Codice di procedura civile, CPC)
(Codice di procedura civile, CPC)
del 19 dicembre 2008
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 122 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 20062,
decreta:
Parte prima: Disposizioni generali
Titolo primo: Oggetto e campo d’applicazione
Art. 1 Oggetto
Il presente Codice disciplina la procedura dinanzi alle giurisdizioni cantonali per:
a. | le vertenze civili; |
b. | i provvedimenti giudiziali di volontaria giurisdizione; |
c. | le pratiche giudiziali in materia di esecuzione per debiti e fallimenti; |
d. | l’arbitrato. |
Art. 2 Relazioni internazionali
Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali e della legge federale del 18 dicembre 19873 sul diritto internazionale privato (LDIP).
Art. 3 Organizzazione dei tribunali e delle autorità di conciliazione
Salvo che la legge disponga altrimenti, l’organizzazione dei tribunali e delle autorità di conciliazione è determinata dal diritto cantonale.
RS 272
1 RS 101
2 FF 2006 6593
3 RS 291
2006-1121 1739
Titolo secondo: Competenza dei tribunali e ricusazione Capitolo 1: Competenza per materia e competenza funzionale
Art. 4 Principi
1 Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto cantonale determina la competenza per materia e la competenza funzionale dei tribunali.
2 Se la competenza per materia dipende dal valore litigioso, quest’ultimo è determi- nato secondo il presente Xxxxxx.
Art. 5 Istanza cantonale unica
1 Il diritto cantonale designa il tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, nei seguenti ambiti:
a. controversie in materia di proprietà intellettuale, comprese quelle relative alla nullità, alla titolarità, all’utilizzazione su licenza, al trasferimento e alla violazione di tali diritti;
b. controversie in materia cartellistica;
c. controversie vertenti sull’uso di una ditta commerciale;
d. controversie secondo la legge federale del 19 dicembre 19864 contro la con- correnza sleale, in quanto il valore litigioso ecceda 30 000 franchi o in quanto la Confederazione eserciti il suo diritto d’azione;
e. controversie secondo la legge del 18 marzo 19835 sulla responsabilità civile in materia nucleare;
f. azioni giudiziali contro la Confederazione;
g. designazione di un controllore speciale secondo l’articolo 697b del Codice delle obbligazioni6 (CO);
x. controversie secondo la legge del 23 giugno 20067 sugli investimenti collet- tivi e secondo la legge del 24 marzo 19958 sulle borse.
2 Questo tribunale è parimenti competente per l’emanazione di provvedimenti caute- lari prima della pendenza della causa.
Art. 6 Tribunale commerciale
1 I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale).
4 RS 241
5 RS 732.44
6 RS 220
7 RS 951.31
8 RS 954.1
2 Vi è contenzioso commerciale se:
a. la controversia si riferisce all’attività commerciale di una parte almeno;
b. la decisione del tribunale è impugnabile con ricorso in materia civile al Tri- bunale federale; e
c. le parti risultano iscritte nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero.
3 Se soltanto il convenuto è iscritto nel registro svizzero di commercio o in un ana- logo registro estero, ma le altre condizioni risultano adempiute, l’attore può scegliere tra il tribunale commerciale e il giudice ordinario.
4 I Cantoni possono altresì attribuire al tribunale commerciale il giudizio su:
a. le controversie di cui all’articolo 5 capoverso 1;
b. le controversie in materia di società commerciali e cooperative.
5 Il tribunale commerciale è parimenti competente per l’emanazione di provvedi- menti cautelari prima della pendenza della causa.
Art. 7 Tribunale per le controversie derivanti da assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie
I Cantoni possono designare un tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, le controversie derivanti da assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 19949 sull’assicu- razione malattie.
Art. 8 Azione diretta davanti all’autorità giudiziaria superiore
1 Nelle controversie patrimoniali in cui il valore litigioso raggiunga almeno 100 000 franchi l’attore, con l’accordo del convenuto, può deferire la causa direttamente all’autorità giudiziaria superiore.
2 L’autorità giudiziaria superiore giudica in istanza cantonale unica.
Capitolo 2: Competenza per territorio Sezione 1: Norme generali
Art. 9 Foro imperativo
1 Un foro è imperativo soltanto se la legge lo prescrive espressamente.
2 Le parti non possono derogare a un foro imperativo.
Art. 10 Domicilio e sede
1 Salvo che il presente Codice disponga altrimenti, le azioni si propongono:
a. contro una persona fisica, al giudice del suo domicilio;
b. contro una persona giuridica, enti o istituti di diritto pubblico oppure società in nome collettivo o in accomandita, al giudice della loro sede;
c. contro la Confederazione, alla Corte suprema del Cantone di Berna o al tribunale cantonale del Cantone di domicilio, sede o dimora abituale dell’attore;
d. contro un Cantone, a un tribunale del capoluogo cantonale.
2 Il domicilio si determina secondo il Codice civile10 (CC). L’articolo 24 CC non è tuttavia applicabile.
Art. 11 Luogo di dimora
1 Se il convenuto non ha un domicilio, è competente il giudice nel luogo della sua dimora abituale.
2 La dimora abituale è il luogo in cui una persona vive per una certa durata, anche se tale durata è limitata a priori.
3 Se il convenuto non ha una dimora abituale, è competente il giudice del suo ultimo luogo di dimora conosciuto.
Art. 12 Stabile organizzazione
Le azioni derivanti dalla gestione di un domicilio professionale o d’affari o di una succursale si propongono al giudice del domicilio o della sede del convenuto o al giudice del luogo di tale stabile organizzazione.
Art. 13 Provvedimenti cautelari
Salvo che la legge disponga altrimenti, per l’emanazione di provvedimenti cautelari è imperativo:
a. il foro competente per la causa principale; oppure
b. il foro del luogo dove il provvedimento deve essere eseguito.
Art. 14 Domanda riconvenzionale
1 Al giudice territorialmente competente per l’azione principale si può proporre domanda riconvenzionale se le due sono materialmente connesse.
2 Questo foro sussiste anche quando l’azione principale viene meno per qualsivoglia ragione.
Art. 15 Litisconsorzio e cumulo di azioni
1 Se l’azione è diretta contro più litisconsorti, il giudice competente per un conve- nuto lo è anche per gli altri, eccetto che questo foro risulti soltanto da una proroga.
2 Se contro un convenuto sono fatte valere più pretese materialmente connesse, il giudice competente per una di esse lo è anche per le altre.
Art. 16 Azione di chiamata in causa
Per l’azione di chiamata in causa è competente il giudice del processo principale.
Art. 17 Proroga di foro
1 Salvo che la legge disponga altrimenti, le parti possono pattuire il foro per una controversia esistente o futura in materia di pretese derivanti da un determinato rapporto giuridico. Salva diversa stipulazione, l’azione può essere proposta soltanto al foro pattuito.
2 Il patto deve essere stipulato per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo.
Art. 18 Costituzione in giudizio del convenuto
Salvo che la legge disponga altrimenti, il giudice adito è competente dal momento in cui il convenuto si esprime nel merito senza sollevare l’eccezione d’incompetenza.
Art. 19 Volontaria giurisdizione
Salvo che la legge disponga altrimenti, in materia di volontaria giurisdizione è imperativamente competente il giudice o l’autorità amministrativa del domicilio o della sede del richiedente.
Sezione 2: Diritto delle persone
Art. 20 Protezione della personalità e protezione dei dati
Per le seguenti azioni e istanze è competente il giudice del domicilio o della sede di una delle parti:
a. azioni per lesione della personalità;
b. istanze nell’ambito del diritto di risposta;
c. azioni di protezione del nome e di contestazione del cambiamento di nome;
d. azioni e istanze secondo l’articolo 15 della legge federale del 19 giugno 199211 sulla protezione dei dati.
Art. 21 Dichiarazione di morte e di scomparsa
Per le istanze di dichiarazione di morte o di scomparsa (art. 34–38 CC12) è impera- tivo il foro dell’ultimo domicilio conosciuto della persona scomparsa.
Art. 22 Rettificazione dei registri dello stato civile
Per le azioni di rettificazione di registri dello stato civile è imperativo il foro del circondario in cui i dati anagrafici sono stati registrati o avrebbero dovuto esserlo.
Sezione 3: Diritto di famiglia
Art. 23 Istanze e azioni di diritto matrimoniale
1 Per le istanze e azioni di diritto matrimoniale, incluse le istanze di provvedimenti cautelari, è imperativo il foro del domicilio di una parte.
2 Per le istanze di separazione dei beni proposte dall’autorità di vigilanza in materia di esecuzione per debiti è imperativo il foro del domicilio del debitore.
Art. 24 Istanze e azioni nell’ambito dell’unione domestica registrata
Per le istanze e azioni nell’ambito dell’unione domestica registrata, incluse le istanze di provvedimenti cautelari, è imperativo il foro del domicilio di una parte.
Art. 25 Accertamento e contestazione della filiazione
Per le azioni di accertamento o contestazione della filiazione è imperativo il foro del domicilio di una parte.
Art. 26 Azioni di mantenimento e di assistenza
Per le azioni di mantenimento indipendenti proposte dal figlio contro i genitori e per le azioni per violazione dell’obbligo di assistenza fra parenti è imperativo il foro del domicilio di una parte.
Art. 27 Pretese della madre nubile
Per le pretese della madre nubile è imperativo il foro del domicilio di una parte.
Sezione 4: Diritto successorio
Art. 28
1 Per le azioni di diritto successorio, nonché per quelle di liquidazione del regime dei beni in caso di morte di uno dei coniugi o dei partner registrati è competente il giudice dell’ultimo domicilio del defunto.
2 Per le misure in relazione alla devoluzione dell’eredità è imperativamente compe- tente l’autorità dell’ultimo domicilio del defunto. Se la morte non è avvenuta nel luogo di domicilio, l’autorità del luogo del decesso ne avvisa quella del domicilio e prende le misure necessarie per la conservazione dei beni che si trovano nel luogo del decesso.
3 Le azioni indipendenti concernenti l’attribuzione ereditaria di un’azienda o di un fondo agricoli possono essere proposte anche al giudice del luogo di situazione della cosa.
Sezione 5: Diritti reali
Art. 29 Fondi
1 Per le seguenti azioni è competente il giudice del luogo in cui il fondo è o dovrebbe essere intavolato nel registro fondiario:
a. | azioni reali; |
b. | azioni contro la comunione dei proprietari per piani; |
c. | azioni di costituzione di diritti di pegno legali. |
2 Le altre azioni che si riferiscono a diritti su fondi possono essere proposte anche al giudice del domicilio o della sede del convenuto.
3 Se l’azione concerne più fondi oppure se il fondo è stato intavolato nel registro fondiario in più circondari, è competente il giudice del luogo di situazione del fondo di maggiore estensione, rispettivamente quello dove si trova la parte più estesa del fondo.
4 Nelle cause di volontaria giurisdizione concernenti diritti su fondi è imperativo il foro del luogo in cui il fondo è o dovrebbe essere intavolato nel registro fondiario.
Art. 30 Cose mobili
1 Per le azioni in materia di diritti reali mobiliari o di possesso di cose mobili e per le azioni in materia di crediti garantiti da pegno mobiliare è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto o il giudice del luogo di situazione della cosa.
2 Nelle cause di volontaria giurisdizione è imperativo il foro del domicilio o della sede del richiedente o il foro del luogo di situazione della cosa.
Sezione 6: Azioni da contratto
Art. 31 Principio
Per le azioni derivanti da contratto è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto oppure il giudice del luogo in cui dev’essere eseguita la prestazione caratteristica.
Art. 32 Contratti conclusi con consumatori
1 In materia di controversie derivanti da contratti conclusi con consumatori è compe- tente:
a. per le azioni del consumatore, il giudice del domicilio o della sede di una delle parti;
b. per le azioni del fornitore, il giudice del domicilio del convenuto.
2 Sono contratti conclusi con consumatori quelli su prestazioni di consumo corrente destinate al fabbisogno personale o familiare del consumatore e offerte dall’altra parte nell’ambito della sua attività professionale o commerciale.
Art. 33 Locazione e affitto di beni immobili
Per le azioni in materia di locazione e di affitto di beni immobili è competente il giudice del luogo di situazione della cosa.
Art. 34 Diritto del lavoro
1 Per le azioni in materia di diritto del lavoro è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto o il giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitual- mente il lavoro.
2 Per le azioni fondate sulla legge del 6 ottobre 198913 sul collocamento, proposte da una persona in cerca di impiego o da un lavoratore, oltre al giudice di cui al capo- verso 1 è competente anche il giudice del luogo del domicilio d’affari del collocatore o del prestatore con cui è stato concluso il contratto.
Art. 35 Rinuncia ai fori legali
1 Non possono rinunciare ai fori secondo gli articoli 32–34, né a priori, né mediante costituzione in giudizio:
a. il consumatore;
b. il conduttore o affittuario di locali di abitazione o commerciali;
c. l’affittuario agricolo;
d. la persona in cerca d’impiego o il lavoratore.
2 Rimane salva la proroga di foro pattuita dopo l’insorgere della controversia.
13 RS 823.11
Sezione 7: Azioni da atto illecito
Art. 36 Principio
Per le azioni da atto illecito è competente il giudice del domicilio o della sede del danneggiato o del convenuto o il giudice del luogo dell’atto o dell’evento.
Art. 37 Risarcimento in caso di provvedimenti cautelari ingiustificati
Per le azioni di risarcimento del danno in caso di provvedimenti cautelari ingiustifi- cati è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto o il giudice del luogo in cui il provvedimento è stato emanato.
Art. 38 Incidenti di veicoli a motore e di cicli
1 Per le azioni in materia di incidenti di veicoli a motore e di cicli è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto o il giudice del luogo dell’inci- dente.
2 Se l’azione è diretta contro l’Ufficio nazionale di assicurazione (art. 74 della LF federale del 19 dic. 195814 sulla circolazione stradale, LCStr) o contro il Fondo nazionale di garanzia (art. 76 LCStr), oltre al giudice di cui al capoverso 1 è compe- tente anche il giudice del luogo di una delle loro succursali.
Art. 39 Azione in via adesiva nel processo penale
È fatta salva la competenza del giudice penale per il giudizio delle pretese civili fatte valere in via adesiva.
Sezione 8: Diritto commerciale
Art. 40 Diritto societario
Per le azioni di responsabilità in materia di diritto societario è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto o il giudice della sede della società.
Art. 41 Azioni di sospensione dell’esercizio del diritto di voto
Per le azioni di sospensione dell’esercizio del diritto di voto secondo la legge del 24 marzo 199515 sulle borse è competente il giudice della sede della società mirata.
14 RS 741.01
15 RS 954.1
Art. 42 Fusioni, scissioni, trasformazioni e trasferimenti di patrimonio
Per le azioni fondate sulla legge del 3 ottobre 200316 sulla fusione è competente il giudice della sede di uno dei soggetti giuridici coinvolti.
Art. 43 Ammortamento di titoli di credito e di polizze assicurative; divieto di pagamento
1 Per l’ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società.
2 Per l’ammortamento di titoli di pegno immobiliare è imperativo il foro del luogo in cui il fondo è intavolato nel registro fondiario.
3 Per l’ammortamento degli altri titoli di credito come pure delle polizze assicurative è imperativo il foro del domicilio o del luogo di sede del debitore.
4 Per il divieto di pagamento in materia di cambiali e assegni bancari e per il loro ammortamento è imperativo il foro del luogo del pagamento.
Art. 44 Prestiti in obbligazioni
Per l’autorizzazione a convocare l’assemblea degli obbligazionisti la competenza per territorio è retta dall’articolo 1165 CO17.
Art. 45 Investimenti collettivi
Per le azioni degli investitori e del rappresentante della comunità degli investitori è imperativo il foro del luogo di sede del titolare dell’autorizzazione interessato.
Sezione 9: Esecuzione per debiti e fallimento
Art. 46
Per le azioni fondate sulla legge federale dell’11 aprile 188918 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) la competenza per territorio è determinata dal presente capitolo, in quanto la LEF non preveda un altro foro.
16 RS 221.301
17 RS 220
18 RS 281.1
Capitolo 3: Ricusazione
Art. 47 Motivi
1 Chi opera in seno a un’autorità giudiziaria si ricusa se:
a. ha un interesse personale nella causa;
b. ha partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come mem- bro di un’autorità, patrocinatore di una parte, perito, testimone o mediatore;
c. è o era unito in matrimonio, vive o viveva in unione domestica registrata oppure convive di fatto con una parte, il suo rappresentante o una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore;
d. è in rapporto di parentela o affinità in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado incluso, con una parte;
e. è in rapporto di parentela o affinità in linea retta, o in linea collaterale fino al secondo grado incluso, con il rappresentante di una parte o con una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore;
f. per altri motivi, segnatamente a causa di amicizia o inimicizia con una parte o il suo rappresentante, potrebbe avere una prevenzione nella causa.
2 Non è in sé motivo di ricusazione segnatamente la partecipazione:
a. alla decisione circa il gratuito patrocinio;
b. alla procedura di conciliazione;
c. al rigetto dell’opposizione secondo gli articoli 80–84 LEF19;
d. all’emanazione di provvedimenti cautelari;
e. alla procedura a tutela dell’unione coniugale.
Art. 48 Obbligo di comunicazione
Chi opera in seno a un’autorità giudiziaria e si trova in un caso di possibile ricusa- zione lo comunica tempestivamente e si astiene spontaneamente se ne ritiene dato il motivo.
Art. 49 Domanda di ricusazione
1 La parte che intende ricusare una persona che opera in seno a un’autorità giudizia- xxx deve presentare al giudice la relativa domanda non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione. Deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la domanda.
2 Il ricusando si pronuncia sulla domanda.
19 RS 281.1
Art. 50 Decisione
1 Se il motivo di ricusazione è contestato, decide il giudice.
2 La decisione del giudice è impugnabile mediante reclamo.
Art. 51 Conseguenze della violazione delle norme sulla ricusazione
1 Gli atti ufficiali ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi sono annullati e ripetuti se una parte lo richiede entro dieci giorni da quello in cui è venuta a cono- scenza del motivo di ricusazione.
2 Le prove già esperite ma non più ripetibili possono essere nondimeno prese in considerazione.
3 Se il motivo di ricusazione è scoperto soltanto dopo la chiusura del procedimento, si applicano le disposizioni sulla revisione.
Titolo terzo: Principi di procedura e presupposti processuali Capitolo 1: Principi di procedura
Art. 52 Comportamento secondo buona fede
Tutte le persone che partecipano al procedimento devono comportarsi secondo buona fede.
Art. 53 Diritto di essere sentiti
1 Le parti hanno il diritto di essere sentite.
2 Le parti hanno segnatamente il diritto di consultare gli atti e di farsene rilasciare copia, sempre che preponderanti interessi pubblici o privati non vi si oppongano.
Art. 54 Pubblicità del procedimento
1 Le udienze e l’eventuale comunicazione orale della sentenza sono pubbliche. Le decisioni sono rese accessibili al pubblico.
2 Il diritto cantonale determina se anche la deliberazione della sentenza dev’essere pubblica.
3 Il giudice può ordinare che il procedimento si svolga, in tutto o parzialmente, a porte chiuse, se l’interesse pubblico o l’interesse degno di protezione di un parteci- pante al processo lo richiedano.
4 I procedimenti nelle cause del diritto di famiglia non sono pubblici.
Art. 55 Principio dispositivo e riserva del principio inquisitorio
1 Le parti devono dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande e indi- care i mezzi di prova.
2 Sono fatte salve le disposizioni di legge concernenti l’accertamento dei fatti e l’assunzione delle prove d’ufficio.
Art. 56 Interpello
Se le allegazioni di una parte non sono chiare, sono contraddittorie o imprecise oppure manifestamente incomplete, il giudice dà alla parte l’opportunità di rime- diarvi ponendole pertinenti domande.
Art. 57 Applicazione d’ufficio del diritto Il giudice applica d’ufficio il diritto.
Art. 58 Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e riserva della non vincolatività delle conclusioni delle parti
1 Il giudice non può aggiudicare a una parte né più di quanto essa abbia domandato, né altra cosa, né meno di quanto sia stato riconosciuto dalla controparte.
2 Sono fatte salve le disposizioni di legge secondo le quali il giudice non è vincolato dalle conclusioni delle parti.
Capitolo 2: Presupposti processuali
Art. 59 Principio
1 Il giudice entra nel merito di un’azione o istanza se sono dati i presupposti proces- suali.
2 Sono presupposti processuali segnatamente:
a. | l’interesse degno di protezione dell’attore o instante; |
b. | la competenza per materia e per territorio del giudice; |
c. | la capacità di essere parte e la capacità processuale; |
d. | l’assenza di litispendenza altrove; |
e. | l’assenza di regiudicata; |
f. | la prestazione degli anticipi e della cauzione per le spese giudiziarie. |
Art. 60 Esame dei presupposti processuali
Il giudice esamina d’ufficio se sono dati i presupposti processuali.
Art. 61 Patto d’arbitrato
Se le parti hanno pattuito di sottoporre ad arbitrato una controversia comprometti- bile, il giudice statale adito declina la propria competenza, eccetto che:
a. il convenuto si sia incondizionatamente costituito in giudizio;
b. il giudice statale accerti la manifesta nullità o inadempibilità del patto d’arbitrato; oppure
c. il tribunale arbitrale non possa essere costituito per motivi manifestamente imputabili al convenuto nel procedimento arbitrale.
Titolo quarto: Pendenza della causa ed effetti della desistenza
Art. 62 Inizio della pendenza della causa
1 Il deposito dell’istanza di conciliazione, della petizione, dell’istanza introduttiva del giudizio o della richiesta comune di divorzio determina la pendenza della causa.
2 Alle parti è data conferma del ricevimento dell’atto.
Art. 63 Pendenza della causa in caso di incompetenza e di errato tipo di procedura
1 Se l’atto ritirato o respinto per incompetenza del giudice o dell’autorità di concilia- zione aditi è riproposto entro un mese davanti al giudice o all’autorità competenti, la causa si considera pendente dal giorno in cui l’atto fu proposto la prima volta.
2 Lo stesso vale se l’azione fu promossa in errato tipo di procedura.
3 Sono fatti salvi gli speciali termini legali d’azione previsti dalla LEF20.
Art. 64 Effetti della pendenza della causa
1 La pendenza della causa produce segnatamente i seguenti effetti:
a. impedisce tra le parti la creazione altrove di una litispendenza sull’oggetto litigioso;
b. mantiene inalterata la competenza per territorio.
2 Per l’osservanza dei termini legali di diritto privato fondati sulla data del deposito della petizione, dell’inoltro della causa o di un altro atto introduttivo del giudizio fa stato la pendenza della causa ai sensi del presente Xxxxxx.
Art. 65 Effetti della desistenza
La parte che desiste davanti al giudice competente non può avviare contro la contro- parte un nuovo processo inerente allo stesso oggetto litigioso se il giudice adito ha già notificato la petizione al convenuto e questi non acconsente al ritiro dell’azione.
20 RS 281.1
Titolo quinto: Parti e terzi partecipanti al processo Capitolo 1: Capacità di essere parte e capacità processuale
Art. 66 Capacità di essere parte
Ha capacità di essere parte chi gode dei diritti civili o è legittimato ad essere parte in virtù del diritto federale.
Art. 67 Capacità processuale
1 Ha capacità processuale chi ha l’esercizio dei diritti civili.
2 Chi non ha l’esercizio dei diritti civili agisce per mezzo del suo rappresentante legale.
3 Se capace di discernimento, chi non ha l’esercizio dei diritti civili può:
a. esercitare autonomamente i diritti inerenti alla sua personalità;
b. in caso di pericolo nel ritardo, svolgere provvisoriamente lui stesso gli atti necessari.
Capitolo 2: Rappresentanza delle parti
Art. 68 Rappresentanza contrattuale
1 Ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel processo.
2 Sono autorizzati a esercitare la rappresentanza professionale in giudizio:
a. in tutti i procedimenti, gli avvocati legittimati ad esercitare la rappresentanza dinanzi a un tribunale svizzero giusta la legge del 23 giugno 200021 sugli avvocati;
b. dinanzi all’autorità di conciliazione, nelle controversie patrimoniali in pro- cedura semplificata, nonché nelle pratiche evase in procedura sommaria, i commissari e agenti giuridici patentati, se il diritto cantonale lo prevede;
c. nelle pratiche evase in procedura sommaria secondo l’articolo 251 del pre- sente Xxxxxx, i rappresentanti professionali a tenore dell’articolo 27 LEF22;
x. xxxxxxx al giudice della locazione e al giudice del lavoro, i rappresentanti professionalmente qualificati, se il diritto cantonale lo prevede.
3 Il rappresentante deve legittimarsi mediante procura.
4 Il giudice può ordinare la comparizione personale delle parti rappresentate.
21 RS 935.61
22 RS 281.1
Art. 69 Parte incapace di condurre la propria causa
1 Se una parte non è manifestamente in grado di condurre la propria causa, il giudice può ingiungerle di far capo a un rappresentante. Se la parte non ottempera a tale ingiunzione entro il termine impartito, il giudice le designa un rappresentante d’ufficio.
2 Il giudice avvisa l’autorità tutoria se reputa che si debbano adottare misure tutelari.
Capitolo 3: Litisconsorzio
Art. 70 Litisconsorzio necessario
1 Più persone devono agire o essere convenute congiuntamente se sono parte di un rapporto giuridico sul quale può essere deciso solo con unico effetto per tutte.
2 Gli atti processuali tempestivi di un litisconsorte vincolano anche i litisconsorti rimasti silenti; sono eccettuate le impugnazioni.
Art. 71 Litisconsorzio facoltativo
1 Più persone possono agire o essere convenute congiuntamente se si tratta di sta- tuire su diritti o obblighi che si fondano su fatti o titoli giuridici simili.
2 Il litisconsorzio facoltativo è escluso se alle singole azioni non è applicabile lo stesso tipo di procedura.
3 Ciascun litisconsorte può condurre la propria causa indipendentemente dagli altri.
Art. 72 Rappresentante comune
I litisconsorti possono designare un rappresentante comune, altrimenti le notifica- zioni sono fatte a ciascuno di loro.
Capitolo 4: Intervento
Sezione 1: Intervento principale
Art. 73
1 Chi afferma di avere sull’oggetto litigioso un diritto totalmente o parzialmente preclusivo rispetto a quelli di entrambe le parti può proporre azione contro di esse davanti al giudice presso cui è pendente il processo in prima istanza.
2 Il giudice può sospendere il processo fintanto che l’azione dell’interveniente prin- cipale non sia passata in giudicato oppure riunire i due procedimenti.
Sezione 2: Intervento adesivo
Art. 74 Principio
Chi rende verosimile un interesse giuridico a che una controversia pendente venga decisa a favore dell’una o dell’altra parte può in ogni tempo intervenire nel processo a titolo adesivo e a tal fine farne istanza al giudice.
Art. 75 Istanza
1 L’istanza di intervento deve indicare le ragioni dell’intervento e la parte a sostegno della quale si interviene.
2 Il giudice decide sull’istanza dopo aver sentito le parti. La sua decisione è impu- gnabile mediante reclamo.
Art. 76 Diritti dell’interveniente
1 L’interveniente può, a sostegno della parte principale, intraprendere tutti gli atti processuali ammissibili secondo la fase della procedura; può segnatamente far valere qualsivoglia mezzo d’azione e di difesa, nonché proporre mezzi d’impugnazione.
2 Gli atti processuali dell’interveniente che contrastino con quelli della parte princi- pale sono processualmente ininfluenti.
Art. 77 Effetti dell’intervento
L’esito sfavorevole del processo per la parte principale ha effetto anche nei confronti dell’interveniente, eccetto che:
a. in conseguenza dello stato di avanzamento del processo al momento dell’intervento o di atti od omissioni della parte principale, egli sia stato impedito di proporre mezzi d’azione o di difesa; oppure
b. la parte principale abbia omesso, scientemente o per negligenza grave, di proporre mezzi di azione o di difesa di cui egli non era a conoscenza.
Capitolo 5: Chiamata in causa
Sezione 1: Semplice denuncia della lite
Art. 78 Principi
1 Ogni parte che intenda rivalersi su un terzo o ne tema la rivalsa in caso di soccom- benza nel processo può denunciargli la lite ingiungendogli di assisterla nel processo.
2 Il terzo può a sua volta denunciare la lite ad altri.
Art. 79 Posizione del terzo denunciato
1 Il denunciato può:
a. | intervenire senz’altro a favore della parte che gli ha denunciato la lite; |
oppure | |
b. | col consenso della parte che gli ha denunciato la lite, condurre la causa in |
sua vece. |
2 Se il denunciato rifiuta di intervenire o resta silente, il processo continua nondi- meno il suo corso.
Art. 80 Effetti della denuncia della lite Si applica per analogia l’articolo 77.
Sezione 2: Azione di chiamata in causa
Art. 81 Principi
1 La parte che denuncia la lite può far valere davanti al giudice adito con l’azione principale le pretese che in caso di xxxxxxxxxxx ritiene di avere contro il terzo chiamato in causa.
2 Il terzo non può a sua volta chiamare altri in causa.
3 L’azione di chiamata in causa è improponibile in procedura semplificata o somma- ria.
Art. 82 Procedura
1 La parte che intende proporre azione di chiamata in causa deve farne istanza nell’ambito della risposta alla petizione o nell’ambito della replica nel processo principale. Le conclusioni ch’essa si propone di opporre al terzo denunciato devono essere indicate e succintamente motivate.
2 Il giudice dà alla controparte e al terzo denunciato l’opportunità di presentare le proprie osservazioni.
3 Se l’azione di chiamata in causa è ammessa, il giudice determina il momento e l’estensione del pertinente scambio di scritti; è fatto salvo l’articolo 125.
4 La decisione circa l’ammissibilità dell’azione è impugnabile mediante reclamo.
Capitolo 6: Sostituzione di parte
Art. 83
1 Se l’oggetto litigioso è alienato durante il processo, l’acquirente può subentrare nel processo al posto dell’alienante.
2 La parte subentrante risponde per tutte le spese giudiziarie. La parte che si ritira risponde tuttavia solidalmente per le spese giudiziarie già maturate.
3 In casi motivati, su richiesta della controparte la parte subentrante deve prestare una garanzia per l’esecuzione della decisione.
4 Se non vi è alienazione dell’oggetto litigioso, la sostituzione di parte può avvenire solo con il consenso della controparte; sono fatte salve le disposizioni speciali di legge in materia di successione legale.
Titolo sesto: Azioni
Art. 84 Azione di condanna a una prestazione
1 Con l’azione di condanna a una prestazione l’attore chiede che il convenuto sia condannato a fare, omettere o tollerare qualcosa.
2 Se la prestazione consiste nel pagamento di una somma di denaro, la pretesa va quantificata.
Art. 85 Azione creditoria senza quantificazione del valore litigioso
1 Se non è possibile o non si può ragionevolmente esigere che l’entità della pretesa sia precisata già all’inizio del processo, l’attore può promuovere un’azione creditoria senza quantificare il valore litigioso. Deve tuttavia indicare un valore minimo quale valore litigioso provvisorio.
2 L’attore deve precisare l’entità della pretesa appena sia in grado di farlo dopo l’assunzione delle prove o dopo che il convenuto ha fornito informazioni in merito. Il giudice adito rimane competente anche se il valore litigioso eccede la sua compe- tenza per materia.
Art. 86 Azione parziale
Se una pretesa è divisibile, può essere proposta azione anche soltanto per una parte della medesima.
Art. 87 Azione costitutiva
Con l’azione costitutiva l’attore chiede che venga pronunciata la costituzione, la modifica o la soppressione di un diritto o di un rapporto giuridico determinato.
Art. 88 Azione d’accertamento
Con l’azione d’accertamento l’attore chiede che sia accertata giudizialmente l’esistenza o l’inesistenza di un diritto o di un rapporto giuridico determinato.
Art. 89 Azione collettiva
1 Le associazioni ed altre organizzazioni d’importanza nazionale o regionale autoriz- zate dagli statuti a difendere gli interessi di determinati gruppi di persone possono proporre azione in proprio nome per lesione della personalità degli appartenenti a tali gruppi.
2 Con tale azione collettiva si può chiedere al giudice di:
a. | proibire una lesione imminente; |
b. | far cessare una lesione attuale; |
c. | accertare l’illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti. |
3 Sono fatte salve le disposizioni speciali di legge concernenti le azioni collettive.
Art. 90 Cumulo di azioni
L’attore può riunire in un’unica azione più pretese contro una medesima parte se:
a. per ciascuna di esse è competente per materia il giudice adito; e
b. risulta applicabile la stessa procedura.
Titolo settimo: Valore litigioso
Art. 91 Principio
1 Il valore litigioso è determinato dalla domanda. Gli interessi e le spese del proce- dimento in corso o di un’eventuale pubblicazione della decisione, nonché eventuali conclusioni subordinate non sono computati.
2 Se la domanda non verte su una determinata somma di denaro e le parti non si accordano in merito oppure le loro indicazioni in proposito sono manifestamente errate, il valore litigioso è determinato dal giudice.
Art. 92 Rendite e prestazioni periodiche
1 Le rendite e prestazioni periodiche hanno il valore del capitale che rappresentano.
2 Se la loro durata è incerta o illimitata, è considerato valore capitalizzato l’importo annuo della rendita o della prestazione moltiplicato per venti o, se si tratta di rendite vitalizie, il valore attuale del capitale corrispondente alla rendita.
Art. 93 Litisconsorzio facoltativo e cumulo di azioni
1 In caso di litisconsorzio facoltativo e di cumulo di azioni le pretese dedotte in giudizio vengono sommate, eccetto che si escludano vicendevolmente.
2 In caso di litisconsorzio facoltativo permane applicabile la stessa procedura anche qualora i valori litigiosi vengano sommati.
Art. 94 Domanda riconvenzionale
1 Se all’azione è contrapposta una domanda riconvenzionale, il valore litigioso è determinato dalla più elevata delle due pretese.
2 Per la determinazione delle spese giudiziarie, i valori litigiosi vengono sommati, eccetto che azione e domanda riconvenzionale si escludano vicendevolmente.
Titolo ottavo: Spese giudiziarie e gratuito patrocinio Capitolo 1: Spese giudiziarie
Art. 95 Definizioni
1 Sono spese giudiziarie:
a. le spese processuali;
b. le spese ripetibili.
2 Sono spese processuali:
a. gli esborsi forfettari per la procedura di conciliazione;
b. gli esborsi forfettari per la decisione (tassa di giustizia);
c. le spese dell’assunzione delle prove;
d. le spese di traduzione e interpretariato;
e. le spese per la rappresentanza del figlio (art. 299 e 300).
3 Sono spese ripetibili:
a. le spese necessarie;
b. le spese per la rappresentanza professionale in giudizio;
c. in casi motivati, un’adeguata indennità d’inconvenienza qualora una parte non sia rappresentata professionalmente in giudizio.
Art. 96 Tariffe
I Cantoni stabiliscono le tariffe per le spese giudiziarie.
Art. 97 Informazione circa le spese giudiziarie
Il giudice informa la parte non patrocinata da un avvocato sull’importo presumibile delle spese giudiziarie, nonché sul gratuito patrocinio.
Art. 98 Anticipazione delle spese
Il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili.
Art. 99 Cauzione per le spese ripetibili
1 Su richiesta del convenuto, l’attore deve prestare cauzione per le spese ripetibili se:
a. non ha domicilio o sede in Svizzera;
b. risulta insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato il fal- limento o è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono atte- stati di carenza beni;
c. è ancora debitore delle spese giudiziarie relative a una precedente procedura; oppure
d. per altri motivi il pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso.
2 In caso di litisconsorzio necessario occorre prestare cauzione solo se tutti i litiscon- sorti si trovano in una delle situazioni di cui al capoverso 1.
3 Non vi è obbligo di prestare cauzione:
a. nella procedura semplificata, tranne nelle controversie patrimoniali secondo l’articolo 243 capoverso 1;
b. nella procedura di divorzio;
c. nella procedura sommaria, eccettuata la tutela giurisdizionale nei casi mani- festi (art. 257).
Art. 100 Genere e entità della cauzione
1 La cauzione può essere prestata in contanti o tramite una garanzia di una banca con stabile organizzazione in Svizzera o di una compagnia d’assicurazioni autorizzata ad esercitare in Svizzera.
2 La cauzione può in seguito essere aumentata, ridotta o soppressa dal giudice.
Art. 101 Prestazione dell’anticipo e della cauzione
1 Il giudice impartisce un termine per la prestazione dell’anticipo e della cauzione.
2 Possono essere ordinati provvedimenti cautelari già prima della prestazione della cauzione.
3 Se l’anticipo o la cauzione non sono prestati nemmeno entro un termine suppleto- rio, il giudice non entra nel merito dell’azione o dell’istanza.
Art. 102 Anticipo per l’assunzione delle prove
1 Ogni parte deve anticipare le spese processuali per le assunzioni di prove da lei richieste.
2 Ciascuna parte deve anticipare la metà delle spese per l’assunzione di prove xxxxxx- ste da entrambe.
3 L’anticipo non prestato da una parte può essere versato dall’altra; nel caso contra- rio, l’assunzione delle prove decade. Sono fatte salve le controversie in cui il giudice esamina d’ufficio i fatti.
Art. 103 Impugnazione
Le decisioni in materia di anticipazione delle spese e di prestazione della cauzione sono impugnabili mediante reclamo.
Capitolo 2: Ripartizione e liquidazione delle spese giudiziarie
Art. 104 Decisione sulle spese giudiziarie
1 Il giudice statuisce sulle spese giudiziarie di regola nella decisione finale.
2 In caso di decisione incidentale (art. 237) possono essere ripartite le spese giudizia- rie insorte fino a tal momento.
3 In caso di provvedimenti cautelari la decisione sulle relative spese giudiziarie può essere rinviata al giudizio sul merito.
4 In caso di giudizio di xxxxxx l’autorità giudiziaria superiore può decidere di lasciare alla giurisdizione inferiore la ripartizione delle spese giudiziarie della procedura di ricorso.
Art. 105 Determinazione e ripartizione delle spese giudiziarie
1 Le spese processuali sono fissate e ripartite d’ufficio.
2 Il giudice assegna le ripetibili secondo le tariffe (art. 96). Le parti possono presen- tare una nota delle loro spese.
Art. 106 Principi di ripartizione
1 Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l’attore; in caso di acquiescenza all’azione, il convenuto.
2 In caso di soccombenza parziale reciproca, le spese giudiziarie sono ripartite secondo l’esito della procedura.
3 Se al processo partecipano più persone come parti principali o parti accessorie, il giudice ne determina la rispettiva quota di spese giudiziarie. Può anche decidere che tutte rispondano solidalmente.
Art. 107 Ripartizione secondo equità
1 Il giudice può prescindere dai principi di ripartizione e ripartire le spese giudiziarie secondo equità se:
a. l’azione è stata sostanzialmente accolta, ma non nell’entità delle conclusioni, e l’ammontare della pretesa dipendeva dall’apprezzamento del giudice o era difficilmente quantificabile;
b. una parte aveva in buona fede motivo di agire in giudizio;
c. si tratta di una causa del diritto di famiglia;
d. si tratta di una causa in materia di unione domestica registrata;
e. la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva di oggetto e la legge non pre- vede altrimenti;
f. altre circostanze speciali fanno apparire iniqua una ripartizione secondo l’esito della procedura.
2 Per motivi d’equità, le spese processuali non causate né da una parte né da terzi possono essere poste a carico del Cantone.
Art. 108 Spese giudiziarie inutili
Le spese giudiziarie inutili sono a carico di chi le ha causate.
Art. 109 Ripartizione in caso di transazione giudiziaria
1 In caso di transazione giudiziaria, ogni parte si assume le spese giudiziarie secondo quanto pattuito nella transazione medesima.
2 Le spese sono ripartite secondo gli articoli 106–108 se:
a. la transazione è silente in merito;
b. la ripartizione pattuita grava unilateralmente una parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio.
Art. 110 Impugnazione
La decisione in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo.
Art. 111 Liquidazione delle spese giudiziarie
1 Le spese processuali sono compensate con gli anticipi prestati dalle parti. L’eventuale scoperto è a carico di chi è condannato a pagare le spese.
2 La parte condannata a pagare le spese deve rimborsare all’altra gli anticipi prestati e pagarle le ripetibili assegnate dal giudice.
3 Sono fatte salve le disposizioni sul gratuito patrocinio.
Art. 112 Dilazione, condono, prescrizione e interessi delle spese processuali
1 Per il pagamento delle spese processuali il giudice può concedere una dilazione o, in caso di indigenza permanente, il condono.
2 I crediti relativi alle spese processuali si prescrivono in dieci anni dalla chiusura del procedimento.
3 L’interesse di mora è del 5 per cento.
Capitolo 3: Normative speciali in materia di spese
Art. 113 Procedura di conciliazione
1 Nella procedura di conciliazione non sono assegnate ripetibili. È fatta salva l’indennità di gratuito patrocinio a carico del Cantone.
2 Nella procedura di conciliazione non sono addossate spese processuali per le controversie:
a. secondo la legge federale del 24 marzo 199523 sulla parità dei sessi;
b. secondo la legge del 13 dicembre 200224 sui disabili;
c. in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo;
d. derivanti da un rapporto di lavoro come pure secondo la legge del 6 ottobre 198925 sul collocamento, fino a un valore litigioso di 30 000 franchi;
e. secondo la legge del 17 dicembre 199326 sulla partecipazione;
f. derivanti da assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 199427 sull’assicurazione malattie.
Art. 114 Procedura decisionale
Nella procedura decisionale non sono addossate spese processuali per le contro- versie:
a. secondo la legge federale del 24 marzo 199528 sulla parità dei sessi;
b. secondo la legge del 13 dicembre 200229 sui disabili;
c. derivanti da un rapporto di lavoro come pure secondo la legge del 6 ottobre 198930 sul collocamento, fino a un valore litigioso di 30 000 franchi;
d. secondo la legge del 17 dicembre 199331 sulla partecipazione;
e. derivanti da assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 199432 sull’assicurazione malattie.
23 RS 151.1
24 RS 151.3
25 RS 823.11
26 RS 822.14
27 RS 832.10
28 RS 151.1
29 RS 151.3
30 RS 823.11
31 RS 822.14
32 RS 832.10
Art. 115 Condanna alle spese
In caso di malafede o temerarietà processuali, le spese processuali possono essere addossate a una parte anche nelle procedure gratuite.
Art. 116 Esenzione dalle spese secondo il diritto cantonale
1 I Cantoni possono prevedere altre esenzioni dalle spese giudiziarie.
2 Le esenzioni che il diritto cantonale prevede a favore del Cantone medesimo, dei Comuni e di altri enti di diritto cantonale valgono anche per la Confederazione.
Capitolo 4: Gratuito patrocinio
Art. 117 Diritto
Ha diritto al gratuito patrocinio chiunque:
a. sia sprovvisto dei mezzi necessari; e
b. la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo.
Art. 118 Estensione
1 Il gratuito patrocinio comprende:
a. l’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;
b. l’esenzione dalle spese processuali;
c. la designazione di un patrocinatore d’ufficio, se necessario per tutelare i diritti dell’interessato, segnatamente se la controparte è patrocinata da un avvocato; il patrocinatore può essere designato già per la preparazione del processo.
2 Il gratuito patrocinio può essere concesso integralmente o in parte.
3 Il gratuito patrocinio non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte.
Art. 119 Istanza e procedura
1 L’istanza di gratuito patrocinio può essere proposta prima o durante la pendenza della causa.
2 L’instante deve esporre la sua situazione reddituale e patrimoniale e pronunciarsi sul merito e sui mezzi di prova che intende proporre. Può indicare nell’istanza il nome del patrocinatore desiderato.
3 Il giudice decide sull’istanza in procedura sommaria. La controparte può essere sentita. La controparte deve essere comunque sentita se il gratuito patrocinio com- porta la dispensa dal prestare cauzione per le ripetibili.
4 In casi eccezionali il gratuito patrocinio può essere concesso con effetto retroattivo.
5 In sede di ricorso l’istanza di gratuito patrocinio può essere riproposta.
6 Tranne in caso di malafede o temerarietà, nella procedura di gratuito patrocinio non vengono prelevate spese processuali.
Art. 120 Revoca del gratuito patrocinio
Il giudice revoca il gratuito patrocinio se le condizioni per la sua concessione non sono più o non sono mai state adempiute.
Art. 121 Impugnazione
Le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo.
Art. 122 Liquidazione delle spese giudiziarie
1 Se la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio risulta soccombente, le spese giudiziarie sono liquidate come segue:
a. il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal Cantone;
b. le spese processuali sono a carico del Cantone;
c. alla controparte sono restituiti gli anticipi da essa versati;
d. la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio deve pagare le ripetibili alla controparte.
2 Se la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio risulta vincente e le ripetibili non possono o non potranno presumibilmente essere riscosse presso la controparte, il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal Cantone. A pagamento avvenuto, la pretesa passa al Cantone.
Art. 123 Rifusione
1 La parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio è obbligata alla rifusione appena sia in grado di farlo.
2 La pretesa del Cantone si prescrive in dieci anni dalla chiusura del procedimento.
Titolo nono: Direzione del processo, atti processuali e termini Capitolo 1: Direzione del processo
Art. 124 Principi
1 Il giudice dirige il processo. Prende le necessarie disposizioni ordinatorie onde preparare e attuare speditamente il procedimento.
2 La direzione del processo può essere affidata a un solo membro del tribunale.
3 Il giudice può tentare in ogni momento di conciliare le parti.
Art. 125 Semplificazione del processo
Per semplificare il processo il giudice può segnatamente:
a. | limitare il procedimento a singole questioni o conclusioni; |
b. | ordinare la disgiunzione della causa nelle sue eventuali singole azioni; |
c. | ordinare la congiunzione di più cause; |
d. | rinviare la domanda riconvenzionale a un procedimento separato. |
Art. 126 Sospensione del procedimento
1 Il giudice può sospendere il procedimento se motivi d’opportunità lo richiedono. Il procedimento può essere in particolare sospeso quando la decisione dipende dall’esito di un altro procedimento.
2 La decisione di sospensione è impugnabile mediante reclamo.
Art. 127 Rimessione in caso di connessione di cause
1 Se davanti a giudici diversi sono pendenti più azioni materialmente connesse, il giudice successivamente adito può disporre la rimessione della causa pendente presso di lui a quello preventivamente adito, se questi vi acconsente.
2 La decisione di rimessione è impugnabile mediante reclamo.
Art. 128 Disciplina nel processo e malafede o temerarietà processuali
1 Chiunque, durante il procedimento dinanzi al giudice, offende le convenienze o turba l’andamento della causa è punito con l’ammonimento o con la multa discipli- nare fino a 1000 franchi. Il giudice può inoltre ordinarne l’allontanamento.
2 Per l’esecuzione di quanto da lui disposto, il giudice può far capo alla polizia.
3 In caso di malafede o temerarietà processuali, la parte e il suo patrocinatore possono essere puniti con la multa disciplinare fino a 2000 franchi e, in caso di recidiva, fino a 5000 franchi.
4 La multa disciplinare è impugnabile mediante reclamo.
Capitolo 2: Forma degli atti processuali Sezione 1: Lingua del procedimento
Art. 129
Il procedimento si svolge nella lingua ufficiale del Cantone. In presenza di più lingue ufficiali i Cantoni emanano le necessarie disposizioni.
Sezione 2: Atti scritti delle parti
Art. 130 Forma
1 Gli atti di causa devono essere trasmessi al giudice in forma cartacea o elettronica. Devono essere firmati.
2 In caso di trasmissione per via elettronica, il documento contenente l’atto scritto e i suoi allegati deve essere munito di una firma elettronica riconosciuta del mittente. Il Consiglio federale determina in quale formato il documento va trasmesso.
3 Il giudice può ordinare che l’atto e gli allegati trasmessi elettronicamente siano in seguito prodotti in forma cartacea.
Art. 131 Numero delle copie
Gli atti e allegati allestiti in forma cartacea devono essere presentati in un numero di copie sufficiente per poter essere consegnati al giudice e a ciascuna delle contro- parti; altrimenti il giudice può assegnare un termine suppletorio per provvedere in tal senso o far approntare le necessarie copie a spese della parte.
Art. 132 Atti viziati da carenze formali o da condotta processuale querulomane o altrimenti abusiva
1 Carenze formali quali la mancata sottoscrizione dell’atto o la mancanza della procura vanno sanate entro il termine fissato dal giudice. Altrimenti, l’atto si consi- dera non presentato.
2 Lo stesso vale per gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili o prolissi.
3 Gli atti scritti dovuti a condotta processuale querulomane o altrimenti abusiva sono rinviati al mittente senz’altra formalità.
Sezione 3: Citazione
Art. 133 Contenuto La citazione contiene:
a. | il nome e l’indirizzo della persona citata; |
b. | l’oggetto della causa e le parti; |
c. | la qualità nella quale la persona è citata; |
d. | il luogo, la data e l’ora della prevista comparizione; |
e. | l’atto processuale per il quale la persona è citata; |
f. | le conseguenze in caso di mancata comparizione; |
g. | la data della citazione medesima e la firma dell’autorità citante. |
Art. 134 Termine
Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione deve essere spedita almeno dieci giorni prima della data della prevista comparizione.
Art. 135 Rinvio della comparizione
Il giudice può rinviare la comparizione per sufficienti motivi:
a. d’ufficio; oppure
b. su richiesta tempestiva.
Sezione 4: Notificazioni giudiziarie
Art. 136 Documenti soggetti a notificazione
Il tribunale notifica alle persone interessate segnatamente:
a. | le citazioni; |
b. | le proprie ordinanze e decisioni; |
c. | gli atti scritti della controparte. |
Art. 137 In caso di rappresentanza
Se una parte è rappresentata, le notificazioni sono fatte al rappresentante.
Art. 138 Forma
1 La notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.
2 La notificazione è considerata avvenuta quando l’invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa economia domestica aventi almeno 16 anni. Sono fatti salvi i casi in cui il giudice dispone che un documento sia notificato personalmente al destinatario.
3 La notificazione è pure considerata avvenuta:
a. in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal ten- tativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione;
b. in caso di notificazione in mani proprie, quando il destinatario rifiuta la con- segna e il latore ne attesta il rifiuto, il giorno del rifiuto.
4 Se non si tratta di citazioni, ordinanze o decisioni, la notificazione può avvenire anche per invio postale ordinario.
Art. 139 Notificazione per via elettronica
1 Con il consenso del diretto interessato, ogni notificazione può essere fatta per via elettronica.
2 Il Consiglio federale emana le disposizioni di dettaglio.
Art. 140 Recapito
Il giudice può invitare le parti con domicilio o sede all’estero a designare un recapito in Svizzera.
Art. 141 Notificazione per via edittale
1 La notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale o nel Foglio ufficiale svizzero di commercio se:
a. il luogo di dimora del destinatario è sconosciuto e non può essere indivi- duato nemmeno con debite, ragionevoli ricerche;
b. una notificazione è impossibile o dovesse comportare difficoltà straordina- rie;
c. una parte con domicilio o sede all’estero non ha designato un recapito in Svizzera nonostante l’invito rivoltole dal giudice.
2 La notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione.
Capitolo 3: Termini, inosservanza e restituzione Sezione 1: Termini
Art. 142 Decorrenza e computo
1 I termini la cui decorrenza dipende da una comunicazione o dal verificarsi di un evento decorrono a partire dal giorno successivo.
2 Il termine fissato in mesi scade, nell’ultimo mese, il giorno corrispondente per numero a quello della decorrenza. Mancando tale giorno nell’ultimo mese, il termine scade l’ultimo giorno di detto mese.
3 Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno che nel luogo del tribunale è riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente.
Art. 143 Osservanza
1 Gli atti scritti devono essere consegnati al tribunale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera il più tardi l’ultimo giorno del termine.
2 In caso di trasmissione per via elettronica, il termine è osservato se il sistema informatico corrispondente al recapito elettronico del tribunale conferma la ricezione il più tardi l’ultimo giorno del termine.
3 Il termine per un pagamento al tribunale è osservato se l’importo dovuto è versato alla posta svizzera, oppure addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del tribunale, il più tardi l’ultimo giorno del termine.
Art. 144 Proroga
1 I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati.
2 I termini stabiliti dal giudice possono essere prorogati per sufficienti motivi se ne è fatta domanda prima della scadenza.
Art. 145 Sospensione dei termini
1 I termini stabiliti dalla legge o dal giudice sono sospesi:
a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c. dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
2 Questa sospensione dei termini non vale per:
a. la procedura di conciliazione;
b. la procedura sommaria.
3 Le parti sono rese attente alle eccezioni di cui al capoverso 2.
4 Sono fatte salve le disposizioni della LEF33 sulle ferie e sospensioni.
Art. 146 Effetti della sospensione dei termini
1 In caso di notificazione durante la sospensione dei termini, il termine decorre dal primo giorno successivo a quello della fine della sospensione.
2 Durante la sospensione dei termini non si tengono udienze, eccetto che le parti vi acconsentano.
Sezione 2: Inosservanza e restituzione
Art. 147 Inosservanza e sue conseguenze
1 Vi è inosservanza di un termine quando una parte non compie tempestivamente un atto processuale oppure, benché citata, non compare.
33 RS 281.1
2 Salvo che la legge disponga altrimenti, la procedura continua il suo corso senza l’atto processuale così omesso.
3 Il giudice rende attente le parti alle conseguenze dell’inosservanza di un termine.
Art. 148 Restituzione
1 Ad istanza della parte che non ha osservato un termine, il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende verosimile di non aver colpa dell’inosservanza o di averne solo in lieve misura.
2 La domanda deve essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza.
3 Se vi è è già stata pronuncia del giudice, la restituzione del termine non può più essere domandata trascorsi sei mesi dal passaggio in giudicato.
Art. 149 Procedura di restituzione
Il giudice dà alla controparte l’opportunità di presentare le proprie osservazioni e decide definitivamente.
Titolo decimo: Prova
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 150 Oggetto della prova
1 Oggetto della prova sono i fatti controversi, se giuridicamente rilevanti.
2 Possono pure essere oggetto della prova l’uso e gli usi locali e, in caso di contro- versie patrimoniali, il diritto straniero.
Art. 151 Fatti notori
I fatti di pubblica notorietà o comunque noti al giudice, come pure le nozioni di fatto della comune esperienza non devono essere provati.
Art. 152 Diritto alla prova
1 Ogni parte può pretendere che il giudice assuma tutti i pertinenti mezzi di prova offerti tempestivamente e nelle forme prescritte.
2 Il giudice prende in considerazione mezzi di prova ottenuti illecitamente soltanto se l’interesse all’accertamento della verità prevale.
Art. 153 Prove raccolte d’ufficio
1 Il giudice provvede d’ufficio alla raccolta di prove nelle cause in cui i fatti devono essere accertati d’ufficio.
2 Il giudice può, d’ufficio, raccogliere prove qualora sussistano notevoli dubbi circa un fatto non controverso.
Art. 154 Ordinanze sulle prove
Prima dell’assunzione delle prove sono emanate le necessarie ordinanze sulle prove. Nelle stesse sono segnatamente indicati i mezzi di prova ammessi ed è stabilito a quale parte incombe la prova o la controprova riguardo a dati fatti. Le ordinanze sulle prove possono essere modificate o completate in ogni tempo.
Art. 155 Assunzione delle prove
1 L’assunzione delle prove può essere delegata a uno o più membri del tribunale.
2 L’assunzione delle prove avviene tuttavia a cura dell’intero tribunale se una parte lo richiede per gravi motivi.
3 Le parti hanno il diritto di partecipare all’assunzione delle prove.
Art. 156 Tutela di interessi degni di protezione
Se l’assunzione delle prove rischia di pregiudicare interessi degni di protezione di una parte o di terzi, come in particolare segreti d’affari, il giudice prende i provve- dimenti necessari a loro tutela.
Art. 157 Libero apprezzamento delle prove
Il giudice fonda il proprio convincimento apprezzando liberamente le prove.
Art. 158 Assunzione di prove a titolo cautelare
1 Il giudice procede all’assunzione di prove a titolo cautelare qualora:
a. la legge autorizzi una parte a richiederla; oppure
b. la parte instante renda verosimile che i mezzi di prova siano esposti a peri- colo o che sussista un interesse degno di protezione.
2 Si applicano le disposizioni in materia di provvedimenti cautelari.
Art. 159 Organi di persone giuridiche
Se una persona giuridica è parte, nella procedura probatoria i suoi organi sono trattati come una parte.
Capitolo 2: Obbligo di cooperazione e diritto di rifiutarsi di cooperare Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 160 Obbligo di cooperazione
1 Le parti e i terzi sono tenuti a cooperare all’assunzione delle prove. Devono in particolare:
a. in qualità di parte o testimone, dire la verità;
b. produrre documenti; è eccettuata la corrispondenza degli avvocati, per quan- to relativa alla rappresentanza professionale di una parte o di terzi;
c. tollerare l’ispezione oculare della loro persona o dei loro beni da parte di un consulente tecnico.
2 Il giudice decide secondo il proprio apprezzamento in merito all’obbligo di coope- razione dei minori. Prende in considerazione il bene del minore.
3 I terzi tenuti a cooperare hanno diritto a un adeguato indennizzo.
Art. 161 Informazione
1 Il giudice informa le parti e i terzi sull’obbligo di cooperazione, sul diritto di rifiu- tarsi di cooperare e sulle conseguenze in caso di mancata cooperazione.
2 Le prove assunte senza che le parti o i terzi siano stati informati sul diritto di rifiutarsi di cooperare non possono essere prese in considerazione, eccetto che l’interessato vi acconsenta o che il rifiuto non sarebbe stato legittimo.
Art. 162 Legittimo rifiuto di cooperare
Dal legittimo rifiuto di cooperare di una parte o di un terzo il giudice non può evin- cere nulla quanto al fatto da provare.
Sezione 2: Rifiuto di cooperare delle parti
Art. 163 Diritto di rifiuto
1 Una parte può rifiutarsi di cooperare qualora:
a. esponesse al rischio di essere sottoposta a un procedimento penale o di dover rispondere civilmente una persona a lei vicina ai sensi dell’articolo 165;
b. si rendesse colpevole di violazione di un segreto secondo l’articolo 321 del Codice penale34 (CP); sono eccettuati i revisori; l’articolo 166 capoverso 1 lettera b, terza frase, si applica per analogia.
2 I depositari di altri segreti legalmente protetti possono rifiutarsi di cooperare qua- xxxx xxxxxxx verosimile che l’interesse al mantenimento del segreto prevale su quello all’accertamento della verità.
Art. 164 Rifiuto indebito
Se una parte si rifiuta indebitamente di cooperare, il giudice ne tiene conto nell’apprezzamento delle prove.
Sezione 3: Rifiuto di cooperare dei terzi
Art. 165 Diritto assoluto di rifiuto
1 Xxxxxxx rifiutarsi di prestare qualsivoglia cooperazione:
a. il coniuge o ex coniuge e il convivente di fatto di una parte;
b. chi ha figli in comune con una parte;
c. chi è in rapporto di parentela o affinità in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado incluso, con una parte;
d. i genitori affilianti, gli affiliati e i fratelli o sorelle affiliati di una parte;
e. il tutore, curatore o assistente di una parte.
2 L’unione domestica registrata è equiparata al matrimonio.
3 I fratellastri e sorellastre sono equiparati ai fratelli e sorelle.
Art. 166 Diritto relativo di rifiuto
1 Un terzo può rifiutarsi di cooperare:
a. all’accertamento di fatti che potessero esporre lui stesso oppure una persona a lui vicina ai sensi dell’articolo 165 al rischio di essere sottoposto a un pro- cedimento penale o di dover rispondere civilmente;
b. nella misura in cui si rendesse colpevole della violazione di un segreto secondo l’articolo 321 CP35; sono eccettuati i revisori; tranne gli avvocati e gli ecclesiastici, è tuttavia tenuto a cooperare il terzo che sottostà a un obbligo di denuncia o è stato liberato dal segreto, salvo che renda verosimile che l’interesse al mantenimento del segreto prevale su quello all’accerta- mento della verità;
c. all’accertamento di fatti confidatigli nella sua qualità ufficiale o di cui è venuto a conoscenza nell’esercizio della sua funzione, se è un funzionario ai sensi dell’articolo 110 capoverso 336 CP o membro di un’autorità; egli è però tenuto a deporre se sottostà a un obbligo di denuncia o è stato autoriz- zato a deporre dall’autorità a lui preposta;
35 RS 311.0
36 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
d. quando fosse chiamato a deporre in merito a fatti di cui è venuto a cono- scenza nell’ambito della sua attività di difensore civico o mediatore;
e. all’accertamento dell’identità dell’autore o all’accertamento del contenuto e delle fonti delle sue proprie informazioni, se è una persona che si occupa profes- sionalmente della pubblicazione di informazioni nella parte redazionale di un periodico oppure un suo ausiliare.
2 I detentori di altri segreti protetti dalla legge possono rifiutarsi di cooperare se rendono verosimile che l’interesse al mantenimento del segreto prevale su quello all’accertamento della verità.
3 Sono fatte salve le disposizioni speciali concernenti la comunicazione di dati previste dalla legislazione in materia di assicurazioni sociali.
Art. 167 Rifiuto indebito
1 Se il terzo si rifiuta indebitamente di cooperare, il giudice può:
a. infliggergli una multa disciplinare fino a 1000 franchi;
b. pronunciare la comminatoria penale secondo l’articolo 292 CP37;
c. ordinare l’esecuzione coattiva;
x. xxxxxxxxgli le spese giudiziarie causate dal rifiuto.
2 L’inosservanza di un termine o la mancata comparizione ha le stesse conseguenze del rifiuto indebito di cooperare.
3 Il terzo può impugnare la decisione del giudice mediante reclamo.
Capitolo 3: Mezzi di prova
Sezione 1: Mezzi di prova ammessi
Art. 168
1 Sono ammessi come mezzi di prova:
a. la testimonianza;
b. i documenti;
c. l’ispezione oculare;
d. la perizia;
e. le informazioni scritte;
f. l’interrogatorio e le deposizioni delle parti.
2 Sono fatte salve le disposizioni concernenti gli interessi dei figli nelle cause del diritto di famiglia.
Sezione 2: Testimonianza
Art. 169 Oggetto
Chi non è parte può testimoniare sui fatti che ha percepito in modo diretto.
Art. 170 Citazione
1 I testimoni sono citati dal giudice.
2 Il giudice può permettere alle parti di presentarsi con testimoni che non sono stati citati.
3 La testimonianza può essere assunta nel luogo di dimora del testimone. Le parti ne sono tempestivamente informate.
Art. 171 Forma dell’esame testimoniale
1 Prima dell’audizione il testimone è esortato a dire la verità; se ha già compiuto i 14 anni, è inoltre reso attento alle conseguenze penali della falsa testimonianza (art. 307 CP38).
2 Il giudice esamina ogni testimone singolarmente, senza la presenza degli altri; è fatta salva la procedura del confronto.
3 Il testimone si esprime liberamente; il giudice può autorizzarlo a far uso di note scritte.
4 Il giudice non consente al testimone di presenziare ad altre udienze fintanto che non lo ritenga pienamente escusso.
Art. 172 Contenuto dell’esame testimoniale Il giudice interroga il testimone:
a. sui suoi dati personali;
b. sulle sue relazioni personali con le parti, come pure su altre circostanze che potrebbero avere rilevanza per la credibilità della sua deposizione;
c. sui fatti di causa da lui constatati.
Art. 173 Domande completive
Le parti possono chiedere che siano poste al testimone domande completive o, con l’accordo del giudice, porgliele direttamente.
Art. 174 Confronto
Il testimone può essere messo a confronto con altri testimoni e con le parti.
Art. 175 Testimonianza peritale
A un testimone con conoscenze peritali il giudice può altresì porre domande atte ad apprezzare i fatti di causa.
Art. 176 Verbale
1 Le deposizioni sono verbalizzate nel loro contenuto essenziale e quindi firmate dal testimone. Se una parte lo chiede, sono messe a verbale anche le domande comple- tive proposte dalle parti, ma non ammesse dal giudice.
2 Le deposizioni possono inoltre essere registrate anche su supporto sonoro o video oppure mediante altri strumenti tecnici appropriati.
Sezione 3: Documenti
Art. 177 Definizione
Sono documenti gli atti come scritti, disegni, piani, fotografie, film, registrazioni sonore, archivi elettronici e simili, idonei a provare fatti giuridicamente rilevanti.
Art. 178 Autenticità
La parte che si prevale di un documento deve provarne l’autenticità, qualora la stessa sia contestata dalla controparte; la contestazione dev’essere sufficientemente motivata.
Art. 179 Forza probatoria dei registri e documenti pubblici
I registri pubblici e i documenti pubblici fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non sia dimostrata l’inesattezza del loro contenuto.
Art. 180 Produzione
1 Il documento può essere prodotto in copia. Se vi è motivo di dubitare dell’auten- ticità, il giudice o una parte può esigere la produzione dell’originale o di una copia certificata autentica.
2 In presenza di un documento voluminoso deve essere specificato quale sua parte è rilevante per la causa.
Sezione 4: Ispezione oculare
Art. 181 Modo di procedere
1 Il giudice può, ad istanza di parte o d’ufficio, ordinare un’ispezione oculare per avere una diretta percezione dei fatti oppure per meglio comprendere le circostanze della causa.
2 Il giudice può invitare testimoni o periti a presenziare all’ispezione.
3 L’ispezione si svolge in tribunale se l’oggetto da ispezionare può esservi portato senza inconvenienti.
Art. 182 Verbale
L’ispezione è verbalizzata. Se del caso il verbale è completato con piani, disegni, fotografie o altri supporti tecnici.
Sezione 5: Perizia
Art. 183 Principi
1 Il giudice può, ad istanza di parte o d’ufficio, chiedere una o più perizie. Sente dapprima le parti.
2 Ai periti si applicano i motivi di ricusazione previsti per chi opera in seno a un’autorità giudiziaria.
3 Qualora faccia capo a conoscenze specialistiche interne al tribunale, il giudice deve preventivamente informarne le parti e dar loro la possibilità di esprimersi.
Art. 184 Diritti e doveri del perito
1 Il perito è tenuto alla verità e deve presentare tempestivamente la propria perizia.
2 Il giudice rende attento il perito sulla punibilità di una falsa perizia in base all’articolo 307 CP39 e sulla punibilità della violazione del segreto d’ufficio in base all’articolo 320 CP, nonché sulle conseguenze dell’inosservanza dei termini asse- gnatigli e sulle conseguenze del carente adempimento del mandato.
3 Il perito ha diritto d’essere remunerato. La decisione del giudice sulla remunera- zione del perito è impugnabile mediante reclamo.
Art. 185 Mandato
1 Il giudice dà al perito le istruzioni necessarie e gli illustra, per scritto o nel corso dell’udienza, i quesiti sottopostigli.
2 Dà modo alle parti di esprimersi sui quesiti sottoposti al perito e di proporre modi- fiche od aggiunte.
3 Mette a disposizione del perito gli atti necessari e gli assegna un termine per la presentazione della perizia.
Art. 186 Accertamenti del perito
1 Il perito può, con l’accordo del giudice, eseguire propri accertamenti. Essi devono essere specificati nella perizia.
2 Ad istanza di parte o d’ufficio, il giudice può ordinare che gli accertamenti del perito siano rieseguiti secondo la procedura per l’assunzione delle prove.
Art. 187 Presentazione della perizia
1 Il giudice può ordinare la presentazione di una perizia orale o scritta. Può inoltre far obbligo al perito di illustrare nel corso di un’udienza la perizia scritta.
2 La perizia orale è verbalizzata in applicazione analogica dell’articolo 176.
3 Se sono stati nominati più periti, ciascuno di essi presenta una propria perizia, salvo che il giudice disponga altrimenti.
4 Il giudice dà modo alle parti di chiedere la delucidazione o un completamento della perizia.
Art. 188 Ritardi e carenze
1 Se il perito non presenta la perizia nel termine assegnatogli, il giudice può revocar- gli il mandato e nominare un nuovo perito.
2 Il giudice può, ad istanza di parte o d’ufficio, ordinare il completamento o la delu- cidazione di una perizia incompleta, poco chiara o non sufficientemente motivata oppure può far capo a un nuovo perito.
Art. 189 Perizia di un arbitratore
1 Le parti possono convenire di far allestire da un arbitratore una perizia su fatti controversi.
2 Per la forma dell’accordo fa stato l’articolo 17 capoverso 2.
3 La perizia dell’arbitratore vincola il giudice riguardo ai fatti ivi accertati se:
a. | le parti possono disporre liberamente circa il rapporto giuridico; |
b. | nei confronti dell’arbitratore non erano dati motivi di ricusazione; e |
c. | la perizia è stata allestita in modo imparziale e non è manifestamente errata. |
Sezione 6: Informazioni scritte
Art. 190
1 Il giudice può raccogliere informazioni scritte presso pubblici uffici.
2 Può raccogliere informazioni scritte anche presso privati, se un esame testimoniale non appare necessario.
Sezione 7: Interrogatorio e deposizioni delle parti
Art. 191 Interrogatorio delle parti
1 Il giudice può interrogare una o entrambe le parti sui fatti giuridicamente rilevanti.
2 Prima dell’interrogatorio la parte è esortata a dire la verità e avvertita che in caso di dichiarazione deliberatamente mendace potrà essere punita con una multa discipli- nare fino a 2000 franchi e, in caso di recidiva, fino a 5000 franchi.
Art. 192 Deposizioni delle parti
1 Il giudice può, d’ufficio e con comminatoria di pena, obbligare a deporre una o entrambe le parti.
2 Prima della deposizione, la parte è esortata a dire la verità e resa attenta alle conse- guenze penali di una falsa dichiarazione in giudizio (art. 306 CP40).
Art. 193 Verbale
Alla verbalizzazione dell’interrogatorio e delle deposizioni delle parti si applica per analogia l’articolo 176.
Titolo undicesimo: Assistenza giudiziaria tra tribunali svizzeri
Art. 194 Principio
1 I tribunali sono tenuti a prestarsi assistenza giudiziaria.
2 Essi comunicano direttamente tra loro.
Art. 195 Atti processuali eseguiti direttamente in un altro Cantone
Ogni tribunale può esperire anche da sé i necessari atti processuali in un altro Can- tone; può in particolare tenere udienze e assumere prove.
Art. 196 Assistenza giudiziaria
1 Ogni tribunale può chiedere assistenza giudiziaria. La rogatoria può essere formu- lata nella lingua ufficiale del tribunale richiedente o richiesto.
2 Il tribunale richiesto comunica al tribunale richiedente e alle parti dove e quando verrà eseguito l’atto processuale richiesto.
3 Il tribunale richiesto può farsi rimborsare le spese.
Parte seconda: Disposizioni speciali Titolo primo: Tentativo di conciliazione
Capitolo 1: Campo d’applicazione e autorità di conciliazione
Art. 197 Principio
La procedura decisionale è preceduta da un tentativo di conciliazione davanti a un’autorità di conciliazione.
Art. 198 Eccezioni
La procedura di conciliazione non ha luogo:
a. nella procedura sommaria;
b. nelle cause sullo stato delle persone;
c. nelle cause di divorzio;
d. nelle cause di scioglimento dell’unione domestica registrata;
e. nelle seguenti cause rette dalla LEF41:
1. azione di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF),
2. azione d’accertamento (art. 85a LEF),
3. azione di rivendicazione (art. 106–109 LEF),
4. azione di partecipazione (art. 111 LEF),
5. azione di rivendicazione di terzi e di rivendicazione della massa (art. 242 LEF),
6. azione di contestazione della graduatoria (art. 148 e 250 LEF),
7. azione d’accertamento del ritorno a miglior fortuna (art. 265a LEF),
8. azione di reintegrazione di oggetti vincolati al diritto di ritenzione (art. 284 LEF);
f. nelle controversie per cui gli articoli 5 e 6 del presente Codice prevedono il giudizio in istanza cantonale unica;
g. in caso di intervento principale, di domanda riconvenzionale e di azione di chiamata in causa;
x. xxxxxxxx il giudice ha impartito un termine per proporre azione.
Art. 199 Rinuncia delle parti
1 Nelle controversie patrimoniali con un valore litigioso non inferiore a 100 000 franchi le parti possono convenire di rinunciare alla procedura di conciliazione.
2 L’attore può inoltre rinunciare unilateralmente alla procedura di conciliazione:
41 RS 281.1
a. in caso di domicilio o sede all’estero del convenuto;
b. quando il convenuto è di xxxxxx xxxxxx;
c. nelle controversie secondo la legge federale del 24 marzo 199542 sulla parità dei sessi.
Art. 200 Autorità paritetiche di conciliazione
1 Nelle controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali com- merciali l’autorità di conciliazione è composta di un presidente e di una rappresen- tanza paritetica.
2 Nelle controversie secondo la legge federale del 24 marzo 199543 sulla parità dei sessi l’autorità di conciliazione è composta di un presidente e di una rappresentanza paritetica di datori di lavoro e lavoratori, del settore pubblico e privato; ambo i sessi vi devono essere pariteticamente rappresentati.
Art. 201 Compiti dell’autorità di conciliazione
1 L’autorità di conciliazione cerca, in un’udienza senza formalità, di conciliare le parti. Se serve alla composizione della lite, nel tentativo di conciliazione possono essere incluse anche questioni litigiose estranee alla causa.
2 Nelle controversie di cui all’articolo 200 l’autorità di conciliazione presta anche consulenza giuridica.
Capitolo 2: Procedura
Art. 202 Promozione
1 La procedura di conciliazione è promossa mediante istanza. L’istanza può essere proposta nelle forme previste dall’articolo 130 oppure oralmente mediante dichiara- zione a verbale presso l’autorità di conciliazione.
2 Nell’istanza devono essere indicati la controparte, la domanda e l’oggetto litigioso.
3 L’autorità di conciliazione notifica senza indugio l’istanza alla controparte e nel contempo cita le parti all’udienza di conciliazione.
4 Nelle controversie di cui all’articolo 200, qualora entri in linea di conto una pro- posta di giudizio ai sensi dell’articolo 210 o una sua decisione nel merito secondo l’articolo 212, l’autorità di conciliazione può eccezionalmente disporre che si pro- ceda a uno scambio di scritti.
42 RS 151.1
43 RS 151.1
Art. 203 Udienza
1 L’udienza di conciliazione ha luogo entro due mesi dal ricevimento dell’istanza o dalla chiusura dello scambio di scritti.
2 L’autorità di conciliazione prende visione degli eventuali documenti e può proce- dere a un’ispezione oculare. Se entra in linea di conto una proposta di giudizio ai sensi dell’articolo 210 o una sua decisione nel merito secondo l’articolo 212, può avvalersi anche degli altri mezzi di prova, sempre che il procedimento non ne risulti eccessivamente ritardato.
3 L’udienza non è pubblica. Se sussiste un interesse pubblico, nelle controversie secondo l’articolo 200 l’autorità di conciliazione può tuttavia, in tutto o in parte, disporre altrimenti.
4 Con l’accordo delle parti, l’autorità di conciliazione può tenere più udienze. La procedura dev’essere però chiusa entro 12 mesi.
Art. 204 Comparizione personale
1 Le parti devono comparire personalmente all’udienza di conciliazione.
2 Xxxxxxx farsi assistere da patrocinatori o da persone di fiducia.
3 Non è tenuto a comparire personalmente e può farsi rappresentare:
a. chi è domiciliato fuori Cantone o all’estero;
b. chi è impedito a seguito di malattia, età avanzata o per altri motivi gravi;
c. nelle controversie secondo l’articolo 243, il datore di lavoro o assicuratore che delega un suo dipendente oppure il locatore che delega l’amministratore dell’immobile, a condizione che tali delegati siano stati autorizzati per scritto a concludere una transazione.
4 La controparte dev’essere previamente informata della rappresentanza.
Art. 205 Natura confidenziale della procedura
1 Le dichiarazioni delle parti non possono essere verbalizzate, né utilizzate nella susseguente procedura decisionale.
2 È eccettuato il caso di proposta di giudizio o di decisione nel merito dell’autorità di conciliazione.
Art. 206 Mancata comparizione delle parti
1 Se l’attore ingiustificatamente non compare, l’istanza di conciliazione è conside- rata ritirata e la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva d’oggetto.
2 Se il convenuto ingiustificatamente non compare, l’autorità di conciliazione procede come in caso di mancata conciliazione (art. 209–212).
3 Se entrambe le parti ingiustificatamente non compaiono, la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva d’oggetto.
Art. 207 Spese della procedura di conciliazione
1 Le spese della procedura di conciliazione sono addossate all’attore:
a. | se l’attore ritira l’istanza di conciliazione; |
b. | se la causa è stralciata dal ruolo per mancata comparizione; |
c. | in caso di rilascio dell’autorizzazione ad agire. |
2 Con l’inoltro della causa le spese sono rinviate al giudizio di merito.
Capitolo 3: Intesa e autorizzazione ad agire
Art. 208 Avvenuta conciliazione
1 Se si giunge a un’intesa, l’autorità di conciliazione verbalizza la transazione, l’acquiescenza o la desistenza incondizionata e le parti sottoscrivono il verbale. Ogni parte riceve un esemplare del verbale.
2 La transazione, l’acquiescenza o la desistenza incondizionata hanno l’effetto di una decisione passata in giudicato.
Art. 209 Autorizzazione ad agire
1 Se non si giunge a un’intesa, l’autorità di conciliazione verbalizza la mancata conciliazione e rilascia l’autorizzazione ad agire:
a. in caso di contestazione dell’aumento della pigione o del fitto, al locatore;
b. negli altri casi, all’attore.
2 L’autorizzazione ad agire contiene:
a. il nome e l’indirizzo delle parti e dei loro eventuali rappresentanti;
b. la domanda dell’attore con l’oggetto litigioso e l’eventuale domanda ricon- venzionale;
c. la data d’inizio della procedura di conciliazione;
d. la decisione sulle spese della procedura di conciliazione;
e. la data dell’autorizzazione ad agire;
f. la firma dell’autorità di conciliazione.
3 L’autorizzazione ad agire permette di inoltrare la causa al tribunale entro tre mesi dalla notificazione.
4 Nelle controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali com- merciali come pure di affitto agricolo il termine di inoltro della causa è di 30 giorni. Sono fatti salvi gli altri termini speciali d’azione previsti dalla legge o dal giudice.
Capitolo 4: Proposta di giudizio e decisione
Art. 210 Proposta di giudizio
1 L’autorità di conciliazione può sottoporre alle parti una proposta di giudizio:
a. nelle controversie secondo la legge federale del 24 marzo 199544 sulla parità dei sessi;
b. nelle controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo, se vertenti sul deposito di pigioni o fitti, sulla protezione da pigioni o fitti abusivi, sulla protezione dalla disdetta o sulla protrazione del rapporto di locazione o d’affitto;
c. nelle altre controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di 5000 fran- chi.
2 La proposta di giudizio può contenere una breve motivazione; per il resto si applica per analogia l’articolo 238.
Art. 211 Effetti
1 Se nessuna delle parti la rifiuta entro 20 giorni dalla comunicazione scritta, la proposta di giudizio è considerata accettata e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato. Il rifiuto non abbisogna d’essere motivato.
2 Preso atto del rifiuto, l’autorità di conciliazione rilascia l’autorizzazione ad agire:
a. nelle controversie di cui all’articolo 210 capoverso 1 lettera b, alla parte che ha rifiutato la proposta di giudizio;
b. negli altri casi, all’attore.
3 Nelle controversie di cui all’articolo 210 capoverso 1 lettera b, se l’azione non è promossa tempestivamente la proposta di giudizio è considerata accettata e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato.
4 Nella proposta di giudizio le parti sono rese attente alle conseguenze di cui ai capoversi 1–3.
Art. 212 Decisione
1 Se l’attore ne fa richiesta, l’autorità di conciliazione può giudicare essa stessa le controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a 2000 franchi.
2 La procedura è orale.
44 RS 151.1
Titolo secondo: Mediazione
Art. 213 Mediazione quale alternativa al tentativo di conciliazione
1 Su richiesta di tutte le parti, al tentativo di conciliazione è sostituita una media- zione.
2 La richiesta dev’essere formulata nell’istanza di conciliazione o nell’udienza di conciliazione.
3 Se una parte le comunica il fallimento della mediazione, l’autorità di conciliazione rilascia l’autorizzazione ad agire.
Art. 214 Mediazione nella procedura decisionale
1 Il giudice può raccomandare in ogni tempo alle parti di ricorrere a una mediazione.
2 Le parti, di comune accordo, possono chiedere in ogni tempo al giudice di consen- tire loro una mediazione.
3 La procedura giudiziale rimane sospesa fintanto che una parte non revochi la richiesta di mediazione o fintanto che non venga comunicata la fine della media- zione.
Art. 215 Organizzazione e attuazione della mediazione L’organizzazione e l’attuazione della mediazione competono alle parti.
Art. 216 Relazione con il procedimento giudiziale
1 La mediazione è indipendente dal procedimento dinanzi all’autorità di concilia- zione e dinanzi al giudice e ha natura confidenziale.
2 Le dichiarazioni fatte dalle parti in sede di mediazione non possono essere utiliz- zate nel procedimento giudiziale.
Art. 217 Approvazione dell’accordo delle parti
Le parti possono congiuntamente chiedere al giudice di approvare l’accordo rag- giunto in sede di mediazione. L’accordo approvato ha l’effetto di una decisione passata in giudicato.
Art. 218 Spese della mediazione
1 Le spese della mediazione sono a carico delle parti.
2 Nelle cause non patrimoniali in materia di filiazione le parti hanno diritto alla gratuità della mediazione se:
a. non dispongono dei mezzi necessari; e
b. la mediazione è raccomandata dal giudice.
3 Il diritto cantonale può prevedere altre agevolazioni in materia di spese.
Titolo terzo: Procedura ordinaria Capitolo 1: Campo d’applicazione
Art. 219
Salvo che la legge disponga altrimenti, le disposizioni del presente titolo si appli- xxxx alla procedura ordinaria, nonché, per analogia, a tutte le altre procedure.
Capitolo 2: Scambio di scritti e preparazione del dibattimento
Art. 220 Apertura del procedimento
La procedura ordinaria si apre con il deposito della petizione.
Art. 221 Petizione
1 La petizione contiene:
a. la designazione delle parti e dei loro eventuali rappresentanti;
b. la domanda;
c. l’indicazione del valore litigioso;
d. l’esposizione dei fatti;
e. l’indicazione dei singoli mezzi di prova con riferimento ai fatti esposti;
f. la data e la firma.
2 Alla petizione devono essere allegati:
a. la procura, se vi è un rappresentante;
b. se del caso l’autorizzazione ad agire o la dichiarazione di rinuncia alla pro- cedura di conciliazione;
c. i documenti a disposizione, invocati come mezzi di prova;
d. l’elenco dei mezzi di prova.
3 La petizione può contenere una motivazione giuridica.
Art. 222 Risposta
1 Il giudice notifica la petizione al convenuto e gli assegna nel contempo un termine per presentare la risposta scritta.
2 Alla risposta si applica per analogia l’articolo 221. Il convenuto deve specificare quali fatti, così come esposti dall’attore, riconosce o contesta.
3 Il giudice può ingiungere al convenuto di limitare la risposta a singole questioni o a singole conclusioni (art. 125).
4 Il giudice notifica la risposta all’attore.
Art. 223 Mancata presentazione della risposta
1 Se il convenuto non presenta la risposta nel termine, il giudice gli assegna un breve termine suppletorio.
2 Se il termine suppletorio scade infruttuosamente, il giudice emana una decisione finale, sempre che la causa sia matura per il giudizio. Altrimenti, cita le parti al dibattimento.
Art. 224 Domanda riconvenzionale
1 Nella risposta, il convenuto può proporre una domanda riconvenzionale se la pretesa addotta è giudicabile secondo la procedura applicabile all’azione principale.
2 Se il valore litigioso della domanda riconvenzionale eccede la competenza per materia del giudice adito, questi rimette l’azione principale e la domanda riconven- zionale al giudice competente per il maggior valore.
3 Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, il giudice assegna all’attore un termine per presentare una risposta scritta. L’attore non può però rispondere con una sua propria domanda riconvenzionale.
Art. 225 Secondo scambio di scritti
Se le circostanze lo richiedono, il giudice può ordinare un secondo scambio di scritti.
Art. 226 Udienza istruttoria
1 Il giudice può in ogni tempo procedere a udienze istruttorie.
2 L’udienza istruttoria serve a esporre liberamente l’oggetto litigioso, a completare i fatti, a tentare un’intesa fra le parti e a preparare il dibattimento.
3 Il giudice può procedere all’assunzione di prove.
Art. 227 Mutazione dell’azione in corso di causa
1 La mutazione dell’azione è ammissibile se la nuova o ulteriore pretesa deve essere giudicata secondo la stessa procedura e:
a. ha un nesso materiale con la pretesa precedente; o
b. la controparte vi acconsente.
2 Se il valore litigioso dopo la mutazione dell’azione eccede la sua competenza per materia, il giudice adito rimette la causa al giudice competente per il maggior valore.
3 Una limitazione dell’azione è sempre ammissibile; in tal caso, rimane competente il giudice adito.
Capitolo 3: Dibattimento
Art. 228 Prime arringhe
1 Aperto il dibattimento, le parti espongono le loro pretese e le motivano.
2 Il giudice dà loro l’opportunità di replicare e duplicare.
Art. 229 Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova
1 Nel dibattimento nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se vengono immediatamente addotti e:
a. sono sorti o sono stati scoperti soltanto dopo la chiusura dello scambio di scritti o dopo l’ultima udienza di istruzione della causa; oppure
b. sussistevano già prima della chiusura dello scambio di scritti o prima dell’ultima udienza di istruzione della causa, ma non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle cir- costanze.
2 Se non vi sono stati né un secondo scambio di scritti né un’udienza di istruzione della causa, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti all’inizio del dibattimento, senza alcuna limitazione.
3 Quando deve chiarire d’ufficio i fatti, il giudice considera i nuovi fatti e i nuovi mezzi di prova fino alla deliberazione della sentenza.
Art. 230 Mutazione dell’azione durante il dibattimento
1 Durante il dibattimento, la mutazione dell’azione è ancora ammissibile se:
a. sono date le premesse di cui all’articolo 227 capoverso 1; e
b. la mutazione è inoltre fondata su nuovi fatti e su nuovi mezzi di prova.
2 L’articolo 227 capoversi 2 e 3 è applicabile.
Art. 231 Assunzione delle prove Terminate le arringhe, il giudice assume le prove.
Art. 232 Arringhe finali
1 Chiusa l’assunzione delle prove, alle parti è data facoltà di esprimersi sulle risul- tanze probatorie e sul merito della lite. L’attore si esprime per primo. Il giudice dà alle parti la possibilità di esprimersi una seconda volta.
2 Le parti possono, di comune accordo, rinunciare alle arringhe finali e proporre di presentare una memoria scritta conclusiva. In tal caso, il giudice assegna loro un termine per farlo.
Art. 233 Rinuncia al dibattimento
Le parti possono, di comune accordo, rinunciare al dibattimento.
Art. 234 Mancata comparizione al dibattimento
1 Se una parte ingiustificatamente non compare, il giudice prende in considerazione gli atti scritti inoltrati in conformità del presente Xxxxxx. Per il resto, fatto salvo l’articolo 153, può porre alla base della sua decisione gli atti e le allegazioni della parte comparsa.
2 Se entrambe le parti ingiustificatamente non compaiono, la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva d’oggetto. Le spese processuali sono addossate per metà a ciascuna delle parti.
Capitolo 4: Verbale
Art. 235
1 Di ogni udienza è tenuto un verbale. Vi figurano in particolare:
a. | il luogo, la data e l’ora dell’udienza; |
b. | la composizione del tribunale; |
c. | le parti presenti all’udienza e i loro rappresentanti; |
x. | xx xxxxxxxxxxx, istanze e dichiarazioni processuali delle parti; |
e. | le decisioni del tribunale; |
f. | la firma del verbalizzante. |
2 Le indicazioni concernenti i fatti sono verbalizzate nel loro contenuto essenziale, sempre che non figurino già negli atti scritti delle parti. Possono inoltre essere regi- strate anche su supporto sonoro o video oppure mediante altri appropriati strumenti tecnici.
3 Sulle richieste di rettifica del verbale decide il giudice.
Capitolo 5: Decisione
Art. 236 Decisione finale
1 Se la causa è matura per il giudizio, la procedura si conclude con una decisione di merito o con una decisione di non entrata nel merito.
2 Il tribunale statuisce a maggioranza.
3 Ad istanza della parte vincente, vengono ordinate misure d’esecuzione.
Art. 237 Decisione incidentale
1 Il giudice può emanare una decisione incidentale quando un diverso giudizio dell’autorità giudiziaria superiore potrebbe portare immediatamente all’emanazione di una decisione finale e con ciò si potrebbe conseguire un importante risparmio di tempo o di spese.
2 La decisione incidentale è impugnabile in modo indipendente; una sua successiva impugnazione con la decisione finale è esclusa.
Art. 238 Contenuto La decisione contiene:
a. la designazione e la composizione del tribunale;
b. il luogo e la data in cui è pronunciata;
c. la designazione delle parti e dei loro rappresentanti;
d. il dispositivo;
e. l’indicazione delle persone e autorità cui la decisione deve essere comuni- cata;
f. l’indicazione dei mezzi di impugnazione, se le parti non hanno rinunciato all’impugnazione medesima;
g. se del caso, i motivi su cui si fonda;
h. la firma del tribunale.
Art. 239 Notificazione e motivazione
1 Il giudice può notificare la sua decisione senza motivazione scritta:
a. al dibattimento, consegnando alle parti il dispositivo scritto, con una breve motivazione orale;
b. recapitando il dispositivo alle parti.
2 La motivazione scritta è fatta pervenire in un secondo tempo se una parte lo chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione. L’omessa richiesta di moti- vazione si ha per rinuncia all’impugnazione della decisione mediante appello o reclamo.
3 Sono fatte salve le disposizioni della legge del 17 giugno 200545 sul Tribunale federale concernenti la notificazione di decisioni che possono essere impugnate davanti al Tribunale federale.
Art. 240 Comunicazione e pubblicazione della decisione
Se la legge lo prevede o ai fini dell’esecuzione, la decisione è comunicata ad autorità e terzi interessati oppure pubblicata.
45 RS 173.110
Capitolo 6: Fine del procedimento senza decisione del giudice
Art. 241 Transazione, acquiescenza e desistenza
1 In caso di transazione, acquiescenza o desistenza, le parti devono firmare il relativo verbale.
2 La transazione, l’acquiescenza e la desistenza hanno l’effetto di una decisione passata in giudicato.
3 Il giudice stralcia la causa dal ruolo.
Art. 242 Causa divenuta priva d’oggetto per altri motivi
La causa è parimenti stralciata dal ruolo se il procedimento termina per altri motivi senza decisione del giudice.
Titolo quarto: Procedura semplificata
Art. 243 Campo d’applicazione
1 La procedura semplificata si applica nelle controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di 30 000 franchi.
2 Senza riguardo al valore litigioso, la procedura semplificata si applica nelle con- troversie:
a. secondo la legge federale del 24 marzo 199546 sulla parità dei sessi;
b. per violenze, minacce o insidie secondo l’articolo 28b CC47;
c. in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo, se vertenti sul deposito di pigioni o fitti, sulla prote- zione da pigioni o fitti abusivi, sulla protezione dalla disdetta o sulla protra- zione del rapporto di locazione o d’affitto;
d. intese a dare esecuzione al diritto d’informazione secondo la legge federale del 19 giugno 199248 sulla protezione dei dati;
e. secondo la legge del 17 dicembre 199349 sulla partecipazione;
f. derivanti da assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 199450 sull’assicurazione malattie.
46 RS 151.1
47 RS 210
48 RS 235.1
49 RS 822.14
50 RS 832.10
3 La procedura semplificata non si applica nelle controversie giudicate in istanza cantonale unica secondo gli articoli 5 e 8 o deferite al tribunale commerciale secon- do l’articolo 6.
Art. 244 Azione semplificata
1 L’azione può essere proposta nelle forme di cui all’articolo 130 oppure oralmente mediante dichiarazione a verbale presso il tribunale. La petizione contiene:
a. | la designazione delle parti; |
b. | la domanda; |
c. | la designazione dell’oggetto litigioso; |
d. | se necessario, l’indicazione del valore litigioso; |
e. | la data e la firma. |
2 Una motivazione non è necessaria.
3 Vanno allegati:
a. la procura, se vi è un rappresentante;
b. l’autorizzazione ad agire o la dichiarazione di rinuncia alla procedura di conciliazione;
c. i documenti a disposizione, invocati come mezzi di prova.
Art. 245 Citazione al dibattimento e osservazioni del convenuto
1 Se la petizione non contiene una motivazione, il giudice la notifica al convenuto e nel contempo cita le parti al dibattimento.
2 Se la petizione contiene una motivazione, il giudice assegna dapprima al conve- nuto un termine per presentare per scritto le proprie osservazioni.
Art. 246 Disposizioni ordinatorie processuali
1 Il giudice prende le disposizioni necessarie affinché la causa possa essere evasa se possibile alla prima udienza.
2 Se le circostanze lo richiedono, il giudice può ordinare uno scambio di scritti e procedere a udienze istruttorie.
Art. 247 Accertamento dei fatti
1 Con pertinenti domande il giudice fa in modo che le parti completino le allegazioni fattuali insufficienti e indichino i mezzi di prova.
2 Il giudice accerta d’ufficio i fatti:
a. nelle controversie di cui all’articolo 243 capoverso 2;
b. fino a un valore litigioso di 30 000 franchi:
1. nelle altre controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo,
2. nella altre controversie in materia di diritto del lavoro.
Titolo quinto: Procedura sommaria Capitolo 1: Campo d’applicazione
Art. 248 In generale
La procedura sommaria è applicabile:
a. nei casi stabiliti dalle legge;
b. alla tutela giurisdizionale nei casi manifesti;
c. per i divieti giudiziali;
d. per i provvedimenti cautelari;
e. in materia di volontaria giurisdizione.
Art. 249 Codice civile
La procedura sommaria si applica segnatamente nelle seguenti questioni:
a. diritto delle persone:
1. diritto di risposta (art. 28l CC51),
2. dichiarazione di scomparsa (art. 35–38 CC),
3. rettificazione di un’iscrizione nel registro dello stato civile (art. 42 CC);
b. diritto di famiglia: fissazione di un termine per la ratifica di un negozio giu- ridico di un minorenne o interdetto (art. 410 CC);
c. diritto successorio:
1. ricezione di un testamento orale (art. 507 CC),
2. richiesta di garanzie in caso di successione di una persona scomparsa (art. 546 CC),
3. sospensione della divisione dell’eredità e provvedimenti conservativi a salvaguardia dei diritti dei coeredi di un erede insolvente (art. 604 cpv. 2 e 3 CC);
d. diritti reali:
1. provvedimenti per il mantenimento del valore e dell’idoneità all’uso della cosa in comproprietà (art. 647 cpv. 2 n. 1 CC),
2. iscrizione di diritti reali su fondi in caso di prescrizione straordinaria (art. 662 CC),
51 RS 210
3. contestazione dell’opposizione ad atti di disposizione concernenti un piano o una porzione di un piano (art. 712c cpv. 3 CC),
4. nomina e revoca dell’amministratore nella proprietà per piani (art. 712q e 712r CC),
5. iscrizione provvisoria di un’ipoteca legale (art. 712i, 779d, 779k e 837–839 CC),
6. fissazione del termine per la prestazione di garanzie in caso di usufrutto e revoca del possesso (art. 760 e 762 CC),
7. domanda di liquidazione della sostanza oggetto di usufrutto (art. 766 CC),
8. provvedimenti a garanzia dei creditori garantiti da pegno immobiliare (art. 808 cpv. 1 e 2 come pure 809–811 CC),
9. designazione del rappresentante di cartelle ipotecarie (art. 860 cpv. 3 CC),
10. annullamento di cartelle ipotecarie (art. 870 e 871 CC),
11. annotazione di restrizioni della facoltà di disporre e iscrizioni provviso- rie, se contenziose (art. 960 cpv. 1 n. 1, 961 cpv. 1 n. 1 e 966 cpv. 2 CC).
Art. 250 Codice delle obbligazioni
La procedura sommaria si applica segnatamente nelle seguenti questioni:
a. parte generale:
1. deposito giudiziale, dopo la cessazione del mandato, di un titolo com- provante il mandato (art. 36 cpv. 1 CO52),
2. assegnazione di un congruo termine per la prestazione della garanzia (art. 83 cpv. 2 CO),
3. deposito e vendita della cosa dovuta in caso di mora del creditore (art. 92 cpv. 2 e 93 cpv. 2 CO),
4. autorizzazione a eseguire la prestazione a spese del debitore (art. 98 CO),
5. fissazione del termine per l’adempimento del contratto (art. 107 cpv. 153 CO),
6. deposito dell’importo contestato in caso di cessione (art. 168 cpv. 1 CO);
b. singoli contratti:
1. designazione di un perito per l’esame del risultato d’esercizio o del con- teggio delle provvigioni (art. 322a cpv. 2 e 322c cpv. 2 CO),
2. fissazione del termine per prestare garanzia in caso di insolvenza del datore di lavoro (art. 337a CO),
52 RS 220
53 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10).
3. fissazione del termine in caso di esecuzione di un’opera non conforme al contratto (art. 366 cpv. 2 CO),
4. designazione di un perito per la verificazione dell’opera (art. 367 CO),
5. fissazione del termine per pubblicare la nuova edizione di un’opera let- teraria o artistica (art. 383 cpv. 3 CO),
6. restituzione della cosa depositata in caso di sequestro (art. 480 CO),
7. giudizio sulla copertura del debito oggetto di fideiussione solidale tra- mite i diritti di pegno (art. 496 cpv. 2 CO),
8. sospensione degli atti esecutivi contro il fideiussore in caso di presta- zione di garanzie reali (art. 501 cpv. 2 CO),
9. garanzie del debitore principale e liberazione dalla fideiussione (art. 506 CO);
c. diritto societario:
1. revoca provvisoria della facoltà di rappresentanza (art. 565 cpv. 2, 603 e 767 cpv. 1 CO),
2. designazione di un rappresentante comune (art. 690 cpv. 1, 764 cpv. 2, 792 n. 1 e 847 cpv. 4 CO),
3. nomina, revoca e sostituzione di liquidatori (art. 583 cpv. 2, 619, 740, 741, 770, 826 cpv. 2 e 913 CO),
4. vendita in blocco e modalità di vendita di immobili (art. 585 cpv. 3 e 619 CO),
5. designazione di un perito per l’esame del conto dei profitti e delle per- dite e del bilancio di una società in accomandita (art. 600 cpv. 3 CO),
6. fissazione del termine in caso di numero insufficiente di membri o mancanza di organi (art. 731b, 819 e 908 CO),
7. fornitura di ragguagli ad azionisti e creditori di una società anonima, a soci di una società a garanzia limitata e a soci di una società coopera- tiva (art. 697 cpv. 4, 697h cpv. 2, 802 cpv. 4 e 857 cpv. 3 CO),
8. verifica speciale della società anonima (art. 697a–697g CO),
9. convocazione dell’assemblea generale di una società anonima o di una società cooperativa, iscrizione di un oggetto all’ordine del giorno e convocazione dell’assemblea dei soci di una società a garanzia limitata (art. 699 cpv. 4, 805 cpv. 5 n. 2 e 881 cpv. 3 CO),
10. designazione di un rappresentante della società in caso di contestazione delle deliberazioni assembleari da parte dell’amministrazione (art. 706a cpv. 2, 808c e 891 cpv. 1 CO),
11. nomina e revoca dell’ufficio di revisione (art. 731b CO),
12. deposito degli importi dovuti in caso di liquidazione (art. 744, 770, 826 cpv. 2 e 913 CO),
13. revoca dell’amministrazione e dell’ufficio di revisione di una società cooperativa (art. 890 cpv. 2 CO);
d. titoli di credito:
1. ammortamento di titoli (art. 981 CO),
2. divieto del pagamento di una cambiale e deposito della somma della cambiale (art. 1072 CO),
4. convocazione dell’assemblea degli obbligazionisti su istanza degli obbligazionisti medesimi (art. 1165 cpv. 3 e 4 CO).
Art. 251 Legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento
La procedura sommaria si applica segnatamente nelle seguenti questioni:
a. decisioni del giudice preposto al rigetto dell’opposizione, al fallimento, al sequestro e al concordato;
b. autorizzazione dell’opposizione tardiva (art. 77 cpv. 3 LEF54) e dell’oppo- sizione nell’esecuzione cambiaria (art. 181 LEF);
c. annullamento o sospensione dell’esecuzione (art. 85 LEF);
d. decisione d’accertamento del ritorno a miglior fortuna (art. 265a cpv. 1–3 LEF);
e. pronuncia della separazione dei beni (art. 68b LEF).
Capitolo 2: Procedura e decisione
Art. 252 Istanza
1 La procedura è introdotta mediante istanza.
2 L’istanza si propone nelle forme di cui all’articolo 130; in casi semplici o urgenti può essere proposta oralmente mediante dichiarazione a verbale presso il tribunale.
Art. 253 Osservazioni della controparte
Se l’istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla contro- parte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni.
Art. 254 Mezzi di prova
1 La prova dev’essere addotta mediante documenti.
2 Sono ammessi altri mezzi di prova soltanto se:
a. non ritardano considerevolmente il corso della procedura;
54 RS 281.1
b. lo scopo del procedimento lo richiede; oppure
c. il giudice deve accertare d’ufficio i fatti.
Art. 255 Principio inquisitorio Il giudice accerta d’ufficio i fatti:
a. se statuisce in veste di giudice del fallimento o del concordato;
b. in caso di provvedimenti di volontaria giurisdizione.
Art. 256 Decisione
1 Il giudice può rinunciare a tenere udienza e decidere in base agli atti, sempre che la legge non disponga altrimenti.
2 Il provvedimento di volontaria giurisdizione che si riveli errato può essere revocato o modificato d’ufficio o ad istanza di parte, eccetto che la legge o la certezza del diritto vi si oppongano.
Capitolo 3: Tutela giurisdizionale nei casi manifesti
Art. 257
1 Il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se:
a. i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili; e
b. la situazione giuridica è chiara.
2 La tutela giurisdizionale in procedura sommaria è esclusa se la causa è retta dal principio della non vincolatività delle conclusioni delle parti.
3 Se non sono date le condizioni per ottenere la tutela giurisdizionale in procedura sommaria, il giudice non entra nel merito.
Capitolo 4: Divieto giudiziale
Art. 258 Principio
1 Il titolare di un diritto reale su un fondo può chiedere al giudice di vietare ogni turbativa del possesso e, su querela, di infliggere ai contravventori una multa fino a 2000 franchi. Il divieto può essere emanato a tempo determinato o indeterminato.
2 Il richiedente deve documentare il suo diritto reale e rendere verosimile la turbativa in atto o imminente.
Art. 259 Pubblicazione
Il divieto deve essere reso di pubblico dominio ed essere apposto sul fondo in un luogo ben visibile.
Art. 260 Opposizione
1 Contro il divieto può essere interposta opposizione al giudice entro 30 giorni dalla pubblicazione e dall’apposizione del divieto sul fondo. Non è necessario ch’essa sia motivata.
2 L’opposizione rende inefficace il divieto nei confronti dell’opponente. La conva- lida del divieto nei confronti dell’opponente si propone mediante azione.
Capitolo 5: Provvedimenti cautelari e memoria difensiva Sezione 1: Provvedimenti cautelari
Art. 261 Principio
1 Il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari quando l’instante rende vero- simile che:
a. un suo diritto è leso o è minacciato di esserlo; e
b. la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile.
2 Se la controparte presta adeguata garanzia, il giudice può prescindere dal prendere provvedimenti cautelari.
Art. 262 Contenuto
Il provvedimento cautelare può consistere in qualsivoglia disposizione giudiziale atta a evitare il pregiudizio incombente, segnatamente può consistere in:
a. | un divieto; |
b. | un ordine giudiziale di eliminare uno stato di fatto contrario al diritto; |
c. | un’istruzione all’autorità dei registri o a un terzo; |
d. | una prestazione in natura; |
e. | un pagamento in denaro nei casi determinati dalla legge. |
Art. 263 Provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa
Se la causa di merito non è ancora pendente, il giudice assegna all’instante un ter- mine per promuoverla, con la comminatoria che il provvedimento cautelare decadrà in caso di inosservanza del termine.
Art. 264 Garanzia e risarcimento del danno
1 Se vi è da temere un danno per la controparte, il giudice può subordinare l’emanazione di provvedimenti cautelari alla prestazione di una garanzia a carico dell’instante.
2 L’instante risponde del danno causato a seguito di un provvedimento cautelare ingiustificato. Xxx risulti però che l’istanza era stata promossa in buona fede, il giudice può ridurre o escludere il risarcimento.
3 La garanzia è liberata a favore dell’instante se è accertato che non è promossa alcuna azione di risarcimento del danno; se vi è incertezza in proposito, il giudice assegna un termine per inoltrare la causa.
Art. 265 Provvedimenti superprovvisionali
1 In caso di particolare urgenza, segnatamente se il ritardo nel procedere rischia di render xxxx l’intervento, il giudice può ordinare il provvedimento cautelare imme- diatamente e senza sentire la controparte.
2 Nel contempo, il giudice convoca le parti a un’udienza che deve aver luogo quanto prima oppure assegna alla controparte un termine per presentare per scritto le pro- prie osservazioni. Sentita la controparte, il giudice pronuncia senza indugio sull’istanza.
3 Il giudice può, d’ufficio, obbligare l’instante a prestare preventivamente garanzia.
Art. 266 Misure nei confronti dei mass media
Nei confronti dei mass media periodici il giudice può ordinare un provvedimento cautelare soltanto se:
a. l’incombente lesione dei diritti dell’instante è tale da potergli causare un pregiudizio particolarmente grave;
b. manifestamente non vi è alcun motivo che giustifichi la lesione; e
c. il provvedimento non appare sproporzionato.
Art. 267 Esecuzione
Il giudice che ordina il provvedimento cautelare prende anche le necessarie misure d’esecuzione.
Art. 268 Modifica e soppressione
1 I provvedimenti cautelari possono essere modificati o soppressi in caso di modifica delle circostanze o qualora si rivelino ingiustificati.
2 Essi decadono per legge con il passaggio in giudicato della decisione di merito. Il giudice può disporre altrimenti ai fini dell’esecuzione o nel caso la legge lo preveda.
Art. 269 Riserva
Sono fatte salve le disposizioni:
a. della LEF55, sulle misure conservative in caso di esecuzione di crediti xxxx- xxxxx;
b. del CC56, sulle misure a tutela della successione;
c. della legge del 25 giugno 195457 sui brevetti, in caso di azione per la conces- sione di una licenza.
Sezione 2: Memoria difensiva
Art. 270
1 Chi ha motivo di ritenere che, senza previa audizione, sarà oggetto di un provve- dimento giudiziale quale segnatamente un provvedimento superprovvisionale, un sequestro secondo gli articoli 271–281 LEF58 o una dichiarazione di esecutività secondo gli articoli 31–45 della Convenzione di Lugano del 16 settembre 198859 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione in materia civile e com- merciale può cautelativamente esporre il suo punto di vista in una memoria difen- siva.
2 La memoria difensiva è comunicata alla controparte soltanto se la relativa proce- dura è stata da lei promossa.
3 La memoria difensiva diviene caduca dopo sei mesi.
Titolo sesto: Procedure speciali di diritto matrimoniale Capitolo 1: Cause trattate in procedura sommaria
Art. 271 Campo d’applicazione
Fatti salvi gli articoli 272 e 273, la procedura sommaria è applicabile alle misure a tutela dell’unione coniugale, segnatamente a:
a. misure secondo gli articoli 172–179 CC60;
b. estensione a un coniuge della facoltà di rappresentanza dell’unione coniu- gale (art. 166 cpv. 2 n. 1 CC);
c. autorizzazione a un coniuge a disporre dell’abitazione familiare (art. 169 cpv. 2 CC);
55 RS 281.1
56 RS 210
57 RS 232.14
58 RS 281.1
59 RS 0.275.11
60 RS 210
d. obbligo d’informazione dei coniugi sui rispettivi redditi, sostanza e debiti (art. 170 cpv. 2 CC);
e. pronuncia della separazione dei beni e ripristino del precedente regime dei beni (art. 185, 187 cpv. 2, 189 e 191 CC);
f. obbligo di un coniuge di concorrere alla compilazione dell’inventario (art. 195a CC);
g. fissazione di dilazioni di pagamento e prestazione di garanzie tra coniugi, al di fuori di un processo sulla liquidazione del regime dei beni (art. 203 cpv. 2, 218, 235 cpv. 2 e 250 cpv. 2 CC);
h. consenso di un coniuge alla rinuncia o all’accettazione di un’eredità (art. 230 cpv. 2 CC);
i. avviso ai debitori e garanzia dell’obbligo di mantenimento dopo il divorzio, al di fuori di un processo sull’obbligo di mantenimento dopo il divorzio (art. 132 CC).
Art. 272 Principio inquisitorio Il giudice accerta d’ufficio i fatti.
Art. 273 Procedura
1 Il giudice convoca le parti a un’udienza. Può rinunciarvi soltanto se i fatti sono chiari o non controversi in base agli atti scritti delle parti.
2 Le parti devono comparire personalmente, eccetto che il giudice le dispensi perché impedite da malattia, età avanzata o altri motivi gravi.
3 Il giudice cerca di indurre le parti a un’intesa.
Capitolo 2: Procedura di divorzio Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 274 Promovimento
La procedura di divorzio si promuove mediante richiesta comune di divorzio o mediante azione di divorzio.
Art. 275 Sospensione della comunione domestica
Pendente la causa, ogni coniuge ha diritto di sospendere la comunione domestica per la durata della procedura di divorzio.
Art. 276 Provvedimenti cautelari
1 Il giudice prende i necessari provvedimenti cautelari. Sono applicabili per analogia le disposizioni sulle misure a tutela dell’unione coniugale.
2 Le misure disposte dal giudice competente per la tutela dell’unione coniugale permangono. Il giudice del divorzio ha però competenza per sopprimerle o modifi- carle.
3 Il giudice può ordinare provvedimenti cautelari anche dopo lo scioglimento del matrimonio, ove il processo relativo alle conseguenze del divorzio non fosse ancora terminato.
Art. 277 Accertamento dei fatti
1 Per quanto riguarda la liquidazione del regime dei beni e gli alimenti da versare dopo il divorzio è applicabile il principio dispositivo.
2 Tuttavia, se constata che per il giudizio delle conseguenze patrimoniali del divor- zio mancano ancora i documenti necessari, il giudice ingiunge alle parti di esibirli.
3 Per il resto, il giudice accerta d’ufficio i fatti.
Art. 278 Comparizione personale
Le parti devono comparire personalmente alle udienze, eccetto che il giudice le dispensi perché impedite da malattia, età avanzata o altri motivi gravi.
Art. 279 Omologazione della convenzione
1 Il giudice omologa la convenzione sulle conseguenze del divorzio quando si sia convinto che i coniugi l’abbiano conclusa di loro libera volontà e dopo matura riflessione e che la medesima sia chiara, completa e non manifestamente inadeguata; sono fatte salve le disposizioni in materia di previdenza professionale.
2 La convenzione è giuridicamente valida soltanto se omologata dal giudice. Essa deve figurare nel dispositivo della decisione.
Art. 280 Convenzione relativa alla previdenza professionale
1 Il giudice omologa la convenzione sulla divisione delle prestazioni d’uscita nell’ambito della previdenza professionale se:
a. i coniugi si sono accordati sulla divisione e sulle relative modalità d’ese- cuzione;
b. i coniugi producono un attestato degli istituti di previdenza interessati che confermi l’attuabilità della regolamentazione adottata e l’importo degli averi determinanti; e
c. il giudice si è convinto che la convenzione corrisponde alla legge.
2 Il giudice comunica agli istituti di previdenza le disposizioni che li concernono della decisione passata in giudicato, comprese le indicazioni necessarie al trasferi- mento della somma concordata. La decisione è vincolante anche per essi.
3 Qualora, nella convenzione, uno dei coniugi rinunci totalmente o parzialmente al suo diritto, il giudice verifica d’ufficio se sia garantita in altro modo una corrispon- dente previdenza per la vecchiaia e per l’invalidità.
Art. 281 Mancata intesa sulla divisione delle prestazioni d’uscita
1 Se i coniugi non giungono a un’intesa, ma le prestazioni d’uscita determinanti sono certe, il giudice decide sul modo di ripartizione attenendosi alle disposizioni del CC61 (art. 122 e 123 CC in combinato disposto con gli art. 22 e 22a della legge del 17 dic. 199362 sul libero passaggio), stabilisce l’importo delle relative quote che dovranno essere versate e chiede agli istituti di previdenza professionale interessati di fargli pervenire entro un dato termine un attestato che confermi l’attuabilità della regolamentazione adottata.
2 Si applica per analogia l’articolo 280 capoverso 2.
3 Negli altri casi, appena la decisione sul modo di ripartizione è passata in giudicato, il giudice rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio comunicandogli in particolare:
a. la decisione sul modo di ripartizione;
b. la data del matrimonio e la data del divorzio;
c. gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi;
d. gli importi degli averi dei coniugi, dichiarati da questi istituti.
Art. 282 Contributi di mantenimento
1 La convenzione o la decisione che fissa contributi di mantenimento deve menzio- nare:
a. quali elementi del reddito e della sostanza di ciascun coniuge sono stati presi in considerazione per il calcolo;
b. quale importo è assegnato al coniuge e a ciascun figlio;
c. quale importo manca per coprire il debito mantenimento del coniuge avente diritto, qualora sia fatto salvo un successivo aumento della rendita;
d. se e in quale misura la rendita deve essere adattata alle variazioni del costo della vita.
2 Se è impugnato il contributo di mantenimento per il coniuge, l’autorità giudiziaria superiore può nuovamente statuire, ancorché non controversi, sui contributi di mantenimento dei figli.
Art. 283 Unità della decisione
1 Nella decisione di divorzio il giudice pronuncia anche sulle conseguenze del divor- zio.
2 Per motivi gravi, la liquidazione del regime dei beni può essere rinviata a un appo- sito procedimento.
61 RS 210
62 RS 831.42
Art. 284 Modifica delle conseguenze del divorzio stabilite con decisione passata in giudicato
1 Le condizioni e la competenza per materia per una modifica della decisione sono rette dagli articoli 129 e 134 CC63.
2 Le modifiche incontestate possono essere oggetto di un semplice accordo scritto fra le parti; sono fatte salve le disposizioni del CC inerenti agli interessi dei figli (art. 134 cpv. 3 CC).
3 Al contenzioso si applicano per analogia le disposizioni sull’azione di divorzio.
Sezione 2: Divorzio su richiesta comune
Art. 285 Istanza in caso di intesa totale
In caso d’intesa totale, l’istanza congiunta dei coniugi contiene:
a. i nomi e gli indirizzi dei coniugi, nonché la designazione dei loro eventuali rappresentanti;
b. la richiesta comune di divorzio;
c. la convenzione completa sulle conseguenze del divorzio;
x. le conclusioni comuni relative ai figli;
e. i documenti giustificativi;
f. la data e le firme.
Art. 286 Istanza in caso di intesa parziale
1 In caso d’intesa parziale, l’istanza congiunta dei coniugi contiene la dichiarazione di demandare al giudice la decisione sulle conseguenze del divorzio in merito alle quali sussiste disaccordo.
2 Ciascun coniuge può proporre proprie conclusioni motivate circa le conseguenze del divorzio rimaste controverse.
3 Per il resto si applica per analogia l’articolo 285.
Art. 287 Audizione delle parti
1 Se l’istanza è completa, il giudice convoca le parti.
2 L’audizione, nonché la conferma della volontà di divorziare e dell’accordo rag- giunto fra le parti sono rette dalle disposizioni del CC64.
63 RS 210
64 RS 210
Art. 288 Seguito della procedura e decisione
1 Se le condizioni del divorzio su richiesta comune sono soddisfatte, il giudice pronuncia il divorzio e omologa la convenzione.
2 Se i coniugi confermano la loro volontà di divorziare, ma le conseguenze del divorzio permangono controverse, la procedura prosegue in contraddittorio relati- vamente alle stesse. Il giudice può ripartire i ruoli di parte.
3 Se la volontà di divorziare non è confermata entro due mesi dalla scadenza del termine di riflessione, il giudice respinge la richiesta comune di divorzio e nel con- tempo impartisce un termine a ogni coniuge per proporre azione di divorzio. Durante tale termine, la causa rimane pendente e i provvedimenti cautelari eventualmente disposti permangono validi.
Art. 289 Impugnazione
Il divorzio è impugnabile mediante appello soltanto per vizi della volontà.
Sezione 3: Divorzio su azione di un coniuge
Art. 290 Proposizione dell’azione
L’azione di divorzio può essere proposta anche con petizione non corredata di motivazione scritta. La petizione contiene:
a. i nomi e gli indirizzi dei coniugi, nonché la designazione dei loro eventuali rappresentanti;
b. la richiesta di divorzio e il motivo (art. 114 o 115 CC65);
c. le conclusioni relative alle conseguenze patrimoniali del divorzio;
x. le conclusioni relative ai figli;
e. i documenti giustificativi;
f. la data e le firme.
Art. 291 Udienza di conciliazione
1 Il giudice convoca le parti a un’udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio.
2 Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un’intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio.
3 Se non sussiste il motivo di divorzio o se l’intesa non è raggiunta, il giudice impar- tisce all’attore un termine per motivare per scritto l’azione. In caso di inosservanza del termine, la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva di oggetto.
65 RS 210
Art. 292 Passaggio alla procedura del divorzio su richiesta comune
1 La procedura è continuata secondo le norme sul divorzio su richiesta comune se i coniugi:
a. al verificarsi della pendenza della causa non sono ancora vissuti separati da almeno due anni; e
b. sono d’accordo di divorziare.
2 Se il motivo addotto per il divorzio sussiste, non vi è passaggio alla procedura del divorzio su richiesta comune.
Art. 293 Mutazione dell’azione
L’azione di divorzio può essere mutata in azione di separazione fintanto che il giudice non abbia iniziato a deliberare.
Sezione 4: Azione di nullità del matrimonio e azione di separazione
Art. 294
1 Le disposizioni sulla procedura dell’azione di divorzio si applicano per analogia all’azione di nullità del matrimonio e a quella di separazione.
2 L’azione di separazione può essere mutata in azione di divorzio fintanto che il giudice non abbia iniziato a deliberare.
Titolo settimo:
Interessi dei figli nelle questioni inerenti al diritto di famiglia
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 295 Principio
Le azioni indipendenti si svolgono in procedura semplificata.
Art. 296 Principio inquisitorio e non vincolatività delle conclusioni delle parti
1 Il giudice esamina d’ufficio i fatti.
2 Le parti e i terzi sono tenuti a collaborare agli esami necessari all’accertamento della filiazione, sempre che non comportino rischi per la salute. Le disposizioni sui diritti delle parti e dei terzi di rifiutare la collaborazione non sono qui applicabili.
3 Il giudice statuisce senza essere vincolato dalle conclusioni delle parti.
Capitolo 2: Procedura di diritto matrimoniale
Art. 297 Audizione dei genitori e mediazione
1 Prima di prendere disposizioni riguardo ai figli, il giudice sente personalmente i genitori.
2 Il giudice può ingiungere ai genitori di tentare una mediazione.
Art. 298 Audizione dei figli
1 I figli sono personalmente e appropriatamente sentiti dal giudice o da un terzo incaricato, eccetto che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano.
2 Nel verbale dell’audizione sono registrate soltanto le risultanze essenziali per la decisione. I genitori e il curatore vengono informati su tali risultanze.
3 Il figlio capace di discernimento può interporre reclamo contro la negata audizione.
Art. 299 Rappresentanza del figlio
1 Se necessario, il giudice ordina che il figlio sia rappresentato da un curatore, esper- to in questioni assistenziali e giuridiche.
2 Il giudice esamina se occorra disporre una rappresentanza in particolare nei seguenti casi:
a. i genitori propongono conclusioni differenti in merito all’attribuzione della custodia o dell’autorità parentali o in merito a questioni importanti concer- nenti le relazioni personali;
b. l’autorità tutoria o un genitore la chiede;
c. l’audizione dei genitori o del figlio oppure altri motivi:
1. fanno sorgere notevoli dubbi sull’adeguatezza delle conclusioni comuni dei genitori circa l’attribuzione della custodia o dell’autorità parentali o circa le relazioni personali, oppure
2. inducono a prospettare misure di protezione del figlio.
3 La rappresentanza è ordinata in ogni caso se il figlio capace di discernimento la chiede. Il figlio può interporre reclamo contro il diniego di istituirla.
Art. 300 Competenze del curatore
Il curatore del figlio può proporre conclusioni e presentare impugnazioni ove si tratti delle seguenti questioni:
a. attribuzione della custodia o dell’autorità parentali;
b. questioni importanti inerenti alle relazioni personali;
c. misure di protezione del figlio.
Art. 301 Comunicazione della decisione La decisione è comunicata:
a. ai genitori;
b. al figlio, se ha già compiuto i 14 anni;
c. all’eventuale curatore, per quanto si tratti dell’attribuzione della custodia o dell’autorità parentali, di questioni importanti inerenti alle relazioni perso- nali o di misure di protezione del figlio.
Capitolo 3: Pratiche della procedura sommaria
Art. 302 Campo d’applicazione
1 La procedura sommaria è applicabile segnatamente per:
a. le decisioni previste dalla Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 198066 sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori e dalla Convenzione europea del 20 maggio 198067 sul riconoscimento e l’esecuzione delle deci- sioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell’affida- mento;
b. il versamento di un contributo speciale per bisogni straordinari e imprevisti del figlio (art. 286 cpv. 3 CC68);
c. la diffida ai debitori e la prestazione di garanzie per il mantenimento del figlio, al di fuori di un processo concernente l’obbligo di mantenimento da parte dei genitori (art. 291 e 292 CC).
2 Sono fatte salve le disposizioni della legge federale del 21 dicembre 200769 sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell’Aia sulla protezione dei minori e degli adulti.
Capitolo 4: Azione di mantenimento e di paternità
Art. 303 Provvedimenti cautelari
1 Se il rapporto di filiazione è accertato, il convenuto può essere obbligato a deposi- tare o a pagare provvisoriamente adeguati contributi per il mantenimento del figlio.
2 Se l’azione di mantenimento è stata promossa assieme a quella di paternità, il convenuto, ad istanza dell’attore:
66 RS 0.211.230.02
67 RS 0.211.230.01
68 RS 210
69 RS 211.222.32
b. deve pagare adeguati contributi per il mantenimento del figlio qualora la paternità sia presunta e la presunzione non sia infirmata dai mezzi di prova immediatamente disponibili.
Art. 304 Competenza
Il giudice competente per l’azione decide anche sul deposito, sul pagamento provvi- sorio, sul versamento dei contributi depositati e sulla restituzione dei pagamenti provvisori.
Titolo ottavo: Procedura in materia di unione domestica registrata Capitolo 1: Pratiche della procedura sommaria
Art. 305 Campo d’applicazione La procedura sommaria è applicabile per:
a. la determinazione dei contributi pecuniari per il mantenimento e l’ordine ai debitori di un partner di fare i loro pagamenti all’altro (art. 13 cpv. 2 e 3 della legge del 18 giu. 200470 sull’unione domestica registrata, LUD);
b. l’autorizzazione a un partner a disporre dell’abitazione comune (art. 14 cpv. 2 LUD);
c. l’estensione o la privazione del potere di un partner di rappresentare l’unione domestica (art. 15 cpv. 2 lett. a e 4 LUD);
d. l’obbligo d’informazione dei partner sui rispettivi redditi, sostanza e debiti (art. 16 cpv. 2 LUD);
e. la determinazione, l’adeguamento o la soppressione dei contributi pecuniari e le misure riguardanti l’abitazione e le suppellettili domestiche (art. 17 cpv. 2 e 4 LUD);
f. l’obbligo di un partner di concorrere alla compilazione dell’inventario (art. 20 cpv. 1 LUD);
g. la limitazione del potere di disporre di un partner relativamente a determinati beni (art. 22 cpv. 1 LUD);
h. l’assegnazione di termini per la compensazione di debiti tra i partner (art. 23 cpv. 1 LUD).
70 RS 211.231
Art. 306 Procedura
Alla procedura si applicano per analogia gli articoli 272 e 273.
Capitolo 2:
Scioglimento e annullamento dell’unione domestica registrata
Art. 307
Alla procedura di scioglimento e di annullamento dell’unione domestica registrata si applicano per analogia le disposizioni sulla procedura di divorzio.
Titolo nono: Mezzi di impugnazione Capitolo 1: Appello
Sezione 1: Decisioni appellabili e motivi d’appello
Art. 308 Appellabilità
1 Sono impugnabili mediante appello:
a. le decisioni finali e incidentali di prima istanza;
b. le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari.
2 Le decisioni pronunciate in controversie patrimoniali sono appellabili unicamente se il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno 10 000 franchi.
Art. 309 Eccezioni L’appello è improponibile:
a. contro le decisioni del giudice dell’esecuzione;
b. nelle seguenti pratiche a tenore della LEF71:
1. revoca della sospensione (art. 57d LEF),
2. ammissione dell’opposizione tardiva (art. 77 LEF),
3. rigetto dell’opposizione (art. 80–84 LEF),
4. annullamento o sospensione dell’esecuzione (art. 85 LEF),
5. ammissione dell’opposizione nell’esecuzione cambiaria (art. 185 LEF),
6. decisioni che secondo la LEF sono di competenza del giudice dei falli- menti o dei concordati.
71 RS 281.1
Art. 310 Motivi d’appello
Con l’appello possono essere censurati:
a. l’errata applicazione del diritto;
b. l’errato accertamento dei fatti.
Sezione 2: Xxxxxxx, risposta all’appello e appello incidentale
Art. 311 Proposizione dell’appello
1 L’appello, scritto e motivato, dev’essere proposto all’autorità giudiziaria superiore entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata o dalla notifi- cazione a posteriori della motivazione (art. 239).
2 Dev’essergli allegata la decisione impugnata.
Art. 312 Risposta all’appello
1 L’autorità giudiziaria superiore notifica l’appello alla controparte invitandola a presentare per scritto le proprie osservazioni, eccetto che l’appello sia manifesta- mente improponibile o manifestamente infondato.
2 Il termine di risposta è di 30 giorni.
Art. 313 Appello incidentale
1 Nella risposta all’appello la controparte può appellare in via incidentale.
2 L’appello incidentale decade se:
a. | l’autorità giudiziaria superiore non entra nel merito dell’appello principale; |
b. | l’appello principale è respinto in quanto manifestamente infondato; |
c. | l’appello principale è ritirato prima che il giudice inizi a deliberare. |
Art. 314 Procedura sommaria
1 Se è appellata una decisione pronunciata in procedura sommaria, il termine di appello e il termine di risposta sono entrambi di dieci giorni.
2 L’appello incidentale è improponibile.
Sezione 3: Effetti e procedura dell’appello
Art. 315 Effetto sospensivo
1 L’appello preclude, limitatamente alle conclusioni, l’efficacia e l’esecutività della decisione impugnata.
2 L’autorità giudiziaria superiore può autorizzare l’esecuzione anticipata della deci- sione impugnata. Se del caso, ordina provvedimenti conservativi o la prestazione di garanzie.
3 L’effetto sospensivo non può essere tolto se è appellata una decisione costitutiva.
4 L’appello non ha effetto sospensivo se è appellata una decisione in materia di:
a. diritto di risposta;
b. provvedimenti cautelari.
5 L’esecuzione di provvedimenti cautelari può essere eccezionalmente sospesa se la parte interessata rischia di subire un pregiudizio difficilmente riparabile.
Art. 316 Procedura davanti all’autorità giudiziaria superiore
1 L’autorità giudiziaria superiore può tenere udienza o decidere in base agli atti.
2 Essa può ordinare un secondo scambio di scritti.
3 Può procedere all’assunzione di prove.
Art. 317 Nuovi fatti, nuovi mezzi di prova e mutazione dell’azione
1 Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se:
a. vengono immediatamente addotti; e
b. dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze.
2 Una mutazione dell’azione è ammissibile soltanto se:
a. sono date le premesse di cui all’articolo 227 capoverso 1; e
b. la mutazione è inoltre fondata su nuovi fatti e nuovi mezzi di prova.
Art. 318 Decisione
1 L’autorità giudiziaria superiore può:
a. confermare il giudizio impugnato;
b. statuire essa stessa; oppure
c. rinviare la causa alla giurisdizione inferiore, se:
1. non è stata giudicata una parte essenziale dell’azione, oppure
2. i fatti devono essere completati in punti essenziali.
2 L’autorità giudiziaria superiore notifica la sua decisione con motivazione scritta.
3 Se statuisce essa stessa, l’autorità giudiziaria superiore pronuncia anche sulle spese giudiziarie della procedura di prima istanza.
Capitolo 2: Reclamo
Art. 319 Ammissibilità del reclamo Sono impugnabili mediante reclamo:
a. le decisioni inappellabili di prima istanza finali, incidentali e in materia di provvedimenti cautelari;
b. altre decisioni e disposizioni ordinatorie processuali di prima istanza:
1. nei casi stabiliti dalla legge,
2. quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile;
c. i casi di ritardata giustizia.
Art. 320 Motivi di reclamo
Con il reclamo possono essere censurati:
a. l’applicazione errata del diritto;
b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
Art. 321 Proposizione del reclamo
1 Il reclamo, scritto e motivato, dev’essere proposto all’autorità giudiziaria superiore entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata o dalla notifi- cazione a posteriori della motivazione (art. 239).
2 Se è impugnata una decisione pronunciata in procedura sommaria o una disposi- zione ordinatoria processuale, il termine di reclamo è di dieci giorni, salvo che la legge disponga altrimenti.
3 Se è in possesso della parte, la decisione o disposizione impugnata dev’essere allegata.
4 Il reclamo per ritardata giustizia è possibile in ogni tempo.
Art. 322 Risposta al reclamo
1 Se il reclamo non risulta manifestamente inammissibile o manifestamente infon- dato, l’autorità giudiziaria superiore lo notifica alla controparte invitandola a presen- tare per scritto le proprie osservazioni.
2 Il termine di risposta è uguale a quello di reclamo.
Art. 323 Reclamo incidentale
Il reclamo incidentale non è ammesso.
Art. 324 Osservazioni della giurisdizione inferiore
L’autorità giudiziaria superiore può chiedere alla giurisdizione inferiore di farle pervenire le sue osservazioni.
Art. 325 Effetto sospensivo
1 Il reclamo non preclude l’efficacia e l’esecutività della decisione impugnata.
2 L’autorità giudiziaria superiore può rinviare l’esecuzione della decisione impu- gnata. Se del caso, ordina provvedimenti conservativi o la prestazione di garanzie.
Art. 326 Nuove conclusioni, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova
1 Non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la pro- duzione di nuovi mezzi di prova.
2 Sono fatte salve speciali disposizioni di legge.
Art. 327 Procedura e decisione
1 L’autorità giudiziaria superiore si fa consegnare gli atti di causa dalla giurisdizione inferiore.
2 Essa può decidere in base agli atti.
3 Se accoglie il reclamo, l’autorità giudiziaria superiore:
a. annulla la decisione o la disposizione ordinatoria processuale impugnata e rinvia la causa alla giurisdizione inferiore; oppure
b. statuisce essa stessa, se la causa è matura per il giudizio.
4 Se il reclamo è accolto per ritardata giustizia, l’autorità giudiziaria superiore può impartire alla giurisdizione inferiore un termine per la trattazione della causa.
5 L’autorità giudiziaria superiore notifica la sua decisione con motivazione scritta.
Capitolo 3: Revisione
Art. 328 Motivi di revisione
1 Una parte può chiedere al giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza la revisione della decisione passata in giudicato se:
a. ha successivamente appreso fatti rilevanti o trovato mezzi di prova decisivi che non ha potuto allegare nella precedente procedura, esclusi i fatti e mezzi di prova sorti dopo la decisione;
b. da un procedimento penale risulta che la decisione a lei sfavorevole è stata influenzata da un crimine o da un delitto; non occorre che sia stata pronun- ciata una condanna dal giudice penale; se il procedimento penale non può essere esperito, la prova può essere addotta in altro modo;
c. fa valere che l’acquiescenza, la desistenza o la transazione giudiziaria è inef- ficace.
2 La revisione può essere chiesta per violazione della Convenzione europea del 4 novembre 195072 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda- mentali (CEDU) se:
a. la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato in una sentenza definitiva che la CEDU o i suoi protocolli sono stati violati;
b. un indennizzo è inadatto a compensare le conseguenze della violazione; e
c. la revisione è necessaria per rimuovere la violazione.
Art. 329 Domanda e termini di revisione
1 La domanda di revisione, scritta e motivata, dev’essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione.
2 Dopo dieci anni dal passaggio in giudicato della decisione, la revisione non può più essere domandata, salvo nel caso di cui all’articolo 328 capoverso 1 lettera b.
Art. 330 Osservazioni della controparte
Se la domanda di revisione non risulta manifestamente inammissibile o manifesta- mente infondata, il giudice la notifica alla controparte affinché presenti le sue osser- vazioni.
Art. 331 Effetto sospensivo
1 La domanda di revisione non preclude l’efficacia e l’esecutività della decisione impugnata.
2 Il giudice può differire l’esecuzione della decisione impugnata. Se del caso ordina provvedimenti conservativi o la prestazione di garanzie.
Art. 332 Decisione sulla domanda di revisione
La decisione sulla domanda di revisione è impugnabile mediante reclamo.
Art. 333 Nuova decisione nel merito
1 Se accoglie la domanda di revisione, il giudice annulla la sua precedente decisione e statuisce nuovamente.
2 Nella nuova decisione il giudice decide anche sulle spese della precedente proce- dura.
3 Il giudice notifica la sua decisione con motivazione scritta.
72 RS 0.101
Capitolo 4: Interpretazione e rettifica
Art. 334
1 Se il dispositivo è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, il giudice, su domanda di una parte o d’ufficio, interpreta o rettifica la decisione. Nella domanda devono essere indicati i punti contestati e le modifiche auspicate.
2 Gli articoli 330 e 331 si applicano per analogia. Se la rettifica concerne errori di scrittura o di calcolo il giudice può rinunciare a interpellare le parti.
3 La decisione sulla domanda di interpretazione o di rettifica è impugnabile mediante reclamo.
4 La decisione interpretata o rettificata è notificata alle parti.
Titolo decimo: Esecuzione
Capitolo 1: Esecuzione delle decisioni
Art. 335 Campo d’applicazione
1 Le decisioni sono eseguite secondo le disposizioni del presente capitolo.
2 Se concernono pagamenti in denaro o la prestazione di garanzie, le decisioni sono eseguite secondo le disposizioni della LEF73.
3 Il riconoscimento, la dichiarazione di esecutività e l’esecuzione di decisioni stra- niere sono regolati dal presente capitolo, eccetto che un trattato internazionale o la LDIP74 dispongano altrimenti.
Art. 336 Esecutività
1 Una decisione è esecutiva se:
a. è passata in giudicato e il giudice non ha sospeso l’esecuzione (art. 325 cpv. 2 e 331 cpv. 2); oppure
b. pur non essendo ancora passata in giudicato, è stata dichiarata eseguibile an- ticipatamente.
2 A richiesta, il giudice che ha preso la decisione da eseguire ne attesta l’esecutività.
Art. 337 Esecuzione diretta
1 La decisione può essere direttamente eseguita se il giudice che l’ha pronunciata ha già ordinato concrete misure d’esecuzione (art. 236 cpv. 3).
73 RS 281.1
74 RS 291
2 La parte soccombente può tuttavia chiedere al giudice dell’esecuzione di sospen- dere l’esecuzione; l’articolo 341 si applica per analogia.
Art. 338 Domanda di esecuzione
1 Se la decisione non può essere direttamente eseguita, una domanda di esecuzione dev’essere presentata al giudice dell’esecuzione.
2 La parte richiedente deve dimostrare che le condizioni d’esecutività sono adempite e allegare i documenti necessari.
Art. 339 Competenza e procedura
1 È imperativamente competente a decidere le misure d’esecuzione e la sospensione dell’esecuzione il giudice:
a. | del domicilio o della sede della parte soccombente; |
b. | del luogo in cui le misure devono essere prese; oppure |
c. | del luogo in cui è stata emanata la decisione da eseguire. |
2 Il giudice decide in procedura sommaria.
Art. 340 Provvedimenti conservativi
Se il ritardo nel procedere potesse render vana o oltremodo difficile l’esecuzione, il giudice dell’esecuzione può ordinare provvedimenti conservativi, se necessario anche senza sentire preventivamente la controparte.
Art. 341 Esame dell’esecutività e osservazioni della parte soccombente
1 Il giudice dell’esecuzione esamina d’ufficio se le condizioni d’esecutività sono adempiute.
2 Assegna un breve termine alla parte soccombente affinché presenti le proprie osservazioni.
3 Materialmente, la parte soccombente può obiettare che successivamente alla comunicazione della decisione sono intervenute circostanze che ostano all’ese- cuzione, in particolare l’adempimento, la concessione di una dilazione, la prescri- zione o la perenzione della prestazione dovuta. L’adempimento della prestazione e la dilazione devono essere provati mediante documenti.
Art. 342 Esecuzione di una prestazione condizionata o dipendente da una controprestazione
La decisione in merito a una prestazione condizionata o dipendente da una contro- prestazione può essere eseguita solo quando il giudice dell’esecuzione ha accertato che la condizione si è verificata oppure che la controprestazione è stata debitamente offerta, fornita o garantita.
Art. 343 Obbligo di fare, omettere o tollerare
1 Se la decisione impone un obbligo di fare, omettere o tollerare, il giudice dell’esecuzione può ordinare:
a. una comminatoria penale secondo l’articolo 292 CP75;
b. una multa disciplinare fino a 5000 franchi;
c. una multa disciplinare fino a 1000 franchi per ogni giorno d’inadempimento;
d. misure coercitive come il ritiro di una cosa mobile o lo sgombero di un fondo; oppure
e. l’adempimento sostitutivo.
2 La parte soccombente e i terzi devono fornire le necessarie informazioni e tollerare le necessarie ispezioni.
3 La persona incaricata dell’esecuzione può far capo all’aiuto dell’autorità compe- tente.
Art. 344 Rilascio di una dichiarazione di volontà
1 Se la decisione ha per oggetto il rilascio di una dichiarazione di volontà, la dichia- razione stessa si ha per avvenuta con l’esecutività della decisione.
2 Se la dichiarazione concerne un registro pubblico, come il registro fondiario o il registro di commercio, il giudice che ha pronunciato la decisione impartisce all’ufficiale del registro le istruzioni necessarie.
Art. 345 Risarcimento dei danni e conversione in denaro
1 La parte vincente può chiedere:
a. il risarcimento dei danni se la parte soccombente non ottempera a quanto ordinatole dal giudice;
b. in luogo della prestazione dovuta, un equivalente in denaro.
2 Il giudice dell’esecuzione decide sull’ammontare di tali importi.
Art. 346 Impugnazione da parte di terzi
I terzi toccati nei loro diritti dalla decisione sull’esecuzione possono proporre re- clamo.
75 RS 311.0
Capitolo 2: Esecuzione di documenti pubblici
Art. 347 Esecutività
Un documento pubblico avente per oggetto prestazioni di qualsiasi genere può essere eseguito alla stregua di una decisione giudiziaria se:
a. l’obbligato ha espressamente dichiarato nel documento di riconoscere l’esecuzione diretta della prestazione;
b. il titolo giuridico della prestazione dovuta è menzionato nel documento;
c. la prestazione dovuta:
1. è sufficientemente determinata nel documento,
2. è riconosciuta nel documento dall’obbligato, e
3. è esigibile.
Art. 348 Eccezioni
Non sono direttamente esecutivi i documenti concernenti prestazioni:
a. secondo la legge del 24 marzo 199576 sulla parità dei sessi;
b. inerenti alla locazione o all’affitto di locali d’abitazione e commerciali, non- ché all’affitto agricolo;
c. secondo la legge del 17 dicembre 199377 sulla partecipazione;
d. inerenti a rapporti di lavoro e alla legge del 6 ottobre 198978 sul colloca- mento;
e. inerenti a contratti conclusi con consumatori (art. 32).
Art. 349 Documenti concernenti prestazioni in denaro
I documenti esecutivi concernenti prestazioni in denaro sono considerati titoli defini- tivi di rigetto dell’opposizione secondo gli articoli 80 e 81 LEF79.
Art. 350 Documenti concernenti prestazioni non pecuniarie
1 Se si tratta di eseguire un documento concernente una prestazione non pecuniaria, il pubblico ufficiale che l’ha rilasciato fornisce all’obbligato, su domanda dell’aven- te diritto, una copia autenticata del documento e gli assegna un termine di 20 giorni per l’adempimento. L’avente diritto riceve copia della notificazione.
2 Decorso infruttuosamente tale termine, l’avente diritto può chiedere che il giudice dell’esecuzione proceda.
76 RS 151.1
77 RS 822.14
78 RS 823.11
79 RS 281.1
Art. 351 Procedura davanti al giudice dell’esecuzione
1 Riguardo alla prestazione dovuta, l’obbligato può sollevare obiezioni soltanto se immediatamente comprovabili.
2 Se è dovuto il rilascio di una dichiarazione di volontà, la dichiarazione stessa si ha per avvenuta con la decisione del giudice dell’esecuzione. Questi impartisce le istruzioni necessarie secondo l’articolo 344 capoverso 2.
Art. 352 Azione giudiziaria
È in ogni caso fatta salva l’azione giudiziaria relativa alla prestazione dovuta. In particolare, l’obbligato può in ogni tempo chiedere al giudice di accertare che la pretesa non sussiste o non sussiste più oppure che per l’adempimento è stata con- cessa una dilazione.
Parte terza: Arbitrato
Titolo primo: Disposizioni generali
Art. 353 Campo d’applicazione
1 Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti davanti ai tribunali arbitrali con sede in Svizzera, per quanto non siano applicabili le disposizioni del capitolo 12 LDIP80.
2 Le parti possono escludere l’applicabilità delle presenti disposizioni sull’arbitrato mediante una dichiarazione esplicita nel patto d’arbitrato o in accordo successivo e convenire di applicare le disposizioni del capitolo 12 LDIP. Tale dichiarazione richiede la forma di cui all’articolo 358.
Art. 354 Arbitrabilità
L’arbitrato può vertere su qualsiasi pretesa su cui le parti possono disporre libera- mente.
Art. 355 Sede del tribunale arbitrale
1 La sede del tribunale arbitrale è stabilita dalle parti o dall’ente da esse designato. In subordine, la sede è stabilita dal tribunale arbitrale stesso.
2 Se non è stabilita dalle parti, dall’ente da esse designato o dal tribunale arbitrale, la sede è nel luogo del tribunale statale che sarebbe competente per giudicare il merito della causa in mancanza di patto di arbitrato.
3 Se più tribunali statali sono competenti, il tribunale arbitrale ha sede nel luogo del primo tribunale statale adito in applicazione dell’articolo 356.
80 RS 291
4 Se le parti non hanno pattuito diversamente, il tribunale arbitrale può dibattere, assumere prove e deliberare anche in qualsiasi altro luogo.
Art. 356 Tribunali statali competenti
1 Il Cantone dove ha sede il tribunale arbitrale designa un tribunale superiore compe- tente per:
a. statuire sui reclami e sulle domande di revisione;
b. ricevere in deposito il lodo e attestarne l’esecutività.
2 Un altro tribunale o un tribunale composto in altro modo, designato dal Cantone dove ha sede il tribunale arbitrale, è competente in istanza unica per:
a. | nominare, ricusare, revocare e sostituire gli arbitri; |
b. | prorogare il mandato del tribunale arbitrale; |
c. | prestare concorso al tribunale arbitrale per procedere ad atti procedurali. |
Titolo secondo: Patto d’arbitrato
Art. 357 Oggetto
1 Il patto d’arbitrato può riferirsi a controversie esistenti o future derivanti da un determinato rapporto giuridico.
2 Contro il patto d’arbitrato non può essere eccepita l’invalidità del contratto princi- pale.
Art. 358 Forma
Il patto d’arbitrato dev’essere stipulato per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo.
Art. 359 Contestata competenza del tribunale arbitrale
1 Se la validità, il contenuto o la portata del patto d’arbitrato oppure la corretta costituzione del tribunale arbitrale sono contestati davanti allo stesso, il tribunale arbitrale pronuncia in merito con una decisione incidentale o nella decisione finale.
2 L’eccezione d’incompetenza del tribunale arbitrale deve essere proposta prima di entrare nel merito della causa.
Titolo terzo: Costituzione del tribunale arbitrale
Art. 360 Numero degli arbitri
1 Le parti possono liberamente stabilire il numero degli arbitri. In assenza di un accordo, il loro numero è tre.
2 Se le parti hanno stabilito un numero pari di arbitri, si presume che un’ulteriore persona debba essere designata come presidente.
Art. 361 Designazione ad opera delle parti
1 Gli arbitri sono nominati secondo quanto pattuito fra le parti.
2 Se tale pattuizione manca, ciascuna parte designa un numero uguale di arbitri; questi, a voto unanime, eleggono un presidente.
3 Se un arbitro è designato per funzione, si reputa designato il titolare della stessa al momento dell’accettazione del mandato arbitrale.
4 Per le controversie in materia di locazione o affitto di locali d’abitazione, le parti possono designare quale tribunale arbitrale unicamente l’autorità di conciliazione.
Art. 362 Designazione ad opera del tribunale statale
1 Se il patto d’arbitrato non specifica l’ente incaricato della designazione del tribu- nale arbitrale o se l’ente incaricato non designa gli arbitri entro un congruo termine, il tribunale statale competente ai sensi dell’articolo 356 capoverso 2, su richiesta di una parte, provvede alla designazione qualora:
a. le parti non si accordino sulla designazione dell’arbitro unico o del presi- dente;
b. una parte non designi gli arbitri di sua competenza entro 30 giorni da quando ne è stata richiesta; oppure
c. gli arbitri non si accordino sulla scelta del presidente entro 30 giorni dalla loro designazione.
2 In caso di arbitrato concernente più parti, il tribunale statale competente ai sensi dell’articolo 356 capoverso 2 può designare tutti gli arbitri.
3 Il tribunale statale cui è stata affidata la designazione procede alla stessa eccetto che da un esame sommario risulti che le parti non sono legate da un patto d’arbitrato.
Art. 363 Obbligo di trasparenza
1 La persona proposta quale arbitro deve rivelare senza indugio l’esistenza di circo- stanze che potrebbero far dubitare legittimamente della sua imparzialità o indipen- denza.
2 Tale obbligo sussiste durante l’intero procedimento.
Art. 364 Accettazione del mandato
1 Gli arbitri confermano l’accettazione del mandato.
2 Il tribunale arbitrale è costituito soltanto quando tutti gli arbitri hanno dichiarato di accettare il mandato.
Art. 365 Segretariato
1 Il tribunale arbitrale può dotarsi di un segretariato.
2 Gli articoli 363 capoverso 1 e 367–369 si applicano per analogia.
Art. 366 Durata del mandato
1 Le parti possono limitare nel patto d’arbitrato o in un accordo successivo la durata del mandato del tribunale arbitrale.
2 La durata del mandato entro cui il tribunale arbitrale deve pronunciare il lodo può essere prorogata:
a. per accordo tra le parti;
b. su richiesta di una parte o del tribunale arbitrale, mediante decisione del tri- bunale statale competente ai sensi dell’articolo 356 capoverso 2.
Titolo quarto:
Ricusazione, destituzione e sostituzione dei membri del tribunale arbitrale
Art. 367 Ricusazione di un arbitro
1 Un arbitro può essere ricusato se:
a. non soddisfa i requisiti convenuti dalle parti;
b. vi è un motivo di ricusazione contemplato dall’ordinamento procedurale convenuto dalle parti; oppure
c. sussistono dubbi legittimi quanto alla sua indipendenza o imparzialità.
2 Una parte può ricusare un arbitro da lei designato, o alla cui designazione ha parte- cipato, soltanto per motivi di cui è venuta a conoscenza dopo la designazione. Il motivo di ricusazione dev’essere comunicato senza indugio al tribunale arbitrale e all’altra parte.
Art. 368 Ricusazione del tribunale arbitrale
1 Una parte può ricusare l’intero tribunale arbitrale qualora l’altra parte abbia eserci- tato un influsso preponderante sulla designazione degli arbitri. Il motivo della ricu- sazione dev’essere comunicato senza indugio al tribunale arbitrale e all’altra parte.
2 Il nuovo tribunale arbitrale è costituito secondo la procedura prevista negli arti- coli 361 e 362.
3 Le parti hanno il diritto di designare nuovamente come arbitri i membri del tribu- nale arbitrale ricusato.
Art. 369 Procedura di ricusazione
1 Le parti possono accordarsi liberamente sulla procedura di ricusazione.
2 In mancanza di accordo, l’istanza di ricusazione, scritta e motivata, dev’essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza del motivo di ricusazione all’arbitro xxxxxxxx e comunicata agli altri arbitri.
3 Se l’arbitro ricusato contesta la ricusazione, la parte instante può, entro 30 giorni, rivolgersi all’ente designato dalle parti oppure, se un tale ente non è stato previsto, chiedere di pronunciarsi al tribunale statale competente ai sensi dell’articolo 356 capoverso 2.
4 Se le parti non hanno pattuito altrimenti, durante l’esame dell’istanza di ricusa- zione il tribunale arbitrale può continuare la procedura fino e compresa la pronuncia del lodo, senza escludere l’arbitro ricusato.
5 La decisione sulla ricusazione può essere impugnata soltanto assieme al primo lodo.
Art. 370 Destituzione
1 Ciascun arbitro può essere destituito per accordo scritto tra le parti.
2 Ad istanza di parte, l’ente designato dalle parti oppure, se un tale ente non è stato previsto, il tribunale statale competente ai sensi dell’articolo 356 capoverso 2 può destituire un arbitro che non si dimostri in grado di adempiere i suoi compiti in un termine utile o di agire con la cura richiesta dalle circostanze.
3 All’impugnazione di una tale decisione si applica l’articolo 369 capoverso 5.
Art. 371 Sostituzione di un arbitro
1 Alla sostituzione di un arbitro si applica la procedura seguita per la sua designa- zione, eccetto che le parti si siano accordate o dispongano diversamente.
2 Se non si può procedere in tal modo, il nuovo arbitro è designato dal tribunale statale competente ai sensi dell’articolo 356 capoverso 2, salvo che il patto d’arbi- trato escluda tale possibilità o, in seguito al venir meno di un arbitro, debba conside- rarsi decaduto.
3 Se le parti non possono accordarsi in merito, il neocostituito tribunale arbitrale decide quali atti processuali a cui il membro sostituito aveva partecipato debbano essere ripetuti.
4 La procedura di sostituzione di un arbitro non sospende il decorso del termine assegnato al tribunale arbitrale per pronunciare il giudizio.
Titolo quinto: Procedimento arbitrale
Art. 372 Pendenza
1 Il procedimento arbitrale è pendente:
a. appena una parte adisce il tribunale arbitrale designato nel patto d’arbitrato; oppure
b. in mancanza di tale designazione, appena una parte avvia la procedura di costituzione del tribunale arbitrale oppure la preventiva procedura di conci- liazione pattuita dalle parti.
2 Se davanti a un tribunale statale e a un tribunale arbitrale sono pendenti, tra le medesime parti, cause concernenti il medesimo oggetto litigioso, il tribunale succes- sivamente adito sospende la procedura finché il tribunale preventivamente adito abbia deciso sulla sua competenza.
Art. 373 Regole generali di procedura
1 Le parti possono regolare la procedura arbitrale:
a. esse medesime;
b. mediante richiamo di un ordinamento procedurale arbitrale;
c. dichiarando applicabile un diritto procedurale di loro scelta.
2 Se non è stata regolata dalle parti, la procedura è stabilita dal tribunale arbitrale.
3 Il presidente del tribunale arbitrale può decidere personalmente su singole que- stioni procedurali se così autorizzato delle parti o dagli altri membri del tribunale arbitrale.
4 Il tribunale arbitrale deve garantire la parità di trattamento delle parti e il loro diritto d’essere sentite, nonché procedere a un contraddittorio.
5 Ogni parte può farsi rappresentare.
6 Le violazioni di regole di procedura devono essere eccepite immediatamente, pena la perenzione.
Art. 374 Provvedimenti cautelari, garanzie e risarcimento dei danni
1 Il tribunale statale o, salvo diversa pattuizione delle parti, il tribunale arbitrale può, ad istanza di parte, ordinare provvedimenti cautelari, compresi quelli per assicurare i mezzi di prova.
2 Se la persona contro cui è ordinato il provvedimento del tribunale arbitrale non vi si sottopone spontaneamente, il tribunale statale, su richiesta del tribunale arbitrale o ad istanza di parte, prende le necessarie disposizioni; l’istanza di parte richiede il consenso del tribunale arbitrale.
3 Se vi è da temere un danno per l’altra parte, il tribunale arbitrale o statale può subordinare i provvedimenti cautelari alla prestazione di garanzie.
4 La parte instante risponde del danno causato da un provvedimento cautelare ingiu- stificato. Tuttavia, se essa prova di aver presentato l’istanza in buona fede, il tribuna- le arbitrale o statale può ridurre o escludere il risarcimento. La parte lesa può far valere la sua pretesa nel procedimento arbitrale pendente.
5 La garanzia è liberata se è certo che non è promossa alcuna azione di risarcimento del danno; se vi è incertezza in proposito, il tribunale arbitrale assegna un termine per proporre l’azione.
Art. 375 Assunzione delle prove e collaborazione del tribunale statale
1 Il tribunale arbitrale procede lui stesso all’assunzione delle prove.
2 Il tribunale arbitrale può chiedere la collaborazione del tribunale statale compe- tente ai sensi dell’articolo 356 capoverso 2 per assumere prove o effettuare altri atti giudiziari. Con il consenso del tribunale arbitrale tale collaborazione può essere chiesta anche da una parte.
3 Gli arbitri possono partecipare agli atti procedurali del tribunale statale e porre domande.
Art. 376 Litisconsorzio, cumulo d’azioni e partecipazione di terzi
1 Un procedimento arbitrale può essere condotto da o contro più litisconsorti se:
a. tutte le parti sono legate tra loro da uno o più patti d’arbitrato concordanti; e
b. le pretese fatte valere sono identiche o materialmente connesse.
2 Le pretese materialmente connesse possono essere giudicate nello stesso procedi- mento arbitrale se sono oggetto di patti d’arbitrato concordanti.
3 L’intervento di un terzo e la partecipazione della persona chiamata in causa pre- suppongono l’esistenza di un patto d’arbitrato tra il terzo e le parti in causa e sono subordinati al consenso del tribunale arbitrale.
Art. 377 Compensazione e domanda riconvenzionale
1 Il tribunale arbitrale è competente a statuire su un’eccezione di compensazione sollevata da una parte anche se la pretesa posta in compensazione non soggiace al patto d’arbitrato e anche se per la stessa è stato stipulato un altro patto d’arbitrato o una proroga di foro.
2 Una domanda riconvenzionale è ammessa solo se concerne una lite che ricade in un patto d’arbitrato concordante.
Art. 378 Anticipazione delle spese
1 Il tribunale arbitrale può esigere un anticipo delle spese procedurali presumibili e farne dipendere la continuazione del procedimento. Salvo diverso accordo tra le parti, esso ne determina l’importo a carico di ciascuna.
2 Se una parte non versa l’anticipo che le incombe, l’altra può o anticipare lei stessa il totale delle spese o rinunciare al procedimento arbitrale. In quest’ultimo caso, essa
Art. 379 Cauzione per le spese ripetibili
Se risulta che l’attore è insolvente, il tribunale arbitrale può, su richiesta del conve- nuto, disporre che per le costui spese ripetibili presumibili sia prestata cauzione entro un dato termine. Al convenuto si applica per analogia l’articolo 378 capo- verso 2.
Art. 380 Gratuito patrocinio Il gratuito patrocinio è escluso.
Titolo sesto: Lodo
Art. 381 Diritto applicabile
1 Il tribunale arbitrale decide:
a. secondo le regole di diritto scelte dalle parti; oppure
x. xxxxxxx equità, se così autorizzato dalle parti.
2 In mancanza di tale scelta o autorizzazione, il tribunale arbitrale decide secondo il diritto che sarebbe applicato da un tribunale statale.
Art. 382 Deliberazioni e votazioni
1 Alle deliberazioni e alle votazioni devono partecipare tutti gli arbitri.
2 Se un arbitro si rifiuta di partecipare a una deliberazione o a una votazione, gli altri arbitri possono deliberare e decidere senza di lui, sempre che le parti non si siano accordate diversamente.
3 Il tribunale arbitrale pronuncia il lodo a maggioranza dei voti, eccetto che le parti si siano accordate diversamente.
4 Se non si raggiunge una maggioranza di voti, il voto del presidente decide.
Art. 383 Lodi incidentali e lodi parziali
Salvo diversa pattuizione delle parti, il tribunale arbitrale può limitare il procedi- mento a singole questioni o conclusioni.
Art. 384 Contenuto del lodo
1 Il lodo contiene:
a. la composizione del tribunale arbitrale;
b. l’indicazione della sede del tribunale arbitrale;
c. la designazione delle parti e dei loro rappresentanti;
d. le conclusioni delle parti oppure, in mancanza di concrete richieste, una descrizione dei punti litigiosi;
e. in quanto le parti non vi abbiano rinunciato, l’esposizione dei fatti, i conside- randi di diritto e se del caso quelli di equità;
f. il dispositivo sul merito della lite come pure l’importo e la ripartizione delle spese procedurali e delle ripetibili;
g. la data del giudizio.
2 Il lodo dev’essere firmato; è sufficiente la firma del presidente.
Art. 385 Intesa tra le parti
Se durante il procedimento arbitrale le parti pongono fine alla controversia, il tribu- nale arbitrale, su richiesta, lo constata sotto forma di lodo.
Art. 386 Notificazione e deposito
1 Una copia del lodo dev’essere notificata ad ogni parte.
2 Ogni parte, a sue spese, può depositare un esemplare del lodo presso il tribunale statale competente ai sensi dell’articolo 356 capoverso 1.
3 Su richiesta di una parte, detto tribunale statale rilascia un’attestazione di esecuti- vità.
Art. 387 Effetti del lodo
Una volta comunicato alle parti, il lodo ha gli stessi effetti di una decisione giudizia- ria esecutiva e passata in giudicato.
Art. 388 Rettifica, interpretazione e completamento del lodo
1 Ogni parte può chiedere al tribunale arbitrale di:
a. rettificare errori di redazione e di calcolo nel lodo;
b. interpretare determinate parti del lodo;
c. emanare un lodo complementare su pretese che, pur fatte valere nel proce- dimento arbitrale, non sono state oggetto di trattazione nel lodo.
2 La richiesta dev’essere presentata al tribunale arbitrale entro 30 giorni dalla sco- perta dell’errore o dell’esigenza di interpretazione o di completamento di alcune parti del lodo, in ogni caso però entro un anno dalla notificazione del lodo.
3 La richiesta non sospende i termini d’impugnazione. Se una parte subisce un pregiudizio dall’esito di questa procedura, relativamente al punto controverso decor- re per lei un nuovo termine d’impugnazione.
Titolo settimo: Mezzi d’impugnazione Capitolo 1: Ricorso
Art. 389 Ricorso al Tribunale federale
1 Il lodo è impugnabile mediante ricorso al Tribunale federale.
2 La procedura è retta dalle disposizioni della legge del 17 giugno 200581 sul Tribu- nale federale, salvo che il presente capitolo disponga altrimenti.
Art. 390 Ricorso al tribunale cantonale
1 Le parti possono, mediante una dichiarazione esplicita nel patto d’arbitrato o in accordo successivo, convenire che il lodo possa essere impugnato mediante ricorso davanti al tribunale cantonale competente secondo l’articolo 356 capoverso 1.
2 La procedura è retta dagli articoli 319–327, salvo che il presente capitolo disponga altrimenti. Il tribunale cantonale decide definitivamente.
Art. 391 Sussidiarietà
Il ricorso è ammissibile unicamente dopo l’esaurimento dei mezzi d’impugnazione arbitrali previsti nel patto d’arbitrato.
Art. 392 Lodi impugnabili È impugnabile:
a. ogni lodo parziale o finale;
b. ogni lodo incidentale per i motivi di cui all’articolo 393 lettere a e b.
Art. 393 Motivi di ricorso
Il lodo può essere impugnato unicamente se:
a. l’arbitro unico è stato designato irregolarmente oppure il tribunale arbitrale è stato costituito irregolarmente;
b. il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente;
c. il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni;
d. è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro dirit- to di essere sentite;
e. è arbitrario nel suo esito perché si fonda su accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti oppure su una manifesta violazione del diritto o dell’equità;
81 RS 173.110
f. le indennità e le spese degli arbitri, fissate dal tribunale arbitrale, sono mani- festamente eccessive.
Art. 394 Rinvio per rettifica o completamento
L’autorità di ricorso, sentite le parti, può rinviare il lodo al tribunale arbitrale fis- sando a quest’ultimo un termine per rettificarlo o completarlo.
Art. 395 Decisione
1 Se il lodo non è rinviato al tribunale arbitrale oppure se non è rettificato o comple- tato da quest’ultimo nel termine assegnatogli, l’autorità di ricorso pronuncia sul ricorso e, se l’accoglie, annulla il lodo.
2 Se il lodo è annullato, il tribunale arbitrale decide di nuovo fondandosi sui conside- randi del giudizio di rinvio.
3 L’annullamento può limitarsi a singole parti del lodo, salvo che le altre dipendano da queste.
4 Se il lodo è impugnato per indennità e spese manifestamente eccessive, l’autorità di ricorso può fissare essa stessa le indennità e spese dovute.
Capitolo 2: Revisione
Art. 396 Motivi di revisione
1 Una parte può chiedere la revisione del lodo al tribunale statale competente secon- do l’articolo 356 capoverso 1 se:
a. ha successivamente appreso fatti rilevanti o trovato mezzi di prova decisivi che non ha potuto allegare nella precedente procedura, esclusi i fatti e mezzi di prova sorti dopo la pronuncia del lodo;
b. da un procedimento penale risulta che il lodo a lei sfavorevole è stato influenzato da un crimine o da un delitto; non occorre che sia stata pronun- ciata una condanna dal giudice penale; se il procedimento penale non può essere esperito, la prova può essere addotta in altro modo;
c. fa valere che l’acquiescenza, la desistenza o la transazione arbitrale è ineffi- cace.
2 La revisione può essere chiesta per violazione della CEDU82 se:
a. la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato in una sentenza definitiva che la CEDU o i suoi protocolli sono stati violati;
b. un indennizzo è inadatto a compensare le conseguenze della violazione; e
c. la revisione è necessaria per rimuovere la violazione.
82 RS 0.101
Art. 397 Termini
1 La domanda di revisione dev’essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione.
2 Dopo dieci anni dal passaggio in giudicato del lodo, la revisione non può più essere domandata, salvo nel caso di cui all’articolo 396 capoverso 1 lettera b.
Art. 398 Procedura
Alla procedura si applicano gli articoli 330 e 331.
Art. 399 Rinvio al tribunale arbitrale
1 Se accoglie la domanda di revisione, il tribunale statale annulla il lodo e rinvia gli atti al tribunale arbitrale per un nuovo giudizio.
2 Se il tribunale arbitrale non è più al completo, è applicabile l’articolo 371.
Parte quarta: Disposizioni finali Titolo primo: Esecuzione
Art. 400 Principi
1 Il Consiglio federale emana le norme d’attuazione.
2 Esso mette a disposizione i moduli per i documenti giudiziari e per gli atti scritti delle parti. I moduli per gli atti scritti delle parti devono essere concepiti in modo da poter essere compilati anche da una parte non esperta in fatto di diritto.
3 Il Consiglio federale può delegare all’Ufficio federale di giustizia l’emanazione di norme amministrative e tecniche.
Art. 401 Progetti pilota
1 Con il benestare del Consiglio federale i Cantoni possono attuare progetti pilota nel settore del diritto processuale civile.
2 Il Consiglio federale può delegare la competenza di concedere il benestare all’Ufficio federale di giustizia.
Titolo secondo: Adeguamento di leggi
Art. 402 Abrogazione e modifica del diritto vigente
L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato 1.
Art. 403 Disposizioni di coordinamento
Il coordinamento di disposizioni di altri nuovi atti normativi con il presente Xxxxxx è regolato nell’allegato 2.
Titolo terzo: Disposizioni transitorie
Art. 404 Applicabilità del diritto previgente
1 Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore del presente Xxxxxx si applica il diritto procedurale previgente.
2 La competenza per territorio si determina secondo il nuovo diritto. Nondimeno, una competenza esistente in base al diritto previgente permane.
Art. 405 Impugnazioni
1 Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione.
2 Alla revisione di decisioni comunicate secondo il diritto previgente si applica il nuovo diritto.
Art. 406 Proroga di foro
La validità di una proroga di foro si determina in base al diritto in vigore al momen- to in cui fu pattuita.
Art. 407 Giurisdizione arbitrale
1 La validità dei patti d’arbitrato conclusi prima dell’entrata in vigore del presente Xxxxxx si giudica secondo il diritto per essi più favorevole.
2 Ai procedimenti arbitrali pendenti al momento dell’entrata in vigore del presente Xxxxxx si applica il diritto previgente. Le parti possono tuttavia pattuire l’appli- cazione del nuovo diritto.
3 I mezzi d’impugnazione sono retti dal diritto in vigore al momento della comuni- cazione del lodo.
4 Ai procedimenti davanti al tribunale statale competente ai sensi dell’articolo 356, se già pendenti al momento dell’entrata in vigore del presente Xxxxxx, continua ad applicarsi il diritto previgente.
Titolo quarto: Referendum ed entrata in vigore
Art. 408
1 Il presente Codice sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2008 Consiglio nazionale, 19 dicembre 2008
Il presidente: Xxxxx Xxxxxx La presidente: Xxxxxx Xxxxxxxxxx-Xxxxxxx Il segretario: Xxxxxxxx Xxxxxx Il segretario: Xxxxxx-Xxxxx Xxxxxxxxx
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 16 aprile 2009.83
2 Ad eccezione della modifica al capoverso 3, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.
3 L’articolo 56 LEF84 all’allegato 1, cifra II, numero 17 non entra in vigore.
31 marzo 2010 In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Xxxxx Xxxxxxxx La cancelliera della Confederazione, Xxxxxx Xxxxxxxx
83 FF 2009 21
84 RS 281.1
Abrogazione e modifica del diritto vigente
I. Abrogazione
La legge del 24 marzo 200085 sul foro è abrogata.
II. Modifica
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge del 24 marzo 199586 sulla parità dei sessi
Art. 11 e 12 Abrogati
2. Legge del 17 giugno 200587 sul Tribunale federale
Allegato 1
(art. 402)
Art. 74 cpv. 2 lett. b
2 Quando il valore litigioso non raggiunge l’importo determinante secondo il capo- verso 1, il ricorso è ammissibile:
b. se una legge federale prevede un’istanza cantonale unica;
Art. 75 cpv. 2 lett. a e c
2 I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso, salvo nei casi in cui:
a. una legge federale prevede un’istanza cantonale unica;
c. è proposta loro direttamente, con il consenso di tutte le parti, un’azione con un valore litigioso di almeno 100 000 franchi.
85 RU 2000 2355, 2004 2617, 2005 5685, 2006 5379
86 RS 151.1
87 RS 173.110
Art. 76 cpv. 1 lett. b e 2
1 Ha diritto di interporre ricorso in materia civile chi:
b. è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa.
2 Il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui all’articolo 72 capoverso 2 spetta inoltre alla Cancelleria federale, ai dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, ai servizi loro subordinati, se la decisione impugnata viola la legisla- zione federale nella sfera dei loro compiti.
Art. 77, rubrica, nonché cpv. 1 e 2
Giurisdizione arbitrale
1 Contro le decisioni arbitrali è ammesso il ricorso in materia civile:
a. nella giurisdizione arbitrale internazionale, alle condizioni di cui agli arti- coli 190–192 della legge federale del 18 dicembre 198788 sul diritto inter- nazionale privato;
b. nella giurisdizione arbitrale nazionale, alle condizioni di cui agli arti- coli 389–395 del Codice di procedura civile del 19 dicembre 200889.
2 In questi casi non sono applicabili gli articoli 48 capoverso 3, 90–98, 103 capo-
Art. 100 cpv. 6 e 111 cpv. 3, secondo periodo Abrogati
3. Codice civile90
Art. 10, 28c–28f, 28l cpv. 3 e 4, 110, 112 cpv. 3, 113, 116 e 117 cpv. 2
Abrogati
Capo quarto (art. 135–149) Abrogato
Art. 208 cpv. 2 Abrogato
88 RS 291
89 RS 272
90 RS 210
Art. 230 cpv. 2
2 Il coniuge che non può procurarsi questo consenso, o cui il consenso è negato senza valido motivo, può ricorrere al giudice.
Art. 254 e 280–284
Abrogati
Art. 295 cpv. 1, frase introduttiva
1 La madre può, entro un anno dalla nascita del figlio, convenirne il padre o i suoi eredi chiedendo la rifusione:
Art. 598 cpv. 2 Abrogato
Art. 618 cpv. 1
1 Quando gli eredi non siano d’accordo circa il valore di attribuzione, questo viene stimato da periti scelti dall’autorità.
Art. 712c cpv. 3
3 L’opposizione dev’essere giustificata da gravi motivi.
Art. 961 cpv. 3
3 Il giudice decide queste domande, accorda l’iscrizione provvisoria dietro giustificazione di un interesse da parte del richiedente, ne stabilisce esattamente la durata e gli effetti e fissa, se occorre, un termine per far valere giudizialmente la pretesa.
Titolo finale
Art. 54 cpv. 3
3 Per quanto non sia applicabile il Codice di procedura civile del 19 dicembre 200891, la procedura è stabilita dai Cantoni.
91 RS 272