REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
(Ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto EASI)
Art. 1 (Oggetto del Regolamento)
Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell’Ente di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti da Centri Elaborazione Dati, Imprese ICT, Professioni Digitali, Stp, Professionisti non Ordinistici, in seguito in sigla "EASI", costituito con atto pubblico il 18 aprile 2007 in attuazione dell'accordo istitutivo contemplato dal CCNL per i dipendenti da Centri Elaborazione Dati sottoscritto il 30 marzo 2007.
Hanno l’obbligo di iscrizione ad EASI tutte le aziende che applicano
i seguenti CCNL:
- CCNL CED, ICT, Professioni Digitali e STP (ASSOCED - LAIT – UGL TERZIARIO);
- CCNL Professionisti non ordinistici (LAIT - LAIT CERT - AIESIL
- UGL TERZIARIO).
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si intendono richiamate le norme dell'atto costitutivo, dello Statuto e le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti riguardanti EASI.
La contribuzione al Fondo potrà essere modificata solo ad opera delle parti stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al secondo comma.
Art. 2 (Requisiti, obbligatorietà e modalità di iscrizione)
Le aziende destinatarie dei contratti di cui all'articolo 1 comma
2, hanno l'obbligo di iscrivere ad EASI tutti i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata pari o superiore a 12 mesi e gli apprendisti.
Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto e del Contratto Collettivo richiamato assumono la qualifica di iscritti ad EASI i lavoratori dipendenti con contratto a tempo pieno e a tempo parziale. Per i dipendenti assunti a tempo parziale (orizzontale, verticale, misto) si versano senza alcuna riduzione gli importi dovuti sia a titolo di una tantum che di contributo ordinario.
È altresì consentita l’iscrizione ad EASI dei dipendenti della Associazioni Datoriali e delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dei CCNL di riferimento, delle Organizzazioni Collegate e delle loro articolazioni territoriali.
L'iscrizione ad EASI presuppone la conoscenza e l'accettazione delle norme dello Statuto e del Regolamento nonché delle loro eventuali successive modifiche.
L'elenco dei dipendenti iscritti viene inserito nelle "liste di contribuzione" utilizzando la procedura informatizzata di cui sopra e contenenti: nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di
nascita, indirizzo anagrafico, indirizzo e-mail, tipologia del rapporto di lavoro (rapporto a tempo indeterminato o determinato, tempo pieno o tempo parziale), livello di inquadramento, data di assunzione e gli altri dati richiesti dal formulario.
Le aziende devono comunicare un proprio indirizzo di posta elettronica (non è possibile comunicare un indirizzo PEC), ovvero quello di un loro delegato a ciò dalle stesse autorizzato, ricevendo successivamente, attraverso lo stesso mezzo, la User id e la password necessarie per i successivi versamenti, per la verifica della propria situazione contabile ed ogni altra comunicazione prioritaria. Le Aziende devono tempestivamente aggiornare nella procedura informatizzata i loro indirizzi e-mail nel caso di variazione degli stessi.
L'iscrizione delle Aziende può avvenire direttamente o tramite i Centri Servizi del Terziario (CST) o Professionisti. Le successive comunicazioni saranno sempre riferite all'Azienda interessata ed al Centro Servizi del Terziario (CST) o al Professionista.
Tutte le variazioni (cessazioni, trasformazioni da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, cambi di indirizzo o altro) rispetto ai dati originariamente registrati, dovranno essere comunicate attraverso la procedura informatica presente sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx, contestualmente al verificarsi delle cause di
variazione e non oltre il termine di versamento periodico dei contributi.
Al fine di determinare gli aventi diritto all'iscrizione le Aziende
faranno riferimento ai dati risultanti dalla denuncia contributiva mensile INPS.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro l'Azienda è tenuta a darne contestuale comunicazione scritta, a mezzo e-mail, al SERVIZIO CONTRIBUTI di EASI: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
Nel caso di comunicazione tardiva della cancellazione di un dipendente, per cessazione del rapporto di lavoro, eventuali richieste di cancellazione con effetto retroattivo e conseguente restituzione/compensazione dei contributi versati non possono essere accolte qualora inoltrate successivamente all’utilizzo dei contributi per la copertura assicurativa del dipendente stesso.
Art. 3 (Decorrenza delle prestazioni)
Le prestazioni di assistenza sanitaria decorrono per eventi che insorgono a partire dal 1° giorno del 7° mese successivo alla "data di decorrenza del versamento ordinario".
La data di decorrenza del versamento è il primo giorno del mese in cui è avvenuta l'assunzione.
Il diritto alle prestazioni è condizionato al regolare versamento dei contributi.
Fatto salvo quanto riportato in tema di cessazione del rapporto al successivo art. 7, in caso di cessazione del rapporto lavorativo e di susseguente riassunzione in un settore in cui si applica il CCNL di cui all'articolo 1 (anche presso il medesimo datore di lavoro) se la nuova iscrizione avviene nell'arco di 6 mesi dalla data di cessazione, il dipendente matura il diritto alle prestazioni dal
primo giorno del mese in cui è stato nuovamente iscritto. In caso contrario l'iscrizione sarà equiparata a nuova iscrizione e dunque varrà quanto riportato al comma 1° del presente articolo.
L'aspettativa non retribuita o l’applicazione degli ammortizzatori sociali equivalgono a cessazione del rapporto di lavoro dipendente, per la durata dell'aspettativa o della fruizione degli ammortizzatori sociali, salvo che l'Azienda non prosegua i versamenti. In ogni caso, al termine della sospensione, l'Azienda riprenderà i versamenti, non sarà da questa dovuta l'una tantum e il diritto alle prestazioni maturerà dal primo giorno del mese di ripresa del pagamento.
In nessun caso è da considerarsi aspettativa non retribuita il periodo di astensione, sia obbligatoria che facoltativa, per maternità.
Per tutta la materia relativa alle prestazioni ogni comunicazione dovrà essere indirizzata ad EASI - SERVIZIO PRESTAZIONI, indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
Art. 4 (Contribuzione)
L'obbligo contrattuale viene assolto mediante il versamento della quota di iscrizione (una tantum) e del contributo ordinario mensile, determinati dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro riguardanti EASI. Entrambe le quote sono a carico del datore di lavoro.
Quota una tantum: tutte le Aziende sono tenute a corrispondere ad EASI, l’importo una tantum stabilito dai CCNL di cui all’art.1, per
ogni dipendente assunto e/o iscritto.
La quota una tantum è dovuta dal primo giorno del mese d'inizio dell'attività lavorativa.
La quota una tantum va versata solamente all'atto dell'iscrizione del dipendente e non è più dovuta nel periodo di mantenimento dell'iscrizione del dipendente ad EASI, in costanza del suo rapporto di lavoro.
Contributo ordinario: tutte le Aziende sono tenute a corrispondere ad EASI il contributo ordinario stabilito dai CCNL di cui all’art.1 per ogni singolo dipendente.
La contribuzione ordinaria decorre dal primo giorno del mese di inizio dell'attività lavorativa.
In ogni caso di versamento errato saranno valutate le modalità di restituzione o compensazione, purché l’errore sia segnalato prima che gli importi siano stati utilizzati per le predisposte coperture assicurative.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso di mese la contribuzione è dovuta per tutto il mese.
Per tutta la materia relativa alla contribuzione ogni comunicazione dovrà essere indirizzata ad EASI - SERVIZIO CONTRIBUTI, indirizzo e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Art. 5 (Modalità di versamento)
Il versamento dei contributi avviene, con cadenza trimestrale anticipata, per ogni dipendente avente diritto ed in forza, alle date del:
16 gennaio per il trimestre 1° gennaio - 31 marzo;
16 aprile per il trimestre 1° aprile - 30 giugno;
16 luglio per il trimestre 1° luglio - 30 settembre;
16 ottobre per il trimestre 1° ottobre - 31 dicembre;
Per i lavoratori assunti nel corso di un trimestre per il quale sono stati già effettuati i pagamenti, l'Azienda effettuerà il versamento delle mensilità mancanti del trimestre iniziato, unitamente al primo versamento trimestrale successivo.
Dal 1° gennaio 2008 è in facoltà dell'azienda versare anticipatamente la contribuzione annuale in unica soluzione entro il 16 gennaio di ciascun anno. A tal fine l'azienda deve rivolgere ad EASI specifica comunicazione.
EASI provvede a fornire alle Aziende, secondo le modalità previste dal presente Regolamento e relativamente ai soli lavoratori aventi diritto, un modello di bonifico precompilato (o altro strumento bancario di versamento autorizzato) indicante l'importo e il periodo cui l'importo si riferisce, con allegata la lista di contribuzione. Nel caso in cui l'Azienda abbia autonomamente ed occasionalmente effettuato versamenti mediante bonifico bancario e li abbia segnalati, saranno dedotti gli importi già versati.
Nel primo bonifico precompilato, inviato successivamente all'iscrizione, sarà conteggiata l'eventuale quota una tantum dovuta di cui al precedente art. 4 comma 1°.
Nel caso in cui la scadenza di pagamento coincida con un sabato, una domenica o altri giorni festivi, la stessa dovrà ritenersi
spostata al primo giorno lavorativo successivo.
Art. 6 (Mancato versamento dei contributi. Sospensione delle prestazioni. Riattivazione delle prestazioni)
Il mancato versamento dei contributi relativi ad un dipendente ancora in forza, in caso di morosità dell'Azienda che si protragga per due trimestri, determina la sospensione per quel lavoratore delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa.
La sospensione entrerà in vigore dal primo giorno successivo al semestre di morosità dell'Azienda.
Le prestazioni possono essere riattivate solo a seguito dell'effettivo pagamento mediante bonifico bancario la cui ricevuta ed il cui modulo per il ravvedimento, andranno inviati a mezzo e- mail all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
Ricevuta la comunicazione, il Servizio Contributi, entro 20 giorni, svolgerà le verifiche bancarie ed amministrative relative al versamento e, nel caso in cui i riscontri siano positivi, ne darà conferma all'azienda ed al dipendente.
Nel caso di sospensione delle prestazioni che si protragga per oltre un semestre, senza che sia avvenuta alcuna segnalazione da parte dell'Azienda (cessazione, modifica rapporto di lavoro, ravvedimento, ecc.), sarà chiusa la posizione assistenziale del dipendente che, pertanto, per essere nuovamente posto in copertura, dovrà essere iscritto ex novo, come indicato al precedente art. 2. Restano impregiudicati i diritti di riscossione dei primi sei mesi di mancato versamento dei contributi, nei confronti dell'Azienda.
Art. 7 (Decadenza del diritto alle prestazioni)
Il diritto alle prestazioni da parte dei dipendenti si estingue:
a. Per scioglimento, liquidazione o cessazione, per qualsiasi causa, di EASI;
b. Per decesso del dipendente;
c. Per cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
d. Per esclusione disposta in presenza di omissioni contributive, irregolarità o abusi.
Art. 8 (Variazione, cessazione del datore di lavoro)
Nel caso di cessazione dell'attività del datore di lavoro, da qualsiasi causa sia derivata, con conseguente cessazione dei rapporti lavorativi, si configura un’ulteriore ipotesi di decadenza del diritto alle prestazioni rispetto a quelle previste nell'articolo precedente.
Con riferimento al caso in cui l'Azienda per qualsiasi motivo sospenda la propria attività, la stessa sarà tenuta a darne contestuale comunicazione ad EASI e a cancellare i dipendenti iscritti attraverso la procedura indicata al precedente art. 2.
Nel caso di comunicazione di successiva prosecuzione del rapporto lavorativo con l'eventuale azienda subentrante, se ciò avverrà entro
6 mesi dalla comunicazione della sospensione o cessazione, la prestazione per il dipendente continuerà ad essere operante a patto che il nuovo datore di lavoro provveda contestualmente a comunicare per iscritto il subentro e provveda ai successivi pagamenti.
Non è prevista la possibilità di richieste di cancellazione con
dei contributi
effetto retroattivo e conseguente restituzione
versati.
XXXX metterà in atto tutte le azioni necessarie all'incasso del saldo dei contributi eventualmente ancora dovuti dall'Azienda alla data della richiesta della cancellazione.
Art. 9 (Il Programma dell'Ente Assistenza Sanitaria Integrativa) Gli Organi di EASI approvano con specifico provvedimento il Programma di Assistenza Sanitaria Integrativa, comprendente definizioni, prestazioni, esclusioni e modalità di erogazione nonché la definizione della idonea documentazione sanitaria.
Art. 10 (Privacy e tutela dei dati personali e sensibili)
Tutti i dati conferiti dalle aziende e dai loro dipendenti saranno trattati dagli Organi di EASI secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal Regolamento UE 2016/679 e dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al D. Lgs.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.