Contract
Tra i Comuni di: Albizzate, Arsago Seprio, Besnate, Cairate, Cardano al Campo, Carnago, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Cavaria con Premezzo, Ferno, Gallarate, Jerago con Orago, Lonate Pozzolo, Oggiona con Santo Stefano, Samarate, Solbiate Arno, Vizzola Ticino,
Premesso che
- il Consorzio "Sistema Bibliotecario X.Xxxxxxx" di Gallarate è costituito in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n.IV/40630 del 14.3.1989;
- che l'art. 60 della L. 142/90 stabilisce l'obbligo per gli Enti Locali di provvedere alla trasformazione dei Consorzi nelle nuove forme previste dagli artt. 24 e seguenti della legge stessa;
- che la trasformazione dei consorzi preesistenti, nella nuova forma prevista dall'art.
25 della legge medesima, avviene attraverso la stipula di una convenzione da approvarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri di ciascun Ente, unitamente all'approvazione del nuovo statuto consortile;
- che i Comuni consorziati hanno accertato l'esistenza di presupposti di ordine giuridico, economico, organizzativo e funzionale indicati dalle norme e pertanto tutti gli attuali soggetti facenti parte del Consorzio hanno espresso la volontà di non procedere alla sua soppressione, bensì alla trasformazione secondo lo spirito e la lettera della più volte richiamata legge;
- che, pertanto, la volontà politica di conservare il consorzio esistente, sia pure trasformato secondo i disposti della legge n. 142/90, implica la stipula di una convenzione che sostituisce l'accordo associativo e di un nuovo Statuto che dovrà tenere conto dell'innovazione legislativa e delle clausole convenzionali che dettano la disciplina dei rapporti tra gli Enti associati;
fra i citati enti locali si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 - DENOMINAZIONE
I soggetti stipulanti convengono di mantenere al consorzio la denominazione di
“SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE XXXXXXX XXXXXXX”.
ART. 2 - FINI
Le parti stabiliscono di continuare a perseguire le stesse finalità del precedente ente consortile. Il nuovo organismo di cooperazione, dotato di capacità di agire volto a gestire servizi a rilevanza sociale con autonomia gestionale deve assicurare il raggiungimento delle finalità stabilite dallo Statuto che viene approvato insieme con la presente convenzione.
ART. 3 - ORGANI
Sono organi del Consorzio:
- l'Assemblea
- il Presidente
- il Consiglio di Amministrazione.
E' altresì organo consultivo la Commissione Tecnica.
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La composizione, le funzioni, la durata in carica sono disciplinate dallo Statuto allegato alla presente.
ART. 4 - DURATA
Gli Enti stipulanti convengono di fissare la durata del consorzio in anni 10 a partire dalla data di sottoscrizione della presente da parte dell'ultimo Comune facente parte del Consorzio.
ART. 5 - RECESSO
Prima della scadenza convenzionale dell'accordo di cooperazione ciascun ente ha facoltà di presentare richiesta di recesso entro il mese di giugno dello stesso anno.
La proposta di recesso deve essere accettata da tutti gli enti, previa verifica dei
presupposti che legittimano l'esistenza del consorzio.
Il recesso, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo, viene recepito nel provvedimento di approvazione adottato con le forme e modalità prescritte dall'art. 25, comma secondo, della legge n. 142/90, contenente le opportune modifiche da apportare alla convenzione.
L'ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti - rispetto all'anno in cui avviene il recesso - oltre che per le eventuali obbligazioni con effetti permanenti.
L'ente che recede ha diritto al riparto del patrimonio del Consorzio in proporzione al contributo di adesione di cui al successivo art.6.
ART. 6 - AMMISSIONE DI NUOVI ENTI LOCALI
Ferma restando l'esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione associata consortile è consentita l'adesione di altri enti locali al consorzio dopo la sua istituzione.
L'accettazione della domanda di ammissione presentata da altri enti locali presuppone il conseguente adeguamento della presente convenzione ed eventualmente dello statuto, senza necessità di approvazione da parte di ciascun soggetto associato.
ART. 7 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Ciascun Comune associato partecipa alla gestione consortile e si accolla l'onere finanziario dell'attività di essa, con il pagamento al consorzio di una quota capitaria proporzionale al numero degli abitanti del Comune stesso alla data del 31.12 dell'anno precedente.
ART. 8 - TRASMISSIONE ATTI AGLI ENTI CONSORZIATI
Le deliberazioni fondamentali ed i provvedimenti dell'assemblea debbono essere trasmessi, a cura del Segretario, a tutti gli enti facenti parte del consorzio.
Sono considerati atti fondamentali, ai sensi dell'art. 25, comma terzo, della legge 8.6.1990, n. 142, quelli indicati all'art. 8 dello Statuto.
ART. 9 - GARANZIE
La gestione associata, deve assicurare la medesima identica cura e salvaguardia, per gli interessi di tutti gli enti partecipanti indistintamente.
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Si conviene che ciascun ente facente parte del consorzio ha diritto di sottoporre direttamente al Consiglio di Amministrazione proposte e problematiche attinenti l'attività consortile.
La risposta o le risoluzioni conseguenti, devono pervenire all'ente richiedente tempestivamente e comunque entro il termine di giorni novanta dalla data di ricevimento della proposta o della richiesta.
ART. 10 - FORME DI CONSULTAZIONE
Il Consorzio invierà a tutti gli enti consorziati, una volta all'anno, una relazione sulle attività svolte durante l'esercizio di competenza in ossequio dell'art. 24 della legge 8.6.1990, n. 142.
ART. 11 - ONERI FINANZIARI
Il Consiglio di Amministrazione può stabilire di avvalersi, per la riscossione delle quote di contributo dovute dai partecipanti al consorzio, della procedura prevista dall'art. 32 della legge 26 aprile 1983, n. 131.
ART. 12 - CESSAZIONE DEL CONSORZIO
Nel caso di recesso di più della metà degli enti partecipanti al consorzio, nell'arco di tempo previsto dall'art. 3 della presente convenzione, lo stesso si intende cessato per estinzione del fine.
ART. 13 - ARBITRATO
Le parti convengono che eventuali conflitti fra gli enti associati, ovvero, tra gli stessi ed il consorzio, ovvero in tema d'interpretazione della presente convenzione devono essere risolti da un collegio arbitrale composto da: un membro nominato dal Presidente del Tribunale, un membro nominato dal Consorzio, un membro nominato dai Comuni consorziati.
Il collegio arbitrale viene presieduto da un componente scelto d'intesa tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale.
ART. 14 - SUCCESSIONE
Nei rapporti in atto (diritti, doveri, potestà, ecc.) e nei procedimenti in corso, all'ente preesistente succede il nuovo consorzio.
Il patrimonio esistente alla data della trasformazione viene conferito al nuovo consorzio.
Il personale attualmente alle dipendenze del consorzio transita nei ruoli del costituendo consorzio.
ART. 15 - GESTIONE NEL PERIODO TRANSITORIO
La trasformazione del consorzio si considera perfezionata solo al momento della sottoscrizione della presente convenzione.
Gli organi uscenti del consorzio durano in carica fino all'elezione dei nuovi, nominati ai sensi dello Statuto.
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