Contract
I contratti atipici: le novità del Jobs Act
Xxxxxxx Xxxxx
TESTO ORGANICO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI
D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81
GU 24 giugno 2015, n. 144 Entrata in vigore: giovedì 25 giugno 2015
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Testo organico delle tipologie contrattuali
Articolo 1 ‐ Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.
Testo organico delle tipologie contrattuali
Articolo 51 – (Norme di rinvio ai contratti collettivi)
Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono:
1.i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
2.e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria.
Collaborazioni, Partite Iva e Associazione in partecipazione
Articoli 2, 52, 53 e 54
ART. 2, co. 1 (Collaborazioni organizzate dal committente)
Dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione:
•che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative,
•e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione alle:
a) collaborazioni per cui gli accordi collettivi nazionali stipulati da A.S. comparativamente più rappresentative prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive e organizzative del relativo settore;
b) collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
c) attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
d) collaborazioni rese a fini istituzionali alle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate a federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
3. In attesa del riordino del lavoro alle dipendenze della PA, il comma 1 non si applica alle pubbliche amministrazioni fino al 1° gennaio 2017.
2. Le parti possono chiedere alle
commissioni di cui all’art. 76 D.Lgs. n. 276/2003 la certificazione dell’assenza dei requisiti di cui al co. 1. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante sindacale o da un avvocato o consulente del lavoro.
ART. 52 (Superamento del contratto a progetto)
1. Le disposizioni degli articoli da 61 a 69‐bis del decreto legislativo n. 276/2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del nuovo decreto legislativo.
2. Resta salvo l’articolo 409 cpc (altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato)
ART. 54 (Stabilizzazione dei xx.xx.xx. anche a progetto e titolari di partita IVA)
Al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono degli effetti di cui al comma 2 a condizione che:
ART. 54 (Stabilizzazione dei xx.xx.xx. anche a progetto e titolari di partita IVA)
a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi ex art. 2113, co. 4, cod. civ. o avanti alle commissioni di certificazione;
b) nei 12 mesi successivi alle assunzioni a tempo indeterminato, i datori non recedano dal rapporto, salvo che per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
2. L’assunzione a tempo indeterminato alle condizioni ex co. 1, lettere a) e b), comporta l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, salvi illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione.
IL CONTRATTO DI LAVORO
A TEMPO PARZIALE
Articoli da 4 a 12
Art. 5 (Forma e contenuti
del contratto di lavoro a tempo parziale)
0.Xx contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini della prova.
2.Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
3.Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione di cui al co. 2 può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
Art. 6, co 1 (Lavoro supplementare)
Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, il datore ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell’orario normale di lavoro di cui all’articolo 3 del D.Lgs. n. 66/2003, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l’orario concordato fra le parti ai sensi dell’art. 5, co. 2, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi.
Art. 6, co. 2 (Lavoro supplementare)
Se il contratto collettivo non disciplina il lavoro supplementare:
•il datore può richiederne lo svolgimento in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate;
•spetta una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto del 15%, comprensiva di incidenza su istituti retributivi indiretti e differiti.
In tale ipotesi, il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale (art. 6, co. 2, X.Xxx. 15 giugno 2015, n. 81).
Art. 6, comma 4 (Clausole elastiche)
Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono pattuire per iscritto CLAUSOLE ELASTICHE, relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa, ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata.
Art. 6, co. 5 (Clausole elastiche)
9. Il datore di lavoro può esercitare la clausola elastica nel rispetto di un preavviso di 2 giorni lavorativi, fatte salve le intese tra le parti, nonché riconoscendo al lavoratore le specifiche compensazioni nella misura o nelle forme fissate dai contratti collettivi.
Art. 6, co. 6 (Clausole elastiche)
Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto non disciplini le clausole elastiche queste possono essere pattuite per iscritto dalle parti avanti alle commissioni di certificazione, con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.
Art. 6, co. 6 (Clausole elastiche)
•Tali clausole prevedono, a pena di nullità, condizioni e modalità con le quali il datore, con preavviso di 2 giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale della prestazione e aumentarne la durata, nonché la misura massima dell’aumento (massimo il 25% della normale prestazione annua a part time).
•In caso di modifiche dell’orario, il lavoratore ha diritto a una maggiorazione oraria del 15%, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
Art. 6 (Clausole elastiche)
7. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 8, co. da 3 a 5 (patologie oncologiche, figli minori o con handicap), o in quelle di cui all'articolo 10, co. 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (studenti), è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica.
8. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell’orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
Art. 8 (Trasformazione del rapporto)
1. Il rifiuto del lavoratore di trasformare:
a)il rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale,
b)o viceversa,
non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
2. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.
Art. 8 (Trasformazione del rapporto)
3. I lavoratori pubblici e privati affetti da PATOLOGIE ONCOLOGICHE O da GRAVI PATOLOGIE CRONICO‐ DEGENERATIVE INGRAVESCENTI, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica ASL, hanno DIRITTO ALLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO A TEMPO PIENO IN LAVORO A TEMPO PARZIALE VERTICALE, ORIZZONTALE O MISTO. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno.
Art. 8 (Trasformazione del rapporto)
4. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico‐degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore, nonché se assiste un convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, cui è stata riconosciuta una invalidità del 100%, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Art. 8 (Trasformazione del rapporto)
5. In caso di richiesta del lavoratore, con figlio convivente:
•di età non superiore a 13 anni
•portatore di handicap ex art. 3 della legge n. 104/1992,
è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
IL LAVORO
INTERMITTENTE
Articoli 13 ‐ 18
ART. 13 (Definizione e casi di ricorso)
1. Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro.
ART. 13 (Casi di ricorso al lavoro intermittente)
2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il 25° anno, e con più di 55 anni.
3. In ogni caso, con l'eccezione dei settori del turismo, pubblici esercizi e spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore, per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di 3 anni solari. In caso di superamento di tale periodo il rapporto si trasforma a tempo pieno e indeterminato.
ART. 15 (Forma e comunicazioni)
3. Prima dell'inizio della prestazione o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, il datore deve comunicarne la durata alla DTL competente per territorio, con sms o e‐mail. Con decreto del Ministro del lavoro possono essere individuate modalità applicative, nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie.
In caso di violazione degli obblighi di cui sopra si applica la sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro, per ogni lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida ex art. 13 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.
CONTRATTO
A TEMPO DETERMINATO
Articoli da 19 a 29
Art. 19 (Apposizione del termine e durata massima)
1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 36 mesi (no deroga contratto collettivo per durata del singolo rapporto, si deroga per sommatoria più rapporti).
Art. 19, co. 2 (Apposizione del termine e durata massima)
•SALVE DIVERSE DISPOSIZIONI DEI CONTRATTI COLLETTIVI, ed eccetto le attività stagionali (art. 21, co. 2), la durata dei rapporti a termine tra lo stesso datore e lavoratore, per effetto di successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di MANSIONI DI PARI LIVELLO E CATEGORIA LEGALE e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i 36 mesi.
Art. 19, co. 2 (Apposizione del termine e durata massima)
•Nel computo di tale periodo si contano i periodi di missione aventi a oggetto MANSIONI DI PARI LIVELLO E CATEGORIA LEGALE, svolti tra gli stessi soggetti, nell’ambito di somministrazioni a tempo determinato.
•Se il limite dei 36 mesi è superato, per effetto di un unico contratto o successione di contratti, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
Art. 19 (Apposizione del termine e durata massima)
3. Fermo il comma 2, un ulteriore contratto a termine fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, può essere stipulato presso la DTL competente per territorio.
In caso di mancato rispetto della procedura, o di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, esso si considera a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
Art. 19 (Apposizione del termine e durata massima)
4. Con l’eccezione dei rapporti di durata non superiore a 12 giorni, L'APPOSIZIONE DEL TERMINE È PRIVA DI EFFETTO SE NON RISULTA, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, DA ATTO SCRITTO, una copia del quale deve essere consegnata dal datore al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
5. Il datore informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le RSA ovvero la RSU, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell’impresa secondo le modalità definite dai contratti collettivi.
•Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo se la durata iniziale del contratto è inferiore a 36 mesi, e comunque
•per un massimo di 5 volte nell'arco di 36 mesi a prescindere dal numero dei contratti.
•Se il numero delle proroghe è superiore, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.
Art. 21, comma 2 (Xxxxxxxx e rinnovi)
•Se il lavoratore è riassunto a termine entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
•Tali disposizioni non si applicano ai lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con D.M. e nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi (anche aziendali).
•Fino all’adozione del nuovo D.M. continuano a trovare applicazione le norme del DPR 7.10.1963, n. 1525.
Art. 22 (Continuazione del rapporto oltre la scadenza del termine)
1.Xxxxx i limiti di durata massima, se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore deve corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al:
• 20% fino al 10° giorno successivo
•e al 40% per ciascun giorno ulteriore.
2. Se il rapporto di lavoro continui oltre il 30° giorno in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi, od oltre il 50° giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza di tali termini.
ART. 23, co. 1 (Numero complessivo di contratti a termine)
•Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a termine in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, arrotondando il decimale all’unità superiore se esso è eguale o superiore a 0,5.
•In caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione.
•I datori che occupano fino a 5 dipendenti possono sempre stipulare 1 contratto di lavoro a tempo determinato.
ART. 23, co. 2 (Numero complessivo di contratti a termine)
2. Sono esenti dal limite di legge o contrattuale, i contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attività, per periodi definiti da contratti collettivi (anche aziendali) anche in misura non uniforme per aree geografiche e comparti merceologici;
b) da start‐up innovative per 4 anni da costituzione, o per il più limitato periodo ex art. 25 per le società già costituite;
c) nelle attività stagionali di cui all’articolo 21, co. 2; d) specifici spettacoli o programmi radiofonici o televisivi; e) per sostituzione di lavoratori assenti; f) con lavoratori di età superiore a 50 anni (prima 55).
ART. 23, co. 4 (Numero complessivo di contratti a termine)
4. Se l’assunzione a termine viola il limite percentuale, esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, per ogni lavoratore si applica una sanzione amministrativa di importo pari al:
a)20% della retribuzione, per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore a 1;
b)50% cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è superiore a 1.
ART. 24, comma 4 (Diritti di precedenza)
4. Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 19, co. 4, e PUÒ ESSERE ESERCITATO A CONDIZIONE CHE IL LAVORATORE MANIFESTI PER ISCRITTO LA PROPRIA VOLONTÀ in tal senso al datore entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto nei casi di cui ai co. 1 e 2 (non stagionali e congedo maternità), ed entro 3 mesi nei casi di cui al co. 3 (stagionali). Il diritto di precedenza si estingue trascorso 1 anno dalla data di cessazione del rapporto.
ART. 27 (Criteri di computo)
1. Salvo che sia diversamente disposto, ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, si tiene conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi 2 anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.
ART. 28 (Decadenza e tutele)
1. L’impugnazione del contratto a termine deve avvenire, ex co. 1 dell’art. 6 L. 15 luglio 1966, n. 604, entro 120 giorni dalla cessazione del singolo contratto. Si applica anche il 2° comma dell’art. 6.
2. Nei casi di trasformazione del contratto, il datore deve pagare una indennità onnicomprensiva tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, con i criteri ex art. 8 della legge n. 604/1966. Tale indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive per il periodo tra la scadenza del termine e la pronuncia con cui il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto.
3. Se i contratti collettivi prevedono l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità è ridotto alla metà (6 mesi).
ART. 29, co. 1 (Esclusioni e discipline specifiche)
Sono esclusi dal campo di applicazione di quanto sopra, i rapporti a termine:
a) ex articolo 8, co. 2, della legge n. 223/1991 (assunzioni a termine dalla mobilità), fermi gli articoli 25 (non discriminazione) e 27 (criteri computo);
b) tra i datori dell’agricoltura e operai a tempo determinato, come definiti dall’articolo 12, co. 2, del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375;
c) richiami in servizio dei volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
ART. 29, comma 2 (Esclusioni e discipline specifiche)
Sono esclusi dal campo di applicazione di quanto sopra, i rapporti a termine:
a) i contratti a termine con i dirigenti, che non possono avere una durata superiore a 5 anni, salvo il diritto del dirigente di recedere a norma dell’art. 2118 codice civile una volta trascorso un triennio;
b) i rapporti per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a
3 giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, fermo l’obbligo di comunicare l’instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente;
c) i contratti a termine stipulati con il personale docente e ATA per le supplenze e con il personale sanitario, anche dirigente, del SSN;
d) i contratti a termine stipulati ai sensi della legge 30.12.2010, n. 240: tale disposizione contiene le norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento.
Somministrazione
di lavoro
Articoli da 30 a 40
ART. 31, co. 1 (Somministrazione tempo INDETERMINATO)
•Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati a tempo indeterminato non può eccedere il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore se esso è uguale o superiore a 0,5.
•In caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.
•Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato.
ART. 31, co. 2 (Somministrazione tempo DETERMINATO)
•La somministrazione di lavoro a tempo determinato è utilizzata nei limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi applicati dall’utilizzatore.
•E’ in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all’art. 8, co 2, legge n. 223/1991 (mobilità), di soggetti disoccupati che godono, da almeno 6 mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati» ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro.
ART. 34, co. 3 e 4 (Disciplina rapporti di lavoro)
3. Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro. In caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a 12 mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva di cui all’art. 3 della legge 12.3.1999, n. 68.
4. Le disposizioni ex art. 4 e 24 L. n. 223/1991 non si applicano nel caso di fine dei lavori connessi alla somministrazione a tempo indeterminato, cui si applica l'art. 3 della legge n. 604/1966 (giustificato motivo oggettivo).
Art. 35, co. 5 (Tutela lavoratore, potere disciplinare e solidarietà)
•Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto, l'utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo.
•Ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori.
APPRENDISTATO
Articoli da 41 a 47
ART. 41 (Definizione)
1. L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e occupazione dei giovani.
2. Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
•Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta ai fini della prova.
•Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il PFI definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di cui all'art. 2, co. 1, lettera h), del D.Lgs. n. 276/2003.
•Nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nell’apprendistato di alta formazione e ricerca, il PFI è predisposto dalla istituzione formativa con il coinvolgimento dell’impresa.
•Al PFI, per la quota a carico dell’istituzione formativa, si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.
•Il numero complessivo di apprendisti che un datore può assumere, direttamente o tramite agenzie di somministrazione, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso di lui.
•Tale rapporto non può superare il 100% per i datori che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10 unità.
•E’ in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato.
•Il datore che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che ne abbia in numero inferiore a 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.
•Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle imprese artigiane per le quali si applica l’articolo 4 della legge 8.8.1985, n. 443.
ART. 42, co. 8 (Disciplina generale)
•Fermo che il CCNL può individuare limiti diversi, solo per datori che hanno almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto al termine dell’apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dello stesso datore.
•Esclusi dal computo: rapporti cessati nel periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa.
•Se non è rispettata tale percentuale, è in ogni caso consentita l’assunzione di 1 apprendista con contratto professionalizzante.
•Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui sopra sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
1. L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione.
2. Possono essere assunti con il contratto di cui al co. 1, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a 3 anni o a 4 anni nel caso di diploma professionale quadriennale.
7. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.
8. Per le regioni e le province di Trento e Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola‐lavoro, i contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali.
ART. 44, co. 1 (Apprendistato professionalizzante)
•Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, in apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
•Per i soggetti in possesso di qualifica professionale, conseguita ex X.Xxx. n. 226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato dal 17° anno di età.
ART. 44, co. 2 (Apprendistato professionalizzante)
•Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle relative competenze tecnico‐ professionali e specialistiche, nonché la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può essere superiore a 3 anni o 5 per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.
ART. 44, co. 3 (Apprendistato professionalizzante)
•La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore, è integrata, nei limiti delle risorse disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio e disciplinata dalle regioni e province di Trento e Bolzano, sentite le parti sociali, tenuto conto del titolo di studio e competenze dell'apprendista.
•La regione comunica al datore, entro 45 giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche dei datori e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province di Xxxxxx x Xxxxxxx 00 febbraio 2014.
ART. 45, co. 1 (Apprendistato alta formazione e ricerca)
Possono essere assunti in tutti i settori, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per attività di ricerca, il conseguimento di titoli di studio universitari e alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori ex art. 7 del DPCM 25.1.2008, e per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo.
ART. 45, co. 2 (Apprendistato alta formazione e ricerca)
•Il datore sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l’ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalità della formazione a carico del datore, secondo lo schema definito con decreto ex art. 46, co. 1.
•Il protocollo stabilisce il numero dei crediti formativi riconoscibili a ogni studente per la formazione a carico del datore in ragione del numero di ore di formazione svolte in azienda, anche in deroga al limite ex art. 2, co. 147, D.L. 3.10.2006, n. 262 (conv. da legge 24.11.2006, n. 286): principi e modalità di attribuzione dei crediti sono definiti con il decreto ex art. 46, co. 1.
•La formazione esterna è svolta nell’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può, di norma, superare il 60% dell’orario ordinamentale.
ART. 45, co. 3 (Apprendistato alta formazione e ricerca)
•Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo.
•Per le ore di formazione a carico del datore è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.
•Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.
ART. 47, co. 1 (Disposizioni finali)
•In caso di inadempimento nell’erogazione della formazione a carico del datore, di cui egli sia esclusivamente responsabile e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità degli art. 43, 44 e 45, il datore deve versare la differenza tra contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto a fine apprendistato, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione.
•Xxx xxxxxx un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro adotta un provvedimento di disposizione, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 124/2004, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.
ART. 47, co. 2 (Disposizioni finali)
2. Per la violazione della disposizione di cui all’art. 42, co. 1 (forma scritta contratto e PFI), nonché per la violazione delle previsioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui all’art. 42, co. 5, lettere a) (divieto cottimo), b) (inquadramento) e c) (tutor), il datore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro.
In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata da 300 a 1.500 euro.
Alla contestazione delle sanzioni amministrative provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale nei modi e forme ex art. 13 D.Lgs. n. 124/2004. L’autorità competente a ricevere il rapporto ex art. 17 legge 24.11.1981, n. 689, è la DTL competente.
Lavoro
Accessorio
Articoli da 48 a 50
ART. 48, co. 1 (Definizione e campo di applicazione)
•Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono ATTIVITÀ LAVORATIVE che non danno luogo, con riguardo alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro in un anno civile, rivalutati ogni anno in base all’indice ISTAT.
•Fermo il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività possono essere svolte a favore di ogni singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente.
ART. 48 (Definizione e campo di applicazione)
2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite totale di 3.000 euro per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
ART. 48 (Definizione e campo di applicazione)
4. Il ricorso al lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli sul contenimento delle spese di personale e dal patto di stabilità interno.
5. I compensi percepiti dal lavoratore accessorio sono computati per la determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
6. È VIETATO IL RICORSO A PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO NELL’AMBITO DEGLI APPALTI, SALVE SPECIFICHE IPOTESI INDIVIDUATE CON D.M. LAVORO, sentite le parti sociali, entro 6 mesi.
ART. 49, co. 1 (Disciplina del lavoro accessorio)
•Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori o professionisti acquistano solo con modalità telematiche 1 o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni accessorie il cui valore nominale è fissato con D.M. lavoro, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
•I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.
ART. 49, co. 3 (Disciplina del lavoro accessorio)
3. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla DTL competente, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi. Tipologie contrattuali ‐ A. Bosco 71
Comunicazione di chiamata: istruzioni del Ministero
In attesa dell’attivazione delle nuove procedure, la comunicazione telematica della prestazione di lavoro accessorio che, ex articolo 49, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015, deve essere inviata alle DTL, va effettuata agli Istituti previdenziali secondo le attuali procedure (Ministero del lavoro, Nota 25 giugno 2015, n. 3337).
Tipologie contrattuali ‐ A. Bosco 72 (fine)