S O M M A R I O
XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell’Unione europea)
S O M M A R I O
SEDE CONSULTIVA:
DL 67/10: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell’area euro. Ordine di esecuzione dell’accordo denominato « Intercreditor Agreement » e dell’accordo denominato « Loan Facility Agreement » stipulati in data 8 maggio. C. 3505 Governo.
(Parere alla V Commissione) (Xxxxx e rinvio) ........................................... 131
DL 72/2010: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l’assegnazione di quote di emissione di CO2. C. 3496 Governo
(Parere alla VIII Commissione) (Xxxxx e rinvio) ......................................... 135
Disciplina dell’attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. Nuovo testo unificato C. 60 Realacci e abb. (Parere
alla VIII Commissione) (Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole) ........... 137
Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo. Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova e abb.
(Parere alla XI Commissione) (Xxxxx e rinvio) .......................................... 137
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e | |
la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la | |
decisione quadro 2002/629/GAI. COM(2010)95 def. (Ai fini della verifica della conformità | |
al principio di sussidiarietà) (Xxxxx e conclusione – Valutazione di conformità) ........ | 140 |
ALLEGATO (Documento approvato dalla Commissione) ...................................... | 144 |
AVVERTENZA ................................................................................ | 143 |
ATTI COMUNITARI:
SEDE CONSULTIVA
Martedì 8 giugno 2010. — Presidenza del presidente Xxxxx XXXXXXXX.
La seduta comincia alle 14.
DL 67/10: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell’area euro. Ordine di esecuzione dell’accordo denominato « Intercreditor Agreement » e dell’accordo denominato « Loan Fa- cility Agreement » stipulati in data 8 maggio.
C. 3505 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto.
Xxxxx XXXXXXXX, presidente, interve- nendo in sostituzione del relatore, onore- vole Xxxx, illustra i contenuti del provve- dimento, che assume un particolare rilievo in quanto rappresenta la prima occasione, per la Camera e per la Commissione XIV, per affrontare la grave crisi che sta col- pendo l’Euro.
Infatti, il provvedimento trae origine dalle decisioni assunte dalle istituzioni dell’Unione a fronte dell’aggravarsi della crisi finanziaria della Grecia e del rischio di ripercussioni sull’intera area euro. In particolare, le Istituzioni dell’UE hanno predisposto, mediante riunioni straordina- rie tenutesi tra il 7 e il 10 maggio 2010, alcune misure urgenti, anche di natura normativa e finanziaria. Con una dichia-
razione del 7 maggio 2010 i Capi di Stato e di Governo della zona euro, dando seguito a quanto già concordato dal Con- siglio europeo di marzo 2010 e dall’Euro- gruppo del 2 maggio, hanno concordato un piano di sostegno finanziario alla Grecia, pari a 80 miliardi di euro ed è stato istituito un meccanismo europeo di stabi- lizzazione per l’area euro di ammontare massimo complessivo pari a 500 miliardi di euro. Ciascuno Stato si è impegnato a partecipare al prestito in base alle rispet- tive quote nel capitale della BCE ed ad intraprendere i passi necessari a livello nazionale per essere autorizzato ad ero- gare il prestito in tempi rapidi.
Anche il Consiglio dei Governatori della BCE ha deliberato una serie di misure per fronteggiare le speculazioni in atto nei mercati finanziari.
Inoltre, Il Consiglio ECOFIN del 9 mag- gio 2010 ha adottato un pacchetto di misure volte a preservare la stabilità fi- nanziaria nell’UE di ammontare comples- xxxx xxxxxxx pari a 500 miliardi di euro. Il pacchetto include un fondo europeo di stabilizzazione e un meccanismo per la mobilitazione di ulteriori risorse.
Il Fondo europeo di stabilizzazione è stato istituito con regolamento (UE)
n. 407/2010 dell’11 maggio 2010, adottato dal Consiglio ECOFIN ai sensi dell’articolo
122 del Trattato sul funzionamento del- l’UE (TFUE).
L’attivazione del fondo – per il quale si prevede una dotazione massima di 60 miliardi di euro – è soggetta a termini e condizioni simili a quelle dell’assistenza finanziaria erogata dal Fondo monetario internazionale (FMI). In particolare:
l’assistenza finanziaria assume la forma di un prestito o di una linea di credito garantita dagli Stati membri inte- ressati. A tal fine, la Commissione europea è autorizzata, per conto dell’UE, a con- trarre prestiti sul mercato dei capitali o presso le istituzioni finanziarie;
gli Stati membri che richiedono l’as- sistenza dell’UE dovranno elaborare con la Commissione europea, ed insieme alla Banca centrale europea, una valutazione
delle proprie esigenze finanziarie, e sotto- porre alla Commissione stessa e al Comi- tato economico e finanziario (organo con- sultivo formato da rappresentanti degli Stati membri, della Commissione europea e della BCE) un programma di risana- mento economico-finanziario;
l’assistenza finanziaria sarà concessa sulla base di una decisione del Xxxxxxxxx xxxxxxx a maggioranza qualificata, su pro- posta della Commissione europea.
In aggiunta al Fondo europeo di sta- bilizzazione, i rappresentanti degli Stati membri della zona euro hanno adottato una decisione (non avente natura di atto giuridico dell’UE in senso stretto) che li impegna a rendere disponibili ulteriori risorse mediante l’istituzione di una So- cietà veicolo speciale (special purpose vehicle), garantita dagli Stati partecipanti sulla base delle quote nel capitale della BCE e in conformità ai rispettivi ordina- menti costituzionali. La società veicolo potrà mettere a disposizione fino a 440 miliardi di euro e scadrà dopo tre anni. È prevista la partecipazione del FMI con una quota pari ad almeno la metà del contri- buto europeo (quindi intorno ai 220 mi- liardi di euro).
Infine, deve considerarsi collegata agli eventi greci anche la Comunicazione della Commissione europea adottata il 12 mag- gio 2010 (COM(2010)250), per rafforzare la governance economica nell’UE, che si articola in quattro settori di intervento.
Il primo settore di intervento riguarda l’applicazione più rigorosa del Patto di stabilità e crescita. La Commissione sug- gerisce di:
rendere più efficace la preparazione e la valutazione dei Programmi di stabilità e convergenza presentati dagli Stati mem- bri nel quadro del Patto di stabilità e crescita, coordinando meglio la loro pre- sentazione (con l’introduzione di un « se- mestre europeo »), e prevedendo la possi- bilità di imporre sanzioni, nella forma di depositi gravati da interessi, per gli Stati membri che fanno progressi insufficienti verso gli obiettivi di bilancio di medio termine definiti a livello UE;
incoraggiare gli Stati membri a in- trodurre negli ordinamenti nazionali (e render quindi vincolanti) gli obiettivi di finanze pubbliche solide e disciplina di bilancio previsti dai Trattati UE;
rendere più rapida la procedura per disavanzo eccessivo (disciplinata dall’arti- colo 126 del Trattato sul funzionamento dell’UE, TFUE), in particolare per quei Paesi membri che reiterano le violazioni del Patto di stabilità;
attribuire maggiore rilevanza al pa- rametro del debito pubblico, che compro- mette le prospettive di crescita a medio- lungo termine e impedisce ai Governi nazionali di attuare le necessarie misure anti-cicliche nella fase di stagnazione eco- nomica;
individuare nuove forme di sanzione nell’ambito della procedura per disavanzi eccessivi, analoghe alla sospensione degli stanziamenti nell’ambito del Fondo di coe- sione;
utilizzare le spese del bilancio UE come leva per orientare le politiche di bilancio degli Stati membri sottoposti a procedura per disavanzo eccessivo;
impiegare i fondi della politica di coesione negli Stati membri per attuare le riforme strutturali, con l’obiettivo, in par- ticolare, di promuovere l’efficienza della pubblica amministrazione.
Il secondo settore di intervento riguarda la vigilanza sugli squilibri macroeconomici e di competitività degli Stati membri. In via generale la Commissione ritiene che, onde evitare il verificarsi di gravi squilibri nel- l’Eurozona, è opportuno estendere l’attuale sistema di sorveglianza multilaterale dalle politiche di bilancio agli indicatori della competitività e delle riforme strutturali. Per tutti i 27 Stati membri dell’UE la sorve- glianza multilaterale sarebbe effettuata nel- l’ambito delle procedure per l’attuazione del Strategia UE 2020, che prevede la pre- sentazione contestuale dei programmi an- nuali di stabilità o di convergenza e dei programmi di attuazione della strategia.
Per gli Stati dell’Eurozona, invece, troverà applicazione l’articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell’UE (che consente al
« Consiglio di adottare, misure concernenti gli Stati membri la cui moneta è l’euro, al fine di rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio »: si tratta, in sostanza, di conferire al Consiglio la facoltà di elaborare raccomandazioni vincolanti per gli Stati membri in materia di politica economica). Il meccanismo di sorveglianza dovrebbe prevedere l’elabora- zione, per ciascuno Stato membro, di una tabella (scoreboard) contenente gli obietti da raggiungere in materia di partite cor- renti, produttività, costo del lavoro, occupa- zione, tassi di cambio reali, debito pubblico, credito privato e livello dei prezzi.
Il terzo settore di intervento riguarda la preparazione dei bilanci e dei programmi nazionali di riforma: il « semestre euro- peo ». In via principale, la Commissione propone di allineare la presentazione dei programmi di stabilità e dei programmi nazionali di riforma per l’attuazione della strategia UE 2020, fissandola nel primo semestre di ogni anno (anziché nel se- condo, come accade oggi). Ciò dovrebbe consentire al Consiglio europeo e al Con- siglio dell’UE, sulla base delle valutazioni della Commissione, di elaborare indirizzi di politica economica più puntuali ed efficaci per gli Stati membri, consentendo agli stessi Stati di modificare, sulla base delle indicazioni europee, talune scelte di bilancio. La Commissione sottolinea che i Parlamenti nazionali dovrebbero essere pienamente coinvolti in questo processo.
Il quarto settore di intervento ri- guarda il meccanismo permanente di ge- stione delle crisi finanziarie La Commis- sione ritiene che un sistema chiaro e credibile di procedure per assicurare il supporto finanziario ai Paesi dell’Euro- zona sottoposti a turbolenze economiche costituisce il presupposto per preservare la stabilità finanziaria dell’area euro nel medio e lungo termine. La proposta della Commissione è di rendere nella sostanza permanente il meccanismo europeo di stabilizzazione istituito con il regola- mento (UE) n. 407/2010. Le soluzioni in-
dicate nella Comunicazione saranno og- getto di apposite proposte legislative (volte, in particolare, a modificare i re- golamenti che disciplinano il Patto di stabilità e crescita): la Commissione in- tende presentarle in tempi rapidi, auspi- cando che il primo « semestre europeo » di coordinamento delle politiche econo- miche possa collocarsi già ad inizio 2011. In attuazione delle decisioni Ecofin sopra ricordate, il decreto legge in esame, presentato al Senato il 1o maggio, è stato approvato il 25 maggio scorso, con alcune modifiche rispetto al testo iniziale. In particolare, l’articolo 1 del disegno di legge di conversione, oltre a disporre la conversione del decreto (comma 1) e l’entrata in vigore della legge stessa (comma 3), contiene una ulteriore dispo- sizione (comma 2), introdotta con un emendamento governativo al Senato, al fine di dare « piena ed intera esecuzione » agli accordi assunti in sede europea re- lativi al funzionamento del programma di
prestiti bilaterali alla Grecia.
Si tratta, in particolare dei due accordi stipulati in data 8 maggio 2010, ovvero l’Intercreditor Agreement, con il quale gli Stati membri dell’area euro, ad eccezione della Grecia, hanno concordato i reciproci diritti e doveri con riferimento al funzio- namento del programma di prestiti bila- terali alla Grecia, e il Loan Facility Agree- ment, con il quale la Grecia e la Banca di Grecia, da un lato, e i rimanenti Stati membri dell’area euro, dall’altro, hanno concordato i reciproci diritti e doveri in relazione ai prestiti bilaterali erogabili in favore della Grecia nell’ambito del pro- gramma triennale di sostegno finanziario coordinato dalla Commissione europea.
L’articolo 1 del decreto legge definisce l’ambito di applicazione del provvedimento, specificando che le disposizioni da esso re- cate si applicano ai prestiti bilaterali alla Grecia che verranno posti in essere nell’am- bito del programma definito ai sensi della Dichiarazione dei Capi di Stato e di Go- verno degli Stati membri dell’Unione euro- pea, facenti parte dell’area euro, assunta a Bruxelles il 25 marzo 2010 e delle conse- guenti decisioni dell’Eurogruppo adottate
l’11 aprile e il 2 maggio 2010. In sostanza, il provvedimento è finalizzato a disciplinare la procedura mediante la quale, anche in deroga alle norme ordinarie di contabilità di Stato, si provvede alla erogazione da parte dell’Italia dei prestiti da accordare alla Grecia.
L’articolo 2 disciplina la procedura di concessione dei prestiti. In particolare, il comma 1 prevede che l’erogazione dei prestiti – fino ad un limite massimo complessivo di 14 miliardi e 800 milioni di euro in tre anni – sia disposta con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze. L’importo del prestito è stato determinato sulla base della quota di partecipazione italiana al capitale della Banca Centrale Europea. Le risorse necessarie per finan- ziare le relative operazioni di prestito sono reperite mediante emissioni di titoli di Stato a medio – lungo termine, destinando a tale scopo tutto o parte del netto ricavo delle emissioni stesse (comma 2). Il comma 3 autorizza il ricorso ad anticipa- zioni di tesoreria qualora non sia possibile procedere all’erogazione dei prestiti nei termini concordati mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti.
L’articolo 3 individua i capitoli di en- trata del bilancio dello Stato cui sono destinati rispettivamente i pagamenti in conto capitale e quelli in conto interessi da parte della Grecia, a fronte dei prestiti emanati.
L’articolo 4 stabilisce che i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze che dispongono l’erogazione dei prestiti siano comunicati al Parlamento e alla Corte dei conti entro 15 giorni all’adozione. Il Mi- nistro dell’economia e delle finanze dovrà inoltre riferire al Parlamento in merito all’erogazione di ciascun prestito.
Segnala infine, con riferimento all’ar- ticolo 1 del disegno di legge di conversione, che l’ordine di esecuzione in via legislativa dovrebbe essere preceduto o tutt’al più seguito, in via di sanatoria, dall’autorizza- zione alla ratifica, sempre in forma legi- slativa, ai sensi dell’articolo 80 della Co- stituzione. Tuttavia, gli accordi in que- stione, pur trattati allo stesso modo nel testo trasmesso dal Senato, hanno natura
diversa essendo solo il primo firmato dai rappresentanti dei Governi dell’Euro- gruppo, mentre il secondo ne costituisce un’attuazione ed è sottoscritto in loro nome dalla Commissione europea. Inoltre, la natura giuridica dei predetti accordi non appare equiparabile agli accordi in- ternazionali puri e semplici, dal momento che essi si situano nell’ambito dell’Unione economica e monetaria. In proposito, se- gnalo che altri Stati membri, come la Francia e la Germania, hanno incorporato in atti legislativi gli impegni assunti, ma non hanno sottoposto né a ratifica né a ordine di esecuzione gli accordi dell’8 maggio.
Nessuno chiedendo di intervenire, rin- via quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.
DL 72/2010: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotra- sporto, nonché per l’assegnazione di quote di emissione di CO2.
C. 3496 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto.
Xxxxxxxxx XXXXXXXXX (LNP), relatore, ricorda che il decreto-legge in esame reca misure urgenti per il differimento di ter- mini in materia ambientale e di autotra- sporto, nonché per l’assegnazione di quote di emissione di CO2.
L’articolo 1, comma 1, differisce al 30 giugno 2010 il termine (scaduto il 30 aprile 2010) per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) relativo all’anno 2009, recentemente ag- giornato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2010. Lo stesso xxxxx fa salve le dichiarazioni presentate, con riferimento all’anno 2009, avvalendosi del MUD allegato al decreto del Presidente del consiglio dei ministri in data 2 dicembre 2008. Il Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), istituito
dall’articolo 1, comma 2, della legge n. 70/ 1994, è una dichiarazione annuale riepi- logativa delle movimentazioni di rifiuti delle imprese ed enti che deve essere inoltrata alla Camera di Commercio. At- traverso tale modello devono essere de- nunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, quelli raccolti dal Comune e quelli smaltiti, avviati al recupero o tra- sportati nell’anno precedente la dichiara- zione. Al riguardo ricorda che dal 2011 il MUD non dovrà più essere presentato, in quanto le informazioni in esso contenute saranno ricavate automaticamente dal nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) che sarà operativo dal mese di luglio 2010. Il comma 2 prevede, per l’anno 2010, l’ulteriore differimento al 16 giugno del termine per il versamento dei premi assicurativi all’INAIL da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, di cui all’articolo 55, comma 5, della legge n. 144/1999. Tale termine era stato già differito al 16 aprile 2010 dall’articolo 5, comma 7-septies, del decreto-legge
n. 194/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25/2010, nelle more del- l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Lo stesso comma 2 prevede altresì la non applica- zione di sanzioni nei confronti di quelle imprese che, nelle more dell’entrata in vigore della legge di conversione del prov- vedimento in esame, non abbiano provve- duto al pagamento dei richiamati premi entro il termine del 16 giugno, ovvero abbiano corrisposto somme inferiori a quelle dovute. Tali imprese sono conside- rate in regola sotto il profilo assicurativo. L’articolo 2 detta misure per l’assegna- zione gratuita di quote di emissione di CO2 ai nuovi impianti industriali entrati in eser- cizio, che si rendono necessarie a fronte dell’esaurimento della « Riserva nuovi en- tranti » prevista dalla Decisione di assegna- zione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012. Viene altresì disposta, in attua- zione del principio di invarianza degli oneri a carico dell’utenza elettrica, l’abrogazione dei commi 18-19 dell’articolo 27 della legge 99/2009 (secondo periodo del comma 3). I commi 4 e 5 demandano a successivi de-
creti interministeriali la determinazione delle procedure di gestione dei proventi della vendita all’asta delle quote di CO2, cioè relative al loro versamento all’entrata del bilancio dello Stato e alla successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa, e le modalità di rimborso dei crediti di cui al comma 2, anche in relazione alle effettive entrate.
L’articolo 3 disciplina l’entrata in vi- gore del decreto.
Al riguardo, con riferimento ai profili di interesse della Commissione XIV, rileva che il provvedimento sembra rispondere ad esigenze dettate dall’attuazione di norme comunitarie, con particolare rife- rimento alla disciplina dei rifiuti, di cui alla direttiva 2008/98/CE, ed all’assegna- zione di quote di emissione di gas a effetto serra, di cui alla direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva direttiva 2009/29/CE.
Per quanto concerne le disposizioni dell’articolo 1, comma 1, in ambito comu- nitario la disciplina dei rifiuti è ora sta- bilita dalla direttiva 2008/98/CE, che ha sostituito la precedente direttiva quadro 2006/12/CE. Tra le principali novità pre- viste dalla nuova direttiva, si segnalano in particolare: il tentativo di semplificazione e chiarificazione della normativa sui ri- fiuti; l’inserimento dell’obiettivo ambien- tale e l’introduzione del concetto di « ciclo di vita » in materia di rifiuti; la previsione di specifici programmi di prevenzione dei rifiuti; l’istituzione di un nuovo quadro normativo adeguato per lo sviluppo delle attività di recupero e riciclo; l’introduzione di soglie di efficienza energetica al fine di inquadrare le operazioni di trattamento dei rifiuti urbani in inceneritori munici- pali come attività di recupero o di smal- timento; l’inserimento di chiari obiettivi in materia di riciclaggio; la previsione di una
« responsabilità estesa del produttore ». Il termine per il recepimento della direttiva 2008/98/CE da parte degli Stati membri è fissato al 12 dicembre 2010. Il recepi- mento della direttiva nell’ordinamento na- zionale è previsto nella legge comunitaria 2009, approvata dalle Camere ma non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Le disposizioni dell’articolo 2 del prov- vedimento in esame riguardano lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, di cui alla direttiva 2003/87/CE che ha isti- tuito, a decorrere dal 1o gennaio 2005, un sistema per lo scambio di quote di emis- sioni di tali gas nell’Unione europea – de- nominato Emission Trading System (ETS) – volto a promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di efficacia dei costi ed efficienza economica. In tale conte- sto, per « quota » s’intende il diritto di emettere una tonnellata di biossido di car- bonio o di qualsiasi altro gas a effetto serra di effetto equivalente per un periodo deter- minato. Pertanto, a partire dal 1o gennaio 2005, tutti gli impianti che esercitano una delle attività indicate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE (attività nel settore dell’energia, della produzione e della tra- sformazione dei metalli ferrosi, dell’indu- stria dei prodotti minerali e della fabbrica- zione di pasta per carta, di carta e di car- tone), e che emettono i gas a effetto serra specificati in relazione a tali attività, de- vono avere ottenuto un’apposita autorizza- zione rilasciata dalle autorità competenti. Ciascuno Stato membro deve elaborare un piano nazionale nel rispetto dei criteri sta- biliti nell’allegato III della direttiva, nel quale sono indicate le quote che esso in- tende assegnare per un periodo definito e il modo in cui ritiene di assegnarle a ciascun impianto. Almeno il 95 per cento delle quote del primo triennio doveva essere as- segnato agli impianti a titolo gratuito. Per il periodo 2008-2013 gli Stati membri dove- vano assegnare il 90 per cento delle quote gratuitamente. Gli Stati membri garanti- scono la libera circolazione delle quote nella Comunità europea e devono provve- dere affinché, entro il 30 aprile di ogni anno, i gestori degli impianti restituiscano un numero di quote pari alle emissioni totali prodotte nell’anno precedente. Le quote restituite vengono successivamente cancellate. La direttiva 2003/87/CE è stata recepita nell’ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 216 del 2006, succes- sivamente integrato e modificato dal de- creto legislativo n. 51 del 2008.
La direttiva 2003/87/CE è stata modi- ficata dalla direttiva 2009/29/CE (parte del pacchetto « clima-energia ») al fine di per- fezionare ed estendere il sistema comuni- tario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Secondo quanto indicato nel 5o Considerando della diret- tiva 2009/29/CE « per ottemperare in ma- niera economicamente efficiente all’impe- gno di abbattere le emissioni di gas a effetto serra della Comunità di almeno il 20 per cento rispetto ai livelli del 1990, le quote di emissione assegnate a tali im- pianti dovrebbero essere, nel 2020, infe- riori del 21 per cento rispetto ai livelli di emissione registrati per detti impianti nel 2005 ». A tal fine la direttiva provvede a riscrivere l’articolo 10 della direttiva 2003/ 87/CE prevedendo un sistema di aste a decorrere dal 2013 per l’acquisto delle quote di emissione, i cui introiti andranno a finanziare misure di riduzione delle emissioni e di adattamento al cambia- mento climatico. Al riguardo, segnala che invece l’articolo 2 del provvedimento in esame prevede che successivi decreti in- terministeriali disciplinino la riassegna- zione dei proventi. Ricorda comunque che il termine di recepimento della direttiva 2009/29/CE è fissato al 31 dicembre 2012. Segnala infine che dal 15 maggio la Commissione europea ha reso disponibili sul proprio sito i dati relativi alle emissioni prodotte nel 2009 dagli impianti che par- tecipano al sistema europeo di scambio delle quote emissioni di C02 (EU-ETS). Rispetto all’anno precedente, i dati evi- denziano una diminuzione dell’11,6 per cento dovuta, secondo una nota diffusa dalla Commissione, sia alla crisi econo- mica, sia a un maggior ricorso al gas divenuto più competitivo del carbone. In Italia le emissioni sono diminuite di circa
35 milioni di tonnellate di CO2 equiva-
lente, pari a una riduzione del 16,2 per cento rispetto al 2008. Nell’UE-27 prose- gue, pertanto, il trend negativo delle emis- sioni: nel 2005, rispetto all’anno prece- dente, la diminuzione era stata dello 0,9 per cento, nel 2006 dello 0,6 per cento, nel 2007 dell’1,2 per cento e nel 2008 del 3,6 per cento.
Xxxxx XXXXXXXX, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
Disciplina dell’attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia.
Nuovo testo unificato C. 60 Realacci e abb.
(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 maggio 2010.
Xxxxxx XXXX (PD), non risultando que- stioni di rilievo sotto il profilo della com- patibilità comunitaria, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.
Xxxxx XXXXXXXXX (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.
Xxxxxxxxx XXXXXXXXX (LNP) prean- nuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.
Disposizioni per la tutela professionale e previden- ziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo.
Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto.
Xxxxx XXXXXXXXX (PdL), relatore, ri- corda che la Commissione è chiamata ad esaminare il nuovo testo unificato delle proposte di legge A.C. 762 e abbinate. Il progetto consta di 5 articoli che recano norme volte alla tutela professionale e previdenziale dei lavoratori dello spetta- colo, intrattenimento e svago.
L’articolo 1 reca disposizioni volte ad
estendere la tutela assicurativa ai lavora- tori dello spettacolo che ne sono attual- mente sprovvisti. Tali disposizioni avranno effetto a decorrere dal 1o giugno 2011 (comma 1). I lavoratori interessati sono quelli appartenenti alle seguenti tre prin- cipali categorie indicate all’articolo 3 del D.Lgs.C.P.S. 708 del 1947: lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli; lavoratori a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al precedente raggruppa- mento; lavoratori dello spettacolo con rap- porti di lavoro a tempo indeterminato. Tali soggetti svolgono la propria attività lavorativa per la realizzazione di spettacoli e di opere dell’ingegno, in modo saltuario, intermittente, differenziato nei tempi e nei luoghi e con rapporti di lavoro di natura autonoma o subordinata. Il successivo comma 6 precisa che tra i lavoratori dello spettacolo destinatari delle disposizioni del provvedimento in esame vengono compresi anche quelli con contratto di lavoro in- termittente che non godano dell’indennità di chiamata, mentre il comma 21 precisa che, sempre ai fini dell’articolo 1, per lavoratori si intendono quelli autonomi professionali o autonomi occasionali, an- che parasubordinati, che rientrano tra le categorie dei lavoratori dello spettacolo sopra indicati.
Le disposizioni dell’articolo 1 preve- dono l’estensione ai lavoratori sopra indi- cati: dell’indennità di disoccupazione, con la precisazione che il diritto a percepire tale l’indennità è subordinato al possesso di determinati requisiti contributivi e red- dituali (commi 2-4); dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (comma 7); dell’indennità di maternità (comma 8).
Presso l’INPS verrà istituito un apposito Fondo di sostegno al reddito, da finan- ziarsi secondo le modalità previste dall’ar- ticolo 5 del provvedimento in esame (comma 5).
I commi 9-17 recano disposizioni di carattere previdenziale. In particolare: i lavoratori che non raggiungono le 120 giornate di prestazione annue ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione, potranno effettuare versamenti contribu- tivi volontari per raggiungere tale quota (comma 9); per le categorie dei ballerini e dei tersicorei, si prevede la diminuzione dell’età anagrafica richiesta ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione, che passa a 47 anni per gli uomini (in luogo degli attuali 52) e a 45 anni per le donne (in luogo degli attuali 47) e l’aggre- gazione, alla propria età anagrafica, ai fini del conseguimento dell’età pensionabile di un anno ogni tre (in luogo degli attuali quattro) di lavoro effettivamente svolto nelle suddette qualifiche, fino ad un mas- simo di sette anni (in luogo degli attuali cinque) (comma 14). Si precisa che tra i lavoratori dello spettacolo vanno annove- rati anche modelli, fotomodelli e indossa- tori, che sono pertanto assoggettati all’ob- bligo di iscrizione all’ENPALS (comma 15). Le modalità di attuazione delle disposi- zioni sopra illustrate saranno disciplinate, con apposito regolamento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del prov- vedimento (comma 18).
I successivi commi 19 e 20 prevedono, rispettivamente, l’emanazione di un ap- posito decreto del Presidente del Consi- glio dei ministri ai fini della razionaliz- zazione del sistema di versamento dei contributi previdenziali ed il rinvio ad un decreto del Ministro dell’economia ai fini dell’individuazione delle tipologie di spese per le quali sono riconosciute alcune agevolazioni.
L’articolo 2 prevede la regolamenta- zione del rapporto di lavoro tramite un apposito foglio d’ingaggio individuale, che si configura come un contratto di scrittura privata sottoscritto dalle parti che deve prioritariamente indicare, prendendo come riferimento il contratto collettivo
nazionale di lavoro nel settore, le condi- zioni economiche, le mansioni, la durata dell’incarico, gli obblighi fiscali, previden- ziali e assicurativi. Vengono inoltre preci- sate le modalità di espletamento delle pratiche di assunzione dei lavoratori mi- nori e degli obblighi informativi che il datore di lavoro dovrà espletare presso l’ENPALS.
L’articolo 3 individua la figura del- l’agente di spettacolo, disciplinandone i compiti. In particolare, il comma 1 indi- vidua l’agente di spettacolo come la figura professionale di cui possono avvalersi i lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago per l’organizzazione del loro la- voro, a livello nazionale e internazionale. Il successivo comma 2 disciplina i compiti che l’agente di spettacolo, in forza di un contratto di mandato, deve svolgere in rappresentanza dei lavoratori del settore. Viene altresì precisato che l’attività di agente dello spettacolo è incompatibile con quella di produttore e non può essere svolta, in nessun caso, da un unico sog- getto in forma singola, societaria o attra- verso compartecipazioni (comma 3). Le agenzie degli artisti dello spettacolo non potranno essere equiparate o assimilate alle agenzie del lavoro (comma 5).
Con l’articolo 4, comma 1, viene isti- tuito presso il Ministero del lavoro il registro dei lavoratori e degli agenti dello spettacolo, al quale possono iscriversi i prestatori d’opera che svolgono le attività lavorative nel settore dello spettacolo, in- trattenimento e svago, e l’attività proprie dell’agente dello spettacolo. Ai fini del- l’iscrizione al registro si prefigura un dop- pio « binario »: uno basato su specifici titoli rilasciati da determinati istituti, l’al- tro basato sull’effettivo esercizio delle at- tività di spettacolo per un periodo tempo- rale minimo, comprovato dall’avvenuta contribuzione. Il comma 7 precisa infine che la figura professionale della « ma- schera », che opera nelle sale teatrali e cinematografiche, non è equiparabile al personale addetto ai servizi di controllo e sicurezza delle attività di spettacolo.
L’articolo 5 reca disposizioni in merito alla copertura finanziaria del provvedi- mento in esame.
In proposito, rileva che l’assegnazione in sede consultiva del provvedimento alla XIV Commissione si giustifica in conside- razione del fatto che lo stesso interviene in materia riconducibile alla politica del- l’Unione europea per la cultura di cui all’articolo 167 del Trattato sul funziona- mento dell’Unione europea (già articolo 151 del Trattato istitutivo della Comunità europea). Tale politica è stata inserita nelle competenze dell’Unione con il Trat- tato di Maastricht. Tra i suoi obiettivi, vi è anche quello di incoraggiare la coope- razione tra gli Stati membri e, se neces- sario, appoggiare ed integrare l’azione di questi ultimi, anche nel campo della crea- zione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo. Per perseguire tale politica, il Parlamento europeo ed il Con- siglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato per le regioni, possono adot- tare azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi misura di armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamen- tari degli Stati membri; inoltre il Consiglio, su proposta della Commissione, può adot- tare raccomandazioni.
Ciò premesso, rileva che il provvedi- mento non appare presentare profili pro- blematici per quel che attiene la compa- tibilità con la politica dell’Unione europea in materia di cultura e propone pertanto sin d’ora di esprimere un nulla osta sullo stesso.
Xxxxx XXXXXXXX, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.20.
ATTI COMUNITARI
Martedì 8 giugno 2010. — Presidenza del presidente Xxxxx XXXXXXXX.
La seduta comincia alle 14.20.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repres- sione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/ 629/GAI.
COM(2010)95 def.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Esame e conclusione – Valutazione di conformità).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà.
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx XXXXX (PdL), re- latore, rileva che la proposta di direttiva concernente la prevenzione e la repres- sione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, oggi in esame, è stata presentata il 29 marzo 2010. La proposta, riprendendo il contenuto di una proposta di decisione quadro sulla stessa materia, presentata dalla Commissione eu- ropea il 25 marzo 2009 e decaduta in seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, mira a stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore della tratta degli esseri umani e a introdurre disposizioni comuni per rafforzare la prevenzione dei reati e la protezione delle vittime.
In particolare, essa intende incorporare in un unico testo giuridico:
le disposizioni della decisione quadro vigente 2002/629/GAI, di cui dispone l’abrogazione;
quelle della Convenzione del Consi- glio d’Europa del 2005 sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, entrata in vigore il 1o febbraio 2008 e firmata da tutti gli Stati membri UE ad eccezione della Re- pubblica ceca. La ratifica è già avvenuta in 17 Stati membri dell’UE, compresa l’Italia, ove il disegno di legge di ratifica, già approvato al Senato (A.S. 2043) è stato approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 3 giugno 2010 (A.C. 3402);
altri elementi aggiuntivi quali dispo- sizioni in materia di diritto penale sostan- ziale, giurisdizione ed esercizio dell’azione penale, diritti delle vittime nei procedi- menti penali, assistenza alle vittime, mi- sure di protezione speciali per i minori, prevenzione e monitoraggio.
La proposta, essendo adottata in ma- teria di competenza concorrente tra UE e Stati membri, soggetta al meccanismo per il controllo di sussidiarietà da parte dei Parlamenti nazionali; il termine di otto settimane per la verifica di conformità decorre dal 13 aprile 2010 e scade quindi oggi stesso, 8 giugno. La proposta segue la procedura legislativa ordinaria. In ragione dell’urgenza di esaurire l’esame della pro- posta entro la seduta odierna, ritiene op- portuno concentrare la relazione esclusi- vamente sulla valutazione dei profili di sussidiarietà, rinviando a successive sedute l’eventuale approfondimento di questioni di merito.
Propedeutica rispetto all’esame di sus- sidiarietà è la valutazione della correttezza della base giuridica della proposta, costi- tuita dall’articolo 82, paragrafo 2, e arti- colo 83, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). In particolare, l’articolo 82 para- grafo 2 stabilisce che, laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria. Esse ri- guardano tra l’altro: a) l’ammissibilità re- ciproca delle prove tra gli Stati membri; b) i diritti della persona nella procedura penale; c) i diritti delle vittime della cri- minalità; d) altri elementi specifici della procedura penale, individuati dal Consiglio in via preliminare mediante una decisione; per adottare tale decisione il Consiglio delibera all’unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.
In base all’articolo 83 paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, delibe-
rando mediante direttive secondo la pro- cedura legislativa ordinaria, possono sta- bilire norme minime relative alla defini- zione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che pre- sentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni. Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, cri- minalità informatica e criminalità orga- nizzata.
Alla luce dei contenuti e della finalità della proposta, la base giuridica appare pienamente adeguata.
Con specifico riguardo ai profili di sussidiarietà, la Commissione europea, nella relazione illustrativa della proposta, rileva che anzitutto che – dato che una serie di disposizioni della decisione quadro vigente consentono eccezioni o riserve, e dato che la decisione quadro contiene solo disposizioni di diritto penale – l’attuazione di una politica globale di lotta contro la tratta degli esseri umani negli Stati mem- bri è ancora insoddisfacente.
La Commissione ricorda che, in base ai
dati contenuti nella relazione A Global Alliance against Forced Labor presentata nel 2005 dall’ILO (Organizzazione inter- nazionale del lavoro) a livello mondiale sarebbero almeno 2,45 milioni le persone costrette al lavoro forzato a seguito di tratta. Ogni anno, 1,225 milioni di persone sono vittime della tratta a fini di lavoro forzato. Le donne e le ragazze rappresen- tano il 56 per cento delle vittime dello sfruttamento economico forzato, gli uo- mini e i ragazzi giovani il 44 per cento. Numerosi Stati membri UE sarebbero stati individuati quali paesi di destinazione delle vittime: Italia (500 vittime), Grecia (105), Germania (136), Repubblica ceca
(303), Bulgaria (204), Austria (101), Polo- nia (778). La maggior parte delle vittime sarebbe stata destinata allo sfruttamento
sessuale (72,46 per cento) mentre il 21,95 per cento sarebbe stato utilizzato a fini di sfruttamento economico forzato.
La valutazione di impatto che accom- pagna la proposta (SEC(2009)358) ricorda inoltre i dati raccolti a livello nazionale, forniti dagli Stati membri. Per quanto riguarda l’Italia, che costituirebbe lo Stato membro con il maggior numero di casi a cui è stata fornita assistenza, tra il 2000 e il 2007, 54.559 persone avrebbero ricevuto
aiuto e 13 571, di cui 748 minori, si sarebbero avvalsi di programmi di inte- grazione sociale. Le vittime proverrebbero in particolare da Nigeria (4,150), Romania (3,157), Moldova (910), Albania (873),
Ucraina (691), Russia (390), and Bulgaria
(190).
Pertanto, la Commissione ritiene op- portuno un intervento normativo a livello UE in considerazione dei seguenti motivi: la lotta contro la tratta degli esseri umani richiede un impegno coordinato da parte degli Stati membri e la cooperazione a livello internazionale per raggiungere gli obiettivi prefissati; la diversità delle disci- pline vigenti nei vari Stati membri ostacola il coordinamento degli sforzi e compro- mette la cooperazione internazionale fra le autorità di contrasto e le autorità giudi- ziarie; l’azione dell’Unione europea per- metterà di conseguire meglio gli obiettivi della proposta per le seguenti ragioni.
La proposta dovrebbe consentire di ravvicinare il diritto penale sostanziale e le norme procedurali degli Stati membri in modo più ampio di quanto preveda la vigente decisione quadro, con ripercus- sioni positive sulla cooperazione interna- zionale fra le autorità di contrasto e le autorità giudiziarie, e sulla protezione e sull’assistenza offerte alle vittime.
Ciò detto, un punto di particolare de- licatezza ai fini della valutazione della necessità e del valore aggiunto della pro- posta e della sua conformità al principio di sussidiarietà attiene al suo raccordo con la richiamata Convenzione del Consiglio d’Europa del 2005 sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (come sottoli- neato già dall’onorevole Xxxx all’atto della
selezione di questa proposta per l’esame di sussidiarietà in seno al Comitato per la fase ascendente).
La Commissione sostiene che la Con- venzione, pur rappresentando un passo importante verso l’armonizzazione della legislazione, anche in materia di diritto penale, sostegno alle vittime, prevenzione e monitoraggio, presenti dei punti deboli in relazione alla presenza di disposizioni vin- colanti e non vincolanti e di riserve in taluni ambiti fondamentali come la giuri- sdizione extraterritoriale.
La proposta, pertanto, pur riprendendo l’approccio globale della Convenzione, of- frirebbe secondo la Commissione un va- lore aggiunto per quanto riguarda i se- guenti elementi principali: definizione puntuale della misura delle pene tenuto conto della gravità del reato (articolo 4); norma di giurisdizione extraterritoriale più ampia e più vincolante, che obbliga gli Stati membri a perseguire i propri citta- dini e residenti abituali che abbiano com- messo il reato della tratta, anche se al di fuori del proprio territorio (articolo 9); più ampio campo d’applicazione della dispo- sizione sulla non applicazione di sanzioni alle vittime coinvolte in attività illecite, a prescindere dal mezzo illecito utilizzato dai trafficanti (articolo 7); più alti livelli di assistenza alle vittime, specialmente per quanto riguarda le cure mediche (articolo 10); misure di protezione specifiche per i minori vittime della tratta degli esseri umani (articoli da 12 a 14).
La relazione illustrativa e la valuta- zione di impatto svolta dalla Commissione evidenziano che per raggiungere questi, obiettivi individuati la Commissione euro- pea ha esaminato varie opzioni. La prima opzione ipotizza nessuna nuova azione da parte dell’UE: gli Stati membri potrebbero portare avanti il processo di firma e di ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani. A tale proposito la Commis- sione osserva che, a causa della durata dei processi nazionali di ratifica e in assenza di un quadro giuridicamente vincolante a livello dell’UE, sarebbe difficile prevedere quando e in quale misura si concretizzerà
l’impatto positivo della Convenzione. La seconda opzione è quella di misure non legislative: la decisione quadro 2004/629/ GAI non verrebbe modificata. Provvedi- menti non legislativi potrebbero essere adottati in materia di regimi di sostegno alle vittime, monitoraggio, misure di pre- venzione nei paesi di destinazione e nei paesi di origine, formazione e coopera- zione fra le autorità di contrasto. La terza opzione è quella di una nuova normativa in materia di azione penale: la nuova normativa incorporerebbe le disposizioni della decisione quadro esistente, insieme ad alcune disposizioni della Convenzione del Consiglio d’Europa e ad altri elementi aggiuntivi. In particolare: disposizioni in materia di diritto penale sostanziale, giu- risdizione ed esercizio dell’azione penale, diritti delle vittime nei procedimenti pe- nali, assistenza alle vittime, misure di protezione speciali per i minori, preven- zione e monitoraggio. La quarta opzione è quella di una nuova legislazione (come la terza opzione 3) cui si aggiungono misure non legislative (come la seconda opzione ). In base all’analisi dell’impatto economico, sociale e sui diritti dell’uomo, la Commis- sione ha ritenuto che le opzioni 3 e 4 costituiscano il migliore approccio del pro- blema ai fini della realizzazione degli obiettivi individuati. L’opzione privilegiata sarebbe la quarta.
Le argomentazioni della Commissione europea sopra riportate appaiono com- plessivamente condivisibili. Osserva che la proposta di direttiva presenta un evidente valore aggiunto rispetto alla Convenzione del Consiglio d’Europa non soltanto sul piano dei contenuti e degli obiettivi per- seguiti ma anche in quanto fa confluire l’intera disciplina della materia in un atto giuridico dell’UE in senso stretto. La direttiva, in quanto tale, consente a dif- ferenza della Convenzione di attivare tutti gli strumenti e le procedure per una tempestiva applicazione negli ordinamenti nazionali e per un’interpretazione con- vergente previsti dal Trattato. Per un verso, la Commissione europea potrà av- viare procedure di infrazione nei con- fronti di Stati inadempienti; per altro
verso, la Corte di giustizia potrà pronun- ciarsi sulla validità e l’interpretazione della direttiva sia in via pregiudiziale, su rinvio dei giudici nazionali, sia in sede di esame di legittimità della direttiva stessa o di ricorso per inadempimento di uno Stato. In tal modo sarà assicurata un’ap- plicazione effettiva ed efficace della di- sciplina in materia. È del resto sufficiente richiamare il fatto che uno stato membro dell’UE, la Repubblica ceca, non ha an- cora ratificato la Convenzione.
Per queste ragioni, ritiene che la pro- posta sia pienamente conforme al prin- cipio di sussidiarietà e propone di espri- mere una valutazione di conformità (vedi allegato).
Xxxxxx XXXX (PD) esprime apprezza- mento per la puntuale relazione svolta dal relatore e condivide la valutazione di con- formità dell’atto al principio di sussidia- rietà. Osserva peraltro come si tratti di una direttiva che potrà costituire un in- dubbio passo avanti per l’Italia, anche alla luce dei dati relativi al Paese quale luogo di destinazione delle vittime. Permangono certamente – come ha già avuto modo di sottolineare in occasione dell’esame del disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani
– alcune perplessità in ordine alle diffi- coltà di coordinamento e ai rischi di sovrapposizione tra Convenzioni del Con- siglio d’Europa e iniziative della Commis- sione europea nel quadro dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Occorre a suo avviso, in una prossima occasione, affron- tare la questione, anche segnalando alla Commissione europea la necessità di adot- tare un modus operandi più soddisfacente. Si rischia altrimenti una sovrapposizione
di diversi strumenti giuridici suscettibile di determinare notevoli problemi a livello nazionale.
Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di docu- mento formulata dal relatore.
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx XXXXX (PdL), re- latore, condivide le osservazioni del collega Xxxx, che auspica possano essere oggetto di una prossima riflessione.
Xxxxxxxxx XXXXXXXXX (LNP) prean- nuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento formulata dal relatore.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dal relatore.
La seduta termina alle 14.30.
AVVERTENZA
Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:
ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si op- pongono all’utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni com- merciali.
Atto n. 215.
ALLEGATO
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concer- nente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/ 629/GAI (COM(2010)95 def.).
DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione Politiche del- l’Unione europea;
esaminata la proposta di direttiva sulla prevenzione e repressione della tratta degli esseri umani e protezione delle vit- time, che abroga la decisione quadro 2002/ 629/GA (COM(2010)95, ai fini della valu- tazione della sua conformità con il prin- cipio di sussidiarietà;
tenuto conto della valutazione di im- patto che accompagna la proposta (SEC(2009)358);
considerato che:
a) la base giuridica della proposta, costituita dall’articolo 82, paragrafo 2, e articolo 83, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), alla luce dei contenuti e della finalità della proposta stesa, appare pie- namente adeguata;
b) le misure prospettate dalla pro- posta appaiono necessarie e opportune, stanti le dimensioni preoccupanti e cre- scenti del fenomeno della tratta degli es- seri umani ed il suo carattere prettamente transnazionale;
c) la motivazione della proposta sotto il profilo della sua conformità al principio di sussidiarietà, quale risulta dalla relazione illustrativa e dalla valuta- zione di impatto, appare complessiva- mente adeguata;
d) rispetto alla decisione quadro vigente 2002/629/GAI, la proposta pre-
senta un evidente valore aggiunto in quanto consente di ravvicinare il diritto penale sostanziale e le norme procedurali degli Stati membri in modo più ampio, con ripercussioni positive sulla coopera- zione internazionale fra le autorità di contrasto e le autorità giudiziarie, e sulla protezione e sull’assistenza offerte alle vittime;
e) la proposta presenta un chiaro valore aggiunto, in termini di obiettivi finalità ed efficacia anche rispetto alla Convenzione del Consiglio d’Europa del 2005 sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, entrata in vigore il 1o febbraio 2008 e firmata da tutti gli Stati membri UE ad eccezione della Repubblica ceca;
f) in particolare, rispetto alla Con- venzione la proposta: assicurerebbe una definizione puntuale della misura delle pene tenuto conto della gravità del reato (articolo 4); introdurrebbe una giurisdi- zione extraterritoriale più ampia e più vincolante, obbligando gli Stati membri a perseguire i propri cittadini e residenti abituali che abbiano commesso il reato della tratta, anche se al di fuori del proprio territorio (articolo 9); garanti- rebbe in misura più ampia la non appli- cazione di sanzioni alle vittime coinvolte in attività illecite, a prescindere dal mezzo illecito utilizzato dai trafficanti (articolo 7) nonché più alti livelli di assistenza alle vittime, specialmente per quanto riguarda le cure mediche (articolo 10) e misure di
protezione specifiche per i minori vittime della tratta degli esseri umani (articoli da 12 a 14);
g) il ricorso ad un atto normativo dell’Unione europea è in ogni caso più efficace rispetto alla Convenzione, in quanto consente di attivare tutti gli stru- menti e le procedure previsti dai Trattati
per una tempestiva applicazione negli or- dinamenti nazionali e per un’interpreta- zione convergente;
VALUTA CONFORME
la Proposta al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del Trattato sull’Unione europea.