NOVITA’ VOUCHER: CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE
NOVITA’ VOUCHER: CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE
L’art. 54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 ha introdotto la nuova disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale che possono essere utilizzati dai soggetti che vogliono intraprendere attività lavorative in modo sporadico e saltuario.
Gli utilizzatori attraverso contratti di prestazioni occasionali, possono acquisire con modalità semplificate le prestazioni nel rispetto dei limiti economici previsti dalla norma.
Il contratto è rivolto a professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata ovvero tutti i datori di lavoro con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato.
I limiti economici, tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa, corrispondono:
• per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
• per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
• per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
E’ inoltre previsto, al comma 20 dell’art.54 bis , un limite di durata pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno
civile,
Tali importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.
La misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo, esclusivamente nel rapporto tra ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori, per le seguenti categorie di prestatori:
• titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
• giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
• persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
• percettori di prestazioni integrative del salario, di Reddito di Inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di Sostegno all’Inclusione Attiva attualmente vigente e destinata a essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Pertanto, i limiti di compenso complessivo, riferiti a ciascun singolo prestatore, sono sempre da considerare nel loro valore nominale. Diversamente, un singolo utilizzatore, ai fini del rispetto del limite economico potrà computare nella misura del 75% i compensi erogati a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate (circolare INPS 5 luglio 2017, n. 107).
Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Il compenso giornaliero del prestatore non può essere inferiore a 36 euro, pari al corrispettivo di quattro ore lavorative. Il compenso orario è liberamente fissato dalle parti ma non può mai essere inferiore a 9 euro netti l’ora e 12,37 euro lordi, salvi i diversi limiti previsti per il settore agricolo.
Al compenso spettante al prestatore si applicano alcuni oneri a carico dell’utilizzatore:
• la contribuzione alla Gestione Separata, nella misura del 33%;
• l’assicurazione INAIL, nella misura del 3,5%;
• Sui versamenti complessivi effettuati dall’utilizzatore è trattenuto dall’INPS l’onere di gestione nella misura dell’1%.
il pagamento del compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, dovrà avvenire in forma elettronica e non sarà possibile fare incetta di ticket dal tabaccaio, come avveniva in passato per i voucher, in quanto non è prevista l’erogazione di buoni al lavoratore.
In particolare, sarà l’INPS a pagare le prestazioni attivate (ovviamente, previo pagamento del committente all’istituto con mezzo F24 ELIDE), entro il 15 del mese successivo alla prestazione.
In particolare, non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale a tutti i datori di lavoro che, nel corso dell’anno civile precedente, hanno occupato mediamente più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Il divieto per l’utilizzo del contratto di prestazioni occasionali è previsto per le attività:
• da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti a rischio di esclusione sociale elencati nel comma 8, art. 54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
• da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione
o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
• nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Per attivare il contratto di prestazioni accessorie e le relative tutele, l’utilizzatore almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione deve comunicare, tramite il servizio online dedicato:
• i dati identificativi del prestatore;
• il compenso pattuito;
• il luogo di svolgimento della prestazione;
• la durata;
• la tipologia;
• il settore dell’attività lavorativa;
• altre informazioni per la gestione del rapporto.
Nel caso in cui l’utilizzatore intenda revocare una comunicazione precedentemente inserita, può accedere alla procedura e procedere alla revoca esclusivamente entro tre giorni dalla data in cui la prestazione stessa si sarebbe dovuta svolgere.
Contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell’utilizzatore, il prestatore riceve notifica della stessa (o della revoca) tramite mail, SMS.
Nel caso in cui la revoca non venga espressa nei termini previsti dalla legge, l’INPS tratterrà la somma corrispondente al compenso pattuito tra le parti, indipendentemente dal fatto che la prestazione si sia effettivamente svolta, procedendo al pagamento al prestatore e al versamento in favore dello stesso della contribuzione previdenziale e INAIL.
Il prestatore potrà, tramite il servizio online, confermare l’effettivo svolgimento della singola prestazione giornaliera entro i tre giorni successivi. In tal caso, è inibita la possibilità per l’utilizzatore di revocare la prestazione.
Lo Studio sarà a disposizione per ogni eventuale chiarimento Studio De Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx