateneo all’attività didattica e di ricerca e ai servizi generali, preservandone la funzionalità ed il decoro;
f) collaborazione alla promozione e alla realizzazione di iniziative di interesse e di utilità comune all’istituzione universitaria e di quelle atte a diffondere i valori della sussidiarietà, della responsabilità e della solidarietà.
5. Dal 1/3/2003 è in vigore il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione Europea del 27/11/1991, n.92/131/CEE, adottato dall’U.C.S.C con proprio atto57.
57 Il Codice di condotta per la prevenzione delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro attualmente vigente è in vigore dal giorno 1.3.2003.
ARTICOLO 45 -Sanzioni disciplinari e responsabilità-
(Art. 45 del CCL 1998-2001 come sostituito dall’Art. 12 del CCL 2002-2005)
1. Le violazioni, da parte dei dipendenti, dei doveri disciplinati nell'art. 44 del presente contratto danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino ad un massimo di sei mesi;
f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso.
2. La sanzione disciplinare di cui alla lettera a) è inflitta dal dirigente della struttura in cui il dipendente presta servizio; quelle di cui alle lettere b), c), d) sono inflitte dal Direttore del Servizio Personale tramite l’ufficio preposto ai procedimenti disciplinari in base alla procedura di cui all’art. 46; la sanzione disciplinare di cui alla lettera g) è inflitta dal Direttore della Sede di Roma tramite l’ufficio preposto ai procedimenti disciplinari in base alla procedura di cui all’art. 46 e successivamente ratificata dagli Organi Direttivi dell’U.C.S.C.; quelle di cui alle lettere e) e f) dagli Organi Direttivi su proposta della Commissione di Disciplina. I membri eletti o designati a comporre la Commissione di Disciplina rimarranno in carica fino al 31/12/2009.
3. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni anzidette sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'U.C.S.C., agli utenti o a terzi e del disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del dipendente nei confronti dell’U.C.S.C., degli altri dipendenti e degli utenti, nonché ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge;
f) al concorso nell’infrazione di più lavoratori in accordo tra di loro.
4. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 6, 7 e 8, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
5. Al dipendente responsabile di più infrazioni, compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave, se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
6. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 3, per: