AREA AFFARI GENERALI SERVIZI AMMNISTRATIVI
Comune di Pertica Alta
Xxx Xxxxxxxxxxx 00 00000 Xxxxxxx Xxxx XX
Centralino 0000 000000 Fax 0000 000000 xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx
AREA AFFARI GENERALI SERVIZI AMMNISTRATIVI
ufficio personale
Determinazione responsabile del servizio n. 51 del 03.05.2018
OGGETTO: CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE ART. 54 COMMII 1 E 7
D.L. 50/2017 CONVERTITO IN LEGGE 96/2017 – ANNO 2018.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO / SEGRETARIO COMUNALE
INTESTAZIONE
Visto il decreto prot. 99 del 12.01.2018 relativo alla nomina dei Responsabili degli Uffici e Servizi;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 05.02.2018, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018;
Atteso che il comune di Pertica Alta intende affidare il servizio di pulizia uffici comunali e locali annessi a Xxxxxxx Xxxxxxxxx per l’importo complessivo di 1.500,00 euro.
Visto l’art. 54-bis del D.L. 24/04/2017, n. 50 recante - Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. - Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 aprile 2017, n. 95, S.O. del seguente tenore:
“ART. 54-bis Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale
In vigore dal 24 giugno 2017
1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.”(…)
7. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, in deroga al comma 14, lettera a), del presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20 del presente articolo, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:
a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.
8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:
a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.” (…)
Vista la circ. INPS n. 107 del 2017 con le indicazioni operative per l'utilizzo del nuovo lavoro occasionale introdotto dal D.L. n. 50 del 2017 in sostituzione del lavoro accessorio.
X. Xxxxx Puglia Sez. contr., Delib., (ud. 30/06/2017) 30-06-2017, n. 95 precisa quanto segue in merito all’acquisizione di prestazione di lavoro occasionali:
“La disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio era prevista dall'art.61, D.Lgs. n. 276 del 2003 ; l'art. 70 dello stesso decreto espressamente prevedeva che: "il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno" (sul punto, Sezione controllo Puglia, Deliberazione n. 174/PAR/2014).
Gli articolo 61 e 70 sono stato tuttavia abrogati rispettivamente dagli art. 52 e 55 del D.Lgs. n. 81 del 2015 .
L'art. 48 dello stesso decreto 81 ha quindi disciplinato ex novo il lavoro accessorio, prevedendo espressamente al comma 4 che "il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno".
Anche tale articolo è stato a sua volta abrogato dal recentissimo D.L. n. 25 del 2017 , convertito con la L. n. 49 del 2017 .
Il successivo D.L. n. 50 del 2017 al Capo II ha previsto misure per il lavoro, la produttività delle imprese e degli investimenti: tuttavia non ha espressamente disciplinato il lavoro accessorio.
La legge di conversione del D.L. n. 50 del 2017 recentemente approvata, la L. n. 96 del 2017 , ha invece previsto, con il nuovo art. 54 bis, la possibilità di attivare contratti di lavoro per prestazioni occasionali, attività lavorative svolte entro il limite, nel corso di un anno civile, per ciascun prestatore, di compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 Euro, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, e di 2.500 Euro nei confronti dello stesso utilizzatore, e per ciascun utilizzatore, con riferimento a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 Euro nei confronti di tutti i prestatori.
Il testo ha espressamente previsto la possibilità per le pubbliche amministrazioni di far ricorso a tale tipo di contratti nel rispetto dei vincoli previsti in materia di contenimento della spesa di personale.
In particolare, il comma 7 dello stesso art. 54 bis precisa che le amministrazioni pubbliche, in deroga al comma 14 dello stesso articolo e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20, possono far ricorso a tale tipo di contratto, "esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali: a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali..."
Il successivo comma 8 prevede inoltre che sono computati al 75% dell'importo, ai fini della verifica dei limiti di cui al comma 1, lettera b), i compensi percepiti da titolari di pensioni di vecchiaia o invalidità, da studenti minori di 25 anni, disoccupati o "percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (Rei) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito".
Altra forma contrattuale prevista sarebbe quella relativa alle prestazioni di lavoro coordinato e continuativo, caratterizzate dalla continuità della prestazione (nel senso di un'unica prestazione
personale il cui adempimento si realizzi in un arco temporale di una certa durata, o di più prestazioni omogenee che vengono reiterate, senza vincolo di subordinazione e all'interno di un programma del committente così come previsto dall'art. 409 del c.p.c.).
Anche tale istituto è stato oggetto di recenti interventi normativi.
L'art. 61 della L. n. 276 del 2003 è stato abrogato dall' art. 52 del D.Lgs. n. 81 del 2015, che ha espressamente fatto salvo quanto previsto dall'art. 409 del c.p.c..
Tuttavia l' art. 2 del D.Lgs. n. 81 del 2015, tuttora vigente, prevede che "a far data dal 1 gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro"; il quarto comma dello stesso articolo prevede inoltre che "fino al completo riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti delle medesime. Dal 1 gennaio 2018 è comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui al comma 1".(…)
Richiamando quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte relativamente ad altre tematiche attinenti a quella all'esame (voucher, borse lavoro, nonno vigile, tirocinio formativo, alcune già citate e ancora, Sezione Controllo Lombardia n. 330/PAR/2015; Sezione Controllo Veneto n. 74/PAR/2009 e n. 153/PAR/2009), nonché del Ministero (parere MEF, Comune di Dueville, n.76150/2013), sembrerebbe che l'impegno di spesa relativo a una provvidenza pubblica per una prestazione lavorativa di natura occasionale o coordinata e continuativa o per tirocinio formativo, che non sia a carico di finanziamenti comunitari o di privati, deve essere ricondotta alla spesa per il personale.”
MOTIVAZIONE DI FATTO E DI DIRITTO IN ORDINE ALLA COMPETENZA.
A norma del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, i dirigenti ovvero i responsabili dei servizi, ai quali sono state attribuite le funzioni dirigenziali, assumono, con proprio atto, impegni di spesa.
A’ sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), del D.L. 01.07.2009, n. 78 e dell’art. 183 comma 8 el tuel enti locali d. lgs. n. 267/2000, nel rispetto delle misure organizzative adottate dall’amministrazione comunale, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. La violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed l’art. 107
L'art. 107 D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti locali) assegna ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi, ossia tutti i compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, ivi compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che non siano ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo dell'ente o tra le funzioni del segretario o del direttore generale. T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 13-01-2016, n. 143/ Cass. pen. Sez. IV, 12-01-2016, n. 20050/ T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, 24-11-2015, n. 5437/ Cons. Stato Sez. V, 20-11-2015, n. 5299/ T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 03-11-2015, n. 12404/ T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 29-07-2014, n. 1418/ Cons.
Stato Sez. V, 30-04-2015, n. 2194/ Cons. Stato Sez. V, 17-11-2014, n. 5632/ Cons. Stato Sez. III, 05-11-2014, n. 5456/ Cons. Stato Sez. V, 23-10-2014, n. 5251/T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, 21-08-2014, n. 545.
T.A.R. Lombardia Brescia, 30-03-2017, n. 437:”(…) svolgere i compiti istituzionali attraverso i dirigenti incardinati negli uffici, i quali agiscono in autonomia secondo il principio generale dell'ordinamento degli Enti locali ( art. 107, D.Lgs. n. 267/2000) di separazione fra attività di indirizzo e controllo, demandate agli organi di vertice, fra le quali rientra l'acquisto di partecipazioni azionarie, e attività gestionali, spettanti agli organi burocratici,”.
Il d.lgs. n. 267/2000 ha disposto l’inderogabilità del principio della separazione ad opera dello statuto o della legge solo con prescrizioni normative espressamente definite. La distinzione tra atti di indirizzo e atti di gestione (con relativa distinzione di competenza) costituisce un principio generale dell’ordinamento giuridico (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 5695 del 24 ottobre 2011). I Dirigenti/Responsabili dei servizi sono incaricati della gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali rispettivamente assegnate per il perseguimento degli obiettivi individuati, e della acquisizione delle entrate, adottando i necessari atti di gestione, impegnando direttamente le risorse finanziarie ed accertando le entrate assegnate, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge alla Giunta ed al Consiglio Comunale. Tale principio, inoltre, risulta di per sé immediatamente applicabile senza la necessità dell'interposizione di fonti secondarie, cui spetta soltanto la determinazione delle modalità di esercizio della competenza, comunque indefettibile e tale da non tollerare impedimenti e soluzioni di continuità (Consiglio di Stato, sezione V, 23 marzo 2000, n. 1617). Tali norme sono immediatamente precettive senza la necessità di alcun atto normativo, statutario o regolamentare poiché “in base alla ripartizione delle competenze negli enti locali delineata dal combinato disposto degli artt. 48, 50, 107 e 109, comma 2, t.u. enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni di indirizzo e di controllo politico – amministrativo spettano agli organi di governo (sindaco e giunta), mentre gli atti di gestione che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, tra i quali quelli relativi alle procedure d’appalto ed alla stipulazione dei contratti (art. 107, comma 3, lett. b) e c)), competono ai dirigenti dell’ente”, e va “disapplicata la disposizione contenuta nel regolamento dei contratti di un comune che assegna alla giunta il compito di pronunciare la decadenza dall’aggiudicazione, essendo tale disposizione insanabilmente contrastante con le disposizioni attributive ai dirigenti dei compiti di gestione che, siccome immediatamente precettive, tollerano solo una disciplina regolamentare delle modalità di esercizio delle funzioni già inderogabilmente assegnate dalla fonte primaria e coperte da riserva di legge, ma non anche una diversa ripartizione delle stesse tra gli organi dell’ente” Cons. Stato, sez. V, 21.11.2003, n. 7632. In questo senso, Cons. Stato, sez. V, 23.6.2003 n. 3717; Cons. Stato, sez. IV, 10.1.2002, n. 102; sez. V, 15.11.2001, n. 5833 e 26.1.1999, n. 64.
Personale: la "micro-organizzazione" delle strutture dell’amministrazione, è affidata alla responsabilità del competente dirigente, in un’ottica di efficienza e di snellezza dell’azione del soggetto pubblico. (cfr. fra le tante, Xxxx., sez. un., 8.11.2005, n. 21592; Cons. Stato, sez. V, 20.12.2011, n. 6705; Comm. spec., 5.2.2001, n. 471/2001). In materia di approvazione di bando di concorso e di nomina delle commissioni esaminatrici vedi Tribunale Amministrativo Regionale Basilicata - Potenza, Sezione 1 Sentenza 29 aprile 2013, n.
195 che richiama in merito all’esercizio nella valutazione della c.d. “discrezionalità mista” TAR Basilicata Sentenze n. 517 del 26.11.2012, n. 325 del 6.7.2012 e n. 158 del 6.4.2012, le quali richiamano le precedenti Sentenze TAR Basilicata nn. 338 e 340 del 13.6.2009.
Acquisito, mediante ed in uno con la sottoscrizione da parte del Responsabile del Servizio del presente atto, il parere di regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa a’ sensi dell’art. 147 comma 1 e 147-bis comma 1 del d. lgs. n. 267/2000 ( tuel enti locali)
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1) Di acquisire una prestazione di lavoro occasionale a tenore dell’art. 54 bis comma 1 e 7 del
D.L. 24/04/2017, n. 50 conv. in l. n. 96/2017 a fronte di un compenso per l’importo di € 1.500,00 annuali con il prestatore Xxxxxxx Xxxxxxxxx a favore dell’ente utilizzatore Comune di Pertica Alta.
2) Di assumere allo scopo, per la causale in argomento in premessa descritta, a’ sensi degli articoli 183 e 191 del tuel enti locali d. lgs. n. 267/2000, l’impegno di spesa di € 1.500,00 a favore dell’INPS;
3) Di imputare la spesa di € 1.500,00 al capitolo 4075 cod. bil. 12.03-1.03.02.12.999 del bilancio 2018 (impegno n. 121/2018).
4) Di dare atto che il parere di regolarità amministrativa e contabile a’ sensi dell’art. 000-xxx xxx x. xxx. x. 000/0000 (xxxxxxxx dall’art. 3, comma 1, lettera d) del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213), viene rilasciato in uno con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Servizio.
5) Di stabilire che la presente determinazione abbia nondimeno ad essere trasmessa al responsabile del servizio finanziario e che diverrà esecutiva con l'apposizione da parte dello stesso del visto di regolarità contabile, a’ sensi dell’art. 153, comma 5 e 183 commi 7 e 9 del Tuel D.lgs. n. 267/2000, attestante la copertura finanziaria, anche in relazione a quanto prescritto dall'articolo 183 comma 8 del tuel enti locali d. lgs. n. 267/2000 e 9 del D.Lgs. n. 78/2009, come convertito in legge n. 102/2009 (vedi anche Corte dei Conti a sezioni riunite deliberazione n. 28/CONTR/ 2010 del 4 giugno 2010; sez. di controllo Puglia n. 120/2010 e Corte dei Conti Lombardia deliberazione n. 18 del 3 maggio 2013).
Il presente provvedimento verrà reso pubblico tramite il sito comunale mediante pubblicazione all’albo pretorio on line a’ sensi degli articoli 124 tuel enti locali d. lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della legge n. 69/2009.
Si comunichi il presente provvedimento:
-al responsabile del servizio finanziario.
-all’ufficio segreteria.
AVVERTE
Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al T.A.R. di Brescia ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 nel testo come modificato dalla legge n. 205/2000, che ha introdotto significative innovazioni, e ss. mm entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; con il precisare che il ricorso deve essere notificato all’organo che ha emesso l’atto impugnato e ai controinteressati ( non ai co-interessati) ai quali l’atto di riferisce o almeno a uno di essi. Il predetto termine di 60 giorni è aumentato di 30 giorni se le parti o alcuna di esse risiedono in un altro stato d’Europa e di 90 giorni se risiedono fuori di Europa.
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.
Il Responsabile del Servizio
avv. Xxxxxxx Xxxxxxx
Attestazione copertura finanziaria a’ sensi dell’art. 183 comma 7 e 147-bis comma 1 d. lgs.
n. 267/2000 e del visto di regolarità contabile a’ sensi dell’articolo 153, comma 5, del Tuel D.lgs. n. 267/2000 enti locali e art. 81, quarto comma, della Costituzione
Si assicura a riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione e in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,con il dare atto altresì che dalla data odierna viene apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,a’ sensi dell’art. 183 comma 7 del tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000 ed il visto di regolarità contabile a’ sensi dell’art. 153 comma 5 del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000 e che, di conseguenza, il suddetto provvedimento è esecutivo.
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili.
Lì , 03.05.2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx