LAVORO A PROGETTO
LAVORO A PROGETTO
Sommario
Sezione I: Disciplina del rapporto
1. Definizione
2. Requisiti
3. Esclusioni
4. Forma
5. Corrispettivo
6. Obbligo di riservatezza
7. Tutele
8. Estinzione e rinnovo del contratto
9. Rinunzie e transazioni
10. Conversione del contratto
11. Stabilizzazione dei contratti di lavoro a progetto
Sezione II: Regime fiscale
1. Assimilazione ai redditi di lavoro dipendente
2. Criteri di tassazione
Sezione III: Regime previdenziale
1. Gestione separata
2. Determinazione e misura dei contributi
3. Denuncia delle retribuzioni
4. Prestazioni assistenziali
Sezione IV: Regime assicurativo
1. Obbligo assicurativo
2. Adempimenti
3. Determinazione e versamento dei premi
Sezione V: Collaborazioni occasionali
1. Mini xx.xx.xx.
2. Prestazioni occasionali autonome e di tipo accessorio
SEZIONE I DISCIPLINA DEL RAPPORTO
1. Definizione
Il X.Xxx. n. 276/2003, di attuazione della legge delega in materia di occupazione e mercato del lavoro (L. n. 30/2003), al fine di eliminare fenomeni elusivi della legislazione in materia di lavoro subordinato, procede alla riforma delle collaborazioni coordinate e continuative convertendole nella nuova figura del lavoro a progetto. In particolare, così come illustrato nella Relazione di accompagnamento al decreto di attuazione della riforma del lavoro, le collaborazioni coordinate e continuative preesistenti al provvedimento di riforma, vengono ricondotte o al lavoro subordinato o al lavoro a progetto, inteso quest'ultimo, come forma propria di lavoro autonomo (per il regime transitorio, si v. quanto riportato nell'argomento Collaborazioni coordinate e continuative). La definizione del lavoro a progetto si rinviene nel primo comma nell'art. 61, D.Lgs. n. 276/2003 (modificato dall'art. 1, comma 23, della L. n. 92/2012, dall'art. 24-bis, D.L. n. 83/2012 e dall'art. 7, comma 2, lett. c), D.L. n. 76/2013) secondo il quale "ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, nonché le attività di vendita diretta di beni e servizi realizzate attraverso call center "outbound", per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'art. 409, n. 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".
La disposizione, come modificata dall'art. 1, comma 23, L. 28 giugno 2012, n. 92 di riforma del mercato del lavoro, non prevede più la possibilità di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa riconducibili a "programmi di lavoro o fasi di esso", così evidenziando ancor più la finalità di limitare l'utilizzo dell'istituto a quelle sole prestazioni che siano genuinamente autonome perché definite in funzione di un risultato predeterminato (ML nota n. 17286/2008). Tale modifica, così come le ulteriori novità introdotte dalla L. n. 92/2012 (in particolare in relazione ai requisiti del progetto e alla determinazione del corrispettivo del collaboratore, v. infra), si applicano tuttavia ai soli contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della stessa L. n. 92/2012 (18 luglio 2012).
Le modalità concrete di esecuzione del rapporto di lavoro - e cioè la presenza dell'elemento della subordinazione ovvero dell'autonomia - assumono quindi valore decisivo, dato che il lavoro a progetto configura una nuova tipologia contrattuale nell'ambito più generale delle collaborazioni coordinate e continuative di cui all'art. 409, n. 3, cod. proc. civ., che peraltro continuano a trovare applicazione nelle ipotesi di cui all'art. 61, comma 3 (v. infra par. 3).
Nei casi in cui risulta difficile la corretta qualificazione dei rapporti si ricorre allo strumento della certificazione, su istanza volontaria o congiunta, xx xxx. 00 xxx X.Xxx. x. 000/0000 (xxxx per l'assistenza domiciliare v. ML interpello n. 5/2010).
Nel qualificare il lavoro a progetto "una nuova tipologia contrattuale" il Ministero del lavoro con la circolare n. 4/2008 modifica il suo precedente orientamento in base al quale era considerato solo "una mera modalità organizzativa della prestazione lavorativa" (v. ML circ. n. 1/2004).
Dalla definizione di cui al primo comma dell'art. 61 del D.Lgs. n. 276/2003 si evince che ciò che caratterizza le collaborazioni a progetto è l'individuazione di uno o più progetti specifici che il committente deve determinare ma che il collaboratore deve gestire in modo autonomo in funzione del risultato. Naturalmente resta fermo il coordinamento con l'organizzazione del committente ed è irrilevante il tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività del collaboratore (v. infra par. 2).
2. Requisiti
Nel valutare la compatibilità delle modalità di esecuzione della prestazione con la fattispecie del lavoro coordinato e continuativo nella modalità a progetto, occorre tener presente i seguenti indici sintomatici:
- specificità del progetto, che non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa;
- modalità di inserimento del collaboratore nel contesto aziendale del committente;
- contenuto della prestazione, che non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- autonomia di scelta sulle modalità esecutive di svolgimento della prestazione (fermo restando il collegamento funzionale con la struttura organizzativa del committente);
- compenso (legato non solo al tempo della prestazione, ma anche al risultato del progetto;
- eventuale clausola di esclusiva (ossia, "monocommittenza");
- legittimità di proroghe e rinnovi del contratto (ML circ. n. 4/2008).
Tali requisiti costituiscono il fulcro della differenziazione tra lavoro a progetto e le fattispecie riconducibili al lavoro subordinato, da un lato, e al lavoro autonomo, dall'altro (v. Sez. V - Collaborazioni occasionali).
Il lavoro a progetto si differenzia dal lavoro a tempo determinato, ove la prestazione è resa con vincolo di subordinazione ed il termine delimita esclusivamente il periodo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento delle mansioni contrattualmente individuate, in quanto la durata del rapporto è funzionale alla realizzazione del progetto, in regime di totale autonomia.
Progetto
Il progetto consiste in un'attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione.
Inoltre, come anticipato, il progetto:
- non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa (v. anche ML circc. n. 1/2004; n. 17/2006; n. 4/2008; nota n. 17286/2008; ML interpello n. 5/2010);
- non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. I compiti meramente esecutivi consistono nella mera attuazione di quanto impartito, anche di volta in volta, dal committente, senza alcun margine di autonomia anche operativa da parte del collaboratore (INAIL circ. n. 13/2013). I compiti meramente ripetitivi, invece, sono compiti elementari, tali da non richiedere specifiche indicazioni di carattere operativo (ML circ. n. 35/2013).
Spetta al committente l'individuazione del progetto da dedurre nel contratto. Le valutazioni e scelte tecniche, organizzative e produttive sottese al progetto sono insindacabili.
Il Ministero del lavoro, con la circ. n. 29/2012, chiarisce, illustrando le novità della L. n. 92/2012, che il contenuto del progetto deve necessariamente indicare l'attività prestata dal collaboratore in relazione alla quale si attende il raggiungimento di un determinato risultato obiettivamente verificabile ed indica, a titolo esemplificativo, le attività difficilmente inquadrabili nell'ambito di un genuino rapporto di xx.xx.xxx. Tuttavia, tale indicazione opera solo sotto il profilo della metodologia ispettiva, al fine di orientare e uniformare l'attività di vigilanza, non volendo rappresentare alcun indice presuntivo di carattere generale in ordine ai criteri distintivi tra attività autonoma e subordinata (ML lett. circ. n. 7258/2013).
Il Ministero del lavoro, con la circ. n. 7/2013, ritiene che sia possibile instaurare nell'ambito delle organizzazioni non governative (Ong/Onlus) una genuina collaborazione coordinata e continuativa a progetto.
Autonoma gestione del progetto
Nell'ambito del progetto la definizione dei tempi di lavoro e delle relative modalità deve essere rimessa al collaboratore.
Ciò perché l'interesse del creditore è relativo al perfezionamento del risultato convenuto e non, come avviene nel lavoro subordinato, alla disponibilità di una prestazione di lavoro eterodiretta.
Le collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto hanno una durata determinata o determinabile, in funzione della durata e delle caratteristiche del progetto.
La determinabilità del termine è dunque funzionale ad un avvenimento futuro, certo nell'"an" ma non anche necessariamente nel "quando".
Coordinamento
Indipendentemente da quanto indicato sopra nel requisito dell'autonomia, tuttavia, il collaboratore a progetto può operare all'interno del ciclo produttivo del committente e, per questo, deve necessariamente coordinare la propria prestazione con le esigenze dell'organizzazione del committente.
Il coordinamento può essere riferito sia ai tempi di lavoro che alle modalità di esecuzione del progetto, ferma restando l'impossibilità del committente di richiedere una prestazione o un'attività esulante dal progetto originariamente convenuto.
Lavoro a progetto nei call center
Il Ministero del lavoro è più volte intervenuto al fine di individuare i criteri di legittimo utilizzo del contratto di collaborazione nel settore dei call center. In particolare, ritiene configurabile un genuino progetto nelle attività realizzate attraverso call center outbound nell'ambito delle quali il compito assegnato al collaboratore è quello di rendersi attivo nel contattare, per un arco di tempo predeterminato, l'utenza di un prodotto o servizio riconducibile ad un singolo committente. Ciò a differenza di quanto avviene nelle attività inbound, in cui l'operatore non gestisce la propria attività, né può in alcun modo pianificarla giacché la stessa consiste prevalentemente nel rispondere alle chiamate dell'utenza, limitandosi a mettere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie psico-fisiche per un dato periodo di tempo.
Quindi, le attività outbound devono essere necessariamente caratterizzate dall'autonomia della prestazione e, a tal fine, il personale ispettivo deve verificare l'esistenza di postazioni di lavoro attrezzate con appositi dispositivi che consentano al collaboratore di autodeterminare il ritmo di lavoro. Ciò implica che il collaboratore deve poter decidere, nel rispetto delle forme concordate di coordinamento, anche temporale, della prestazione:
- se eseguire la prestazione ed in quali giorni;
- a che ora iniziare ed a che ora terminare la prestazione giornaliera;
- se e per quanto tempo sospendere la prestazione giornaliera.
Da un punto di vista organizzativo ne consegue che l'assenza non deve mai essere giustificata e la presenza non può mai essere imposta.
Il fondamentale requisito dell'autonomia può essere, comunque, contemperato con le esigenze di coordinamento della prestazione con l'organizzazione produttiva dell'azienda. E' in ogni caso escluso sia l'esercizio del potere disciplinare che l'esercizio del potere di variare unilateralmente le condizioni contrattuali originariamente convenute (ML circc. n. 17/2006; n. 14/2013).
Il Ministero del lavoro, partendo dall'assunto consolidato della Corte di Cassazione, secondo il quale ogni attività suscettibile di valutazione economica può essere svolta in maniera autonoma o subordinata, ha, ulteriormente, chiarito che in presenza di un genuino progetto con riferimento alle campagne "out bound" ovvero in attività analoghe quanto alla modalità di esecuzione della prestazione (ad es. il recupero crediti stragiudiziale mediante sollecito telefonico), tutta una serie di elementi di seguito indicati non sono suscettibili a far disconoscere la natura autonoma del rapporto a condizione che il collaboratore determini discrezionalmente ed unilateralmente, senza necessità di preventiva autorizzazione, la quantità di prestazione da eseguire e la collocazione temporale della stessa. Tali elementi sono:
- l'utilizzo della utilità data dalla esecuzione della collaborazione genuinamente autonoma e conforme ai requisiti di legge quanto alla specifica e puntuale sussistenza di un progetto nell'ambito di una attività organizzata del committente;
- l'utilizzo esclusivo di mezzi, materiali e strumenti messi a disposizione dal committente;
- l'utilizzo di sistemi di chiamata in automatico, che necessariamente forniscono indicazioni al sistema informativo del committente circa la presenza del collaboratore e che mettano in comunicazione il collaboratore resosi in quel momento disponibile con l'utente telefonico;
- lo svolgimento della prestazione all'interno di una struttura del committente, necessariamente soggetta a orario di apertura e di chiusura, pur non essendovi il collaboratore vincolato;
- l'impegno del committente a corrispondere un compenso sulla base di una provvigione sui prodotti venduti dal collaboratore nell'ambito di una specifica campagna, eventualmente variabile in maggiorazione al raggiungimento di determinati obiettivi di fatturato;
- le istruzioni di massima fornite dal committente al collaboratore (ML nota n. 17286/2008). L'art. 61, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, così come modificato dall'art. 24-bis, comma 7,
del D.L. n. 83/2012, mette in luce la specificità della disciplina, che nasce nell'ambito della prassi amministrativa sopra citata, delle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center outbound, a prescindere dal requisito dimensionale dell'azienda, per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento. In questo modo si è introdotta una semplificazione nell'ambito dei call center, consentendo l'impiego del personale con contratti di collaborazione in una molteplicità di "attività di servizi", tra cui risultano evidentemente annoverabili anche le attività di ricerche di mercato, statistiche e scientifiche, indipendentemente da una contestuale "vendita" di prodotti o di servizi (ML lett. circ. n. 12693/2013).
