VERBALE DI ACCORDO
VERBALE DI ACCORDO
In Milano, il giorno 20 dicembre 2007
- Intesa Sanpaolo S.p.A.
tra e
- le Segreterie degli Organi di Coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.a. di Dircredito-FD, FABI,
FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SILCEA, SINFUB, UGL Credito, UILCA
premesso che
- con l’Accordo del 21 dicembre 2006, le Parti hanno condiviso l’obiettivo di dare tempestivo avvio al confronto per ricercare soluzioni atte a garantire al Personale della Banca regole comuni attraverso l’armonizzazione delle discipline aziendali di carattere economico-normativo precedentemente in essere presso Banca Intesa e SANPAOLO IMl;
- con l’accordo di Programma del 14 febbraio 2007, le Parti hanno individuato, tra le materie oggetto di confronto in via prioritaria, anche quella dell’armonizzazione dei trattamenti economici e normativi applicabili al personale che svolge attività di carattere tecnico/specialistico nell’ambito della Direzione Sistemi Informativi;
e considerata inoltre:
- l’eccezionale complessità del progetto di migrazione informatica di prossima realizzazione ed il conseguente impegno richiesto al personale tecnico/specialistico coinvolto nelle attività di carattere progettuale;
le Parti hanno convenuto quanto segue :
al personale proveniente da Sanpaolo IMI che presta la propria opera in via continuativa presso le diverse strutture territoriali della Direzione Sistemi Informativi, vengono estese, fatta eccezione per le specifiche norme di carattere transitorio, le previsioni di carattere economico e normativo in materia di turni, reperibilità, intervento e prestazioni rese nelle giornate di sabato, domenica e festività infrasettimanali stabilite, per personale di provenienza ex Intesa, dal Verbale di Accordo del 3 agosto 2005, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente accordo.
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Il presente Verbale di Accordo avrà decorrenza alla data di sottoscrizione del presente accordo e scadrà il 31 dicembre 2011.
VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 03 agosto 2005 Banca Intesa S.p.A.
le sottoscritte OO.SS.LL.
tra e
Premesso che
• Con Xxxxxxx di Accordo 13 aprile 2001 si stabiliva, tra l’altro, che nei riguardi del Personale proveniente dagli ex marchi Comit, BAV e Cariplo, in attesa dell’armonizzazione delle normative previgenti, sarebbero state mantenute le specifiche indennità in atto presso le società di provenienza e percepite alla data di incorporazione;
• Banca Intesa, con lettera del 2 ottobre 2002, e Intesa Sistemi e Servizi con lettera del 3 ottobre 2002, anche in considerazione degli obiettivi di cui al Piano d’Impresa 2003-2005, comunicavano rispettivamente il proprio recesso, con effetto dal 1° gennaio 2005, dai contratti integrativi aziendali e da tutti gli altri accordi aziendali in qualsiasi forma intervenuti, fatta eccezione per gli accordi relativi alla previdenza complementare e all’assistenza integrativa richiamati nei rispettivi capitoli del Verbale di accordo del 13 aprile 2001, in relazione al venir meno delle condizioni che avevano reso possibili dette intese;
• Con Verbale di Accordo del 2 dicembre 2004, venivano regolamentati gli effetti conseguenti alla fusione per incorporazione in Banca Intesa di ISS. All’art. 4) di detto accordo, veniva prevista la revisione dei trattamenti di reperibilità, indennità di turno, indennità di intervento e indennità a beneficio dei programmatori e degli operatori al fine di addivenire ad un’unica regolamentazione; in tale prospettiva i suddetti trattamenti economici e le citate indennità venivano prorogate fino alla data del 31 marzo 2005;
• con lettera del 1° aprile 2005 Banca Intesa prorog ava ulteriormente il termine ultimo del recesso dagli accordi aziendali, di cui al precedente alinea, al 30 giugno 2005 o, se precedente, alla data dell’eventuale accordo.
si è convenuto quanto segue (Articolo 1)
La premessa costituisce parte integrante del presente Verbale di Accordo.
