ART. 1
Confcommercio - Imprese per l’Italia della Provincia di Cremona STATUTO
ART. 1
Denominazione ed Identità
1. L’”Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo - Con- fcommercio-Imprese per l’Italia della Provincia di Cremona”, di seguito denominata “Con- fcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona”, è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.
2. “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona” aderisce alla“Confederazione Ge- nerale Italiana delle Imprese, delle Attività Pro- fessionali e del Lavoro Autonomo”, denomi- nata in breve “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, non- ché i deliberati degli Organi confederali, rap- presentando la Confederazione nel proprio territorio provinciale.
3. “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona” si impegna altresì ad accettare:
– le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all’art. 41 dello Statuto confederale;
– le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
– il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le mo- dalità approvate dall’Assemblea Nazionale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”.
4. “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona” si impegna a garantire, nei con-
fronti della propria base associativa, la neces- saria trasparenza nella sua gestione organiz- zativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o in- direttamente controllate.
5. “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona”prende atto che la denominazione di cui al comma 2 ed il relativo logo sono di proprietà di“Confcommercio-Imprese per l’Ita- lia”e che la loro adozione ed utilizzazione sono riservate alle associazioni aderenti a“Confcom- mercio-Imprese per l’Italia”e sono condizionate alla permanenza del vincolo associativo ed alla appartenenza al sistema confederale.
6. “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona” si impegna altresì ad utilizzare il logo confederale accompagnato dalla propria specifica denominazione, facendosi garante, nei confronti di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, dell’uso dello stesso da parte di organi- smi associativi o strutture societarie costituite al proprio interno, o ad essa aderenti, e/o co- munque espressione diretta della propria Or- ganizzazione.
ART. 2
Ambiti di Rappresentanza
1. “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona” costituisce – con particolare rife- rimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, orga- nizzazione ed erogazione di servizi alle persone ed alle imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio – il sistema di rappresentanza provinciale unitario delle im- prese, delle attività professionali e dei lavoratori
autonomi con sede od unità locali nella Pro- vincia di Cremona, che si riconoscono – in par- ticolare nei settori della distribuzione commer- ciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica – nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale del- l’attività d’impresa e del servizio reso ai citta- dini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all’art. 12 dello Statuto confe- derale.
2. “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona” è associazione democratica, plu- ralista e libera da qualsivoglia condiziona- mento, legame o vincolo con partiti, associa- zioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell’ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto
ART. 3
Sede e durata
“Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona” ha sede in Cremona, xxx Xxxxxxx, 0 ed ha durata illimitata.
ART. 4
Principi e Valori Ispiratori
“Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona” informa il proprio Statuto ai seguenti principi:
a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
b) il pluralismo delle forme di impresa quale con- seguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l’eco- nomia e per la società civile;
c) la responsabilità verso il sistema sociale ed eco- nomico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
d) l’impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il con- trasto di ogni forma di criminalità, organizzata e non;
e) la democrazia interna, quale regola fondamen- tale per l’organizzazione, nel rispetto dei prin- cipi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed econo- mica che“Confcommercio - Imprese per l’Italia” propugna nel Paese;
f) lo sviluppo sociale ed economico volto a con- tribuire al benessere di tutta la collettività at- traverso un’economia aperta, competitiva e di mercato;
g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare con- cretezza, in particolare nell’assetto istituzionale federalista del Paese, ai principi e valori ispira- tori oggetto del presente articolo;
h) la solidarietà all’interno del sistema di“Confcom- mercio-Imprese per l’Italia”e nei confronti degli associati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
i) l’europeismo quale principio fondamentale, nell’attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di colla- borazione pacifica fra le nazioni.
ART. 5
Scopi e Funzioni
“Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona”:
a) promuove i principi ed i valori che ne ispirano l’azione;
b) tutela e rappresenta a livello provinciale le im- prese, le attività professionali ed i lavoratori au- tonomi associati, attraverso forme di concer- tazione con le articolazioni settoriali e categoriali, nei rapporti con le istituzioni, le am- ministrazioni, gli enti e con ogni altra organiz- zazione di carattere politico, economico o so- ciale. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza,“Confcommercio- Imprese per l’Italia Provincia di Cremona” è le- gittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli delle imprese, degli imprenditori, dei profes- sionisti e dei lavoratori autonomi che, ai sensi
dell’art. 6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo provinciale;
c) valorizza gli interessi delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi asso- ciati, promuovendo e riconoscendo il proprio ruolo economico e sociale;
d) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di in- formazione, formazione, assistenza e consu- lenza alle imprese ed agli imprenditori associati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
e) promuove, d’intesa con istituzioni politiche, or- ganizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello locale, nazionale, europeo ed interna- zionale, forme di collaborazione volte a con- seguire più articolate e vaste finalità di pro- gresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;
f) si dota della struttura organizzativa più con- sona alle proprie esigenze, anche eventual- mente delegando funzioni specifiche a livelli organizzativi sub-provinciali, potendo promuo- vere, costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire i rispettivi scopi statutari;
g) favorisce, d’intesa con gli altri livelli settoriali o categoriali del sistema presenti sul territorio, la costituzione ed il funzionamento, a livello provinciale, delle proprie articolazioni organiz- zative;
h) ha possibilità di stipulare contratti integrativi o accordi sindacali territoriali, sempre nel ri- spetto delle linee guida e delle procedure de- finite da“Confcommercio-Imprese per l’Italia”; i contratti o accordi integrativi concernenti sin- goli settori o categorie devono essere negoziati e firmati congiuntamente anche dal Sindacato provinciale del settore o della categoria inte- ressata;
i) ha piena ed esclusiva responsabilità nelle po- litiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l’equilibrio della propria gestione economica e finanziaria;
j). provvede, sulla base di piani organizzativi e fi- nanziari determinati con le altre“Confcommer- cio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Provinciali o Interprovinciali presenti sul territorio regio-
nale, al finanziamento della “Confcommercio Lombardia-Imprese per l’Italia”;
k) esercita ogni altra funzione che sia ad essa con- ferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale.
ART. 6
Adesione ed Inquadramento degli Associati
1. Possono aderire in qualità di socio a“Confcom- mercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cre- mona” le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi, con sede od unità locali nella Provincia di Cremona, che svolgono la propria attività imprenditoriale in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logi- stica. Possono aderire, altresì, gli aspiranti im- prenditori dei settori e delle categorie rappre- sentate, nonché gli imprenditori o lavoratori autonomi usciti dall’attività per limiti di anzia- nità o vecchiaia, purché residenti nel territorio provinciale.
2. Il Consiglio può deliberare l’ammissione, in qualità di socio aderente, di Associazioni Terri- toriali Subprovinciali e di Associazioni di Cate- goria, provinciali autonome, nonché di Orga- nizzazioni/Enti che perseguano finalità, principi e valori in armonia con quelli di“Confcommer- cio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona”, con le modalità di cui al successivo art. 7.
3. Ai fini dell’attuazione degli scopi e delle fun- zioni di cui all’art. 5 del presente Statuto e nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di rappresentatività, i soci sono inquadrati, all’atto dell’adesione, nelle Associa- zioni Territoriali, nonché nei Sindacati di Settore o Associazioni di Categoria provinciali even- tualmente costituiti da “Confcommercio-Im- prese per l’Italia Provincia di Cremona”, o ad essa aderenti. Le suddette strutture – i cui am- biti di rappresentanza, le competenze e mo- dalità di funzionamento, sono determinate da
specifico Regolamento approvato dal Consi- glio – tutelano gli specifici interessi dei soci in esse inquadrati e ne promuovono lo sviluppo economico e tecnico con riferimento alle spe- cifiche problematiche territoriali, categoriali e di settore, d’intesa con “Confcommercio-Im- prese per l’Italia Provincia di Cremona”.
4. In caso di particolari esigenze organizzative territoriali,“Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona” può prevedere la defi- nizione e costituzione di Associazioni Territo- riali e/o Comprensori Intercomunali tra territori confinanti, i cui ambiti di rappresentanza, le competenze e modalità di funzionamento, sono determinate da specifico Regolamento approvato dal Consiglio. Tali Associazioni e/o Comprensori Intercomunali rappresentano l’unità organizzativa e politica di riferimento del territorio di competenza.
5. Qualora a carico dei livelli organizzativi pro- vinciali, orizzontali e verticali, previsti nei pre- cedenti commi 2 e 3, dovessero emergere vizi o carenze nella gestione organizzativa, ammi- nistrativa o sindacale, ovvero qualora ne sia fatta richiesta motivata da un Organo delibe- rante degli stessi o quando ciò sia suggerito da circostanze od esigenze gravi e/o urgenti, il Presidente di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona” può nominare un Commissario presso l’Organizzazione in- teressata. Il Commissario assume tutti i poteri degli Organi statutari del livello provinciale in- teressato.
6. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l’adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all’interno di “Confcommercio-Im- prese per l’Italia Provincia di Cremona”, o ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rap- porto associativo e comporta l’accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri di“Confcommercio-Imprese per l’Italia Provin- cia di Cremona”, nonché dello Statuto, del Co- dice Etico e dei deliberati degli Organi confe- derali.
7. Ciascun socio, che entra a far parte di “Con- fcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona”, è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le mo- dalità stabilite dai competenti Organi associa- tivi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative presta- zioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Sta- tuto e dallo Statuto confederale.
8. I soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debi- toria verso“Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona”, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.
9. Sono inoltre riconosciuti parte del sistema as- sociativo provinciale gli enti e gli organismi collegati di cui al successivo art. 11 e, come particolari raggruppamenti di interesse, il Gruppo Giovani Imprenditori ed il Gruppo Ter- ziario Donna.
10. Come per gli altri livelli del sistema confederale, “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona” si fonda sui principi della diffe- renziazione e della specializzazione funzionale, del decentramento, dell’adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valoriz- zazione e promozione degli interessi dei sog- getti rappresentati.
11. Nel rispetto delle disposizioni di cui al superiore comma, l’adesione a qualsiasi organismo asso- ciativo costituito all’interno di“Confcommercio- Imprese per l’Italia Provincia di Cremona”, o ad essa aderente, comporta l’inquadramento del- l’associato al livello territoriale, settoriale e cate- goriale corrispondente alla sua attività econo- mica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto e dallo Statuto confederale. Il compiuto inqua- dramento territoriale,settoriale e categoriale dei soci “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pro- vincia di Cremona”costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.
12. Al fine di realizzare un compiuto inquadra- mento territoriale, settoriale e categoriale degli associati,“Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona”e la Confederazione pos- sono promuovere, previa approvazione del Consiglio Nazionale confederale, conseguenti protocolli d’intesa tra“Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona”e gli altri livelli del Sistema confederale interessati.
ART. 7
Rapporti con i soci aderenti
1. La qualifica di socio aderente è riconosciuta e/o revocata da“Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona”attraverso delibera del Consiglio.
2. “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona” riconosce autonomia giuridica e patrimoniale ai soci aderenti, ferma restando l’osservanza degli indirizzi di politica sindacale e generale stabiliti dagli Organi di “Confcom- mercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cre- mona”, vincolanti per tutte le componenti. Cia- scun socio aderente risponde in via esclusiva degli atti e dei rapporti giuridici, economici e patrimoniali da esso posti in essere.“Confcom- mercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cre- mona” non ha responsabilità per gli atti com- piuti dalle organizzazioni aderenti.
3. Il riconoscimento della qualifica di socio ade- rente comporta l’inquadramento dei propri as- sociati all’interno del sistema confederale esclusivamente attraverso “Confcommercio- Imprese per l’Italia Provincia di Cremona”, che in qualità di Socio confederale rappresenta in via esclusiva la Confederazione nel proprio ter- ritorio provinciale.
4. Ciascun socio aderente è disciplinato da un proprio autonomo Statuto, conforme ed in ar- monia con il presente Statuto, che è tenuto ad inviare a “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona” accompagnato da di- chiarazione di accettazione ad ogni effetto di legge di tutto quanto contenuto nel presente Statuto e delle altre disposizioni che regolano
il funzionamento di“Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona”. La suddetta conformità deve essere deliberata dal Consiglio di“Confcommercio-Imprese per l’Italia Provin- cia di Cremona”. I soci aderenti devono altresì comunicare preventivamente a“Confcommer- cio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona” il testo delle modifiche che essi intendono ap- portare ai propri Statuti.Tali modifiche possono essere deliberate dagli Organi dei soci aderenti competenti a condizione che, entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, il Consiglio di“Confcommercio-Imprese per l’Ita- lia Provincia di Cremona” non rilevi la loro in- compatibilità con il presente Statuto. I Soci ade- renti dovranno in ogni caso adeguare i propri Statuti, conformandoli allo Statuto provinciale entro 6 mesi dall’adozione dello stesso.
5. “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona”autorizza i soci aderenti all’utilizzo della denominazione e del logo confederali. L’utilizzo degli stessi è condizionato alla permanenza del vincolo associativo con “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona”.
6. I Presidenti, o i legali rappresentanti, dei soci aderenti entrano a far parte di diritto del Consiglio e della Giunta costituiti all’interno di“Confcommercio-Imprese per l’Italia Provin- cia di Cremona”.
7. I soci aderenti sono tenuti ad inviare a“Confcom- mercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona” copia del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente accompagnata dalla relazione del Collegio dei Revisori e dalla relazione finan- ziaria, copia del bilancio preventivo dell’anno successivo, l’elenco completo dei propri asso- ciati, copia delle convocazione e delle delibe- razioni dei rispettivi Organi .
8. Ogni iniziativa,decisione,accordo od azione sin- dacale nell’ambito dei rapporti dei soci aderenti con Istituzioni pubbliche o private, con Orga- nizzazioni politiche,economiche e sociali,aventi rilevanza provinciale, deve essere adottata pre- vio preventivo accordo con “Confcommercio- Imprese per l’Italia Provincia di Cremona”.
9. I soci aderenti possono partecipare, su invito di“Confcommercio-Imprese per l’Italia Provin- cia di Cremona”, a riunioni di carattere infor- mativo tenute presso Organi nazionali e re- gionali di“Confcommercio -Imprese per l’Italia”.
10. Per ciò che concerne il rapporto tra“Confcom- mercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cre- mona” ed i soci aderenti in materie di natura contributiva, amministrativa, organizzativa, e di aspetti relativi a servizi da erogare agli as- sociati, nonché per le nomine presso enti o organismi istituzionali di rilevanza provinciale, si rinvia a specifici accordi tra le parti che de- vono essere ratificati dal Consiglio di “Con- fcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona.
ART. 8
Adesione: modalità e condizioni
1. Per aderire a “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona” occorre presen- tare domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa, dal pro- fessionista o dal lavoratore autonomo, anche uscito dall’attività per limiti di anzianità o vec- chiaia, nonché dall’aspirante imprenditore dei settori e delle categorie rappresentate, aspi- ranti soci ai sensi dell’art. 6, comma 1, del pre- sente Statuto, sulla quale delibera la Giunta entro 30 giorni dalla ricezione della domanda stessa.
2. Nel caso in cui la domanda sia respinta, la de- liberazione sarà notificata, specificandone i motivi, con lettera raccomandata a.r. entro 15 giorni. La mancata notificazione entro il pre- detto termine equivale ad accettazione della domanda.
3. Contro la deliberazione della Giunta, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, è ammesso ricorso al Consi- glio che, previo eventuale parere del Collegio dei Probiviri, decide nel termine di ulteriori 30 giorni, dandone comunicazione all’interessato.
4. L’adesione impegna il Socio a tutti gli effetti di legge e statutari dalla data di adesione e
fino al 31 dicembre del secondo anno succes- sivo. Dalla data di adesione decorrono tutti gli obblighi e i diritti sociali.
5. L’adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata a.r. o con una dichiarazione sot- toscritta da consegnare presso la sede legale di“Confcommercio-Imprese per l’Italia Provin- cia di Cremona”.
6. I soci sono tenuti a corrispondere i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria, dalle delibere di“Confcommercio-Imprese per l’Ita- lia Provincia di Cremona” e dalle delibere con- federali, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi Organi.
7. Qualora le quote associative siano riscosse tra- mite un Ente esattore, il socio è considerato in regola con il versamento dei contributi asso- ciativi se ha pagato tutte le rate poste in ri- scossione e comunicate dal medesimo Ente.
8. I soci non possono aderire ad altri organismi sindacali aventi finalità identiche o incompa- tibili con quelle perseguite da “Confcommer- cio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona”.
9. I versamenti non sono quindi rivalutabili né trasferibili o ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Asso- ciazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all’Associazione a titolo di fondo co- mune. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione, e segnatamente non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte
ART. 9
Decadenza e recesso
1. La qualità di socio di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona” si perde:
a). per recesso secondo i xxxx e nei termini di cui al precedente articolo 8, comma 5. Il re- cesso non esonera il socio dagli impegni fi- nanziari assunti nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto;
b). per espulsione deliberata dal Consiglio in se- guito a gravi contrasti con gli indirizzi di poli- tica sindacale dettati dai competenti Organi di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pro- vincia di Cremona” o per grave o ripetuta vio- lazione delle norme del presente Statuto, di quello confederale, o per la perdita dei requi- siti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
c) per decadenza, deliberata dal Consiglio a se- guito del mancato pagamento dei contributi associativi.
2. La proposta di espulsione o decadenza, di cui alle lettere b) e c) è comunicata per iscritto al socio. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la convocazione del Consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni.
3. Fino a 10 giorni prima della data della riu- nione, il socio può far pervenire al Consiglio le proprie osservazioni scritte. La delibera del Consiglio è comunicata al socio entro 7 giorni dalla sua adozione.
4. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio di cui al superiore comma 3, il socio escluso può proporre do- manda al collegio dei probiviri, ai sensi del- l’art. 30 del presente Statuto. La delibera di espulsione o decadenza diventa efficace de- corsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. La domanda al collegio dei probiviri ha ef- fetto sospensivo della efficacia della delibera di esclusione.
5. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio so- ciale.
ART. 10
Sanzioni
1. Le sanzioni applicabili dal Consiglio per i casi di violazione statutaria e di gravi contrasti con
gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di “Confcommercio-Im- prese per l’Italia Provincia di Cremona”, sono:
A. la deplorazione scritta;
B. la sospensione;
C. l’espulsione.
2. La sanzione di cui alla lettera b) del superiore comma 1 impedisce la partecipazione all’atti- vità degli Organi associativi.
ART. 11
Enti ed Organismi collegati
1. Sono enti ed organismi collegati a“Confcom- mercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cre- mona” quelli costituiti e/o promossi dalla stessa.
2. Con deliberazione del Consiglio possono es- sere riconosciuti, come enti collegati, anche quelli ai quali “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona” soltanto parte- cipi.
3. Con deliberazione della Giunta, gli enti colle- gati, tramite loro rappresentanti o delegati, possono essere ammessi a partecipare a or- ganismi tecnici o commissioni consultive as- sociative in cui la loro competenza o espe- rienza rivestano specifica rilevanza.
4. Gli enti collegati devono prevedere nei rispet- tivi Statuti norme idonee a garantire un’ade- guata presenza di esponenti di “Confcom- mercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona” nei propri Organi associativi ed il coordinamento della propria attività con la stessa associazione provinciale.
5. L’Enasco-Ente Nazionale di Assistenza per gli esercenti Attività Commerciali, costituito da “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e rico- nosciuto con Decreto Ministeriale 26 aprile 1967, è l’Ente collegato al sistema confederale di carattere tecnico del quale “Confcommer- cio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona” si avvale per svolgere, nell’ambito del territo- rio provinciale, le funzioni di servizio, di con- sulenza, di assistenza e di tutela di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 152.
ART. 12
Gruppo Giovani Imprenditori
1. In seno a “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona”, è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, composto da associati che non abbiano ancora compiuto il 40° anno di età.
2. Il funzionamento dell’Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio, conformemente al disposto dell’articolo 15 dello Statuto confederale.
3. Scopo del Gruppo è di concorrere, per i parti- colari profili attinenti all’imprenditoria giova- nile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da“Confcommer- cio-Imprese per l’Italia”. A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associa- tivi di“Confcommercio-Imprese per l’Italia Pro- vincia di Cremona”, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Isti- tuzioni, d’intesa con i competenti Organi as- sociativi provinciali.
ART. 13
Gruppo Terziario Donna
1. In seno a “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona”, è costituito il Gruppo Terziario Donna, composto dalle imprenditrici associate.
2. Il funzionamento dell’Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio, conformemente al disposto dell’articolo 16 dello Statuto confederale.
3. Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili attinenti all’imprenditoria femminile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promo- zione degli interessi rappresentati da “Con- fcommercio-Imprese per l’Italia”. A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di ela-
borazione e proposta nei confronti degli Or- gani associativi di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona”, di formazione permanente al proprio interno, di presenza so- ciale nelle Istituzioni, d’intesa con i competenti Organi associativi provinciali.
ART. 14
“Confcommercio-Imprese per l’Italia”
Associazione Interprovinciale (come previsto all’art. 12, comma 2, dello Statuto confederale)
1. “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona”, sulla base di adeguate motivazioni di ordine economico ed organizzativo, attra- verso deliberazione del Consiglio, e previa con- divisa deliberazione dei competenti Organi delle altre “Confcommercio-Imprese per l’Ita- lia”-Associazioni Provinciali interessate, può promuovere assieme ad altre “Confcommer- cio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Provinciali confinanti e presenti sul medesimo territorio regionale, previo preventivo parere positivo in tal senso formulato dalla Confederazione, la costituzione di una “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazione Interprovinciale che, equiparata alle “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Provinciali, individui, come proprio ambito di azione univoca ed unitaria, il territorio formato dalla propria provincia e dalle altre province interessate.
2. La costituzione di una “Confcommercio-Im- prese per l’Italia”-Associazione Interprovinciale, definita mediante deliberazione del Consiglio Nazionale confederale, esclude la presenza di altre “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-As- sociazioni Provinciali nel medesimo territorio.
3. Nel caso di istituzione di nuove province sul proprio territorio,“Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona” manterrà di norma i pregressi ambiti territoriali di rappre- sentanza, costituendosi – anche sulla scorta di accordi territoriali interassociativi promossi dalla Confederazione in riferimento ai principi di cui all’art. 8, comma 7 ed ai requisiti di cui
all’art. 18 dello Statuto confederale – quale “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associa- zione Provinciale di ambito interprovinciale, ovvero quale “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazione Provinciale avente ambito territoriale di rappresentanza diverso dai nuovi confini amministrativi delle province, entrambe comunque equiparate alle “Confcommercio- Imprese per l’Italia”-Associazioni Provinciali.
4. L’adesione al sistema confederale di nuove “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associa- zioni Provinciali, aventi ambito territoriale di rappresentanza coincidente con i confini am- ministrativi delle province di nuova istituzione, e corrispondente in parte a quello di “Con- fcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona”, potrà essere deliberata dal Consiglio Nazionale confederale – sulla scorta di ade- guata istruttoria riferita, in particolare, ai prin- cipi di cui all’art. 8 comma 7 e ai requisiti di cui all’art. 18 dello Statuto confederale – solo nel caso di preliminare parere positivo in tal senso formulato da “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona”e dalle altre pree- sistenti ed interessate “Confcommercio-Im- prese per l’Italia”-Associazioni Provinciali.
5. L’adesione o la costituzione da parte di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provin- cia di Cremona” di una “Confcommercio-Im- prese per l’Italia”-Associazione Interprovinciale che individui, come proprio ambito di azione univoca ed unitaria, anche il territorio formato dalla propria provincia, è deliberata dall’As- semblea in convocazione straordinaria, previo parere positivo vincolante del Consiglio.
ART. 15
Rapporti con“Confcommercio Lombardia Imprese per l’Italia”
1. “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona” costituisce, assieme alle altre “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associa- zioni Provinciali e/o Interprovinciali presenti sul territorio regionale,“Confcommercio Lom- bardia-Imprese per l’Italia”, livello regionale del
sistema confederale, assegnandone le funzioni previste all’art. 11, commi 5 e 7, dello Statuto confederale.
2. “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona” provvede al finanziamento di “Confcommercio Lombardia-Imprese per l’Ita- lia”, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre “Confcommercio-Im- prese per l’Italia”-Associazioni Provinciali e/o Interprovinciali presenti sul territorio regionale.
3. “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona” può, attraverso deliberazione del Consiglio, condivisa mediante deliberazione da ciascuno dei competenti Organi delle altre “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associa- zioni Provinciali e/o Interprovinciali costituenti l’organizzazione regionale e ratificata da“Con- fcommercio Lombardia-Imprese per l’Italia”, de- legare od assegnare a “Confcommercio Lom- bardia-Imprese per l’Italia” ulteriori funzioni, come previsto all’art. 11, comma 7, dello Statuto confederale.
ART. 16
Composizione Organi Associativi
1. I componenti elettivi degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di “Confcommercio- Imprese per l’Italia Provincia di Cremona”sono imprenditori, professionisti e lavoratori auto- nomi che fanno parte del sistema associativo provinciale, nonché legali rappresentanti, am- ministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, co- stituite o partecipate da “Confcommercio-Im- prese per l’Italia Provincia di Cremona” eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Sta- tuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso“Confcommercio- Imprese per l’Italia Provincia di Cremona”. Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi re- sponsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.
2. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l’adesione ai principi ed ai valori di“Confcom- mercio-Imprese per l’Italia” e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condi- zioni di esclusione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l’applicazione dell’art. 178 del Codice Penale e dell’art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si im- pegnano ad attestare il possesso di tali requi- siti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all’uopo necessarie. La certificazione compro- vante l’eleggibilità nonché la delibera di de- cadenza per i casi previsti dal presente comma sono di competenza del Collegio dei Probiviri.
3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Or- gani associativi, collegiali e monocratici, di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona” comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulte- riori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell’Organo asso- ciativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di “Con- fcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona” è dichiarata dall’Organo associativo che lo ha eletto o nominato.
4. La delibera di decadenza di cui al superiore comma 3 è comunicata per iscritto al com- ponente dell’Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione.
5. Entro 15 giorni dalla comunicazione della de- libera di cui al superiore comma 4, il compo- nente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La deli- bera di decadenza diventa efficace decorsi 15
giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo della efficacia della de- libera di decadenza.
6. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di “Confcommercio- Imprese per l’Italia Provincia di Cremona” sono eletti a scrutinio segreto e non possono de- legare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.
ART. 17
Incompatibilità
INCOMPATIBILITA’“PARZIALE CON DEROGA”
1. Presso “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona” la carica di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta, nonché quella di Direttore, è incompatibile con man- dati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, co- munale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per co- stante impostazione programmatica – si con- figurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
2. Attraverso delibera motivata del Consiglio, esclusivamente per i soggetti già membri di Giunta, è possibile eventuale deroga al prin- cipio di incompatibilità per i mandati elettivi e gli incarichi di governo di cui al superiore comma 1, fermo restando le ulteriori incom- patibilità di cui al medesimo comma.
3. L’assunzione di mandati od incarichi incom- patibili con la carica di componente di un Or- gano associativo, ai sensi del superiore comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
4. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, colle- giale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona”.
ART. 18
Durata
1. Presso “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona” tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente ed hanno la durata di 4 anni.
2. Vengono comunque considerate come rico- perte per l’intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del man- dato stesso.
ART. 19
Rieleggibilità del Presidente
Presso “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pro- vincia di Cremona” il Presidente può essere rie- letto una sola volta consecutivamente.
ART. 20
Organi
1. Gli Organi di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona” sono:
– l’Assemblea;
– il Consiglio;
– il Presidente;
– la Giunta;
– il Collegio dei Revisori dei Conti;
– il Collegio dei Probiviri.
2. L’assenza ingiustificata per tre sedute conse- cutive dall’Organo di cui si fa parte determina l’automatica decadenza dalla relativa carica.
ART. 21
Assemblea: composizione
1. L’Assemblea di“Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona” è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso il sistema associativo.
2. Sono ammesse deleghe in misura non supe- riore a due per ogni singolo associato.
ART. 22
Assemblea: competenze
1. L’Assemblea di“Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona” è ordinaria o stra- ordinaria.
2. L’Assemblea ordinaria:
a) stabilisce le linee di politica sindacale e ge- nerale di“Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona”;
b) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente
– inoltrandolo a“Confcommercio-Imprese per l’Italia” accompagnato dalla relazione del Col- legio dei Revisori dei Conti –, nonché la rela- tiva relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;
c) approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell’anno successivo – inoltrandolo a “Confcommercio-Imprese per l’Italia”
d) delibera su ogni altro argomento posto al- l’ordine del giorno, demandato alla sua com- petenza.
3. L’Assemblea straordinaria delibera sulle mo- difiche statutarie, sul recesso da “Confcom- mercio-Imprese per l’Italia”, sull’adesione o co- stituzione di una “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazione Interprovinciale di diretto interesse e sullo scioglimento di“Con- fcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona”, ai sensi degli artt. 14, comma 5, 23, commi 11, 12 e 13, e 35 del presente Statuto.
ART. 23
Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento
1. L’Assemblea di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona” è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno, entro il 30 giugno
2. L’Assemblea è altresì convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l’indicazione degli argomenti da
porre all’ordine del giorno e delle eventuali ra- gioni di urgenza, dal Consiglio, con propria de- liberazione, o da un numero di componenti dell’Assemblea stessa che rappresenti non meno del 30% dei voti. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla rice- zione della richiesta, per lo svolgimento del- l’Assemblea entro i successivi 30 giorni.
3. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell’Assemblea provvede il Pre- sidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. La convocazione è effettuata mediante comu- nicazione scritta, recante data certa, da recapi- tare a ciascun componente almeno 10 giorni prima del giorno fissato per l’adunanza, oppure per mezzo di avviso pubblicato sull’organo in- formativo di Confcommercio-imprese per l’Ita- lia provincia di Cremona, ovvero attraverso or- gani di stampa almeno 10 giorni prima della data fissata per l’adunanza.
5. In caso di urgenza, l’avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 giorni prima della data della riunione.
6. L’avviso di convocazione deve contenere l’in- dicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno; deve inol- tre contenere l’indicazione della data, dell’ora e del luogo della seconda convocazione, non- ché quella del luogo, dei giorni e delle ore in cui possono essere consultati il bilancio, i do- cumenti annessi ed ogni altro documento utile in relazione alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
7. L’Assemblea ordinaria è valida, in prima con- vocazione, quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre della metà più uno dei voti totali; in seconda convocazione, qualunque sia il nu- mero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti.
8. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un ri- sultato di parità, la proposta si intende respinta.
9. L’Assemblea nomina nel proprio seno il presi- dente, due scrutatori e il segretario, che può
essere scelto anche tra persone estranee ad essa. Il Presidente di“Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona” ha facoltà di farsi assistere da un notaio, che, in tal caso, as- sume le funzioni di segretario. La partecipa- zione del notaio è obbligatoria in caso di mo- difiche statutarie, di recesso da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, di ade- sione o costituzione di una “Confcommercio- Imprese per l’Italia”-Associazione Interprovin- ciale di diretto interesse, e di scioglimento di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona”.
10. Fatto salvo quanto previsto all’art. 16, comma 6, per le votazioni si segue il metodo stabilito dal presidente dell’Assemblea, a meno che l’As- semblea stessa decida a maggioranza un me- todo di votazione diverso.
11. Per le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole di almeno un decimo degli aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie possono essere deliberate anche tramite referendum
12. ll recesso da“Confcommercio-Imprese per l’Ita- lia” è deliberato dall’Assemblea con una mag- gioranza del 60% dei suoi componenti. La con- vocazione dell’Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da“Confcommercio-Im- prese per l’Italia”, è contestualmente comuni- cata e trasmessa in copia al Presidente Confe- derale mediante lettera raccomandata a.r. L’eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assun- zione della delibera stessa.
13. Per lo scioglimento di “Confcommercio-Im- prese per l’Italia Provincia di Cremona” è ne- cessario il voto favorevole di un numero di componenti dell’Assemblea che disponga del 75% dei voti complessivi.
ART. 24
Consiglio: composizione
1. Il Consiglio di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona” è composto da:
a) il Presidente, che lo presiede;
b) i membri di Giunta;
c) i Presidenti delle Associazioni Territoriali, dei Sindacati di Settore o Associazioni di Categoria provinciali eventualmente costituiti da Con- fcommercio-imprese per l’Italia provincia di Cremona
d) i Presidenti dei soci aderenti, secondo quanto previsto all’art. 7, comma 6, del presente Statuto;
e) i Presidenti Provinciali dei Gruppi Giovani Imprenditori e Xxxxxxxxx Xxxxx;
f) il Presidente provinciale Xxxxxx;
g) i Presidenti degli Enti e Organismi promossi o partecipati da“Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona”;
h)i Consiglieri, in numero massimo di due, eventualmente cooptati di cui al successivo art. 25, comma 1, del presente Statuto.
2. Il componente del Consiglio, tra quelli di cui alle lettere c) d), e) f) e g) del superiore comma 1, che, in corso di esercizio, cessi di ricoprire, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, la carica in virtù della quale fa parte del Consiglio, è sostituito da colui che sia stato eletto a tale carica.
ART. 25
Consiglio: competenze
1. Il Consiglio di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona”, su proposta del Presidente, può cooptare fino a un massimo di due componenti tra imprenditori, professio- nisti o lavoratori autonomi che, ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo, o tra legali rappresentanti, ammi- nistratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costi- tuite o partecipate da “Confcommercio-Im- prese per l’Italia Provincia di Cremona”, indivi- duati per particolari e rilevanti esperienze e competenze. I consiglieri cooptati durano in carica fino alla scadenza del mandato del Pre- sidente.
2. Il Consiglio determina le direttive dell’azione
di“Confcommercio-Imprese per l’Italia Provin- cia di Cremona”, in accordo con gli indirizzi sta- biliti dall’Assemblea.
3. Il Consiglio, inoltre:
a) nomina tra i propri membri il Presidente, due Vice Presidenti; di cui uno vicario, che lo sosti- tuisce in caso di assenza o impedimento, i membri componenti la Giunta nel numero, precedentemente deliberato, da un minimo di quattro ad un massimo di otto; nomina altresì i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri;
b) su proposta del Presidente, nomina e revoca il Direttore;
c) predispone ogni anno, secondo gli schemi pre- disposti da“Confcommercio-Imprese per l’Ita- lia”, il bilancio consuntivo dell’esercizio prece- dente e la relativa relazione finanziaria, nonché il bilancio preventivo da sottoporre all’appro- vazione dell’Assemblea. Il Consiglio, nel corso dell’esercizio, delibera altresì le eventuali va- riazioni del bilancio da sottoporre a ratifica della stessa Assemblea. Il Consiglio stabilisce la misura dei contributi associativi, anche inte- grativi, e le modalità per la loro riscossione;
d) delibera in merito alle iniziative ed alla orga- nizzazione delle attività ritenute utili per il con- seguimento degli scopi statutari di“Confcom- mercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona”;
e) delibera l’eventuale costituzione di Commis- sioni e Comitati Tecnici e ne determina le com- petenze;
f) delibera in merito alla costituzione ed allo scio- glimento dei Sindacati di settore provinciali, delle Associazioni di categoria provinciali e delle Associazioni Territoriali, ed approva il Re- golamento per il loro funzionamento;
g) delibera l’ammissione o l’esclusione come socio aderente di Associazioni Territoriali Subprovin- ciali e di Associazioni di Categoria, provinciali autonome, nonché di Organizzazioni/Enti che perseguano finalità, principi e valori in armonia con quelli di“Confcommercio-Imprese per l’Ita- lia Provincia di Cremona”, ratificando gli even- tuali accordi di natura contributiva, amministra-
tiva, organizzativa, e di aspetti relativi a servizi da erogare agli associati, nonché per le nomine presso enti o organismi istituzionali di rile- vanza provinciale;
h) delibera su tutti gli atti che comportino ac- quisto o alienazione di patrimonio immobi- liare, sulla costituzione degli enti previsti dal- l’art. 5, lettera g), e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
i) delibera condizioni, modalità e indirizzi di carattere politico per la partecipazione di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provin- cia di Cremona” negli enti ed organismi col- legati, esercitandone il controllo sull’attività e sui risultati;
j) promuove, mediante propria deliberazione, mirati ed articolati progetti di integrazione e coordinamento, razionalizzazione e sviluppo, del sistema associativo provinciale, per l’elar- gizione da parte del Fondo Nazionale per lo Sviluppo del Sistema di contributi per la loro realizzazione come previsto all’art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;
k) può fare esplicita richiesta di intervento alla Confederazione qualora “Confcommercio Lombardia-Imprese per l’Italia” risultasse non possibilitata ad adempiere agli impegni ob- bligatori previsti nel proprio Statuto, al fine di individuare l’attuazione delle soluzioni orga- nizzative atte a garantire le migliori condizioni di funzionamento e sviluppo del sistema in ambito regionale, anche di carattere tempo- raneo o sperimentale. Le decisioni relative sono deliberate dalla Giunta Nazionale con- federale ed hanno carattere vincolante per i soggetti ed i livelli del sistema interessati;
l) delibera, su proposta della Giunta, le nomine dei rappresentanti di “Confcommercio-Im- prese per l’Italia Provincia di Cremona” presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni, or- ganismi in genere, nonché presso le società promosse e/o partecipate dalla stessa “Con- fcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona”;
m) esprime proprio parere vincolante sull’ade- sione o costituzione di una “Confcommercio-
Imprese per l’Italia”-Associazione Interprovin- ciale di interesse, ai sensi dell’art. 14, comma 5, del presente Statuto.
n) può dotarsi di un proprio Regolamento e de- libera in merito ad ogni altro Regolamento la cui definizione e approvazione sia ad esso de- mandata dal presente Statuto;
o) può conferire la rappresentanza legale ai fini dell’individuazione del “titolare” di cui al De- creto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 rela- tivo alla tutela dei dati personali;
p) può invitare alle proprie riunioni persone che non fanno parte del Consiglio, secondo mo- dalità da esso stesso stabilite;
q) può temporaneamente delegare, su proposta motivata del Presidente, alcuni dei propri com- piti alla Giunta;
r) può essere delegato dall’Assemblea ad ap- portare al presente Statuto modifiche testuali minori che si rendessero necessarie a seguito di non sostanziali modifiche dello Statuto Con- federale, nonché a seguito di formali osserva- zioni provenienti dal Consiglio Nazionale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”;
s) esercita ogni altra funzione ad esso deman- data dal presente Statuto.
ART. 26
Consiglio: modalità di convocazione e svolgimento
1. Il Consiglio di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona” è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, con indicazione degli argomenti da porre al- l’ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti ovvero dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio en- tro 10 giorni dalla ricezione della richiesta; la riunione dovrà svolgersi entro 15 giorni dalla convocazione.
2. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione del Consiglio provvede il Presi- dente del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. La convocazione del Consiglio è effettuata per
iscritto, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente dello stesso fino a 7 giorni prima della data della riunione.
4. In caso di urgenza, l’avviso di convocazione può essere inviato fino a 2 giorni prima della data delle riunione.
5. L’avviso di convocazione deve contenere l’in- dicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché dell’ordine del giorno.
6. Il Consiglio è validamente riunito quando è presente almeno un terzo dei suoi compo- nenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
ART. 27
Presidente
1. Il Presidente di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona” è eletto dal Con- siglio tra i propri membri
2. Il Presidente:
a) ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di“Confcommercio-Imprese per l’Italia Provin- cia di Cremona”; ne ha la firma, che può dele- gare;
b) ha la rappresentanza politica di“Confcommer- cio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona” ed esercita potere di impulso e vigilanza sul sistema associativo;
c) ha la gestione ordinaria di “Confcommercio- Imprese per l’Italia Provincia di Cremona”, prov- vede all’esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi ed al coordinamento delle attività associative;
d) su proposta del Direttore Generale, xxxxxxx l’ordinamento degli uffici;
e) propone al Consiglio l’elezione dei membri di Giunta;
f) propone al Consiglio la nomina di due Vice Presidenti, di cui uno vicario, scelti tra i membri di Giunta;
g) può conferire incarichi o deleghe ai membri di Giunta, specificandone gli eventuali limiti;
h) si avvale di un Ufficio di Presidenza, composto dai Vice Presidenti;
i) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona”, nominando avvocati e procuratori alle liti;
j) può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza;
k) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore di“Con- fcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona”, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio;
l) può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio e della Giunta, salvo ratifica, da parte dei rispettivi Organi associativi collegiali, nella prima riunione successiva all’adozione dei re- lativi provvedimenti;
m) sentita la Giunta, può conferire incarichi par- ticolari ai componenti del Consiglio, che ri- spondono del loro operato allo stesso Presi- dente;
n) può nominare un Commissario presso i livelli organizzativi provinciali, orizzontali e verticali, qualora dovessero emergere vizi o carenze nella gestione organizzativa, amministrativa o sindacale, ovvero qualora ne sia fatta richiesta motivata da un Organo deliberante degli stessi o quando ciò sia suggerito da circostanze od esigenze gravi e/o urgenti.
o) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.
3. In caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice Presidente Xxxxxxx, il quale procede senza indugio alla convocazione del Consiglio, che dovrà svol- gersi entro 90 giorni dalla data in cui si è veri- ficata la vacanza.
ART. 28
Giunta
1. La Giunta, che affianca il Presidente nella pro- mozione generale delle attività politiche ed organizzative di“Confcommercio-Imprese per
l’Italia Provincia di Cremona” e lo coadiuva nelle sue funzioni, è composta
a) dal Presidente, che la presiede;
b) dai Vice-Presidenti di cui uno Vicario;
c) da un numero di componenti da un minimo di quattro ad un massimo di xxxx xxxxxx dal Con- siglio, tra i propri membri, in modo da garantire una adeguata rappresentanza dei settori del Commercio, del Turismo e dei Servizi.
d) dai presidenti dei soci aderenti, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 6, del pre- sente statuto
2. Alle riunioni della Giunta partecipa senza di- ritto di voto, il Direttore.
3. La Giunta:
a) coadiuva il Presidente per l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio;
b) può nominare, su proposta del Presidente, il Vice Presidente con delega per l’amministra- zione;
c) può assumere deliberati su materie di com- petenza del Consiglio, motivati con carattere di urgenza, sottoponendoli successivamente allo stesso Consiglio per la ratifica alla prima riunione utile;
d) delibera sull’ammissione di rappresentanti o delegati degli enti ed organismi collegati alle riunioni di commissioni di qualsiasi tipo o di Organi associativi;
h) svolge ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto o da deliberati degli Or- gani associativi che non siano in contrasto con il presente Statuto.
4. In caso di vacanza, in corso di esercizio, di un membro di Giunta, si provvederà alla sua so- stituzione alla prima riunione utile di Consiglio, nel rispetto delle modalità elettive e dei criteri di composizione di cui al superiore comma 1.
5. La Giunta è convocata per iscritto dal Presi- dente, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente della stessa fino a 5 giorni prima della data della riunione, contenente l’indica- zione del luogo, del giorno e dell’ora, nonché dell’ordine del giorno. Nei casi di urgenza, è ammessa la convocazione con preavviso di un solo giorno.
6. La Giunta è validamente riunita in presenza della metà più uno dei suoi componenti.
7. Le deliberazioni della Giunta sono prese a mag- gioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, pre- vale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.
ART. 29
Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti di “Confcom- mercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cre- mona” è composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti, eletti dal Consiglio anche tra sog- getti che non fanno parte del sistema associa- tivo. Il Collegio, nella sua prima riunione, con- vocata dal componente più anziano d’età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Con- tabili, secondo il disposto del decreto legisla- tivo 27 gennaio 1992, n. 88.
2. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all’ar- ticolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all’articolo 2403 e all’articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo Regolamento.
3. La carica di componente del Collegio dei Re- visori dei Conti è incompatibile con la carica di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.
ART. 30
Collegio dei Probiviri
1. Il sistema di garanzia statutario di “Confcom- mercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cre- mona” è assicurato dal Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 mem- bri effettivi e 2 supplenti.
3. La carica di Proboviro è incompatibile con ana- loga carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Or- gano elettivo previsto dal presente Statuto.
4. Nella prima riunione successiva all’elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio in- terno il Presidente
5. Nel caso in cui un Xxxxxxxxx venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, da parte del Consiglio
6. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di im- parzialità, indipendenza e autonomia.
7. Il Collegio dei Probiviri esercita le seguenti funzioni:
a) conciliativa, deliberando sulle controversie tra i soci di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona” circa l’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, non- ché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione a“Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona” e di decadenza dalla carica di componente di un Organo as- sociativo. La procedura di conciliazione in- nanzi al Collegio dei Probiviri è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Con- siglio;
b) consultiva, esprimendo pareri sull’interpreta- zione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo di “Confcommercio- Imprese per l’Italia Provincia di Cremona”.
8. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggio- ranza dei propri componenti.
ART. 31
Direttore
1. Il Direttore di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona” è nominato e re- vocato, su proposta del Presidente, dal Consi- glio.
2. Il Direttore:
a). coadiuva ed assiste gli Organi associativi nel- l’espletamento dei loro compiti;
b) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni de- gli Organi associativi e può presenziare ai lavori di Commissioni e Comitati di cui all’art. 25, comma 3, lettera e);
c) è il capo del personale e sovrintende gli uffici di“Confcommercio-Imprese per l’Italia Provin- cia di Cremona”, assicurando il loro buon fun- zionamento;
d) assume i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giu- ridico-economico del personale e di assun- zione o licenziamento dello stesso;
e) può proporre al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza;
f) dispone per le spese ed i pagamenti funzionali all’assolvimento dei compiti di cui al presente articolo, secondo criteri deliberati dalla Giunta.
ART. 32
Consulte Provinciali
1. Il Consiglio di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona” può promuovere la costituzione delle Consulte provinciali:
a) per il Commercio;
b) per il Turismo;
c) per i Servizi. Le Consulte hanno il compito di rappresentare, in seno all’Associazione, in modo unitario, le istanze delle varie categorie di imprese del ri- spettivo settore e di contribuire alla individua- zione e alla elaborazione dell’azione politico- sindacale dell’Associazione.
2. Il funzionamento delle Consulte è disciplinato da un apposito regolamento approvato dal Consiglio.
ART. 33
Patrimonio, Amministrazione e Gestione Finanziaria
1. Il patrimonio di“Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona” è costituito:
– dal fondo di dotazione dell’associazione, il quale costituisce il fondo che si intende sta-
bilmente destinato al perseguimento dei fini istituzionali;
– dal fondo patrimoniale vincolato, costituito da ogni riserva per la quale, per espressa delibera degli Organi sociali in tal senso, o per vincolo imposto da eventuali terzi do- natori, sia imposto un espresso vincolo di destinazione;
– dal fondo patrimoniale libero, costituito da ogni ulteriore riserva, liberamente disponi- bile.
2. “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona” può pregiarsi di ogni entrata de- rivante da:
– le quote sociali ed ogni altra forma di au- tofinanziamento da parte dei soci;
– i contributi confederali e dalle erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo del Si- stema, istituito ai sensi dell’art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;
– le erogazioni liberali e contributi, di ogni soggetto pubblico e privato, sia in denaro che in natura, erogati a “Confcommercio- Imprese per l’Italia Provincia di Cremona”;
– ogni bene lasciato in eredità o legato;
– ogni provento derivante dall’esercizio delle attività che costituiscono oggetto del pre- sente Statuto, nonché ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accesso- ria;
– ogni provento derivante dai frutti civili ine- renti i beni finanziari o patrimoniali di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pro- vincia di Cremona”;
– le entrate derivanti da attività di raccolta fondi.
3. E’ fatto divieto a“Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona” di distribuire, an- che in modo indiretto, eventuali utili o avanzi
di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la de- stinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.
4. In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, val- gono le norme dello Statuto confederale.
ART. 34
Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario di“Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona” ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
ART. 35
Scioglimento
In caso di scioglimento di “Confcommercio-Im- prese per l’Italia Provincia di Cremona”, per qua- lunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà es- sere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.
ART. 36
Rinvio
Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto confederale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non rico- nosciute.
ART. 37
Agli effetti dell’art. 27, non si tiene conto del man- dato o dei mandati ricoperti anteriormente al primo rinnovo degli Organi successivo alla data di approvazione del presente Statuto.
Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea Straordianaria del 2 aprile 2012
CODICE ETICO
Premesse
I. La“Confederazione Generale Italiana delle Im- prese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo”, denominata in breve “Confcom- mercio-Imprese per l’Italia” o anche “Confe- derazione”, concorre a promuovere il processo di sviluppo dell’economia italiana e di crescita civile del Paese.
II. Tutte le componenti del sistema confederale, ossia:
• i diversi livelli del sistema;
• i dirigenti associativi;
• i dirigenti di struttura, i dipendenti e i colla- boratori;
• le imprese, gli imprenditori, i professionisti e i lavoratori autonomi che, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto di“Confcommercio-Imprese per l’Italia”, sono titolari del rapporto asso- ciativo;
• i rappresentanti del sistema presso enti ed organismi esterni;
sono coinvolte nel perseguimento di tale obiettivo e sono chiamate a tenere comportamenti etica- mente corretti, oltre che non in contrasto con leggi, regolamenti e fonti del diritto cogenti na- zionali, comunitarie ed internazionali, in linea con i principi, i valori ispiratori e gli scopi della Confe- derazione elencati nello Statuto di“Confcommer- cio-Imprese per l’Italia”, di cui il presente Codice Etico costituisce parte integrante.
III. A tal fine, tutti i livelli del sistema confederale, ossia:
• “Confcommercio-Imprese per l’Italia” ;
• “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Unioni Regionali;
• “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Asso- ciazioni Provinciali;
• “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Fede- razioni di Settore Nazionali;
• “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Asso- ciazioni di Categoria Nazionali di cui all’art. 13, comma 3, dello Statuto di“Confcommer- cio-Imprese per l’Italia”;
nonché gli organismi associativi costituiti ai diversi livelli, sono tenuti ad adoperarsi affinché le dispo- sizioni contenute nel presente Codice Etico siano rispettate ed attuate compiutamente, tanto al pro- prio interno, quanto presso gli enti e le società di loro diretta emanazione o sotto il loro diretto con- trollo.
IV. Le “Confcommercio-Imprese per l’Italia”- Unioni Regionali, le“Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Provinciali, le “Con- fcommercio-Imprese per l’Italia”-Federazioni di Settore Nazionali e le “Confcommercio-Im- prese per l’Italia”-Associazioni di Categoria Na- zionali sono altresì tenute ad adoperarsi affin- ché i rispettivi Statuti siano adeguati nei termini di cui allo Statuto di“Confcommercio- Imprese per l’Italia e mantenuti conformi, nello spirito e nella lettera, a quanto disposto nel medesimo Statuto .
V. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Codice Etico.
ART.1.
Doveri generali
Tutte le componenti del sistema confederale sono tenute:
a) ad adottare modelli di comportamento ispirati all’integrità morale, deontologica e professio- nale;
b) ad agire con spirito di giudizio libero da con- dizionamenti esterni e fondato sul rispetto
delle leggi dello Stato, sui valori e sulle norme della Confederazione e sui suoi obiettivi di crescita e di sviluppo nell’interesse del pro- gresso civile, sociale ed economico del Paese e della collettività;
c) a rimuovere gli ostacoli che impediscono la più ampia ed effettiva partecipazione delle donne e dei giovani imprenditori, professio- nisti e lavoratori autonomi alla vita associativa;
d) ad interpretare il proprio ruolo con eticità, spi- rito di servizio e nel rispetto delle prerogative e dei doveri ad esso connessi.
ART. 2
Doveri dei livelli del sistema confederale
1. Nei rapporti fra loro, tutti i livelli del sistema confederale, per il tramite dei rispettivi Organi, si impegnano a tenere comportamenti ten- denti alla massima collaborazione e, in parti- colare, ispirati ai seguenti principi:
• lealtà;
• reciproco rispetto;
• trasparenza, in particolare nella diffusione e scambio delle informazioni;
• correttezza, in particolare nella gestione delle candidature sotto il profilo dell’elet- torato sia attivo che passivo;
• onestà e rigore nella gestione delle risorse economiche e umane.
2. Nei rapporti con le imprese, gli imprenditori, i professionisti e i lavoratori autonomi che, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto di“Confcommer- cio-Imprese per l’Italia”, sono titolari del rap- porto associativo, tutti i livelli del sistema con- federale, per il tramite dei rispettivi Organi, sono tenuti:
• a fornire una guida morale, volta ad indiriz- zarli verso comportamenti eticamente cor- retti, sia nei confronti dei consumatori che nei rapporti reciproci;
• a tutelare e sviluppare l’immagine e la re- putazione degli stessi, quali soggetti che contribuiscono al miglioramento del si- stema-Paese;
• a promuovere azioni dirette a perseguire eventuali comportamenti devianti tenuti dai soggetti di cui sopra.
3. Nei rapporti con soggetti terzi, quali Istituzioni, Pubblica Amministrazione, Enti, Associazioni, Organizzazioni politiche e sindacali, tutti i li- velli del sistema confederale, per il tramite dei rispettivi Organi, sono tenuti al rispetto dei fondamentali principi di correttezza, traspa- renza, imparzialità ed indipendenza.
ART. 3
Principi di governance del sistema confederale
1. Ad ogni livello del sistema confederale, la go- vernance si attua mediante un equilibrio pun- tuale e rispettoso dei poteri e delle funzioni che gli Statuti assegnano a ciascun Organo e ruolo.
2. Per l’importanza dei poteri e delle funzioni loro assegnate, al Presidente e al Direttore o Segretario Generale di ogni livello del sistema confederale si richiede non solo di rispettare la legge, le norme statutarie e regolamentari ed il Codice Etico in generale, ma anche di as- solvere agli specifici doveri elencati ai succes- sivi artt. 5 e 6, al fine dello sviluppo armonico dell’intero sistema.
ART. 4
Doveri dei dirigenti associativi
1. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l’ade- sione ai principi ed ai valori propri della Con- federazione e la piena integrità morale e pro- fessionale. I candidati alle cariche associative, a qualunque livello del sistema confederale, non devono aver subito condanne per reati dolosi contro la pubblica fede, il patrimonio, lo Stato o l’Unione Europea, né avere procedi- menti penali in corso per tali reati, né proce- dure concorsuali. Resta salva, in ogni caso, l’ap-
plicazione dell’art. 178 del Codice Penale e dell’art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a xxxxxx- sta tutte le informazioni all’uopo necessarie.
2. Ad ogni livello del sistema confederale, coloro che risultano eletti o nominati componenti degli Organi associativi si impegnano:
• ad assumere gli incarichi per spirito di ser- vizio verso gli associati, l’Associazione di ap- partenenza, la Confederazione e la società, senza avvalersene per acquisire vantaggi personali;
• a permettere che siano resi pubblici gli even- tuali corrispettivi economici derivanti da get- toni di presenza, indennità, emolumenti e rimborsi percepiti per l’incarico ricevuto;
• ad agire secondo rigidi principi di xxxxxx- xxxxx, integrità, moralità, lealtà, imparzialità, responsabilità, rispetto delle procedure de- mocratiche e del pluralismo delle idee e de- gli interessi;
• a comportarsi con la massima autonomia ed indipendenza, prescindendo dalle pro- prie convinzioni politiche ed appartenenze territoriali o settoriali, in nome degli interessi più ampi degli associati, della Associazione di appartenenza e della Confederazione;
• ad applicare le direttive ed i deliberati degli Organi di appartenenza e della Confedera- zione, esprimendo il proprio eventuale di- saccordo solo nelle sedi e secondo le proce- dure statutariamente stabilite, promuovendo la ricerca dell’unità di intenti e della coesione all’interno della Associazione di apparte- nenza, della Confederazione e verso l’esterno;
• a fornire al legislatore, alla Pubblica Ammi- nistrazione e ad ogni altra Istituzione inte- ressata informazioni corrette e puntuali ;
• a fare uso riservato delle informazioni ac- quisite in ragione del proprio incarico;
• a proporre all’Organo di cui fanno parte idee, progetti ed iniziative conformi alla legge e non suscettibili di procurare van-
taggi o privilegi indebiti a se stessi o a terzi;
• a comunicare tempestivamente all’Organo di cui fanno parte qualunque situazione che li possa porre in conflitto di interessi con l’Associazione di appartenenza o con la Confederazione;
• a segnalare all’Organo di cui fanno parte qualunque fatto o atto che possa recare danno o pregiudizio alla Associazione di ap- partenenza, alla Confederazione ed a qua- lunque altro livello del sistema confede- rale;
• a rimettere il proprio mandato qualora, per qualunque motivo personale, professionale o legato all’attività associativa, la propria permanenza in carica possa procurare un danno, anche soltanto di immagine, alla As- sociazione di appartenenza, alla Confede- razione e agli associati;
• a non partecipare, nell’esercizio della pro- pria attività professionale, a procedure di gara, appalti o lavori in genere commissio- nati dalla Associazione di appartenenza, dalla Confederazione e da qualunque altro livello del sistema confederale, se non in as- senza di fini di lucro;
• a non assumere incarichi direttivi analoghi in altre associazioni o enti concorrenti o con interessi confliggenti con quelli della Con- federazione.
ART. 5
Doveri del Presidente
1. Il Presidente, ad ogni livello del sistema con- federale, ha la rappresentanza politico-istitu- zionale dell’Associazione e quindi svolge le fondamentali funzioni di guida, orientamento strategico, impulso e vigilanza sul buon anda- mento dell’Associazione stessa.
2. Pertanto, il Presidente:
• opera con equilibrio e garantisce il demo- cratico confronto delle opinioni;
• ha rispetto degli altri, agisce con senso di equità e coerenza;
• contribuisce a valorizzare l’Associazione e l’intero sistema, anche attraverso la respon- sabilizzazione dei singoli e del gruppo;
• promuove la cultura del valore e crea un clima di appartenenza e partecipazione al sistema;
• si propone agli associati come esempio, con- sapevole che i propri comportamenti rap- presentano modello di riferimento per gli altri;
• sviluppa un dialogo continuo e costruttivo con il Direttore, favorendo un processo di reciprocità per la determinazione delle linee orientative e la loro applicazione coerente;
• promuove la valorizzazione delle risorse umane, consapevole che rappresentano il vero patrimonio per lo sviluppo dell’Asso- ciazione e dell’intero sistema;
• garantisce che l’autorità sia gestita per pro- durre valore nell’Associazione, nell’intero si- stema e nelle persone;
• garantisce trasparenza e completezza del- l’informazione;
• sostiene un forte legame tra individui ed organizzazione, basato su lealtà e fiducia, facendosi carico dello sviluppo dell’Asso- ciazione e dell’intero sistema attraverso un forte investimento personale cognitivo, emotivo, relazionale.
ART. 6
Doveri del Direttore o Segretario Generale
1. Il Direttore o Segretario Generale traduce con- cretamente gli orientamenti strategici definiti dal Presidente e dagli altri Organi collabo- rando con essi, assicura la qualità del servizio e delle relazioni, tutela l’immagine della strut- tura e garantisce la soddisfazione dei diversi interlocutori.
2. Pertanto, il Direttore o Segretario Generale:
• tramite il dialogo con il Presidente e gli altri Organi contribuisce in maniera determi- nante alla applicazione delle strategie con- federali;
• sviluppa scelte di continuo miglioramento delle soluzioni organizzative, di anticipa- zione della domanda degli associati e di in- terpretazione dei bisogni e delle opportu- nità;
• favorisce la velocizzazione della risposta e la realizzazione di soluzioni efficaci e inno- vative, così come la diffusione del know- how e la valorizzazione e lo sviluppo com- petitivo delle risorse;
• considera fondamentale la centralità del- l’associato e lo sviluppo del suo benessere;
• ha come valori personali, oltre allo spirito di servizio, la fedeltà e la riservatezza.
ART. 7
Doveri dei dirigenti di struttura, dei dipendenti
e dei collaboratori
1. A tutti i livelli del sistema confederale, nonché presso gli organismi associativi costituiti ai diversi livelli e gli enti e le società di loro di- retta emanazione o sotto il loro diretto con- trollo, i dirigenti di struttura, i dipendenti e i collaboratori, quale che sia il loro inquadra- mento e la natura del rapporto lavorativo, sono tenuti:
• a rispettare con lealtà e correttezza tutte le decisioni e le norme di carattere organiz- zativo, gestionale e disciplinare emanate dagli organismi competenti;
• ad applicare integralmente e puntualmente il “Modello di organizzazione, gestione e controllo” redatto ai sensi del Decreto Le- gislativo 8 giugno 2001, n. 231, rispettando le procedure in esso codificate;
• ad esercitare con pieno impegno le proprie funzioni nel rispetto dei deliberati degli Or- gani associativi o societari e nell’interesse della Confederazione e degli associati;
• a concordare con la struttura di apparte- nenza eventuali incarichi o rapporti di col- laborazione con organizzazioni ed enti esterni al sistema confederale;
• a mantenere comportamenti che non ar-
rechino alla Confederazione pregiudizio o danno, anche soltanto di immagine, nel ri- spetto di tutti i doveri previsti, sul piano le- gislativo e contrattuale, inerenti il rapporto di lavoro.
ART. 8
Doveri delle imprese, degli imprenditori e dei lavoratori autonomi
titolari del rapporto associativo
1. Le imprese, gli imprenditori, i professionisti e i lavoratori autonomi che, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto di“Confcommercio-Imprese per l’Italia”, sono titolari del rapporto associativo, si impegnano a rispettare il presente Codice Etico in ogni loro comportamento, professio- nale ed associativo, ai fini della salvaguardia dell’interesse generale della Confederazione.
2. Come imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi, i soggetti di cui al comma 1 si im- pegnano in particolare:
• ad applicare rigorosamente leggi e contratti di lavoro ed a comportarsi con correttezza ed equità di trattamento nei confronti di tutti i propri collaboratori, favorendone la crescita professionale e valorizzandone i meriti;
• a salvaguardare scrupolosamente la sicu- rezza sul posto di lavoro ed a tutelare la sa- lute ed il benessere psicofisico dei propri dipendenti e collaboratori;
• ad agire con correttezza e buona fede al- l’interno dei mercati e nei confronti di con- correnti e fornitori;
• a garantire i diritti dei consumatori e ad agire nei loro confronti con la massima tra- sparenza e correttezza;
• a tutelare l’ambiente nell’ambito di un pro- gresso economico ecologicamente soste- nibile;
• ad agire con integrità morale e deontolo- gica nei confronti dello Stato, della Pubblica Amministrazione, dei Partiti politici e di ogni altra Istituzione.
3. Come associati, i soggetti di cui al comma 1 si impegnano in particolare:
• a partecipare attivamente alla vita associa- tiva nel rispetto di tutti i fondamentali prin- cipi dell’associazionismo libero e democra- tico;
• a contribuire alle decisioni associative in piena libertà ed autonomia, senza farsi con- dizionare da pressioni provenienti dall’in- terno o dall’esterno della Confederazione, con l’obiettivo prioritario della tutela più ampia e generale della Confederazione e comunque sempre esprimendo il massimo rispetto verso le opinioni differenti o dis- senzienti;
• a rispettare sempre e comunque gli orien- tamenti e le decisioni della Confederazione assunte attraverso deliberati degli Organi dirigenti dei diversi livelli del sistema, nel rispetto delle norme statutarie;
• a non aderire ad altre associazioni con scopi confliggenti con quelli della Confe- derazione, e comunque a dare preventiva comunicazione alla propria Associazione di appartenenza della eventuale adesione ad altre associazioni;
• ad informare la propria Associazione di ap- partenenza di ogni eventuale modifica- zione che riguardi il rapporto con la Con- federazione o con altri associati;
• a promuovere l’immagine della Confede- razione tramite il proprio comportamento, nonché a tutelarla in ogni sede.
ART. 9
Doveri dei rappresentanti presso enti ed organismi esterni
1. I rappresentanti della Confederazione presso enti, istituzioni o società di natura pubblica o privata sono scelti tra gli associati, i diri- genti, i dipendenti, secondo criteri di rappre- sentatività e competenza, su deliberazione degli Organi competenti.
2. I rappresentanti della Confederazione sono tenuti:
• a svolgere il loro mandato nell’interesse dell’ente, istituzione o società in cui ven- gono designati, nel rispetto degli indirizzi e orientamenti forniti dalla Confedera- zione;
• ad informare in maniera costante la Con- federazione od i livelli competenti del si- stema sullo svolgimento del loro mandato;
• ad assumere gli incarichi per spirito di ser- vizio e non per esclusivi o prevalenti van- taggi personali;
• a rimettere il mandato qualora non pos- sano per qualsivoglia motivo espletarlo in modo adeguato o per sopravvenute in- compatibilità o comunque su richiesta de- gli Organi dirigenti della Confederazione che hanno deliberato la designazione;
• ad informare la Confederazione e a con- cordare con essa ogni ulteriore incarico presso l’ente, l’istituzione o la società in cui sono stati designati.
3. Prima di accettare l’incarico, coloro che sono stati designati sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di conoscenza ed accettazione delle norme del presente Codice Etico. Il ri- fiuto di sottoscrivere la dichiarazione impe- disce la nomina.
4. Le “Confcommercio-Imprese per l’Italia”- Unioni Regionali, le“Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Provinciali, le “Con- fcommercio-Imprese per l’Italia”-Federazioni di Settore Nazionali e le“Confcommercio-Im- prese per l’Italia”-Associazioni di Categoria Nazionali si impegnano a dare comunica- zione a “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, periodicamente e qualora ne sia fatta xxxxxx- sta, dei loro rappresentanti in enti, istituzioni o società.
ART. 10
Il “Modello di organizzazione, gestione e controllo”
1. I principi contenuti nel presente Codice Etico sono tra quelli alla base del “Modello di orga- nizzazione, gestione e controllo”che“Confcom- mercio-Imprese per l’Italia” adotta e che gli altri livelli del sistema confederale, gli organismi associativi costituiti ai diversi livelli, nonché gli enti e le società di loro diretta emanazione o sotto il loro diretto controllo possono adottare, al fine di prevenire la commissione dei reati ri- levanti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, da parte dei propri dirigenti e di- pendenti.
2. Il “Modello di organizzazione, gestione e con- trollo”, una volta adottato è trasmesso al Colle- gio dei Probiviri di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” .
ART. 11
Organi di vigilanza
1. A livello nazionale, sull’applicazione del Codice Etico e del“Modello di organizzazione, gestione e controllo” adottato da “Confcommercio-Im- prese per l’Italia” vigila il Collegio dei Probiviri costituito presso la stessa“Confcommercio-Im- prese per l’Italia” .
2. Agli altri livelli del sistema confederale, sull’ap- plicazione del Codice Etico e del “Modello di organizzazione, gestione e controllo”eventual- mente adottato dalle “Confcommercio-Im- prese per l’Italia”-Unioni Regionali, dalle “Con- fcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Provinciali, dalle“Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Federazioni di Settore Nazionali e dalle “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associa- zioni di Categoria Nazionali vigila il Collegio dei Probiviri, o l’Organo ad esso corrispon- dente, costituito presso ciascun livello.