PREMESSO CHE Clausole campione
PREMESSO CHE. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (France) Succursale Italiana (di seguito, la “Banca” o il “Gestore”) è autorizzata, tra l’altro, alla prestazione del servizio di gestione di portafogli ai sensi della “Normativa di Riferimento” (per tale intendendosi la normativa italiana ed europea di carattere primario e secondario concernente il settore dei servizi e delle attività di investimento, della offerta al pubblico di prodotti finanziari e comunque quella riguardante il mercato finanziario, ossia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) e successive modifiche e integrazioni, i regolamenti Consob e Banca d’Italia di attuazione, la Direttiva (UE) 2014/65 del Parlamen- to Europeo e del Consiglio (la “MiFID 2”) e la relativa regolamentazione di attuazione, il Regolamento (UE) 600/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio (“MIFIR”) e la relativa regolamentazione di attuazione, nonché il d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni (il “TUB”) e la relativa regolamentazione di attuazione, il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, e la relativa regolamentazione di attuazione, e il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, nonché il Regolamento (UE) 679/2016 – (GDPR); • il Cliente ha esaminato, compreso, accettato e ricevuto le condizioni del presente contratto (di seguito, il “Contratto”) in tempo utile prima della conclusione dello stesso non- ché ha preventivamente ricevuto, letto, compreso e accettato le “Norme che regolano il contratto di gestione di portafogli (Norme Generali)” (di seguito le “Norme Generali”) e i termini del documento denominato “Informativa Precontrattuale di ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (France) Succursale Italiana” (di seguito, l’“Informativa Precontrattuale”) che contiene le seguenti sottosezioni: “Informazioni sulla Banca, i suoi servizi e sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela”, “Informazioni sulla classificazione del nuovo Cliente”, “Informazioni sulla strategia di trasmissione degli ordini dei conti gestiti”, “Informazioni sugli strumenti e prodotti finanziari e sui relativi rischi”, “Informazioni sui costi, sugli oneri e sugli incentivi connessi alla prestazione dei servizi di investimento”, “Informazioni sulle principali regole di comportamento del Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede nei confronti dei Clienti o dei potenziali Clienti” in tempo utile prima della...
PREMESSO CHE. Il D.lgs 502/92, art. 1, comma 18 prevede: “le istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo conco rono con le istituzioni pu blicheequele equiparate dicuial’art. 4comma 12ala reali zazione deidoveri costituzionali disolidarietà….omi sis”; • il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante il “Codice del Terzo se tore” riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo setore, del'a sociazionismo, del'atività di volontariato e dela cultura e pratica del dono quali espre sione dipartecipazione, solidarietà epluralismo”, nepromuove “lo svilu po salvaguardandone la spontaneità ed autono- mia” e ne favorisce “l'a porto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. omi sis” (articolo 2 deld.lgs. 117/2017); • l’articolo 56 del Codice del Terzo se tore consente ale amministrazioni pubbliche di so toscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le a sociazioni di promozione sociale “convenzioni finali zate alo svolgimento in fa- vore di terzidi atività o servizi sociali di intere se generale, sepiù favorevoli rispeto alricorso almercato”; • il comma 3 del’articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le a so- ciazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate ale medesime” nel rispe to dei principi diimparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione eparità ditra tamento; • la Regione Toscana riconosce ai sogge ti del Terzo Se tore un ruolo centrale nele politiche sociali, sanitarie e socio-sanitarie regionali, poiché conco rono ai proce si di programmazione regionale e locale e, ciascuno secondo le proprie specificità, partecipano ala proge tazione, a tuazione ed erogazione degli interventi e dei servizi delsistema sociale integrato; • l'art. 13 dela “Dire tiva Profe sionale perla disciplina deirapporti di co-proge tazione, co-programmazione e convenzione con i sogge ti del terzo se tore” ado tata con determinazione dirigenziale del Dire tore dela U.O. Dipartimento Supporto Amministrativo A t. Socio Sanitarie e Specialistiche Azienda USL Toscana Sud Est n. 2911 del 17/12/2019, nel chiarire che i procedimenti per le convenzioni con le a sociazioni di volontariato e di promozione sociale richiamate dal Codice del Terzo Se tore sono fuori dal campo di ap- plicazione del Codice degli Appalti, precisa che la normativa di riferimento è quela disciplinata dal CTS e che dovranno e sere rispe tati i principi d...
PREMESSO CHE. Il D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modifiche e integrazioni, all’art. 6, comma 2, prevede specificamente che, per soddisfare le specifiche esigenze del S.S.N. connesse alla formazione degli specializzandi e all’accesso ai ruoli dirigenziali del S.S.N., le Università e le Regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e che i rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le Università, le Aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, gli IRCCS e gli Istituti zooprofilattici sperimentali; - Il D.Lgs. 368/1999 e in particolare il Titolo VI che disciplina la Formazione dei medici specialisti; - Il DPCM 6 luglio 2007 ha definito lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 368/1999, che disciplina i rapporti del Medico in formazione con l’Università e la Regione; - Il Decreto Rettorale n. 191 del 27 gennaio 2014 con cui è stato emanato il regolamento di Ateneo delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria; - Il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 di “Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria” in attuazione della riforma generale degli studi universitari di cui al D.M. 270/2004; - Il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 ha definito gli standard generali e specifici, i requisiti minimi generali e specifici di idoneità della rete formativa delle scuole di specializzazione; - il suddetto Decreto ha previsto che per strutture di rete si intendono le strutture fisiche, universitarie, ospedaliere e territoriali nelle loro diverse articolazioni, inserite nella rete formativa ove si effettuino le attività e le prestazioni necessarie per assicurare la formazione specialistica. Le reti formative vengono strutturate, perciò, in modo che sia garantita la completezza del percorso formativo all’interno di una rete di più strutture in collaborazione tra loro. Le strutture di rete si distinguono in:
PREMESSO CHE. Con deliberazione n. 13 del 26.01.2021 la Giunta Comunale ha approvato il progetto per la concessione dei servizi turistici comunali: servizio di parcheggio, servizio di informazione turistica presso le località balneari, servizio di tutela ambientale dell’area dunale “Is Arenas Biancas”, servizio di gestione degli accessi alla spiaggia di Tuerredda e servizio di pulizia spiagge per le stagioni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025; - Con determinazione a contrarre n. 95 del 17.02.2021, il Comune di Teulada ha bandito una procedura di gara, ad evidenza pubblica, per l’affidamento in concessione dei servizi turistici comunali di parcheggio, di informazione turistica presso le località balneari, di tutela ambientale dell’area dunale “Is Arenas Biancas”, di gestione degli accessi alla spiaggia di Tuerredda e di pulizia spiagge per le stagioni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025; - A seguito dell’espletamento della procedura di gara, con determinazione n…… del ……………….., la concessione è stata aggiudicata a ……………… - E’ stata acquista agli atti d’ufficio la seguente documentazione probatoria del possesso dei requisiti previsti dalla normativa in vigore:
PREMESSO CHE. − le politiche di intervento della Regione Autonoma della Sardegna, in linea con gli orientamenti comunitari, sono finalizzate a contrastare l’abbandono scolastico per una crescita e economica e sociale del territorio e mirano a migliorare la qualità del sistema di istruzione e formazione regionale e ad innalzare i livelli di competenze e delle capacità di apprendimento degli studenti; − la programmazione 2014/2020 dei Fondi strutturali pone, all’interno di una politica complessiva di apprendimento lungo tutto l’arco della vita, l’obiettivo prioritario di innalzare i livelli di apprendimento e delle competenze chiave, assicurare l’equità di accesso e nel contempo le eccellenze e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica; − un ulteriore valore aggiunto è costituito dalla complementarietà degli interventi dei programmi nazionali con i programmi regionali, basata su una costante attività di concertazione; − il conseguimento di più elevate e più diffuse competenze e capacità di apprendimento si può realizzare rafforzando e integrando le politiche nazionali con gli interventi regionali, favorendo una maggiore attrattività del sistema scolastico e, più in generale, un suo significativo miglioramento in termini di qualità; − la Regione Autonoma della Sardegna, nell’ambito dell’Autonomia scolastica e in coerenza con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione, intende, tra l’altro, attivare modelli sperimentali di organizzazione e gestione didattica con l’adesione volontaria delle singole Istituzioni scolastiche; − con le Deliberazioni della Giunta Regionale nn. 49/8 e 49/9 del 6.10.2015 sono state definite le azioni strategiche “Progetto Tutti a Iscol@. Azioni di contrasto alla dispersione scolastica e per il miglioramento delle competenze di base degli studenti. Anno Scolastico 2015/2016” e “Piano di Azione e Coesione. progetto Scuola Digitale. Azioni pilota innovative”; − con la Deliberazione 13/1 del 17 marzo 2016 è stato approvato il programma di intervento “Delibere CIPE n. 82 del 3.8.2007 e n. 79 dell'11.7.2012. Presa d’atto del "Piano d’Azione/Rapporto Annuale degli Obiettivi di Servizio (RAOS) 2012-2015 – Settore Istruzione". Interventi da realizzarsi con le risorse del FSC. Delib.G.R. n. 52/18 del 3.10.2008 e n. 27/1 dell'11.7.2013”; − il “Progetto “Tutti a Iscol@” prevede il coinvolgimento delle Autonomie scolastiche della Sardegna, le quali potranno attivare progetti volti al contrasto della dispersione scolastica e per il mig...
PREMESSO CHE l’ENIT è soggetto responsabile del sito internet ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇ di cui cura la gestione dei contenuti; • in data 13 gennaio 2022 l’ENIT e il MiTur hanno stipulato la “Convenzione tra il Ministero del Turismo e l’ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo – Triennio 2022/2024” avente ad oggetto, tra l’altro, la ridefinizione ed attuazione - in piena collaborazione con le Regioni e le Province Autonome, nei tempi e nelle modalità definiti dal MinTur stesso, una nuova strategia di promozione, fortemente focalizzata sul digitale e che contribuisca efficacemente alla definizione dei contenuti del Tourism Digital Hub previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); • l’ENIT e il MiTur hanno pubblicato, in data 28/06/2022, un Avviso pubblico per la conclusione di accordi di adesione e collaborazione per la fornitura a titolo gratuito di contenuti editoriali nel settore turistico da parte di soggetti privati; • l’Aderente ha presentato istanza di adesione in data comunicazione di ammissione in data 2022; 2022, ricevendo • il presente Accordo di Adesione e collaborazione per la fornitura di contenuti redazionali e/o editoriali (di seguito anche solo l’“Accordo”) stabilisce una cooperazione tra l’ENIT e MiTur, da una parte e l’Aderente, dall’altra, che è finalizzata a consentire all’Aderente di trasmettete contenuti redazionali e/o editoriali, anche a titolo non esclusivo, secondo le caratteristiche tecniche di cui all’art. 1 che segue, ovvero, con quelle che saranno, di volta in volta richieste e specificate dalle strutture del MiTur - l’ENIT preposte alla definizione delle strategie redazionali per il sito internet ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇ e/o per il portale TDH ed aventi contenuti idonei a far incontrare profittevolmente la domanda turistica verso l’Italia con la relativa offerta italiana, mettendo in relazione i seguenti elementi: persona (turista), contenuti (da cui desumere l’interesse della persona), destinazioni e offerta, secondo gli obiettivi e le finalità di seguito meglio dettagliate; • il MiTur non riveste in alcun caso il ruolo di operatore economico e opera esclusivamente per le finalità di pubblico interesse di propria competenza; • l’ENIT e il MiTur intendono promuovere analoghe forme di collaborazione e cooperazione con tutti i soggetti – sia pubblici che privati – interessati ai medesimi obiettivi e finalità; • l’ENIT e il MiTur hanno già sottoscritto – e potranno sottoscriverne di nuovi in futuro - con altri soggetti Aderenti, sia pubbl...
PREMESSO CHE la Legge Regionale n. 24/2017, al fine di dare attuazione ai principi di tutela del territorio e di rigenerazione della città costruita, prevede che, entro tre anni dalla sua entrata in vigore, i Comuni avviino il procedimento di redazione della nuova strumentazione urbanistica sostitutiva dei P.S.C., P.O.C. e R.U.E., consentendo peraltro ai Comuni, in via transitoria, di “…promuovere la presentazione di proposte di accordi operativi, aventi i contenuti e gli effetti di cui all’articolo 38, per dare immediata attuazione a parte delle previsioni contenute nei vigenti PSC”. La Giunta Comunale del Comune di Campogalliano, in applicazione dell’art. 4 “Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti” della L.R. 24/2017, allo scopo di selezionare una parte delle previsioni del PSC cui dare immediata attuazione, con delibera di G.C. n.55 del 20/06/2018 approvava il bando per la selezione delle manifestazioni di interesse. A seguito di avviso pubblico di manifestazione di interesse i privati avanzavano proposte circa le previsioni del vigente PSC da attuare attraverso accordi operativi. la proprietà Logistica e Sviluppo S.R.L., in data 21/09/2018, prot. 9391 e prot. 9392 presentava le proprie manifestazioni di interesse all’attuazione delle previsioni del PSC oggetto del presente Accordo operativo; Con atto deliberativo n. 41, del 19/12/2018, il Consiglio Comunale selezionava gli ambiti a cui dare immediata attuazione, anche parzialmente, mediante la presentazione di accordi operativi aventi i contenuti e gli effetti di cui all’art. 38 della L.R. 24/2017 e s.m.i.. Tra le aree di immediata attuazione risultava l’ambito territoriale 47.32 – Nuovi Ambiti specializzati per attività produttive sovracomunali. l’art. 38 “Accordi operativi e piani attuativi di iniziativa pubblica” della L.R. 24/2017 prevede: • Gli accordi operativi hanno il valore e gli effetti dei piani urbanistici attuativi e sono soggetti, prima della loro stipula, alle forme di pubblicità, controllo e valutazione stabiliti dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge n. 241 del 1990; • Ai fini della stipula degli accordi operativi, i soggetti attuatori presentano al Comune una proposta contenente i seguenti elaborati:
PREMESSO CHE presso l'Università è attivata la Scuola di Specializzazione in .................................................……………........., della durata di anni ...............; - la vigente normativa prevede che, entro la concorrenza del fabbisogno annuo e ferma restando l’utilizzazione della graduatoria, possano essere ammessi alle Scuole di Specializzazione candidati risultati idonei, in eccedenza rispetto al numero degli ammissibili stabilito per ogni anno accademico dal Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ove sussistano risorse aggiuntive comunque acquisite dalle Università; - a decorrere dall’anno accademico 2006/2007 è in vigore il Titolo VI del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 e ss. mm. ii. in cui si prevede che, all’atto di iscrizione alla Scuola di Specializzazione, il medico in formazione specialistica stipula uno specifico contratto di formazione specialistica di durata annuale, rinnovabile di anno in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale a quello della durata legale del Corso di Specializzazione; - durante il periodo della formazione allo specializzando è corrisposto un trattamento economico ai sensi dell’art. 39, 3° co., D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, costituito da una parte fissa e da una parte variabile, il cui importo è determinato ogni tre anni con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; - l’art. 40, 3° co., del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, stabilisce che gli impedimenti superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per gravidanza - per la quale restano ferme le disposizioni previste dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 - e malattia comportano la sospensione del periodo di formazione, fermo restando l’obbligo per il medico in formazione specialistica di recuperare le assenze effettuate, in quanto la durata della formazione non è ridotta a causa delle sopra citate sospensioni; - nei periodi di sospensione della formazione per i predetti impedimenti al medico in formazione specialistica compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso; -il Finanziatore è disponibile al finanziamento di n. .............. contratto/i di formazione specialistica per consentire l'ammissione e la frequenza alla Scuola di Specializzazione in .................................................................................. di un corrispondente numero di medici in formazione specialistica; - l...
PREMESSO CHE l’articolo 1 della Legge 29 ottobre 1984, n. 720 che dispone che a decorrere dal 30 agosto 1984 le operazioni di incasso e pagamento siano effettuate a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato; • ai sensi dell’articolo 35, c. 8 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e ss.mm.ii., è stata prevista la sospensione del succitato regime di tesoreria unica, previsto dall’articolo 7 del D. Lgs n. 279/1997, sino al 31/12/2025; • ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato articolo 7 del D. Lgs. n. 279 del 1997, le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione; • che durante il periodo di sospensione del regime di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e le indicazioni operative riportate nella Circolare del M.E.F., Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24 marzo 2012, alle quali il Tesoriere dovrà attenersi per la gestione del servizio in oggetto; • la Legge n. 196/2009, all’articolo 14, commi 8, 8-bis e 8-ter, a decorrere dal 01/01/2017, dispone che le amministrazioni pubbliche ordinino gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici, emessi secondo lo standard (OPI – Ordinativo di pagamento e incasso) emanato dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e per il tramite della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita da Banca d’Italia; • il regolamento europeo recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, n. 679/2016 è entrato in vigore il 25 maggio 2018 (Circolare n. 2 del 18/04/2018 dell’AGID misure minime di sicurezza ITC per le Pubbliche Amministrazioni); • il D. Lgs 07 marzo 2005, n. 82, ha approvato il codice dell’amministrazione digitale, e con successive disposizioni è stato modificato e integrato; • il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ha approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; • il D.Lgs. 23.01.2002, n. 10, recepisce la direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.1999, relativo ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; • il D.P.R. 7.04.20...
PREMESSO CHE. Le società TIM S.p.A., CDP Equity S.p.A., ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇.▇.▇. e Sogei S.p.A. (“Proponente”) hanno presentato, in forma di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, ai sensi degli artt. 164, 165, 179, comma 3 e 183, comma 15 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni o integrazioni (“Codice”), una proposta avente ad oggetto l’affidamento di una concessione relativa, in particolare, alla prestazione da parte del Concessionario in favore delle singole Amministrazioni Utenti, in maniera continuativa e sistematica, di un Catalogo di Servizi, con messa a disposizione di un’infrastruttura digitale per i servizi infrastrutturali e applicativi in cloud per la gestione di dati sensibili - “Polo Strategico Nazionale” - appositamente progettata, predisposta ed allestita, con caratteristiche adeguate ad ospitare la migrazione dei dati frutto della razionalizzazione e consolidamento dei Centri di elaborazione Dati e relativi sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 33 septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’articolo 35 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 nonché come ulteriormente modificato dall’art. 7 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152 ed a ricevere la migrazione dei detti dati perché essi siano poi gestiti attraverso una serie di servizi da rendere alle amministrazioni titolari dei dati stessi, vale a dire Servizi Infrastrutturali; Servizi di Gestione della Sicurezza IT; Servizi di Disaster recovery e Business Continuity; Servizi di Assistenza (“Proposta”).
