STATUTO DEL FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
STATUTO DEL FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Art. 1 – Costituzione
E’ costituito tra CONFAPI, con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xx 00, codice fiscale 80184750588, la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO NAZIONALE
C.G.I.L., con sede in Roma, Corso d’Italia n° 25, la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORTORI C.I.S.L., con sede in Xxxx, Xxx Xx xx 00, la UNIONE ITALIANA
DEL LAVORO U.I.L., con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxx xx 0, come libera associazione ai sensi del capo III, titolo II, Libro Primo del Codice Civile, conformemente alle disposizioni legislative dell’art. 118 della Legge n. 388/2000, il Fondo Paritetico Interprofessionale nazionale per la formazione continua nelle piccole e medie imprese denominato “FONDO FORMAZIONE PMI” e, più brevemente “Fondo” nel presente statuto.
Art. 2 – Scopi e finalità
Il Fondo non ha fini di lucro.
Il Fondo promuove e finanzia, nel rispetto delle modalità fissate dal comma 1 e seguenti dell’art.
118 della Legge n. 388/2000, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali, regionali, interregionali e nazionali di e tra imprese concordati tra le parti, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
A tal fine svolge funzioni di indirizzo, coordinamento, controllo, monitoraggio e verifica per lo sviluppo della formazione continua sull’intero territorio nazionale.
Il Fondo potrà compiere ogni operazione funzionale al raggiungimento degli scopi sopra indicati. L’attuazione degli scopi del Fondo è disciplinata dal regolamento.
Art. 3 – Sede e durata
Il Fondo avrà sede in Roma, Via della Colonna Antonina n. 52 e la sua durata è a tempo indeterminato.
Art. 4 – Soci e associati
Sono soci fondatori CONFAPI, CGIL, CISL e UIL.
Sono associati al Fondo con la qualifica di associati beneficiari ai soli fini delle prestazioni le imprese che hanno optato per l’adesione al Fondo ai sensi del comma 3, art. 118, Legge n. 388/2000 e che siano in regola con i versamenti previsti.
Art. 5 – Cessazione dell’iscrizione al Fondo dell’associato beneficiario
L’associazione al Fondo dell’associato beneficiario viene meno per:
• scioglimento, liquidazione o, comunque, cessazione per qualsiasi causa del Fondo;
• cessazione per qualsiasi causa degli associati;
• il venir meno degli scopi statutari del Fondo.
Art. 6 – Entrate
Sono entrate del Fondo:
a) il contributo versato dall’INPS al Fondo secondo le modalità previste dall’art. 1 e seguenti dell’art. 118 della Legge n. 388/2000;
b) i proventi derivanti da iniziative sociali;
c) gli apporti finanziari che, a qualsiasi titolo, vengono destinati al Fondo da soggetti pubblici e privati.
Il contributo di cui al primo comma dell’art. 118 della legge n. 388 del 23/12/2000 è destinato:
• in misura pari al 92% per contribuire a finanziare piani formativi concordati tra le parti nell’ambito della regione di competenza per le imprese che versano contributi al Fondo;
• in misura pari all’8% alle spese di gestione del Fondo, alle spese di promozione e sostegno delle attività, anche solidaristiche del Fondo, nonché per finanziare progetti finalizzati al riequilibrio territoriale e settoriale;
• nell’ambito della percentuale di cui al primo punto, in misura pari al 5% dell’ammontare dei progetti approvati per singola regione dal consiglio di amministrazione del Fondo, alle sue articolazioni regionali, ove esistenti, per lo svolgimento dei loro compiti e per le attività di sostegno dei progetti (solidarietà, indagini, orientamento, promozione, valutazione e monitoraggio).
Art. 7 – Organi del Fondo
Sono organi del Fondo:
a) l’Assemblea
b) il Presidente ed il Vice Presidente
c) il Consiglio di Amministrazione
d) il Collegio dei Revisori dei conti.
La composizione degli Organi è paritetica fra CONFAPI e organizzazioni sindacali, salvo il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 8 – Assemblea
L’Assemblea è composta in maniera paritetica da 12 membri di cui 6 nominati dalla CONFAPI e 6 nominati da CGIL, CISL e UIL.
I membri dell’Assemblea durano in carica 3 anni e possono essere rinominati. E’ consentito alle Organizzazioni che li hanno nominati di provvedere alla loro sostituzione anche prima della scadenza del triennio con comunicazione scritta.
Il membro nominato in sostituzione decadrà alla naturale scadenza dell’assemblea.
L’Assemblea nomina, al proprio interno, il Presidente del Fondo su designazione della CONFAPI ed il Vice Presidente su designazione di CGIL, CISL e UIL.
