Fideiussione Clausole campione

Fideiussione. A garanzia della restituzione del bene in condizioni di integrità, salvo il normale deperimento d'uso e del corretto svolgimento delle attività viene costituita una adeguata fideiussione per un importo di € 10.000,00 (€ diecimila|00), che dovrà essere versata all'atto della firma del presente contratto. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria di cui al comma precedente dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione dal debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune. In caso di inosservanza delle condizioni contemplate dal presente contratto, il Comune potrà, di diritto, rivalersi di propria autorità sulla fideiussione come sopra costituita, e l'Aggiudicatario sarà tenuto a reintegrarla nel termine e con le modalità che saranno all'uopo fissate. Alla scadenza del contratto si procederà allo svincolo della cauzione, con apposito provvedimento, previo accertamento di esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e previo verbale di restituzione delle strutture ed attrezzature nelle condizioni in cui furono consegnate, fatto salvo il deperimento dovuto all'uso normale.
Fideiussione. A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione nei confronti dell’Amministrazione e della conservazione della Pista, la Concessionaria - all'atto della stipula della stessa - ha l’obbligo di costituire cauzione a prima richiesta mediante fideiussione di 15.000,00= Euro, con istituti bancari o assicurativi legalmente autorizzati, a favore dell’Amministrazione per tutta la durata della convenzione. Il pagamento avverrà su richiesta a prima escussione. La fideiussione sarà svincolata entro 6 (sei) mesi dopo la scadenza della convenzione e comunque solo dopo il saldo di ogni debito residuo, nonché dopo la definizione di ogni controversia circa il regolare assolvimento di tutte le responsabilità di cui alla presente convenzione.
Fideiussione fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del DLgs 385/1.9.1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tale garanzia: - deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2, del codice civile; la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile; nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda (art. 93, comma 4 del D.Lgs.50/2016);  deve avere validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e contenere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia nel caso in cui non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione al momento della sua scadenza (art. 93, comma 9 del D.Lgs.50/2016);  deve contenere l’impegno del fideiussore (istituto bancario assicurativo o intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 D.Lgs 385/1993) a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l’Operatore Economico concorrente risultasse aggiudicatario (art. 93, comma 8, e art. 103 e 105 del D.Lgs.50/2016). Se non prestata tramite polizza fideiussoria o assicurativa, alla garanzia provvisoria deve essere unito conforme impegno del fideiussore al rilascio della garanzia definitiva, di cui al punto precedente. Tale impegno deve essere presentato anche dagli Operatori Economici non tenuti alla presentazione della garanzia provvisoria, il cui valore del/i lotto/i sia inferiore a € 40.000,00. L'importo della garanzia può essere ridotto del 50% (pari all’1%) (art. 93, comma 7 del D.Lgs.50/2016), qualora all’Operatore Economico sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la Certificazione del Sistema di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per poter fruire di tale beneficio l’Operatore Economico deve debitamente segnalare, il possesso del requisito e documentarlo nei modi prescritti unendone conforme certificazione. Il possesso di tale certificazione può essere autocertificato. In tale caso, l’originale o la copia conformizzata deve essere presentata unitamente alla garanzia definitiva. Nel caso di partecipazione in RTI o ...
Fideiussione. A garanzia del puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente contratto e delle eventuali somme da versare a qualsiasi titolo, il Commissionario dovrà rilasciare al Committente idonea garanzia bancaria o assicurativa autonoma ed a prima richiesta, emessa da primario istituto di credito o primaria compagnia di assicurazione sino alla concorrenza dell’importo indicato nell’allegato ….., anche in relazione alle modalità di versamento ivi previste. Tale garanzia dovrà essere redatta secondo un testo di gradimento della Committente. Tale garanzia, oggi definita nell’allegato………al presente contratto il cui importo sarà eventualmente modificato nel corso degli anni anche in relazione all’andamento delle vendite e al prezzo del prodotto, dovrà essere reintegrata dal Commissionario nei termini stabiliti tra le parti.
Fideiussione. A garanzia dell’integrale e puntuale adempimento dell’intera obbligazione pluriennale di cui al precedente art. 3, l’I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza” deposita, all’atto della sottoscrizione della presente convenzione, idonea fideiussione bancaria irrevocabile, ma condizionata all’aggiudicazione del posto di professore di I fascia nel settore scientifico disciplinare MED/36. Sarà cura esclusiva dell’I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza” comunicare all’Istituto di credito che ha prestato fideiussione l’avvenuto avveramento della condizione sopra indicata, dandone notizia, per conoscenza, all’Università.
Fideiussione. Contratto definito dall'art. 1936 del cod. civ. con cui il fideiussore si obbliga personalmente verso il creditore garantendo l'adempimento di un'obbligazione altrui. Nel caso di mancato adempimento dell'obbligazione da parte dell'obbligato, il creditore può rivolgersi indifferentemente o al fideiussore o all'obbligato stesso. La fideiussione non è valida se non è valida l’obbligazione principale.
Fideiussione. 1. A garanzia del rispetto delle condizioni stabilite nel presente contratto, l'Affittuario si obbliga a depositare, prima della sottoscrizione del contratto, una fideiussione bancaria infruttifera ido- nea, pari a euro 25.000,00.= (venticinquemila/00), contenente l'espressa clausola di riscossione a semplice richiesta del Comune e senza possibilità di opporre eccezione di qualsivoglia natura da parte del fideiussore, a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali compreso quello del rilascio dell'immobile alla scadenza contrattuale, del pagamento delle utenze, del pagamento del canone alle scadenze previste.
Fideiussione. 6.1 La Parte Promittente Venditrice consegna, contestualmente alla sottoscrizione del presente Preliminare, alla Parte Promissaria Acquirente, fideiussione rilasciata da (vedi nota12) - di cui all'art. 2 del D.Lgs. 122/2005 - che ne dà ricevuta con la firma del presente contratto, di importo pari a tutte le somme versate e da versare13 dalla Parte Promissaria Acquirente alla Parte Promittente Venditrice prima della stipulazione del contratto definitivo di compravendita.
Fideiussione. Ai sensi dell’Art.103 del D.Lgs. n.50/16, l’Affidatario deve costituire e consegnare all’Amministrazione una garanzia fideiussoria pari al 10% del valore dell’appalto previsto per il presente Contratto, a garanzia della corretta esecuzione dei Lavori e alla realizzazione dell'Opera (la “Garanzia d’Esecuzione). Nei limiti ed alle condizioni previste dal D.Lgs n.50/16, l’Affidatario potrà avvalersi della riduzione nella misura del 50% della garanzia fideiussoria. Detta garanzia sarà svincolata, progressivamente a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dei Lavori nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito, in conformità alle previsioni dell’Art.103, comma 5 del D.Lgs n.50/16. La Garanzia d’Esecuzione dovrà comunque rimanere in vigore fino al decorso di dodici mesi dall’ultimazione dei Lavori sull’intero impianto di Pubblica Illuminazione come risultante dal relativo certificato di collaudo. L’Affidatario dovrà altresì costituire e consegnare all’Amministrazione una garanzia fideiussoria, a copertura delle proprie obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, pari all’importo del Risparmio Xxxxx Xxxxxxxxxxxx al Comune dato dalla differenza tra il valore monetario del Risparmio Garantito Annuo ed il Canone (la “Garanzia di Gestione”). La Garanzia di Gestione, rilasciata secondo le modalità di cui all’Art.103 del D.Lgs n.50/16, in quanto compatibili, avrà validità a partire dalla data di collaudo delle opere e dovrà rimanere in vigore o essere tempestivamente rinnovata fino al decorso di sei mesi dalla scadenza del presente Contratto ai sensi del precedente Art.4. Le fidejussioni bancarie o polizze assicurative dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'Art.1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. Le garanzie sono progressivamente svincolate a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della “cauzione definitiva” deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta dell’Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Affidatario, della certificazione di verifica di conformità relativ...
Fideiussione. (Contraente)… si impegna, entro (….) giorni dalla data della firma del presente contratto, ad accendere apposita garanzia fidejussoria, escutibile a prima richiesta, a favore di ............................, di importo pari a € ..... (………………….), presso primario istituto di credito previamente concordato con ..... o in alternativa (Contraente)… potrà accendere una fidejussione di importo pari a € ..... (………………….), qualora detta fidejussione venisse accesa presso primaria compagnia assicurativa. Tale fidejussione avrà la stessa durata del contratto e dovrà, a seguito di richiesta scritta di ………………, essere adeguata proporzionalmente al valore derivante da ...... Qualora il ..... non provvedesse a quanto previsto nel precedente art. , si riserva di sospendere l'esecuzione del presente contratto senza che il abbia nulla a pretendere.