IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
Istituto Istruzione Superiore Statale “Algeri Marino”
Istituto Tecnico Economico – Istituto Professionale Industria Artigianato – Liceo Scientifico Liceo delle Scienze Umane – Istituto Tecnico Agrario Agroalimentare Agroindustria
IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
Il giorno 9 Gennaio 2016 alle ore 10.30 nel locale della presidenza viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell’Istituto di Istruzione Superiore “A. Marino” di Casoli.
La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.
L’Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:
PARTE PUBBLICA
Il Dirigente pro-tempore X.xx Xxxxxxxx XXXXXXXXX _firmato
PARTE SINDACALE
X.xx Xxxxx XXXXXXX firmato
RSU X.xx Milva ITALIANO firmato
X.xx Xxxxx XX XXXXXX firmato
SINDACATI FLC/CGIL……………………………..……………………………………...
SCUOLA
TERRITORIALI CISL/SCUOLA…………………………….……….………………………...
UIL/SCUOLA……………………………….……….……………………….
SNALS/CONFSAL……………………………..………………………….....
GILDA/UNAMS………………………………………………………………
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D’ISTITUTO VERBALE DI STIPULA
Il giorno 2016, alle ore …., nel locale della Presidenza dell’Istituto di Istruzione Superiore
“X. Xxxxxx” di Casoli,
VISTA l’Ipotesi di accordo sottoscritta in data XXXXX;
ACCERTATO che sono decorsi trenta giorni dall’invio dell’Ipotesi ai revisori dei conti senza che siano pervenuti rilievi
VIENE STIPULATO
il presente Contratto collettivo integrativo dell’Istituto di Istruzione Superiore “A. Marino” di Casoli
PARTE PUBBLICA
Il Dirigente pro-tempore X.xx Xxxxxxxx XXXXXXXXX .…………………………
PARTE SINDACALE
X.xx Xxxxx XXXXXXX …….…….……………………
RSU X.xx Milva ITALIANO …..……………………………
X.xx Xxxxx XX XXXXXX………………………………….
SINDACATI FLC/CGIL……………………………..……………………………………...
SCUOLA
TERRITORIALI CISL/SCUOLA…………………………….……….………………………...
UIL/SCUOLA……………………………….……….……………………….
SNALS/CONFSAL……………………………..………………………….....
GILDA/UNAMS………………………………………………………………
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D’ISTITUTO
TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell’Istituto di Istruzione Superiore “A. Marino” di Casoli.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l’anno scolastico 2015-16.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell’arco di tempo che va dal 15 luglio al 31 agosto, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratti integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti.
Art. 2 – Interpretazione autentica
1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all’altra parte, con l’indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l’interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l’accordo, questo ha efficacia retroattiva dall’inizio della vigenza contrattuale.
TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
CAPO I - RELAZIONI SINDACALI
Art. 3 – Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività:
a. Contrattazione integrativa
b. Informazione preventiva
c. Informazione successiva
d. Interpretazione autentica, come da art. 2.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell’assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l’Amministrazione.
Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente
1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all’interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall’inizio dell’anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell’informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L’indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l’incontro, nonché il luogo e l’ora dello stesso.
Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa
1. La contrattazione collettiva integrativa d’istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell’istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce:
a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6, co. 2, lett. j);
b. attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, co. 2, lett. k);
c. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto e per l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, co. 2, lett. l);
d. compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica (art. 9, co. 4);
e. compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (art. 33, co. 2);
x. xxxxxxxx per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34, co. 1);
g. modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l’orario di servizio, purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, co. 4);
h. indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, cc. 1 e 2).
Art. 6 – Informazione preventiva
1. Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie:
x. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
d. criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;
e. utilizzazione dei servizi sociali;
f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
g. tutte le materie oggetto di contrattazione.
2. Sono inoltre oggetto di informazione le seguenti materie:
a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani;
c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.
3. Il Dirigente fornisce l’informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l’eventuale documentazione.
Art. 7 – Informazione successiva
1. Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie:
a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
b. verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse.
