Fideiussione fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del DLgs 385/1.9.1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tale garanzia: - deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2, del codice civile; la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile; nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda (art. 75, comma 4 del D.Lgs.163/2006); − deve avere validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e contenere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia nel caso in cui non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione al momento della sua scadenza (art. 75, comma 5 del D.Lgs.163/2006); − deve contenere l’impegno del fideiussore (istituto bancario assicurativo o intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 D.Lgs 385/1993) a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l’Operatore Economico concorrente risultasse aggiudicatario (art. 75, comma 8, e art. 113 del D.Lgs.163/2006). Se non prestata tramite polizza fideiussoria o assicurativa, alla garanzia provvisoria deve essere unito conforme impegno del fideiussore al rilascio della garanzia definitiva, di cui al punto precedente. Tale impegno deve essere presentato anche dagli Operatori Economici non tenuti alla presentazione della garanzia provvisoria, il cui valore del/i lotto/i sia inferiore a € 40.000,00. L'importo della garanzia può essere ridotto del 50% (pari all’1%) (art. 75, comma 7 del D.Lgs.163/2006), qualora all’Operatore Economico sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la Certificazione del Sistema di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per poter fruire di tale beneficio l’Operatore Economico deve debitamente segnalare, il possesso del requisito e documentarlo nei modi prescritti (art. 75, comma 7 del D.Lgs.163/2006), unendone conforme certificazione. Il possesso di tale certificazione può essere autocertificato (punto 5 dell’allegato 2). In tale caso, l’originale o la copia conformizzata deve essere presentata unitamente...
Fideiussione. Soggetti a cui richiedere il rilascio della fideiussione e momento del rilascio Oggetto, importo e natura della fideiussione
a) trascrizione del pignoramento avente ad oggetto le unità immobiliari di cui al presente contratto;
b) pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento (con la quale viene dichiarato il dissesto economico dell’azienda) o del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa (particolare procedura concorsuale a carattere amministrativo, alla quale sono assoggettate determinate categorie di imprese – per lo più imprese pubbliche o private sottoposte al controllo pubblico per il rilievo economico e sociale della loro attività – procedura disposta nel caso di dissesto economico o per gravi irregolarità nella gestione o, infine, per violazione di norme di legge) della parte Promittente Venditrice;
c) presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo (procedimento concorsuale proposto dallo stesso debitore insolvente, al fine di evitare le conseguenze maggiormente drastiche del fallimento) nei confronti della parte Promittente Venditrice;
d) pubblicazione della sentenza che dichiara lo stato di insolvenza (ovvero quello stato di dissesto economico nel quale si venga a trovare l’imprenditore, stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), se anteriore, del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa o l’amministrazione straordinaria della parte Promittente Venditrice (per amministrazione straordinaria si intende la procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali). La fideiussione potrà essere escussa alle condizioni di cui all’art. 3 comma 3 del Decreto, soltanto a decorrere dalla data in cui si è verificata una delle sopra elencate situazioni di crisi, a condizione che, per l’ipotesi di cui alla lettera a), l’acquirente abbia comunicato al costruttore la propria volontà di recedere dal contratto e, per l’ipotesi di cui alle predette lett. b), c) e d), il competente organo della procedura concorsuale non abbia comunicatola volontà di subentrare nel contratto preliminare. Il Decreto prescrive che l'efficacia della fideiussione cessi al momento del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimen...
Fideiussione. A garanzia della restituzione del bene in condizioni di integrità, salvo il normale deperimento d'uso e del corretto svolgimento delle attività viene costituita una adeguata fideiussione per un importo di € 10.000,00 (€ diecimila|00), che dovrà essere versata all'atto della firma del presente atto. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria di cui al comma precedente dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione dal debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune. In caso di inosservanza delle condizioni contemplate dal presente contratto, il Comune potrà, di diritto, rivalersi di propria autorità sulla fideiussione come sopra costituita, e l'Aggiudicatario sarà tenuto a reintegrarla nel termine e con le modalità che saranno all'uopo fissate. Alla scadenza del contratto si procederà allo svincolo della cauzione, con apposito provvedimento, previo accertamento di esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e previo verbale di restituzione delle strutture ed attrezzature nelle condizioni in cui furono consegnate, fatto salvo il deperimento dovuto all'uso normale.
Fideiussione. A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione nei confronti dell’Amministrazione e della conservazione della Pista, la Concessionaria - all'atto della stipula della stessa - ha l’obbligo di costituire cauzione a prima richiesta mediante fideiussione di 15.000,00= Euro, con istituti bancari o assicurativi legalmente autorizzati, a favore dell’Amministrazione per tutta la durata della convenzione. Il pagamento avverrà su richiesta a prima escussione. La fideiussione sarà svincolata entro 6 (sei) mesi dopo la scadenza della convenzione e comunque solo dopo il saldo di ogni debito residuo, nonché dopo la definizione di ogni controversia circa il regolare assolvimento di tutte le responsabilità di cui alla presente convenzione.
Fideiussione. A garanzia del puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente contratto e delle eventuali somme da versare a qualsiasi titolo, il Commissionario dovrà rilasciare al Committente idonea garanzia bancaria o assicurativa autonoma ed a prima richiesta, emessa da primario istituto di credito o primaria compagnia di assicurazione sino alla concorrenza dell’importo indicato nell’allegato ….., anche in relazione alle modalità di versamento ivi previste. Tale garanzia dovrà essere redatta secondo un testo di gradimento della Committente. Tale garanzia, oggi definita nell’allegato………al presente contratto il cui importo sarà eventualmente modificato nel corso degli anni anche in relazione all’andamento delle vendite e al prezzo del prodotto, dovrà essere reintegrata dal Commissionario nei termini stabiliti tra le parti.
Fideiussione. A garanzia dell’integrale e puntuale adempimento dell’intera obbligazione pluriennale di cui al precedente art. 3, l’I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza” deposita, all’atto della sottoscrizione della presente convenzione, idonea fideiussione bancaria irrevocabile, ma condizionata all’aggiudicazione del posto di professore di I fascia nel settore scientifico disciplinare MED/36. Sarà cura esclusiva dell’I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza” comunicare all’Istituto di credito che ha prestato fideiussione l’avvenuto avveramento della condizione sopra indicata, dandone notizia, per conoscenza, all’Università.
Fideiussione. Contratto definito dall'art. 1936 del cod. civ. con cui il fideiussore si obbliga personalmente verso il creditore garantendo l'adempimento di un'obbligazione altrui. Nel caso di mancato adempimento dell'obbligazione da parte dell'obbligato, il creditore può rivolgersi indifferentemente o al fideiussore o all'obbligato stesso. La fideiussione non è valida se non è valida l’obbligazione principale.
Fideiussione. IL Concessionario a garanzia del rispetto delle clausole e condizioni della presente, ha prestato una cauzione di € 5.165,00.=, mediante fideiussione bancaria n. 4033- 569525-368 in data 02.09.2003 della Banca Intesa Spa.
Fideiussione. Il Concessionario dovrà presentare all’atto della stipula idonea polizza fideiussoria a garanzia degli adempimenti relativi alla costruzione delle strutture previste dal progetto definitivo approvato. La polizza sarà svincolata all’approvazione del certificato di regolare esecuzione.
Fideiussione. Innanzitutto, il promittente venditore deve rilasciare una fideiussione o polizza fideiussoria, avente specifici requisiti indicati agli artt. 2 e 3 del suddetto decreto legislativo; gli estremi di tale fideiussione devono essere citati, a pena di nullità, nel contratto preliminare (questa disposizione non si applica in caso di permesso di costruire richiesto anteriormente al 21 luglio 2005).