STATUTO
CIRCOLO NAUTICO SAMBENEDETTESE - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
- Art.1 - COSTITUZIONE
1 – Il Circolo Nautico Sambenedettese - Associazione Sportiva Dilettantistica, di seguito CNS, fondato nel 1967 con sede in S a n B e n e d e t t o d e l T r o n t o , v i a d e i T a m e r i c i , 3 , è un’associazione sportiva dilettantistica senza scopi di lucro, apolitica, apartitica ed aconfessionale.
2 – Distintivo del CNS è il guidone di fondo bianco con croce di X. Xxxxxx xxxxx listata in blu.
- Art.2 - SCOPI ED ATTIVITA’
1 – Il CNS ha lo scopo di contribuire alla diffusione degli sports nautici nell’ambito del territorio di sua influenza, di organizzare attività sportive nautiche dilettantistiche, compresa l'attività didattica.
2 - Per il raggiungimento delle finalità istituzionali il CNS potrà:
- svolgere attività per promuovere le provvidenze necessarie allo sviluppo dei predetti sports;
- acquistare, prendere in concessione, prendere in locazione o a qualsiasi altro titolo, costruire direttamente i locali necessari per la sede e per le strutture sociali e sportive;
- s e n s i b i l i z z a r e l ’ o p i n i o n e p u b b l i c a a g l i i d e a l i dell’associazione con manifestazioni sportive e culturali e con ogni mezzo di informazione;
- gestire ogni forma di attività agonistica, amatoriale, ricreativa idonea a promuovere la conoscenza e la pratica degli sports nautici;
- prestare assistenza ai soci con:
a – la gestione ed utilizzazione dei posti ormeggio, delle utenze e dei servizi specifici di banchina;
b – l’uso di strutture ed attrezzature dell’Associazione c – la fornitura di servizi specifici;
- assumere partecipazioni in altri enti aventi scopi affini a quello dell'associazione o ad esso strumentali.
3 - Il CNS aderisce alla Federazione Italiana Vela (FIV), alla Federazione Italiana Pesca (FIPS), alla Federazione Italiana Motonautica (FIM) e per il tramite di esse al CONI.
Il CNS potrà in seguito aderire ad altre Federazioni sportive preposte alla promozione di attività nautiche.
4 - Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione, fondi riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
- Art. 3 - DURATA
La durata del CNS è illimitata.
- Art. 4 – SOCI
1 – Socio Ordinario
Soci Ordinari sono tutti coloro che, previa iscrizione all’Associazione, partecipano alle attività sociali. Viene escluso espressamente ogni limite temporale ed operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano.
Possono essere ammessi all’Associazione e farne parte in qualità di Soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano di irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
Coloro che intendono aderire al CNS dovranno presentare domanda scritta, controfirmata da due Soci aventi diritto al voto in qualità di garanti.
L’ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo.
In caso di domande di ammissione a Xxxxx presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà che rappresenterà il minore nei confronti dell’Associazione e risponderà verso la stessa per tutte le obbligazioni del Socio minorenne.
- Art. 5 -
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
1 – Tutti i Soci godono degli stessi diritti e sono tenuti ad ottemperare agli stessi doveri; pertanto tutti i Soci sono in possesso di tutte le facoltà connesse allo status di associato ad una Associazione sportiva, ivi compresa quella del diritto di voto attivo e passivo.
2 – Il diritto di voto si esplica mediante il principio del voto singolo per cui ogni Socio è titolare di un voto.
3 – I Soci minorenni, sino al compimento della maggiore età, hanno sospeso il diritto di elettorato attivo e passivo.
4 – I Soci hanno altresì i seguenti diritti: a – libero accesso alla sede sociale
b – uso delle attrezzature e degli spazi sociali secondo regolamenti
c – ricevere le circolari e le pubblicazioni dell’Associazione
5 – Il Socio non ha alcun diritto reale sull’Associazione. La sua quota e/o il suo contributo associativo non sono trasmissibili tra vivi e non sono rivalutabili.
6 – I Soci sono obbligati dal momento della loro iscrizione:
a – a prendere visione e ad accettare incondizionatamente lo Statuto ed i Regolamenti interni;
b – ad accettare le deliberazioni del Consiglio Direttivo ed a pagare la quota di iscrizione, la quota sociale e quant’altro dovuto per i servizi;
c – ad ottemperare alle disposizioni prese per l’ordine ed il decoro dell’Associazione;
d – a comunicare, per iscritto ed entro il 31 gennaio, l’eventuale rinuncia alla qualità di Socio. Il dimissionario perde tutti i diritti sociali ed è esentato dal pagamento delle quote per l’anno in corso;
e – a versare la quota di iscrizione all’atto dell’ammissione e la quota associativa annuale.
f – I Soci si impegnano a non adire in nessun modo, pena la radiazione, le vie legali per eventuali controversie che dovessero insorgere tra Soci ed Associazione. Queste dovranno essere sottoposte al tentativo di componimento bonario del Collegio dei Probiviri.
7 – In caso di bilancio passivo, l’Assemblea deciderà sulla reintegrazione con contributi straordinari a carico dei Soci, in rate che saranno stabilite di volta in volta, salvo eventuali donazioni da parte di qualsiasi persona o Ente. In sede di approvazione del bilancio annuale preventivo, nel caso che una parte di esso non potesse essere coperta dalle quote associative ed eventualmente dalle rimanenze attive del precedente bilancio, detta parte dovrà essere integrata mediante versamenti di contributi straordinari da parte dei Soci, in una unica soluzione o in rate da stabilire, salvo eventuali donazioni da parte di qualsiasi persona o Ente.
8 – Il Socio moroso, fermo restando il dovere del pagamento d e i c a n o n i a l u i s p e t t a n t i , s a r à s o s p e s o d a o g n i partecipazione ai diritti del presente Statuto.
9 – Il socio che in eventuali circostanze si adopererà personalmente e professionalmente, a favore dell’Associazione non potrà richiedere alcun compenso nè conseguire alcun vantaggio patrimoniale.
- Art. 6 -
RINNOVO E DURATA DELL’AFFILIAZIONE
1 – La quota associativa deve essere versata il 31 gennaio di ogni anno.
2 – La quota associativa è annuale.
- Art. 7 – CESSAZIONE DI APPARTENENZA
I Soci cessano di appartenere al Circolo nei seguenti casi:
- Per dimissione volontaria
- Per morosità
- Per radiazione deliberata dal Collegio dei Probiviri
- Art. 8 – STRUTTURA DELL’ASSOCIAZIONE
Assemblea dei Soci Presidente Consiglio Direttivo
Collegio dei Revisori dei Conti Collegio dei Probiviri Comitato d’Onore
- Art. 9 – ASSEMBLEE
1 – L’Assemblea ha compiti di indirizzo sull’attività e sulla gestione dell’Associazione.
2 – L’Assemblea, sia ordinaria che Straordinaria, è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso da inviare al domicilio noto dei Soci, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo lettera raccomandata, o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione. In particolare la comunicazione potrà avvenire a mezzo di e- mail nei confronti di quei soci che abbiano consentito a detta formalità comunicando all'associazione il loro indirizzo di posta elettronica.
L'associato che voglia revocare il proprio consenso alla ricezione delle comunicazioni a mezzo e-mail dovrà comunicarlo per iscritto all'associazione.
3 – L’avviso dovrà contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo e degli argomenti da trattare in prima ed in seconda convocazione, qualora nella prima non si raggiunga il numero legale
4 – Copia dell’avviso di convocazione verrà affisso presso la sede sociale del Circolo.
5 – L’Assemblea dei Soci deve altresì essere convocata allorchè ne facciano richiesta scritta e motivata la maggioranza dei Soci in regola con i pagamenti.
6 – Le Assemblee sono presiedute dal presidente del CNS, in caso di impedimento dal Vice Presidente.
7 – L’Assemblea nomina un Segretario e, se necessari, due scrutatori. L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale viene redatto da un Notaio.
8 – Il Presidente dirige la discussione e propone le modalità e l’ordine delle votazioni.
9 – Di ogni Assemblea verrà redatto apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli eventuali scrutatori.
Copia dello steso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati.
- Art. 10 – ASSEMBLEA ORDINARIA
1 – E’ convocata entro il 30 aprile di ogni anno per discutere ed approvare:
a – La relazione del Consiglio Direttivo
b – La relazione del Collegio dei Revisori dei Conti c – il bilancio annuale di esercizio
d – il bilancio di previsione
e – gli argomenti che il Consiglio Direttivo riterrà necessario ed opportuno portare in assemblea
2 – L’Assemblea elegge:
a – Il Presidente
b – I membri del Consiglio Direttivo
c – I membri del Collegio dei Revisori dei Conti d – I membri del Collegio dei Probiviri
- Art. 11 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA
1 – l’Assemblea Straordinaria viene convocata: a – per dimissioni del Presidente
b – per dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo
c – per approvare eventuali modifiche allo Statuto
d – per deliberare sullo scioglimento dell’Associazione
- Art. 12 – VALIDITA’ DELLE ASSEMBLEE
1 – Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie, sono valide in prima convocazione con la presenza della metà dei soci aventi diritto al voto più uno, ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei Soci
- Art. 13 –
PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE E DIRITTO DI VOTO
1 – Xxxxxxx partecipare alle assemblee tutti i Soci in regola con le quote sociali e con gli altri pagamenti previsti.
2 – Possono inoltre partecipare consulenti, esperti, tecnici o altri invitati dal Consiglio Direttivo.
3 – Ciascun Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio avente diritto al voto.
4 – Ciascun Socio non potrà rappresentare più di un Socio
5 – Le deleghe dovranno essere conferite per iscritto
- Art. 14 –
MODALITA’ DI DELIBERAZIONE DELLE ASSEMBLEE
1 – Tutte le deliberazioni, salvo quelle di cui al comma successivo, nonchè all'art. 15, dovranno essere approvate
dalla maggioranza degli intervenuti.
2 - Le deliberazioni riguardanti la modifica dello Statuto e la determinazione degli importi delle contribuzioni (corrispettivi per i servizi) dovranno essere approvate:
a) dalla maggioranza degli intervenuti, qualora in assemblea sia intervenuta la maggioranza degli associati;
b) dai 4/5 (quattro quinti) degli intervenuti, qualora in assemblea non sia intervenuta la maggioranza degli associati.
3 – Le votazioni si possono effettuare: a – per alzata di mano
b – per appello nominale c – a scrutinio segreto:
§ - a richiesta della maggioranza dei presenti
§ - per rinnovo delle cariche sociali
§ - se riguardano persone
- Art. 15 – SCIOGLIMENTO DELL’ ASSOCIAZIONE
1 – Lo scioglimento del CNS può solo essere deliberato dall’Assemblea dei Soci, in forma straordinaria e con voto favorevole dei 3/4 (75%) degli aventi diritto al voto.
2 – Con la stessa maggioranza verrà deliberata la devoluzione del patrimonio in favore di Associazioni sportive o altri enti che abbiano analoghe finalità, con esclusione in ogni caso di distribuzione tra gli associati dell’attivo patrimonio stesso, salvo destinazione imposta dalla legge.
- Art. 16 –
P R E S I D E N T E
1 - Il presidente ha la rappresentanza legale del CNS ed è responsabile, unitamente al Consiglio Direttivo, nei confronti dei Soci del funzionamento e della gestione dell’Associazione.
2 - Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci, previa formulazione dell’Ordine del giorno e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate.
3 - Può assumere provvedimenti di estrema urgenza da sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile.
4 - In caso di impedimento temporaneo è sostituito dal Vice Presidente o in difetto dal Consigliere più anziano per carica e successivamente per età.
- Art. 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO
1 - Il Consiglio Direttivo del CNS è composto dal Presidente, e da xxxx Xxxxxxxxxxx tra cui il Vice Presidente ed il Tesoriere
2 - Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano senza
diritto di voto, i Revisori dei Conti.
Possono, altresì, essere ammessi, in qualità di esperti senza diritto di voto, in occasione della trattazione di argomenti di loro competenza, coloro che il Presidente riterrà opportuno invitare.
- Art. 18 –
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E VALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI
1 - Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, o su richiesta della metà dei consiglieri.
2 - La convocazione deve essere fatta mediante avviso da inviare al domicilio dei Consiglieri, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.
3 - Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
4 - Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene steso verbale da parte del Segretario, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente o di chi ne fa le veci. Gli argomenti oggetto delle d e l i b e r a z i o n i d o v r a n n o e s s e r e e s p o s t i n e i l o c a l i dell'associazione aperti agli associati.
- Art. 19 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, con l’eccezione di quelli che il presente Statuto riserva all’Assemblea dei Soci.
Sono pertanto a mero titolo esemplificativo e non tassativo, compiti del Consiglio:
Ø Nominare il Vice Presidente Ø Nominare il Tesoriere
Ø Redigere i regolamenti interni
Ø Dare deleghe ai Consiglieri per coordinare i settori Ø Far rispettare lo Statuto
Ø Proporre variazioni di Statuto
Ø Compilare bilanci consuntivi e preventivi
Ø Deliberare sull’ammissione o meno di nuovi Soci
Ø Deferire al Collegio dei Probiviri, per eventuali sanzioni disciplinari, quei Soci che con il loro comportamento ledono gli interessi e la moralità del Circolo
Ø Disporre ogni azione ritenuta idonea al recupero dei crediti del Circolo, sostenendo le relative spese
Ø Nominare, Commissioni, Comitati,ecc.
Ø Organizzare manifestazioni sportive, culturali, sociali, promozionali, ecc.
Ø Incaricare per determinati atti o categorie di atti, professionisti e/o collaboratori esterni
Ø Amministrare i fondi del Circolo, aprire conti presso le banche, effettuare prelevamenti presso le banche anche allo scoperto, disporre pagamenti e prelevamenti presso qualunque amministrazione pubblica e privata
Ø Compiere atti di acquisto e vendita, salvo quanto previsto al comma successivo
Ø Assumere personale dipendente, anche stagionale, destinato ai servizi forniti dal Circolo.
2 - Sono riservati alla competenza dell'assemblea ordinaria degli associati le decisioni relative all'acquisto ed alienazione di beni immobili, nonchè alla stipulazione di mutui ipotecari.
- Art. 20 –
DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
1 - Il Consiglio Direttivo decade:
a - Per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione dalla carica del Presidente
b - Per vacanza, impedimento definitivo o dimissioni contemporanee della maggioranza dei Consiglieri
In caso di decadenza del Consiglio, il Presidente o chi ne fa le veci, convocherà, nel termine di sessanta (60) giorni l’Assemblea Straordinaria dei Soci per la elezione di tutti gli organi statutari, compiendo, nel frattempo, gli atti di ordinaria amministrazione ritenuti non rinviabili.
- Art. 21 – INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
1 - Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione per cooptazione attingendo i nomi dei nuovi membri dalla graduatoria dei non eletti risultante dall’ultima Assemblea elettiva.
2 - I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea dei Soci elettiva.
- Art. 22 –
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio si compone di tre membri effettivi, di cui un Presidente, e due membri supplenti.
Ad esso è demandato il controllo dell’amministrazione del Circolo in generale ed in particolare tutti i poteri di cui all’art. 2403 del Codice Civile in quanto applicabili in
relazione alle finalità ed al carattere dell’Associazione.
Al termine di ogni esercizio finanziario redigerà apposita relazione da portare all’approvazione dell’Assemblea.
- Art. 23 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio si compone di tre membri effettivi, di cui uno Presidente, e due supplenti .
Ad essi è demandata la tutela morale del Circolo e l’adozione di eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci deferiti dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
- Art. 24 – SANZIONI DISCIPLINARI
Il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l’Associazione, o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o che promuova atti giudiziari nei confronti del CNS verrà deferito dal Consiglio Direttivo al Collegio dei Probiviri i quali potranno deliberare le seguenti sanzioni :
a- Censura
b- Ammonizione scritta
c- Sospensione
d- Radiazione
Quanto sopra fatto salvo eventuali richieste di risarcimento danni morali e materiali.
- Art.25 - REQUISITI DI ELEGGIBILITA’
1 - Possono essere eletti e nominati alle cariche sociali i cittadini italiani maggiorenni che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a- Non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno.
2 - E’ sancita l’ineleggibilità di quanti abbiano quale fonte primaria o prevalente di reddito un’attività commerciale collegata all’attività del Circolo.
- Art. 26 – DURATA DELLE CARICHE
1 - Il Presidente dura in carica tre anni e non può rimanere in carica consecutivamente per più di due mandati.
2 - I Consiglieri , i Revisori, ed i Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Essi restano comunque in carica fino all’Assemblea che approva l’ultimo bilancio.
3 - Tutte le cariche di cui al presente Statuto sono gratuite.
E’ ammesso solo il rimborso delle spese vive ove sostenute.
- Art. 27 – DECADENZA DELLE CARICHE
1 - Qualora un Consigliere, pur non risultando dimissionario, non partecipa, senza giustificato motivo scritto, ad almeno tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, potrà essere sollevato dall’incarico, su segnalazione del Consiglio stesso, dal Collegio dei Probiviri.
- Art. 28 –
MODALITA’ DELLE CANDIDATURE E DELLE ELEZIONI ALLE CARICHE SOCIALI
1 - La candidatura alle cariche sociali deve avvenire per iscritto dichiarando:
- il possesso dei requisiti di eleggibilità
- la carica alla quale si candida
- l’accettazione della carica qualora eletto
2 - La candidatura deve pervenire alla segreteria del CNS almeno sette giorni prima della data dell’Assemblea elettiva.
3 - L’Assemblea provvede alle operazioni di voto col seguente ordine:
a- Presidente
b- Consiglio Direttivo
c- Collegio dei Revisori dei Conti
d- Collegio dei Probiviri
e- Comitato d’onore
Per i punti a – b – c – d risulta eletto il o i candidati con il maggior numero di voti.
Per l’elezione del Presidente in caso di parità viene effettuato il ballottaggio. In caso di ulteriore parità risulta eletto il candidato con più anzianità di iscrizione al CNS e successivamente per età.
Per l’elezione degli altri organi sociali, in caso di parità risulta eletto il candidato con più anzianità di iscrizione al CNS e successivamente per età.
4 - I Soci potranno esprimere numero 5 (cinque) preferenze per i membri del Consiglio Direttivo, numero 2 (due) preferenze sia per i membri del Collegio dei Revisori dei Conti sia dei Probiviri.
- Art. 29 –
P A T R I M O N I O
Il | patrimonio del CNS e costituito da: | ||
- | fondi di riserva | ||
- | beni d’uso, attrezzature, investimenti | mobiliari | ed |
immobiliari
- beni provenienti da donazioni e lasciti, accettati dal
Consiglio Direttivo
- Art. 30 – MEZZI FINANZIARI
Alle spese correnti del CNS si provvede con le entrate derivanti da:
- quote associative
- corrispettivi per i servizi erogati dal Sodalizio
- qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo
L' erogazione del servizio di ormeggio delle imbarcazioni dei Soci del CNS sarà subordinata alla richiesta da parte di uno o più Soci, secondo una tabella che prevede un compenso fisso per metro quadro di imbarcazione uguale per tutte le imbarcazioni.
La detta erogazione per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra i 9 (nove) e i 13 (tredici) metri sarà subordinata alla richiesta da parte di almeno due soci; per le imbarcazioni di lunghezza superiore ai 13 (tredici) metri, sarà subordinata alla richiesta di almeno tre soci.
Le quote associative ed i corrispettivi per i servizi erogati dall'associazione vengono rivalutati annualmente in base all'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'I.S.T.A.T. per le famiglie di operai ed impiegati.
- Art. 31 –
ESERCIZIO FINANZIARIO E GESTIONE FINANZIARIA
1 - L’esercizio finanziario del CNS coincide con l’anno solare.
2 - Al termine di ogni esercizio, Il Consiglio Direttivo redigerà il bilancio sociale preventivo e consuntivo da presentare all’Assemblea dei Soci per l’approvazione entro il
30 aprile dell’esercizio e comunque entro i termini di legge.
- ART. 32 – COLLEGIO ARBITRALE
1 - Per ogni controversia che non trovasse componimento con il ricorso al Collegio dei Probiviri sarà adito un Collegio Arbitrale composto di tre membri non Soci:
a- uno nominato dal Consiglio Direttivo
b- uno nominato dal Socio con cui sorge il contenzioso
c- uno, che svolgerà le funzioni del Presidente, nominato in accordo dai primi due.
In caso di mancato accordo nel termine di 30 giorni, verrà nominato dal Presidente Regionale del CONI.
2 - Il Giudizio del Collegio Arbitrale, che è inappellabile, sarà fornito entro tre mesi dalla costituzione del Collegio stesso, salvo che le parti non ritengano di prorogare il
termine, per altri tre mesi al massimo, in conseguenza della complessità della questione sottoposta.
3 - Tutte le spese conseguenti al funzionamento del Collegio Arbitrale, compreso i compensi degli arbitri, faranno carico alla parte soccombente.