Il Presidente ed il Vice Presidente del Fondo sono anche, rispettivamente, Presidente e Vice Presidente dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
Spetta all’Assemblea di:
1. costituire il Consiglio di Amministrazione così composto e di sostituirne i membri, anche prima della scadenza, su proposta scritta dell’Organizzazione che li ha designati:
- Presidente
- Vice Presidente
- 2 membri nominati dalla CONFAPI e 2 nominati da CGIL, CISL e UIL
2. deliberare in deroga a quanto previsto all’art. 6 comma 2, modificando la percentuale dell’8%, che potrà essere elevata sino al 10% per i primi due anni di attività del Fondo, con corrispondente riduzione della percentuale del 92%, allo scopo di intraprendere iniziative adeguate alle particolari esigenze di avviamento e di solidarietà;
3. deliberare i limiti di spesa del Presidente e del Vicepresidente, con firme congiunte;
4. deliberare le iniziative per l’attuazione degli scopi di cui all’art. 2 del presente Statuto;
5. deliberare in ordine all’eventuale compenso per gli amministratori;
6. deliberare in ordine al compenso per il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
7. approvare il modello organizzativo e gli organici proposti dal Consiglio di Amministrazione;
8. deliberare l’assunzione del Direttore che verrà effettuata dal Consiglio di Amministrazione;
9. approvare gli eventuali successivi regolamenti interni su proposta del Consiglio di Amministrazione;
10. ratificare e revocare il riconoscimento delle articolazioni regionali su proposta del Consiglio di amministrazione;
11. provvedere all’approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi redatti dal Consiglio di Amministrazione;
12. definire le linee-guida delle attività annuali del Fondo;
13. deliberare in ordine all'effettuazione delle operazioni funzionali all’attività del Fondo.
L’Assemblea si riunisce in xxx xxxxxxxxx xxxxxx una volta l’anno e, straordinariamente, ogniqualvolta sia richiesto da almeno 2/3 dei membri dell’Assemblea o dal Presidente o dal Vicepresidente o dal Collegio dei Revisori.
Le modalità di convocazione dell’assemblea saranno deliberate in occasione della prima riunione dell’Assemblea.
L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta del Vice Presidente o di almeno un terzo dei consiglieri.
L'Assemblea è convocata dal Presidente, mediante invito, inviato a ciascun membro, contenente l’ordine del giorno, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in caso di assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da un altro membro eletto dai presenti. Per la validità delle riunioni dell'Assemblea e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza dei 7/12 (sette dodicesimi) dei componenti presenti, dei quali almeno uno per ognuna delle Organizzazioni soci fondatori del Fondo.
Ciascun membro non può ricevere più di due deleghe.
Art. 9 – Presidente e Vice Presidente
Spetta al Presidente del Fondo:
a) rappresentare il Fondo di fronte a terzi e stare in giudizio;
b) promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
c) presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
d) sovrintendere all’applicazione del presente Statuto;
e) dare esecuzione alle deliberazioni degli organi statutari;
f) svolgere gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli siano affidati dall’Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.
Qualora nel corso dello stesso triennio il Presidente o il Vice Presidente vengano a decadere, i loro sostituti, appositamente nominati, durano in carica fino alla scadenza del triennio in corso.
In caso di urgenza il Presidente ed il Vice Presidente in accordo tra loro possono esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo successiva ratifica del Consiglio stesso.
Art. 10 – Il Consiglio di Amministrazione ed i suoi compiti
Il Consiglio di Amministrazione è composto in maniera paritetica da 6 membri di cui il Presidente e 2 membri designati dalla CONFAPI e il Vice Presidente e 2 membri designati da CGIL, CISL e UIL.
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Il componente che cessi dalla carica prima della scadenza, sarà sostituito da un altro componente nominato dall’Assemblea su designazione dell’organizzazione di appartenenza.
L’Organizzazione che ha designato un membro del Consiglio di Amministrazione ha facoltà di proporre di sostituirlo facendo comunicazione scritta all’Assemblea.
Al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare:
a) adottare le delibere per l’attuazione degli scopi statutari;
b) vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici sia amministrativi;
c) vigilare sul funzionamento delle iniziative promosse dal Fondo;
d) predisporre il modello organizzativo e gli organici che riterrà necessari al conseguimento degli obiettivi sottoponendoli all’approvazione dell’Assemblea;
e) approvare i costi di amministrazione e funzionamento del Fondo;
f) approvare i progetti di formazione, in attuazione delle linee guida;
g) provvedere alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi del Fondo;
h) assumere il personale del Fondo e risolvere i rapporti di lavoro, nonché regolarne il trattamento economico nell’ambito dei bilanci preventivi approvati dall’Assemblea;
i) assumere il direttore, previa delibera dell’assemblea, definendone i compiti e le mansioni;
j) predisporre i regolamenti interni del Fondo e le procedure attuative e sottoporli all’approvazione dell’Assemblea;
k) definire i criteri e le modalità di costituzione e funzionamento delle articolazioni regionali del Fondo e proporre all’Assemblea il riconoscimento delle stesse;
l) nominare il Comitato Tecnico di Indirizzo, composto da 6 membri con specifiche competenze in materia di formazione, su designazione paritetica delle Organizzazioni firmatarie dell’Accordo Interconfederale sul Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua;
m) riferire all’Assemblea in merito alle proprie delibere;
n) approvare il verbale in forma scritta delle proprie riunioni.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno assunte con le modalità e le maggioranze previste negli articoli successivi.