(Articolo 2)
Materie trattate e ambito di applicazione
Le parti convengono che il presente Accordo si applica al personale che presta la propria opera in via continuativa presso:
• Direzione Centrale (Direzione Sistemi Informativi);
• Divisione Corporate (Direzione Financial Institutions e Direzione Operations Finanza);
• Divisione Rete (Direzione Servizi Operativi, Direzione Sistemi Applicativi);
e riguarda i trattamenti relativi a:
• turni,
• reperibilità,
• intervento,
• prestazioni rese nelle giornate di sabato, domenica e festività infrasettimanali.
(Articolo 3)
Turni
Agli addetti a lavorazioni articolate in turni regolarmente avvicendati, che operano nell’ambito del descritto perimetro, verranno riconosciute le seguenti indennità:
• € 4,30 per ciascun turno diurno (al di fuori dell’orario extra standard);
• € 37,30 per ciascun turno notturno (compresi tra le ore 22:00 e le ore 06:00); tale importo sarà riconosciuto in misura intera a fronte di una prestazione di durata superiore alle due ore in tale arco temporale, ed in misura pari alla metà per una prestazione di durata fino alle due ore.
(Articolo 4)
Reperibilità
Posto che l’Azienda, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 17 dell’Accordo di Rinnovo 12 febbraio 2005 (sostitutivo dell’art. 32 CCNL 11 luglio 1999) ha facoltà di chiedere la reperibilità al personale in possesso di specifiche professionalità, appartenente alla Direzione Sistemi Informativi, Divisione Corporate - Direzione Financial Institutions e Direzione Operations Finanza; Divisione Rete - Direzione Servizi Operativi, Direzione Sistemi Applicativi, a detto personale, di volta in volta interessato, verranno corrisposte le seguenti indennità:
• €. 34,00 – per ogni giornata di reperibilità feriale (ragguagliati ad una reperibilità per 24 ore, riproporzionata per periodi inferiori, fermo restando l’importo minimo previsto dal CCNL pro tempore vigente);
• €. 40,00 – per ogni giornata di reperibilità festiva (ragguagliati ad una reperibilità per 24 ore, riproporzionata per periodi inferiori, fermo restando l’importo minimo previsto dal CCNL pro tempore vigente).
(Articolo 5)
Interventi
Per l’effettuazione di interventi necessari per la risoluzione di una specifica indisponibilità funzionale, il dipendente in stato di reperibilità sarà informato delle esigenze insorte e dell’intervento da effettuare da parte delle strutture di volta in volta competenti; tali interventi dovranno essere successivamente certificati dal Responsabile della struttura di appartenenza.
a) al personale che effettuerà l’intervento presso l’unità di appartenenza saranno riconosciuti i seguenti trattamenti:
- Aree Professionali
• rimborso delle documentate spese di trasporto;
• compenso per lavoro straordinario con un minimo di €. 18,42.
- Quadri direttivi
• rimborso delle documentate spese di trasporto;
• compenso fisso pari a €. 50,00 per interventi fino a due ore;
• €. 5,11 per ogni ora successiva, aggiuntiva alla seconda.
b) al personale che effettuerà l’intervento da una sede diversa da quella aziendale tramite collegamento da computer/telefono, tra le ore 06,00 e le 22,00, saranno riconosciuti i seguenti trattamenti:
- Aree Professionali
• compenso per lavoro straordinario nel rispetto del CCNL e delle procedure aziendali vigenti in materia;
- Quadri direttivi
▪ compenso fisso pari a € 27,00 per interventi fino a 1 ora;
▪ € 5,11 per ogni ora di intervento successiva alla prima.
c) al personale che effettuerà l’intervento da una sede diversa da quella aziendale tramite collegamento da computer/telefono, tra le ore 22,00 e le 06,00, saranno riconosciuti i seguenti trattamenti:
- Aree Professionali
• compenso per lavoro straordinario nel rispetto del CCNL e delle procedure aziendali vigenti in materia;
- Quadri direttivi
▪ compenso fisso pari a € 30,00 per interventi fino a 1 ora;
▪ € 6,30 per ogni ora di intervento successiva alla prima.
Le parti si danno atto che più interventi operativi occorsi nell’arco delle 24 ore e necessari per la soluzione della medesima indisponibilità funzionale, saranno considerati parte di un unico intervento.
Resta inteso che per interventi prestati per almeno due ore tra le h. 22.00 e le h. 06.00, l’inizio dell’attività nella giornata successiva, in quanto lavorativa, sarà posticipato per una durata pari a quella dell’intervento.
(Articolo 6)
Prestazioni in giornate non lavorative
I trattamenti relativi alle prestazioni rese nelle giornate non lavorative di sabato, domenica e nelle festività infrasettimanali, evidentemente non riconducibili alle previsioni di cui all’art. 5, saranno disciplinati come segue:
- Aree professionali
• Per le giornate di sabato e festività infrasettimanali: compenso per lavoro straordinario (con le maggiorazioni prevista dall’Accordo di Rinnovo CCNL 12/02/05) o in alternativa, sarà riconosciuto un permesso retribuito pari alla durata della prestazione effettuata;
• Per la domenica sarà riconosciuto il riposo compensativo oltre al compenso per lavoro straordinario.
Sabato, Domenica e festività infrasettimanali
- Quadri direttivi
• Riposo compensativo
• Fino a 30 giorni di prestazioni rese nell’arco dell’anno: indennità giornaliera di
€.70 fino a 5 ore e di €. 80 per periodi superiori;
• Dal 31° giorno di prestazioni rese nell’arco dell’ anno: indennità giornaliera di
€.80 fino a 5 ore e di €. 90 per periodi superiori.
Sabato, Domenica e festività infrasettimanali
(Articolo 7)
Informative
Compatibilmente con le esigenze di servizio, l’Azienda si impegna a programmare il ricorso ai turni e alla reperibilità, stabilendo le necessarie rotazioni del personale anche allo scopo di contenerne il possibile disagio, e a comunicare con ragionevole anticipo tali programmi agli interessati. Tali informazioni saranno fornite, con cadenza semestrale, alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo.
Le parti si danno atto che il personale interessato sarà tenuto a prestare la propria attività lavorativa nelle giornate di sabato, domenica e festività infrasettimanali sino ad un numero massimo annuo di 30 giornate. L’Azienda terrà conto, di volta in volta e compatibilmente con
le necessità di carattere organizzativo, dell’eventuale richiesta del lavoratore di non effettuare dette prestazioni in ragione di gravi impedimenti di carattere oggettivo.
(Articolo 8) Rotazioni
Anche al fine di favorire lo sviluppo delle competenze professionali, le Aree Professionali appartenenti agli ambiti organizzativi previsti dall’art. 2 e particolarmente interessate da reperibilità, turni, interventi e prestazioni in giornate non lavorative, potranno richiedere, dopo dieci anni di anzianità nella medesima mansione, di essere adibiti ad altre attività lavorative.
Tali richieste saranno soddisfatte, entro dodici mesi e comunque nel limite massimo annuale del 10% del personale inquadrato nella 3^ Area Professionale del nucleo operativo di appartenenza, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali e tenuto conto delle attitudini del richiedente, utilizzando l’interessato anche nell’ambito di altri contesti organizzativi.
(Articolo 9)
Disposizioni conclusive
Il presente Accordo si applica al personale in servizio presso gli ambiti aziendali di cui all’articolo 2, decorre dal 1° ottobre 2005 e da ta le data sostituirà, ad ogni conseguente effetto, i precedenti accordi aziendali stipulati in materia dagli ex marchi (Banca Commerciale Italiana, Banco Ambrosiano Veneto, Cariplo) e ogni altra regolamentazione / disposizione in qualsiasi forma intervenuta e sino ad ora in atto in Banca Intesa (ivi compresi gli usi e le prassi). Pertanto, al di fuori dei casi e dei trattamenti sopra descritti, qui regolamentati in modo esaustivo, ogni altra fattispecie sarà regolata secondo le previsioni del CCNL tempo per tempo vigente.
(omissis)