REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO
Art. 1 - Costituzione
Il Consiglio Direttivo di EBINFORMA, ai sensi dell’articolo 76, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, istituisce la Commissione Nazionale di Certificazione dei contratti di lavoro.
La Commissione è nominata dal Consiglio Direttivo di EBINFORMA ed è composta da un Presidente designato da UNIMPRESA, da un Vicepresidente designato da CONF.A.I.L., da due componente designati da UNIMPRESA e da due componente designati da CONF.A.I.L. La Commissione avrà la stessa durata degli organi statutari dell’Ente Bilaterale Nazionale EBINFORMA. Le cariche dei componenti designati dalle parti sono rinnovabili e possono essere sostituiti dalla parte che li ha designati in qualsiasi momento senza necessità di motivazione. Nel caso di revoca o di rinuncia da parte di un membro della Commissione il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione con propria delibera.
Il Vicepresidente affianca il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
La Commissione è presieduta dal Presidente o, in mancanza dal vicepresidente o da un suo delegato; un altro componente, assume, a turno, la funzione di Segretario Verbalizzante.
La Commissione può dotarsi di una o più Commissioni istruttorie, a seconda delle convenzioni di volta in volta stipulate con soggetti pubblici o privati, individuali o collettivi. Compito di dette Commissioni è quello di svolgere tutte le attività istruttorie, preliminari all’attività di vera e propria certificazione degli schemi contrattuali, e di garantire una assistenza attiva alle parti negoziali e alla Commissione.
Il Presidente della Commissione può costituire una o più sotto-Commissioni di certificazione in relazione al carico di lavoro della Commissione, riferibile sia al numero delle istanze sia al grado di complessità e di difficoltà dei casi prospettati, ed alla necessità di assicurare il rispetto del termine di legge per la conclusione dei procedimenti di certificazione.
Per la nomina dei membri supplenti per i casi di assenza o di impedimento (temporaneo o definitivo) provvede il Presidente della Commissione con proprio provvedimento. Il Presidente non può essere sostituito, se non in caso di rinuncia, di impedimento oggettivo non compatibile con la chiusura del procedimento nei termini di legge di cui all’art. 78, comma 2, lett. b) del D.lgs.
n. 276/2003 e di conflitto di interessi.
La sostituzione del Presidente è deliberata dal Consiglio Direttivo e comunque soltanto da soggetti in possesso delle competenze tecniche necessarie per rispondere alle esigenze di valutazione dei rapporti contrattuali portati all’attenzione della Commissione.
Alle riunioni della Commissione, a titolo meramente consultivo, possono partecipare tutte le autorità pubbliche che hanno ricevuto la comunicazione di inizio del procedimento. A tale fine, la prima seduta della Commissione non può avvenire se non sono trascorsi 2 giorni liberi dall’inizio del procedimento. Della possibilità di partecipare alle riunioni della Commissione va data puntuale informazione nella comunicazione di cui all’articolo 78, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 276/2003.
Art. 2 - Competenza della Commissione
Ai sensi dell’art. 75, comma 1, del D.lgs. n. 276/2003, come modificato dal D.lgs. n. 251/2004 e dalla legge 4 novembre 2010, n.183, la Certificazione del Contratto può essere richiesta per tutti i contratti in cui sia dedotta direttamente o indirettamente una prestazione di lavoro, quindi qualsiasi tipologia di contatto di lavoro subordinato ed autonomo, ma anche contratti di appalto, di somministrazione di agenzia, rappresentanza commerciale ecc. Inoltre, possono formare oggetto di certificazione i regolamenti interni di cooperative. La certificazione può intervenire al momento della stipulazione del contratto o anche successivamente nel corso della sua esecuzione per eventuali modifiche.
La Commissione è competente a certificare gli atti di disposizione dei diritti effettuati dalle parti del rapporto di lavoro subordinato o dei rapporti di cui all’art. 409 c.p.c..
La Commissione è competente anche relativamente al rilascio del parere di conformità relativamente ai piani formativi contenuti nei contratti di apprendistato ex D.lgs.167/2011
s.m.i. (“Testo Unico dell’Apprendistato”) e in base ai C.C.N.L. sottoscritti tra le parti sociali componenti l’EBINFORMA.
Per tale attività, per la quale è prevista una procedura ad hoc pubblicata sul sito web xxx.xxxxxxxxx.xx, viene dato mandato esclusivo ai fini del rilascio del parere di conformità del PFI (Piano Formativo Individuale) all’Organismo Paritetico Nazionale.
Art. 3 - Sede
La Commissione Nazionale è istituita presso la sede dell’Ente Bilaterale, ma ha facoltà di riunirsi con le medesime funzioni, compiti e competenze anche presso le sedi di UNIMPRESA e CONF.A.I.L. successivamente individuate ed all’uopo autorizzate. È fatta salva la possibilità di operare in via telematica, tramite teleconferenza o con interscambio di posta elettronica, puntualmente registrata ad opera di un componente della commissione incaricato dal Presidente.
Art. 4 - Sotto Commissioni e Commissioni Istruttorie.
Ciascuna sotto-Commissione, se istituita, ha compiti autonomi di certificazione e si compone di almeno 2 membri tra quanti designati dal Consiglio Direttivo.
Viene presieduta dal Presidente della Commissione o dal vicepresidente o da un soggetto da lui delegato.
La Commissione Istruttoria, se istituita, ha compiti esclusivamente istruttori e non deliberativi; provvede in particolare all’esame delle istanze assegnatele a tal fine dal Presidente ed alla predisposizione e verbalizzazione di osservazioni e proposte da sottoporre alla Commissione, nonché, all’occorrenza, alla prestazione dell’attività di consulenza e assistenza di cui all’art. 81 del D.lgs. 276/2003 sopra riportato; può altresì essere incaricata dal Presidente di espletare l’audizione delle parti, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, redigere il verbale e riferire per i seguiti in Commissione.
In ogni caso, la Commissione delibera in maniera autonoma e non vincolata dalle valutazioni delle Commissioni istruttorie.
Art. 5 - Supporti tecnici e compensi
La Commissione si avvale dei supporti tecnici e logistici messi a disposizione dall’Ente Bilaterale. Potrà essere previsto per ogni membro della Commissione un compenso oltre che il rimborso delle spese vive di viaggio e di alloggio. Il compenso viene stabilito dal Consiglio Direttivo con delibera a maggioranza qualificata (2/3 dei presenti).
Art. 6 - Validità delle sedute e delle delibere
Ai fini della validità delle sedute della Commissione ovvero della sotto-Commissione è richiesta la presenza complessiva di almeno tre membri; tra essi deve comunque figurare il Presidente o il vicepresidente o persona da lui delegata oltre alla presenza di almeno un membro che rappresenti sia la parte datoriale che quella sindacale. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce il calendario dei lavori.
Il Presidente può essere sostituito solo in caso di rinuncia, di impedimento oggettivo non compatibile con la chiusura del procedimento nei termini di legge di cui all’art. 78, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 276/2003. La sostituzione del Presidente è deliberata dal Consiglio Direttivo. La Commissione delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 7 - Norme relative ai membri di commissione
Tutti i membri della Commissione e delle Commissioni istruttorie sono tenuti ad astenersi dal partecipare in qualsiasi forma alle attività della rispettiva Commissione che riguardano la trattazione, discussione o decisione di pratiche di certificazione che possano coinvolgere interessi propri, ovvero: di loro parenti entro il quarto grado o conviventi; di persone fisiche o giuridiche con le quali essi intrattengano rapporti commerciali, di prestazione d’opera professionale o di lavoro subordinato, autonomo o parasubordinato; di individui od organizzazioni con cui essi stessi o i coniugi abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui essi siano tutori, curatori, procuratori o agenti; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati o società, di cui essi siano amministratori, gerenti, associati o dirigenti. Essi si asterranno altresì in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Nei casi sopra menzionati l’interessato comunicherà preventivamente la propria motivata astensione al Presidente, che provvederà, di conseguenza, disponendo per la sostituzione dell’astenuto con un supplente. Oltre ai membri della Commissione, che accedono alla documentazione inerente all’attività della Commissione senza particolari formalità, tutte le autorità pubbliche che hanno ricevuto la comunicazione di inizio del procedimento hanno facoltà di accedere alla suddetta documentazione e di prenderne visione, previa richiesta scritta al Presidente, che adotterà le disposizioni del caso.
Art. 8 - Istanza di certificazione.
L’istanza di avvio della procedura di certificazione, formulata congiuntamente dalle parti interessate, è redatta per iscritto in conformità al modello e secondo le istruzioni pubblicate all’indirizzo internet xxx.xxxxxxxxx.xx, alla voce “certificazione dei contratti”.
Le istanze difformi dal modello sono comunque ricevibili purché, a giudizio della Commissione, rispondano ai requisiti di legge e del presente regolamento.
Art. 9 - Requisiti essenziali dell’istanza
Sono requisiti essenziali dell’istanza di certificazione:
a) l’esatta individuazione delle parti richiedenti, del loro domicilio e della sede o della dipendenza dell’azienda interessata;
b) l’indicazione della natura giuridica e del tipo del contratto per il quale si richiede la certificazione e della specifica qualificazione negoziale delle parti;
c) l’indicazione espressa degli effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali in relazione ai quali le parti chiedono la certificazione;
d) la copia del contratto (o sua bozza), contenente i dati anagrafici e fiscali delle parti;
e) la dichiarazione esplicita che non vi sono altri procedimenti certificatori e ispettivi pendenti e che non sono stati emessi precedenti provvedimenti ispettivi o di diniego di certificazione sulla medesima istanza, oppure, in caso di sussistenza di tali provvedimenti, la copia degli stessi;
f) la sottoscrizione in originale delle parti e, nel caso che una o entrambe le parti stesse non siano persone fisiche, l’indicazione della legale qualità dei firmatari;
g) la copia del documento di identità dei firmatari.
Art. 10 - Presentazione dell’istanza
L’istanza di certificazione, completa degli allegati, è presentata alla Commissione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta PEC, ovvero – ove venga attivata dalla Commissione – secondo una procedura telematica o anche mediante consegna a mano. In quest’ultimo caso ne verrà rilasciata ricevuta. Dalla data di ricezione della istanza ovvero della documentazione integrativa richiesta decorre il termine di cui all’articolo 78, comma 2, lett. b), del D.lgs. 276/2003. Il procedimento deve essere portato a termine entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell’istanza, ovvero dal ricevimento dell’ulteriore documentazione che venga richiesta dalla Commissione. Il termine di 30 (trenta) giorni di cui sopra si intende sospeso nel periodo feriale, che viene concordato dal 1° al 7 gennaio, dal 1° agosto al 1° settembre e dal 23 al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 11 - Comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro, registrazione e conservazione
Non appena pervenuta l’istanza di certificazione, viene comunicato alla Direzione territoriale del lavoro l’inizio del procedimento ai sensi e agli effetti di cui all’articolo 78, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 273/2003. Tuttavia, ai medesimi effetti, qualora la Commissione voglia richiedere alle parti interessate una documentazione integrativa, la comunicazione è rinviata al momento di ricezione della relativa documentazione. Ai sensi dell’articolo 78, comma 2, lettera a) del D.lgs. 276/2003, alla Direzione territoriale del lavoro viene fornita comunicazione «dell’inizio del procedimento» con indicazione delle parti e della loro sede, residenza o domicilio, oltre che della data di ricevimento dell’istanza da parte della Commissione e della data in cui tale istanza sarà discussa. L’eventuale richiesta di documentazione integrativa deve essere spedita dalla Commissione alle parti interessate entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione
dell’istanza. La Commissione acquisisce il fascicolo e provvede a registrare gli estremi dell’istanza in un registro informatico appositamente istituito, nel quale viene elencata la
documentazione afferente e vengono annotate tutte le successive fasi procedurali. La conservazione dei contratti certificati e dei relativi fascicoli potrà avvenire attraverso idonee modalità di archiviazione e custodia dei supporti cartacei, ferme restando le corrispondenti registrazioni informatiche, ovvero in via informatica, con modalità tali da garantire comunque la sicurezza dei dati personali ivi contenuti a mente della vigente normativa. Il termine minimo di conservazione dei contratti e della relativa documentazione di cui all’articolo 78, comma 3, del D.lgs. 276/2003 decorre dalla data di estinzione del rapporto giuridico costituito mediante il contratto oggetto di certificazione. Detta conservazione avviene presso gli uffici dell’EBINFORMA e ha la durata di cinque anni dalla data di estinzione del contratto certificato. A tal fine, le parti che hanno fatto richiesta di certificazione sono tenute a comunicare alla Commissione la data di estinzione del rapporto.
Art. 12 - Vaglio preliminare.
Il Presidente, nel rispetto dell’ordine cronologico determinato dalla data di presentazione, procede alla valutazione della regolarità e completezza delle istanze e qualora le stesse risultino irregolari o carenti, provvede a richiedere alle parti le integrazioni del caso, comunicando loro la contestuale sospensione del termine di cui all’articolo 78, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 276/2003.
Art. 13 - Calendarizzazione dei lavori ed audizione delle parti
Il Presidente, verificata la regolarità e completezza delle istanze ovvero acquisite le necessarie integrazioni, redige il calendario dei lavori della Commissione, fissando le date delle sedute ed inserendovi le istanze stesse. A tal fine tiene conto del numero e del grado di complessità delle domande pervenute, della eventuale opportunità di prevederne la trattazione in più sedute, della distribuzione del carico di lavoro a una o più sotto-Commissioni ai sensi dei commi che precedono e della necessità di concludere il procedimento nei termini di legge. Ove necessario, provvede quindi senza indugio a convocare le parti per l’audizione dinanzi alla Commissione di certificazione ovvero alla Commissione istruttoria, indicando la data e l’ora stabilite. È possibile procedere all’audizione delle parti anche con gli strumenti telematici. La comunicazione del calendario delle sedute con l’indicazione delle relative pratiche rivolta alla Direzione provinciale del lavoro ha valore di comunicazione di inizio del procedimento ai sensi dell’art. 78, comma 2, lett. a) del D.lgs. 276/2003 e può essere effettuata tramite fax o posta elettronica.
Art. 14 - Convocazione delle Commissioni e comunicazioni
Il Presidente convoca la Commissione o, nel caso, la sotto-Commissione comunicando ai membri ordinari, a mezzo posta, a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica ai rispettivi recapiti, la data della seduta e l’elenco delle pratiche inserite nell’ordine del giorno. Ai fini dell’eventuale esercizio della facoltà di presentare osservazioni di cui all’articolo 78, comma 2, lett. a), del D.lgs. 276/2003, nella comunicazione del calendario della seduta inviata alla Direzione territoriale del lavoro interessata viene indicata espressamente la possibilità di
partecipare ai lavori della Commissione e di accedere ai contratti e a ogni altra documentazione ai sensi e secondo le procedure previste dal presente regolamento.
In caso di impedimento a partecipare alla riunione della Commissione o sotto-Commissione da parte di un membro ordinario, questo provvederà direttamente a darne comunicazione al Presidente della Commissione, che, qualora non risulti raggiunto il numero minimo di membri richiesto dal presente regolamento ai fini della validità delle sedute e delle delibere, disporrà il rinvio della seduta.
Art. 15 - Relatori
Il Presidente, dopo un sommario esame delle istanze, nomina per ciascuna pratica un relatore scelto tra componenti ordinari della Commissione. Il relatore predispone, per ciascuna istanza pervenuta e sentite le Commissioni istruttorie, una apposita scheda riepilogativa, nella quale sono riportate note illustrative in merito alla ricognizione della documentazione presentata e, in particolare, alla sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in relazione alla tipologia contrattuale per la quale si richiede la certificazione, nonché in riferimento agli ulteriori elementi, anche di carattere formale, richiesti dal presente regolamento.
Art. 16 - Audizione delle parti
Le parti richiedenti la certificazione hanno facoltà di esentare la Commissione dall’audizione delle stesse. La richiesta, per essere accolta dalla Commissione, deve provenire sempre e senza eccezioni da ambo le parti interessate. La comunicazione contenente la volontà di non procedere all’audizione ha forma libera, deve pervenire alla Commissione tramite posta PEC o raccomandata A/R e può essere presentata anche contestualmente all’istanza di avvio del procedimento di certificazione.
Le parti possono intervenire all’audizione mediante un proprio rappresentante solo in caso di effettiva, assoluta e comprovata impossibilità di presenziarvi personalmente. A tal fine, la parte impossibilitata comunica le motivazioni del caso, con l’eventuale documentazione probatoria, al Presidente, che decide per l’ammissione del rappresentante o per il rinvio, dandone atto nel verbale della seduta della Commissione. Il rappresentante interviene munito di apposito atto di delega, specificamente riferito all’audizione, corredato da fotocopia del documento di identità proprio e del rappresentato, che vengono acquisiti agli atti. A tal fine non sono idonei gli eventuali poteri di rappresentanza conferiti con procura generale. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano esclusivamente alla rappresentanza volontaria. In nessun caso può essere delegata l’altra parte o il rappresentante o l’assistente dell’altra parte. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma comporta l’improcedibilità dell’istanza con la conseguente automatica sospensione del termine di cui all’articolo 78, comma 2, lettera
b) del D.lgs. 276/2003. In tal caso la Commissione può deliberare il rinvio dell’audizione ad una successiva seduta e disporre il rinnovo della convocazione delle parti. In nessun caso l’assistenza può essere prestata dal medesimo soggetto in favore di entrambe le parti. All’audizione delle parti possono provvedere le commissioni istruttorie, con la partecipazione, ai fini della validità della audizione, di almeno un Commissario della Commissione. Ove ritenuto opportuno dai singoli commissari incaricati dell’istruttoria, all’audizione delle parti possono provvedere personalmente i medesimi, anche incaricando altro commissario.
Art. 17 - Deliberazioni e verbalizzazioni
Completata la fase istruttoria, i membri della Commissione o della sotto-Commissione, udito il relatore, deliberano a maggioranza sulla sussistenza dei presupposti che consentono la certificazione del contratto allegato all’istanza. Il provvedimento è conforme alla deliberazione ed alle motivazioni espresse. Di tutte le attività della Commissione viene redatto verbale, a cura di un relatore e sotto la direzione del Presidente.
Art. 18 - Provvedimento di certificazione
Sia il provvedimento di certificazione che quello di diniego, per loro natura, devono essere necessariamente motivati e contenere l’indicazione dell’autorità presso la quale è possibile presentare il ricorso e del termine per presentarlo. Il provvedimento di certificazione deve indicare espressamente gli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali del contratto certificato, in relazione ai quali le parti hanno richiesto la certificazione. Il verbale di audizione delle parti, ove presente, e il resoconto dell’attività svolta dalla Commissione o dalla sotto- Commissione vengono allegati al provvedimento adottato e sono parte integrante dello stesso provvedimento. I provvedimenti di certificazione o di diniego contengono per relazione tutte le fasi del procedimento e, per quanto attiene la motivazione, indicano anche gli elementi fondamentali di valutazione utilizzati. Il provvedimento di certificazione o di diniego viene redatto in forma scritta in triplice originale: uno rimane agli atti d’ufficio e deve essere conservato per il periodo previsto dall’articolo 78, comma 3 del D.lgs. 276/2003, mentre gli altri due vengono consegnati o trasmessi alle parti che hanno sottoscritto l’istanza di certificazione.
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Si allega decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276
Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276
"Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2003 - Supplemento Ordinario n.
159
Capo I
Certificazione dei contratti di lavoro
Art. 75.
Finalità
1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro intermittente, ripartito, a tempo parziale e a progetto di cui al presente decreto, nonché' dei contratti di associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549-2554 del codice civile, le parti possono ottenere la certificazione del contratto secondo la procedura volontaria stabilita nel presente Titolo.
Art. 76.
Organi di certificazione
1. Sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di certificazione istituite presso:
a) gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;
b) le Direzioni provinciali del lavoro e le province, secondo quanto stabilito da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto;
c) le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate nell'albo di cui al comma 2, esclusivamente nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
2. Per essere abilitate alla certificazione ai sensi del comma 1, le università sono tenute a registrarsi presso un apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, della università e della ricerca. Per ottenere la registrazione le università sono tenute a inviare, all'atto della registrazione e ogni sei mesi, studi ed elaborati contenenti indici e criteri giurisprudenziali di qualificazione dei contratti di lavoro con riferimento a tipologie di lavoro indicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Le commissioni istituite ai sensi dei commi che precedono possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di una commissione unitaria di certificazione.
Art. 77.
Competenza
1. Nel caso in cui le parti intendano presentare l'istanza di avvio della procedura di certificazione presso le commissioni di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b), le parti stesse devono rivolgersi alla commissione nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale sarà addetto il lavoratore. Nel caso in cui le parti intendano presentare l'istanza di avvio della procedura di certificazione alle commissioni istituite a iniziativa degli enti bilaterali, esse devono rivolgersi alle commissioni costituite dalle rispettive associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro.
Art. 78.
Procedimento di certificazione e codici di buone pratiche
1. La procedura di certificazione è volontaria e consegue obbligatoriamente a una istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro.
2. Le procedure di certificazione sono determinate all'atto di costituzione delle commissioni di certificazione e si svolgono nel rispetto dei codici di buone pratiche di
cui al comma 4, nonché' dei seguenti principi:
a) l'inizio del procedimento deve essere comunicato alla Direzione provinciale del lavoro
che provvede a inoltrare la comunicazione alle autorità pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti. Le autorità pubbliche possono presentare osservazioni alle commissioni di certificazione;
b) il procedimento di certificazione deve concludersi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della istanza;
c) l'atto di certificazione deve essere motivato e contenere il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere;
d) l'atto di certificazione deve contenere esplicita menzione degli effetti, civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione.
3. I contratti di lavoro certificati, e la relativa pratica di documentazione, devono essere conservati presso le sedi di certificazione, per un periodo di almeno cinque anni a far data dalla loro scadenza. Copia del contratto certificato può essere richiesta dal servizio competente di cui all'articolo 4-bis, comma 5, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, oppure dalle altre autorità pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione e' destinato a produrre effetti.
4. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta con proprio decreto codici di buone pratiche per l'individuazione delle clausole indisponibili in sede di certificazione dei rapporti di lavoro, con specifico riferimento ai diritti e ai trattamenti economici e normativi. Tali codici recepiscono, ove esistano, le indicazioni contenute negli accordi interconfederali stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali vengono altresì definiti appositi moduli e formulari per la certificazione del contratto o del relativo programma negoziale, che tengano conto degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti in materia di qualificazione del contratto di lavoro, come autonomo o subordinato, in relazione alle diverse tipologie di lavoro.
Art. 79.
Efficacia giuridica della certificazione
Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell'articolo 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari.
Art. 80.
Xxxxxx esperibili nei confronti della certificazione
1. Nei confronti dell'atto di certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto stesso è destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso, presso l'autorità giudiziaria di cui all'articolo 413 del codice di procedura civile, per erronea
qualificazione del contratto oppure difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Sempre presso la medesima autorità giudiziaria, le parti del
contratto certificato potranno impugnare l'atto di certificazione anche per vizi del consenso.
2. L'accertamento giurisdizionale dell'erroneità della qualificazione ha effetto fin dal momento della conclusione dell'accordo contrattuale. L'accertamento giurisdizionale della difformità tra il programma negoziale e quello effettivamente realizzato ha effetto a partire dal momento in cui la sentenza accerta che ha avuto inizio la difformità stessa.
3. Il comportamento complessivo tenuto dalle parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro e di definizione della controversia davanti alla commissione di certificazione potrà essere valutato dal giudice del lavoro, ai sensi degli articoli 9, 92 e 96 del codice di procedura civile.
4. Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la certificazione ai sensi dei precedenti commi 1 e 3, deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile.
5. Dinnanzi al tribunale amministrativo regionale nella cui giurisdizione ha sede la commissione che ha certificato il contratto, può essere presentato ricorso contro l'atto certificatorio per violazione del procedimento o per eccesso di potere.
Art. 81.
Attività di consulenza e assistenza alle parti
1. Le sedi di certificazione di cui all'articolo 75 svolgono anche funzioni di consulenza e assistenza effettiva alle parti contrattuali, sia in relazione alla stipulazione del contratto di lavoro e del relativo programma negoziale sia in relazione alle modifiche del programma negoziale medesimo concordate in sede di attuazione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla disponibilità dei diritti e alla esatta qualificazione dei contratti di lavoro.
Capo II
Altre ipotesi di certificazione
Art. 82.
Rinunzie e transazioni
1. Le sedi di certificazione di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a), del presente decreto legislativo sono competenti altresì a certificare le rinunzie e transazioni di cui all'articolo 2113 del codice civile a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse.
Art. 83.
Deposito del regolamento interno delle cooperative
1. La procedura di certificazione di cui al capo I e' estesa all'atto di deposito del regolamento interno delle cooperative riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori, ai sensi
dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni. La procedura di certificazione attiene al contenuto del regolamento depositato.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, la procedura di certificazione deve essere espletata da specifiche commissioni istituite nella sede di certificazione di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b). Tali commissioni sono presiedute da un presidente indicato dalla provincia e sono costituite, in maniera paritetica, da rappresentanti delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative.
Art. 84.
Interposizione illecita e appalto genuino
1. Le procedure di certificazione di cui al capo primo possono essere utilizzate, sia in sede di stipulazione di appalto di cui all'articolo 1655 del codice civile sia nelle fasi di attuazione del relativo programma negoziale, anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto legislativo.
2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta con proprio decreto codici di buone pratiche e indici presuntivi in materia di interposizione illecita e appalto genuino, che tengano conto della rigorosa verifica della reale organizzazione dei mezzi e della assunzione effettiva del rischio tipico di impresa da parte dell'appaltatore. Tali codici e indici presuntivi recepiscono, ove esistano, le indicazioni contenute negli accordi interconfederali o di categoria stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
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