La suddetta specificità comporta una vera e propria esclusione dall'applicazione dei requisiti che normalmente sono richiesti ai fini di un ricorso legittimo al contratto di collaborazione a progetto, primo tra i quali la sussistenza di uno specifico progetto, alla condizione, però, che il contratto di collaborazione preveda la corresponsione del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, che viene, dunque, ad assumere, nella sostanza, una funzione autorizzatoria del ricorso a questa tipologia contrattuale, a prescindere dal requisito della predisposizione di un progetto specifico.
Ciò non comporta, invece, una deroga alle successive disposizioni contenute nel Titolo VII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003 (ML circ. n. 14/2013). In particolare, nella more dell'introduzione di specifiche clausole da parte della contrattazione collettiva di riferimento che diano indicazioni sui corrispettivi in questione ed al fine di non impedire l'utilizzo della tipologia contrattuale, il contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito dei call center deve comunque rispettare la disposizione generale di cui all'art. 63, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, secondo cui in assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto (ML lett. circ. n. 12693/2013).
L'art. 24-bis del D.L. n. 83/2012 (aggiunto dalla L. n. 134/2012) ha introdotto ulteriori misure, la cui violazione comporta una sanzione di 10.000 euro per ogni giornata di violazione, che vanno a regolamentare il settore dei call center con almeno venti dipendenti che decidono di delocalizzare la propria attività. Tale limite dimensionale deve essere calcolato sia tenendo
conto del personale dipendente che del personale in servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Le aziende interessate sono poi quelle che svolgono in via assolutamente prevalente una attività di call center e che, pertanto, operano in regime di appalto, restando viceversa escluse quelle attività di call center che vanno semplicemente ad integrare lo svolgimento dell'impresa rappresentando, il più delle volte, un mero sportello di front office (ML circ. n. 14/2013).
Qualora un'azienda decida di spostare l'attività fuori del territorio nazionale, deve darne comunicazione al Ministero del lavoro almeno 120 giorni prima del trasferimento stesso, individuando i lavoratori coinvolti, nonché all'Autorità garante della privacy, indicando le misure adottate ai fini del rispetto della legislazione nazionale. Analoga informativa deve essere fornita anche dalle aziende che già operano in paesi esteri (art. 24-bis, comma 2, D.L. n. 83/2012).
Alle aziende che delocalizzano le attività in paesi esteri non possono essere erogati i benefici previsti dalla L. n. 407/1990 (art. 24-bis, comma 3, D.L. n. 83/2012; ML circ. n. 14/2013). Al riguardo, anche al fine di inquadrare correttamente la disciplina in parola nell'ambito dei principi comunitari in materia di libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, il Ministero del lavoro ha chiarito che sia tale disposizione, sia l'obbligo di comunicazione di cui sopra - quest'ultimo evidentemente collegato alla applicabilità della "sanzione" relativa alla mancata concessione dei benefici - trovano applicazione esclusivamente nei casi in cui la delocalizzazione avvenga verso Paesi extracomunitari (ML nota n. 17495/2014).
Quando un cittadino chiama o viene contattato da un call center deve essere informato preliminarmente sul paese estero in cui l'operatore con cui parla è fisicamente collocato; nel caso in cui il cittadino chiami, inoltre, deve poter scegliere, che il servizio sia effettuato tramite un operatore collocato sul territorio nazionale.
3. Esclusioni
Il lavoro a progetto non tende ad assorbire tutti i modelli contrattuali riconducibili in senso lato all'area della c.d. parasubordinazione.
Sono esclusi dal campo di applicazione della normativa in materia ex art. 61, comma 2 e ss. D.Lgs. n. 276/2003 le seguenti fattispecie che non presentano significativi rischi di elusione della normativa inderogabile del diritto del lavoro:
- gli agenti e i rappresentanti di commercio, i quali continuano ad essere regolati da leggi speciali;
- le prestazioni occasionali c.d. mini xx.xx.xx., cioè rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare, sempre con il medesimo committente sia superiore a 5 mila euro (art. 61, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003) (v. Sez. V - Collaborazioni occasionali);
- le professioni intellettuali, per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data del 24 ottobre 2003 (v. ML nota 15 dicembre 2004);
- le collaborazioni rese nei confronti delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (art. 90, legge n. 289/2002);
- i componenti di Organi di amministrazione e controllo di società;
- i partecipanti a Collegi e Commissioni. Nell'espressione "Collegi e Commissioni" delle società, sono inclusi anche quegli organismi aventi natura tecnica;
- i collaboratori che percepiscano la pensione di vecchiaia (ML circ. n. 1/2004). Sono esclusi dal campo di applicazione del lavoro a progetto anche i percettori di pensione di anzianità che abbiano raggiunto i requisiti di età della pensione di vecchiaia (ML interpello n. 8/2008).
Per le ipotesi escluse dalla riconducibilità al lavoro a progetto continua a trovare applicazione la disciplina previgente.
Restano possibili inoltre, condizioni di miglior favore previste per il collaboratore a progetto da contratti individuali o da accordi collettivi.
4. Forma
Ai sensi dell'art. 62, D.Lgs. n. 276/2003, il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta (la forma scritta costituisce elemento di legittimità del contratto, c.d. forma scritta ad substantiam, v. ML circ. n. 35/2013) e deve contenere l'indicazione dei seguenti elementi:
- la durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
- la descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire;
- il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonchè i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
- le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa;
- le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto.
5. Corrispettivo
Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e, in relazione a ciò nonché alla particolare natura della prestazione e del contratto che la regola, non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati.
In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto (art. 63, D.Lgs. n. 276/2003).
Riguardo alle attività di vendita diretta di beni e servizi realizzate attraverso call center "outbound", l'art. 61 del D.Lgs. n. 276/2003 stabilisce espressamente che il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento.
Tale previsione normativa assume un significato del tutto diverso rispetto a quella contenuta nell'art. 63 del D.Lgs. n. 276/2003, a proposito del regime del corrispettivo dei collaboratori a progetto.
Infatti, mentre la violazione dell'art. 63 comporta soltanto il diritto del collaboratore al riconoscimento di un differenziale economico, senza tuttavia incidere sulla natura del rapporto posto in essere, nel settore dei call center la mancata pattuizione di corrispettivi definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, comporta la violazione di una norma inderogabile di natura autorizzatoria, cosicché il ricorso alla xx.xx.xxx. può ritenersi illegittimo con conseguente riconduzione del rapporto a quella che costituisce la forma comune di rapporto di lavoro e cioè il lavoro subordinato a tempo indeterminato (ML circ. n. 14/2013; ML lett. circ. n. 12693/2013).
6. Obbligo di riservatezza
Il lavoratore che opera a progetto può svolgere la propria attività per più committenti: a questo principio di carattere generale si può derogare in favore dell'esclusività soltanto sulla base di un accordo tra le parti.
Inoltre, nei confronti del collaboratore opera il divieto di:
- svolgimento di attività in concorrenza con i propri committenti (divieto di concorrenza);
- diffondere notizie e apprezzamenti riguardanti sia il progetto che l'organizzazione;
- compiere attività che siano lesive o che rechino pregiudizio all'attività dei committenti medesimi (art. 64, D.Lgs. n. 276/2003).
7. Tutele
Invenzioni
Viene riconosciuto il diritto al lavoratore a progetto ad esser riconosciuto autore dell'invenzione fatta durante lo svolgimento del rapporto. In tal caso i diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi speciali, compresa, l'art. 12-bis della legge n. 633/1941 concernente la protezione del diritto di autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio (art. 65, D.Lgs. n. 276/2003).
Xxxxxxxx, infortunio, gravidanza e altri diritti
L'art. 66 del D.Lgs. n. 276/2003, appronta un sistema di tutele minimo con particolare riferimento alla gravidanza, alla malattia ed all'infortunio stabilendo in primo luogo che essi non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.
In caso di malattia e infortunio, fermo restando l'invio, ai fini della prova, di idonea certificazione scritta, la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza (la previsione è derogabile dalle parti), ma il committente può recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile.
Per effetto del D.M. 12 luglio 2007, dal 7 novembre 2007 è estesa la disciplina di cui agli artt. 16 (congedo di maternità), 17 (interdizione anticipata e prorogata) e 22 (trattamento economico e normativo) del D.Lgs. n. 151/2001 (T.U. della maternità/paternità) in favore delle lavoratrici a progetto e categorie assimilate, associate in partecipazione e libere professioniste iscritte alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995 (in riferimento al congedo di maternità v. anche INPS circ. n. 139/2011).
Per "categorie assimilate" si intendono i collaboratori coordinati e continuativi, mentre non possono essere equiparati ai lavoratori a progetto i soggetti che svolgono prestazioni occasionali, cioè inferiori a 30 giorni di durata nell'anno solare e con un compenso inferiore a 5000 euro con lo stesso committente (INPS circ. n. 137/2007).
Destinatarie della tutela sono le lavoratrici iscritte alla Gestione separata che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate.
In base all'art. 3 del D.M. 12 luglio 2007 l'estensione del divieto di adibire al lavoro le donne, di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 151, si applica:
- integralmente, nei confronti delle lavoratrici a progetto e categorie assimilate ed alle associate in partecipazione;
- limitatamente al caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, per le lavoratrici esercenti attività libero professionale.
Il riconoscimento dei periodi di congedo di cui agli artt. 16 e 17 del T.U. comporta la necessità di assumere a riferimento la data presunta del parto. Pertanto, le lavoratrici hanno l'onere di corredare la domanda di maternità del certificato medico di gravidanza attestante la suddetta data, da presentare in busta chiusa prima dell'inizio del congedo, secondo quanto disposto dall'art. 21 del T.U. In mancanza di tale certificato, per la determinazione del periodo indennizzabile a titolo di maternità, verrà presa a riferimento la data effettiva del parto.
Le lavoratrici a progetto e categorie assimilate, tenute ad astenersi dall'attività lavorativa nei periodi di cui agli artt. 1 e 3 del D.M. 12 luglio 2007, hanno diritto alla proroga della durata del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale. La proroga non opera se l'interruzione di gravidanza interviene prima del 180º giorno dall'inizio della gestazione, poiché l'aborto è da qualificarsi come malattia e per quest'ultima la proroga non è prevista (ML interpello n. 58/2008).
Oltre alle disposizioni di cui alla L. n. 533/1973 sul processo del lavoro, all'art. 64 del D.Lgs. n. 151/2001 e al D.M. 12 luglio 2007 che disciplinano la tutela della maternità e paternità per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata, ai rapporti di lavoro a progetto si applicano le norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, ogni qual volta la prestazione si svolga nei luoghi del committente, nonchè le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e quelle del D.M. 12 gennaio 2001 sull'indennità economica di malattia in caso di degenza ospedaliera (per la malattia e maternità v. Sez. III, per la tutela INAIL v. Sez. IV).
8. Estinzione e rinnovo del contratto
Risoluzione del rapporto
Considerata la natura di contratto a termine, i contratti di lavoro a progetto si risolvono al momento della realizzazione del progetto.
Pertanto, indipendentemente dal termine apposto al contratto, qualora il progetto sia ultimato prima della scadenza il contratto deve intendersi risolto.
Tuttavia, ad avviso del Ministero del lavoro, se è il progetto l'elemento caratterizzante della collaborazione, il corrispettivo determinato nel contratto sarà dovuto comunque per l'intero (ML circ. n. 1/2004).
Inoltre le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa.
Il committente può altresì recedere prima della scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto mentre il collaboratore può recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel caso in cui tale facoltà sia prevista nel contratto individuale di lavoro (art. 67, D.Lgs. n. 276/2003).
L'art. 32, comma 3, lett. b) della L. n. 183/2010 (c.d. Collegato lavoro alla Finanziaria 2010) ha stabilito che l'art. 6 della L. n. 604/1966 si applica, tra l'altro, al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto.
Pertanto, il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di 180 giorni (termine modificato dall'art. 1, comma 38, L. n. 92/2012), dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.
Rinnovo del contratto e prosecuzione del progetto
Un analogo progetto può essere oggetto di successivi contratti di lavoro con lo stesso collaboratore. Inoltre, lo stesso collaboratore può essere impiegato successivamente anche per diversi progetti aventi contenuto del tutto diverso.
Tuttavia i rinnovi, così come i nuovi progetti in cui sia impiegato lo stesso collaboratore, non devono costituire strumenti elusivi dell'attuale disciplina (ML circ. n. 4/2008).
Ciascun contratto di lavoro a progetto deve pertanto presentare, autonomamente considerato, i requisiti di legge.
Se il contratto ha per oggetto un'attività di ricerca scientifica e questa viene ampliata per temi connessi o prorogata nel tempo, il progetto prosegue automaticamente (art. 61, c. 2-bis, D.Lgs. n. 276/2003, introdotto dall'art. 7, c. 2, D.L. n. 76/2013, convertito dalla L. n. 99/2013; ML circ. n. 35/2013).
9. Rinunzie e transazioni
L'art. 68 del D.Lgs. n. 276/2003 stabilisce che i diritti derivanti dai contratti a progetto possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo VIII del decreto legislativo n. 276/2003 secondo lo schema dell'art. 2113, cod. civ. (si v. a tal proposito la nota redazionale Certificazione dei rapporti di lavoro).
10. Conversione del contratto
L'art. 69 del D.Lgs. n. 276/2003 stabilisce il principio del divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici, la cui violazione dà luogo alla conseguente sanzione della conversione del contratto. Pertanto, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. Al riguardo, l'art. 1, comma 24, della L. n. 92/2012, ha stabilito che l'art. 69, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 si interpreta nel senso che l'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La mancanza del progetto determina dunque una presunzione legale assoluta circa la natura subordinata del rapporto di lavoro, che si applica, appunto, se nel contratto di collaborazione manca l'indicazione del progetto, senza possibilità per il datore di lavoro di fornire la prova contraria, ovvero il progetto si limita a riprodurre l'oggetto sociale dell'impresa (INAIL circ. n. 13/2013).
Inoltre, salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l'attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 69, comma 2, ultimo periodo, D.Lgs. n. 276/2003). In tali ipotesi, si ha una
presunzione relativa di subordinazione e, in caso di contestazione, è onere del committente fornire la prova che il rapporto rientra nell'ambito delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto.
Qualora, il giudice accerti la natura subordinata del rapporto, la sanzione è la trasformazione del rapporto di lavoro a progetto in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti, a prescindere dalla predisposizione di un progetto scritto (INAIL circ. n. 13/2013).
Il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del progetto e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente.
Detto controllo, inoltre, concerne in entrambi i casi l'esistenza nei fatti di un progetto e non la sua mera deduzione nel contratto. La mancata deduzione del progetto nel contratto, infatti, preclude solo la possibilità di dimostrarne l'esistenza e la consistenza con prova testimoniale (ML circ. n. 1/2004).
Nell'accertamento della natura subordinata, parasubordinata o autonoma del contratto non si può far riferimento, come in passato (v. ML circ. n. 4/2008), ad una teorica elencazione di attività o di preclusioni: l'ispettore del lavoro deve acquisire tutti gli elementi utili a valutare la corretta qualificazione del rapporto di lavoro, confrontando i contenuti del progetto con le dichiarazioni rese dal lavoratore (ML direttiva 18 settembre 2008; nota n. 17286/2008; INPS circ. n. 111/2008).
11. Stabilizzazione dei contratti di lavoro a progetto
In base all'art. 1, commi 1202 e xx. xxxxx xxxxx x. 000/0000 (Xxxxxxxxxxx per il 2007), al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione con il ricorso a contratti di lavoro subordinato e di garantire il corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, i committenti datori di lavoro, entro e non oltre il 30 settembre 2008, possono stipulare accordi aziendali ovvero territoriali, nei casi in cui nelle aziende non fossero presenti le R.S.U. o R.S.A., con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative (INPS circ. n. 78/2007; ML circ. n. 8/2008). Oggetto della stabilizzazione deve essere un contratto di collaborazione già esistente ed ancora in essere, di qualunque durata, che viene trasformato in contratto di lavoro subordinato. Ciò significa che la procedura di stabilizzazione non è soggetta a termini prescrizionali e, quindi, possono essere stabilizzati tutti i contratti in essere, anche a progetto, stipulati a partire dal 1º aprile 1996 (INPS circ. n. 49/2008).
Gli accordi di stabilizzazione sottoscritti entro la data utile sopra citata sono finalizzati alla trasformazione dei rapporti di xx.xx.xx. anche a progetto, in contratti di lavoro subordinato la cui durata non può essere inferiore a ventiquattro mesi. A seguito dell'accordo i lavoratori interessati alla trasformazione sottoscrivono atti di conciliazione individuale conformi alla disciplina di cui agli artt. 410 e 411 cod. proc. civ.. I contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato godono dei benefìci previsti dalla legislazione vigente. In particolare, sono applicabili le riduzioni contributive spettanti ai datori di lavoro che assumono disoccupati di lungo periodo (art. 8, comma 9, legge n. 407/1990) quando il reddito percepito dal collaboratore è inferiore al limite stabilito per il mantenimento dello stato di disoccupazione (ML lett. circ. n. 4266/2008).
La validità degli atti di conciliazione di cui sopra rimane condizionata all'adempimento dell'obbligo per il datore di lavoro, del versamento alla Gestione separata, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro (L. n. 296/2006, art. 1, comma 1205).
I datori di lavoro depositano presso le competenti sedi dell'INPS gli atti di conciliazione unitamente ai contratti stipulati con ciascun lavoratore e all'attestazione dell'avvenuto versamento di una somma pari ad un terzo del totale dovuto; la restante parte del dovuto può essere versata in trentasei ratei mensili successivi (INPS mess. n. 24715/2007; ENPALS mess. n. 5/2008).
Gli accordi di stabilizzazione sono sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro ai fini della possibilità di integrare presso la gestione separata dell'INPS il versamento contributivo a carico del datore di lavoro con un ulteriore importo a carico del bilancio pubblico, fino al raggiungimento della misura massima della contribuzione prevista dal Fondo pensioni lavoratori
dipendenti istituito preso l'INPS. Qualora il datore di lavoro non proceda ai versamenti di cui al presente comma, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di omissione contributiva (art. 1, comma 1209, L. n. 296/2006; ML nota n. 11899/2007).
Il versamento dei contributi dovuti comporta l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte sui redditi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'art. 51 del D.P.R. n. 1124/1965, nonché all'art. 18 del decreto-legge n. 918/1968, in materia di sgravi degli oneri sociali. Per effetto degli atti di conciliazione, è precluso ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori interessati dalla stabilizzazione del rapporto di lavoro (L. n. 296/2006, art. 1, comma 1207).
Possono accedere alla procedura di stabilizzazione anche i datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro. In ogni caso l'accordo sindacale comprende la stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi. Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi suindicati.
L'art. 50 della L. n. 183/2010 (Collegato lavoro alla Finanziaria 2010) disciplina la misura degli indennizzi per i datori di lavoro coinvolti in un contenzioso sulla qualificazione del rapporto di lavoro, escluse, ovviamente, le sentenze passate in giudicato. In caso di accertamento della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se riconducibili ad un progetto, il datore di lavoro che abbia offerto entro il 30 settembre 2008 la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 1, commi 1202 e seguenti, della legge n. 296/2006, nonché abbia, dopo il 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore della legge n. 183/2010), ulteriormente offerto la conversione a tempo indeterminato del contratto in corso ovvero offerto l'assunzione a tempo indeterminato per mansioni equivalenti a quelle svolte durante il rapporto di lavoro precedentemente in essere, è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione.
Con riferimento alla stabilizzazione, avvenuta nei termini ed alle condizioni di cui al citato art. 1, commi 1202 e ss., L. n. 296/2006, dei lavoratori a progetto nei call center, ancora in forza al 31 dicembre 2013, e alla conseguente agevolazione in favore delle aziende che gestiscono call center, si veda quanto esposto nella nota redazionale Agevolazioni per l'assunzione di particolari categorie di lavoratori.
SEZIONE II REGIME FISCALE
1. Assimilazione ai redditi di lavoro dipendente
Per le collaborazioni a progetto non è stata prevista una specifica disciplina fiscale e pertanto esse sono riconducibili alla nozione fiscale delle collaborazioni coordinate e continuative contenuta nell'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del TUIR.
In base a tale norma costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente "le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazione liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonchè quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, semprechè gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente".
L'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente, decorrente dal 1º gennaio 2001 (prima di tale data i rapporti di collaborazione costituivano redditi di lavoro autonomo), comporta che quanto corrisposto in denaro o in natura ai collaboratori è determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 51 del TUIR, a mente del rinvio operato dell'art. 52 dello stesso TUIR. L'imponibile fiscale è al netto delle quote di contribuzione previdenziale ed assistenziale poste a carico del collaboratore e dei premi relativi ad assicurazioni per infortuni e malattie professionali (v. a tal riguardo la nota redazionale Reddito imponibile e Ag. Entr. circ. n. 67/E/2001).
L'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente opera oltre che per le collaborazioni a progetto anche per le prestazioni occasionali coordinate e continuative (mini collaborazioni). Rimangono invece acquisiti alla categoria dei redditi di lavoro autonomo e costituiscono redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. l) TUIR, i compensi percepiti dai collaboratori autonomi occasionali, per i quali il committente opera una ritenuta d'acconto del 20% sul compenso erogato (v. art. 25, D.P.R. n. 600/1973 e art. 71, comma 2, TUIR).
Non seguono il regime fiscale dei redditi prodotti dai lavoratori parasubordinati i redditi derivanti dalla attività degli incaricati alle vendite, i quali rientrano fra i "redditi d'impresa" o tra i "redditi diversi" qualora derivino da attività non esercitate abitualmente (ML nota n. 2018/2005).
2. Criteri di tassazione
Determinazione dell'imposta e versamento
Ai collaboratori si applicano le modalità di tassazione contenute nell'art. 24, D.P.R. n.
600/1973.
Pertanto il committente non effettua più la ritenuta in misura fissa del 20%, ma in qualità di sostituto d'imposta, applica all'atto del pagamento del compenso, una ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche calcolata sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito contenute nell'articolo 11 del TUIR.
Se il compenso corrisposto è svincolato dalla "periodicità" (ad es. è previsto un solo pagamento), dovrà essere tassato senza necessità di operare alcun ragguaglio per determinare gli scaglioni di reddito di riferimento (MF circ. n. 7/2001; Ag. Entr. circ. n. 67/2001).
Le ritenute operate devono essere versate, a cura del sostituto d'imposta, con il modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo all'erogazione del compenso.
Addizionali all'IRPEF
L'importo delle addizionali comunali, provinciali e regionali deve essere determinato in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, se precedente alla fine del periodo d'imposta.
La somma così determinata viene trattenuta secondo le disposizioni stabilite per i lavoratori dipendenti, ossia:
- in unica soluzione in caso di conguaglio al termine del rapporto di lavoro;
- ratealmente, di cui l'ultima entro il mese di novembre dell'anno successivo a quello di riferimento, per il conguaglio di fine anno.
Fringe-benefits
Il valore dei beni e dei servizi erogati al collaboratore è determinato secondo le regole fissate per i dipendenti. Devono essere perciò osservate anche le formalità richieste per quest'ultima categoria di lavoratori, quanto a requisiti, autorizzazioni, rendicontazione.
E' altresì opportuno che il contratto stipulato fra le parti ne preveda, se del caso, l'eventuale erogazione.
Trasferte e rimborsi spese
Dal 1º gennaio 2001 è cambiato il trattamento fiscale dei rimborsi per spese di viaggio, alloggio e vitto, sostenute dai collaboratori coordinati e continuativi ovvero dai collaboratori a progetto.
Infatti in precedenza era prevista l'esclusione dalla base imponibile dei rimborsi per le spese in parola, se documentate, corrisposte al collaboratore per prestazioni rese fuori dal comune di residenza. Dal 2001, invece, è applicabile anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero di collaborazione a progetto la disciplina delle trasferte contenuta nell'articolo 51, comma 5 del TUIR, in ordine ai limiti oltre i quali le indennità di trasferta concorrono a formare il reddito imponibile.
Ferma restando la determinazione contrattuale della sede di lavoro, generalmente indicata nella lettera o contratto di assunzione, per particolari fattispecie può risultarne difficoltosa l'identificazione. La mancata indicazione nel contratto della sede di lavoro comporta, in tale caso, che essa si identifichi con il domicilio fiscale del collaboratore (MF circ. n. 7/2001; Ag. Entr. circ. n. 67/2001).
Conguaglio
In quanto erogatore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, il committente è tenuto agli adempimenti propri del datore di lavoro.
All'atto della risoluzione del rapporto oppure a fine anno in costanza di rapporto deve, quindi, procedere al conguaglio tra le ritenute operate e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo dei compensi, tenendo conto delle detrazioni spettanti.
In sede di conguaglio di fine anno il sostituto-committente deve tenere conto della richiesta del collaboratore in merito ad altri redditi posseduti, può se richiesto e se lo ritiene, considerare nel conguaglio anche altri oneri sostenuti dal collaboratore e da questi correttamente documentati.
Redditi da collaborazione corrisposti a soggetti non residenti
Per i redditi corrisposti a soggetti non residenti continua ad essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30% (art. 24, comma 1-ter, D.P.R. n. 600/1973).
Se ad erogare il compenso al collaboratore non residente è un soggetto nazionale, l'imposta è dovuta in Italia a prescindere dal fatto che le prestazioni siano materialmente effettuate nel territorio nazionale o all'estero. Ciò vale semprechè non esista una convenzione contro le doppie imposizioni che disciplini diversamente la materia (v. Ag. Entr. circ. n. 67/2001; ris. n. 79/E/2006).
Trattamento di fine mandato
In relazione alle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione, comprese le eventuali anticipazioni, è prevista la ritenuta in misura fissa del 20% (v. art. 24, comma 1, D.P.R. n. 600/1973; art. 17, comma 1, lett. c), TUIR e MF circ. n. 207/2000).
In alternativa alla tassazione separata, l'indennità di fine mandato può anche concorrere alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui è percepito se ciò risulta più favorevole per il contribuente (art. 17, comma 3 TUIR), ovvero relativamente al massimale (INPS nota 15 marzo 2002). Tale regime tributario si applica se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.
L'art. 24, comma 31, D.L. n. 201/2011 (c.d. decreto Monti), prevede l'applicazione della tassazione ordinaria, in luogo della tassazione separata di cui all'art. 17, D.P.R. n. 917/1986, alla quota delle indennità e dei compensi legati alla cessazione di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 1, lett. a) e c) dell'articolo TUIR citato, erogati in denaro o in natura (anche se concordati con data certa prima dell'inizio del rapporto), che eccede l'importo di un milione di euro, relativamente alle indennità e ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1º gennaio 2011 (v. nota redazionale Trattamento di fine rapporto).
SEZIONE III REGIME PREVIDENZIALE
1. Gestione separata
Soggetti iscritti
Per i collaboratori a progetto restano ferme le tutele previdenziali ed assistenziali già stabilite per i collaboratori coordinati e continuativi e pertanto essi sono iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 e ss., L. n. 335/1995, istituita presso l'INPS dal 1996 e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per i soggetti iscritti.
Oltre ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono soggetti all'obbligo assicurativo:
- coloro che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 53 del TUIR. In base all'interpretazione fornita dall'art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011, tali soggetti sono esclusivamente coloro che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo alle Casse privatizzate di previdenza dei professionisti (v. anche INPS circ. n. 99/2011);
- gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 19, D.Lgs. n. 114/1998 (v. anche ML nota n. 2018/2005);
- gli spedizionieri doganali;
- i medici in formazione specialistica (INPS circ. n. 37/2007; mess. n. 29642/2007; circ. n.
88/2008; ML nota n. 13023/2008; INPS mess. n. 28284/2008 e n. 4317/2009);
- i percettori di assegni di ricerca di cui all'art. 51, comma 6, L. n. 449/1997;
- i beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca (art. 1, L. n.
315/1998);
- i beneficiari di borse di studio integrative, erogate in qualità di sostegno alla mobilità internazionale degli studenti e percettori di assegni per attività di tutorato o didattico-integrative, propedeutiche e di recupero debbano essere iscritti alla citata gestione (art. 1, comma 3, D.L. 105/2003 e INPS circ. n. 133/2003);
- gli associati in partecipazione (art. 43, D.L. n. 269/2003).
Inoltre, in seguito alle novità introdotte dall'art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003, in riferimento ai redditi di lavoro autonomo di cui sopra, sono iscritti alla Gestione separata, a decorrere dal 1º gennaio 2004, non solo i professionisti privi di cassa, ma anche i lavoratori autonomi occasionali, percettori di redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, fiscalmente classificati tra i "redditi diversi" di cui all'art. 67, comma 1, lettera l), del TUIR. Per tali soggetti, come per i venditori a domicilio, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata e del pagamento dei relativi contributi, nella misura fissata per le diverse tipologie di assicurati si configura soltanto allorché gli emolumenti percepiti nell'arco dell'anno solare (inteso come periodo 1º gennaio - 31 dicembre), a fronte di un unico o di una pluralità di rapporti, superino l'importo di euro 5.000 ed a decorrere da tale momento (INPS circc. n. 9/2004 e n. 103/2004).
Infine, si ricorda che in considerazione della nuova definizione delle collaborazioni coordinate e continuative introdotte dall'art. 61 del D.Lgs. n. 276/2003, l'obbligo di iscrizione riguarda, oltre ai titolari di collaborazioni a progetto, anche le collaborazioni coordinate e continuative occasionali (mini collaborazioni) e gli altri soggetti esclusi di cui all'art. 61, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003 (v. par. 3, Sezione I).
Iscrizione alla Gestione separata
Dal 29 settembre 2011, la presentazione delle domande d'iscrizione alla Gestione separata deve avvenire esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali:
- web - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN o senza PIN attraverso il sito internet dell'Istituto;
- contact center multicanale, tramite PIN o senza PIN;
- intermediari dell'Istituto - attraverso i consueti servizi telematici.
Dal 1º ottobre 2011 non possono più essere accettate iscrizioni da soggetti non identificabili tramite PIN (INPS circ. n. 72/2011; INPS determinazione n. 277/2011; INPS circ. n. 110/2011).
Per i collaboratori l'obbligo di iscrizione è configurabile unicamente con riferimento al primo rapporto lavorativo e non anche tutte le volte che a questo seguono o si aggiungono altri rapporti con diversi committenti; tuttavia, qualora venga a modificarsi la qualifica del lavoratore nell'ambito della Gestione, vale a dire nelle ipotesi in cui il collaboratore (ovvero, l'associato in partecipazione e il lavoratore autonomo occasionale) intraprende un'attività di lavoro autonomo ex art. 53, comma 1, del TUIR in qualità di professionista non iscritto ad albi o casse professionali, questi deve iscriversi in quanto tale alla Gestione separata, ancorchè già presente nella stessa con una diversa qualifica (INPS mess. n. 36780/2005).
La denuncia di inizio attività effettuata segnala all'INPS l'esistenza del rapporto e garantisce all'interessato la verifica degli obblighi di tutela previdenziale a suo favore.
I liberi professionisti iscritti all'Ordine degli Architetti ed in possesso di partita IVA non sono obbligati ad iscriversi alla Gestione separata INPS, nel caso in cui per la medesima attività già versino i contributi alla INARCASSA (ML interpello n. 35/2010).
Inoltre, gli stessi soggetti tenuti alla iscrizione sono tenuti a comunicare la cessazione dell'attività entro i trenta giorni dal verificarsi (tale comunicazione non è obbligatoria ma usuale). A differenza di quanto stabilito per i lavoratori dipendenti, a carico del committente non è previsto alcun obbligo di iscrizione, ma è opportuno che quest'ultimo si assicuri che il
collaboratore ha provveduto a quanto di sua competenza.
Qualora non sia previsto un compenso per l'attività svolta, il collaboratore non è tenuto ad iscriversi alla Gestione separata istituita presso l'INPS, visto che in ogni caso il soggetto medesimo non dovrà versare alcun contributo (v. INPS circ. n. 124/1996).
L'INPS precisa che i soggetti che partecipano ai Collegi nazionali o territoriali della categoria di appartenenza o degli Entri di previdenza privati o privatizzati delle professioni, qualora percepiscano redditi nell'esercizio dell'arte o professione, non sono obbligati ad iscriversi alla Gestione separata dovendo invece essere iscritti alla gestione previdenziale competente in relazione al reddito professionale (INPS circ. n. 5/2011).
L'INPS, con il mess. n. 6950/2014, ha comunicato il rilascio dell'applicazione che consentirà la registrazione negli archivi dell'Istituto della figura dell'Altro Responsabile, che è colui che, per incarico diretto da parte del legale rappresentante o per incarico correlato al proprio rapporto di lavoro (es. il direttore del personale o chi gestisce il lavoro nelle pubbliche amministrazioni), può gestire tutti gli adempimenti relativi alla Gestione separata alla stregua del
legale rappresentante. A tal fine, il modulo da utilizzare, già disponibile nella modulistica dell'Istituto, è identificato dal codice SC82.
2. Determinazione e misura dei contributi
Reddito imponibile
I contributi dovuti alla Gestione separata devono essere calcolati sulla stessa base assunta per il calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi (art. 2, comma 29, L. n. 335/1995; INPS circ. n. 32/2001).
Pertanto per i collaboratori i cui redditi fiscalmente sono assimilati a quelli di lavoro dipendente sono applicabili i criteri previsti dall'art. 51 TUIR, in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato) (v. nota Reddito imponibile).
Per i lavoratori autonomi occasionali e per gli incaricati alle vendite a domicilio i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente euro 5.000 e devono essere applicati sul compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte le spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura. In particolare, superata dal singolo lavoratore, in riferimento a ciascun anno solare, la fascia di esenzione di euro 5.000, il committente o i committenti interessati devono versare i contributi sugli ulteriori emolumenti dagli stessi corrisposti nel predetto anno. A tal fine, secondo l'INPS, il lavoratore è tenuto a comunicare ai committenti interessati, il superamento di tale limite (v. INPS circ. n. 103/2004).
Per gli incaricati alle vendite a domicilio i contributi previdenziali sono dovuti sulle provvigioni determinate ai sensi dell'art. 25-bis, comma 6, D.P.R. n. 600/1973: pertanto, ai fini previdenziali l'imponibile è rappresentato dall'importo delle provvigioni al netto della detrazione del 22% e su tale importo si devono detrarre gli ulteriori euro 5.000 di esenzione (INPS circ. n. 42/2003; mess. n. 17078/2005).
Infine, i professionisti calcolano i contributi sulla base dei redditi netti risultanti dalla dichiarazione annuale resa ai fini IRPEF.
Misura dei contributi
L'aliquota di contribuzione alla Gestione separata, inizialmente fissata dal comma 29, art. 2,
L. n. 335/1995 nella misura del 10%, è stata poi differenziata a seconda che si tratti di soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria o di soggetti già pensionati o già iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria.
Le aliquote di seguito indicate devono essere applicate a tutti gli iscritti alla Gestione separata (collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alle vendite a domicilio, lavoratori autonomi di cui all'art. 53, comma 1, del TUIR e lavoratori autonomi occasionali di cui all'art. 44
D.L. n. 269/2003) entro il massimale di reddito previsto dall'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995.
Soggetti scoperti
Con effetto dal 1º gennaio 2004, l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione separata INPS che non risultano assicurati presso altre forme di assicurazione obbligatoria, è stabilita in misura identica a quella in vigore per la gestione pensionistica dei commercianti; per gli anni successivi si applica l'aumento dello 0,2% all'anno fino al raggiungimento dell'aliquota del 19% (art. 45, D.L. n. 269/2003; INPS circ. n. 27/2004).
Con la Finanziaria 2007 viene eliminata l'equiparazione dell'aliquota contributiva pensionistica degli iscritti alla Gestione separata che non siano iscritti ad altre forme obbligatorie a quella prevista per la gestione previdenziale dei commercianti. Infatti, con effetto dal 1º gennaio 2007, l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione separata che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie è stabilita in misura pari al 23%. L'aumento della contribuzione non può, in ogni caso, determinare una riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore superiore a un terzo dell'aumento dell'aliquota (art. 1, commi 770 e 772 della L. n. 296/2006). La verifica della corretta osservanza di tale disposizione deve essere effettuata assumendo a riferimento il compenso mensile già riconosciuto alla data di entrata in vigore della L. n. 296/2006, ovvero il compenso mensile riconosciuto sulla base dell'ultimo contratto stipulato con il medesimo committente, nel caso di rapporto non più in essere alla predetta data, al netto dei soli oneri contributivi, cioè prima di effettuare le ritenute fiscali (ML interpello n. 39/2008).
Gli iscritti alla Gestione separata privi di altra tutela previdenziale sono tenuti, inoltre, al pagamento del contributo pari allo 0,50%, istituito dall'art. 59, comma 16, L. n. 449/1997, per il
finanziamento dell'indennità economica di maternità, l'assegno per il nucleo familiare e la malattia (art. 84, D.Lgs. n. 151/2001). A partire dai compensi corrisposti dal 7 novembre 2007 è prevista un'aliquota aggiuntiva nella misura dello 0,22%, da sommarsi all'aliquota dello 0,50%, finalizzata al finanziamento della tutela della maternità (art. 7, D.M. 12 luglio 2007; INPS circ. n. 7/2007; mess. n. 27090/2007; INPS circ. n. 137/2007).
L'art. 2, comma 57, della L. n. 92/2012 (riforma del mercato del lavoro), modificando l'art. 1, comma 79, L. n. 247/2007, ha previsto un aumento di un punto percentuale annuo dell'aliquota I.v.s., sino ad arrivare al 33% nel 2018. L'innalzamento è previsto in misura crescente dal 2014 al 2018.
Dal 1º gennaio 2015, l'aliquota complessiva è pari al 30,72% (INPS circ. n. 27/2015).
Soggetti coperti
I titolari di pensione diretta, cioè quella derivante da contributi versati per il proprio lavoro, fino al 31 dicembre 2002 versavano i contributi applicando l'aliquota del 10%. L'art. 44, comma 6, L. n. 289/2002 (finanziaria 2003) ha disposto dal 1º gennaio 2003 un incremento di 2,5 punti percentuali (12,50%) e a partire dal 1º gennaio 2004, un ulteriore incremento di 2,5 punti percentuali. L'aumento in oggetto opera sia per i soggetti titolari della sola pensione diretta sia per i soggetti che, pur percependo una pensione diretta siano anche iscritti ad un'altra gestione previdenziale obbligatoria (INPS circ. n. 42/2003).
La legge finanziaria 2007 ha disposto che con effetto dal 1º gennaio 2007 per "i rimanenti iscritti" alla Gestione separata, l'aliquota contributiva è stabilita in misura unica pari al 16% (art. 1, comma 770, L. n. 296/2006). Tra i rimanenti soggetti iscritti alla Gestione separata per i quali viene stabilita l'aliquota contributiva pensionistica al 16%, sono compresi anche i lavoratori pensionati nonché i titolari di ulteriori rapporti assicurativi (già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria) e pertanto viene meno, a decorrere dal 2007, la distinzione delle aliquote tra i soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) o già assicurati in altre forme obbligatorie (INPS circ. n. 7/2007).
Con effetto dal 1º gennaio 2008, per tali soggetti l'aliquota contributiva pensionistica è stabilita in misura pari al 17% per gli anni 2008-2011, al 18% per l'anno 2012, al 20% per l'anno 2013, al 22% per l'anno 2014, al 23,5% per l'anno 2015 e al 24% a decorrere dall'anno 2016 (art. 1, comma 79, L. n. 247/2007, come modificato dall'art. 2, comma 57, L. n. 92/2012 e dall'art. 1, comma 491, L. n. 147/2013; art. 22, comma 1, L. n. 183/2011; INPS circ. n. 27/2015).
Massimale e minimale
Le aliquote contributive sono dovute entro il massimale di reddito di cui all'art. 2, comma 18, L. n. 335/1995, rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT di variazione della vita (INPS mess. n. 2647/2007).
Non è previsto nessun minimale. Tuttavia, per poter accreditare ai fini pensionistici l'intero anno di assicurazione è necessario che la contribuzione risulti superiore al minimale di cui all'art. 1, comma 3, L. n. 233/1990 stabilito per gli iscritti alla Gestione del commercio (INPS circ. n. 27/2015).
Ripartizione e versamento del contributo
Per i collaboratori e venditori porta a porta il contributo è per 1/3 a carico del collaboratore e per 2/3 a carico del committente. L'obbligo del versamento grava per l'intero contributo (compresa la quota a carico del lavoratore) sul committente che è tenuto ad effettuare il versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso (v. INPS circ. n. 103/2004 e INPS mess. n. 29629/2004).
Il contributo alla Gestione separata va versato all'INPS con il modello F24 (telematico per i titolari di partita IVA).
Per i professionisti il contributo viene pagato con il meccanismo degli acconti e saldi, negli stessi termini e alle stesse scadenze previsti per i versamenti IRPEF, tramite il modello F24 telematico, ed è a completo carico del professionista, salvo tuttavia il titolo ad addebitare al committente, in via definitiva, una somma pari al 4 per cento dei corrispettivi lordi (c.d. rivalsa). La rivalsa costituisce, quindi, oggetto di mero rapporto interno tra cliente e professionista, il quale è l'unico soggetto obbligato al pagamento dei contributi nei confronti dell'INPS, anche se facente parte di studio associato (art. 1, comma 212, L. n. 662/1996; INPS circc. n. 112/1996; n. 201/2000; mess. n. 7751/2012; circ. n. 27/2015).
Con l'entrata in vigore della L. n. 183/2010 (Collegato lavoro alla Finanziaria 2010), ossia dal 24 novembre 2010, l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sui compensi dei lavoratori a progetto diventa reato.
L'art. 39 introduce, infatti, una sanzione penale a carico dei committenti che non provvedono a versare, nelle forme e nei termini di legge, la quota dei contributi posta a carico del collaboratore (pari a un terzo del totale).
La disposizione riguarda le sole ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla Gestione separata INPS. Non interessa, invece, gli associati in partecipazione, né i lavoratori autonomi occasionali.
L'omesso versamento delle ritenute previdenziali configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'art. 2 del D.L. n. 463/1983. La norma (relativa ai lavoratori dipendenti) prevede che l'omesso versamento delle ritenute è punito con la reclusione fino a 3 anni e la multa fino a 1.032,91 euro. Il committente non è punibile se provvede al versamento entro il termine di 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione. La denuncia di reato deve essere presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento delle ritenute ovvero decorso inutilmente il termine previsto, con allegata l'attestazione delle somme eventualmente versate. Durante il termine dei 3 mesi il corso della prescrizione rimane sospeso (vedi anche INPS circ. n. 71/2011 e INPS mess. n. 13753/2011).
Attività di collaborazione svolte da soggetti non residenti
I redditi da collaborazione coordinata e continuativa percepiti da soggetti non residenti, nell'attuale qualificazione di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, devono essere considerati imponibili ai fini contributivi se l'attività è svolta in Italia o, comunque, se il committente è italiano. Restano salve le disposizioni riferite ad eventuali convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate tra il Governo italiano e quello di altri paesi (INPS circ. n. 164/2004).
E' irrilevante, per il diritto italiano, la sottoposizione di un lavoratore ad un sistema di previdenza obbligatoria in un Paese diverso dall'Italia ai fini del computo dell'aliquota contributiva da applicare al contratto di collaborazione che il medesimo lavoratore abbia in Italia (ML interpello n. 35/2008).
Il Ministero del lavoro ha chiarito che:
- l'onere del versamento contributivo, nel caso di collaborazioni a progetto, è a carico del datore di lavoro, salvo accordo contrario tra le parti, ai sensi dell'art. 21, CE regolamento Parlamento europeo 16 settembre 2009, n. 2009/987/CE;
- il recupero di contributi dovuti ad uno Stato membro può essere effettuato dall'istituzione corrispondente di altro Stato membro secondo le procedure seguite da quest'ultimo (art. 84, CE regolamento Parlamento europeo e Consiglio 29 aprile 2004, n. 2004/883/CE);
- nel caso in cui al lavoratore comunitario sia applicabile la legislazione italiana, le parti dovranno rispettare le specifiche disposizioni previste da questa stessa legislazione con riferimento alla tipologia di rapporto di lavoro instaurato;
- la possibilità di stipulare convenzioni a livello centrale tra INPS e istituzioni competenti degli Stati membri rientra nelle valutazioni dell'Istituto e come tale non può formare oggetto di interpello (ML interpello n. 12/2011).
Trattamento di fine mandato
Qualora venga pattuito fra le parti un trattamento di fine mandato, l'importo erogato a tale titolo costituisce, nei limiti del massimale, reddito imponibile e deve essere pertanto sottoposto a contribuzione previdenziale - al lordo di qualsiasi ritenuta fiscale - della Gestione separata nel momento in cui viene effettivamente corrisposto (INPS nota 15 marzo 2002).
3. Denuncia delle retribuzioni
L'obbligo di denuncia dei compensi erogati a decorrere dal 1º gennaio 2005 ai collaboratori coordinati e continuativi, ivi compresi i collaboratori a progetto, ai lavoratori autonomi occasionali ed agli incaricati alle vendite a domicilio deve essere assolto con le modalità previste per la trasmissione mensile ed in via telematica dei dati retributivi, ai sensi dell'art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (mod. Emens).
L'invio dei dati mensili all'INPS in via telematica ha consentito una riduzione della modulistica e delle dichiarazioni e certificazioni. Pertanto dall'anno 2006 i committenti non devono più presentare all'INPS le denunce riepilogative annuali di modello GLA/R e GLA/C, in quanto sono state sostituite dalla denuncia mensile dei dati retributivi (modello Emens) che ha preso avvio da gennaio 2005 (INPS circ. n. 152/2004).
Per i committenti/associanti, l'invio mensile dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative
individuali e per l'erogazione delle prestazioni deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di pagamento del corrispettivo della prestazione. Nel caso in cui l'ultimo giorno del mese cada di sabato o di domenica la presentazione potrà essere effettuata il primo giorno lavorativo successivo.
Fino al 2005 (per i compensi corrisposti nel 2004) la denuncia annuale mod. XXX doveva essere presentata nell'anno successivo a quello di riferimento entro le date, rispettivamente, del 31 marzo su supporto cartaceo e del 30 aprile, su supporto magnetico o tramite Internet (INPS circ. n. 40/2002; mess. n. 11587/2005). La denuncia era composta di due parti:
- il foglio GLA/R contenente i dati anagrafici del committente e gli estremi dei versamenti contributivi effettuati nell'anno;
- il foglio GLA/C nel quale dovevano essere indicati i dati del collaboratore, i compensi erogati e i contributi dovuti per i singoli periodi di corresponsione. Trovavano spazio in quest'ultimo foglio le eventuali agevolazioni contributive (L.S.U. che collaborano con la P.A.) e l'indicazione delle eccedenze di contributi utilizzate in compensazione di quanto dovuto (INPS circ. n. 16/2001).
4. Prestazioni assistenziali
Dal 1º gennaio 1998, per i soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, oltre al versamento dell'aliquota I.v.s., è stata introdotta una ulteriore aliquota contributiva, pari allo 0,50%, destinata al finanziamento dell'onere derivante dall'estensione ai soggetti stessi della tutela relativa alla maternità e agli assegni al nucleo familiare, prevista dal sedicesimo comma dell'art. 59 della legge n. 449/1997.
La tutela dal 1º gennaio 2000, per effetto dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è estesa anche al ricovero ospedaliero per malattia e, dal 1º gennaio 2007, per effetto dell'art. 1, comma 788 della legge n. 296/2006, alla malattia (v. infra). In virtù di tale ultima disposizione, inoltre, a decorrere dal 1º gennaio 2007, per coloro che hanno diritto all'indennità di maternità è corrisposto un trattamento economico per congedo parentale.
Dal 7 novembre 2007 è prevista un'aliquota aggiuntiva dello 0,22%, da sommarsi all'aliquota dello 0,50%, finalizzata al finanziamento della tutela della maternità (art. 7, D.M. 12 luglio 2007; INPS mess. n. 27090/2007).
A decorrere dal 1º gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui all'art. 1, comma 788 della legge n. 296/2006 (art. 24, comma 26, D.L. n. 201/2011). Pertanto, viene esteso il diritto all'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS, all'indennità di maternità e al congedo parentale retribuito ai professionisti senza cassa.
L'INPS, con circolare n. 95 bis/2006, precisa che nei confronti dei soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, non opera il c.d. principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali sancito per i "prestatori di lavoro" dall'art. 2116 del cod. civ., in forza del quale le prestazioni di malattia e maternità sono comunque garantite anche nel caso di mancato o irregolare versamento da parte dell'imprenditore dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti. Infatti poiché l'attività svolta dai lavoratori iscritti alla Gestione separata è giuridicamente qualificabile come autonoma, il mancato o irregolare versamento dei contributi obbligatori impedisce la maturazione del diritto alle prestazioni e la conseguente corresponsione, in favore degli stessi, delle prestazioni medesime.
Indennità di maternità
Ai sensi dell'art. 80, comma 12 della legge n. 388/2000 la tutela della maternità prevista dalla disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente (art. 64, D.Lgs. n. 151/2001; v. anche INPS circ. n. 41/2006).
A decorrere dal 1º gennaio 1998, alle madri lavoratrici iscritte alla Gestione separata è corrisposta un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi alla data stessa (D.M. 4 aprile 2002). L'indennità è corrisposta anche per i periodi di divieto anticipato di adibizione al lavoro e per i periodi di interdizione dal lavoro autorizzati ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 151/2001 (art. 5, D.M. 12 luglio 2007).
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 257/2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2001, come integrato dal D.M. 4 aprile 2002, nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L.
n. 335/1995, che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, prevede l'indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi. La Consulta ha
evidenziato che gli istituti a salvaguardia della maternità non hanno più il fine precipuo di protezione della donna, ma sono anche volti alla garanzia del preminente interesse del minore, che va tutelato non soltanto per quanto attiene ai bisogni più propriamente fisiologici ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo, collegate allo sviluppo della sua personalità.
Tenuto conto dell'obbligo di fruire del congedo di maternità/paternità entro cinque mesi dall'ingresso in famiglia del minore, sia in caso di adozione nazionale che nel caso di adozione internazionale, l'estensione del periodo di congedo disposto dalla Corte Costituzionale risulta applicabile, in presenza dei requisiti richiesti per l'erogazione dell'indennità di maternità/paternità, a tutti i rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o estinzione del diritto per prescrizione (INPS mess. n. 1785/2013).
Destinatarie della tutela sono le lavoratrici a progetto e categorie assimilate, associate in partecipazione e libere professioniste iscritte alla Gestione separata.
Per "categorie assimilate" si intendono i collaboratori coordinati e continuativi, mentre non possono essere equiparati ai lavoratori a progetto i soggetti che svolgono prestazioni occasionali, cioè inferiori a 30 giorni di durata nell'anno solare e con un compenso inferiore a
5.000 euro con lo stesso committente (INPS circ. n. 137/2007).
Sono escluse dal beneficio le lavoratrici iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie e le pensionate.
A decorrere dal 1º gennaio 2012 viene esteso il diritto all'indennità di maternità anche ai professionisti iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 24, comma 26, L. n. 201/2011).
L'indennità è corrisposta alle lavoratrici in favore delle quali, nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile, risultino attribuite almeno tre mensilità della predetta contribuzione (art. 5, comma 2, D.M. 12 luglio 2007; x. xxxxx XXXX xxxxx. x. 00/0000; n. 137/2007; n. 62/2010).
I 12 mesi di riferimento vanno individuati in relazione alla data presunta del parto, anziché in relazione a quella effettiva. Il medesimo arco temporale va preso in considerazione anche ai fini dell'individuazione del reddito di riferimento, utile ai fini del calcolo dell'indennità di maternità. In mancanza della data presunta del parto, si considera la data effettiva del parto. Il periodo indicato è preso in considerazione anche ai fini del computo del trattamento economico spettante.
Nel caso di esercizio della flessibilità di cui all'art. 20 del T.U. nonché nell'ipotesi di astensione a titolo di interdizione anticipata ai sensi dell'art. 17 del T.U. medesimo, il requisito contributivo dovrà essere reperito nei 12 mesi interi precedenti l'inizio del diverso periodo di congedo richiesto.
I periodi di astensione dall'attività lavorativa per i quali è corrisposta l'indennità di maternità sono coperti da contribuzione figurativa ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa (art. 6, D.M. 12 luglio 2007).
Per determinare la contribuzione figurativa, si dovrà moltiplicare il reddito medio di riferimento per il numero dei giorni di fruizione dell'indennità.
Il reddito medio da considerare è pari al reddito conseguito nell'anno di riferimento, rapportato al periodo dell'anno non coperto da indennità di maternità; quindi si calcola dividendo il relativo importo per il numero dei giorni non coperti dall'indennità (INPS circ. n. 64/2010).
Se al momento dell'evento indennizzabile (due mesi prima della data del parto o data di ingresso in famiglia del minore per adozione/affidamento) la lavoratrice madre non è più iscritta alla Gestione separata, ma ha comunque maturato il previsto requisito contributivo minimo ha pur sempre diritto all'indennità di maternità, a meno che non abbia titolo a prestazioni di maternità di importo superiore in forza di una attività lavorativa diversa (subordinata o autonoma) successivamente intrapresa. In caso contrario, a richiesta dell'interessata, è erogabile, a carico della Gestione separata, il trattamento differenziale fino a copertura dell'importo spettante quale lavoratrice "parasubordinata".
L'indennità di maternità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.
Misura dell'indennità e modalità di erogazione
L'indennità di maternità è corrisposta previa attestazione di effettiva astensione dal lavoro da parte della lavoratrice e del committente (o associante in partecipazione) o della libera professionista e resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 5, D.M. 12 luglio 2007; INPS circ. n. 137/2007).
Dal 1º aprile 2012 le domande di congedo di maternità e/o paternità devono essere presentate solo in via telematica (INPS determinazione n. 277/2011; INPS circc. n. 110/2011; n. 53/2012).
L'indennità è determinata per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, comprese le festività, in misura pari all'80% di 1/365 del reddito, derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa, utile ai fini contributivi, vale a dire nei limiti del massimale annualmente previsto (art. 4, D.M. 4 aprile 2002).
Nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata viene preso a riferimento il reddito dei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile, risultante dai versamenti contributivi effettuati sulla base della dichiarazione del committente.
Nel caso in cui l'anzianità assicurativa sia inferiore ai dodici mesi, il periodo di riferimento e l'indennità sono determinati proporzionalmente in relazione alla data di decorrenza della anzianità stessa; in tale ipotesi, infatti, il reddito totale va diviso non per 365 giorni, ma per il numero dei giorni di calendario compresi nei mesi che vanno da quello di iscrizione a quello in cui cade la fine del periodo di riferimento.
Si precisa che l'anzianità contributiva è pari o superiore a 12 mesi quando l'iscrizione risulta effettuata da 12 o più mesi rispetto al mese di inizio del periodo indennizzabile, è inferiore a 12 mesi quando l'iscrizione è stata effettuata da meno di 12 mesi rispetto al suddetto mese (v. INPS circ. n. 93/2003).
L'indennità viene corrisposta dalla competente Gestione separata, a seguito di apposita domanda, entro il termine di un anno dalla fine del periodo indennizzabile (INPS circ. n. 138/2002).
Interruzione della gravidanza
Come per le lavoratrici dipendenti, l'interruzione spontanea, terapeutica o volontaria della gravidanza che si verifichi prima del 180º giorno dall'inizio della gestazione, è considerata come malattia e pertanto non comporta l'erogazione dell'assegno di aborto, previsto dall'ormai abrogato D.M. 27 maggio 1998 (v. INPS circ. n. 138/2002).
L'interruzione della gravidanza verificatasi dopo il 180º giorno dall'inizio della gestazione, anche nell'ipotesi di bambino nato morto o deceduto dopo un breve lasso temporale, è considerata a tutti gli effetti parto e, pertanto, dà diritto all'indennità di maternità per un periodo complessivo di cinque mesi.
Indennità di paternità
Al padre lavoratore iscritto alla Gestione separata ed avente i requisiti necessari è corrisposta un'indennità di paternità per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto, o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla lavoratrice madre, in caso di morte o grave infermità della madre o di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre (art. 3, D.M. 4 aprile 2002; INPS circc. n. 138/2002; n. 137/2007).
In caso di adozione o affidamento l'indennità è riconosciuta anche al padre adottivo o affidatario, qualora la madre non ne faccia richiesta e sempre che sussistano i requisiti contributivi di cui all'art. 2 del D.M. 4 aprile 2002.
Congedo parentale
Ai sensi dell'art. 1, comma 788 della legge n. 296/2006, ai lavoratori che hanno diritto all'indennità di maternità, per gli eventi di parto verificatisi successivamente al 1º gennaio 2007 è corrisposto un trattamento economico per congedo parentale per un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, in misura pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità. Tale disposizione si applica anche in caso di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1º gennaio 2007.
In caso di parto plurimo il diritto ai periodi di congedo è riconoscibile per ogni bambino, nel rispetto del limite temporale previsto per tale categoria di lavoratori in relazione all'età del neonato (fino a 3 mesi per ciascun figlio, entro il primo anno di vita).
A decorrere dal 1º gennaio 2012 viene esteso il diritto al congedo parentale retribuito ex art. 1, comma 788 della legge n. 296/2006 anche ai professionisti iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 24, comma 26, D.L. n. 201/2011).
La domanda di congedo parentale deve essere presentata in data anteriore all'inizio del congedo stesso, essendo indennizzabili, in caso contrario, solo i periodi successivi alla domanda (INPS circ. n. 137/2007).
Dal 1º aprile 2012 la domanda di congedo parentale deve essere presentata solo in via telematica (INPS determinazione n. 277/2011; INPS circc. n. 110/2011; n. 53/2012).
Ai fini dell'indennità è necessaria la sussistenza di un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale e l'effettiva astensione dall'attività lavorativa.
Hanno diritto all'indennità per congedo parentale soltanto quei soggetti (madri/padri biologici, adottivi e affidatari) per i quali sia riscontrato l'accreditamento di almeno tre mensilità della contribuzione maggiorata nei 12 mesi presi a riferimento ai fini dell'erogazione dell'indennità di maternità/paternità.
In caso di adozione o affidamento di minore il congedo parentale, in analogia con quanto previsto per i lavoratori dipendenti dall'art. 36 del decreto legislativo n. 151/2001, spetta alle madri adottive o affidatarie a prescindere dall'età del minore all'atto dell'adozione o dell'affidamento e comunque entro il compimento del diciottesimo anno di età dello stesso (INPS circ. n. 77/2013).
In tale ipotesi il requisito minimo contributivo delle tre mensilità dovrà essere reperito nei dodici mesi precedenti la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.
I periodi di astensione dall'attività lavorativa per i quali è corrisposta l'indennità per congedo parentale sono coperti da contribuzione figurativa (INPS circ. n. 64/2010).
Gli eventuali ricorsi riguardanti le prestazioni in oggetto debbono essere presentati, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento, in modalità telematica.
Competente a decidere in unica istanza tali ricorsi è il Comitato Amministratore per la Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 (INPS circ. n. 77/2013).
Assegno per il nucleo familiare
Con l'estensione agli iscritti alla gestione separata della disciplina dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 sono state eliminate le limitazioni alla composizione del nucleo e al reddito pro-capite previste dall'abrogato art. 4, comma 2 del D.M. 27 maggio 1998 (art. 5, D.M. 4 aprile 2002; INPS circc. n. 138/2002; n. 41/2006).
L'assegno è corrisposto dalla competente Gestione separata, in relazione alle modalità di attribuzione della specifica contribuzione, a seguito di domanda presentata dai lavoratori interessati, a decorrere dal mese di febbraio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesta la prestazione. L'assegno è erogato con pagamento diretto da parte delle strutture periferiche dell'INPS, sulla base delle stesse tabelle in vigore per i lavoratori dipendenti.
A decorrere dal 1º ottobre 2011, la modalità di richiesta di assegno per il nucleo familiare per i lavoratori iscritti alla Gestione separata è esclusivamente telematica attraverso uno dei seguenti canali: web dal sito internet dell'INPS, patronati, Contact center (INPS determinazione n. 277/2011; INPS circc. n. 101/2011; n. 125/2011).
Il diritto all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare può essere esercitato anche dal coniuge dei soggetti iscritti alla gestione separata (art. 1, comma 559, L. n. 311/2004; INPS circ. n. 77/2005; INPS mess. n. 34328/2005).
L'assegno non spetta se la somma dei redditi derivanti dalle attività indicate all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare. L'assegno spetta anche al nucleo a composizione reddituale mista che raggiunga il requisito del 70% del reddito complessivo con la somma dei redditi da lavoro dipendente di cui all'art. 2, comma 10, del D.L. n. 69/1988 e da lavoro di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995 (art. 5, comma 3, D.M. 4 aprile 2002; INPS circ. n. 193/2003). Tuttavia la norma non specifica per il cumulo la misura delle rispettive percentuali dei due tipi di reddito, perciò il requisito del 70% può essere raggiunto indipendentemente dal valore degli addendi.
Pertanto, il diritto all'assegno per il nucleo familiare è riconosciuto anche ad un lavoratore iscritto alla gestione separata nel cui nucleo a composizione reddituale mista, nell'anno di riferimento, il 70% del reddito complessivo derivi da lavoro dipendente ed il reddito derivante da attività parasubordinata sia uguale a zero (INPS circ. n. 25/2006).
I collaboratori coordinati "occasionali" e i lavoratori autonomi occasionali hanno titolo alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare qualora, oltre all'iscrizione alla Gestione separata, sussista l'obbligo di versamento della relativa maggiorazione contributiva, applicandosi in tal caso la disciplina dei lavoratori iscritti a tale Gestione (INPS circ. n. 41/2006).
Malattia
Indennità per degenza ospedaliera
Dal 1º gennaio 2000 la tutela per la malattia è stata estesa ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, ma solo in caso di ricovero ospedaliero.
Per l'attuazione di tale tutela è stato emanato il D.M. 12 gennaio 2001, il cui art. 1 stabilisce che l'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera è corrisposta a condizione che (v. anche INPS circc. n. 147/2001; n. 41/2006):
- nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento risultino accreditate, nei confronti dei lavoratori interessati, almeno tre mesi anche non continuativi della contribuzione dovuta alla Gestione separata;
- il reddito individuale non sia superiore, nell'anno solare precedente a quello in cui è iniziato l'evento, al 70% del massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, L. n. 335/1995 valido per lo stesso anno.
Per il trattamento spettante ai collaboratori coordinati "occasionali" ed ai lavoratori autonomi occasionali, si veda quanto esposto sopra riguardo alla prestazione di maternità (INPS circ. n. 41/2006).
Misura dell'indennità per degenza ospedaliera
L'indennità va calcolata - con percentuali diverse a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero - sull'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, L. n. 335/1995 valido per l'anno nel quale ha avuto inizio l'evento (art. 2, D.M. 12 gennaio 2001 e INPS circ. n. 44/2014).
In particolare l'indennità giornaliera sarà pari:
- all'8% del suddetto importo, se nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero risultano accreditate da tre a quattro mensilità di contribuzione;
- al 12% del suddetto importo, se nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero risultano accreditate da cinque a otto mensilità di contribuzione;
- al 16% del suddetto importo, se nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero risultano accreditate da nove a dodici mensilità di contribuzione.
Le percentuali possono essere variate, con periodicità biennale, in relazione all'andamento della Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995.
L'indennità spetta, fino al massimo di 180 giorni nell'anno solare, per tutte le giornate di ricovero (comprese quella di dimissione e le festività) presso strutture ospedaliere pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale ovvero per ogni giornata di degenza, autorizzata o riconosciuta dal Servizio stesso, presso strutture ospedaliere estere.
Erogazione dell'indennità
L'indennità è erogata dall'INPS a seguito di presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato entro il termine di decadenza di 180 giorni dalla data di dimissione ospedaliera.
Alla domanda deve essere allegata l'autocertificazione attestante i redditi dell'anno precedente assoggettati a contributo alla predetta Gestione separata.
Dal 1º aprile 2012 le domande di indennità di degenza ospedaliera devono essere presentate solo in via telematica (INPS determinazione n. 277/2011; INPS circc. n. 110/2011; n. 52/2012).
Indennità di malattia
Dal 1º gennaio 2007, ex art. 1, comma 788 della legge n. 296/2006, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta anche un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni (INPS circ. n. 76/2007).
A decorrere dal 1º gennaio 2012 viene esteso il diritto all'indennità giornaliera di malattia ex art. 1, comma 788 della legge n. 296/2006 anche ai professionisti iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 24, comma 26, D.L. n. 201/2011).
Ai fini del conseguimento del diritto alla prestazione, è necessario che tutte le tipologie di lavoratori iscritti alla Gestione separata abbiano i seguenti presupposti:
- la sussistenza dell'attività lavorativa in corso al momento del verificarsi dell'evento morboso e l'effettiva astensione dal lavoro durante il periodo indennizzato;
- il requisito contributivo e quello reddituale così come previsti dal D.M. 12 gennaio 2001 e richiamati dal citato art. 1, comma 788 della legge n. 296/2006.
Per verificare la sussistenza dell'incapacità temporanea al lavoro, l'INPS può legittimamente effettuare accertamenti medico legali domiciliari e/o ambulatoriali. Di conseguenza, allo scopo di permettere il regolare espletamento dei predetti controlli, tali lavoratori devono rendersi disponibili durante le fasce orarie previste dalla normativa vigente (10.00-12.00 e 17.00-19.00) e porre la massima attenzione affinché venga indicato nel certificato di malattia il corretto indirizzo ai fini della reperibilità durante la prognosi (INPS circ. n. 77/2013).
Misura dell'indennità di malattia
L'indennità giornaliera è commisurata al 50% dell'importo che spetterebbe in caso di ricovero ospedaliero per malattia. Pertanto l'indennità va calcolata - con percentuali diverse a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero - assumendo a riferimento l'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo valido per l'anno di inizio della malattia.
L'indennità giornaliera sarà pari:
- al 4% del suddetto importo, se nei dodici mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;
- al 6%, se nei dodici mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- all'8%, se nei dodici mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.
Il numero di giornate indennizzabili per gli eventi di malattia, che si verificano in uno stesso anno solare, non può superare il limite massimo annuale di 61 giorni. Un limite annuale ridotto di 20 giorni è riconosciuto a coloro che non possono far valere periodi lavorativi superiori a 120 giorni nei 12 mesi precedenti gli eventi dell'anno.
L'indennità spetta per tutte le giornate di malattia non sanzionate, comprese le festività, fino al raggiungimento del limite indennizzabile per evento o per anno solare (INPS circc. n. 76/2007; n. 77/2013; n. 44/2014).
Erogazione dell'indennità
Per fruire dell'indennità è necessario trasmettere al committente e all'INPS il certificato e l'attestato di malattia compilato dal medico curante.
Il lavoratore dovrà poi presentare all'INPS formale domanda, alla quale andrà allegata copia del contratto di lavoro.
Dal 1º aprile 2012 le domande di indennità di malattia devono essere presentate solo in via telematica (INPS determinazione n. 277/2011; INPS circc. n. 110/2011; n. 52/2012).
L'indennizzo è escluso per gli eventi di durata inferiore a 4 giorni; invece, in caso di eventi che configurano continuazione o ricaduta rispetto ad un precedente evento morboso (di durata inferiore a 4 giorni), lo stesso è previsto per l'intera durata dell'evento, compresi i primi 3 giorni. Pertanto, anche in caso di eventi di durata inferiore a 4 giorni si deve trasmettere all'INPS idonea certificazione di malattia (INPS circ. n. 77/2013).
DIS-COLL
In attesa degli interventi di semplificazione, modifica o superamento delle forme contrattuali, in via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, esclusi gli amministratori e i sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL (art. 15, D.Lgs. n. 22/2015).
Questa indennità sostituisce, per il 2015, la precedente una tantum disciplinata dalla Riforma Fornero (v. infra).
Requisiti di accesso
Per accedere alla prestazione, occorre presentare congiuntamente i seguenti requisiti:
- essere, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione;
- far valere almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1º gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
- far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione pari almeno ad un mese e che abbia dato
luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.
L'erogazione della DIS-COLL è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione ed alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti. Con decreto sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della DIS-COLL alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.
Calcolo della prestazione
La prestazione è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione, relativo all'anno in cui si è verificato l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.
La DIS-COLL è pari al 75% del predetto reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, annualmente rivalutato; se invece sia superiore, la DIS-COLL è pari al 75% del predetto importo incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo. La DIS-COLL non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.300 euro nel 2015, annualmente rivalutato.
La prestazione si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
Durata
La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1º gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.
In ogni caso, la prestazione non può superare la durata massima di 6 mesi.
Contributi figurativi
Per i periodi di fruizione dell'indennità non è riconosciuta la contribuzione figurativa.
Domanda
Per richiedere la prestazione, occorre presentare la domanda all'INPS, in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Essa spetta a decorrere dall'8º giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, se la domanda sia presentata dopo tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Svolgimento di attività lavorativa
In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni, il lavoratore decade dal diritto alla DIS-COLL; se la durata non supera i 5 giorni, la DIS- COLL è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie. Al termine di un periodo di sospensione l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.
Se viene intrapresa un'attività autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il beneficiario della DIS-COLL deve comunicare all'INPS entro 30 giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo che prevede di trarne; diversamente, si ha decadenza dalla DIS-COLL a decorrere dalla data di inizio della nuova attività.
La DIS-COLL è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto.
Beneficiari già destinatari dell'indennità una tantum
I collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'art. 2, commi 51-56, X. x. 00/0000 (x. infra), fruiscono - fino al 31 dicembre del 2015 - esclusivamente del trattamento di DIS-COLL.
Restano salvi i diritti maturati in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2013.
Indennità una tantum
A decorrere dall'anno 2013, è riconosciuta un'indennità una tantum di disoccupazione ai collaboratori coordinati e continuativi ex art. 61, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, iscritti in via
esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni (art. 2, comma 51, L. n. 92/2012; INPS circ. n. 38/2013; vd. anche circa le istruzioni procedurali per la liquidazione della prestazione, INPS mess. n. 8355/2013; n. 16961/2013):
a) abbiano operato, nel corso dell'anno precedente, in regime di monocommittenza;
b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro (*), annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta nell'anno precedente;
c) con riguardo all'anno di riferimento, sia accreditata presso la Gestione separata almeno una mensilità;
d) abbiano avuto un periodo di disoccupazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 181/2000, ininterrotto di almeno 2 mesi nell'anno precedente;
e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno 4 mensilità presso la Gestione separata.
Sono esclusi dal beneficio, per espressa previsione normativa, i titolari di redditi di lavoro autonomo. L'indennità non spetta, peraltro, ai lavoratori iscritti alla Gestione separata a vario titolo, ma non inquadrabili nell'ambito di applicazione dei contratti di collaborazione a progetto (ad esempio, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i soggetti che svolgono un mero rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 61, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003).
Sono, altresì, esclusi, i soggetti assicurati presso altre casse previdenziali, che siano già titolari di pensione ovvero assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie (INPS circ. n. 38/2013; mess. n. 16961/2013).
Inoltre, l'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, dispone espressamente che lo stesso decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale; pertanto, non è possibile concedere l'indennità in parola in ragione di un'attività di collaborazione svolta presso una pubblica amministrazione e, di conseguenza, ai fini del soddisfacimento del requisito dei mesi accreditati presso la Gestione separata, non devono essere considerati i contributi versati per contratti di collaborazione stipulati con la pubblica amministrazione (INPS mess. n. 16961/2013).
Il requisito reddituale di cui all'art. 2, comma 51, lett. b), L. n. 92/2012, deve intendersi come reddito lordo conseguito in qualità di collaboratore coordinato e continuativo di cui all'art. 61, comma 1, D.Lgs n. 276/2003; tale reddito è visualizzabile accedendo dall'area "Assicurato pensionato" della home page Intranet nella funzione di "Rendicontazione della Gestione separata" sotto la voce "imponibile" (*).
Nel caso in cui il xx.xx.xxx. abbia beneficiato, per i periodi di tutela della maternità (interdizione anticipata e posticipata, astensione obbligatoria e congedo parentale) della relativa prestazione, quest'ultima concorrerà al computo del requisito reddituale di cui sopra. Inoltre, i contributi figurativi per i periodi di tutela della maternità, relativamente al rapporto di collaborazione, essendo equiparati alla contribuzione effettiva da lavoro, sono considerati utili ai fini del raggiungimento del requisito contributivo (INPS mess. n. 16961/2013).
La domanda di prestazione deve essere presentata dal collaboratore entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Solo nel caso in cui il collaboratore accrediti nel mese di dicembre presso la Gestione separata un numero di mensilità non inferiore a uno, il termine per presentare la domanda, relativa "all'anno di riferimento" in cui il predetto requisito è stato maturato, è prorogato fino al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
Al momento della presentazione della domanda non è richiesto lo stato di disoccupazione (INPS circ. n. 38/2013).
Il periodo ininterrotto di almeno 2 mesi di disoccupazione nell'anno precedente deve essere inteso come periodo di disoccupazione non indennizzato (INPS mess. n. 16961/2013). Per la presentazione delle domande con anno di riferimento 2014 e per quelle degli anni successivi, il requisito del periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi sostituisce il requisito dell'assenza di contratto di lavoro ininterrotto di almeno due mesi, valevole esclusivamente per l'anno 2012 (INPS mess. n. 2999/2014).
La domanda deve essere presentata, oltre che con le consuete modalità, in modalità telematica tramite web per utenti in possesso di PIN dispositivo rilasciato dall'INPS, utilizzando il mod. CoCoPro 2014 COD. SR 140. Il servizio è disponibile sul sito xxx.xxxx.xx, nella sezione Servizi on line, attraverso il seguente percorso: "Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito" - "Indennità Una Tantum Xx.Xx.Xxx." (INPS mess. n. 8355/2013; per le domande con anno di riferimento 2014 vd. INPS mess. n. 2999/2014).
L'indennità erogata è pari a un importo del 5% del minimale annuo di reddito (che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito al 1º gennaio dell'anno cui si riferiscono i
contributi), moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione (art. 2, comma 52, L. n. 92/2012).
L'importo è liquidato in un'unica soluzione se pari o inferiore a 1.000 euro, ovvero in importi mensili pari o inferiori a 1.000 euro se superiore (art. 2, comma 53, L. n. 92/2012).
Al fine di evitare la decorrenza di interessi legali sull'indennità dei xx.xx.xxx., è necessario che la prestazione sia liquidata entro 120 giorni dalla data della domanda, laddove completa, ovvero dalla data del suo perfezionamento, ove fosse stata presentata incompleta (INPS mess. n. 16961/2013).
Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2012 (vedi sopra) per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data (art. 2, comma 54, L. n. 92/2012).
In via transitoria per gli anni 2013-2015, l'art. 2, comma 56, L. n. 92/2012 dispone quanto segue a parziale modifica del regime descritto:
a) il requisito minimo di almeno 4 mensilità di contribuzione nell'anno precedente alla gestione separata INPS, ai fini della fruizione dell'indennità è ridotto a 3 mesi;
b) l'indennità viene elevata dal 5% al 7% del minimale annuo di reddito richiamato in precedenza;
c) vengono integrate le risorse finanziarie a copertura della concessione della indennità nella misura di 60 milioni annui di euro per il citato triennio.
Nel corso del periodo transitorio, in sede di monitoraggio, con particolare riferimento alle misure inerenti la disciplina del lavoro a progetto, si provvede a verificare la rispondenza dell'indennità una tantum alle finalità di tutela, considerate le caratteristiche della tipologia contrattuale, allo scopo di verificare se la portata effettiva dell'onere corrisponde alle previsioni iniziali e anche al fine di valutare eventuali correzioni della misura stessa, quali la sua sostituzione con tipologie di intervento quali la mini-ASpI (art. 2, comma 20, L. n. 92/2012).
(*) Per l'anno 2014, il limite di reddito rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT è pari a 20.220 euro (vd. INPS mess. n. 2999/2014).
Decadenza
Il lavoratore decade dall'indennità una tantum quando:
- rifiuti di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai centri per l'impiego o non vi partecipi regolarmente;
- non accetti una offerta di lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto (art. 4, comma 41, L. n. 92/2012).
Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 41 della "Riforma del mercato del lavoro" (legge n. 92/2012) si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto (art. 4, comma 42, L. n. 92/2012).
E' fatto obbligo ai servizi competenti di comunicare tempestivamente gli eventi di cui all'art. 4, comma 41, L. n. 92/2012 all'INPS, che provvede ad emettere il provvedimento di decadenza, recuperando le somme eventualmente erogate per periodi di non spettanza del trattamento (art. 4, comma 44 della L. n. 92/2012).
Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso al comitato provinciale di cui all'art. 34, D.P.R. n. 639/1970 (art. 4, comma 45, L. n. 92/2012).
SEZIONE IV REGIME ASSICURATIVO
1. Obbligo assicurativo
L'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei collaboratori a progetto deve essere applicata in base alle condizioni previste per i lavoratori parasubordinati (art. 5, D.Lgs. n. 38/2000; INAIL circc. n. 22/2004; n. 13/2013).
Nell'ambito di tale area rientrano non solo i collaboratori a progetto e quelli che eseguono prestazioni occasionali ma anche alcuni soggetti esclusi dalla disciplina dei lavori a progetto, quali:
- i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società;
- i membri di comitati e commissioni;
- i collaboratori che percepiscono pensione di vecchiaia.
Restano, invece, escluse dall'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria:
- le collaborazioni rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, i cui compensi siano inquadrati dal punto di vista fiscale nei "redditi diversi";
- le prestazioni rese da professionisti iscritti agli albi nell'ambito della professione esercitata;
- le attività di lavoro autonomo occasionale vero e proprio, nelle quali non si riscontra un coordinamento ed una continuità nelle prestazioni (v. INAIL circ. n. 32/2000 e nota 19 marzo 2003);
- le attività svolte dagli incaricati alle vendite (ML nota n. 2018/2005).
Naturalmente il committente è tenuto ad assicurare all'INAIL i collaboratori coordinati e continuativi qualora sussista il rischio lavorativo di cui all'art. 1 del Testo Unico n. 1124/1965 e comunque per l'uso non occasionale dell'automezzo personalmente guidato, per l'espletamento delle proprie mansioni.
2. Adempimenti
Ai fini dell'assicurazione INAIL, il committente è, inoltre, tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico (v. INAIL circc. 11 aprile 2000, n. 32 e 13 marzo 2000).
Ne derivano i seguenti obblighi:
1) apertura della posizione assicurativa con la presentazione della denuncia di esercizio, oppure una denuncia di variazione se il rischio è già assicurato, fornendo all'INAIL i dati dei lavoratori parasubordinati da assicurare. In particolare, devono essere comunicati i seguenti elementi:
- dati anagrafici e codice fiscale dei lavoratori parasubordinati;
- descrizione dell'attività svolta o dei lavori affidati;
- modalità di esecuzione dei lavori;
- misura dei compensi pattuiti;
- durata del rapporto di collaborazione;
2) pagamento del premio alle scadenze di legge o a quelle fissate dall'INAIL;
3) denuncia dell'infortunio e della malattia professionale occorsi ai lavoratori, da effettuarsi nei termini e con le modalità disciplinate dal D.P.R. n. 1124/1965 (v. Infortuni sul lavoro e malattie professionali);
4) denuncia di cessazione della lavorazione - da effettuarsi nei termini di legge - finalizzata alla chiusura della relativa posizione assicurativa, se specificamente accesa per l'attività svolta dal lavoratore parasubordinato;
5) messa in atto degli adempimenti di cui all'art. 39 D.L. n. 112/2008, vale a dire la tenuta del libro unico del lavoro (per tale argomento v. la nota Libro unico del lavoro).
3. Determinazione e versamento dei premi
Per i lavoratori parasubordinati, il premio INAIL è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente. L'obbligo del versamento del premio è in ogni caso a carico del committente.
Tale premio è calcolato, in base al tasso applicabile all'attività svolta dal lavoratore, sui compensi effettivamente percepiti.
Per la determinazione dei compensi da assumere quale base imponibile, si deve fare riferimento alle disposizioni dettate in materia fiscale dall'art. 51 TUIR, osservando peraltro il minimale ed il massimale previsto dall'art. 116, comma 3, del D.P.R. n. 1124/1965 e pari all'importo minimo e massimo di retribuzione assunto per la determinazione delle rendite del settore industria (art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 38/2000; INAIL circc. n. 32/2000; n. 13/2013).
Se il collaboratore ha più rapporti di collaborazione soggetti all'obbligo assicurativo i sopra indicati importi minimi e massimi potranno tenere conto di tale pluralità ed essere riparametrati, per ciascun committente, in proporzione dell'incidenza del compenso che egli ha erogato sul totale dei compensi percepiti dal collaboratore stesso (v. nota INAIL assicurazione - Determinazione, denuncia e versamento dei premi).
Tasso applicabile
Per il tasso applicabile all'attività svolta dal lavoratore si deve fare riferimento a quello dell'azienda, qualora l'attività stessa sia inserita nel ciclo produttivo; in caso contrario, a quello dell'attività effettivamente svolta.
In particolare qualora l'attività del lavoratore parasubordinato sia riferibile ad una delle posizioni assicurative già in capo al committente, si applicherà il tasso in vigore per detta posizione; in caso contrario si applicherà il tasso medio previsto per la corrispondente voce di tariffa, eventualmente oscillato ai sensi delle vigenti modalità tariffarie (INAIL circ. n. 32/2000).
Pagamento del premio
Per quanto riguarda il pagamento del premio si applicano le modalità previste dagli artt. 28 e 44 del D.P.R. n. 1124/1965, con la previsione del pagamento di una rata anticipata in base ai compensi pattuiti o presunti e della conseguente regolazione sui compensi effettivamente corrisposti in relazione all'anno di riferimento (per maggiori chiarimenti si rinvia alla nota illustrativa INAIL assicurazione - Determinazione, denuncia e versamento dei premi).
SEZIONE V COLLABORAZIONI OCCASIONALI
1. Mini xx.xx.xx.
Le collaborazioni occasionali (o marginali o mini xx.xx.xx.) sono caratterizzate da assenza di rischio economico e di mezzi organizzati d'impresa e da un costante raccordo tra l'attività del collaboratore e il ciclo produttivo del committente, nonostante l'assenza di orari determinati dal committente.
Inoltre, per l'attività svolta dal collaboratore non è richiesta nè l'iscrizione ad albi nè l'apertura di una partita IVA.
Ai sensi dell'art. 61, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, le prestazioni occasionali (o mini xx.xx.xx.) devono:
- avere una durata non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare ovvero per un massimo di 240 ore nell'anno solare in caso di prestazioni concernenti servizi di cura e assistenza alla persona;
- avere un compenso non superiore a euro 5.000,00 nel corso dell'anno versati dallo stesso committente.
Tali limiti temporali e retributivi devono essere riferiti a ciascun singolo committente. Di conseguenza, il superamento dei limiti annui per effetto del susseguirsi, in capo allo stesso collaboratore, di una pluralità di rapporti, non rende necessaria l'esistenza del progetto. Superati i limiti indicati tornano a trovare applicazione le disposizioni sul lavoro a progetto (INPS circ. n. 9/2004).
Le mini xx.xx.xx. sono sottratte dall'applicazione della disciplina del lavoro a progetto ma sono, comunque, assoggettate allo stesso trattamento contributivo e fiscale proprio delle collaborazioni a progetto, indipendentemente dalla durata e dall'importo (v. INPS circ. n. 9/2004).
Per quanto riguarda il regime fiscale e quello previdenziale v. la Sezione II e III.
Forma del contratto e comunicazioni obbligatorie
Non è necessaria la forma scritta per un contratto di collaborazione occasionale (o mini xx.xx.xx.), come non occorre osservare le tutele minime contrattuali previste a proposito delle collaborazioni coordinate e continuative.
L'obbligo di comunicazione al Centro per l'impiego sussiste anche con riferimento alle collaborazioni occasionali di cui all'art. 61, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003. Infatti, per l'instaurazione delle cosiddette mini xx.xx.xx. va fatta la comunicazione obbligatoria telematica anticipata e devono essere registrate sul Libro unico del lavoro.
Assegno per il nucleo familiare
Il lavoratore che svolge prestazioni occasionali che configurano un rapporto di collaborazione coordinata ha titolo alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare qualora, oltre alla prevista iscrizione alla Gestione separata, sussista l'obbligo di versamento della relativa maggiorazione contributiva (applicandosi in tal caso la disciplina dei lavoratori iscritti a tale Gestione - vd. Sez. III - Regime previdenziale).
Indennità di malattia e di maternità
Per le mini xx.xx.xx. escluse dalla disciplina del lavoro a progetto pur soggette all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata e al relativo obbligo contributivo, si ha diritto all'indennità laddove siano state versate almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l'evento indennizzabile. Nei limitati casi in cui il versamento contributivo (riferibile ad un reddito massimo di euro 5.000,00) consenta la copertura di almeno 3 mensilità di contribuzione, le prestazioni di malattia e maternità potranno essere erogate secondo la disciplina vigente per i lavoratori iscritti alla Gestione separata.
2. Prestazioni occasionali autonome e di tipo accessorio
E' necessario distinguere le collaborazioni occasionali ex art. 61, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 dalle prestazioni occasionali autonome e dalle prestazioni occasionali di tipo accessorio.
Le collaborazioni occasionali non sono prestazioni autonome, ma sono caratterizzate da tutti gli elementi delle collaborazioni coordinate e continuative.
Il lavoratore autonomo occasionale, invece, ai sensi dell'art. 2222 cod. civ., è colui che si obbliga a compiere un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; l'esercizio dell'attività deve essere occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza (INPS circ. n. 103/2004).
Il lavoratore autonomo occasionale non è tenuto all'iscrizione alla Gestione separata, ma se nel corso dell'anno percepisce con uno o più committenti compensi che superano euro 5.000,00, è tenuto a comunicarlo all'ultimo committente che verserà alla Gestione separata i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente) (ML circ. n. 1/2004) (vd. Sez. III - Regime previdenziale).
Le prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio (artt. 70-73, D.Lgs. n. 276/2003), a differenza delle mini xx.xx.xx., sono riconducibili ad attività svolte in modo saltuario. Per queste prestazioni il pagamento avviene attraverso buoni lavoro (o voucher) (in merito all'argomento si veda la nota redazionale Lavoro accessorio).