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<.. image(Document Cover Page. Document Number: 7966/18. Subject Codes: WTO 70 SERVICES 19 COASI 87. Heading: PROPOSTA. Originator: Xxxxx XXXX XXXXXXXXX, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea. Recipient: Xxxxx XXXXXXXX-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea. Subject: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore. Commission Document Number: COM(2018) 197 final. Preceeding Document Number: Not Set. Location: Bruxelles. Date: 18 aprile 2018. Interinstitutional Files: 2018/0094 (NLE). Institutional Framework: Consiglio dell'Unione europea. Language: IT. Distribution Code: PUBLIC. GUID: 5729591313837462650_0) removed ..>
Consiglio dell'Unione europea
Fascicolo interistituzionale: 2018/0094 (NLE)
Bruxelles, 18 aprile 2018 (OR. en)
7966/18
WTO 70
SERVICES 19
COASI 87
PROPOSTA
Origine: Xxxxx XXXX XXXXXXXXX, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data: 18 aprile 2018
Destinatario: Xxxxx XXXXXXXX-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.: COM(2018) 197 final
Oggetto: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 197 final.
All.: COM(2018) 197 final
7966/18 bp
DG C 1 IT
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 18.4.2018
COM(2018) 197 final 2018/0094 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore
RELAZIONE
1. CONTESTO DELLA PROPOSTA
• Motivi e obiettivi della proposta
Le economie del sud-est asiatico, caratterizzate da una crescita dinamica, con oltre 600 milioni di consumatori e una classe media in rapida espansione, rappresentano mercati chiave per gli esportatori e gli investitori dell'Unione europea. A fronte di 208 miliardi di EUR in scambi di merci e 77 miliardi di EUR in scambi di servizi (2016), l'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN) nel suo complesso costituisce il terzo maggior partner commerciale dell'UE al di fuori dell'Europa, dopo Stati Uniti e Cina. Nel contempo, con un volume complessivo di investimenti esteri diretti pari a 263 miliardi di EUR (2016) nell'ASEAN, l'Unione europea è il primo investitore estero diretto in questa regione, mentre l'ASEAN complessivamente intesa è a sua volta il secondo maggiore investitore estero diretto di provenienza asiatica nell'UE, con un volume complessivo di investimenti esteri diretti pari a 116 miliardi di EUR (2016).
All'interno dell'ASEAN, Singapore è di gran lunga il partner principale dell'Unione, in quanto rappresenta poco meno di un terzo degli scambi di merci e servizi tra UE e ASEAN e circa due terzi degli investimenti tra le due regioni. Oltre 10 000 imprese dell'UE si sono stabilite a Singapore e utilizzano questo presidio per servire l'intera area del Pacifico.
Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per un accordo di libero scambio (ALS) interregionale con gli Stati membri dell'ASEAN. Xxxxx restando che l'obiettivo era negoziare un ALS interregionale, l'autorizzazione prevedeva tuttavia la possibilità di avviare negoziati bilaterali laddove non si fosse raggiunto un accordo per negoziare collettivamente con un gruppo di Stati membri dell'ASEAN. In considerazione delle difficoltà riscontrate nell'ambito dei negoziati interregionali, entrambe le parti hanno riconosciuto di trovarsi in una situazione di impasse e hanno concordato una sospensione.
Il 22 dicembre 2009 il Consiglio ha convenuto sul principio di avviare negoziati bilaterali con singoli Stati membri dell'ASEAN, in base all'autorizzazione e alle direttive di negoziato del 2007, preservando tuttavia l'obiettivo strategico di un accordo interregionale. Il Consiglio ha inoltre autorizzato la Commissione ad avviare negoziati bilaterali per un accordo di libero scambio con Singapore, quale primo passo verso l'obiettivo di aprire tempestivamente analoghi negoziati con altri Stati membri dell'ASEAN interessati. I negoziati bilaterali con Singapore sono cominciati nel marzo 2010 e l'Unione ha successivamente avviato negoziati bilaterali per accordi di libero scambio con altri Stati membri dell'ASEAN: Malaysia (2010), Vietnam (2012), Thailandia (2013), Filippine (2015) e Indonesia (2016).
Il 12 settembre 2011 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad estendere i negoziati in corso con Singapore anche al tema della protezione degli investimenti, sulla base di una nuova competenza riconosciuta all'Unione nel trattato di Lisbona.
La Commissione ha negoziato con la Repubblica di Singapore, in base alle direttive adottate dal Consiglio nel 2007 e integrate nel 2011 al fine di includere la protezione degli investimenti, un accordo di libero scambio ambizioso e di ampia portata nonché un accordo sulla protezione degli investimenti (API), aventi l'obiettivo di creare nuove opportunità oltreché garantire la certezza del diritto per quanto riguarda gli scambi commerciali e gli investimenti da svilupparsi tra i due partner. I testi degli accordi, rivisti sotto il profilo giuridico, sono stati resi pubblici e possono essere consultati al seguente link:
xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/ La Commissione avanza le seguenti proposte di decisioni del Consiglio:
- proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore;
- proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore;
- proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra;
- proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra.
Contestualmente alle suddette proposte, la Commissione avanzerà una proposta di regolamento orizzontale di salvaguardia che coprirà anche l'ALS tra UE e Singapore insieme ad altri accordi.
La proposta allegata di decisione del Consiglio costituisce lo strumento giuridico che autorizza la firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore.
• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Il negoziato sull'ALS e sull'API è stato accompagnato da trattative parallele, condotte dal servizio europeo per l'azione esterna, su un accordo di partenariato e cooperazione (APC) tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, che sono state avviate nell'ottobre 2013. Una volta in vigore, l'APC costituirà il quadro giuridico entro il quale sviluppare ulteriormente il solido rapporto instaurato da tempo tra l'Unione europea e Singapore in una vasta gamma di ambiti, tra cui dialogo politico, scambi commerciali, energia, trasporti, diritti umani, istruzione, scienza e tecnologia, giustizia, asilo e migrazione.
Il rapporto commerciale ed economico instaurato da tempo tra UE e Singapore si è finora sviluppato in assenza di un quadro giuridico specifico. L'ALS e l'API che sono stati negoziati rappresenteranno gli accordi specifici che danno effetto alle disposizioni in materia di scambi commerciali e investimenti dell'APC e formeranno parte integrante delle relazioni bilaterali complessive tra l'Unione europea e Singapore.
Dalla data della sua entrata in vigore, l'API tra l'Unione europea e Singapore annullerà e sostituirà i trattati bilaterali sugli investimenti tra la Repubblica di Singapore e gli Stati membri dell'UE enumerati nell'allegato 5 (Accordi richiamati nell'articolo 4.12) dell'API.
• Coerenza con le altre normative dell'Unione
L'ALS e l'API tra l'UE e Singapore sono pienamente conformi alle politiche dell'Unione e non comporteranno la necessità di modificare disposizioni, regolamenti o norme dell'UE nei settori regolamentati (ad esempio norme tecniche e di prodotto, norme sanitarie o fitosanitarie, regolamenti sulla sicurezza degli alimenti, norme sanitarie e di sicurezza, norme in materia di OGM, protezione dell'ambiente, protezione dei consumatori, ecc.).
Inoltre, come in tutti gli altri accordi in materia di scambi commerciali e investimenti negoziati dalla Commissione, l'ALS e l'API tra l'UE e Singapore tutelano pienamente i pubblici servizi e garantiscono che il diritto dei governi a legiferare nel pubblico interesse venga interamente preservato nell'ambito degli accordi e ne costituisca un principio fondante.
2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
• Base giuridica
Nel luglio 2015 la Commissione, a norma dell'articolo 218, paragrafo 11, del TFUE, si è rivolta alla Corte di giustizia dell'UE per un parere, chiedendo se l'Unione disponesse della necessaria competenza per firmare e concludere da sola l'accordo negoziato con Singapore o se fosse richiesta, o quantomeno possibile, la partecipazione dei singoli Stati membri dell'UE in relazione a determinati argomenti.
