TRA
CONVENZIONE OPERATIVA
PER LA GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI A BANDA ULTRA LARGA
TRA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
E
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Il MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, con sede in Xxxx, Xxxxx Xxxxxxx x. 000, codice fiscale 80230390587, rappresentato dal Direttore Generale per i Servizi di Comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postale, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx nato a Polistena (RC) il 4 dicembre 1960 (di seguito denominato “Ministero” o anche “Amministrazione delegata”.
e
La REGIONE Autonoma della Sardegna, con sede a Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx 00, codice fiscale 80230390587, rappresentata dal Direttore Generale degli Affari Generali e Società dell’Informazione, Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx nato a Imperia (IM) il 09/12/1960 (di seguito denominata “Regione” o “Amministrazione regionale”)
(di seguito Le Parti)
PREMESSO CHE
1. Il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Autonoma della Sardegna, allo scopo di cooperare per il superamento del divario digitale, hanno sottoscritto:
• L’Accordo di Programma del 30 dicembre 2009 con l'obiettivo comune di disciplinare i rapporti tra le Parti per la realizzazione delle attività inerenti il potenziamento delle infrastrutture per la diffusione del servizio di connettività a banda larga nelle aree rurali bianche C e D regionali a valere sui fondi FEASR 2007-2013, con la finalità di ridurre, ed in prospettiva abbattere, il digital-divide in cui ricadono parte delle famiglie, delle imprese e delle Pubbliche Amministrazioni.
• la “Convenzione operativa per lo sviluppo della banda larga nelle aree rurali C e D del programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma della Sardegna” in data 19 gennaio 2011.
• L’Accordo di Programma per lo sviluppo della banda ultralarga nelle aree rurali bianche C e D della Sardegna, stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Ministero dello sviluppo economico in data 9 luglio 2015;
• L’Addendum all’Accordo di Programma per la Banda Ultra Larga nelle aree rurali bianche X x X xxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx sottoscritto in data 22.12.2015
• La Convenzione Operativa per la Banda Ultra Larga nelle aree rurali bianche X x X xxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx sottoscritto in data 30/7/2015;
2. La presente Convenzione regola le attività operative per la messa a disposizione degli operatori di telecomunicazioni, delle infrastrutture realizzate nell’ambito delle Convenzioni di cui al punto 1, in attuazione del Piano Nazionale Banda Ultra Larga di cui alle Decisione della Commissione Europea C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012 che approva l'aiuto di stato n. SA.34199, nonché le modalità di
manutenzione, di gestione e di eventuale applicazione delle previsioni di cui all’articolo 61 del regolamento (CE) n. 1303/2013 delle stesse;
3. Il presente atto si inquadra nel citato rapporto di cooperazione tra autorità pubbliche nazionali e regionali per l’esercizio coordinato delle rispettive competenze per il superamento del divario digitale, anche nel rispetto delle indicazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale n. 163 del 20 giugno 2012, ed è finalizzato ad assicurare il concreto buon funzionamento delle infrastrutture realizzate;
4. La predetta cooperazione fra Stato e Regione finalizzata a garantire ai residenti nel territorio regionale l’accesso al servizio di banda larga si svolge, altresì, nel rispetto dei principi formulati dalla Corte di Giustizia nella sentenza 9 giugno 2009, in causa C-480/06 Commissione v. Germania, in materia di collaborazione fra Autorità pubbliche per l’effettuazione di servizi comuni;
5. Il Ministero, per l’effettuazione dei compiti di cui al precedente punto 2, ovvero assicurare la manutenzione degli impianti e la loro concessione agli operatori di telecomunicazione che ne faranno richiesta, si servirà del proprio organismo in-house, Infratel Italia S.p.A..
6. Infratel nella qualità di soggetto attuatore del regime d’aiuto n. SA.34199(2012/N), concernente l’attuazione del progetto “Italia Piano digitale – Banda ultra larga”, approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012 garantisce la cessione delle infrastrutture realizzate ad operatori di telecomunicazioni a condizioni eque, non discriminatorie e aperta a tutti gli operatori potenzialmente interessati.
Tutto ciò premesso si conviene quanto segue
Articolo 1 (Valore delle premesse)
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
Articolo 2 (Oggetto)
1. Le Parti convengono, in proseguo della Convenzione Operativa per lo sviluppo della Banda Ultra Larga nelle aree rurali bianche C e D della Regione Autonoma della Sardegna del 30/07/2015, che il Ministero effettui le attività operative per la gestione e la messa a disposizione, agli Operatori di Telecomunicazione che ne faranno richiesta, delle infrastrutture di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna dettagliate nell’ Allegato 1, assicurandone inoltre la manutenzione. Le attività saranno svolte per conto del Ministero da Infratel Italia S.p.A. che si farà carico di cedere in nome proprio e per conto della Regione stessa a tutti gli Operatori di Telecomunicazione che ne facciano richiesta, le
infrastrutture di proprietà regionale, fermo restando il rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.
