Regolamento Organismo di mediazione Ordine avvocati Livorno
Regolamento Organismo di mediazione Ordine avvocati Livorno
Art. 1 Ambito di applicazione
0.Xx sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs n. 28/10, il presente regolamento è applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti.
0.Xx presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.
Art. 2 – Domanda di mediazione
1. Ai sensi dell’art. 4 comma 1, del D. lgs n. 28/10, come modificato dal D.lgs 69/13, la domanda di mediazione può essere depositata presso la Segreteria dell’Organismo di Mediazione istituito quale articolazione interna dell’Ordine degli Avvocati di Livorno (d’ora in poi ODM) o trasmessa, tramite pec, all’indirizzo mail all’uopo attivato. La domanda può essere compilata utilizzando il modulo in carta libera predisposto dall’ODM, scaricabile dal sito dell’ordine xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ed allegando una copia del documento di identità delle parti. La domanda potrà essere presentata anche in forma libera.
2. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l’adesione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del presente regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell’ODM. Tutte le parti che abbiano aderito alla procedura, hanno diritto di accesso agli atti del procedimento, fatto salvo quanto le altre abbiamo depositato come, espressamente, riservato al mediatore
3. Le parti possono depositare istanze di mediazione congiunta ed anche nei confronti di più soggetti. In caso di più istanze relative alla medesima controversia, la mediazione si svolge davanti all’Organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per
determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell’istanza.
a) La domanda di mediazione, datata e sottoscritta dalla parte richiedente o da un suo procuratore munito di mandato autenticato, deve contenere oltre ai dati i identificativi delle parti e dei lori difensori, ove previsti o presenti, la descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell’oggetto della domanda;
b) Indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile;
Art. 3 – la segreteria
1. La Segreteria dell’ODM amministra il servizio di mediazione.
2. La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all’oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito.
3. La Segreteria verifica
a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e la annota nell’apposito registro;
b) l’avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione (€.40,00 più IVA o euro 80 più IVA secondo il valore della controversia ).
3. Una volta ricevuta l’istanza la Segreteria verifica la completezza della domanda di attivazione e l’avvenuto pagamento delle spese di avvio da parte del richiedente. Il responsabile dell’organismo designa il mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda; quindi la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte. Ricevuto l’invio alla mediazione, la Parte chiamata in mediazione è invitata a dare riscontro alla Segreteria comunicando la propria risposta di accettazione o rifiuto almeno dieci giorni prima dell’incontro (potrà essere utilizzato l’apposito modulo di partecipazione all’incontro preliminare predisposto all’organismo) scaricabile dal sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e a partecipare personalmente al procedimento o, in casi eccezionali, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri e, comunque, con l’assistenza di un avvocato iscritto all’Albo nella mediazione obbligatoria e disposta dal giudice, art. 5 comma 1 bis e comma 2
del d.lgs. 28/2010, al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura. Nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l’assistenza di un avvocato. In caso di mancata adesione della parte chiamata al primo incontro all’istante verrà rilasciato il verbale negativo. Si precisa che la mancata adesione al procedimento potrà essere valutata dal Giudice dell’eventuale giudizio di merito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.116 comma II c.p.c..
4. La Segreteria informa, altresì, la parte dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs n. 28/10.
Art. 4 Sede del procedimento
1. Il procedimento di mediazione di svolge presso la sede dell’ODM.
2. La sede di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell’organismo.
Art. 5 Funzioni e designazione del mediatore- Codice Etico
1. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la posizione della controversia.
2. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull’oggetto della controversia o sui contenuti dell’eventuale accordo, salvo verificare la sua conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
3. Il mediatore è nominato dal Responsabile dell’Organismo tra quelli inseriti nell’elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell’organismo.
4. Al fine di garantire l’imparzialità nella prestazione del servizio, salvo diversa scelta specificamente motivata l’ODM provvede alla designazione del mediatore secondo criteri di rotazione, che tengano conto dell’oggetto della controversia e anche della specifica competenza professionale, quest’ultima come specificata nella domanda di iscrizione, in modo da valorizzarne le competenze tecniche e la specifica formazione. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione,
5. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l’accettazione dell’incarico. Contestualmente a tale atto il mediatore dovrà sottoscrivere un’apposita dichiarazione di imparzialità e aderire al Codice Etico di
comportamento, senza le quali non potrà avere inizio il procedimento di mediazione.
6. Le parti possono richiedere all’ODM, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell’istanza l’ODM nominerà un altro mediatore.
7. L’ODM provvederà parimenti alla sostituzione del mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all’incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall’ODM medesimo.
8. La comunicazione di accettazione dell’incarico, da parte del mediatore, equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità , qualora questi emergano nel corso della mediazione il mediatore dovrà darne tempestiva notizia all’ODM.
9. L’indennità spettante al mediatore in caso di espletamento effettivo della mediazione, sarà liquidata dal Consiglio Direttivo nella misura compresa tra il 40% e il 60% della indennità di mediazione di competenza delle parti, come risultante dal tariffario, tenuto conto della complessità della controversia gestita.
Art. 6 primo incontro
1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia. Le stesse possono farsi assistere da uno o più persona di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi (muniti di idonea procura). Nella mediazione obbligatoria e disposta dal giudice, art. 5 comma 1 bis e comma 2 del d.lgs. 28/2010, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura. Nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l’assistenza di un avvocato. Al primo incontro il mediatore designato ai sensi dell’art.5, informa le parti circa i connotati, le modalità di svolgimento della mediazione egli effetti della stessa, all’esito del quale invita le parti ed i loro difensori, ove previsti o presenti, ad esprimersi sulla possibilità di iniziare o meno il procedimento di mediazione. In caso affermativo il mediatore prosegue e conduce l’incontro, senza formalità di procedura, sentendo le
parti congiuntamente e, quando lo ritenga opportuno, separatamente dopo aver emesso un verbale di chiusura del primo incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di procedere allo svolgimento della mediazione vera e propria. Se il primo incontro si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo il mediatore redige il verbale di mancato accordo. Quando l’espletamento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude con l’accordo.
2. Solo in casi particolari ovvero ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari o la controversia lo renda assolutamente necessario, il mediatore può provvedere all’individuazione, per il tramite della Segreteria, di un esperto iscritto nell’albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali. La nomina è subordinata all’impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenerne gli oneri secondo i compensi previsti dall’ODM ,o in difetto da eventuali tabelle approvate ratione materiae dal Tribunale di Livorno o in mancanza da norme di legge o dalle tariffe professionali. All’esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l’imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.
3. L’incontro, con l’accordo del mediatore e della segreteria, può essere rinviato ad altra data, su richiesta motivata di una o di entrambe le parti solo nell’ipotesi in cui la parte convocata abbia previamente aderito alla procedura.
Art. 7- Riservatezza
1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto ciò che viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un’apposita dichiarazione.
2. Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.
3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il
mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
6. Il mediatore, gli addetti dell’ODM, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all’autorità giudiziaria o ad altra autorità.
Art. 8 – Procedimento di mediazione
1. Il mediatore conduce l’incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente o separatamente.
2. Al termine di ciascun incontro il mediatore redige un verbale in cui dà atto dei soggetti presenti all’incontro o della mancata partecipazione.
3. Il mediatore, d’intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.
4. Il mediatore, in qualunque momento della procedura, se le parti ne fanno concorde richiesta, formula una proposta di conciliazione solo qualora disponga degli elementi necessari. Prima della formulazione informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’art. 13 Dlgs 28/2010 e successive modifiche. Analogamente in caso di espresso rifiuto ad aderire o mancata partecipazione al tentativo di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta.
5. Il mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell’ordine pubblico e delle norme imperative.
La proposta non può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento o salvo diversa richiesta effettuata congiuntamente e per iscritto dalle parti.
6. La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l’avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore.
7. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta.
8. Quando l’accordo è raggiunto il mediatore redige il verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore che certifica l’autografia delle sottoscrizioni delle parti o la loro impossibilità a sottoscrivere. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’art. 2643 cc, per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale, a ciò autorizzato.
9. L’accordo raggiunto può prevedere l’obbligo del pagamento di una somma di denaro per ogni inosservanza o violazione degli obblighi stabiliti, ovvero , per il ritardo nel loro adempimento.
10. Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore redige il verbale con l’indicazione dell’eventuale proposta o del mancato accordo. Il verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore che certifica l’autografia delle sottoscrizioni delle parti o la loro impossibilità a sottoscrivere. Art. 9 – Conclusione del procedimento di mediazione
1. Il procedimento si conclude:
a) Nel caso di mancata partecipazione di una o di più parti;
b) Quando le parti raggiungono un accordo;
c) Quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
2. In caso di espresso rifiuto ad aderire o mancata partecipazione di una della parti al procedimento di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta e il verbale, su espressa richiesta della parte presente, darà atto della mancata adesione e/o partecipazione. Il verbale sarà redatto in numero di originali, pari alle parti presenti.
3. La sospensione o la cancellazione dell’ODM dal registro, tenuto dal Ministero, ai sensi dell’art.3 del DM 180/2010, non avrà effetto sui procedimenti in corso, i quali proseguiranno presso l’Organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza l'Organismo sarà scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.
4. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell’ODM e, previo avvenuto pagamento delle indennità dovute, di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedano.
5. Gli oneri fiscali derivanti dall’accordo raggiunto sono assolti dalle parti.
6. Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare e sottoscrivere la scheda di valutazione (allegato a) del servizio di mediazione predisposta dall’ODM.
7. Ai sensi dell’art. 12 D.Lgs 28/2010 e successive modifiche, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione degli obblighi di fare o non fare, l’esecuzione per consegna o rilascio, nonché per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale. Gli avvocati certificano ed attestano la conformità dell’accordo alle norme imperative ed all’ordine pubblico.
Art. 10 – Indennità
1. Per le spese amministrative di avvio del procedimento, è dovuto da ciascun partecipante un importo di € 40,00, che deve essere versato, dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione e, dalla parte aderente al tentativo di mediazione, al momento dell’adesione e, comunque, prima dell’incontro. L’importo sarà di €.80,00 oltre IVA, quando il valore della controversia sia superiore ad
€.250.000,00.
2. Le spese di mediazione, comprensive dell’onorario del mediatore, sono dovute in solido da ciascuna parte che aderisce al procedimento, come da Tariffario predisposto dall’ODM. Esse debbono essere corrisposte prima dell’inizio dell’incontro di mediazione.
3. Le suddette spese sono dovute anche nel caso dell’eventualità di successivo abbandono dell’incontro o di successiva mancata partecipazione all’incontro.
4. In caso di mancato pagamento di almeno la metà delle spese all’ODM l’incontro di mediazione non avrà luogo ed il procedimento si riterrà concluso. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’art.11 del D. lgs. 28/2010. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1 bis e comma 2 del citato D.lgs l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
5. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
Lo stesso è determinato dall’ODM nel caso risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia notevole divergenza tra le parti sulla stima.
6. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se l’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
7. Il compenso per l’esperto di cui all’art.8 c.4 D.Lgs 28/10 è liquidato sulla base delle tabelle vigenti presso il Tribunale di Livorno o in difetto sulla base delle tariffe professionali. Apposite Tabelle verranno predisposte dall’ODM.
8. E’ facoltà dell’ODM, mediante provvedimento motivato da assumersi al termine del procedimento:
a) Aumentare l’importo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;
b) Rideterminare l’indennità qualora all’esito del procedimento l’accordo sia raggiunto su valori superiori, rispetto allo scaglione determinato dalle parti.
Art. 11- Indennità per i non abbienti
1. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ovvero è disposta dal Giudice, ai sensi dell’art. 5 comma 2 D.gs.28/2010, non è dovuta alcuna indennità per la parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato, ai sensi dell’art. 76 (L) del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A tal fine essa è tenuta a depositare, prima dell’inizio del procedimento presso l’ODM, apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità dell’istanza, se l’ODM lo richiede, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.
2. Il mediatore di un procedimento in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il
mediatore riceve un’indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.
3. L’ODM tiene un registro, anche su solo supporto informatico, sul quale annota i procedimenti ammessi al gratuito patrocinio. Il registro contiene il riferimento al numero di procedimento, al nominativo del mediatore, all’esito della mediazione, all’importo dell’indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l’attività svolta.
4. L’ODM può disporre il riconoscimento di un’indennità per i mediatori che abbiano svolto la loro opera a titolo di gratuito patrocinio.
Art.12- Durata
1. Il procedimento non potrà avere durata superiore a tre mesi, decorrenti dal deposito dell’istanza di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa ed anche nei casi in cui il Giudice disponga il rinvio della causa, ai sensi del sesto e settimo periodo del comma 1bis ed ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche.