MINI GLOSSARIO DI TERMINI UTILI
MINI GLOSSARIO DI TERMINI UTILI
Affittacamere
Strutture ricettive composte da non più di 6 camere ubicate in non più di 2 appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari (Legge n. 217 del 17/05/83; Lr 27/98).
Agenzie di viaggio e turismo
Imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione dei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti (Legge n. 217 del 17/05/83).
Agricoltura biologica
E' un'agricoltura in cui è consentito soltanto l'utilizzo di sostanze naturali. Il suo scopo è quello di diminuire nettamente l'introduzione di sostanze inquinanti nell'ambiente e di ottenere alimenti sani e di buona qualità, esclude l'utilizzo di fertilizzanti, pesticidi, diserbanti ottenuti attraverso procedimenti chimici e quindi non disponibili in natura.
L'agricoltura biologica, per essere tale, deve essere effettuata nel rispetto delle norme previste dal regolamento CEE 2092/1991 e successive modifiche ed integrazioni.
Agriturismo
Attività ricettiva fornita dall’imprenditore agricolo presso la propria azienda o nella casa in cui abita. (L 230/86 Lr. 18/98)
Alberghi
Sono strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile (Legge n. 217 del 17/05/83).
Aree Obiettivo 1
Sono aree a ritardato sviluppo socio-economico-industriale (con un PIL inferiore al 75% del PIL comunitario), al momento,le regioni italiane che fanno parte di questa aree sono Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxxx (xx Xxxxxxxx pur avendo superato il 75% del PIL nazionale permane nell’Obiettivo a causa dell’insularità)
Art. 2083 c.c. Piccoli imprenditori
Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
Art. 2135 c.c. Imprenditore agricolo
E' imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.
Art. 2195 c.c. Imprenditori soggetti a registrazione
Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
1. un'attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi;
2. un'attività intermedia nella circolazione dei beni;
3. un'attività di trasporto per terra, per acqua e per aria;
4. un'attività bancaria o assicurativa;
5. altre attività ausiliarie alle precedenti.
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.
Bed & Breakfast
Il bed & breakfast è un esercizio saltuario di alloggio e prima colazione, che si effettua nella casa in cui si abita, mettendo a disposizione fino a tre camere con un massimo di sei posti letto. Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande confezionate per la prima colazione.
Il bed & breakfast si differenzia dall’attività di affittacamere per il suo carattere saltuario, perché viene svolta nell’abitazione in cui si abita e per il numero di posti letto.
L’attività di bed & breakfast è esclusa dall'applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), quindi il gestore dell’attività non dovrà aprire la partita IVA, ma dovrà solo rilasciare al cliente una ricevuta in duplice copia numerata progressivamente con l’indicazione della data di pagamento.
Beni immobili
Sono tutti i beni che, naturalmente o artificialmente, sono incorporati al suolo anche se a scopo transitorio (il suolo, le sorgenti ed i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le costruzioni). Sono reputati immobili i mulini, i bagni (stabilimenti e strutture balneari) e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all’alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione.
Beni mobili
Sono tutti i beni che non sono incorporati al suolo. Tra questi rientrano anche le energie naturali che hanno valore economico (energia elettrica, radioelettrica, termica e cinetica).
BURAS
Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna
Campeggi
Sono strutture ricettive, aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento (Legge n. 217 del 17/05/83 Lr 27/98).
Case ed appartamenti per vacanze
Sono gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l’affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai 3 mesi consecutivi (Legge n. 217 del 17/05/83 Lr 27/98).
Case per ferie
Sono le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari (Legge n. 217 del 17/05/83).
Contributo a fondo perduto
Si intende l’erogazione di una somma di denaro che non va restituita: essa può essere destinata a finanziare le spese di avvio, quelle relative agli investimenti oppure alla gestione di un’iniziativa. Per spese di avvio si intendono soltanto quelle dovute per la costituzione della società, come ad esempio le spese notarili e quelle per l’acquisto e la prima vidimazione dei libri contabili; per spese d’investimento si intendono quelle relative ad una serie di beni mobili ed immobili come ad esempio il terreno e le opere edilizie, gli allacciamenti, i macchinari, impianti ed attrezzature, nonché brevetti, marchi, software e qualsiasi altro bene ad utilità pluriennale; per spese di gestione, infine, si intendono quelle relative a tutti quei beni, materiali e non, il cui costo incide sull’esercizio dell’anno e non è ammortizzabile in più anni, come ad esempio materie prime, semilavorati e prodotti finiti, servizi e prestazioni di terzi, canoni ed affitti, nonché oneri finanziari.
Contributo in conto capitale
E' un contributo a fondo perduto (vedi definizione) concesso a fronte di specifici programmi di investimento (beni materiali ed immateriali, etc.). Il contributo in conto capitale non è considerato un ricavo e quindi non è soggetto a tassazione.
Contributo in conto esercizio
E' un contributo a fondo perduto (vedi definizione) concesso a fronte di specifiche spese di gestione (personale, pubblicità, viaggi, oneri finanziari, affitti, etc.). Il contributo in conto esercizio viene considerato un ricavo ed è quindi soggetto a tassazione in relazione al periodo di competenza e per l'intero importo.
Contributo in conto interessi
E' un contributo a fondo perduto concesso per il rimborso dei soli interessi relativi a un finanziamento accordato dal sistema creditizio.
Cooperative sociali (Tipo A)
Sono imprese sociali che gestiscono servizi socio – sanitari e si caratterizzano per il loro obiettivo primario che è la creazione di lavoro; la tipologia dei soci è anch’essa particolare, infatti tali imprese si compongono di: soci lavoratori (dipendenti o collaboratori); soci volontari (hanno diritto al solo rimborso spese e possono essere al massimo il 50% dei soci); soci sovventori (partecipano al capitale ed hanno da 1 a 5 voti attribuiti discrezionalmente) e soci utenti, (i beneficiari dei servizi). (L 281/93 LR. 16/97)
Cooperative sociali (Tipo B)
Sono imprese sociali che si occupano dell’inserimento, nel mondo del lavoro, di persone svantaggiate: disabili con handicap maggiore del 45% o tossicodipendenti e alcooldipendenti, carcerati ed ex carcerati, minori a rischio. Tali imprese, che devono avere tra i lavoratori almeno il 30% di persone svantaggiate, possono essere il punto di arrivo di questi soggetti o anche un passaggio verso il mondo del lavoro. (L 281/93 LR. 16/97)
Credito d'imposta
In generale, è un importo che un'impresa può vantare nei confronti del fisco a seguito di versamenti di imposte maggiori di quelle dovute. Nel caso di agevolazioni, invece, è il credito riconosciuto a un'impresa che ha effettuato un certo programma di investimenti
De minimis
Con il termine de minimis viene indicato una particolare modalità di erogazione di contributi istituito dalla UE in tutti gli stati membri. Il trattato istitutivo dell'Unione Europea stabilisce, infatti, che gli aiuti degli Stati membri alle imprese devono essere concessi in modo da non falsare la concorrenza tra gli stessi. Gli aiuti de minimis rispettano proprio questa regola perché sono concessi entro importi contenuti e regolamentati. Gli aiuti de minimis non possono superare i 100.000 Euro (pari a 193.627.000 Lire) nell'arco di tre anni, a decorrere dal momento di erogazione del primo aiuto de minimis. Questo vuol dire che un'impresa che ha già ottenuto aiuti per l'importo massimo di 100.000 Euro non può ottenere altri aiuti "a titolo di de minimis", non escludendo, però la possibilità di ottenere altre agevolazioni, al di fuori del citato regime de minimis, previste da altre norme preventivamente autorizzate dall'Unione Europea (leggi agevolative nazionali, regionali, etc.). Il de minimis non può essere applicato ad alcuni settori espressamente individuati dall’UE come non agevolabili per es. industria carboniera e siderurgica, le costruzioni navali, i trasporti, l'agricoltura e la pesca.
Ditta individuale
La definizione civilistica della ditta individuale la identifica come il "nome commerciale" sotto il quale l’imprenditore esercita la sua attività, cioè il mezzo attraverso il quale l’attività economica è identificabile; il corrispondente per le società di persone è la ragione sociale, mentre per le società di capitali è la denominazione sociale.
Equivalente Sovvenzione Lorda e Netta (ESL-ESN)
L’equivalente sovvenzione rappresenta il vantaggio finale di cui gode un’impresa grazie all’aiuto pubblico. In particolare l’ESN rappresenta il vantaggio finale di cui l’impresa gode grazie all’agevolazione dopo aver pagato l’imposta sugli utili di esercizio, presumibilmente incrementati grazie all’aiuto stesso, l’ESL differisce dall’ESN in quanto non tiene conto dell’imposizione fiscale cui sarà assoggettato il contributo. Le agevolazioni finanziarie
vengono infatti erogate secondo i limiti fissati dalla UE in termini di "equivalente sovvenzione"; essa è un parametro che viene usato dalla UE per misurare l’intensità degli aiuti statali alle imprese nei vari Paesi membri e per la verifica della compatibilità degli aiuti stessi con il regime di libera concorrenza tra le imprese nei diversi paesi. Ogni tipo di agevolazione che viene concessa a favore di un’iniziativa (contributi a fondo perduto, finanziamenti a tasso agevolato, sgravi fiscali, servizi di formazione, ecc.) può essere ricondotta, attraverso opportuni calcoli, a una "equivalente sovvenzione" che costituisce il costo sostenuto dallo Stato per erogare l’agevolazione e contemporaneamente il vantaggio acquisito dall’impresa in termini di minori costi a suo carico. Tale importo viene sempre rapportato all’investimento complessivo a favore del quale viene erogata l’agevolazione: per tale motivo è sempre espresso in termini percentuali.
Imprese ubicate nelle aree dell’Obiettivo 1:
• - Calabria: 65 %, di cui 50% ESN e 15% ESL, per le piccole e medie imprese e 50% ESN per le grandi imprese;
• - Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna: 50%, di cui 35% ESN e 15% ESL per le piccole e medie imprese e 35% per le grandi imprese.
• Imprese ubicate in Molise (aree in regime transitorio dell'Obiettivo 1): 15% ESL per le piccole imprese e 7,5 % ESL per le medie imprese.
• Imprese ubicate nelle aree dell’obiettivo 2 e nelle aree Phasing out: 15% ESL per le piccole imprese e 7,5% ESL per le medie imprese.
• Imprese ubicate nelle aree ammissibili all’art.87.3c del Trattato UE di Amsterdam:
• - Abruzzo: 30%, di cui 20% ESN e 10% ESL per le piccole e medie imprese, 20% ESN per le grandi imprese;
• - Xxxxxx Xxxxxxx, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e Valle d’Aosta: 18%, di cui 8% ESN e 10% ESL per le piccole imprese,14% di cui 8% ESN e 6% ESL per le medie imprese, 8% ESN per le grandi imprese.
Ai fini del calcolo dell’equivalente sovvenzione corrispondente ad un finanziamento a tasso agevolato, va considerato unicamente il costo che sostiene lo Stato per erogare tale agevolazione. Ciò significa che l’equivalente sovvenzione è costituita solo dall’abbattimento del tasso ed è quindi pari alla differenza tra gli interessi a debito che maturerebbero al tasso di riferimento e quelli effettivamente maturati e pagati al tasso agevolato. Quindi il valore degli interessi risparmiati dal beneficiario, in virtù dell’abbattimento del tasso di interesse, opportunamente calcolati al valore attuale al momento dell’erogazione del prestito, costituiscono l’equivalente sovvenzione.
Fideiussione
E' la garanzia che un terzo presta, con il patrimonio personale, a favore di un debitore nei confronti di un creditore. Essa si costituisce con un contratto tra creditore e fideiussore, il quale garantisce con tutti i suoi beni l’adempimento dell’obbligazione, salvo poi rifarsi con il debitore.
Finanziamento a tasso agevolato
E’ un prestito le cui condizioni di rimborso sono facilitate grazie a:
- abbattimento del tasso d’interesse (che si trasforma in una quota interessi più bassa di quella che si pagherebbe a tasso pieno);
- concessione di un periodo di preammortamento (che consente di rimborsare la quota capitale alla fine di tale periodo sostenendo quindi inizialmente solo la quota interessi);
- flessibilità della durata del finanziamento (che ne consente un utilizzo personalizzato e funzionale al proprio progetto d’impresa);
- esonero dalla esibizione di garanzie patrimoniali personali (che consente di alleggerire la esposizione debitoria dei soggetti imprenditoriali e/o dell’impresa).
Naturalmente questi vantaggi non sempre si riscontrano tutti contemporaneamente, cosicché alcuni tipi di finanziamento agevolato appaiono più appetibili di altri.
Franchising (Affiliazione commerciale)
E' una forma di collaborazione fra imprese, per la distribuzione di beni e servizi. Si tratta di un contratto attraverso il quale l'impresa fornitrice (affiliante o franchisor) offre ad una o più imprese distributrici (affiliati o franchisee) la possibilità di sfruttare la notorietà del proprio marchio insieme a tutti i servizi di supporto per la
gestione del punto vendita. L'affiliato si impegna ad adottare una specifica politica commerciale e l'immagine dell'affiliante nell'interesse reciproco e dei consumatori.
Imprenditore agricolo
E’ imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o alla vendita dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura.
Impresa artigiana
E’ quella che ha per scopo prevalente la produzione di beni, anche semilavorati, o la prestazione di servizi (escluse le attività agricole, commerciali, di intermediazione mobiliare, di ristorazione, salvo il caso che siano strumentali ed accessorie all’esercizio dell’impresa), esercitata in forma di società, anche cooperativa (con esclusione delle SpA e Sapa) a condizione che la maggioranza dei soci (o uno nel caso di due soci) svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell’impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
E’ impresa artigiana anche quella costituita in forma di società a responsabilità limitata unipersonale (Srl), nella quale il socio unico eserciti l’attività personalmente e professionalmente in qualità di titolare. L’imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.
L’impresa artigiana può essere svolta anche con l’aiuto di personale dipendente diretto personalmente dall’imprenditore artigiano o dai soci a condizione che non superi i seguenti limiti:
- per l’impresa che non lavora in serie un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti (max 9), elevabile fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti ;
- per l’impresa che lavora in serie (purché con lavorazione non del tutto automatizzata) un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti (max 5), elevabile fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- per l’impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura, un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti (max 16), elevabile fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- per l’impresa di trasporto un massimo di 8 dipendenti.
- per le imprese di costruzioni edili un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti (max 5), elevabile fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
Impresa familiare
E’ una ditta individuale in cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo (familiari), i quali non sono né soci né dipendenti dell'imprenditore. Il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nell’impresa partecipa agli utili e agli incrementi dell’azienda in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato (al titolare spetta almeno il 51% dell'utile). Le decisioni concernenti la gestione ordinaria e straordinaria sono adottate a maggioranza dai familiari che partecipano all’impresa. I familiari che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la patria potestà su di essi. Il diritto di partecipazione all’impresa può essere trasferito, con il consenso di tutti i partecipanti, esclusivamente ad un familiare. I familiari hanno diritto di prelazione sull’azienda sia in caso di divisione ereditaria, sia in caso di trasferimento dell’azienda stessa. E' l'imprenditore, con il suo patrimonio, che fa fronte alle obbligazioni verso i terzi.
Media impresa
E’ media impresa quella che ha:
- meno di 250 dipendenti;
- un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di Euro;
un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di Euro;
- è in possesso del requisito di indipendenza (ossia il suo capitale o i diritti di voto possono appartenere, soltanto fino al 25%, ad una sola impresa o congiuntamente a più imprese non conformi alla definizione di media impresa).
Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale ONLUS
Le ONLUS sono associazioni, comitati, fondazioni, cooperative sociali o altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi (redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata) prevedano espressamente lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori: assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico ed artistico, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte, tutela dei diritti civili e ricerca scientifica di particolare interesse sociale, oppure l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale ed il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione. Le ONLUS sono iscritte ad una speciale anagrafe, istituita e gestita dal Ministero delle Finanze.
Ostelli
Sono le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani (Legge n. 217 del 17/05/83 Lr 27/98).).
Personalità giuridica
E’ una qualità riconosciuta dall’ordinamento ad un'organizzazione di più persone che viene così considerata come un soggetto distinto dalle persone fisiche che la compongono, con un proprio ordinamento, un proprio patrimonio e una propria volontà.
Piccola impresa
E’ piccola impresa quella che ha:
- meno di 50 dipendenti;
- un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di Euro;
un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di Euro;
- è in possesso del requisito di indipendenza (ossia il suo capitale o i diritti di voto possono appartenere, soltanto fino al 25%, ad una sola impresa o congiuntamente a più imprese non conformi alla definizione di piccola impresa).
PIL (Prodotto Interno Lordo)
Prodotto Interno Lordo E’ il valore della produzione di beni e servizi realizzati all’interno di un Paese, cui vengono sottratti i consumi intermedi e aggiunte le imposte indirette sulle importazioni.
Progetto di fattibilità
Molti strumenti legislativi prevedono che per accedere alle agevolazioni sia indispensabile presentare un convincente progetto d’impresa, detto anche progetto di fattibilità o business plan, che descriva nel dettaglio obiettivi, strategie, mezzi e risorse della futura impresa. Il progetto d’impresa è una relazione che serve a dimostrare ad un potenziale socio (banche, privati), ma anche all’imprenditore stesso, che l’iniziativa proposta è fattibile e che può costituire un buon investimento; deve essere un documento tecnico chiaro e sintetico, basato su analisi precise e su dati concreti ed attendibili. Una traccia degli argomenti è riportata qui a titolo esemplificativo: non esistono infatti regole o schemi fissi, anche se, alcune volte, la modalità di presentazione del business plan è vincolata alla compilazione di un "modello" indicato nelle leggi agevolative.
Normalmente il progetto d’impresa deve comunque fornire indicazioni dettagliate in merito a:
• i profili professionali dei promotori;
• l’idea d’impresa;
• l’analisi del mercato;
• le scelte strategiche e operative;
• la fattibilità tecnica e finanziaria;
• la redditività.
Una società è un contratto messo in atto fra due o più persone per esercitare in comune un'attività economica al fine di dividere rischi ed utili. Le forme assunte dalle società sono di tipo diverso. In base al tipo di responsabilità verso terzi è possibile distinguere le società di persone e le società di capitali. Nelle prime, i soci rispondono con tutto il patrimonio personale, se non dovesse bastare quello sociale; si tratta delle società semplici, delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice. Nelle società di capitali, invece, i soci rispondono solo
entro i limiti del patrimonio sociale; si tratta delle società a responsabilità limitata, delle società per azioni e delle società in accomandita per azioni.
Società a responsabilità limitata (S.r.l.)
E’ una società di capitali nella quale le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni e per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. La S.r.l. non può fare ricorso al mercato del risparmio e deve trarre i propri mezzi finanziari da un ristretto gruppo di soci. La legge stabilisce che l’ammontare minimo del capitale della società (capitale sociale) è di 10 mila Euro. La società deve costituirsi per atto pubblico (eseguito davanti ad un pubblico ufficiale). Il contratto sociale (atto costitutivo) deve essere depositato entro 30 giorni dalla stipula presso la cancelleria del Tribunale per l’iscrizione nel registro delle imprese e, successivamente, con lo Statuto della società deve essere pubblicato sul Bollettino ufficiale delle società per azioni.
Società cooperativa
E' un'unione di persone che svolgono un'attività economica a favore dei soci stessi, caratterizzata dall'assenza di uno scopo di lucro, che qualora eccezionalmente presente deve rimanere secondario.
Le società cooperative hanno una denominazione sociale. Il capitale della società non è determinato in un ammontare prestabilito e le quote di partecipazione possono essere rappresentate da azioni. La società deve costituirsi per atto pubblico e l’atto costitutivo deve essere depositato entro 30 giorni presso l’ufficio del registro delle imprese (ora registro delle società presso la cancelleria del tribunale) per l’iscrizione. Si distinguono in cooperative a responsabilità limitata e illimitata, a seconda della posizione dei soci nei confronti delle obbligazioni sociali.
Nelle prime per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio. L’atto costitutivo può stabilire che in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento della società ciascun socio risponda sussidiariamente e solidalmente per una somma multipla della propria quota.
Nelle seconde per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio e, in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento, rispondono in via sussidiaria i soci solidamente e illimitatamente.
Società di capitali
Sono società organizzate sulla base del capitale della società (capitale sociale): in esse i soci non hanno diritti sul patrimonio della società (patrimonio sociale) e i loro poteri non sono legati al conferimento individuale nel capitale sociale, ma sono stabiliti nell’atto costitutivo. La società di capitali è amministrata da appositi organi: per questo la responsabilità dei soci è di norma limitata. Le società di capitali hanno personalità giuridica, ovvero completa autonomia rispetto alle persone dei soci, sia nei rapporti interni che nei rapporti esterni. Esse possono assumere la forma di società per azioni (S.p.A.), società a responsabilità limitata (S.r.l.) e società in accomandita per azioni (S.a.p.a.).