Nel suo parere 2/15 del 16 maggio 2017, la Corte ha confermato la competenza esclusiva dell'Unione in relazione a tutte le materie oggetto dell'accordo negoziato con Singapore, fatta eccezione per gli investimenti non diretti e la risoluzione delle controversie investitore-Stato in cui gli Stati membri figurano in qualità di convenuti, che a giudizio della Corte costituiscono l'oggetto di una competenza concorrente dell'UE e degli Stati membri. Nell'API si è proceduto in seguito a sostituire il testo relativo alla risoluzione delle controversie investitore-Stato con il sistema giurisdizionale per gli investimenti. La Corte ha desunto la competenza esclusiva dell'UE sulla base dell'ambito di applicazione della politica commerciale comune di cui all'articolo 207, paragrafo 1, del TFUE e sulla base dell'articolo 3, paragrafo 2, del TFUE (stante l'incidenza su norme comuni esistenti contenute nel diritto derivato).
In considerazione del parere della Corte, nonché dell'ampio dibattito sull'architettura sviluppatosi con il Consiglio e il Parlamento europeo a seguito del parere, il testo originariamente negoziato è stato rivisto al fine di creare due accordi separati: un ALS e un API.
Conformemente al parere 2/15, tutte le materie disciplinate dall'ALS tra l'UE e Singapore rientrano nella competenza dell'Unione europea e, segnatamente, nell'ambito di applicazione dell'articolo 91, dell'articolo 100, paragrafo 2, e dell'articolo 207 del TFUE. Tutte le norme sostanziali relative alla protezione degli investimenti previste nell'API, nella misura in cui queste si applicano agli investimenti esteri diretti, rientrano nell'articolo 207 del TFUE.
L'ALS tra l'UE e Singapore deve essere sottoscritto dall'Unione in forza di una decisione del Consiglio ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE e concluso dalla stessa Unione in forza di una decisione del Consiglio ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE, previa approvazione del Parlamento europeo.
L'API tra l'UE e Singapore deve essere sottoscritto dall'Unione in forza di una decisione del Consiglio ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE e concluso dalla stessa Unione in forza di una decisione del Consiglio ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE, previa approvazione del Parlamento europeo e ratifica degli Stati membri in conformità con le rispettive procedure interne.
• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Come confermato nel parere 2/15, l'ALS tra l'UE e Singapore presentato al Consiglio non disciplina questioni che esulano dalla competenza esclusiva dell'Unione europea.
Per quanto concerne l'API, la Corte ha confermato che, a norma dell'articolo 207 del TFUE, l'Unione europea ha competenza esclusiva per tutte le norme sostanziali relative alla protezione degli investimenti, nella misura in cui queste si applicano agli investimenti esteri diretti. La Corte ha inoltre confermato la competenza esclusiva dell'UE per quanto riguarda il meccanismo di risoluzione delle controversie tra Stati in materia di protezione degli investimenti. Infine, la Corte ha concluso che l'Unione dispone di una competenza concorrente per quanto riguarda gli investimenti non diretti e la risoluzione delle controversie investitore-Stato (successivamente sostituita nell'API dal sistema giurisdizionale per gli investimenti) in cui gli Stati membri figurano in qualità di convenuti1. Questi elementi non possono essere coerentemente separati dalle disposizioni sostanziali o dalla risoluzione delle controversie tra Stati e, pertanto, devono essere inclusi negli accordi a livello di Unione europea.
• Proporzionalità
La presente proposta è in linea con la visione della strategia Europa 2020 e contribuisce agli obiettivi dell'Unione in materia di commercio e sviluppo.
• Scelta dell'atto giuridico
La presente proposta è conforme all'articolo 218 del TFUE, che prevede l'adozione da parte del Consiglio delle decisioni relative agli accordi internazionali. Non esiste nessun altro strumento giuridico che potrebbe essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.
3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
• Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Dopo che i negoziati con Singapore si erano per la maggior parte conclusi, una équipe interna guidata dal capo economista della DG Commercio ha condotto uno studio sui benefici economici da attendersi in seguito all'accordo. Secondo l'analisi le esportazioni dell'Unione verso Singapore potrebbero aumentare di circa 1,4 miliardi di EUR in un periodo di 10 anni, mentre le esportazioni di Singapore verso l'Unione potrebbero crescere di 3,5 miliardi di EUR, un dato che include le spedizioni verso l'Unione da parte delle numerose società controllate dell'UE a Singapore.
Data la notevole differenza tra le due economie dal punto di vista delle dimensioni, nonché la relativa apertura dell'economia di Singapore, è inevitabile che i vantaggi dell'accordo siano diversi per i partner in causa. Secondo le previsioni dell'analisi, il PIL reale dell'Unione potrebbe aumentare di circa 550 milioni di EUR in un periodo di 10 anni, mentre l'economia di Singapore potrebbe registrare una crescita pari a 2,7 miliardi di EUR nello stesso arco di tempo.
Tali stime sul possibile impatto economico sono ritenute conservative, data la difficoltà di quantificare con precisione gli effetti della rimozione di ostacoli non tariffari, che rappresenta un elemento chiave dell'accordo.
In considerazione del ruolo di snodo centrale che Singapore riveste per gli scambi di merci e servizi tra Europa e sud-est asiatico, è altresì probabile che i vantaggi dell'accordo aumenteranno ulteriormente se e quando l'Unione concluderà accordi con altri Stati membri dell'ASEAN.
1 Cfr. il chiarimento contenuto nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 5 dicembre 2017, Germania/Consiglio, C-600/14, punto 69.
Inoltre, le stime basate sui modelli economici non possono tenere conto del valore strategico che l'ALS e l'API tra l'UE e Singapore rivestono per l'Unione in quanto accordi cruciali per il più ampio programma dell'UE nella regione ASEAN e in Asia in generale. Dopo l'ALS tra l'UE e la Corea, quello tra l'UE e Singapore costituisce il secondo accordo commerciale di alto livello stipulato con un importante partner asiatico, mentre l'API tra l'UE e Singapore rappresenterà a sua volta il primo accordo sulla protezione degli investimenti concluso dall'Unione con un partner asiatico.
• Consultazioni dei portatori di interessi
Prima dell'avvio dei negoziati bilaterali con Singapore, un contraente esterno ha effettuato una valutazione di impatto sulla sostenibilità commerciale (Trade Sustainability Impact Assessment, TSIA) dell'accordo di libero scambio tra l'UE e l'ASEAN2 allo scopo di studiare il potenziale impatto economico, sociale e ambientale di un partenariato economico rafforzato tra le due regioni.
Nell'ambito della preparazione della TSIA, il contraente ha consultato esperti interni ed esterni, ha organizzato consultazioni pubbliche a Bruxelles e Bangkok e ha tenuto incontri bilaterali e colloqui con la società civile nell'UEe nell'ASEAN. Le consultazioni nell'ambito della TSIA hanno costituito una piattaforma per il coinvolgimento dei principali portatori di interessi e della società civile in un dialogo sulla politica commerciale in relazione al sud-est asiatico.
La relazione TSIA e le consultazioni tenute nell'ambito della sua preparazione hanno parimenti fornito alla Commissione informazioni che sono risultate di grande valore in tutti i negoziati bilaterali in materia di scambi commerciali e di investimenti avviati successivamente con singoli Stati membri dell'ASEAN.
Prima e durante i negoziati gli Stati membri dell'UE sono inoltre stati regolarmente informati e consultati oralmente e per iscritto sui diversi aspetti della trattativa mediante il comitato per la politica commerciale del Consiglio. Anche il Parlamento europeo è stato regolarmente informato e consultato tramite la sua commissione per il commercio internazionale (INTA) e, in particolare, il suo gruppo di monitoraggio per l'ALS tra l'UE e Singapore. I testi progressivamente risultanti dai negoziati sono stati via via trasmessi alle due istituzioni.
• Assunzione e uso di perizie
Il contraente esterno "Ecorys" ha effettuato una valutazione di impatto sulla sostenibilità commerciale dell'ALS tra l'UE e l'ASEAN.
• Valutazione d'impatto
La TSIA, condotta da un contraente esterno e terminata nel 2009, ha concluso che un ambizioso accordo di libero scambio tra l'UE e l'ASEAN avrebbe determinato importanti impatti positivi (in termini di PIL, reddito, scambi commerciali e occupazione) sia per l'UE che per Singapore. Gli effetti a livello di reddito nazionale sono stati stimati in 13 miliardi di EUR per l'UE e in 7,5 miliardi di EUR per Singapore. Questi dati potrebbero sottostimare
2 xxxx://xxxxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxx/000000.xxx
3 xxxx://xxxxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxx/000000.xxx
l'impatto reale poiché si basano su modelli commerciali del 2007, mentre gli scambi sono cresciuti sensibilmente da allora (+32 %).
• Efficienza normativa e semplificazione
L'ALS e l'API tra l'UE e Singapore non sono soggetti a procedure REFIT; essi contengono tuttavia alcune disposizioni che semplificheranno le procedure commerciali e di investimento, ridurranno i costi correlati a esportazioni e investimenti e consentiranno pertanto a un maggior numero di piccole imprese di operare in entrambi i mercati. Tra i benefici attesi si annoverano norme tecniche, requisiti di conformità, procedure doganali e regole di origine meno gravosi, la protezione dei diritti di proprietà intellettuale o la riduzione dei costi dei contenziosi nell'ambito del sistema giurisdizionale per gli investimenti a carico di ricorrenti che siano PMI.
• Diritti fondamentali
La proposta non incide sulla protezione dei diritti fondamentali nell'Unione.
4. INCIDENZA SUL BILANCIO
L'ALS tra l'UE e Singapore determinerà un'incidenza finanziaria sul bilancio UE dal lato delle entrate. Si stima che, una volta completata l'attuazione dell'accordo, i dazi non riscossi ammonteranno a 248,8 milioni di EUR. Tale stima si basa sulla proiezione delle importazioni medie per il 2025 in assenza di accordo e rappresenta la perdita annua di entrate dovuta all'eliminazione dei dazi UE sulle importazioni da Singapore.
Si prevede che l'API tra l'UE e Singapore determinerà un'incidenza finanziaria sul bilancio UE dal lato delle spese. Questo accordo sarà il secondo stipulato dall'UE (dopo l'accordo economico e commerciale globale UE-Canada) che incorpora il sistema giurisdizionale per gli investimenti (ICS) ai fini della risoluzione delle controversie investitore-Stato. Un importo pari a 200 000 EUR di spese annuali supplementari è previsto a decorrere dal 2018 (con riserva dell'entrata in vigore dell'accordo) per finanziare la struttura permanente che comprende un tribunale di primo grado e un tribunale d'appello. Nel contempo, l'accordo comporta l'utilizzo di risorse amministrative a titolo della linea di bilancio XX 01 01 01 (spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei in servizio presso l'istituzione), in quanto si stima che un amministratore sarà destinato in qualità di equivalente a tempo pieno ad espletare le mansioni inerenti a tale accordo. Quanto sopra è indicato nella scheda finanziaria legislativa ed è soggetto alle condizioni ivi citate.
5. ALTRI ELEMENTI
• Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
L'ALS e l'API tra l'UE e Singapore comprendono disposizioni istituzionali che delineano una struttura di organi esecutivi al fine di monitorare su base continuativa l'attuazione, il funzionamento e l'impatto degli accordi. Essendo tali accordi parte integrante delle relazioni bilaterali complessive tra l'UE e Singapore disciplinate dall'APC, le strutture menzionate rientreranno in un quadro istituzionale comune con l'APC stesso.
Il capitolo istituzionale dell'ALS istituisce un comitato per il commercio che ha principalmente il compito di supervisionare nonché di facilitare l'attuazione e l'applicazione dell'accordo. Il comitato per il commercio è composto da rappresentanti dell'UE e di Singapore che si riuniranno ogni due anni o su richiesta di una delle parti. Il comitato per il commercio avrà il compito di sovrintendere ai lavori di tutti i comitati specializzati istituiti in applicazione dell'accordo (comitato per lo scambio di merci; comitato per le misure sanitarie e
fitosanitarie; comitato doganale; comitato per lo scambio di servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici).
Il comitato per il commercio ha inoltre il compito di comunicare con tutte le parti interessate, compresi il settore privato e la società civile, in relazione al funzionamento e all'attuazione dell'accordo. Nell'ambito dell'accordo, entrambe le parti riconoscono l'importanza della trasparenza e dell'apertura e si impegnano a prendere in considerazione il parere del pubblico al fine di basarsi su un'ampia pluralità di prospettive nell'attuazione dell'accordo.
Il capitolo istituzionale dell'API istituisce un comitato che ha principalmente il compito di supervisionare nonché di facilitare l'attuazione e l'applicazione dell'accordo. Tra gli altri suoi compiti, previo adempimento di tutte le procedure e requisiti legali rispettivamente in capo a ciascuna parte, il comitato ha facoltà di deliberare la nomina dei membri dei tribunali ICS, stabilire il loro onorario mensile e adottare interpretazioni vincolanti dell'accordo.
Come evidenziato nella comunicazione "Commercio per tutti", la Commissione sta incrementando le risorse destinate a un'efficace attuazione e applicazione degli accordi in materia di scambi commerciali e investimenti. Nel 2017 la Commissione ha pubblicato la prima relazione annuale sull'attuazione degli ALS, che ha come scopo principale quello di fornire un quadro obiettivo dello stato di attuazione degli ALS stipulati dall'UE, evidenziando i progressi compiuti e le carenze che devono essere affrontate. L'obiettivo è che la relazione costituisca il punto di partenza per avviare un dibattito aperto e promuovere l'impegno con gli Stati membri, il Parlamento europeo e la società civile in generale per quanto riguarda il funzionamento degli ALS e la loro attuazione. Con la sua cadenza annuale, la pubblicazione della relazione consentirà un monitoraggio regolare degli sviluppi, fornendo altresì un resoconto delle modalità con cui sono stati affrontati gli aspetti prioritari identificati. La relazione interesserà l'ALS tra l'UE e Singapore dal momento della sua entrata in vigore.
• Documenti esplicativi (per le direttive)
Non pertinente.
• Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
L'ALS tra l'UE e Singapore stabilisce le condizioni a cui gli operatori economici dell'UE possono trarre pienamente vantaggio dalle opportunità generate a Singapore in quanto snodo centrale per le attività commerciali e i trasporti nel sud-est asiatico.
Nell'ambito dei negoziati per l'accordo, la Commissione ha perseguito due obiettivi principali: in primo luogo, assicurare i migliori termini possibili di accesso per gli operatori dell'UE sul mercato di Singapore; e, in secondo luogo, stabilire un punto di riferimento prezioso per altri negoziati dell'UE nella regione.
Entrambi gli obiettivi sono stati pienamente conseguiti: l'accordo va oltre gli impegni esistenti a livello di OMC in numerosi ambiti, tra cui i servizi, gli appalti, gli ostacoli non tariffari e la protezione della proprietà intellettuale, ivi comprese le indicazioni geografiche (IG). In tutti questi ambiti, Singapore ha convenuto l'assunzione di nuovi impegni che superano in misura significativa quelli che il paese è stato sinora disposto ad accettare, anche nel suo ALS con gli Stati Uniti.
L'accordo è conforme ai criteri dell'articolo XXIV del GATT (eliminazione dei dazi e delle altre regolamentazioni restrittive del commercio per la quasi totalità degli scambi tra le parti) e dell'articolo V del GATS, che prevede un testo simile in relazione ai servizi.
In linea con gli obiettivi stabiliti nelle direttive di negoziato, la Commissione ha ottenuto quanto segue:
1) una liberalizzazione generale dei servizi e dei mercati degli investimenti, ivi comprese regole trasversali per la concessione di licenze e il riconoscimento reciproco dei diplomi, nonché norme settoriali specifiche concepite per garantire parità di condizioni alle imprese dell'UE;
2) nuove opportunità di partecipazione alle gare di appalto per gli offerenti dell'UE, in particolare nel mercato dei servizi di pubblica utilità dove operano numerosi fornitori principali dell'UE;
3) la rimozione di ostacoli di natura tecnica e normativa agli scambi di merci, tra cui la duplicazione di prove, in particolare promuovendo l'adozione di norme tecniche e principi normativi di uso comune nell'UE in settori quali veicoli a motore, prodotti elettronici, prodotti farmaceutici e dispositivi medici nonché tecnologie verdi;
4) un regime più favorevole agli scambi commerciali, basato su norme internazionali, per l'approvazione delle esportazioni di carne dall'Europa verso Singapore;
5) l'impegno di Singapore a non innalzare i dazi sulle importazioni di provenienza UE (che attualmente, su base volontaria, non vengono perlopiù applicati) nonché un accesso più conveniente per le imprese e i consumatori europei ai prodotti realizzati a Singapore;
6) un livello elevato di protezione dei diritti di proprietà intellettuale, anche per quanto riguarda l'applicazione di tali diritti, compreso alla frontiera;
7) un livello di protezione TRIPS-plus delle indicazioni geografiche dell'UE dopo la loro registrazione a Singapore, una volta che questi abbia istituito un registro delle IG (impegno che Singapore ha assunto dopo l'approvazione dell'ALS da parte del Parlamento europeo);
8) un capitolo esauriente sul commercio e sullo sviluppo sostenibile, il quale mira a garantire che gli scambi commerciali sostengano la protezione dell'ambiente e lo sviluppo sociale oltre a promuovere la gestione sostenibile delle foreste e della pesca. Tale capitolo stabilisce altresì le modalità di coinvolgimento delle parti sociali e della società civile nelle attività relative di attuazione e monitoraggio;
9) meccanismi rapidi per la risoluzione delle controversie mediante un collegio arbitrale o con l'assistenza di un mediatore; nonché
10) un nuovo ed esauriente capitolo che promuove opportunità inedite nel "settore della crescita verde", in linea con la strategia Europa 2020.
L'API tra l'UE e Singapore garantirà un livello elevato di protezione degli investimenti, salvaguardando nel contempo i diritti dell'Unione e di Singapore a legiferare e perseguire legittimi obiettivi di politica pubblica tra cui la protezione della salute pubblica, della sicurezza e dell'ambiente.
L'accordo contiene tutte le innovazioni del nuovo approccio definito dall'UE per la protezione degli investimenti nonché i suoi meccanismi di attuazione che non sono invece presenti nei 12 trattati bilaterali sugli investimenti in essere tra Singapore e Stati membri dell'UE. Si tratta di un aspetto molto importante dell'API, dal momento che tale accordo sostituisce e pertanto migliora i 12 trattati bilaterali sugli investimenti attualmente in essere.
In linea con gli obiettivi individuati nelle direttive di negoziato, la Commissione ha ottenuto che gli investitori dell'UE e i loro investimenti a Singapore ricevano un trattamento giusto ed equo e non vengano discriminati rispetto ad investimenti di Singapore in condizioni analoghe. Nel contempo, l'API protegge gli investitori dell'UE e i loro investimenti a Singapore da
forme di espropriazione, a meno che ciò non sia nel pubblico interesse, nel rispetto del principio del giusto procedimento, su base non discriminatoria e dietro pagamento di un'indennità tempestiva, congrua ed effettiva in base all'equo valore di mercato dell'investimento espropriato.
In conformità con le direttive di negoziato, l'API concluso dalla Commissione offre inoltre agli investitori la possibilità di optare per un meccanismo moderno e riformato di risoluzione delle controversie in materia di investimenti. Tale sistema garantisce il rispetto delle norme sulla protezione degli investimenti e si prefigge di instaurare un equilibrio fra l'intento di tutelare gli investitori in modo trasparente e quello di salvaguardare il diritto di uno Stato a legiferare per conseguire obiettivi di politica pubblica. L'accordo istituisce un sistema internazionale permanente e pienamente indipendente per la risoluzione delle controversie, che prevede tribunali di primo grado e tribunali d'appello, i quali condurranno i procedimenti di risoluzione delle controversie in modo trasparente e imparziale.
La Commissione è consapevole della necessità di trovare un equilibrio tra l'intento di promuovere la politica riformata dell'UE sugli investimenti e le sensibilità degli Stati membri quanto al possibile esercizio di competenze concorrenti su tali questioni. Pertanto, la Commissione non ha avanzato proposte per applicare provvisoriamente l'accordo sulla protezione degli investimenti. Nondimeno, qualora gli Stati membri intendessero visionare una proposta di attuazione provvisoria dell'accordo sulla protezione degli investimenti, la Commissione è pronta a muoversi in questo senso.
2018/0094 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue:
(1) Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di libero scambio (ALS) con gli Stati membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN). Tale autorizzazione prevedeva la possibilità di avviare negoziati bilaterali.
(2) Il 22 dicembre 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati bilaterali per ALS con singoli Stati membri dell'ASEAN, cominciando da Singapore, da condursi in conformità con le direttive di negoziato esistenti.
(3) I negoziati per un accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore (di seguito "l'accordo") sono stati portati a termine ed è opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, a condizione che siano rispettate le procedure necessarie per la sua conclusione in una data successiva,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore, con riserva della conclusione di detto accordo.
Il testo dell'accordo da firmare è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio Il presidente