CAPO II - DIRITTI SINDACALI
Art. 8 – Attività sindacale
1. La RSU e i rappresentanti delle XX.XX. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata in xxx xxx Xxxxx x. 00, e sono responsabili dell’affissione in essa dei documenti relativi all’attività sindacale. È disposto anche un link sul sito istituzionale della scuola dove vengono pubblicate le informazioni sindacali ricevute via email.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell’assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le XX.XX. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato in xxx xxx Xxxxx x. 00, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle XX.XX. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.
Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro
1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall’articolo 8 del vigente CCNL di comparto, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e XX.XX. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l’assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l’ordine del giorno, la data, l’ora di inizio e di fine, l’eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l’adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell’ingresso e il funzionamento del centralino
telefonico, per cui n. 2 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l’ordine alfabetico.
Art. 10 – Permessi retribuiti e non retribuiti
1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All’inizio dell’anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l’anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall’organizzazione sindacale al Dirigente.
4. Il personale docente non può usufruire di permessi sindacali nelle ore in cui è impegnato per operazioni di scrutinio o di esame.
5. L’ora di permesso di cui può usufruire il personale docente ha durata di 60 minuti e non coincide con l’unità oraria ridotta, adottata presso l’I.S.I.S “A. Marino” a norma delle disposizioni vigenti in materia (ragioni di forza maggiore, pendolarismo, orari di servizio dei mezzi pubblici ed altro).
6. Per il periodo settembre 2015/agosto 2016 il contingente dei permessi spettanti alla RSU è il seguente:
DIPENDENTI | NUMERO |
ATA | 20 |
Docenti dell’IIS | 48 |
Totale | 68 |
Totale minuti (n. dip.x 25m30s) | 1632 |
Totale periodo settembre 2015/agosto 2016 | 29,30 ore |
Art. 11 – Referendum
1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d’istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l’effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.
TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA
Art. 12 – Collaborazione plurime del personale docente
1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall’art. 35 del vigente CCNL.
2. I relativi compensi sono a carico del FIS dell’istituzione scolastica che conferisce l’incarico.
Art. 13 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA
1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre l’effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l’orario d’obbligo sentito il DSGA.
2. Nell’individuazione dell’unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
a. specifica professionalità
b. sede presso cui effettuare la prestazione aggiuntiva
c. disponibilità espressa dal personale
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l’effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
5. Per particolari attività il Dirigente - sentito il DSGA - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell’istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell’articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell’istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.
TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
CAPO I - NORME GENERALI
Art. 14 – Risorse
1. Le risorse disponibili per l’attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
a. stanziamenti previsti per l’attivazione delle funzioni strumentali all’offerta formativa
b. stanziamenti previsti per l’attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
c. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
d. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti
e. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro.
2. Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta ad € 37.205,19 (lordo dipendente).
Art. 15 – Attività finalizzate
1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:
a. Funzioni strumentali al POF € 2.814,97
b. Incarichi specifici del personale ATA € 3.481,72.
CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL FIS
Art. 16 – Finalizzazione delle risorse del FIS
1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l’efficienza dell’istituzione scolastica, riconoscendo l’impegno individuale e i risultati conseguiti.
Art. 17 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell’istituzione scolastica
1. Le risorse del fondo dell’istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all’art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell’istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente in ragione del 75% € (lordo dipendente) 27.903,90 e per le attività del personale ATA in ragione del 25% € 9.301,29.
2. Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono nella dotazione contrattuale dell’anno scolastico successivo.
Art. 18 – Stanziamenti
1. Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 16, sulla base della delibera del Consiglio d’istituto, di cui all’art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d’istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:
A. attività di non insegnamento:
- Coordinatore di plesso IPIA: 50h
- Coordinatore Gruppo H dell’ITE e del LS: n. 20 ore forfetarie;
- Coordinatore Gruppo H dell’IPIA, del LSU: n. 20 ore forfetarie;
- Coordinatori delle classi quinte e terze dell’IPIA: n. 20 h per n. 8 docenti, tot. 160 ore forfetarie;
- Coordinatori dei bienni, terze e quarte: n. 17 h per n. 23 docenti, tot. 391 ore forfetarie;
- Coordinamento per classi con diversamente abili: n. 3 ore per 21 classi, tot. 63;
- Gruppi di lavoro di supporto alle XX.XX.: 100 per l’area 2, 100 per l’area 3, tot. 200;
- G.P. Sito Web: n. 20 ore per n. 3 docenti; tot. n. 60 ore;
- Gruppi Tecnico e Didattici per POF (Nucleo di Valutazione): n. 60 h;
- Collaborazione a Commissioni tecniche istruttorie (formazione classi, bandi, etc.): sino ad un max di 10 ore;
- Referente per la Biblioteca: n. 5 h per n. 1 doc.;
- Referente per il Laboratorio di Informatica: n. 5 h per n. 2 doc., tot. 10h;
- Referenti per la Sicurezza: n. 10 per n. 2 doc. un max di 20 ore;
- Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione: n. 5 ore x 2 doc., tot. n. 10 h
- Tutor di docenti in anno di prova: n. 4 h per n. 13 docenti, tot. n. 52h; per un totale di n. 1.131 ore di non insegnamento (19.792,50 €);
C. quote per flessibilità:
Si considerano disponibili 2.111,39 € da impegnare nel seguente modo:
a. per progetto di intensificazione dell’offerta formativa (accompagnamento viaggi di istruzione e stage, progetti svolti nell’ambito dell’insegnamento curricolare).
D. quota per collaboratori del dirigente scolastico
0.Xx sensi dell’art. 25 del D.L.vo n. 165/2001 e dell’art. 34 del CCNL 27.11.07, vengono considerate a disposizione del Dirigente Scolastico 6.000,00 € di attività aggiuntiva da assegnare ai collaboratori di cui egli vorrà eventualmente avvalersi.
2. Per quanto riguarda i fondi a disposizione della scuola per progetti specificamente finanziati da altri enti, essi saranno svolti dai docenti così come indicato nel piano originario degli stessi progetti. I progetti specificamente finanziati per l’anno in corso sono:
- Alternanza Scuola-Lavoro,
- Ore eccedenti pratica sportiva;
come previsto negli specifici progetti.
Per tali progetti sono state assegnate somme che saranno utilizzate per le attività di insegnamento e non insegnamento dei docenti, così come sarà deliberato dal Collegio Docenti Unitario e dal Consiglio di Istituto.
Art. 19 - Conferimento degli incarichi
1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell’atto di conferimento dell’incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.
Art. 20 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA
1. Le attività aggiuntive, svolte nell’ambito dell’orario d’obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all’orario d’obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate con recuperi compensativi, fino ad un massimo di giorni 20 giorni, compatibilmente con le esigenze di servizio.
3. Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 16, sulla base della delibera del Consiglio d’istituto, di cui all’art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d’istituto destinato al personale ATA è ripartito, in ragione della somma individuale spettante come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:
A. Collaboratori scolastici
- flessibilità oraria: 60,38 euro cadauno per un max di 664,18;
- sostituzione colleghi assenti, con quantificazione di impegno di:
n. 1 unità di personale nella stessa sede = 1h;
n. 1 unità di personale in diversa sede = 2 h; fino ad un max di 1000,00 €;
- pulizia esterna degli edifici: max 7h per 11 unità, tot. 77 h;
- attività di supporto alla comunicazione (servizio posta): 5h (sede staccata) e n. 30h, tot.
35h;
- attività di piccola manutenzione di locali e sussidi, riordino dell’archivio: 7 h per n. 11 unità, tot. 77 h;
- collaborazione straordinaria a gestione biblioteca: 6 h per n. 2 unità per un max di 12 h;
- collaborazione straordinaria a gestione laboratori: 9h per n. 6 unità, tot. 54h;
- addetti al S.P.P.: max 3h per n. 11 unità, 36h;
per un massimo di 291 h (3637,50 euro) e 1664,18€ di quota forfetaria; per un totale di 5301,68 euro;
B. assistenti amministrativi
- flessibilità oraria: 106,38 euro cadauno per max 531,90 euro;
- supporto a progetti didattici e gestione sito web: n. 20h per n. 2 unità, tot. 40h;
- sostituzione colleghi assenti: fino ad un max di 50h per il personale impegnato;
- supporto alla contabilità: fino ad un max di 20h;
- comodato d’uso libri, plico elettronico esami di stato, compilazione graduatorie, etc.: fino
ad un max di 40h;
- addetti al S.P.P.: max 5h per n. 5 unità fino ad un max di 25h;
per un massimo di 175 h (2537,50 euro) e 531,90€ di quota forfetaria; per un totale di 3.069,40 euro;
C. assistenti tecnici:
- flessibilità oraria: di 53,87 euro cadauno fino ad un max di 161,61 euro;
- attività di manutenzione dei laboratori: n. 8h per n. 3 unità, tot. 24h;
- collaborazione a progetti didattici: n. 8h per n. 3 unità di personale, tot. 24h;
- addetti al S.P.P.: xxx 0x;
per un massimo di 53h (768,500 euro) e 161,61€ di quota forfetaria; per un totale di 930,11 euro;
1. Nel caso in cui nel corso dell’anno si rendessero disponibili nuove risorse, si procederà, previa informazione alla RSU, al loro utilizzo in ragione del 10% in più relativamente alle attività già individuate nel presente contratto, oppure ad eventuali nuovi incarichi che saranno assegnati secondo i criteri stabiliti nel presente contratto. Lo stesso avverrà nel caso si rendessero necessarie delle modifiche per difetto sul piano del Fondo, anche a seguito di una nuova articolazione del Piano Annuale o di modifiche al POF.
2. Nell’anno scolastico 2015/2016, cui va riferita la presente contrattazione che, come disposto, riguarda tutta la serie di attività programmate per l’intero anno scolastico e gli strumenti per far fronte all’impiego conseguente, le risorse finanziarie disponibili da destinare alla realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa sono quelli risultanti dal seguente prospetto.
Attività retribuite | Destinazione | Importo orario singolo Docente | Importo Totale lordo dipendente |
Flessibilità organizzativa e Didattica (art.31, comma 1 CCNI 31/08/99) | Personale Docente | € 48,00 per cattedra | 2.111,40 € |
Attività a carico fondo d’Istituto | Personale Docente Collaboratori del DS | € 17,50 per attività non di xxx.xx - incarichi € 6.000,00 per attività non di xxx.xx | 19.792,50 € 6.000,00 € |
Prestazioni aggiuntive personale ATA (art. comma 3, lett.d. del CCNI 31/08/2002) | Personale ATA | € 12,50 x 291h Collab.Scolastico e 1664,18 € forfetarie € 14,50 x 175 h Ass.Amm.vo e531,90 forfetarie € 14.50 x 53h Ass. Tecnici e 930,11€ forfetarie | 5301,68 € 3.069,40 € 930,11 € |
Fondo riserva | 0,00 | 0,00 | |
Totale impegnato | 27.903,90 Docenti | 9.301,19 ATA |
Pertanto, la somma del FIS per l’a.s. risulta così disposta:
Somma disponibile a lordo dipendente | Xxxxx impegnata a lordo dipendente | Residuo per necessità impreviste |
37.205,19 € | 37.2015,09 € | 0,10 |
Art. 21 - Incarichi specifici
1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all’art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
- comprovata professionalità specifica
- disponibilità degli interessati
- continuità di servizio.
3. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate per l’80% a corrispondere un compenso base, così fissato:
- € 1.200,00 cadauno per n. 2 unità di personale amministrativo;
- € 600 per n. 1 unità di collaboratori scolastici.
Il rimanente 20% è destinato a riconoscere la particolare complessità di singoli incarichi, con decisione assunta dal Dirigente, su proposta del DSGA.
TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Art. 22 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell’istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all’informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell’istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l’opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all’art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.
Art. 23 - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
1. Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008.
2. Al RSPP, se interno, compete un compenso pari a € 1.500,00, attinto dai fondi appositamente assegnati dal MIUR.
Art. 24 - Le figure sensibili
1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure:
- addetto al primo soccorso
- addetto al primo intervento sulla fiamma
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso
3. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.
4. Alle figure sensibili viene destinato un budget complessivo pari a 96 ore, gravante sui fondi specificamente assegnati dal MIUR.
TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 25 – Clausola di salvaguardia finanziaria
1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all’art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa contrattazione, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
Art. 26 – Natura premiale della retribuzione accessoria
1. I progetti e gli incarichi, di cui all’art. 19, per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 10 % di quanto previsto inizialmente.
Art. 27 - Norme finali
Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente protocollo d'intesa, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative, dai Contratti Collettivi Nazionali e dai Contratti Integrativi.
Casoli, 9.1.2016
R.S.U. d'Istituto PARTE PUBBLICA
Dirigente Scolastico
Rappresentanti delle XX.XX. Xxxx.xx (CGIL)
(CISL) (GILDA)
(SNALS) (UIL)