Società di persone
Sono società organizzate sulla base delle persone che le compongono: in esse tutti i soci hanno uguali poteri e limiti e per questo non esistono organi della società; la responsabilità dei soci (di tutti o di una parte di essi) è illimitata e solidale (ogni socio risponde interamente con il patrimonio personale) rispetto alle obbligazioni sociali. Esse possono assumere la forma di società semplice (S.s.), società in nome collettivo (S.n.c.) e società in accomandita semplice (S.a.s.).
Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.)
E’ una società di capitali nella quale le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni e i soci possono essere accomandatari (coloro che amministrano) o accomandanti: la responsabilità dei primi è illimitata, solidale e comunque secondaria (ogni socio risponde interamente con il patrimonio personale solo ad esaurimento del patrimonio sociale) rispetto alle obbligazioni sociali, poiché è conseguenza del diritto di amministrare che spetta ad essi per legge (tale responsabilità sussiste fin quando il diritto di amministrare permane); mentre gli altri rispondono limitatamente alla quota di capitale sottoscritta.
Società in accomandita semplice (S.a.s)
E’ una società di persone in cui i soci possono essere accomandatari (coloro che amministrano) o accomandanti: i primi rispondono illimitatamente e solidalmente con il proprio patrimonio per le obbligazioni sociali, mentre gli
altri rispondono limitatamente alla quota conferita. Alla base di questa società c’è un contratto (atto costitutivo) che deve essere depositato presso la cancelleria del Tribunale per l’iscrizione della società nel registro delle società entro 30 giorni dalla sua stipula.
Società in nome collettivo (S.n.c.)
E’ una società di persone in cui tutti i soci rispondono illimitatamente e solidalmente con il proprio patrimonio per le obbligazioni sociali, ed eventuali accordi contrari non hanno effetto nei confronti di terzi. Alla base di questa società c’è un contratto (atto costitutivo) che deve essere depositato presso la cancelleria del Tribunale per l’iscrizione della società nel registro delle società entro 30 giorni dalla sua stipula.
Società per azioni (S.p.A.)
E’ una società di capitali nella quale le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni; la legge stabilisce che l’ammontare minimo del capitale sociale è di duecento milioni di Lire. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. La società deve costituirsi per atto pubblico (eseguito davanti ad un pubblico ufficiale): il contratto sociale (atto costitutivo) deve essere depositato entro 30 giorni dalla stipula presso la cancelleria del Tribunale per l’iscrizione nel registro delle società e, successivamente, con lo Statuto, che regola il funzionamento degli organi sociali, deve essere pubblicato sul Bollettino ufficiale delle società per azioni.
Società semplice (S.s.)
E’ una società di persone in cui il contratto tra i soci (contratto sociale) non è soggetto a vincoli particolari e non richiede alcuna pubblicità (iscrizione nel registro delle società), a differenza di tutte le altre società. Unico vincolo della società semplice è l’oggetto dell’attività, che non può essere commerciale. I soci possono scegliere il regime di responsabilità tra quelli previsti per le società di persone: responsabilità illimitata e solidale di tutti, responsabilità illimitata e solidale dei soli soci operanti (previo patto espresso nel contratto sociale) o responsabilità illimitata e solidale dei soci operanti, ma limitata degli altri soci. Si costituisce con scrittura privata e non viene registrata in tribunale. Viene usata per: attività agricole, attività professionali in forma associata (è vietato ai professionisti iscritti all'albo di esercitare utilizzando la forma di società commerciale) e per attività di gestione di patrimoni immobiliari.
Turismo rurale
E’ l’attività di ospitalità e di ristorazione esercitata in determinati ambiti territoriali, svolta in edifici già esistenti, con caratteristiche proprie dell’edilizia tradizionale della zona ed ubicati all’esterno del territorio urbanizzato, così come delimitato dagli strumenti urbanistici comunali. Contrariamente all’agriturismo, per lo svolgimento dell’attività di turismo rurale non è necessario essere imprenditore agricolo, né è richiesta l’esistenza di un’azienda agricola o lo svolgimento di un’attività principalmente agricola.
Villaggi turistici
Sono strutture ricettive, aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento (Legge n. 217 del 17/05/83).