3. Il Ministero garantisce che l'accesso alla infrastruttura sarà reso a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie a tutti gli operatori richiedenti e che i prezzi e le condizioni di accesso saranno fissati nel rispetto di quanto definito dall'Autorità di Regolamentazione Nazionale AGCOM con Delibera 120/16/CONS.
4. Al termine dei lavori relativi all’intervento unitariamente considerato, in coerenza con quanto definito nella Strategia Banda Ultra larga, la Regione autorizza il Ministero a cedere la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture oggetto della presente Convenzione (Allegato 1) al soggetto concessionario selezionato ed individuato dal Ministero per il tramite di Infratel Italia S.p.A., attraverso la gara unica per la progettazione, realizzazione e gestione della rete per la banda ultralarga, di cui modello di intervento diretto previsto dalla decisione della Commissione Europea SA.41647, 2016/N del 30 giugno 2016.
Articolo 3 (Durata)
Il presente atto produce i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata di 5 (cinque) anni, prorogabile previo accordo tra le parti, salvo disdetta di una delle parti, con preavviso di almeno 6 mesi. Al termine della convenzione la Regione subentrerà ad Infratel nello svolgimento delle attività di cui all’art. 4
Articolo 4 (Attività del Ministero)
1. Il Ministero, per lo svolgimento dei compiti di cui all’art. 2, per il tramite del proprio organismo in house Infratel Italia S.p.A., garantisce le seguenti attività:
a) Supervisione, assistenza tecnica e manutenzione delle Infrastrutture così come dettagliata nel successivo art. 5 comma 4;
b) Concessione dei diritti d’uso delle Infrastrutture agli Operatori di telecomunicazione che ne facciano richiesta ed assolvimento degli obblighi contrattuali annessi;
c) Assolvimento degli obblighi contrattuali nei confronti degli Operatori di telecomunicazione concedenti i diritti d’uso su tubazioni e palificazioni impiegate per la realizzazione delle Infrastrutture, gestendo gli SLA (Service Level Agreement) contrattuali;
d) Corresponsione delle tasse e dei canoni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche utilizzate nella realizzazione delle Infrastrutture previsti dalla legge;
Articolo 5
(Modalità di manutenzione, di gestione e di concessione agli Operatori di TLC)
1. L'infrastruttura oggetto della presente Convenzione (Allegato 1) è costituita dalle tratte di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna.
2. Le attività definite all’art. 4 saranno garantite su tutte le tratte di cui al precedente comma 1, sulle eventuali estensioni, o espansioni dell'infrastruttura di proprietà regionale realizzate da Infratel Italia per conto del Ministero nel periodo della durata del presente Atto, per esempio per interventi di riconfigurazione descritti al successivo comma 4.
3. La Manutenzione delle Infrastrutture di cui all’art.4 comma 1 lett. a) include le seguenti attività :
a) Servizio di help desk e gestione delle segnalazioni di disservizio da parte degli Operatori di Telecomunicazioni che utilizzano le infrastrutture oggetto della presente convenzione
b) Manutenzione programmata: consiste nella serie di interventi che è necessario effettuare sull’Infrastruttura, ad eccezione di quelli necessari per il ripristino del servizio.
c) Riconfigurazioni: rientrano nell’ambito delle riconfigurazioni tutte quelle attività sull’infrastruttura non rientranti nell’ambito della manutenzione, ma comunque necessarie. A titolo di esempio, le attività per la cessione di IRU (Indefeasible right of use) sull’Infrastruttura (giunzione di fibre ottiche, inserimento di pozzetti per spillamento, realizzazione di sbracci, ecc.) e per quanto dovuto per legge (ad esempio spostamento di infrastrutture per interferenza).
d) Manutenzione Correttiva: ovvero l’insieme degli interventi e delle operazioni atte a risolvere situazioni di degrado o di malfunzionamento delle Fibre Ottiche e delle infrastrutture di posa tali da causare il non rispetto dei corretti parametri di funzionamento. Infratel Italia effettuerà gli interventi di manutenzione anche tramite suoi appaltatori, curando tutti gli aspetti contabili e amministrativi;
4. Infratel Italia è autorizzata dalla Regione all’esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione di cui al precedente comma e che comunque abbiano carattere di urgenza (a titolo esemplificativo ma non esaustivo gestione di disservizi o di situazioni che pregiudichino la sicurezza). Tutti gli altri interventi saranno preventivamente autorizzati dalla Regione.
5. La concessione di IRU sull’infrastruttura agli Operatori di cui all’art.4 comma 1 lett. b) sarà svolta da Infratel Italia sulle tratte dettagliate nell’Allegato 1 (al completamento delle tratte per questi ultimi) e in si articola nelle seguenti attività:
1. Gestione degli ordini e delle consegne: Infratel Italia, su richiesta degli Operatori, effettuerà le opportune verifiche di fattibilità, recepirà gli ordini di IRU, opererà le opportune riconfigurazioni dell’infrastruttura, i collaudi e la formalizzazione della consegna dell’IRU. Con i diversi Operatori Infratel Italia procederà secondo quanto previsto nei relativi rapporti contrattuali.