Art. 11 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è convocato, di norma presso la sede sociale, dal Presidente, anche su richiesta del Vice Presidente, almeno tre volte all’anno, mediante invito ai suoi componenti presso il domicilio da ciascuno indicato, contenente luogo, data, ora e ordine del giorno.
La prima riunione verrà convocata dal Presidente con un preavviso di almeno cinque giorni.
Le modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione saranno deliberate in occasione della sua prima riunione.
Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre essere convocato quando almeno 2/3 dei componenti del Consiglio di Amministrazione o 2 membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ne facciano richiesta con l’indicazione degli argomenti da trattare.
Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza di almeno 2/3 dei componenti e le relative deliberazioni sono valide se ricevono il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti presenti o rappresentati dei quali almeno uno per ognuna delle Organizzazioni soci fondatori del Fondo.
Ciascun membro non può ricevere più di due deleghe.
Art. 12 – Articolazioni regionali
Il Fondo nazionale si articola a livello regionale così come previsto dal 7° comma dell’art. 118 della Legge n. 388/2000, secondo i criteri e le modalità definiti dal Consiglio di Amministrazione in base alle disposizioni del precedente articolo 10.
Nei Territori in cui non sussistano i requisiti minimi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per procedere alla costituzione delle Articolazioni regionali, il Fondo opererà direttamente con propri interventi, assumendo i compiti e le funzioni previste per le stesse articolazioni regionali.
Per lo svolgimento dei propri compiti il Fondo potrà avvalersi delle strutture logistiche e dei servizi degli Enti Bilaterali Regionali e dell’Ente Bilaterale Nazionale.
Art. 13 – Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi così designati: uno dalla CONFAPI, uno congiuntamente da CGIL, CISL e UIL, il terzo con funzioni di Presidente, nominato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
CGIL, CISL e UIL designano, inoltre, due membri supplenti destinati a sostituire i membri effettivi eventualmente assenti per cause di forza maggiore.
La designazione dei membri supplenti di competenza di CGIL, CISL e UIL deve essere effettuata unitariamente dalle tre organizzazioni.
I Revisori, sia effettivi sia supplenti, durano in carica 3 anni e possono essere rinominati. Il Presidente deve essere iscritto all’Albo dei Revisori dei Conti.
I Revisori esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile. Essi devono riferire immediatamente all’Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l’esercizio delle loro funzioni.
Il Collegio si riunisce di norma una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Revisori ne faccia richiesta.
La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con avviso scritto almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo. Gli avvisi devono contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora della riunione e degli argomenti da trattare.
Art. 14 – Patrimonio del Fondo
Il Patrimonio del Fondo è costituito da:
a) beni di proprietà del Fondo;
b) somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti;
c) apporti finanziari di qualsiasi genere, che l’Assemblea riterrà utile destinare al patrimonio.
Art. 15 – Bilancio
Gli esercizi finanziari del Fondo hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione del Fondo e del bilancio preventivo.
Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dall’Assemblea entro la fine dell’esercizio precedente. Il bilancio consuntivo dovrà essere approvato entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Il bilancio consuntivo, la situazione patrimoniale ed il conto economico, accompagnati dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori, nonché il bilancio preventivo devono essere trasmessi, entro 30 giorni dall’approvazione, al Ministero del Lavoro ed ai Soci Fondatori.
Art. 16 – Scioglimento e cessazione
In caso di scioglimento del Fondo o comunque di una sua cessazione per qualsiasi causa, l’Assemblea provvederà alla nomina di tre liquidatori designati rispettivamente uno dalla CONFAPI, uno scelto congiuntamente da CGIL, CISL e UIL e uno scelto di comune accordo. Nel caso di mancato accordo sul terzo liquidatore, esso sarà designato dal Presidente dell’Albo Nazionale dei Commissari Liquidatori.
L’Assemblea determinerà, all’atto della messa in liquidazione del Fondo, i compiti ed il compenso dei liquidatori e, successivamente, ne ratificherà l’operato.
Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto alle forme di assistenza, beneficenza ed istruzione indicate dall’Assemblea.
In caso di assenza di accordo la devoluzione sarà effettuata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tenendo comunque presenti i suddetti scopi e sentito il parere dei Soci Fondatori di cui all’art. 4 del presente Statuto.
Art. 17 – Modifiche statutarie
Il presente Statuto, nonché il Regolamento potranno essere modificati dall’Assemblea del Fondo. Le modifiche saranno sottoposte al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la verifica di conformità di cui al comma 2 dell’art. 118 della Legge n. 388/2000.
Art. 18 – Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge in vigore.
Art. 19 – Disposizione transitoria
In sede di atto costitutivo verrà nominato un Presidente ad interim, con il compito di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per la costituzione del Fondo e presentare la richiesta di riconoscimento alle competenti Autorità, nonché convocare l’assemblea dei Soci ai sensi dell’articolo 8 del presente Statuto per la nomina del Presidente, del Vice Presidente e degli altri Organi sociali, come sopra previsti. Gli Organismi dell’Ente, come previsti dal presente statuto, saranno nominati dall’Assemblea, una volta ottenuto il riconoscimento dell’Ente ai sensi di legge.
I componenti l’Assemblea dei soci verranno designati dagli Enti costituenti entro sessanta giorni dalla costituzione dell’Ente.
per la CONFAPI Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx
per la CGIL Xxxxx Xx Xxxxxx
per la CISL Xxxxxx Xxxxxxx
per la UIL Xxxxxxxxx Xxxxxx
Repertorio n. 28.070 Raccolta n. 9.286
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE PER MODIFICHE STATUTARIE
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilatre, il giorno ventotto del mese di ottobre
28 – 10 – 2003
In Roma, in Piazza della Minerva n. 69. Alle ore dodici e minuti venti.
Davanti a me, xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx in Roma, iscritto ai Ruoli dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, senza l’assistenza dei testimoni avendovi il comparente, con il mio consenso, rinunziato è comparso il signor:
Xxxxxxx XXXXXXXXX nato a Valmadrera (LC) il 26 luglio 1939 imprenditore domiciliato per la carica come appresso, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione denominata “FONDO FORMAZIONE PMI”, costituito come Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nelle piccole e medie imprese, con sede in Roma, via della Colonna Antonina n. 52, Codice Fiscale n. 97294390584, costituita con atto a mio rogito in data 27 novembre 2002, repertorio n. 26.856 raccolta n. 8.722, registrato all’Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx Xxxx 0 il 6 dicembre 2002 al n. 17489/1.
Detto comparente della cui identità personale io Notaio sono certo mi richiede di ricevere il verbale dell’assemblea straordinaria dell’associazione di cui sopra, convocata per questo giorno, luogo ed ora con comunicazione in data 20 ottobre 2003, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
Parte Straordinaria:
- Variazione dell’articolo 8 (otto) dello Statuto sociale relativo all’Assemblea.
Assume la Presidenza dell’assemblea, in conformità al vigente Statuto, il signor Xxxxxxx Xxxxxxxxx il quale constata e dà atto:
- che dei dodici rappresentanti gli Enti associati componenti ai sensi di statuto l’assemblea sono presenti di persona e per delega debitamente depositata tutti i componenti l’Assemblea e quindi almeno uno rappresenta ciascuna delle Organizzazioni soci fondatori del fondo e quindi “Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria – CONFAPI”, “Confederazione Generale Italiana del Lavoro – C.G.I.L.”, “Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori – C.I.S.L.” e “Unione Italiana del Lavoro – U.I.L.”;
- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad esso Presidente, i componenti signori:
Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx di cui uno per delega, come previsto dallo Statuto Vigente;
- che del Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti tutti i componenti signori Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
Tutte le suddette presenze risultano dal relativo foglio che sottoscritto dai presenti, dal presidente della Assemblea e da me Notaio, il Presidente stesso mi consegna ed io Notaio lo allego al presente atto sotto la lettera “A”.
Il Presidente dichiara quindi l’assemblea pienamente valida ed atta a deliberare ai sensi di statuto (che prevede per la validità dell’assemblea la presenza di persona o per delega dei sette dodicesimi dei componenti dei quali almeno uno per ognuna delle Organizzazioni Soci Fondatori) e, chiamato me Notaio a fungere da Segretario, dichiara aperta la seduta.
Sul punto all’ordine del giorno prende la parola lo stesso comparente il quale espone all’assemblea come risulti necessario procedere alla variazione del comma quarto dell’articolo 8 (otto) dello Statuto sociale, che recita “L’Assemblea nomina al proprio interno il Presidente del Fondo su designazione della CONFAPI ed il Vice Presidente su designazione di CGIL CISL e UIL”, con la soppressione delle parole “al proprio interno”.
Il Presidente pone quindi in votazione la variazione come sopra illustrata.
L’Assemblea ad unanimità dei voti delibera la soppressione delle parole “al proprio interno” al quarto comma dell’articolo 8 (otto) dello Statuto, per il quale si assume quindi la seguente nuova dizione: “L’Assemblea nomina il Presidente del Fondo su designazione della CONFAPI ed il Vice Presidente su designazione di CGIL CISL e UIL”, con la soppressione delle parole “al proprio interno”.
Il Presidente dichiara inoltre di voler proporre alla assemblea una ulteriore variazione non prevista all’ordine del giorno; chiede quindi alla assemblea di deliberare in merito alla opportunità di discuterla e l’assemblea, ad unanimità delibera di discutere la proposta che il Presidente intende presentare. Il Presidente quindi espone all’Assemblea come, anche per suggerimento del Collegio dei Revisori, appaia opportuno inserire all’articolo 15 dello Statuto, dopo il quarto capoverso, una clausola per regolare tempi e modalità per l’approvazione dei bilanci; ne legge quindi il testo come segue: “I bilanci preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio di Amministrazione devono essere trasmessi al Collegio dei Revisori dei Conti, con la relazione ed i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima della data di convocazione della Assemblea che deve discuterli. Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli Amministratori e dei Revisori, nella sede sociale durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione”. L’assemblea, dopo breve discussione, ad unanimità dei voti approva la proposta del Presidente e quindi l’inserimento dopo il quarto comma dell’articolo 15 dello Statuto della clausola secondo la letterale dizione sopra riportata.
Il Presidente mi consegna quindi il nuovo testo dello Statuto così come risultante dalle modifiche sopra deliberate, ed io Notaio lo allego al presente atto, debitamente sottoscritto dal comparente e da me Notaio, sotto la lettera “B”.
Null’altro essendovi da deliberare il presidente dichiara chiusa l’assemblea alle ore tredici e minuti trenta.
Il comparente mi esonera dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, in parte scritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me, ma da me letto al comparente che dichiara di approvarlo e con me Notaio lo sottoscrive.
Occupa tre facciate intere e righe ventitre della presente di un unico foglio. FIRMATO: Xxxxxxx XXXXXXXXX – Xxxxx Xxxxxxxx XXXXX, Notaio
***************
CERTIFICO IO SOTTOSCRITTO DOTTOR XXXXX XXXXXXXX XXXXX, NOTAIO IN ROMA, CHE LA PRESENTE COPIA E’ CONFORME ALL’ORIGINALE DEPOSITATO NEI MIEI ROGITI. CONSTA DI 22 (VENTIDUE) FACCIATE E SI RILASCIA PER USO CONSENTITO.
ROMA 13 NOVEMBRE 2003
Allegato “A” al n. 28.070/9.286 di repertorio
FOGLIO DELLE PRESENZE
della Assemblea straordinaria in data 28 ottobre 2003 Componenti l’Assemblea:
1) Xxxxxx XXXXXXXXX – CONFAPI
2) Xxxxxx XXXX – CONFAPI
3) Xxxxx XXXXXX – CONFAPI
4) Xxxxxxxx XXXXXXXXX – CONFAPI
5) Xxxxxxxx XXXXXXX – CONFAPI
6) Xxxxx XX XXXXXX – CGIL
7) Xxxxxx XXXXXXXX – CGIL
8) Xxxxxxx XXXXXXX – CISL
9) Xxxxxx XXXXXXX – CISL
10) Xxxx XXXXXXX – UIL
11) Xxxxxxxx XXXXXXXX – UIL
12) Xxxxxxx XXXXXXXXX – CONFAPI Consiglio di Amministrazione
1) Xxxxxxx XXXXXXXXX – CONFAPI – Pres.
2) Xxxxx XXXXXXXX – CGIL – Vice Pres.
3) Xxxxxxx XXXXXXXXX – CONFAPI
4) Xxxxxx XXXXXX – CONFAPI
5) Xxxxxxx XXXXXXX – CISL
6) Xxxxxx XXXXXX – UIL Collegio dei Revisori
1) Xxxxxxxx XXXXXXX Pres.
2) Xxxxxxx XXXXXX
3) Xxxxxxxx XXXXXXXX
IL PRESIDENTE
Allegato “B” al n. 28.070/9.286 di repertorio
STATUTO DEL FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Art. 1 – Costituzione
E’ costituito tra CONFAPI, con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xx 00, codice fiscale 80184750588, la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO NAZIONALE
C.G.I.L., con sede in Roma, Corso d’Italia n° 25, la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI C.I.S.L. con sede in Xxxx, Xxx Xx xx 00, la UNIONE ITALIANA
DEL LAVORO U.I.L. con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxx xx 0, come libera associazione ai sensi del capo III, titolo II, Libro Primo del Codice Civile, conformemente alle disposizioni legislative dell’art. 118 della Legge n. 388/2000, il Fondo Paritetico Interprofessionale nazionale per la formazione continua nelle piccole e medie imprese denominato “FONDO FORMAZIONE PMI” e, più brevemente, “Fondo” nel presente statuto.
Art. 2 - Scopi e finalità
Il Fondo non ha fini di lucro.
Il Fondo promuove e finanzia, nel rispetto delle modalità fissate dal comma 1 e seguenti dell’art.
118 della Legge n. 388/2000, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali, regionali, interregionali e nazionali di e tra imprese concordati tra le parti, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
A tal fine svolge funzioni di indirizzo, coordinamento, controllo, monitoraggio e verifica per lo sviluppo della formazione continua sull’intero territorio nazionale.
Il Fondo potrà compiere ogni operazione funzionale al raggiungimento degli scopi sopra indicati. L’attuazione degli scopi del Fondo è disciplinata dal regolamento.
Art. 3 - Sede e durata
Il Fondo ha sede in Roma, Via della Colonna Antonina, 52 e la sua durata è a tempo indeterminato.
Art. 4 - Soci e associati
Sono soci fondatori CONFAPI, CGIL, CISL e UIL.
Sono associati al Fondo con la qualifica di associati beneficiari ai soli fini delle prestazioni le imprese che hanno optato per l’adesione al Fondo ai sensi del comma 3, art. 118, Legge n. 388/2000 e che siano in regola con i versamenti previsti.
Art. 5 – Cessazione dell’iscrizione al Fondo dell’associato beneficiario
L’Associazione al Fondo dell’associato beneficiario viene meno per:
- scioglimento, liquidazione o, comunque, cessazione per qualsiasi causa del Fondo;
- cessazione per qualsiasi causa degli associati;
- il venir meno degli scopi statutari del Fondo.
Art. 6 - Entrate
Sono entrate del Fondo:
a) il contributo versato dall’INPS al Fondo secondo le modalità previste dall’art. 1 e seguenti dell’art. 118 della Legge n. 388/2000;
b) i proventi derivanti da iniziative sociali;
c) gli apporti finanziari che, a qualsiasi titolo, vengono destinati al Fondo da soggetti pubblici e privati.
Il contributo di cui al primo comma dell’art. 118 della Legge n. 388 del 23/12/2000 è destinato:
- in misura pari al 92% per contribuire a finanziare piani formativi concordati tra le parti nell’ambito della regione di competenza per le imprese che versano contributi al Fondo;
- in misura pari all’8% alle spese di gestione del Fondo, alle spese di promozione e sostegno delle attività, anche solidaristiche del Fondo, nonché per finanziare progetti finalizzati al riequilibrio territoriale e settoriale;
- nell’ambito della percentuale di cui al primo punto, in misura pari al 5% dell’ammontare dei progetti approvati per singola regione dal consiglio di amministrazione del Fondo, alle sue articolazioni regionali, ove esistenti, per lo svolgimento dei loro compiti e per le attività di sostegno dei progetti (solidarietà, indagini, orientamento, promozione, valutazione e monitoraggio).
Art. 7 - Organi del Fondo
Sono organi del Fondo:
a) l’Assemblea
b) il Presidente ed il Vice Presidente
c) il Consiglio di Amministrazione
d) il Collegio dei Revisori dei conti.
La composizione degli Organi è paritetica fra CONFAPI e Organizzazioni Sindacali, salvo il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 8 - Assemblea
L’Assemblea è composta in maniera paritetica da 12 membri di cui 6 nominati dalla CONFAPI e 6 nominati da CGIL, CISL e UIL.
I membri dell’Assemblea durano in carica 3 anni e possono essere rinominati. E’ consentito alle Organizzazioni che li hanno nominati di provvedere alla loro sostituzione anche prima della scadenza del triennio con comunicazione scritta.
Il membro nominato in sostituzione decadrà alla naturale scadenza dell’assemblea.
L’Assemblea nomina il Presidente del Fondo su designazione della CONFAPI ed il Vice Presidente su designazione di CGIL, CISL e UIL.
Il Presidente ed il Vice Presidente del Fondo sono anche, rispettivamente, Presidente e Vice Presidente dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
Spetta all’Assemblea di:
1. costituire il Consiglio di Amministrazione così composto e di sostituirne i membri, anche prima della scadenza, su proposta scritta dell’Organizzazione che li ha designati:
- Presidente
- Vice Presidente
- 2 membri nominati dalla CONFAPI e 2 nominati da CGIL, CISL e UIL;
2. deliberare in deroga a quanto previsto all’art. 6 comma 2, modificando la percentuale dell’8%, che potrà essere elevata sino al 10% per i primi due anni di attività del Fondo, con corrispondente riduzione della percentuale del 92%, allo scopo di intraprendere iniziative adeguate alle particolari esigenze di avviamento e di solidarietà;
3. deliberare i limiti di spesa del Presidente e del Vice Presidente, con firme congiunte;
4. deliberare le iniziative per l’attuazione degli scopi di cui all’art. 2 del presente Statuto;
5. deliberare in ordine all’eventuale compenso per gli amministratori;
6. deliberare in ordine al compenso per il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
7. approvare il modello organizzativo e gli organici proposti dal Consiglio di Amministrazione;
8. deliberare l’assunzione del Direttore che verrà effettuata dal Consiglio di Amministrazione;
9. approvare gli eventuali successivi regolamenti interni su proposta del Consiglio di Amministrazione;
10. ratificare e revocare il riconoscimento delle articolazioni regionali su proposta del Consiglio di Amministrazione;
11. provvedere all’approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi redatti dal Consiglio di Amministrazione;
12. definire le linee-guida delle attività annuali del Fondo;
13. deliberare in ordine all’effettuazione delle operazioni funzionali all’attività del Fondo.
L’Assemblea si riunisce in xxx xxxxxxxxx xxxxxx una volta l’anno e, straordinariamente, ogniqualvolta sia richiesto da almeno 2/3 dei membri dell’Assemblea o dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Collegio dei Revisori.
Le modalità di convocazione dell’assemblea saranno deliberate in occasione della prima riunione dell’Assemblea.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta del Vice Presidente o di almeno un terzo dei consiglieri.
L’Assemblea è convocata dal Presidente, mediante invito, inviato a ciascun membro, contenente l’ordine del giorno, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente e in caso di assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi da un altro membro eletto dai presenti. Per la validità delle riunioni dell’Assemblea e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza dei 7/12 (sette dodicesimi) dei componenti presenti, dei quali almeno uno per ognuna delle Organizzazioni soci fondatori del Fondo.
Ciascun membro non può ricevere più di due deleghe.
Art. 9 - Presidente e Vice Presidente
Spetta al Presidente del Fondo:
a) rappresentare il Fondo di fronte a terzi e stare in giudizio;
b) promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
c) presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
d) sovrintendere all’applicazione del presente Statuto;
e) dare esecuzione alle deliberazioni degli organi statutari;
f) svolgere gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli siano affidati dall’Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.
Qualora nel corso dello stesso triennio il Presidente o il Vice Presidente vengano a decadere, i loro sostituti, appositamente nominati, durano in carica fino alla scadenza del triennio in corso.
In caso di urgenza il Presidente ed il Vice Presidente in accordo tra loro possono esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo successiva ratifica del Consiglio stesso.
Art. 10 - Il Consiglio di Amministrazione ed i suoi compiti
Il Consiglio di Amministrazione è composto in maniera paritetica da 6 membri di cui il Presidente e 2 membri designati dalla CONFAPI e il Vice Presidente e 2 membri designati da CGIL, CISL e UIL.
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Il componente che cessi dalla carica prima della scadenza, sarà sostituito da un altro componente nominato dall’Assemblea su designazione dell’organizzazione di appartenenza.
L’Organizzazione che ha designato un membro del Consiglio di Amministrazione ha facoltà di proporre di sostituirlo facendo comunicazione scritta all’Assemblea.
Al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare:
a) adottare le delibere per l’attuazione degli scopi statutari;
b) vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici sia amministrativi;
c) vigilare sul funzionamento delle iniziative promosse dal Fondo;
d) predisporre il modello organizzativo e gli organici che riterrà necessari al conseguimento degli obiettivi sottoponendoli all’approvazione dell’Assemblea;
e) approvare i costi di amministrazione e funzionamento del Fondo;
f) approvare i progetti di formazione, in attuazione delle linee guida;
g) provvedere alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi del Fondo;
h) assumere il personale del Fondo e risolvere i rapporti di lavoro, nonché regolarne il trattamento economico nell’ambito dei bilanci preventivi approvati dall’Assemblea;
i) assumere il direttore, previa delibera dell’assemblea, definendone i compiti e le mansioni;
j) predisporre i regolamenti interni del Fondo e le procedure attuative e sottoporli all’approvazione dell’Assemblea;
k) definire i criteri e le modalità di costituzione e funzionamento delle articolazioni regionali del Fondo e proporre all’Assemblea il riconoscimento delle stesse;
l) nominare il Comitato Tecnico di Indirizzo, composto da 6 membri con specifiche competenze in materia di formazione, su designazione paritetica delle Organizzazioni firmatarie dell’Accordo Interconfederale sul Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua;
m) riferire all’Assemblea in merito alle proprie delibere;
n) approvare il verbale in forma scritta delle proprie riunioni.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno assunte con le modalità e le maggioranze previste negli articoli successivi.
Art. 11 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è convocato, di norma presso la sede sociale, dal Presidente, anche su richiesta del Vice Presidente, almeno tre volte all’anno, mediante invito ai suoi componenti presso il domicilio da ciascuno indicato, contenente luogo, data, ora e ordine del giorno.
La prima riunione verrà convocata dal Presidente con un preavviso di almeno cinque giorni.
Le modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione saranno deliberate in occasione della sua prima riunione.
Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre essere convocato quando almeno 2/3 dei componenti del Consiglio di Amministrazione o 2 membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ne facciano richiesta con l’indicazione degli argomenti da trattare.
Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza di almeno 2/3 dei componenti e le relative deliberazioni sono valide se ricevono il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti presenti o rappresentati dei quali almeno una per ognuna delle Organizzazioni soci fondatori del Fondo.
Ciascun membro non può ricevere più di due deleghe.
Art. 12 – Articolazioni regionali
Il Fondo nazionale si articola a livello regionale così come previsto dal 7° comma dell’art. 118 della Legge n. 388/2000, secondo i criteri e le modalità definiti dal Consiglio di Amministrzione in base alle disposizioni del precedente articolo 10.
Nei Territori in cui non sussistano i requisiti minimi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per procedere alla costituzione delle Articolazioni regionali, il Fondo opererà direttamente con propri interventi, assumendo i compiti e le funzioni previste per le stesse articolazioni regionali.
Per lo svolgimento dei propri compiti il Fondo potrà avvalersi delle strutture logistiche e dei servizi degli Enti Bilaterali Regionali e dell’Ente Bilaterale Nazionale.
Art. 13 – Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi così designati: uno dalla CONFAPI, uno congiuntamente da CGIL, CISL e UIL, il terzo con funzioni di Presidente, nominato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
CGIL, CISL e UIL designano, inoltre, due membri supplenti destinati a sostituire i membri effettivi eventualmente assenti per cause di forza maggiore.
La designazione dei membri supplenti di competenza di CGIL, CISL e UIL deve essere effettuata unitariamente dalle tre organizzazioni.
I Revisori, sia effettivi sia supplenti, durano in carica 3 anni e possono essere rinominati. Il Presidente deve essere iscritto all’Albo dei Revisori dei Conti.
I Revisori esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile. Essi devono riferire immediatamente all’Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l’esercizio delle loro funzioni.
Il Collegio si riunisce di norma una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Revisori ne faccia richiesta.
La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con avviso scritto almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo. Gli avvisi devono contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora della riunione e degli argomenti da trattare.
Art. 14 - Patrimonio del Fondo
Il Patrimonio del Fondo è costituito da:
a) beni di proprietà del Fondo;
b) somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti;
c) apporti finanziari di qualsiasi genere, che l’Assemblea riterrà utile destinare al patrimonio.
Art. 15 - Bilancio
Gli esercizi finanziari del Fondo hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione del Fondo e del bilancio preventivo.
Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dall’Assemblea entro la fine dell’esercizio precedente. Il bilancio consuntivo dovrà essere approvato entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio.
I bilanci preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio di Amministrazione devono essere trasmessi al Collegio dei Revisori dei Conti, con la relazione ed i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima della data di convocazione della Assemblea che deve discuterli. Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli Amministratori e dei Revisori, nella sede sociale
durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.
Il bilancio consuntivo, la situazione patrimoniale ed il conto economico, accompagnati dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori, nonché il bilancio preventivo devono essere trasmessi, entro 30 giorni dall’approvazione, al Ministero del Lavoro ed ai Soci Fondatori.
Art. 16 - Scioglimento e cessazione
In caso di scioglimento del Fondo o comunque di una sua cessazione per qualsiasi causa, l’Assemblea provvederà alla nomina di tre liquidatori designati rispettivamente uno dalla CONFAPI, uno scelto congiuntamente da CGIL, CISL e UIL e uno scelto di comune accordo. Nel caso di mancato accordo sul terzo liquidatore, esso sarà designato dal Presidente dell’Albo Nazionale dei Commissari Liquidatori.
L’Assemblea determinerà, all’atto della messa in liquidazione del Fondo, i compiti ed il compenso dei liquidatori e, successivamente, ne ratificherà l’operato.
Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto alle forme di assistenza, beneficenza ed istruzione indicate dall’Assemblea.
In caso di assenza di accordo la devoluzione sarà effettuata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tenendo comunque presenti i suddetti scopi e sentito il parere dei Soci Fondatori di cui all’art. 4 del presente Statuto.
Art. 17 - Modifiche statutarie
Il presente Statuto, nonché il Regolamento potranno essere modificati dall’Assemblea del Fondo. Le modifiche saranno sottoposte al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la verifica di conformità di cui al comma 2 dell’art. 118 della Legge n. 388/2000.
Art. 18 – Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge in vigore.
Art. 19 – Disposizione transitoria
In sede di atto costitutivo verrà nominato un Rappresentante Legale ad interim, con il compito di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per la costituzione del Fondo e presentare la richiesta di riconoscimento alle competenti Autorità, nonché convocare l’Assemblea dei Soci ai sensi dell’articolo 8 del presente Statuto per la nomina del Presidente, del Vice Presidente e degli altri Organi sociali, come sopra previsti. Gli Organismi dell’Ente, come previsti dal presente statuto, saranno nominati dalla assemblea, una volta ottenuto il riconoscimento dell’Ente ai sensi di legge.
FIRMATO: Xxxxxxx XXXXXXXXX - Xxxxx Xxxxxxxx XXXXX, Notaio