2. Infratel è autorizzata dalla Regione all’esecuzione di tutti gli interventi necessari per la cessione di IRU agli Operatori. Al termine della durata del presente Atto, ove non fosse stato individuato il
soggetto Concessionario di cui all’art. 2 comma 4, la gestione del contratto di IRU sarà trasferita alla Regione.
7. Il Servizio di Conduzione degli aspetti contabili ed amministrativi di cui all’art.4 comma 1 lett. c e d) consiste nel curare i rapporti di carattere contabile amministrativo per:
- la riscossione del canone corrisposto dagli Operatori per il riconoscimento dell’IRU e la gestione dei relativi aspetti contabili ed amministrativi;
- l’emissione degli ordini di intervento, relativi a manutenzione o riconfigurazione, nei confronti degli appaltatori e il pagamento di quanto dovuto per gli interventi;
- il pagamento dei diritti d’uso su tubazioni e palificazioni impiegate per la realizzazione delle Infrastrutture;
- la corresponsione delle tasse e dei canoni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche utilizzate nella realizzazione delle Infrastrutture.
8. Eventuali risorse provenienti da canoni precedentemente riscossi, in via provvisoria, da Infratel Italia per conto della Regione, a seguito di cessione dei diritti d’uso delle Infrastrutture di cui al comma 1, saranno contabilizzati con le medesime modalità stabilite nel presente atto e con decorrenza dalla data di stipula del relativo contratto di concessione.
Articolo 6
(Variazioni e integrazioni dell’infrastruttura)
Con successivi atti integrativi alla presente convenzione, approvati da entrambe le Parti, le tratte dell’infrastruttura di cui all’art. 5 comma 1, potranno essere modificate ed integrate.
Articolo 7
( Rimborso dei costi)
1. Il rimborso dei costi per le attività di cui all’art. 4, svolte sulle tratte dell’infrastruttura di cui all’art. 5 comma 1, sono a valere sui ricavi dell’IRU delle infrastrutture in gestione;
2. Sulla base delle stime dei ricavi per l’IRU e dei relativi costi, non si stimano ulteriori costi aggiuntivi per la durata della presente convenzione.
3. Con cadenza annuale il Ministero dello Sviluppo Economico invierà alla Regione un rendiconto analitico dei ricavi e dei costi relativi alle attività effettuate nell’ambito dei servizi oggetto della presente Convenzione, la previsione delle entrate e delle spese per il successivo anno di esercizio, la situazione relativa ai rapporti contabili ed amministrativi con gli operatori cui è stato ceduto IRU sull’infrastruttura e con gli appaltatori che hanno operato sulla stessa. Sulla base di tale rendiconto analitico l’Amministrazione Regionale effettuerà i relativi pagamenti su base annuale.
4. I costi per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 non potranno discostarsi dai costi medi di mercato a carico di una qualsiasi impresa per la fornitura di un servizio simile realizzato e gestito in condizioni analoghe .
Articolo 8 (Risorse finanziarie)
1. Le risorse finanziarie necessarie all’esecuzione delle attività di cui all’art. 4 sono quelle derivanti esclusivamente dai ricavi dei diritti d’uso concessi agli Operatori di telecomunicazione sulle Infrastrutture individuate al precedente art. 5.
2. La copertura finanziaria per la corresponsione del rimborso dei costi sostenuti da Infratel Italia per l’erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione è garantita dalle risorse di cui al precedente comma 1, più le eventuali risorse di cui all’Art.7.
3. L'impiego di eventuali ulteriori risorse aggiuntive necessarie per l’esecuzione delle attività di cui all’art. 4 o di eventuali altri servizi, sarà soggetto, in ogni caso, aspecifica valutazione ed approvazione da parte della Regione Autonoma della Sardegna.
4. Il Ministero si impegna alla restituzione delle risorse non utilizzate secondo le indicazioni che gli verranno fornite dalla Regione.
Articolo 9 (Strutture di riferimento)
Tutte le comunicazioni relative all’attuazione del presente atto dovranno essere inviate:
- per il Ministero dello Sviluppo Economico, Xxxxx Xxxxxxx 000, 00000, Xxxx, alla c.a. del Direttore Generale per i Servizi di Comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postale, Dr. Xxxxxxx Xxxxxx;
- per la Regione Autonoma della Sardegna, Xxx Xxxxxx 0, Xxxxxxxx, alla c.a. del Dirigente Generale degli Affari Generali e Società dell’Informazione , Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx;
- per Infratel Italia S.p.A., Xxxxx Xxxxxxx 000, 00000, Xxxx, alla c.a. del Direttore Generale, Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx;
Roma, lì
Per la Regione Autonoma della Sardegna Per il Ministero dello Sviluppo Economico Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx